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Attività di controllo sulle dichiarazioni dei redditi

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L’attività di controllo sulle dichiarazioni dei redditi dei contribuenti è finalizzata alla verifica dei dati indicati dagli stessi nelle dichiarazioni fiscali presentate.

Il controllo sulle dichiarazioni presentate è di due tipi:

  • un controllo automatico effettuato su tutte le dichiarazioni dei redditi presentate che consiste in una procedura automatizzata di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi, sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle stesse dichiarazioni e di quelli risultanti dall’Anagrafe tributaria;
  • un controllo formale effettuato sulle dichiarazioni dei redditi selezionate in base a criteri fissati dal Direttore dell’Agenzia, che consiste in un riscontro dei dati indicati nella dichiarazione con i documenti.

Un’analoga attività di controllo inerenti le dichiarazioni dei redditi viene eseguita sui versamenti delle imposte che il contribuente è chiamato ad effettuare direttamente senza cioè la necessità di compilare una dichiarazione (come accade, ad esempio, per l’imposta di registro, l’imposta di bollo, le tasse automobilistiche).

I controlli (automatico e formale) sulle dichiarazioni dei redditi sono effettuati dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate. In ogni caso, in conformità e nel rispetto delle norme sancite dallo Statuto del contribuente, è previsto l’obbligo di partecipazione da parte del contribuente nel procedimento di controllo attraverso l’instaurarsi del contraddittorio.

Prima di procedere all’iscrizione a ruolo di tributi derivanti dalla liquidazione delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi ovvero dai controlli sui versamenti, quindi, il contribuente deve essere informato e invitato eventualmente a fornire chiarimenti o a produrre documenti.

Ne consegue che prima di far recapitare al contribuente la cartella esattoriale, se dall’attività di controllo emerge una maggiore imposta rispetto a quella indicata nella dichiarazione, al contribuente deve essere notificata una comunicazione di irregolarità in cui sono riportate le maggiori somme dovute con le relative sanzioni e gli interessi. In tal caso, al contribuente è data l’opportunità di versare una sanzione ridotta se regolarizza la propria posizione entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.

Oltre ai controlli suddetti (automatico e formale), l’Amministrazione finanziaria procede in base al programma annuale di controllo anche ad effettuare controlli sostanziali che possono consistere in accessi, ispezioni e verifiche o ad ogni altra rilevazione prevista dalla legge per l’accertamento delle imposte e per la repressione dell’evasione.

È bene ricordare che gli avvisi di accertamento devono essere notificati entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione oppure entro il 31 dicembre del quinto anno se la dichiarazione è omessa. Tuttavia per i contribuenti che non si sono avvalsi di una delle regolarizzazioni fiscali di cui agli rticoli 7, 8 e 9 della legge (finanziaria 2003) n. 289 del 2002, e cioè concordato anni pregressi, dichiarazione integrativa e condono tombale, per le annualità antecedenti al 2003 i termini di decadenza previsti per i controlli sono prorogati di 2 anni.

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