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Recupero crediti – non sono leciti comportamenti lesivi della dignità del debitore

con un commento

Messaggi telefonici preregistrati che intimano a pagare, messaggi affissi sulla porta visibili a tutto il condominio. L’attivita’ di recupero crediti ha assunto in Italia modalita’ piu’ consone a scagnozzi e usurai che a societa’ specializzate, operanti per conto di grandi aziende, finanziarie e/o fornitrici di servizi.

Per porre freno a questo andazzo, il Garante della Privacy ha emanato un provvedimento a carattere generale che detta i principi a cui si devono attenere gli operatori del settore.

L’intervento del Garante e’ giunto al termine di accertamenti avviati dall’Autorita’ a seguito di numerose segnalazioni sull’uso illecito dei dati personali nell’attività’ di recupero crediti.

In particolare, veniva lamentato come attraverso gli incaricati venissero messe in atto modalita’ di ricerca, presa di contatto, sollecitazione al pagamento delle somme dovute, particolarmente invasive: visite a domicilio o sul posto di lavoro; reiterate sollecitazioni al telefono fisso o sul cellulare; telefonate preregistrate; invio di posta con l’indicazione all’esterno della scritta “recupero crediti” o “preavviso esecuzione notifica”, fino all’affissione di avvisi di mora sulla porta di casa.

Spesso, inoltre, dati personali di intere famiglie risultavano inseriti nei data base del soggetto creditore o delle societa’ di recupero crediti.

I PRINCIPI

Fermo restando il diritto a riscuotere i pagamenti non effettuati, le societa’ di recupero crediti dovranno rispettare i principi di liceita’, di correttezza nel trattamento, di pertinenza, di finalita’ dei dati e il dovere di informativa agli interessati.

In altri termini, ecco le prescrizioni del Garante:

  1. non sono ammesse prassi invasive o lesive della dignità personale. Per sollecitare ed ottenere il pagamento di somme dovute non è lecito comunicare ingiustificatamente informazioni relative ai mancati pagamenti ad altri soggetti che non siano l’interessato (es. familiari, colleghi di lavoro o vicini di casa) ed esercitare indebite pressioni su quest’ultimo;
  2. non si deve far ricorso a telefonate pre-registrate perché con questa modalità persone diverse dal debitore possono venire a conoscenza di una sua eventuale condizione di inadempienza;
  3. è illecita l’affissione di avvisi di mora sulla porta di casa da parte degli incaricati del recupero crediti, modalità questa che rende possibile la diffusione dei dati personali dell’interessato ad una serie indeterminata di soggetti;
  4. non si deve rendere visibile a persone estranee il contenuto di una comunicazione, come può accadere con l’utilizzo di cartoline postali o con l’invio di plichi recanti all’esterno la scritta “recupero crediti” o formule simili. E’ necessario, invece, che le sollecitazioni di pagamento vengano portate a conoscenza del solo debitore, usando plichi chiusi e senza scritte specifiche;
  5. gli incaricati delle società non possono usare altri dati se non quelli assolutamente necessari all’esecuzione del mandato (dati anagrafici, codice fiscale, ammontare del credito, recapiti telefonici);
  6. una volta assolto l’incarico e acquisite le somme, i dati devono essere cancellati.

I RIMEDI

Il cittadino debitore che subisse un comportamento contrario alle prescrizioni puo’ denunciarlo allo stesso Garante

a cura di Domenico Morrone

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Una Risposta

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  1. Stalking e recupero crediti

    Esattamente quattro anni fa, con provvedimento del 30 novembre 2005, il Garante per la protezione dei dati personali interveniva su alcune discutibili abitudini delle agenzie di recupero crediti, imponendo un piccolo codice comportamentale mirato alla tutela della dignità del presunto debitore.

    Ma se è vero che oggi le attività di recupero si concentrano sul solo debitore (non essendo dunque più consentita la pubblica gogna con tecniche subdole, mirate a far conoscere la morosità a colleghi, vicini e familiari), gli operatori osservano però quotidianamente una sempre maggiore aggressività (nel caso di chi scrive, sulla base dei racconti dei propri clienti): il presunto debitore viene assillato – soprattutto negli orari del riposo e più volte al giorno – a mezzo telefonate ed sms dal contenuto molto duro, quando non riceve addirittura continue visite di agenti (pur in forma ormai riservata, per fortuna) a casa o sul posto di lavoro.

    Ritengo che detti comportamenti – ovviamente non riferibili a tutte le società che operano nel settore – non siano compatibili con la recente disciplina del c.d. stalking, che sanziona le molestie assillanti. Sarebbe opportuno un nuovo intervento regolatore. cav. avv. Ferdinando Gattuccio

    ferdinando gattuccio

    26 Novembre 2009 alle 11:38


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