recuperare … credito

non serve regalare pesce, bisogna insegnare a pescare …

Hai domande sui debiti?

con 3.911 commenti

Hai domande da fare su  questioni che non sono ancora state trattate nel  blog e che riguardano debiti, società di recupero crediti,  prestiti, finanziamenti, cessioni del quinto dello stipendio e/o della pensione, elenchi dei cattivi pagatori,  protesti,  protestati, società di informazioni creditizie (SIC), pignoramenti  ecc.?

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3.911 Risposte

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  1. Una cambiale tratta NON accettata quando viene protestata viene poi pubblicata sul Bollettino dei Protesti?

    cristina

    20 Novembre 2009 alle 17:40

  2. Vi chciederei la gentilezza di un consiglio, in quanto non esperto in materia.
    Ho presentato insinuazione tempestiva per crediti da lavoro dipendente. All’udienza di verifica, mi è stato riconosciuto il privilegio. E’ stata fissat una seconda udienza nella quale, in deroga, veniva riconosciuto il mancato preavviso di licenziamento (pari a 3 mesi)nel caso in cui il curatore dovesse licenziare i lavoratori, attualmente in cassa integrazione e tecnicamente ancora assunti.
    A questo punto, come devo comportarmi circa questa voce omessa nell’insinuazione tempestiva? Devo preparare una insinuazione tardiva relativa al mancato preavviso? O sono ancora nella fase tempestiva, essendo accolto questo credito eventuale ed in deroga solo in udienza? Ritenendo che il lavoratore fosse ancora in forza all’azienda, mi pareva corretto non chiedere il mancato preavviso di licenziamento!!
    Grazie mille
    Roberto

    Roy

    20 Novembre 2009 alle 17:13

  3. Vi chciederei la cortesia di un consiglio, in quanto non esperto in materia.
    Ho presentato insinuazione tempestiva per crediti da lavoro dipendente. All’udienza di verifica, mi è stato riconosciuto il privilegio. E’ stata fissat una seconda udienza nella quale, in deroga, veniva riconosciuto il mancato preavviso di licenziamento (pari a 3 mesi)nel caso in cui il curatore dovesse licenziare i lavoratori, attualmente in cassa integrazione e tecnicamente ancora assunti.
    A questo punto, come devo comportarmi circa questa voce omessa nell’insinuazione tempestiva? Devo preparare una insinuazione tardiva relativa al mancato preavviso? O sono ancora nella fase tempestiva, essendo accolto questo credito eventuale ed in deroga solo in udienza? Ritenendo che il lavoratore fosse ancora in forza all’azienda, mi pareva corretto non chiedere il mancato preavviso di licenziamento!!
    Grazie mille
    Roberto

    Roy

    20 Novembre 2009 alle 17:08

  4. mio marito deve richiedere un prestito.
    siamo sposati in comuniune dei beni, io sono protestata per 2 assegni ma non ho alcuna segnalazione negativa nelle banche dati dei finanziamenti.
    mio marito può richiederlo comunque o c’è possibilità di un rifiuto per colpa mia?

    stefania

    20 Novembre 2009 alle 17:07

  5. salve, a seguito di alcune cartelle esattoriali, ci siamo ritrovati con un ipoteca iscritta sulla casa da parte della serit sisilia.
    Abbiamo chiesto ed aottenuto la rateazione.
    Domanda, la Serit, puo’ cancellare l’ipoteca dopo il pagamento della prima rata, magari sostituendo la garanzia con una polizza fideiussoria?

    maria

    20 Novembre 2009 alle 17:03

  6. vorrei sapere se posso riabilitare delle
    cambiale dal protesto anche se le ho pagate dopo i 60 gg.
    vorrei precisare però che adesso dei titoli non sono più in mio possesso poichè durante un trasloco le ho perse.

    rosario

    20 Novembre 2009 alle 16:58

  7. vorrei sapere se posso riabilitare un assagno dal protesto anche se l’ho pagato dopo i 60 gg.
    vorrei precisare però che adesso il titolo non è più in mio possesso poichè durante un trasloco l’ho perso.

    rosario

    20 Novembre 2009 alle 16:52

  8. salve,
    il mio ragazzo ha debito con l’inps di 20.000 euro e -dopo aver rateizzato e pagato le prime 5 rate – ha deciso di smettee di pagare per vari problemi personali.
    Ora, NO avendo niente a suo carico (nè beni mobili nè immobili), quali possono essere le consegnuenze?
    il debito potrebbe in qualche modo esser tramandato a suo figlio un giorno o A SUa moglie???
    ringraziando spero di ricevere presto una risposta esaustiva! GRAZIE!
    Lili

    denis

    20 Novembre 2009 alle 14:21

  9. salve,
    il mio ragazzo ha debito con l’inps di 20.000 euro e -dopo aver rateizzato e pagato le prime 5 rate – ha deciso di smettee di pagare per vari problemi personali.
    Ora, NO avendo niente a suo carico (nè beni mobili nè immobili), quali possono essere le consegnuenze?
    il debito potrebbe in qualche modo esser tramandato a suo figlio un giorno o A SUa moglie???
    ringraziando spero di ricevere presto una risposta esaustiva! GRAZIE!
    Lili

    lia

    20 Novembre 2009 alle 14:15

  10. Buongiorno,
    Mi sono ritrovata con un pignoramento di Euro 654,00 dal mio c/c bancario. E’ possibile un pignoramento di denaro dal proprio c/c per mancato pagamento di cartelle INPS, senza aver ricevuto preventivamente una raccomandata in merito?
    Premetto che avevo ricevuto da parte della Equitalia una lettera con mezzo posta prioritaria il 2/10/2009 e ricevuta verso la metà di ottobre, con scritto DIFFIDA DI PAGAMENTO DEI TRIBUTI ISCRITTI A RUOLO.
    Grazie

    Maria Cristina

    20 Novembre 2009 alle 13:43

  11. Innanzitutto un grazie infinito per la risposta tempestiva!! Tante erano le domande da farle che ne ho tralasciate due e se gentilmente puo’ rispodermi:
    1° Nel caso in cui venissi a mancare questi debiti possono ricadere su mio figlio o mia moglie?( cosa che non mi lascerebbe tranquillo nemmeno da morto).
    2° La mia automobile, avendo il fermo amministrativo, puo’ essere rottamata e consegnare le targhe? e se non è possibile come devo fare per non sborsare ancora soldi che non ho più? Grazie ancora.

    Luca

    20 Novembre 2009 alle 13:06

  12. Salve, le faccio i complimenti per il sito, avrei una domanda da porle. Mi ritrovo ad avere il conto corrente a -2500 euro. In effetti circa 4 anni fa la banca onorò un mio assegno pur non essendoci la piena disponibilità dei fondi sul conto. E la cifra che questa ha “anticipato” doveva corrispondere a circa 700 euro, ma forse anche meno. Tuttavia ricordo bene che all’apertura conto mi fu garantito un fido di due milioni, e probabilmente la banca ha agito anche al fronte di ciò. In questi anni il mio desiderio era certamente quello di andare a versare questi soldi e chiudere il conto, visto che non lo movimentavo più. Ma ritrovandomi senza lavoro ed immersa in serissime difficoltà finanziarie non ho potuto agire in questo modo ed il tempo è trascorso facendo accumulare interessi e spese di tenuta conto (che all’anno dovrebbero essere sui 150 euro). Avevo inviato un fax al direttore mesi or sono per spiegare la mia situazione, per scusarmi e per dirgli che era mia ferma intenzione onorare il debito. Pure accettando spese e interessi, chiedevo un po di tempo per mettere insieme la cifra. Premetto che non sono titolare di beni mobili o immobili, non posseggo un lavoro, e non posso andare a chiedere l’aiuto di famigliari o amici, visto che… si sà, oggi la sitazione è critica un po per tutti… Ieri mi chiama un avvocato, dice di essere dietro la porta di casa mia (io ero fuori e a casa non c’era nessuno) e dice di avere l’incarico di fare un’azione giudiziaria (o qualcosa del genere) nei miei confronti. Gli chiedo perchè e dopo un certo tentennamento (non voleva parlarne per telefono) mi dice che si tratta di una cifra che devo alla banca X. Il suo atteggiamento era ostile, seppure io cercassi di interloquire con gentilezza e discrezione. Gli chiedo come mai si è arrivati a questo senza neppure che la banca mi inviasse una comunicazione, una raccomandata per intimarmi il pagamento. Niente di niente. E di solito pur cedendo il credito ad una agenzia di recupero, la prassi è decisamente diversa. Uno non è che dall’oggi al domani si presenta a casa tua con tono minaccioso e intimidatorio, dantoti come unica possibilità quella di pagare entro dieci giorni tutta la cifra, per forza. Infondo loro vogliono i soldi ed io voglio darglieli, non mi nascondo certo dietro un dito al fronte delle mie resposnsabilità e questo lo dissi anche al direttore nell’ultima telefonata. Il direttore, tengo a dirlo, allora si mostrò molto comprensivo, gentile e rispettoso, gli dissi che avrei, appena mi fosse stato possibile, depositato, anche in diverse soluzioni… Certo è trascorso del tempo da quella telefonata ed io, purtroppo, non sono riuscita ad onorare il debito. Ma di qui a mandarmi, senza il minimo preavviso un ufficiale giudiziario, mi sembra troppo. Sapevo di dovere quei soldi, ma tutti sanno di avere un debito, eppure sono sottoposti ad una “civile” prassi, quali le raccomandate per intimare il pagamento e una comunicazione attraverso agenzie di recupero credito, prima di passare la pratica ad un avvocato. Dico bene?
    Il fatto è che questa persona mi ha fatto sentire malissimo, mi ha ferita, mi ha intimato, in maniera ferma, che devo assolutamente dargli il 40 per cento subito e un assegno al 7 dicembre, tutto subito. Sbaglio o gli assegni post datati non sono legali? E proprio una banca me lo chiede? A parte il fatto che non ho un blocchetto di assegni, e non capisco come questo signore abbia potuto dire una cosa del genere visto che sà bene che essendo a -2500 euro la banca non mi da il blocchetto e, di fatto, il blocchetto non ce l’ho. Al che io gli ho risposto che, con tutta la volontà di questo mondo, non ce la faccio a rispettare questa scadenza che mi impone perchè sono senza lavoro e non posso certo andare a rubarli i soldi per darli a lui! Si è iniziato ad innervosire e mi ha detto che Devo assolutamente fare così… altrimenti… Altrimenti cosa- ho chiesto io- Io non ho nulla, se pure voleste procedere giudizialmente, io non ho altro che gli stracci che mi porto addosso. E quello che sto chiedendo è solo un po di tempo per poter onorare il debito, lavorando, seppure a stenti e seppure in nero, un arco di tempo ragionevole entro cui versare anche a poco a poco la somma. Qui si è agitato, ha detto che lo stavo minacciando. Minacciando? Ma quale minaccia. Gli ho esposto un dato di fatto. Sono loro che devono stare alle mie condizioni, perchè non possono obbligarmi ad avere una cifra un giorno tot, se per me è impossibile. Cosa vogliono fare? Denunciarmi? trascinarmi in tribunale? Che lo facciano. A quel punto sul serio sarà difficile avere i soldi, perchè in balia di tribunali, di udienze, di problemi su problemi, io non avrò la possibilità di lavorare, perchè sarò anche a terra psicologicamente e questo mi nuocerà ulteriormente e di conseguenza nuocerà al loro piano di rientro. Quale datore di lavoro assume una donna sull’orlo di una crisi di nervi?
    Vorrei capire fino a che punto il mio ragionamento è giusto, vorrei capire cosa può accadere ad una persona come me, che non ha nulla, e che rimanda un pagamento semplicemente perchè a stento ha i soldi per mangiare e per vestirsi dignitosamente. Certo non lo rimanda per negligenza o perchè preferisce spendere i soldi in viaggi e divertimenti. Non ci sono dubbi che devo questi soldi, non ci sono dubbi che loro hanno diritto a vederseli corrispondere, ma devono anche capire, e sottolineo questo, che non posso andare a rubare, non posso fare una rapina per rispettare una scadenza imposta! Cosa pensano che sia piacevole ricevere telefonate dense di astio e minacce? Pensano che io debitrice viva una vita facile, serena?
    Stamattina ho inviato una mail alla sede centrale della banca e mi hanno subito inviato una mail dicendomi che hanno provveduto a girarla alla mia filiale che provvederà a fornirmi una risposta. Io preferirei trattare con loro, perchè l’uomo al telefono mi ha veramente umiliata e dubito che sia un avvocato. Quando io gli ho chiesto di sapere come avrebbero proceduto qualora non fossi stata capace di pagare con la modalità da lui citata, si è inalberato e mi ha chiuso il telefono in faccia dicendomi che l’indomani non si sarebbe neppure preso la briga di richiamarmi per fissare l’ appuntamento, come avevamo prima stabilito. Una specie di minaccia, insomma. Un atteggiamento impulsivo che nulla a che vedere con la personalità tipica dell’avvocato. Mi scuso se mi sono dilungata, ma solo così potevo spiegare fino in fondo la mia situazione per poter avere, eventualmente, da lei un consiglio preciso al riguardo. La ringrazio infinitamente sin da ora. Cordiali saluti.

    AGATA

    20 Novembre 2009 alle 12:10

    • bisogna unirsi !!! basta di vedere queste persone che ci umiliano !! non siamo delle bestie ma degli essere umani deboli e questo fa si che ci mangino addosso !! nel mio caso mi sono rivolto alla prefettura messa dal nostro governo che ho votato ma niente niente !! ci portano in bocca agli strozzini…poi magari li denunciamo e possiamo avere diritto al fondo antiusura …ma vi pare possibile ??? scusami del mio sfogo ma ho sempre detto che dobbiamo unirci solo cosi ci daranno ascolto.se vuoi ti do la mia e mail rivaldi75@libero.it

      RICCARDO

      20 Novembre 2009 alle 18:07

  13. Gentile redazione, mi trovo in una situazione imbarazzante ma nello stesso tempo molto preoccupante.
    non ho potuto dire di no ad un caro amico e ho fatto un prestito a nome mio per lui con trattenuta del quinto sul mio stipendio per sette anni.Cosa posso fare per garantirmi da una eventuale insolvenza? Dei vaglia cambiari? o altro?
    Grazie

    mario

    20 Novembre 2009 alle 09:55

  14. vorrei sapere la mia posizione al crif è possibile tramite email sapere qualcosa,,,,,,, siccome sono stato criffato ed è passato del tempo vorrei sapere se posso essere cancellato,,,,grazie

    mauro

    20 Novembre 2009 alle 01:50

  15. ho un fido bancario il mese di dicembre la mia ditta
    chiude cosa succede se non posso più pagare la rata?
    (sul contratto pago una assicurazione)

    pietro

    19 Novembre 2009 alle 19:55

  16. se non pago il fitto per un alloggio edilizia residenziale pubblica l’ente proprietario può rivalersi sui contributi stanziati dalla regione o altri enti pubblici?

    GIUSEPPE

    19 Novembre 2009 alle 18:36

  17. posso recuperare i risparmi di mia madre defunta 9 anni fa , anche se sene è impossessato mio padre?

    nino

    19 Novembre 2009 alle 16:11

  18. posso recuperare i risparmi di mia madre defunta 9 anni fa , anche se sene è impossessato mio padre?

    Anonimo

    19 Novembre 2009 alle 16:11

  19. Gradirei un consiglio, del quale Vi ringrazio anticipatamente:Ho sottoscritto con Equitalia un piano di rientro a 72 mesi per cartelle esattoriali (inps, Irpef etc,)il piano da me firmato,NON indica il tasso moratorio praticato, a mia precisa,successiva richiesta,mi hanno risposto via e-mail:il tasso applicato e’8,45% in vigore sino al 30.09.2009, dall’1.10.09 il tasso e’ diventato del 6,8%.
    Peccato, dicono che la domanda da me fatta nel Giugno09, sia stata da loro deliberata ad Agosto 09, prima della riduzioe del tasso!
    Chiarisco che a me il piano e’ stato consegnato a NOv09.
    Posso pretendere che rifacciano il piano applicando il tasso + basso.Considerando che la decorrenza del piano e’ successiva all’entrata in vigore della variazione del tasso?
    data domanda rateizzazione =20.06.09
    decorrenze rate =11.11.09
    cambio tasso a tasso infer.=01.10.09
    Se la Vs risposta fosse Si, come posso obbligarli?
    GRAZIE

    GIANNI

    19 Novembre 2009 alle 14:30

  20. Salve mi chiamo Francecso Baratta, vorrei chiedervi se e possibile,anche se non so se siete Voi quelli che posso chiedere queste informazioni, come posso fare per sapere i motivi per il quale non mi sono stati accettate delle richiete di prestito per 3000,00 euro presso tre aggenzie.Praticamente io feci una prima richiesta di prestito presso una agenzia e mi venne accettata, ma poi la ritirai perchè io il rimborso delle rate volevo effettuarlo a bollettini, invece loro mi dissero che non era possibile a bolllettino , e che il rimborso lo dovevo fare tramite rid.Allora dissi ritiriamo la pratrica. Feci la richiesta in un’altra agenzia e mi dissero che non era stata accetta la richiesta, perchè risultava un rifiuto di richiesta fatto presso un’altra agenzia. Al quel punto feci l’ultima richiesta in un’altra agenzia e anche li l’anno rifiutata. Volevo sapere il perche della non accettazione del prestito. Da tenere in considerazione che era la mia prima finanziaria, e che sono regolarmente assunto a tempo indeterminato.Prima di fare la richiesta nelle altre agenzie ho anche fatto la richiesta di liberatoria, il quale mi è stata inviata a casa.
    Fiducioso di un Vostro riscontro anticipatamente Vi ringrazio.
    Vi prego di volermi inviare eventuali notizie al mio indirizzo di posta elettronica: francescob1980@hotmail.it. grazie e Buon Lavoro

    FRANCESCO BARATTA

    19 Novembre 2009 alle 13:16

  21. ricopro la carica di sindaco effettivo in società dichiarata fallita. la procedura concorsuale è ancora allo stadio iniziale, nel senso che nessuna responsabilità specifica è stata attribuita ai componenti del collegio sindacale per quanto accaduto. la banca considera tale posizione quale pregiudizievole per l’accesso al credito. potrei avere qualche chiarimento in merito? grazie del prezioso aiuto. cordiali saluti.

    luigi

    19 Novembre 2009 alle 11:42

  22. buongiorno coccobill
    scusa l’ignoranza ma potresti spiegarmi con parole semplici il significato di ” bene indiviso “

    fabrizio

    19 Novembre 2009 alle 11:11

  23. signor coccobill sono separato in modo giudiziale da pochi giorni ho saputo mi vendono la casa all’asta dicui siamo conpropietari io e mia moglie mia moglie vuole riscattare la mia quota poiche’non le ho versato il mantenimento di 600 euro mensili da circa tre anni ‘ questo credito alimentare puo’avere la precedenza sul creditore che ha promosso L’asta? La ringrazio e la saluto con gratidutine

    lorenzo

    19 Novembre 2009 alle 10:44

  24. Salve, dovrei fare attestazione ISEE, mio marito ha il CUD 2009 (con sostituto d’imposta) ed io ho solo la dichiarazione sostitutiva dei redditi 2009 in quanto collaboratice domestica da un privato,vorrei sapere se questa dichiarazione sostitutiva è valida per poter fare ISEE o devo fare UNICO per dimostrare il reddito ai fini IRPEF (è questo che chiedono per l’attestazione ISEE)? Grazie mille

    Maria

    19 Novembre 2009 alle 10:39

  25. Fra le cose pignorabili le carte di credito revolving di proprietà della finanziaria x intestate a me sono a rischio di pignoramento dall’ufficiale giudiziario se in casa non trova la cifra che deve pignorare ? se ho due macchine tra l’altro vecchie oltre i 10 anni una per me per andare al lavoro visto che i mezzi alle 5 la mattina non ci sono una la usa mia moglie essendo assicurata come lavorante a domicilio e quindi lo deve andare a prendere lei cosa succede .Sarei grato in una vostra risposta molto veloce visto che la cos è imminente .

    michele

    19 Novembre 2009 alle 09:10

  26. Conto semplice, è semplicemente una presa in giro, le banche non sono abbilgate dalla delibera dell’ABI, ma è discrezionale accettare di aprire un conto “semplice” a chi ha avuto problemi, a me uni-credit ha rifiutato la carta prepagata “genius” significa che la carta è operativa solo se ci sono soldi ma non della banca, poichè avendo chiuso una pendenza debitoria con banca di roma a saldo e stralcio,come confirmatario della sas intestata a mia moglie, posso fare qualcosa?

    antonio

    19 Novembre 2009 alle 08:09

  27. Salve, mi trovo in condizioni un pò particolari…
    per imperizia ed imbecillaggine ho maturato debiti con l’erario, e con un paio di finanziarie, che non credo riuscirò a sanare. Per completare l’opera, poi, recentemente ho anche perso il lavoro (autonomo). Non ho una casa di proprietà, nè un’automobile, ma non vorrei perdere la faccia con i miei figli, cosa posso fare??
    Un consiglio sarebbe veramente gradito…

    Sandro

    19 Novembre 2009 alle 00:41

  28. la banca dice di aver applicato la Commissione Disponibilità immediata Fondi dopo averlo comunicato con l’invio di informative, che noi contestiamo di aver mai ricevuto. la banca deve provare tale invio che ha modificato il rapporto contrattuale?
    grazie

    laura raffaeli

    18 Novembre 2009 alle 19:52

    • La banca ha il dovere di comunicare le modifiche unilaterali apportate al contratto di conto corrente ed il cliente ha il diritto di recedere dal contratto senza alcuna spesa di chiusura rapporto.

      Presenti reclamo scritto alla banca, in cui si contesta la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali senza l’invio delle informative di legge previste.

      E’ necessario che sulla copia del reclamo siano apposti il timbro della filiale, la data di presentazione e la firma del funzionario a cui si consegna il reclamo.

      Se la banca si rifiuta di rilasciare copia timbrata, datata e firmata del reclamo, inviare alla stessa raccomandata A.R.

      Nel reclamo, oltre ad una dettagliata ricostruzione dei fatti, bisognerà preannunciare ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario ed all’Antirust.

      Arbitro Bancario Finanziario

      Qui trova informazioni sull’ABF e qui invece i moduli da utilizzare e gli indirizzi per inoltrare ricorso.

      Antitrust

      Segnali il caso all’ANTITRUST, chiamando il numero verde 800.166.661 – dedicato alla tutela del consumatore – per denunciare la pratica scorretta messa in atto dalla banca. Riceverà poi dai funzionari dell’Autorità le indicazioni necessarie a formalizzare, in forma scritta, la denuncia.

      c0cc0bill

      18 Novembre 2009 alle 23:55

  29. è possibile che una banca si rifiuti di cambiarmi un assegno non trasferibile(coperto) emesso da un suo correntista?

    alberto

    18 Novembre 2009 alle 19:50

    • Sarebbe utile ed opportuno conoscere anche le motivazioni addotte dalla banca per negare l’operazione.

      c0cc0bill

      18 Novembre 2009 alle 23:57

    • E’ possibilissimo. Il cambio assegni allo sportello non è praticamente regolamentato da alcuna legge e quindi vale il regolamento interno della banca che ha tutto l’interesse a non cambiare l’assegno in contanti ma a farlo versare su un altro conto corrente (operazioni e giorni di valuta). A nulla vale nemmeno chiamare la Guardia di Finanza o i Carabinieri (già provato) si ottiene solo di farsi allontanare dalla banca. L’unico sistema è fare intervenire il correntista che ha emesso l’assegno in quanto la banca di fatto con il suo comportamento impedisce l’adempimento dell’obbligazione e quindi rende inadempiente chi ha emesso l’assegno.
      Se chi ha emesso l’assegno non ha interesse ad intervenire è una battaglia persa. Se non si hanno conti correnti (o non si possono avere) bisogna mendicare comprensione. Esperienza personale
      ciao

      Alberto

      19 Novembre 2009 alle 11:07

  30. sono un ‘impresa della provincia di reggio calabria
    ho quasi trecentomila euro da recuperare con decreti gia’ fatti , vorrei cedere i crediti ma non so come fare se mi potete indicare qualche finanziaria che fa factoring grazie

    michele lacopo

    18 Novembre 2009 alle 19:48

    • Qui trova una mappa interattiva delle società di recupero crediti UNIREC.

      Nella generalità dei casi svolgono anche attività di factoring.

      Potrà contattarle per verificare l’interesse alla cessione dei suoi crediti.

      c0cc0bill

      19 Novembre 2009 alle 00:13

  31. Buongiorno,
    mi trovo in una situazine piuttosto difficile:
    nel 90 ero socio di una sas per fare il grande salto della mia vita ma in realta’, ahimè, sono sprofondato in un tunnel senza uscita. Chiusa questa società nel 93, mi sono trovato senza una lira e senza avere la possibilità di versare l’IRPEF, che allora era di circa trenta milioni.Nel 98 dopo sacrifici e umiliazioni ho avuto la fortuna di entrare in un’azienda come come addetto alle vendite. Avendo bisogno di spostamenti acquisto una piccola automobile e cerco di andare avanti. Per farla breve mi ritrovo con un fermo amministrativo sulla mia “piccola autovettura” trascritto nel 2008 e un debito di circa 120.000,00 riferito all’Irpef, che avrei voluto pagare se avessi avuto i soldi…..Ma come si fa!! Posso continuare ad andare avanti cosi. Vi chiedo a gran voce…..1°qualcuno può rivalersi sul mio stipendio o su quello di mia moglie? Oppure mettere un altro fermo amministrativo sulla vettura di mia moglie?(Premetto che quando ci siamo sposati abbiamo fatto la divisione dei beni e la macchina sua non è intestata a me)2°Possono impugnare la mia “eventuale liquidazione e il mio TFR? Vi PREGO come posso tutelarmi nell’eventualità vi fosse il rischio di un procedimento esecutivo. Vi ringrazio anticipatamente, di cuore!!

    Luca

    18 Novembre 2009 alle 14:43

    • Con i debiti esattoriali c’è poco da fare, sig. Luca.

      Il quinto dello stipendio è il massimo pignorabile e su questo può stare tranquillo.

      Anche sua moglie, essendo in regime di separazione dei beni, può essere considerata fuori da rischi contingenti.

      Resta il fatto che il fermo amministratino potrà essere reiterato su qualsiasi veicolo di sua proprietà, nè è consigliabile avere un conto corrente a proprio nome, con disponibilità superiori a quelle che servono per far fronte alle ordinarie spese mensili.

      Nella misura massima di un quinto potrà, infine, essere pignorato il suo TFR. Sotto questo aspetto le conviene valutare la possibilità di anticipazione per i motivi previsti dalla legge.

      c0cc0bill

      18 Novembre 2009 alle 16:48

      • Innanzitutto un grazie infinito per la risposta tempestiva!! Tante erano le domande da farle che ne ho tralasciate due e se gentilmente puo’ rispodermi:
        1° Nel caso in cui venissi a mancare questi debiti possono ricadere su mio figlio o mia moglie?( cosa che non mi lascerebbe tranquillo nemmeno da morto).
        2° La mia automobile, avendo il fermo amministrativo, puo’ essere rottamata e consegnare le targhe? e se non è possibile come devo fare per non sborsare ancora soldi che non ho più? Grazie ancora.

        Luca

        19 Novembre 2009 alle 14:35

  32. Salve sono una moglie disperata, vorrei avere un consiglio su cosa fare. io e mio marito il quale lavora solo lui come dipendente privato in una S.P.A abbiamo contratto una cessione del puinto dello stipendio quasi 3 anni fa poi un altra con delega 1 anno fa tutto viene pagato con regolarità e fin qui diciamo tutto bene qualche mese fa in azienda arriva il pignoramento di un altro quinto da parte di EQUITALIA ci accordiamo con la ditta e ancora adesso viene pagato e fin qui diciamo ancora tutto bene, il problema più grosso si pone in questi giorni perche con la crisi e le varie cose da pagare mio marito prende quasi 700 euro al mese e (premetto che abbiamo un mutuo che a stento paghiamo)e arrivato in azienda un pignoramento di un altro quinto da parte del tribunale su richiesta di una persona a cui dovremmo dare all’inciraca 15000 euro e l’azienda e stata intimata di togliere altri soldi dallo stipendio e possibile che lo possano fare o possono passare al pignoramneto dei mobili che abbiamo in casa?se potete aiutarmi vi ringrazio anticipatamente visto che non ho neanche i soldi per rivolgermi ad un avvocato avendo anche un bambino di 4 anni.Grazie di cuore una da una donna disperata sull’orlo di un precipizio

    Anonimo

    18 Novembre 2009 alle 13:52

    • Prima dell’entrata in vigore della “Legge finanziaria 2005”, il lavoratore che avesse contratto un debito poteva subire una trattenuta della retribuzione per effetto di un pignoramento del creditore, secondo i limiti disposti dalla disciplina del codice di procedura civile, il cui art. 545, comma 3, consentiva che le somme dovute da privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, fossero pignorabili nei seguenti casi e misure:.- per crediti alimentari nella misura autorizzata dal Presidente del Tribunale o da un giudice delegato;

      - per i tributi dovuti allo Stato, alle province ed ai comuni e per ogni altro credito nella misura di un quinto;

      - per il simultaneo concorso delle cause precedentemente indicate non oltre l’ammontare della metà.

      Dal 1° gennaio 2005, invece, per i pignoramenti notificati all’azienda, si applicano i diversi limiti disposti dall’art. 2 del Testo unico n. 180/1950. Per effetto di tale disposizione gli stipendi, i salari e le retribuzioni equivalenti sono pignorabili:

      1) fino alla concorrenza di un terzo del loro importo, al netto di ritenute, per causa di alimenti dovuti per legge;

      2) fino alla concorrenza di un quinto del loro importo, al netto di ritenute, per debiti verso lo Stato, gli altri enti, aziende ed imprese da cui il debitore dipende, derivanti dal rapporto d’impiego o di lavoro;

      3) fino alla concorrenza di un quinto del loro importo, al netto di ritenute, per tributi dovuti allo Stato, alle province ed ai comuni, facenti carico, fin dalla loro origine, all’impiegato o salariato.

      Per il simultaneo concorso delle cause indicate ai numeri 2) e 3), non può essere colpita una quota retributiva maggiore del quinto, mentre, per il solo caso in cui concorra una causa di cui al numero 1), potrà essere colpita la retribuzione fino alla metà.

      Per i sequestri e i pignoramenti derivanti da crediti alimentari, è stato dunque introdotto un limite fisso, con conseguente eliminazione del potere di determinazione prima attribuito al giudice.

      Per il concorso di più crediti, diversi da quelli alimentari, è stato invece introdotto, a vantaggio del lavoratore, il limite massimo del quinto.

      Evidentemente nel disporre il pignoramento di un altro quinto per un credito di natura non esattoriale, il giudice avrà forse ritenuto di doversi riferire alla data in cui il credito è maturato che, spero, lei mi confermi essere anteriore al 1° gennaio 2005.

      c0cc0bill

      18 Novembre 2009 alle 14:48

  33. Volevo domandare questo: ho una polizza assicurativa a premio unico scaduta il giorno 19.08. u.s. per la quale ho chiesto la liquidazione a maggio, con solleciti a luglio e a novembre. Ina Assitalia ja quantificato quanto dovrebbe pagarmi, ma non provvede senza spiegazioni.Vorrei radicare un ricorso per decreto ingiuntivo: pùò essere immediatamente esecutivo visto che Ina stessa ha riconosciuto an e quantum.
    Grazie.
    Saluti

    DAVIDE

    18 Novembre 2009 alle 13:50

    • Le suggerisco di sottoporre il quesito all’avv. Alessandro Pedone, in questo spazio.

      Lui potrà darle un parere senz’altro più qualificato di quanto non possa fare io.

      c0cc0bill

      18 Novembre 2009 alle 14:32

  34. Salve
    richiedo una precisazione relativamente al pignoramento del 5° dello stipendio:
    leggo su questo sito che si tratta della rivalsa verso terzi e che la può fare qualunque creditore, poi cerco in giro e trovo che la finanziaria 2005 (legge 311/04) invece consente il pignoraento solo per debiti verso la pubblica amministrazione.
    Mi date un parere? Grazie mille
    Molto utile questo sito.
    ciao

    Alberto

    18 Novembre 2009 alle 12:12

    • Alberto, dovremmo aver corretto l’articolo che non recepiva le disposizioni previste dalla finanziaria 2005.

      Ma qualche refuso è sempre possibile e per questo ci scusiamo.

      Le saremmo grati se ci potesse indicare dove ancora si legge che il pignoramento del 5° dello stipendio può ottenersi anche per debiti di natura non esattoriale.

      Grazie

      c0cc0bill

      18 Novembre 2009 alle 12:54

      • nella casella ricerca (in alto a dx) digitare “quinto” e “stipendio”
        il secondo articolo che si legge è la spiegazione de: <>
        ho trovato solo quella di spiegazione
        Comunque ritengo che la risposta sia che non è possibile che mi venga pignorato il 5° dello stipendio per debiti di natura diversa da quella esattoriale.

        Alberto

        18 Novembre 2009 alle 17:49

        • Grazie Alberto. E’ stato molto gentile. E, comunque, condivido la sua affermazione secondo cui:

          non è possibile che mi venga pignorato il 5° dello stipendio per debiti di natura diversa da quella esattoriale.

          c0cc0bill

          18 Novembre 2009 alle 18:05

  35. buongiorno
    vorrei chiedere come potere recuperare soldi di un assegno circolare emesso a dicembre 2005, sono stata in banca e la banca mi ha detto che devo rivolgermi ad un’agenzia perchè i soldi sono finiti nella cassa comune.

    Anonimo

    18 Novembre 2009 alle 10:51

    • Lei è in possesso di un assegno circolare, intestato a suo nome, emesso nel 2005 e non presentato all’incasso?

      c0cc0bill

      18 Novembre 2009 alle 14:15

  36. buongiorno,
    mi trovo in una situazine piuttosto difficile:
    penso che mio padre abbia contratto debiti per aiutare un parente che, con molta probabilità non riuscirà a coprire. premetto che lui è un operaio e non è proprietario di nulla, vive in affitto.
    MI chiedo però, se nell’ipotesi peggiore nn riuscisse davvero a pagare le rate dei finanziamenti richiesti, qualcuno può rivalersi sul mio stipendio o sul mio 50% di proprietà dell’appartamento che ho acquistato e per il quale sto pagando ancora il mutuo???
    E se devo fare qualche atto di riuncia prima che si scateni qualche eventuale azione legale????
    Grazie mille per le risposte.

    marilù78

    18 Novembre 2009 alle 10:48

    • Stia tranquilla Marilù, a lei non possono toccare nulla.

      Sarà opportuna la rinuncia all’eredità, qualora la situazione debitoria di suo padre perdurasse.

      Ma stiamo anticipando di molto i tempi…

      c0cc0bill

      18 Novembre 2009 alle 18:10

  37. vorrei sapere quando devo aspettare una risposta per una cancellazione avendo gia spedito il vostro modulo con tutti i documenti grazie

    antonio catalano

    18 Novembre 2009 alle 09:58

  38. giugno 2009 mi arriva una comunicazione della banca dove mi viene contestato il mancato pagamento della rata mutuo del mese antecedente e mi sollecitano il pagamento.
    lettera alla mano contatto un adetto della mia banca che mi tranquillizza dicendo che è una prassi del istituto e che parte in automatico ma che non era un problema quindi non do peso a questo comunicazione.
    sta di fatto che il 25 ottobre avanzo una richiesta di finanziamento per un autovettura che mi viene categoricamente rifiutato perchè risulto un cattivo pagatore..premetto che la rata sopraidicata è stata pagata il giorno stesso che contattai la banca.
    cosa posso fare per tornare ad avere i miei diritti di utente e consumatore?

    cacucciolo giuseppe

    17 Novembre 2009 alle 23:12

    • A me sembra poco probabile che l’iscrizione all’elenco dei cattivi pagatori sia avvenuta per il ritardo, peraltro di poche ore, su una rata di mutuo.

      Le suggerisco, prima di qualsiasi altra considerazione, di verificare qui la presenza del suo nominativo nella lista, esercitando il diritto di accesso agli atti secondo le istruzioni ivi riportate.

      Potrà così conoscere le motivazioni di una sua eventuale iscrizione all’archivio dei cattivi pagatori.

      c0cc0bill

      18 Novembre 2009 alle 07:33

  39. Ho una domanda da fare sulle cambiali,ho letto che dal 05.12.2009 tutte le cambiali con il bollo sul foglietto cambiario non ha più valore per cui perde qualsiasi efficcacia nei contronti del debitore, la mia domanda è sapere, se ho compilato con data di emissione antecedente alla legge che annulla i valori bollati sulla carta ha una validità nei confronti del del debitore ?

    antonio

    17 Novembre 2009 alle 23:12

    • Le cambiali che utilizzano vecchie marche emesse prima del 5 dicembre sono valide a tutti gli effetti.

      c0cc0bill

      18 Novembre 2009 alle 07:26

  40. Vorrei un vostro parere su una commissione che la mia banca mi ha applicato senza altro preavviso. Sono intestatario di un conto corrente ed ho richiesto una fidejussione per una borsa di studio vinta partecipando ad un bando di concorso regionale. Oltre alla commissione concordata alla firma pari all’un per cento dell’ammontare della borsa di studio, mi è stata addebitata un’altra commissione non precedentemente prevista. Mi è stato spiegato che si tratta della nuova “commissione messa a disposizione fondi”. E’ legittimo un comportamento del genere?

    Franco

    17 Novembre 2009 alle 22:09

    • No. Si tratta della reintroduzione della commissione di massimo scoperto già abolita per legge.

      Presenti reclamo scritto alla banca, in cui si contesta la richiesta di pagamento una commissione già dichiarata illegittima.

      E’ necessario che sulla copia del reclamo siano apposti il timbro della filiale, la data di presentazione e la firma del funzionario a cui si consegna il reclamo.

      Se la banca si rifiuta di rilasciare copia timbrata, datata e firmata del reclamo, inviare alla stessa raccomandata A.R.

      Nel reclamo, oltre ad una dettagliata ricostruzione dei fatti, bisognerà preannunciare ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario.

      Qui trova informazioni sull’ABF e qui invece i moduli da utilizzare e gli indirizzi per inoltrare ricorso.

      c0cc0bill

      18 Novembre 2009 alle 07:37

  41. salve vi ripropongo la mia domanda,nella speranza che mi date un consiglio.mi trovo all’estero da un anno,(fuggito) x disperazione,sono pensionato,da 5 mesi mi trovo un pignoramento di una parte della mia pensione,oggi un ulteriore taglio,in pratica,un terzo,
    premetto non conosco ne il motivo ne l’ammontare di tale debito,eventuale notifica di un qualche ente,non posso averla ricevuta,colpito da sfratto x morosità(750€ più accessori)dal mio ultimo domicilio,x questo non conosco il motivo di questo pignoramento,non posso tornare in italia x motivi economici e di salute,(ho 76 anni diabetico epatoleso varie neuropatie dovute al diabete)ho scritto ai vari enti,inpis,agenzia entrate,patronato,chiedendo spiegazioni,hahahaha,ha un bel dire l’onorevole BRUNETTA! che ha messo a disposizione dei cittadini,un servizio E:MAIL,soprattutto x chi non può recarsi presso i sportelli.chiedo:ammesso che devo,perche mi tolgono più del quinto?è una legge di berlusconi e compani? come ci si può difendere da un abuso di potere come questo?che posso fare? grazie

    caramia cosimo

    17 Novembre 2009 alle 20:26

    • Gentile sig. Caramia. Le avevamo già risposto in data 4 ottobre, precisamente qui.

      Comunque le riporto la risposta per sua comodità:

      Carissimo Cosimo, potrebbero pignorare solo il quinto della pensione, ma non essendoci alcuna opposizione legale da parte sua, fanno un pò come gli pare e credo che alla sua età ormai conosca bene come funziona la giustizia nel paese che ha appena lasciato.

      Le suggerisco di iscriversi all’AIRE, tanto non è riuscito comunque ad eludere la morsa dei creditori. Il vantaggio è che così potrà almeno ricevere la notifica dei provvedimenti presi a suo carico e capirne le motivazioni.

      Inutile illudersi. Dovrebbe affidarsi ad un legale.

      c0cc0bill

      17 Novembre 2009 alle 21:17

  42. Un mio assegno di euro 520 è stato protestato il 19/5/2008.
    Il beneficiario dell’assegno è disposto a certificare di avere ricevuto da me il pagamento di detta cifra.
    Vorrei sapere se l’stanza di richiesta di riabilitazione va presentata al Tribunale o alla Camera di Commercio.
    Quali documenti devo allegare, se è possibile avere una traccia della domanda e tutte le informazioni che mi possono servire per la cancellazione di detto protesto
    Grazie

    GRAZIELLA

    17 Novembre 2009 alle 19:19

  43. Buonasera,
    io avrei bisogno di un consiglio. Ho richiesto anni fa un finanziamento ad una società creditizia ed ho pagato puntualmente per anni, poi qualche anno fà sono sorti problemi in famiglia e da lì in poi sono iniziati i miei riatrdi nei pagamenti. Attualmente il credito è nelle mani di una società di recupero crediti e con tre rate arretrate ogni mese mi tempesta di telefonate per farmi pagare una rata al mese e non arrivare a quattro. Questo mese non sono riuscita a pagare la rata e sono arrivata a quattro rate scadute e mi stanno minacciando di mandare l’ufficiale giudiziale se non pago entro una settimana, ma io realmente non ho i soldi questo mese per pagarli. Che devo fare? Possono farlo?
    Grazie mille.
    Simona

    SIMONA

    17 Novembre 2009 alle 16:58

  44. Buon giorno,
    mi è arrivato un “preavviso di vendita giudiziaria, promuovendo un procedimento monitorio e, accolta la domanda ex art.641 c.p.c., procedimento esecutivo avanti il tribunale per la vendita forzata ai sensi degli art. 517 e 513 c.p.c. di oggetti preziosi, mobili ed autoveicoli di mia proprietà”, per un finanziamento non più estinto (causa perdita del lavoro) con una banca la quale ha passato il tutto ad una agenzia di recupero crediti. Nell’ avviso mi si dice inoltre: “Si comunica che, previo ordine del tribunale, si procederà all’ asporto dei suddetti beni, se necessario con l’ intervento della forza pubblica e forzando la porta in caso di assenza”.
    Le mie domande sono varie, cercherò di non dimenticar nulla. La comunicazione mi è arrivata per posta semplice, senza raccomandate da firmare o altro, per questo Vi chiedo per prima cosa se è possibile che certe comunicazioni arrivino in questa maniera.
    Secondariamente, precisando che non lavoro da 6 anni, non ho beni di mia proprietà, né case né auto né altri oggetti, se non quattro vestiti e scarpe, non ho un conto in banca, non sono sposata ma convivo con il mio compagno in casa sua e da circa 4/5 anni ho la residenza al suo indirizzo, Vi chiedo: possono rivalersi sui beni del mio compagno, casa, auto, mobili, ecc, dato che vivo con lui? C’è la possibilità che gli venga pignorato qualcosa o non ha niente da temere? Infine, per quel che riguarda me, cosa mi succederà? Verrò segnalata come cattivo pagatore, quindi che succede? Non potrò mai più avere nulla di intestato a mio nome? Sono segnalazioni che rimangono a vita o fra qualche anno scadrà tutto?
    E se porto la residenza da mia mamma le potranno fare qualcosa?
    Vi ringrazio tutti in anticipo e Vi auguro buon lavoro. Grazie grazie,
    Mira

    Mira

    17 Novembre 2009 alle 15:32

    • Signora Mira, innanzitutto non drammatizziamo.

      Il suo compagno potrà avere dei problemi con l’Ufficiale Giudiziario, in caso di pignoramento.

      La soluzione migliore è quella di commissionare una perizia – preferibilmente redatta da un Consulente Tecnico d’Ufficio – e farla asseverare (giurare) presso il Tribunale. In tale documento verrà reso l’inventario di beni, mobili, suppellettili, elettrodomestici ecc. presenti nell’abitazione di sua madre, alla data.

      Successivamente lei sposterà la residenza presso sua madre.

      Sua madre, nel futuro, avrà cura di chiedere fattura nominativa per ogni bene di valore acquistato da collocare nel proprio appartamento.

      Lei, con molta probabilità, è gia stata segnalata alla CRIF. Può comunque verificare seguendo le istruzioni riportate qui.

      Per la cancellazione, invece, dovrà aspettare che passino almeno tre anni dall’ultima comunicazione di messa in mora che le verrà notificata dal creditore. Notificata intendo attraverso una raccomandata con ricevuta AR e non per posta ordinaria come le è già accaduto (quella missiva non ha alcun valore legale).

      Lei dovrà tuttavia prepararsi ad affrontare ancora il creditore, dopo che il pignoramento risulterà infruttuoso.

      Probabilmente le verranno inviate altre raccomandate AR da parte di società di recupero a cui sarà ceduto il credito, la chiameranno al telefono a qualsiasi ora del giorno e della notte, contatteranno parenti ed amici per far conoscere loro la sua posizione debitoria e lo stato di cattiva pagatrice allo scopo di esercitare su di lei una forte pressione psicologica e costringerla a pagare.

      Per reagire adeguatamente consulti l’articolo: “Samantha, agente precario di recupero crediti contro Pippo debitore per forza – Una guerra fra poveri”

      Poi legga:

      1) Come non pagare tutto il debito e vivere sereni!
      2) Una guida di sopravvivenza per debitori assediati

      E sarà anche necessario acquisire una formazione permanente da debitore. Cosa che potrà realizzare studiando tutto quanto presente nella sezione Consigli al debitore.

      Lo studio le insegnerà a trattare con il creditori con preparazione, conoscenza dei suoi diritti e senza alcuna sudditanza psicologica.

      Le offriranno la possibilità di un concordato. Un tempo il concordato si faceva intorno al 50 per cento dei crediti.

      Oggi il livello è sceso vertiginosamente: siamo in media intorno al 20 con punte al ribasso che arrivano fino al 7 per cento. I creditori, anziché perdere tutto, accettano.

      Non accetti la cambializzazione del debito. Qui capirà perchè.

      c0cc0bill

      17 Novembre 2009 alle 16:35

  45. Si annulla certamente se l’imputato è Silvio Berlusconi o uno dei suoi lacché.

    c0cc0bill

    17 Novembre 2009 alle 15:26

    • Alfio, Andrea è finito in spam. Spero che lei voglia continuare a restare con noi senza dover di volta in volta cambiare IP per porre un quesito.

      Eppure dovrebbe esser chiaro che trattiamo con serietà problemi reali. Un pizzico di rispetto non guasterebbe.

      Grazie.

      c0cc0bill

      17 Novembre 2009 alle 15:51

  46. Buongiorno,
    sto acquistando un’attvità commerciale e la cessione della stessa viene pagata in contanti mentre la merce all’interno del negozio la dovrò dilazionare massimo in 12 rate; il cessionario mi richiede a garanzia la fideiussione assicurativa. Posso avere delle informazioni o consigli in merito, grazie dell’aiuto.
    Ilaria

    ilaria

    17 Novembre 2009 alle 11:42

    • Fideiussione” e “prestare fideiussione” significa impegnarsi con un creditore di un‘altra persona garantendogli di pagare i debiti di quest’ultima, rispon­dendo dell’adempimento di un‘obbligazione altrui.

      La fideiussione bancaria garantisce l’adempimento del debitore previo versamento, da parte di quest’ultimo, di somme, titoli (o altre, garanzie) che rimangono a tal fine vincolati.

      La fideiussione assicurativa prevede invece il pagamento di un premio annuale o di un premio unico da parte del debitore.

      Se al creditore va bene una fideiussione assicurativa, per il debitore è senz’altro una opzione preferibile.

      c0cc0bill

      17 Novembre 2009 alle 13:11

  47. Salve il mio nucleo famigliare e composto da cinque persone. marito (carabiniere) moglie (geometra AUTONOMA) 3 figli di 18-15-6 anni, siamo alla disperazione abbiamo debiti per circa 150.000/00 €. tra cui mutuo ipotecario, una cessione e una delega sullo stipendio di mio marito, finanziarie e carte di credito, mio marito risulta cattivo pagatore, e io sinceramente non so’ ma lo sarò a breve, in quanto non riusciamo piu a pagare le numerose rate, nessuno ci finanzia e non sappiamo, piu dove sbattere la testa,mi chieso possibile non ci sia una via d’uscita con uno stipendio sicuro una casa di proprietà, e un reddito da autonomo di circa 16.000/00 €. all’anno? non vogliamo che nessuno ci regali i soldi vogliamo solo avere al possibilità di uscirne fuori da questa situazione.Inoltre le finanziarie ci stanno stressando con telefonate varie per avere indietro le rate in ritardo. Cosa mi consigliate di fare?

    Rita

    17 Novembre 2009 alle 11:37

    • Signora Rita,

      temo che ci sia purtroppo un problema nella gestione del bilancio familiare, proprio perchè – con uno stipendio sicuro ed un reddito da autonomo di circa 16 mila euro l’anno – appare quantomeno singolare l’accumulo di debiti così ingenti.

      Qualcuno – non ricordo chi – affermava che è ricco colui che spende un centesimo in meno di quel che guadagna.

      Ora io non conosco nel dettaglio la sua situazione debitoria, nè le problematiche che l’hanno creata.

      Nè tantomeno è nota (e sarebbe importanto saperlo) qual è l’incidenza del mutuo sui 150 mila euro di esposizione.

      Per una analisi dettagliata e professionale della situazione, finalizzata ad individuare ed a proporre sia uno stile di vita diverso che una soluzione tecnica al problema, non posso suggerirle altro se non valutare la possibilità di rivolgersi ad una “debt agency”.

      Sarà necessario infatti, e non è ovviamente possibile farlo in questa sede, procedere a:

      1) verificare e quantificare il debito;

      2) misurare la reale capacità finanziaria patrimoniale del suo nucleo familiare;

      3) trattare con i creditori per ottenere concordati soddisfacenti e quindi il consolidamento e la riduzione del debito;

      4) individuare ed eliminare le spese, legate al livello di vita condotto da lei e dai suoi familiari, che possono essere ritenute superflue o comunque non più sostenibili. Quest’ultima fase è di estrema importanza per evitare che, una volta sanata la situazione, si possa ricadere in breve nella spirale del sovraindebitamento.

      c0cc0bill

      17 Novembre 2009 alle 13:37

      • grazie per aver risposto alla mia richiesta d’aiuto, confesso che non siamo stati dei buoni amministrattori delle nostre entrate, ma alla radice ci sono anche una serie di problemi di salute ecc.. ec.. che non sto ad elencarle, anche perchè sono tante le motivazioni che dovrei tirarla per le lunghe, ma mi giudichi pure come cattiva amministratrice del mio reddito e che e caduta in una voragine (debiti) dalla quale non riesco ad uscirne, volevo però dirle che il mio debito residuo del muto ipotecario è di €. 22.000/00, la somma che ci finaziarono era di 100 milioni di lire quindi €. 50.000/00 e la casa e valutata attualmente sui 180.000/00€. ma questo pare non interessare nessuno, mi dica piuttosto come fare a contattare una “debt agency” ha qualche indirizzo a chi mi devo rivolgere? grazie

        Rita

        20 Novembre 2009 alle 17:16

  48. E’ mai possibile che per potersi vedere accreditata una cambiale la banca mi fa aspettare 60 giorni?
    Il cliente mi ha dimostrato che alla scadenza ha regolarmente pagato alla sua banca l’importo dell’effetto, perchè allora io devo essere pagato dopo altri 60 giorni??

    Francesco De Felice

    17 Novembre 2009 alle 10:43

    • Presenti reclamo scritto alla banca, in cui si contesta l’intollerabile intervallo temporale fra il pagamento della cambiale da parte del debitore e il successivo accredito dell’importo sul conto corrente del creditore.

      E’ necessario che sulla copia del reclamo siano apposti il timbro della filiale, la data di presentazione e la firma del funzionario a cui si consegna il reclamo.

      Se la banca si rifiuta di rilasciare copia timbrata, datata e firmata del reclamo, inviare alla stessa raccomandata A.R.

      Nel reclamo, oltre ad una dettagliata ricostruzione dei fatti, bisognerà preannunciare ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario.

      Qui trova informazioni sull’ABF e qui invece i moduli da utilizzare e gli indirizzi per inoltrare ricorso.

      c0cc0bill

      17 Novembre 2009 alle 13:19

  49. Salve a tutti. Scrivo in questo forum perche’ non so se puo’ esserci una soluzione al problema che mi si è presentato.
    All’inizio di quest’anno decido, con un socio, di aprire un’attivita’ di ristorazione in un locale che mi ha costretto ad una ristrutturazione non indifferente ma con grande nostra soddisfazione ad aprile era tutto pronto. Purtroppo la spesa è stata piu’ alta del previsto per cui ad un’impresa facemmo un assegno postdatato con scadenza 31 07. Questo perche’ entro quella data contavamo di essere operativi. Nello stesso mese si è presentato un problema con un tecnico del Comune che si è impuntato su un cavillo che riguardava l’agibilita’, tra l’altro regolare, e nonostante fosse tutto a posto ci ha fatto perdere mesi di lavoro(c’è stato anche l’intervento di un nostro legale ed alla fine abbiamo avuto ragione:ora abbiamo la nostra agibilita’). Questo ritardo purtroppo non ci ha permesso di coprire l’assegno che aihmè è andato protestato e ci siamo ritrovati con un’attivita’ ancora inattiva e con un protesto in banca prima ancora di aprire. Nonostante abbiamo coperto l’assegno entro 60 giorni con non pochi sacrifici,e nonostante abbiamo chiesto al direttore della banca di non rovinarci prima di aprire, la banca ha deciso di chiuderci il conto. Il locale è stato aperto ad ottobre e per fortuna l’inizio fa ben sperare ma nessun Istituto vuole aprirci un conto per colpa dell’assegno protestato. Non sappiamo come fare! Tra l’altro, essendo un locale di ristorazione ho bisogno di appoggiarmi ad una banca per poter accreditare gli importi per le varie convenzioni che andro’ a stipulare (buoni pasto, Universita’ ecc) ma non so come fare,rischiando di perdere clienti e soldi. Con il mio socio abbiamo considerato un BancoPosta anche solo per l’accredito. Secondo voi è possibile che aprino senza problemi? O altrimenti quale soluzione potrebbe prospettarmi? Ho sentito anche di un prodotto chiamato “Pattichiari” offerto da alcune banche consorziate e da’ la possibilita’ di aprire un conto corrente elementare, attraverso il quale il cliente può effettuare pagamenti, ricevere somme di denaro, fare investimenti e avere una carta di credito prepagata.La nostra è una SRL ed in queste condizioni nessuno ci dà la possibilita’ di lavorare e non sappiamo come uscirne fuori. Un consiglio per me? Grazie

    Angelina

    16 Novembre 2009 alle 18:09

    • Non si preoccupi Angelina. Va benissimo dove ha postato. Appena possibile tenterò di risponderle.

      c0cc0bill

      16 Novembre 2009 alle 20:50

    • Il prodotto a cui lei si riferisce si chiama Conto Semplice.

      Conto Semplice può essere considerata una soluzione ideale per le esigenze dei protestati non essendo dotato del libretto di assegni

      Si tratta di un conto corrente studiato ad hoc per chi ha esigenze finanziarie di base (non prevede scoperto, libretto degli assegni, deposito titoli) con un canone annuo omnicomprensivo, senza alcuna spesa ulteriore.

      I servizi base concordati per questo conto prevedono tra gli altri 6 bonifici, un bancomat, l’home banking e alcune operazioni allo sportello.

      conto semplice

      Il Conto semplice è una buona alternativa per tutti coloro che hanno un utilizzo “di base” del conto corrente; ma è sicuramente anche un’opportunità di “inclusione finanziaria” per chi difficilmente riesce ad avere altre offerte dalle banche (protestati, immigrati, persone in difficoltà finanziaria).

      Ci auguriamo che le regole della concorrenza facciano la loro parte anche perché sarà facile per il consumatore confrontare le offerte (identiche per tutte le banche) in base al prezzo.

      È questa l’altra grossa novità di Conto Semplice: l’offerta sarà identica, varierà solo il prezzo ed è quindi su quest’ultimo che le banche dovranno puntare per accaparrarsi il cliente.

      c0cc0bill

      17 Novembre 2009 alle 03:55

      • Grazie per la risposta esaudiente. Purtroppo per quelli come noi che dovranno aspettare, pare sia l’unica possibilita’. Pero’ chiedo scusa, ma non mi è chiara la frase “È questa l’altra grossa novità di Conto Semplice: l’offerta sarà identica, varierà solo il prezzo ed è quindi su quest’ultimo che le banche dovranno puntare per accaparrarsi il cliente.” Cioè? Voleva dire in base ai servizi proposti dalla Banca ci sara’l'adesione? Scusi la poca elasticita’ di comprensione, ma non sono molto ferrata su argomenti di Banca

        Angelina

        17 Novembre 2009 alle 08:20

        • Conto Semplice non è un prodotto commercializzato da una singola banca.

          Ma una tipologia di conto corrente che avrà le stesse caratteristiche in tutte le banche.

          Allora sarà facile per il cliente capire chi praticherà il costo più conveniente.

          Questo in teoria, perchè sono convinto che le banche si metteranno d’accordo su un prezzo unico (questa pratica commerciale scorretta si chiama cartello) per ostacolare la concorrenza che altrimenti le danneggerebbe (avvantaggiando i clienti).

          c0cc0bill

          17 Novembre 2009 alle 08:28

  50. Salve Cocobil e a Tutti , vorrei portarvi a conoscenza il funzionamento degli Osservatori sul Credito ed in particolare della citta’ di Roma ; bene dopo 30 Giorni di attesa e compilazione di vari moduli l’intervento se si puo’ chiamare della prefettura si e’ ridotto a una chiamata al Direttore della Filiale con la preghiera di ” vedere un po quello che poteva fare ” alla faccia dell’intervento ai livelli alti come scritto sul sito….bene morale della favola il fido di Euro 1.500,00 non mi e’ stato concesso sono stato deriso dalla banca ( che mi ha detto ” ma cosa pretendeva di fare non sa come vanno le cose in italia ..). Francamente speravo che questo servizio potesse fare qualcosa per i cittadini umiliati da quegli arroganti e senza cuore delle Banche. lascio a voi il commento. La cosa che mi ha dato fastidio e che a fronte di epistolari e mail compilazioni di moduli e affini quello che ha fatto l’ Osservatorio e’ di fare una chiamata…ho chiesto spiegazione di questo ma neanche mi si filano. Che Paese !!!

    RICCARDINO

    16 Novembre 2009 alle 17:09

    • Che dire Riccardino.

      Speriamo solo che fra le 109 province italiane quello della Prefettura di Roma sia solo un caso isolato.

      Ma anche io ci credo poco …

      c0cc0bill

      17 Novembre 2009 alle 04:03

  51. Buongiorno, vorrei proporre due casi particolari.
    1° Sono residente all’estero Ucraina, iscritto AIRE, causa una vertenza giudiziaria, è probabile che abbia un pignoramento in un appartamento che non è la mia residenza, ma solo un domicilio temporaneo, è possibile che avvenga un pignoramento in questa casa?
    2° La mia ex moglie ha sottoscritto un mutuo per un appartamento, io e lei siamo usufruttuari, lei non ha pagato il mutuo, questo appartamento è stato pignorato, e venduto, ma io risulto pignorato, questo senza che sul contratto di mutuo sia presente il mio nome. Posso fare una azione contro la banca? Grazie

    Domenico D'Uffizi

    16 Novembre 2009 alle 16:33

    • Rispondo per ordine.

      Prima domanda

      Ritengo poco probabile un pignoramento di questo tipo.

      Se accadesse non è certamente sugli arredi ed elettrodomestici presenti nel domicilio che verterà il pignoramento.

      L’Ufficiale Giudiziario cercherà di pignorare oggetti personali di valore come orologi, anelli e mettiamoci anche gli orecchini, come la recente cronaca (Diego Maradona e Maurizio Raggio) ci insegna.

      Seconda domanda

      La stipula di un contratto di mutuo è un tipico esempio di obbligazione – che se anche assunta da uno solo dei due coniugi – è considerata come finalizzata a soddisfare le esigenze dell’intero nucleo familiare.

      E dunque l’altro coniuge, pur non avendo stipulato esplicitamente il contratto, ne diventa comunque coobbligato.

      c0cc0bill

      17 Novembre 2009 alle 04:14

  52. sto aspettando di chiudere un finanziamento a saldo stralcio o in forma dilazionatoria per l’intera cifra, cosa devo fare per ottenere il diritto alla cancellazione dalle cemtrali rischi???

    antonio

    16 Novembre 2009 alle 15:36

    • Quando avrà pagato l’ultima rata del piano di rientro a saldo e stralcio, si farà rilasciare una liberatoria dal creditore.

      Quindi attenderà che siano trascorsi tre anni dalla data in cui è stata pagata l’ultima rata.

      Solo allora presenterà istanza alla CRIF per chiedere la cancellazione del suo nominativo dall’elenco dei cattivi pagatori in cui è iscritto, secondo le istruzioni qui riportate.

      In pratica lo schema di procedura è il seguente.

      crif tempi

      c0cc0bill

      17 Novembre 2009 alle 04:21

  53. salvePRIMA MI DEVO SCUSARE CON L’HO STAFF.Non so se ho scritto nella bacheca giusta..Mi potete dare un informazione precisa?
    Mi e arrivata una comunicazione di avvenuta iscrizione di ipoteca.Per un complessivo di 33.000€in cartele esatoriale.Pero l’iscrizione ipotecaria e stata eseguita per la somma di 67.454.€ da parte degli esatri.E legale ‘Possono fare questo anche se il debito che ho e pari a 33.000€?
    Un altra cosa importante la casa e stata acquistata 3 anni fa con un mutuo ipotecario dalla banca,io essendo da poco dipendente con uno stipendio di 5-600€mensili non pago il mutuo da 8 mesi anche loro cioe la banca vanno sulla via legale chi si riprende questa casa..quanto tempo ho ancora per arrivare..non so chi arriva per primo l’esatro o la banca…In piu come si òprocede vengono ,mi fanno uscire di casa le cose personali rimangono perse,vorrei precisare che al interno della mia fam. sono 2 minorenni,moglie disoccupata.Se sapete qualcosa in merito vi ringrazio tanto.Insomma aver tempo di prendere almeno i vestiti dei bambini se dobbiamo andare sotto i ponti.

    grazie aspettero’ con ansia la VS.risposta.
    ROBERT.

    robert

    16 Novembre 2009 alle 15:13

    robert

    16 Novembre 2009 alle 15:23

    • E’ normale che l’ipoteca venga iscritta per un valore doppio del credito nominale.

      Tenga conto che bisognerà aggiungere ai 30 mila della cartella, a conclusione della procedura di esecuzione forzata per il recupero del credito, gli interessi legali e di mora che nel frattempo matureranno nonché le spese di esazione e quelle legali, ed altre quisquiglie ed amenità che saranno sostenute dal creditore fino alla conclusione dell’esproprio.

      Per i tempi le accludo dei grafici esemplificativi, così potrà rendersi conto da solo delle varie fasi della procedura.

      regolazione debiti 1
      regolazione debiti 2

      c0cc0bill

      17 Novembre 2009 alle 04:33

      • Mi voresti spiegare”pignoramento presso terzi”qualli altre pers.sono a rischio per colpa mia.tipo parenti stretti.fratelli,genitori.I genitori sono al estero.(Romania).Possono pignorare le cose dei genitori-casa,o quella dei fratelli?

        Per favore se e cosi fatemi sapere almeno li avverto.

        grazie.

        robert

        17 Novembre 2009 alle 08:10

        • No Robert. Il pignoramento presso terzi è un’altra procedura di riscossione coattiva.

          I parenti non rispondono dei suoi debiti (fatta eccezione per la moglie, eventualmente).

          Le faccio un esempio.

          Lei ha dei debiti e lavora come dipendente presso il datore di lavoro Pinco Pallino.

          Il creditore, venuto a conoscenza di ciò, si rivolge al giudice ed ottiene un provvedimento di pignoramento presso terzi.

          In pratica il terzo è Pinco Pallino. Il giudice intima a Pinco Pallino di togliere il 20% dello stipendio che deve a Robert e consegnarlo direttamente al creditore.

          c0cc0bill

          17 Novembre 2009 alle 08:18

          • Ok.Grazie.Un ultima cosa che tenevo domandarVi.Ma con la banca che mi ha eroggato 170.000€di mutuo come rimani siccuramente vorra i suoi soldi.Io rimango obliggato di pagare il mutuo per una casa che non ho piu,oppure si mettera d’accordo con gli esatrei.?Dopvrei avvisare io la banca della ipoteca in corso dagli esatri?..

            Se mi rispondete anche a questa domanda siete veri gentiluomini.davvero.

            Grazie.

            robert

            17 Novembre 2009 alle 13:45

            • No. Esatri vende all’asta la casa poi:

              1) prende i soldi che le spettano;
              2) dà alla Banca i soldi suoi – perchè sulla casa c’è una ipoteca della banca ed Esatri sa che esiste un altro creditore;
              3) quello che resta, se resta, tocca a lei

              Io le suggerisco, se proprio ritiene di non poter pagare i debiti, di venderla lei la casa e pagare i debiti. In questo modo può spuntare parecchio in più sul prezzo di vendita. La vendita all’asta è sempre poco trasparente: purtroppo ci sono spesso accordi sottobanco per acquistarla a prezzi stracciati.

              Il suo problema è la casa. Sembra assurdo, ma se non l’avesse avuta, avrebbe potuto anche fregarsene dei debiti Esatri. Per debiti, in Italia, non si va in galera.

              c0cc0bill

              17 Novembre 2009 alle 13:58

              • Ma potrei venderla cioe sono ancora in tempo di mettere in qualche aggenzia?anche se ce’ l’iscrizione di ipoteca in corso?Perche se cosi mi metto in moto.

                grazie.

                robert

                17 Novembre 2009 alle 14:18

                • Certo che può venderla.

                  Il compratore sapendo che c’è ipoteca, non le darà tutto il valore, ma pagherà prima ESATRI e la banca per cancellare le due ipoteche. Ed il resto lo consegnerà a lei.

                  L’accordo è un pò più complesso e richiede una ottima agenzia. Se lei espone con chiarezza il problema e si affida a professionisti seri, la cosa si può fare in termini di legge.

                  c0cc0bill

                  17 Novembre 2009 alle 14:28

                • Mi potresti suggerire qualche indirizzo.conosci? qualche aggenzia seria.Non saprei SEMBRA CHE SEI UNA PERS.iN GAMBA.
                  Con tutte le risposte che ho trovato su Vs.sito..

                  Grazie.Coccobill.Che poi non ho capito che tipo di leggista sei..Le conosci veramente tutte le leggi.

                  robert

                  17 Novembre 2009 alle 14:41

                • Dai Rispondimi.Vedo qualche fillino di speranza allora.

                  robert

                  17 Novembre 2009 alle 15:46

                  • No Robert. Non conosco agenzie a cui indirizzarla.

                    Le suggerisco di provare comunque con quelle più conosciute. Sono care, ma riescono a vendere di più e presto in quanto danno maggiore e diffusa visibilità alle offerte che intermediano.

                    c0cc0bill

                    17 Novembre 2009 alle 15:55

  54. Posso ottenere dalla società di recupero credito che ha preso la mia pratica, una risoluzione della cifra con un dilazionamento della stessa abbattendo gli interessi?? ovvero con gli interessi la cifra è di circa 14.0000 senza interessi la cifra è di circa 9.000 quindi chiederei di pagare questi 9.000 dilazionati ma chiedendo la cancellazzione dalla crif.
    Secondo voi è possibile ottenere questo??

    antonio

    16 Novembre 2009 alle 15:20

    • Guardi che la cancellazione dalla CRIF non dipende mica dall’importo con cui chiuderà il concordato.

      In ogni caso lei dovrà aspettare tre anni dalla data in cui avrà pagato l’ultima rata del piano di ammortamento del debito.

      Poi, allegando la liberatoria – che dovrà farsi rilasciare dalla società di recupero crediti – potrà presentare istanza di cancellazione.

      Seguendo le istruzioni qui riportate.

      Venendo al problema specifico, non mi sembra che lei stia perseguendo un buon risultato con la trattativa che sta conducendo con la società di recupero crediti.

      Ha un debito di 14 mila euro di cui 9 mila di sorta capitale e 5 mila di soli interessi.

      Si è mai chiesto come siano maturati questi 5 mila euro? Che tassi di interesse le sono stati applicati?

      Per raggiungere l’importo di 5 mila euro su 9 mila sicuramente lei sta trattando con un novello Shylock. Forse le converrebbe cedere un chilo della sua propria carne.

      E poi, questa società di recupero crediti è autorizzata a chiederle il pagamento? Le ha inviato, come previsto dalla legge, la comunicazione di cessione del credito?.

      Signor Antonio, si svegli. In piena crisi come quella che stiamo vivendo lei vuole regalare 9 mila euro al primo venuto. Ma i soldi li guadagna lavorando oppure li coltiva in giardino?

      Oggi la media dei concordati fra creditore e debitore si aggira sul 10% del debito con punte al minimo del 7% ed al massimo del 20% (quando per motivazioni proprie il debitore vuole chiudere il contenzioso).

      E quindi, parti da queste cifre: 1400 euro, e proprio per essere generoso ne aggiunge altri 600 per fare cifra tonda con 2000. Non un centesimo in più, se vuole il mio parere.

      Per convincersene legga:

      1) Come non pagare tutto il debito e vivere sereni!
      2) Una guida di sopravvivenza per debitori assediati

      Anzi, consulti tutto quanto presente nella sezione Consigli al debitore.

      Lo studio le insegnerà a trattare con i creditori con cognizione di causa, preparazione, conoscenza dei suoi diritti e senza alcuna sudditanza psicologica.

      E, soprattutto, le conoscenze che acquisirà le eviteranno di andare incontro ad altre fregature, spesso offerte come soluzioni di concordato dalle società di recupero crediti.

      c0cc0bill

      17 Novembre 2009 alle 04:39

  55. vorrei sapere entro subito spero……”devo farmi dare n. 10 cambiali di 1.000 euro l’una a scadenze mensili, quanto è il tasso d’interesse che devo applicate in maggiorazione dell’importo e quanto costano i bolli”???

    pia

    16 Novembre 2009 alle 14:42

    • Il bollo sulla cambiale è pari al 12 per mille dell’importo facciale. Il bollo va arrotondato ad euro 0,10 per difetto (se la frazione di bollo calcolato arriva fino a 0,05 euro) o per eccesso (negli altri casi).

      Questo per le marche da bollo valide fino al prossimo 5 dicembre.

      c0cc0bill

      16 Novembre 2009 alle 14:59

  56. Vorrei sapere se la valuta per i bonifici che non dovrebbe superare le 24 ore, riguarda solo le bache oppure anche le poste italiane?

    Grazie.

    Giuseppina

    16 Novembre 2009 alle 13:48

    • Il decreto legge cita testualmente gli assegni bancari.

      Da tempo, tuttavia, gli assegni postali sono equiparati a quelli bancari.

      Non è da escludere, come temo leggendo il suo commento, che gli azzeccagarbugli delle Poste si siano messi a sottilizzare sul testo letterale della legge, dopo avere per tanto tempo starnazzato pubblicizzando gli assegni postali come equivalenti a quelli bancari.

      Mi faccia sapere, per favore, se i miei timori sono fondati.

      c0cc0bill

      16 Novembre 2009 alle 14:55

  57. buongiorno a tutti. Convivo con un amico in affitto,intestato ad entrambi,io ho solo domicilio,lui ha portato la residenza. Rischia l intervento dell ufficiale giusdiziario per eventuale pignoramento per questioni passate,la mia domanda e’ cosa rischio io??? i mobili alcuni li ho acquistati io e dispongo di fatture,altri vecchi sempre di mia proprieta’ ma non ho piu nulla ormai per dichiarare le mia effettiva proprieta’… cosa puo succedere??? Grazie mille buona giornata

    manuel

    16 Novembre 2009 alle 13:13

    • Manuel, in caso di pignoramento presso la residenza del debitore avrà comunque dei fastidi per gli oggetti pignorabili ivi presenti di cui non dispone (come generalmente accade, del resto) di fattura.

      Dovrà, in pratica, cercare di convincere l’Ufficiale Giudiziario con l’ausilio di testimoni e ricorrerlo, probabilmente, in cancelleria.

      c0cc0bill

      16 Novembre 2009 alle 15:06

      • la ringrazio per la risposta. Buona giornata

        manuel

        17 Novembre 2009 alle 07:47

  58. Decido di acquistare un auto e ottengo un finanziamento di € 35.000 che viene erogato alla concessionaria. Decido di rinunciare all’acquisto e la concessionaria, avendo già io pagato la prima rata mi restituisce la somma che io utilizzo per altri acquisti. Dopo 12 rate pagate regolarmente la concessionaria mi riferisce che sono sorti problemi cion la finanziaria e mi chiede di estinguere il finanziamento nonostante i pagamenti siano regolari. Le mie domande sono: Sono obbligato ad estinguere? la concessionaria puo essere obbligata dal concessionario ad estinguere senza il mio consenso? potremmo incorrere in qualche violazione penale (sottolineo il mio assenso all’operazione e la mia regolarità nei pagamenti). Cordiali saluti

    Sueri Giulia

    16 Novembre 2009 alle 12:25

    • E’ certamente una procedura poco trasparente quella messa in atto dal concessionario con il suo assenso.

      Le concessionarie ricevono finanziamenti indiretti da impiegare a vantaggio dei clienti per l’acquisto di auto.

      Tanto è vero che le finanziarie che operano nel campo stringono accordi strategici con le case costruttrici, quando addirittura non sono da esse partecipate.

      Ma anche se si trattasse solo di un prestito finalizzato, credo che l’accordo raggiunto con il concessionario abbia violato tutte le norme contrattuali possibili.

      Non rileva alcunchè che lei stia pagando le rate puntualmente.

      Del penale non ci occupiamo e non le rispondo.

      Una sola cosa è certa: da quel concessionario io non comprerei auto.

      c0cc0bill

      16 Novembre 2009 alle 13:19

  59. Leggendo le ottime notizie e risposte da voi date nel sito, avrei una domanda da farvi.Ho firmato per un mio parente da GARANTE per l’acquisto di un auto ,presentando alla concessionaria documenti e busta paga.Premetto che io ho fatto da garante,l’auto e’ intestata al mio parente,cosi’ il finanziamento.Morale spiacevole,io mi ritrovo assillato dalla finanziaria che vorrebbe il pagamento delle rate non pagate o pagate in ritardo.Cosi’ anche di telegrammi di avvio di pratiche legali a nome del titolare del prestito e mio come garante.Inutile spiegarvi il sentirsi pignorato mal pagatore e rifiutato per acquisto di beni a rate,certamente non per mia colpa.La domanda che vi pongo e’ questa:Posso io inoltrare la raccomandata come da voi esposto e indirizzata al CRIF a mio nome, in quanto garante e ingenuamente contitolare ,di cattivi pagamenti da parte del mio parente? Cosa succede in caso di morte del titolare del finanziamento, ed essendo lui l’intestatario del finanziamento, del bene ed avendo in comunione con la moglie un appartamento.Certo di una vostra risposta sul sito ,io vi pregherei di mandarmi una mail sulla mia posta elettronica:francesco.lamparelli@fastwebnet.it. Certo nell’accoglimento di questa mia preghiera,dovendo agire per salvaguardare la mia persona, vi saluto cordialmente e per fortuna che esistono siti come il vostro, che ci aiutano a capire ed agire.

    francesco

    16 Novembre 2009 alle 11:51

    • Le notizie che invece lei leggerà in questo commento, gentile sig. Francesco, saranno, purtroppo per lei, più che pessime.

      Lei premette di aver fatto “solo” da garante; precisa che il finanziamento è stato erogato ad un suo parente; si lamenta di essere assillato da finanziarie e società di recupero crediti non per sua colpa.

      Mi scusi, ma vorrei capire – come oggetto di studio – cosa lei pensava significasse e comportasse il prestare garanzia o, se vuole, il fare da garante?

      Ma veniamo ai suoi quesiti:

      1) lei risponde completamente del debito contratto dal suo parente, se la finanziaria o la società di recupero crediti decidono, per ragioni che non devono spiegarle, di rivalersi su di lei. Nel tipo di contratto di finanziamento che cità non è mai previsto il beneficio di escussione;

      2) come cattivo pagatore in itinere (o cattivo garante, se preferisce) non può chiedere alla CRIF la cancellazione dei dati a lei riferiti. Potrà farlo solo dopo tre anni dal pagamento dell’importo residuo a debito. Oppure dopo che siano trascorsi tre anni dall’ultima messa in mora inviatale dal creditore;

      3) il caso di morte del debitore è per lei quasi neutro. Dovrà continuare a pagare il debito per cui ha garantito. Le cambia solo che, eventualmente, per rivalersi sul garantito dovrà procedere contro gli eredi del de cuius;

      4) non inviamo risposte per e-mail; il lavoro che facciamo in un contesto di volontariato ha senso solo se le esperienze possono essere condivise da altri, acchè i lettori non commettano gli stessi errori che hanno avuto modo di apprendere dai racconti ospitati in questo blog.

      In conclusione Francesco, quando avrà avuto modo di meditare e spogliarsi dall’inutile vittimismo che sfoggia, potremo esaminare con lucidità e razionalità come procedere per minimizzare il danno.

      Siamo qui anche per questo e se chiederà un aiuto, non glielo rifiuteremo.

      c0cc0bill

      16 Novembre 2009 alle 12:38

  60. Ho fuori un’assegno ma di un conto che ho non residenti, posso andfare protestata?

    Anonimo

    16 Novembre 2009 alle 11:42

    • Il protesto è il procedimento con il quale viene dichiarato pubblicamente, da parte di un notaio, ufficiale giudiziario o segretario comunale, il mancato pagamento della somma indicata nel titolo di credito (protesto per mancato pagamento di assegno o cambiale) o la mancata accettazione della cambiale da parte del trattario (cambiale – tratta).

      La funzione principale del protesto, è quella di garantire al portatore del titolo l’esercizio dell’azione di regresso nei confronti dei debitori (cfr. art. 51, legge cambiaria ed art. 45, legge sugli assegni): detta funzione, però, non è l’unica.

      Ma non può essere trascurata, poi, la funzione “psicologica” del protesto, derivante dalla pressione che sul debitore esercita il discredito commerciale e sociale che proviene dalla pubblicità “negativa” del protesto.

      L’ultima funzione del protesto, conformemente a quanto ritenuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza più recente, è l’assimilazione del protesto alla costituzione in mora del debitore, con la conseguente produzione di effetti interruttivi della prescrizione.

      Tutto questo per dirle che il protesto, di un assegno o una cambiale, non ha alcun legame con lo status di residente o non residente del soggetto protestato e dunque, almeno da questo punto di vista, si tratta di un procedimento che non può, in alcun modo, essere definito “xenofobo”.

      c0cc0bill

      16 Novembre 2009 alle 12:17

  61. Buongiorno,
    avrei l’urgente necessità di avere qualche informazione in merito all’opportunità di ricorrere ad una fideiussione per garantire verso terzi, in particolare per sinistri derivanti da attività contrattuale, la figura del Presidente di una Associazione di Promozione Sociale che per propria natura si trovi a gestire somme di denaro anche ingenti (in particolare per l’organizzazione di eventi regolarmente approvati dall’Assemblea degli Associati con relativo bilancio preventivo).
    Avendo vagliato la possibilità della stipula di una polizza assicurativa con esito negativo, ci è stata suggerità l’eventualità di fare ricorso ad una fideiussione. Leggevo che ci sono sia fideiussioni bancarie che assicurative: quale pensate sia maggiormente idonea in questo caso?
    Ringrazio anticipatamente e porgo cordiali sauti.
    Andrea

    Andrea

    16 Novembre 2009 alle 09:13

    • Non mi è chiara la ragione per cui lei è così desideroso di rischiare il proprio patrimonio a favore del Presidente dell’Associazione.

      I sinistri che derivano dall’attività contrattuale sono sempre incombenti, ma, statisticamente, diventano quasi ineluttabili in presenza di fideiussioni.

      Il terzo, in presenza di fideiussione diventa sempre più generoso nelle transazioni con il garantito, e questi, è inevitabile, propende a maggiore distrazioni (quando va bene) o si lascia circuire da umane tentazioni (quando va male).

      Comunque, i soldi sono suoi … ma deve esserle chiaro che cosa comporta una fideiussione. E se proprio ci tiene, almeno non la faccia omnibus e fissi un tetto massimo di esposizione.

      c0cc0bill

      16 Novembre 2009 alle 11:20

  62. Salve, ho un debito verso 3 società, 34000 in tutto , non posso piu pagare perchè ho perso il lavoro 2 anni fa.Che posso fare per tutelare la mia famiglia , sopratutto la casa in cui viviamo che è intestata a me ed è di mia proprietà,l’ho acquistata dopo il matrimonio e io e mia moglie siamo in separazione patrimoniale .Grazie

    sergio

    15 Novembre 2009 alle 23:44

    • La proprietà della casa costituisce un punto debole per il debitore.

      I creditori non le proporranno mai un concordato e preferiranno aggredire, per via giudiziale, il suo immobile pignorandolo e poi vendendolo all’asta.

      Le ipotesi di soluzione:

      a) trasferire la proprietà a sua moglie. Ma bisognerebbe conoscere la natura dei debiti da lei contratti. Se si tratta di obbligazioni assunte nell’interesse della famiglia, l’opzione è molto rischiosa, dal momento che comunque i creditori potrebbero rivalersi sul coniuge. E poi, in caso di separazione legale, oltre al danno le resterebbe anche la beffa (pagare comunque il debito e restare senza casa);

      b) se l’immobile è ipotecato, ma il suo valore è tale per cui potrebbe essere capiente una ipoteca di secondo grado, andrebbe valutata l’ipotesi di ricorrere ad un mutuo di liquidità per una somma pari alla sua esposizione debitoria. Ovviamente il mutuo dovrebbe essere calibrato su un numero di annualità compatibili con la sostenibilità del rateo. In questo modo salderebbe i debiti verso le tre società e le resterebbe da pagare una modesta rata mensile.

      c) vendere l’immobile prima del pignoramento e trasferire il ricavato su conti correnti nella disponibilità di genitori, fratelli ed affini (è necessario ripartire al massimo il numero delle persone per minimizzare i danni derivanti dai sempre possibili rischi di disconoscimento dell’affidamento). In questo modo potrebbe fregarsene dei creditori ed attendere con calma una proposta di concordato nell’ordine del 10-20% della somma iniziale a debito (sono queste, al momento, le percentuali su cui si attestano mediamente i concordati). Dopo, al limite, ricompra casa (semmai più piccola).

      c0cc0bill

      16 Novembre 2009 alle 11:05

  63. Salve Sig. “cocobil”, come Le ho gia’ scritto in un precedente quesito,io e mia sorella siamo in possesso di una quota minoritaria di immobile avuta in successione alla morte di mia madre e la restante maggior quota di possesso e’ di mio padre,il solo che attualmente vi abita.Qualora i miei creditori volessero mettervi su le mani (e non ci metteranno poi molto a farlo…) con pignoramento o ipoteca, in tale situazione che cosa se ne farebbero della mia quota di immobile dato che nessuno che abbia un po’ di buonsenso comprerebbe mai “un pezzo di casa” similmente suddiviso”? Potrebbero comunque procedere addirittura alla vendita all’asta di tutto l’immobile per poi ricavarne quanto loro spetta? Cordialmente, PAOLO GAGLIARDI

    PAOLO GAGLIARDI

    15 Novembre 2009 alle 22:07

    • Saluti a lei, sig. Gagliardi! L’ultima è quella giusta.

      Indipendentemente dalla quota di proprietà del debitore, gli altri proprietari di un bene indivisibile possono essere costretti a subire passivamente la liquidazione del bene per consentire il soddisfacimento delle obbligazioni assunte dal comproprietario debitore.

      Ovviamente, gli altri proprietari possono poi successivamente rivalersi sul comproprietario debitore nel caso in cui l’esecuzione coattiva produca loro danni oggettivi (la vendita all’asta difficilmente si realizza con importi compatibili con quelli di mercato).

      P.S. Poi se non la disturba troppo, al prossimo quesito mi citi, semmai, come c0cc0bill (con due Cì). Grazie

      c0cc0bill

      16 Novembre 2009 alle 11:27

  64. salve un protestato o cattivo pagatore puo stipulare un contratto di fideussione assicurativa uso affitto grazie

    salvatore

    15 Novembre 2009 alle 18:50

    • Non può essere escluso, ma tecnicamente è alquanto difficile che possa farlo.

      In genere si risolve facendo prestare fideiussione ad un garante (un non segnalato in RIP o in CRIF, che abbia garanzie da offrire).

      c0cc0bill

      16 Novembre 2009 alle 11:32

  65. Avrei bisogno di qualche consiglio: Sto comprando casa ed ho anche trovato la banca migliore per le mie esigenze, quindi prodotto la documentazione richiestami insieme al consulente abbiamo inviato online la richiesta di mutuo alla sede centrale, la sorpresa è che questa pratica all’ atto dell’ acquisizione ha avuto assegnata un punteggio di 4/9. Il consulente ha cercato di tranquillizzarmi dicendo che non dovrebbero esserci problemi per la concessione del mutuo. Successivamente cercando di fare mente locale relativamente a qualche pagamento di bollettino in ritardo ho scoperto che nei vari finanziamenti avuti dalla fine degli anni 90 mi è capitato (per ritardi postali o qualche volta per dimenticanza) di ritardare il pagamento di qualche rata per massimo dieci giorni ma la cosa peggiore che solo adesso sto realizzando è ho notato su un’ estratto conto di una Società a cui mi sono rivolto recentemente per ottenere un finanziamento per l’ acquisto di beni di consumo, con addebito diretto su Conto Corrente, che la prima rata era stata considerata insoluta ed era stata pagata dalla banca il mese successivo ( preciso che il mio conto non è mai andato in rosso e che non ho mai avuto comunicazioni a riguardo di questo contrattempo, anzi di recente mi ha chiamato questa Società offrendomi un prestito personale ad un tasso agevolato in quanto sono considerato da loro un buon pagatore).
    Secondo voi quali rischi sto correndo? cosa mi conviene fare? Posso fidarmi del consulente bancario il quale mi ha rassicurato che questa richiesta pur avendo un punteggio così basso può comunque essere accettata dalla banca?
    Spero di essere stato chiaro e che soprattutto ci sia qualche anima buona che possa darmi qualche consiglio.
    ringrazio anticipatamente.

    Clasco

    15 Novembre 2009 alle 18:41

    • Per fortuna, quando banche e finanziarie segnalano un soggetto ai gestori delle centrali di rischio di intermediazione finanziaria, viene anche riportata la motivazione per cui la segnalazione è stata effettuata.

      E, sempre per fortuna, alcune finanziarie ed alcune banche (quelle più illuminate) entrano nel merito della segnalazione. Non si fermano “tout court” a verificare solo che il nominativo – di un soggetto che fa istanza per un prestito o un mutuo – sia assente dalla banca dati, ma vanno a leggere cose effettivamente c’è scritto.

      Così capita che a lei, pur essendo stato etichettato come un cattivo pagatore, molto probabilmente verrà concesso il mutuo, seppure con un “credit score” di 4/9 e (probabilmente con qualche centesimo di punto in più per quel che attiene il tasso di interesse).

      Per il futuro, quando deciderà unilateralmente di ritardare il pagamento di una rata, ricordi le conseguenze a cui potrebbe andare incontro.

      Gliele riassumo nella tabella seguente.

      tempi massimi di permanenza in CRIF

      Il suggerimento è quello di pagare sempre con un RID.

      Inoltre, proceda qui a verificare l’esistenza di altre segnalazioni a suo nome e, se i tempi indicati dalla precedente tabella risultano rispettati, proceda a richiederne la cancellazione – che non è mai automatica.

      Le istruzioni per farlo sono contenute nella stessa pagina a cui l’ho rinviata per la verifica.

      c0cc0bill

      16 Novembre 2009 alle 12:03

  66. Vorrei sapere se, dovendo emettere dei “pagherò” a fronte di un pagamento, è possibile successivamente pagarli in contanti prima della scadenza,e, in caso di risposta affermativa, come conservare i documenti cartacei, ossia i pagherò veri e propri. Grazie.

    Anna Lisa

    15 Novembre 2009 alle 18:15

    • Le cambiali di solito vengono scontate o girate, per cui sarà difficile riuscire poi a pagarle prima della scadenza.

      c0cc0bill

      16 Novembre 2009 alle 13:26

  67. quali somo di preciso i beni mobiliari che si possono pignorare?possono pignorare la tv oppure pignorare un auto che serve per portare una persona invalida?!!!grazie

    antonio

    15 Novembre 2009 alle 10:56

    • Facciamo prima ad esaminare cosa in una casa NON si può pignorare:

      1) le cose sacre e quelle che servono all’esercizio del culto;
      2) l’anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero,
      3) le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi;
      4)sono tuttavia esclusi i mobili di rilevante valore economico, anche per accertato pregio artistico o di antiquariato;
      5) i commestibili e i combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e delle altre persone indicate nel numero precedente;
      6) gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere del debitore;
      7) le armi e gli oggetti che il debitore ha l’obbligo di conservare per l’adempimento di un pubblico servizio;
      8) le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in generale gli scritti di famiglia, nonchè i manoscritti, salvo che formino parte di una collezione.

      Il pignoramento, quando non v’è pregiudizio per il creditore, deve essere eseguito preferibilmente sulle cose indicate dal debitore.

      In ogni caso l’ufficiale giudiziario deve preferire il danaro contante, gli oggetti preziosi e i titoli di credito che ritiene di sicura realizzazione.

      Attenzione : il pignoramento deve essere eseguito di preferenza sulle cose che l’ufficiale giudiziario ritiene di piu’ facile e pronta liquidazione nel limite di un presunto valore di realizzo (calcolato aumentando della meta’ l’importo del credito precettato) oppure è tenuto a pignorare le cose indicate espressamente dal debitore. ! Rileggete questo passo,è importante !

      Ancora : Il pignoramento puo’ riguardare anche le cose mobili (arredamento, oggetti vari) presenti nell’immobile non di proprieta’ del debitore.

      E’ sufficiente che questi vi abbia residenza per presumere (ope legis ) che i beni contenuti nell’immobile siano di sua proprieta’, salvo prova contraria (sua o dell’effettivo proprietario) in separata sede

      Infine, ammettiamo che venga pignorato un salotto in similpelle,. Trascorsi i tempi tècnici della custodia,credete sia facile e sbrigativo vèndere l’oggetto al pùbblico incanto ? E soprattutto : a che prezzo e a chi interesserebbe?

      Gli sciacalli di professione gìrano sì sui Tribunali ( in combutta con le Cancellerìe e gli Uff. Giudiziari ) ma non certo per partecipare alle aste del vostro mobiletto,ma ad altre ben più sostanziose.Chiaro il concetto ? Spero di sì.

      E adesso chiariamo la funzione e il ruolo dell’Uff. Giudiziario. Sfatiamo qualche luogo comune : NON viene con la grancassa, nè con i Carabinieri, nè con la muta di cani nè con un camion per portarsi via mobili e suppellettili.

      E’ una persona discreta conscia della delicatezza del suo ruolo e agisce in modo asetticamente impersonale,nel senso che non fa quasi mai gli interessi sfacciati del creditore. Lui è solo una specie di notaio che certifica e sequestra preventivamente ciò che eventualmente ‘è da pignorare.

      In gènere è lui a chiedere al debitore se c’è qualcosa da pignorare o lui debitore vuole indicare cosa ci sia da pignorare. Quando il debitore ( come spesso accade ) allarga le bracia sconsolato e si guarda intorno,l’Uff Giudiziario fa spallucce e redige il pignoraento NEGATIVO.

      Non gira per le stanze in cerca di tesori nascosti,nè apre cassetti,nè cerca casseforti dietro i quadri, nè perquisisce nessuno. E’ solo una persona che fa il suo lavoro e lo fa nella forma più discreta possibile. Tutto qua,anzi,nella eventualità,non dimenticatevi di offrirgli un caffè. Tutto qua.

      In conclusione : un pignoramento mobiliare ad un povero cristo quasi mai serve a recuperare qualcosa,perciò non lo si fa più e se aggiungete al tutto che,la cessione del credito alle agenzie di Recupero (dette anche cani da riporto ) frutta sicuramente di più in chiave fiscale,il cerchio si chiude.

      Sull’auto, anche se serve per il trasporto di una persona invalida, è purtroppo legittimo il fermo amministrativo in caso di debiti con la Pubblica Amministrazione (Equitalia e cartelle esattoriali).

      c0cc0bill

      15 Novembre 2009 alle 15:54

  68. Nel 2001 acquistavo una fornitura di gas gpl dalla Liquigas S.p.A. per il riscaldamento dell’abitazione in cui risiedevo momentaneamente, dopo poco tempo ho dovuto lasciare tale abitazione per dissidi familiari e per una serie di problemi economici (tra cui trasloco imposto alla mia famiglia) non sono riuscito a saldare la fattura della fornitura di gpl (E 2.043), nell’autunno 2003 sono stato vittima di un pignoramento mobiliare a seguito di decreto ingiuntivo da parte della Liquigas (un soggiorno in arte povera veneta pagato oltre 3.000 euro, un salotto, tv videoregistratore ecc.), visto che per saldare 2.000 euro si erano presi beni che mi erano costati più del doppio ero tranquillo di avere chiuso il debito ma sorpresa a metà ottobre 2009 mi viene notificato un nuovo decreto ingiuntivo in cui mi si chiede il saldo di oltre 5.000 euro in quanto dalla vendita dei suddetti beni nel 2003 la Liquigas ha recuperato solo 313,10 euro e mi intima il pagamento di tutto quanto, può farlo? visto il tempo passato, inoltre a seguito dell’attuale crisi mi trovo impossibilitato ad effettuare anche un pagamento rateale di tale cifra (stipendio ridotto, moglie precaria lasciata a casa e mutuo da pagare), grazie

    Sergio

    15 Novembre 2009 alle 00:35

    • Sì, purtroppo può farlo.

      La speculazione sulle vendite all’asta non è cosa di oggi, esiste da sempre.

      Questa la motivazione per cui conviene vendere autonomamente i beni (tutti) che si possiedono prima del pignoramento oppure procedere alla conversione del pignoramento prima della vendita.

      c0cc0bill

      15 Novembre 2009 alle 06:47

  69. Un assegno è stato mandato dal notaio per essere protestato quanti giorni ci sono a disposizione perchè io possa andare direttamente dal notaio a pagarlo? Grazie

    Anonimo

    14 Novembre 2009 alle 20:37

    • Non c’è più tempo disponibile ormai, l’assegno dovrebbe essere stato protestato.

      Ma ha ancora possibilità di limitare i danni, pagando l’assegno entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini della sua presentazione.

      Dal momento in cui l’assegno non viene pagato per mancanza di fondi, il soggetto interessato (il traente) – a cui viene debitamente notificato l’inizio della procedura con il cosiddetto “preavviso di revoca” – ha 60 giorni di tempo per pagare. Il preavviso di revoca viene inviato per telegramma o raccomandata a/r entro 10 giorni dalla presentazione al pagamento dell’assegno.

      Il pagamento, detto “tardivo” (nel termine dei 60 giorni dalla presentazione e mancata riscossione) comprende gli interessi legali, alcune spese (di protesto o di gestione per la dichiarazione di constatazione equivalente) nonché’ una penale che normalmente si aggira intorno al 10% dell’importo dell’assegno.

      Tale pagamento può essere effettuato presso lo sportello della banca su cui e’ tratto l’assegno tramite la costituzione di deposito infruttifero vincolato al portatore del titolo impagato (il creditore), presso il pubblico ufficiale che ha levato il protesto (notaio, ufficiale giudiziario o segretario comunale), oppure direttamente nelle mani del creditore, che rilascia quietanza alla banca o alla posta su un modulo predisposto. Modulo, che ovviamente, va riconsegnato alla banca trattaria per evitare la segnalazione al CAI.

      ISCRIZIONE AL CAI

      Se il pagamento non viene effettuato entro i 60 giorni, il nominativo del soggetto viene inserito nel CAI e vi rimane sei mesi, anche se nel frattempo l’assegno viene coperto.

      Se un soggetto è iscritto nella CAI, nessuna banca né ufficio postale può stipulare nuove convenzioni di assegno, né pagare assegni da lui emessi, né rilasciargli nuovi libretti. La stessa banca trattaria, scaduti i 60 giorni, intima (deve intimare) al traente la restituzione di tutti i libretti di assegni precedentemente rilasciati.

      Il traente però potrebbe non restituire il carnet e continuare a distribuire assegni non coperti. E’ questo un ulteriore elemento per comprendere la funzione svolta dal Registro Pubblico dei Protesti. E’ sempre consigliabile accettare in pagamento solo assegni circolari. Per un protestato questa dovrebbe essere una regola aurea.

      Infatti, per quanto riguarda i dati “nominativi” registrati alla Centrale d’Allarme Interbancaria, la consultazione puo’ avvenire solo da parte dei soggetti direttamente interessati (la persona iscritta o che presume di essere iscritta oppure un soggetto da questa delegato.

      I dati “non nominativi” (anonimi), invece, sono pubblici e consultabili da chiunque, come ha stabilito il ministero della Giustizia col decreto 458/01. Si tratta dei dati relativi agli assegni bancari e postali denunciati smarriti o sottratti, non restituiti dopo l’iscrizione in archivio (quindi dopo la revoca dell’autorizzazione alla loro emissione). Ma a questo punto si ha già l’assegno in mano e sapere che è scoperto attraverso una interrogazione alla CAI o quando si va all’incasso, non è che cambi molto.

      SANZIONI AMMINISTRATIVE

      Contestualmente, scaduti i 60 giorni del preavviso di revoca, senza che l’assegno sia stato pagato, viene fatta segnalazione al Prefetto per l’applicazione delle sanzioni amministrative previste.

      Le prefetture notificano la violazione al soggetto che ha emesso l’assegno entro 90 giorni dalla segnalazione, dandogli 30 giorni di tempo per inviare le sue osservazioni difensive (nel caso non si fosse dimostrato prima il pagamento entro i 60 giorni, questo sarebbe il momento giusto, presentando in prefettura la documentazione originale o una copia autenticata).

      Successivamente – piu’ precisamente entro il termine di prescrizione di cinque anni – viene emessa e notificata un’ordinanza di ingiunzione per il pagamento delle sanzioni amministrative previste. Contro di essa si puo’ fare opposizione presso il giudice di pace di zona, entro 30 giorni. Se non si paga ne’ si contesta, arrivera’, entro ulteriori cinque anni, una cartella esattoriale.

      Da tener presente che il Prefetto può comminare sanzioni accessorie che si sostanziano nel divieto di emettere assegni per un periodo variabile da due a cinque anni. ed in casi di recidiva o di importi consistenti, può addirittura sancire l’interdizione all’esercizio dell’attività professionale.

      CANCELLAZIONE DEL PROTESTO

      L’aver corrisposto l’importo dell’assegno entro i 60 gg previsti dalla procedura di preavviso di revoca, unitamente alla penale ed alle spese per il protesto o per la constatazione equivalente, ci evita due delle tre conseguenze cui va incontro chi emette assegni senza copertura:

      a) non ci verranno irrogate le sanzioni amministrative stabilite dalla legge n. 386/1990 e successive modificazioni; esse possono consistere anche nel divieto di emettere assegni per un tempo variabile dai due ai cinque anni.

      b) il nostro nominativo non verrà segnalato e iscritto dalla Banca d’Italia al CAI (Centrale Allarme Interbancaria) che è un altro elenco di “cattivi pagatori”, con la conseguenza di non poter emettere assegni per almeno sei mesi (revoca di sistema).
      Non ci è invece risparmiata la terza “punizione”: il nostro nominativo resterà comunque iscritto nel Pubblico Registro dei Protestati.

      Per la cancellazione dall’elenco dei protestati abbiamo due alternative:

      a) aspettare che decorrano cinque anni dalla levata del protesto, dopodiché la cancellazione avviene automaticamente;
      b) proporre istanza di riabilitazione al Tribunale.

      L’istanza di riabilitazione al Tribunale non può essere proposta prima che sia passato un anno dalla levata del protesto. Per presentare istanza di riabilitazione è’ indispensabile essere in possesso dei seguenti documenti:

      1. assegno in originale;
      2. quietanza apposta sull’assegno;
      3. se l’assegno non è quietanzato è necessario una dichiarazione liberatoria rilasciata dal creditore con fotocopia della sua carta di identità.

      Dovremo, come è ovvio, richiedere l’assistenza di un legale nella procedura di riabilitazione presso il Tribunale.

      Una volta che il Tribunale avrà accolto la nostra richiesta di riabilitazione, la cancelleria trasmetterà la decisione direttamente all’Ufficio Protesti.

      La cancellazione del protesto potrà essere eseguita dall’Ufficio Protesti solo dopo il decorso del periodo di pubblicazione (10 gg) e solo dopo che avremo fatto domanda di cancellazione (di solito è la Camera di Commercio che, ricevuto il decreto dal Tribunale, provvede ad informare l’interessato che è possibile presentare la domanda di cancellazione per riabilitazione).

      c0cc0bill

      15 Novembre 2009 alle 06:51

  70. errore della banca…

    la pratica per la surroga del mio mutuo si è arenata presso la banca “B” (dove ho fatto domanda per il trasferimento) a causa di un errore della banca “A” (da dove voglio trasferire il mutuo in questione). L’errore della banca “A” consiste nell’aver indebitamente sottratto una somma (NON DOVUTA!) dal mio conto corrente presso la stessa banca “A” ed utilizzato per il versamento delle rate del mutuo. Questo errato addebito (ammesso dalla banca “A” e al momento parzialmente rimborsato), ha comportato uno scoperto del conto ed una segnalazione negativa al SIC per un generico “finanziamento” pari a -36 euro. A causa di questa errata segnalazione della banca “A”, la Banca “B” si riserva di valutare la pratica in tempi molto lunghi (dicono che in questo caso serve l’ok della sede centrale che è attualmente subissata di domande) ovvero tempi tali per cui l’offerta commerciale del mutuo di mio interesse sarà ormai scaduta e quindi diverrà non più mio interesse, se non addirittura peggiorativa! Domande: posso denunciare la banca “A” per truffa e richiedere immediata cancellazione dati negativi? Come altrimenti posso ottenere l’immediata cancellazione CRIF al fine di non perdere tempo e beneficiare dell’offerta commerciale della banca “B”? Può bastare un reclamo semplice via web al sito della banca “A”? cosa suggerite? Grazie in anticipo per la gentile risposta. Roberto

    Roberto_

    14 Novembre 2009 alle 18:05

    • Roberto, credo sia inutile pensare di denunciare la banca e semmai chiedere i danni subiti. E’ purtroppo un proponimento velleitario, come ben sappiamo, sia per i costi che bisogna sostenere con un’azione legale sia per i tempi lunghi in cui si riesce ad ottenere (quando la si ottiene) giustizia.

      Capisco la sua frustrazione, ma io le suggerisco di procedere con lucidità e razionalità per limitare i danni propri, cercando di massimizzare, nel possibile, quelli da impartire alla banca.

      PRIMO) Reclamo all’Arbitro Bancario Finanziario per ritardi nella procedura di portabilità (surroga) e denuncia all’ANTITRUST per ostacolo alla portabilità.

      Come lei certamente saprà il Consiglio dei Ministri ha recentemente approvato il decreto legge fiscale con il pacchetto di misure anticrisi, che contiene anche provvedimenti riguardanti la portabilità del mutuo o surrogazione del mutuo.

      Un articolo del decreto legge prevede infatti che, nel caso la banca ritardi la portabilità di un mutuo (cioè il passaggio del cliente ad altro istituto di credito con un altro mutuo) oltre i 30 giorni dovrà risarcire il proprio cliente in misura pari all’1% del valore del prestito per ogni mese o frazione di ritardo.

      Più in dettaglio, in caso di surrogazione, cioè di sostituzione del mutuo di una banca con quello di un’altra, il cliente ha diritto a un risarcimento in caso di ritardo. Se la surrogazione del mutuo non si perfeziona entro 30 giorni dalla data della richiesta da parte della banca cessionaria alla banca cedente, quest’ultima è tenuta a risarcire al cliente l’1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo (la banca cedente potrà poi eventualmente rivalersi sulla banca cessionaria nel caso il ritardo sia imputabile a quest’ultima).

      Bisognerà allora presentare reclamo scritto alla banca, in cui si contesta il ritardo superiore ai 30 giorni per le operazioni legate alla surroga.

      E’ necessario che sulla copia del reclamo siano apposti il timbro della filiale, la data di presentazione e la firma del funzionario a cui si consegna il reclamo.

      Se la banca si rifiuta di rilasciare copia timbrata, datata e firmata del reclamo, inviare alla stessa raccomandata A.R.

      Nel reclamo, oltre ad una dettagliata ricostruzione dei fatti, bisognerà preannunciare:

      a) ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario;

      b) denucia all’ANTITRUST per ostacolo alla portabilità del mutuo (surroga) attraverso ritardi ingiustificati nell’espletamento della pratica.

      Dopodichè si procederà a:

      1. inoltrare ricorso ricorso all’ ABF (Arbitro Bancario Finanziario).

      Qui trova informazioni sull’ABF e qui invece i moduli da utilizzare e gli indirizzi per inoltrare ricorso.

      2. segnalare il caso all’ANTITRUST, chiamando il numero verde 800.166.661 – dedicato alla tutela del consumatore – per denunciare il comportamento di ostacolo alla portabilità del mutuo messo in atto dalla Banca. Riceverà poi dai funzionari dell’Autorità le indicazioni necessarie a formalizzare, in forma scritta, la denuncia.

      SECONDO) Pagamento dei 36 euro e cancellazione dalla Centrale Rischi di Intermediazione Finanziaria

      Bisognerà attendere almeno 12 mesi dalla data di regolarizzazione del pagamento e quindi procedere alla cancellazione del proprio nominativo.

      crif tempi

      Per la cancellazione, tuttavia, suggerisco sempre l’invio di raccomandata AR secondo le istruzioni qui riportate.

      Inoltre si ricordi di farsi rilasciare liberatoria dalla banca, che dovrà accludere all’istanza di cancellazione.

      Un ultimo suggerimento: cambi banca! Non è che sul mercato vi siano banche “buone”, ma quella di cui è cliente lei, che segnala alla CRIF per la miseria di 36 euro, è certamente fra le peggiori.

      c0cc0bill

      15 Novembre 2009 alle 07:07

      • Grazie infinite soprattutto per l’invito alla necessaria freddezza…!

        Al fine di porla in atto averei bisogni di un paio di chiarimenti:

        1) passati i termini previsti, posso procedere al reclamo all’ABF anche se il contendere (importo mutuo)è superiore ai 100.000 euro? Oppure devo considerare come oggetto del contendere i 36 euro di segnalazione negativa che ostacolano la surrogazione del mutuo?

        2) a quanto mi hanno riferito, la banca “B” (è quella che lei chiama cessionaria?) non ha ancora fatto domanda alla banca “A” (cedente?). Infatti al momento “B” mi ha solamente preannuciato il ritardo rispetto allo scadere della loro offerta di mutuo a causa della necessità di valutare in sede centrale questo… chiamiamolo “intoppo”. Di fronte a quest’ultimo, “B” mi ha contattato per riconsiderare se proseguire o no con la pratica stante il forte rischio di oltrepassare i termini di validità dell’offerta e quindi di non poterne più beneficiare. Detto questo sussistono gli elementi di diritto al risarcimento dell’1%/mese? e se si a quale banca dovrei fare domanda “A” o “B”?

        Gazie ancora per il tempo che mi dedica e complimenti per la sua chiarezza.

        Roberto_

        Roberto_

        15 Novembre 2009 alle 14:26

        • All’ABF il reclamo va presentato perchè la banca A ha segnalato al CRIF un debito di 36 euro (è cosa allucinante) bloccando di fatto la cessione del suo mutuo. Pensar male è peccato, ma una cosa simile si potrebbe benissimo ritenere sia stata fatta apposta.

          All’Antitrust la denuncia va presentata per un sostanziale ritardo nei tempi previsti dalla legge per la chiusura della pratica di portabilità e dunque per “ostacolo alla portabilità del mutuo”. La pratica di surroga (o portabilità) deve essere definita entro un mese dal momento in cui la banca B le ha accordato teoricamente (le ha promesso, se vuole) “l’accollamento” del mutuo.

          Si tratta di un ritardo comunque imputabile alla banca A ed al perverso sistema delle segnalazioni alle centrali rischio.

          Nessun reclamo per lo sforamento dei 36 euro, cosa che, fra soggetti ragionevoli, sarebbe stata appianata in qualche secondo senza pregiudizio per alcuno.

          E comunque, le gravi conseguenze a lei derivanti sono spropositate rispetto al “presunto” danno subito dalla banca.

          Sarà compito dell’ABF e dell’ANTITRUST valutare se la responsabilità di quanto accaduto è da ascrivere a lei per lo sforamento dei 36 euro.

          Conoscendo le persone che lavorano in quegli ambienti ho motivo di ritenere che non staranno a guardare la pagliuzza, ignorando la trave.

          Pensandoci bene, colgo l’occasione per invitarla a presentare una denuncia anche all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, segnalando l’aberrante situazione per cui lei risulta iscritto al CRIF per soli 36 euro pagati (se non li ha pagati ancora quei maledetti 36 euro, lo faccia subito) con un minimo ritardo.

          Presenti reclamo dettagliato scritto alla banca A, in cui si contestano i fatti discussi.

          E’ necessario che sulla copia del reclamo siano apposti il timbro della filiale, la data di presentazione e la firma del funzionario a cui si consegna il reclamo.

          Se la banca A si rifiuta di rilasciare copia timbrata, datata e firmata del reclamo, inviare alla stessa raccomandata A.R.

          Notifichi, sempre con raccomandata AR i documenti anche ad ABF, ANTITRUST (oltre alla chiamata da effettuare al contact center), Autorità per la Privacy ed alla banca B.

          Le Autorità a cui si prepara a presentare ricorso dovranno essere elencate in evidenza nel reclamo che consegna alla banca A.

          Vedrà che la banca A e la banca B troveranno, in breve tempo, una soluzione al suo caso.

          c0cc0bill

          15 Novembre 2009 alle 15:21

          • La ringrazio infinitamente per l’incoraggiamanto e ad onor di cronaca vorrei sottolinineare l’assurdità della vicenda, soprattutto alla luce del fatto che questi 36 euro MI SONO STATI SOTTRATTI INDEBITAMENTE E PER ERRORE(???) DELLA BANCA E NON CERTO PER ALCUN RITARDO NEL PAGAMENTO, anzi… ho dovuto anche anticipare la somma “sottratta” su questo mio conto di appoggio per il mutuo ed aspettare mesi per averne solo parziale rimborso… mi spezzo la schiena per lavorare e pagare il mio mutuo regolarmente come milioni di italiani e mi tocca anche anticipare somme per i loro errori, con quale risultato? non posso neanche cambiare una banca che tratta i clienti a questo modo!!!
            … Grazie anche per il libero sfogo (aiuta anche quello!)
            Roberto_

            Roberto_

            15 Novembre 2009 alle 15:37

            • Peggio ancora: una vicenda che definire allucinante è poco.

              Qui funzionari bancari arroganti protetti da impunità secolare sbagliano e pretendono anche di far pagare agli altri le conseguenze dei propri errori.

              E’ ora che le cose cambino. Anche per questo io sto qui a risponderle di domenica pomeriggio …

              Io ci provo ad educarli. Ci provi anche lei.

              c0cc0bill

              15 Novembre 2009 alle 15:46

  71. ciao a tutti volevo sapere come posso fare recuperare i crediti della mia azienda visto che gli avvocati e i giudici non ci sono riusciti e i debitori sono tutelati dallo stato. (Cosa devo diventare per far rispettare i miei diritti?)

    tiz

    14 Novembre 2009 alle 16:36

    • La ringrazio per la fiducia accordataci signor Tiz, ma mi chiedo e le chiedo come potremmo riuscire noi a perseguire un obiettivo già mancato da giudici ed avvocati.

      Il mio suggerimento è quello di contattare i suoi debitori proponendo un concordato sul 20% delle somme a credito.

      Il mio consiglio potrebbe apparirle osceno, ma a questo proposito è forse il caso di riportarle ciò che scriveva, appena due settimane fa su Repubblica, Eugenio Scalfari:

      Gli imprenditori lamentano soprattutto due cose: la mancanza d’ una riduzione fiscale tante volte promessa e mai avvenuta e il tempo maledettamente lungo impiegato dalle pubbliche amministrazioni locali e centrali per pagare i debiti contratti con le imprese.

      Una volta si trattava di 30 giorni, poi di 60; adesso ne passano mediamente 130, cinque mesi, prima di incassare qualche spicciolo. Per rimediare a questo tardivo spicciolame, cresce vertiginosamente il numero di piccole imprese che imboccano la via del concordato.

      Si parla di concordato quando un’ azienda si trovi in una situazione di pre-fallimento. Invece di fallire propone un concordato ai creditori. Un tempo il concordato si faceva intorno al 50 per cento dei crediti.

      Coi tempi che corrono è sceso vertiginosamente: siamo in media intorno al 20 con punte al ribasso che arrivano fino al 7 per cento. I creditori, anziché perder tutto, accettano.

      Sono tempi grami per tutti, l’auspicio è che ne vengano presto di migliori.

      c0cc0bill

      15 Novembre 2009 alle 07:22

  72. vorrei sapere se su un conto corrente bancario la spesa di 259,41 euro è nella norma.

    michele

    14 Novembre 2009 alle 16:11

    • Michele, lei non specifica neanche se si tratta di spesa mensile o annuale.

      Nel primo caso è eccessiva, nel secondo potrebbe anche essere nella media (bassa).

      Tutto dipende dalle operazione che compie attraverso i servizi integrati nel conto. Se ha oppure no dei fidi e di quale entità; se richiede estratti conto cartacei spediti a casa e con quale frequenza, ecc.

      Nelle spese, si ricordi, che sono spesso incluse anche le tasse che siamo costretti a pagare allo Stato (tramite la Banca) per il “lusso” di poterci concedere un conto corrente.

      c0cc0bill

      15 Novembre 2009 alle 07:28

  73. salve so che molti hanno fatto domande simili alla mia ma vorrei sapere cose relative all’assegno per il nucleo familiare che già percepisco.
    io ho una figlia di 3 anni e non sono sposata
    adesso vivo con mio padre pensionato e mia madre casalinga e devo fare la residenza a casa loro.
    percepisco gli assegni per il nucleo familiare perchè prima vivevo sola con la bambina in affitto da un’altra parte.
    adesso che avrò la residenza con i miei farò parte del loro nucleo familiare pur avendo un mio lavoro e quindi un mio reddito?
    sarò nel loro stato di famigli o posso farne uno per me e mia figlia?
    prenderò lo stesso gli assegni per il nucleo familiare anche se mio padre ha una buona pensione?
    inoltre vorrei sapere se per la mia situazione ci sono altre agevolazioni a cui posso avere diritto e poi se devo fare l’isee e a cosa serve.
    grazie per la risposta e scusi per il disturbo

    annalisa

    14 Novembre 2009 alle 13:18

    • Gentile Annalisa, le dico subito che lei rischierà di perdere l’assegno familiare in quanto, acquisendo la residenza presso i suoi genitori, il reddito familiare ISEE sarà gravato anche dai contributi della pensione del suo papà.

      Come potrà leggere, infatti, il reddito a cui si guarda per corrispondere l’assegno è quello relativo al nucleo familiare e per tale ragione è necessario compilare il modello ISEE che proprio questo reddito calcola.

      Per il concetto di nucleo familiare (strettamente legato alla convivenza anagrafica) potrà documentarsi consultando questo articolo.

      Le riporto, semmai dovessero servirle, anche alcune informazioni sui requisiti previsti per godere del beneficio e le tabelle cui tali requisiti fanno riferimento.

      Potrà volendo, verificare da subito se potrà richiedere ed ottenere ancora gli assegni familiari.

      PER QUALI PERSONE SPETTA L’ASSEGNO FAMILIARE

      Per i componenti del nucleo familiare:

      • il richiedente l’assegno;
      • il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
      • i figli (legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge, affidati a norma di legge) e i nipoti viventi a carico di ascendente diretto di età inferiore ai 18 anni;
      • i figli maggiorenni inabili che si trovano, per difetto fisico o mentale, nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.
      • i fratelli, le sorelle ed i nipoti collaterali del richiedente minori di età o maggiorenni inabili, a condizione che siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano diritto alla pensione ai superstiti.

      Tutte queste persone fanno parte del nucleo anche se:

      • non sono conviventi con il richiedente;
      • non sono a carico del richiedente;
      • non sono residenti in Italia (il familiare cittadino straniero ha diritto all’assegno se è cittadino della Comunità europea; se invece è cittadino extracomunitario di un Paese non convenzionato, ha diritto all’assegno solo se risiede in Italia).

      L’assegno per il nucleo familiare può essere pagato anche quando il nucleo sia composto da una sola persona che sia titolare di pensione ai superstiti (orfano o coniuge), a condizione che sia minorenne o maggiorenne inabile.

      LA DOMANDA

      Per ottenere il pagamento dell’assegno l’interessato deve presentare domanda utilizzando l’apposito modulo predisposto dall’Inps.
      Insieme alla domanda vanno presentati anche i documenti di volta in volta necessari, indicati nel modulo.
      I moduli sono disponibili presso gli uffici dell’Inps e sul sito INPS nella sezione “moduli”.
      La domanda va presentata:

      • al proprio datore di lavoro, nel caso in cui il richiedente svolga attività lavorativa dipendente non agricola;
      • alla Sede dell’Inps, nel caso in cui il richiedente sia pensionato, disoccupato, operaio agricolo, addetto ai servizi domestici e familiari ecc. (cioè in tutti i casi in cui il pagamento è effettuato direttamente dall’Inps).

      CHI PAGA L’ASSEGNO

      Il datore di lavoro deve pagare l’assegno su richiesta diretta del lavoratore che dimostri di averne diritto. In alcuni casi però il datore di lavoro è tenuto a pagare solo se il lavoratore è stato preventivamente autorizzato dall’Inps. L’autorizzazione dell’Inps è richiesta per il pagamento dell’assegno alle seguenti persone: i figli di separati, di divorziati, i figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori, i fratelli, le sorelle, i nipoti, i familiari inabili per i quali non sia già documentata l’invalidità al 100%, i familiari residenti all’estero.

      Ai lavoratori in attività l’assegno viene pagato dal datore di lavoro in occasione del pagamento della retribuzione. Il datore di lavoro chiede poi all’Inps il rimborso delle somme pagate.

      LIMITI DI REDDITO ANNUO

      Il diritto all’assegno è subordinato al reddito complessivo del nucleo familiare che non deve superare i limiti annui indicati dalla legge. I limiti di reddito familiare hanno valore dal 1° luglio di ogni anno al 30 giugno dell’anno successivo; sono stabiliti dalla legge e rivalutati ogni anno in base alla variazione percentuale dell’indice medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall’Istat.

      TABELLE

      • Tabella 11 – Nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore, in cui non siano presenti componenti inabili.
      • Tabella 12 – Nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore, in cui non siano presenti componenti inabili.
      • Tabella 13 – Nuclei familiari orfanili composti solo da minori non inabili.
      • Tabella 14 – Nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore, in cui sia presente almeno un componente inabile e nuclei familiari con entrambi i genitori senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile.
      • Tabella 15 – Nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore, in cui sia presente almeno un componente inabile e nuclei familiari con un solo genitore, senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile.
      • Tabella 16 – Nuclei familiari orfanili composti da almeno un minore, in cui sia presente almeno un componente inabile.
      • Tabella 19 – Nuclei familiari orfanili composti solo da maggiorenni inabili.
      • Tabella 20/A – Nuclei familiari con entrambi i coniugi e senza figli in cui sia presente almeno un fratello, sorella o nipote inabile.
      • Tabella 20/B – Nuclei familiari in cui il richiedente sia celibe o nubile, separato/a, divorziato/a, vedovo/a, abbandonato/a, senza figli in cui sia presente almeno un fratello, sorella o nipote inabile
      • Tabella 21/A – Nuclei familiari senza figli in cui non siano presenti componenti inabili
      • Tabella 21/B – Nuclei familiari senza figli in cui il richiedente sia celibe o nubile, separato/a, divorziato/a, vedovo/a, abbandonato/a, con almeno un fratello, sorella o nipote non inabile.
      • Tabella 21/C – Nuclei familiari senza figli, in cui sia presente almeno un coniuge inabile e nessun altro componente inabile.
      • Tabella 21/D – Nuclei familiari senza figli in cui il richiedente sia celibe o nubile, separato/a, divorziato/a, vedovo/a, abbandonato/a e inabile, con almeno un fratello, sorella o nipote non inabile

      c0cc0bill

      15 Novembre 2009 alle 07:35

  74. come si puo’ non pagare piu’ un saldo infinito di un auto acquistata con la trattenuta del quinto dello stipendio dopo che mia moglie si e’ licenziata per maternita’e scelta personali e dopo che la societa’ erogante ha succhiato la totale liquidazione circa 7000euro. ora sotto sua richiesta stiamo pagando 235 euro mensili con bollettini postali.ma si puo’ svincolare sto cancro visto che ho moglie e figlia a carico e uno stipendi di 1100 euro mensile piu 570 di affitto? fatemi sapere grazie.antonio

    antonio

    14 Novembre 2009 alle 11:04

    • Antonio, avevamo già risposto in data 7 novembre alla sua stessa domanda.

      Se è consapevole ed accetta il fatto che dopo, per un pò, non potrà più chiedere altri finanziamenti, se non ha casa di proprietà ed atteso che per questo tipo di credito il giudice non concede il pignoramento del quinto dello stipendio, può risolvere interrompendo i pagamenti delle rate.

      Per questo dovrà leggere attentamente i seguenti articoli:

      1) Come non pagare tutto il debito e vivere sereni!
      2) Una guida di sopravvivenza per debitori assediati

      E sarà anche necessario acquisire una formazione da debitore. Cosa che potrà realizzare studiando tutto quanto presente nella sezione Consigli al debitore.

      Lo studio le insegnerà a trattare con i creditori con cognizione di causa, preparazione, conoscenza dei suoi diritti e senza alcuna sudditanza psicologica.

      E, soprattutto, le conoscenze che acquisirà le eviteranno di andare incontro ad altre fregature, spesso offerte come soluzioni di concordato dalle società di recupero crediti.

      Si parla di concordato quando un debitore si trova in una situazione di difficoltà e sospende il pagamento del debito.

      c0cc0bill

      14 Novembre 2009 alle 20:41

  75. Ho un pignoramento immobiliare di cui non si sa piu nulla da 23 anni non so cosa fare e a chi rivolgermi

    Anonimo

    14 Novembre 2009 alle 07:46

    • Con tutta la buona volontà, credo sia impossibile risponderle in modo corretto.

      c0cc0bill

      15 Novembre 2009 alle 08:16

  76. dopo una rateizzazione dove non sono state pagate alcune rate si puo’richiederne una nuova?

    fiorentino nicola

    14 Novembre 2009 alle 06:45

    • Purtroppo no. Il mancato rispetto del piano di rateizzazione concordato, comporta la perdita di qualsiasi beneficio per le cartelle esattoriali già oggetto di dilazione.

      Questo presupponendo che si stia trattando di piani di rientro per debiti contratti nei confronti della PA.

      Se invece lei si riferisce a generici crediti vantati da finanziarie o società di recupero, allora il discorso è molto diverso.

      Ma deve dettagliare con più particolari.

      c0cc0bill

      14 Novembre 2009 alle 07:34

  77. Buongiorno,
    effettuando un controllo del mio conto corrente bancoposta via web leggo 15€ di “commissioni per impagato assegno”. La mattina stessa l’Ufficio Postale mi dice di comunicare al creditore (od eventualmente alla sua banca) di ripresentare l’effetto che in quel momento i fondi sono disponibili. Nel pomeriggio infatti mi compare addebitato l’importo di facciata dell’assegno risultato prima impagato. L’addebito della commissione per impagato assegno dà luogo alla “seconda presentazione” dell’effetto per cui, pur nel giorno stesso, ricado nel Pagamento Tardivo? Devo attendere comunicazione da Poste Italiane in merito alla penale del 10% più le altre spese? In automatico si è levato protesto tramite capostanza di compensazione? Grazie per l’aiuto.

    Fabrizio

    14 Novembre 2009 alle 01:31

    • Lei scrive:

      La mattina stessa l’Ufficio Postale mi dice di comunicare al creditore (od eventualmente alla sua banca) di ripresentare l’effetto che in quel momento i fondi sono disponibili.

      Non ci dice però se i fondi c’erano o meno sul conto bancoposta al momento della presentazione dell’assegno.

      In pratica, si tratta di un errore delle Poste o il pagamento in seconda presentazione è imputabile alla sfortunata combinazione di eventi legati alla data di disponibilità di fondi versati precedentemente?

      Solo dettagliando la sua domanda, potremo fornirle una risposta che abbia maggiori probabilità di risultare quella giusta.

      c0cc0bill

      15 Novembre 2009 alle 08:39

  78. Vorrei sottoporvi la mia situazione.
    Con mia sorpresa durante la richiesta di un piccolo finanziamento ,ho scoperto che risulto negli elenchi dei protestati della CCIAA. Dalla visura immediatamente eseguita, risultano 4 cambiali (3 del 2005 ed una del 2007). Fatta immediata denuncia alla autorità di polizia per furto di identità, non sono convinto come procedere.
    Infatti sulle cambiali risultano i miei dati anagrafici Cod.Fiscale compreso ma con una residenza di un paese vicino. Quindi eseguito il storico anagrafico tale residenza non risulta , per mia fortuna.
    Come posso risolvere la questione, nel senso di cancellazione dei protestati?
    Come posso cautelarmi per il futuro, visto che se lo hanno fatto una volta lo ptrebbero rifare?

    Ringrazio anticipatamente.

    Fabrizio

    13 Novembre 2009 alle 20:00

    • Lei deve presentare, alla CCIAA di competenza, domanda di cancellazione del protesto per levata illegittima o erronea.

      La domanda di cancellazione, infatti, può essere inoltrata da chiunque dimostri di essere stato protestato illegittimamente o erroneamente. Tra i casi più complessi, si ricordano, sempre a titolo esemplificativo, quelli di illegittimità per falsità della firma, furto o smarrimento del titolo.

      Lei può dimostrare l’erroneità e la illegittimità del protesto attraverso copia dell’esposto denuncia, per tentate truffa ai suoi danni, a suo tempo presentato all’Autorità Giudiziaria.

      Per quanto riguarda la prova dell’errore, è sufficiente allegare alla domanda di cancellazione una semplice dichiarazione dell’ufficiale levatore o del funzionario dell’istituto di credito, che esplicita l’errore commesso.

      Il modello di istanza è pressapoco questo:

      FOGLIO 1

      richiesta di cancellazione dal registro informatico per levata illegittima o erronea del protesto - foglio 1

      FOGLIO 2

      richiesta di cancellazione dal registro informatico per levata illegittima o erronea del protesto - foglio 2

      (1) La firma può essere apposta direttamente in presenza dell’addetto all’ufficio competente a ricevere le domande, ovvero quando quest’ultima non viene depositata direttamente dall’interessato, è sufficiente allegare una fotocopia di un documento d’identità del medesimo.

      (2) Il versamento può essere effettuato direttamente in contanti presso l’Ufficio Protesti o con bollettino postale intestato alla Camera di Commercio con la causale richiesta.

      La presente richiesta, con i prescritti allegati, può essere inviata anche a mezzo posta e corredata dalla fotocopia di un documento in corso di validità dell’interessato.

      Istruzioni per la presentazione dell’istanza di cancellazione per erronea/illegittima levata

      Il modulo deve essere compilato in ogni sua parte (anche sul retro) dal direttore di filiale o da chi ne fa le veci, dall’ufficiale levatore, nonché da chiunque dimostri di aver subìto sul proprio nominativo levata illegittima o erronea del protesto

      Il modulo deve essere corredato da:

      • una marca da bollo da € 14,62 (fino ad un massimo di 12 effetti);
      • fotocopia del documento in corso di validita’ del richiedente;
      • fotocopia dell’effetto e dell’atto di protesto (qualora se ne sia in possesso);
      • memoria integrativa giustificativa della richiesta di cancellazione per illegittimita’ o erroneita’ del protesto (qualora si tratti di ufficiale levatore o istituto di credito, è opportuno l’utilizzo di carta intestata). ATTENZIONE la firma deve essere leggibile;
      • € 8,00 per ogni effetto di cui si richiede la cancellazione versati in contanti o con bollettino di ccp n. 351502 (intestato alla camera di commercio – ufficio protesti – specificando la causale: 6060);
      • ulteriore marca da bollo da € 1,81 qualora l’importo dei diritti di segreteria sia pari o superiore a € 77,47.

      La domanda deve essere inoltrata all’ufficio Protesti della Camera di Commercio, competente per territorio, cioè alla Camera di Commercio del luogo di levata del protesto.

      c0cc0bill

      15 Novembre 2009 alle 08:58

  79. L’Associazione sportiva di cui faccio parte ha ricevuto notifica di pagamento per l’utilizzo della palestra nell’anno 2005 in novembre 2008.
    Ora ci viene chiesto di saldare il debito.Si tenga presente che nell’anno in discussione la societa’ sportiva non doveva pagare l’utilizzo in quanto doveva provvedere alla pulizia dei locali utilizzati, come da accordi,e non era dovuta quindi a pagare nessuna quota affitto. Si consideri inoltre presente che la notifica data l’anno 2005 ed e’ quindi rimasta non notificata per 3 anni. Volevo sapere in conclusione se l’Associazione sportiva e’ dovuta a pagare ed inoltre se il pagamento sara’ retroattivo

    ALEX

    13 Novembre 2009 alle 16:59

  80. ma rispondete a tutte le domande? mi può dire l’editore del libro e se è possibile comprarlo on-line, grazie

    antonio

    13 Novembre 2009 alle 16:47

    • Si figuri che rispondiamo anche a domande come la sua.

      Il che è tutto dire.

      c0cc0bill

      15 Novembre 2009 alle 09:13

      • ma io non ho trovato risposta alla mia domanda nè la domanda stessa, gliela rifaccio, la ns società sas con mia moglie accomandataria io il marito e due figli accomandanti, per vicende di gare e crediti non riscossi, siamo per vie legali, abbiamo cartelle esattoriali non pagate per circa 50.000,00 e circa 40.000,00 verso banche e privati, preciso che l’unico immobile è stato venduto privatamente e saldato integralmente il debito con la banca che aveva proposto il pignoramento e in saldo e stralcio con un’altra che si era inserita, per il restante cosa mi devo aspettare?.

        antonio

        18 Novembre 2009 alle 08:26

  81. Per un dipendente ministero Giustizia, chi è il terzo a cui devo notificare la richiesta di pignoramento e che deve dichiarare al Giusice la consistenza dello stipendio? urgente. Grazie

    B

    13 Novembre 2009 alle 16:25

  82. Salve,
    ho uno scoperto massimo in banca -credito cooperativo- di euro 3.000,00 MA
    poichè questo ultimo anno sono stata molto male ho avendo lavorato poco e speso molto in medicinali comprati alla farmacia del vaticano e sono arrivata ad uno scoperto totale 5.500 euro.
    Questo mese , novembre 2009, ho chiesto al direttore di banca di pazientare in visione delle prossime 2.400 euro che dovranno entrare a inizi di dicembre grazie ad un contratto di lavoro a consulenza che misono procurata e l’ho anche vivamente pregato di non farmi bloccare la carta. Lui mi ha detto vabene e di stare tranquilla – MA INVECE …venrdì scorso mi ha bloccato la carta di credito senza alcun preavviso e la cosa mi ha urtato e offeso. In considerazione del colloquio telefonico rassicurante che avevo avuto con lui ho pensato che non sia raccomandabile continuare un rapporto con questa banca visto la dopiia faccia.
    QUINDI ORA la siutazione è che il rapporto con questo direttore di banca si è letteralmente incrinato.
    ORA che ho ripreso a stare meglio e quindi anche a lavorare come consulente, la trache di euro 2.400 NON la farò entrare nel conto del credito cooperativo ma ho aperto un nuovo conto.
    Ora cosa succede con il direttore del credito cooperativo? in quanto tempo e come la banca in questione mi può chiedere le 5.500 euro (visto che non le ho tutte ora..) possono agire sulla mia casa senza avvisarmi?
    la prego di aiutrmi nelle risposte appena poste, grazie davvero , saluti cordiali.

    RAF

    13 Novembre 2009 alle 16:09

    • Le conseguenze immediate consisteranno nella impossibilità, per lei, di accedere a qualsiasi prestito o finanziamento fino a tre anni dopo il momento in cui procederà al rimborso dei 5500 euro.

      Il direttore della BCC la segnalerà infatti alla Centrale Rischi di Intermediazione Finanziaria (CRIF).

      Questi i tempi massimi di conservazione dei dati relativi al cattivo pagatore:

      tempi massimi di permanenza in CRIF

      Le procedure di riscossione coattiva non esattoriali (per intenderci quelle dove il creditore non è la PA) richiedono che qualsiasi azione giudiziale nei suoi confronti le venga debitamente notificata.

      Dunque non sarà possibile che lei non sappia di una conseguente iscrizione di ipoteca, di un pignoramento dei fondi disponibili su un conto corrente, su un eventuale pignoramento mobiliare.

      Per completezza le accludo due grafici molto istruttivi riguardo le procedure giudiziali che i creditori possono implementare nei confronti di noi debitori (per debiti di credito al consumo o verso banche e finanziarie).

      regolazione debiti 1
      regolazione debiti 2

      c0cc0bill

      15 Novembre 2009 alle 09:46

  83. Buongiorno, io ho effettuato una cessione volontaria del quinto dello stipendio. Volevo sapere se questo mi mette al riparo da eventuali pignaramenti del quinto. E se i pignoramenti con titolo esecutivo sono più di uno, si accodano o si si sommano? Grazie.

    Riccardo Martini

    13 Novembre 2009 alle 16:06

    • La cessione del quinto è una volontaria richiesta di finanziamento. Se questo bastasse a metterci al riparo da un eventuale ulteriore pignoramento del quinto dello stipendio, noi debitori – lavoratori dipendenti – avremmo risolto ogni problema.

      Purtroppo per noi non è così.

      Il primo pignoramento si somma. Successivi, eventuali pignoramenti si accodano.

      c0cc0bill

      15 Novembre 2009 alle 09:51

  84. Buongiorno,la mia domanda è,può una banca che ha revocato gli affidamenti ad un cliente trattenere le somme che per cassa lo stesso vuole utilizzare per pagare una cambiale??

    Anonimo

    13 Novembre 2009 alle 16:02

    • Il conto corrente funziona così.

      Non si possono riservare gli incassi ad altri utilizzi, se vi sono scoperti di conto.

      Per quel che attiene gli affidamenti, invece, se ritiene che la revoca sia stata non sufficientemente motivata può segnalare la circostanza al Prefetto.

      Consulti questo articolo al riguardo.

      E, se vuole, anche quest’altro.

      c0cc0bill

      15 Novembre 2009 alle 09:59

  85. salve, oggi ho trattato un sinistro stradale.é giusto che il liquidatore mi abbia sollevato l’eccezione di prescrizione per la richiesta di risarcimento danni, in quanto avanzata prima della scadenza del secondo anno con via fax con ricevuta positiva?Mi ha detto che la prescrizione non si può interrompere con lettera inviata via fax.Cosa ne pensate???????Sbaglio ma il fax è un mezzo di notifica o di messa in mora pari alla racc.A/R.

    giuliano

    13 Novembre 2009 alle 15:47

    • Sbaglia! Ed anche di brutto.

      Le notifiche con valore legale sono quelle che si perfezionano tramite raccomandata AR o a mani proprie, con timbro e firma di chi riceve apposte su foglio in copia.

      c0cc0bill

      15 Novembre 2009 alle 10:03

    • Sbaglia! Ed anche di brutto.

      Le notifiche con valore legale sono quelle che si prefezionano tramite raccomandata AR o a mani proprie, con timbro e firma di chi riceve apposte su foglio in copia.

      c0cc0bill

      15 Novembre 2009 alle 10:05

  86. Sono stato messo in mobilità, prima di trovarmi quindi in mobilità dallo stipendio (1300 euro circa) mi veniva tolto un 5° pari a 225 euro + mi un pignoramento per alimenti di 632 euro. Vorrei sapere se corro il rischio di prendere la busta paga della mobilità VUOTA. Non so se tali somme mi possono essere detratte dalla busta della mobilità, che indicativamente si dice siano circa 8oo euro, in tal caso non prenderei nulla.

    Vorrei sapere se l’assegno della mobilità può essere pignorato in virtù di alimenti al coniuge.

    Grazie anticipatamente

    Fabrizio

    13 Novembre 2009 alle 15:21

    • Per risolvere il dilemma basta rispondere a questa semplice domanda.

      Se fosse stato messo in mobilità quando non era ancora separato da sua moglie, i suoi doveri di coniuge percettore di reddito (seppure reddito di mobilità) verso l’altro coniuge, sarebbero per questo venuti meno?

      A questo punto deve rivolgersi al giudice per una revisione dell’accordo (o della sentenza giudiziale) di separazione e chiedere la rimodulazione dell’importo in relazione al periodo in cui percepirà un reddito minore rispetto a quello su cui era basato l’assegno alimentare.

      Perchè, è pur vero, che anche lei ha diritto a vivere. L’unica cosa che le suggerisco di non fare è quella di procedere ad una riduzione unilaterale dell’importo.

      c0cc0bill

      13 Novembre 2009 alle 15:49

  87. Buon giorno ,sono un artigiano pochi giorni fà ho ricevuto ,una sanzione da pagare riquardante alcuni accertamenti fatti dall’agenzia dell’entrate sulla dichiarazione dell’iva riferiti al 2004.bene la mia domanda è dopo quanti anni vanno in prescrizione questo tipo di sanzioni?vi ringrazio anticipatamente per ogni informazione che riuscite a darmi.

    francesco

    13 Novembre 2009 alle 13:53

    • .
      .

      .

      Questi i termini.

      prescrizione tasse

      A me le richieste sembrano essere prescritte.

      Bisogna però innanzitutto verificare se nel frattempo non le siano state notificate comunicazioni interruttive dei termini di prescrizione.

      Potrà farlo recandosi negli uffici dell’Agenzia delle Entrate (ADE) o in quelli dell’Agente della Riscossione (ADR) ed effettuando un accesso agli atti ex legge 241/90.

      Appurata l’assenza di ogni altra comunicazione dovrà, per far riconoscere la prescrizione, presentare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale (CTP) entro 60 giorni dalla data di notifica della cartella esattoriale.

      Per sapere come presentare ricorso alla CTP e a quale CTP rivolgersi, può consultare questo articolo.

      c0cc0bill

      15 Novembre 2009 alle 10:19

  88. Mi è stata notificata da EQUITALIA una cartella riguardante 2 anni di contributi INPS non pagati nel 1995 e 1996. Premetto che la società s.a.s di cui ero socia è fallita nel 1997 e c’è stata la chiusura del fallimento nel gennaio 2008, che gran parte dei debiti contratti non sono stati pagati.
    Nel cercare di rateizzare la cartella di circa 11.500,00 euro ho scoperto che ho in sospeso 3 anni di bolli auto non pagati, auto che all’atto del fallimento mi è stata pignorata. Ora, l’agenzia dice che può si rateizzare il debito ma comprendendo anche le vecchie cartelle.Sto cercando con il curatore fallimentare di capire se devo pagare o no!
    in caso dcidessi di non pagare e farmi pignorare i beni mobiliari della casa del mio convivente (non posseggo nulla se non i piedi per camminare), se il valore del pignoramento non dovesse coprilre tutti i debiti, posso rivalersi ancora nel corso degli anni o la cosa si chiuderebbe?
    aggiungo che ho già un pignoramento del 1/5 da parte dell’INPS e una richiesta da parte di una banca di 32.000 euro che per ora sta pagando mia madre con la cessione del 1/5 della sua pensione minima.
    grazie di cuore!!!!!!

    stefania

    13 Novembre 2009 alle 13:14

    • Signora Stefania, i debiti contratti con la PA (quelli gestiti da Equitalia per indenderci, che gestisce i crediti vantati da ADE, INPS ecc…) non si chiudono mai.

      Equitalia è una società di proprietà dell’ INPS per ill 49% e dell’Agenzia delle ENTRATE per il 51%. Non si tratta dunque, come affermano alcune leggende metropolitane, di una società privata. Certo agisce come società privata per la riscossione degli importi iscritti a ruolo, ma è in realtà controllata dallo STATO.

      In caso di mancato pagamento della cartella esattoriale nel termine di 60 giorni, sulle somme iscritte a ruolo sono dovuti gli interessi di mora a decorrere dalla data di notifica della cartella, nonché il compenso a favore del concessionario (Equitalia o società partecipate). Trascorso tale termine, il concessionario senza necessità di ulteriori avvisi (salvo quanto previsto dalla normativa della riscossione coattiva dei tributi iscritti a ruolo) potrà avviare le azioni e le procedure per la riscossione coattiva, dell’importo indicato nella cartella esattoriale, su tutti i beni del debitore e dei suoi coobbligati.

      È bene evidenziare che il procedimento di riscossione coattiva è caratterizzato da presunzioni, restrizioni e preclusioni a carico del debitore e dei terzi che sono giustificate dal fondamentale interesse pubblico alla tempestiva riscossione dei crediti tributari iscritti a ruolo con cartella esattoriale.

      In altre parole, il supremo interesse dello Stato nel recupero dei crediti vantati, ha portato alla definizione di procedure per la riscossione degli importi iscritti a ruolo con regole che sono tutte a favore di una sola delle due parti: l’erario.

      Poche, o nulle, le possibilità di spuntarla per il povero contribuente, a meno che questi non possa permettersi, come Valentino Rossi, tributaristi di fama del calibro di Vincenzo Visco o Victor Uckmar.

      Ora, dal pignoramento mobiliare presso l’abitazione del suo convivente, Equitalia otterrà poco o nulla. Dalla eventuale vendita all’asta ancora meno.

      Sicchè il suo debito, alla fine, risulterà gravato da ulteriori spese. Sembra assurdo ma è così: allo scopo legga il commento del lettore Sergio proprio in cima alla pagina.

      Quello che in realtà mi stupisce, nella sua situazione, è la circostanza che sua madre stia pagando per lei un debito di 32 mila euro contratto con una banca.

      Se lei non possiede beni immobili, la priorità concessa al debito bancario non la comprendo.

      Le banche – e le società di recupero crediti che per esse poi agiscono – non godono di procedure giudiziali ad hoc così come Equitalia, che si avvale di quella che viene definita “procedura di riscossione coattiva esattoriale”.

      In pratica, signora Stefania, io, al suo posto, con il quinto della pensione di mia madre, avrei pagato gli altri debiti e non quelli della banca.

      Forse le sarà utile leggere gli articoli seguenti:

      1) Come non pagare tutto il debito e vivere sereni!
      2) Una guida di sopravvivenza per debitori assediati

      E sarà anche necessario acquisire una formazione da debitore. Cosa che potrà realizzare consultando tutto quanto presente nella sezione Consigli al debitore.

      Equitalia non propone concordati. Gli altri creditori sì.

      appena due settimane fa su Repubblica, Eugenio Scalfari scriveva a proposito dei concordati:

      Si parla di concordato quando un’ azienda si trova di fronte ad un credito pressoché inesigibile. Invece di perdere tutto propone un concordato ai debitori. Un tempo il concordato si faceva intorno al 50 per cento dei crediti.

      Coi tempi che corrono è sceso vertiginosamente: siamo in media intorno al 20 con punte al ribasso che arrivano fino al 7 per cento. I creditori, anziché perder tutto, accettano.

      c0cc0bill

      15 Novembre 2009 alle 10:52

  89. Buon giorno, sono una commeciante e credo di essere arrivata alla frutta:

    a breve passeranno 2 assegni che dubito riuscirò a coprire. Con ogni probabilità chiuderò l’attività entro la fine dell’anno.
    Premetto che ho 1 mutuo casa + 2 prestiti (1 personale + 1 chirografo)
    Con la svendita della merce coprirò a malapena una parte dei debiti.
    Cosa rischio?
    Il pignoramento dopo quanto tempo e come avviene?
    A livello bancario con 2 protesti (ipotetici) cosa mi succederà??

    Grazie per ogni informazione possibile.

    Rosanna

    13 Novembre 2009 alle 13:02

    • Quante cose chiede, Rosanna.

      Così di brutto, le dico subito che non potrà accedere ad ulteriori finanziamenti, in quanto segnalata alla CRIF.

      E non potrà emettere assegni o utilizzare carte di credito, in quanto protestata. Forse il direttore della sua filiale di banca le chiuderà il conto corrente per “mancanza dei necessari rapporti di fiducia che devono intercorrere fra banca e cliente”

      Insomma, signora Rosanna, lei come me, rappresenterà il paggio che si possa immaginare nel mondo finanziario e commerciale.

      Sarà etichettata come PROTESTATA e CATTIVA PAGATRICE.

      Queste le cattive notizie.

      La buona è che, per esperienza personale, si vive benissimo anche senza libretto di assegni, carte di credito, conti correnti, RID rateali, telefonini di quinta generazione, SUV, Rolex al polso, GEOX ai piedi e cinture DOLCE & GABBANA a reggere i pantaloni.

      Lei ha un altro vantaggio rispetto a me. Per darle modo di rivendicare con orgoglio il suo nuovo stato di peccatrice … oops … cattiva pagatrice, per di più protestata, in questo blog troverà già raccolte tutte le informazioni che le consentiranno di avere consapevolezza della sua nuova dimensione.

      Cominci pure con le sezioni:

      protesti e protestati;
      cattivi pagatori;
      consigli al debitore;
      recupero crediti;
      cartelle esattoriali.

      Poi, dopo, passeremo agli studi … universitari.

      E, a proposito, benvenuta tra noi!

      c0cc0bill

      15 Novembre 2009 alle 11:11


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