Assegno bancario
Cosa è un assegno bancario
Un assegno bancario è un titolo di credito contenente l’ordine incondizionato che il traente (cioè, colui che ha un conto corrente presso una Banca) rivolge al trattario (cioè, alla Banca) perché paghi ad un terzo (o se stesso).
Essendo un mezzo di pagamento, l’assegno non può mai avere una scadenza futura: e sempre pagabile a vista. Nella pratica, però, è tutt’altro che raro l’uso dell’assegno quale strumento di credito: a tal fine, si rilascia un assegno postdatato (si mette sul titolo una data futura che figura come data di emissione, ma di fatto funziona come data di scadenza) oppure si rilascia un assegno con la data di emissione in bianco e con l’accordo che non verrà presentato alla Banca prima di un certo termine. La postdatazione è comunque inefficace, perché l’assegno presentato prima del giorno indicato come data di emissione è pagabile nel giorno della presentazione (art.30 R.D. 1736/33).
Funzione economica dell’assegno bancario
L’assegno ha la funzione economica di mezzo di pagamento: può essere utilizzato in sostituzione del denaro da chi ha una disponibilità di fondi presso una Banca: in tal caso, il cliente della Banca, anziché prelevare i soldi per pagare un creditore, può dare l’ordine alla Banca di effettuare il pagamento al creditore, emettendo un assegno bancario a favore di quest’ultimo.
L’assegno bancario costituisce titolo esecutivo: ciò significa che, se presentato all’incasso nei termini previsti dalla legge e decorrenti dalla data indicata nell’assegno, deve essere pagato. Il termine di presentazione è:
- 8 giorni, se l’assegno è pagabile nello stesso comune in cui è emesso;
- 15 giorni, se è pagabile in un comune diverso da quello in cui fu emesso;
- 20 giorni, se è pagabile in uno Stato diverso da quello in cui fu emesso, ma europeo o appartenente al bacino del Mediterraneo;
- 60 giorni, se è pagabile in uno Stato diverso da quello in cui fu emesso ed appartenente ad un diverso continente (art.32 R.D. 21/12/33 n.1736).
Si noti che l’assegno, anche se non presentato nei termini, costituisce sempre titolo esecutivo nei confronti del traente (di chi ha emesso l’assegno); si perde, tuttavia, l’azione c.d. di regresso nei confronti dei giranti (cioè, l’azione che viene esperita nei confronti dei giranti, anziché nei confronti di colui che ha emesso l’assegno, per ottenere il pagamento della somma indicata nell’assegno).
Decorsi i termini di presentazione, il traente (colui che ha emesso l’assegno) può dare l’ordine alla Banca di non pagare l’assegno e può disporre altrimenti dei fondi senza incorrere nel reato (ormai depenalizzato) di emissione di assegni a vuoto. In mancanza di tale ordine, la Banca può pagare ugualmente, anche dopo la scadenza del termine (art.35 R.D. 1736/33).
Requisiti formali dell’assegno bancario
Perché sia compilato validamente, occorre che contenga alcuni requisiti essenziali:
- l’indicazione della data e del luogo di emissione;
- la somma da pagare;
- la firma del traente;
- la denominazione di assegno bancario.
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Per riepilogare
Il traente è chi emette l’assegno.
Il “trattario” è la banca presso la quale il traente ha il conto corrente.
Il “beneficiario” o “prenditore” è colui al quale deve essere pagato l’assegno, una volta identificato dalla banca.
Attenzione, è consigliabile intestare sempre un assegno per evitare che, in caso di smarrimento o furto, possa essere incassato da persone diverse. La banca è comunque tenuta ad identificare il portatore dell’assegno.
Il beneficiario può anche essere lo stesso traente, scrivendo ad esempio le formule “a me stesso”, o “a me medesimo”, o “m.m.” l’assegno può essere girato unicamente per l’incasso a una banca.
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Le girate
Se l’assegno bancario contiene delle girate, significa che ognuno dei giranti garantisce l’importo scritto sull’assegno, e potrà, dunque, essere chiamato a rifonderlo nel caso di mancato pagamento da parte della Banca.
Il protesto
Il mancato pagamento dell’assegno all’atto di presentazione per l’incasso deve risultare dal protesto, ovvero da un atto pubblico (redatto da un notaio o un pubblico ufficiale o ufficiale giudiziario), nel quale si accerta in forma solenne l’avvenuta presentazione del titolo in tempo utile ed il conseguente rifiuto della Banca di pagare.
Soltanto per l’assegno bancario, la legge ammette che il protesto sia sostituito (ai fini dell’attestazione del rifiuto de pagamento di un assegno presentato in tempo utile) da:
-
la dichiarazione del trattario (ovvero, la Banca) scritta sull’assegno con l’indicazione del luogo e del giorno della presentazione;
-
la dichiarazione di una stanza di compensazione datata e attestante che l’assegno è stato trasmesso in tempo utile e non è stato pagato.
L’assegno protestato costituisce titolo esecutivo per l’ammontare non pagato per mancanza di fondi. Se il mancato pagamento è parziale, l’azione esecutiva potrà essere esercitata per quella parte della somma portata dall’assegno e non pagata.
Il portatore del titolo potrà richiedere:
-
l’ammontare dell’importo non pagato risultante sull’assegno;
-
gli interessi al tasso legale dal giorno della presentazione;
-
le spese per il protesto (o equivalenti) o le altre spese. (art.50 R.D. 1736/33);
-
la somma relativa alla penale del 10% da corrispondere al prenditore dell’assegno per il mancato pagamento del medesimo, presentato in tempo utile alla Banca (legge 15/12/90 n.386).
L’assegno bancario può avere clausole particolari.
Assegno sbarrato
L’assegno può recare sulla facciata anteriore due sbarre tracciate dal traente (colui che ha emesso l’assegno) o dal portatore: è lo sbarramento generale, nel qual caso l’assegno può essere pagato dalla Banca soltanto ad un suo cliente o ad un’altra Banca. L’assegno può recare anche tra le due sbarre il nome di un banchiere: è lo sbarramento speciale, col quale l’assegno può esser pagato alla banca indicata (art.40 R.D. 1736/33).
Assegno non trasferibile
L’assegno con la clausola “non trasferibile” può esser pagato soltanto al prenditore (colui al quale è stato emesso l’assegno) o essere accreditato sul suo conto corrente. Può essere girato solo ad una Banca per l’incasso. La clausola “non trasferibile” può essere apposta dal traente (chi ha emesso l’assegno) o da un girante. La Banca che paga a persona diversa dal prenditore o dal Banchiere giratario per l’incasso risponde del pagamento.Al fine di rendere più difficile il riciclaggio di denaro proveniente dal compimento di reati, gli assegni bancari e circolari superiori a 20 milioni devono essere emessi con clausola “non trasferibile”.
Assegno postdatato
Essendo un mezzo di pagamento, l’assegno non può mai avere una scadenza futura: e sempre pagabile a vista. Nella pratica, però, è tutt’altro che raro l’uso dell’assegno quale strumento di credito: a tal fine, si rilascia un assegno postdatato (si mette sul titolo una data futura che figura come data di emissione, ma di fatto funziona come data di scadenza) oppure si rilascia un assegno con la data di emissione in bianco e con l’accordo che non verrà presentato alla Banca prima di un certo termine. La postdatazione è comunque inefficace, perché l’assegno presentato prima del giorno indicato come data di emissione è pagabile nel giorno della presentazione (art.30 R.D. 1736/33). Il fatto è inoltre colpito con sanzioni fiscali, poiché è applicabile all’assegno postdatato l’imposta proporzionale di bollo disposta per la cambiale (si tratta di una violazione fiscale per evasione dell’imposta di bollo, come previsto dalla Legge 386/90).
Assegno con clausola “da accreditare”
Non può essere pagato in contanti, ma deve essere accreditato sul conto del portatore del titolo.
Assegno turistico o “Traveller’s cheque”
E’ emesso da una Banca su una Banca estera a favore di un prenditore: la Banca traente (che l’ha emesso) subordina il pagamento al fatto che il prenditore, dopo aver firmato il titolo al momento dell’emissione, apponga una seconda firma al momento del pagamento (in modo da permettere alla Banca di controllare l’autenticità della firma, se risulti, cioè, uguale alla prima).Per ulteriori approfondimenti clicca “Viaggi e Turismo”.
L’emissione di assegni c.d. “assegni a vuoto”
Si definisce “assegno a vuoto” quello emesso senza che sul conto corrente bancario del soggetto che l’ha emesso vi sia la provvista, ovvero l’ammontare portato dal titolo.La Banca, di norma, non lo pagherà, ma il portatore dell’assegno potrà agire contro il traente (colui che l’ha emesso), facendo valere l’assegno quale titolo esecutivo.
Con il Decreto Legislativo 507/99 è entrata entra in vigore la depenalizzazione di alcuni reati. Tra questi è ricompresa anche l’emissione di assegni a vuoto.Secondo la vecchia disciplina normativa, la legge 15/12/90 n.386, esistevano due fattispecie di reato:
- emissione di assegni senza l’autorizzazione del trattario (cioè, la Banca): è il caso in cui si emetta un assegno senza che esista la relativa convenzione di assegno con la Banca stessa. La sanzione prevista per questo reato era la reclusione da 3 mesi ad 1 anno;
- emissione si assegni senza provvista: è il caso in cui non vi siano i relativi fondi presso la Banca che possano coprire l’ammontare dell’assegno. La sanzione prevista era una multa da 300 mila Lire a 5 milioni o la reclusione fine a 8 mesi.
La riforma operata dal D.Lgs. 507/99 ha modificato le precedenti previsioni normative della Legge 386/90. In particolare, come già detto, ha operato una forte depenalizzazione delle due ipotesi di reato appena esposte, modificandone il regime sanzionatorio: al posto della reclusione, ha inserito una sanzione amministrativa pecuniaria (variabile a seconda dell’illecito e dell’importo dell’assegno e, comunque, mai inferiore a 300 mila Lire e superiore a 24 milioni). Le innovazione della Legge 507/99 riguardano anche le sanzioni accessorie temporanee;
nei casi meno gravi:
divieto di emettere assegni per un periodo compreso tra i 2 e i 5 anni (escluso nel caso di emissione senza provvista per un importo inferiore ai 5 milioni);
nei casi più gravi:
- interdizione dall’esercizio di un’attività professionale o imprenditoriale;
- interdizione dall’esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione.
Per tali divieti, è mantenuta la sanzione penale della reclusione da 6 mesi a 3 anni, nonché la pubblicazione della sentenza ed il divieto di emettere assegni per non meno di 2 anni.
CAI – Archivio BANKITALIA
Con la normativa del Decreto Legislativo 507/99, è stato istituito presso la Banca d’Italia un apposito archivio informatizzato, la CAI, in cui vengono inseriti i nominativi di:
- coloro che hanno emesso assegni senza autorizzazione (dalla Banca) o senza provvista (senza fondi);
- coloro ai quali è stata revocata l’autorizzazione all’utilizzo di carte di pagamento (carte di credito);
- coloro che abbiano denunciato lo smarrimento o il furto di assegni o carte di credito.
Questo archivio informatizzato ha il preciso scopo di garantire l’organica raccolta delle informazioni e l’uniforme gestione delle stesse.
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Mi hanno girato un assegno che poi e’ risultato smarrito anche se la firma e’ originale. Io come terzo in buona fede che diritti ho e in base a quale legge?
grazia sannino
5 Dicembre 2009 alle 21:50
Per ottenere il rimborso di un assegno a nostro favore andato smarrito o rubato si potra’ agire mediante lettera di manleva o con procedura di ammortamento. Con questo termine si indica quella procedura atta a privare della validita’ verso terzi un titolo sottratto, smarrito o distrutto e assicurarne il pagamento al proprietario dello stesso. In questo casi, quindi, si deve fare denuncia al trattario o all’istituto emittente e poi, per ottenerne il pagamento, si deve chiederne appunto l’ammortamento che, tuttavia, non e’ previsto per gli assegni bancari emessi con la clausola non trasferibile. La richiesta puo’ essere fatta solo dal beneficiario dell’assegno, mentre nel caso dell’assegno circolare puo’ essere fatta sia dal beneficiario che dall’istituto emittente. Normativa di riferimento: artt. 69/74 e 86, R.D.21.12.33, n.1736.
c0cc0bill
6 Dicembre 2009 alle 09:51
salve,
si può capire se la matrice di un assegno facente parte di un vecchio blocchetto inutilizzato, è stata compilata di recente?
Come per dimostrare un pagamento a suo tempo avvenuto… ma in realtà non effettuato?
Fino a quanto tempo si può richiedere alla banca l’assegno in causa?
luciano
17 Novembre 2008 alle 22:03
Chissà perchè finisce sempre così quando si lasciano assegni postdatati in garanzia.
Il tuo creditore ha probabilmente già fatto protestare l’assegno. Un assegno protestato è un titolo esecutivo.
Il che significa che potrà ottenere molto facilmente un atto di precetto e procedere con quello al pignoramento.
c0cc0bill
28 Ottobre 2008 alle 22:40
salve il 04/08/08 ho dato come garanzia di pagamento un assegno di euro 1050,00 dicendo al beneficiario di non emetterlo che avrei pagato il mio debito con tre o quattro comode rate e le davo la mia parola sapendo in cosa intercorrevo se veniva versato l’assegno . alla mia prima rata lo contatto avvisandolo del mio primo rimborso e a malincuore scopro che aveva versato il mio assegno e che erano già intercorsi 4 giorni dall’ immissione . a quel punto mortificata chiamo la banca e spiego l’ accaduto e sembra volermi comprendere e aiutare ma poi le cose cambiano . mi arriva per posta un foglio informativo dove indica la data di termine di attesa 10/10/08 io nel frattempo verso la cifra con le spese di mora nel tempo limite e a quel punto la banca inizia a dirmi che non puo’ pagarmi l’assegno ne’ in modo parziale ne’ dell’intero importo e mi avvisano che il 15/10/08 verrò segnalata al cai per cause inspiegabili. chiamo il beneficiario e spiego il tutto il quale mi risponde che l’assegno c’e’ l’ha lui in mano già dalla prima mandata .ora la banca si trattenuta i miei soldi senza neppure pagarmi l’assegno .ora mi ritrovo a dover in qulche modo a pagare e in questo momento sono in grande difficolta economica non guadagno molto e devo mantenere 2 figli minori tenendo anche conto che la banca si è trattenuta i miei soldi utili per poter saldare il contenzioso. la mia domanda è la seguente sono iscritta ugualmente al cai anche se l’assegno è in mano al beneficiario e cosa puo fare ora lui contro di me?come posso venire a capo risolvendo questo fattaccio? mi creda sono molto angosciata e mortificata . grazie per cortese attenzione attendo fiduciosa un riscontro .
lorena
28 Ottobre 2008 alle 20:46
grazie della risposta e scusa il disturbo….
Cristiano
13 Settembre 2008 alle 00:17
Insomma, secondo te cosa è un “delegato” e di chi è la responsabilità della scelta del delegato?
L’azione esecutiva è sempre rivolta al delegante.
Il delegante può poi rifarsi, in altro procedimento, sul delegato ….
karalis
12 Settembre 2008 alle 14:46
Salve, e nel caso precedente, nei confronti di chi dei due soggetti può essere avanzata un’azione esecutiva, precetto o decreto ingiuntivo, per il recupero dell’assegno protestato?? Grazie
Cristiano
12 Settembre 2008 alle 13:55
Nell’ipotesi di assegno tratto dal delegato su un conto corrente cointestato, i soggetti da protestare saranno tutti i cointestatari, siano in essi regime di “firme congiunte” che di “firme disgiunte”, in quanto il conferimento di una delega deve necessariamente essere effettuato da tutti i cointestatari (art. 12 ” Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi”)
karalis
5 Settembre 2008 alle 13:56
Salve, se una persona con delega di firma su conto bancario emette un assegno che non è coperto chi ne paga le conseguenze? Chi firma o l’intestatario del conto?
Grazie
Raffy
5 Settembre 2008 alle 09:52
Il termine per esercitare azione di regresso è di sei mesi dalla scadenza dell’assegno non pagato.
Con l’azione di regresso avresti potuto accedere ad una procedura giudiziale di recupero del credito semplificata e più rapida. In pratica precetto e pignoramento di beni mobili, immobili o presso terzi.
Adesso puoi solo effettuare una azione c.d. causale. Cioè procedere per decreto ingiuntivo dimostrando praticamente che a fronte di un contratto e dell’emissione di una polizza assicurativa non c’è stato alcun corrispettivo.
Poichè però il termine di prescrizione per richiedere pagamenti per polizze assicurative è un anno, io spero che tu abbia (entro il 9 giugno 2006) inviato comunicazione al debitore in cui lo inviti a corrispondere il premio non pagato.
Se non lo hai fatto, tieni presente comunque che l’ultima funzione del protesto, conformemente a quanto ritenuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza più recente, è la sua assimilazione alla costituzione in mora del debitore, con la conseguente produzione di effetti interruttivi della prescrizione.
Insomma, la cosa diviene sempre più difficile, ma comunque, volendo, potresti ancora procedere assistito da un ottimo avvocato.
Sempre che ne valga la pena….
karalis
28 Luglio 2008 alle 08:00
alla data del 9/06/2005 mi e’stato rilasciato come pagamento quietanza di assicurazioni un assegno postale di euro 600 , e’ stato da me pèortato alla mia banca per l’incasso , ma dopo un po di giorni la banca mi comunicava che e’ andato al protesto per mancanza di fondi , il sogetto e’ stato da me avvicinato diverse volte per invitarlo a pagare , ma sino ad oggi nulla di positivo. desidero sapere se potro’ agire legalmente per il recupero della somma , o siamo in ritardo. vi ringrazio di cuore per la risposta.
romeo raffaele
25 Luglio 2008 alle 09:59