recuperare … credito

non serve regalare pesce, bisogna insegnare a pescare …

Il ravvedimento operoso

con 3 commenti

Il contribuente o il sostituto di imposta che commettono omissioni e irregolarità fiscali possono regolarizzarle attraverso l’istituto del ravvedimento (art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472), beneficiando della riduzione delle sanzioni amministrative.

Esso è applicabile a tutte le irregolarità commesse ai fini delle imposte dirette (es. Irpef), indirette (Iva, registro, eccetera) e tributi locali (Ici).

Il ravvedimento costituisce, pertanto, uno strumento efficace per evitare l’instaurarsi del contenzioso fiscale, a patto che ricorrano le condizioni richieste dalla legge e venga utilizzato entro limiti di tempo determinati.

Il ravvedimento infatti non è consentito:

  • quando la violazione è stata già constatata dall’ufficio o ente impositore; a questo proposito è importante precisare che ci si riferisce alle constatazioni “esterne” che sono quelle portate a conoscenza degli interessati attraverso la notifica dell’atto. Il ravvedimento è perciò consentito quando la violazione è stata constatata dall’ufficio ma non è stata portata a conoscenza del contribuente;
  • quando sono iniziati accessi, ispezioni e verifiche; in questi casi l’esclusione del ravvedimento non è totale, ma è limitata ai periodi ed ai tributi che sono oggetto di controllo;
  • quando sono iniziate altre attività amministrative di accertamento (notifica di inviti a comparire, richieste di esibizione di documenti, invio di questionari, ecc.) formalmente comunicate all’autore o ai soggetti solidalmente obbligati. Non sono di ostacolo al ravvedimento indagini di altro tipo, come quelle di natura penale.


Il  decreto legge n. 203 (articolo 2) del 2005 ha previsto che se vi è pericolo per la riscossione, l’ufficio può provvedere, anche prima della presentazione della dichiarazione annuale (sia quella dei redditi, nonché quella dei sostituti d’imposta e quella Iva), a controllare la tempestiva effettuazione dei pagamenti relativi a tributi dovuti sia a saldo che in acconto. Le somme a titolo di sanzione dovute in base a questi controlli effettuati prima della presentazione della dichiarazione si riducono a un terzo (cioè, sono pari al 10% dell’imposta dovuta, considerato che la sanzione ordinaria è pari al 30%) nel caso in cui si provvede al pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. Alla luce di queste nuove disposizioni, per la concreta fruibilità del ravvedimento operoso risulta dunque opportuno provvedere al più presto a regolarizzare le violazioni relative al pagamento dei tributi.

.

Il ravvedimento si perfeziona solo dopo che sono state eseguite tutte le incombenze richieste dalla legge; in mancanza di uno solo dei pagamenti a titolo di imposta, interessi legali e sanzione, il ravvedimento non è valido.

come-si-paga-per-la-regaolarizzazione.jpg

I versamenti da effettuare per usufruire del ravvedimento vanno eseguiti (indicando i codici tributo consultabili sul sito dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it), presso banche, uffici postali o concessionari ed utilizzando:

  • per le imposte sui redditi, le relative imposte sostitutive, l’Iva, l’Irap, e l’imposta sugli intrattenimenti, il mod. F24, nel quale non devono essere indicati né il codice ufficio né il codice atto;
  • per l’imposta di registro e gli altri tributi indiretti, il mod. F23, nel quale si deve indicare la causale “SZ” e, nello spazio riservato agli estremi dell’atto, l’anno cui si riferisce la violazione.

In entrambi i casi:

  • se il periodo d’imposta da indicare non coincide con l’anno solare, deve essere indicato il primo dei due anni interessati, nella forma AAAA (es. 2005);
  • se sono dovuti interessi, questi, calcolati, giorno per giorno, al tasso legale, devono essere versati cumulativamente con il tributo; qualora il tributo sia stato già pagato, gli interessi devono essere versati utilizzando il codice del tributo cui si riferiscono.

È possibile effettuare la compensazione delle somme, comprese le sanzioni, dovute per effetto del ravvedimento, con i crediti d’imposta del contribuente, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.

.

ARTICOLI CORRELATI

Articoli correlati presentati per elenco

cartelle esattoriali
fisco, tasse e contenzioso tributario

Articoli correlati presentati per categoria

cartelle esattoriali
fisco, tasse e contenzioso tributario

Articoli correlati presentati sotto forma di domanda e risposta

cartelle esattoriali
fisco, tasse e contenzioso tributario

.

Per fare una domanda sul ravvedimento operoso,  sul contenzioso tributario, su fisco e tasse in genere, sulle cartelle esattoriali clicca qui.

Ricorda, fare una domanda non costa nulla, non farla a volte può costare caro!!!

3 Risposte

Subscribe to comments with RSS.

  1. Dal 1° gennaio 2009 scende il tasso di interesse legale

    Dal 1° gennaio 2010 gli interessi legali passano dal 3 all’1%. Ne beneficia chi deve pagare interessi calcolati in base a questo parametro. Conseguenze anche sui pagamenti in ritardo delle imposte.

    Tassi in calo

    La modifica è stata decisa dal ministero dell’Economia sulla base del rendimento medio dei titoli di Stato e del tasso di inflazione annuo. Il nuovo coefficiente, pari all’1%, entra in vigore il primo gennaio 2010, mentre il vecchio tasso (3%) rimarrà in vigore fino al prossimo 31 dicembre.

    Versamenti in ritardo delle imposte

    Fra le altre conseguenze, cambieranno gli importi dovuti al Fisco per i versamenti in ritardo, tramite la procedura di “ravvedimento operoso”.

    A tale proposito, si ricorda che gli interessi vanno calcolati dal giorno successivo a quello entro il quale il pagamento andava fatto e fino al giorno in cui si fa il versamento. Considerando i tassi in vigore nei diversi periodi interessati. Per esempio: su un versamento del saldo Ici effettuato il 15 gennaio 2010 (la scadenza era il 16 dicembre 2009) bisognerà calcolare gli interessi del 3% dell’imposta dovuta dal 17 al 31 dicembre e dell’1% dal 1° al 15 gennaio.

    Attenzione ai calcoli, anche in caso di cartella esattoriale, tenendo conto di tutte le variazioni del tasso nel tempo.

    Ricordate, per esempio, che il tasso di interesse legale era stato portato al 3% il primo gennaio 2008, in precedenza era pari al 2,5%.

    massimo paglialunga

    22 Dicembre 2009 alle 13:29

  2. @ Romina

    Ho spostato il tuo quesito nell’area riservata al consulente fiscale, cui si accede dalla home page.

    Leggerai lì la sua risposta.

    c0cc0bill

    27 Ottobre 2008 alle 05:08

  3. Buonasera,
    mi chiamo Romina, mio marito da circa 3 anni ha aperto una ditta individuale che si occupa di installazioni e riparazione serramenti, quindi è un artigiano.
    Negli ultimi due anni ci siamo resi conto che diventa sempre più difficile riuscire a pagare le tasse.
    Ad esempio nel 2006 risulta che abbiamo guadagnato al netto circa 32000 euro, abbiamo pagato circa 11000 euro solo di rate per le tasse sul reddito, senza contare ovviamente i versamenti periodici dell’iva ,dell’inps e il secondo acconto da versare a novembre e che non essendo riusciti a pagare insieme all’ultima rata del 740 di novembre ci è stato rateizzato sulle tasse di quest’anno, ci ritroviamo dunque anche quest’anno a versare praticamente 2200 euro al mese per le tasse da luglio a ottobre, un secondo acconto di 4800 euro a novembre e ovviamente l’iva e l’inps ogni tre mesi. Ovviamente non riusciamo a sostenere tutte queste spese e non abbiamo idea di come riuscire a metterci in paro dato che praticamenta siamo alla fine di ottobre e dobbiamo pagare ancora tutti gli f24 relativi alla tasse sul reddito, iva e inps degli ultimi 3 trimestri. Volevo dunque chiedere , dato che il mio commercialista a quanto pare dice sempre di aver trovato una soluzione e poi mi ritrovo sempre allo stesso punto, è possibile chiedere una rateizzazione dell’intero debito dello scorso anno e di questo ( 2 acconto da versare a novembre 2007, ultima rata delle tasse sul reddito di novembre 2007, rate delle tasse sul reddito di luglio agosto settembre ottobre 2008, 2 acconto da versare a novembre 2008)prima che arrivi una cartella esattoriale per ognuna di queste cose e riuscire cosi a ripartire tranquillamente con il nuovo anno sapendo di aver risolto il problema di questo enorme debito?
    Se si in quante rate è possibile dividere il pagamento e soprattutto a chi devo rivolgermi per la richiesta?

    Romina

    26 Ottobre 2008 alle 22:51


Lascia un commento