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La comunicazione di fermo amministrativo deve contenere l’indicazione della CTP presso la quale è possibile fare ricorso

con 4 commenti

Secondo quanto affermato dalla Commissione tributaria provinciale di Torino, nella Sentenza 40 del 16/07/2008 la comunicazione del fermo amministrativo di un veicolo é sempre impugnabile: deve perciò contenere tutti gli elementi che permettano al contribuente di esercitare il proprio diritto di impugnazione.

La causa sottoposta all’esame del giudice tributario verteva sulla notifica di un fermo amministrativo scattato per il mancato pagamento di una cartella esattoriale per infrazioni al Codice della Strada.

Il ricorrente ha impugnato l’atto ricevuto per la mancata indicazione del responsabile del procedimento e l’incompleta indicazione delle informazioni necessarie ai fini dell’eventuale ricorso.

Nonostante l’agente della riscossione abbia sostenuto in giudizio la legittimità del proprio operato, la Commissione ha ritenuto fondato il ricorso proposto.

In base a quanto precisato dalla Commissione tributaria di Torino, la comunicazione di avvio della procedura di fermo amministrativo di beni mobili registrati, non ha natura di semplice avviso, ma dichiara un provvedimento di fermo riferito al veicolo del contribuente.

Tale provvedimento, emesso per il mancato pagamento di una somma richiesta, diviene esecutivo trascorsi 20 giorni dalla sua comunicazione notificata all’interessato con A.R.

A prova di ciò, la nota apposta sul provvedimento di fermo, con cui si informa il destinatario che è possibile impugnarlo innanzi ad una Commissione tributaria provinciale.

Pertanto, l’atto di fermo deve indicare chiaramente:

  1. natura del debito
  2. numero della cartella di pagamento che lo ha originato
  3. importo dovuto
  4. anno di riferimento del  ruolo
  5. indicazione del capoluogo di provincia in cui ha sede la CTP competente per l’eventuale impugnazione dell’atto

Nel caso in esame il provvedimento di fermo era privo dell’indicazione del capoluogo di provincia in cui ha sede la Commissione Tributaria Provinciale, presso la quale il destinatario poteva presentare ricorso.

I giudici hanno pertanto accolto il ricorso annullando l’atto contestato, suscettibile di arrecare grave danno al ricorrente.

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Per porre una domanda sulla comunicazione di fermo amministrativo  (e sugli elementi che tale comunicazione deve contenere per permettere al contribuente di esercitare il proprio diritto di impugnazione) sulle cartelle esattoriali  in genere, su fisco tasse e contenzioso tributario clicca qui.

Ricorda, fare una domanda non costa nulla, non farla a volte può costare caro!!!

4 Risposte

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  1. La lettera di preavviso del fermo amministrativo cita: alla competente commisione tributaria Provinciale, il termine competente è sufficiente oppure in riferimento alla sentenza da voi citata n.40 del 16/07/2008 è possibile fare ricorso annullando l’atto contestato?
    Mariateresa

    c0cc0bill

    30 Dicembre 2008 alle 18:04

    • Le consiglio di postare il quesito nella sezione appropriata, a cui si accede dalla home page.

      Questo spazio è riservato ai commenti dei lettori, e difficilmente i consulenti vi accederanno per risponderle.

      c0cc0bill

      19 Gennaio 2009 alle 18:07

  2. La lettera di preavviso del fermo amministrativo cita: alla competente commisione tributaria Provinciale, il termine competente è sufficiente oppure in riferimento alla sentenza da voi citata n.40 del 16/07/2008 è possibile fare ricorso annullando l’atto contestato?
    Mariateresa

    Commento di mariateresa | Lunedì, 20 Ottobre 2008

    Consiglierei di sottoporre il quesito al consulente fiscale, nello spazio riservato allo scopo a cui si accede dalla home page.

    Quest’area è riservata ai commenti e sarà poco probabile che il consulente fiscale legga.

    c0cc0bill

    20 Ottobre 2008 alle 15:03

  3. La lettera di preavviso del fermo amministrativo cita: alla competente commisione tributaria Provinciale, il termine competente è sufficiente oppure in riferimento alla sentenza da voi citata n.40 del 16/07/2008 è possibile fare ricorso annullando l’atto contestato?
    Mariateresa

    mariateresa

    20 Ottobre 2008 alle 12:09


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