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Decreto Anticrisi articolo 27 – Accertamento con adesione

con un commento

1. All’articolo 5, del decreto legislativo del 19 giugno 1997, n. 218, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:

“c) le maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni ed interessi dovuti in caso di definizione agevolata di cui al comma 1-bis;
d) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte, ritenute e contributi di cui alla lettera c)”;

b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

“1-bis. Il contribuente può prestare adesione ai contenuti dell’invito di cui al comma 1 mediante comunicazione al competente ufficio e versamento delle somme dovute entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione. Alla comunicazione di adesione, che deve contenere, in caso di pagamento rateale, l’indicazione del numero delle rate prescelte, deve essere unita la quietanza dell’avvenuto pagamento della prima o unica rata. In presenza dell’adesione la misura delle sanzioni applicabili indicata nell’articolo 2, comma 5, è ridotta alla metà.
1-ter. Il pagamento delle somme dovute indicate nell’invito di cui al comma 1 deve essere effettuato con le modalità di cui all’articolo 8, senza prestazione delle garanzie ivi previste in caso di versamento rateale. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno successivo al versamento della prima rata.
1-quater. In caso di mancato pagamento delle somme dovute di cui al comma 1-bis il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate provvede all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle predette somme a norma dell’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater del presente articolo non si applicano agli inviti preceduti dai processi verbali di constatazione definibili ai sensi dell’articolo 5-bis, comma 1, per i quali non sia stata prestata adesione e con riferimento alle maggiori imposte ed altre somme relative alle violazioni indicate nei processi verbali stessi che consentono l’emissione degli accertamenti di cui all’articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all’articolo 54, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.”;

c) i commi 2 e 3 sono abrogati.

2. La comunicazione dell’adesione effettuata ai sensi del comma 1, lettera b) del presente articolo, deve essere effettuata con le modalità previste dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate emanato in attuazione dell’articolo 83, comma 18-quater del decreto legge 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, si applicano con riferimento agli inviti emessi dagli uffici dell’Agenzia delle entrate a decorrere dal 1° gennaio 2009.

4. Dopo l’articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, è aggiunto il seguente: “Art. 10 ter (Limiti alla possibilità per  l’Amministrazione finanziaria di effettuare accertamenti  presuntivi in caso di adesione agli inviti a comparire ai fini degli studi di settore)

1. In caso di adesione ai sensi dell’articolo 5, comma 1-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai contenuti degli inviti di cui al comma 3-bis dell’articolo 10, relativi ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2006 e successivi, gli ulteriori accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non possono essere effettuati qualora l’ammontare delle attività non dichiarate, con un massimo di 50.000 euro, sia pari o inferiore al 40 % dei ricavi o compensi definiti. Ai fini dell’applicazione della presente disposizione, per attività, ricavi o compensi si intendono quelli indicati al comma 4, lettera a), dell’articolo 10.
2. La disposizione di cui al comma 1 del presente articolo, si applica a condizione che non siano irrogabili, per l’annualità oggetto dell’invito di cui al comma precedente, le sanzioni di cui ai commi 2-bis e 4-bis, rispettivamente degli articoli 1 e 5 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nonché al comma 2-bis dell’articolo 32 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.”.

5. L’articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 si applica anche in relazione ai tributi e relativi interessi vantati dagli uffici e dagli enti di cui al comma 1 del medesimo articolo, in base ai processi verbali di constatazione.

6. In caso di pericolo per la riscossione, dopo la notifica, da parte dell’ufficio o ente, del provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, si applicano, per tutti gli importi dovuti, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 dell’articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

7. Le misure cautelari adottate in relazione ai provvedimenti indicati al comma 6 del presente articolo, perdono efficacia dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento della cartella di cui all’articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per gli importi iscritti a ruolo.

8. All’articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, dopo l’ultimo periodo è aggiunto il seguente:
“A tal fine l’ufficio dell’Agenzia delle entrate si avvale anche del potere di cui all’articolo 32, primo comma n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 51, secondo comma n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633.”.

9. Per le dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e le dichiarazioni IVA delle imprese di più rilevante dimensione, l’Agenzia delle entrate attiva un controllo sostanziale entro l’anno successivo a quello della presentazione.

10. Si considerano imprese di più rilevante dimensione quelle che conseguono un volume d’affari o ricavi non inferiori a trecento milioni di euro. Tale importo è gradualmente diminuito fino a cento milioni di euro entro il 31 dicembre 2011. Le modalità della riduzione sono stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, tenuto conto delle esigenze organizzative connesse all’attuazione del comma 9.

11. Il controllo sostanziale previsto dal comma 9 è realizzato in modo selettivo sulla base di specifiche analisi di rischio concernenti il settore produttivo di appartenenza dell’impresa o, se disponibile, sul profilo di rischio della singola impresa, dei soci, delle partecipate e delle operazioni effettuate, desunto anche dai precedenti fiscali.

12. Le istanze di interpello di cui all’articolo 11, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212, all’art 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e all’articolo 37 bis, comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, proposte dalle imprese indicate nel precedente comma 10 sono presentate secondo le modalità di cui al D.M. 13 giugno 1997,
n. 195, ed il rispetto della soluzione interpretativa oggetto della risposta viene verificato nell’ambito del controllo di cui al precedente comma 9.

13. Ferme restando le previsioni di cui ai commi da 9 a 12, a decorrere dal 1° gennaio 2009, per i contribuenti con volume d’affari, ricavi o compensi non inferiore a cento milioni di euro, le attribuzioni ed i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché quelli previsti dagli articoli 51 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono demandati alle strutture individuate con il regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate di cui all’articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

14. Alle strutture di cui al comma 13 sono demandate le attività:

a) di liquidazione prevista dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativa ai periodi d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006 e successivi;
b) di controllo formale previsto dall’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativa ai periodi d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006 e successivi;
c) di controllo sostanziale con riferimento alla quale, alla data del 1° gennaio 2009, siano ancora in corso i termini previsti dall’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all’articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
d) di recupero dei crediti non spettanti o inesistenti utilizzati anche in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 disciplinata dalle vigenti disposizioni di legge;
e) di gestione del contenzioso relativo a tutti gli atti di competenza delle strutture stesse.

15. L’Agenzia delle Entrate svolge i compiti previsti dal presente articolo e procede alla riorganizzazione ai sensi del comma 13 con le risorse umane e finanziarie assegnate a legislazione vigente.

16. Salvi i più ampi termini previsti dalla legge in caso di violazione che comporta l’obbligo di denuncia ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale per il reato previsto dall’articolo 10-quater del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, l’atto di cui all’articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 emesso a seguito del controllo degli importi a credito indicati nei modelli di pagamento unificato per la riscossione di crediti inesistenti utilizzati in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo.

17. La disposizione di cui al comma 16 si applica a decorrere dalla data di presentazione del modello di pagamento unificato nel quale sono indicati crediti inesistenti utilizzati in compensazione in anni con riferimento ai quali alla data di entrata in vigore della presente legge siano ancora pendenti i termini di cui al primo comma dell’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell’articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

18. L’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute è punito con la sanzione dal cento al duecento per cento della misura dei crediti stessi.

19. In caso di mancato pagamento entro il termine assegnato dall’ufficio, comunque non inferiore a sessanta giorni, le somme dovute in base all’atto di recupero di cui al comma 16, anche se non definitivo, sono iscritte a ruolo ai sensi dell’articolo 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

20. Per la notifica della cartella di pagamento relativa alle somme che risultano dovute in base all’atto di recupero di cui all’articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e del comma 16 del presente articolo, si applica il termine previsto dall’articolo 25, primo comma, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973.

21. In relazione alle disposizioni di cui ai commi da 16 a 20, le dotazioni finanziarie della missione di spesa “Politiche economico-finanziarie e di bilancio” sono ridotte di 110 milioni di euro per l’anno 2009, di 165 milioni di euro per l’anno 2010 e di 220 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011.

COMMENTO Accertamenti con adesione (articolo 27, commi da 1 a 8)

Viene ampliata la possibilità per il contribuente di usufruire dell’istituto dell’accertamento con adesione: il soggetto passivo dell’obbligazione tributaria può prestare adesione anche ai contenuti dell’invito a comparire innanzi al competente ufficio dell’amministrazione finanziaria, per quanto attiene alle imposte dirette e all’Iva.

L’adesione all’invito a comparire innesca un meccanismo premiale: si riducono alla metà le sanzioni applicabili per le violazioni relative ai tributi oggetto dell’adesione commesse nel periodo d’imposta e le violazioni concernenti il contenuto delle dichiarazioni relative allo stesso periodo. Se il contribuente aderisce all’invito a comparire, le sanzioni sono ridotte a un ottavo del minimo. Escluso l’obbligo di prestare garanzie in caso di pagamento rateale. Le somme dovute generano interessi al saggio legale, calcolati dal giorno successivo al versamento della prima rata.

Il mancato pagamento delle somme dovute comporta l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo dei relativi importi. L’invito al contraddittorio non si applica agli inviti preceduti dai verbali di constatazione ai fini dell’accertamento parziale, per i quali è prevista la possibilità di adesione, ove tale adesione non sia stata prestata, e con riferimento alle maggiori imposte e altre somme relative alle violazioni indicate nei processi verbali che consentono l’emissione di accertamenti parziali. L’invito a comparire deve essere motivato e contenere le maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni e interessi dovuti in caso di definizione agevolata, nonché i motivi che hanno dato luogo alla determinazione di tali maggiori imposte, ritenute e contributi. Esteso l’ambito operativo dell’adesione ai contenuti dell’invito a comparire, consentendo al contribuente di usufruire di questa modalità di definizione anche per quanto riguarda le altre imposte indirette, diverse dall’Iva.

Nel caso di adesione all’invito a comparire, la misura delle sanzioni è ridotta a un ottavo del minimo previsto dalla legge. Le norme sull’adesione ai contenuti dell’invito a comparire, per quanto attiene all’accertamento delle imposte dirette e dell’Iva, si applichino agli inviti emessi dagli uffici dell’Agenzia delle entrate a decorrere dal 1° gennaio 2009. Le norme introdotte in materia di definizione agevolata relative alle altre imposte indirette si applicano dal momento dell’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge anticrisi. Limiti a ulteriori attività di accertamento presuntivo nei confronti dei contribuenti che aderiscono agli inviti a comparire emessi in relazione degli studi di settore, per i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2006 e successivi. Modificate le disposizioni (articolo 4 del Dlgs 218/1997) in tema di competenza degli uffici dell’amministrazione finanziaria per la definizione degli accertamenti relativi alle imposte sui redditi e all’imposta sul valore aggiunto.

Ampliato l’ambito applicativo di alcune misure cautelari previste dal Dlgs 472/1997. L’applicazione delle misure cautelari dell’iscrizione di ipoteca e del sequestro conservativo (di cui all’articolo 22 del citato D.Lgs. n. 472 del 1997) è estesa all’insieme delle somme dovute per il pagamento di tributi e relativi interessi vantati dagli uffici e dagli enti in base ai processi verbali di constatazione. Se sussiste pericolo per la riscossione, dopo la notifica degli atti con i quali vengono accertati maggiori tributi, le disposizioni cautelari si applicano a tutti gli importi dovuti. Disciplina particolare in tema di efficacia dei provvedimenti cautelari adottati per i crediti nascenti da atti di accertamento. Le misure cautelari perdono efficacia dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento della cartella per gli importi iscritti a ruolo. Interventi sulla disciplina del diritto (in capo al concessionario della riscossione, nei confronti dell’ente creditore) al discarico per inesigibilità.

COMMENTO Accertamenti con adesione su particolari categorie di contribuenti (articolo 27, commi da 9 a 15)

Disposizioni in materia di controlli fiscali su determinate categorie di contribuenti, o imprese di grandi dimensioni. L’Agenzia delle entrate è tenuta di norma ad attivare un controllo sostanziale sulle dichiarazioni dei redditi e sulle dichiarazioni Iva delle imprese di più rilevante dimensione. Il controllo deve essere attivato entro l’anno successivo a quello della presentazione delle dichiarazioni. Per “imprese di più rilevante dimensione”, si intendono quelle che conseguono un volume d’affari o ricavi non inferiori a 300 milioni di euro.

L’importo verrà gradualmente diminuito fino a 100 milioni di euro entro il 31 dicembre 2011, con modalità stabilite tramite provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate. Fissate le modalità del “controllo sostanziale”, da effettuarsi selettivamente, sulla base di specifiche analisi di rischio. Disposizioni sulle istanze di interpello presentate dalle imprese di grandi dimensioni sottoposte alla disciplina testé illustrata in tema di controlli. Disposizioni organizzative per l’Agenzia delle entrate: vengono ridefinite le competenze interne delle varie strutture in funzione delle nuove norme in materia di controllo sulle grandi imprese.

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Written by il consulente fiscale

28 Gennaio 2009 a 08:11

Una Risposta

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