Recupero dei debiti Inps del pensionato deceduto – Domande e risposte
D: Cosa succede agli eredi per i debiti Inps del parente pensionato deceduto? Se il pensionato ha riscosso pensioni indebite cosa succede agli eredi, devono restituire il debito?
R: A tale riguardo l’Inps ha emesso due Messaggi: Con il Messaggio n. 16556/2008 per il recupero degli indebiti nei confronti degli eredi del pensionato l’Inps ha chiarito che nel caso le somme indebitamente percepite risalgano a un periodo anteriore al 1° gennaio 2006, nessuna procedura di recupero deve essere avviata, sia che il dante causa abbia conseguito, nel periodo di riferimento, redditi personali di importo superiore a 16.000.000 di lire, sia che l’indebito possa essere ricollegato a comportamento doloso.
Per le somme indebitamente percepite nel periodo 1° gennaio 1996-1° gennaio 2001, l’azione di recupero si effettua solo nel caso in cui sia stato accertato un comportamento doloso del dante causa – per indebiti percepiti dal 1° gennaio 2001 non si effettua il recupero nei confronti degli eredi nei casi in cui essi abbiano rinunciato all’eredità e nei casi di insolvibilità del creditore.
Con il successivo Messaggio del 10 settembre 2008, n. 19979 l’Inps ha chiarito che tali sanatorie sono riconosciute a condizione che il pensionato abbia avuto redditi entro determinati tetti fissati dalla legge.
Le disposizioni in questione prevedono che il recupero è fatto mediante trattenuta diretta sulla pensione in misura non superiore al quinto; e che il recupero non si estende agli eredi.
L’inps chiarisce però che bisognerà accertare se nel caso concreto se vi sua stato dolo da parte del pensionato per cui se si tratta di indebito riscosso entro l’anno 1995 non si deve attivare alcuna azione di recupero nei confronti degli eredi anche se c’è stato comportamento doloso del defunto.
Nel caso invece di somme a partire dal 1996 e fino al 2000 occorre accertare l’esistenza del dolo e recuperare le somme nei confronti degli eredi se viene accertato il dolo ed a tale riguardo sia l’Inps che il Ministero del lavoro hanno individuato il dolo anche nella dichiarazione infedele: devono essere ricompresi nel comportamento doloso non solo i casi di attività illecita (in questo caso c’è obbligo di denunciare il pensionato all’autorità giudiziaria), ma anche l’indicazione di dati incompleti o l’omissione di denuncia di circostanze che hanno incidenza sul diritto o sulla misura della prestazione, a condizione che l’omissione non riguardi atti o fatti già noti all’INPS. Il dolo va comunque escluso nei casi in cui l’indebito derivi da errore degli uffici.
L’Inps ha tenuto poi a precisare che non rientrano nelle due sanatorie indicate:
- i ratei di pensione riscossi dopo la morte del pensionato, che vanno richiesti a chi materialmente ha riscosso in modo indebito;
- i ratei accreditati sul conto corrente o libretto di risparmio, che vanno rifusi all’INPS dall’Ente che ha pagato (banca, posta) e dagli eredi;
- le prestazioni di invalidità civile, per le quali l’INPS si limita al solo pagamento;
- i recuperi per trattenute IRPEF;
- i pagamenti di pensione fatti dietro sentenze provvisoriamente esecutive e che diventano indebiti dopo la successiva sentenza favorevole all’INPS: questi possono essere recuperati anche nei confronti degli eredi.
L’INPS ha poi chiarito che sulle somme indebite percepite prima dell’anno 1996 se il pensionato è deceduto prima di 1° gennaio 1999 il recupero dell’indebito non si estende agli eredi, anche nell’ipotesi in cui ci sia dolo del defunto.
Invece se il pensionato è deceduto dopo il 31 dicembre 1998, e se c’è dolo, il recupero deve essere effettuato nei confronti degli eredi, anche se l’indebito è riferito a periodi anteriori all’anno 1996.
In caso di rinuncia all’eredità da parte degli eredi, per gli indebiti dall’anno 2001 il credito INPS non è attivabile nei loro confronti
da Diariodelweb
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14 novembre 2009 Buongiorno sono il fratello di una pensionata inps deceduta il giorno 11 novembre 2009
Era in una struttura da tre anni e percepiva assegno di accompagnamento che con la pensione veniva trasmessa dall’inps sul cc bancario della deceduta. Personalmente in qualita’ di amministratore di sostegno e curatore vorrei sapere come procedere per evitare spettanze non dovute sia per la pensione sia per la tredicesima sia per l’assegno di accompagnamento.Devo fare subito una autodichiarazione di morte della pensionata all’inps? o quali altre cose? Grazie
franco
14 Novembre 2009 alle 22:19
In caso di decesso di un soggetto titolare di pensione INPS occorre comunicare l’evento alla Sede INPS tramite autocertificazione e restituire il/i libretto/i di pensione.
Occorrerà inoltre presentare domanda di pensione di reversibilità per i superstiti familiari aventi diritto e la pensione del defunto è reversibile, oppure domanda di rate maturate e non riscosse negli altri casi.
c0cc0bill
15 Novembre 2009 alle 12:24
E se il pensionato (CHE E’ MORTO SENZA ALCUNA EREDITA’) lascia un debito Inps (ultima rata, essendo autonomo), gli eredi devono pagarlo?
Ruggero
5 Novembre 2009 alle 09:20
L’erede è sempre tenuto ad ottemperare agli obblighi contratti dal testatore in assenza di atti notarili che attestino la rinuncia all’eredità o l’accettazione dell’eredità con la formula del beneficio di inventario.
Ovviamente tali atti devono essere stati prodotti nei tempi previsti (alla morte del testatore, alla comunicazione formale di disponibilità dei beni ereditali o entro tre mesi e quaranta giorni nel caso di richiesta di procedura per l’eventuale successiva accettazione secondo la formula del beneficio di inventario).
In ogni caso, comunque, questi atti non possono essere posteriori alla data di notifica all’erede di obblighi contratti dal testatore.
c0cc0bill
5 Novembre 2009 alle 10:10
posso percepire la pensione di accompagnamento di invalidita’ di mia madre morta il 14 febbraio per il periodo 1 febbraio 13 febbraio 2009?
Anonimo
22 Marzo 2009 alle 14:19
Mi dispiace, ma non abbiamo competenze adeguate nel campo.
weblog admin
22 Marzo 2009 alle 14:37
Salve,
un pensionato Inps invalido civile con interdizone, è stato truffato dal suo tutore e si ritrovato un debito di 13000 € perchè mentre l’invalido era in una struttura, il suo tutore riscuoteva l’indennità di accompagnamento mensile.
Dopo che io nuovo tutore ho fatto la guerra per formulare un dilazionamento del debito pagando con una quota cedibile dall’invalidità civile e la stessa inps ha accetato, non appena è stata riconosciuta nuovamente dopo qualche hanno l’indennità di accompagnamento, l’inps si è trattenuti tutti gli arretrati dell’indennità di accompagnamento che l’invalido aveva accumulato mentre attendeva il benificio economico e nello stesso tempo di attesa decurtava la rata d’invalidità civile.
Fin quando non c’era l’indennità di accompagnamento la rata anadava bene e non appena hanno visto gli arretrati dell’idennità accumulati hanno trattenuti anche quelli.
Poi parlano di dilazionamento e di quinto dell’invalidità..
Il Messaggio del 10 settembre 2008, n. 19979 l’Inps ha chiarito che tali sanatorie sono riconosciute a condizione che il pensionato abbia avuto redditi entro determinati tetti fissati dalla legge.Le disposizioni in questione prevedono che il recupero è fatto mediante trattenuta diretta sulla pensione in misura non superiore al quinto;
adesso questa legge non vale più? sugli arretrati maturati non è valida poi invece con le nuove mensilità da riscuotere invece si…
secondo me la legge la applicano come dicono loro non in base alle disposiozioni previste.
nicola
9 Ottobre 2008 alle 21:13