recuperare … credito

non serve regalare pesce, bisogna insegnare a pescare …

La cambiale

con 26 commenti

I titoli di credito sono documenti in base ai quali un soggetto è tenuto ad effettuare una prestazione tipicamente, versare denaro) a chi li presenta, essendone legittimamente in possesso. Il diritto del possessore ad ottenere la prestazione prescinde dalla dimostrazione delle ragioni che hanno generato il diritto stesso: è sufficiente il possesso del titolo per avere diritto alla prestazione indicata, senza dover dimostrare le ragioni giuridiche ed economiche che hanno fatto sorgere il credito. Perché siano validi, i titoli di credito devono rispettare alcuni requisiti formali indicati puntualmente dalla legge.

La cambiale (effetto) è un titolo di credito che contiene la promessa o l’ordine di pagare una certa somma, ad una determinata scadenza, in un certo luogo, a favore di chi risulta legittimamente possessore del titolo. Esistono due tipologie di cambiali: il pagherò o vaglia cambiario e la cambiale tratta.

IL PAGHERO’ O VAGLIA CAMBIARIO

Il pagherò o vaglia cambiario è una promessa di pagamento: un soggetto (obbligato principale, emittente) si impegna a pagare la somma di denaro indicata nel titolo ad un altro soggetto (beneficiario).

LA CAMBIALE TRATTA

La cambiale tratta o, più semplicemente tratta, è un ordine di pagamento: un soggetto (traente) ordina ad un altro (trattario) di pagare la somma di denaro indicata ad un altro soggetto (beneficiario), che può anche coincidere con il traente. Il trattario, apponendovi la firma, può accettare la tratta e diviene, così, il debitore principale; se il trattario non accetta la tratta, il titolo di credito è comunque valido e il debitore principale è il traente. La cambiale tratta si utilizza tipicamente nelle transazioni commerciali, con la clausola “documenti contro accettazione” (D/A).

Con questa clausola il vettore consegna la merce al destinatario soltanto dopo che questi ha accettato le tratte relative al pagamento del prezzo.

cambiale2

Perché sia valida, la cambiale deve indicare:

  • la denominazione di “cambiale”
  • la promessa incondizionata (pagherò) o l’ordine incondizionato (tratta) di pagare una somma determinata
  • la data e il luogo di emissione
  • il nome del beneficiario nel pagherò e del trattario nella tratta
  • il luogo del pagamento
  • la sottoscrizione dell’emittente ovvero del traente
  • la data di scadenza

La cambiale, inoltre, è soggetta ad un’imposta di bollo nella misura dell’8 per mille.

Una volta in possesso della cambiale, il beneficiario può attendere la scadenza e presentarla all’obbligato principale perché per ottenere il pagamento, oppure può utilizzarla per pagare un suo debito, trasferendola ad un terzo. Il trasferimento di una cambiale avviene mediante girata, ossia con l’indicazione sul retro di una dichiarazione scritta con cui il girante (beneficiario) ordina all’obbligato principale di pagare, contro la presentazione del titolo, ad un altro soggetto, il giratario. Effettuando la girata, il girante diventa a sua volta un obbligato cambiario. Qualora l’obbligato principale non provveda al pagamento, il giratario può rivalersi legalmente anche contro di lui. Il giratario può, a sua volta, girare ulteriormente la cambiale o attenderne la scadenza per presentarla all’incasso.

Alla scadenza della cambiale, il possessore può presentarsi all’obbligato principale ed esigere il pagamento della somma indicata contro la consegna della cambiale stessa. Qualora l’obbligato principale non ottemperi a quanto dovuto, il possessore della cambiale dà incarico ad un notaio o ad un ufficiale giudiziario di elevare il protesto. Con il protesto, il pubblico ufficiale scrive sulla cambiale (o sul “foglio di allungamento”) un verbale sintetico del mancato incasso, indicando anche il costo della sua prestazione, che incrementa il valore dell’effetto (e, quindi, del debito dell’obbligato principale).

Il possessore della cambiale protestata può chiederne il pagamento agli altri soggetti intervenuti nella sua circolazione, gli obbligati di regresso (emittente, traente, girante/i); ciascuno di questi è tenuto ad effettuare il pagamento al portatore della cambiale e subentra nel credito nei confronti dell’obbligato principale.

Uno dei più interessanti vantaggi della cambiale è la sua relativa facilità di circolazione. Mediante le cambiali è possibile, mediante una semplice girata, cedere dei crediti senza dimostrare le ragioni della loro esistenza, in quanto sono titoli autonomi, la cui validità non dipende dalla validità del rapporto economico sottostante.

Talvolta, per l’incasso delle cambiali si utilizzano appositi servizi erogati dalle banche. Presentando la cambiale all’incasso alla propria banca alcuni giorni prima della sua scadenza, questa si incarica di provvedere alla presentazione dell’effetto ed, eventualmente, alla levata del protesto. Una volta incassata la cambiale, l’azienda di credito provvede ad accreditare dell’importo corrispondente il conto corrente del beneficiario.

Attraverso l’interposizione della banca si può evitare di recarsi materialmente al domicilio del debitore, vicino o lontano che sia, e di occuparsi di tutte le formalità di rito, comprese quelle eventuali legate al protesto; a fronte del servizio erogato, tipicamente, si paga solo una commissione, giacché la banca accredita la somma solo “al dopo incasso”, senza effettuare alcuna anticipazione.

LE RICEVUTE BANCARIE

Una valida alternativa alle cambiali è costituita dalle ricevute bancarie (ri.ba.) molto diffuse nella prassi commerciale. Si tratta di documenti che, riferendosi ad un credito, ne indicano l’ammontare, il debitore, la scadenza e si presentano alla banca perché questa ne curi l’incasso.

Le ricevute bancarie non sono titoli di credito e quindi non presentano le medesime caratteristiche delle cambiali: non possono essere girate, se non per l’incasso, non danno il diritto all’incasso a prescindere dal rapporto commerciale sottostante, non è possibile effettuare il protesto, né adire l’azione cambiaria in caso di mancato pagamento, ecc. Inoltre, per le ri.ba. non è prevista l’imposta di bollo; a questa caratteristica distintiva, in particolare, è attribuibile la grande diffusione delle ricevute bancarie.

Tipicamente, dell’incasso delle ricevute bancarie si occupa la banca: la ri.ba. viene presentata alla banca dal creditore affinché questa ne curi l’incasso. Ad incasso avvenuto (“al dopo incasso”), la banca accredita il conto corrente del debitore dell’importo corrispondente, al netto di una commissione di incasso.

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26 Risposte

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  1. Volevo gentilmente sapere se una cambiale con firma falsa del debitore principale, (facilmente dimostrabile) e quella vera dell’avvallante che tra l’altro è morto, può ritenersi valida.
    Vi ringrazio di cuore
    un anonimo

    Anonimo

    27 Agosto 2009 alle 10:28

  2. [...] Comment! I titoli di credito sono documenti in base ai quali un soggetto è tenuto ad effettuare una prestazione tipicamente, versare denaro) a chi li presenta, essendone legittimamente in possesso. Il diritto del possessore ad ottenere la prestazione prescinde dalla dimostrazione delle ragioni che hanno generato il diritto stesso: è sufficiente il possesso del titolo per avere diritto alla prestazione indicata, senza dover dimostrare le ragioni giuridiche ed economiche che hanno fatto sorgere il credito. Perché siano validi, i titoli di credito devono rispettare alcuni requisiti formali indicati puntualmente dalla legge continua [...]

    • Egregio avvocato, ho capito il commento alla mia domanda, però non capisco come può essere valida una cambiale con firma falsa, e che il creditore sapeva molto bene che non era il vero debitore che stava firmando. Ed ha accettato lo stesso. E non solo ma il debito era molto di meno da quello che viene preteso, e questo può significare che hanno praticato degli interessi da usurai. Tutto ciò avvocato in sede di giudizio può valere per contestare il debito?
      Ringrazio infinitamente e porgo i miei più cordiali saluti
      un anonimo

      Anonimo

      30 Agosto 2009 alle 16:02

      • Quella che ha letto era un commento in generale, non una risposta alla sua domanda.

        Per avere risposta deve inserire il quesito nell’area allo scopo deputata, ovvero in questa sezione.

        c0cc0bill

        30 Agosto 2009 alle 17:10

  3. [...] continua [...]

  4. salve vorrei sapere se si puo scontare una cambiale che scade il 30 giugno non avendo un fido bancario ed le spese che comporta grazie

    antonio

    26 Gennaio 2009 alle 15:26

  5. ho bisogno di sapere x favore una cosa….ho consegnato 4 cambiali nella mia banca 2 sono tornate in dietro anche senza protesto invece le altre 2 sono state pagate ora mi chiedevo visto che mancava il pagherò sopra non era la mia banca a tutelarmi ?ed ora io cosa posso fare visto che chi mi deve i soldi non se ne frega?

    tina

    18 Gennaio 2009 alle 14:05

    • Le consiglio di postare il quesito nella sezione appropriata, a cui si accede dalla home page.

      Questo spazio è riservato ai commenti dei lettori, e difficilmente i consulenti vi accederanno per risponderle

      c0cc0bill

      19 Gennaio 2009 alle 17:41

  6. ho comprato un’attivita’ parte in contanti perte in cambiali. Ora la sto rivendendo nello stesso modo. E’ possibile passare le mie cambiali residue al nuovo compratore?.grazie

    massimo

    3 Gennaio 2009 alle 12:46

  7. salve,potrei sapere se qualcuno conosce i tempi massimo di accreditamento sul conto personale di una cambiale pagata???
    Un mio cliente mi ha pagato una cambiale il 30/11 ed ancora oggi 19/12 nn ho ricevuto l’accredito…grazie

    peppe

    19 Dicembre 2008 alle 16:53

  8. salve, dovrei calcolare l’importo di alcune cambiali che non mi sono state pagate tenendo conto del tasso soglia introdotto con la legge 108/1996.
    La domanda è: di quale categoria di operazioni devo tenere conto per il calcolo?finanziamenti?

    enrica

    4 Dicembre 2008 alle 10:38

  9. Ho un cliente che mi ha emesso una cambiale con scadenza 31.10.08 e’ andata in protesto, ma nel frattempo ha firmato il concordato preventivo. Il 22.01.09 il tribunale decidera’ se accettare o no in concordato. Cosa posso fare? So che con la firma del concordato non posso agire legalmente, grazie.

    Nicola

    30 Novembre 2008 alle 01:18

  10. mi hanno pagato con una tratta di un loro cliente il 01/04/2008 scadeva e ancora oggi non me l’anno pagata. come posso farmi rivalere? posso andare dal loro cliente a incassare? sono la bellezza di €.10.000

    walter

    18 Novembre 2008 alle 19:19

  11. mi è stato fatto decreto ingiuntivo per delle cambiali scadute nel 2001, ma le stesse non sono mai state messe all’ incasso nè mai protestate. Vorrei sapere se devo comunque pagare e perchè.

    osvaldo

    12 Novembre 2008 alle 18:28

    • Per quanto ne sò le cambiali devono seguire un “normale” corso, ovvero stipula, bollo, incasso e pagamento o notaio e reso in banca se insolute, certo che una cambiale o una carta può acquistare valore se il giudice di competenza lo ritiene opportuno, ma questo rientra nel dettaglio della situazione, dei fatti, di eventuali testimoni e della veridicità del presunto creditore e anche della posizione del presunto debitore.
      Inzomma è da giocarla in tribunale, ovvero se hai firmato una carta (in questo caso una cambiale senza bollo) ci sarà un motivo e se questo motivo è avallato da fatture o quant’altro di legale potrebbe avere lo stesso effetto di una cambiale protestata o quasi.

      Harry_potter

      12 Marzo 2009 alle 18:34

  12. ci devono pagare un importo di € 3.300,00 ed il 22.09.2008 abbiamo versato alla Ns banca la cambiale con scadenza 10.10.2008.
    Ci hanno detto che questa cambiale non ha validità per causa della data di scadenza,(troppo a ridosso della data di emmissione)
    MA ESISTE UN TERMINE STABILITO?

    Gianfranco

    4 Novembre 2008 alle 17:46

  13. Ciao,
    Sto contrattando un pagamento con un potenziale acquirente, il quale vorrebbe pagare il 40% dell’importo a 3 mesi di distanza dalla consegna del prodotto. Vorrei tutelarmi condizionando il pagamento ad una cambiale. E’ possibile? In caso di mancato pagamento, posso rivalermi? Come devo fare dato che siamo in due città differenti (Torino, Genova)?

    Grazie

    Commento di davide | Venerdì, 3 Ottobre 2008

    Meglio se la cambiale è avallata da qualcuno che offra garanzie affidabili.

    In ogni caso la cambiale è un titolo esecutivo. Puoi ottenere il pignoramento dei beni del debitore senza dover chiedere un decreto ingiuntivo al giudice.

    Beninteso sempre che il debitore abbia beni mobili o immobili pignorabili …

    Per il resto puoi leggere gli articoli di questa sezione.

    karalis

    3 Ottobre 2008 alle 16:29

  14. Ciao,
    Sto contrattando un pagamento con un potenziale acquirente, il quale vorrebbe pagare il 40% dell’importo a 3 mesi di distanza dalla consegna del prodotto. Vorrei tutelarmi condizionando il pagamento ad una cambiale. E’ possibile? In caso di mancato pagamento, posso rivalermi? Come devo fare dato che siamo in due città differenti (Torino, Genova)?

    Grazie

    davide

    3 Ottobre 2008 alle 16:15

  15. nel settimana (ultimo) di agosto e stata pagata un cambiale in mio favore …fino ad oggi (27 settembre) non e’ ancora stata accreditato sul mio conto..non sono in italia e la mia banca mi risponde che i tempi di accredito sono cosi…mi puoi dare una spiegazione del “viaggio” di un cambiale ipotecato dopo che e’ stata pagata? Grazie se mi puoi risponde sul e mail

    Commento di abby | Domenica, 28 Settembre 2008

    Sei proprio sicuro che la cambiale sia stata pagata e che non sia stata, invece, protestata?

    karalis

    28 Settembre 2008 alle 10:39

  16. nel settimana (ultimo) di agosto e stata pagata un cambiale in mio favore …fino ad oggi (27 settembre) non e’ ancora stata accreditato sul mio conto..non sono in italia e la mia banca mi risponde che i tempi di accredito sono cosi…mi puoi dare una spiegazione del “viaggio” di un cambiale ipotecato dopo che e’ stata pagata? Grazie se mi puoi risponde sul e mail

    abby

    28 Settembre 2008 alle 01:10

  17. Grazie Mille Karalis era proprio quello che cercavo !

    mario

    26 Agosto 2008 alle 15:49

  18. Buon giorno,

    mi sapreste indicare gli importi massimi che si possono inserire nella cambiale e come calcolare in maniera sicura i bolli ? E’ necessario un notaio per vidimarla ?

    Cordialmente

    Mario

    Quello che cerchi è forse qui

    karalis

    22 Agosto 2008 alle 17:09

  19. Buon giorno,

    mi sapreste indicare gli importi massimi che si possono inserire nella cambiale e come calcolare in maniera sicura i bolli ? E’ necessario un notaio per vidimarla ?

    Cordialmente

    Mario

    mario

    22 Agosto 2008 alle 13:37

  20. @ pucciott46

    Il 2 luglio, per mancato pagamento, la cambiale è stata passata al notaio per la levata di protesto.

    L’esito mi sembra chiaro, ormai.

    karalis

    12 Agosto 2008 alle 20:39

  21. ALLA FINE DI APRILE HO VERSATO ALLA MIA BANCA UNA CAMBIALE CON SCADENZA 30 GIUGNO ED A TUTTOGGI, 12 AGOSTO,NON MI E’STATO ANCORA ACCREDITATO L’IMPORTO DELLA SU DETTA E NON SI E’ IN GRADO SI SAPERE SE E’ STATA PAGATA O NO!L’ALTRA BANCA CI RISPONDE CHE IL TITOLO E’ ANCORA IN MANO DEL NOTAIO E NON NE CONOSCONO L’ESITO! DATO CHE NE HO ANCORA ALTRE DA INCASSARE, QUESTA ERA LA PRIMA, COME POSSO PRETENDERE DI CONOSCERNE L’ESITO IN TEMPI PIU’ BREVI?

    pucciotto46

    12 Agosto 2008 alle 17:44

    • Ho lo stesso problema e volevo sapere, visto che per legge un pagherò a vista va pagato lo stesso giorno della scadenza o nei due giorni feriali successivi alla stessa, la banca quanto tempo impiega ad uncassare una cambiale. Cioè ci sono dei tempi tecnici d’ incasso o semplicemente le banche se la prendono comoda e se ne fregano di noi che stiamo aspettando che accreditino certe somme? Grazie.

      Anonimo

      14 Luglio 2009 alle 11:52


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