Il patto di quota lite come formula pro solvendo nella cessione crediti
Una delle novità introdotte dal D.L. 4 luglio 2006, n. 233 (più noto come “decreto Bersani”, definitivamente convertito dalla Legge n. 248 del 4 agosto 2006) riguarda l’abolizione del divieto del “patto di quota lite”. Questo patto, lo ricordiamo, è un accordo tra avvocato e cliente in base al quale si attribuisce al primo, quale compenso della sua attività professionale, una parte (quota) dei beni o diritti in lite; oppure si ragguaglia l’onorario al valore dei beni o diritti litigiosi, in ragione di percentuale o di una determinata somma.
L’art. 2233, comma 3, del codice civile stabiliva, così, che “gli avvocati, i procuratori e i patrocinatori non possono, neppure per interposta persona, stipulare con i loro clienti alcun patto relativo ai beni che formano oggetto delle controversie affidate al loro patrocinio, sotto pena di nullità e dei danni”.
Proprio questo comma è stato sostituito dal recente provvedimento legislativo ed oggi recita: “Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali“. Fatto salvo l’obbligo di dare all’accordo forma scritta, viene dunque meno il divieto di stabilire i compensi professionali a prescindere dalle griglie tracciate dal DM 127/04 (cosiddetto “tariffario forense”), e in particolare nulla più si dice sul divieto di individuare nei beni e/o diritti in causa la fonte dalla quale attingere per soddisfare le pretese professionali dell’avvocato.
Dunque, la legge Bersani abroga il divieto per i legali di “convenire compensi parametrati ai risultati da conseguire” ed elimina anche la disposizione del codice civile (art. 2233, c.3) che vietava ad avvocati e patrocinatori di stipulare con i clienti patti relativi ai beni che formano oggetto della controversia. La nuova norma dà il via libera, quindi, ai “patti conclusi tra avvocati e praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscano i compensi professionali”, all’unica condizione che siano redatti in forma scritta.
Per adeguarsi alle nuove regole, il Consiglio Nazionale Forense si è visto costretto a una serie di radicali modifiche del codice. Il nuovo testo dell’articolo 45, il quale sostituisce quello precedente che vietava il patto di quota lite, legittima invece tale accordo, inteso come “la pattuizione di un compenso correlato al risultato pratico dell’attività svolta, e comunque in ragione di una percentuale sul valore dei beni o degli interessi litigiosi”.
È stata abrogata, inoltre, la parte dell’articolo 10 che vietava la statuizione di patti attinenti al recupero crediti con soggetti che esercitano tale attività per conto terzi. Via libera alla collaborazione tra professionisti e società o organizzazioni di recupero crediti, quindi, che a lungo era stata considerata lesiva dell’indipendenza dell’avvocato. Visto, però, che la legge non ha abrogato l’articolo 1261 del codice civile, che vieta tuttora la cessione del credito o del bene oggetto di contestazione davanti all’autorità giudiziaria, il patto di quota lite, anche nella nuova versione del Codice, è comunque nullo se configura una cessione di diritti oggetto di lite.
Per un semplice cittadino che non essendo persona giuridica non può rivolgersi a società di factoring, risulta più agevole, conveniente e meno rischioso, adesso, tentare l’escussione dei propri debitori stipulando patti di quota lite commisurati al valore dell’effettivo credito recuperato.
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