La cessione crediti – Il factoring
Cosa è il factoring
Il factoring è una figura negoziale di matrice anglosassone. Con questo termine, si vuole indicare un particolare tipo di contratto con il quale un soggetto (che si chiama cedente) si impegna a cedere tutti i crediti presenti e futuri scaturiti dalla propria attività imprenditoriale ad un altro soggetto (il factor) il quale, dietro un corrispettivo, si impegna a sua volta a fornire una serie di servizi che vanno dalla contabilizzazione, alla gestione, alla riscossione dei crediti ceduti fino alla garanzia dell’eventuale inadempimento dei debitori, ovvero al finanziamento dell’imprenditore cedente sia attraverso la concessione di prestiti, sia attraverso il pagamento anticipato dei crediti ceduti.
Cosa è la cessione dei crediti
La cessione dei crediti non rappresenta il fine ultimo dell’accordo, ma lo strumento attraverso cui è possibile l’erogazione dei servizi da parte del factor. I crediti affidati in amministrazione al factor non devono di norma essere ceduti allo stesso; tuttavia nella maggior parte dei casi dietro il contratto di factoring si cela un’operazione di finanziamento dell’impresa cliente, infatti è prassi costante che il factor conceda all’impresa cliente anticipazioni sull’ammontare dei crediti gestiti.
Come avviene la cessione dei crediti
La cessione può avvenire in due modi differenti:
- pro solvendo: lasciando al cliente il rischio dell’eventuale insolvenza dei debiti ceduti;
- pro soluto: il factor si assume il rischio di insolvenza dei debiti ceduti ed in caso di inadempimento di questi ultimi non potrà richiedere la restituzione degli anticipi versati al cliente.
La legge n. 52 del 1991 ha previsto l’istituzione di un albo delle imprese che praticano la cessione dei crediti d’impresa (albo tenuto a cura dalla Banca d’Italia). Tale legge non ha introdotto nell’ordinamento italiano la disciplina giuridica del factoring, che perciò continua ad essere considerato un contratto atipico, ma si è limitata a modificare la disciplina tradizionale della cessione dei crediti.
Condizioni da rispettare per la cessione dei crediti
Le norme della legge n. 52 del 1991 si applicano alle cessioni verso corrispettivo di soli crediti pecuniari e quando sussistano le seguenti condizioni:
- che il cedente sia un imprenditore;
- che i crediti ceduti siano imputabili a contratti stipulati dal cedente nel corso della sua attività imprenditoriale;
- che il cessionario sia una società o un ente avente personalità giuridica.
I contratti stipulati dalle società di factoring sono assoggettati alla disciplina sulla trasparenza delle operazioni bancarie e finanziarie prevista dal decreto legislativo n. 385 del 1993, in quanto dette società sono comprese tra i soggetti che esercitano professionalmente attività di prestito e finanziamento.
fonte wikipedia
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A che titolo può chiedersi la ripetizioni degli anticipi del cessionario al cedente quando questi fallisca e i crediti del cedente-fornitore sono ex lege incedibili?Quando cioè la cessione del credito è nulla e inefficace e il contratto di factor ha un oggetto impossibile?
Sakun
1 Febbraio 2009 alle 19:34
Conviene porre il quesito nella sezione “hai domande sui mutui?” cui si accede dalla home page
c0cc0bill
1 Febbraio 2009 alle 19:48
La vendita del debito comporta che il tuo creditore cambia nome.
A te non comporta nulla. I debiti invece di pagarli ad X dovrai pagarli ad Y.
Si presenterà dunque da te un certo Y e ti dirà: “I soldi che dovevi ad X adesso li devi a me”.
E ti farà vedere la lettera di cessione del credito in cui c’è scritto: “Io X, titolare dei debiti dell’Onorevole, vendo questi debiti al signor Y”.
Punto.
c0cc0bill
5 Novembre 2008 alle 15:53
Che cosa implica il fatto che il mio debito venga venduto da una società riscossione crediti ad un’altra?
Onorevole
5 Novembre 2008 alle 13:12