La notifica della multa – Come si calcolano i fatidici 150 giorni
La regola generale prevista dal codice della strada è che, sei hai commesso una violazione, questa ti venga contestata, nel momento stesso in cui trasgredisci, da parte dell’autorità che ti ha colto in flagranza.
Se questa è la regola generale, è pur vero che il codice della strada (art. 201) consente alla polizia di contestarti anche in un momento successivo l’infrazione che hai commesso, nei seguenti casi:
a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità
b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa
c) sorpasso vietato
d) accertamento della violazione in assenza del conducente del veicolo incriminato
e) accertamento della violazione mediante autovelox
In questi casi, l’organo di polizia deve notificarti il verbale (la busta di colore verde) entro 150 giorni dall’accertamento.
Devi sapere che questo termine è perentorio perchè, se non viene rispettato dall’organo di polizia, la tua multa è gravemente viziata!
Per cui puoi proporre ricorso al Prefetto o – in alternativa – al Giudice di Pace, con probabilità di vittoria pari al 100%!
Tuttavia, devi essere assolutamente certo che l’organo accertatore non abbia rispettato il termine dei 150 giorni.
Molti si illudono di averla fatta franca ma poi – in sede di discussione del ricorso – in maniera del tutto inaspettata – si vedono convalidare la multa perchè in realtà il verbale di infrazione risulta notificato nei termini.
Ecco quello che devi sapere per valutare se la tua multa è stata notificata nel rispetto del termine
Il giorno inziale da cui decorre il termine
Il termine iniziale da cui si calcolano i 150 giorni può coincidere:
- con il giorno in cui la violazione è stata commessa (questa è l’ipotesi più frequente)
- con il giorno in cui sia stato oggettivamente possibile – per l’organo di polizia – effettuare l’accertamento dell’infrazione (per esempio, pensa all’esigenza di ricostruire la dinamica di un incidente stradale)
- con il giorno in cui l’organo acceratore si è trovato nella condizione di conoscere effettivamente i tuoi dati per operare la notifica della busta di colore verde
Bada bene, questa ultima ipotesi può farti cadere in errore quando effettui il calcolo dei 150 giorni.
Il problema è questo.
Quando la Polizia accerta una multa e non la contesta immediatamente (pensa al caso dell’autovelox), l’unico dato a sua disposizione è il numero di targa del veicolo incriminato.
Per risalire all’intestatario del veicolo l’organo di polizia effettua una visura presso il P.R.A. (pubblico registro automobilistico) o presso l’archivio nazionale dei veicoli immatricolati.
Può accadere che i dati anagrafici risultanti dalla visura non siano aggiornati in ordine all’effettivo proprietario del veicolo all’epoca dell’infrazione.
Se colui che ha ricevuto la notifica del verbale dimostra di non essere più il proprietario del veicolo incriminato, l’organo accertatore può procedere a nuova notificazione.
In questo caso il termine di 150 giorni decorre dal giorno in cui viene accertata in modo definitivo l’identità e l’indirizzo esatto dell’effettivo proprietario ma, comunque, non oltre 5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (art. 386 del regolamento di esecuzione del codice della strada).
Il giorno di scadenza del termine
Secondo il costante indirizzo della Corte Costituzionale (sentenze nn. 69/94 – 477/02 – 28/04 – 97/04), il termine di scadenza dei 150 gg. coincide con il giorno in cui l’organo di polizia ha consegnato il verbale all’ufficio postale per effettuare la spedizione.
Questo giorno viene indicato nel verbale di accertamento nella parte dedicata alla relata di notifica e generalmente trovi riportata questa frase
si attesta che il presente verbale è stato spedito in data ___/___/___
Ragion per cui, l’organo di polizia che ti ha elevato la multa non è responsabile per eventuali ritardi compiuti dalle Poste nella consegna materiale del verbale.
Conclusioni
Ora conosci le “insidie nascoste” del termine dei 150 giorni per la notifica del verbale.
Se, sulla base delle considerazioni fatte in questo articolo, hai la certezza che il termine dei 150 gg. non sia stato rispettato nel tuo caso, non esitare a presentare ricorso al prefetto o – in via alternativa – al giudice di pace.
Su Multe-Ingiuste.com puoi guardare il video dell’avv. Salvatore Iozzo sull’argomento. E ti sarà possibile scaricare, a pagamento, le formule per la presentazione del ricorso.
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Per fare una domanda sul calcolo corretto dei 150 gg che decorrono dall’accertamento della violazione alla notifica del verbale, su multe e ricorsi in genere e su cartelle esattoriali originate da multe clicca qui.
Ricorda, fare una domanda non costa nulla, non farla a volte può costare caro!!!
Nulla la multa notificata da una società privata
Una recente sentenza del giudice di pace di Firenze sulla notifica di una multa al codice della strada, potrebbe aver riaperto le speranze di una certezza del diritto? Purtroppo no, ma viene solo confermato il caos che impera nel settore.
I particolari
Il Giudice di pace di Firenze ha ritenuto illegittima una multa notificata da una agenzia privata. Rifacendosi ad una sentenza del Tar Toscana (1): che aveva sancito la legittimità del sistema di affidamento delle notifiche a società private, purché i soggetti che si occupano fisicamente delle notifiche siano investiti dal Comune delle funzioni pubbliche di «messo notificatore.
Tra l’altro, anche una sentenza di Cassazione (2) aveva ritenuto come inesistenti le notifiche fatte da agenzie private concessionarie del servizio postale. Il Tar aveva solo meglio specificato lasciando una certa apertura.
Ma il ministero dell’Interno (3) ha emesso un parere con cui ha fatto sapere che l’invio postale delegato a società private non confligge con il codice della strada e il relativo regolamento (4).
In teoria, quindi, il parere del ministero, anche perché in data successiva (2008) alla sentenze di Tar e Cassazione (2008) avrebbe dovuto far piazza pulita e messo la parola fine alla questione.
In teoria!! Perché in pratica si tratta «solo» di sentenze e pareri che, per quanto autorevoli, restano tali e non sono legge, che è l’unico riferimento che i cittadini hanno per sapere se hanno ragione o torto su qualcosa e per i giudici per emettere le loro sentenze. E se la legge oggi appare vaga, probabilmente non lo era nel 1982 quando fu fatta e l’abitudine di avvalersi di agenzie private esterne per le notifiche era un fenomeno più limitato di ora.
Ma i tempi cambiano, le esigenze e i metodi altrettanto e, siccome le leggi non cambiano, ecco che in soccorso arriva la giurisprudenza e i pareri.
Risultato
Cosa deve fare un cittadino che si vede recapitare una multa da parte di un’agenzia privata e non dalle Poste Italiane o dai messi dell’autorita’ che ha accertato l’infrazione?
Stante la situazione deve tirare una monetina in aria e decidere se tentare la sorte!! Col rischio di vedersi gli importi delle multe raddoppiati in caso di non accoglimento del ricorso o, in caso di accoglimento, vedersi il Comune che fa ricorso perché anch’esso spera che i giudici d’Appello seguano una interpretazione piuttosto che un’altra.
Viva la certezza del diritto. Continuiamo a farci male?
(1) n. 3962 del 14.09.2006
(2) n.20440 del 21.09.2006
(3) parere n.3079 del 20.05.2008
(4) l’art. 201 (notifica postale ai sensi della legge 890/82) e art.285 del regolamento che prevede l’invio di uno degli originali del verbale o di copia autentica al trasgressore.
vincenzo donvito
14 Ottobre 2009 alle 07:13
Salve, alcuni mesi orsono ho scoperto per caso, nel fare un estratto all’Equitalia, di dover pagare una multa risalente al 1999. A loro dire, non mi è stata recapitata perché sconosciuto all’indirizzo. Sulla notifica c’era il mio precedente indirizzo risalente al 1992. Dal momento che sul libretto di circolazione della vettura considerata, acquistata nel 1997, vi era l’indirizzo dove attualmente abito dal novembre 1992, posso impugnare la multa per l’errore madornale commesso?
Peppe
1 Febbraio 2009 alle 13:58
Peppe, le domande vanno indirizzate in questa sezione.
weblog admin
28 Aprile 2009 alle 19:28