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non serve regalare pesce, bisogna insegnare a pescare …

Hai domande sui mutui?

con 777 commenti

Hai domande da fare su questioni che non sono ancora state trattate sul blog e che riguardano i mutui, la convenienza dei tassi fissi o variabili rispetto alle proprie esigenze,  il calcolo degli interessi, i piani di ammortamento, la rinegoziazione o ricontrattazione, la portabilità o surrogazione,  l’estinzione anticipata, le disposizioni di legge Tremonti e Bersani ?

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777 Risposte

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  1. i presupposti per richiedere la sospensione del mutuo per 12 mesi
    le banche sono obbligate ad attuare la sospensione?!?

    fabrizio

    8 Novembre 2009 alle 19:07

    • Ciascuna banca ha fissato i requisiti che deve avere il mutuatario per poter accedere al beneficio della sospensione delle rate del mutuo.

      La prima cosa da fare è dunque recarsi nella filiale della banca che le ha erogato il mutuo e farsi dire quali sono i requisiti per poter accedere al beneficio.

      Per sgombrare il campo da facili entusiasmi, diciamo subito che non esiste, al momento, alcuna possibilità reale di sospendere il pagamento delle rate del mutuo.

      O, meglio, c’è stato un decreto legge- la Tremonti (Tremonti bond o che dir si voglia) – in cui il governo ha detto alle banche: “Noi vi diamo i soldi per affrontare la crisi che avete creato per troppa avidità. Voi in cambio sospendete le rate del mutuo alle famiglie in difficoltà, tipo quelle in cui il portatore del reddito è affetto da grave malattia, muore, oppure viene licenziato”

      Il governo non ha fissato paletti rigidi ed obiettivi per la definizione di “famiglia in difficoltà”. Si è affidato (in buona fede o meno, questo possiamo solo intuirlo) alla generosità delle banche.

      Queste ultime che sono generose assai e sempre attente alle esigenze dei clienti, hanno cominciato a fare a gara nel fissare i requisiti più improbabili e strambi per l’accesso al beneficio di sospensione delle rate del mutuo.

      Spesso si sono inventate la scusa di non poter procedere alla sospensione se il mutuatario non è in regola con il pagamento della rate precedenti. Ma come, concedi la sospensione solo per una rata? Ma se ho saltato una rata vuol dire che sono in difficoltà e non potrò pagare neanche le successive …

      Ad altri, hanno risposto: “Ok, se in una famiglia colui che produce il reddito per pagare le rate muore, noi sospendiamo le rate del mutuo per un anno. Ma, solo se la morte avviene nei giorni dispari nell’intervallo che va dalle 16 alle 18,30″

      Oppure: “Colui che lavorava e pagava le rate del mutuo è stato licenziato? Bene, noi gli sospendiamo le rate del mutuo. Ma se, e solo se, nell’anno precedente ha avuto un reddito non superiore a 20 mila euro. Altrimenti niente, perchè se l’anno prima ha guadagnato più di 20 mila euro, avrà certamente messo da parte un bel gruzzolo per poter pagare le rate del mutuo anche adesso che non lavora.”

      E quando il povero mutuatario pur avendo passato tutti i guai possibili ed immaginabili (grave malattia incurabile, invalidità al 75%, alimentazione artificiale, licenziamento in tronco, reddito riferito all’anno precedente pressoché nullo) era riuscito a sopravvivere e si recava in banca (accompagnato in carrozzella) per chiedere una sospensione che non poteva proprio essere negata, ecco che ci lasciava le “penne” subito dopo aver conferito con il funzionario.

      Essì, perchè in banca veniva a sapere che in cambio della generosa sospensione delle rate per 12 mesi, avrebbe poi dovuto prolungare la durata del mutuo per 12 anni.

      Per rendersene conto, dia uno sguardo a questo articolo e quest’altro per capire che la sospensione dei mutui era solo uno spot pubblicitario.

      Ora si parla di una prossima moratoria per i mutui delle famiglie in difficoltà (come scrivevo ad Andre nel commento qui sotto).

      Ma è ancora presto per sapere se sarà l’ennesima bufala di Berlusconi & Tremonti (in combutta con l’ABI).

      Dovremo aspettare per capire se la sospensione del pagamento delle rate del mutuo proposta dall’ABI a partire da gennaio 2010 sarà estesa a tutte le banche o se le banche vi aderiranno solo su base volontaria.

      E soprattutto con quali tassi di interesse ed in quali modalità dovranno essere restituite le rate sospese.

      c0cc0bill

      8 Novembre 2009 alle 19:47

  2. buongiorno.
    Vorrei sottoporVi la mia situazione.
    Ho comprato con una persona una abitazione facendo mutuo.
    io lavoro con contratto tempo determinato e lei ha aparto da poco un agenzia di viaggi.
    In caso dovesse scadere il mio contratto potremmo usufruire della sospensione del mutuo?
    Oppure dimostrando che la nuova attività non procede bene e percependo in un nucleo famigliare un solo reddito la sospensione e possibile?
    ringrazio molto

    andrea

    8 Novembre 2009 alle 17:06

    • Credo che lei si stia riferendo alla prossima moratoria sui mutui per famiglie in difficoltà. (Nuovo Piano Famiglie).

      Ma è ancora presto per sapere se sarà l’ennesima bufala del trio Berlusconi, Tremonti, ABI.

      Dovremo aspettare la fine di questo mese per capire se la sospensione del pagamento delle rate del mutuo proposta dall’ABI a partire da gennaio 2010 (con prima rata sospesa a febbraio) sarà estesa a tutte le banche o se le banche vi aderiranno solo su base volontaria.

      E soprattutto sarà necessario, per poterle rispondere compiutamente, sapere quali saranno i requisiti di accesso, con quali tassi di interesse ed in quali modalità dovranno essere restituite le rate sospese.

      Per il momento registriamo solo che il comitato esecutivo dell’Abi, nella sua riunione di martedì 15 settembre, ha discusso l’ipotesi di una moratoria per i mutui delle famiglie in situazioni di difficoltà a causa della crisi. Dunque, solo un’ipotesi per ora.

      Le misure dovrebbero essere simili a quelle adottate nei riguardi delle imprese, che hanno condotto alla moratoria per i crediti nei confronti delle piccole e medie imprese.

      La proposta muove dall’Abi (il che è tutto dire) e sarà presentata al titolare dell’Economia (che, probabilmente, si affretterà a confezionare l’ennesimo spot pubblicitario).

      Le banche, in ordine sparso, hanno già millantato l’effettuazione di interventi mirati a favorire le famiglie che si sono trovate in difficoltà con i mutui casa a seguito della crisi finanziaria.

      Con risultati, in verità, abbastanza deludenti e risibili, se non avessero giocato con le speranze di chi versa in situazioni economiche davvero drammatiche.

      In generale si chiedeva, come requisito di accesso al beneficio, un reddito riferito al 2007 non superiore a 25 mila euro complessivamente, per tutti gli intestatari del mutuo. Cioè un mutuatario licenziato nel 2009 che avesse avuto un reddito nel 2007 di 26 mila euro non fruiva della sospensione del pagamento delle rate del mutuo.

      Si parlava di assenza di costi aggiuntivi, oneri o interessi di mora, ma nulla si diceva circa gli interessi derivanti dall’aumento della durata del finanziamento (conto di finanziamento accessorio). E così abbiamo assistito all’applicazione di interessi stratosferici per dodici mesi di sospensione, da scontare a fine del piano di ammortamento.

      E anche quando i requisiti per l’accesso al beneficio risultavano soddisfatti ed il mutuatario era disponibile ad accollarsi (per ragioni di forza maggiore) gli interessi del conto di finanziamento accessorio, la sospensione non scattava mai automaticamente. Essa era sempre subordinata ad una valutazione soggettiva della banca.

      c0cc0bill

      8 Novembre 2009 alle 19:40

  3. salve, vorrei comprare una casa da un privato a Roma, attualmente sono proprietario di una casa(acquistata come prima casa) a RE, quest’ultima l’ho messa in vendita, posso in qualche modo usufruire di agevolazioni sull’acquisto o detrarre il mutuo di 200000 euro, che andrò a contrarre? Grazie

    Carmelo

    8 Novembre 2009 alle 09:30

    • AGEVOLAZIONI SULL’ACQUISTO – REQUISITI

      Il primo requisito indispensabile per fruire delle agevolazioni è che l’acquisto riguardi una casa di abitazione non “di lusso”. Per verificare se un immobile è considerato di lusso, occorre far riferimento ai criteri individuati dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969).

      Accertato che si acquisti un’abitazione considerata non “di lusso”, i benefici spetteranno, a prescindere dalla categoria catastale dell’immobile, solo in presenza di determinate condizioni:

      a) l’immobile deve essere ubicato nel Comune in cui l’acquirente ha la residenza o in cui intende stabilirla entro 18 mesi dalla stipula, o nel Comune dove l’acquirente svolge la propria attività principale.

      b) l’acquirente non deve essere titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune dove si trova l’immobile da acquistare;

      c) non bisogna essere titolari, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altra casa di abitazione, acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa.

      Le condizioni di cui alle lettere b) e c) e l’impegno a stabilire la residenza, entro 18 mesi, da parte dell’acquirente che non risiede nel Comune dove è situato l’immobile che si acquista, devono essere attestate con apposita dichiarazione da inserire nell’atto di acquisto.
      Se, per errore, nell’atto di compravendita dette dichiarazioni sono state omesse, è possibile rimediare mediante uno specifico atto integrativo, redatto secondo le medesime formalità giuridiche del precedente, in cui dichiarare la sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per usufruire delle agevolazioni fiscali.

      DETRAZIONE MUTUO

      E’ possibile detrarre gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti per l’acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale.

      Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. Pertanto, la detrazione spetta al contribuente acquirente ed intestatario del contratto di mutuo, anche se l’immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado).

      N.B. Prima casa ed abitazione principale sono concetti diversi.

      La detrazione spetta a condizione che l’immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto, e che l’acquisto sia avvenuto nell’anno antecedente o successivo al mutuo.

      La materia è molto complessa ed è consigliabile farsi assistere da un notaio per modulare le fasi di vendita ed acquisto in modo da non perdere il diritto ai benefici fiscali previsti.

      Volendo potrà approfondire la materia consultando questa guida.

      c0cc0bill

      8 Novembre 2009 alle 10:26

  4. salve .. io,mia moglie e mia figlia abbiamo stipulato un mutuo per un abitazione nella quale vive mia figlia
    possiamo detrarre il mutuo e chi lo puo’ detrarre

    mia moglie e’ proprietaria dell’abitazione in cui vivo
    e mia figlia non possiede reddito

    anonimo

    7 Novembre 2009 alle 18:09

    • La detrazione del 19% degli interessi passivi spetta al contribuente acquirente ed intestatario del contratto di mutuo, anche se l’immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado).

      In caso di mutuo intestato a più soggetti, ogni cointestatario può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi.

      c0cc0bill

      7 Novembre 2009 alle 18:29

  5. Due anni fa, ho contratto un mutuo di 160.000 euro,ho contratto il mutuo senza dover presentare i redditi in quanto allora la ex banca di roma per le case di nuova costruzione non li richiedeva il tasso è edilizio al 6,24%.Pero’ ora ho chiesto la surroga e nessuno me l’accetta perchè ho un reddito basso.Come posso fare anche ipotecando casa?grazie

    lollo

    7 Novembre 2009 alle 15:54

    • Verifichi se la banca cessionaria del mutuo accetta un garante e, in caso affermativo, con quale livello di reddito.

      c0cc0bill

      7 Novembre 2009 alle 16:03

  6. buonasera, io e il mio fidanzato stiamo valutando alcune proposte di mutuo offerte da Deutsche Bank per acquisto prima casa.
    Una delle proposte si tratta di un mutuo a tasso variabile e rata costante. La mia domanda è questa:
    se il tasso salirà di quanto aumenterà proporzionalmente la durata del mutuo?
    è possibile che al termine concordato inizialmente con la banca (noi abbiamo concordato 20 anni) ci ritroviamo con la sorpresa di altri 5 o addirittura 10 anni aggiuntivi?

    margherita

    6 Novembre 2009 alle 16:57

    • Alla prima domanda non rispondo, sia perchè mancano gli elementi per poterlo fare, sia perchè non mi sembra neppure il dettaglio più importante.

      Basta la seconda domanda per formulare un parere tranciante: stia lontana da questo tipo di mutuo. E’ l’ultima fregatura escogitata dalle banche (anche da Tremonti con la sua rinegoziazione del mutuo a tasso variabile, in verità) finalizzata a fregare in modo osceno – ed impunemente – il mutuatario.

      Lei, infatti, avrebbe dovuto innanzitutto informarsi sui tassi applicati al conto di servizio destinato a finanziare gli eventuali saldi in negativo della rata. Questo non lo ha fatto. Ed è proprio l’elemento su cui puntano (e contano) le banche per ingrassare sulle spalle dei malcapitati.

      La faccio breve: non basteranno in media 5 o 10 anni dopo i 20 concordati. Al 101% il suo mutuo, se va bene, lo finiranno di pagare i suoi nipoti.

      Clicchi pure sulla figura sottostante … Nell’articolo linkato si parla di rinegoziazione Tremonti, che altro non è stata se non con la conversione del mutuo dalla tipologia a tasso variabile a quella a mutuo a tasso variabile e rata costante.

      Ma per comprendere a cosa va incontro, va bene lo stesso.

      c0cc0bill

      7 Novembre 2009 alle 16:11

  7. ciao a tutti ho acceso un mutuo con unicredit a tasso fisso nel 2006 di €100000 in 30 anni e devo ridare 200000 con gli intressi non è un tasso troppo elevato?

    Anonimo

    6 Novembre 2009 alle 15:53

    • Certamente sì.

      Può provare a sfruttare l’opzione della portabilità del mutuo, un’operazione nata proprio per consentire al mutuatario di fruire dei benefici della concorrenza fra banche.

      Si tratta, cioè, di individuare un’altra banca che le eroghi un un mutuo a tasso fisso più basso.

      Per approfondimenti sulla surroga del mutuo consulti questo articolo.

      La portabilità del mutuo è un’operazione a costo zero (escluso il tempo impiegato per trovare la banca che ci praticherà le condizioni migliori)

      c0cc0bill

      6 Novembre 2009 alle 16:07

  8. Dal Prossimo Marzo 2010 andrò in Mobilità. E’ prevista la sospensione del mutuo anche per me?
    Grazie

    Enio

    6 Novembre 2009 alle 08:36

    • Si parla di una prossima moratoria, ma è ancora presto per sapere se sarà l’ennesima bufala di Berlusconi & Tremonti (in combutta con l’ABI).

      Dovremo aspettare per capire se la sospensione del pagamento delle rate del mutuo proposta dall’ABI a partire da gennaio 2010 sarà estesa a tutte le banche o se le banche vi aderiranno solo su base volontaria.

      E soprattutto quali sono i requisiti di accesso, con quali tassi di interesse ed in quali modalità dovranno essere restituite le rate sospese.

      Noi registriamo solo che il comitato esecutivo dell’Abi, nella sua riunione di martedì 15 settembre, ha discusso l’ipotesi di una moratoria per i mutui delle famiglie in situazioni di difficoltà a causa della crisi. Dunque, solo un’ipotesi per ora.

      Le misure dovrebbero essere simili a quelle adottate nei riguardi delle imprese, che hanno condotto alla moratoria per i crediti nei confronti delle piccole e medie imprese.

      La proposta muove dall’Abi (il che è tutto dire) e sarà presentata al titolare dell’Economia (che, probabilmente, si affretterà a confezionare l’ennesimo spot pubblicitario).

      Le banche, in ordine sparso, hanno già millantato l’effettuazione di interventi mirati a favorire le famiglie che si sono trovate in difficoltà con i mutui casa a seguito della crisi finanziaria.

      Con risultati, in verità, abbastanza deludenti e risibili, se non avessero giocato con le speranze di chi versa in situazioni economiche davvero drammatiche.

      In generale si chiedeva, come requisito di accesso al beneficio, un reddito riferito al 2007 non superiore a 25 mila euro complessivamente, per tutti gli intestatari del mutuo. Cioè un mutuatario licenziato nel 2009 che avesse avuto un reddito nel 2007 di 26 mila euro non fruiva della sospensione del pagamento delle rate del mutuo.

      Si parlava di assenza di costi aggiuntivi, oneri o interessi di mora, ma nulla si diceva circa gli interessi derivanti dall’aumento della durata del finanziamento (conto di finanziamento accessorio). E così abbiamo assistito all’applicazione di interessi stratosferici per dodici mesi di sospensione, da scontare a fine del piano di ammortamento.

      E anche quando i requisiti per l’accesso al beneficio risultavano soddisfatti ed il mutuatario era disponibile ad accollarsi (per ragioni di forza maggiore) gli interessi del conto di finanziamento accessorio, la sospensione non scattava mai automaticamente. Essa era sempre subordinata ad una valutazione soggettiva della banca.

      c0cc0bill

      6 Novembre 2009 alle 10:31

  9. Ciao io ho un mutuo a tasso fisso trentennale stipulato nel 2008 al 5,65% , adesso ho visto che il tasso variabile è ai minimi storici (0,74) avrei pensato di ricontrattare il mio mutuo passando ad un variabile, la domanda è si può ricontrattare più volte o no? cioè se dopo nel corso degli anni dovesse risalire in maniera spropositata posso tornare a tasso fisso?? La legge Bersani lo permette?

    Fra84

    5 Novembre 2009 alle 12:34

  10. che documentazione dovrei portare all’ufficio postale x poter usufruire della sospensione x un anno del pagamento delle rate del mutuo?in ufficip postale mi hanno detto che la sopspens. non dipende da loro ma dalla societa’ assicurat. (nel contesto HDI ASSICURAZIONI SPA ROMA)CON CUI HO STIPULATO UNA POLIZZA X LA protezione del credito in caso di decesso,mobilità,infermità parziale e totale,disoccup.!ho chiamato la compagnia assic.,dicendomi che loro non c’entrano giustamente con la sospens. delle rate e che è una legge in vigore emessa dal governo!non sto mica annullando o sospend .la polizza ..ma posticipare le rate solamente!è possibile che negli uffici postali non ci sia gente competente?ci ritornerò in questi giorni!

    domenico

    4 Novembre 2009 alle 16:05

    • Le Poste Italiane fanno solo intermediazione finanziaria per l’erogazione del mutuo ipotecario.

      In realtà i mutui sono erogati dalla Deutsche Bank.

      Ora, ciascuna banca ha fissato i propri requisiti che deve avere il mutuatario per poter accedere al beneficio della sospensione delle rate del mutuo.

      La prima cosa da fare è dunque recarsi in una filiale della Deutsche Bank e farsi dire (se ci riesce) quali sono i requisiti per poter accedere al beneficio della sospensione delle rate di un mutuo erogato per conto di Poste Italiane.

      Per sgombrare il campo da facili entusiasmi, diciamo subito che non esiste, al momento, alcuna possibilità reale di sospendere il pagamento delle rate del mutuo.

      O, meglio, c’è stato un decreto legge- la Tremonti (Tremonti bond o che dir si voglia) – in cui il governo ha detto alle banche: “Noi vi diamo i soldi per affrontare la crisi che avete creato per troppa avidità. Voi in cambio sospendete le rate del mutuo alle famiglie in difficoltà, tipo quelle in cui il portatore del reddito è affetto da grave malattia, muore, oppure viene licenziato”

      Il governo non ha fissato paletti rigidi ed obiettivi per la definizione di “famiglia in difficoltà”. Si è affidato (in buona fede o meno, questo possiamo solo intuirlo) alla generosità delle banche.

      Queste ultime che sono generose assai e sempre attente alle esigenze dei clienti, hanno cominciato a fare a gara nel fissare i requisiti più improbabili e strambi per l’accesso al beneficio di sospensione delle rate del mutuo.

      Spesso si sono inventate la scusa di non poter procedere alla sospensione se il mutuatario non è in regola con il pagamento della rate precedenti. Ma come, concedi la sospensione solo per una rata? Ma se ho saltato una rata vuol dire che sono in difficoltà e non potrò pagare neanche le successive …

      Ad altri, hanno risposto: “Ok, se in una famiglia colui che produce il reddito per pagare le rate muore, noi sospendiamo le rate del mutuo per un anno. Ma, solo se la morte avviene nei giorni dispari nell’intervallo che va dalle 16 alle 18,30″

      Oppure: “Colui che lavorava e pagava le rate del mutuo è stato licenziato? Bene, noi gli sospendiamo le rate del mutuo. Ma se, e solo se, nell’anno precedente ha avuto un reddito non superiore a 20 mila euro. Altrimenti niente, perchè se l’anno prima ha guadagnato più di 20 mila euro, avrà certamente messo da parte un bel gruzzolo per poter pagare le rate del mutuo anche adesso che non lavora.”

      E quando il povero mutuatario pur avendo passato tutti i guai possibili ed immaginabili (grave malattia incurabile, invalidità al 75%, alimentazione artificiale, licenziamento in tronco, reddito riferito all’anno precedente pressoché nullo) era riuscito a sopravvivere e si recava in banca (accompagnato in carrozzella) per chiedere una sospensione che non poteva proprio essere negata, ecco che ci lasciava le “penne” subito dopo aver conferito con il funzionario.

      Essì, perchè in banca veniva a sapere che in cambio della generosa sospensione delle rate per 12 mesi, avrebbe poi dovuto prolungare la durata del mutuo per 12 anni.

      Per rendersene conto, dia uno sguardo a questo articolo e quest’altro per capire che la sospensione dei mutui era solo uno spot pubblicitario.

      Ora si parla di una prossima moratoria, ma è ancora presto per sapere se sarà l’ennesima bufala di Berlusconi & Tremonti (in combutta con l’ABI).

      Dovremo aspettare per capire se la sospensione del pagamento delle rate del mutuo proposta dall’ABI a partire da gennaio 2010 sarà estesa a tutte le banche o se le banche vi aderiranno solo su base volontaria.

      E soprattutto con quali tassi di interesse ed in quali modalità dovranno essere restituite le rate sospese.

      c0cc0bill

      5 Novembre 2009 alle 07:22

  11. Io e mio marito abbiamo un mutuo a tasso variabile e rientriamo in quelli che dovrebbero avere un rimboso delle rate che hanno superato il 4% come stabilito dal decreto anticrisi.
    A tutt’oggi la nostra banca non sa ancora niente e non abbiamo ancora avuto indietro nulla.
    Si sa qualcosa in proposito? Qualche banca li ha dati indietro?
    grazie

    MICHY79

    3 Novembre 2009 alle 16:46

    • Lei si sta riferendo al tetto del 4% per gli interessi variabili sui mutui.

      A fare da regia a tutta l’operazione è l’Agenzia delle Entrate, che ha messo a punto le modalità tecniche per il pagamento della parte di rata a carico dei fondi pubblici.

      Tuttavia si sono registrati enormi ritardi nell’applicazione della legge.

      E tutti i mutuatari aspettano ancora …

      Consulti pure questo articolo.

      c0cc0bill

      5 Novembre 2009 alle 07:28

  12. Salve, volevo sapere se viene pignorato un conto corrente aziendale – a seguito di pignoramento presso terzi – che risulta essere a debito, nel caso in cui arrivino bonifici a favore del conto gli stessi vengono accreditati o tenuti bloccati dalla banca? Nel caso specifico il bonifico in questione andrebbe ad abbassare l’esposizione e non a portare il conto in attivo.

    Grazie

    sabina

    3 Novembre 2009 alle 16:11

    • Il pignoramento dovrebbe limitarsi alle somme disponibili sul conto corrente alla data dell’esecuzione coattiva.

      c0cc0bill

      5 Novembre 2009 alle 07:36

  13. VORREI SAPERE SE PER LA SOSPENSIONE DEL MUTUO OLTRE CHE ESSERE IN CASSA INTEGRAZIONE BISOGNA AVERE IL BONUS O NO E SE C’è UN TETTO DI RIFERIMENTO NON SI CAPISCE MOLTO

    IOLE 5

    2 Novembre 2009 alle 20:00

    • Ciascuna banca ha fissato i requisiti che deve avere il mutuatario per poter accedere al beneficio della sospensione delle rate del mutuo.

      La prima cosa da fare è dunque recarsi nella filiale della banca che le ha erogato il mutuo e farsi dire quali sono i requisiti per poter accedere al beneficio.

      Per sgombrare il campo da facili entusiasmi, diciamo subito che non esiste, al momento, alcuna possibilità reale di sospendere il pagamento delle rate del mutuo.

      O, meglio, c’è stato un decreto legge- la Tremonti (Tremonti bond o che dir si voglia) – in cui il governo ha detto alle banche: “Noi vi diamo i soldi per affrontare la crisi che avete creato per troppa avidità. Voi in cambio sospendete le rate del mutuo alle famiglie in difficoltà, tipo quelle in cui il portatore del reddito è affetto da grave malattia, muore, oppure viene licenziato”

      Il governo non ha fissato paletti rigidi ed obiettivi per la definizione di “famiglia in difficoltà”. Si è affidato (in buona fede o meno, questo possiamo solo intuirlo) alla generosità delle banche.

      Queste ultime che sono generose assai e sempre attente alle esigenze dei clienti, hanno cominciato a fare a gara nel fissare i requisiti più improbabili e strambi per l’accesso al beneficio di sospensione delle rate del mutuo.

      Spesso si sono inventate la scusa di non poter procedere alla sospensione se il mutuatario non è in regola con il pagamento della rate precedenti. Ma come, concedi la sospensione solo per una rata? Ma se ho saltato una rata vuol dire che sono in difficoltà e non potrò pagare neanche le successive …

      Ad altri, hanno risposto: “Ok, se in una famiglia colui che produce il reddito per pagare le rate muore, noi sospendiamo le rate del mutuo per un anno. Ma, solo se la morte avviene nei giorni dispari nell’intervallo che va dalle 16 alle 18,30″

      Oppure: “Colui che lavorava e pagava le rate del mutuo è stato licenziato? Bene, noi gli sospendiamo le rate del mutuo. Ma se, e solo se, nell’anno precedente ha avuto un reddito non superiore a 20 mila euro. Altrimenti niente, perchè se l’anno prima ha guadagnato più di 20 mila euro, avrà certamente messo da parte un bel gruzzolo per poter pagare le rate del mutuo anche adesso che non lavora.”

      E quando il povero mutuatario pur avendo passato tutti i guai possibili ed immaginabili (grave malattia incurabile, invalidità al 75%, alimentazione artificiale, licenziamento in tronco, reddito riferito all’anno precedente pressoché nullo) era riuscito a sopravvivere e si recava in banca (accompagnato in carrozzella) per chiedere una sospensione che non poteva proprio essere negata, ecco che ci lasciava le “penne” subito dopo aver conferito con il funzionario.

      Essì, perchè in banca veniva a sapere che in cambio della generosa sospensione delle rate per 12 mesi, avrebbe poi dovuto prolungare la durata del mutuo per 12 anni.

      Per rendersene conto, dia uno sguardo a questo articolo e quest’altro per capire che la sospensione dei mutui era solo uno spot pubblicitario.

      Ora si parla di una prossima moratoria, ma è ancora presto per sapere se sarà l’ennesima bufala di Berlusconi & Tremonti (in combutta con l’ABI).

      Dovremo aspettare per capire se la sospensione del pagamento delle rate del mutuo proposta dall’ABI a partire da gennaio 2010 sarà estesa a tutte le banche o se le banche vi aderiranno solo su base volontaria.

      E soprattutto con quali tassi di interesse ed in quali modalità dovranno essere restituite le rate sospese.

      c0cc0bill

      3 Novembre 2009 alle 09:43

  14. E’ confortante sapere che esiste la possibilità di sospendere x 12 mesi il mutuo prima casa, ma a chi bisogna rivolgersi, che procedure bisogna seguire e documentazione serve x poter accedere a tale opportunità?

    Stefano V.

    2 Novembre 2009 alle 18:54

    • E’ confortante? Contento lei …

      Ciascuna banca ha fissato i requisiti che deve avere il mutuatario per poter accedere al beneficio della sospensione delle rate del mutuo.

      La prima cosa da fare è dunque recarsi nella filiale della banca che le ha erogato il mutuo e capire se lei può fruire della sospensione.

      Anche se, in verità, è difficile riuscire ad ottenere qualcosa.

      Per rendersene conto, dia uno sguardo a questo articolo e quest’altro per capire che la sospensione dei mutui era solo uno spot pubblicitario.

      Si parla in queste ultime settimane di una prossima moratoria, ma è ancora presto per sapere se sarà l’ennesima bufala di Berlusconi & Tremonti (in combutta con l’ABI).

      Dovremo aspettare per capire se la sospensione del pagamento delle rate del mutuo proposta dall’ABI a partire da gennaio 2010 sarà estesa a tutte le banche o se le banche vi aderiranno solo su base volontaria.

      E soprattutto con quali tassi di interesse ed in quali modalità dovranno essere restituite le rate sospese.

      c0cc0bill

      3 Novembre 2009 alle 09:39

  15. come posso fare ha bloccare la rata del mutuo

    mauro

    2 Novembre 2009 alle 09:59

    • Ciascuna banca ha fissato i requisiti che deve avere il mutuatario per poter accedere al beneficio della sospensione delle rate del mutuo.

      La prima cosa da fare è dunque recarsi nella filiale della banca che le ha erogato il mutuo e capire se lei può fruire della sospensione.

      Anche se, in verità, è difficile riuscire ad ottenere qualcosa.

      Per rendersene conto, dia uno sguardo a questo articolo e quest’altro per capire che la sospensione dei mutui era solo uno spot pubblicitario.

      Si parla in queste ultime settimane di una prossima moratoria, ma è ancora presto per sapere se sarà l’ennesima bufala di Berlusconi & Tremonti (in combutta con l’ABI).

      Dovremo aspettare per capire se la sospensione del pagamento delle rate del mutuo proposta dall’ABI a partire da gennaio 2010 sarà estesa a tutte le banche o se le banche vi aderiranno solo su base volontaria.

      E soprattutto con quali tassi di interesse ed in quali modalità dovranno essere restituite le rate sospese.

      c0cc0bill

      3 Novembre 2009 alle 09:41

  16. ho fatto un mutuo su prima casa nel 2008 per un importo di € 270.000.00 le prime 14 rate circa erano di preammortamento, il resto sono x scontare l’importo.
    io dopo un anno ho perso il lavoro recuperando pero’ 12 rate di mutuo in quanto ho un’assicurazione che ha come clausula la perdita del lavoro…..
    attualmente ho sentito al telegiornale sospensioni di rate volevo saperne di piu’ in merito visto che attualmente la rata del mutuo e’ di 1.850.00 il mutuo e’ cointestato con il mio fidanzato.
    cosa posso fare o per sospendere le rate o almeno x cambiare il mutuo?la banca che mi ha erogato il mutuo e’ la meliorbanca.
    grazie per nla cortese attenzione sono sicura in un vostro riscontro.

    marquez tiziana

    1 Novembre 2009 alle 13:19

    • Ciascuna banca ha fissato i requisiti che deve avere il mutuatario per poter accedere al beneficio della sospensione delle rate del mutuo.

      La prima cosa da fare è dunque recarsi in filiale e capire se per Meliorbanca lei può fruire della sospensione.

      Anche se, in verità, è difficile riuscire ad ottenere qualcosa.

      Per rendersene conto, dia uno sguardo a questo articolo e quest’altro per capire che la sospensione dei mutui era solo uno spot pubblicitario.

      Allora, nel caso in cui Meliorbanca le rispondesse picche, le restano due opzioni:

      1) si parla in queste ultime settimane di una prossima moratoria, ma è ancora presto per sapere se sarà l’ennesima bufala di Berlusconi & Tremonti (in combutta con l’ABI).

      Dovremo aspettare per capire se la sospensione del pagamento delle rate del mutuo proposta dall’ABI a partire da gennaio 2010 sarà estesa a tutte le banche o se le banche vi aderiranno solo su base volontaria.

      E soprattutto con quali tassi di interesse ed in quali modalità dovranno essere restituite le rate sospese.

      In base alla prima opzione, dunque, non le resta che aspettare di conoscere i requisiti necessari per accedere a questa “promessa moratoria dei mutui” che dovrebbe partire a gennaio del prossimo anno.

      2) Nell’attesa e posto che nulla di tutto quanto prospettato da questo governo si è poi realizzato, le suggerirei di seguire la strada della surroga del mutuo (operazione gratuita e senza alcuna spesa).

      Trovare, cioè, un’altra banca che attualmente prevede la sospensione del pagamento delle rate del mutuo con requisiti che lei è in grado di soddisfare e optare per la soluzione surroga del mutuo (operazione gratuita e senza alcuna spesa).

      Ovviamente non starei a sottilizzare troppo sull’effettiva convenienza del nuovo mutuo: meglio un mutuo meno vantaggioso che il pignoramento della casa o finire nella lista dei cattivi pagatori.

      Conclusa l’operazione di trasferimento (surroga, surrogazione o portabilità) del mutuo, chiederei alla banca subentrante, dopo qualche mese, la sospensione del pagamento delle rate del mutuo.

      Per approfondimenti sulla surroga del mutuo consulti questo articolo.

      c0cc0bill

      1 Novembre 2009 alle 16:44

  17. mps richiede di essere in pari con ipagamenti delle rate altrimenti la sospensione riguarderà solo le rate arretrate. a qualcuno risulta vero tutto cio’ o la fanno solo x rimandare il tutto dato che sono in arretrato di una rata. ciao a tutti . Piero

    Anonimo

    30 Ottobre 2009 alle 21:46

    • Diciamo subito che non esiste, al momento, alcuna possibilità reale di sospendere il pagamento delle rate del mutuo.

      O, meglio, c’è stato un decreto legge- la Tremonti (Tremonti bond o che dir si voglia) – in cui il governo ha detto alle banche: “Noi vi diamo i soldi per affrontare la crisi che avete creato per troppa avidità. Voi in cambio sospendete le rate del mutuo alle famiglie in difficoltà, tipo quelle in cui il portatore del reddito è affetto da grave malattia, muore, oppure viene licenziato”

      Il governo non ha fissato paletti rigidi ed obiettivi per la definizione di “famiglia in difficoltà”. Si è affidato (in buona fede o meno, questo possiamo solo intuirlo) alla generosità delle banche.

      Queste ultime che sono generose assai e sempre attente alle esigenze dei clienti, hanno cominciato a fare a gara nel fissare i requisiti più improbabili e strambi per l’accesso al beneficio di sospensione delle rate del mutuo.

      E, come nel suo caso, si sono inventate la scusa di non poter procedere alla sospensione se il mutuatario non è in regola con il pagamento della rate precedenti. Ma come, concedi la sospensione solo per una rata? Ma se ho saltato una rata vuol dire che sono in difficoltà e non potrò pagare neanche le successive …

      Ad altri, hanno risposto, ad esempio: “Ok, se in una famiglia colui che produce il reddito per pagare le rate muore, noi sospendiamo le rate del mutuo per un anno. Ma, solo se la morte avviene nei giorni dispari nell’intervallo che va dalle 16 alle 18,30″

      Oppure: “Colui che lavorava e pagava le rate del mutuo è stato licenziato? Bene, noi gli sospendiamo le rate del mutuo. Ma se, e solo se, nell’anno precedente ha avuto un reddito non superiore a 20 mila euro. Altrimenti niente, perchè se l’anno prima ha guadagnato più di 20 mila euro, avrà certamente messo da parte un bel gruzzolo per poter pagare le rate del mutuo anche adesso che non lavora.”

      E quando il povero mutuatario pur avendo passato tutti i guai possibili ed immaginabili (grave malattia incurabile, invalidità al 75%, alimentazione artificiale, licenziamento in tronco, reddito riferito all’anno precedente pressoché nullo) era riuscito a sopravvivere e si recava in banca (accompagnato in carrozzella) per chiedere una sospensione che non poteva proprio essere negata, ecco che ci lasciava le “penne” subito dopo aver conferito con il funzionario.

      Essì, perchè in banca veniva a sapere che in cambio della generosa sospensione delle rate per 12 mesi, avrebbe poi dovuto prolungare la durata del mutuo per 12 anni.

      Per rendersene conto, dia uno sguardo a questo articolo e quest’altro per capire che la sospensione dei mutui era solo uno spot pubblicitario.

      Ora si parla di una prossima moratoria, ma è ancora presto per sapere se sarà l’ennesima bufala di Berlusconi & Tremonti (in combutta con l’ABI).

      Dovremo aspettare per capire se la sospensione del pagamento delle rate del mutuo proposta dall’ABI a partire da gennaio 2010 sarà estesa a tutte le banche o se le banche vi aderiranno solo su base volontaria.

      E soprattutto con quali tassi di interesse ed in quali modalità dovranno essere restituite le rate sospese.

      c0cc0bill

      31 Ottobre 2009 alle 20:42

  18. Buon giorno sono Giusy volevo chiedevi è leggittimo che il direttore della banca cedente mi abbia chiesto una commissione di 150 euro perchè è venuto a firmare la surroga nella nuova banca

    Anonimo

    30 Ottobre 2009 alle 15:51

    • La commissione non è dovuta.

      Bisogna presentare reclamo scritto alla banca, in cui si contesta la richiesta di commissioni non dovute legate all’operazione di surroga.

      E’ necessario che sulla copia del reclamo siano apposti il timbro della filiale, la data di presentazione e la firma del funzionario a cui si consegna il reclamo.

      Se la banca si rifiuta di rilasciare copia timbrata, datata e firmata del reclamo, inviare alla stessa raccomandata A.R.

      Nel reclamo, oltre ad una dettagliata ricostruzione dei fatti, bisognerà preannunciare:

      a) ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario;
      b) denucia all’ANTITRUST per ostacolo alla portabilità del mutuo (surroga) attraverso richiesta di commissioni non dovute.

      Dopodichè si procederà a:

      1. inoltrare ricorso ricorso all’ ABF (Arbitro Bancario Finanziario).

      Qui trova informazioni sull’ABF e qui invece i moduli da utilizzare e gli indirizzi per inoltrare ricorso.

      2. segnalare il caso all’ANTITRUST, chiamando il numero verde 800.166.661 – dedicato alla tutela del consumatore – per denunciare il comportamento di ostacolo alla portabilità del mutuo messo in atto dalla Banca e la richiesta di commissioni non dovute avanzate dal Direttore. Riceverà poi dai funzionari dell’Autorità le indicazioni necessarie a formalizzare, in forma scritta, la denuncia.

      c0cc0bill

      30 Ottobre 2009 alle 17:45

  19. sono un operaio mi anno protestato non mi riconoscono l”invalita civile ma o bisogno di aiuto convivo o bisogno di un auto e nessuno mi fa credito ditemi voi se no devo rivogermi ad uno strozzino aiuto !!!!!!!!!!!! sono salvatore il mio n 3466877924 voglio sapere se mi aiuta qualcuno grazie

    salvatore

    30 Ottobre 2009 alle 15:37

    • Provi a rivolgersi alla più vicina parrocchia e chieda qual è la procedura prevista nella sua Diocesi per accedere al Fondo di Solidarietà e Garanzia costituito da ABI e Conferenza Episcopale Italiana (CEI) a sostegno delle famiglie numerose o gravate da malattia o disabilità che abbiano perso ogni fonte di reddito.

      Sulla possibilità di fruire di questa tipologia di Microcredito può ottenere ulteriori informazioni consultando questo articolo.

      c0cc0bill

      30 Ottobre 2009 alle 17:55

  20. ho fatto righiesta di surroga per il mutuo mi e stata negata per il motivo di avere altri finanziamenti pur essendo sempre regolari nel pagare sia nel mutuo che altri finanziamenti vorrei sapere se e di norma o no grazie

    Anonimo

    30 Ottobre 2009 alle 13:45

    • Bisogna presentare reclamo scritto alla banca, in cui si contesta il rifiuto della surroga.

      E’ necessario che sulla copia del reclamo siano apposti il timbro della filiale, la data di presentazione e la firma del funzionario a cui si consegna il reclamo.

      Se la banca si rifiuta di rilasciare copia timbrata, datata e firmata del reclamo, inviare alla stessa raccomandata A.R.

      Nel reclamo, oltre ad una dettagliata ricostruzione dei fatti, bisognerà preannunciare:

      a) ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario;
      b) segnalazione al Prefetto della provincia in cui è ubicata la filiale che nega la surroga;
      c) denucia all’ANTITRUST per ostacolo alla portabilità del mutuo (surroga).

      Dopodichè si procederà a:

      1. inoltrare ricorso ricorso all’ ABF (Arbitro Bancario Finanziario).

      Qui trova informazioni sull’ABF e qui invece i moduli da utilizzare e gli indirizzi per inoltrare ricorso.

      2. inoltrare segnalazione al Prefetto della provincia in cui si trova la filiale di banca che le nega la surroga.

      Qui trova informazioni sulla procedura da seguire ed i moduli da utilizzare per inoltrare il ricorso.

      3. segnalare il caso all’ANTITRUST, chiamando il numero verde 800.166.661 – dedicato alla tutela del consumatore – per denunciare il comportamento di ostacolo alla portabilità del mutuo messo in atto dalla Banca. Riceverà poi dai funzionari dell’Autorità le indicazioni necessarie a formalizzare, in forma scritta, la denuncia.

      c0cc0bill

      30 Ottobre 2009 alle 17:36

  21. quali sono le benche che danno l’opportunità o meglio fanno fare il mutuo a tasso variabile con protezione del cap??
    certi di una Vostra risposta porgo cordiali saluti

    marco

    30 Ottobre 2009 alle 12:55

    • Questa opzione la offrono la quasi totalità delle banche.

      L’obiettivo da conseguire, molto difficile data la scarsezza di trasparenza, è quello di individuare la banca che “frega” di meno.

      Come scrivevo a Lucia in qualche commento più in basso, la clausola “CAP” (ovvero il limite, o tetto massimo oltre il quale il tasso di interesse da corrispondere sul mutuo non può andare) è in genere ampiamente pubblicizzata dalle banche, che fanno leva proprio su tale aspetto per poter piazzare più agevolmente alla clientela prodotti con la “protezione”.

      La presenza del vincolo al ribasso (cioè la clausola “FLOOR”) – ovvero la clausola che non consente di scendere al tasso di interesse al di sotto di una certa soglia prefissata – non è invece sottolineata a sufficienza in sede di firma del contratto, almeno nella generalità dei casi.

      La clausola FLOOR può assumere diverse forme: in genere si tratta di un valore ben preciso , ma può essere anche un livello che varia in funzione di un altro parametro, ad esempio il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento marginale della Bce (attualmente il 3%) maggiorato di una certa percentuale.

      Per chi si accinge a firmare proprio adesso un nuovo finanziamento vale la regola più antica (e spesso disattesa) del mondo: leggere con attenzione il testo che si deve approvare. Forse impuntarsi sul floor non servirà a niente, ma almeno si è coscienti delle condizioni del proprio mutuo.

      c0cc0bill

      30 Ottobre 2009 alle 13:08

  22. Ciao!!!!
    mi sto accingendo a stipulare un mutuo prima casa…capitale 100.000 euro mi hanno consigliato un tasso fisso del 5,8o% x 15 anni….è conveniente??? oppure dovrei optare per un tasso variabile eventualmente con un tetto massimo????
    grazieee

    Lucia

    29 Ottobre 2009 alle 23:39

    • Lei si renderà conto che per dare un consiglio sulle questioni da lei poste, dovrei avere la palla di vetro.

      La scelta che il mutuatario compie è sempre legata alla propria propensione al rischio, alle proprie aspettative sulle dinamiche dei tassi di interesse, alla propria capacità di sostenere eventuali oscillazioni al rialzo della rata di mutuo.

      E, aggiungerei, la decisione è anche legata al tempo ed all’impegno di cui si dispone per convertire successivamente il mutuo da una tipologia ad un’altra – sfruttando la portabilità – nel caso in cui la scelta adottata non si sia rivelata ex post propriamente felice (come quasi sempre accade).

      c0cc0bill

      30 Ottobre 2009 alle 08:03

  23. Salve!!!
    ho un dubbio….qualora stipulassi un mutuo a tasso variabile con tetto massimo….la banca puo’ applicare uno spread più alto?? oppure questo è compreso nel tetto massimo????
    esempio tasso variabile :2%
    tetto massimo :5.8%
    lo spread è compreso nel 5,8%??????
    grazieee

    Lucia

    29 Ottobre 2009 alle 13:57

    • Lo spread è, ovviamente, compreso nel tasso che le viene praticato e dunque anche nel tetto.

      Ma più che del tetto (CAP) io le suggerirei maggiore attenzione al pavimento (FLOOR).

      La clausola “CAP” (ovvero il limite, o tetto massimo oltre il quale il tasso di interesse da corrispondere sul mutuo non può andare) è in genere ampiamente pubblicizzata dalle banche, che fanno leva proprio su tale aspetto per poter piazzare più agevolmente alla clientela prodotti con la “protezione”.

      La presenza del vincolo al ribasso (cioè la clausola “FLOOR”) – ovvero la clausola che non consente di scendere al tasso di interesse al di sotto di una certa soglia prefissata – non è invece sottolineata a sufficienza in sede di firma del contratto, almeno nella generalità dei casi.

      La clausola FLOOR può assumere diverse forme: in genere si tratta di un valore ben preciso , ma può essere anche un livello che varia in funzione di un altro parametro, ad esempio il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento marginale della Bce (attualmente il 3%) maggiorato di una certa percentuale.

      Per chi si accinge a firmare proprio adesso un nuovo finanziamento vale la regola più antica (e spesso disattesa) del mondo: leggere con attenzione il testo che si deve approvare. Forse impuntarsi sul floor non servirà a niente, ma almeno si è coscienti delle condizioni del proprio mutuo.

      c0cc0bill

      29 Ottobre 2009 alle 14:42

  24. Gradirei sapere se possiamo chiedere alla Banca Sella Calderari la moratoria del mutuo che abbiamo con essa
    a titolo personale e non come azienda
    Grazie

    luciano valduga

    29 Ottobre 2009 alle 11:33

    • Dovremo aspettare per capire se la sospensione del pagamento delle rate del mutuo proposta dall’ABI a partire da gennaio 2010 sarà estesa a tutte le banche o se le banche vi aderiranno solo su base volontaria.

      c0cc0bill

      29 Ottobre 2009 alle 12:00

  25. nel gennaio 2006 stipulai un mutuo a tasso variabile per durata decennale partii con le prime rate con la somma di 1.545 euro al mese fino ad arrivare a1.785 ero al mese. fino ad oggi ame la banca non mi ha mandato nessun avviso di questa legge, per puro caso la sto leggendo adesso. preciso che a gennaio 2009 la rata mensile era di 1.723 a febbraio le rate era di 1.616 euro aluglio era di 1.509 da luglio non sono riuscita più a pagare .vorrei alcune delucidazioni in merito alla legge tremonti. preciso che il mutuo risulta mutuo fondiario con ipoteca e che la somma è destinata a creazione liquidità. La somma era di euro 150.000.a ridurmi a prndere il mutuo fu proprio la banca: avevo un libretto in banca di cento milioni, nel frattempo mio marito prese un prestito artigianale quinquennale per acquisto mezzi di lavoro ; la banca prima concesse il prestito e dopo un mese mi chiese come garanzia il libretto dei miei risparmi che mi fu ridato indietro solo dopo quasi un anno che avevo finito di pagare il prestito, a nulla è valso imiei continui lamenti alla banca per tutti quei 6 anni di cui non potendo pagare le rate del prestito art. mio marito chiese un fido di 50.000 milioni di lire che mi fu concesso perchè non avendo più liquidità li utilzzai tutti con tassi da capogiro .I miei cento milioni nom mi bastarono per chiudere il fido. queste sono le banche italiane: io le chiamo usurai autorizzate dallo stato. VOrrei sapere se pure io posso beneficiare dell’agevolazione e come posso far prevalere i miei diritti verso labanca usuraia.Grazie

    tonia

    29 Ottobre 2009 alle 00:31

    • Può innanzitutto presentare reclamo scritto alla banca, preannunciando ricorso all’ ABF (Arbitro Bancario Finanziario).

      Qui trova informazioni sull’ABF e qui invece i moduli da utilizzare e gli indirizzi per inoltrare ricorso.

      Per quanto riguarda la legge Tremonti (Tremonti bond o che dir si voglia) diciamo subito che non esiste, al momento, alcuna possibilità reale di sospendere il pagamento delle rate del mutuo.

      O, meglio, c’è stato un decreto legge in cui il governo ha detto alle banche: “Noi vi diamo i soldi per affrontare la crisi che avete creato per troppa avidità. Voi in cambio sospendete le rate del mutuo alle famiglie in difficoltà, tipo quelle in cui il portatore del reddito è affetto da grave malattia, muore, oppure viene licenziato”

      Il governo non ha fissato paletti rigidi ed obiettivi per la definizione di “famiglia in difficoltà”. Si è affidato (in buona fede o meno, questo possiamo solo intuirlo) alla generosità delle banche.

      Queste ultime che sono generose assai e sempre attente alle esigenze dei clienti, hanno cominciato a fare a gara nel fissare i requisiti più improbabili e strambi per l’accesso al beneficio di sospensione delle rate del mutuo.

      Hanno risposto, ad esempio: “Ok, se in una famiglia colui che produce il reddito per pagare le rate muore, noi sospendiamo le rate del mutuo per un anno. Ma, solo se la morte avviene nei giorni dispari nell’intervallo che va dalle 16 alle 18,30″

      Oppure: “Colui che lavorava e pagava le rate del mutuo è stato licenziato? Bene, noi gli sospendiamo le rate del mutuo. Ma se, e solo se, nell’anno precedente ha avuto un reddito non superiore a 20 mila euro. Altrimenti niente, perchè se l’anno prima ha guadagnato più di 20 mila euro, avrà certamente messo da parte un bel gruzzolo per poter pagare le rate del mutuo anche adesso che non lavora.”

      E quando il povero mutuatario pur avendo passato tutti i guai possibili ed immaginabili (grave malattia incurabile, invalidità al 75%, alimentazione artificiale, licenziamento in tronco, reddito riferito all’anno precedente pressoché nullo) era riuscito a sopravvivere e si recava in banca (accompagnato in carrozzella) per chiedere una sospensione che non poteva proprio essere negata, ecco che ci lasciava le “penne” subito dopo aver conferito con il funzionario.

      Essì, perchè in banca veniva a sapere che in cambio della generosa sospensione delle rate per 12 mesi, avrebbe poi dovuto prolungare la durata del mutuo per 12 anni.

      Per rendersene conto, dia uno sguardo a questo articolo e quest’altro per capire che la sospensione dei mutui era solo uno spot pubblicitario.

      Ora si parla di una prossima moratoria, ma è ancora presto per sapere se sarà l’ennesima bufala di Berlusconi & Tremonti (in combutta con l’ABI).

      Dovremo aspettare per capire se la sospensione del pagamento delle rate del mutuo proposta dall’ABI a partire da gennaio 2010 sarà estesa a tutte le banche o se le banche vi aderiranno solo su base volontaria.

      E soprattutto con quali tassi di interesse ed in quali modalità dovranno essere restituite le rate sospese.

      Dunque, non le resta che aspettare di conoscere i requisiti necessari per accedere a questa “promessa moratoria dei mutui” che dovrebbe partire a gennaio del prossimo anno.

      Nell’attesa e posto che nulla di tutto quanto prospettato da questo governo si è poi realizzato, le suggerirei di optare per la surroga del mutuo (operazione gratuita e senza alcuna spesa).

      Trovare, cioè, un’altra banca che prevede la sospensione del pagamento delle rate del mutuo con requisiti che lei è in grado di soddisfare e optare per la soluzione surroga del mutuo (operazione gratuita e senza alcuna spesa).

      Ovviamente non starei a sottilizzare troppo sull’effettiva convenienza del nuovo mutuo: meglio un mutuo meno vantaggioso che il pignoramento della casa o finire nella lista dei cattivi pagatori.

      Conclusa l’operazione di trasferimento (surroga, surrogazione o portabilità) del mutuo, chiederei alla banca subentrante, dopo qualche mese, la sospensione del pagamento delle rate del mutuo.

      Per approfondimenti sulla surroga del mutuo consulti questo articolo.

      c0cc0bill

      29 Ottobre 2009 alle 11:05

  26. buongiorno 2 anni fà io ed il mio compagno abbiamo acquistato casa aprendo un mutuo tasso variabile acquisto prima casa,presso banca di roma ora divenuta unicredit banca ora volevo sapere se c’è la possibilità di bloccare la rata del mutuo per 1anno dato che io risulto occupata ma il mio datore di lavoro non mi paga da gennaio 2009 sono in causa con l’avvocato ma i tempi sono lunghi il mio compagno è in mobilità ma un mesetto fà a trovato lavoro con contratto a termine quindi gli hanno bloccato la mobilità ma effettivamente rientra uno stipendio solo ed in più c’è nata una bimba4 mesi fà possiamo rientrare nell’iniziativa piano famiglia?

    Sara Joice

    28 Ottobre 2009 alle 11:44

    • Non esiste al momento alcuna possibilità reale di sospendere il pagamento delle rate del mutuo.

      O, meglio, c’è stato un decreto legge in cui il governo ha detto alle banche: “Noi vi diamo i soldi per affrontare la crisi che avete creato per troppa avidità. Voi in cambio sospendete le rate del mutuo alle famiglie in difficoltà, tipo quelle in cui il portatore del reddito è affetto da grave malattia, muore, oppure viene licenziato”

      Il governo non ha fissato paletti rigidi ed obiettivi per la definizione di “famiglia in difficoltà”. Si è affidato (in buona fede o meno, questo possiamo solo intuirlo) alla generosità delle banche.

      Queste ultime che sono generose assai e sempre attente alle esigenze dei clienti, hanno cominciato a fare a gara nel fissare i requisiti più improbabili e strambi per l’accesso al beneficio di sospensione delle rate del mutuo.

      Hanno risposto, ad esempio: “Ok, se in una famiglia colui che produce il reddito per pagare le rate muore, noi sospendiamo le rate del mutuo per un anno. Ma, solo se la morte avviene nei giorni dispari nell’intervallo che va dalle 16 alle 18,30″

      Oppure: “Colui che lavorava e pagava le rate del mutuo è stato licenziato? Bene, noi gli sospendiamo le rate del mutuo. Ma se, e solo se, nell’anno precedente ha avuto un reddito non superiore a 20 mila euro. Altrimenti niente, perchè se l’anno prima ha guadagnato più di 20 mila euro, avrà certamente messo da parte un bel gruzzolo per poter pagare le rate del mutuo anche adesso che non lavora.”

      E quando il povero mutuatario pur avendo passato tutti i guai possibili ed immaginabili (grave malattia incurabile, invalidità al 75%, alimentazione artificiale, licenziamento in tronco, reddito riferito all’anno precedente pressoché nullo) era riuscito a sopravvivere e si recava in banca (accompagnato in carrozzella) per chiedere una sospensione che non poteva proprio essere negata, ecco che ci lasciava le “penne” subito dopo aver conferito con il funzionario.

      Essì, perchè in banca veniva a sapere che in cambio della generosa sospensione delle rate per 12 mesi, avrebbe poi dovuto prolungare la durata del mutuo per 12 anni.

      Questo è successo anche a lei. E non c’è da sorridere. E’ andata proprio così, purtroppo.

      Per rendervene conto, date uno sguardo a questo articolo e quest’altro per capire che la sospensione dei mutui era solo uno spot pubblicitario.

      Ora si parla di una prossima moratoria, ma è ancora presto per sapere se sarà l’ennesima bufala di Berlusconi & Tremonti (in combutta con l’ABI).

      Dovremo aspettare per capire se la sospensione del pagamento delle rate del mutuo proposta dall’ABI a partire da gennaio 2010 sarà estesa a tutte le banche o se le banche vi aderiranno solo su base volontaria.

      E soprattutto con quali tassi di interesse ed in quali modalità dovranno essere restituite le rate sospese.

      c0cc0bill

      28 Ottobre 2009 alle 12:06

  27. Devo stipulare un mutuo per 100.000 euro. Ma oltre all’ipoteca sull’immobile per il doppio mi chiedono una fidejussione (garante) di altri 200.000.
    Ma è normale ? Perchè a fronte di un debito di 100.000 mi devo impegnare per 400.000 ?
    Premetto che ho già dato tutte le garanzie possibili ed immaginabili,sono una persona assolutamente valida per loro, ma nonostante questo chiedono molto di più della sicurezza. E tutto questo a meno di una settimana dalla stipula, quando hanno avuto ben 2 mesi per dirmi e darmi il tutto.
    Qualcuno mi risponda … GRAZIE GRAZIE GRAZIE

    Sydney Rubenho

    27 Ottobre 2009 alle 22:57

    • Le banche concedono i prestiti e le banche fissano le condizioni.

      Nel suo caso le richieste sono assolutamente eccessive e sproporzionate. Siamo perfettamente d’accordo.

      Inoltre, comunicare modifiche alle condizioni pattuite una settimana prima del rogito sostanzia di un comportamento inqualificabile.

      Ma devo ancora scrivere sul comportamento fuorilegge di banche e banchieri?

      Veniamo allora al pratico. Tre sono gli strumenti per reagire:

      1. presentare reclamo scritto alla banca, preannunciando ricorso all’ ABF (Arbitro Bancario Finanziario).

      Qui trova informazioni sull’ABF e qui invece i moduli da utilizzare e gli indirizzi per inoltrare ricorso.

      2. presentare reclamo scritto alla banca, preannunciando ricorso al Prefetto della provincia in cui si trova la filiale di banca che le nega il prestito a condizioni normali.
      Qui trova informazioni sulla procedura da seguire ed i moduli da utilizzare per inoltrare il ricorso.

      3. presentare reclamo scritto alla banca preannunciando ricorso al Prefetto ed all’Arbitro Bancario Finanziario.

      Mi faccia sapere se ottiene qualche risultato pratico.

      Se l’arroganza della banca persistesse, esaminerei, infine, la possibilità di rivolgermi ad un legale per ottenere un cospicuo risarcimento danni.

      c0cc0bill

      28 Ottobre 2009 alle 08:07

  28. Salve, volevo chiedere se questa importante iniziativa è estesa a tutte le banche indistintamente o ve ne sono alcune che hanno la facoltà di non aderire. Grazie in anticipo.

    giuseppe

    27 Ottobre 2009 alle 19:56

    • Giuseppe, vorremmo saperlo anche noi, ma è ancora presto.

      E, comunque, l’operazione partirà solo da gennaio 2010.

      Appena ci saranno, pubblicheremo i dettagli relativi ai requisiti ed alle banche che parteciperanno alla sospensione del pagamento delle rate del mutuo.

      c0cc0bill

      27 Ottobre 2009 alle 19:58

  29. Complimenti per le esaurienti spiegazioni sull’accollo di mutuo, ma non mi è chiaro se l’ipoteca originaria deve risultare anche sulle visure ipotecarie del bene del compratore?
    Grazie per l’attenzione Annamaria

    annamaria

    27 Ottobre 2009 alle 18:15

  30. La banca cessionaria vuole partecipare alla stipula del mutuo ma chiede che i mutuatari si rechino presso la sede di Pescara dove ha la sua sede.I clienti risiedono invece a Foggia e non sono intenzionati a recarsi a Pescara possono rifiutare???

    Anonimo

    26 Ottobre 2009 alle 19:57

    • Non può obbligarvi, ma evidentemente se non accettate questa condizione non porterete a termine la surroga.

      Quando avete preso accordi per togliere il mutuo alla banca cedente non avete parlato di come sarebbe stata perfezionata la surroga?

      c0cc0bill

      26 Ottobre 2009 alle 20:11

  31. salve,sono un lavoratore co.co.pro
    volevo sapere se era possibile sospendere il mutuo anche se non sono stato licenziato,o se era possibile trovare un modo per sospenderlo,visto che ho un reddito bassso grazie

    simone

    26 Ottobre 2009 alle 15:12

    • Si vedrà appena saranno stati stabiliti requisiti e procedure. Per ora si tratta solo del solito annuncio.

      c0cc0bill

      26 Ottobre 2009 alle 15:17

  32. sono venuta a conoscenza su internet del piano dell’ABI per l’aiuto alle famiglie che pagano il mutuo per la prima casa,vorrei sapere se tutte le banche aderiscono e se in particolare lo fa la BNL. GRAZIE

    Maria

    26 Ottobre 2009 alle 13:30

    • Vorremmo saperlo anche noi, ma è ancora presto.

      E, comunque, l’operazione partirà solo da gennaio 2010.

      Appena ci saranno, pubblicheremo i dettagli relativi ai requisiti ed alle banche che parteciperanno alla sospensione del pagamento delle rate del mutuo.

      c0cc0bill

      26 Ottobre 2009 alle 13:34

  33. 1) Mia moglie ed io, avendo già un mutuo in corso per l’acquisto della prima casa, abbiamo partecipato (risultando aggiudicatari e finanziabili ad un bando regionale per l’assegnazione di un contributo in conto interessi (erogabile in fase di rinegoziazione del mutuo stesso)
    2)Per nostra ulteriore fortuna non siamo stati soggetti alla portabilità/surroga del mutuo in quanto l’istituto di credito erogante risultava tra quelli aderenti al bando.
    3) Ora la procedura prevede che a carico di noi mutuatari rimanga da pagare il solo resisuo debito del capitale (che sarà al 31/10/200 di € 94.904,00); mentre la parte del residuo debito interessi verrà addebitato in rate semestrali all’Ente Regionale.
    Visto che l’istituto di credito, in vista della rinegoziazione, ci ha anticipato la necessità di stipulare una polizza a garanzia del pagamento (nel caso di morte di noi mutuatari) mi sarebbe gradito sapere:
    a quanto può ammontare e quindi incidere sulla rata del mutuo il relativo premio mensile (considerato che il mutuo sarà rinegoziato a 15 anni e che la nostra età anagrafica è rispettivamente di anni 53 e 55.

    Inoltre mi sarebbe gradito sapere a quali ulteriori costi possiamo essere soggetti visto che con la Finanziaria 2008 non c’è l’obbligo di ricorrerre al notaio e comunque si è esenti da qualsiasi addebito di spesa per l’atto.
    Infine gradirei sapere come deve essere regolamentata nel rispetto dei diritti del mutuatario in relazione alla vigente normativa, la stipula del mutuo relativamente ad eventuali costi, per un’eventuale estinzione anticipata, e conseguente cancellazione dell’ipoteca; e nel merito di quest’ultima (estinzione anticipata) come dovrà essere gestita l’estinzione della polizza a garanzia (pre morte).
    NELLO SCUSARMI PER ESSERMI UN PO TROPPO DILUNGATO NELLE RICHIESTE, VI RINGRAZIO INFINITAMENTE SE DANDOMI LE CORTESI SPIEGAZIONI ALLE MIE DOMANDE RIUSCIRETE A METTERMI SULLA RETTA VIA PER PORTARE A TERMINE QUESTA OPERAZIONE DI VITALE IMPORTANZA PER LA MIA FAMIGLIA – GRAZIE INFINITE – sergio fiore

    Sergio

    23 Ottobre 2009 alle 19:34

    • Non sono in grado di rispondere alla sue domande e me ne spiace.

      Tuttavia le consiglierei di rivedere le definizioni di rinegoziazione (o ricontrattazione) e surroga (o surrogazione o portabilità del mutuo).

      Lo può fare qui.

      Mentre per le problematiche inerenti l’estinzione anticipata (e spese di cancellazione ipoteca) potrebbe fruire di qualche informazione utile consultando questo articolo.

      c0cc0bill

      24 Ottobre 2009 alle 16:34

  34. Le rate dei mutui sospese ai sensi del D.L. n.39/2009 in che modo devono essere recuperate dalle banche?

    Anonimo

    23 Ottobre 2009 alle 15:18

    • Sono possibili quattro opzioni:

      1. Il mantenimento della sospensione, ma pagando gli interessi: “Durante l’intero periodo di sospensione matureranno interessi semplici nella misura contrattualmente prevista, che saranno comunicati al termine del periodo medesimo”.

      2. “Rinuncia alla sospensione mantenendo inalterato l’originario piano di ammortamento del prestito”

      3. “Pagamento in un’unica soluzione delle rate sospese senza alcun onere aggiuntivo per interessi e/o mora entro il 15 gennaio 2010” . In poche parole gli aquilani per non pagare gli interessi dovrebbero versare 9 rate tutte insieme. Piuttosto improbabile, per migliaia di persone senza lavoro e casa. Ma la Banca ha quello che fa per loro, ossia la quarta soluzione:

      4. “Il ricorso ad un particolare finanziamento agevolato (tasso fisso 3% – durata max 72mesi) dedicato all’ “emergenza terremoto” per il pagamento entro il 15 gennaio 2010 delle rate sospese”. Un finanziamento sul finanziamento.

      c0cc0bill

      24 Ottobre 2009 alle 16:48

  35. sono un lavoratore che dal 1 ottobre 2009 sono stato messo in cigs per cessazione parziale dell’attivita’ da parte della azienda in cui lavoravo,per un periodo di 12 mesi ed eventuale mobilita’ dopo i 12 mesi. pago una rata di 850 euro al mese, tra qualche mese prendero’ 750 euro mensile di sussidio mia moglie e una negoziante alla merce’ della crisi. Avro’diritto alla sospensione del mutuo?

    Anonimo

    22 Ottobre 2009 alle 23:36

    • Della sospensione annunciata dall’ABI che partirà a gennaio 2010, sicuramente.

      Vedremo se tutte le banche saranno vincolate al provvedimento annunciato dall’ABI o solo quelle che vorranno aderire.

      c0cc0bill

      24 Ottobre 2009 alle 16:50

  36. salve!
    scrivo perchè desidererei sapere la procedura per la richiesta della penale da richiedere alla banca cedente per il mancato perfezionamento della surroga nonostante la vecchia banca abbia indicato la data della stipula presso il notaio e da lui tutti presenti eccetto quest’ultima.
    si giustificava per una mancata procura non assegnata a chi dovevea ritirare l’assegno presso il notaio.
    cosa devo fare insomma?
    ah, sono trascorsi trenta giorni da oggi…
    grazie

    roberto

    22 Ottobre 2009 alle 18:00

    • Ascolti con attenzione questo mp3.

      Presenti una richiesta scritta per il pagamento della penale alla banca (tramite raccomandata AR). Poi:

      1) Se vuole, può anche effettuare una segnalazione al Call Center Antitrust Tutela del Consumatore. E’ un numero verde gratuito anche da mobile, 800.166.661.

      2) presenti ricorso all’ABF. Tutte le informazioni su come fare ricorso qui.

      c0cc0bill

      24 Ottobre 2009 alle 16:54

  37. comproprietà di appartamento con una persona che dal 2004 è in comunità di recupero per tossicodipendenti. Ho una grave situazione finanziaria a causa dei debiti che mi ha lasciato questa persona da pagare. posso ottenere la sospensione . Mio figlio 25 enne vive con me lavora e già mi da 700 euro al mese.

    Anonimo

    22 Ottobre 2009 alle 17:22

    • Bisogna aspettare un pò per capire se la grave malattia per un componente della famiglia del mutuatario che chiede la sospensione comprenderà anche casi di tossicodipendenza.

      c0cc0bill

      24 Ottobre 2009 alle 17:07

  38. esiste una legge che regolamenta i piani di ammortamento?

    clem

    22 Ottobre 2009 alle 16:16

  39. Buongiono ,quest’anno non ero in condizione di pagare il mutuo ,per cui, poichè rientravo nei parametri sociali per il congelamento di un anno ,ho avviato la procedura con la mia banca .Al momento di firmare i documenti ,ormai a rata scaduta mi è stato detto che il mutuo veniva si congelato ma gli interessi dell’anno 2009 li dovevo pagare lo stesso,dilazionati per il resto delle rate mancanti, il che non è una cifra da poco perchè sono circa 500 € annui in più per circa 16 anni.C’è qualcosa che non torna in questa manovra. Mi potete spiegare come stanno in realtà le cose ?

    simona zinanni

    22 Ottobre 2009 alle 11:20

    • Come in realtà stanno le cose lo ha ormai capito anche lei.

      Non esiste al momento alcuna possibilità reale di sospendere il pagamento delle rate del mutuo.

      O, meglio, c’è stato un decreto legge in cui il governo ha detto alle banche: “Noi vi diamo i soldi per affrontare la crisi che avete creato per troppa avidità. Voi in cambio sospendete le rate del mutuo alle famiglie in difficoltà, tipo quelle in cui il portatore del reddito è affetto da grave malattia, muore, oppure viene licenziato”

      Il governo non ha fissato paletti rigidi ed obiettivi per la definizione di “famiglia in difficoltà”. Si è affidato (in buona fede o meno, questo possiamo solo intuirlo) alla generosità delle banche.

      Queste ultime che sono generose assai e sempre attente alle esigenze dei clienti, hanno cominciato a fare a gara nel fissare i requisiti più improbabili e strambi per l’accesso al beneficio di sospensione delle rate del mutuo.

      Hanno risposto, ad esempio: “Ok, se in una famiglia colui che produce il reddito per pagare le rate muore, noi sospendiamo le rate del mutuo per un anno. Ma, solo se la morte avviene nei giorni dispari nell’intervallo che va dalle 16 alle 18,30″

      Oppure: “Colui che lavorava e pagava le rate del mutuo è stato licenziato? Bene, noi gli sospendiamo le rate del mutuo. Ma se, e solo se, nell’anno precedente ha avuto un reddito non superiore a 20 mila euro. Altrimenti niente, perchè se l’anno prima ha guadagnato più di 20 mila euro, avrà certamente messo da parte un bel gruzzolo per poter pagare le rate del mutuo anche adesso che non lavora.”

      E quando il povero mutuatario pur avendo passato tutti i guai possibili ed immaginabili (grave malattia incurabile, invalidità al 75%, alimentazione artificiale, licenziamento in tronco, reddito riferito all’anno precedente pressoché nullo) era riuscito a sopravvivere e si recava in banca (accompagnato in carrozzella) per chiedere una sospensione che non poteva proprio essere negata, ecco che ci lasciava le “penne” subito dopo aver conferito con il funzionario.

      Essì, perchè in banca veniva a sapere che in cambio della generosa sospensione delle rate per 12 mesi, avrebbe poi dovuto prolungare la durata del mutuo per 12 anni.

      Questo è successo anche a lei. E non c’è da sorridere. E’ andata proprio così, purtroppo.

      Per rendervene conto, date uno sguardo a questo articolo e quest’altro per capire che la sospensione dei mutui era solo uno spot pubblicitario.

      Ora si parla di una prossima moratoria, ma è ancora presto per sapere se sarà l’ennesima bufala di Berlusconi & Tremonti (in combutta con l’ABI).

      Dovremo aspettare per capire se la sospensione del pagamento delle rate del mutuo proposta dall’ABI a partire da gennaio 2010 sarà estesa a tutte le banche o se le banche vi aderiranno solo su base volontaria.

      E soprattutto con quali tassi di interesse ed in quali modalità dovranno essere restituite le rate sospese.

      c0cc0bill

      24 Ottobre 2009 alle 17:17

  40. A giugno 2009 ho chiesto all’Unicredit di Catania la sospensione mutuo chiedendo di aderire all’iniziativa Insieme 2009 x separazione giudiziale e mancanza di lavoro dal 2007 . Il mutuo è cointestato con il mio ex che però non é proprietario dell’immobile, e che, a causa dei cattivissimi rapporti scatenati dalla separazione (si è reso irreperibile, l’ho denunciato perchè non dà mantenimento al figlio), ha ignorato la mia richiesta di sottoscrivere la domanda inoltrata alla banca.
    Risultato: Non pago la rata di mutuo da giugno e l’unicredit, ad oggi, si rifiuta di accettare la mia richiesta perchè priva della firma del cointestatario. Cosa posso fare anche a seguito di questo Accordo Abi? Grazie

    Famoso Vincenza

    22 Ottobre 2009 alle 09:53

    • Qualsiasi provvedimento, anche l’eventuale sospensione ABI che partirà a gennaio 2010 richiederà sempre un’istanza firmata dal cointestatario del giudice.

      Bisognerebbe rivolgersi ad un avvocato per ottenere dal giudice un provvedimento che sia finalizzato a conservare la proprietà assegnata a lei e suo figlio. Ma temo, visti i precedenti, che sarebbe un tentativo inutile.

      c0cc0bill

      24 Ottobre 2009 alle 17:24

  41. NON RIESCO ARIVARE ALLA 3 SETTIMANA PER IL CARO VITA OGGI TUTTO E AUMENTATO..I STIPENDI SONO FERMI

    Anonimo

    22 Ottobre 2009 alle 06:20

  42. vorrei sapere cosa comporta a titolo di aggravio interessi o oneri la sospensione delle rate del mutuo

    Anonimo

    22 Ottobre 2009 alle 00:11

    • Dipende da banca a banca. Quindi le informazioni vanno chieste alla banca che accetta la sospensione del pagamento delle rate del mutuo.

      Sempre se la accetta.

      c0cc0bill

      24 Ottobre 2009 alle 17:19

  43. buongiorno vorrei sapere questo se possibile, ho un mutuo a tasso variabile e vorrei estinguerlo ma non mi danno risposte precise sull’estinzione dello stesso, il debito residuo è di euro 95000 circa, volevo sapere oltre la quota residua se ci sono penali, a quanto ammontano e cosa succede degli interessi, cioè ad esempio io pago normalmente 600 euro mensili di cui 200 circa sono interessi quindi si fermano al momento in cui chiedo l’estinzione o comunque bisogna pagare quelli presumibilmente indicati in percentuale comunque? grazie
    la banca è il monte dei paschi di siena ex antonveneta

    Anonimo

    19 Ottobre 2009 alle 16:49

    • Ci mancherebbe adesso che non fosse possibile estinguere un mutuo. Del resto dalle banche tutto è possibile aspettarsi.

      Lei dovrà unicamente corrispondere la quota capitale residua al momento dell’estinzione: e forse proprio per questo che non le danno risposta.

      Non è sicuramente un buon affare per lorsignori l’estinzione di un mutuo (a tasso variabile poi – per un bel pò si pagano rate formate quasi esclusivamente da interessi). Hanno tutto l’interesse che lei non estingua …

      Veniamo alle penali dovute per estinzione anticipata.

      Ai sensi della Legge 40/2007 (legge Bersani) sono ora nulle e non possono essere stipulate clausole che prevedano penali, commissioni né altre prestazioni per il caso di estinzione anticipata, o di rimborso parziale anticipato, dei mutui stipulati (o accollati a seguito di frazionamento) per le seguenti finalità:“per l’acquisto o per la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale da parte di persone fisiche.”

      In caso di mutui contratti, con le finalità sopra descritte, prima del 2 febbraio 2007 (acquisto di unità immobiliari adibite ad abitazione principale) o del 3 aprile 2007 (acquisto di unità immobiliari adibite ad abitazione o utilizzate per lo svolgimento della propria attività professionale), i costi per l’estinzione anticipata o il rimborso parziale anticipato sono stati ridotti in base all’accordo raggiunto tra l’ABI e le Associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale il 2 maggio 2007, ed al nuovo accordo del 17 marzo 2008 relativo ai mutui frazionati.

      L’Accordo vale:

      * per tutti i mutui per l’acquisto della prima casa stipulati prima del 2 febbraio 2007 ed in essere a tale data;
      * per i mutui per l’acquisto o ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione o allo svolgimento della propria attività economica o professionale (studio, negozio, …), da parte di persone fisiche (famiglie, lavoratori autonomi, professionisti, ditte individuali, etc.), stipulati prima del 3 aprile 2007 ed in essere a tale data.

      Tali costi prevedono in dettaglio la misura massima per l’estinzione, che sarà:

      * per i contratti di mutuo a tasso variabile
      • 0,50 punti percentuali
      • 0,20 punti percentuali nel terzultimo anno di ammortamento del mutuo
      • 0,00 punti percentuali negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo

      * per i contratti di mutuo a tasso fisso stipulati antecedentemente al 1° gennaio 2001
      • 0,50 punti percentuali
      • 0,20 punti percentuali nel terzultimo anno di ammortamento del mutuo
      • 0,00 punti percentuali negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo

      * per i contratti di mutuo a tasso fisso stipulati successivamente al 31 dicembre 2000
      • 1,90 punti percentuali nella prima metà del periodo di ammortamento del mutuo
      • 1,50 punti percentuali nella seconda metà del periodo di ammortamento del mutuo
      • 0,20 punti percentuali nel terzultimo anno del periodo di ammortamento del mutuo

      • 0,00 punti percentuali negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo.

      L’accordo determina anche l’introduzione di una clausola di salvaguardia per quei mutui che già prevedono misure della commissione di estinzione di importo pari o inferiori a quelle stabilite con l’intesa.

      In questi casi: per i mutui a tasso variabile, e per quelli a tasso fisso stipulati antecedentemente al 1° gennaio 2001, l’ulteriore riduzione sarà di 0,20 punti percentuali.

      Nei mutui a tasso fisso stipulati successivamente al 31 dicembre 2000, qualora la misura contrattuale sia pari o superiore a 1,25 punti percentuali, si applicherà una riduzione di 0,25 punti percentuali; sarà invece di 0,15 punti percentuali con una misura inferiore a 1,25 punti percentuali.

      c0cc0bill

      19 Ottobre 2009 alle 17:11

  44. buonasera grazie per l’oppurtunita offerta,la mia è una domanda un po complicata e riguarda un mutuo che io e mio marito abbiamo acceso nel 92 con la woolwich ora trasformata in barklais,il mutuo è in ecu con tasso variabile dell’11,20 di partenza a rata fissa mensile e soccetta ad indicizzazione semesrale con uno spread del 2%,la somma erogata era di 112,000,000 milioni di lire con una rata mensile di 1.172.000 £ come tutti sanno è iniziato un incubo per noi,ogni sei mesi oltre la rata da pagare ci arrivavano altri milioni da dare per effetto del cambio,le premetto che finito di pagare abbiamo rstituito 280.000.000 £,senza metterci quelli oltre,cnl’entrata dell’euro pensavamo che nn ci fosse piu questo cambio,poiche l’ecu è cessato di esistere e abbiamo euro contro euro,ma purtroppo nn è cosi poiche continuo semestralmente a pagare di piu ,qundo viene fatto il conguaglio,contattando il servizio clienti mi dicono che andiamo male con il cambio e alla domanda ,su quale moneta ora si basano per il cambio visto che ora cè l’euro,iniziano a parlare in termini bancari ,e nn ricevo mai risposte chiare e nitide,io credo che ci sia una specie di truffa legalizzata,ma nn riesco a trovare una via di uscita per capire se tutto cio che questa banca mette in opera sia legale o meno ,li ritengo strozzini,e purtroppo come ho letto sopra ci vorrebbe un legale ,ma come tutti sappiamo ci vogliono i soldi,se le è possibile magari riesce a darmi delle indicazioni e per sapere se esiste veramente un cambio,e se eventualmente ci sia un indirizzo acui rivolgersi per poter capire se tutto cio è nella norma….grazie

    LUANA

    17 Ottobre 2009 alle 18:38

  45. mutuo a tasso non fisso contratto nel giugno 2004, rinegoziato con mutuo tasso fisso nel febbraio 2008, cosa posso fare per le rate? posso recuperare l’onorario pagato al notaio? grazie

    Maria Deo

    16 Ottobre 2009 alle 19:27

    • Le spese notarili sono detraibili. Le rate anche, con i limiti annuali previsti dalla normativa fiscale e per la parte che non eccede il capitale erogato con il mutuo rinegoziato.

      Mi piacerebbe conoscere a solo scopo di casistica, e qualora possibile, la motivazione per cui non ha optato per la surrogazione del mutuo.

      Grazie

      c0cc0bill

      17 Ottobre 2009 alle 09:30

  46. può un lavoratore che ha contratto un mutuo prima casa con la bnl -ora in cassa integrazione chiedere la sospensione temporanea di 12 rate?

    Anonimo

    16 Ottobre 2009 alle 15:22

    • La legge Tremonti, impropriamente referenziata come legge sulla sospensione del pagamento delle rate del mutuo, altro non è stato se non un invito alle banche ad applicare, volontariamente e senza alcuna costrizione, la sospensione del pagamento delle rate del mutuo alle famiglie in difficoltà.

      Peraltro la così detta legge Tremonti non definiva come individuare lo status di “famiglia in difficoltà” e le banche, per questo, si sono sbizzarrite nell’indicare i requisiti più strani e, comunque, disomogenei.

      La premessa per dirle che l’unica cosa da fare è quella di recarsi nella filiale di banca che le ha erogato il mutuo e chiedere se è prevista la concessione del beneficio della sospensione delle rate del mutuo e, in caso positivo, quali requisiti di “oggettiva difficoltà” deve avere il mutuatario.

      Qualora la ricognizione da lei effettuata sortisse esito negativo, le suggerirei l’estremo tentativo di optare per la surroga del mutuo (operazione gratuita e senza alcuna spesa).

      Trovare, cioè, un’altra banca che prevede la sospensione del pagamento delle rate del mutuo con requisiti che lei è in grado di soddisfare e optare per la soluzione surroga del mutuo (operazione gratuita e senza alcuna spesa).

      Ovviamente non starei a sottilizzare troppo sull’effettiva convenienza del nuovo mutuo: meglio un mutuo meno vantaggioso che il pignoramento della casa o finire nella lista dei cattivi pagatori.

      Conclusa l’operazione di trasferimento (surroga, surrogazione o portabilità) del mutuo, chiederei alla banca subentrante, dopo qualche mese, la sospensione del pagamento delle rate del mutuo.

      Per approfondimenti sulla surroga del mutuo consulti questo articolo.

      c0cc0bill

      16 Ottobre 2009 alle 19:10

  47. Buonasera,
    ho un mutuo a tasso fisso da giugno 2007.
    L’importo del mutuo è di 164500 € con una rata di 930 € a 30 anni.
    Visto l’andamento dei tassi di oggi sarei orientato a effettuare una surroga per passare a un tasso variabile con CAP. Ho trovato però solo la Monte dei Paschi di Siena che offre questa opportunità. Sapreste indicarmi qualche altra banca con le stesse opzioni e se mi conviene fare questa operazione ?

    Ringrazio anticipatamente

    Valerio

    16 Ottobre 2009 alle 15:14

    • Molte banche offrono mutui con CAP ma non saprei indicargliele.

      Le suggerirei solo di fare attenzione alla clausola FLOOR.

      La clausola “CAP” (ovvero il limite massimo oltre il quale il tasso di interesse da corrispondere sul mutuo non può andare) è in genere ampiamente pubblicizzata dalle banche, che fanno leva proprio su tale aspetto per poter piazzare più agevolmente alla clientela prodotti con la “protezione”.

      La presenza del vincolo al ribasso (cioè la clausola “FLOOR”) – ovvero la clausola che non consente di scendere al tasso di interesse al di sotto di una certa soglia prefissata – non è invece sottolineata a sufficienza in sede di firma del contratto, almeno nella generalità dei casi.

      La clausola FLOOR può assumere diverse forme: in genere si tratta di un valore ben preciso , ma può essere anche un livello che varia in funzione di un altro parametro, ad esempio il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento marginale della Bce (attualmente il 3%) maggiorato di una certa percentuale.

      Per chi si accinge a firmare proprio adesso un nuovo finanziamento vale la regola più antica (e spesso disattesa) del mondo: leggere con attenzione il testo che si deve approvare. Forse impuntarsi sul floor non servirà a niente, ma almeno si è coscienti delle condizioni del proprio mutuo.

      c0cc0bill

      16 Ottobre 2009 alle 18:59

  48. LA MIA BANCA PUO RINEGOZZIARMI IL MUTUO ANCHE SE E STATO STIPULATO A TASSO FISSO

    Anonimo

    15 Ottobre 2009 alle 13:30

    • Certamente. Ma si tratta di un’ipotesi più teorica che pratica.

      Le suggerisco di ricorrere alla surroga, o surrogazione o portabilità del mutuo.

      Qui trova i riferimenti.

      c0cc0bill

      16 Ottobre 2009 alle 14:05

  49. Buongiorno a tutti, sto per comperare casa e la mia domanda è: qanto posso detrarre dalle tasse sul’importo di 90000,00 euro.grazie.

    Anonimo

    15 Ottobre 2009 alle 10:12

  50. Buongiorno,io e mio marito abbiamo chiesto un mutuo del 100% per acquisto 1 casa alla banca Intesa presso la quale siamo correntisti. Dopo aver fatto tutti i primi controlli sui nostri beni e quelli del garante necessario su un mutuo al 100$ hanno fatto uscire il perito. Dopo l’esito positivo del perito e passate ben 3 settimane mi hanno fissato la data del rogito. io mi sono recata in banca di persona per sapere se quindi avevano la delibera e se potevo quindi muovermi con la prenotazione aerea per far venire il garante e per i primi acquisti della nuova casa e la risposta è stata positiva. Ho quindi prenotato una cucina ed dopo 1 settimana mi chiama la banca e mi dice che il mutuo non è deliberato al 100$ ma solo al 95% e che quindi 11 mila euro li dobbiamo sborsare noi? é normale? è legale che la banca si tiri indietro dopo aver dato l’ok e fissato la data del rogito? Grazie mille!

    Anonimo

    14 Ottobre 2009 alle 18:56

    • No, non è normale quanto è accaduto. Ma in Italia le banche fanno il bello e cattivo tempo, ormai è risaputo.

      L’unica sarebbe citare in giudizio la banca. Ma non so proprio se ne vale la pena, anche considerando che per farlo bisogna ricorrere ad un avvocato.

      Come dire: dalla padella alla brace!

      Si potrebbe volendo, ed al costo di soli 30 euro, ricorrere all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Si tratta di una figura appena introdotta (sarà operativa da domani).

      c0cc0bill

      14 Ottobre 2009 alle 19:13

  51. E’ possibile ipotizzare la presenza di oneri anatocistici in un mutuo a tasso variabile con piano di ammortamento alla “francese”? Grazie

    paolo

    14 Ottobre 2009 alle 16:43

    • Il web (basta googlare un pò) riporta numerose opinioni, analisi e documenti che concordano nell’individuare interessi anatocistici nella predisposizione di un piano di ammortamento alla francese.

      Si tratta, peraltro, di pareri senz’altro più autorevoli di quella che potrei esprimere io.

      c0cc0bill

      14 Ottobre 2009 alle 17:31


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