La successione – Capacità di ereditare, eredità giacente, accettazione dell’eredità ed impugnazione dell’accettazione
1. La successione
La morte estingue la capacità giuridica della persona e i diritti a essa inerenti (ossia i diritti personali) ma non i diritti patrimoniali che dovranno essere perciò trasmessi ad altri. Il complesso di norme che regola tale trasferimento si chiama diritto ereditario o successorio.
La successione è un evento attraverso il quale uno o più soggetti (successori, aventi causa) subentrano in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, di cui era titolare il de cuius (dante causa), esclusi i crediti e debiti con carattere strettamente personale; in pratica, un soggetto vivente subentra a un altro deceduto nella titolarità di uno o più diritti. Il successore è colui che subentra nel patrimonio del de cuius.
Nelle successioni per causa di morte, vale a dire quelle concernenti la destinazione del patrimonio di una persona defunta, sono presenti due soggetti: il de cuius, cioè colui della cui eredità si tratta, e i successori, cioè colore che subentrano nel patrimonio del de cuius.
La successione si apre al momento della morte, nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto. E’ questo il momento in cui si stabilisce chi abbia diritto di succedere. L’apertura della successione determinerà quindi il subentro di uno o più soggetti nella posizione giuridica e patrimoniale del defunto, secondo le modalità indicate nell’articolo 457 del codice civile.
La successione può quindi essere definita come un fenomeno giuridico di carattere generale che comporta una modificazione nel soggetto attivo o passivo del rapporto giuridico, per cui un soggetto subentra in uno o più rapporti giuridici che fanno capo a un altro soggetto.
La nozione di successione comprende ogni specie di acquisto a causa di morte, stabilito dalla volontà del defunto o dalla legge, purché derivi dal patrimonio del defunto.
Pertanto, non ogni acquisto dipendente dalla morte rientra nella nozione di successione a causa di morte. Ad esempio, sono esclusi quegli acquisti che non derivano dal patrimonio del defunto, come le pensioni, indennità varie, eccetera, i quali avvengono direttamente a favore dei superstiti “iure proprio” e non “iure successionis“.
Nell’ambito della successione si distingue tra:
- successione a titolo universale in cui il successore, che prende il nome di erede, subentra nella posizione giuridica patrimoniale del defunto
- successione a titolo particolare, detta legato, in cui si trasferisce uno o più diritti determinati o rapporti attribuiti specificamente al successore (detto legatario) dal testamento o dalla legge.
E’ una differenza importante perché mentre l’erede si sostituisce al defunto in tutti i suoi rapporti, ne acquista i diritti e nel contempo diviene obbligato per i suoi debiti, in pratica può essere definito il suo “continuatore”, il legatario non risponde dei debiti ereditari. A differenza dell’eredità, inoltre, il legato si acquisisce senza bisogno di accettazione, fatta salva comunque la facoltà di rinunciarvi.
Dato che l’acquisto di un legato non comporta, di norma, alcun rischio di natura patrimoniale, il legato stesso viene acquisito di diritto e può essere preteso in qualsiasi momento dagli eredi.
Ogni persona che vi abbia un interesse diretto può chiedere in giudizio che al legatario venga dato un termine entro il quale egli dovrà dichiarare se rinuncia al legato stesso.
Gli eredi subentrano nelle situazioni soggettive del defunto e, quindi, anche in quelle di natura tributaria: quelle attive (quali, ad esempio, i crediti di imposta) ma anche quelle passive (tributi arretrati, interessi).
L’attivo ereditario è composto da tutti i beni e diritti detenuti dal de cuius, compresi i beni alienati a titolo oneroso negli ultimi sei mesi di vita (previsione, quest’ultima, soppressa dall’articolo 69 della legge n. 342/2000).
La base imponibile è determinata dal valore venale in comune commercio dei beni al momento della morte.
I princìpi base della successione ereditaria sono: l’irrevocabilità della qualità di erede, l’unità del patrimonio, il trapasso di tutti i diritti e le obbligazioni senza alcuna modificazione (compreso il possesso), la confusione tra patrimonio del defunto e patrimonio dell’erede.
Cause della successione ereditaria possono essere due: una dichiarazione di volontà del de cuius, cioè il testamento, oppure la disposizione di legge.
2. Accettazione e rinuncia dell’eredità
L’apertura della successione avviene a seguito della morte e nell’ultimo domicilio del defunto ossia nel luogo dove, alla data della morte, aveva la sede principale dei suoi affari e interessi. Questo riferimento è importante per stabilire quale sia il giudice territorialmente competente a decidere degli eventuali procedimenti successori o delle cause ereditarie.
Successivamente all’apertura della successione, si ha la delazione o vocazione ereditaria: essa consiste nell’offerta dell’eredità a persone che, se vogliono, possono accettarla. Il destinatario di tale offerta è detto “chiamato all’eredità”.
Il codice prevede due forme di delazione:
- per testamento quando il defunto ha disposto dei suoi beni tramite testamento (successione testamentaria)
- per legge quando invece il defunto non ha lasciato disposizioni testamentarie (successione legittima).
2.1 La capacità di ereditare
Possono ereditare:
- le persone fisiche
- i nascituri concepiti al tempo dell’apertura della successione; si presume tale chi nasce entro i 300 giorni dalla morte della persona della cui eredità si tratta. La partecipazione alla successione è comunque subordinata all’evento della nascita
- le persone giuridiche; possono succedere anche gli enti non riconosciuti, sia che esistano, sia che debbano essere costituiti dalle persone e secondo le modalità indicate dal testatore.
Possono ricevere testamento i figli di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore, benché non ancora concepiti.
2.2 L’eredità giacente
Con la morte del de cuius, il chiamato all’eredità non acquista ipso iure la qualità di erede, stante la necessità di una manifestazione di volontà diretta in tal senso: quindi fra la morte del de cuius e l’eventuale accettazione può intercorrere del tempo durante il quale il patrimonio del defunto si trova sprovvisto di un titolare.
Per evitare che il patrimonio del defunto rimanga abbandonato a se stesso e resti privo di tutela giuridica, è predisposto l’istituto dell’eredità giacente, che prevede la nomina di un curatore da parte dell’autorità giudiziaria con il compito di curare gli interessi dell’eredità fino al momento in cui quest’ultima non venga accettata o, in mancanza dell’accettazione, non sia devoluta allo Stato.
I presupposti della fattispecie di giacenza, pertanto, sono:
- mancanza di accettazione da parte del chiamato
- mancanza di immissione nel possesso di parte o di tutti i beni ereditari
- nomina del curatore che rappresenta l’inizio della “giacenza”.
2.3 L’accettazione dell’eredità
Dopo l’apertura della successione, i chiamati all’eredità devono valutare se accettare o rinunciare all’eredità stessa. Il chiamato ha 10 anni di tempo per accettare.
L’accettazione trasforma il chiamato all’eredità in erede vero e proprio. In caso di rinuncia non si perde definitivamente il diritto all’eredità perché il chiamato può revocare la propria rinuncia fino a quando l’eredità non sia stata accettata dagli ulteriori chiamati.
Gli eredi, in caso di accettazione, subentrano in tutte le situazioni soggettive del defunto comprese quelle di natura tributaria, attive e passive
L’accettazione può essere pura e semplice o con beneficio d’inventario.
La responsabilità degli eredi per i debiti ereditari, compresi quelli fiscali, sussiste anche se questi superano l’attivo ereditario. In caso di chiamata all’eredità è quindi opportuno evitare accettazioni frettolose e cercare prima di verificare se esistano e a quanto ammontano le situazioni debitorie del defunto.
L’accettazione pura e semplice comporta che i beni del de cuius si confondano col patrimonio dell’erede, con la conseguenza che l’erede dovrà pagare gli eventuali debiti del defunto non solo con i beni ereditati, ma anche con il proprio patrimonio.
L’accettazione con beneficio d’inventario non provoca la confusione dei patrimoni e l’erede pagherà i debiti ereditari solo entro il valore dei beni a lui pervenuti per successione.
In caso di dubbio quindi è consigliabile, se non si vuole rinunciare all’eredità, quanto meno accettarla con beneficio d’inventario; in tal caso il patrimonio del de cuius non si confonde con quello personale dell’erede.
L’accettazione dell’eredità non può essere legata a condizioni o termini, ed essa è irrevocabile.
Una accettazione parziale dell’eredità non è possibile, nel senso che non è possibile decidere di rifiutare una parte di eredità a favore di un’altra.
L’accettazione pura e semplice può essere espressa o tacita.
Accettazione espressa
Ricorre quando il chiamato emette una dichiarazione espressa di volontà diretta ad acquistare l’eredità, cioè quando colui che eredita dichiara espressamente per iscritto di accettare l’eredità.
E’ un atto giuridico unilaterale (in quanto emesso soltanto dal chiamato), non recettizio (in quanto non deve essere né notificato né comunicato perché produca i suoi effetti) e irrevocabile. La dichiarazione deve essere resa nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata.
Accettazione tacita
Ai sensi dell’articolo 476 del codice civile, si ha accettazione tacita quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di compiere se non nella qualità di erede.
Quindi, si ha accettazione tacita quando l’erede, a seguito di un suo comportamento chiaro e inequivocabile, lascia intendere di avere accettato l’eredità (ad esempio, appropriazione di beni ereditari, disposizione sugli stessi beni o promozione di un’azione spettante all’erede).
Sono considerate in ogni caso forme di accettazione tacita la donazione, la vendita o la cessione che il chiamato all’eredità faccia dei suoi diritti di successione a un estraneo o a tutti gli altri chiamati o ad alcuno di questi (articolo 477 del codice civile).
Altre fattispecie considerate come forma di accettazione tacita:
- pagamento di debiti ereditari mediante danaro prelevato dall’asse
- atti dispositivi di beni ereditari
- protesto di effetti cambiari rilasciati al defunto da terzi
- esercizio dell’azione di risoluzione di un contratto stipulato dal de cuius
- conferimento di un mandato a compiere tutti gli atti relativi all’amministrazione dei beni ereditari
- conferimento a un procuratore del potere di agire come erede in rappresentanza del chiamato
- esercizio dell’azione di riduzione
- impugnazione di disposizioni testamentarie
- ricorso contro l’accertamento relativo all’imposta di successione
- proposta di contratto relativa ai beni ereditari
- domanda giudiziale di divisione ereditaria
- riscossione del rateo di stipendio, pensione o altre somme spettanti al de cuius.
Per contro, sono considerate come non produttive di accettazione tacita:
- pagamento di un debito del de cuius che il chiamato effettui con denaro proprio
- consegna di beni ereditari da parte del chiamato all’esecutore testamentario
- continuazione del godimento dei mobili del de cuius convivente dopo aver rinunciato all’eredità
- comportamenti relativi a cose di minima importanza
- possesso di beni ereditari
- compimento di atti di amministrazione temporanea
- richiesta di sequestro
- proposizione di querela per appropriazione indebita di beni compresi nell’asse ereditario
- registrazione e trascrizione del testamento del de cuius
- presentazione della denuncia di successione ai competenti uffici.
Non costituisce accettazione dell’eredità la presentazione della dichiarazione di successione da parte di uno degli eredi.
2.4 Impugnazione dell’accettazione
L’accettazione può essere impugnata per violenza o per dolo, per errore ostativo, ma non per errore motivo.
I chiamati minori, interdetti, inabilitati o emancipati, e le persone giuridiche diverse dalla società, se intendono accettare l’eredità, devono necessariamente farlo mediante beneficio d’inventario. In mancanza l’accettazione è nulla.
Il diritto di accettare si prescrive nel termine di dieci anni dall’apertura della successione, e, nel caso di istituzione condizionale, dal giorno in cui si verifica la condizione.
Ai sensi dell’articolo 481 del codice civile, chiunque vi ha interesse può chiedere che l’autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinunzia all’eredità. Trascorso questo termine senza che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare. La norma prevede un’ipotesi di decadenza dal diritto di accettare nei confronti del chiamato inerte.
Altra ipotesi di decadenza è prevista dall’articolo 487, comma 3: interessa il chiamato all’eredità che non è nel possesso dei beni ereditari, quando, fatto l’inventario non preceduto da dichiarazione d’accettazione, nei successivi quaranta giorni non rende la dichiarazione di accettazione.
di Alfredo Carnevale
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Salve,siamo 4 figli sposati di cui 3 all’estero,i miei genitori hanno una piccola casa in comunione dei beni,mio padre è deceduto nel 1998,mia madre invalida al 100% senza indennità di accompagnamento è stata da me accudita per 10 anni fino alla fine,mi ha lasciato un testamento oleografo cui mi da la parte della casa,posso citare le mie sorelle per chiedere il risarcimento dei 10 anni la cosidetta” servitu”che io ho prestato a mia madre avendo i testimoni,e avendola avuto nella stessa mia residenza,stato di famiglia e modello ISEE,poichè le mie sorelle vogliono la parte in comunione ei beni di mio padre? IN ATTESA- GRAZIE
franco
3 Gennaio 2010 alle 07:33
siamo 5fratelli eredi di una casa pero io ho 3 parti di eredita posso ha non fare entrare l,altro erede io alla morte di mia madre ho fatto la successione
cherlie
6 Ottobre 2009 alle 15:02
Il quesito va posto in questa sezione.
c0cc0bill
6 Ottobre 2009 alle 17:30
Buonasera.
Mio suocero morto nel 1993 e mia suocera nel 1997 avevano un garage in comune e due appartamenti.
All’atto della successione fiscale, mia moglie figlia unica non ha succeduto questo garage. 10 anni dalla morte di mia suocera sono passati e questo garage lo dichiariamo nei redditi e ci paghiamo le imposte comunali (ICI e rifiuti solidi). Possiamo riaprire le successioni fiscali? O dobbiamo fare altro?.
Grazie
Marco
5 Settembre 2009 alle 18:15
Per ottenere risposta le suggerisco di inserire il quesito in questa sezione.
c0cc0bill
5 Settembre 2009 alle 18:33
salve, ho un quesito da porre in base ad un testamento olografo lasciato da una zia, nubile e senza figli, ad una nipote.adesso le sorelle della signora defunta chiedono la quota leggettima. da pareri legali sembra che considerando la posizione della defunta non avente nè ascendenti ne discendenti ne coniuge, le sorelle della defunta, vorrebero sapere come e se è possibile impugnare questo lasciato appellandosi alla discendenza eriditaria, in quanto gli immobili(case) sono quelle paterne, ma soprattutto perchè la nipotina cara si è comportata in modo veramente poco corretto. rigrazio e porgo cordiale saluti
anonimo
Anonimo
4 Settembre 2009 alle 12:16
Materia troppo complessa ed articolata perchè possa rispondere lo scrivente.
Le suggerisco quindi di riproporre il quesito all’avv. Alessandro Pedone (aka Alpedone) nella sezione qui indicata.
L’avv. Pedone le fornirà un supporto competente (sempre gratuito, ovviamente), più di quanto possa fare io.
c0cc0bill
4 Settembre 2009 alle 12:20
che cos’è la successione con rappresentanza? grazie
tina
8 Luglio 2009 alle 09:32
salve vorrei delle informazioni riguardante l’eredita di mio zio.
Mio zio ha tre sorelle viventi e due fratelli decedutti, tutti sposati e con figli.mio zio era celibe e non ha fatto alcun testamento.
Le chiedo: in questo caso chi sono gli eredi,se l’eredita’ va divisa in parti uguali, e se un erede rinuncia all’eredita’ cosa deve fare. La ringrazio per la sua attenzione
loso
9 Giugno 2009 alle 10:02
Meglio se pone la domanda al dott. Antonio Iuri Donati in questa sezione.
weblog admin
9 Giugno 2009 alle 11:21
se non pago le spese ho diritto all’eredita’?
basilio
30 Maggio 2009 alle 17:07
Se prendi l’eredità paghi anche i debiti del defunto.
E bisogna stare attenti: se l’eredità è inferiore ai debiti, non si combina un buon affare ….
Quando ci si accorge che l’eredità è una fregatura perchè si prende 1 e bisogna poi dare indietro 10, allora c’è la possibilità di rinunciare ad essa.
weblog admin
30 Maggio 2009 alle 20:37
al giorno della morte i due figli vegano sapere che il padre 8 mesi fa si e sposato in italia. I figli hano aiutato con soldi per comperare uns apartamento a 2 locali.
Vorei sapere come sono le legi in italia per l eredita. Quanto % vanno ai figli? I figli vivano in svizzera.
Ines
13 Maggio 2009 alle 13:00
Muore fratello incapace di intendere e volere, con tutore. L’eredità spetta alle due sorelle rimaste, dopo 4 mesi le sorelle vanno in tribunale a firmare l’accettazione dell’eredità, firmano in banca per vendere i cct e la banca dice che per avere l’eredità devono chiedere all’avocato per il tempo di attesa. Chiamato l’avvocato risponde che le pratiche sono state fatte ora bisogna attendere da i 3 ai 6 mesi. E’ possibile? O c’è qualcuno che ci mangia sù?
Grazie
Antonella
23 Aprile 2009 alle 21:53
Conviene riproporre il quesito al consulente legale in questa sezione.
weblog admin
23 Aprile 2009 alle 22:26
tizio,mai sposato e senza figli muore. In vita è rimasta una sola sorella con tre figli. Le altre tre erano già decedute; ne son rimasti in vita due figli di ogni deceduta. Se Tizio non ha fatto alcun testamento, a chi spetterà tutto il suo patrimonio (case, terreni, denaro)? grazie
Anonimo
18 Aprile 2009 alle 15:12
Conviene sottoporre il quesito al consulente legale, avv. Federica Del Monte, in questa sezione.
weblog admin
18 Aprile 2009 alle 17:08
Salute a tutti da:Raimi
Mia moglie e morta qualche messi fa.Qualche settimane prima della sua morte,ha svincolato tutti i sui risparmi al in circa €100.000.00 per liquidare il mutuo della nostra unica viglia garantita da lei.aderso che e morta vorei sapere se mia figlia mi deve la meta di quella somma?
Raimi
17 Aprile 2009 alle 13:46
Raimi, conviene porre la domanda al consulente legale, in questa sezione.
weblog admin
17 Aprile 2009 alle 14:28
SALVE
ho i genitori, madre 82 anni padre 92 anni,hanno vissuto sempre con mio fratello. Ora hanno litigato e i vecchi sono tornati ad una casa di propietà loro. Pero ara sono cominciati i problemi,anno bisogno di assistenza Mio fratello dice che dobbiamo dividere le spese. I miei genitori sono possessori di una casa grandissima e terreni edificabili. Io da casa sono uscito all’età 24 dianni. Mio fratello si è sfruttato a pieno i nostri genitori, prendendisi la pensione attualmente di euro 2200, hanno fatto domesti e bebisiter e mio padre lavorava pure al bar di proprietà di mio fradello, la moglie di mio fratello è insegnate. Dopo 30 anni che i miei li vedevo 2 volte l’anno. Posso fare qualcosa?
mario
13 Aprile 2009 alle 12:03
Il consiglio è quello di sottoporre il quesito al consulente legale, in questa sezione.
weblog admin
13 Aprile 2009 alle 13:10
salve dopo a morte di mio padre io e le mie sorella abbiam venduto la casa ..
il ricavato che è un quarto del valore della vendita io devo dichiararlo nel 730…perche un commercialista mi ha detto di si e un altro mi ha detto che la vendita di immobili pervenuti per successione non va nel 730 … QUINDI … CHE DEVO FARE SI O NO ..
lidia
1 Aprile 2009 alle 20:55
Per adesso l’unica cosa che deve fare è quella di riproporre il commento al consulente fiscale Danielle Miarelli in questa sezione.
weblog admin
1 Aprile 2009 alle 21:04
mio fratello sposato senza figli muore la moglie.
Hanno casa di proprieta,conto corrente,titoli di stato.
La moglie à 4 fratelli.
Hanno la comunione dei beni.
Come sarà la divisione fra gli eredi?
grazie
luigi
27 Marzo 2009 alle 00:46
Anche a te Luigi, consiglio di riproporre il quesito all’avv. Federica Del Monte, in questa sezione.
weblog admin
1 Aprile 2009 alle 22:44
MUORE MIO ZIO SPOSATO E SENZA FIGLI. HA CASA ACQUISTata a suo nome prima del matrimonio; nel 2007 riconosce un debito di 200.000€ verso tizio e nel periodo di acquisto casa, la sorella gli presta 50.000 dollari e l’unico titolo è la copia dell’assegno risscosso con su scritto loan che vuol dire prestito. cosa occorre fare? possiamo rivalerci sulla moglie e quindi esercitare il ns diritto sulla casa? distinti saluti. la prego vorrei sentire pareri confortanti
MANUELA
17 Marzo 2009 alle 21:08
Si Manuela, ma conviente interpellare il consulente legale. In questa sezione.
weblog admin
17 Marzo 2009 alle 22:38
buonasera vorrei porvi un problema. Sono coniugato ed in assenza di figli vorrei sapere se mio fratello da parte di padre e non di madre (il quale è coniugato ed ha una figlia), in caso del mio decesso ha diritto ad una parte di eredità
giuseppe
13 Febbraio 2009 alle 22:19
Buona sera vorrei porvi un ploblema.alla morte della mamma nel dicembre 2002 é alla morte di nostro padre luglio 2008 siamo rimasti 4 fratelli
al quale una sorella.all’apertura della successione é venuto fuori un testamento olografo a favore di nostra sorella al quale lascia la leggittima stipulato nel marzo 2002. ma dal 2002 al2008 a nostra isaputa nostro padre a fatto una procura generale per gestire i beni é se stesso. cosi’ prendendosi benefici della pensione e gli affitti della casa famiglia é vendendo altre proprieta sfruttando anche ta nostra cuota ereditaria. facendoci scaricare sul730 la quota degli affitti senza averli percepiti,visti eredi per il fisco. di eredità lei prende il 40 e noi il 20 lei con il rendiconto e riuscita a comperarsi una casa in montagna lei non lavora il marito in penrione .a voluto portassi nostro padre a casa sua per togierlo alla nostra attenzione per gestirlo meglio. mi chiedo si puo impugnare il testamento visto lintroito percepito negli anni da lei gestitoalle nostrespalle fare una collazione di tutta leredità è quello a gestito edividere nuovamente
Nuccio
31 Gennaio 2009 alle 22:47
Salve sono bartolomeo, circa 10 anni fa è morto mio zio il quale non aveva figli ma era sposato. Allo stato attuale nessuno ha avviato pratica di successione, la moglie si è trasferita e non so dove. L’appartamento dove abitava è abbandonato, ma essendo sotto il mio e dovendo eseguire spesso lavori di manutenzione nelle parti comuni non so come comportarmi. Cosa mi consigliate di fare?
Bartolomeo
25 Gennaio 2009 alle 18:59
Salve,mi chiamo Giuseppe e volevo disturbarvi per avere un parere su questo mio problema.Intanto specifico che sono proprietario con i miei fratelli, a seguito di successione di mio padre, di un piccolo magazzino. Nei prossimi mesi dovremmo venderlo ed in fase del preliminare di compravendita la persona che sta seguendo la pratica ci ha detto che dovremmo noi parte venditrice pagare un imposta sulla accettazione tacita dell’eredità. Ora non ho trovato da nessuna parte che io venditore debba pagare un imposta di tal genere e in ogni caso noi tutti abbiamo già accettato l’eredità in fase di successione, quindi mi farebbe piacere ricevere un vostro parere a questo riguardo, se effettivamente esiste una qualsivoglia imposta di questo genere. Ringraziando anticipatamente su quanto mi risponderete porgo i miei cordiali saluti.
Giuseppe
20 Gennaio 2009 alle 15:09
buonasera mi chiamo maurizio ne aprofitto della vostra gentilezza per porvi qualche domanda sulla successione.
Il 2 settembre 2008 è morto mio padre ed era proprietario di una casa colonia (A4)dove mia madre in comunione di beni vive tuttora ed è la sua prima casa, di un altro edificio ad uso agrituristico(D10) e un piccolo terreno .
Gli eredi sono io figlio secondo genito ,mio fratello maggiore e mia madre.
Vi chiedo mia madre essendo gia’ proprietaria per meta’ di tutto le eventuali tasse di successioni vengono calcolate per la meta’?
Essendo per mia madre prima casa possiamo beneficiare del fisso di € 168,00?oppure di devono pagare turtte le imposte?
Consultando il sito certe volte vedo che il tempo per la denuncia è un anno dalla morte ed altre volte 6 mesi ,quale’ quella giusta?
Grazie e buon lavoro Maurizio G.
maurizio
16 Gennaio 2009 alle 18:50
Le consiglio di postare il quesito nella sezione appropriata, a cui si accede dalla home page.
Questo spazio è riservato ai commenti dei lettori, e difficilmente i consulenti vi accederanno per risponderle
c0cc0bill
19 Gennaio 2009 alle 17:44
domanda su successione ereditaria. mio nonno a sua morte lascio’ un testamento che la proprieta’ a sua morte veniva divisa in parti uguali, i leggittimari erano 4, specificando che’ a uno dei 4 non voleva dargli una quota, solamente se voleva la legge, 3 leggittimari abitano in argentina mentre il 4 abitava in italia, il 4 con il passare d’anni si appropria della proprieta’ con una successione da suo padre a lui senza che gl’altri leggittimari sapevano nulla. Dopo pochi anni il 4 muore, e la moglie subito fa un passaggio di successione di morte a lei, sempre all’oscuro del passaggio gl’altri ereditari, dopo 18 anni la moglie del 4 leggittimaro con un altro leggittimaro vendono la proprieta e si dividono i soldi, adesso noi restanti 2 leggittimari possiamo denunciarli. grazie
antonio
11 Dicembre 2008 alle 17:31
gentilmente un un consulto.Mia madre era separata da mio padre ma non divorziata e per problemi ,erano piu i debiti che aveva accumulato ,del valore effettivo dell’eredità ,abbiamo dovuto sia io che lei rinunciare ad essa Volevo sapere se mia madre puo fare richiesta della pensione di mio padre ,lui non ci era ancora andato aveva solo 53 anni,ma possedeva gia molti contributi e oltretutto mia madre non lavora e non ha nessun reddito,senza rischiare che diventi accettazione tacita dell’eredità oppure se fosse possibile in qualche modo riuscire a fargli percepire questa pensione senza rischiare di che un domani debba pagare tutti i suoi debiti ……………vi prego rispondetermi quella povera donna ne ha veramente bisogno grazie. Dstinti saluti C.Marco
marco
18 Novembre 2008 alle 00:50
volevo un consulto mia madre era separata da mio padre ma non divorziata e per problemi ,erano piu i debiti del valore dell’eredità ,abbiamo dovuto sia io che lei rinunciare all’eredità di mio padre “pace all’anima sua “.
marco
18 Novembre 2008 alle 00:35
Ti consiglio di sottoporre il quesito al consulente legale nell’area riservata allo scopo a cui si accede dalla home page.
c0cc0bill
28 Ottobre 2008 alle 19:52
Ti consiglio di sottoporre il quesito al consulente legale nell’area riservata allo scopo a cui si accede dalla home page.
c0cc0bill
28 Ottobre 2008 alle 19:51
Vorrei sapere a quali rischi andrei incontro accentando di comprare un immobile di proprietà di mia suocera,
consigliatomi per evitare che in futuro possano subentrare gli altri eredi.Preciso che sono in comunione di beni con mio marito. Grazie Terry
tresy
28 Ottobre 2008 alle 19:40
Vorrei porre una domanda su un’eredità.
Alcuni eredi hanno dei debiti e l’eredità comprende somme in denaro e beni immobili. Essendo io un erede senza debiti personali vorrei sapere se rischio di vedermi ipotecare i beni immobili, oggetto dell’eredità, da parte dei creditori degli altri eredi. La somma spettante agli eredi con debiti (riveniente sia dalle somme in denaro che dall’eventuale vendita degli immobili) non coprirebbe i debiti, pertanto rischio di vedermi bloccata anche la mia parte di eredità?
Come posso tutelare la mia parte di eredità? Qualcuno mi ha consigliato di fare due successioni, la prima avente ad oggetto solo le somme in denaro, ed in un secondo momento, dopo aver trovato i compratori, la successione degli immobili contestualmente alla vendita degli stessi. E’ una procedura consentita dalla legge o commetto delle irregolarità? A quali rischi andrei incontro?
Grazie
Filippo
Filippo
24 Ottobre 2008 alle 21:35
La domanda va posta al consulente fiscale che non legge tutti i commenti relativi agli articoli.
C’è uno spazio dedicato alle domande da porre al consulente fiscale nella home page.
c0cc0bill
24 Ottobre 2008 alle 12:48
Salve,
sto valutando l’ipotesi di accettare un’eredità, vorrei sapere quando dichiarare i beni che, eventualmente accetterò, e se le imposte derivanti dalla proprietà dei beni le devo pagare dal momento dell’accettazione.
EX. Successione dicembre 2007 Accettazione novembre 2008
Dichiarazione beni in UNICO 08 (rettificato) o UNICO 09? Imposte da dicembre 2007 o da novembre 2008? Se avete la possibilità potrei, eventualmente, richiedere anche qualche riferimento normativo?Ringraziando anticipatamente, porgo cordiali saluti. Alessia
Alessia
24 Ottobre 2008 alle 12:42
Deve essere un grande affare per non allontanarsi subito da questo tipo di situazioni.
Certo l’agenzia verifica tutto, tanto dopo aver preso le provvigioni i problemi restano a voi. Una gran fortuna che ci sia l’agenzia … una gran fortuna per l’agenzia ovviamente e per gli avvocati che serviranno dopo.
karalis
22 Ottobre 2008 alle 18:06
Salve,
vorrei chiedere informazioni in merito alla successione.
Sto acquistando casa e nel momento in cui stavamo stipulando il compromesso risulta agli atti un nominativo di un defunto, per tale motivo tutto è stato bloccato, inq aunto dovrebbero subentrare gli eredi del defutno; e dal mese di giugno 2008 al mese di ottobre 2008 tutto tace e non si sa quando quest’atto sarà fatto? Quanto tempo si aspetta in casi come questi? E per fortuna c’è un agenzia immobiliare di mezzo che deve verificare il tutto.
Ringrazio e porgo cordiali saluti
Simona
22 Ottobre 2008 alle 17:53
La domanda a cui vorrei una Vs. gradita risposta è molto semplice. Nel caso in cui un erede occupa un’immobile per una minima parte (non ci sono mobili ed altro) dell’eredità, rispetto all’ altro co-erede evidentemente più furbo perchè
si è occupato la parte di gran lunga di maggior valutazione, come bisogna comportarsi ? Nel frattempo, tutte le spese obbligatorie e necessarie come si ripartiscono ? E’ opportuno, intanto, scrivere una lettera in cui si chiede un INDENNIZZO in attesa di definire l’eredità ? Tante grazie.
francesco
21 Ottobre 2008 alle 13:38
La questione va sottoposta all’attenzione del consulente legale, nella rubrica apposita cui si accede dalla home.
c0cc0bill
21 Ottobre 2008 alle 12:29
Sono aggiudicatario di un immobile all’asta.
Abbiamo scoperto che manca la continuita delle trascrizioni in quanto il debitore è defunto ed i figli ( ai quali è stato notificato pignoramento ) pur rimanendo nel possesso dei beni non hanno accettato nè rinunziato all’eredità, o meglio, solo dopo 9 anni di possesso hanno rinunciato all’eredità con dichiarazione rilasciata in cancelleria.
Il giudice dell’esecuzione è pronto comunque ad emettere il decreto di trasferimento e ci ha suggerito che dopo il trasfermento, il notaio incaricato per il mutuo dovrà fare apporre al conservatore l’indicazione che l’eredità è stata accettata tacitamente e questo sanerebbe la continuità delle trascrizioni.
Le sembra giuridicamente corretto ?
Grazie
roberto
21 Ottobre 2008 alle 11:03
Suggerisco di riproporre il quesito nell’area riservata al consulente legale cui si accede dalla home page.
Questo spazio è riservato ai commenti è non è, solitamente, oggetto di attenzione da parte dei consulenti.
c0cc0bill
20 Ottobre 2008 alle 04:20
Salve, sono stato nominato erede universale da una person con la quale non ho nessun legame giuridico o familiare (pur essendo mio padre biologico senza riconoscimento della patenità giuridica). La persona non aveva ne moglie ne figli. Vorrei sapere se i familiari (fratelli sorelle e nipoti, a esclusione dei genitoriparenti che sono deceduti) possono impugnare il testamento e richiederne una parte. Il notaio sembra pensare che mi spetti solamente il 50% l’altro 50% debba andare ai familiari.
Risiedo in francia e ho un po’ di problemi a trovare informazioni….
Rinfgraziando in anticipo.
Andrea fabro
19 Ottobre 2008 alle 21:24
Caro Gianfranco,
la materia successoria è sempre molto complessa; la legge considera l’eredità nel suo complesso, come un blocco unico; ciò comporta che non si può rinunciare solo ad alcuni beni per riceverne altri. Si accetta o si rinuncia l’eredità per intero con tutti i suoi beni (e, se ci sono, i suoi debiti).
Inoltre, è necessario inserire nella denuncia di successione tutti i beni, anche quelli di poco valore; in caso contrario si corre il rischio di dover pagare in futuro delle sanzioni pecuniarie.
Il notaio
4 Ottobre 2008 alle 12:35
Devo fare la successione e vorrei sapere se è possibile non portare in successione un piccolo lotto di terreno.
Mi spiego meglio:
- dalla visura catastale risulta che il piccolo lotto di terreno è in comproprietà con molte persone (probabilmente nei vari anni è andato più volte in successione senza particolare interesse di nessuno portando la lista dei proprietari ad oltre 30). Il valore del terreno è praticamente nullo nella sua interezza, diventa di pochi euro per i 10 mq che sarebbe la mia quota. Posso evitare di portare in successione questo terreno?
- In alternativa posso riportarlo in successione rinunciando alla eredità di questo solo lotto (quale indicazione riportare nella successione)?
Naturalmente la casa e gli altri terreni di proprietà al 100% sarebbero indicati nella successione, mentre solo questo lotto sarebbe non indicato. Grazie per la gentile risposta. Gianfranco
Gianfranco
4 Ottobre 2008 alle 12:34
La successione in generale può essere regolata dalla legge o dal testamento.
Nell’ipotesi in cui vi sia testamento, sarà questo ad indicare i chiamati all’eredità. Il testamento dovrà essere portato da un notaio (insieme all’estratto dell’atto di morte) che lo riceverà in deposito formale e provvederà a pubblicarlo con un apposito atto notarile, informandone poi gli interessati.
Invece, nell’ipotesi in cui non ci sia testamento, i chiamati all’eredità sono designati dalla legge. Nel suo caso i chiamati sono il vedovo che, in quanto coniuge, godrà in ogni caso anche del diritto di abitazione sulla casa familiare, e i figli (sposati o meno) secondo le quote stabilite dalla legge. In assenza di testamento non è necessario alcun atto notarile per rendere esecutiva la chiamata successoria.
Dal punto di vista fiscale è invece in ogni caso obbligatorio predisporre e presentare entro un anno la dichiarazione di successione, per la quale è opportuno rivolgersi al proprio notaio di fiducia.
il notaio
4 Ottobre 2008 alle 12:34
Ho acquistato la casa in cui vivo e l’auto in regime di comunione dei beni. Ora, a seguito del decesso di mia moglie, Le chiedo se devo rivolgermi al notaio per effettuare la successione ereditaria per la parte di casa di cui era comproprietaria la mia consorte e l’automobile. Inoltre, vorrei sapere se mia figlia sposata eredita qualcosa. La ringrazio e la saluto, volendo mantenere l’anonimato.
anonimo
4 Ottobre 2008 alle 12:32