Debiti ed eredità
Con l’accettazione dell’eredità la persona chiamata all’eredità stessa diventa erede e acquista tutti i diritti ed obblighi legati all’eredità. L’eredità viene acquistata con effetto retroattivo, vale a dire con effetto dal momento della morte del testatore. Tale data viene definita come momento di apertura della successione. L’accettazione dell’eredità può essere:
- espressa mediante una dichiarazione scritta in cui la persona interessata assume il titolo di erede o dichiara di accettare l’eredità (ad es. in un contratto, nella domanda di rilascio di un certificato di eredità, in una dichiarazione notarile).
- tacita Il chiamato all’eredità compie atti che necessariamente presuppongono la sua volontà di accettare e che solo un erede avrebbe il diritto di compiere, ad es. appropriazione di beni ereditari, disposizione sugli stessi beni o promozione di un’azione spettante all’erede.
Donazione, vendita o cessione di diritti ereditari, nonché rinuncia all’eredità verso corrispettivo o a favore di alcuni soltanto dei chiamati importano in ogni caso l’accettazione dell’eredità, senza che sia necessario verificare l’esistenza della volontà di accettazione.
L’accettazione dell’eredità non può essere legata a condizioni o termini, ed essa è irrevocabile. Un’accettazione parziale dell’eredità non è possibile.
L’accettazione, che è diritto soggetto a prescrizione ordinaria decennale (art. 480 c.c.), può essere pura e semplice o con il beneficio dell’inventario. Nel primo caso si attua una confusione tra il patrimonio del defunto e quello dell’erede, e quest’ultimo è responsabile per i debiti ed i legati ereditari anche al di là del valore dei beni che gli sono pervenuti, mentre nel secondo il patrimonio del testatore rimane distinto da quello dell’erede, che risponde delle obbligazioni trasmessegli solo nei limiti del valore del patrimonio ereditario.
Quanto alla forma, l’accettazione può essere espressa, tacita e presunta o legale. In base all’art. 475 c.c., l’accettazione è espressa ove in un atto pubblico od in una scrittura privata il chiamato all’eredità ha dichiarato di accettarla oppure ha assunto il titolo di erede; è tacita (art. 476 c.c.) quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede, come ad es. avvalersi dell’azione di petizione; è presunta o legale quando il chiamato pone in essere atti di disposizione che, con presunzione assoluta, vengono considerati atti di accettazione implicita, come la donazione, la vendita e la cessione dei diritti di successione, nonchè la rinunzia a quest’ultimi, ex artt. 477 e 478 c.c.
L’accettazione dell’eredità comporta, come abbiamo visto, la fusione del patrimonio ereditario con il patrimonio dell’erede. In pratica ciò significa che l’erede stesso risponderà per eventuali debiti ereditari con il suo proprio patrimonio. Se non si conosce l’entità esatta dei debiti ereditari, con la cosiddetta “accettazione col beneficio d’inventario” il rischio dell’obbligo di rispondere per i debiti ereditari con il patrimonio privato può essere escluso.
Con questo tipo di accettazione eredità e patrimonio dell’erede restano separati, cosicché i debiti ereditari devono essere pagati solo entro il limite del valore dei beni patrimoniali ereditati. Con questo tipo di accettazione, cioè, l’erede impedisce la confusione tra il suo patrimonio e quello del de cuius. Rappresenta la soluzione migliore nel caso in cui non si conosca con esattezza l’ammontare dei debiti ereditari. E’ anche la forma di accettazione obbligatoria per gli incapaci, i minorenni e le persone giuridiche.
Accettazione con “beneficio di inventario”
L’accettazione con beneficio d’inventario comporta la limitazione legale della responsabilità patrimoniale dell’erede per i debiti ereditari e per i legati entro il valore dell’eredità ricevuta. Ciò significa che nell’ipotesi di una successione onerosa, ove le passività superino le attività, l’erede non sarà mai chiamato a rispondere delle obbligazioni trasmessegli oltre i limiti del valore del patrimonio ereditario, poiché altra conseguenza del beneficio d’inventario è costituita dalla separazione del patrimonio personale dell’erede da quello del testatore. Il beneficio d’inventario, nonostante eventuali divieti del testatore, assolutamente privi di valore (art. 470 c.c.), è rimesso alla facoltà di ogni chiamato, che ha l’onere di specificare nell’atto di accettazione se intenda avvalersi di tale beneficio. Per l’accettazione con beneficio d’inventario la legge richiede la forma solenne della dichiarazione ricevuta da un notaio o da un cancelliere del tribunale del circondario ove la successione si è aperta, ed è soggetta ad un regime di pubblicità-notizia, venendo inserita nel registro delle successioni conservato nello stesso tribunale.
L’accettazione con il beneficio di inventario avviene mediante dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale competente. Il notaio riceve la richiesta del potenziale erede alla presenza di due testimoni. Successivamente provvede ad eseguire l’inventario dei beni, a cui possono assistere gli eredi del defunto ed i suoi creditori. All’inventario procede mediante una dettagliata descrizione di tutti i beni immobili e mobili, i documenti e le carte del defunto. Se necessario, provvede a conservare documenti, preziosi od altro al fine di evitare che rimangano incustoditi. Inoltre tiene in consegna le chiavi delle serrature sulle quali siano stati apposti sigilli, finché l’inventario non sia ultimato. L’inventario (cioè la separazione dei beni derivanti dal testatore da quelli già di proprietà dell’erede) deve essere fatto entro 3 mesi dalla morte del testatore, e la dichiarazione dell’erede (o degli eredi) deve avvenire entro i 40 giorni successivi. Al termine di queste operazioni il notaio provvede a registrare, nel registro delle successioni, la dichiarazione dell’erede, che può essere:
- accettazione “senza riserve”
- rinuncia
- accettazione con “beneficio d’inventario”.
Come evitare il rischio di ereditare debiti
Un erede che non voglia accollarsi eventuali debiti contratti dal testatore deve necessariamente:
-
chiedere ad un notaio che si proceda all’inventario dei beni lasciati ín eredità dal defunto; questo non appena egli viene a conoscenza di essere stato chiamato all’eredità: dunque nel momento stesso in cui sa del decesso del testatore (nel caso in cui l’erede sia un familiare) oppure quando gli venga notificato il lascito;
-
dopo un massimo di tre mesi previsti per la compilazione, da parte del notaio, dell’inventario dei beni ereditati, l’erede deve procedere formalmente alla sottoscrizione dell’atto notarile di rinuncia o di accettazione dell’eredità con la formula del “beneficio d’inventario”; questo entro i quaranta giorni successivi alla conclusione dell’inventario;
-
appena scaduti i dieci anni successivi all’accettazione dell’eredità con il “beneficio di inventario” (i 10 anni rappresentano il termine ultimo entro il quale possono essere notificati all’erede eventuali debiti contratti dal testatore) e qualora l’erede ritenesse conveniente accettare anche gli obblighi del testatore, egli procederà all’accettazione dell’eredità con la formula “senza riserve”. In questo caso il patrimonio ed i debiti del defunto si fonderanno con quelli dell’erede, e questi sarà tenuto ad onorare tutti gli obblighi assunti dal defunto. Nel caso in cui invece l’erede ritenesse non conveniente accettare le passività in carico al testatore, egli procederà alla rinuncia dell’eredità. Sia l’accettazione “senza riserve” che l’eventuale “rinuncia” devono essere atti notarili.
Concludendo, l’erede è sempre tenuto ad ottemperare agli obblighi contratti dal testatore in assenza di atti notarili che attestino la rinuncia all’eredità o l’accettazione dell’eredità con la formula del beneficio di inventario. Ovviamente tali atti devono essere stati prodotti nei tempi previsti (alla morte del testatore, alla comunicazione formale di disponibilità dei beni ereditali o entro tre mesi e quaranta giorni nel caso di richiesta di procedura per l’eventuale successiva accettazione secondo la formula del beneficio di inventario).
In ogni caso, comunque, questi atti non possono essere posteriòri alla data di notifica all’erede di obblighi contratti dal testatore.
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Rinuncia all’eredità
La rinuncia all’eredità può avvenire, con le modalità che saranno descritte, entro i termini seguenti:
- immediatamente, nel caso in cui l’erede non voglia, in nessun caso, correre il rischio di dover poi onorare anche gli eventuali debiti contratti dal testatore;
- al termine della procedura (tre mesi + quaranta giorni dalla morte del testatore o dall’avvenuta notifica dell’eredità) prevista per l’accettazione con “beneficio di inventario”, qualora l’erede ritenga di dover preliminarmente esaminare l’entità dei beni patrimoniali ricevuti in eredità, ovvero la convenienza o meno (relativamente a potenziali obblighi non noti contratti dal testatore) derivante dall’accettazione dell’eredità. Richiedendo esplicitamente tale procedura l’erede può, dopo che essa sia stata espletata, dichiarare di:
-
- rinunciare all’eredità;
- accettare l’eredità “senza riserve”. In tal caso l’erede accetta contestualmente di onorare, “senza riserve”, tutti gli obblighi (noti e non noti) contratti dal testatore e notificati all’erede entro i termini di legge. L’erede, dunque, si assume l’onere di soddisfare tutti gli eventuali creditori: in cambio, entra, con l’accettazione “senza riserve”, nell’immediata disponibilità dei beni ereditat;
- accettare l’eredità con il “beneficio di inventario”. Come detto l’accettazione con beneficio di inventario comporta che il patrimonio del defunto resta separato dagli altri beni dell’erede; quindi la responsabilità patrimoniale dell’erede comprende solo i beni ereditati. L’erede tuttavia non può alienare i beni ricevuti in eredità e le rendite derivanti dai beni ereditati continuano a far parte del patrimonio del defunto.
Alla scadenza dei dieci anni successivi all’accettazione dell’eredità “con beneficio di inventario”. Entro tale termine, infatti, l’erede ha la possibilità di conoscere (tramite notifica) tutti gli eventuali obblighi contratti dal testatore. Il suo status di “erede con beneficio di inventario” è pubblico essendo un atto notarile registrato.
All’erede con “beneficio di inventario” possono indirizzarsi tutti i creditori del testatore prima della scadenza dei termini di legge. L’erede può quindi decidere, su dati oggettivi, se accettare o meno l’eredità. In caso di rinuncia i beni del defunto vengono resi disponibili dal Tribunale per soddisfare i creditori del testatore.
La rinuncia stessa viene fatta mediante una dichiarazione ricevuta dal cancelliere autorizzato presso il tribunale competente o da un notaio. Chi rinuncia all’eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato. Con la rinuncia all’eredità il chiamato all’eredità stessa può quindi liberarsi dalla sua responsabilità per i debiti ereditari.
Garanzie obbligazionarie e morte del garante
Si ereditano non solo i debiti contratti dal defunto, ma anche le obbligazioni derivanti dalle garanzie prestate dal defunto (avalli o fideiussioni).
Per Fideiussione è da intendersi un atto tramite il quale il fideiussore (”Fideiussore”, garante o avallante), eventualmente in solido con altri, garantisce l’adempimento di obbligazioni altrui.
Il rischio tipico connesso alla prestazione della Fideiussione è quello che, in caso di inadempimento del debitore principale (l’avallato o garantito) il Fideiussore (avallante o garante) è tenuto a provvedere al pagamento in favore del creditore garantito (Concedente) di ogni somma che risulti dovuta a quest’ultimo in forza della fideiussione (obbligazione garantita, avallata).
La morte del fideiussore (avallante o garante) non estingue la fideiussione (avallo o garanzia), che si trasmette agli eredi, i quali, subentrano nel rapporto con gli stessi poteri che spettavano al defunto; essi possono recedere solo nei modi e nelle forme in cui il diritto di recesso avrebbe potuto essere esercitato dal loro dante causa (fideiussore, avallante o garante defunto), e sono, pertanto, obbligati, in mancanza di recesso, all’adempimento “pro quota” della obbligazione garantita (obbligazione avallata o fidejussione).
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Eredi o garante
Il creditore può agire direttamente nei confronti del fideiussore (garante o avallante) e questi deve ritenersi obbligato (anche se il creditore non abbia proposto le sue istanze contro i debitori o gli eventuali coobbligati o non le abbia continuate) quando nel contratto di finanziamento sia espressamente prevista una clausola in cui il garante (fideiussore o avallante) del debito dispensa il creditore dall’onere di agire entro i termini previsti dall’art. 1957 del Codice Civile. L’art. 1957 del codice civile recita: “Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale, purchè il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”.
In altre parole il creditore, per valersi nei confronti del garante, deve dimostrare di avere agito, entro sei mesi dalla scadenza del rimborso del debito, verso il debitore o i suoi eredi. Se è presente nel contratto di finanziamento una clausola in cui il garante dispensa il creditore dall’onere di imposto dall’articolo 1957 c.c., allora il creditore può decidere di agire direttamente contro il garante, senza avere l’obbligo di richiedere, in via preferenziale, il rimborso del debito al debitore o ai suoi eredi.
Un interessante contributo video sulle problematiche relative all’accettazione e alla rinuncia, con o senza il beneficio d’inventario, è fornito da questo stralcio preso dalla trasmissione “Piazza Grande” andata in onda su RaiDue il 31 marzo 2008.
Guardiamolo
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Se si eredita un mutuo di un abitazione serve sapere il debito residuo e il valore dell’immobile per valutare se accettare o meno l’eredità che potrebbe diventare onerosa.E’ buona norma per i genitori non lasciare debiti consistenti ai propri figli in quanto si potrebbero trovare in difficoltà con l’eredità.
Un erede dunque alla morte dell’ereditario può comportarsi in questa maniera:
- rinunciare all’eredità
- accettare l’eredità senza riserve
- accettare l’eredità con beneficio di inventario.
Nel caso di accettazione dell’eredità il mutuo del defunto quindi passerà all’erede che risponderà in prima persona delle condizioni precedentemente contratte dal mutuatario con la banca.
giorgio pellegrino
29 Agosto 2009 alle 20:41
E’ POSSIBILE FARE LA RINUNCIA ALL’EREDITA PREVENTIVA, CIOE’ PRIMA CHE L’EVENTO SI VERIFICHI ?
ES. IO RINUNCIO PREVENTIVAMENTE ALL’EREDITA’ DI MIA MOGLIE CON TESTAMENTO OLOGRAFO ?
GRAZIE
RISU
24 Marzo 2009 alle 12:41
escludere una figlia dai beni ereditari e’ possibile? se lo e come?
massimo
26 Febbraio 2009 alle 20:18
Non è assolutamente possibile!
La legittima è la quota di eredità che secondo quanto prevede il Codice Civile spetta ad alcuni eredi, a prescindere dalla volontà del defunto. Eredi legittimi sono coniuge e figli, e, in assenza dei figli, i genitori e in base alla legge non è possibile diseredarli, perchè in questo caso potrebbero impugnare il testamento.
c0cc0bill
26 Febbraio 2009 alle 22:25
il mio problema riguarda un debito che ha fatto mio padre, che è tutt’ora vivo e risale a 4 anni fa. All’epoca era presidente dell’AVIS (associazione volontari del sangue) di Chieti, per 20 anni ha dato anima e corpo fino a quando nel 2004, un’altro membro dell’avis chiese a mio padre, che gestiva i soldi dell’associazione 110000 euro, dando in garanzia degli assegni, poi rivelatisi insolvibili. nello stesso periodo, mio padre divorzia da mia madre, perch una rumena, e decide di andare via donando a me e mio fratello la casa che era 50% di mamma e 50% dello stupido di mio padre. fatto sta che il tipo che ha preso materialmente i soldi, non ha nulla, e non ha rimesso nulla e l’avis ha fatto causa a mio padre e a me e mio fratello per annullare l’atto di donazione e poi rifarsi sul 50% della casa che era di mio padre. la causa l’anno vinta e ora il giudice ha condannato mio padre a pagare 140000 (110000 + interessi) e a me e mio fratello 12000 euro per le spese legali, in piu adesso la casa è metà mia e di mio fratello (in pratica la parte di mamma che ci è stata donata) mentre l’altra metà è tornata ad essere di mio padre. ora a parte i 12000 euro che io e mio fratello pagheremo, saremo ancora chiamati in ballo per il debito di mio padre???? ovvero i 140000 euro che l’AVIS ( associazione che fa volontariato!!!!!!) avanza , visto che mio padre oltre alla pensione non ha nulla, potranno un domani ricadere su noi. possiamo io e mio fratello tutelarci, che ne so rinunciando gia adesso all’eredita? Vi prego datemi un consiglio perchè non sto vivendo piu.
sono solo amareggiato perchè l’avis, nonostante la sua missione di volontariato, e nonostante è a conoscenza che i soldi li ha presi un’altra persona e non mio padre, ci stà togliendo letteralmente la vita.
FABRIZIO
4 Febbraio 2009 alle 06:21
Inserire il commento nella sezione “Hai domande sui debiti?” se si vuole ottenere risposta.
c0cc0bill
4 Febbraio 2009 alle 07:46
Salve, mio nonno è deceduto nel 1994, mia madre che era sua figlia e i miei fratelli hanno fatto la rinuncia all’eredità, io però non mi ricordo se ho firmato, i creditori quanto tempo hanno per richiedere i crediti nel caso io non avessi firmato? Grazie Monia
momani
27 Gennaio 2009 alle 09:47
Mi sa dire se le somme che mia madre ha percepito in più, e indebitamente, dall’Inps, alla sua morte, toccheranno a noi figli pagarle? Esiste la prescrizione in questo caso, o chi diventa erede lo è per sempre?, cioè per tutti i tipi di debito contratti dal de cuius?
Grazie
Salvatore
25 Gennaio 2009 alle 14:24
Le consiglio di riproporre il quesito nella sezione appopriata, cui si accede dalla home page.
Questo spazio è infatti riservato ai commenti dei lettori e chi dovrebbe risponderle difficilmente vi legge.
simonetta parisi
25 Gennaio 2009 alle 17:12
buonasera il giorno 12 dic.2008 si e interrota una causa civile(deceduta mia mamma a giugno e mio padre nel 2006)mia mamma ha lasciato solo una cantina e 15.000 euro di polizze vite alle poste..questo tizio adesso dovra’ fare causa contro gli eredi(sempre se la fa….il debito ammontava a 40.000 euro premesso che io e mio fratello(siamo sposati ocn figli) non abbiamo fatto nessuna rinuncia..ma non ci siamo permessi di toccare niente..bisogna fare la rinuncia all’eredita’ o aspettare che ci sollecita’ in causa?i 15.000 euro si possono toccare senza intaccare noi e lasciare solo la cantina..ho saputo che ha 3 anni di tempo per sollecitarci..come posso fare aiutatemi vi prego..
giovanni
16 Gennaio 2009 alle 19:39
se una persona ancora deve decidere se accettare o rifiutare l’eredità(per legge 10 anni) può una agenzia di recupero crediti chiedere la restituzione delle somme del defunto?
gianni
15 Gennaio 2009 alle 14:28
Le consiglio di postare il quesito nella sezione appropriata, a cui si accede dalla home page.
Questo spazio è riservato ai commenti dei lettori, e difficilmente i consulenti vi accederanno per risponderle
c0cc0bill
19 Gennaio 2009 alle 17:45
Salve a tutti;Il 2000 ho inpugnato una causa penale per il recupero di una somma di denaro lasciata da mio padre deceduto nel 1999 ,premesso che ci sono state delle denuncepenali nei miei confronti ed avendo chiesto agli altri due eredi se volessero con me andare avanti per questa causa ed avendo avuto risposta negativa , oggi mi ritrovo vittorioso ma non ancora con i soldi recuperati, gli altri due eredi vantano nei miei confronti parte dei soldi; possono farlo? da precisare che da parte loro c’èstata una rinuncia all’eredità al
decesso di mio padre. Grazie e buon 2009
Lorenzo
30 Dicembre 2008 alle 14:59
Le consiglio di postare il quesito nella sezione appropriata, a cui si accede dalla home page.
Questo spazio è riservato ai commenti dei lettori, e difficilmente i consulenti vi accederanno per risponderle.
c0cc0bill
19 Gennaio 2009 alle 18:08
Buon Giorno,
ho sentito da un parente e letto che l’eredità può essere attribuita fino al 6. grado di parentela;vorrei sapere:
- solo se mancano i parenti dei gradi precedenti o anche se essi rinunciano per via di debiti lasciati in eredità?
- essendo io un 5. grado che rischi corro,devo intraprendere subito azioni o come direbbe la logica attendere che qualcuno mi notifichi l’eredità,visto che io non sono tenuto a sapere chi manca o chi ha rinunciato e quindi non sarei tenuto a rinunciare di mia iniziativa senza una comunicazione ufficiale.
Grazie in anticipo di un chiarimento.
Umberto
26 Novembre 2008 alle 12:38
Salve.
Ho già letto alcuni commenti sulla possibilità di non ereditare i debiti dei genitori tramite rinuncia all’eredità.
Il mio dubbio è il seguente.
Se un genitore ha ereditato debiti astronomici per avere fatto da prestanome,ed è ancora in vita,ma non può pagare perchè senza immobili e senza lavoro.Questi debiti possono ricadere sui figli che rientrano nello stesso stato di famiglia?Cioè il genitore indebitato vive con i figli,sono tutti nello stesso stato di famiglia.Visto che il genitore non può pagare perchè non ha niente.Equitalia può rifarsi sui figli,chiedendo anche un pignoramento sui beni o stipendi? Grazie
gra
18 Novembre 2008 alle 14:15
Buona sera,vorrei fare una domanda:entro quanto tempo bisogna fare la Rinuncia di Eredità o l’Opzione “col beneficio di Inventario”,dal decesso del decuius?
Grazie molto per l’eventuale risposta e un saluto cortese.
Carlo
14 Novembre 2008 alle 22:38
Salve
Sono diventato erede di mio fratello insieme a mia madre e mio padre,Mio fratello ha ereditato debiti da mio zio poiche i famigliari fecero la rinuncia alleredita’, anche io ed i miei, tranne mio fratello.Ora mio fratello non possedeva nulla ma con una persona prese una casa e fece un mutuo cointestato.Poi si separarono e fecero un contratto dove lui lasciava la casa a lei purche lei si impegnava a pagare le rate del mutuo (sin da subito) e in data 2010 sarebbe stato eseguito il roggito verso di lei dove anziche pagare mio fratello , lei si sarebbe intestata tutto il mutuo. Questo per evitare che risultasse che mio fratello aveva venduto la prima casa prima del tempo stabilito per legge e pagando quindi le agevolazioni che aveva avuto sul mutuo prima casa.Ora io mi domando posso fare la successione con beneficio di inventario per poter dare la casa alla ragazza come volonta di mio fratello ma senza che il suo valore(poiche in sostanza la casa sara di Lei cmq per contratto purche paghi l’intera rata mensile del mutuo)vada a incrementare il valore patrimoniale che io ho acquisito con il beneficio di inventario di tale “meta casa” ma che per contratto dalle parti del de cuius e la ex ragazza io non potro mai in effetti godere in alcun modo e di cui perdero cmq per contratto il possesso appunto solo fittizio.Diventere erede cioe’ di un bene che non posso ne vender ene godere per contratto eseguito da mio fratello in vita , successione che vorrei fare per evitare alla ragazza problemi ma non vorre che i debiti si applicassero su di me , pensavo quindi all’inventario purche sia sicuro che il contratto alla fine mi eviti problemi
giordano
14 Novembre 2008 alle 17:51
Il consiglio che ti è stato dato è quello giusto.
L’unico problema potresti averlo se, ad esempio, dopo la rinuncia si scopre che quella zia aveva un tesoro nascosto nel giardino di casa sua …
Però scegliendo la rinuncia con la formula del “beneficio d’inventario” risolvi anche questo problema.
c0cc0bill
31 Ottobre 2008 alle 08:23
Sono stato chiamato all’eredità, unitamente alle mie due sorelle, tutti maggiorenni con prole, per un debito pensionistico di circa € 4500,00. Il debito in questione a carico di una zia di nostra madre (entrambi defunti), probabilmente si riferisce a somme corriposte ma non dovute a titolo di pensione per invalidità civile e per cecità, percepita durante vita. I nostri genitori sono entrambi morti e la zia tra le altre cose, da quanto ne sappiamo, non possedeva nessun bene.
Ci è stato consigliato di procedere alla rinuncia dell’eredità come soluzione migliore al problema. Ma quello che mi chiedo è dopo tale rinuncia che cosa può accadere? L’INPS potra decidere di rinunciare a tali somme o verosimilmente verranno chiamati a succedere i miei figli o chi altro?
Antonio
31 Ottobre 2008 alle 00:20
Purtroppo sì.
Avendo voi eredi, implicitamente accettato l’eredità di vostro padre, ne assumete pro quota gli obblighi.
L’unica cosa da verificare è che il credito, al debitore garantito dalla fideiussione di vostro padre, sia stato erogato quando vostro padre era ancora in vita.
Nel caso ciò sia stato fatto dopo la morte di vostro padre, allora comincerebbero a sostanziarsi profili di comportamento fraudolento e/o negligente della banca, appellabili in sede legale.
Non servirà a mettervi in allegria, comunque voi potete rivalervi sul debitore.
In ogni caso vi consiglio di affidarvi a professionisti.
Provate qui a capire come possono aiutarvi ad uscire da questa spiacevole situazione con il minor danno possibile.
c0cc0bill
25 Ottobre 2008 alle 05:12
Nostro padre è deceduto nel 2005. Pochi giorni fà è arrivata una lettera di agenzia di recupero crediti che, per via di una fidejussione bancaria prestata da nostro padre a garanzia di una società che poi lui ha venduto nel 1987 uscendone completamente, richiede a noi eredi del fidejussore la bellezza di centocinquantamila euro di debiti evidentemente contratti da i successivi proprietari della società stessa. Premesso che a noi tale notizia è caduta come un fulmine a ciel sereno, non eravamo assolutamnte a conoscenza di tale rapporto e forse neanche nostro padre era a conoscenza della presunta continuità della sua garanzia, ma veramente secondo quanto sopra scritto e quindi per il diritto italiano noi continuamo ad essere garanti dei debiti altrui? A noi sembra un eccesso di garanzia a favore del creditore (banca) e un abuso nei confronti di noi persone oneste.
Giuseppe
24 Ottobre 2008 alle 23:43
La questione è abbastanza complessa ed esula dalle mie capacità.
Ti consiglierei di riproporre il quesito nello spazio riservato al nostro consulente legale, cui si accede dalla home page.
karalis
27 Settembre 2008 alle 19:25
mio padre è stato coinvolto in un incidente stradale nel 1993 ha causato un incidente guidando senza assicurazione io non sapevo nulla dell’evento fino ad oggi quando mi è arrivata una richiesta di risarcimento da parte dell assicurazione (vittime della strada)nei confronti dei danneggiati nell’incidente mio padre è morto nel 2001. nella lettera che mi è arrivata si fa riferimento al d.leg 209 del 07/09/2005 art 286/1 e art. 292.devo pagare io per un evento non provocato da me?
nikky
27 Settembre 2008 alle 19:20
Ti consiglio di riproporre il quesito nello spazio apposito riservato al consulente legale
karalis
25 Settembre 2008 alle 18:20
Salve a tutti, volevo porre alcune domande in merito ad un caso di fallimento di un
azienda con conseguente richiesta di risarcimento danni dalla parte lesa. Premetto che è stata fatta la rinuncia all’eredità.
- è possibile che, rinunciando all’eredità del defunto che ha prodotto i debiti possano comunque chiedere somme di denaro o pignorare i beni degli eredi rinunciatari?
- è possibile che il giudice non valuti il documento che attesta l’effettiva rinuncia da parte degli eredi e permetta il pignoramento dei beni?
- è possibile che l’avvocato della parte lesa possa entrare in casa degli eredi rinunciatari insieme all’ufficiale giudiziario per scegliere i beni da pignorare, nonostante ci sia il foglio che attesta l’effettiva
rinuncia all’eredità???
Vi ringrazio anticipatamente
Cordiali saluti
Sergio da Cagliari
Sergio
25 Settembre 2008 alle 17:32
Innanzitutto va esaminata la legittimità della documentazione che attesta l’eventuale debito di tuo padre.
Ammesso che l’istanza di rimborso del debito sia legittima, e considerato che non hai chiesto, nei termini, una accettazione dell’eredità con beneficio di inventario, ne discende che sarai costretto ad onorare il debito contratto da tuo padre.
karalis
20 Settembre 2008 alle 23:23
Gentilissimi,
mio padre è deceduto quasi due anni fa. Ora è comparsa una persona che chiede 4000 euro per delle prestazioni. Al momento della morte ho affisso il necrologio nel paese in cui abita questa persona, con addirittura un servizio sul giornale locale. Inoltre un collaboratore di mio padre ha lo studio nello stesso palazzo. E’ giusto che io debba pagare?
Marco
20 Settembre 2008 alle 20:48
(Rif. commento del 28.07.08) Effettivamente non ho ancora potuto verificare bene in quanto la cartella esattoriale è arrivata in un’altra città lontana e devo ancora leggerla, ma ritengo che siano imposte dovute a fallimenti di attività che mio padre aveva iniziato e non relative all’appartamento che mi ha donato nel 94.Ringrazio cmq molto dell’attenzione riservatami.
Paola
28 Luglio 2008 alle 14:58
Non so risponderti e, d’altra parte gli elementi da te riportati non sono molti.
Comunque, bisognerebbe innanzitutto capire se la cartella esattoriale si riferisce in qualche modo a tributi dovuti in relazione al cespite che ti è stato donato.
karalis
28 Luglio 2008 alle 13:21
Nel mio caso ho ricevuto una donazione nel 1994 da mio padre, il quale è deceduto nel 2007 e la scorsa settimana mi è arrivata una cartella esattoriale; io avevo rinunciato all’eredità ma la donazione del 1994 verrà inclusa tra le eredità o non centra niente?
Paola
28 Luglio 2008 alle 11:14
quale è la procedura affinchè una successione (in questo caso appartamento) abbia buon esito? grazie
ps:devo acquistare un appartamento in cui c’è stata una successione
alessandro
24 Luglio 2008 alle 10:04
Le spese per le onoranze funebri sono da comprendere tra i pesi ereditari, cioe’ tra quegli oneri che sorgono in conseguenza dell’apertura della successione e, pur dovendo essere distinti dai debiti ereditari – ossia dai debiti esistenti in capo al de cuius e che si trasmettono, con il patrimonio del medesimo, a coloro che gli succedono per legge o per testamento – gravano sugli eredi per effetto dell’acquisto dell’eredita’, concorrendo a costituire il passivo ereditario, che e’ composto sia dai debiti del defunto sia dai debiti dell’eredita’; ne consegue che colui che ha anticipato tali spese ha diritto di ottenerne il rimborso dagli eredi, sempre che non si tratti di spese eccessive sostenute contro la volonta’
espressa dai medesimi.
redazione IURECONSULT
12 Luglio 2008 alle 23:56
Con la rinuncia immediata all’eredità, nelle forme e nei modi dettaggliatamente descritti in questo articolo, non correte alcun rischio e nessuno mai potrà chiedervi di adempiere agli obblighi contratti dai vostri genitori.
Non esistono alternative. Quella descritta è una procedura che vi solleva da qualsiasi richiesta di adempimento. E, abbiate fiducia, vi basta ed avanza.
karalis
12 Luglio 2008 alle 18:18
Siamo due sorelle di cui una sposata in comunioni di beni e proprietaria di una casa e l’altra ancora convivente con la madre.
i nostri genitori hanno contratto molti debiti di cui non sappiamo esattamente l’ammontare della cifra, soprattutto di nostro padre. vorremmo tutelarci, anche se sono ancora in vita.
abbiamo paura che anche facendo la rinuncia all’eredità potremmo avere dei problemi in seguito, vorremmo un consiglio.
grazie
didi
12 Luglio 2008 alle 16:50
@chiara
chiara, proprio perchè tuo padre non ti ha lasciato nulla avresti dovuto fare una rinuncia all’eredità, purtroppo adesso è troppo tardi…hai ereditato si…I DEBITI!
io lavoro nel recupero crediti, l’unico consiglio che posso darti per non essere tartassata in continuazione è chiedere un forte stralcio, magari stralciando per intero gli interessi e proponendo una cifra per chiudere in un’unica soluzione.
mi dispiace ma non hai altro scampo…
francesca
9 Luglio 2008 alle 15:17
Mio padre non mi ha lasciato nulla e non ho mai firmato nulla.Oggi mi è arrivata un lettera da un finanziaria che vuole da me 5700 euro e 13000 di interessi.
Se mio padre non mi ha lasciato 1 euro e io non ho mai fatto nulla devo pagare??
Mio padre è morto nel 2001.
chiara
9 Luglio 2008 alle 14:56
Se il figlio accetta l’eredità del padre, deve pagare tutti i debiti del padre.
Se il figlio rinuncia all’eredità del padre non deve nulla ai creditori del padre.
karalis
9 Luglio 2008 alle 06:18
non ho capito se un figlio deve pagare i debiti del padre,grazie.
chiara
9 Luglio 2008 alle 00:01
Caro Danilo, se la morte del garantito estinguesse gli obblighi del fideiussore, credo che ci sarebbe un vertiginoso aumento di omicidi dei debitori “principali”.
Mi dispiace ma i tuoi obblighi verso i creditori rimangono e non ci sono escamotage per uscirne.
Può venirti in soccorso solo il creditore che non segue la corretta procedura nel richiedere il rimborso del debito.
Infatti, il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale, purchè il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate. In altre parole il creditore, per valersi nei confronti del garante, deve dimostrare di avere agito, entro sei mesi dalla scadenza del rimborso del debito, verso il debitore o i suoi eredi.
Solo se è è presente nel contratto di finanziamento una clausola in cui il garante dispensa il creditore dall’onere di imposto dall’articolo 1957 c.c., allora il creditore può decidere di agire direttamente contro il garante, senza avere l’obbligo di richiedere, in via preferenziale, il rimborso del debito al debitore o ai suoi eredi.
Quindi in conclusione, se la tua fideiussione contempla la clausola in cui il garante dispensa il creditore dall’onere di imposto dall’articolo 1957 c.c., se cioè tu hai rinunciato al beneficio di escussione, il creditore può tichiederti il saldo del debito senza neppure rivolgersi agli eredi del defunto (che, fra l’altro, possono avvalersi della rinuncia all’eredità)
karalis
28 Giugno 2008 alle 19:41
sono fideiussore di un presito fatto ad una persona ora morta, devo continuare a pagare gli effetti io oppure esiste qualche possibilita’di esonero. Grazie
Danilo Grandi
28 Giugno 2008 alle 19:05
ma se tutti rinunciano alla fine chi paga i debiti?
Nessuno.
Se il creditore non ha ritenuto di doversi cautelare con garanti o coobbligati, può rivalersi solo sui beni del debitore defunto.
Non potrà certo pretendere che i debiti del defunto vengano pagati dai congiunti, che già hanno sacrificato la propria quota di eredità.
Sarebbe un pò troppo, non ti pare?
Giovanni Rapisarda
19 Giugno 2008 alle 10:42
ma se tutti rinunciano alla fine chi paga i debiti?
bradamante
19 Giugno 2008 alle 10:06
I creditori possono soddisfarsi sui beni della comunione solo dopo aver escusso i beni personali e solo fino al valore della quota del coniuge obbligato. Dopodichè entra in gioco il meccanismo, eventuale, di rinuncia all’eredità.
Cercherò di spiegarmi con un esempio.
Supponiamo che il defunto abbia beni personali per un valore di 100 mila euro. E che il patrimonio della comunione abbia un valore di 50 mila euro.
Se i debiti del defunto sono inferiori (anche per un centesimo di euro) a 100 mila euro, non conviene rinunciare all’eredità.
Se il defunto lascia debiti fra 100 mila e 125 mila euro, la rinuncia all’eredità è indifferente. I creditori aggrediranno comunque i beni in comunione fino al valore della quota del defunto (25 mila euro).
Se il defunto lascia debiti in misura superiore a 125 mila euro, è necessario per il coniuge superstite esercitare il diritto alla rinuncia dell’eredità. Altrimenti i creditori potranno aggredire anche i beni in comunione (25 mila euro) e personali del coniuge superstite.
Spero di essere stata chiara.
P.S. Ovviamente ciò vale solo nel caso in cui i debiti siano stati contratti esclusivamente dal defunto.
E che cioè il coniuge superstite non sia nè coobbligato nè garante.
karalis
17 Giugno 2008 alle 23:02
Ma anche la moglie del defunto (in comunione di beni)può chiedere la rinuncia all’eredità?
nadia
17 Giugno 2008 alle 21:57
Sono d’accordo Gianfranco.
Grazie per la precisazione.
karalis
16 Maggio 2008 alle 07:05
occorre precisare che il beneficio d’inventario riguarda i beni pervenuti per sempre (anche dopo i 10 anni);ciò nel caso di crediti non ancora insorti in quanto potenziali ma
non ancora esistenti quali ad esmpio le fideiussioni prestate a favore di terzi (banche ecc…) dal de cuiuse che si estendono agli eredi (ad es: un azienda potrebbe fallire anche dopo 15 anni e se il de cuius er fideiussore
lìerede risponde nell’ambito del parimonio ereditato)
gianfranco crosta
16 Maggio 2008 alle 00:31