La multa in genere – quando il verbale e’ nullo e la sanzione inefficace
Le regole (norme) di circolazione stradale costituiscono nel loro insieme il Codice della Strada (C.d.S.). La violazione di una norma del C.d.S, una volta rilevata, deve essere contestata al trasgressore perchè la multa possa essere comminata.
Ai fini della contestazione deve essere redatto verbale, contenente, oltre ai dati riguardante l’infrazione stessa, tutti i dati identificativi sia del trasgressore che del proprietario del veicolo e le dichiarazioni che gli interessati chiedono che vi siano inserite.
Le informazioni che devono essere presenti nel verbale
Il verbale deve contenere le seguenti informazioni:
- giorno, ora e luogo dell’infrazione;
- generalità del trasgressore o del proprietario del veicolo;
- tipo di veicolo e targa;
- indicazione della norma del codice della strada che è stata violata;
- motivazione (ovvero descrizione degli eventi che hanno portato a redigere il verbale) in pratica il perchè è stata violata la norma;
- eventuali dichiarazioni del trasgressore;
- indicazione delle generalità e della qualifica di chi redige il verbale.
Quando un verbale è nullo
In generale un verbale è nullo se è incompleto o inesatto. In pratica, allora, un verbale è nullo se:
- mancano elementi di riscontro dell’infrazione quali possono essere il numero civico all’altezza del quale è stata commessa l’infrazione o, in mancanza di numero civico, l’indicazione del lato della strada dove è stata commessa l’infrazione (ad esempio nella corsia verso …);
- manca l’indicazione della norma violata;
- è presente l’indicazione della norma violata ma tale indicazione non è completamente specificata. Per capirci, quando l’articolo del C.d.S. oggetto di infrazione contiene diverse ipotesi di violazione della norma (in pratica i comma, che vengono indicati con lettere o numeri) deve essere indicato non solo l’articolo del codice della strada che è stato violato, ma anche lo specifico comma. Ad esempio l’art. 7 prevede 20 (venti) ipotesi diverse di violazione. Se nel verbale non viene indicato a quale di queste 20 possibili violazioni si fa riferimento nella contestazione al trasgressore, la sanzione comminata è nulla. In pratica il verbale che non attesta alcuni elementi della norma che si assume violata rende non sanzionabile l’infrazione ed è quindi nullo;
- manca la descrizione del fatto sanzionato che riconduce alla violazione di una precisa norma del C.d.S.
- la descrizione del fatto sanzionato è presente ma non è chiara e non consente di individuare la relazione fra causa (fatto contestato) ed effetto (individuazione della norma del codice della strada che è stata violata). Ad esempio nel verbale si indica che la sanzione è stata comminata per divieto di sosta (fatto contestato) ma non si specifica il motivo da cui tale divieto discende. Bisogna cioè precisare se il divieto di sosta è dovuto alla presenza di una segnaletica stradale (e bisogna specificare anche se il segnale è permanente o temporaneo, come avviene quando sono in corso lavori stradali) oppure alla circostanza che il veicolo stazionava in prossimità di una curva. O ancora se il divieto di sosta è motivato dal non avere osservato la distanza minima di otto metri dall’incrocio o perchè il veicolo stazionava nello spazio destinato alla fermata dell’autobus ecc. La cosa non è irrilevante dal momento che a seconda dei casi portati ad esempio la violazione è riconducibile sempre al divieto di sosta ma, comunque, a differenti norme del codice della strada (che corrispondono a comma diversi dello stesso articolo);
- non è presente la firma di uno o entrambi gli agenti accertatori (verbalizzanti);
- non è indicata l’ora in cui è stata commessa la violazione;
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Gentile avvocato,
ho ricevuto oggi questo verbale:
http://img134.imageshack.us/img134/9126/img016i.jpg
Leggendo il vostro articolo “La multa in genere – quando il verbale e’ nullo e la sanzione inefficace” ho notato che il verbale può dirsi nullo quando non è presente la firma di uno o entrambi gli agenti accertatori (verbalizzanti).
Dall’immagine che ho postato, si può vedere che non solo l’agente verbalizzante è uno, ma anche che è indicato solo il nome e non c’è la firma.
La mia domanda è: Posso effettuare ricorso per tale motivo? In caso contrario nota qualche altra cosa per la quale potrei effettuarlo?
La ringrazio anticipatamente,
cordiali saluti.
Massimo
27 Novembre 2009 alle 12:59
Le suggerisco di sottoporre la questione all’avv. Roberto Ruo in questo spazio dedicato ai ricorsi e dove concentriamo le richieste di supporto legale. Grazie
c0cc0bill
27 Novembre 2009 alle 13:10
se in assenza del conducente viene emesso un verbale recapitato successivamente via posta, tale verbale e’ contestabile o bisogna limitarsi a pagare qualsiasi cosa senza neanche poter verificare di aver commesso o mento l’infrazione?
deborah
1 Ottobre 2009 alle 13:23
Deborah, la domanda va posta in questa sezione.
c0cc0bill
1 Ottobre 2009 alle 14:35
se io non ho trovato nessuna multa sul tergicristallo, il verbale e’ valido ugualmente?
deborah
1 Ottobre 2009 alle 13:20
Come sopra.
c0cc0bill
1 Ottobre 2009 alle 14:35
posso contestare un verbale, di sosta sul marciapiede, dove mancano elementi di riscontro dell’infrazione quale il numero civico all’altezza del quale è stata commessa l’infrazione e essendo una strada a doppio senzo di circolazione con i marciapiedi da ambo i lati mancanza l’indicazione del lato della strada dove è stata commessa l’infrazione , in più c’è il nome della strada, ma mamanca il nome della città?
Vi ringrazio per la Vostra attenzione.
diego
19 Maggio 2009 alle 21:26
Il quesito deve essere posto in questa sezione.
weblog admin
19 Maggio 2009 alle 22:50
salve. mi e’ stato inviato un accertamento di violazione dalla polizia municipale di san gimignano per mancata esposizione del disco orario durante una sosta ma vedo che sul verbale c’e’ l’accertatore con il numero di matricola ma non vedo una sua firma e neanche di altro accertatore. E’ possibile fare ricorso per mancanza firma? grazie. Enzo
enzo
21 Aprile 2009 alle 16:59
Enzo, dovresti riproporre il tuo quesito in questa sezione. Se fai in tempo è capace che ti becchi una risposta immediata dall’avv. Roberto Ruo
weblog admin
21 Aprile 2009 alle 18:04
Gentilissimi. Da un pò di tempo mi vengono notificate multe per violazione del codice della strada. Si tratta evidentemente di violazioni che non mi sono mai state contestate immediatamente. Io sono convinto che sanzionare gli automobilisti sia ormai per i Comuni un modo alternativo e redditizio con cui fare cassa. Mi chiedo, potreste fornirci un vademecum che indichi al cittadino vittima di multe, il più delle volte ingiuste, come comportarsi quando riceve una sanzione?
Grazie per l’attenzione,
augusto contini
14 Aprile 2009 alle 13:42
Sempre più automobilisti si chiedono cosa fare quando siano stati resi destinatari di una sanzione amministrativa in seguito ad una contestazione di violazione alle norme contenute nel codice stradale.
Perciò, forniremo di seguito una serie di indicazioni standards su come muoversi, anche alla luce delle più recenti novità introdotte dalle nuove norme.
Il verbale può essere consegnato direttamente dagli agenti accertatori al momento della contravvenzione (contestazione immediata) oppure essere notificato in via differita, nel caso in cui la polizia della strada abbia rilevato l’infrazione senza la presenza materiale del trasgressore oppure si fossero dichiarati posti nell’impossibilità di intimare l’alt.
Qualora la violazione non possa venir immediatamente contestata, il verbale deve venire notificato entro 150 giorni (tassativi) dall’accertamento, che decorrono dal momento in cui la polizia ha verificato il cambiamento di residenza risultante dalla registrazione al PRA o alla Motorizzazione.
L’automobilista ha tempo 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione per pagare oppure per presentare ricorso, in carta semplice, all’Autorità amministrativa (il Prefetto) del luogo della commessa violazione, per il tramite dell’ufficio o comando cui appartiene l’organo accertatore, a mezzo consegna diretta o con raccomandata con avviso di ricevimento. L’ente accertatore deve trasmettere al prefetto entro 60 giorni dalla ricezione del ricorso una memoria (scritto difensivo) per confermare o per respingere i contenuti della opposizione.
In alternativa al ricorso al Prefetto, l’automobilista può ricorrere, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, al Giudice di pace del luogo della commessa violazione. Il ricorso può essere presentato personalmente oppure spedito a mezzo posta., come previsto da una recente sentenza della Corte Costituzionale (la n. 98 del 2004). All’udienza di discussione del ricorso il ricorrente deve essere presente personalmente. Occorre:
Il Prefetto ha tempo complessivamente 120 giorni dalla ricezione della memoria da parte dell’ente accertatore per accogliere o rigettare il ricorso, emettendo in questo ultimo caso ingiunzione di pagamento per il doppio della sanzione iniziale.
L’ordinanza-ingiunzione, con cui viene respinto il ricorso, deve essere notificata entro 150 giorni dall’adozione del provvedimento. Quindi in pratica i tempi di attesa per conoscere quale sia stato l’esito di un ricorso sono (60+120+150) 330 giorni dal momento della sua presentazione. Il silenzio, cioè la mancanza di risposta da parte del prefetto, significa invece accoglimento del ricorso.
Se l’ingiunzione di pagamento del prefetto vi viene notificata oltre i 330 giorni dalla presentazione del ricorso, l’automobilista può impugnare l’ingiunzione davanti al giudice di pace, entro 30 giorni dalla notificazione, chiedendone l’annullamento per prescrizione. Il pagamento della somma ingiunta e delle relative spese deve essere effettuato entro il termine di trenta giorni dalla avvenuta notificazione all’ufficio indicato sull’ingiunzione.
Invece, se non si è d’accordo con i contenuti dell’ingiunzione, vi è ancora la possibilità di proporre opposizione contro la stessa davanti al Giudice di pace, entro 30 giorni dalla notifica. In questo caso, il ricorso può essere inoltrato con plico postale, o essere depositato presso la cancelleria con consegna nelle mani dell’Ufficio di cancelleria.
Occorre sempre:
weblog admin
15 Aprile 2009 alle 07:43
Salve a tutti.
Ho recentemente subito una multa di 36 euro da un ausiliare del traffico per divieto di sosta al di fuori delle strisce blu. Ho letto che fior di legali ed un pò di sentenze dei giudici di pace affermano che gli ausiliari del traffico non possono elevare multe di questo tipo. Posso fare ricorso?
Grazie della risposta, Maurizio
maurizio precossi
14 Aprile 2009 alle 10:39
Gentile Maurizio,
la facoltà di elevare verbali per infrazioni al Codice della Strada al di fuori delle strisce blu, da parte degli ausiliari del traffico, è messa in discussione da una sentenza di Cassazione.
I ricorsi sono validi se presentati entro 60 giorni alla Prefettura (che però quasi sempre li respinge) oppure direttamente al giudice di pace che costituisce anche l’appello (altri 30 giorni) alla decisione della Prefettura.
Il problema è che è difficile fare ricorso per una multa da 36 euro quando un avvocato ne può chiedere 200 solo per presentarsi in udienza.
Quindi valuti lei, se è in grado di scriversi da solo il ricorso. Se poi è un pensionato potrà, senza ulteriori danni economici, anche dedicare parte del suo tempo nella cancelleria del GdP e per presenziare all’udienza.
weblog admin
14 Aprile 2009 alle 19:40
Saluto tutti e ringrazio per il servizio che fornite. Ho ricevuto giorni fa una cartella esattoriale relativa ad una multa di cui non sapevo assolutamente nulla. E’ possibile fare ricorso avverso l’iscrizione a ruolo della cartella esattoriale?
Grazie per una eventuale risposta.
rosario scotto
14 Aprile 2009 alle 07:45
E’ noto che l’opposizione a cartella esattoriale, non concretando rimedio generale, è proponibile per contestare la fondatezza dell’accertamento da cui trae origine soltanto:
Quanto sopra appare conforme al sistema della preclusione delle impugnazioni connesso all’inutile decorso di un termine (vale a dire quello per impugnare il verbale dinanzi al Giudice di pace od al Prefetto), al cui spirare la legge riconnette l’effetto prestabilito della iscrizione automatica a ruolo.
Ne deriva che il ricorso avverso l’iscrizione a ruolo e cartella esattoriale collegata, ove non concerna vizi di questa ultima, sarà proponibile solo:
Ciò premesso, tra i vari ipotizzabili vizi della cartella, il caso più frequente di opposizione rimane quello concernente la mancata notificazione del verbale da cui essa ha tratto origine, e quindi – implicitamente – l’inesistenza del titolo esecutivo posto alla base dell’iscrizione a ruolo.
Poiché – secondo la giurisprudenza di merito incombe sulla Pubblica amministrazione l’onere di dimostrare l’avvenuta notificazione del verbale di accertamento, il Comune convenuto dovrà esibire, a riprova del perfezionamento procedurale della contestazione, l’originale dell’avviso di ricevimento dell’atto giudiziario spedito con raccomandata al trasgressore, contenente il verbale in questione. Sull’a. r. il Servizio P. t. dovrà avere annotato l’avvenuta notifica, con la data e le firme sia del ricevente che dell’addetto al recapito.
Chiaro, quindi, che il destinatario della cartella non potrebbe opporre la presunta nullità del verbale (e quindi della cartella) per carenza di contestazione immediata dell’infrazione, dal momento che avrebbe dovuto provvedere in proposito, impugnando l’ atto di accertamento – prodromico a quello terminale della procedura di iscrizione a ruolo del verbale non pagato – entro 60 gg. dalla notificazione.
weblog admin
15 Aprile 2009 alle 07:47
Nel mese di agosto ho preso una multa per eccesso di velocità, che ho pagato regolarmente sapendo di avere commesso effettivamente l’infrazione, perché guidavo io. Nel verbale dei vigili leggevo che la mia infrazione comportava la decurtazione di 5 punti dalla patente di guida. Per cui pensai che, oltre al pagamento della sanzione pecuniaria, mi fossero stati decurtati i punti dalla patente. Il verbale di infrazione conteneva anche la postilla relativa all’obbligo del proprietario di comunicare i dati del conducente.
Tuttavia, nella considerazione che: 1) guidavo personalmente il veicolo di mia proprietà il giorno dell’infrazione; 2) avevo pagato la multa; 3) pensavo che mi avessero già tolto i punti dalla patente, non effettuai alcuna comunicazione.
Ora mi è arrivata la multa da 263 euro per omessa comunicazione dei dati del conducente. La domanda è: devo pagare la seconda multa o posso fare ricorso?
Cordiali saluti
andrea spongesi
13 Aprile 2009 alle 07:35
La sanzione amministrativa per omessa comunicazione dei dati del conducente (nel caso di violazioni del Codice della Strada non contestate immediatamente e che comportano la decurtazione di punti patente) è molto particolare rispetto alle altre tipologie di violazione al codice della strada. Nel caso di omessa comunicazione viene contestato il solo fatto di non aver fornito i dati di chi ha compiuto una violazione al codice della strada. L’organo di polizia non ha identificato il responsabile e il proprietario del veicolo ne paga le conseguenze!
Non è da escludere il caso che sia stato proprio il proprietario del veicolo a commettere l’infrazione, ma tale circostanza non esonera il proprietario stesso dall’obbligo di comunicare comunque i propri dati. Pena l’ulteriore sanzione di 263 euro!
L’auspicio è che – in un futuro prossimo – questa norma venga abolita una volta e per tutte! Tanto più che il proprietario del veicolo potrebbe non ricordare chi fosse il conducente al momento della violazione non contestata immediatamente.
Un Giudice di Pace, esprimendosi su tale fattispecie (vedi articolo correlato) è giunto a ritenere che “ la mancanza di ricordo, soprattutto in considerazione del tempo trascorso tra la violazione e la contestazione, non può essere esclusa a priori. Diversamente ragionando vi sarebbe il rischio di una sorta di costrizione, in capo al proprietario di una autovettura affinché dichiari anche falsamente dei dati al fine di evitare la sanzione pecuniaria……”
Ma è doveroso sottolineare che, nel caso citato, il proprietario del veicolo aveva comunque inviato la comunicazione, specificando di non poter identificare il conducente in ragione del tempo intercorso fra la violazione e la notifica del verbale.
Concludendo, nel caso di sanzioni che comportano la decurtazione dei punti patente e qualora non sia stato possibile individuare il conducente, il proprietario del veicolo è obbligato a comunicare i dati del conducente, anche se sono i propri.
A chi, invece riteneva che il pagamento della contravvenzione e l’omessa comunicazione dei dati del conducente portassero a presumere – implicitamente – l’identità proprietario-trasgressore, non resta che accettare il dettato normativo e cercare di difendersi dall’ulteriore multa nel miglior modo possibile.
Si può infatti ricorrere davanti al giudice di pace per opporsi alla sanzione. Tuttavia, presentare un ricorso lacunoso e generico, comporta probabilità di vittoria pressoché nulle! La peculiarità della sanzione, infatti, esige una difesa più tecnica, attraverso delle valide argomentazioni giuridiche da inserire nel ricorso.
A tale scopo, l’avv. Salvatore Iozzo ha preparato sul suo sito, Multe-ingiuste.com una formula di ricorso, con le motivazioni di diritto (supportate dalla giurisprudenza), da presentare davanti al giudice di pace competente per la problematica in questione.
weblog admin
15 Aprile 2009 alle 07:37
Vorrei conoscere se un verbale che indica il mese dell’nfrazione sbagliato è valido oppure no, n quanto in quel mese mi trovavo in un’alto Stato e nel giorno e nell’ora indicata mi trovavo in un ristorante con mia moglie ed ho pagato con la carta di credito.
argiro silvio
10 Marzo 2009 alle 12:48
Silvio, per sapere ciò che chiedi devi inserire la tua richiesta in questa sezione.
c0cc0bill
10 Marzo 2009 alle 13:21
Salve,
a mio padre è stata consegnata la notifica per una presunta infrazione che io ho commesso parcheggiando la mia macchina in curva sulla via del lavoro.
Vorrei sapere se posso contestarla visto che:
1) non è indicato il numero civico;
2) su quella strada non c’è alcun cartello che indica la sosta vietata;
3) non ho trovato alcuna multa sul tergicristallo;
4) la notifica è stata consegnata a mio padre (io ero in ufficio) e sulla relazione c’è scritto che è stata consegnata al medesimo (me) e non è barrata la casella del familiare.
Saluti
alberto
22 Febbraio 2009 alle 10:39
Ti conviene inserire la tua domanda in questa sezione.
c0cc0bill
22 Febbraio 2009 alle 10:50