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non serve regalare pesce, bisogna insegnare a pescare …

La garanzia per i prodotti acquistati – tutto quello che il consumatore deve sapere

con 7 commenti

Chi compra corre meno rischi, o almeno così dovrebbe essere. Il decreto legislativo n. 206/2005 ha infatti stabilito che per ogni tipo di prodotto, per ogni bene di consumo mobile (elettrodomestici, auto, abbigliamento, mobili, pc, telefoni, condizionatori, prodotti alimentari, etc.) l’acquirente ha diritto a una garanzia della durata di due anni che può far rivalere in tutte quelle situazioni in cui il prodotto risulta difettoso, non funzionante, difforme rispetto a quello ordinato o diverso da quello descritto nella pubblicità.

Eppure le controversie fra consumatore e venditore non sono poche; eppure molto spesso il cliente non conosce a fondo i propri diritti e il venditore ne approfitta fingendo di non sapere quali sono le sue responsabilità e beffando l’acquirente inesperto.

E così non sono pochi i casi denunciati di telefonini in garanzia solo per sei ore di conversazione o di accessori (come auricolari del telefono o parabrezza del motorino) esclusi dalla garanzia. Per non parlare di lavatrici che si rompono appena arrivate a casa e di venditori che scaricano la responsabilità sul centro assistenza; quando poi arriva il tecnico pretende del denaro non solo per la chiamata ma anche per la riparazione. E a rimetterci è sempre l’acquirente che non sa che per la riparazione del guasto in garanzia non deve sborsare nemmeno un centesimo.

I pochi casi citati sono solo la punta dell’iceberg, ma bastano a dimostrare come il tema delle garanzie post-vendita è tra i più caldi, tra quelli dove c’è maggiore disinformazione, dove il quadro di diritti e doveri non risulta troppo definito e dove si celebrano quotidiani soprusi. Proviamo quindi a fare un po’ di chiarezza.

In primis, è bene sapere che secondo il sopracitato decreto del 2005, il periodo di garanzia di un prodotto scatta alla consegna del prodotto stesso e dà diritto, entro due anni dall’acquisto e a seconda dei casi, alla riparazione o sostituzione, restituzione del prezzo o della somma pagata. Diritto che, sempre secondo quanto legiferato, il cliente deve far rivalere sul venditore, senza farsi abbindolare dalla storiella secondo la quale la responsabilità di un prodotto difettoso ricade sul produttore ed è dunque a quest’ultimo che bisogna rivolgersi.

D’altra parte, se si guarderà lo scontrino si vedrà che il nome presente non è quello della casa produttrice, ma quello del venditore; sarà quindi lui a dover rispondere dell’eventuale difetto del prodotto se ci si accorge che lo stesso presenta delle anomalie. Inoltre, in tal caso, bisognerà rivolgersi al venditore entro due mesi dal momento in cui si è scoperto il difetto.

In particolare, il decreto stabilisce che se il difetto si manifesta entro i primi sei mesi dall’acquisto, si presuppone che lo stesso sussistesse già alla consegna del prodotto, quindi, qualora il venditore non fosse d’accordo, l’onere della prova spetterà a lui che dovrà dunque dimostrare l’originaria integrità del bene. Viceversa, se il difetto si manifesta dopo i primi sei mesi sarà il cliente a doverlo dimostrare, indicando la data in cui lo ha scoperto.

Per far valere il proprio diritto alla garanzia, è importante che l’acquirente conservi lo scontrino a dimostrazione dell’acquisto effettuato. Anche su quest’aspetto non mancano però le furbizie da parte di commercianti che si rifiutano di rispettare alla garanzia nel caso in cui il consumatore smarrisca lo scontrino. Per evitare di cadere nel tranello, è bene sapere che anche tutti gli altri documenti attestanti l’acquisto (la ricevuta di pagamento della carta di credito, lo scontrino del bancomat, la stessa confezione del prodotto) possono essere utilizzati come prova alternativa e danno dunque diritto alla garanzia.

Forse nessuna Direttiva europea, come quella sulle garanzie post-vendita, ha avuto così scarsa applicazione ed è stata tanto preda di un continuo ostruzionismo informativo da parte di venditori e produttori che, confidando sulla inesperienza dei consumatori, stravolgono la legge. La costante violazione delle regole è indegna di un Paese civile: occorrono severe sanzioni (dalla sospensione alla revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività commerciale) nei confronti di quei venditori che non si attengono alla normativa vigente prendendo per il naso i consumatori inesperti.

Written by il garante dei consumatori

25 Gennaio 2009 a 09:15

7 Risposte

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  1. Salve, sono un consumatore deluso, mi è stato regalato per il mio compleanno un monitor per pc,comprato presso un punto vendita di prodotti informatici.Al momento del montaggio ho verificato che il prodotto non funzionava.Mi sono recato il giorno successivo presso il negozio per cambiarlo ,ma hanno detto che dovevano mandarlo nel loro laboratorio per vedere se veramente il monitor non funzionava.Alla mia richiesta di averne subito uno in cambio ,mi è stato detto che la regola del negozio non era così,ma che avrei dovuto aspettare la loro verifica.Quindi mi sono ritrovato con 214E di meno e un compleanno rovinato!Vorrei sapere se questo è giusto,visto che entro così breve termine almeno ci dovrebbe essere la garanzia di avere lo stesso prodotto integro.Grazie!Distinti saluti.

    gianfranco

    14 Novembre 2009 alle 19:50

  2. Ho acquistato una lavatrice e questa risulta avere un problema ancora non identificato. il centro assistenza scarica la colpa sull’idraulico installatore e chiede 40euro per la chiamata, l’idraulico ovviamente non si prende nessuna colpa.
    che fare? devo pagare la chiamata? ci hanno rilasciato anche uno scontrino col quale presentarsi da loro per pagare non avendo voluto pagare subito. e come fare a sapere chi deve risolvere il problema?
    grazie

    mauro

    28 Ottobre 2009 alle 11:53

    • Il decreto legislativo n. 206 del 2005 ha stabilito che per ogni tipo di prodotto, per ogni bene di consumo mobile (elettrodomestici, auto, abbigliamento, mobili, pc, telefoni, condizionatori, prodotti alimentari, etc.) l’acquirente ha diritto a una garanzia della durata di due anni che può far rivalere in tutte quelle situazioni in cui il prodotto risulta difettoso, non funzionante, difforme rispetto a quello ordinato o diverso da quello descritto nella pubblicità.

      In primis, è bene sapere che secondo il sopracitato decreto del 2005, il periodo di garanzia di un prodotto scatta alla consegna del prodotto stesso e dà diritto, entro due anni dall’acquisto e a seconda dei casi, alla riparazione o sostituzione, restituzione del prezzo o della somma pagata. Diritto che, sempre secondo quanto legiferato, il cliente deve far rivalere sul venditore, senza farsi abbindolare dalla storiella secondo la quale la responsabilità di un prodotto difettoso ricade sul produttore ed è dunque a quest’ultimo che bisogna rivolgersi.

      D’altra parte, se si guarderà lo scontrino si vedrà che il nome presente non è quello della casa produttrice, ma quello del venditore; sarà quindi lui a dover rispondere dell’eventuale difetto del prodotto se ci si accorge che lo stesso presenta delle anomalie. Inoltre, in tal caso, bisognerà rivolgersi al venditore entro due mesi dal momento in cui si è scoperto il difetto.

      In particolare, il decreto stabilisce che se il difetto si manifesta entro i primi sei mesi dall’acquisto, si presuppone che lo stesso sussistesse già alla consegna del prodotto, quindi, qualora il venditore non fosse d’accordo, l’onere della prova spetterà a lui che dovrà dunque dimostrare l’originaria integrità del bene.

      Viceversa, se il difetto si manifesta dopo i primi sei mesi sarà il cliente a doverlo dimostrare, indicando la data in cui lo ha scoperto.

      Se il prodotto è stato acquistato via web, inoltre, entro 10 giorni dalla consegna, in caso di mancata disponibilità alla sostituzione, è possibile far valere il diritto di recesso attraverso l’invio di una semplice raccomandata A.R.

      c0cc0bill

      28 Ottobre 2009 alle 12:08

  3. Ho una domanda più che un commento sul tema. A gennaio 2009 ho acquistato un anello d’oro da un rivenditore in un ipermercato. Recentemente si è rotto si è staccata la saldatura che chiude l’anello. Portato dal rivenditore con tanto di scontrino e certificato mi è stato detto che non è più in garazia perchè passati 6 mesi e che il produttore non è più loro fornitore…in pratica devo arrangiarmi. E’ giusto? Per l’oro non vale i due anni di garanzia per legge? Grazie Simone

    Simone

    12 Ottobre 2009 alle 12:48

    • Il periodo di garanzia di un prodotto scatta alla consegna del prodotto stesso e dà diritto, entro due anni dall’acquisto e a seconda dei casi, alla riparazione o sostituzione, restituzione del prezzo o della somma pagata. Diritto che, sempre secondo quanto legiferato, il cliente deve far rivalere sul venditore, senza farsi abbindolare dalla storiella secondo la quale la responsabilità di un prodotto difettoso ricade sul produttore ed è dunque a quest’ultimo che bisogna rivolgersi.

      c0cc0bill

      12 Ottobre 2009 alle 13:15

  4. volevo sapere se un condizionatore installato in un ente plubblico la garanzia e valdida sempre due anni

    maurizio

    12 Giugno 2009 alle 12:30


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