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Le violazioni del codice della strada – il ricorso ed i moduli necessari

con 5 commenti

Nel caso in cui sia stata commessa una violazione delle norme del Codice della Strada e sia stata ricevuta la “contravvenzione”, l’interessato può scegliere tra la conciliazione amministrativa (pagamento della contravvenzione nella misura indicata sul verbale di accertamento della violazione) – quando è consentita – ed il ricorso al Prefetto del luogo in cui è stata commessa.

Il ricorso è uno scritto con il quale il proprietario o il conducente di un veicolo, al quale è stata contestata una violazione delle norme del Codice della Strada, chiarisce i motivi per i quali ritiene ingiusta o errata la contravvenzione.

Il pagamento in misura ridotta non è consentito

  • quando il trasgressore non abbia ottemperato all’invito di fermarsi;
  • quando, trattandosi di veicolo a motore, il conducente si sia rifiutato di esibire il documento di circolazione, la patente di guida o altri documenti necessari per la circolazione (es. contrassegno assicurativo);
  • per alcune violazioni riguardanti il trasporto di cose;
  • per la circolazione con targa non propria o contraffatta;
  • per la circolazione con veicolo che ha subìto il ritiro della carta di circolazione o di autorizzazione o licenza;
  • in caso di guida senza patente o con patente revocata, ritirata o sospesa;
  • in caso di guida con patente estera non emessa da Stato dell’UE scaduta di validità, quando la residenza in Italia è stata acquisita da più di un anno;
  • per alcune violazioni nel trasporto di merci pericolose;
  • in caso di inversione del senso di marcia in autostrada.

In questi casi, il verbale viene trasmesso entro 10 giorni al Prefetto competente per il luogo della violazione, il quale emette una ordinanza-ingiunzione con la quale determina l’ammontare della sanzione entro il limite massimo, secondo la gravità della violazione ed il comportamento del responsabile.

Il Prefetto esamina il ricorso e decide in base alle motivazioni ed alle prove in esso contenute.

  • Ricorso non accolto: il Prefetto emette una ordinanza – ingiunzione con la quale stabilisce una sanzione pecuniaria pari al doppio della sanzione originale (la multa raddoppia);
  • Ricorso accolto: il Prefetto emette una ordinanza con la quale stabilisce l’archiviazione (annullamento) del verbale di contravvenzione che estingue sia le sanzioni pecuniarie indicate sul verbale, sia le eventuali sanzioni accessorie – es. sequestro del veicolo e/o sospensione della validità della patente di guida.

Chi può presentare l’istanza di ricorso

Il proprietario o il conducente di un veicolo, al quale è stata contestata una violazione delle norme del Codice della Strada, che ritiene ingiusta o errata la contravvenzione.

Non è ammissibile il ricorso al Prefetto presentato da soggetto che assuma la qualità di conducente del veicolo al tempo della rilevazione dell’illecito, ma che non risulti destinatario di contestazione immediata o di notificazione del verbale di accertamento (non sia né conducente né proprietario del veicolo).

Cosa fare in caso di ricorso

Nel caso di ricorso, prima di pagare la sanzione si deve attendere la decisione del Prefetto.

Preavviso di violazione: Nei confronti del cd. preavviso di violazione (cioè l’atto lasciato sul parabrezza dal vigile urbano) non è ammesso subito il ricorso al Prefetto. L’interessato deve attendere la notifica del verbale. Dalla data di notifica decorre il termine per l’eventuale ricorso al Prefetto.

Quando può essere presentato il ricorso

Il ricorso può essere, ad esempio, proposto perché:

  • i dati anagrafici del proprietario del veicolo non corrispondono a quelli della contravvenzione;
  • notifica fuori termine, se la multa viene notificata trascorsi i 150 giorni dalla data dell’avvenuta infrazione.

A seconda dei casi anche perché:

  • manca l’indicazione dell’agente accertatore (anche solo attraverso il numero di matricola);
  • manca l’indicazione della norma violata;
  • manca l’indicazione del luogo, giorno ed ora della commessa violazione;

Oltre a questi motivi “formali”, si possono naturalmente far valere anche motivi sostanziali:

  • mancanza di un segnale;
  • fatto svoltosi diversamente da quanto descritto;
  • errore nella lettura della targa in quanto il veicolo in quel momento si trovava in tutt’ altro luogo (eventualmente allegando dichiarazioni di testimoni od indicando altre prove).

E’ bene però sapere che la descrizione dei fatti risultante dal verbale è protetta dalla “fiducia preferenziale” che le norme stabiliscono a favore degli atti compilati da pubblici ufficiali.

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Facoltatività

La tutela giurisdizionale contro i verbali di accertamento di violazioni del Codice della strada è immediatamente azionabile ed è alternativa alla proposizione del ricorso al Prefetto.
Il ricorso può essere presentato all’organo accertatore o direttamente al Prefetto.

Termini

Il verbale di contravvenzione può essere impugnato dall’interessato (ricorso) entro sessanta giorni dalla contestazione (si ricorda che per “contestazione” – notifica – si intende sia la consegna immediata del verbale da parte dell’agente, sia l’invio per posta dello stesso verbale).

I termini entro i quali quest’ultimo deve emettere ordinanza ingiunzione i pagamento è di 120 giorni dalla data in cui pervengono dall’organo accertatore il verbale gli atti e le informazioni utili alla decisione salvo eventuale interruzione dovuta alla richiesta di audizione dell’interessato.

Decorso tale termine senza che sia stato adottata ordinanza il ricorso si intende annullato.

Il provvedimento deve essere notificato entro 150 giorni dalla sua adozione.

Contro l’ordinanza ingiunzione di pagamento l’interessato può proporre opposizione entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento (60 giorni se l’interessato risiede all’estero) al Giudice di Pace del luogo ove è stata commessa la violazione.

Riassumendo si può chiedere l’intervento del Giudice di Pace o subito in alternativa al ricorso al Prefetto o dopo il decreto ingiuntivo del Prefetto. Nel primo caso si contesta il verbale di violazione nel secondo caso si contesta il decreto del Prefetto.

Sottoscrizione del ricorso

Il ricorso sottoscritto da persona che non risulti destinatario di contestazione immediata o di notificazione del verbale di accertamento è dichiarato inammissibile. Si ammette il ricorso presentato da procuratore legale se vi è allegato il relativo mandato.

Presentazione da parte di chi assuma la qualità di conducente al tempo della rilevazione dell’illecito.

Non è ammissibile il ricorso al Prefetto presentato da soggetto che assuma la qualità di conducente del veicolo al tempo della rilevazione dell’illecito, ma che non risulti destinatario di contestazione immediata o di notificazione del verbale di accertamento (non sia né conducente né proprietario del veicolo)

Rateizzazione

La normativa vigente non ammette in alcun caso la rateizzazione della sanzione prevista per l’oblazione del Codice della strada a beneficio di soggetti che, chiedendo di effettuare il pagamento in misura ridotta, assumano di versare in condizioni di disagio economico. Potrebbe concludersi diversamente solo in caso di ordinanza ingiunzione.

L’art. 26 della legge n. 689/81 ammette infatti, previa istanza dell’interessato, il frazionamento in rate mensili delle somme di cui l’autorità amministrativa ingiunge il pagamento con la ordinanza conclusiva del procedimento sanzionatorio (la quale, come è noto, irroga una sanzione determinata dal Prefetto almeno per il doppio del minimo edittale).

Quando e’ possibile il ricorso al giudice di pace

E’ sempre possibile, in alternativa al ricorso al Prefetto, il ricorso al Giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione al Codice della Strada.

Il ricorso va presentato entro 60 giorni dalla contestazione su strada o dalla notifica della multa, sempre che non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi consentiti.

Il ricorso al Giudice di pace può essere proposto anche dopo l’esito negativo del ricorso al Prefetto, ma in questo caso il termine è di 30 giorni dalla notifica dell’ordinanza-ingiunzione.

Come si presenta il ricorso al giudice di pace

Il ricorso, in carta semplice, va depositato o inviato presso la cancelleria del Giudice di pace, allegando la multa o copia dell’ordinanza-ingiunzione.

Innanzi al giudice di pace non è necessaria l’assistenza di un avvocato o un procuratore, ma in questo caso occorre, ai fini della notificazione degli atti successivi, la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel territorio di competenza del Giudice.

Occorre precisare che si apre una “causa” vera e propria, regolata dalle norme del codice di procedura civile; il ricorrente può far valere le proprie ragioni anche personalmente, senza l’assistenza di un avvocato, ma dovrà attentamente seguire le regole processuali sopra accennate. Nella maggioranza dei casi, inoltre, l’autorità che ha emesso il provvedimento contro cui si ricorre sarà assistita da un legale: è un elemento di cui occorre tener conto sia per l’elaborazione delle argomentazioni a sostegno del ricorso, sia per la previsione delle possibili spese in caso di sconfitta nella causa.

Come si conclude il procedimento del giudice di pace

Il Giudice di pace accoglie il ricorso quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità del ricorrente, oppure può accoglierlo solo in parte, modificando, ad esempio l’entità della sanzione; oppure respinge il ricorso quando accerta la responsabilità del ricorrente. In tal caso sono a carico di quest’ultimo, oltre alla sanzione che il giudice determina in misura non inferiore al minimo stabilito dalla legge, anche le spese del procedimento nonché gli onorari di avvocato della controparte.

La sentenza del Giudice di pace è appellabile solo in Corte di Cassazione.

Nel caso in cui una multa riguardi un veicolo già venduto ad altri al momento della violazione, in base a quanto previsto all’art. 386 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, è possibile inviare (consigliamo con raccomandata con ricevuta di ritorno) all’autorità che ha emesso il verbale una lettera con fotocopia della dichiarazione di vendita autenticata dal notaio o della visura/certificazione del Pubblico Registro Automobilistico dell’avvenuta trascrizione.

In questo caso l’autorità deve infatti provvedere all’autoannullamento della contravvenzione, rinnovando il procedimento sanzionatorio nei confronti dell’effettivo proprietario.

Poiché tuttavia l’esito favorevole di tale procedura non può essere garantito in tutti i casi, è consigliabile presentare – anche in questa ipotesi – un regolare ricorso al Prefetto o al Giudice di pace.

Documentazione richiesta

Scritti difensivi e documenti sono presentati in carta semplice.

I moduli di opposizione al prefetto

I moduli di opposizione al giudice di pace

Istanze varie

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5 Risposte

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  1. come si fa davanti ad una richiesta di pagamento di multe risalenti al 1995 e 1996?

    si puo chiedere il pagamento dopo 14 anni?
    cosa devo fare per verificare l’attendibilita’ dei fatti?

    maria pia

    17 Settembre 2009 alle 10:02

  2. Salve è da tempo che seguo con immenso interesse il Vostro Blog.

    Mi inserisco in questa sezione el blog in quanto vorrei segnalare un aspetto interessante in merito ai ricorsi contro sanzioni per eccesso di velocità elevate tramite autovelox.

    La legge 168/2002, disciplina l’attività di controllo, anche remoto, del traffico, finalizzata all’accertamento degli illeciti di cui all’art.142 e 148 C.d.S., legittimando la contestazione differita delle violazioni rilevate con dispositivi ed i mezzi tecnici in argomento solo quando, sulla base di una valutazione preventiva del Prefetto, il tratto di strada sul quale i dispositivi possono essere collocati, manifesta un alto tasso di incidentalità ed ha una conformazione plano altimetrica, per la quale appare impossibile o particolarmente difficoltosa l’applicazione degli ordinari moduli operativi che prevedono il fermo del veicolo del trasgressore e l’immediata contestazione della violazione accertata.

    In merito la legge 1° Agosto 2002 n. 168 prevede che “sulle strade diverse dalle autostrade e dalle strade extraurbane principali, spetta al Prefetto la determinazione dei tratti in cui è possibile l’attività di controllo remoto del traffico finalizzata all’accertamento delle violazioni…sentiti gli organi di polizia stradale di cui all’art. 12 comma 1 C.d.S. e su conforme parere degli enti proprietari delle strade

    Ne consegue che, gli agenti accertatori, in assenza di autorizzazione prefettizia, nelle strade di cui all’art.4 L.168/02 devono contestare immediatamente l’infrazione, altrimenti il verbale è nullo.

    Ora poniamo il caso che mi venga notificata una sanzione, non immediatamente contestata, per eccesso di velocità rilevato con autovelox (il famoso 142-c) su un tratto di strada diverso da quello indicato nella legge suddetta ( in soldoni tutte le strade diverse dalle extraurbane principali e dalle autostrade) e che nel relativo verbale non venga affatto menzionato il decreto prefettizio autorizzatorio alla non contestazione immediata dell’infrazione come richiesto dalla legge su indicata.

    Secondo voi è possibile azzardare un ricorso contro il verbale chiedendone la nullità per mancata indicazione in esso del decreto prefettizio recante l’autorizzazione per gli accertatori alla non contestazione immediata?

    Io credo di sì, ma se poi la municipale dia prova del decreto stesso non menzionato nel verbale? Forse in questo caso perderei il ricorso…o no?

    Mi piacerebbe capire come la pensiate.

    C’è chi l’ha vinto un ricorso del genere(http://roberto80.wordpress.com/ )…

    roberto

    13 Novembre 2008 alle 15:57

  3. sono comproprietario di un veicolo, anche se non intestatario, perchè in regime di comunione legale dei beni con la moglie (intestataria), ho presentato ricorso al prefetto dichiarando quanto sopra e mi è stato respinto perchè “il ricorso è inammissibile in quanto è stato presentato da persona diversa dal destinatario della notifica”. Esiste giurisprudenza o la possibilità che il Giudice di pace mi accolga il ricorso presentato sempre a mio nome sottolineando il fatto che io sono stato il trasgressore, il conducente (la moglie pur avendo la patente non guida)e sono in regime di comunione legale dei beni con mia moglie intestataria soltanto?

    Vi ringrazio e vi saluto cordialmente!

    Commento di domenico58 | Sabato, 25 Ottobre 2008

    Funziona così purtroppo.

    E’ sempre possibile adire il GsP dopo che il ricorso è stato respinto dal Prefetto. Nel termine di 30 gg.

    L’unico problema è che il ricorso dovrebbe adesso presentarlo tua moglie dopo che, per inammissibilità è stato respinto a te.

    La cosa da fare è proporre il quesito al consulente legale. Cosa che provvederò a fare io.

    Leggerai la risposta nell’area al consulente legale riservata, cui si accede dalla home page.

    karalis

    25 Ottobre 2008 alle 17:30

  4. sono comproprietario di un veicolo, anche se non intestatario, perchè in regime di comunione legale dei beni con la moglie (intestataria), ho presentato ricorso al prefetto dichiarando quanto sopra e mi è stato respinto perchè “il ricorso è inammissibile in quanto è stato presentato da persona diversa dal destinatario della notifica”. Esiste giurisprudenza o la possibilità che il Giudice di pace mi accolga il ricorso presentato sempre a mio nome sottolineando il fatto che io sono stato il trasgressore, il conducente (la moglie pur avendo la patente non guida)e sono in regime di comunione legale dei beni con mia moglie intestataria soltanto?

    Vi ringrazio e vi saluto cordialmente!

    domenico58

    25 Ottobre 2008 alle 17:03


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