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Le cessioni all’esportazione precludono la possibilità di aderire al forfettone

con un commento

Buongiorno, sono  una lavoratrice autonoma che lavora come traduttrice e interprete per l’ISFOA, libera e privata universita di diritto internazionale della Repubblica di San Marino . Nel 2008 ho emesso due fatture, entrambe per l’ISFOA.  Le due  prestazioni fornite  non sono  però soggette a Iva e, dunque, dovrebbero essere equiparate alle operazioni non imponibili.  Questa, in sintesi, l’opinione del mio fiscalista per il quale le due fatture emesse finora non costituiscono impedimento per l’accesso al cosiddetto regime fiscale forfettone per il 2009, dal momento che tali  prestazioni non possono essere considerate operazioni di esportazione o assimilate, né servizi internazionali. Potete dirmi se condividete l’interpretazione appena espressa?

Commento di Angela | Martedì, 16 Settembre 2008

Cara Angela,

per poter essere considerata “contribuente minimo” è necessario, tra le varie condizioni, non aver effettuato cessioni all’esportazione nell’anno solare precedente.

Ora, costituiscono cessioni all’esportazione, in base all’articolo 2, comma 2 del decreto ministeriale 2 gennaio 2008, che regola l’applicazione del nuovo regime forfettone, le seguenti fattispecie:

  1. i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali;
  2. le  operazioni con la Città del Vaticano o con la Repubblica di San Marino;
  3. tutte le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti che beneficiano delle agevolazioni previste da trattati e accordi internazionali.

In pratica le cessioni all’esportazione previste  dagli artt. 8, 8-bis, 9, 71 e 72 del  Dpr 633/72.

E’ evidente, pertanto, che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, di importo superiore a 258 euro, effettuate all’ISFOA nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sono da considerarsi cessioni all’esportazione.

Tanto premesso si deduce l’impossibilità di avvalerti del regime forfettone per l’anno prossimo.

Written by il consulente fiscale

29 Settembre 2008 a 05:48

Una Risposta

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    ISFOA LIBERA E PRIVATA UNIVERSITA DI DIRITTO INTERNAZIONALE con sede legale a New York in Olympic Tower 641 Fifht Avenue è una Persona Giuridica Legalmente Autorizzata e Riconosciuta con Certificato di Incorporazione n. 040674673/04 del Segretario di Stato del Delaware, con Decreto n. 221/05 del Tribunale Amministrativo della Repubblica di San Marino, con Registrazione Ufficiale n° 44060/2005 del Direttore Generale dell’International Business Companies Registry dello Stato del Belize, con Provvedimento n. 193/2005 del Giudice Delegato del Tribunale Amministrativo di Tirana e con Delibera n. 706/2006 del Presidente del Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino.

    ISFOA LIBERA E PRIVATA UNIVERSITADI DIRITTO INTERNAZIONALE è una Persona Giuridica di Diritto Internazionale Legge 18 Giugno 1949 n.385 ISFOA LIBERA E PRIVATA UNIVERSITA’ DI DIRITTO INTERNAZIONALE è Legalmente Costituita ed Autorizzata ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero ed in conformità agli articoli 20 e 27 della Costituzione Federale Svizzera e delle Leggi del Cantone dei Grigioni.

    ISFOA LIBERA E PRIVATA UNIVERSITA DI DIRITTO INTERNAZIONALE è legalmente autorizzata tramite Delibera del Consiglio di Stato del Governo della Repubblica e Cantone Ticino n. 706 del 14 febbraio 2006,all’uso della denominazione “Libera e Privata Università Internazionale ai sensi del’articolo 14 della Legge Cantonale sull’Università della Svizzera Italiana e sulla Scuola Professionale della Svizzera Italiana,sentito il parere dell’Organo di Accreditamento della Conferenza Universitaria,e ad organizzare ed erogare attività di insegnamento universitario,ricerca accademica ed alta formazione specialistica,rilasciando,in virtù del diritto di libera attività economica sancito dall’articolo 27 della Costituzione Federale Svizzera e dall’articolo 8 della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino i relativi titoli accademici corrispondenti,che per la propria peculiare natura privata risultano essere non equipollenti a quelli di analoghe istituzioni statali.

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    ISFOA LIBERA E PRIVATA UNIVERSITA DI DIRITTO INTERNAZIONALE in virtù di tali particolari prerogative è stata oggetto di strumentalizzazione mediatica a livello di scontro politico da parte di forze partitiche avverse e contrarie.
    In particolare è stato presentato al TAR Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio avverso un provvedimento amministrativo preso dall’Autorità Garante del Mercato e della Concorrenza Italiana assolutamente ed evidentemente inadeguato sia per una non competenza territoriale che per una non perfetta conoscenza della materia.

    Infine in data 3 Luglio 2007 la Camera dei Ricorsi Penali del Tribunale d’Appello della Repubblica e Cantone Ticino composta dai Giudici Mauro Mini,Raffaele Guffi, ed Andrea Pedroli riuniti per decidere sull’istanza di promozione dell’accusa presentata da Massimo Silvestri amministratore unico ISSEA SA Politecnico di Studi Aziendali Università Privata a Distanza hanno decretato il non luogo a procedere nei confronti di ISFOA LIBERA E PRIVATA UNIVERSITA DI DIRITTO INTERNAZIONALE obbligando in solido al contempo Massimo Silvestri e ISSEA Politecnico di Studi Aziendali Università Privata a Distanza a pagare la tassa di giustizia e le spese pari a 1000 Franchi Svizzeri e a rifondere al denunciato a titolo di risarcimento 250 Franchi Svizzeri.
    Inoltre Massimo Silvestri citato in giudizio dalla LUDES, presieduta dal professor Paolo Sotgiu,una altra prestigiosa università privata svizzera legalmente autorizzata e sottoposta alla stessa campagna denigratoria è stato Condannato per Diffamazione con Sentenza Numero 10.2007.227 del 9 Gennaio 2008 del Giudice della Pretura Penale del Tribunale di Bellinzona Dottor Damiano Stefani.

    Per leggere la sentenza integrale basta digitare il seguente link tratto dal sito ufficiale della LUDES

    http://www.uniludes.ch/doc_pdf/comunicati_decreti/dispositsent%20penale.pdf

    http://www.uniludes.ch/doc_pdf/comunicati_decreti/dec%20accusa%20silvestri.pdf

    Infine si fa presente che L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA dell’11 gennaio 2007;HA DELIBERATO su segnalazione della LUDES
    a) che il messaggio pubblicitario diffuso dalla società ISSEA
    SA POLITECNICO DI STUDI AZIENDALI DI LUGANO e dall’Associazione
    Libera Università degli Studi economici e Sociali-LUSES,
    costituisce una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi
    degli artt. 19, 20, e 21, lettere a) e c), del Decreto
    Legislativo n. 206/05, e ne vieta l’ulteriore diffusione;
    b) che alla società ISSEA SA POLITECNICO DI LUGANO sia irrogata
    una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 9.100 €
    (novemilacento euro);
    c) che all’;Associazione Libera Università degli Studi economici
    e Sociali-LUSES sia irrogata una sanzione amministrativa
    pecuniaria pari a 12.100 ; (dodicimilacento euro), da eseguirsi
    dal Presidente Massimo Silvestri in virtù dell’incarico
    conferitogli dall’146;assemblea straordinaria dei soci del 21
    novembre 2006.

    Avvocato COHEN

    3 Ottobre 2008 alle 13:01


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