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Rottamazione auto, moto, furgoni ed acquisto mezzi ecologici – Scheda pratica di Rita Sabelli

con 47 commenti

Gli incentivi per il 2009 relativi alla rottamazione dei veicoli sono state introdotte con il Decreto Legge 5/2009 del 10/2/2009 pubblicato sulla GU dell’11/2/2009.

Rispetto al 2008 vi sono delle differenze, prima tra tutte l’assenza di incentivi per la sola rottamazione compensata, in parte, dall’aumento di quelli destinati a chi rottama acquistando nel contempo un mezzo nuovo.

E’ bene precisare che gli incentivi di rottamazione con riacquisto del 2008 non sono stati prorogati e quelli per il 2009 decorrono dal 7 Febbraio (vale la data di sottoscrizione del contratto di acquisto).  Conseguentemente, le rottamazioni con riacquisto effettuate nel periodo 1 Gennaio-6 Febbraio rimangono escluse dalle agevolazioni.

Costituiscono eccezione gli incentivi per l’acquisto dei mezzi ecologici introdotti fin dal 2007 (legge finanziaria 2007) per i quali, gia’ all’origine, la validita’ era stata fissata a tutto il 2009 e che sono stati incrementati dal decreto 5/09. Dettagli sull’applicazione sono descritti piu’ avanti.

Ultima precisazione: il decreto non si pronuncia riguardo ai dettagli sull’utilizzo delle agevolazioni fissati per il 2008 dalla risoluzione del Ministero dell’Economia del 21/3/08 (n.8/DPF) che aveva confermato le disposizioni della nota ministeriale del 13/2/07 relativa al 2007 (rottamazione veicolo ereditato o veicolo intestato a piu’ soggetti, etc., vedi piu’ avanti).

L’Aci ha pero’ precisato che queste istruzioni, dettagliate in questa scheda, sono confermate anche per il 2009 (Scheda ACI del 12/2/09).

ROTTAMAZIONE AUTOVETTURE CON RIACQUISTO

Per la rottamazione di autovetture per il trasporto promiscuo di categoria Euro 0, Euro 1, Euro 2 immatricolate fino al 31/12/99 con riacquisto di vetture di categoria Euro 4 od Euro 5 che emettano non oltre 140 grammi di Co2 per Km oppure -se alimentate a gasolio- non oltre 130 grammi di Co2 per Km, e’ concesso un bonus di  1.500 euro

Questa agevolazione vale per contratti stipulati dal 7 Febbraio 2009 al 31 Dicembre 2009, con immatricolazione eseguite entro il 31 Marzo 2010.

Il Ministero dell’Economia e delle finanze, con le note gia’ dette in premessa, precisa che questo incentivo:

  • spetta anche nel caso in cui il veicolo demolito sia intestato ad un familiare convivente, risultante dallo stato di famiglia. La nota del Ministero specifica che la presenza del familiare convivente nello stato di famiglia e’ condizione inderogabile per applicare le agevolazioni quando il mezzo rottamato appartenga ad un soggetto diverso dall’acquirente;
  • spetta anche se la rottamazione precede l’acquisto, a patto che essa sia avvenuta nel periodo di valenza dei benefici. Se la demolizione e’ avvenuta senza l’intervento del venditore -direttamente dal proprietario- il rottamatore dovra’ consegnare al venditore il certificato di rottamazione;
  • spetta anche nel caso in cui il veicolo demolito sia intestato ad un soggetto deceduto. L’acquirente-successore, infatti, subentra in tutti i diritti ed obblighi relativi al mezzo e puo’ beneficiare delle agevolazioni (esibendo una copia della dichiarazione di successione, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio identificante l’erede od un’autocertificazione). Se vi sono piu’ eredi uno solo di essi potra’ goderne, con il consenso degli altri riportato sui documenti gia’ citati;
  • spetta anche se il veicolo acquistato viene cointestato a due soggetti uno solo dei quali risulti proprietario di quello demolito e nel caso contrario (veicolo demolito cointestato ed acquisto del nuovo da parte di uno solo dei due proprietari). In ambedue i casi e’ necessaria una “dichiarazione di consenso” del comproprietario. Il PRA e’ incaricato di acquisire tutta la documentazione necessaria;
  • spetta anche ai soggetti che stipulano un contratto di leasing per l’acquisto del veicolo, con la specifica che i benefici debbono essere goduti dal locatario e NON dalla societa’ di leasing;
  • non spetta se il veicolo acquistato e’ a “km zero”, poiche’ questi non possono essere considerati nuovi in quanto gia’ immatricolati;
  • non spetta, inoltre, per l’acquisto di veicoli per la cui produzione o al cui scambio e’ diretta l’attivita’ dell’impresa.

ROTTAMAZIONE VEICOLI COMMERCIALI E CARAVAN CON RIACQUISTO

Per la rottamazione di:

  1. autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente;
  2. autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse;
  3. autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;
  4. autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli e’ consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d’uso delle attrezzature stesse;
  5. autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente;

di massa massima fino a 3.500 kg di categoria Euro 0, Euro 1 o Euro 2, immatricolati fino al 31/12/99 con riacquisto di veicoli nuovi appartenenti agli stessi tipi suddetti (codice della strada, art. 54, comma 1, lettere c, d, f, g, ed m) di massa complessiva non superiore a 3.500 kg e di categoria Euro 4 od Euro 5, e’ concesso un contributo di  2.500 euro.

Questa agevolazione vale per contratti stipulati dal 7 Febbraio 2009 al 31 Dicembre 2009, con immatricolazione eseguite entro il 31 Marzo 2010.

Il Ministero dell’Economia e delle finanze, con le note gia’ dette in premessa, precisa che:

  1. i veicoli ad uso promiscuo (cosi’ come definiti dall’art.54 art.1 lettera c del c.d.s), proprio perche’ non piu’ omologati dall’Ottobre 1998, sono assimilabili agli autocarri, ai veicoli adibiti ad usi specifici e a quelli adibiti ad usi speciali. Per godere dei benefici, quindi, alla rottamazione di un veicolo ad uso promiscuo (avente le caratteristiche gia’ dette, ovvero il limite di massa di 35 q) puo’ essere abbinato l’acquisto di un veicolo nuovo classificato diversamente;
  2. i veicoli definiti dall’art.54 c.d.s. (lettere d,f,g quindi autocarri, autoveicoli per trasporti specifici e autoveicoli per uso speciale) sono sostituibili reciprocamente, sempre nel rispetto del limite di massa di 35 q;
  3. i caravan costituiscono l’eccezione alla suddetta regola, nel senso che a fronte della loro rottamazione deve essere acquistato -per poter godere dei benefici- un veicolo della stessa categoria, ovvero un nuovo caravan.

Inoltre, analogamente agli altri tipi di incentivo:

  • l’incentivo spetta anche nel caso in cui il veicolo demolito sia intestato ad un familiare convivente, risultante dallo stato di famiglia. La nota del Ministero specifica che la presenza del familiare convivente nello stato di famiglia e’ condizione inderogabile per applicare le agevolazioni quando il mezzo rottamato appartenga ad un soggetto diverso dall’acquirente;
  • spetta anche se la rottamazione precede l’acquisto, a patto che essa sia avvenuta nel periodo di valenza dei benefici. Se la demolizione e’ avvenuta senza l’intervento del venditore -direttamente dal proprietario- il rottamatore dovra’ consegnare al venditore il certificato di rottamazione;
  • spetta anche nel caso in cui il veicolo demolito sia intestato ad un soggetto deceduto. L’acquirente-successore, infatti, subentra in tutti i diritti ed obblighi relativi al mezzo e puo’ beneficiare delle agevolazioni (esibendo una copia della dichiarazione di successione, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio identificante l’erede od un’autocertificazione). Se vi sono piu’ eredi uno solo di essi potra’ goderne, con il consenso degli altri riportato sui documenti gia’ citati;
  • spetta anche se il veicolo acquistato viene cointestato a due soggetti uno solo dei quali risulti proprietario di quello demolito e nel caso contrario (veicolo demolito cointestato ed acquisto del nuovo da parte di uno solo dei due proprietari). In ambedue i casi e’ necessaria una “dichiarazione di consenso” del comproprietario. Il PRA e’ incaricato di acquisire tutta la documentazione necessaria;
  • spetta anche ai soggetti che stipulano un contratto di leasing per l’acquisto del veicolo, con la specifica che i benefici debbono essere goduti dal locatario e NON dalla societa’ di leasing;
  • NON spetta se il veicolo acquistato e’ a “km zero”, poiche’ questi non possono essere considerati nuovi in quanto gia’ immatricolati;
  • NON spetta, inoltre, per l’acquisto di veicoli per la cui produzione o al cui scambio e’ diretta l’attivita’ dell’impresa.

ACQUISTO VEICOLI ECOLOGICI

In caso di acquisto di autovetture nuove ed omologate dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione -esclusiva o doppia- a gas metano, elettricita’ od idrogeno, e’ concesso un contributo di:

  • 3.500 euro per veicoli con immissioni inferiori ai 120 gr di CO2 per km
  • 1.500 euro negli altri casi.

In caso invece di acquisto di autocarri nuovi di massa massima fino a 3.500 chilogrammi, di categoria “euro 4″ o “euro 5″, omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano, e’ concesso un contributo di  4.000 euro

Queste agevolazioni valgono per contratti stipulati dal 7 Febbraio 2009 al 31 Dicembre 2009, con immatricolazione eseguite entro il 31 Marzo 2010.

Esse inoltre sono cumulabili con quelle previste per la rottamazione con riacquisto gia’ dette.

Il Ministero dell’Economia e delle finanze, con le note gia’ dette in premessa, precisa che:

  • esse spettano anche ai soggetti che stipulano un contratto di leasing per l’acquisto del veicolo, con la specifica che i benefici debbono essere goduti dal locatario e NON dalla societa’ di leasing;
  • non spettano se il veicolo acquistato e’ a “km zero”, poiche’ questi non possono essere considerati nuovi in quanto gia’ immatricolati;
  • non spettano, inoltre, per l’acquisto di veicoli per la cui produzione o al cui scambio e’ diretta l’attivita’ dell’impresa.

Il Ministero dell’economia chiarisce che il limite a cui fare riferimento e’ quello relativo al tipo di alimentazione meno inquinante riportato sulla carta di circolazione.

Per i veicoli ad alimentazione ibrida (elettrico-benzina o idrogeno-benzina) vale il dato di emissione di CO2 specificato sulla stessa carta.

Per i veicoli esclusivamente alimentati ad elettricita’ od idrogeno il beneficio si applica sempre nella misura piena;

Nota per chi acquista autovetture a GPL o autocarri (di massa fino a 3500 kg) euro 4 o 5 omologati dal costruttore con alimentazione -esclusiva o doppia- o GPL, elettrica o ad idrogeno.

Per  chi acquista questi veicoli nel 2009 rimangono invariati i bonus gia’ previsti per il 2008, che sono:

  • 2.000 euro per veicoli con immissioni inferiori ai 120 gr di CO2 per km
  • 1.500 euro negli altri casi

Nota per chi acquista nel  periodo 1 Gennaio-6 Febbraio

Come gia’ detto la validita’ di questi incentivi, fin dalla loro prima introduzione, era stata fissata a tutto il 2009. Per gli acquisti dal 7/2 in poi valgono le cifre gia’ dette, dovute all’introduzione del dl 5/09, ma per il periodo precedente (2008 fino al 6 Febbraio 2009), rimangono validi questi incentivi, validi sia per le autovetture ecologiche sia per gli autocarri ecologici:

  • . 2.000 euro per veicoli con immissioni inferiori ai 120 gr di CO2 per km
  • 1.500 euro negli altri casi

ROTTAMAZIONE MOTOCICLI CON RIACQUISTO

Per la rottamazione di un motociclo o ciclomotore di categoria Euro 0 od Euro 1 con acquisto di un motociclo nuovo Euro 3 di cilindrata fino a 400 cc e’ concesso un contributo di  500 euro.

Questa agevolazione vale per contratti stipulati dal 7 Febbraio 2009 al 31 Dicembre 2009, con immatricolazione eseguite entro il 31 Marzo 2010.

COME USUFRUIRE DEI BENEFICI

Come per l’anno scorso, le pratiche per usufruire dei benefici relativi all’acquisto sono a carico del venditore, che deve integrare la documentazione da presentare al PRA per la prima immatricolazione con una dichiarazione sostitutiva di notorieta’ (autocertificazione) in cui devono essere indicati:

  • la conformita’ del veicolo acquistato ai requisiti prescritti per l’ottenimento dei benefici;
  • la targa del veicolo ritirato per la consegna ai centri autorizzati per la demolizione e la conformita’ dello stesso ai requisiti stabiliti dalla legge.

Alla dichiarazione vanno allegati:

  • una copia del certificato di rottamazione rilasciato da centri autorizzati (o, se questo e’ in ritardo una copia del certificato di proprieta’ con annotata la cessazione dalla circolazione del veicolo);
  • una copia del contratto di acquisto o di qualsiasi altro documento commerciale che identifichi le parti e comprovi l’acquisto del veicolo (una fattura dettagliata, per esempio);
  • una copia dello stato di famiglia dell’acquirente con data non anteriore a sei mesi, qualora sia richiesta;
  • altri eventuali documenti necessari.

Le richieste di formalita’ al PRA debbono essere presentate entro 60 giorni dall’immatricolazione del veicolo -ai sensi dell’art.93 del c.d.s.  pena la decadenza di tutte le agevolazioni.

Il venditore deve, ulteriormente:

  • consegnare il veicolo ritirato al demolitore e cancellarne i dati al PRA (direttamente o per delega) entro 15gg dalla consegna del nuovo mezzo;
  • inviare le documentazioni inerenti la vendita e la rottamazione al produttore, che deve conservarle per cinque anni.

I contributi sono anticipati dai venditori come detrazione dal prezzo.

I Concessionari-venditori vengono poi rimborsati dai centri autorizzati che hanno effettuato la rottamazione oppure dalle imprese costruttrici o importatrici del veicolo.

Questi, da parte loro, recuperano il contributo detraendolo dalle proprie tasse.

UN CASO A PARTE – installazione di impianti a metano o a gpl su veicoli gia’ circolanti

Il decreto conferma -com’era avvenuto per il 2008- la validita’ dei contributi per l’installazione di impianti GPL e a gas metano su veicoli gia’ in circolazione.

Ricordiamo che si tratta degli incentivi concessi gia’ da qualche anno dal Ministero per lo sviluppo economico -nella misura per il 2008 di euro 350 o 500 a seconda che venisse installato un impianto GPL o a gas- come sconto al momento della trasformazione,

Dal 7/2/09, tali contributi diventano di:

  • euro 500 per l’installazione di impianti a GPL
  • euro 650 per l’installazione di impianti a GAS METANO

Per queste agevolazioni sono fissati dei precisi limiti di spesa, raggiunti i quali il contributo non e’ piu’ erogabile.

Tutte le informazioni al riguardo, con la lista degli installatori, possono essere trovate sul sito del consorzio ECOGAS

Incentivi statali ed incentivi regionali

i suddetti incentivi sono statali. Per informazioni su eventuali ulteriori incentivi previsti a livello locale si deve far riferimento al proprio comune, provincia o regione.

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47 Risposte

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  1. Nel 2001 acquistai una polo del 93 assieme a mia suocera. Nel CdP l’auto risulta cointestata ma nel libretto risulto solo io l’unico intestatario. Nel 2003 la suocera muore e non facciamo alcun passaggio di proprietà tra la quota di auto della defunta e le eredi (mia cognata e mia moglie). Per tutti questi motivi, ma soprattutto per il fatto che la suocera è morta prima del 2006, la concessionaria sostiene che non ho diritto a 1500 euro di rottamazione. Che fare?

    matteo

    2 Dicembre 2009 alle 08:33

  2. Domanda: per “rottamazione di motociclo” si intende la consegna dei documenti e del motociclo stesso (nella sua totalità o in parte) o la sola consegna dei documenti? Grazie Renato

    renato

    19 Novembre 2009 alle 09:03

  3. E’ possibile rottamare un furgone per acquistare un vettura?
    IL furgone in questione è Citroen Berlingo del 1999 diesel .
    Grazie .

    Claudio

    11 Novembre 2009 alle 00:17

  4. complimenti per la guida :) ma ho un dubbio:
    un mese fa mi hanno regalato una macchina del 93. Per ora va ma è un catorcio.. A novembre vorrei acquistare una nuova auto. Se rottamo l’auto del 93, pur non essendone proprietaria da più di 6 mesi, usufruisco degli incentivi per l’acquisto del nuovo?
    Insomma per avere gli incentivi devo essere proprietaria dell’auto da almeno 6 mesi oppure non c’è nessun vincolo temporale?
    Che riferimento legislativo posso consultare a proposito?
    grazie grazie grazie

    carletta

    21 Ottobre 2009 alle 19:42

    • Ciao, e’ un’informazione che sarebbe utile anche a me. Alcuni concessionari dicono di si altri no. So per certo che VW non applica il suo sconto di 1000euro se non si possiede la macchina da rottamare da almeno 6 mesi, fermo restando che il contributo statale di 1500euro e’ garantito.

      Se riesci a trovare qualche altra informazione a proposito ti sarei grato se me la girassi. Grazie e ciao, Simone

      simone

      30 Novembre 2009 alle 19:19

  5. buon sera vorrei rottamare un’auto usata e acquistarne una nuova per usufruire delle agevoazioni fiscali. l’auto è intestata a mio padre che ha un nucleo famigliare diverso dal mio come funziona? devo fare il passaggio di proprietà? se si devo essere proprietaria da quanto tempo?

    piero

    11 Ottobre 2009 alle 20:43

    • Deve effettuare il passaggio di proprietà. Non è richiesta anzianità di possesso.

      c0cc0bill

      11 Ottobre 2009 alle 21:06

  6. Vorrei acquistare un veicolo nuovo usufruendo degli incentivi di rottamazione. Farei rottamare l’auto intestata a mia mamma, defunta nel 2003, ereditata da mio papà, mia sorella e io (tre eredi) Non abbiamo mai fatto il passaggio di proprietà. Dobbiamo farlo (a nome mio) per godere degli incentivi di rottamazione o basta che gli altri due eredi atuocertifichino la rinuncia all’eredità?

    Michela

    8 Ottobre 2009 alle 16:39

    • Bisogna fare il passaggio di proprietà ed è necessario, per farlo, che gli altri due eredi dichiarino la rinuncia all’eredità.

      c0cc0bill

      8 Ottobre 2009 alle 17:20

  7. Sapreste dirmi se è possibile rottamare un’ auto, per comprare una moto?

    miki

    24 Settembre 2009 alle 11:56

  8. Ho un’autovettura del 1999 a gasolio e un vecchio fuoristrada/autocarro a gasolio. Se non si rottamano entro il 31/12/2009 con l’acquisto di una nuova auto, possono continuare comunque a circolare?
    Ovvero, se li rottamo entro quest’anno, posso usufruire dell’incentivo in vigore ora. Successivamente, ci saranno altre disposizioni che consentiranno di rottamarli con altri incentivi.
    Non è che dal 01/01/2010 non li potrò più usare.
    Grazie per il chiarimento.

    GEPO

    17 Settembre 2009 alle 08:26

  9. Buongiorno,
    è possibile usufruire degli incentivi sulla rottamazione per acquisto auto rottamando un motociclo immatricolato prima del 31.12.1999?
    Grazie

    Silvio

    16 Settembre 2009 alle 12:56

  10. Buona sera vorrei sapere se è possibile rottamare un auto acquistata da poco o c’è qualche clausola che costringe per poter rottamare un auto il possedimento di almeno qualche tempo? grazie

    Anonimo

    13 Settembre 2009 alle 16:48

    • La rottamazione vale per veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 1999.

      c0cc0bill

      13 Settembre 2009 alle 18:32

  11. Buonasera,
    è possibile rottamare un autocarro (fiorino euro 0) per acquistare un’autovettura?

    danilo

    2 Luglio 2009 alle 22:41

    • Per Danilo ! io sono nella tua stessa situazione ma ahimè al contrario! Potremmo darci una mano, che ne dici?!

      Angelo

      15 Ottobre 2009 alle 14:31

  12. nel caso in cui dopo aver ritirato l’auto nuova dal conce usufruendo dell’incentivo rottamazione ed avendo consegnato certificato di proprietà e libretto originali del mezzo da rottamare(non marciante) lo stesso viene rubato, perdo i 1500 euro di incentivo statale o è il conce che deve risponderne visto che non ha ritirato il mezzo nonostante i miei solleciti a tal proposito?!

    tano

    30 Giugno 2009 alle 13:15

    • Le automobili ritirate con gli incentivi fiscali devono essere rottamate (non rimesse in circolo nel mercato dell’usato). Credo che il “conce”, con il furto, si sia risparmiato un fastidio.

      weblog admin

      30 Giugno 2009 alle 13:39

      • sarebbe a dire che io non devo stornare i 1500 euro di incentivo al conce o allo stato?

        tano

        1 Luglio 2009 alle 14:58

  13. vorrei sapere:
    se il concessionario può eliminare lo sconto, già concordato avendo inserito nel contratto l’incentivo;
    se esiste un fondamento che l’acquisto con emissione di fattura a soggetto titolare di partita iva annulla il diritto alla fruizione dell’incentivo;

    romano martini

    5 Giugno 2009 alle 17:50

    • Il beneficio della rottamazione è riservato a cittadini consumatori e non a professionisti. La rottamazione non può essere accompagnata da emissione di fattura a soggetto titolare di partita IVA.

      weblog admin

      5 Giugno 2009 alle 23:37

  14. Per l’aquisto di un nuovo furgone
    Vorrei sapere se vero che il furgone da rottomare deve essere intestato a me da almeno 6 mesi come qualche concessionario mi ha detto, oppure no.

    maurizio

    16 Maggio 2009 alle 10:39

  15. Si può rottamare un’auto per l’acquisto di una moto ?

    franco

    7 Maggio 2009 alle 11:07

    • No.

      weblog admin

      7 Maggio 2009 alle 13:16

      • ma perche no? si rottama una vecchia auto e si compra una moto euro 3…cosi si inquina meno! mi sembra un controsenso…

        Anonimo

        27 Agosto 2009 alle 12:00

  16. chi consegna al concessonario una vettura da demolire e ne acquista una nuova deve pagare solo le spese di radiazione dal pra ? chiedo questo in seguito alla richiesta del concessonario a pagare 250 euro per le spese di rottamazione.

    destefanis giancarlo

    29 Aprile 2009 alle 08:06

  17. diversi concessionari di roma consultati x l’acquisto di uno scooter nuovo, mi hanno dettom che i 500 euro di contr. rottamazione non sono “netti” perche 60 euro sono a carico dell’acquirente.E’ vero?

    PAOLO

    23 Aprile 2009 alle 14:43

  18. Dovrei acquistare un autoveicolo nuovo. Sapete dirmi se l’incentivo state di € 1.500 si applica anche per la rottamazione di un autocarro. Oppure devo necessariamente rottamare un autoveicolo?
    Grazie

    Ivan

    15 Aprile 2009 alle 12:25

    • In caso di acquisto di autocarri nuovi di massa massima fino a 3.500 chilogrammi, di categoria “euro 4″ o “euro 5″, omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano, e’ i benefici per la rottamazione prevedono un incentivo di 4.000 euro.

      Comunque c’è scritto nell’articolo …

      weblog admin

      15 Aprile 2009 alle 16:50

    • ahime ho appena scoperto che non si può in quanto anche se potrebbe sembrare LOGICO non è contemplato normativamente…cosi io ho deciso di non rottamare il mio autocarro e di conseguenza neppure comprare un auto nuova…

      Anonimo

      7 Settembre 2009 alle 13:31

  19. Ma i benefici previsti per la rottamazione auto valgono anche nel caso di installazione di impianti a GPL o metano?

    federico lussu

    13 Aprile 2009 alle 14:02

    • Sì, perchè si tratta degli incentivi concessi gia’ da qualche anno dal Ministero per lo sviluppo economico – nella misura per il 2008 di euro 350 o 500 a seconda che venisse installato un impianto GPL o a gas – come sconto al momento della trasformazione.

      Dal 7 febbraio 2009, tali contributi diventano di:

      euro 500 per l’installazione di impianti a GPL
      euro 650 per l’installazione di impianti a GAS METANO

      Per queste agevolazioni sono fissati dei precisi limiti di spesa, raggiunti i quali il contributo non e’ piu’ erogabile. Tutte le informazioni al riguardo, con la lista degli installatori, possono essere trovate sul sito del consorzio ECOGAS.

      weblog admin

      13 Aprile 2009 alle 14:10

  20. Vorrei procedere all’acquisto di un autocarro. Su quale tipologia devo orientarmi volendo accedere ai benefici previsti per la rottamazione ?

    giorgio t.

    13 Aprile 2009 alle 13:59

    • In caso di acquisto di autocarri nuovi di massa massima fino a 3.500 chilogrammi, di categoria “euro 4″ o “euro 5″, omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano, e’ i benefici per la rottamazione prevedono un incentivo di 4.000 euro

      weblog admin

      13 Aprile 2009 alle 14:08

  21. Io ho acquistato un’auto ecologica a metà gennaio.
    Ho perso il diritto a fruire degli incentivi per la rottamazione auto ?

    marino calcaterra

    13 Aprile 2009 alle 13:55

    • Il beneficio previsto per la rottamazione auto era stato già fissato a tutto il 2009.

      Ora, per gli acquisti dal 7 febbraio in poi valgono le cifre gia’ indicate nell’articolo, dovute all’introduzione del decreto legge 5/09, ma per il periodo precedente (2008 fino al 6 Febbraio 2009), rimangono validi questi incentivi, validi sia per le autovetture ecologiche sia per gli autocarri ecologici:
      .
      - 2.000 euro per veicoli con immissioni inferiori ai 120 gr di CO2 per km
      - 1.500 euro negli altri casi

      weblog admin

      13 Aprile 2009 alle 14:05

  22. Il bonus rottamazione auto vale anche per i motorini?

    silvy

    13 Aprile 2009 alle 13:52

    • Per la rottamazione di un motociclo o ciclomotore di categoria Euro 0 od Euro 1 con acquisto di un motociclo nuovo Euro 3 di cilindrata fino a 400 cc e’ concesso un contributo di: 500 euro.
      Questa agevolazione vale per contratti stipulati dal 7 Febbraio 2009 al 31 Dicembre 2009, con immatricolazione eseguite entro il 31 Marzo 2010.

      weblog admin

      13 Aprile 2009 alle 14:03

  23. salve,ho un dubbio sull’acquisto di una vettura.Vorrei comprare una lancia ypsilon a breve,in modo da usufruire degli incentivi statali,dello sconto concessionari,etc…,ma ho visto che in autunno ci sarà il nuovo modello. Ora mi chiedevo:mi conviene comprare il modello vecchio,o aspettare il modello nuovo (col rischio che senza incentivi,mi costi un occhio?)

    monia

    9 Aprile 2009 alle 13:13

    • Sicuramente gli incentivi resteranno validi fino al 31 dicembre.

      Quindi il consiglio è aspetta gli inizi di novembre e se vien fuori il modello nuovo lo compri, altrimenti decidi soluzioni alternative.

      weblog admin

      9 Aprile 2009 alle 13:32

  24. Salve,
    vorrei sapere se c’è l’obbligo di fornire al venditore l’intera macchina o basta consegnare le targhe,il libretto ed il certificato di proprietà. Possiedo una macchina d’epoca e sarei interessato a vendere i suoi pezzi agli amatori…
    Grazie per l’attenzione.
    Giorgio

    giorgio1977

    12 Marzo 2009 alle 13:04

    • La rottamazione del veicolo può essere effettuata anche direttamente dal proprietario che può rivolgersi a un demolitore autorizzato. Per consentire il necessario collegamento tra la cessazione del veicolo rottamato e l’acquisto del veicolo nuovo, il soggetto che ha già provveduto alla rottamazione del veicolo è tenuto a produrre al venditore del veicolo nuovo, il certificato di presa in carico.

      Altri particolari qui.

      c0cc0bill

      12 Marzo 2009 alle 13:28

  25. il rottamatore e specifico o un rottamatore affiliato a un ente

    bifulcomoto

    10 Marzo 2009 alle 18:37

    • sapreste dirmi se posso rottamare lo scooter euro 0 in Puglia,dato che vivevo lì, ottenere il certificato di rottamazione e la targa,e poi presentare il tutto ad un venditore a Milano??? Ho già acquistato il nuovo scooter, ma ho difficoltà per il trasporto fino a Mmilano del mezzo da rottamare

      renzo

      12 Marzo 2009 alle 20:54


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