recuperare … credito

non serve regalare pesce, bisogna insegnare a pescare …

Il decreto ingiuntivo nel recupero crediti

con 9 commenti

Il decreto ingiuntivo puo’ essere richiesto da chi sia creditore di una somma liquida di denaro o di beni fungibili, cioe’ che non siano un “pezzo” unico, anche per motivi affettivi (o che sia creditore di un determinato ben mobile).

La richiesta viene rivolta ad un giudice (competente per materia, territorio ed ammontare) il quale -valutati i fatti esposti dal richiedente- emette ingiunzione di pagamento o di consegna.

COME FARSI ACCORDARE UNA INGIUNZIONE

  • con prova scritta, di qualunque tipo;
  • con crediti relativi agli onorari -per prestazioni o per rimborso- di avvocati, cancellieri, ufficiali giudiziari che abbiano prestato opera in occasione di un processo;
  • con i pagamenti per opere e consulenze effettuate da professionisti con tariffe approvate.

In questi due ultimi casi e’ necessario che ci sia la parcella sottoscritta dal professionista e l’avallo della relativa associazione professionale (non necessario nel caso si tratti di tariffe obbligatorie), a cui il giudice, se non rigetta la richiesta, si deve attenere.

L’ingiunzione puo’ essere pronunciata anche nel caso in cui il diritto dipenda da una controprestazione o da qualche condizione, con dimostrazione del fatto avvenuto.

Non e’ possibile effettuare un’ingiunzione fuori dallo Stato Italiano (se cioe’ chi debba ricevere notifica del decreto sia residente, domiciliato od abbia sede all’estero).

LA PROVA SCRITTA

E’ tale la polizza, la promessa unilaterale privata, ed anche il telegramma.

Valgono inoltre gli estratti delle scritture contabili (nel caso di crediti dovuti a somministrazione di merci o di denaro), purche’ regolarmente emessi e vidimati.

Se il creditore e’ lo Stato, fanno prova anche libri e registri, se regolarmente tenuti e certificati e -nel caso di mancati versamenti di previdenza ed assistenza- valgono le indagini degli ispettori addetti.

LA COMPETENZA

Ad emettere il decreto puo’ essere il Presidente del Tribunale, il giudice di pace o il capo dell’Ufficio Giudiziario competente per il procedimento in corso.

LA FORMA

Occorre che sia indicato:

  1. l’ufficio giudiziario a cui ci si rivolge;
  2. le parti;
  3. l’oggetto;
  4. le ragioni della domanda;
  5. le conclusioni;

Occorre un originale e delle copie -che dovranno essere notificate alle parti tramite ufficiale giudiziario. Queste copie devono essere sottoscritte in originale (o dalla parte se questa e’ in giudizio da sola, o dal legale rappresentante).

Occorre inoltre:

  • allegare prove documentali;
  • indicare il domicilio del ricorrente, che, se ci si serve di un avvocato, potra’ essere anche lo studio di quest’ultimo.

Nel caso in cui manchi il domicilio, le notifiche saranno effettuate presso la cancelleria dell’ufficio a cui ci si e’ rivolti. In questo caso, pero’, si avranno molte difficolta’ ad essere informati sul procedere della pratica, salvo recarsi assiduamente presso la cancelleria stessa.

Il ricorso e’ depositato in cancelleria insieme ai documenti allegati, che non possono essere ritirati fino alla scadenza stabilita dal decreto di ingiunzione.

Se la domanda riguarda la consegna di beni fungibili, il ricorrente dovra’ dichiarare quanto denaro e’ disposto ad accettare se la prestazione in natura non sia possibile. Se il giudice non dovesse ritenere proporzionata al presunto valore la cifra richiesta, potra’ richiedere che l’interessato produca un certificato della Camera di Commercio.

In caso di notule di professionisti (notai, avvocati, etc.) e’ necessario il rilascio di un parere di congruita’ da parte dell’Ordine di appartenenza.

RIGETTO

Se il giudice rigetta la domanda -ritenendola insufficientemente giustificata- lo comunica al ricorrente tramite cancelliere, richiedendogli di presentare ulteriori prove, in assenza delle quali -cosi’ come se non si ritira il ricorso o se la domanda non e’ accoglibile- il giudice respingera’ la domanda con decreto motivato.

Tale rigetto non pregiudica ulteriori azioni da parte del ricorrente, che potra’ nuovamente proporre un decreto ingiuntivo oppure adire le vie ordinarie.

ACCOGLIMENTO

Se il giudice ritiene motivata la richiesta, ingiungera’ all’altra parte -con decreto motivato- di pagare la somma dovuta o di consegnare il bene richiesto (o la somma sostitutiva) entro 40 giorni dalla notifica, facendo presente che nello stesso termine potra’ presentare ricorso allo stesso tribunale, e che in assenza di pagamento o di opposizione, provvedera’ all’esecuzione forzata.

Nel caso ne ricorrano giusti motivi, il termine di 40 giorni potra’ essere ridotto a 10 giorni, oppure elevato a 60.

Nel decreto, salvo che lo stesso sia emesso per titoli gia’ esecutivi, il giudice liquida le spese e le competenze e ne ingiunge il pagamento.

Se il decreto riguarda un titolo di natura cambiaria (cambiale, assegno, certificato di liquidazione di borsa, atto notarile o di altro pubblico ufficiale) il giudice puo’ (su istanza del ricorrente) ingiungere al debitore di pagare o di consegnare i beni subito, al momento della notifica del decreto, autorizzando, in mancanza, l’esecuzione provvisoria, fissando una scadenza posticipata solo per l’eventuale opposizione.

L’esecuzione provvisoria puo’ essere concessa anche nel caso in cui vi sia un pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, caso in cui il giudice puo’ imporre una cauzione al richiedente.

NOTIFICA

L’originale del ricorso-decreto sara’ depositato in cancelleria e notificato alle parti a cura del richiedente, tramite copia autentica che dovra’ essere consegnata dall’ufficiale giudiziario che, se non lo notifica per assenza o rifiuto, dovra’ depositare l’atto presso la casa comunale.

Dalla notifica decorrono i termini.

La notifica deve essere effettuata entro 60 giorni dall’emissione del decreto, altrimenti sara’ inefficace. Comunque, e’ possibile proporre nuovamente la domanda.

Il destinatario del decreto non notificato nei termini, puo’ fare ricorso al giudice chiedendo di dichiararne l’inefficacia; il giudice decidera’ fissando un’udienza ed i termini entro cui il decreto dovra’ essere regolarmente notificato.

OPPOSIZIONE

Puo’ essere fatta nello stesso ufficio da cui proviene il decreto, presentando atto di citazione da notificare al domicilio della controparte tramite ufficiale giudiziario, che, a sua volta, deve notificare l’avviso dell’opposizione al cancelliere, perche’ lo annoti sull’originale del decreto.

Il giudizio si svolgera’ secondo il procedimento ordinario, davanti al giudice a cui ci si e’ rivolti. I termini di comparizione sono ridotti della meta’ (non meno di 30 giorni dalla notifica dell’udienza).

Se non viene presentata alcuna opposizione nei termini (o se l’opponente, successivamente, non si costituisce in causa) il giudice, dietro richiesta del ricorrente, dichiara esecutivo il verbale. In assenza di opposizione, perche’ si ritiene che la notifica non sia andata a buon fine, si deve presentare una nuova notifica.

Una volta dichiarato esecutivo il decreto, non ci puo’ essere opposizione, salvo il caso in cui l’interessato provi di non averne ricevuto tempestiva notifica -per irregolarita’ della stessa, per caso fortuito o per forza maggiore. L’esecuzione verra’ cosi’ sospesa. L’opposizione, comunque, non e’ ammessa dopo 10 giorni dal primo atto esecutivo.

Se l’opposizione non e’ fondata su prova scritta o di pronta soluzione, il giudice puo’ concedere -con ordinanza non impugnabile- l’esecuzione provvisoria del decreto. Quest’ultima deve essere concessa se il richiedente offre cauzione per coprire eventuali danni. Su istanza dell’opponente il giudice puo’ -con ordinanza sempre non impugnabile- sospendere l’esecuzione provvisoria del decreto.

Nel corso del giudizio di opposizione e’ possibile che le parti trovino un accordo e giungano ad una conciliazione. Il tal caso -con ordinanza ancora non impugnabile- il giudice dichiara o conferma l’esecuzione del decreto oppure riduce la somma -o quantita’- precedentemente stabilita. Restano valide le garanzie, atti ed ipoteche iscritte fino a concorrenza della nuova somma -o quantita’. Questa riduzione dovra’ essere annotata nei registri immobiliari.

Se l’opposizione viene rigettata con sentenza passata in giudicato -o provvisoriamente esecutiva- il decreto acquista efficacia esecutiva -se gia’ prima non l’aveva. Se l’opposizione e’ accolta solo in parte, il titolo esecutivo e’ costituito esclusivamente dalla sentenza e non dal decreto. Gli atti compiuti in base al decreto restano comunque validi. In tal caso le spese -anche relative al decreto ingiuntivo- sono liquidate in sentenza.

I titoli che comportino un’esecuzione anche provvisoria danno diritto ad iscrivere ipoteca.

Il decreto esecutivo di ingiunzione puo’ essere impugnato per

  • dolo nei confronti delle parti,
  • contrarieta’ ad altra sentenza, precedente, passata in giudicato
  • dolo del giudice.

Puo’ essere fatta opposizione anche da parte di un terzo, se ad essere pregiudicati sono i suoi diritti.

a cura di Barbara Vallini

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9 Risposte

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  1. Salve sono un avvocato penalista e ho ottenuto d.i per il recupero di competenze professionali per difese d’ufficio. Qualcuno sa dirmi se l’intera procedura è esente dal pagamento di contributi unificati e spese di notifica anche per precetto e pignoramento?

    lisa

    6 Febbraio 2009 alle 14:16

    • Le domande bisogna inserirle nella sezione apposita cui si accede dalla home page. Qui i consulenti non leggono!!!!!!!!!!

      c0cc0bill

      6 Febbraio 2009 alle 15:54

  2. Buon giorno

    Volevo chiedere se la notifica e mandata a un indirizzo dove il destinatario non e piu residente sara’ da considerarsi inesistente o irregolare?

    Grazie

    Maria

    maria

    2 Febbraio 2009 alle 14:02

  3. Una email normale non pec, che il creditore ha inviato al debitore assieme alla fattura all’origine del presunto debito, e che dimostra la illegittimità del credito, è una prova scritta utile ai fini della opposizione al D.I o viene considerata d non pronta soluzione?

    antonio

    20 Gennaio 2009 alle 01:18

  4. Disciplinato dagli artt. 633 e ss del c.p.c. ed inserito nell`ambito dei procedimenti sommari, quelli che tendono all`emissione di un provvedimento inaudita altera parte, il Decreto Ingiuntivo, di seguito D.I. e` uno strumento mediante il quale il creditore insoddisfatto mira a far valere il suo diritto creditorio nei confronti di un debitore insolvente.

    Da un punto di vista giuridico, consiste in una vera e propria intimazione rivolta al debitore, emessa dall`Autorita` Giudiziaria competente, previo ricorso creditorio, a pagare quanto dovuto nel termine di 40gg, con l`avvertimento che nello stesso termine sara` possibile proporre opposizione e che in mancanza si procedera` ad esecuzione forzata.

    Condizione prima, affinche` possa essere richiesto un D.I., e` “la prova scritta” del proprio credito; a tal fine sono da considerasi prove scritte:

    •promesse unilaterali per scrittura privata quali: assegni, cambiali, polizze assicurative, buste paga, debiti di spese condominiali;
    •telegrammi anche se privi di requisiti ex lege (art. 2705 c.c);
    •estratti autentici di scritture contabili bollate ed autenticate; fattura di accompagnamento di merci bollate e vidimate;
    •libri e registri tenuti dalla P.A..

    Va sottolineato che qualora il credito sia fondato su cambiale, assegno bancario e/o circolare, certificato di liquidazione e borsa, nonche` su atto ricevuto da notaio o altro pubblico ufficiale, oppure nel caso in cui vi e` pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, e` possibile ottenere la provvisoria esecuzione del D.I., con la conseguenza che il debitore sara` intimato a pagare senza dilazione.

    Ottenuto il D.I., esso a cura del creditore ricorrente, deve essere notificato al debitore ingiunto nel termine di 60 gg dalla emissione, causa la sua inefficacia; il termine e` di 90 gg se la notifica va effettuata fuori il territorio dello Stato.

    Nulla vieta che il D.I. sia soggetto ad opposizione; in tal caso si instaurera` un giudizio di tipo ordinario nel quale il debitore opponente, sara` tenuto ad notificare l`atto di citazione al creditore opposto, nel termine di 40gg.

    Giudice compente sara` lo stesso che ha in precedenza emesso il D.I. opposto.

    Con l`opposizione l`ingiunto debitore potra` far valere in giudizio tutti i motivi per i quali non ha effettuato il pagamento: es vizi della cosa acquistata, inesistenza del credito, intervenuto pagamento.

    In caso invece di mancata opposizione, previa istanza del creditore, il Giudice che ha emesso il decreto lo rendera` esecutivo; di poi, qualora il suo valore eccede gli € 1.033 andra` registrato all`Ufficio delle Entrate.

    Effettate le suddette operazioni, si procedera` alla redazione del precetto e sua notifica; decorsi 10gg dalla stessa e, persistendo l`insolvenza del debitore si provvedera` ad esecuzione forzata, mediante la quale il creditore potra` rivalersi sui beni dell`ingiunto.

    giordano vladic

    13 Gennaio 2009 alle 10:28

  5. Buongiorno a tutti,
    non mi è chiaro un concetto:
    come mai il codice civile recita che “possono ottenere un decreto Ingiuntivo:
    - chi è creditore di una somma …
    - gli avvocati, i cancellieri, gli uffiali giudiziari…
    - i notai … per onorario o rimborso spese”

    Per quale motivo gli ultimi due punti non possono essere omessi rientrando implicitamente nella formulazione – più generica – del punto 1 ovvero “creditore di una somma?” L’onorario non genera un credito?

    Grazie,
    Giorgio Groppello

    Giorgio Groppello

    16 Dicembre 2008 alle 09:51

    • Le consiglio di postare il quesito nella sezione appropriata, a cui si accede dalla home page.

      Questo spazio è riservato ai commenti dei lettori, e difficilmente i consulenti vi accederanno per risponderle.

      c0cc0bill

      19 Gennaio 2009 alle 18:18

  6. [...] Passa qualche anno. Diciamo due. I crediti cominciano a diventare “anziani”. E perdono valore, si svalutano. Diminuiscono sempre più le possibilità che il debitori possano addivenire ad un accordo di stralcio. Si potrebbero fare investigazioni, visure catastali, e semmai procedere in via giudiziale. Ma ne vale la pena? Le investigazioni costano. Non esistono risorse investigative interne e poi la società A, non avendo una struttura legale, dovrebbe rivolgersi ad uno studio d’avvocato per procedere con decreto ingiuntivo. [...]

  7. OTTIMO LAVORO

    Alessandro

    24 Maggio 2008 alle 09:05


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