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3.848 Risposte

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  1. Per problemi di carico eccessivo, la pagina delle domande è stata trasferita qui.

    cocco bill

    6 Gennaio 2010 alle 14:47

  2. Buonasera,il datore di lavoro di mia moglie,che e’ sostituto d’imposta non ha fatto per errore le dovute detrazioni mensili per figli a carico.chiedo se e’ possibile recuperarle
    ringrazio anticipatamente
    saluti

    RICCARDO 1960

    5 Gennaio 2010 alle 21:54

    • Certo che è possibile recuperarle.

      Basterà presentare il 730 2010 – redditi 2009.

      cocco bill

      5 Gennaio 2010 alle 22:15

  3. vorrei sapere quanto tempo ci vuole a prendere i soldi del modello unico fatto nel 2009

    Anonimo

    5 Gennaio 2010 alle 20:22

    • Si tratta di tempi non quantificabili.

      E’ preferibile compensare i crediti con le eventuali imposte dovute nelle prossime dichiarazioni dei redditi.

      cocco bill

      5 Gennaio 2010 alle 21:08

  4. Buonasera,le chiedo gentilmente a fronte di un commercialista che ad oggi non mi ha presentato la dichiarazione dei redditi avvalendosi di una risposta che giustifia la sua inadempienza per il ritardo nei sui confronti al pagamento di effetti per costi di consulenza.Come devo agire?In che rischio incorro presentano la dichiarazione con oltre sei mesi di ritardo?

    de luca antonio

    5 Gennaio 2010 alle 19:29

    • Non credo che lei la possa più presentare ormai.

      cocco bill

      5 Gennaio 2010 alle 21:09

  5. ci sono cartelle riferite a tributi che non possono essere rateizzate? per una cartella la mia richiesta di rateizzazione è stata respinta.
    Grazie

    belle

    5 Gennaio 2010 alle 17:51

    • Probabilmente l’importo iscritto a ruolo è stato ritenuto non eccessivo da Equitalia.

      Oppure la documentazione ISEE prodotta (nel caso di debito superiore a 5000 euro) non è stata ritenuta indicativa di una situazione di oggettiva difficoltà per il debitore.

      cocco bill

      5 Gennaio 2010 alle 21:04

  6. Quindi come faccio a sapere se il mio datore di lavoro resti a concedere informazioni neanche lo volessi denunciare,è sostituto d’imposta.

    Valter

    5 Gennaio 2010 alle 16:56

    • Ma mi dica una cosa, ogni anno il suo datore di lavoro le consegna un documento chiamato CUD?

      cocco bill

      5 Gennaio 2010 alle 17:06

  7. Scusate l’ignoranza ma cosa significa sostituto d’imposta.

    Valter

    5 Gennaio 2010 alle 16:50

    • Il soggetto che sostituisce lo Stato nel prelievo delle imposte dovute dal lavoratore, nel suo caso.

      cocco bill

      5 Gennaio 2010 alle 16:52

  8. Volevo chiedere se le detrazioni per carichi famigliari devono essere rapportare a mese anche per dipendeti assunti nell’arco dell’anno, faccio un esempio: un dipendente assunto il 23.02.2009, come devo comportarmi con le detrazioni per i figli e coniuge a carico? le rapporto a 10 mesi (da marzo a dicembre) o le rapporto a 11 mesi? se le rapporto a 11 mesi mi sorge il dubbio che abbia percepito la detrazione per il mese di febbraio. Per ovviare a tutto questo pensavo di calcolarle a giorni, ma la mia procedura paghe non la considera.
    Ora vorrei sapere da parte vostra quale sia la procedura corretta.
    Grazie.
    M.Grazia

    MARIA GRAZIA

    5 Gennaio 2010 alle 16:36

    • Non conosco la procedura corretta per i sostituti d’imposta.

      Comunque, per eventi (matrimonio, nascita, morte) che si verificano nel mese, la detrazione fiscale compete interamente anche per quel mese.

      Per proiezione, e considerando che non si tratta di detrazioni per lavoro dipendente, ma per coniuge e figli a carico, immagino che le stesse possano essere rapportate a 11 mesi.

      E poi semmai conguagliate a dicembre 2010 per 1/12 nel caso in cui il lavoratore dichiari di aver diritto alle detrazioni anche per il mese di gennaio.

      In questo modo, credo, il sostituto d’imposta può evitare al lavoratore che non è obbligato, a presentare il 730 solo per recuperare quell’1/12 di detrazione che gli spetta.

      cocco bill

      5 Gennaio 2010 alle 21:37

  9. Salve,
    mi è nato un figlio da poco,ho compilato la dichiarazione di spettanza delle detrazioni d’imposta per l’anno 2009,vorrei sapere a chii lo devo consegnare ,al datore di lavoro che mi dice che non se ne deve occupare lui oppure all’ufficio Inps competente.
    Grazie.

    Valter

    5 Gennaio 2010 alle 15:47

    • Per godere delle detrazioni mensili nel 2010, la dichiarazione va consegnata al datore di lavoro, se è sostituto di imposta.

      Per eventuali frazioni di anno del 2009 in cui è sopravvenuto il diritto alla detrazione, otterrà il conguaglio presentando la dichiarazione dei redditi.

      cocco bill

      5 Gennaio 2010 alle 16:46

  10. buongiorno sono sociliana ma abito a ravenna da 10anni,mi è arrivata una notifica di cartelle /pagamento con il numero ma non ho idea di cosa si tratta .la serit agenzia siciliana ch ha mandato la notifica non è reperibile al telefono e non so cosa possa essese questa notifica. per sapere di cosa si tratta a chi mi devo rivolgere visto che la serit non risponde? si può attraverso il web?grazi

    daniela

    5 Gennaio 2010 alle 14:09

    • Non è possibile sapere nulla attraverso il web. Deve necessariamente contattare la SERIT.

      cocco bill

      5 Gennaio 2010 alle 14:14

  11. Voorei informazioni precise sulla possibilità di chiedere la prescrizione di due cartelle esattoriali che sono state notificate a mio padre da più di dieci anni per contributi e tasse non versati.
    La situazione di mio padre è abbastanza seria:
    1) ha ricevuto negli ultimi anni un totoale di 7 cartelle esattoriali per un importo totale di circa €. 15.000,00; 2) gli è stata già notificata l’iscrizione ipotecaria sugli immobili da più di un anno, ed ultimamente ha ricevuto anche il fermo amministrativo dell’auto……3) chiedo un risposta urgente in quanto il mio genitore non ha la possibilità materiale di pagare tutto il debito, pertanto se esiste la possibilità di chiedere la prescrizione per almeno due cartelle esattoriali – quelle più vecchie – che comunque arrivano a circa €. 6.000,00, per il restante debito, quasi totalmente dovuto all’INPS, possimao fare uno sforza per pagarlo io, mio fratello e mia madre…..mi rispondete per favore? Non voglio impietosire nessuno, ma la storias di mio padre è troppo lunga e triste da raccontare pertanto vi chiedo di darmi un mano…GRAZIE Erico

    ERICO

    5 Gennaio 2010 alle 11:28

    • Non mi è chiara la risposta….esiste questa possibilità di prescrizione delle cartelle esattoriali notificate da più di dieci anni e mai pagate nè opposte…..grazie

      Anonimo

      5 Gennaio 2010 alle 12:13

    • Cosa devo citare nella richiesta di prescrizione per le due cartelle esattoriali notificate da più di dieci anni, anche se nel frattempo c’è stata l’iscirzione dell’ipoteca sugli immobili? Tale richiesta a chi va indirizzata all’Equitalia oppure all’ente creditore?..Grazie ERICO

      ERICO

      5 Gennaio 2010 alle 12:37

      • Gentile Erico, non c’è alcuna prescrizione da far valere.

        Le cartelle esattoriali sono state sì notificate da più di dieci anni, ma risultano comunque avviate tutte le possibili procedure esecutive, compresa l’iscrizione di ipoteca sull’immobile.

        Probabilmente all’ipoteca seguirà l’espropriazione, se l’importo complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente 8 mila euro.

        cocco bill

        5 Gennaio 2010 alle 13:41

  12. per delle cartelle riguardanti contributi inps anni 1995 96/97/98 con notifica nel 2001 e successiva iscrizione d’ipoteca legale su 50% di casa ad oggi 2010 puo essere prescritta? sono passati 9 anni senza alcuna altra comunicazione.
    grazie a chiunque potra darmi una risposta all’amil m.a.s@libero.it

    max

    5 Gennaio 2010 alle 11:13

    • C’è una ipoteca giudiziale sulla casa.

      L’ipoteca si estingue in 20 anni. In questo periodo quando il creditore lo riterrà opportuno potrà procedere al pignoramento ed alla vendita all’asta.

      In caso di vendita, ammesso che un acquirente decida di voler comprare una casa sottoposta ad ipoteca giudiziale, con tutti i rischi che questo comporta, dovrà essere innanzitutto soddisfatto il debito INPS, gravato ovviamente da tutti gli interessi moratori, dagli aggi dovuti all’agente della riscossione (Equitalia) e dalle spese di iscrizione ipotecaria.

      Prima della scadenza ventennale dell’ipoteca, la stessa potrà essere rinnovata, se non è stata ancora soddisfatta l’obbligazione.

      cocco bill

      5 Gennaio 2010 alle 12:02

  13. salve,grazie della risposta datami,però vorrei sapere essendo che le cartelle esattoriali sono troppe ho cominciato a pagare gli avvisi bonari ma pagare 700 e passa euro al mese oltre viverci e da suicidio, come posso sapere quale è la comunicazione esatta del fermo visto che ogni cartella ne riporta come nenia ma non come ultimatum,non riesco ad uscirne viva!grazie ancora

    malia

    5 Gennaio 2010 alle 10:36

    • Ho capito. Lei vorrebbe individuare la cartella esattoriale che ha originato il fermo e pagare solo quella.

      Dispiace deluderla: il fermo amministrativo di un veicolo si riferisce all’intera esposizione debitoria.

      Equitalia revocherà il provvedimento solo quando il debito sarà stato pagato nella sua interezza, indipendentemente dall’iscrizione a ruolo che ha originato questa o quell’altra cartella.

      cocco bill

      5 Gennaio 2010 alle 11:03

  14. AVENDO UN PICCOLO REDDITO DI EURO 8.OOO NEL 2006, POSSO OGGI RECUPERARE SPESE MEDICHE E SPESE UNIVERSITARIE ?

    Anonimo

    5 Gennaio 2010 alle 08:26

    • Potrà detrarre tutto quello che è detraibile, fino a capienza nell’imposta dovuta sul reddito.

      cocco bill

      5 Gennaio 2010 alle 09:30

  15. il comune dove risiedo,mi chiede di ripagare, la concessione (30 anni)dal 1968 al 1998 di un loculo mortuario di un parente deceduto nel 1968 (da 42 anni),non trovando la ricevuta del pagamento effettuato, cosa fare? ma non decadono dopo 10 anni questi tributi?Grazie.

    nik

    5 Gennaio 2010 alle 00:17

    • A volte ci provano.

      Il suggerimento è quello di attendere una eventuale notifica di cartella esattoriale ed eventualmente proporre ricorso.

      cocco bill

      5 Gennaio 2010 alle 08:38

  16. Salve,
    sto acquistando una casa (che sarebbe prima casa per me) e allo stesso tempo mi sto trasferendo all’estero.

    Se mi iscrivo all’AIRE=Anagrafe Italiani Residenti Estero, posso beneficiare delle aliquote agevolate prima casa? Preciso che la casa in questione NON e’ nel Comune nel quale attualmente risiedo prima di “emigrare”, bensi’ in un Comune limitrofo.

    Grazie!
    Simone

    simone

    4 Gennaio 2010 alle 22:58

    • Una delle condizioni per fruire delle agevolazioni previste per l’acquisto prima casa è che l’immobile da acquistare sia ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro un anno dall’acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all’estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l’acquirente sia cittadino italiano emigrato all’estero, che l’immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano.

      cocco bill

      5 Gennaio 2010 alle 08:50

  17. Per quanti anni va conservato il mod. unico 730

    Anonimo

    4 Gennaio 2010 alle 21:25

  18. se alla cartella esattoriale non segue nessun atto escutivo entro quanto tempo si prescrive?

    Anonimo

    4 Gennaio 2010 alle 19:36

    • Dipende dalla tipologia di importo iscritto a ruolo.

      cocco bill

      5 Gennaio 2010 alle 06:10

  19. buonasera, vorrei sapere se mia figlia 18enne può entrare nello stato di famiglia della nonna con tutte le conseguenze fiscali. grazie

    Anonimo

    4 Gennaio 2010 alle 17:57

    • Una volta che sua figlia avrà acquisito la stessa reidenza anagrafica della nonna, potrà essere da questa dichiarata a carico fiscale come “altro familiare”.

      cocco bill

      5 Gennaio 2010 alle 06:12

  20. siamo 5 figli senza più genitori,che ci hanno lasciato in eredità 2 appartamenti ,dove vivono 2 nostri fratelli che non sono sposati .

    Dopo la morte di mio padre stanno arrivando tasse che non sono state pagati dai defunti noi non abbiamo un rendita fisso, e non possiamo pagare. gli appartamenti sono in vendita ma per colpa della crisi non si vendono.vorrei sapere a chi ci possiamo rivolgerci per non fare ipotecare i beni visto che col ricavato vogliamo saldare i debiti grazie.

    incavolata

    4 Gennaio 2010 alle 17:31

    • Non vedo altra soluzione se non quella di vendere uno dei due appartamenti, prima che comincino le procedure di espropriazione.

      Nonostante la crisi, l’appetibilità di un bene dipende dal prezzo. Abbassandolo si troverà certamente un compratore.

      cocco bill

      5 Gennaio 2010 alle 06:16

  21. salve! Vorrei sapere quali sono i termini di decadenza dell’Ufficio Finanziario per accertare l’ anno d’imposta 2002 in caso di omessa presentazione della dichiarazione!

    Anonimo

    4 Gennaio 2010 alle 17:04

    • Deve pazientare un altro anno. Il termine scade il 31 dicembre 2010.

      Se mi lascia il codice fiscale le faccio accelerare la pratica …

      cocco bill

      4 Gennaio 2010 alle 18:03

  22. buongiorno,vorrei sapere se è possibile subire un fermo amministrativo di un auto senza l’eventuale comunicazione del suddetto e venendolo solo a sapere dagli agenti che ovviamente ti fermano rincorrendo anche nel verbale che gli stessi ti fanno?grazie

    malia

    4 Gennaio 2010 alle 15:56

    • Per attivare le procedure di riscossione coattiva, fra cui il fermo amministrativo, entro un anno dalla notifica della cartella esattoriale rimasta impagata allo scadere dei fatidici 60 giorni, l’agente della riscossione non è tenuto ad inviare alcuna comunicazione.

      La quale diventa obbligatoria nel caso in cui sia trascorso un anno dalla notifica della cartella esattoriale

      cocco bill

      5 Gennaio 2010 alle 06:25

  23. ho un reddito di 12.150,90 come mi sono state calcolate le detrazioni pari a €. 1.542,31
    grazie

    Anonimo

    4 Gennaio 2010 alle 15:40

    • La detrazione per lavoro dipendente – in caso di redditi compresi tra euro 8.001 e 15.000 – è data da:

      detrazione = 1.338 + [502 x (15.000 – reddito complessivo)] / 7.000

      Nel suo caso il risultato è proprio 1.542,3

      cocco bill

      4 Gennaio 2010 alle 18:14

  24. Salve, per l’anno 2006 sono stata sanzionata perche’ ho lasciato mia figlia a carico.ok ho sbagliato.

    Tuttavia volevo chiedere visto che mia figlia ha avuto nel 2006 un reddito di circa €. 8000, e spese mediche varie e spese unviersitarie,e’ possibile presentare per lei una dichiarazione e recuperare qualcosa di queste spese?

    grazie mille per la vs. disponibilita’

    Anonimo

    4 Gennaio 2010 alle 15:20

    • Mi spiace signora, ma non è possibile.

      cocco bill

      5 Gennaio 2010 alle 06:31

  25. Mi e arrivata una cartella esattoriale che mi chiede il bollo del 2001/2002 il 20 novembre 2009, notificata nel 2006. posso fare qual,cosa?

    mirco

    4 Gennaio 2010 alle 15:03

    • Il termine entro cui si prescrive il diritto dell`amministrazione al recupero delle tasse automobilistiche non corrisposte e’ il terzo anno successivo a quello in cui doveva avvenire il versamento.

      La legge finanziaria 2003 ha dato la possibilità alle regioni di aderire al condono fiscale, fino all’anno 2002. Le regioni che vi hanno aderito, hanno fatto slittare i termini di prescrizione di 2 anni.

      E, dunque, bisogna innanzitutto sapere se la sua regione di residenza ha aderito o meno al condono.

      Andrebbe inoltre verificata la corretta notifica (anche per compiuta giacenza) della richiesta di pagamento emessa dai competenti uffici regionali, il cui mancato pagamento entro i canonici 60 giorni, ha comportato l’iscrizione a ruolo degli importi relativi alla tassa automobilistica.

      Troppe variabili, come può rilevare, e troppo il tempo, forse, necessario per risolverle.

      cocco bill

      4 Gennaio 2010 alle 18:43

  26. buongiorno,
    volevo chiedere cortesemente se c’è la possibilità di detrarre anche la tasse del bollettino postale ( e in che misura) per le erogazione a favore di ONLUS.
    Grazie e cordilia saluti
    Mario

    mario

    4 Gennaio 2010 alle 11:15

    • Può detrarre il 19% dell’importo per le erogazioni liberali (l’importo erogato non deve superare euro 2.065,83) a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).

      Quest’anno, sembra, sarà possibile optare fra detrazione al 19% e deducibilità dal reddito, se di maggior favore per il contribuente.

      cocco bill

      5 Gennaio 2010 alle 09:01

  27. Il 6/11(2009) mi è stata notificata, tramite portiere, una multa di 47 euro elevata dal comune di Terrasini. Qualche giorno dopo ho ricevuto la cosiddetta CAN in una busta a me correttamente indirizzata ma il cui contenuto recava un destinatario completamente diverso, la via esatta ma la località diversa. Per di più era completamente difforme il numero della raccomandata cui faceva riferimento. Ho qualche possibilità di contestazione quando arriverà la cartella esattoriale? E poi, in caso di ricorso avverso la cartella, sarei soggetto al nuovo balzello di 38 euro?

    Luigi DI giorgi

    4 Gennaio 2010 alle 10:44

    • Le suggerisco di sottoporre il quesito all’avv. Roberto Ruo che risponde nella sezione dedicata a multe e ricorsi, ovvero qui.

      cocco bill

      5 Gennaio 2010 alle 09:04

  28. Sono un pensionato e ho appena acquistato un pc portatile. Vorrei sapere se è possibile detrarlo dalla dichiarazione dei redditi. Perchè avevo sentito dire che c’era questa possibilità per i pensionati.

    Anonimo

    3 Gennaio 2010 alle 15:34

    • Meno che in un caso (acquisto del pc in seguito a ristrutturazione dell’appartamento seguendo particolari procedure) non è possibile detrarre una percentuale del costo di un personal computer.

      cocco bill

      4 Gennaio 2010 alle 06:37

  29. perchè EQUITALIA continua ad applicare fermi amministrativi su mezzi mobili per somme dovute? inferiori a 8000 euro?

    Anonimo

    3 Gennaio 2010 alle 14:34

    • Perchè può farlo per legge.

      Lei si riferisce, probabilmente, ad una recente sentenza della CTP di Napoli, che ha stabilito il non potersi procedere, da parte del concessionario della riscossione, ad iscrizione di ipoteca su immobili per valori del debito inferiori ad 8 mila euro.

      Una sentenza, per di più di una CT provinciale, non è legge.

      Ma se anche la sentenza fosse stata pronunciata dalla Cassazione a sezioni unite, sarebbe sempre necessario presentare un ricorso per ottenerne l’applicazione.

      cocco bill

      4 Gennaio 2010 alle 06:44

  30. mi sono state trattenute dall’INPS 260 euro nel dicembre 2009, gennaio 2010 altre 267, ancora gli uffici INPS non mi hanno dato una risposta. Credo che non avendo presentato a giugno la dichiarazione della moglie a carico sia questo il motivo di tali trattenute. Gli altri anni non era necesario presentarla in quanto l’Ente se non riceveva cambiamenti del nucleo familiare provvedeva d’ufficio al mantenimento della detrazione d’imposta. Se cosi è cosa devo fare? anche per riavere le somme trattenute? Mi risponda pure nella mia E-Mail Grazie Arnaldo.

    arnaldo

    3 Gennaio 2010 alle 14:17

    • Deve compilare e spedire all’INPS (o consegnarlo a mano nella sede a lei più vicina) questo modello.

      Per il recupero delle somme relative al 2009 il modo più semplice è la presentazione del modello 730 2010 redditi 2009.

      cocco bill

      4 Gennaio 2010 alle 06:48

  31. Buongiorno,
    ho rateizzato una serie di multe con Equitalia, ho iniziato ha pagare ad agosto 2009, ad ottobre 2009 la mia situazione economica si è stravolta, ho perso uno dei due lavori part-time, il mio convivente non vive più con me e non mi passa denaro perchè la sua azienda non lo paga, ho 2 figli. Guadagno 900 euro e devo pagarne solo 665 di affitto, senza contare il riscaldamento e le altre spese, qualcuno sà dirmi cosa posso fare? Almeno la rata dell’Equitalia posso sospenderla? Ho provato a chiedere allo sportello ma loro mi hano detto che se la interrompo poi vado incontro al fermo amministrativo a alla cessione del quinto dello stipendio…..
    grazie per eventuale risposta, buon anno!

    sara

    3 Gennaio 2010 alle 12:06

    • Loro, purtroppo per lei, hanno perfettamente ragione.

      Non è al momento prevista una sospensione del pagamento delle rate in riscossione da Equitalia.

      cocco bill

      4 Gennaio 2010 alle 06:50

  32. Salve, l’Agenzia delle Entrate mi invia la rettifica sulla dichiarazione (730), devo pagare una maggiore imposta, sanzione e interessi. La mia domanda è: il 730 è stato fatto congiunto con mia moglie, la rettifica arriverà anche a mia moglie?
    grazie

    Paolo

    3 Gennaio 2010 alle 11:34

    • La rettifica viene inviata al dichiarante. Quindi sua moglie non riceverà altro.

      cocco bill

      4 Gennaio 2010 alle 06:53

  33. se il consulente ha sbagliato la denuncia dei redditi ed ora mi tocca pagare sanzioni e quanto nn corretto, posso citare ai danni il consulente?
    E’ la terza volta che pago irpef di anni passati pari a € 2.900,00.
    Grazie
    Cordiali saluti

    Anonimo

    3 Gennaio 2010 alle 00:59

    • Prima verifichi se il consulente è disposto a pagare le sanzioni.

      I professionisti abilitati godono di copertura assicurativa obbligatoria che li mette al riparo da conseguenze derivanti da errori, che tutti possiamo commettere.

      Il problema è solo capire se ci sia la disponibilità ad ammettere gli errori.

      cocco bill

      4 Gennaio 2010 alle 06:59

  34. e possibile che dopo 7 anni mi mandano da pagare una multa per mancato pagamento del bollo auto l auto lo fatta rottamare 3 anni fa

    Anonimo

    2 Gennaio 2010 alle 21:44

    • Il termine entro cui si prescrive il diritto dell`amministrazione al recupero delle tasse automobilistiche non corrisposte è, generalmente, il terzo anno successivo a quello in cui doveva avvenire il versamento.

      Dalla data dell’avviso di pagamento ci sono poi altri tre anni utili per notificare la cartella esattoriale.

      Io non so se lei abbia ricevuto un avviso di pagamento o una cartella esattoriale, e nemmeno lei specifica l’anno di mancato pagamento del bollo.

      Di più non posso scriverle.

      cocco bill

      4 Gennaio 2010 alle 07:07

  35. salve…ho inviato una dichiarazione dei redditi con impegno in data 31/05 ed invio effettivo 29/12 quali sono le sanzioni per l’intermediario

    bi

    2 Gennaio 2010 alle 18:12

    • Queste cose non potrei conoscerle meglio di quanto possa un intermediario.

      cocco bill

      4 Gennaio 2010 alle 07:12

  36. fino a che età si percepisce la detrazione per figli ?

    Anonimo

    2 Gennaio 2010 alle 17:10

    • La detrazione per i figli compete indipendentemente dalla circostanza che gli stessi abbiano o meno superato determinati limiti di età o che siano o non siano dediti agli studi.

      Rileva solo che il figlio sia percettore di reddito non superiore a 2840,51 euro.

      cocco bill

      4 Gennaio 2010 alle 07:17

  37. voglio fare ricorso alla commissione tributaria perchè pur aderendo nel 2003 al condono rottamazione ruoli pagando in un unica rata il 25% più spese del concessionario per un bollo del 1994, ora AdE chiede il pagamento perchè il concessionario non poteva applicare il condono alle tasse automobilistiche appellandosi a art.1 punto2.2 del27/06/2005.come imposto il ricorso? grazie

    gem

    2 Gennaio 2010 alle 08:03

    • La L. 27 dicembre 2002, n.289, (legge Finanziaria 2003), ha dato la possibilità ai contribuenti di aderire al condono fiscale, a condizione pero’ che vi aderissero le Regioni, per cui fino all’anno 2002 c’e’ la possibilità,che l’ente abbia prorogato i termini di due anni.

      L’ art.13 della L. n. 289/2002 contiene una previsione destinata a rimanere nel tempo nell’ordinamento locale”. Il legislatore, infatti, non ha previsto termini di scadenza, né annualità condonabili, lasciando libero arbitrio all’ente regionale.

      Cio’ premesso bisogna controllare se la propria Regione abbia aderito e quali anni siano stati condonati.

      cocco bill

      2 Gennaio 2010 alle 09:14

  38. Buonasera,
    mio figlio quest’anno ha affittato un appartamento a 280 € mese, per 12 mesi.
    Considerando che è un contratto a canone agevolato ( 3 X 2), quale cifra devo imputare, sul modello 730.
    E’ rimasto, comunque a mio carico, considerando che è studente universitario ??
    grazie per la risposta.

    filippo

    1 Gennaio 2010 alle 22:06

    • Le ho già risposto Filippo.

      Suo figlio resta a carico se non percepisce un reddito lordo superiore a 2840,51 euro.

      L’importo da dichiarare glielo indicherà esattamente il CAF che l’assisterà nella compilazione del modello 730, in relazione alla particolare tipologia del contratto di locazione stipulato con il conduttore.

      Nell’ambito applicativo delle agevolazioni previste dall’ articolo 8 della legge n. 431 del 1998, rientrano, infatti, le unità immobiliari concesse in locazione a canone convenzionale sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale situate nei comuni di cui all’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni.

      cocco bill

      2 Gennaio 2010 alle 09:51

  39. vorrei sapere se poste italiane possono svolgere il lavoro di messo notificatore per equitalia polis e esiste una circolare dell’agenzia delle entrate che dichiara l’illegittimità di poste italiane nella consegna di tali notifiche grazie anna

    annina

    1 Gennaio 2010 alle 21:53

    • La notifica della cartella di pagamento o di un altro atto (ad es. un fermo amministrativo o avviso di ipoteca) se effettuata per posta direttamente dall’Agente della riscossione “deve considerarsi giuridicamente inesistente”.

      Sono queste le conclusioni a cui è giunta la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce (sent. N.909/05/09 del 23/10/2009) la quale ha chiarito l’illegittimità della notifica degli atti esattoriali a mezzo posta.

      Tale modalità di notifica, infatti, se non effettuata da soggetti abilitati non produce effetti nei confronti dei contribuenti (in pratica è come se la cartella, l’avviso di intimazione di pagamento o l’ipoteca non fossero mai stati notificati).

      Si tratta, come vede, di una sentenza della CTP di Lecce. Una sentenza forse un pò troppo enfatizzata.

      cocco bill

      2 Gennaio 2010 alle 09:57

  40. UN “ATTO DI ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IRROGAZIONE DI SANZIONI” giuntomi dalla regione Lazio nel 2006 per un bollo non pagato del 2003 è considerato come una cartella esattoriale? La cartella di EQUITALIA mi è stata mandata solo nel 2009, posso ricorrere per prescrizione? Grazie a chi mi rispondera’!

    ALESSANDRO

    1 Gennaio 2010 alle 18:04

    • Un avviso di accertamento – se non impugnato nei termini di 60 giorni – diviene definitivo e se il pagamento non risulta effettuato dà luogo all’inscrizione a ruolo con conseguente emissione della cartella esattoriale.

      cocco bill

      2 Gennaio 2010 alle 10:02

  41. ciao,
    ho delle cartelle iscritte aruolo x debiti erariali a causa di un lavro come rappresentante andato male..ora sono momentaneamente disoccupato e quindi, anche chiedendo la rateizzazione non ce la farei a pagare. Tra qualche mese dovrei aprire una srl con un mio amico per avviare un piccolo bar. Equitalia a quel punto puo’ rivalersi sui miei compensi, e in che misura?? Puo’ anche impugnare le mie quote??
    Grazie

    veronica

    1 Gennaio 2010 alle 16:04

    • … può anche pignorarle il bancone del bar.

      cocco bill

      2 Gennaio 2010 alle 10:03

  42. Spett.le redazione
    da diversi anni l’Agenzie delle Entrate mi chiede il rimbordo delle detrazioni per figli a carico nonostante c’è una sentenza del Tribunale che mi affida in toto i figli.La mia ex moglie si porta in detrazione il 50%. é giusto ciò ?
    Ho letto che in quando coniuge affidatario in toto le detrazioni mi spetterebbero a prescindere dall’età e dalla convivenza.
    Grazie per l’eventuale risposta. Saluti e buon 2010.

    donato

    30 Dicembre 2009 alle 22:40

    • Le confermo che, in caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio la detrazione spetta, in mancanza di accordo tra le parti, nella misura del 100% al genitore affidatario.

      cocco bill

      2 Gennaio 2010 alle 10:05

  43. il comune di Spoleto (pg) mi ha inviato in data 22/12/2009 un accertamento per terreno edificabile che è in realtà edificato dall’anno 1972 e su cui ho pagato sempre puntualmente quanto richiesto e computato dallo stesso comune, per l’immobile e la sua corte. oggi sostengono che il valore del terreno (circa 10000 mq metà bosco ceduo in forte pendenza , varrebbe 418.386,41 euro poichè considerati edificabili e vorrebbero per il 1993 euro 2640,00 lo stesso per i successivi anni ad oggi.in realtà trattasi di terreno che venderei volentieri a 50.000,00 euro… Posso difendermi ? e se si come ? Grazie

    gianvincenzo fontana

    30 Dicembre 2009 alle 17:40

    • Ha due alternative.

      Chiede di aderire all’accertamento, discutendone i termini, oppure presenta ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale entro 60 giorni dalla data di notifica dell’accertamento.

      Infatti, l’avviso può essere impugnato dal contribuente entro 60 giorni dalla notifica. Dopo tale termine l’avviso di accertamento diventa definitivo e, in caso di mancato pagamento, l’importo iscritto a ruolo per essere escusso attraverso cartella esattoriale.

      Lo strumento dell’accertamento con adesione è applicabile quando l’accertamento, come nel suo caso, si basa su elementi non certi, che possono essere oggetto di diversa valutazione.

      Con questo strumento, il contribuente chiede all’Ufficio competente di rivedere la valutazione degli oggetti presenti nell’avviso di accertamento e di ricalcolare l’importo dovuto, i relativi interessi e le sanzioni.

      L’accertamento con adesione produce come effetto immediato la sospensione dei termini per l’impugnazione e quelli di pagamento del tributo per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione.

      Ricevuta la richiesta di accertamento con adesione, l’ufficio contatta il contribuente per concordare un incontro durante il quale potranno essere effettuati tutti gli approfondimenti del caso.

      A seguito dell’incontro (contradditorio), in caso di accordo tra le parti, l’ufficio redige un atto di accertamento con adesione in duplice copia che va sottoscritto dal contribuente (o dal suo procuratore) e dal responsabile dell’ufficio o suo delegato. Se durante il contradditorio si trova un accordo, alla nuova imposta stabilita, si applica la sanzione pari ad un quarto del minimo previsto dalla relativa normativa.

      Nel caso in cui il contribuente non si presenti all’incontro, decade per lui il diritto all’accertamento con adesione.

      Al termine del procedimento, il Funzionario Responsabile redige un verbale riportando tutte le operazioni compiute in relazione all’accertamento con adesione (compresa l’eventuale mancata comparizione del contribuente e il conseguente esito negativo dell’accertamento con adesione).

      Il raggiungimento o meno dell’accordo avviene in contraddittorio e può richiedere più incontri successivi, per la partecipazione ai quali il contribuente può farsi rappresentare o assistere da un procuratore.

      Se le parti raggiungono un accordo, i contenuti dello stesso vengono riportati su un atto di adesione che va sottoscritto da entrambe le parti. L’intera procedura si perfeziona soltanto con il pagamento delle somme risultanti dall’accordo stesso. Solo così, infatti, si può ritenere definito il rapporto tributario.

      Se non si raggiunge un accordo, il contribuente può sempre presentare ricorso al giudice tributario contro l’atto già emesso (o che sarà in seguito emesso) dall’ufficio.

      Dunque,

      L’accertamento con adesione:

      1. non è impugnabile dal contribuente;
      2. non è integrabile o modificabile dall’ufficio se non in casi tassativi (tra cui la sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi che consentano di accertare un maggior reddito, superiore al 50% del reddito definito e comunque non inferiore a euro 77.468,53);
      3. comporta la riduzione delle sanzioni ad un quarto del minimo.

      Dalla data di presentazione della domanda di accertamento con adesione i termini restano sospesi per un periodo di 90 giorni, sia per un eventuale ricorso, sia per il pagamento delle imposte accertate.

      Anche l’iscrizione a ruolo a titolo provvisorio delle imposte accertate dall’ufficio è effettuata, ricorrendone i presupposti, dopo la scadenza del termine di sospensione.

      Al termine di questo arco di tempo il contribuente se non ha raggiunto l’accordo con l’Amministrazione può impugnare l’atto ricevuto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale.

      cocco bill

      2 Gennaio 2010 alle 10:13


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