recuperare … credito

non serve regalare pesce, bisogna insegnare a pescare …

Attività di recupero crediti

con 10 commenti

Il “recupero crediti” è un’attività che mira ad ottenere il pagamento di un credito (totale o parziale), sia quando il debitore rifiuta di onorarlo, sia quando si trova in una situazione di momentanea difficoltà ad adempiere la sua obbligazione. In ogni caso, prima di intraprendere la via giudiziaria (causa in tribunale con conseguente aggravio di oneri, costi e tempi), nella maggior parte dei casi, si tenta di risolvere il problema in via “bonaria” ottenendo un adempimento anche parziale in tempi ragionevoli.


L’attività di recupero credito si articola in 2 diverse fasi:

a) Fase stragiudiziale

La procedura di recupero crediti “stragiudiziale” consente di evitare l’aggravio di costi e tempi delle vie legali, ma presuppone la collaborazione del debitore. La società di recupero crediti o lo Studio Legale tenterà di concordare un piano di rientro con il debitore tramite solleciti epistolari, telefonici e, in alcuni casi, contatti diretti per mezzo di funzionari. In generale, le società di recupero crediti operano secondo uno schema ben preciso:

Sollecito epistolare: si intima al debitore il pagamento della somma dovuta (indicando il capitale gli interessi e i maggiori oneri) e si comunica che la pratica verrà affidata ad un ufficio preposto al recupero crediti.

Sollecito telefonico: l’operatore telefonico incaricato della pratica provvede ad effettuare solleciti telefonici di pagamento (anche via fax e/o e-mail), tentando di risolvere eventuali contestazioni.

Esazione diretta: gli agenti di recupero crediti, attraverso il contatto “fisico” con il debitore, prendono visione della reale situazione (se si tratta di un rifiuto deliberato ad onorare gli impegni o se, pur essendo nell’impossibilità di adempiere, il debitore è disposto a collaborare), verificano la fattibilità del recupero e tentano di concordare un piano di rientro, anche parziale o in forma rateale.

Messa in mora: è il primo passo formale per tentare il recupero del credito: tramite un’ultima lettera raccomandata A/R il debitore viene intimato a pagare la somma dovuta entro un termine determinato, trascorso il quale è possibile avviare l’azione giudiziaria con l’addebito di tutti i maggiori oneri sostenuti. I requisiti minimi della lettera sono:

-data della lettera,
-causa del credito (es. contratto, fattura ecc.),
-data in cui è sorto il credito,
-ammontare complessivo del credito,
-termine congruo per adempiere (di solito 15 giorni).

Nel caso in cui il recupero in via “bonaria” non porti ad alcun risultato sarà possibile eseguire accertamenti economico/patrimoniali per valutare l’opportunità di avviare l’azione giudiziaria.

Allo stesso modo, se si giunge ad un accordo e il debitore si rende disponibile al pagamento – immediato o rateizzato – lo Studio Legale o la Società di Recupero farà il necessario per cautelare il creditore e garantire il rispetto degli accordi presi (ad es. nel caso in cui venga concesso altro tempo, l’accordo con il debitore potrebbe consistere nella predisposizione di maggiori garanzie quali: titoli di credito, pegni, ipoteche, ecc.); anche in questo caso sarà possibile eseguire accertamenti economico/patrimoniali per verificare le reali condizioni economiche del debitore.

b) Fase giudiziale

Il ricorso al tribunale è l’ultima via da percorrere quando la fase stragiudiziale (che consente di ridurre tempi e costi) non produce alcun risultato; OBBIETTIVO PRINCIPALE: ottenere un titolo esecutivo, ovvero l’atto o il documento in base al quale è possibile avviare l’esecuzione forzata sui beni del debitore (es.: l’automobile, la casa, somme di denaro, i beni della società, ecc.).

Generalmente, l’azione legale viene intrapresa previa verifica del buon esito del recupero coattivo del credito, ovvero solo quando, a seguito degli accertamenti economico/patrimoniali eseguiti nella fase stragiudiziale emerge un capitale sufficiente a coprire il credito insoluto (il possesso di beni pignorabili).

La mancanza di beni pignorabili, di solito, rende “sconveniente” avviare l’azione giudiziaria, anche perché in caso di esito negativo sarà il creditore a sopportare le spese legali. Solo in caso di crediti di importo elevato potrebbe essere utile procedere comunque con l’azione legale, al solo fine di portare in detrazione i crediti insoluti (tale fine è perseguibile anche attraverso la cessione del credito).

A seconda dei casi, il creditore può agire in diversi modi per far valere i suoi diritti:

1- Ricorso per ingiunzione

Se il creditore è in possesso di prove documentali che attestino il suo diritto, il nostro ordinamento prevede un procedimento sommario che consente di ottenere, in tempi brevi, un titolo esecutivo. Per avviare tale procedimento è necessario che il credito sia:

  • certo (esistente, ovvero provato da documenti quali: contratto, fatture, bolle accompagnatorie, estratto autentica registro IVA ecc.);
  • liquido (certo nel suo ammontare);
  • esigibile (non sottoposto a termine o condizione).

Nel caso non si verifichino tali condizioni o non si disponga già di un titolo esecutivo (che consente di agire subito con atto di precetto), sarà necessario agire in via ordinaria (con atto di citazione) sempre al fine di ottenere un titolo esecutivo, ma con un notevole prolungamento dei tempi.

2- Precetto su titoli

Se il creditore è già in possesso di titoli esecutivi (ad es. cambiali o assegni protestati) potrà agire immediatamente per ottenere l’esecuzione forzata sui beni del debitore; negli altri casi l’esecuzione forzata potrà essere effettuata solo in virtù di titoli esecutivi costituiti mediante sentenza o altri provvedimenti.

Con l’atto di precetto il creditore intima al debitore di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine, non inferiore a 10 gg. In caso di mancato pagamento entro il termine stabilito, il creditore ha la facoltà di chiedere all’ufficiale giudiziario il pignoramento di tutti i beni del debitore fino all’integrale soddisfacimento del proprio credito.

3- Pignoramento dei beni

Il pignoramento ha la funzione di vincolare i beni da assoggettare all’esecuzione forzata e consiste in una ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni oggetto dell’espropriazione e i frutti di essi. Con il pignoramento, quindi, ha inizio il processo esecutivo diretto a sottrarre coattivamente al debitore determinati beni (pignorabili) facenti parte del suo patrimonio ed a convertirli in denaro, al fine di soddisfare integralmente il creditore.

4- Sequestro conservativo

Il sequestro conservativo è una misura cautelare diretta a garantire il credito, quando vi sia il pericolo o il fondato timore di perdere la garanzia dello stesso (ad es. quando si presume che il debitore possa “nascondere” i beni oggetto di pignoramento, approfittando delle lungaggini del procedimento ordinario).

Pertanto, ancor prima di iniziare l’azione legale di recupero crediti è possibile vincolare giuridicamente i beni pignorabili del debitore per poi convertire, successivamente (con l’ottenimento della sentenza di condanna esecutiva), il sequestro conservativo in pignoramento. I presupposti per la concessione del sequestro conservativo sono: -la ragionevole apparenza del diritto (ovvero, esistenza del credito); -il pericolo o il fondato timore di perdere la garanzia del credito.

5- Fallimento

In generale, nel caso in cui il debitore sia un imprenditore commerciale e si trovi in stato di insolvenza è possibile attivare la procedura concorsuale di fallimento. Tale procedura è finalizzata a realizzare coattivamente ed in modo paritario i diritti dei creditori, attraverso la liquidazione delle attività presenti nel patrimonio del debitore.

Quanto ai due requisiti, la qualità di imprenditore implica che sono esclusi dalla procedura fallimentare: piccoli imprenditori, imprenditori agricoli, enti pubblici (per i quali è prevista la liquidazione coatta amministrativa), e le grandi aziende in crisi (per le quali è prevista l’amministrazione straordibnaria).

Infine, stato di insolvenza significa che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, e può essere provato ad es. attraverso una serie reiterata di protesti cambiari, un verbale di pignoramento con esito negativo (ad es. per mancanza di beni pignorabili), ecc.

L’importante è che il debitore non riesca a dimostrare la sua capacità di rimborso anche mediante un piano di rientro. Con la sentenza dichiarativa di fallimento il debitore viene privato dei suoi beni (con alcune eccezioni: assegni a carattere alimentare, beni e diritti strettamente personali, ecc) che vengono sottoposti all’amministrazione del curatore fallimentare, il quale redige l’inventario e provvede alla loro liquidazione.

fonte zonaprestiti.com

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10 Risposte

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  1. Caro Sandokan
    Sei un pazzo scatenato!!! Quando ho letto i tuoi commenti non potevo crederci…!!!
    Probabilmente sarai già lontano da questo forum o, magari, da questo continente…! Non sto commentando per rispondere alle tue imprecazioni, per cui non varrebbe neanche la pena perdere tempo prezioso ma solo per ricordare a te e quelli come te che qualche secolo fa, tale Cartesio ha menzionato la frase “COGITO ERGO SUM” in favore di persone come me e tante altre che non accettano passivamente soprusi burocratici e cercano ancora risposte ai loro perchè. Il tuo tempo è passato. Apriti un bel chioschetto di arance e sicuramente spenderai meno soldi per la benzina…! In bocca al lupo!!!

    Roberto

    19 Ottobre 2008 alle 19:01

  2. Salve a tutti, qualora sia stata notificata la sentenza al debitore e che questo una volta proposto appello sia morto…la sentenza si notifica agli eredi personalemtne e non nel domicilio del defunto – essendo questo morto da più di un anno!Si notifica la sentenza con formula esecutiva e dopo 10 giorni il precetto,giusto?

    Commento di FRANCESCA | Mercoledì, 8 Ottobre 2008

    Meglio rivolgere il quesito al consulente legale.

    karalis

    8 Ottobre 2008 alle 15:54

  3. Salve a tutti, qualora sia stata notificata la sentenza al debitore e che questo una volta proposto appello sia morto…la sentenza si notifica agli eredi personalemtne e non nel domicilio del defunto – essendo questo morto da più di un anno!Si notifica la sentenza con formula esecutiva e dopo 10 giorni il precetto,giusto?

    FRANCESCA

    8 Ottobre 2008 alle 15:41

  4. Si va beh, ho capito, questa è la succursale dell’adusbef…

    Sandokan

    29 Giugno 2008 alle 18:52

  5. Ecco come non dovrebbe porsi un agente esattoriale o chiunque lavori nel recupero crediti.

    Il debitore va sempre rispettato. Non è solo uno strumento per portare a casa la provvigione.

    Molti fanno debiti per il superfluo. Ma i più per necessità, soprattutto di questi tempi. Basta una spesa imprevista perchè non si sia più in condizioni di pagare la rata di un finanziamento.

    E certamente non può passare il concetto che tu esprimi. Che cioè i debitori “hanno solo un diritto: pagare e non rompere le scatole!”.

    karalis

    28 Giugno 2008 alle 20:39

  6. Karali ma che c… dici? Ma quale “presunto” esattore? Mi riferisco a me e ai colleghi che lavorano col vecchio metodo. E il mio scopo sarebbe solo quello di contìnuare a fare in pace il mio lavoro. Nient’altro. Ma da un po’ d’anni a questa parte so che ho un sacco di interferenze e rotture di balle da gente come voi!!
    Se parlar male di luzzi vuol dire fargli pubblicità positiva… allora d’ora in poi ne parlo bene… resta il fatto che ha fatto più danni lui alle società di recupero vere, quelle storiche, che la grandine a settembre!
    Mi riferisco, ad esempio, alla storia delle spese debitore. Fino a qualche anno fa nessuno faceva troppe storie a pagarle. Anche se erano superiori alla sorte capitale (capitava spesso con gli small tikets). Per gli stessi clienti era normale ricevere i soldi recuperati alla fine del PdR e comunque dopo che l’agenzia si era trattenuta le sue competenze. Del resto erano giuste tutte e due le cose. Se il debitore subiva un’azione legale ci avrebbe rimesso ancora più soldi di quelli chiesti dall’agenzia. Per cui gli si faceva un favore!
    L’agenzia poi aveva fatto il lavoro, l’agente speso soldi di gasolio e perso tempo, per cui perchè mai dovevano riscuotere il CIP, i diritti d’agenzia, le spese correnti e l’uscita esattiva per ultimo? E magari non riscuoterli proprio se il debitore smetteva di pagare?
    Poi è arrivato quell’individuo, l’associazione, i giornali, i libri, le trasmissioni in TV e da ultimo siti come questo!!!
    La gente è sveglia, legge, ascolta, impara ed è sempre più informata.
    Secondo te si può lavorare in pace con tutte queste interferenze? Ci vuole tanto a capire che siete nemici di gente come me che si suda onestamente un pezzo di pane macinandosi migliaia di km l’anno, mangiando panini, prendendo multe e rovinandosi con i pieni di gasolio???
    Complimeti a voi bestie che non siete altro!

    Sandokan

    28 Giugno 2008 alle 17:21

  7. Caro Sandokan,
    grazie per l’intervento in risposta a Concetta.
    Ci fa sempre piacere quando gente preparata sull’argomento, interviene sui quesiti posti dai lettori.

    Mi sembra che tu non abbia molta simpatia verso l’Unirec e il suo ex presidente Giampaolo Luzzi.

    Dico mi sembra perchè, ad analizzare bene le tue considerazioni, esse costituiscono la migliore pubblicità possibile per Luzzi ed il suo libro.

    Stai scrivendo di un presunto esattore che viene ridotto in stracci da debitori che hanno comprato e letto il libro “Come non pagare i debiti e vivere felici”.

    Non so se questo era il tuo scopo. Può darsi.
    In questo caso i miei più sinceri complimenti.

    karalis

    28 Giugno 2008 alle 16:38

  8. Concetta chiede se, una volta firmata una cambiale, alla scadenza si può ottenere una proroga e se il creditore è costretto a darla.
    Ci mancherebbe altro!
    Se alla scadenza la cambiale non viene onorata, il debitore va protestato e sono fatti suoi!
    Una domanda però vorrei fare a chi gestisce questo sito, ai consumatori e a quel rinnegato di Luzzi: ma sapete che fatica si fa a stare per strada e campare solo di provvigioni su quello che si recupera?
    ma come boia vi viene in mente di coccolarvi i debitori? dargli consigli? parlare di loro diritti????
    quelli hanno solo un diritto: pagare e non rompere le scatole!
    Ma quello che più di tutti mi manda di fuori è il rinnegato. prima fa l’associazioe di categoria a cui fa adottare un codice deontologico bestiale. non accetta dentro tutti, no sisgnore. accetta dentro solo agenzie “DOC”. ha lasciato fuori genete che faceva recupero crediti quando lui succhiava ancora il latte dalla mamma! e quando andava in televisione a spiegare la differenza tra agenzie professionali (tutte ovviamente iscritte alla sua associazione del piffero) e banditi (che invece ne stanno fuori)?
    adesso ha superato se stesso il bastardo. ha scritto un libro a favore dei debitori. l’avete letto? provate a fare un recupero su un debitore che ha letto il libro… e quando mai riesci a prendergli l’uscita esattiva? e quando mai gli fai pagare il CIP e tutto il resto? e poi stanno attenti che il credito non sia prescritto… che vuol dire prescritto? io non sapevo nemmeno che un’utenza si prescrive in 5 anni. me l’ha detto unn imbecille di debitore che l’aveva letto in quel libro del c….!

    Sandokan

    28 Giugno 2008 alle 13:46

  9. In caso di titolo cambiario (cambiale)insoluto alla scadenza fissata, il debitore può chiedere senza pericolo di rifiuto, la proroga di altri due/tre mesi per il pagamento della somma dovuta; e a quali condozioni?

    Mi dispiace Concetta. Non certo per colpa tua, ma non mi è chiaro il quesito.

    “Senza pericolo di rifiuto” è una affermazione o fa parte della domanda?

    karalis

    14 Giugno 2008 alle 14:07

  10. In caso di titolo cambiario (cambiale)insoluto alla scadenza fissata, il debitore può chiedere senza pericolo di rifiuto, la proroga di altri due/tre mesi per il pagamento della somma dovuta; e a quali condozioni?

    PAOLELLA CONCETTA

    14 Giugno 2008 alle 11:42


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