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Ricordo, e parlo di un paio di anni fa, la mia collega Samantha. Lavoravamo alla stessa società di recupero crediti e nell’open space di quel lager di “aguzzini del debito” lei occupava la postazione accanto alla mia.
Sono stato nella vita sempre persona discreta. Ma in quel contesto era difficile, se non impossibile, non ascoltare le conversazioni degli altri operatori.
Samantha esordiva sempre così: “Buongiorno, sono l’avvocato Loi, e la chiamo in riferimento a quell’insoluto ecc.”. Inutile aggiungere che non aveva mai conseguito alcuna laurea.
Era intraprendente Samantha e piena di inventiva. Sapeva destreggiarsi abilmente con pagine bianche e gialle, allora. Oggi, penso, non avrà alcun problema ad utilizzare Google Earth.
Samantha si sentiva una Miriam Ponzi. Individuava l’ultimo indirizzo conosciuto di Pippo – questo il nome convenzionale delle nostra vittima designata – e poi faceva una ricerca delle utenze ubicate nella stessa strada del debitore. E cominciava a chiamare.
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L’art. 2 del Decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla Legge 9 aprile 2009, n. 33, nel quadro delle misure antirecessione, riconosce a coloro che fruiscono dell’agevolazione prevista in materia di ristrutturazioni edilizie ” limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati su singole unità immobiliari residenziali iniziati a partire dal 1 luglio 2008, a fronte di spese sostenute dalla predetta data, è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 20 per cento delle ulteriori spese documentate, effettuate con le stesse modalità, sostenute dal 7 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, per l’acquisto di mobili, elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+, esclusi quelli indicati al secondo periodo, nonché apparecchi televisivi e computer, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
La detrazione di cui al primo periodo e’ cumulabile con la detrazione per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazione prevista dal comma 353 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come prorogata dal comma 20 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.” La detrazione “da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, è calcolata su di un importo massimo complessivo non superiore a 10.000 euro”.
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| Assegni bancari – le nuove norme su data di versamento, di valuta e di disponibilità |
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Dal prossimo 1° novembre la data di valuta per bonifici e assegni circolari non potrà mai superare un giorno lavorativo successivo alla data del versamento; per gli assegni bancari la data non potrà mai superare i tre giorni lavorativi.
La disponibilità economica al beneficiario delle somme versate non potrà mai superare i quattro giorni lavorativi successivi alla data del versamento per bonifici e assegni circolari; i giorni salgono a cinque per gli assegni bancari.
Anche queste disposizioni entrano in vigore il 1° novembre ma si tratta di norme temporanee perché già dal 1° aprile 2010 si cambia: da quel giorno la data di disponibilità economica non potrà mai superare i quattro giorni anche per gli assegni bancari.
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Il 26 giugno 2009 c’è stato il via libera del Consiglio dei ministri alla manovra d’estate, un decreto legge che contiene anche misure finalizzate a contrastare la reintroduzione, sotto mentite spoglie, di clausole contrattuali per la remunerazione della controversa commissione di massimo scoperto.
L’elemento di novità è senza dubbio dato dalle misure in materia bancaria. L’art. 2 del decreto dispone, infatti, che sono nulle tutte le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto ed ogni altra clausola avente il medesimo scopo o finalità se l’importo della commissione supera lo 0,5% trimestrale della somma concessa in affidamento.
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Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge fiscale con il pacchetto di misure anticrisi, che contiene anche provvedimenti riguardanti la portabilità del mutuo o surrogazione del mutuo.
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Notai e consumatori stringono un’altra alleanza a garanzia dei cittadini. Questa volta l’obiettivo e’ consentire a ciascuno di acquistare una casa in sicurezza dribblando eventuali trappole grazie a una informazione chiara e minuziosa e alla possibilita’ di fare affidamento su consulenze ad hoc.
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I creditori – cioè i soggetti che, nella fattispecie, sono legittimati a pretendere un qualsiasi pagamento – sono tenuti ad esercitare lo stesso entro un termine di tempo, fissato dalla legge caso per caso. Trascorso tale termine, il nostro debito si estingue per prescrizione e nessuno potrà più pretenderne il pagamento.
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Alcune società di recupero crediti propongono, all’accettazione del debitore, un accordo transattivo che prevede una ipotesi a saldo e stralcio delle posizioni debitorie pregresse, con un abbattimento degli importi a capitale e una riduzione degli interessi maturati. All’accordo transattivo si aggiunge, non di rado, un piano di rientro del debito basato su una rimodulazione degli importi e delle scadenze convenute nel contratto originario.
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 ... anche lui sarebbe stato un cattivo pagatore |
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Cosa si intende per cattivo pagatore e cosa significa evento pregiudizievole?
Nell’accezione comune e senza ricorrere a sottigliezze di lana caprina, con il termine cattivo pagatore deve intendersi:.
- il soggetto moroso, vale a dire il debitore non puntuale nel corrispondere l’importo delle rate di un finanziamento (sia esso un prestito personale, un mutuo ipotecario, o un affidamento legato alla carta revolving, ecc…) secondo le scadenze previste;
- il soggetto incagliato ossia il debitore che, trovandosi in difficoltà momentanee, è costretto a sospendere i pagamenti per un limitato periodo di tempo, manifestando la volontà, (ed essendo giudicato in grado) di soddisfare comunque il creditore;
- il soggetto inadempiente, il cui comportamento si sostanzia in pratiche dilatorie finalizzate unicamente a differire nel tempo l’attivazione delle procedure giudiziali per il recupero coattivo del credito;
- il soggetto insolvente cioè un debitore che si trova nell’incapacità conclamata di assolvere alla obbligazione assunta, anche attraverso azioni giudiziali di tipo coattivo (pignoramento mobiliare ed immobiliare);
- il soggetto protestato ovvero che ha emesso assegni o cambiali che una volta presentati all’incasso si rivelano privi di copertura per la somma indicata nel titolo di credito;
- il soggetto revocato, che ha subito, in altre parole, un provvedimento di revoca del libretto di assegni (assegni a vuoto), della carta di credito o del bancomat (utilizzo della carta senza disporre dei fondi necessari);
- il soggetto fallito che è stato oggetto, cioè, di una sentenza di fallimento;
- il soggetto pignorato, che è stato interessato da una azione esecutiva di pignoramento mobiliare o immobiliare.
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La transazione è uno dei rimedi stragiudiziali che si è fatto strada in questi ultimi anni.
Un accordo transattivo è un contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra di loro.
La lite che la transazione mira a comporre, può essere sia giudiziale che stragiudiziale: il che comporta che lo strumento transattivo possa essere utilizzato anche quando la situazione debitoria sia talmente grave da aver indotto il creditore ad adottare iniziative di carattere giudiziario.
La lite termina attraverso la transazione a seguito di reciproche concessioni che le parti si fanno.
La gestione del recupero dei crediti comporta infatti spesso la necessità per il creditore od il suo legale di andare incontro alle necessità ed alle richieste del cliente insolvente per concordare, in via bonaria, il rientro del debito.
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È attribuita alle società del Gruppo Equitalia la competenza a rateizzare il pagamento delle somme iscritte a ruolo dagli organi statali, dalle agenzie istituite dallo Stato, dagli enti pubblici previdenziali e dagli altri enti creditori che affidano a Equitalia la riscossione a mezzo ruolo.
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In riferimento all’articolo pubblicato in un post precedente, avente ad oggetto la recensione del libro di Giampaolo Luzzi dal titolo “Come non pagare i debiti e vivere felici …“, un lettore, Yuri, commenta:
Il libro l’ho acquistato e letto. E’ una cosa del tutto nuova e mi viene difficile spiegare la genialata di una cosa del genere. In sostanza nel libro, senza falsi moralismi e senza giudizi, ti mette in condizioni di decidere se vuoi pagare i tuoi debiti oppure no. Se non paghi sappi che ti accadono alcune cose. Te lo puoi permettere? Ma se decidi di pagare, ti porta per mano a scoprire un mondo del tutto sconosciuto ai più (almeno a me che sono impiegato pubblico, neanche me lo immaginavo) di crediti comprati e venduti, di politiche dei creditori. Ma lo sapete che ci sono alcuni crediti per i quali mai il creditore farebbe un’azione legale? Insomma, leggetelo e poi mi direte…
Io non ho letto il libro, ma ritengo che ciò che scrive Yuri meriti alcune importanti precisazioni.
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Dopo l’ampio riscontro di letture registrato per l’articolo titolato “Come non pagare tutto il debito e vivere sereni”, ho deciso di scrivere questo seconda guida di sopravvivenza per il debitore assediato (oggi più di ieri) dalle società di recupero crediti.
Può sembrare un paradosso, ma una delle armi di difesa più efficaci nelle mani del debitore perseguitato consiste proprio nella scrupolosa e attenta istanza di applicazione delle leggi vigenti.
Questo, mi sia consentito precisarlo subito (a scanso di equivoci purtroppo sempre latenti) non significa assolutamente che le società di recupero credito operino in contesti fuori legge. Anzi, il fatto che sul secondo scranno della nostra Repubblica sieda il sen. Renato Schifani, che in quell’ambiente ha mosso i primi passi, è garanzia del contrario.
Ma spesso non viene data, nelle operazioni di cessione dei crediti, la giusta importanza alle carte. Carte non classificate che, in scatoloni abbandonati e in archivi improvvisati, trovano la loro ingloriosa fine.
Nella convinzione (sbagliata) da parte di molte società di recupero che, per esigere un credito, basti solo scrivere una lettera, o affermare telefonicamente, di averne la piena titolarità.
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Hai 60 giorni di tempo per contestare le sanzioni automobilistiche. Questo termine inizia a decorrere da quando effettivamente vieni a conoscenza della multa. Se il giorno dell’infrazione guidavi il veicolo incriminato e l’agente di polizia ti ha fermato per multarti è evidente che da quel preciso istante conosci la contravvenzione.
Tuttavia il Codice della Strada – in particolari casi – prevede una contestazione differita dell’infrazione. In questa ipotesi, la multa viene spedita al tuo indirizzo di residenza a distanza di mesi dalla violazione, mediante la famigerata busta di colore verde. Qui il termine per fare ricorso decorre dalla data indicata nel timbro postale apposto sulla busta.
Per il conteggio dei 60 giorni devi escludere quello iniziale nel quale hai saputo della multa. Inoltre, considera che se il sessantesimo giorno cade in un festivo, la scadenza è rinviata al primo giorno utile feriale.
Ti faccio un esempio pratico. Ti viene notificata la multa il giorno 18 novembre 2008. Fai il calcolo dei 60 giorni escludendo – come ti ho detto – il giorno iniziale, per cui parti dal 19 novembre 2008. Alla fine dei conti, ti accorgi che il termine di scadenza cade la domenica del 18 gennaio 2009. Essendo – questo – un giorno festivo, potrai presentare il ricorso entro il 19 gennaio 2009.
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Per aver diritto all’erogazione di prestazioni sociali agevolate, gli assegni familiari o il bonus elettrico (sconti sulla bolletta della luce) è richiesta la presentazione della dichiarazione sostitutiva ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente).
La dichiarazione sostitutiva ISEE non è un adempimento necessario per tutti gli utenti dei servizi sociali.
La dichiarazione è necessaria solo quando il cittadino intende richiedere una prestazione sociale agevolata la cui modalità di erogazione dipende dalla sua situazione economica e patrimoniale.
Una delle difficoltà insite nella compilazione della dichiarazione sostitutiva ISEE è la determinazione del nucleo familare.
Dalla composizione del nucleo familiare, infatti, dipende poi la valutazione della situazione patrimoniale e reddituale del richiedente che, a sua volta, determina il diritto a fruire delle prestazioni sociali agevolate concesse dallo Sato, dalle Regioni o dai Comuni.
Questo articolo vuole essere una guida utile (si spera) a comprendere come, nella determinazione del nucleo familiare ai fini ISEE, si intersechino spesso concetti legati alla famiglia anagrafica, ai soggetti fiscalmente a carico ed alla convivenza anagrafica del richiedente.
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E’ l’estate di quest’anno, chi già in spiaggia chi ancora in ufficio apprende dai Mass Media ufficiali che il Governo Italiano sta varando un provvedimento anti-crisi all’interno del cui testo normativo sarà incluso anche un mini condono per le sanzioni amministrative derivanti da infrazioni al codice della strada anteriori al 2004…. Le fatidiche multe.
Tutti esultano, anche grazie ai giornali che, per la ormai consueta propaganda al servizio del potere in carica, sbandierano ai quattro venti questo provvedimento in aiuto dei cittadini colpiti dalla crisi economica.
I (per me) troppo corretti cittadini italiani a questo punto, per “resettare” quanto a loro richiesto (lecitamente o meno dipende dai casi) cercano notizie più articolate nelle loro rispettive località, gli viene detto che riceveranno a casa la proposta di sanatoria, attendono ancora, i primi cercano notizie più dettagliate sul web, se ne aggiungono altri che tempestano i forum di richieste di informazioni (io ne so qualcosa)… ma nulla.
Cosa è successo?
Che fine ha fatto questo condono?
Chi ne ha beneficiato o ne beneficerà?? Anche io??
Ok facciamo ora un po’ di chiarezza.
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Chiunque può richiedere direttamente e gratuitamente la cancellazione CRIF dei finanziamenti censiti. Pertanto bisogna diffidare di quei soggetti che garantiscono, attraverso il proprio intervento, la cancellazione CRIF.
Questi mediatori a valore aggiunto pari a zero, infatti, possono al massimo inoltrare una semplice istanza di cancellazione, cosa che potrebbe fare chiunque da solo e gratuitamente.
Le norme, previste dal Garante per la protezione dei dati personali in relazione alla cancellazione dei dati riferiti a contratti di finanziamento, sono molto chiare.
- quando si chiede un finanziamento bisogna attendere il tempo necessario all’istruttoria. Passati 180 giorni dalla data di richiesta del finanziamento, puoi presentare istanza di cancellazione CRIF;
- dopo aver richiesto un finanziamento, se questo ti viene rifiutato, puoi presentare istanza di cancellazione CRIF decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del rifiuto di finanziamento;
- dopo aver chiesto un finanziamento, se ci ripensi e decidi di rinunciare, puoi presentare istanza di cancellazione CRIF decorsi 30 (trenta) dalla data in cui comunichi la tua rinuncia;
- quando hai pagato in ritardo una o due rate oppure una o due mensilità di un rimborso di prestito, puoi presentare istanza di cancellazione CRIF decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di regolarizzazione dei pagamenti;
- quando hai pagato in ritardo più di due rate o due mensilità di un rimborso di prestito, puoi presentare istanza di cancellazione CRIF decorsi 24 (ventiquattro) mesi dalla regolarizzazione del pagamento;
- quando non hai rimborsato il prestito ma sei addivenuto successivamente ad un accordo transattivo (a saldo e stralcio) con la finanziaria che ha erogato il prestito o con una società di recupero crediti a cui il credito è stato ceduto, puoi presentare istanza di cancellazione CRIF decorsi 36 (trentasei) mesi dalla data di formalizzazione dell’accordo transattivo. In questo caso ricorda sempre di farti rilasciare una “liberatoria” dal soggetto con cui è stato formalizzato l’accordo transattivo: dovrai allegarlo all’istanza di cancellazione CRIF;
- quando non hai rimborsato il prestito e non sei addivenuto ad alcun accordo transattivo (a saldo e stralcio) con la finanziaria che ha erogato il prestito o con una società di recupero crediti a cui il credito è stato ceduto, puoi presentare istanza di cancellazione CRIF decorsi 36 (trentasei) mesi dalla data di scadenza del contratto di prestito;
- quando sei stato truffato, ossia quando qualcuno ha ottenuto indebitamente un finanziamento a tuo nome, che è poi stato registrato al CRIF, puoi inviare l’istanza di cancellazione CRIF allegando copia della denuncia presentata alle forze dell’ordine.
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Messaggi telefonici preregistrati che intimano a pagare, messaggi affissi sulla porta visibili a tutto il condominio. L’attivita’ di recupero crediti ha assunto in Italia modalita’ piu’ consone a scagnozzi e usurai che a societa’ specializzate, operanti per conto di grandi aziende, finanziarie e/o fornitrici di servizi.
Per porre freno a questo andazzo, il Garante della Privacy ha emanato un provvedimento a carattere generale che detta i principi a cui si devono attenere gli operatori del settore.
Ecco le prescrizioni del Garante:
- non sono ammesse prassi invasive o lesive della dignità personale. Per sollecitare ed ottenere il pagamento di somme dovute non è lecito comunicare ingiustificatamente informazioni relative ai mancati pagamenti ad altri soggetti che non siano l’interessato (es. familiari, colleghi di lavoro o vicini di casa) ed esercitare indebite pressioni su quest’ultimo;
- non si deve far ricorso a telefonate pre-registrate perché con questa modalità persone diverse dal debitore possono venire a conoscenza di una sua eventuale condizione di inadempienza;
- è illecita l’affissione di avvisi di mora sulla porta di casa da parte degli incaricati del recupero crediti, modalità questa che rende possibile la diffusione dei dati personali dell’interessato ad una serie indeterminata di soggetti;
- non si deve rendere visibile a persone estranee il contenuto di una comunicazione, come può accadere con l’utilizzo di cartoline postali o con l’invio di plichi recanti all’esterno la scritta “recupero crediti” o formule simili. E’ necessario, invece, che le sollecitazioni di pagamento vengano portate a conoscenza del solo debitore, usando plichi chiusi e senza scritte specifiche;
- gli incaricati delle società non possono usare altri dati se non quelli assolutamente necessari all’esecuzione del mandato (dati anagrafici, codice fiscale, ammontare del credito, recapiti telefonici);
- una volta assolto l’incarico e acquisite le somme, i dati devono essere cancellati.
Il cittadino debitore che subisse un comportamento contrario alle prescrizioni puo’ denunciarlo allo stesso Garante |
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Con la Legge Regionale n. 4 /2009 “Istituzione del reddito minimo garantito. Sostegno al reddito in favore dei disoccupati, inoccupati o precariamente occupati” è stato messo in campo uno strumento di concreto sostegno alle fasce sociali più svantaggiate. Il termine per presentare le domande è scaduto il 30 settembre 2009.
Notizie in merito alla pubblicazione della graduatoria verranno diffuse qui.
Si ricorda, inoltre, che dal 1 settembre è attivo il numero telefonico 0645499898 dello “sportello welfare” promosso dall’Ufficio Politiche del lavoro della Provincia di Roma.
Dal lunedì al venerdì – dalle 9,30 alle 13,30 – e il martedì e il giovedì anche il pomeriggio, dalle 14,30 alle 17,30 i cittadini possono telefonare per accedere a qualunque notizia sulle politiche attive del lavoro, sul welfare locale e sul sostegno al reddito. |
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Dichiarazioni dei redditi (Unico, 730, 101 etc.) e pagamenti delle tasse (irpef, iva, etc.) 5 anni. Dall’anno successivo a quello di dichiarazione. Il termine vale sia per i pagamenti delle tasse sia per la conservazione della documentazione (compresi gli oneri deducibili).
In caso di imposte sui redditi, imposta di registro, ipotecaria e catastale, imposta sulle successioni o donazioni, tasse automobilistiche, canone rai, tributi locali, etc, il termine di presentazione e’ di 60 giorni e ci si deve rivolgere alla commissione provinciale tributaria (giudice tributario).
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L’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti è un’indennità erogata dall’INPS in un’unica soluzione.
L’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti viene concessa a quei lavoratori che, avendo svolto lavori brevi e discontinui, non hanno 52 settimane di lavoro svolte con contributi versati negli ultimi due anni e quindi non possono ottenere l’indennità di disoccupazione ordinaria.
Il numero di giornate per cui viene erogata l’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti è, di regola, pari al numero di quelle e effettivamente lavorate nell’anno precedente e per un massimo di 180 giornate.
L’importo è commisurato al 35% della retribuzione media giornaliera per i primi 120 giorni e al 40% per i giorni successivi, nei limiti di un importo max mensile lordo di 858,58 euro, elevato 1.031,93 euro per i lavoratori che hanno una retribuzione lorda mensile superiore a 1.857,48 euro. Gli importi massimi mensili dei trattamenti di disoccupazione sono aggiornati annualmente.
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L’indennità di disoccupazione ordinaria è un beneficio, erogato dall’INPS, concesso a quei lavoratori che vengono a trovarsi senza lavoro a causa di:
1. licenziamento;
2. sospensione dal lavoro da parte di aziende colpite da eventi temporanei non causati né dai lavoratori né dal datore di lavoro (mancanza di lavoro, di commesse o di ordini, crisi di mercato ecc.);
3. termine del contratto a tempo determinato;
4. dimissioni per giusta causa (mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali, modifica delle mansioni, mobbing…).
L’indennità di disoccupazione ordinaria spetta al lavoratore che:
1. sia assicurato all’INPS da almeno due anni;
2. nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro abbia svolto un’attività lavorativa versando i contributi all’INPS per almeno 52 settimane.
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Da altro sondaggio indipendente si apprende che la popolazione italiana adulta è costituita da:
- il 25 % di puttanieri (con il vizietto della pedofilia);
- il 17% di puttane di stato (con pluriennale esperienza nel magistero della fellatio);
- il 10% di parassiti;
- il 9% di portaborse.
Sì, i conti tornano!
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Il discorso di Silvio Berlusconi in occasione della conferenza stampa per la presentazione del disegno di legge finalizzato alla lotta contro la prostituzione (13 febbraio 2009). Come si evince dal discorso, nel d.d.l. saranno previste misure severissime anche contro gli “utilizzatori finali”.
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Esaminiamo la situazione relativa a quattro provvedimenti varati dal governo e non compiutamente attuati: l’effettiva applicazione del tetto (4%) sugli interessi dei mutui a tasso variabile; la sospensione del pagamento delle rate del mutuo per cassaintegrati, licenziati e famiglie in difficoltà; l’esproprio dei conti “dormienti” per quanto riguarda la possibilità di restituzione ai legittimi proprietari che ne facessero richiesta; i “buoni vacanza”.
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Buongiorno, l’ENI mi ha fatturato alcuni giorni fa una bolletta di 855 euro per la fornitura del gas relativa al periodo 11 dicembre 2008 – 15 maggio 2009 . La lettera che accompagna la fattura così recita:
“Gentile cliente, desideriamo informarla che, a causa di un’anomalia informatica, l’emissione della bolletta relativa alla sua fornitura ha subito, nostro malgrado un ritardo.
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Signori buongiorno, volevo sottoporvi quanto mi è capitato, chiedendo un vostro parere nel merito.
Ho proposto ricorso al Prefetto contro una multa, chiedendo di essere ascoltato insieme ad alcuni testimoni. Due settimane fa mi sono recato negli Uffici Prefettizi per acquisire informazioni sull’iter della pratica. Con mio grande stupore mi è stato riferito che il Prefetto mi aveva già convocato e, non essendomi io presentato all’audizione, il ricorso era da considerarsi respinto.
Secondo gli impiegati della Prefettura la convocazione risultava notificata per compiuta giacenza. Ho chiesto allora la relata di notifica e qui è venuto fuori l’inghippo: la comunicazione era stata inviata ad un indirizzo diverso dal mio ed il destinatario dichiarato “sconosciuto” dal postino.
Vi ringrazio per l’attenzione e vi sarei infinitamente grato se poteste suggerirmi una strategia efficace per il ricorso al Giudice di Pace. Saluti, Marco.
Caro Marco, sono ormai innumerevoli i casi di notifiche errate per giacenza. Quando gli uffici prefettizi non riescono a smaltire i ricorsi, e soprattutto quando in tali ricorsi il trasgressore chiede di essere audito, magari insieme ad altri testimoni, la strategia adottata è quella di inviare ad un indirizzo sbagliato l’invito a comparire .
Infatti, il personale della PA addetto a vagliare i ricorsi dei cittadini, sa bene che, in ogni civiltà giuridica che si rispetti, il sanzionato ha il diritto di essere ascoltato per poter esporre la propria difesa.
Per fortuna i giudici di Cassazione hanno recentemente ribadito questo principio.
In caso di infrazioni al codice della strada, quando l’automobilista chiede di essere ascoltato l’amministrazione non può tirarsi indietro. Se lo fa, la multa comminata al trasgressore va annullata. Dunque, è nulla la multa per violazione del codice della strada se il trasgressore che ne ha fatto richiesta non viene ascoltato.
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Era maggio 2008 quando, dopo circa sei mesi di duro lavoro con un contratto a termine a 700 euro al mese (di quelli regolati dalla legge Biagi, per intenderci) decisi di comprare una moto usata: una Honda SH 150 nera. Almeno, quello mi sembra di ricordare fosse il colore.
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Come già riferito in un precedente articolo, passo spesso dalle parti di Piazza Verdi, nel quartiere Parioli, a Roma. Non mi stancherò mai di ripetere che si tratta di una piazza bella e suggestiva, nota anche perchè su di essa si affacciano le prestigiose sedi del Poligrafico di Stato, dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (ANTITRUST) e della Consob (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa).
E, tanquilli, con l’incipit mi fermo qui! Non vi elencherò ancora una volta i film che hanno avuto un set in Piazza Verdi, nè vi tedierò nuovamente con la descrizione delle “chicche” che è possibile trovare al mercatino del quarto sabato del mese che si tiene in Piazza Verdi.
Stavolta parleremo invece del Flu cafè, o meglio, di una storia “incredibbile” che ho appreso in quel simpatico ed originale ritrovo.
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