La cessione pro soluto dei crediti
COME NOTO, TUTTI I CREDITI CONCORRONO A FORMARE L’ATTIVO DEL BILANCIO – anche quelli che in realtà non vi concorrono per niente poichè sono inesigibili o considerati dubbi o persi.
QUEST’ULTIMI, PER NON CONCORRERE ALL’ATTIVO, VANNO ELIMINATI
Poichè è chiaro che altrimenti il bilancio che li riporta nell’attivo non corrisponderebbe alla realtà, sarebbe falso – e ingannerebbe i terzi (e inoltre, se il bilancio esce in utile, si finirebbe col dover pagare le relative tasse anche su crediti che con ogni probabilità non si incasseranno mai).
ELIMINARE I CREDITI INESIGIBILI E’ OBBLIGO DI LEGGE
Come da normativa CEE sulla “ trasparenza” (ossia chiarezza e veridicità) dei bilanci, recepita dal D.L. 9.4.91 N.127 in vigore per i bilanci sin dall’esercizio 1993 (decreto che però non fa che ripetere, sia pure modificandolo, tra l’altro, l’art.2423 del codice civile – - tanto ovvio quanto ovviamente disatteso – che prescriveva la chiarezza, la quale è rimasta, e la precisione sostituita con “ in modo veritiero e corretto” – inserendo l’art. 2423 bis che al punto 1 impone anche prudenza nella valutazione delle voci).
I CREDITI SONO ELIMINABILI DALL’ATTIVO
Portandoli a perdita nel bilancio o direttamente, se riguardano debitori in procedure concorsuali (tutte le procedure tranne l’amministrazione controllata), oppure mediante cessione pro soluto (salvo si possa e si voglia accantonarli nell’apposito fondo o esporli come minusvalenze – di cui agli art.1260 e seguenti del Cod. Civ.).
LA CESSIONE PRO SOLUTO E’ L’UNICA FORMA SICURA ANCHE FISCALMENTE
Per eliminare dall’attivo crediti verso i debitori che non sono sottoposti a procedura concorsuale (v. punto precedente), sia che si cedano per non dover pagare tasse sugli utili anche per crediti considerati persi, sia che si cedano perchè il bilancio sia veritiero secondo legge.
LA CESSIONE PUO’ ESSERE FATTA SOLTANTO A SOCIETA’ PARTICOLARI
Quelle iscritte nell’elenco generale degli intermediari operanti nel settore finanziario ex art. 106 DL. 1.9.93 N.385.
CEDIBILITA’ (per la messa a perdita)
Tutti i crediti sono cedibili nell’interesse dell’azienda, fermo restando che però si possono portare a perdita nel bilancio civilistico soltanto i crediti ceduti derivanti dall’attività svolta dall’azienda secondo il proprio statuto: se questo non prevede, per esempio, prestiti, il credito derivante da prestito può essere ceduto ma non dedotto dall’attivo.
L’IMPRENDITORE E’ LIBERO DI CEDERE
Qualunque credito più o meno esigibile o inesigibile a qualunque pur incongruo prezzo ritenga conveniente cedere nell’interesse dell’azienda poichè la scelta di convenienza è suo diritto-dovere, sua essendo la responsabilità della gestione dell’azienda.
QUANTO ALLE NORME CONTRO L’ELUSIONE
Esse riguardano “operazioni poste in essere senza valide ragioni economiche e allo scopo esclusivo di ottenere fraudolentemente un risparmio di imposta” . Tra le operazioni, la cessione di crediti, con la quale il fisco non vuole ovviamente essere frodato, per esempio se i crediti ceduti sono in realtà inesistenti (V. anche art. 14/4 e 14/7 del C.C.) o comunque non portabili a perdita nel bilancio civilistico poichè derivano da attività non previste dallo statuto del cedente, o la cessione avviene tra società dello stesso gruppo.
CESSIONE: DA DIRITTO A OBBLIGO
In conseguenza della legge sulla veridicità dei bilanci (già citata precedentemente). Crediti inesigibili, cedibilità, elusione: la nuova legge sulla correttezza dei bilanci rovescia i termini del rapporto “ contribuente-fisco” e risolve dubbi e perplessità e timori del contribuente circa contestazioni da parte del fisco. I crediti inesigibili vanno eliminati da tutti i bilanci, siano essi in utile o in pareggio o in perdita, fermo restando che il timore di contestazioni da parte del fisco riguardava ovviamente le cessioni che diminuivano l’utile e le relative imposte (ma ora che il diritto è diventato un obbligo, l’imprenditore che più cede più è corretto ed encomiabile!).
Dunque, riepilogando.
La cessione, disciplinata dall’articolo 1260 del Codice Civile, rappresenta la soluzione più efficace per molte imprese che non riescono a recuperare i crediti insoluti. La presenza nei bilanci di redditi derivanti dai crediti, soggetti a tassazione, contribuisce a incrementare le perdite, in quanto produce un incremento della pressione fiscale sull’azienda (che di fatto dovrebbe corrispondere tasse su redditi che non ha mai incassato). Per evitare questo, le imprese attive, le imprese in liquidazione, le banche e le società finanziarie (cedente) utilizzano spesso un contratto con il quale trasmettono il diritto di credito che vantano nei confronti del debitore (ceduto) ad un soggetto terzo, chiamato cessionario.
I benefici
Diversi sono i benefici della cessione pro-soluto:
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Fiscali – Anticipare dal punto di vista fiscale il momento dell’accertamento della perdita del credito permette alle imprese di non aspettare che a farlo sia una operazione formale (come una procedura concorsuale)
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Economici – Il minor ricorso a risorse interne e procedure di recupero stragiudiziali e giudiziali si traduce per le imprese in un risparmio di costi di gestione del credito in sofferenza
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Giuridici – La possibilità di avere un bilancio coerente con la reale situazione economica dell’azienda permette all’impresa di essere in linea con le precise disposizioni di legge.
Le procedure
Ceduto e cessionario hanno ruoli diversi in questo contratto: se il ceduto, infatti, non deve dare il consenso per la scrittura del contratto il cessionario, invece, deve poter sondare bene la solvibilità del debitore. Proprio per questo cedente e cessionario possono affidarsi in questa delicata fase di cessione dei crediti a partner specializzati in grado di dare un supporto personalizzato per compiere analisi dei crediti inesigibili e che predispongano le procedure legali.
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