Hai domande su fisco e tasse?

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Mi riporto alla mia seconda domanda del 6 novembre.
L’avviso di pagamento si riferisce a due cartelle che non mi risulta mi siano state notificate. Ma nel caso in cui esse mi sono state notificate, sicuramente ho presentato ricorso, ai quali non ho ricevuto in ogni caso sentenza dal giudice in un senso o nell’altro. Chiedevo se ha sempre valore la richiesta di pagamento senza che ci sia stata una sentenza e quindi posso presentare ricorso sulla scorta di mancato ricevimento di cartelle esattoriali, e/o per non emissione di sentenza da parte del giudice.
grazie
stefania
8 Novembre 2009 alle 19:07
Dipende se nel ricorso lei aveva richiesto la sospensione dei termini di pagamento della cartella.
Se non l’ha fatto, la richiesta di pagamento è legittima, anche nelle more della sentenza.
c0cc0bill
8 Novembre 2009 alle 19:34
Ho ritirato il 19 ottobre 09 una cartella di pagamento relativa a tassazione separata per il periodo d’imposta 2004, contenete interessi e sanzioni per omesso/ritardato versamento in quanto non ho ricevuo la comunicazione di un anno fa.
Sono stata all’ufficio delle entrate dove mi hanno mostrato l’avviso di ricevimento della raccomandata relativa datato 13 ottobre 2008 siglato e timbrato dall’agente postale.(ovviamente senza la mia firma)
Ho qualche possibilità per chiedere lo sgravio degli interessi/sanzioni?
Credo di avere tempo sino al 19 per chiedere lo sgravio o ricorrere.
Grazie
Grazia
8 Novembre 2009 alle 18:15
Se si tratta della seconda ricevuta di raccomandata siamo di fronte ad una notifica per compiuta giacenza di una atto interruttivo dei termini di prescrizione del debito che origina la cartella esattoriale.
L’Agenzia delle Entrate deve mostrarle due ricevute di invio.
La prima è la notifica dell’atto vero e proprio. In caso di assenza del destinatario deve essere inviata una nuova raccomandata (sempre AR) in cui si avvisa il destinatario che l’atto è giacente all’ufficio postale.
c0cc0bill
8 Novembre 2009 alle 19:21
Mi e’ arrivata una cartella esattoriale da Lecco per il pagamento di un bollo del 2003(in pratica quasi 7 anni dopo)richiesta dall’agenzia delle entrate di palermo.
Premetto che vivo in provincia di lecco.
Vorrei sapere,visto che e’ chiaro che ormai e’ in prescrizione perche’ sono passati piu’ dei famosi 3 anni + 4 mesi,come e a chi spedire la raccomandata con ricevuta di ritorno.
Sempre se occorre farlo dato che sono in torto loro in questo caso.
spero possa ricevere una risposta chiara perche’ sono un po confuso.
Dario
8 Novembre 2009 alle 13:07
Bisogna comunque presentare ricorso, dopo aver esperito le necessarie indagini per accertare se non le siano stati notificati precedenti avvisi di pagamento – anche al precedente indirizzo di residenza – che abbiano interrotto i termini di prescrizione.
Nel suo caso, attesi i costi necessari per il ricorso derivanti dal fatto che lei risiede a Lecco, le suggerisco di valutare il pagamento della cartella esattoriale.
c0cc0bill
8 Novembre 2009 alle 16:26
SE CHI HA IL DEBITO CON LO STATO rinuncia all,eredità a monte,cioè concordando in privato col morente di non nominarlo,ma di lasciare tutto ad un,altro sul
testamento…si può?
emanuele
7 Novembre 2009 alle 21:01
Un erede ha diritto alla quota legittima.
Può rinunciare all’eredità con il beneficio di inventario.
Consulti questo articolo.
c0cc0bill
8 Novembre 2009 alle 04:18
Premettendo che il mio debito con equitalia è di circa 6.000 euro (quindi non supera gli 8.000) hanno comunque ipotecato l’immobile di cui i miei genitori sono usufruttuari.
Vorrei sapere se una volta estinto il debito,la liberatoria che mi rilasceranno entro 40 giorni cancella l’ipoteca senza ulteriori spese?
La ringrazio fin da adesso aspettando una sua risposta.
IMMA DA NAPOLI(molto preoccupata)
contattatemi sulla mia mail
jokermc@hotmail.it
Anonimo
7 Novembre 2009 alle 20:19
Per ottenere la cancellazione dell’ipoteca giudiziale non è sufficiente la liberatoria del creditore, ma bisognerà completare una procedura presso il Tribunale che consenta di disporre di un “ordine di cancellazione” emesso dal magistrato.
Se il debito collegato alla formalità ipotecaria è stato estinto, l’ottenimento della disposizione richiederà qualche tempo ma sarà garantito.
Un’ultima considerazione sulla cancellazione riguarda i ritardi con cui viene fisicamente annotata in molte Conservatorie. La materiale indicazione viene talvolta inserita con mesi o perfino anni di ritardo.
Ciò significa che nel frattempo l’ipoteca continuerà a risultare come esistente.
Durante tale periodo l’insussistenza dell’ipoteca potrà essere dimostrata, a pieno titolo, esibendo l’ordine di cancellazione del giudice (ipoteche giudiziali).
c0cc0bill
8 Novembre 2009 alle 04:47
Si potrebbe abolire lo scudo con un referendum?
se si,quante firme occorrono?
emanuele
7 Novembre 2009 alle 18:22
Articolo 75 della costituzione italiana
È indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del referendum.
c0cc0bill
7 Novembre 2009 alle 18:33
salve…ho appena ricevuto una proposta di compensazione da parte dell’agenzia riscossione di zona.Praticamente aspetto un rimborso IRPEF anno2000 ma ho un bollo scoperto del1997 con reletiva cartella.Mi propongono una sottrazione ma il bollo e la cartella del 1997 non sono ormai prescritte?grazie giovanna
giovanna
7 Novembre 2009 alle 15:54
Hai capito che “volpini” gli agenti della riscossione.
Vogliono compensare un credito certo con un debito forse prescritto.
Signora Giovanna, la richiesta di pagamento del bollo auto 1997 è prescritta.
Ma attenzione alle notifiche per giacenza di eventuali comunicazioni interruttive dei termini di prescrizione.
Compia tutti gli accertamenti necessari con accesso agli atti in Regione o presso l’agente della riscossione.
Non accetti la compensazione e quando le arriverà la cartella esattoriale, se non ha rilevato notifiche – anche per giacenza – riguardo la richiesta di pagamento del bollo 1997, presenti ricorso alla commissione tributaria provinciale entro 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale.
c0cc0bill
7 Novembre 2009 alle 16:38
SE SI VENDE un auto usata a 5500euri,comprata in precedenza 14600,sul 730 vanno dichiarati o no?
bisogna poi pagare delle tasse?
emanuele
7 Novembre 2009 alle 14:51
No le tasse non vanno pagate. Proprio perchè quando abbiamo comprato l’auto non abbiamo detratto un centesimo.
Nessuna indicazione nella dichiarazione 730.
c0cc0bill
7 Novembre 2009 alle 14:57
in caso di eredità,viene pignorata e messa all,asta per recuperare il credito,e va bene…vi si può rinunciare,in modo che ne goda al 100×100 un fratello,o considerano il gesto come occulto e
perseguibile comunque?…e come si procede?
se ereditassero i figli,anzi se rinunciando si propone per i figli,come funziona?
emanuele
7 Novembre 2009 alle 14:47
Dopo la formazione del debito qualsiasi donazione (o costituzione di fondo patrimoniale) può essere considerata come finalizzata ad eludere il pagamento del debito.
Anche se recenti sentenze (di corte d’appello) depongono in senso opposto, anche quando la donazione viene effettuata dopo il preavviso di iscrizione di ipoteca o addirittura dopo il pignoramento.
Si procede normalmente a chiedere la revoca dell’atto di donazione o di costituzione del fondo patrimoniale.
In caso di rinuncia all’eredità con il beneficio di inventario, gli eredi in pratica disporranno solo dell’eventuale surplus fra ricavato della vendita dei beni ereditati e importo dei debiti del de cuius.
c0cc0bill
7 Novembre 2009 alle 15:08
E quando si va in pensione,ammesso e non concesso di arrivare a quella di anzianità con i 20 anni minimi versati,magari a 70 anni con forse 400euri mensili,toccheranno anche quella, non verrà corrisposta o lasceranno perdere,considerato che non è mica sufficiente per vivere?…E POI CFEDO DI AVER CAPITO CHE ESSENDO NULLATENENTI LO STATO FA CILECCA,…..è pur sempre un risultato,in attesa che cambi qualcosa,almeno…
emanuele
7 Novembre 2009 alle 14:38
Suvvia Emanuele, non sia così pessimista.
Lo Stato è generoso in definitiva.
Dei 400 euro di pensione le lascerà 320 euro mensili. Trattenendo per sè solo 80 euro. Non è poi così male …
c0cc0bill
7 Novembre 2009 alle 15:12
ci sono dei termuni da rispettare dal momento in cui matura il credito e quello in cui viene emessa l’ingiunzione di pagamento?
francesco
7 Novembre 2009 alle 13:57
Esponga, se vuole, il suo caso.
A domande così genericamente impostate è difficile rispondere.
Intanto non si capisce se l’ingiunzione di pagamento è una cartella esattoriale o un decreto ingiuntivo. E c’è differenza sostanziale.
Probabilmente, vado ad intuito – mi dica se sbaglio – lei vuole sapere se esiste un termine fra iscrizione a ruolo e notifica della cartella esattoriale.
Esiste un termine di due anni stabilito per legge e valido unicamente per cartelle esattoriali originate da mancato pagamento di multe comminate per violazione del codice della strada.
Altri eminenti giuristi e tributaristi affermano che il termine esiste per qualsiasi debito erariale o contributivo iscritto a ruolo. E consigliano ricorso per superamento di questo limite, uguale al periodo di prescrizione del tributo.
Io, per fortuna, non vivo di consulenze sui ricorsi e non consiglierò mai una impugnazione della cartella di pagamento su queste basi.
Può essere un errore, ma è una mia scelta. L’importante, credo, sia avvertire il lettore.
c0cc0bill
7 Novembre 2009 alle 14:11
Un amico di mio cognato ha chiuso,era un artigiano falegname,non ha più pagato inps, inail,irpef e iva per anni,fortuna sua che risulta nullatenente,però ha residenza con moglie e tre figli minori,in una casa intestata alla coniuge in separazione dei beni…mi dice che fornitori,società dei telefoni e locatore continuano a tempestarlo di solleciti e avvisi di società RECUOERO CREDITI,pare che nonostante abbia chiuso la p.iva non ne vogliono sapere,essendo ditta individuale…a cosa va incontro essendo per ora disoccupato…vive di espedienti e di lavoretti santuari…la moglie,fortuna sua,prende uno stipendio, e se trovasse un lavoro in regola part time,quanto possono prelevargliene?PERCHè chi cessa un attività per motivi di indebitamento o sfratto per morosità,dopo prove accertate (rossi bancari,fatturato insufficiente rispetto ai costi gestionali)non esiste un condono o semplice lasciamo perdere che non arriva neppure a fine mese?…E SE Cè,CHI NE SA QUALCHE COSA?…VERRà PERSEGUITO A VITA?
emanuele
7 Novembre 2009 alle 11:44
Il condono per evasione fiscale esiste.
Si chiama scudo fiscale, ma purtroppo non è riservato a poveracci come me, e, credo, come il suo amico.
E’ roba per ricchi, per il premier, per i suoi amici e per quelli che fanno parte della sua classe sociale.
E mi sembra anche giusto che sia così, visto che è indubbio che costoro sono la maggioranza nel paese.
Tanto premesso, confermo che il suo amico sarà perseguitato a vita.
Se troverà lavoro da dipendente, gli pignoreranno il quinto dello stipendio e non potrà mettere da parte eventuali risparmi sul suo conto corrente perchè gli pignoreranno anche quello.
Non potrà lavorare come fornitore o consulente per la Pubblica Amministrazione, perchè compenseranno i corrispettivi con il debito accumulato.
Non potrà acquistare un’automobile per esigenze di lavoro ed intestarla a suo nome, perchè gli applicheranno il fermo amministrativo.
Se erediterà un immobile gli iscriveranno ipoteca e lo venderanno all’asta.
No, questo non è un paese per poveracci debitori, e soprattutto, non è un paese per poveracci debitori dello Stato.
c0cc0bill
7 Novembre 2009 alle 13:38
quando vendo licenza di un bar pagata anni prima x lire,pago le tasse sulla plusvalenza o su tutto quello che realizzo? e in che misura percentuale e in quanto tempo si può pagare senza incorrere in sanzioni? Grazie .
emanuele
7 Novembre 2009 alle 11:08
Se ha già scontato dalle tasse i costi di acquisto della licenza prima di rivenderla, paga su tutto quello che realizza dalla vendita.
c0cc0bill
7 Novembre 2009 alle 13:51
Grazie per la delucidazione,ma siccome non ha ereditato il bar anzi,la licenza del bar è stata aquistata prima nel 1996 per 60 milioni in lire e poi venduta nel 2004, non si dovrebbe applicare le tasse sulla plusvalenza scontando quindi i costi di aquisto sostenuti in precedenza avendo trasformato un bene immobile in liquidi? Altrimenti se spendo 100 per aquistare e poi rivendo a 120, sotraendo irpef sul totale mi rimane 80, ricompro per 80 e rivendo a 100, rimane 60 dopo pochi passaggi non ho piu niente….IRPEF sul guadagno o sempre e comunque anche se vendo un oggetto pagato magari di più come automobili ,compiuter,mobili usati e altro?…Non ha nessuna responsabilità il notaio in questo caso?…Mi ripeto: venduta licenza bar nel 2004 per 31600euro,pagato in precedenza 60 milioni di lire cartella irpef per 12000euro più multe! ringrazio in anticipo per la vostra risposta (HO TANTO ALTRO DA DIRE)
emanuele
7 Novembre 2009 alle 10:59
Grazie per la delucidazione?
Emanuele sembrerebbe una affermazione sarcastica dovuta ad una omessa risposta. Ma tant’è!
Le chiedo allora: non è che i costi di acquisto della licenza sono stati dedotti con ammortamento negli esercizi fiscali relativi agli anni che vanno dal 1996 al 2004?
Vediamo, insieme, le cose da un punto di vista un “tantinello” diverso:
1. acquisto licenza nel 1996 per 60 milioni, pari diciamo a 30 mila euro circa;
2. venduta licenza nel 2004 per 31 mila e 600 euro;
3. da pagare tasse su plusvalenza di mille e 600 euro;
4. da restituire, nel 2004, le tasse dedotte – a partire dal 1996 – come costi imputabili all’acquisto della licenza, secondo piano di ammortamento;
5. da pagare multe ed interessi legali e di mora (più spese di esazione) per tasse non restituite dal 2004 al 2009.
Mi faccia sapere se i conti, così, le tornano …
c0cc0bill
7 Novembre 2009 alle 13:48
Ho ricevuto una comunicazione dall’Agenzia Entrate riferita all’anno imposta 2006 (notifica 10/9/2009) perchè a seguito dell’omessa allegazione nell’Unico 2007 del quadro RU non mi viene riconosciuto un credito utilizzato in compensazione (L. 499/97). Recatomi all’ufficio finanziario mi hanno richiesto la presentazione del quadro omesso avvertendomi, tuttavia, che questo non mi liberava dall’onere di riversare l’importo del credito e relativa sanzioni. A mio avviso l’operato dell’ufficio è sbagliato ed intendo fare ancora un tentativo ma poi promuovere senz’altro il contenzioso. posso avere il vs parere? Grazie
Ettore
7 Novembre 2009 alle 09:01
Su cosa dovrei basare il parere, sul fatto che a suo avviso l’operato dell’ufficio è sbagliato?
c0cc0bill
7 Novembre 2009 alle 14:14
Buona sera vorrei un consiglio e + informazioni:Il 15 settembre scorso ho ricevto una racomndata da parte Uff.Entrate di Savona,riferimento dichiarazine redditi del 2003,per detrazioni non spettante,fatto ricorso art.41/bis di autotutela,e dimostrato che avevo diritto a tali detrazioni,itanza accolta solo parziamente e giusta ossevazione da parte Uff.Ag.Entrate con il pagamento differenza di Euro 700,00-da pagare entro il 15 novembre prossimo,ieri mi sono recato c/o Uff.Entrate per chiedere possibilmente una proroga di due settimane per il pagamento,RISPOSTA e stata netta e negativa,Ora mi chiedo e giusto che noi cittadini vittime involontarie per qualche insolvenza dell’anno 2003(non dovuta per colpa mia),ciedo a voi come posso fare(imposrto dovuto e di Euro 508,00 + interessi e spese ecc.ecc…arriva a Euro 700,00)esiste qualche legge articolo o altro che un onesto cittadino vuole pagare ma momentaneamente non puo’,pi fanno tante legge scudo fiscale,legge condoni per evasori e tanto di altro….La ringrazio per la Risposta saluti De Laurenti
DE LAURENTI
6 Novembre 2009 alle 19:18
Se avesse portato all’estero quei 508 euro evasi (a detta del fisco) adesso avrebbe potuto farli rientrare al costo del 5%, e senza dover pagare neanche un cent per sanzioni e/o interessi legali e di mora.
E’ stato poco previdente gent.mo sig. De Laurenti. Come me del resto.
All’onesto cittadino, che ha pagato in meno e non per colpa sua, non si concedono due settimane di ritardo.
All’evasore fiscale, al farabutto parassita, al riciclatore di denaro sporco si stendono tappeti rossi e si concedono impunità ed immunità.
Però, chissenefrega. La crisi non c’è, abbiamo superato anche l’Inghilterra (in cosa non saprei dirle) e fra qualche anno avremo il ponte di Messina.
Ad maiora!!
c0cc0bill
7 Novembre 2009 alle 15:41
dopo l’esecuzione di pignoramento senza recupero delle somme, equitalia puo a distanza di anni rieseguire il pignoramento?
sante
6 Novembre 2009 alle 17:27
Sì, evitando accuratamente che la cartella esattoriale cada in prescrizione.
In pratica effettuando periodicamente comunicazioni di messa in mora e procedendo, quando ritenuto opportuno, a nuovo pignoramento mobiliare o immobiliare.
c0cc0bill
7 Novembre 2009 alle 15:30
devo aprirmi la partita iva e non so quale regime fiscale scegliere tra il forfettino ed il forfettone (credo di avere i requisiti per entrambi): uno dei due consente di scaricare gli interessi delle rate del mutuo della casa di abitazione?
serena
6 Novembre 2009 alle 17:27
Nessuno dei due consente di scaricare gli interessi del mutuo della casa.
Le suggerisco di optare per il forfettone, se ne ha i requisiti.
c0cc0bill
6 Novembre 2009 alle 18:49
Salve,
tra il 2004 e il 2007 ho lavorato all’estero per una ditta locale, come impiegato dipendente, e pagato le tasse in loco (tasse sul reddito, contributi previdenziali e sanitari), trattenute direttamente in busta paga, esattamente come avviene in Italia.
Tuttavia non ho mai trasferito la residenza dall’italia all’estero nel periodo suddetto.
Sempre in questo periodo di lavoro all’estero non ho mai presentato la dichiarazione dei redditi in Italia (coi redditi prodotti all’estero, quadro
RW): sinceramente non avevo nemmeno idea di doverlo fare. Ora devo decidere se usufruire o meno dello scudo fiscale, almeno per i risparmi che ho tuttora in un libretto di risparmio estero (non movimentato negli ultimi due anni).
Cosa mi conviene fare? C’è il concreto rischio che mi contestino l’omessa dichiarazione dei redditi e, in caso affermativo, a quanto ammonterebbe la sanzione, considerato che posso dimostrare di avere pagato già le tasse nel Paese estero, con il quale peraltro
vige un accordo con l’Italia che vieta la doppia imposizione?
Grazie in anticipo per la sua cortese risposta!
Cordiali saluti,
Marco
Diego
6 Novembre 2009 alle 14:30
Scudo fiscale? Questo?
Mi spiace ma non sono in grado di risponderle.
c0cc0bill
7 Novembre 2009 alle 16:49
Vorrei saper se la fattura che mi rilascia il laboratorio di analisi per il prelievo fatto a domiciliodall’infermiere è scaricabile ai fini del 730. GRAZIE
BRUNA
6 Novembre 2009 alle 13:26
Certamente. La detragga pure, signora Bruna.
c0cc0bill
7 Novembre 2009 alle 16:51
Salve, ho trovato nella cassetta della posta in data 5 novembre 2009 un avviso di pagamento per due cartelle esattoriali con presunte notifiche una il 01.03.2004 e l’altra il 27.07.2004.
La comunicazione mi riferisce solo il numero identificativo di cartella esattoriale ma non ho alcun altro riferimento per verificare se ho fatto opposizione, pagato o mai ricevuto. Vorrei sapere se ci sono gli estremi per opporsi e se magari è già prescritta per decorrenza di termini ( scaduti i 5 anni).
Grazie attendo un sollecito riscontro.
stefania
6 Novembre 2009 alle 11:40
altra domanda. Se avessi proposto opposizione, non ho ricevuto alcuna notifica di rigetto o accogliemnto dell’opposizione. Anche questo è un valore aggiuntivo per opporsi o per la decadenza dei termini?
Grazie
stefania
6 Novembre 2009 alle 11:51
La cartella esattoriale è un titolo esecutivo.
Quando non si paga dovrebbero avere inizio le procedure di riscossione coattiva.
Alcuni ritengono che i termini per l’avviso di pagamento si prescrivano entro un periodo uguale a quello in cui si prescrive la richiesta del debito sotteso alla cartella.
Altri ritengono che il termine in parola si prescriva in dieci anni.
La giurisprudenza non ha un indirizzo univoco in merito. A lei, dunque, la valutazione se proporre o meno ricorso.
Per quanto riguarda la seconda domanda, mi spiace ma non sono stato in grado di interpretarla.
c0cc0bill
7 Novembre 2009 alle 17:09
volevo sapere ho ricevuto una cartella di pagamento dal comune di cosenza.L’agente incaricato per la riscossione è l’equitalia di vibo valentia, pcioè la mia provincia di residenza.Devo impugnare il provvedimento davantia al giudice di pace.Qual’è il giudice di pace competente quello di Vibo Valentia o di Cosenza?
silvia
6 Novembre 2009 alle 10:28
Prima deve dirci qual è il tributo/multa/o altro, il cui mancato pagamento ha comportato l’iscrizione a ruolo.
Ed i motivi per cui intende impugnare la cartella esattoriale.
c0cc0bill
6 Novembre 2009 alle 10:41
Buongiorno, il mio quesito è il seguente:
pochi giorni fa mi ha chiamato il commercialista della società per cui lavoro (una sas)per dirmi che era arrivata una cartella esattoriale. La cartella è dovuta ad un omesso pagamento dei diritti annuali per la camera di commercio relativi al 2007. Tralasciando la deprecaile mancanza del mio commercialista, io vorrei sapere questo. La sede legale della società è presso i nostri uffici e non presso il commercialista e la cartella è stata notificata a mezzo raccomandata presso di lui. L’intestazione della ditta è errata poichè fa riferimento ad una denominazione che è stata variata a novembre dello scorso anno con atto notarile. Sia l’indirizzo nuovo che la denominazione con il differente socio accomandatario risultano nelle visure già dallo scorso anno. E’ possibile ricorrere e chiedere l’annullamento della cartella per vizio di notifica?
Grazie mille.
Fabrizio Diana
6 Novembre 2009 alle 08:57
Mi spiace, ma non sono in grado di rispondere alla sua domanda.
c0cc0bill
7 Novembre 2009 alle 15:44
ho ricevuto una cartella dell’esatri per conguagli IRPEF per tassazione separata con mora perche’ un anno fa non ho ricevuto l’avviso di pagamento tramite cartolina della raccomandata iniziale.
Da controllo al ufficio dell’entrate,risulta in loro possesso avviso di ricevimento timbrato dal postino ma non dalla sottoscritta. Ha comunque valore di perfezionamento della notifica? Vorrei avere lo sgravio della mora.
Grazie per una risposta veloce.
Maria Grazia Maccioni
5 Novembre 2009 alle 23:48
Sull’avviso di ricevimento deve esserci timbro e firma del destinatario oppure si tratta di notifica per compiuta giacenza?
c0cc0bill
6 Novembre 2009 alle 13:45
QUALI SONO LE SPESE DETRAIBILI DALL’AQCUISTO DELLA PRIMA CASA?
valentina
5 Novembre 2009 alle 21:55
Legga questa guida.
c0cc0bill
7 Novembre 2009 alle 17:20
La notifica della cartella esattoriale costituisce interruzione della prescrizione quinquennale per sanzioni amministrative o, in ogni caso le sanzioni imposte si prescrivono in cinque anni dalla notifica dell’illecito contestato?
In ogni caso, affinchè questo sia legittimo, in quanto tempo l’ente creditore deve avviare l’azione esecutiva per il recupero delle somme a partire dalla notifica della cartella?
Francesco
5 Novembre 2009 alle 20:50
Le sanzioni per violazione del codice della strada si prescrivono in cinque anni dalla notifica del verbale.
La notifica della cartella esattoriale costituisce interruzione della prescrizione quinquennale.
In caso di mancato pagamento della sanzione la cartella esattoriale deve essere notificata entro due anni dall’iscrizione al ruolo.
L’azione esecutiva deve essere avviata entro cinque anni dalla notifica della cartella esattoriale, per alcuni. Per altri il termine è di dieci anni.
Su questo punto la giurisprudenza non ha un univoco orientamento e fare ricorso al giudice per l’esecuzione diventa un pò come giocarsi un terno al lotto.
Chi dice il contrario o è in malafede o è interessato …
c0cc0bill
7 Novembre 2009 alle 17:44
NON HO PAGATO LE TASSE 2008 2009 PERCHE’ SENZA LAVORO.
ORA VORREI MA MI SONO ARRIVATE LE CARTELLE DI EQUIITALIA. COME DEVO FARE?
FABIO
5 Novembre 2009 alle 20:01
Chieda una rateazione e le paghi, se può.
c0cc0bill
7 Novembre 2009 alle 17:23
Buon pomeriggio,
ho mia figlia a Lima-Perù per uno Stage di laurea alla Camera del Commercio ed un ricerca per la tesi finale che darà al rientro a gennaio 2010. Gradirei sapere seè possibile dedurre il costo del viaggio e l’affitto che sta pagando con un contratto di locazione privato. Grato per la cortese attenzione, porgo i più vivi saluti
Fausto Giusti
fagiusti@inwind.it
Fausto Giusti
5 Novembre 2009 alle 18:13
L’art. 15, comma 1, lettera i-sexies del Tuir prevede una detrazione d’imposta del 19 per cento per “i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative, dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest’ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l’università o in comuni limitrofi, per un importo non superiore a 2.633 euro”.
Al riguardo si ritiene che il beneficio fiscale in oggetto non possa essere esteso ai contratti di locazione di unità immobiliari situate all’estero, in quanto la norma, facendo riferimento ai contratti di locazione stipulati ai sensi della legge n. 431 del 1998 e ad altri contratti abitativi stipulati con soggetti individuati dall’ordinamento nazionale (collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro etc.), sembra escludere dall’agevolazione contratti stipulati in base a normative proprie di altri ordinamenti.
Tale interpretazione, peraltro, risulta confermata dalla relazione tecnica alla Finanziaria 2008 (che ha esteso l’agevolazione anche ad alcune ipotesi di contratti di ospitalità non previste dalla legge n. 431 del 1998), la quale, nell’effettuare le stime di gettito, ha tenuto conto dei soli studenti che alloggiano nel territorio nazionale.
c0cc0bill
7 Novembre 2009 alle 17:50
Salve e complimenti per le vostre risposte esaurienti.
“Mi sono dimenticato letteralemente” di pagare il 20% delle rate del condono 2003. Adesso mi rirovo una cartella esattoriale da pagare integralmente. Non è andata in prescrizione dopo i 5 anni?
Grazie
Alfio
5 Novembre 2009 alle 10:32
Mi spiace, ma non sono in grado di rispondere a domande sui condoni.
c0cc0bill
5 Novembre 2009 alle 10:53
Ok grazie sui condoni non si può esprimere. Ma quando arriva una cartella esattoriale dopo i 5 anni viene prescritta automaticamente si o no? Grazie e distinti saluti.
Alfio
5 Novembre 2009 alle 18:19
Deve presentare ricorso entro i termini previsti. Sia i termini temporali di presentazione del ricorso che l’Autorità a cui rivolgersi per sancire l’intervenuta prescrizione dipendono dall’evento che ha originato la cartella.
Se lei dice qual è il tributo/multa sotteso alla cartella, potrò essere più preciso.
c0cc0bill
5 Novembre 2009 alle 18:28
Grazie. Non ho sottomano la cartella, ma la domanda è molto precisa: Fatto un controllo all’equitalia, c’è una cartella che è stata messa a ruolo nonostante è stata notificata dopo i 5 anni.
Il ricorso non è stato fatto. Si può chiedere l’annullamneto? Grazie
Alfio
5 Novembre 2009 alle 20:07
Mi sono spiegato male io.
La richiesta del debito – il cui mancato pagamento ha dato luogo alla cartella esattoriale – è andata in prescrizione.
Tuttavia, per far valere la prescrizione (o anche, se vuole, per far annullare la cartella o anche per chiederne l’annullamento) bisogna rivolgersi (presentare ricorso) alla Commissione Tributaria Provinciale entro 60 giorni dalla data di notifica della cartella.
L’annullamento (o il riconoscimento della prescrizione del debito) non è mai automatico.
c0cc0bill
7 Novembre 2009 alle 17:31
Salve.
Per cortesia volevo sapere questo. ho svariate cartelle esattoriali a ruolo. Su una mi è stato fatto un pignoramento immobiliare ( e di questo sto aspettando la risposta della cassazione). Sul resto posso fare delle rateizzazioni, e poi in caso di non accettazione della cassazione sul ricorso fare un’altro rateo? Grazie e distinti saluti
Alfio
4 Novembre 2009 alle 19:39
Certo, la domanda di dilazione del pagamento dell’importo relativo alle cartelle esattoriali è ammessa anche quando sono in corso azioni esecutive.
L’unico caso di esclusione dal beneficio si ha quando la rateizzazione viene concessa ma il debitore non paga la prima rata o ne salta due nel corso del piano di rientro.
c0cc0bill
5 Novembre 2009 alle 05:24
SU UN ACCERTAMENTO MODELLO UNICO REDDITI 2005 MI VENGONO CONTESTATI INTERESSI PASSIVI DEDOTTI DAL REDDITO DI DITTA INDIVIDUALE COSA POSSO FARE IN OGNI CASO POSSO RATEIZZARE QUANTO MI E RICHIESTO GRAZIE
Anonimo
4 Novembre 2009 alle 18:27
Può presentare domanda all’Agenzia delle Entrate.
Il contribuente, infatti, può chiedere la rateizzazione delle somme richieste nella comunicazione di irregolarità.
In particolare la rateizzazione avviene con le seguenti modalità:
* somme dovute superiori a 2.000 euro (500 euro se si tratta di tassazione separata): possono essere rateizzate in un numero massimo di 6 rate trimestrali di pari importo;
* somme dovute superiori a 5.000 euro: possono essere rateizzate in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.
In alternativa può aspettare che le venga notificata la cartella esattoriale per tentare di ottenere una dilazione fino a 72 rate.
Ovviamente l’importo iscritto a ruolo sarà maggiorato di interessi e spese di esazione.
Per avere un’idea di quante rate riuscirebbe a spuntare chiedendo il beneficio della rateizzazione al concessionario della riscossione può simulare il piano di rientro qui.
c0cc0bill
5 Novembre 2009 alle 05:34
come ci si puo’ difendere da un accertamento bancario?
anonimo
4 Novembre 2009 alle 17:35
Come ci si può difendere da una malattia?
c0cc0bill
5 Novembre 2009 alle 05:36
Buon giorno
Ho ric accertamento fiscale per omessa dich redditi anno 2004 relativa all’anno 2003 . I 60 giorni scadono il 10 novembre. Vorrei sapere: se la cartella esattoriale non mi viene notificata entro il 31/12/2009 e’ da considerare prescritta? Se la cartella non viene iscritta nel ruolo esecutivo entro il 31/12/2009 e da considerare prescritta? grazie mille saluti tommaso
tommaso
4 Novembre 2009 alle 17:02
Se non le avessero notificato l’accertamento fiscale, la prescrizione sarebbe intervenuta scattato il primo secondo dell’anno 2010.
c0cc0bill
5 Novembre 2009 alle 05:40
Va bene grazie. Pero’ mi sembra di aver letto da qualche parte che le sanzioni irrogate pena nullita’ devono essere iscritte a ruolo entro i termini della prescrizione, che in questo caso e’ il 31/12/09. Mi sbaglio?
tommaso
5 Novembre 2009 alle 13:04
Per sanzioni amministrative derivanti da violazioni del codice della strada, la cartella esattoriale deve essere notificata al destinatario entro due anni dal visto di esecutività (ruolo esecutivo) apposto dall’ente creditore.
Forse lo ha letto qua.
c0cc0bill
5 Novembre 2009 alle 13:45
No l’ho letto qua digitando sul browser “prescrizione delle sanzioni irrogate” art 20 mi sembra.
ciao e grazie per l’interessamento
tommaso
5 Novembre 2009 alle 18:10
Ho letto, ma, in tutta onestà, non sono in grado di fornirle utili indicazioni in merito.
c0cc0bill
5 Novembre 2009 alle 18:54
Ho in corso lavori di recinzione di un muro in calcestruzzo con DIA.Avendo dato inizio ai lavori prima della data trasmessa alla agenzia delle entrate posso avere ancora la detrazione? Poi per eseguire la messa in opera di profilati metallici e cancelli da altra impresa occorre trasmettere di nuovo la data dell’iniziodei lavori?Grazie
Giuseppe
5 Novembre 2009 alle 20:11
ho il seguente dubbio. mi è stata notificata una cartella di pagamento per sanzione omesso invio mod. 5 anno 2003.nella cartella è specificato che il contribuente può presentare ricorso così come previsto dall’art. 24 d.lvo 46/99.trattandosi di un debito prescritto non bisogna impugnarla a mezzo di atto di citazione ex art. 615 cpc?
mille grazie per l’attenzione.
felicita
4 Novembre 2009 alle 11:14
Credo che il suo collega, avv. Alessandro Pedone, potrà fornirle, se lei riproporrà il quesito in questa sezione, una risposta più precisa e circostanziata della mia.
c0cc0bill
5 Novembre 2009 alle 06:30
Buongiorno,
riassumo velocemente:devo aprire una ditta individuale da casa, come contribuente minimo.
Il mio commercialista mi informa che si può detrarre il 25% (solitamente il fisco per non stare a misurare i metri quadrati si attiene a questa percentuale forfettaria) delle spese comprese quelle condominiali.
Non è possibile detrarre il 50% giustificando gli usi di altri locali adibiti comunque ad uso ufficio(sala per ricezione clienti,e bagno)?
Anonimo
4 Novembre 2009 alle 10:16
Anche a me risulta che le spese per beni ad uso promiscuo siano deducibili al 50%.
Evidentemente il suo commercialista avrà informazioni più aggiornate (circolari ADE, interpelli ecc…). Le sarei grato se potesse segnalarcele nel momento in cui ne verrà a conoscenza.
c0cc0bill
5 Novembre 2009 alle 07:08
ma la prescrizione va dalla data di notifica della cartella equitalia???
francesca
4 Novembre 2009 alle 07:56
Quattro/cinque anni dal tributo da pagare (o dalla multa), dieci anni dalla notifica della cartella per tributo (o multa) non pagato.
In genere, e sempre che non ci siano notifiche di comunicazioni interruttive dei termini (come avvisi di pagamento o preavvisi di riscossione coattiva).
c0cc0bill
4 Novembre 2009 alle 17:50
Salve,ho acquistato una vettura del 2006 nel gennaio del 2009,al momento del passaggio il cdp era pulito,e quando sono andato a ritirare il nuovo cdp e’ uscito fuori un fermo amministrativo di 8000 euro del 2006, quind del vecchio propritario…..cosa posso fare?
stefano
3 Novembre 2009 alle 23:04
Può rivalersi sul vecchio proprietario, perchè lei adesso non può utilizzare il veicolo se prima non paga il debito.
Rischierebbe il sequestro ed altre sanzioni amministrative (multe) di importo rilevante.
Le suggerisco di sottoporre il quesito anche all’avv. Alessandro Pedone in questo spazio a lui riservato.
c0cc0bill
4 Novembre 2009 alle 18:41
mia madre:venduto bar nel 2004,per 31000euro…in settembre 2009 riceve cartella per omissione di quel reddito…e va bene,pero e pensionata con 430euro,invalida al 75%,percepisce qualche euro da me,figlio peraltro in serie difficolta con tre bambini e un attivita appena chiusa per sfratto di immobile…..ora dico:perche quei banditi delle entrate si svegliano dopo piu di quattro anni aggiungendo da 6000 altri 6000 piu 5800 di multa e non accettano rateizzazioni o scontano niente, non sara perche la mia mamma ha una casa e a conti fatti conviene ipotecargliela e nel tempo venderla all asta aggiungendo altre more e spese non dando poi neanche il resto?…Ci sara una soluzione…sa dirmi qualquno come si puo fare senza usare il napalm con questi qua,visto che non mi chiamo valentino rossi o altri illustri nomi che hanno avuto sconti milionari,in evasioni dolose? La cartella giunta a mia madre dice che se non si paga tutto entro 60 gg da 12000euro diventano 52000euro,altro che usura,e come dicevo IPOTECA SULLA CASA E …VIA IN MEZZO AD UNA STRADA e poi…NAPALM!!! QUALCUNO MI DIA CONSIGLIO,per favore ……
emanuele
3 Novembre 2009 alle 22:55
Ritengho sia giusto che mia madre paghi le dovute tasse su quella vendita,ci mancherebbe…ma che abbia modo piu morbido,in rate ragionevoli,anche perchè la fideiussione delle banche non gliela danno,e questo loro lo sanno e se vogliono davvero recuperare solo il credito…bè ci sarà pure un modo diverso dai 60 giorni perentori o passano tutto al recupero e come ho già detto casa all,asta e mamma invalida in mezzo ad una strada!qualcuno ci illumini,grazie.
emanuele
3 Novembre 2009 alle 23:12
L’unica cosa che posso dirle è che per fruire della dilazione di pagamento (fino a 72 rate) non è più necessaria una fideiussione.
Può provare a chiedere un mutuo di liquidità alla banca per pagare il debito erariale e guadagnare tempo.
Anche in considerazione di due fattori:
1. sono previste moratorie per i mutui casa e potrebbero rientrarvi anche quelli di liquidità;
2. le procedure di riscossione coattiva implementate dalle società di recupero crediti sono molto meno aggressive, rapide ed efficaci rispetto a quelle messe in atto da Equitalia.
c0cc0bill
4 Novembre 2009 alle 18:38
un’ingiunzione di pagamento spedita all’indirizzo del debitore ma con nome e codice fiscale di altra persona è motivo di annullamento di una cartella esattoriale?Grazie e rispondetemi prestissimo per favore
LIO
3 Novembre 2009 alle 22:39
In genere sì.
Ma bisognerebbe capire di cosa si tratta effettivamente.
c0cc0bill
4 Novembre 2009 alle 18:43
tra iva e tasse non pagate negli ultimi 5 anni devo allo stato ,compresi interessi,circa 80000 euro.non ho nulla di intestato,ma comunque,pur non avendo la somma essendo il mio lavoro molto calato,vorrei provare a mettermi in pari.allo stato attuale cosa rischio?come mi devo muovere?qualcuno può darmi il consiglio giusto?franco33
Anonimo
3 Novembre 2009 alle 22:12
Rischia il pignoramento dei corrispettivi dovuti pre l’attività lavorativa che svolge.
Se non ha intestato neanche un conto corrente è difficile che le pignorino i fondi a deposito.
c0cc0bill
4 Novembre 2009 alle 18:45
E’ POSSIBILE FARE ISTANZA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE SU PVC DELLA GUARDIA DI FINANZA E, SUCCESSIVAMENTE, SU AVVISO DI ACCERTAMENTO, QUANDO LA PRIMA ISTANZA HA DATO ESITO NEGATIVO?
FISCALITY SRL
3 Novembre 2009 alle 18:18
Mi spiace, ma non sono in grado di darle risposta.
c0cc0bill
4 Novembre 2009 alle 18:47
Buonasera! gentilmente vorrei sapere se una cartella esattoriale con rateazione dunque pagata per una buona parte e poi non piu’ si puo’ reinserire in una nuova rateazione di altre cartelle nuove. Da come mi hanno detto con il decreto anticrisi la cosa si puo’ fare secondo l’equitalia no, potreste aiutarmi? Grazie!!
anna maria
3 Novembre 2009 alle 17:26
Se non si paga la prima rata, oppure non si pagano due successive rate del piano di rientro concordato per una o più cartelle esattoriali, si perde qualsiasi beneficio alla rateizzazione per quelle cartelle.
Questo non impedisce di richiedere ed ottenere la rateizzazione per altre, nuove, cartelle.
Ma per quello che lei dice di aver sentito dire, non c’è alcuna disposizione in merito.
Evidentemente “coloro che le hanno detto” si riferivano a questo:
ma c’è anche scritto che:
c0cc0bill
4 Novembre 2009 alle 17:39
sto per ricevere una cartella per una multa comminata a mia figlia minorenne su mezzo di trasporto urbano; mia figlia era in compagnia del cugino, multato a sua volta, e mia cognata ha ricevuto oggi la cartella intestata “ai genitori di…”. Anch’io finora ho ricevuto posta relativa a detta multa sia dall’azienda trasporti urbani sia da una società di recupero crediti, sempre intestata “ai genitori di…”. Quando mi verrà recapitata la cartella, la dovrò ritirare o posso rifiutarla in quanto nulla? grazie per la cortese risposta. Guido Pizzi NB è la prima volta che pongo il quesito
guido pizzi
3 Novembre 2009 alle 16:12
Mi scusi, ma lei deve precisare se parla del verbale di multa o della cartella esattoriale che segue il verbale quando non si paga la multa entro 60 giorni.
E dovrebbe anche precisare in base a quali motivazioni ritiene nullo il verbale o la cartella.
Qualsiasi documento le venga notificato, non può decidere lei se è nullo o meno. Ma deve presentare ricorso ad un giudice terzo che ne stabilisce l’eventuale nullità.
c0cc0bill
4 Novembre 2009 alle 17:33
Salve
sto’ aspettando una cartella esattoriale. Sicuramente non potro’ pagare considerando la mia situazione attuale di disoccupato. Non posseggo macchine o case, e la maggior parte dei mobili in casa mia sono in comodato d’uso. Vorrei sapere : gli esattori pignorano anche i mobili? considerando che i mobili sono in comodato, come devo comportarmi se dovessero venire? possono entrare in casa mia senza un’ordine della procura o del tribunale? grazie mille saluti
tommaso
3 Novembre 2009 alle 14:52
Gli esattori del concessionario della riscossione (Equitalia e consociate) pignorano anche i mobili, ad esclusione di letti, macchine del gas o elettriche per cucinare, scaldabagni e quanto serve ad esercitare la professione (tutto quanto cioè serve a mantenersi in vita e lavorare per pagare le cartelle, in pratica).
Per evitare il pignoramento di mobili concessi in comodato può bastare una scrittura privata che dichiari e regoli il comodato d’uso (documento ed inventario magari allegato al contratto d’affitto) da esibire all’Ufficiale Giudiziario.
Se gli Ufficiali Giudiziari vengono per effettuare il pignoramento vuol dire che c’è un ordine del giudice (decreto ingiuntivo) oppure esiste un titolo esecutivo (la cartella esattoriale non pagata, appunto) che, in base alle leggi vigenti, legittima il pignoramento.
c0cc0bill
4 Novembre 2009 alle 17:26
Ciao . Rif. il pignoramento presso terzi dei coobbligati del debitore. Per coobbligati s’intende solo la moglie o chi? Per esempio Il C/C del padre o della madre del debitore potrebbe essere soggetto a pignoramento? Precisando naturalmente che il debitore e’ sposato ed ha una famiglia propria?
Grazie mille saluti
tommaso
8 Novembre 2009 alle 16:17
I parenti, esclusa la moglie in regime di comunione dei beni, non sono coobbligati.
c0cc0bill
8 Novembre 2009 alle 16:32
Buon giorno,volevo chiedere quanto si aplica l’iva su sostituzione dei serramenti per la prima casa.Avevo letto che ce l’agevolazione del iva al 4% sulla prima casa.Pero il venditore mi ha detto che se si aplica l’iva al 4%,non si puo fare la detrazione del 55%.Mi puo dire per favore quanto devo pagare di iva per usufruire del 55%.Grazie
maria
3 Novembre 2009 alle 13:56
L’AGEVOLAZIONE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
Per effetto della proroga disposta dalla legge Finanziaria per il 2008, sugli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per il recupero del patrimonio edilizio a prevalente destinazione abitativa, effettuati fino al 31 dicembre 2010, si applica l’aliquota Iva agevolata del 10 per cento.
L’aliquota agevolata è applicabile sia alle prestazioni di lavoro che alla fornitura di materiali e di beni, purché, questi ultimi, non costituiscano una parte significativa del valore complessivo della prestazione. I beni significativi sono stati espressamente individuati dal decreto 29 dicembre 1999.
Si tratta di:
* ascensori e montacarichi;
* infissi esterni e interni;
* caldaie;
* video citofoni;
* apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
* sanitari e rubinetteria da bagni;
* impianti di sicurezza.
Su tali beni l’aliquota agevolata del 10% si applica solo fino alla concorrenza della differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni significativi.
ESEMPIO: costo totale dell’intervento 10.000 euro, di cui:
a) per prestazione lavorativa 4.000 euro;
b) costo dei beni significativi (ad esempio rubinetteria e sanitari) 6.000 euro.
Su questi 6.000 euro di beni significativi, l’Iva al 10% si applica solo su 4.000 euro, cioè sulla differenza tra l’importo complessivo dell’intervento e quello dei beni significativi (10.000 – 6.000 = 4.000). Sul valore residuo (2.000 euro) l’Iva si applica nella misura ordinaria del 20%.
Per destinazione abitativa privata si intende riferirsi alle abitazioni adibite a dimora di privati.
Non si può applicare l’Iva agevolata al 10 per cento:
* ai materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori;
* ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente;
* alle prestazioni professionali, anche se effettuate nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero edilizio;
* alle prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori.
In tal caso la ditta subappaltatrice deve fatturare con Iva al 20 per cento alla ditta principale che, successivamente, fatturerà la prestazione al committente con l’Iva al 10 per cento, se ricorrono i presupposti per farlo.
Per l’applicazione dell’agevolazione dell’Iva al 10 per cento non è necessario alcun adempimento particolare come, invece, previsto per la fruizione della detrazione Irpef del 36 per cento. Ad esempio, non si deve inviare alcuna comunicazione al Centro Operativo di Pescara, né è richiesto il pagamento mediante bonifico.
L’IVA AGEVOLATA PER I LAVORI DI RESTAURO, RISANAMENTO CONSERVATIVO E RISTRUTTURAZIONE
Per tutti gli altri interventi di recupero edilizio è sempre prevista, senza alcuna data di scadenza, l’applicazione dell’aliquota Iva del 10 per cento.
Si tratta, in particolare:
A. delle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o d’opera relativi alla realizzazione degli interventi di
restauro
risanamento conservativo
ristrutturazione
B. dell’acquisto di beni, con esclusione di materie prime e semilavorati, forniti per la realizzazione degli stessi interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, individuate dall’articolo 3, lettere c) e d) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
L’aliquota Iva del 10 per cento si applica, inoltre, alle forniture dei cosiddetti beni finiti, vale a dire quei beni che, benché incorporati nella costruzione, conservano la propria individualità (ad esempio, porte, infissi esterni, sanitari, caldaie, eccetera).
L’agevolazione spetta sia quando l’acquisto è fatto direttamente dal committente dei lavori, sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore d’opera che li esegue.
c0cc0bill
4 Novembre 2009 alle 17:14
Buongiorno,mi sono arrivate due cartelle con richiesta di bolli “non pagati” negli anni 2000 2001 2002, li ho cercati inutilmente, causa traslochi non li ho trovati, non me ne sono mai preoccupata perchè sapevo dhe i termini di prescrizione sono di tre anni….invece! come posso fare ricorso alla commissione tributaria della regione lombardia? tra non pco scadono i 60 gg. ed io non ho trovato nessuno che mi aiuti per il ricorso.
grazie per qualsiasi suggerimente vorrete darmi
rosaria garofalo
3 Novembre 2009 alle 13:32
Innanzitutto il ricorso per far valere l’intervenuta prescrizione va fatto alla Commissione Provinciale, almeno in prima istanza.
Qui trova tutte le informazioni che le servono.
c0cc0bill
4 Novembre 2009 alle 17:11
Buongiorno
la mia domanda e’ la seguente:
ricevo cartella esattoriale con la citazione di verbali non pagati…..recupero tutta la documentazione tra cui bollettino pagato e la invio all’esatri e alla polizia municipale…..
a distanza di tempo ricevo nuovamente cartella esattoriale con vari verbali impagati, secondo loro….
riinvio ancora raccomandate con fotocopia bollettini pagati…… E’ normale tutto questo
a me chi mi rimborsa il tempo, il nervoso, e le spese di raccomandate????
Proprio oggi mi e’ arrivata nuovamente una cartella esattoriale per multe che secondo loro non sono state pagate….. sono andata a verificare e sono le stesse multe che gia’ a suo tempo avevo documentato, pagate….per quanto tempo devo andare avanti? o per far si che finiscano di inviare cartelle devo rivolgermi a qlc legale!!!!!
grazie
cordiali saluti
antonietta pompa
antonietta pompa
2 Novembre 2009 alle 22:22
La cosa da fare è recarsi all’Esatri e conferire con un funzionario.
Le sue comunicazioni con allegati bollettini di attestato di pagamento nessuno le legge.
Io capisco che la cosa è frustrante, capisco che nessuno ci paga per il tempo perso agli sportelli.
Ho vissuto anche io esperienze simili alla sua.
Ho risolto solo dopo aver “sequestrato” un funzionario e “pezze alla mano” non sono andato via dagli uffici fin quando non ho avuto certezza dell’avvenuto sgravio dei ruoli ingiustamente attribuitimi.
c0cc0bill
3 Novembre 2009 alle 09:05
cartella esattoriale ufficio tributi
anno 1999 canone acqua a ruolo anno 2004 notifica 22/3/2004
intimazione pagamento 2 novembre 2009
la cartella est prescritta?
posso contestarla?
posso eventualmente rateizzarla? grazie
giancarlo
2 Novembre 2009 alle 20:34
Quando nel 2004 ha ricevuto cartella esattoriale, il tributo non era prescritto.
Lei non ha pagato: sono state attivate le procedure di riscossione coattiva e adesso le intimano il pagamento prima di procedere.
Può chiedere la rateizzazione dell’importo a ruolo (più interessi legali, di mora, spese di esazione) direttamente all’agente esattoriale.
c0cc0bill
3 Novembre 2009 alle 09:11
se il dipendente perde nel corso dell’anno il beneficio delle detraz ioni per il coniuge a carico,perchè supera le 2840,si devono restituire tutte le somme percepite nel corso dell,anno oppure si perde il beneficio solo a partire dal mese in cui nn si ha diritto.Cortesemente ringrazio.antonio
Anonimo
2 Novembre 2009 alle 18:49
Allora, quando ad aprile presenterà la dichiarazione dei redditi, indicherà (a quel punto ne sarà certo, avendo sua moglie ricevuto un CUD) se il coniuge è fiscalmente a carico o non lo è.
Le faranno i calcoli ed a conguaglio si troverà a restituire tutte le detrazioni a cui, eventualmente, non aveva diritto. E per tutte, proprio per rispondere al suo quesito, si intende anche quelle relative ai mesi in cui sua moglie non ha lavorato.
Quelle caselle che trova nel 730 indicanti il numero di mesi a carico per figli e coniuge valgono sempre per redditi lordi percepiti inferiori o uguali a 2840,51 (familiari fiscalmente a carico). Ma si inseriscono i dati in caso di nascita, morte o matrimonio (per figli) matrimonio e separazione (per coniuge). Allora si avrà diritto a detrazioni solo per il periodo indicato.
La dichiarazione rilasciata ad inizio anno al proprio datore di lavoro è una richiesta informale per ottenere anticipazioni delle detrazioni cui si pensa di aver diritto, senza dover aspettare il conguaglio relativo alla dichiarazione dei redditi che si presenta l’anno successivo.
E’ chiaro che io a gennaio 2009 penso che mia moglie potrebbe essere a mio carico. Ma, nulla toglie che, poniamo a marzo, ella trovi un posto di lavoro.
Appena sono certo che il reddito lordo percepito da mia moglie super euro 2840,51 euro ho due opzioni:
a) rettifico la dichiarazione al mio datore di lavoro il quale non calcola più le detrazioni dallo stipendio lordo;
b) non faccio nulla e restituisco le detrazioni percepite, che non mi spettano, in sede di conguaglio della dichiarazione dei redditi.
c0cc0bill
3 Novembre 2009 alle 09:18
Ho ricevuto un atto di pignoramento crediti verso terzi inviato anche alla mia banca per tre cartelle esattoriali delle quali me ne è stata notificata solo una. Le mie domande sono:
- Le tre cartelle ammontano a 16.000 euro ma sul conto al momento del pignoramento vi erano solo 3.500 euro. Il pignoramento si limita alla cifra presente sul conto al momento del pignoramento stesso oppure può proseguire fino a raggiungimento della cifra ? Lo chiedo perché nel frattempo sono arrivati altri bonifici e pertanto vi sono nuovi fondi sul conto, ma per ora è rimasta bloccata solo la cifra di 3.500 euro in attesa di versamento a Esatri.
- Dato che due delle tre cartelle non mi sono state notificate non ci sono gli estremi per fare ricorso ?
Elena Radice
2 Novembre 2009 alle 17:27
Farebbe bene a togliere subito i nuovi fondi. Dal momento che non risultano ANCORA bloccati.
Per quanto riguarda le cartelle che lei dichiara non essere state notificate, può presentare ricorso entro 30/60 giorni dalla notifica.
I termini, e l’autorità a cui inoltrare ricorso dipendono dalla motivazione di iscrizione a ruolo (tasse, sanzioni amministrative) che lei non ha specificato.
Prima di presentare ricorso, comunque, è opportuno recarsi negli uffici del concessionario per la riscossione e verificare se effettivamente esse non siano state notificate, tramite un accesso agli atti.
La notifica, ricordo, può avvenire anche per compiuta giacenza.
In questa sezione può trovare la spiegazione ad argomenti e problematiche che non le sono ancora noti.
c0cc0bill
3 Novembre 2009 alle 09:36
Ho ricevuto un atto di pignoramento crediti verso terzi indirizzato anche alla mia banca per il pagamento di tre cartelle esattoriali per un totale di 16.000 euro. Ho le seguenti domande:
- al momento del pignoramento sul conto c’erano 3.500 euro che sono stati bloccati e resi disponbili per il trasferimento a ESATRI; ora sono arrivati altri bonifici e vi sono quindi altri fondi disponibili. Il pignoramento si limita alla cifra che era disponibile al momento del pignoramento o va avanti ad oltranza fino a raggiungimento della cifra ?
- le cartelle oggetto del pignoramento sono tre ma di queste me ne è stata notificata solo una, dovrei fare ricorso ?
Saluti e grazie
Elena Radice
2 Novembre 2009 alle 17:19
SE UN PIGNORAMENTO DI CONTO CORRENTE BANCARIO PER CARTELLE ESATTORIALI E’ NULLO, NEL SENSO CHE SUL CONTO NON CI SONO FONDI, E’ POSSIBILE RIPRESENTARE DOMANDA PER MAGGIOR RATEAZIONE?
ERSILIA COLOMBO
2 Novembre 2009 alle 10:53
Se lei aveva fruito in precedenza della rateazione, avendo saltato la prima rata o due successive, non potrà più beneficiare della rateazione per quella cartella.
Se invece non aveva richiesto rateazione, può ottenerla anche se sono in corso procedure di riscossione coattiva.
Naturalmente l’importo rateizzato sarà gravato delle ulteriori spese sostenute dall’agente per procedere ad esecuzione coattiva.
c0cc0bill
2 Novembre 2009 alle 12:58
salve, una cartella notificata il 20 12 2004 x mancato pagamento IVA, dichiarta alla chiusura dell’azienda mi viene rimessa a conoscienza con una lettera massiva e rispettivo bollettino il 26 10 2009. nn dovrebbe essere in prescrizione visto che son passati 4 anni e la dichiarazione iva nn è stata omessa
sante
2 Novembre 2009 alle 10:47
La prescrizione è di cinque anni a partire dall’anno successivo a quello di competenza.
Iva 2004, prescrizione 1 gennaio 2010.
c0cc0bill
2 Novembre 2009 alle 13:02
SOS!
Mi notificano pignoramento (presso terzi-datore di lavoro) per cartelle esattoriali non pagate.
Previa verifica mi accorgo che si tratta di omonimia; infatti, non ho mai ricevuto precedenti solleciti,notifiche,….
Come posso fare opposizione?Grazie
lorenza
2 Novembre 2009 alle 10:28
Si rechi immediatamente negli Uffici dell’agente esattoriale (l’indirizzo è indicato nella cartella) e conferisca con un funzionario cercando di dimostrare la natura “pazza” della cartella.
In caso di esito negativo affronteremo la questione ricorso.
c0cc0bill
2 Novembre 2009 alle 12:14
salve!
io sono una ragazzadi 24 anni single,che a fine anno avrà una bambina che nell’ultimo anno ha lavorato per tre mesi a tempo determinato mentre negli ultimi 2 anni ho lavorato per 4 mesi come titolare di un bar caffetteria fino a fine febbraio 2008 e 6 mesi come commessa!sono senza impiego da inizio giugno 2009 mi chiedevo se nel mio caso ci fossero delle agevolazioni o degli assegni di maternità, visto che da quello che ho capito non posso richiedere la disoccupazione!e se ci sono come fare ad ottenerli!?
Vi ringrazio per la gentile attenzione e in attesa di una vostra risposta porgo distinti saluti
elena
2 Novembre 2009 alle 08:50
Mi spiace tantissimo. Ma non sono in grado di aiutarla.
c0cc0bill
2 Novembre 2009 alle 13:15
sono un ragazzo di 24 ann di napoli. Appena laureato ho avuto un contratto a progetto a milano. A tal, roosito o le seguenti domande da porvi:
devo fare una dichiarazione dei redditi?;
se si, posso farla separata da quella della mia famiglia con la residenza ancora a casa dei miei?
ho sentito arlare del domicilio professionale, sapete darmi maggiori informazioni?
Grazie per l’aiuto
Armando
armando
1 Novembre 2009 alle 18:41
Non sarà obbligato nel 2010 a presentare la dichiarazione dei redditi, e nell’anno 2009 ha posseduto:
• un reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 8.000,00 nel quale concorre un reddito di lavoro dipendente o assimilato con periodo di lavoro non inferiore a 365 giorni e il sostituto d’imposta non ha operato ritenute;
• solo redditi di lavoro dipendente (anche se corrisposti da più soggetti ma certificati dall’ultimo sostituto d’imposta che ha effettuato il conguaglio) e reddito dei fabbricati, derivante esclusivamente dal possesso dell’abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.);
• solo redditi di lavoro dipendente o di pensione corrisposti da un unico sostituto d’imposta obbligato ad effettuare le ritenute di acconto ed eventualmente redditi di fabbricati derivanti esclusivamente dal possesso dell’abitazione principale e di sue eventuali pertinenze;
• solo redditi di lavoro dipendente corrisposti da più soggetti, se ha chiesto all’ultimo datore di lavoro di tener conto dei redditi erogati durante i precedenti rapporti e quest’ultimo ha effettuato conseguentemente le operazioni di conguaglio;
• collaborazione coordinata e continuativa compresi i lavori a progetto intrattenuti con uno o diversi sostituti d’imposta, se interamente conguagliati, ad eccezione delle collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.
La sua dichiarazione, se dovrà farla, sarà separata da quella dei suoi genitori, anche se convive con loro.
Il domicilio fiscale coincide generalmente con la residenza anagrafica e, pertanto, in caso di variazione della residenza varia anche il domicilio fiscale.
In caso di variazione della residenza anagrafica c’è un periodo di “latenza”, in cui domicilio fiscale e residenza anagrafica non coincidono.
In base al domicilio fiscale vengono computate (ed attribuite) le addizionali Comunali e Regionali IRPEF.
Ad esempio, per la dichiarazione 2010 relativa ai redditi 2009:
Domicilio fiscale al 1° gennaio 2009: se la variazione della residenza anagrafica è avvenuta a partire dal 3 novembre 2008 bisognerà indicare il precedente domicilio fiscale; se invece la variazione è avvenuta entro il 2 novembre 2008 bisognerà indicare il nuovo domicilio fiscale.
Domicilio fiscale al 31 dicembre 2009: se la variazione della residenza anagrafica è avvenuta a partire dal 2 novembre 2009 bisognerà indicare il precedente domicilio fiscale; se invece la variazione è avvenuta entro il 1° novembre 2009 bisognerà indicare il nuovo domicilio fiscale.
Domicilio fiscale al 1° gennaio 2010: se la variazione della residenza anagrafica è avvenuta a partire dal 3 novembre 2009 bisognerà indicare il precedente domicilio; se invece la variazione è avvenuta entro il 2 novembre 2009 bisognerà indicare il nuovo domicilio fiscale.
c0cc0bill
1 Novembre 2009 alle 19:18
è possibile fare pagare la parcella di un professionista mediante accreditamento su conto corrente intestato ad altri?
Grazie.
kris
1 Novembre 2009 alle 11:48
Ai fini fiscali il professionista si troverebbe in difficoltà, risultando dal bonifico un compenso corrisposto da un soggetto a cui non risulterebbe essere stata erogata alcuna prestazione.
c0cc0bill
1 Novembre 2009 alle 11:53
mi scuso, non mi sono spiegato bene: in fattura si trovano i riferimenti del professionista, il tipo di prestazione erogata, l’importo e la persona/ente che ha richiesto la prestazione. Il conto corrente indicato però non ha come intestatario il professionista ma altri (es parenti del professionista). è possibile questo?
Grazie.
kris
1 Novembre 2009 alle 18:18
Se il professionista è d’accordo e se il parente del professionista non ha nulla da dire, è come se il professionista fosse stato pagato in contanti dalla persona/ente che ha richiesto la prestazione.
c0cc0bill
1 Novembre 2009 alle 18:53
mmm… intendo se il professionista non ha un conto corrente suo può usare quello di una persona di fiducia per ricevere i pagamenti delle proprie prestazioni professionali?
kris
1 Novembre 2009 alle 19:05
Parliamo forse di un professionista protestato?
Per il pagamento di tasse ed imposte dovrà essere utilizzato il modello telematico F24.
E, per tali pagamenti, questo professionista dovrà certamente affidarsi ad un intermediario abilitato ad Entratel.
Per il resto il professionista dovrà aver cura di farsi pagare con assegni minori di 12.500 euro.
Per importi uguali o superiori a 12.500 euro, infatti, un eventuale assegno non potrà essere girato, dovendo obbligatoriamente utilizzare la clausola “non trasferibile” con indicazione del nome e cognome del beneficiario.
c0cc0bill
1 Novembre 2009 alle 19:50
libero professionista indebitato perché socio di una snc di cui non si è mai davvero interessato delegando al responsabile legale. il timore è che possano pignorare il c/c, ma se le prestazioni venissero accreditate su un conto corrente di persona fidata, questa eventualità non ci sarebbe, o mi sbaglio?
Grazie!
kris
1 Novembre 2009 alle 20:24
Non si sbaglia.
c0cc0bill
2 Novembre 2009 alle 05:47
Equitalia Gerit per riscuotere €4.721,78 per bolli mai pagati di un’auto mai posseduta ma fraudolentemente intestata,ha iscritto IPOTECA sull’IMMOBILE di ABITAZIONE per €8.792,64-
DOMANDA:E’ regolare? E se NO: A partire da quale somma Equitalia-Gerit può iscrivere ipoteca su un’immobile e come fare per farla cancellare?-
Grazie in anticipo
Franco Fiora
Franco Fiora
31 Ottobre 2009 alle 15:00
Purtroppo è possibile.
La giurisprudenza ha ammesso iscrizioni di ipoteca per importi a debito superiori ad 8 mila euro (compresi interessi legali e moratori e spese di esazione).
In base al decreto anticrisi è possibile procedere ad ipoteca dell’immobile anche solo per cifre superiori ai 5 mila euro.
c0cc0bill
31 Ottobre 2009 alle 19:21
notifica avviso di liquidazione ed irrogazione sanzioni aseguito di sentenza definitiva della Commissione Tributaria per Complementari INVIM-registro ed accessori
qual’è il termine di prescrizione dal deposito della sentenza?
mi sembra di ricordare 3 anni ma non mi ricordo la normativa di riferimento ne riesco a trovarla……
domenico
30 Ottobre 2009 alle 13:22
Mi spiace, ma non sono in grado di aiutarla.
c0cc0bill
31 Ottobre 2009 alle 19:39
Una cartella per tributo omesso nel 1993, recante l’indicazione di notifica avvenuta nel 2001, si può considerare prescritta o è da pagare integralmente con tutti gli esosi accessori calcolati?
Grazie, Catello Izzo.
catello Izzo
30 Ottobre 2009 alle 13:09
Nel 2001 la richiesta del tributo relativo al 1993 era ampiamente prescritto.
Ma bisognava far ricorso nel 2001, entro 60 giorni dall’avvenuta notifica.
Se lei invece ha ricevuto adesso un provvedimento relativo al mancato pagamento della cartella del 2001, di cui è sicuro di non aver ricevuto notifica, il discorso è diverso.
Può impugnare il provvedimento innanzi la CTP entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento stesso.
Prima di imbarcarsi in questa operazione, tuttavia, le suggerisco di verificare presso il concessionario della riscossione, la eventuale presenza di comunicazioni notificate, anche per compiuta giacenza, negli anni che vanno dal 93 al 2001.
E’ un suo diritto, in base alle legge 241/90 (trasparenza degli atti amministrativi), prendere visione della pratica e di tutti i documenti che la riguardano.
c0cc0bill
30 Ottobre 2009 alle 13:18
Ho solo redditi di fabbricati derivanti dall’abitazione principale e da una secondaria ereditata, di cui usufruttuaria è mia madre. Non possiedo altri redditi. Devo comunque presentare la dichiarazione?? Grazie.
VIC
30 Ottobre 2009 alle 11:02
Non sarà obbligato nel 2010 a presentare la dichiarazione dei redditi, chi nell’anno 2009 ha posseduto:
• un reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 8.000,00 nel quale concorre un reddito di lavoro dipendente o assimilato con periodo di lavoro non inferiore a 365 giorni e il sostituto d’imposta non ha operato ritenute;
• un reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 7.500,00 nel quale concorre un assegno periodico corrisposto dal coniuge ad eccezione di quello relativo al mantenimento dei figli;
• un reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 7.500,00 nel quale concorre un reddito di pensione con periodo di pensione non inferiore a 365 giorni e il sostituto d’imposta non ha operato ritenute;
• un reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 7.750,00, nel quale concorre un reddito di pensione con periodo di pensione non inferiore a 365 giorni e il soggetto ha un’età pari o superiore a 75 anni e il sostituto d’imposta non ha operato ritenute;
• un reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 4.800,00 nel quale concorre uno dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro (es. compensi percepiti per l’attività libero professionale intramuraria del personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale, redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente, redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
• solo redditi di lavoro dipendente (anche se corrisposti da più soggetti ma certificati dall’ultimo sostituto d’imposta che ha effettuato il conguaglio) e reddito dei fabbricati, derivante esclusivamente dal possesso dell’abitazione principale e di sue eventuali
pertinenze (box, cantina, ecc.);
• solo redditi da pensione per un ammontare complessivo non superiore a euro 7.500,00, goduti per l’intero anno, ed eventualmente anche redditi di terreni per un importo non superiore ad euro 185,92 e dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze;
• solo redditi fondiari (terreni e/o fabbricati) per un ammontare complessivo non superiore a euro 500,00;
• solo redditi di lavoro dipendente o di pensione corrisposti da un unico sostituto d’imposta obbligato ad effettuare le ritenute di acconto ed eventualmente redditi di fabbricati derivanti esclusivamente dal possesso dell’abitazione principale e di sue eventuali pertinenze;
• solo redditi esenti (ad es. rendite erogate dall’Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte, talune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell’Interno ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili, sussidi a favore degli hanseniani, pensioni sociali e compensi per un importo complessivamente non superiore a euro 7.500,00 derivanti da attività sportive dilettantistiche);
• solo redditi di lavoro dipendente corrisposti da più soggetti, se ha chiesto all’ultimo datore di lavoro di tener conto dei redditi erogati durante i precedenti rapporti e quest’ultimo ha effettuato conseguentemente le operazioni di conguaglio;
• solo redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa compresi i lavori a progetto intrattenuti con uno o diversi sostituti d’imposta, se interamente conguagliati, ad eccezione delle collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche;
• solo redditi dei fabbricati derivanti esclusivamente dal possesso dell’abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.);
• solo redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (ad es. redditi derivanti da attività sportive dilettantistiche per un importo fino a euro 28.158,28; interessi sui conti correnti bancari o postali; redditi derivanti da lavori socialmente utili);
• solo redditi soggetti ad imposta sostitutiva (ad es. interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico).
c0cc0bill
30 Ottobre 2009 alle 12:21
buon giorno in data 21/09/2009 ho ricevuto una cartella esattoriale da parte di equitalia
per un bolo auto del 2001 (non pagato)
volevo sapere se passati 8 anni è possibile fare
ricorso ,
eventualmente se non è da considerare in prescrizione
grazie
roberto
30 Ottobre 2009 alle 10:55
Può presentare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale per far valere la prescrizione.
Il ricorso va presentato entro il 21 novembre 2009.
Per saper come va preparato il ricorso e dove presentarlo può consultare questa Guida al ricorso tributario.
Prima di intraprendere la strada del ricorso le suggerirei di recarsi presso gli uffici di Equitalia per verificare se, nel corso del tempo, non le siano state inoltrate comunicazioni interruttive dei termini di prescrizione (notificate anche per compiuta giacenza).
c0cc0bill
30 Ottobre 2009 alle 12:28
cartella esattoriale notificata nel 1994 relativa
irpef anni precedenti di cui ne abbiamo scoperto solo
ora l’esistenza non esistono i termini per la decadenza premetto dal 1994 non abbiamo avuto
fermi amministrativi su questa cartella
FRANCESCA
30 Ottobre 2009 alle 09:39
E’ una domanda? Se sì, qual è?
c0cc0bill
30 Ottobre 2009 alle 10:54
e vero c he tolgono la pensione si non paghi la cartella esatoriale
Anonimo
30 Ottobre 2009 alle 09:02
Non tolgono la pensione, ma l’agente della riscossione procede alla riscossione coattiva del debito attraverso il pignoramento del quinto dell’importo mensile della pensione.
c0cc0bill
30 Ottobre 2009 alle 10:53
buon giorno. Ho ricevuto una cartella esattoriale relativa alle sanzioni per il ritardo nel versamento del contributo alla mia cassa professionale nell’anno 1998.
La cartella è del settembre 2009.
Le somme richieste non sono prescritte?
vale la pena fare ricorso?
alessandra
30 Ottobre 2009 alle 07:04
Questi crediti dovrebbero avere prescrizione decennale (a partire dall’anno successivo a quello in cui il pagamento era dovuto).
Se valga o no la pena di fare ricorso dipende dall’entità della cifra in gioco.
c0cc0bill
30 Ottobre 2009 alle 07:48
Buona sera,se possibile vorrei sapere se una multa presa a roma in data 02/10/1997 e regolarmente pagata in data 20/10/1997.e caduta in prescrizione dopo 5 anni.in quanto ho ricevuto una notifica di pagamento(gerico)in data 10/12/2002,a questo punto ho inviato con ricevuta di ritorno la fotocopia dell avvenuto pagamento alla polizia municipale di roma dai quali non ho ricevuto risposta.a luglio 2008 ho ricevuto una ingiunzione (equitalia)con fermo amministrativo della vettura di mia proprieta.grazie bin bruno
BIN BRUNO
29 Ottobre 2009 alle 21:49
Le suggerirei di recarsi personalmente negli Uffici di Via Ostiense all’U.O. Contravvenzioni per chiarire la sua situazione (portando anche l’attestazione dell’avvenuto pagamento della sanzione) o dare mandato ad una agenzia.
Si tratta di affrontare nuove spese e perdere ulteriore tempo, ma è un altro tributo (oltre alla multa) che dobbiamo pagare al caos dell’Amministrazione capitolina.
Provvederanno direttamente i Vigili Urbani a chiedere lo sgravio della cartella esattoriale con il conseguente annullamento del provvedimento di fermo amministrativo.
Se continua ad inviare comunicazioni scritte, via posta, sappi che nessuno la leggerà. La realtà è desolante ma è questa. Purtroppo.
Ricordi che al momento lei non può circolare con il suo veicolo. Capisco che la cosa è assurda, ma se la sottopongono ad un controllo mentre guida, come farà a spiegare al vigile, al carabiniere o all’agente di polizia stradale di turno che lei è solo l’ennesima vittima della burocrazia? Le verranno comminate altre multe e le sarà sequestrata l’auto, entrando così in un altro girone infernale.
La prossima volta che dovrà recarsi nella capitale di questa nazione di matti, sia gentile, prenda il treno.
c0cc0bill
30 Ottobre 2009 alle 07:43
Salve, ho una vecchia partita iva ancora attiva che intendo riutilizzare per riprendere a fare la mia vecchia attività: venditore spazi pubblicitari. L’attività, nel cassetto fiscale dell’agenzia delle entrate è classificata come: intermediari del commercio di prodotti particolari N.C.A.
Come posso fare per modificare l’interstazione di quella P.IVA da solo nome cognome ad un nome di fantasia? A chi devo rivolgermi ed è costoso?
Grazie
sabina
29 Ottobre 2009 alle 09:01
In caso di variazione di uno degli elementi indicati nella dichiarazione di inizio attività (ad esempio del domicilio fiscale) il contribuente deve presentare la dichiarazione di variazione dati utilizzando sempre il modello AA9/9 per le persone fisiche, AA7/9 per i soggetti diversi. Le dichiarazioni devono essere presentate entro 30 giorni dalla data di avvenuta variazione, con le stesse modalità previste per l’inizio attività.
La dichiarazione di variazione dati non può essere presentata all’Ufficio del registro imprese.
In caso di fusione, scissione, conferimenti di aziende o altre trasformazioni sostanziali che comportano l’estinzione del soggetto d’imposta, la dichiarazione deve essere presentata dal soggetto risultante dalla trasformazione.
Dal 1º gennaio 2008 è entrata in vigore la tabella dei codici di classificazione delle attività economiche, denominata ATECO 2007, configurati in sei cifre.
La modifica del codice di attività economica non comporta l’obbligo di presentare apposita dichiarazione di variazione dati. I codici delle attività esercitate, coerentemente con la nuova tabella ATECO 2007, potranno essere comunicati in occasione della presentazione della prima dichiarazione di variazione dati, unitamente alle altre variazioni eventualmente intervenute.
c0cc0bill
29 Ottobre 2009 alle 10:41
La ringrazio, ma io intendevo solo fare una variazione di questo tipo:
da MARIO ROSSI ecc.
a PALLINA di Mario Rossi
senza altra variazione, ne di domicilio fiscale ne altro.
Grazie
sabina
29 Ottobre 2009 alle 13:25
E’ indifferente inserire Pallina di Mario Rossi o solo Mario Rossi.
Essendo la sua una ditta indivuduale verrà comunque identificata con nome e cognome.
c0cc0bill
29 Ottobre 2009 alle 15:01
ho già inviato – tramite caf – un modello red – ove si dichiara MANCANZA DI ALTRI REDDITI per errore e dimenticanza. Vi sono invece dei redditi di interesse da dichiarare. Che devo fare se sono ancora nei termini e,al contrario ,se è già scaduto il termine per la dichiarazione. A quali eventuali oneri sono sottoposto.
gimas
29 Ottobre 2009 alle 00:34
Spiacente, ma non so rispondere alla sua domanda.
c0cc0bill
29 Ottobre 2009 alle 10:51
a seguito di controllo ex art.36 ter un professionista si accorge di aver inserito tra i compensi del 2006 l’importo di una fattura non incassata, per la quale è stata anche scomputata la ritenuta (che ovviamente il cliente non ha versato).
Si può rimediare all’errore? l’agenzia delle entrate ha provveduto a rettificare la dichiarazione, disconoscendo le relative ritenute, e richiede al contribuente la restituzione di imposte su redditi non percepiti.
pier franco
28 Ottobre 2009 alle 17:01
Mi spiace, ma non sono in grado di rispondere al quesito da lei posto.
c0cc0bill
28 Ottobre 2009 alle 17:07
Le cartelle esattoriali dell’INPS di cui mi riferivo nel precendente post, sono state emesse a carico di un’impresa SNC di cui sono stato socio. Purtroppo ho saputo troppo tardi che i responsabili di questa società erano dei truffatori… Comunque le cartelle sono state notificate dal 2006 in poi, equitalia non ha ancora avviato alcuna procedura. L’anno scorso ho venduto la mia auto su cui non gravavano né ipoteche né altri gravami. Da una visura fatta presso il PRA l’altro ieri non risulta ancora sia stato emesso fermo amm.vo. Vorrei chiederle se a distanza di un anno e mezzo il nuovo proprietario dell’auto rischia il fermo del veicolo per le mie vecchie cartelle.
Grazie anticipatamente per la risposta.
kris
28 Ottobre 2009 alle 14:11
Stante così le cose l’acquirente dell’auto non dovrebbe correre alcun rischio.
Scrivo dovrebbe perchè conoscendo come funzionano le cose non escludo che l’acquirente della sua auto debba essere costretto a passare qualche giorno negli uffici dell’agente della riscossione per conto INPS, a spiegare la situazione.
c0cc0bill
28 Ottobre 2009 alle 14:19
Buongiorno, ho ricevuto un preavviso di fermo veicolo per un bollo non pagato del 1994 e notificato nel 1999.
Non possiedo più carte che mi dimostrino la notifica nè il pagamento o meno del bollo.
Tramite l’ACI sono risalita alla macchina che è stata rottamata i primi di febbraio 1994 e il pagamento del bollo si riferisce al primo quadrimestre di quell’anno.
Adesso, nel 2009, devo pagare o posso fare ricorso perchè la cosa è caduta in prescrizione? GRAZIE.
federica****
28 Ottobre 2009 alle 13:26
Le suggerisco di recarsi negli uffici del concessionario della riscossione per chiedere copia (ne ha diritto in base alla legge 241/90 che regola l’accesso agli atti) delle relate di notifica dell’atto in questione.
Verifichi anche se al PRA è stata trascritta la rottamazione del veicolo, essendo strano che l’agente della riscossione emetta un preavviso di fermo su un veicolo ufficialmente inesistente.
Con date e fatti certi, si potrà ridiscutere il problema.
c0cc0bill
28 Ottobre 2009 alle 13:55
Mi scusi, nella mia precedente sono stata poco chiara…il preavviso di fermo è sulla macchina che ho regolarmente adesso non su quella che è stata rottamata nel 1994 e sulla quale avrei dovuto pagare il bollo per il quadrimestre di quell’anno…
Comunque… se riesco ad ottenere copia della relata di notifica del 1999, devo pagare o posso fare qualcosa? GRAZIE MILLE.
federica****
28 Ottobre 2009 alle 16:02
Questo cambia tutto.
A questo punto non vedo appigli per un ricorso per intervenuta prescrizione.
Dovrà pagare la cartella esattoriale.
c0cc0bill
28 Ottobre 2009 alle 16:10
salve,
è possibile fare ricorso all agenzia delle entrate in merito al condono per la rottamazione dei ruoli.i MOTIVI SAREBBERO 1) PRESCRIZIONE dato che è stato notificato nel 2003. 2) sanzioni non ammissibili
luigi
28 Ottobre 2009 alle 12:47
Non comprendo il contesto e cosa si voglia impugnare. Mi spiace.
c0cc0bill
28 Ottobre 2009 alle 13:12
una cartella riguardante una multa del 2001 notificata nel 2005 e da pagare?’
Anonimo
28 Ottobre 2009 alle 11:18
Secondo questi soli elementi sembrerebbe che la cartella esattoriale sia da pagare.
Interpreto: verbale di multa notificato nel 2001, multa non pagata e cartella esattoriale successiva notificata nel 2005.
c0cc0bill
28 Ottobre 2009 alle 13:10
chiedo chiarimenti sulle detrazioni x lavoro dipendenti inserite nel modello unico.
flavio cercato
28 Ottobre 2009 alle 09:50
Le detrazioni per lavoro dipendente sono indipendenti dal tipo di dichiarazione che si presenta.
.
.
(1) Il reddito complessivo è al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze.
(2) Se il risultato dei rapporti è maggiore di 0, lo stesso si assume nelle prime 4 cifre decimali.
(3) L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a 1.380 euro per i rapporti di lavoro a tempo determinato.
(4) Se il reddito complessivo è compreso tra euro 23.000 a 28.000 la detrazione va aumentata di un importo pari a euro:
10 – se supera 23.000 ma non 24.000
20 – se supera 24.000 ma non 25.000
30 – se supera 25.000 ma non 26.000
40 – se supera 26.000 ma non 27.700
25 – se supera 27.700 ma non 28.000
c0cc0bill
28 Ottobre 2009 alle 11:24