recuperare … credito

non serve regalare pesce, bisogna insegnare a pescare …

Protesto di un assegno – cosa puo’ fare il creditore per recuperare il credito – opzioni concesse al debitore per limitare i danni

con 72 commenti

PROTESTO DI UN ASSEGNO

Il protesto di un assegno è il procedimento con il quale viene dichiarato pubblicamente, da parte di un notaio, ufficiale giudiziario o segretario comunale, il mancato pagamento della somma indicata in un assegno presentato all’incasso in tempo utile.

La funzione principale del protesto, è quella di garantire al portatore dell’assegno l’esercizio dell’azione di regresso nei confronti dei debitori: quindi sia nei confronti del traente che degli eventuali giranti. Detta funzione, però, non è l’unica.

Il protesto, infatti, svolge anche una non trascurabile efficacia probatoria, quale conseguenza del fatto di essere atto pubblico che fa fede, dunque, fino a querela di falso, dell’avvenuta presentazione dell’assegno e del suo mancato pagamento.

Non può essere trascurata, poi, la funzione “psicologica” del protesto, derivante dalla pressione che sul debitore esercita il discredito commerciale e sociale che proviene dalla pubblicità “negativa” del protesto.

L’ultima funzione del protesto, conformemente a quanto ritenuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza più recente, è l’assimilazione del protesto alla costituzione in mora del debitore, con la conseguente produzione di effetti interruttivi della prescrizione.

CONSTATAZIONE EQUIVALENTE DI UN ASSEGNO

La “constatazione equivalente” e’ invece una dichiarazione del trattario (la Banca che deve pagare) posta sull’assegno con indicazione del luogo e giorno della presentazione. Tale dichiarazione (datata ed attestante che l’assegno e’ stato trasmesso in tempo utile e non pagato) puo’ essere emessa anche da una “stanza di compensazione”, ovvero da uno degli uffici che si occupano della regolamentazione dei rapporti di credito/debito tra le varie Banche.

La constatazione equivalente, in pratica, ha gli stessi effetti della levata del protesto e deve essere comunicata alle Camere di Commercio per la redazione degli elenchi dei protestati.

AZIONE DI REGRESSO

Il beneficiario/portatore puo’ agire contro il traente, i giranti ed i loro eventuali avallanti (individualmente o congiuntamente senza dover per forza osservare l’ordine nel quale si sono obbligati), nel caso in cui l’assegno non venga pagato, tramite un’azione detta “di regresso”.

Tale azione, essendo l’assegno un titolo esecutivo, e’ tipicamente quella esecutiva che inizia con l’atto di precetto (un’intimazione formale a pagare) per finire col pignoramento e la vendita forzata dei beni del debitore.

Se il portatore/beneficiario agisce direttamente contro il traente – tipicamente nel caso di assegno senza girate – non sono necessarie particolari formalita’ e non e’ necessario ne’ che l’assegno sia stato presentato tempestivamente ne’ che venga levato il protesto o sia stata emessa la dichiarazione della banca detta “constatazione equivalente”.

L’azione di regresso fatto contro gli altri obbligati (i giranti e i loro avallanti) e’ invece condizionata sia alla presentazione dell’assegno entro i termini sia alla levata del protesto o all’emissione di una dichiarazione della banca detta “constatazione equivalente”.

Il portatore può chiedere in via di regresso:

  1. l’ammontare dell’assegno bancario non pagato;
  2. gli interessi al tasso legale dal giorno della presentazione;
  3. le spese per il protesto o la constatazione equivalente, quelle per gli avvisi dati e le altre spese.

PRESCRIZIONE DELL’ AZIONE DI REGRESSO

Il regresso del portatore contro i giranti, il traente e gli altri obbligati si prescrive in sei mesi dalla scadenza del termine di presentazione dell’assegno al pagamento.

Decorsi i sei mesi rimangono comunque fattibili l’azione causale e l’azione di arricchimento.

L’azione causale e’ quella legata al rapporto che ha dato causa all’emissione dell’assegno (poggiato su una fattura, un contratto, etc.) fattibile utilizzando l’assegno semplicemente come prova sulla cui base ottenere in sede giudiziaria un provvedimento esecutivo – tipicamente un decreto ingiuntivo

In questo caso, conformemente a quanto ritenuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza più recente, l’eventuale levata del protesto è assimilabile alla costituzione in mora del debitore, con la conseguente produzione di effetti interruttivi della prescrizione.

L’azione di arricchimento, e’ invece quella fatta contro il traente o il girante per cercare di ottenere il rimborso della somma della quale tali soggetti si sono indebitamente arricchiti a danno del beneficiario (o portatore). Si tratta di un’azione la cui fattibilita’ e’ valutabile solo con l’aiuto di un legale, e che si prescrive nel termine di un anno dal giorno della perdita dell’azione di regresso.

Ambedue le azioni sono fattibili in Tribunale con l’intermediazione di un avvocato che e’ bene consultare fin dalle prime fasi valutative.

Per evidenziare i vantaggi derivanti dalla possibilità di esercitare azione di regresso, proponiamo di seguito lo schema di recupero giudiziale del credito:

precetto-e-pignoramento

Esercitando l’azione di regresso è possibile effettuare il precetto senza dover necessariamente ottenere un decreto ingiuntivo. E non è poco.

ISCRIZIONE ALLA CENTRALE di ALLARME INTERBANCARIA (CAI)

Dal momento in cui l’assegno non viene pagato per mancanza di fondi, il soggetto interessato (il traente) – a cui viene debitamente notificato l’inizio della procedura con il cosiddetto “preavviso di revoca” – ha 60 giorni di tempo per pagare. Il preavviso di revoca viene inviato per telegramma o raccomandata a/r entro 10 giorni dalla presentazione al pagamento dell’assegno.

Il pagamento, detto “tardivo” (nel termine dei 60 giorni dalla presentazione e mancata riscossione) comprende gli interessi legali, alcune spese (di protesto o di gestione per la dichiarazione di constatazione equivalente) nonché’ una penale che normalmente si aggira intorno al 10% dell’importo dell’assegno.

Tale pagamento può essere effettuato presso lo sportello della banca su cui e’ tratto l’assegno tramite la costituzione di deposito infruttifero vincolato al portatore del titolo impagato (il creditore), presso il pubblico ufficiale che ha levato il protesto (notaio, ufficiale giudiziario o segretario comunale), oppure direttamente nelle mani del creditore, che rilascia quietanza alla banca o alla posta su un modulo predisposto. Modulo, che ovviamente, va riconsegnato alla banca trattaria per evitare la segnalazione al CAI.

Se il pagamento non viene effettuato entro i 60 giorni, il nominativo del soggetto viene inserito nel CAI e vi rimane sei mesi, anche se nel frattempo l’assegno viene coperto.

Se un soggetto è iscritto nella CAI, nessuna banca né ufficio postale può stipulare nuove convenzioni di assegno, né pagare assegni da lui emessi, né rilasciargli nuovi libretti. La stessa banca trattaria, scaduti i 60 giorni, intima (deve intimare) al traente la restituzione di tutti i libretti di assegni precedentemente rilasciati.

Il traente però potrebbe non restituire il carnet e continuare a distribuire assegni non coperti. E’ questo un ulteriore elemento per comprendere la funzione svolta dal Registro Pubblico dei Protesti. E’ sempre consigliabile accettare in pagamento solo assegni circolari. Per un protestato questa dovrebbe essere una regola aurea.

Infatti, per quanto riguarda i dati “nominativi” registrati alla Centrale d’Allarme Interbancaria, la consultazione puo’ avvenire solo da parte dei soggetti direttamente interessati (la persona iscritta o che presume di essere iscritta oppure un soggetto da questa delegato.

I dati “non nominativi” (anonimi), invece, sono pubblici e consultabili da chiunque, come ha stabilito il ministero della Giustizia col decreto 458/01. Si tratta dei dati relativi agli assegni bancari e postali denunciati smarriti o sottratti, non restituiti dopo l’iscrizione in archivio (quindi dopo la revoca dell’autorizzazione alla loro emissione). Ma a questo punto si ha già l’assegno in mano e sapere che è scoperto attraverso una interrogazione alla CAI o quando si va all’incasso, non è che cambi molto.

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Contestualmente, scaduti i 60 giorni del preavviso di revoca, senza che l’assegno sia stato pagato, viene fatta segnalazione al Prefetto per l’applicazione delle sanzioni amministrative previste.

Le prefetture notificano la violazione al soggetto che ha emesso l’assegno entro 90 giorni dalla segnalazione, dandogli 30 giorni di tempo per inviare le sue osservazioni difensive (nel caso non si fosse dimostrato prima il pagamento entro i 60 giorni, questo sarebbe il momento giusto, presentando in prefettura la documentazione originale o una copia autenticata).

Successivamente – piu’ precisamente entro il termine di prescrizione di cinque anni – viene emessa e notificata un’ordinanza di ingiunzione per il pagamento delle sanzioni amministrative previste. Contro di essa si puo’ fare opposizione presso il giudice di pace di zona, entro 30 giorni. Se non si paga ne’ si contesta, arrivera’, entro ulteriori cinque anni, una cartella esattoriale.

Da tener presente che il Prefetto può comminare sanzioni accessorie che si sostanziano nel divieto di emettere assegni per un periodo variabile da due a cinque anni. ed in casi di recidiva o di importi consistenti, può addirittura sancire l’interdizione all’esercizio dell’attività professionale.

CANCELLAZIONE PROTESTO

L’aver corrisposto l’importo dell’assegno entro i 60 gg previsti dalla procedura di preavviso di revoca, unitamente alla penale ed alle spese per il protesto o per la constatazione equivalente, ci evita due delle tre conseguenze cui va incontro chi emette assegni senza copertura:

a) non ci verranno irrogate le sanzioni amministrative stabilite dalla legge n. 386/1990 e successive modificazioni; esse possono consistere anche nel divieto di emettere assegni per un tempo variabile dai due ai cinque anni.

b) il nostro nominativo non verrà segnalato e iscritto dalla Banca d’Italia al CAI (Centrale Allarme Interbancaria) che è un altro elenco di “cattivi pagatori”, con la conseguenza di non poter emettere assegni per almeno sei mesi (revoca di sistema).

Non ci è invece risparmiata la terza “punizione”: il nostro nominativo resterà comunque iscritto nel Pubblico Registro dei Protestati.

Per la cancellazione dall’elenco dei protestati abbiamo due alternative:

a) aspettare che decorrano cinque anni dalla levata del protesto, dopodiché la cancellazione avviene automaticamente;
b) proporre istanza di riabilitazione al Tribunale.

L’istanza di riabilitazione al Tribunale non può essere proposta prima che sia passato un anno dalla levata del protesto. Per presentare istanza di riabilitazione è’ indispensabile essere in possesso dei seguenti documenti:

  1. assegno in originale;
  2. quietanza apposta sull’assegno;
  3. se l’assegno non è quietanzato è necessario una dichiarazione liberatoria rilasciata dal creditore con fotocopia della sua carta di identità.

Dovremo, come è ovvio, richiedere l’assistenza di un legale nella procedura di riabilitazione presso il Tribunale.

Una volta che il Tribunale avrà accolto la nostra richiesta di riabilitazione, la cancelleria trasmetterà la decisione direttamente all’Ufficio Protesti.

La cancellazione del protesto potrà essere eseguita dall’Ufficio Protesti solo dopo il decorso del periodo di pubblicazione (10 gg) e solo dopo che avremo fatto domanda di cancellazione (di solito è la Camera di Commercio che, ricevuto il decreto dal Tribunale, provvede ad informare l’interessato che è possibile presentare la domanda di cancellazione per riabilitazione).

Per le procedure di cancellazione del protesto si rimanda alla sezione apposita.

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72 Risposte

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  1. Salve,
    tempo addietro ho rilasciato un assegno ad una persona di 100,00 euro 2006,la banca mi ha mandato l’assegno in protesto,essendo fuori per lavoro non sono riuscita a pagare l’assegno e nessuno mi ha fatto sapere niente,dopo 4 anni mi è arrivata una notifica dal prefetto per il pagamento dell’assegno e le spese,e la suddetta violazione dell’art.2 della legge 386/1990,tengo a precisare che ho pagato la notifica entro il termine stabilito. Ora vi chiedo cortesemente come posso fare per togliere il protesto e la segnalazione alla banca dati???E quanto tempo devo aspettare,avendo intenzione di aprire una ditta.. Grazie

    Lory

    22 Dicembre 2009 alle 18:36

    • Devono passare cinque anni dalla data di levata del protesto, e la cancellazione sarà automatica.

      Inutile illuderla, tuttavia. Qualche traccia resterà sempre in alcune banche dati specializzate.

      Sarebbe stato meglio pagare e chiedere la riabilitazione al Tribunale. Ma ormai è tardi.

      cocco bill

      22 Dicembre 2009 alle 18:50

  2. ciao mi e entrato in banca un assegno in banca di 5200 che avevo lasciato in garanzia ad una persona che e deceduta tre anni, non ho piu’ avuto notizie di questo assegno,una settimana fa mi arriva a casa l’ufficiale giudiziale con questo assegno protestato e girato da una terza persona della quale sconosco l’identita, che posso fare?

    eros

    9 Ottobre 2009 alle 19:30

  3. Circa sette anni fa sono stata protestata.

    All’incirca un mese dopo ho saldato il tutto comprese le varie spese con il mio debitore il quale mi ha rilasciato una liberatoria fatta nel suo Comune.

    In un secondo momento mi ha riportato l’originale dell’assegno protestato.

    Vorrei riabilitarmi ma non trovo piu’ l’assegno originale. Premetto che un anno fa andai al tribunale e mi dissero che senza il titolo originale non avrei potuto risolvere il mio problema.

    giovanna di falco

    5 Settembre 2009 alle 14:15

    • Non ci sono altre soluzioni, purtroppo.

      Per ottenere la cancellazione del protesto il debitore che provvede al pagamento dell’assegno puo’ chiedere, dopo un anno dalla levata del protesto, la riabilitazione al Presidente del Tribunale competente e successivamente inoltrare istanza di cancellazione dal Registro Informatico al Presidente della Camera di Commercio solamente presentando domanda al Presidente della Camera di Commercio competente per territorio.

      La richiesta dovra’ essere inoltrata compilando appositi moduli ed allegando il titolo quietanzato, l’atto di protesto, la ricevuta dell’avvenuto pagamento delle spese o interessi (in assenza delle ricevute, l’interessato compilera’ apposito modulo di dichiarazione sostitutiva di atto notorio) o il provvedimento di riabilitazione. Inoltre vanno pagati la marca da bollo e i diritti di segreteria.

      Il Responsabile dirigente dell’ufficio, entro 20 giorni dalla presentazione della domanda, dopo aver accertato la regolarita’ del pagamento o l’erroneita’ del protesto, accoglie l’istanza e conseguentemente dispone la cancellazione. Il provvedimento dovra’ essere eseguito, entro 5 giorni dalla pronuncia dello stesso, mediante la cancellazione definitiva dal Registro Informatico dei dati del protesto.

      franceso lagatta

      6 Settembre 2009 alle 06:17

    • Cara Giovanna dopo cinque anni il protesto viene cancellato automaticamente quindi se il protesto é stato elevato sette anni fa, non devi fre niente perché il protesto non esiste più.
      Ciao da Alessandro

      Alessandro

      6 Settembre 2009 alle 06:46

  4. Salve, ho rilasciato un assegno di circa 700 euro, ma poco prima che l’assegno doveva essere incassato, la mia banca mi ha chiuso il c/c senza darmi preavviso ne tantomeno delucidazioni in merito. Secondo voi l’assegno andrà in protesto? e se si, secondo voi si può dire che ho rilasciato un’assegno senza autorizzazione bancaria? come faccio a proteggermi? io voglio pagarlo quanto prima ma non ho avuto più notizie, scadeva il 30 agosto 2009.
    Mi potete aiutare a capire al meglio? grazie e attendo una vostra risposta.

    gdg4502

    5 Settembre 2009 alle 11:42

    • Quando ha emesso l’assegno non aveva ricevuto alcun preavviso di revoca. Da questo punto di vista non si configura la fattispecie di emissione di assegni senza autorizzazione.

      Ma rischia comunque il protesto e l’iscrizione al CAI, oltre al divieto di emettere assegni per sei mesi nel momento in cui le sarà notificata la revoca.

      Dovrebbe immediatamente contattare il beneficiario dell’assegno, oppure individuare l’agenzia bancaria in cui è stato versato per tentare di risolvere la questione con un pagamento in contanti.

      c0cc0bill

      5 Settembre 2009 alle 15:08

  5. Riferimenti normativi per protesti e protestati

    - Le modalità di attuazione del Registro Informatico dei Processi sono regolamentate dal Decreto Ministeriale numero 316 del 9/8/2000, a norma dell’articolo 3 bis del Decreto Legge del 18 settembre 1995 numero 381, convertito in seguito dalla Legge del 15 novembre 1995 numero 480.

    - Per cancellare un protesto è, invece, necessario far riferimento alla Legge numero 235 del 18/8/2000.

    - Il “Registro dei Protestati cambiari”, accessibile via internet, ha sostituito la pubblicazione cartacea dell’Elenco dei Protestati Cambiari così come previsto ai sensi della Legge numero 77 del 12/2/1955.

    susanna del giudice

    5 Settembre 2009 alle 10:49

  6. Le garanzie richieste da banche e finanziarie per concedere un prestito al protestato e le tipologie di prestito ai protestati

    Trattandosi di “cattivi pagatori” i protestati possono accedere al credito solo a determinate condizioni. Di norma le banche o le finanziarie concedono prestiti ai protestati solo dopo aver studiato ed analizzato a fondo la situazione economica e lavorativa del richiedente che, dal canto suo, potrà sottoscrivere, di solito, una cessione del quinto dello stipendio o della pensione, un prestito con delega o un finanziamento cambializzato.

    In linea di massima, dunque, possono richiedere finanziamenti tutti i protestati che abbiano un posto di lavoro a tempo indeterminato e che possano fornire ampie garanzie anche dal punto di vista delle proprietà personali (case, terreni, automobili, eccetera). Molto spesso è richiesta anche la firma di un garante perchè il prestito vada a buon fine.

    Il maggior rischio derivante dalla storia del cliente si è, di fatto, abbattuto da queste forme di finanziamento che, per lo più, presentano la caratteristica di trattenere direttamente dalla busta paga del lavoratore una quota predefinita del salario.

    Purtroppo queste particolari forme di finanziamento (cessione del quinto dello stipendio o della pensione, prestito con delega, finanziamento cambializzato) sono caratterizzate da costi elevatissimi e spesso del tutto ingiustificati.

    peppa esposito

    5 Settembre 2009 alle 10:44

  7. Per un tardivo pagamento di un assegno mi e’ arrivato l’avviso di revoca secondo il quale entro 60 giorni dovevo inviare la liberatoria autenticata da un pubblico ufficiale.

    Purtroppo per problemi postali ho inviato tale documentazione con tre giorni di ritardo rispetto al sessantesimo giorno.

    Una delle mie banche mi ha comunicato che sono stata segnalata in CAI, pero’ le altre banche non ne sanno nulla.

    Come faccio a sapere con esattezza e ufficialmente se sono stata revocata?

    marianna ceci

    3 Settembre 2009 alle 21:53

    • Gli istituti di credito contestualmente al protesto dell’assegno sono tenuti a dare immediata comunicazione al protestato tramite preavviso di revoca di firma.

      Da quella data il soggetto protestato ha 60 giorni di tempo per effettuare il pagamento dell’importo facciale del titolo e degli ulteriori oneri e spese (penale pari al 10% dell’importo non pagato, interessi ed eventuali spese di protesto). Se nei 60 giorni previsti non ha provveduto al pagamento di quanto dovuto il suo nominativo verra’ segnalato al C.A.I.(Centro Allarme Interbancario) dove rimarra’ iscritto per 6 mesi.

      Decorsi i 6 mesi dall’iscrizione alla Centrale di Allarme Interbancaria il nominativo viene automaticamente cancellato. Per quanto riguarda i dati “nominativi” la consultazione puo’ avvenire solo da parte dei soggetti direttamente interessati (la persona iscritta o che presume di essere iscritta oppure un soggetto da questa delegato) sia presso una delle filiali della banca d’Italia che presso l’ente che ha effettuato l’iscrizione (banca, posta, etc.).

      Se ci si rivolge alla Banca d’Italia il servizio e’ gratuito, altrimenti valgono le tariffe eventualmente previste dal singolo ente.

      c0cc0bill

      3 Settembre 2009 alle 22:37

      • Scusate ma è successa la stessa cosa a me.

        Le poste italiane dove ho il conto mi hanno però comunicato che il procedimento di protesto è già in atto e da questo momento risulto “protestato” anche se non sono stati chiari riguardo i tempi dicendomi solo che la durata è di 5 anni

        per risolvere la questione mi hanno detto di rivolgermi a un’avvocato e andare dal prefetto

        è cosi ho posso fare qualcosa in merito?

        N.B. io ho comunque saldato la cifra in contanti facendomi restituire l’assegno

        Andrea LDL

        11 Settembre 2009 alle 15:33

        • Dovrà aspettare 5 anni solo se ha pagato l’assegno dopo 60 gg. dal preavviso di revoca o se non lo ha affatto pagato.

          Se ha pagato l’assegno entro 60 gg.dal preavviso di revoca, potrà proporre istanza di riabilitazione al Tribunale.

          L’istanza di riabilitazione al Tribunale, però, non può essere proposta prima che sia passato un anno dalla levata del protesto.

          Per presentare istanza di riabilitazione è’ indispensabile essere in possesso dei seguenti documenti:

          1. assegno in originale;
          2. quietanza apposta sull’assegno;
          3. se l’assegno non è quietanzato è necessario una dichiarazione liberatoria rilasciata dal creditore con fotocopia della sua carta di identità.

          Dovrà, come le hanno già detto alle Poste, richiedere l’assistenza di un legale.

          c0cc0bill

          11 Settembre 2009 alle 16:02

          • Io come già detto ho però coperto il “debito” in contanti facendomi restituire l’assegno in originale

            Da quel che ho capito non dovevo pagare in contanti ma una volta fatto questo devo comunque ripagare l’assegno anche se mi è stato restituito?

            Andrea LDL

            11 Settembre 2009 alle 16:06

  8. Per un assegno pagato in ritardo rischio di essere iscritto al CAI?

    Se decidessi di non pagare la penale del 10% a cosa vado incontro?

    giovanni conturso

    3 Settembre 2009 alle 21:10

    • Si’. Gli istituti di credito contestualmente al protesto dell’assegno sono tenuti a dare immediata comunicazione al protestato tramite preavviso di revoca di firma.

      Da quella data il soggetto protestato ha 60 giorni di tempo per effettuare il pagamento dell’importo facciale del titolo e , degli ulteriori oneri e spese (penale pari al 10% dell’importo non pagato, interessi ed eventuali spese di protesto).

      Se nei 60 giorni previsti non ha provveduto al pagamento di quanto dovuto il suo nominativo verra’ segnalato al C.A.I.(Centro Allarme Interbancario) dove rimarra’ iscritto per 6 mesi.

      Decorsi i 6 mesi dall’iscrizione alla Centrale di Allarme Interbancaria il nominativo viene automaticamente cancellato.

      c0cc0bill

      3 Settembre 2009 alle 22:42

  9. Cosa è un protesto?

    bartolo longo

    1 Settembre 2009 alle 15:30

    • Letteralmente un protesto non è altro che l’accertamento del mancato pagamento o della mancata accettazione di una cambiale o di qualsiasi titolo di credito (ad esempio un assegno, le rate di un prestito o di un mutuo, eccetera).

      Nel linguaggio comune sentiamo spesso utilizzare la frase “mandare una cambiale in protesto”; da questa deriva l’istituto del protesto cambiario.

      c0cc0bill

      1 Settembre 2009 alle 16:55

  10. Quali sono gli organi preposti a constatare un mancato pagamento e iscrivere una persona nel registro informatico dei protesti?

    gino politi

    1 Settembre 2009 alle 10:51

    • La constatazione, detta solenne, viene fatta sempre da un pubblico ufficiale. Il protesto vero e proprio viene redatto da un notaio o da un ufficiale giudiziario e, nei piccoli Comuni, dal segretario comunale. Il protesto deve essere compilato in brevissimo tempo, solitamente entro e non oltre i due giorni feriali successivi alla scadenza della cambiale (o altro titolo di credito) e redatto su un foglio di allungamento unito alla cambiale.

      I protesti effettuati in ciascuna Provincia prima del 1995 venivano resi noti tramite il bollettino dei protesti cambiari, pubblicato ogni due settimane a cura della Camera di Commercio; dal 1995 in poi, invece, gli ufficiali levatori trasmettono alla camera di commercio competente per territorio, entro il primo giorno di ogni mese, l’elenco dei soggetti protestati nel corso del mese precedente (fino al giorno 26 compreso).

      La Camera di Commercio inserisce i protestati nel “Registro informatico dei protesti” entro 10 giorni dalla trasmissione dell’elenco. Il protestato, a questo punto, resta iscritto in tale registro per cinque anni, ma può esserne cancellato prima, su presentazione, decorso un anno dal protesto, dell’istanza di riabilitazione al tribunale (nel caso di assegni) o al dirigente responsabile dell’ufficio protesti della camera di commercio (nel caso di cambiali) accompagnata dalla quietanza di pagamento del titolo protestato (con firma autentica).

      In seguito all’atto di protesto, il possessore della cambiale insoluta (o altro titolo di credito insoluto) può intraprendere azioni legali contro gli obbligati principali (azione diretta: spetta a coloro che hanno assunto il debito in via originaria) o di regresso (azione di regresso: spetta a coloro che trasferendo il diritto di credito incorporato nella cambiale, hanno assunto la responsabilità del pagamento) attraverso tre fasi:

      a) atto di precetto;
      b) pignoramento dei beni;
      c) vendita dei beni pignorati.

      c0cc0bill

      1 Settembre 2009 alle 17:00

  11. Il primo assegno e’ stato protestato il 12/04/07, l’ultimo il 10/2007. Penso di non riuscire a pagarli. Con i miei 39anni, riusciro’ piu’ ad avere un conto corrente?

    michele santopane

    1 Settembre 2009 alle 08:49

    • L’eta’ non e’ un elemento fondamentale. Per ottenere un nuovo conto corrente deve richiedere e ottenere la cancellazione del protesto. In particolare, e’ prevista la cancellazione del protesto di assegni solo nel caso di errore/illegittimita’ della levata ovvero nel caso di riabilitazione del debitore protestato da parte del competente tribunale).

      La cancellazione dei protesti dal Registro Informatico e’ disciplinata dalla Legge 18/08/2000, n. 235. L’apposita domanda puo’ essere prodotta nel caso in cui il debitore abbia effettuato il pagamento della cambiale/tratta entro 12 mesi dalla levata del protesto; sia stato protestato illegittimamente/erroneamente; abbia ottenuto dal Tribunale competente la Riabilitazione prevista dall’art. 17 della legge 108/1996 (per poter richiedere tale Riabilitazione deve essere trascorso un anno dalla data dell’ultimo protesto).

      c0cc0bill

      1 Settembre 2009 alle 10:50

  12. Per quanto riguarda l’ assegno bancario, il legittimo possessore non può agire nei confronti della banca perché questa non assume alcuna obbligazione cambiaria. L’ obbligo per la banca trattaria deriva soltando da un rapporto contrattuale, pertanto tale obbligo sussiste soltanto se il correntista ha fondi disponibili.

    Il legittimo titolare dell’ assegno può quindi procedere:

    * nei confronti dei giranti, con azione di regresso, sempre che sia stato levato regolare protesto;

    * nei confronti del traente, sempre con l’ azione di regresso, anche se in questo caso non è necessario far levare il protesto.

    IL PROTESTO

    Nell’ordinamento italiano il protesto è un atto giuridico, in forma scritta, con il quale un pubblico ufficiale accerta l’avvenuta presentazione di una cambiale o di un assegno al debitore (protestato) e il rifiuto da parte dello stesso di pagare o accettare il titolo. In quanto redatto da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, il protesto è atto pubblico.

    La disciplina fondamentale del protesto è contenuta negli artt. 51-73 del R.D. 1669/1933 per la cambiale e negli artt. 45-65 del R.D. 1736/1933 per l’assegno.

    IL PRESUPPOSTO PER L’ AZIONE DI REGRESSO

    Il protesto è presupposto essenziale per poter esercitare l’ azione di regresso che spetta al portatore del titolo nei confronti degli obbligati di regresso (traente, giranti e loro avallanti); non è però necessario se il titolo contiene la clausola “senza spese”, “senza protesto” o altra equivalente.

    Il protesto fa decorrere gli effetti civili tipici dell’ inadempimento (interessi di mora, possibilità di procedere al pignoramento previo precetto ecc.). Nel caso di assegni comporta altresì l’ applicazione di una sanzione amministrativa a carico del protestato, che la può evitare pagando entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione del titolo.

    Nel caso di assegni il protestato viene inoltre inserito nell’ archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento istituito presso la Banca d’Italia, con il conseguente divieto di emettere assegni per la durata di sei mesi (cd. revoca di sistema).

    Per l’ assegno bancario non esiste pertanto la possibilità di procedere con l’ azione diretta, mancando il debitore principale.

    mary cardia

    29 Agosto 2009 alle 17:12

  13. Salve a tutti ho un problema ke nn so risolvere..:( Sarei dovuta andare in banca a prendere un assegno intestato a me non trasferibile, chè xò è scaduto il 16/07/09. Ho kiamato il banco di brescia chiedendo cosa fare e mi hanno detto ke per avere l’assegno dovrei aprire un conto corrente, oppure chiamare l’assicurazione e chiedere di avere i soldi in altro modo ( es posta,.) Non ci sono altri modi? Come mi devo comportare?! Grazie

    factor

    20 Luglio 2009 alle 19:08

  14. ho un assegno datato 20 marzo 2009
    sono passati circa due mesi dalla scadenza. il debitore mi ha chiesto di non versarlo, ma per ora non mi ha ancora pagato.
    se ho letto giusto ho tempo sei mesi per farlo protestare!?

    grazie

    MARCO

    18 Maggio 2009 alle 11:33

  15. Salve
    posso sapere dove reperire la modulistica per la comunicazione alla Banca d’Italia – Stanza di compensazione- dell’avvenuto pagamento di un assegno postale e quietanzato per evitare di essere iscritto al CAI?
    grazie

    andrea

    14 Maggio 2009 alle 17:16

    • Se hai la quietanza consegnala allo sportello postale su cui è tratto l’assegno.

      Non devi comunicare nulla alla Banca d’Italia.

      mario indiveri

      14 Maggio 2009 alle 17:39

      • ma sulla raccomandata che mi ha spedito la posta mi si chiede di counicare alla Banca italia -stanza di compensazione.
        lo sportello postale su cui è tratto cosa si intende?

        andrea

        14 Maggio 2009 alle 19:07

  16. Un assegno fuori termini dal protesto in quali occasioni viene comunque iscritto al Cai?

    Da come ho capito viene iscritto se l’assegno viene presentato all’ottavo giorno in banca anche se poi arriva alla mia banca dopo l’ottavo giorno e non e’ piu’ protestabile.

    luca butti

    13 Aprile 2009 alle 22:00

    • Gli assegni che pervengono alla banca trattaria fuori termine per il protesto saranno assoggettati alla normativa se emessi senza autorizzazione e se emessi con autorizzazione ma senza fondi con la condizione di essere stati presentati in check truncation (presentazione per il pagamento in via telematica) o tramite stanza entro il termine di 8 giorni o 15 giorni dall’emissione a seconda che si tratti di assegni su piazza o fuori piazza.

      Quindi se la presentazione in via telematica e’ avvenuta “in tempo utile” l’assegno sara’ soggetto alla normativa di cui al Dlgs. 507/99, anche qualora pervenga allorche’ siano trascorsi tali termini e indipendentemente dalla eventuale levata del protesto.

      weblog admin

      14 Aprile 2009 alle 22:02

  17. per favor vorrei saperea cosa vado incontro ad un assegno che sta andando in protesto che non riesco a coprirlo in cui la mia attivita sta chiudendo

    maria teresa

    27 Marzo 2009 alle 23:19

  18. salve racconto la mia storia,
    io nel 2006 ho inviato un assagno di 150,00euro ad h3g s.p.a e pultroppo non ho potuto pagare,come di seguito la post mi invia un teegramma dove mi invitava a cprire l’assegno,ma io al verde e disoccupato non ho potuto pagare entro i 60 gg. dopocirca sei mesi h3g s.p.a mi invia una lettera di rimborso di 150,00 euro che automaticamente detraevano dalle 150,00 euro che dovevo dar,e cosi restano soo 10,00 ero.
    oggi ho provato ad andare in banca x aprire un nuovo conto e mi hanno detto di no x il sopra indicato motivo.io ora che devo fare?
    l’assegno l’ho inviato 3 anni fa,ora che devo fare per farmi togliere il protesto?
    come posso avere in dietro il mio assgno visto che il saldo e saldato?

    kevin

    12 Marzo 2009 alle 21:03

  19. salve……….ho recivuto un assegno datato d’un srl chi la venduta la mia machina ,e stata fallita ,chi devo fare e l assegno va cambiato doppo l annuncio di fallimento,

    nasreddine

    4 Febbraio 2009 alle 12:58

  20. Salve mi è capitata una situazione spiacevole e quantomai complessa: un cliente scopre di essere protestato avviamo la procedura per la riabilitazione, ma manca l’originaLE DELL’ASSEGNO.
    lA POSTA (mia banca) DICE DI AVERLO MANDATO alla Banca d’Italia. Dalla stanza di compensazione della BdI dicono che è in possesso della banca che l’ha protestato (UNicredit). Ho fatto richiesta ad UNicredit un anno fa, ma oggi mi sento rispondere (dopo tante prese in giro) che loro non sono tenuti a darmi alcunchè.
    Che si può fare?

    carmelo

    4 Febbraio 2009 alle 12:51

    • Dovete porre i quesiti nello spazio presidiato dai consulenti. Ovvero nella sezione “le domande dei lettori” a cui si accede dalla home page.

      c0cc0bill

      4 Febbraio 2009 alle 13:57

  21. Salve ho dato ad una società un assegno SENZA DATA (loro esplicita richiesta) a fronte di sostituire una fideiussione per detenzione di loro merci (il tuto scritto con ar, fotocopia assegno senza data firmata in originale per ricevuta ecc). Ho retsituito tutto e chiuso con la ditta, dobbiamo fare il riepilogo dei cnteggi e stabilire quanto dovuto. Invece mi minacciano di portare all’incasso l’assegno.
    -Posso mandare Ar diffidandogli di apporre data a loro discrezione in quanto il titolo è stato dato a forma di garanzia e dato mesi fa (data certa x ar), in quanto io non posso inventarmi quando lo incassano ed avere sempre certe cifre sul cc.
    -Posso inoltre mandare ar dicendo che siccome dobbiamo ancora stabilire la cifra da dare, non hanno diritto a portare arbitrariamnete all’incasso, in quanto di certo inferiore il mio debito?
    -Servirebbe tutto ciò a fermare un protesto, oppure ad opporsi dopo?
    Che faccio? Mi faccio ricattare così??? Possibile non ci sia una via giusta che mi tuteli un minimo? Di certo non son disposta a coprirlo, se non gli devo quei soldi per salvarmi da un protesto!! Che posso fare??

    caos

    13 Gennaio 2009 alle 01:00

    • Le consiglio di postare il quesito nella sezione appropriata, a cui si accede dalla home page.

      Questo spazio è riservato ai commenti dei lettori, e difficilmente i consulenti vi accederanno per risponderle

      c0cc0bill

      19 Gennaio 2009 alle 17:48

  22. salve … ho emesso un assegno per piccoli lavori di casa … avevo detto a questa persona di attendere un attimo ad incassarlo invece l’ha incassato e un notaio ha levato protesto nei miei confronti … sono iscritta al CAI ma il 28.08.2008 ho ricevuto una lettera dalla mia ex banca con oggetto CANCELLAZIONE SEGNALAZIONE CAI con la quale mi si dice che in merito ad una mia comunicazione il mio nominativo è stato iscritto il 23032005 al CAI ma detta segnalazione è scaduta il 22092005 … perchè mi vedo rifiutata ogni richiesta di prestito o qualsiasi altra cosa relativa ??? se la segnalazione è scaduta ??

    monica

    12 Gennaio 2009 alle 11:02

    • Le consiglio di postare il quesito nella sezione appropriata, a cui si accede dalla home page.

      Questo spazio è riservato ai commenti dei lettori, e difficilmente i consulenti vi accederanno per risponderle.

      c0cc0bill

      19 Gennaio 2009 alle 17:52

  23. salve, ho un problema con un assegno che di 5350,00 euro che non è stato pagato. Il vero prob. è che l’assegno non ritorna indietro e quindi non riesco a sapere se è andato protestato, inoltre il mio direttore gentilmente ha provato a chiamare più volte la banca dove ha mandato l’assegno ma rispondono i centralini che lo mettono in attesa per poi no rispondere. La banca in questione è anche una banca molto nota. come posso fare per riavere l’assegno e una volta avuto come devo comportarmi er riuscire ad avere i soldi
    P.S. l’assegno cmq è girato dalla persona che mi ha pagato la fattura come devo fare?

    antonio

    10 Gennaio 2009 alle 01:18

  24. LA banca di Roma mi paga 15,000 euro il 23 dicembre per un assegno versato a salerno. Il 9 gennaio mi chiamano quelli della mia banca e rivogliono i 15,000 euro perche l’ assegno risulta scoperto.
    Cosa posso fare?

    Quaracore

    9 Gennaio 2009 alle 13:48

  25. ben fatto e di facile interpretazione; mi è servito per valutare attentamente gli sviluppi di un possibile protesto per un mancato pagamento di un assegno!

    ANTONIO D'ANGELO

    7 Gennaio 2009 alle 21:11

  26. e possibile chiedere ad un notaio il protesto di un assegno datomi in pagamento ma che poi furbamente il traente a dichiarato smarrito.
    come devo fare in banca non mi permettono di versarlo perche risulta bloccato.

    roberto

    31 Dicembre 2008 alle 15:07

  27. Salve volevo sapere alcune informazioni per quando riguarda la mia situazione : Io ho versato un assegno sul conto postale sono passati 10 giorni vado a vedere nello sportello automatico mi dice che l’assegno è insoluto adesso che procedure fà la posta? e in che modo mi devo muovere per recuperare l’assegno oppure mandarlo in protesto?

    Tommso

    27 Dicembre 2008 alle 10:54

  28. buona sera mi chiamo Dora è ho un problema da esporre : riguarda mia sorella
    gli sona stati protestati dei assegni , ora si trova in una situazione spiacevole in quanto gli anno consigliato di fare la cessione del quinto sullo stipendio del marito per potere saldare il debito, il marito non vuole saperne è preferisce giocarsi tutto cioè la casa , lei purtroppo non percepisce nessun stipedio perchè e libero professionista cosa puo fare? La prego mi dia un consigliograzie.

    Anonimo

    15 Dicembre 2008 alle 18:11

  29. Salve, ho messo all’incasso un assegno da 8000€: protestato. La banca dice che il traente non era abilitato a rilasciare assegni (conto chiuso?). Cosa devo fare? Attendere i 60 giorni e vedere se l’assegno viene onorato (per non finire in CAI), o iniziare fin d’ora una procedura di precetto con un legale (ho tempo 6 mesi, giusto?)…? Grazie

    Simonetta Mantovano

    2 Dicembre 2008 alle 10:49

  30. vorrei una risposta se e’ possibile avere un prestito, al
    piu’ presto

    giuseppe pinna

    30 Novembre 2008 alle 09:06

  31. BUONA SERA, SONO DISPERATA…HO AVUTO UN PROTESTO NELL ANO 2006 ….HO FATTO TUTTE LE PROCEDURE PER CHIEDERE LA RIABILITAZIONE AL TRIBUNALE Y LA CANCELLAZIONE DEL PROTESTOEN CAMERA DI COMMERCIO..DOPO DI CHE SONA ANDATA A CHIEDERE LE VISURE A TUTE LE BANCHE DATI COMPRESA LA CAMARA DI COMMERCIO E NON CI SONO SEGNALAZIONE…..QUALCHE MESE FA HO FATTO DE RICHIESTA PER UN PRESTITO PICCOLO 5000 EURO CHE MI STATO NEGATO….POI HO RIPROVATO DOPO DI TRE MESI ANCORA HA FARE RICHIESTA DI MUTUO LO STESSO ME STATO NEGATO…ME DICONO CHE COMUNQUE IO ABBIA FATTO LA CANCENLAZIONE DEL PROTESTO …RISULTERO COMO PROTESTATA PER CINCUE ANNI….
    E VERA QUESTA COSA O NO?????? AIUTO!!!!!!!!

    NADIA

    29 Novembre 2008 alle 23:07

  32. buona sera,sono un commerciante,chiedo un’informazione,quasi 7 mesi fà ho fatto un pagamento a una ditta con un assegno postale di €800.00 questo assegno mi e stato protestato per mancanza di fondi ma ancora non ho avuto la possibilita di pagarlo e mi trovo in difficoltà perchè non o carnet nessuno mi a fiducia e sono in grossa difficoltà,essendo il conto cointestato con mia moglie,mia moglia a anche difficoltà ma giorni fa o telefonato al fornitore dicendo che potevo darci un assegno a scadere di un cliente ma lui vuole tutta la cifra per contanti,ma lui mi a rifiutato.
    DISTINTI SALUTI ATT.RISPOSTA

    Umberto

    28 Novembre 2008 alle 17:51

  33. ho ricevuto un assegno scritto in cai quindi non incassabile cosa posso fare???

    luigi benedett

    21 Novembre 2008 alle 13:30

  34. vorrei porre un quesito….
    tempo fà ricevetti a garanzia di un credito assegni postdatati al 31/12/2004 i quali per mancanza cronica di fondi non sono mai stati incassati. dopo vicende alterne li mando all’incasso il 10/11/2008sono ritornati in quanto prescritti. come devo comportari e che azioni posso intrapprendere? in che tempi
    grazie

    roberto

    13 Novembre 2008 alle 18:34

  35. ho avuto un assegno scoperto ,cosa devo fare x ricuperare il credito?

    alby

    10 Novembre 2008 alle 00:02

  36. Salve,
    tempo addietro ho rilasciato un assegno ad una persona per lavori svolti presso una mia proprietà.
    L’ impegno era che eventualmente riuscivo anche a piccoli importi di pagare tutto l’ assegno lui non l’ avrebbe portato all’ incasso.
    In seguito siamo avvenuti all’ accordo il quale prevedeva dopo un importo già dato che il sottoscritto a Natale avrebbe onorato un’ altra parte dell’ importo dell’ assegno rimasto ovviamente nelle sue mani.
    Evidentemente ed in modo scorretto la persona che ha il mio assegno trovatosi in difficoltà la portato all’ incasso, preciso che trattasi di assegno postale. In data 7 novembre ho ricevuto la raccomandata dell’ impagato dalle poste italiane nella cquale c’ era indicato che l’ assegno era stato presentato il 17/10/2008 con i tempi di scadenza della presentazione dello stesso il 3 novembre. Da precisare inoltre che al momento dell’ accordo con questo signore mi recai alle poste italiane ed annullai l’ assegno.
    Domanda:
    L’ assegno in oggetto è protestabile? o viceversa avvia solamente la procedura Cai?

    Saluti

    Bruno Giacinto

    Commento di Bruno Giacinto | Sabato, 8 Novembre 2008

    Anche a te consiglio di sottoporre il quesito al consulente legale, nell’area dedicata accessibile in home page.

    karalis

    8 Novembre 2008 alle 12:32

  37. Salve,
    tempo addietro ho rilasciato un assegno ad una persona per lavori svolti presso una mia proprietà.
    L’ impegno era che eventualmente riuscivo anche a piccoli importi di pagare tutto l’ assegno lui non l’ avrebbe portato all’ incasso.
    In seguito siamo avvenuti all’ accordo il quale prevedeva dopo un importo già dato che il sottoscritto a Natale avrebbe onorato un’ altra parte dell’ importo dell’ assegno rimasto ovviamente nelle sue mani.
    Evidentemente ed in modo scorretto la persona che ha il mio assegno trovatosi in difficoltà la portato all’ incasso, preciso che trattasi di assegno postale. In data 7 novembre ho ricevuto la raccomandata dell’ impagato dalle poste italiane nella cquale c’ era indicato che l’ assegno era stato presentato il 17/10/2008 con i tempi di scadenza della presentazione dello stesso il 3 novembre. Da precisare inoltre che al momento dell’ accordo con questo signore mi recai alle poste italiane ed annullai l’ assegno.
    Domanda:
    L’ assegno in oggetto è protestabile? o viceversa avvia solamente la procedura Cai?

    Saluti

    Bruno Giacinto

    Bruno Giacinto

    8 Novembre 2008 alle 10:03

  38. Buonasera,
    nel 21/12/2004 ho emesso un assegno di euro 4.800 con data 21/12/2005 al sig X per il rispetto di un accordo tra privati che prevedeva, al verificarsi o meno di un evento, l’incasso dell’assegno o, caso contrario, la restituzione/eliminazione dell’assegno da parte del Sig x.
    Al 21/12/2005, il sottoscritto (traente ) insieme al SiG X (trattario) prendiamo felicemente atto che, come previsto dall’accordo scritto, l’assegno in possesso del Sig X doveva essere stracciato, cosa che a quanto pare non è mai avvenuta (ingenuamente mi sono fidato e non ho controllato), infatti a gennaio del 2008 il trattario (Sig X) a portato all’incasso l’assegno.
    La Banca sempre a gennaio 2008 mi ha telefonato chiedendomi cosa fare e chiaramente ho detto di non pagarlo.
    L’assegno non è andato in protesto.
    Oggi a Novembre 2008 il Sig x mi fa scrivere dall’avvocato chiedendo il pagamento della somma di 4.800 + spese legali e interessi.
    Come mi devo comportare per tutelarmi?
    Il trattario, visti i tempi, ha ancora diritto ad esercitare l’azione di regresso?
    Cosa mi consigliate?
    ringrazio in anticipo per la cortese risposta.

    Commento di Anonimo | Sabato, 8 Novembre 2008

    Dal post si evince una conoscenza delle problematiche a cui non potrei fornire ulteriore valore aggiunto.

    Come avrai letto nell’articolo, l’azione di regresso dovrebbe essere prescritta. Ma avrai anche letto che restano percorribili altre due strade per tirarti in causa.

    A questo punto posso solo consigliarti di riproporre il quesito al consulente legale, nell’area riservata a cui si accede dalla home.

    Forse sarebbe opportuno anche riportare, in sintesi, il contenuto della lettera dell’avvocato: eventuali riferimenti ad elementi utili a capire quale strategia intenda adottare per recuperare il “presunto” credito.

    c0cc0bill

    8 Novembre 2008 alle 06:39

  39. Buonasera,
    nel 21/12/2004 ho emesso un assegno di euro 4.800 con data 21/12/2005 al sig X per il rispetto di un accordo tra privati che prevedeva, al verificarsi o meno di un evento, l’incasso dell’assegno o, caso contrario, la restituzione/eliminazione dell’assegno da parte del Sig x.
    Al 21/12/2005, il sottoscritto (traente ) insieme al SiG X (trattario) prendiamo felicemente atto che, come previsto dall’accordo scritto, l’assegno in possesso del Sig X doveva essere stracciato, cosa che a quanto pare non è mai avvenuta (ingenuamente mi sono fidato e non ho controllato), infatti a gennaio del 2008 il trattario (Sig X) a portato all’incasso l’assegno.
    La Banca sempre a gennaio 2008 mi ha telefonato chiedendomi cosa fare e chiaramente ho detto di non pagarlo.
    L’assegno non è andato in protesto.
    Oggi a Novembre 2008 il Sig x mi fa scrivere dall’avvocato chiedendo il pagamento della somma di 4.800 + spese legali e interessi.
    Come mi devo comportare per tutelarmi?
    Il trattario, visti i tempi, ha ancora diritto ad esercitare l’azione di regresso?
    Cosa mi consigliate?
    ringrazio in anticipo per la cortese risposta.

    Anonimo

    8 Novembre 2008 alle 00:07

  40. Non è così semplice visto che hai denunciato lo smarrimento dell’assegno poichè essendo stato rubato il tribunale non può darti una riabilitazione per avvenuto pagamento ed ovviamente non potresti avere nè l’assegno protestato nè la liberatoria.

    Tuttavia il protesto verrà pubblicato con la dicitura di assegno denunciato smarrito o rubato, cosa che i sistemi automatici di credit score non distinguono dal normale protesto.

    IL PEGGIO DEVE ANCORA VENIRE:

    I carabinieri a cui hai esposto la denuncia di furto assegno hanno l’obbligo di informare ‘Autorità Giudiziaria di quanto avvenuto, ci sarà un’istruttoria e verrai chiamato a depositare una dichiarazione dai Carabinieri sull’accaduto e così anche chi ha incassato l’assegno dovrà dire dove l’ha preso etc.

    Visto il tutto il GIP quasi sempre fa il rinvio a giudizio e ci sarà una causa penale per stabilire se tu hai calunniato (questa è l’accusa) chi ha incassato l’assegno o se lui e un ricettatore di assegni rubati.

    La pena per calunnia va da 2 a 6 anni e con la Cirielli ha un tempo di prescrizione di 7,5 anni salvo interruzioni, mentre se entro 6 anni non ricevi nessuna notifica di rinvii a giudizio o altre comunicazioni dal tribunale si ha la cosiddetta prescrizione breve. ( E tosta perchè se viene fuori che gli hai dato per un qualsiasi motivo l’assegno il reato è consumato) ma se non lo conosci e la firma non è tua (apocrifa) e veramente l’hai persa allora lui è un ricettatore e tu te la cavi.

    Questa di denunciare gli assegni per evitare il protesto era in voga 10 anni fa, oggi per evitare questo il protesto viene pubblicato con una dicitura diversa ma è molto più difficile cancellarlo e hai dei casini penali.

    Per cancellarlo devi dimostrare alla camera di commercio che c’è stato in iter giudiziario conclusosi a tuo favore con documenti alla mano, ma visti i tempi della giustizia passano prima i 5 anni che si cancella un automatico
    Ciao

    ITALO

    4 Novembre 2008 alle 03:58

  41. Salve a me è stato rubato un assegno dal libretto di assegni. Dato che quel conto corrente collegato all’assegno l’avevo aperto da poco e non lo stavo ancora utilizzando non c’erano fondi. Chi l’ha rubato ha compilato l’assegno senza neanche i miei dati : la firma era uno “scarabocchio” e non era sicuramente il mio nome , inoltre nel campo beneficiario c’era scritto “me medesimo”.
    Quando ho ricevuto la segnalazione dalla mia banca che avevo emesso un assegno scoperto ero completamente cascato dalle nuvole, controllo il libretto d’assegni e ne mancava uno. Il giorno stesso ho sporto regolare denuncia ai carabinieri , poi ho inviato la copia della denuncia e il modulo di blocco cautelativo degli assegni alla mia banca e come per magia il giorno dopo il mio saldo non era + negativo ma pari a 0 . Quindi ho pensato ” Ok ora è sistemato tutto” . INVECE NO . Dopo poco tempo mi accorgo che questi cretini mi avevano inserito nel CAI . Ho chiamato la mia banca inferocito e mi ha detto che il protesto era per l’assegno e non era infamante per me. A me sembra strano dato che ogni volta che faccio un contratto con qualche azienza mi bloccano tutto quanto perchè risulto protestato . Io sono un imprenditore e sto avendo molti problemi a causa di quuesto errore della mia banca .
    Cosa devo fare ?
    Querelare la mia Banca ?
    Posso ancora farlo se è passato un anno ?

    Commento di Federico | Lunedì, 27 Ottobre 2008

    Innanzitutto capiamoci.
    L’iscrizione al CAI e il protesto sono due cose diverse e non sempre l’una implica l’altra.

    Per l’iscrizione al CAI ti conviene recarti ad una filiale della Banca d’Italia. Dopo sei mesi dalla registrazione c’è la cancellazione automatica, dicono. I dati restano registrati solo a scopo statistico, dopo i sei mesi, dicono. Ma io chiederei la rettifica dell’iscrizione comunque, facendo annotare come causale che la registrazione è avvenuta in conseguenza ad un furto.

    Se invece l’assegno è stato anche protestato, puoi chiedere la riabilitazione al tribunale. Ma ti serve un avvocato.

    Oppure esegui, prima, una visura c/o la camera di commercio al Registro Informatizzato dei Protesti (RIP). C’è registrata anche la causale e così verifichi se davvero l’iscrizione non è infamante come dicono. Io non mi fiderei di ciò che dicono …

    Per la querela, ahimè, bisogna subito denunciare il furto ed avvisare la banca, facendosi timbrare e firmare la comunicazione di avvenuto furto.

    Se ciò non è stato, la cosa non mi sembra assolutamente proponibile.

    c0cc0bill

    27 Ottobre 2008 alle 09:39

  42. Salve a me è stato rubato un assegno dal libretto di assegni. Dato che quel conto corrente collegato all’assegno l’avevo aperto da poco e non lo stavo ancora utilizzando non c’erano fondi. Chi l’ha rubato ha compilato l’assegno senza neanche i miei dati : la firma era uno “scarabocchio” e non era sicuramente il mio nome , inoltre nel campo beneficiario c’era scritto “me medesimo”.
    Quando ho ricevuto la segnalazione dalla mia banca che avevo emesso un assegno scoperto ero completamente cascato dalle nuvole, controllo il libretto d’assegni e ne mancava uno. Il giorno stesso ho sporto regolare denuncia ai carabinieri , poi ho inviato la copia della denuncia e il modulo di blocco cautelativo degli assegni alla mia banca e come per magia il giorno dopo il mio saldo non era + negativo ma pari a 0 . Quindi ho pensato ” Ok ora è sistemato tutto” . INVECE NO . Dopo poco tempo mi accorgo che questi cretini mi avevano inserito nel CAI . Ho chiamato la mia banca inferocito e mi ha detto che il protesto era per l’assegno e non era infamante per me. A me sembra strano dato che ogni volta che faccio un contratto con qualche azienza mi bloccano tutto quanto perchè risulto protestato . Io sono un imprenditore e sto avendo molti problemi a causa di quuesto errore della mia banca .
    Cosa devo fare ?
    Querelare la mia Banca ?
    Posso ancora farlo se è passato un anno ?

    Federico

    27 Ottobre 2008 alle 08:52

  43. grazie per la risposta, posso andare in qualsiasi cancelleria di tribunale? c’è un termine? grazie, mille

    Nell’ambito di competenza del Tribunale in cui si trova la “piazza” dell’assegno. Per la cancelleria e le modalità, ogni Tribunale ha la sua organizzazione. Bisognerà informarsi.

    L’azione di regresso nei confronti del debitore decade dopo sei mesi dal protesto dell’assegno.

    c0cc0bill

    18 Ottobre 2008 alle 14:57

  44. grazie per la risposta, posso andare in qualsiasi cancelleria di tribunale? c’è un termine? grazie, mille

    MATTEO

    18 Ottobre 2008 alle 14:17

  45. SONO IN POSSESSO DI UN ASSEGNO PROTESTATO DAL NOTAIO IL 8 OTTOBRE 2008,COSA DEVO FARE ADESSO? GRAZIE

    Commento di MATTEO | Sabato, 18 Ottobre 2008

    Deve recarsi alla cancelleria del Tribunale per ottenere un atto di precetto nei confronti del debitore.

    c0cc0bill

    18 Ottobre 2008 alle 09:26

  46. SONO IN POSSESSO DI UN ASSEGNO PROTESTATO DAL NOTAIO IL 8 OTTOBRE 2008,COSA DEVO FARE ADESSO? GRAZIE

    MATTEO

    18 Ottobre 2008 alle 08:53

  47. Riabilitazione a protestati in poco tempo,si valutano situazioni privi di assegno e liberatoria.

    StudioGi

    23 Settembre 2008 alle 22:51

  48. Oltretutto ho provveduto a pagare ogni onere e sanzione al creditore e no ho avuto anche dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che ho consegnato alla mia banca per non finire nel CAI.

    Ora mi ritrovo a voler cancellare il protesto ma non ho ne la dichiarazione originale (che ho consegnato alla mia banca) ne l’assegno originale che nel frattempo ho perso e regolarmente denunciato all Pubblica Sicurezza del mio paese, posso ovviare al problema?

    Se uno smarrisce un assegno protestato anche se ha pagato tutti gli oneri è costretto ad aspettare i 5 anni per togliere il protesto?

    Può essere sufficiente una dichiarazione scritta del creditore, ovviamente autenticata. E’ opportuno tuttavia informarsi presso Il Tribunale competente per territorio.

    karalis

    23 Settembre 2008 alle 19:01

  49. Ho emesso un assegno bancario per la cifra di 2500€.
    L’assegno è stato dato impagato in prima presentazione e poi successivamente è stato protestato. La cosa strana è che l’assegno è datato 30/01/2008 e il protesto è stato elevato in data 01/02/2008.
    Ora io mi chiedo se l’assegno è stato dato impagato in prima presentazione come fa ad essere stato protestato in data 01/02/2008 ?
    Oltretutto ho provveduto a pagare ogni onere e sanzione al creditore e no ho avuto anche dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che ho consegnato alla mia banca per non finire nel CAI.
    Ora mi ritrovo a voler cancellare il protesto ma non ho ne la dichiarazione originale (che ho consegnato alla mia banca) ne l’assegno originale che nel frattempo ho perso e regolarmente denunciato all Pubblica Sicurezza del mio paese, posso ovviare al problema?
    Se uno smarrisce un assegno protestato anche se ha pagato tutti gli oneri è costretto ad aspettare i 5 anni per togliere il protesto?
    grazie mille

    Massimiliano

    23 Settembre 2008 alle 18:06

  50. ho emesso un assegno di 5.800 euro e in banca in questo momento mi trovo denza soldi e la prima volta il direttore della banca mi ha chiamato dicendo che lo mada subito dal notaio ed io gli ho chiesto di aspettare almeno fino a venerdi e giusta questo suo comportamento?

    Commento di sandra | Martedì, 16 Settembre 2008

    Giustissimo.

    L’assegno va protestato.

    Non si può emettere un assegno senza avere la disponibilità sul conto corrente. A meno che tu non abbia un fido o uno scoperto di conto.

    karalis

    16 Settembre 2008 alle 11:09

  51. ho emesso un assegno di 5.800 euro e in banca in questo momento mi trovo denza soldi e la prima volta il direttore della banca mi ha chiamato dicendo che lo mada subito dal notaio ed io gli ho chiesto di aspettare almeno fino a venerdi e giusta questo suo comportamento?

    sandra

    16 Settembre 2008 alle 11:02


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