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non serve regalare pesce, bisogna insegnare a pescare …

Quando il Prefetto non risponde all’opposizione della multa ed arriva poi la cartella esattoriale

con 8 commenti

Ho ricevuto una cartella esattoriale relativa ad una multa che avevo  impugnato  ricorrendo al Prefetto, peraltro non ricevendone mai né un titolo esecutivo di ingiunzione né quello di archiviazione.

Come mi consigliate di procedere?

Grazie per l’attenzione, Rodolfo Sacripante – Vercelli

Sicuramente le conviene muoversi ricorrendo al Giudice di pace in opposizione alla esecuzione.

Vediamo come.

OGGETTO :  atto di citazione in opposizione all’esecuzione – ex articolo 615,  comma 1, Cpc.

Per il signor _________________,  nato il _______________ a _____________ , residente in _________________________________, via ____________________, codice fiscale n. __________________________,

PREMESSO

che, in data ______________, l’Agente Esattoriale  _____________ gli notificava – per conto del Comune di _______________ – la cartella esattoriale n. ____________, relativa alla liquidazione di una sanzione per violazione al Codice stradale, con la richiesta di un importo complessivo di € ________________ (_________________________);

che tale pretesa è da considerare illegittima dal momento che essa non è sorretta a monte da un titolo esecutivo idoneo a legittimare l’avvenuta messa a ruolo della somma, atteso che il ricorrente, oppostosi dinanzi al Prefetto di ____________, con ricorso del _____________________, avverso i contenuti del verbale originario di contestazione n. _________________ (n. ___________________ di protocollo) della Polizia municipale di ________________, non è stato mai reso destinatario di provvedimento ordinatorio alcuno di ingiunzione o di archiviazione  né entro i 120 giorni dalla data di ricezione del ricorso né entro i successivi 150 giorni utili per la notifica del provvedimento, potendo per ciò stesso  concludere che l’Autorità prefettizia non ha rispettato il termine per l’adozione della sua decisione;

  • che, successivamente, ricevuta la cartella e rilevata l’elementarità dell’errore comportamentale del Comune e dell’Agente Esattoriale, il sottoscritto si rivolgeva alla Esattoria, illustrando i fatti e chiedendo lo sgravio della cartella;
  • che, a tutt’oggi, nulla è stato comunicato al riguardo all’opponente, che ora teme per gli ulteriori  danni che potrebbero intervenire a seguito della conseguente esecuzione sui propri beni, dopo quelli già patiti per i costi di consulenza e per l’espletamento di ogni altra spesa collegata alla presente impugnazione, quantificabili in € ______;
  • che il Comune di __________________ e l’Agente Esattoriale avevano il dovere di osservare specifiche norme e comuni regole di prudenza e di diligenza, poste a tutela dei terzi, così come imposto dall’art. 2043 C. c. ;
  • che l’errore concretizza una condotta negligente, determinante un effetto illegittimo ed illecito;
    che tale mancanza non può dare luogo ad errore scusabile, posto che quest’ultimo si determina soltanto se riconducibile ad oggettiva oscurità della norma;
  • che la situazione sopra esposta appare del tutto estranea alla fattispecie in discorso;

Tanto premesso e ritenuto, l’attore intende proporre formale

OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE

della cartella esattoriale n. ___________________________, ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell’articolo 615 del Codice di procedura penale, per i seguenti motivi:

  1. assenza di un titolo esecutivo – l’iscrizione a ruolo del verbale in questione è illegittima in quanto l’atto di contestazione (da cui si è originata la sanzione) è stato impugnato, in via amministrativa, fin dal _________________;
  2. Insussistenza ed inesistenza del credito – l’ente impositore, che avrebbe accertato l’infrazione in data _____________, si è solo preoccupato di cedere il credito all’Agente Esattoriale, senza avere prima controllato l’esperimento di eventuali mezzi di impugnazione.

Per le motivazioni sopra esposte, nonché per tutti i fatti precisati in premessa, l’istante

CITA

pure ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 27 Cpc:

  • il Comune di __________________, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in _________________________;
  • l’Agente Esattoriale, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, corrente in _________________, via ___________________,

a comparire dinanzi all’Ufficio del Giudice di pace di __________________, all’udienza che sarà tenuta in data ________________, ad h _____, con invito a costituirsi in giudizio nei modi e nei termini previsti dall’art. 166 Cpc, almeno 20 (venti) giorni prima dell’udienza indicata, con avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implicherà le preclusioni e le decadenze di cui all’art. 167 Cpc.

Si avverte, altresì, che in mancanza di costituzione, la causa procederà in loro assenza, previa dichiarazione di contumacia, per sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

L’illustrissimo Giudice di pace adito, una volta constatato che la cartella esattoriale descritta in narrativa (contro la cui esecuzione l’attore si oppone) sia stata emessa dall’Agente Esattoriale senza che il Comune di ________________ fosse stato munito dalla Prefettura di ________________ di ordinanza-ingiunzione di pagamento per le sanzioni dovute (verbale di contestazione ______________, protocollo n. _____________ della Polizia municipale di ____________________),

voglia condannare

i citati a risarcire i danni subiti dall’attore, quantificati nella misura di  € ________, o in quella ritenuta di giustizia, con vittoria di spese.

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8 Risposte

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  1. Ho presentato opposizione a sanzione amministrativa al Giudice di Pace. A distanza di 4 mesi, pur eleggendo domicilio presso la città dove a la sede il Giudice di Pace, non ho ricevuto nessuna notifica in merito alla data di fissazione di udienza.
    Ho cercato di telefonare presso la cancelleria ma con esito negativo, in quanto al telefono non risponde mai nessuno.
    Come mi consigliate di procedere?
    L’ufficio Accertatore della violazione, a distanza di 4 mesi, potrebbe mettere a ruolo il mancato pagamento della sanzione e la relativa decurtazione di punti?

    Anonimo

    18 Giugno 2009 alle 17:57

  2. Quali sono i termini che un Giudice di Pace ha per fissare un udienza in merito ad opposizione sanzione amministrativa e per notificare la stessa al ricorrente?
    Ho inviato con raccomandata A.R., al Giudice di Pace di Roma, un opposizione a Ordinanza -Ingiunzione in data 15 Dicembre 2008, alla data odierna 18 Giugno 2009, pur eleggendo domicilio, non ho ricevuto nessuna notifica in merito.
    Come mi devo comportare?
    Grazie, Santino

    Anonimo

    18 Giugno 2009 alle 17:11

    • Dipende dai carichi di lavoro del Giudice di Pace.

      weblog admin

      18 Giugno 2009 alle 17:22

      • Ma se mi arrivasse la cartella esattoriale per mancato pagamento dell’ordinanza ingiunzione cosa potrò fare?

        Anonimo

        18 Giugno 2009 alle 18:16

        • Quando presenti il ricorso al Giudice di Pace devi notificarlo, pena la nullità del ricorso, anche all’organo accertatore della multa (polizia municipale, polizia stradale, carabinieri).

          Una volta notificato il ricorso, l’ente accertatore è obbligato a non procedere all’iscrizione a ruolo dell’importo relativo alla multa (o all’ingiunzione inviata dal Prefetto) prima della sentenza.

          N.B. Il caso a cui si riferisce questo articolo è un pò particolare. Qui, infatti, il povero multato aveva fatto ricorso al Prefetto e non ricevendo decreto ingiuntivo aveva giustamente dedotto l’accoglimento. Invece… gli è arrivata la cartella esattoriale.

          Ti suggerisco di valutare l’ipotesi di farti assistere da un avvocato… oppure almeno leggi un pò di articoli in questa sezione..

          Infine, per domande su multe e ricorsi utilizza la sezione adatta. Non si tratta di voler fare i “precisini”. Ma nella sezione che ti ho indicato ti risponderebbe l’avv. Roberto Ruo, nel campo ben più ferrato di me.

          weblog admin

          18 Giugno 2009 alle 19:05

          • Ma dove c’è scritto che devo notificare il ricorso presentato al Giudice di Pace, all’organo accertatore?

            L’ ex art.204 bis del C.d.S. recita: Entro 60 gg dalla notifica il trasgressore può proporre, in alternativa al ricorso al Prefetto, opposizione al Giudice di Pace competente.

            Non specifica che il ricorso o l’opposizione presentata debba essere notificata dal ricorrente all’organo accertatore.
            Dovrebbe essere obbligo della cancelleria effettuare tale adempimento.

            Anonimo

            18 Giugno 2009 alle 19:52

  3. Ho presentato opposizione a sanzione amministrativa al Giudice di Pace. A distanza di 4 mesi, pur eleggendo domicilio presso la città dove a la sede il Giudice di Pace, non ho ricevuto nessuna notifica in merito alla data di fissazione di udienza.
    Ho cercato di telefonare presso la cancelleria ma con esito negativo, in quanto al telefono non risponde mai nessuno.
    Come mi consigliate di procedere?
    L’ufficio Accertatore della violazione, a distanza di 4 mesi, potrebbe mettere a ruolo il mancato pagamento della sanzione e la relativa decurtazione di punti?

    Grazie per l’attenzione, Rodolfo Sacripante – Vercelli

    Nico

    18 Giugno 2009 alle 17:02


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