Guida alla individuazione dei componenti il nucleo familiare nella dichiarazione sostitutiva ISEE e per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate
Per aver diritto all’erogazione di prestazioni sociali agevolate, gli assegni familiari o il bonus elettrico (sconti sulla bolletta della luce) è richiesta la presentazione della dichiarazione sostitutiva ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente).
La dichiarazione sostitutiva ISEE
La dichiarazione sostitutiva ISEE non è un adempimento necessario per tutti gli utenti dei servizi sociali. La dichiarazione è necessaria solo quando il cittadino intende richiedere una prestazione sociale agevolata la cui modalità di erogazione dipende dalla sua situazione economica e patrimoniale.
Una delle difficoltà insite nella compilazione della dichiarazione sostitutiva ISEE è la determinazione del nucleo familare. Dalla composizione del nucleo familiare, infatti, dipende poi la valutazione della situazione patrimoniale e reddituale del richiedente che, a sua volta, determina il diritto a fruire delle prestazioni sociali agevolate concesse dallo Stato, dalle Regioni o dai Comuni.
Questo articolo vuole essere una guida utile (si spera) a comprendere come, nella determinazione del nucleo familiare ai fini ISEE, si intersechino spesso concetti legati alla famiglia anagrafica, ai soggetti fiscalmente a carico ed alla convivenza anagrafica del richiedente.
L’articolo potrà essere utile anche quando sono previsti tetti al reddito del nucleo familiare per godere di benefici statali, regionali e comunali (bonus famiglie ad esempio). In questi casi, infatti, pur non entrando in gioco direttamente la dichiarazione ISEE, è sempre necessario individuare quali siano i componenti del nucleo familiare.
Composizione del nucleo familiare

Criteri per l’individuazione del nucleo familiare
- art. 1 co. 1 del DPCM 4 aprile 2001 n. 242.
“…Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 , salvo quanto stabilito nei commi seguenti.” - art. 2 co. 2 D.L.vo 3 maggio 2000, n. 130
“… Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica. Soggetti a carico ai fini I.R.P.E.F. fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini I.R.P.E.F. di altre persone , fanno parte dello stesso nucleo familiare. Il figlio minore di 18 anni, anche se risulta a carico ai fini I.R.P.E.F. di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive.
Salvo casi particolari, il nucleo familiare si identifica con la famiglia anagrafica:
art. 4 del DPR. 30 maggio 1989, n. 223: Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune, legate da:
- Vincoli di matrimonio
- Parentela
- Affinità
- Adozione
- Tutela
- Vincoli affettivi
Famiglia anagrafica

In cosa consista il vincolo di matrimonio è, purtroppo, cosa nota a tutti.
Il vincolo di parentela
Più interessante è capire invece cosa si intenda per vincolo di parentela.
- art. 74 c.c. Parentela – La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite.
- art. 75 c.c. Linee della parentela – Sono parenti in linea retta le persone di cui l’una discende dall’altra; in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l’una dall’altra.
- art. c.c. 76 Computo dei gradi – Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite. Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all’altro parente, sempre restando escluso lo stipite.
- art. 77 c.c. Limite della parentela – La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado (572), salvo che per alcuni effetti specialmente determinati.
Il vincolo di affinità
Il vincolo di affinità è invece il rapporto che si stabilisce tra un coniuge e i parenti dell’altro coniuge. Nella linea e nel grado in cui taluno è parente d’uno dei due coniugi, egli è affine dell’altro coniuge. L’affinità non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati (434). Cessa se il matrimonio è dichiarato nullo, salvi gli effetti di cui all’art. 87, n. 4.
Tralasciando i vincoli meno frequenti che derivano dall’adozione e/o dalla tutela legale, veniamo ai vincoli affettivi. Si tratta del c.d. legame “affectionis causa” derivante da libera scelta affettiva, con caratteristica di permanenza nel tempo, costanza e impegno reciproco alla coabitazione.
Non rientrano in tale concetto :
- rapporti occasionali (brevi coabitazioni con spirito di ospitalità)
- rapporti che danno origine ad un obbligo giuridico di fonte contrattuale (es. collaborazione familiare)
Esempio di composizione del nucleo familiare

Regole sulle persone coniugate
- i coniugi conviventi, anche se uno o entrambi a carico ai fini IRPEF di altre persone, formano un nucleo familiare a sé stante;
- se i coniugi invece hanno diversa residenza anagrafica e sono a carico di altre persone, faranno comunque parte del medesimo nucleo familiare ma non a sé stante, bensì identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi, scelta di comune accordo come residenza familiare.
I coniugi fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare, anche quando non risultano nello stesso stato di famiglia, tranne che
- in caso di separazione legale;
- se e’ stata ordinata la separazione in pendenza di domanda di nullità di matrimonio;
- se e’ stata consentita la diversa residenza a seguito di provvedimenti temporanei ed urgenti del giudice;
- se uno dei coniugi e’ stato escluso dalla potestà sui figli;
- se e’ stata proposta domanda di divorzio;
- se sia in corso un procedimento da cui risulti l’abbandono del coniuge.
Ma attenzione: è fondamentale che le predette situazioni siano oggetto di un provvedimento del giudice o di un procedimento in corso. Una semplice separazione di fatto non comporta la divisione del nucleo.
Procediamo con un esempio per rendere più chiare le regole per l’individuazione del nucleo familiare nel caso di persone coniugate.
Mario Rossi, dichiarante, è residente con sua figlia Rosaria; Rosaria è sposata con Stefano, che risiede in un’altra abitazione con sua madre.
Rosaria e Stefano, in quanto coniugi, devono essere considerati nello stesso nucleo familiare.
Mario dovrà verificare se Rosaria e Stefano hanno scelto come residenza familiare quella di Rosaria (e di Mario) o quella di Stefano (e di sua madre):
- nel primo caso, il nucleo familiare di Mario sarà composto da Mario stesso, Rosaria e Stefano;
- nel secondo caso, sarà composto dal solo Mario (poiché in questo caso Rosaria e Stefano, per tutto il periodo di validità della dichiarazione, saranno nel nucleo familiare della mamma di Stefano).
Regole sui minori
In linea generale valgono i seguenti assunti:
- i figli minori che convivono con un genitore sono sempre iscritti nel nucleo familiare di cui fa parte il genitore stesso;
- se i figli minori sono coniugati (over 16 anni) sono tenuti a seguire le regole dei soggetti coniugati;
- i minori in affidamento preadottivo e temporaneo, affidati con provvedimento del giudice al dichiarante, al coniuge o ad altre persone che sono nello stesso stato di famiglia, fanno parte del nucleo familiare del dichiarante (o del coniuge, se con diversa residenza e lo stato di famiglia di riferimento è questo);
- se affidati a terzi con provvedimento del giudice, fanno parte del nucleo della persona a cui sono stati affidati, anche se inseriti in altra famiglia anagrafica o a carico ai fini IRPEF di altro soggetto;
- i minori in affidamento e collocati presso istituti di assistenza o comunità sono considerati nucleo familiare a sé stante.
Composizione del nucleo familiare – Soggetti a carico IRPEF
Fanno parte del nucleo familiare anche i soggetti non conviventi che hanno redditi inferiori ad una soglia predeterminata annualmente (nell’anno 2000 L. 5.500.000 pari a Euro 2.840,5) e sono figli della persona di cui sono a carico o ricevono da questa assegni alimentari non risultanti da provvedimenti giudiziari.
Esempio: Mario Rossi è il dichiarante, non è coniugato e risiede con due suoi amici, ma è a carico IRPEF di suo padre Antonio Rossi. Mario farà parte del nucleo familiare ai fini ISEE di suo padre Antonio, e dovrà procedere indicando subito nella seconda riga della tabella Antonio Rossi; nella colonna Tipo, in corrispondenza di Antonio Rossi andrà indicata la lettera R; successivamente, Mario dovrà considerare la composizione del nucleo familiare di suo padre, indicando la moglie di Antonio, i figli minori, le altre persone che risultano nello stato di famiglia di Antonio, i coniugi di queste persone, i soggetti a carico ai fini IRPEF, ecc.
Per tutti vale l’indicazione dell’ art. 433 c.c. All’obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell’ordine:
- il coniuge;
- i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi e, in loro mancanza i discendenti prossimi, anche naturali (nipoti);
- i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali (nonni ); gli adottanti;
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle germani o in subordine unilaterali.
Se il soggetto è a carico di più persone tenute nello stesso grado alla prestazione degli alimenti, è componente del nucleo di colui che è tenuto in misura maggiore in base alle proprie condizioni economiche (ART.441 c.c.)
Inoltre bisogna considerare che:
- soggetti a carico IRPEF fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico, anche se risultano componenti di altra famiglia anagrafica;
- se un soggetto risulta a carico ai fini IRPEF di più persone, si considera componente del nucleo familiare della persona della cui famiglia anagrafica fa parte.
Esempio: Gabriele non è coniugato e risulta nello stato di famiglia di Antonio, di cui è anche a carico ai fini IRPEF; Gabriele è, tuttavia, anche a carico ai fini IRPEF di Giovanni, che non è convivente; in questo caso, Gabriele farà parte solo del nucleo familiare di Antonio.
La convivenza anagrafica


buona sera,
avrei bisogno di una info,
io abito in una casa di mia proprietà, da un anno per motivi economici mia madre e mia sorella ( che è ragazza madre) con la sua bimba sono venute ad abitare con me ed automaticamente mia sorella ha perso tutte le agevolazioni su asilo ed altro per la bimba e per se stessa in quanto il nostro reddito si è sommato!! ma io non mantengo mia sorella e mia nipote le ospito solamnete a casa mia!!! cosa posso fare???
giovanna
5 Gennaio 2010 alle 18:48
Non può fare nulla.
I casi in cui è previsto che un soggetto convivente possa costituire nucleo familiare a sé stante sono:
a) il soggetto è un collaboratore familiare;
b) il soggetto è ospitato temporaneamente (ma non devono esserci vincoli di parentela con l’ospite)
c) il soggetto deve essere sposato, l’altro coniuge non deve essere convivente e la residenza anagrafica scelta è quella del coniuge non convivente.
cocco bill
5 Gennaio 2010 alle 20:12
buongiorno, sono divorziata da anni con due figli a carico al 100%. Adesso tutti e due i figli sono studenti maggiorenni e risiedono nella casa intestata a me mentre io sono risposata con un’altra residenza.
Il padre che non dichiara reddito e vive con la madre chiede se è possibile avere in carico lui i figli.
Vorrei sapere se si può e come comportarci ai fini ISEE per tasse universitarie.
grazie
cinzia
4 Gennaio 2010 alle 11:27
Se il padre non dichiara reddito, i figli non possono risultare a suo carico fiscale.
Se la madre è percettore di reddito i figli restano a carico fiscale di quest’ultima.
I suoi due figli fanno parte del nucleo familiare della madre (perchè pur non convivendo, non essendo percettori di reddito, formano nucleo familiare con il genitore per il quale risultano fiscalmente a carico).
cocco bill
5 Gennaio 2010 alle 20:02
salve,
sono coniugato con figli e per assistenza a mio padre disabile, devo cambiare necessariamente la residenza. Orbene, so benissimo che il mio nucleo cambia, ma quello che vorrei sapere è se continuerò a prendere gli assegni e le detrazioni per mia moglie e i miei figli. Grazie!
rocco
2 Gennaio 2010 alle 19:55
Fra i requisiti per fruire degli assegni e delle detrazioni per moglie e figli non c’è la condizione di convivenza.
cocco bill
5 Gennaio 2010 alle 19:44
buongiorno,volevo gentilmente chiedere ho sciolto una snc con regolare atto notarile,mioccupavo di commercio ,io continuero come ditta ex novo ,la merce che risulta ancora in magazzino come si dichiara non potendo fare una fattura alla nuova ditta poiche non ho ancora p.iva grazie del servizio che offrite siete di grande aiuto e auguroni per tutto…
lorella
31 Dicembre 2009 alle 08:59
Mi spiace, ma non posso esserle di alcun aiuto.
cocco bill
5 Gennaio 2010 alle 19:40
salve ho alcuni quesiti da porvi.
Sono stata assunta a dicembre a tempo indeterminato,sono madre di una bimba di 5 mesi riconosciuta dal padre che non vive con noi,abbiamo residenza presso lo stesso indirizzo e numero civico ma interno diverso(siamo vicini di casa e abbiamo entrambi una casa di proprietà di cui paghiamo ancora il mutuo),ho fatto al caf il modello isee per l’iscrizione al nido della bimba per l’anno 2010/2011 e nell’isee ho dichiarato di essere io e mia figlia come nucleo familiare poichè vive con meho sempre lavorato a tempo determinato con piccole pause fra un contratto e l’altro quindi non sono a carico dei miei genitori da oltre 10 anni.ora poichè il mio compagno ha richiesto gli assegni familiari perchè era l’unico fra noi due che poteva richiederli (poichè io ero disoccupata fino a 7 giorni fa) mentre io intenderò mettere a carico del 100% mia figlia ora che sono impiegata e guadagno meno del mio compagno le mie domande sono:devo dichiarare a qualcuno dove abita mia figlia perchè io non ho mai mensionato l’interno della casa?(l’unica pratica che è stata fatta è il riconoscimento all’anagrafe presso l’ospedale in cui è nata) inoltre se ho a carico mia figlia il mio compagno può richiedere comunque gli assegni familiari?quale iter devo fare per stare in regola e fare le cose fatte bene ai fini fiscali?Per ultima cosa conviene che metto mia figlia a carico del 100% guadagnando la metà del mio compagno oppure ci conviene metterla a carico al 50% di entrambi,rimango in attesa di risposte grazie
mary
30 Dicembre 2009 alle 18:52
1) Le detrazioni per figli a carico (compresi ovviamente i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) spettano anche se questi non convivono con il contribuente;
2) la detrazione per figli a carico deve essere ripartita nella misura del 50% ciascuno;
3) tuttavia i genitori possono decidere di comune accordo di attribuire l’intera detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato, per evitare che la detrazione non possa essere fruita in tutto o in parte dal genitore con il reddito inferiore;
4) se un genitore fruisce al 100% della detrazione per figlio a carico, l’altro genitore non può fruirne.
Questi sono i 4 punti su cui orientarsi.
Ne discende che il 50% della detrazione può essere fruita dal padre.
Oppure che uno dei genitori (quello con reddito maggiore) fruisca del 100% della detrazione, se c’è accordo. Questo è naturale avvenga nel caso in cui il genitore con reddito minore non abbia capienza, nell’imposta dovuta, per la detrazione del 50%.
Le stesse regole valgono per la questione assegni familiari, purchè non vengano richiesti da entrambi. Qui per decidere chi debba richiederli conviene dare un’occhiata a questa tabella.
Per quel che attiene l’interno in cui vive sua figlia, le suggerisco di definire quanto prima la questione, attraverso una opportuna segnalazione all’anagrafe. La situazione attuale, che comprendo essere abbastanza flessibile, potrebbe, alla lunga, determinare qualche problema.
cocco bill
30 Dicembre 2009 alle 20:06
Sono coniugata in regime di separazione dei beni, mio marito da alcuni anni vive in un altro comune e ha costituito un altro nucleo familiare. Per motivi che non sto a spiegare, finora non abbiamo avviato procedimenti di separazione legale. Per l’acquisto di un appartamento in edilizia convenzionata dovrò presentare una dichiarazione ISEE, da quanto leggo lui fa parte del mio nucleo familiare anche se non compare nello stato di famiglia. Come posso sottoscrivere una mia dichiarazione ISEE se devo fornire anche informazioni sui redditi e le proprietà del mio coniuge di cui non sono a conoscenza? Grazie e auguri.
Marialuisa
30 Dicembre 2009 alle 17:11
Giustamente, gentile signora Marialuisa, nessuno può chiederle spiegazioni su una situazione, per così dire, border line.
Se così è, evidentemente ci saranno delle ottime motivazioni.
Deve reciprocamente comprendere, tuttavia, che neanche può essere chiesto: “Come posso sottoscrivere una mia dichiarazione ISEE se devo fornire anche informazioni sui redditi e le proprietà del mio coniuge di cui non sono a conoscenza?”
Perchè le si potrebbe rispondere: “Chiami suo marito al cellulare e si faccia mettere a conoscenza di redditi e proprietà…”
cocco bill
30 Dicembre 2009 alle 20:26
Salve, ho urgente bisogno di un chiarimento…ieri, quindi 29 Dicembre 2009 ho cambiato residenza…sono passata dalllo stato di famiglia originario (con la mia famiglia) a quello con mia nonna…volevo sapere se posso chiedere l’ISEE 2009 come componente del nucleo familiare di mia nonna, nonostante io a livello giuridico sono componente del suo nucleo solo per 3 giorni del 2009…Spero di essermi spiegata bene…Grazie dell’attenzione…aspetto una risposta…
Mery
30 Dicembre 2009 alle 10:06
Si è spiegata benissimo.
- il nucleo familiare è quello esistente al momento della presentazione del modello ISEE
- il reddito, per ciascun componente di detto nucleo, è quello indicato nell’ultima dichiarazione presentata ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche. Se al momento della presentazione del modello ISEE non si è ancora presentata la dichiarazione dei redditi per l’anno corrente, bisognerà dichiarare il reddito indicato nella dichiarazione Irpef dell’anno precedente (che si riferisce quindi al reddito relativo a due anni prima della presentazione del modello ISEE)
- il patrimonio mobiliare ed immobiliare deve essere quello esistente alla data del 31 dicembre dell’anno precedente alla presentazione del modello ISEE.
Quindi lei può, ai fini ISEE, far riferimento al nucleo familiare costituito con sua nonna, purchè al 31 dicembre 2008 abbia denunciato un reddito superiore a 2840,51 euro.
cocco bill
30 Dicembre 2009 alle 20:34
Salve, io sono un ragazzo di 22 anni….faccio parte del nucleo familiare di mio padre…vivo con lui mia madre e gli altri due mie fratelli da sempre, ora vorrei fare residenza a casa di mia nonna, per motivi universitari.Volevo sapere se cambio residenza chi dovrò considerare nel mio nucleo familiare ai fini dell’ISEE? Ancora la mia famiglia soltanto o ci devo inserire anche mia nonna che è vedova pensionata e vive sola…? Grazie aspetto una risposta
raffaele
29 Dicembre 2009 alle 17:22
Fino a quando non guadagna più di 2840,51 euro in un anno, lei risulterà a carico fiscale di suo padre.
Dovunque andrà ad abitare, anche chiedendo residenza, risulterà, ai fini ISEE, nel nucleo familiare di suo padre.
E, per il calcolo del reddito ISEE non dovrà tener conto di altri conviventi (come sua nonna).
cocco bill
29 Dicembre 2009 alle 17:45
Salve, sono divorziata e madre di 2 figlie minori (14 3 11anni) in affido congiunto con il mio ex marito
Ho reddito molto basso e ho bisogno di fare isee per avere sussidi e altro
Le bimbe sono anche nel mio 730 come IRPEF
Posso inserirle nel mio ISEE anche se la residenza all’anagrafe è all’indirizzo del mio ex-marito?
Anticipo che lui ha un reddito elevato e non fa ISEE!
Grazie
ANNA MARIA
29 Dicembre 2009 alle 13:29
No Anna Maria.
I figli minori che convivono con un genitore sono sempre iscritti nel nucleo familiare di cui fa parte il genitore stesso.
cocco bill
29 Dicembre 2009 alle 13:56
Ciao, questo lo so ma essendo in AFFIDO CONGIUNTO le minori e io pur non avendole nel mio stato di famiglia le ho comunque nel mio 73o, quindi nel mio reddito IRPEF, per questo credo che nell’ISEE comunque loro ce le posso inserire!
ANNA MARIA
30 Dicembre 2009 alle 14:45
Se un soggetto risulta a carico ai fini IRPEF di più persone, si considera componente del nucleo familiare della persona della cui famiglia anagrafica fa parte.
cocco bill
30 Dicembre 2009 alle 23:48
Salve,
Ho la residenza con i miei genitori, ma sono domiciliato con contratto di locazione in un altro comune per motivi di lavoro da più di 2 anni e presento dichiarazione redditi in modo autonomo e non dipendo a fini Irpef dai miei genitori.
Nel fare l’Isee al caf mi hanno detto che posso comparire solo io come nucleo familiare (perché sostanzialmente indipendente in tutto e per tutto, anche se la residenza è ancora a casa dei mie: essendo però intestatario di contratto di locazione in altro comune nell’isee compaio solo io).
E’ corretta questa interpretazione? All’ufficio comunale mi hanno detto che risultando residente con i miei devono comparire anche loro.
Chi ha ragione?
Grazie
Lorenzo
23 Dicembre 2009 alle 12:32
A sostegno della versione a lei fornita dai funzionari del comune (che io condivido, fino a prova contraria) c’è l’art. 1 del DECRETO PRESIDENTE CONSIGLIO MINISTRI 4 aprile 2001, n. 242.
Bisognerebbe chiedere al CAF il riferimento normativo secondo il quale la titolarità di un contratto di locazione forma un nucleo familiare autonomo, ai fini ISEE.
Posso immaginare che il CAF si riferisse agli interventi per il diritto agli studi universitari, che sono regolati dall’ISEEU.
Nell’ISEEU il reddito e i patrimoni dello studente sono integrati con quelli del nucleo familiare dei genitori, a meno che lo studente sia considerato effettivamente indipendente. E ciò avviene quando lo studente ha residenza esterna all’unità abitativa della famiglia di origine in alloggio non di proprietà di un suo membro (e la prova sarebbe il contratto di locazione).
Concludendo, sarebbe molto interessante condividere l’informazione del CAF anche con gli altri lettori.
Mi aspetto un suo contributo in tal senso. Grazie
cocco bill
23 Dicembre 2009 alle 13:21
Proverò a contattare nuovamente il Caf. Appena avrò qualche informazione in merito non mancherò di condividerla.
Saluti
Lorenzo
23 Dicembre 2009 alle 13:54
Ciao, volevo chiedere un’informazione:
io e la mia ragazza abbiamo intenzione di acquistare casa assieme in FVG e vorremmo fare richiesta di contributo regionale.
Attualmente, ognuno con il proprio nucleo familiare, non entriamo per poco nei parametri richiesti. Volevo chiedere, se io cambio residenza e vado a vivere con mia nonna pensionata, il mio nuovo nucleo familiare saà io e mia nonna? In questo caso potrò presentare ISE ed ISEE solamente riguardante noi 2?
Molte grazie, Marco
Marco
23 Dicembre 2009 alle 09:24
Fino a quando avrà lo status di soggetto a carico fiscale (ovvero, non risulterà percettore di un reddito superiore a 2840,51 euro) lei risulterà a carico di uno dei suoi genitori, che supponiamo viventi (per non complicare le cose). Dovunque lei andrà ad abitare, anche in capo al mondo, il suo reddito ISEE sarà calcolato sulla base dell’appartenenza al nucleo familiare di suo padre.
Se, invece, lei è percettore di un reddito superiore a 2840,5 euro, allora potrà andarsene anche dalla nonna. In questo caso, il reddito ISEE del suo nucleo familiare terrà conto della pensione di sua nonna (oltre che, ovviamente, del reddito che lei percepisce).
cocco bill
23 Dicembre 2009 alle 11:21
Molte grazie, chiaro e preciso.
Marco.
Marco
23 Dicembre 2009 alle 11:29
vorrei sapere se nel caso il mio compagno dovesse spostare la residenza così non risulterebbe più nello stato di famiglia?ai fini del calcolo isee non sarei più obbligata a presentare il suo reddito ?noi conviviamo abbiamo un mutuo e un bambino di 15 mesi regolarmente riconosciuto
raffaella
20 Dicembre 2009 alle 22:54
Uno dei vantaggi a non essere sposati è proprio questo.
Se il suo compagno cambia residenza, i suoi redditi non rientreranno nell’ISEE del reddito del nucleo familiare.
In caso di matrimonio, invece, il cumulo dei redditi ai fini ISEE viene effettuato anche se i coniugi non convivono.
cocco bill
21 Dicembre 2009 alle 05:33
un altro dubbio…lui potrà scaricare gli interessi passivi del mutuo anche se non ha più residenza ?grazie
raffaella
22 Dicembre 2009 alle 12:05
Buongiorno, le chiedo cortesemente un chiarimento. Sono separata legalmente in attesa di diverzio. Ho tre figlie che sono state affidate a me e quindi risultano nel mio stato di famiglia. Da un mese vive con noi il mio compagno. L’anno prossimo dovrò presentare la dichiarazione ICEF per la richiesta del posto alloggio all’opera universitaria di Trento per la più grande delle mie figlie che frequenterà l’università a trento. Nella dichiarazione ICEF dovranno risultare anche i redditi del mio compagno che risulta residente nella casa di mia proprietà? La ringrazio e saluto
pia
19 Dicembre 2009 alle 23:15
Si, nella dichiarazione ICEF dovranno risultare anche i redditi del suo compagno.
c0cc0bill
20 Dicembre 2009 alle 06:25
un informazione volevo sapere io sono dissoccupata e x otto mesi prendo la dissoccupazione e la retta dell asilo del mio primo figlio la pagho intera…devo aspettare l anno prossimo x presentare la domanda x pagare meno…anche x gli assegni familiari?grazie….
vilma
11 Dicembre 2009 alle 11:19
salve,sono commerciante mio marito artigiano,volevo gentilmente sapere se per compilare il modello isee ,per le tasse universitarie di mia figlia che vive con me ,devo dichiarare anche il reddito di mio marito che ha la residenza in un comune diverso dal mioe e anche se non siamo separati legalmente abbiamo la separazione dei beni.grazie
lorella
9 Dicembre 2009 alle 14:34
Al reddito del suo nucleo familiare contribuirà sempre anche quello di suo marito, dovesse lui avere la residenza pure in capo al mondo.
Questo fin quando non interverrà una separazione legale, per accordo consensuale omologato o provvedimento giudiziale.
c0cc0bill
9 Dicembre 2009 alle 16:03
grazie ma siccome sto madello e sato trasmesso oggi a che cosa vado incontro,visto che è molto inferiore a quello precedente con i redditi di mio marito…il commercialista mi ha detto che si compila in base alla famiglia anagrafica che devo fare?
lorella
9 Dicembre 2009 alle 17:09
buongiorno, avrei bisogno un chiarimento, io e la mia ex compagna abbiamo un figlio che vive con lei, non siamo sposati, è in corso il mio cambio di residenza, in comune ci hanno chiesto il rinnovo della dichiarazione isee per l’asilo, nel momento in cui la mia residenza risulterà essere diversa da quella della mia ex compagna io continuerò a fare parte dello stesso nucleo familiare? se si per poter fare il nuovo isee devo aspettare che venga comunicato il cambio di residenza dal mio comune al suo?
gabriele
1 Dicembre 2009 alle 10:26
Dal momento in cui il suo cambio di residenza diverrà effettivo (con la comunicazione che verrà a lei inoltrata dal comune in cui migrerà) l’ISEE della ex-compagna non terrà conto dei suoi redditi.
Se vuole accelerare l’iter, poichè la comunicazione arriva sempre con ritardo rispetto alla variazione effettiva, la ex-compagna potrà, di tanto in tanto, richiedere uno stato di famiglia.
c0cc0bill
1 Dicembre 2009 alle 14:07
Mio figlio sposato con un figlio,trsferendosi da un’altra città con la sua famiglia ad abitare con me per una breve coabitazione con spirito di ospitalità,potrà conservare il suo stato di famiglia pur avendo la residenza presso la mia abitazione?
maria rosaria
30 Novembre 2009 alle 20:58
No signora, dal momento che esiste un evidente vincolo di parentela fra i coabitanti.
Se suo figlio chiede la residenza presso la sua abitazione, lei e suo figlio (con nuora e nipoti) farete parte dello stesso nucleo familiare ai fini ISEE.
c0cc0bill
30 Novembre 2009 alle 21:57
ah ho dimenticato di specificare che facciamo dichiarazione dei redditi separate (siamo entrambi impiegati) e per la bambina percepisco io sia le detrazioni da lavoro dipendente che gli assegni familiari.
Inoltre volevo sapere sempre per il calcolo dell’ISEE se spostando la mia residenza e quindi quella della bambina (che è sul mio stato di famiglia) a casa dei miei genitori, entrambi pensionati, quali sarebbero i redditi da considerare.Grazie ancora
THERRY
30 Novembre 2009 alle 20:43
Nell’ipotesi di spostare la residenza presso i suoi genitori ci sarebbe coabitazione e vincolo di parentela. Lei, inoltre, non è coniugata (nel qual caso avrebbe potuto costituire un nucleo familiare a parte con il marito, se non convivente con lei ed i suoceri).
Pertanto, ai fini ISEE, il suo reddito andrebbe sommato a quello dei trattamenti pensionistici dei suoi genitori.
c0cc0bill
30 Novembre 2009 alle 21:51
Io e il mio compagno viviamo nello stesso appartamento di proprietà di lui. abbiamo due stati di famiglia separati e abbiamo una bambina che risulta sul mio stato di famiglia. Ai fini del calcolo dell’ISEE per l’iscrizione al nido della bambina quali redditi vanno considerati? e se il mio compagno cambiasse residenza?grazie
THERRY
30 Novembre 2009 alle 20:35
Lei presenta situazione di coabitazione, eppure fruisce di uno stato di famiglia separato, probabilmente giustificato dal riconoscimento dell’ufficiale di anagrafe di un rapporto occasionale di coabitazione (breve coabitazione con spirito di ospitalità).
In queste condizioni ai fini del calcolo ISEE, per l’iscrizione al nido della bambina, va considerato solo il suo reddito.
c0cc0bill
30 Novembre 2009 alle 21:44
ciaò! io e mio padre abbiamo residenze diverse nello stesso comune,in due abitazioni separate. lui è divorziato legalmente e quindi nel suo stato di famiglia risulata come unico componente. io me lo sono messo a carico fiscalmente e prendo detrazioni in busta paga già da due anni, perchè lui non ha redditi assogettabili a irpef, quindi reddito zero. per il fatto di avere residenze diverse ci possono essere problemi per altre agevolazioni in cui io dichiaro di averlo fiscalmente a carico?
giovanni
30 Novembre 2009 alle 15:21
Le detrazioni per coniuge e figli a carico spettano anche se questi non convivono con il contribuente.
Invece, per poter fruire della detrazione per “altri familiari a carico” (fra cui sono ricompresi i genitori) è necessario che questi convivano con il contribuente oppure ricevano da lui assegni alimentari, anche non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria.
Delle due l’una. Per fruire delle detrazioni di “padre a carico” o ci va a vivere assieme, oppure si mette al riparo da eventuali pretese del fisco dimostrando (attraverso – per esempio – un bonifico bancario mensile) che lei corrisponde a suo padre una sorta di assegno di mantenimento.
Magari, dopo aver effettuato il bonifico, quei soldi se li fa restituire …
c0cc0bill
30 Novembre 2009 alle 15:41
effettivamente io vivo con lui anche perchè mio padre è invalido ed ha bisogno di assistenza, ma hai fini burocratici abbiamo residenze diverse come dicevo prima. devo cambiarla questa residenza, o lascio correre la cosa cosi com’è? pensavo di comprare una macchina con l’esenzione dell’ivà grazie alla legge 104, e mi hanno chiesto che se dovevo intestarla a me lui deve essere fiscalmente a carico… e quindi mi venuto questo dubbio…
giovanni
30 Novembre 2009 alle 15:58
Le ho risposto Giovanni, o cambia residenza o corrisponde un assegno mensile a suo padre, con modalità che siano probanti per il fisco in caso di controlli.
Adesso come adesso, lei fruisce indebitamente delle detrazioni fiscali relative ad un padre a carico.
c0cc0bill
30 Novembre 2009 alle 16:01
Buonasera, sono una ragazza single con lavoro dipendente, vivo ancora con i miei genitori, ma faccio dichiarazione dei redditi separata da quella di mio padre. vivendo con i miei, appartengo ancora al loro stato di famiglia?? anche se produco reddito mio e dichiarazione dei redditi mia?’
Fausta
30 Novembre 2009 alle 14:56
Si. In caso di accesso a prestazioni sociali agevolate l’indicatore ISEE della situazione economica equivalente terrà conto del suo reddito e di quello del suo papà. Ciò vale anche nel caso in cui la prestazione sociale agevolata dovesse essere richiesta da suo padre.
La cosa non è poi così strana: a parità di condizioni economiche e di altri requisiti, qualora lei dovesse competere – per l’accesso a benefici concessi dallo stato – con un altro single che però vive da solo, si presume che lei si più avvantaggiata.
Anche se produce reddito ed ipotizzato che la sua famiglia non l’aiuti economicamente, già la condivisione dell’affitto e dei costi fissi di un appartamento (condominio, utenze ecc…) la pone in una situazione di vantaggio.
c0cc0bill
30 Novembre 2009 alle 15:11
vorrei sapere se: andando a vivere con la mia famiglia(io mia moglie e mia figlia) presso i miei suoceri, cambi qualcosa sulla mia dichiarazione dei redditi(730) o su gli assegni familiari e dedrazioni?sul mio stipendio da dipendente?? grazie
donatello
28 Novembre 2009 alle 18:37
Poichè suo suocero ha un proprio reddito, la dichiarazione 730 non subirà alcuna variazione in ragione della nuova situazione di convivenza. Stesse detrazioni.
Come ha già intuito, invece, nel reddito ISEE del nucleo familiare dovrà essere inserito anche la pensione di suo suocero. Anche gli assegni familiari fanno riferimento al reddito complessivo del nucleo familiare.
Tuttavia in questo ultimo caso non si considerano:
* Le pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio;
* le pensioni di guerra;
* le rendite Inail;
* le indennità di accompagnamento agli inabili civili, ai ciechi civili assoluti, ai minori invalidi non deambulanti;
* le indennità ai ciechi parziali e ai sordi prelinguali;
* le indennità di frequenza ai minori mutilati e agli invalidi civili;
* gli assegni di superinvalidità sulle pensioni privilegiate dello Stato;
* le indennità di accompagnamento ai pensionati di inabilità Inps;
* le indennità di trasferta per la parte esclusa da Irpef;
* i trattamenti di famiglia;
* i trattamenti di fine rapporto o loro anticipazioni;
* gli arretrati delle integrazioni salariali.
c0cc0bill
30 Novembre 2009 alle 15:44
dovrei presentare domanda per gratuito patrocinio per determinare il reddito devo tenere conto di quello ISE o di quello ISEE?
antonino
24 Novembre 2009 alle 15:09
Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito complessivo annuo lordo dichiarato ai fini fiscali non superiore a euro 9.296,22.
Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante. In tale caso, i limiti di reddito sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
c0cc0bill
24 Novembre 2009 alle 15:53
Salve!Vorrei chiedere un’informazione.
Vivo con mia madre e mio fratello. Mio padre, da Giugno 2009, non vive più con noi, ma presso suoi amici, in seguito ad una separazione di fatto con mia madre. Specifico, non esiste alcun documento legale che certifica la separazione dei miei genitori. Semplicemente, mio padre, nel Giugno 2009, si è recato in Comune ed ha detto di non voler più coabitare con mia madre, ma di volersi trasferire da suoi amici.
Ora, nello stato di famiglia attuale di mia madre, appare solo lei insieme a me e mio fratello.
La mia domanda è:-il mio nucleo familiare coincide con il mio nuovo stato di famiglia?- Cioè, il mio nucleo familiare è composto solo da me, mia madre e mio fratello?
Da quello che leggo in questo sito, mi pare di capire, invece, che nonostante mio padre nn viva più con noi, comunque continua a far parte del nostro nucleo familiare, poichè nn è separato legalmente. Faccio queste domande perchè ho il timore che il mio CAF si sia sbagliato nel computarmi l’ISEE 2009, in quanto nel quadro sul nucleo familiare non risulta la presenza di mio padre.
Grazie in anticipo e scusatemi per il mio post precedente pubblicato in modo incompleto!
Grazie ancora!
Sara
21 Novembre 2009 alle 16:35
Sara, il quesito va posto in questa sezione.
c0cc0bill
22 Novembre 2009 alle 09:18
OK! SCUSAMI… SONO UN PO’ IMBRANATA! grazie x il suggerimento…sposto il mio quesito subito!
Sara
22 Novembre 2009 alle 12:43
Era una mia richiesta, non c’è alcuna regola che dice di postare dove ti ho indicato, per cui non devi alcuna scusa.
Il problema è che se non posso rispondere subito, perdo il segno delle domande che vengono fatte nei vari articoli del blog.
Ed allora cerco di concentrarle. Tutto qui.
c0cc0bill
22 Novembre 2009 alle 13:06
Salve, dovrei fare attestazione ISEE, mio marito ha il CUD 2009 (con sostituto d’imposta) ed io ho solo la dichiarazione sostitutiva CUD 2009 in quanto collaboratice domestica da un privato,vorrei sapere se questa dichiarazione sostitutiva è valida per poter fare ISEE o devo fare UNICO per dimostrare il reddito ai fini IRPEF (è questo che chiedono per l’attestazione ISEE)? Grazie
V maria
19 Novembre 2009 alle 11:04
Maria, il quesito va posto in questa sezione.
c0cc0bill
22 Novembre 2009 alle 09:19
Sto compilando l’attestazione ISEEU, nucleo familiare di 5 persone mentre sul quadro G (dichiarazione Patrimonio mobiliare) ci sono solo 4 righe per i componenti del nucleo familiare.
Come aggiungere il quinto componente?
Grazie
mirco
18 Novembre 2009 alle 10:52
Faccia una fotocopia del solo foglio in cui è presente il quadro G e lo alleghi alla dichiarazione.
c0cc0bill
18 Novembre 2009 alle 14:28
Salve, vorrei sapere cosa devo indicare nei moduli anagrafici per il lavoro quando mi viene chiesta la composizione del nucleo familiare. Ho la stessa residenza dei miei genitori e di mia sorella ma da due anni vivo in un’altra città per lavoro insieme al mio ragazzo, e il mio reddito supera la soglia minima (anche se non presento dichiarazione dei redditi, al momento). Grazie per le delucidazioni
Monica
17 Novembre 2009 alle 17:48
Dovrà indicare i suoi genitori e sua sorella.
c0cc0bill
17 Novembre 2009 alle 18:31
Salve!
Sono sposata da pochi mesi , sono in regime di separazione dei beni , al momento non produco redditi e risiedo ancora c/o i miei genitori.Mio marito risiede in un appartamento da solo.Cosa accadrebbe ai fini irpef e isee se spostassi la residenza c/o l’abitazione in cui risiede solo mio suocero e cosa accadrebbe nel momento in cui incominciassi a produrre reddito?
Grazie!
Monica
17 Novembre 2009 alle 11:16
In quanto coniugata lei fa parte dello stesso nucleo familiare con suo marito.
Se ipotizziamo che suo marito è percettore di un reddito superiore a 2840,51 euro, lei è fiscalmente a carico di suo marito ed abbiamo così risolto l’aspetto IRPEF.
Per quanto riguarda l’ISEE, i coniugi che non convivono possono scegliere la propria residenza familiare.
Se lei e suo marito scegliete come residenza familiare quella dei suoi genitori, al reddito ISEE del nucleo familiare contribuiranno i suoi genitori e suo marito.
Se lei e suo marito scegliete come residenza familiare quella di suo suocero, al reddito ISEE del nucleo familiare contribuiranno suo suocero e suo marito.
Se lei e suo marito scegliete come residenza familiare quella di suo marito, al reddito ISEE del nucleo familiare contribuirà solo suo marito.
Se lei comincia a produrre reddito suo marito non potrà fruire delle detrazioni fiscali IRPEF per coniuge a carico.
In ciascuna delle scelte sopra indicate bisognerà, ovviamente, aggiungere per l’ISEE anche il reddito da lei prodotto.
c0cc0bill
17 Novembre 2009 alle 17:27
Grazie 1000 ! Ora mi è veramente tutto chiarissimo!
Monica
17 Novembre 2009 alle 19:21
bello il vostro sito ci sono tantissime informazioni per tante cose utili
italyinfissi
17 Novembre 2009 alle 10:53
Molto gentile. Apprezzo il commento soprattutto perchè disinteressato.
c0cc0bill
17 Novembre 2009 alle 11:10
salve vorrei chiedere un paio di cose sulla mia situazione:
Ho residenza nella abitazione principale di mia suocera da due anni in virtu’ di autorizzazione scritta regolarmente accettata dal comune, in cui si richiedeva che non fossi inserito nello stato di famiglia della mia futura suocera (mi sono sposato a giugno 2009).
Mia moglie ha fatto adesso domanda di residenza nello stesso appartamento chiedendo di far parte del mio stato di famiglia e non in quello della madre.
E’ possibile mantenere quindi tutti e 3 la residenza in questo appartamento senza formare un unico stato di famiglia???
GRAZIE
massimo trozzi
16 Novembre 2009 alle 20:17
Essendo sposato, lei forma un nucleo familiare insieme a sua moglie (con eventuale prole), anche se non convivete.
Adesso che sua moglie prenderà la residenza nell’appartamento della propria madre, sarà difficile estendere quell’autorizzazione di cui lei ha beneficiato.
Le dico chiaramente che l’autorizzazione che le è stata concessa è poco trasparente: può essere rilasciata solo in casi eccezionali:
a) comprovata temporaneità della sistemazione (camera affittata, ad esempio)
b) riconoscimento dello status di colf (collaboratore familiare).
Quindi, attenzione, anche se credo che chi gliel’ha rilasciata a suo tempo non si assumerà la responsabilità penale di estenderla anche a sua moglie. E’ chiaro, Massimo, che già il suo era un abuso.
Concludendo, ai fini ISEE, lei, sua suocera e sua moglie farete parte di un unico nucleo familiare.
c0cc0bill
17 Novembre 2009 alle 07:46
Inoltre un altro piccolo quesito ….
Se io attualmente abito nella stessa abitazione di mia sorella (Che vive da sola ed ha un reddito superiore ai minimi per le persone a carico ma anche io ho un reddito superiore a tale soglia) costituiamo nucleo familiare io e lei o potremmo anche costituire due nuclei a se stanti? (I nostri genitori a loro volta hanno redditi superiori alla soglia e vivono in un’altra abitazione)
e infine…
Se mia sorella è disabile con attestazione di gravità, avrei potuto usufruire del bonus per famiglie con disabile conteggiando solo il mio reddito o comunque bisognava aggiungere anche il reddito di mia sorella?
Grazie mille ancora una volta mitico Coccobill!
fabio
16 Novembre 2009 alle 14:35
Prima domanda
La condizione di avere un reddito superiore a 2840,51 euro è necessaria per poter costituire un nucleo familiare autonomo. Ma non è sufficiente: occorre, infatti, anche non essere in convivenza con altri.
In pratica senza reddito minimo, lei potrebbe andare ad abitare anche a Canicattì ma costituirebbe sempre nucleo familiare con il genitore (parente, affiliato ecc) che lo dichiara fiscalmente a carico nella propria dichiarazione.
Seconda domanda
Cade con la prima. Così come è la situazione attuale, lei avrebbe dovuto conteggiare anche il reddito dei genitori.
La sua ipotesi avrebbe trovato concreta attuazione solo andando a vivere altrove, insieme a sua sorella.
c0cc0bill
16 Novembre 2009 alle 14:48
Nel mio caso sia il mio reddito che quello di mia sorella superano la soglia minima di reddito. Ho fatto poi nucleo familiare io e mia sorella da soli e conviviamo nella casa di mia sorella. C’era nei mesi scorsi il bonus per le famiglie con disabile, però la somma dei nostri redditi superava la soglia per poterne usufruire (Mi sembra fosse 35.000) Non c’erano scappatoie vero?
Fabio
16 Novembre 2009 alle 18:54
No, nessuna scappatoia.
c0cc0bill
17 Novembre 2009 alle 17:28
Salve C0cc0bill, veramente complimenti, il suo bagaglio di conoscenza è innegabilmente invidiabile. Io e mia moglie ci stiamo accingendo ad acquistare la nostra prima casa. Io sono già residente nel comune sul quale si trova l’immobile, ed appena acquistata l’abitazione sposterò la mia residenza presso l’abitazione stessa.
Mia moglie potrebbe evitare di fare il cambio di residenza anche se vivrebbe assieme a me?
In tal caso rischieremmo che il fisco le chiedesse la restituzione delle agevolazioni prima casa per la parte di sua competenza (50%) perchè non ha effettuato il cambio di residenza presso l’immobile?
Grazie ancora
fabio
16 Novembre 2009 alle 14:35
AGEVOLAZIONI SU ACQUISTO PRIMA CASA – REQUISITI
Il primo requisito indispensabile per fruire delle agevolazioni è che l’acquisto riguardi una casa di abitazione non “di lusso”. Per verificare se un immobile è considerato di lusso, occorre far riferimento ai criteri individuati dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969).
Accertato che si acquisti un’abitazione considerata non “di lusso”, i benefici spetteranno, a prescindere dalla categoria catastale dell’immobile, solo in presenza di determinate condizioni:
a) l’immobile deve essere ubicato nel Comune in cui l’acquirente ha la residenza o in cui intende stabilirla entro 18 mesi dalla stipula, o nel Comune dove l’acquirente svolge la propria attività principale.
b) l’acquirente non deve essere titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune dove si trova l’immobile da acquistare;
c) non bisogna essere titolari, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altra casa di abitazione, acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa.
Le condizioni di cui alle lettere b) e c) e l’impegno a stabilire la residenza, entro 18 mesi, da parte dell’acquirente che non risiede nel Comune dove è situato l’immobile che si acquista, devono essere attestate con apposita dichiarazione da inserire nell’atto di acquisto.
Se, per errore, nell’atto di compravendita dette dichiarazioni sono state omesse, è possibile rimediare mediante uno specifico atto integrativo, redatto secondo le medesime formalità giuridiche del precedente, in cui dichiarare la sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per usufruire delle agevolazioni fiscali.
DETRAZIONE MUTUO
E’ possibile detrarre gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti per l’acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale.
Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. Pertanto, la detrazione spetta al contribuente acquirente ed intestatario del contratto di mutuo, anche se l’immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado).
N.B. Prima casa ed abitazione principale sono concetti diversi.
La detrazione spetta a condizione che l’immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto, e che l’acquisto sia avvenuto nell’anno antecedente o successivo al mutuo.
Volendo potrà approfondire la materia consultando questa guida.
CONCLUSIONI
Dunque converrà con me che sua moglie correrà, prima o poi, il rischio di dover restituire le agevolazioni fiscali godute senza averne diritto. Ma per 18 mesi almeno, sua moglie potrà continuare a risiedere altrove.
Per poter invece fruire delle detrazioni fiscali degli interessi passivi sul mutuo (nei 18 mesi), non c’è alcun problema in quanto “l’abitazione principale” sarà occupata dal marito.
c0cc0bill
16 Novembre 2009 alle 14:37
La domanda nasceva dal fatto che, non ricordo dove lo lessi, la moglie anche se non cambia residenza è considerata come convivente col marito quando quella viene eletta come sede dl nucleo familiare. Però io mi chiedo, come fa l’ente di controllo fiscale a sapere che quell’abitazione è stata eletta come dimora del nucleo familiare? Prima ti sazionano e poi ti tocca dimostrare quanto sopra? C’è questo rischio? E’ che mia moglie è molto legata alla sua terra e vorrebbe mantenere questo seppur flebile ed effimero legame…
Fabio
16 Novembre 2009 alle 18:59
Fabio, con un semplice click il sistema informativo dell’anagrafe tributaria, collegato alle informazioni rese disponibili dal sistema delle anagrafi comunali, tira fuori tutte le incongruenze relative alle situazioni storiche, ad esempio, relative alla residenza dei contribuenti.
Individuando fra coloro che hanno fruito dei benefici fiscali chi, entro 18 mesi, non abbia poi spostato la propria residenza all’indirizzo dell’immobile oggetto del beneficio.
c0cc0bill
17 Novembre 2009 alle 08:37
Salve, io e la mia compagna conviviamo ed abbiamo un bambino ma non siamo coniugati. Inoltre io ho una residenza diversa da quella della mia compagna e del bambino. Ai fini del calcolo dell’ISEE costituiamo due nuclei familiari differenti o io faccio comunque parte del loro nucleo familiare?
Grazie
Fabio
12 Novembre 2009 alle 11:48
devo fare un dichiarazione isee per l’università, nell’anno precedente il mio nucleo familiare era composto da una persona portatrice di handicap grave,è giusto che venga considerato il suo reddito per la dichiarazione e non avere l’gevolazione per la riduzione nel calcolo de’isee. grazie
lorena
11 Novembre 2009 alle 11:30
Forse è meglio se ci racconta come è composto oggi il suo nucleo familiare.
c0cc0bill
11 Novembre 2009 alle 13:23
salve so che molti hanno fatto domande simili alla mia ma vorrei sapere cose relative all’assegno per il nucleo familiare che già percepisco.
io ho una figlia di 3 anni e non sono sposata
adesso vivo con mio padre pensionato e mia madre casalinga e devo fare la residenza a casa loro.
percepisco gli assegni per il nucleo familiare perchè prima vivevo sola con la bambina in affitto da un’altra parte.
adesso che avrò la residenza con i miei farò parte del loro nucleo familiare pur avendo un mio lavoro e quindi un mio reddito?
sarò nel loro stato di famigli o posso farne uno per me e mia figlia?
prenderò lo stesso gli assegni per il nucleo familiare anche se mio padre ha una buona pensione?
inoltre vorrei sapere se per la mia situazione ci sono altre agevolazioni a cui posso avere diritto e poi se devo fare l’isee e a cosa serve.
grazie per la risposta e scusi per il disturbo
annalisa
7 Novembre 2009 alle 18:52
scusi se le riscrivo ma se è possibile vorrei poter avere una risposta per la mia situazione perchè nessuno riesce a dirmi se per gli assegni per il nucleo famigliare devo considerare il reddito di mio padre dato che sono nel suo stato di famiglia o posso fare solo il mio. grazie
annalisa
13 Novembre 2009 alle 20:31
Le domande vanno inserite in questa sezione.
c0cc0bill
13 Novembre 2009 alle 21:31
anche io ho piu’ o meno la stessa situazione e vorrei una risposta
d
28 Novembre 2009 alle 18:14
Salve ho bisogno di farle una domanda.siccome io mi sono sposata il 27 giugno del 2009 e adesso mi serve l’isee per delle agevolazioni,volevo sapere se è possibile richiederlo e sopratutto nell’isee devo dichiarare il reddito di mio marito relativo all’anno 2008 o quello dei miei genitori?
nemesi
5 Novembre 2009 alle 22:30
Quando compilerà l’ISEE, il suo nucleo familiare sarà composto solo da lei e da suo marito. Ai redditi 2008 di questi soli soggetti dovrà fare riferimento.
c0cc0bill
6 Novembre 2009 alle 07:44
Buomgiorno, sono uno studente universitario. Ho bisogno di richiedere l’attestato ISEE. I miei genitori sono divorziati e attualmente risulto residente da solo in una casa in comodato d’uso gratuito. Ai fini dell’IRPEF risulto ancora a carico del mio nucleo famigliare di origine ( composto da mia madre, suo marito e una bimba) non avendo ancora un reddito. Mi è stato chiesto dalla università di presentare oltre all ISEEU (dove figuro parte del mio nucleo famigliare di origine) anche un attestazione ISEE dove figuri da solo.
Volevo domandare se nel caso in cui persone, con cui non ho alcun vincolo di parentela, venissero ad abitare nel mio alloggio questi rientrerebbero nel mio nucleo famigliare e quindi sarebbero determinanti ai fini ISEE? Nel caso, come è possibile fare in modo che questo non accada per risultare due nuclei famigliari distinti?
Grazie
Matteo
5 Novembre 2009 alle 09:31
Anche se venissero ad abitare nel suo alloggio più persone a cui nessun vincolo di parentela è legato, lei, ai fini ISEE, costituirebbe un nucleo familiare con il contribuente che nel 2008 l’ha indicata a carico fiscale.
Il problema che nasce per lei, così come per tutti i figli fiscalmente a carico di genitori separati o divorziati, è risolto dall’articolo 441 del codice civile.
Lei allora individuerà fra suo padre e sua madre il soggetto con reddito annuo complessivo maggiore, e presenterà l’ISEE riferendosi a lei e al nucleo familiare di quel genitore.
c0cc0bill
5 Novembre 2009 alle 09:53
Grazie per l’immediata risposta. Tengo solo a precisare che la mia sede universitaria richiede un ISEE in cui figuro solamente io residente in un alloggio da solo (senza entrate o rendite), insieme ad un EDISU in cui risulto ancora a carico del mio precedente nucleo famigliare. Ho un ultimo dubbio. Queste persone rientrerebbero all’interno del mio stato di famiglia?
Grazie
Matteo
5 Novembre 2009 alle 13:24
Se si riferisce agli studenti con cui potrebbe condividere l’appartamento la risposta è no.
Si tratterebbe, infatti, di una coabitazione occasionale a fini di studio.
c0cc0bill
5 Novembre 2009 alle 13:31
No, si tratta di due coniugi da noi ospitati (ma con spostamento di residenza).
Matteo
5 Novembre 2009 alle 19:09
Salve, avevo le idee confuse gia da prima, poi leggendo in internet……..non vi dico.
Allora veniamo alla delucidazione.
Tra circa 2 settimane mia moglie partorisce, in quanto mamma potrei richiedere l’assegno di maternita di circa 1600 euro.
Per richiedere ciò, ho bisogno dell’ISE ( non ISEE),
Qui viene il bello.
Io vivo con mia moglie, mia mamma e mio fratello, per fare l’ISE devo mettere il reddito del nucleo familiare.
Vorrei sapere: quale è il mio nucleo familiare?
Essendo sposato io ho un nucleo mio (composto da me e mia moglie) oppure di tutte le persone residenti allo stesso indirizzo?
Vi prego aiutatemi, grazie.
Fabio
4 Novembre 2009 alle 20:44
Ai fini ISEE due coniugi conviventi formano sempre un nucleo familiare a parte.
Nel caso in cui i due coniugi non convivano ed entrambi percepiscano un reddito annuo lordo inferiore o uguale a 2840,51 euro allora il discorso è diverso.
In questa circostanza i due coniugi possono allora decidere a quale dei due nuclei familiari apparterranno entrambi ai fini ISEE.
c0cc0bill
5 Novembre 2009 alle 04:09
mia moglie non ha reddito è amio carico.
quindi per l’ise devo mostrare soltanto il mio cud…
me lo confermi?
grazie di tutto
Fabio
5 Novembre 2009 alle 15:25
Confermo!
c0cc0bill
5 Novembre 2009 alle 15:31
Salve, ieri sono andato al CAAF per chiedere quali documenti mi servissero per richiedere l’ISEE, (io vivo con mia figlia, moglie, mamma e mio fratello nella stessa residenza)a quanto sembra devo presentare anche i redditi di mio fratello e mia madre……perche?
Io essende sposato non compongo un nucleo familiare a parte?
L’ISEE da richiedere è a nome di mia moglie, disoccupata….quindi a mio carico!!!!!
Non ci capisco piu niente.
Cosa devo fare?
Fabio
26 Novembre 2009 alle 19:32
buon giorno!
devo fare il calcolo dell’isee per pagare le tasse dell’università.
per l’anno 2008 ho un reddito superiore ai 3000 euro.
oggi ho fatto il cambio di residenza e stato famiglia, entrando a far parte dello stato famiglia di mio nonno (che rende la pensione) e non più di quello dei miei genitori, in cui c’è anche mia sorella che ha anche lei un reddito (cambio dello stato famiglia a decorrere dal l’8 dicembre 2009).
nella dichiarazione sostitutiva unica che devo fare, con me come dichiarante, chi farà parte del mio nucleo familiare??
io credo che se la faccio dopo il 9 dicembre, il mio nucleo familiare sia costituito da me e mio nonno, e dunque i redditi da indicare, riferiti all’anno 2008, siano solo quelli miei e del nonno, non anche quelli dei genitori…( questo farebbe variare di molto il valore isee e di conseguenza dovrei pagare molto meno di tasse!) è vero?!
davide
4 Novembre 2009 alle 15:32
Vedo con immenso piacere che lei ha studiato con profitto. Spero sia anche un pò merito di questo blog.
c0cc0bill
4 Novembre 2009 alle 17:03
=) eh, sì, me lo sono letto tutto tutto, oltre ovviamente alle istruzioni ufficiali per la compilazione dei moduli…ma volevo una conferma…non si sa mai…
grazie!
PS=eppure, pensando a quanto mi cambia la vita (in termini economici) tutto ciò, mi sembra ancora strano e quasi troppo semplice…dov’è la fregatura?!?!??
davide
4 Novembre 2009 alle 17:09
Non mi aspetterei necessariamente una fregatura.
Il possesso di informazioni, che altri non hanno, ha un suo valore economico: lo vediamo tutti i giorni.
La pianificazione della propria vita in base alle informazioni che si posseggono è un altro valore.
c0cc0bill
5 Novembre 2009 alle 15:34
ho residenza con mia nonna e appartengo al suo stato famiglia (non più a quello dei genitori), non ho avuto un reddito superiore ai 2840,5 euro.
per la dsu e quindi l’isee, qual è il mio nucleo familiare?! mia nonna ed io??
silvia
4 Novembre 2009 alle 14:05
Lei e sua nonna se lei è fiscalmente a carico di sua nonna.
In pratica lei ed il soggetto che nell’ultima dichiarazione dei redditi l’ha indicata come fiscalmente a carico.
c0cc0bill
4 Novembre 2009 alle 14:52
Buongiorno, avrei bisogno di un’informazione relativa allo stato di famiglia ai fini del calcolo ISEE:
ho la residenza con mia madre, mia sorella e mia nonna, mentre mio padre ha la residenza con mio zio.
Qualè il nucleo familiare da considerare ai fini ISEE?
grazie mille
barbara
2 Novembre 2009 alle 14:06
Suo padre, in quanto coniugato appartiene allo stesso nucleo familiare di sua madre.
Ergo, tutti costituite un unico nucleo familiare ai fini ISEE.
Se invece c’è separazione legale urgono altre informazioni.
c0cc0bill
2 Novembre 2009 alle 14:25
Buonasera, io e la mia ragazza aspettiamo un bambino che nascerà a maggio e viviamo da febbraio 2009 in un appartamento di proprietà di un amico che ce lo fa usare gratuitamente. Non siamo (ancora) sposati, ma ai fini del calcolo ISEE per l’esonero delle tasse universitarie dell’anno prossimo possiamo essere considerati come nucleo familiare a se stante distinto da quello dei nostri genitori?
Grazie mille per l’attenzione
Daniele
29 Ottobre 2009 alle 21:18
Fino a quando non dichiarerete un reddito lordo annuo superiore ad euro 2840,51, ciascuno di voi due farà parte del nucleo familiare dei rispettivi genitori.
Anche non convivendo con i propri genitori.
c0cc0bill
30 Ottobre 2009 alle 08:21
Salve, vorrei gentilmente sapere quali requisiti sono necessari per il distacco dal nucleo familiare, in quanto con il mio reddito vado ad influire su quello dei miei genitori.
è vero che posso fare il distacco dal nucleo pur abitando nella stessa casa dei miei purchè la casa abbia due servizi e due entrate?? e quindi senza cambiare indirizzo?
grazie
barbara
29 Ottobre 2009 alle 18:30
Verissimo, basta avere anche il solo interno diverso.
Restando in casa (dunque convivendo) la soluzione per il distacco e quella di trovare marito, il quale potrà anche risiedere altrove.
Ma non sarà una medicina peggiore del male?
c0cc0bill
30 Ottobre 2009 alle 08:18
il nucleo famigliare a che fotografia temporale si riferisce? a quella della dichiarazione dei redditi o a quella in cui viene fatti l’ISEEU?
Grazie
fabrizo
29 Ottobre 2009 alle 18:11
Per i redditi dei singoli componenti il nucleo il riferimento temporale è all’ultima dichiarazione dei redditi.
Per l’elenco dei componenti il nucleo familiare (nascita, morte, nuova convivenza, matrimonio ecc…) il riferimento temporale è la data di presentazione della dichiarazione ISEE.
c0cc0bill
30 Ottobre 2009 alle 08:23
Io convivo con i miei genitori, ho 22 anni e lavoro il mio reddito complessivo è maggiore di 2.840,5 euro / anno. Il mio reddito rientra nel calcolo ISEE? e in quello ai fini IRPEF? grazie
georgina
26 Ottobre 2009 alle 19:19
Sì. Il nucleo familiare per il calcolo dell’ISEE è quello formato da lei e dai suoi genitori.
Lei, comunque, non è fiscalmente a carico di suo padre.
c0cc0bill
26 Ottobre 2009 alle 19:28
Sono sposata, ma ho la residenza a casa di mio padre, mio marito non lavora ma ha la residenza in un altro appartamento insieme a mio figlio, io ho una piccola societa, siccome mio padre deve fare l’isee deve considerare anche i miei redditi?
ROBERTA
25 Ottobre 2009 alle 20:46
Se lei ha un reddito superiore a 2840,51 euro, il nucleo familiare è formato da lei, suo marito e vostro figlio.
Suo padre non dovrà considerare i redditi da lei percepiti nel calcolo dell’indicatore della situazione economica equivalente relativo al proprio nucleo familiare. Questo nonostante lei conviva con suo padre.
c0cc0bill
25 Ottobre 2009 alle 22:29
Buongiorno, mi è arrivata una cartella di imposte arretrate e per la richiesta del pagamento rateale mi chiedono l’ISEE alchè Le chiedo:
Mia moglie vive a Torino in affitto(contratto suo)con i miei 2 figli minorenni e non vuole più avere a che fare con me.
Io vivo a Verona in affitto (contratto di mia moglie)e nello stato di famiglia mio risultano anche i miei suoceri che da anni sono all’estero; al fine di compilazione devo dichiarare chi oltre a me?
Quali documenti sono necessari?
MARIO
24 Ottobre 2009 alle 12:19
Se non è separato legalmente da sua moglie, pur avendo residenze diverse il nucleo familiare ai fini ISEE è quello formato da lei (marito), da sua moglie e dai due figli.
Bastano i due certificati di residenza ed il certificato di matrimonio.
Il certificato di residenza di sua moglie e dei due figli può richiederlo anche lei (marito) attraverso una qualsiasi agenzia.
Può anche darsi che le possa bastare un atto sostitutivo di notorietà (o atto notorio, o auto certificazione).
Quindi si informi prima presso il CAF che dovrà produrle l’ISEE.
c0cc0bill
24 Ottobre 2009 alle 13:03
Da dicembre 2009 ho la residenza con il mio compagno nell’abitazione di nostra proprietà. Ai fini Isee facciamo parte dello stesso nucleo familiare? Devo compilare il modulo Isee per l’iscrizione all’università
Angela
21 Ottobre 2009 alle 11:41
Sì, ai fini ISEE la convivenza comporta il contributo dei redditi di tutti i conviventi.
Nell’ipotesi che entrambi siate maggiorenni e che entrambi disponiate di un reddito annuo lordo superiore a 2840,51 euro.
c0cc0bill
24 Ottobre 2009 alle 17:38
mi sembra che nell’isee venga dichiarato lo stato di famiglia al momento della dichiarazione…quindi se un figlio con diversa residenza nel 2008 ha avuto reddito superiore ai 2840euro, e quindi non è stato inserito nel nucleo familiare, ma nel 2009 non ha lavorato un giorno, se si presenta in un caf nel corso del 2009, il figlio lo deve inserire o no?
Lo stesso per le proprietà? Cioè se nella dichiarazione dei redditi figurano degli immobili nel 2008, ma che sono stati venduti ed al momento della dichiarazione Isee non sono piu di proprietà, vengono inseriti o no?
dario81
21 Ottobre 2009 alle 10:32
Il reddito ISEE va calcolato in base alla “fotografia” reddituale e proprietaria relative all’anno precedente.
c0cc0bill
24 Ottobre 2009 alle 17:40
scusami se ribatto, ma è un punto che voglio capire.
Nelle istruzioni dell’isee, c’è scritto testuale:
Ai fini dell’ISEE ogni persona può appartenere ad un solo nucleo familiare. Si deve fare riferimento alle persone che compongono il nucleo familiare del richiedente ‘al momento della dichiarazione’.
quindi, se il figlio s’è sposato il giorno prima di andare in un caf a fare l’isee, non si mette nell’isee anche se nell’anno 2008 era residente con i genitori…Che mi dici?
dario81
30 Ottobre 2009 alle 09:55
Fai bene a ribattere perchè io non posseggo certo la verità e molte norme, purtroppo, lasciano spazio a innterpretazioni spesso contrastanti.
Sul punto in questione, però, siamo d’accordo. Infatti io parlavo di situazione reddituale e patrimoniale. Non del numero dei componenti il nucleo familiare.
In una risposta a Fabrizio, qualche commento più sopra, ho scritto:
c0cc0bill
30 Ottobre 2009 alle 10:26
perche devo dichiarare i rediti e la casa di suocera che non è la nonna di mia figlia? La suocera è più di un anno in sua casa in serbia e ha la carta di soggiorno senza scadenza?come calcolo ISEE per le tasse universitarie per la mia figlia?
zori
20 Ottobre 2009 alle 20:11
Evidentemente sua suocera ha ancora la residenza con lei.
c0cc0bill
24 Ottobre 2009 alle 17:42
chi fa parte del mio nucleo famigliare ? Io sono rimasta vedova con la figlia, poi sposata con uno divorziato e con noi viveva la madre di mio seccondo(attuale marito) e lei è adesso piu di 1 anno in continuazione in serbia?Il mio marito ha ottenuto la cittadinanza italiana e la mia figlia ed io l abbiamo richiesta e stiamo in italia regolarmente 11 anni.
grazie
zori
20 Ottobre 2009 alle 20:04
Del suo nucleo familiare fanno parte tutti quelli che trova indicati sullo stato di famiglia.
Almeno in linea generale.
Possono essere esclusi soggetto coniugati oppure soggetti fiscalmente a carico di contribuenti che non risiedono con lei.
c0cc0bill
24 Ottobre 2009 alle 17:44
Il nucleo familiare è composto da i genitori e due figli entrambi separati legalmente e non fiscalmente a carico dei genitori..
Come deve essere composto l’ISEE?
Sergio
19 Ottobre 2009 alle 09:33
All’indicatore della situazione economica equivalente contribuiranno i redditi di tutti e quattro i componenti.
Della corresponsione di eventuali alimenti agli ex-coniugi tiene conto il reddito lordo dei due figli legalmente separati.
(L’ipotesi è che i due figli convivano con i genitori)
c0cc0bill
19 Ottobre 2009 alle 10:55
salve vorrei porvi un problema la mia ragazza e svizzera con residenza svizzera, lei studia a firenze volevo sapere se cambia residenza dalla svizzera a firenze puo dichiarare isee 0 euro per le tasse universitarie?
vindur
16 Ottobre 2009 alle 21:54
Mi spiace, ma non sono in grado di risponderle.
c0cc0bill
16 Ottobre 2009 alle 22:17
forse ho posto male la domanda, se lei cambia residenza e non lavora fa sempre parte del nucleo familiare?
vindur
16 Ottobre 2009 alle 22:51
No, non ha posto male la domanda.
Il fatto è che io non conosco le implicazioni per cittadini stranieri riguardo la definizione di nucleo familiare e di carico fiscale. La normativa dipende anche dai trattati bilaterali.
c0cc0bill
17 Ottobre 2009 alle 07:17
grazie mille per la riposta, ultima domanda per caso sai dove posso recarmi per avere riposte al mio problema?
vindur
17 Ottobre 2009 alle 10:45
Potrebbe chiedere informazioni ed assistenza al consolato svizzero più vicino.
c0cc0bill
17 Ottobre 2009 alle 12:51
ho chiesto ad un caaf mi ha detto che il cambio di residenza si puo fare tranquillamente e che una volta fatto non appartiene piu al nucleo familiare e quindi dopo puo fare un isee a 0 euro ma deve fare un auto certificazione che i genitori gli danno dei soldi per virere a firenze? domanda il caaf sta dando i numeri o tiene ragione
vindur
17 Ottobre 2009 alle 14:45
Per questo Vindur avevo dichiarato forfait.
Se fosse stata italiana, pur vivendo da sola, la sua ragazza non avrebbe mai potuto costituire un nucleo familiare a sé stante.
Disponendo di un reddito lordo non superiore a 2840,51 euro la sua ragazza (se fosse stata italiana) avrebbe fatto parte del nucleo familiare di un qualsiasi parente, anche lontano, che l’avrebbe potuta dichiarare a carico fiscale.
Non mi esprimo sulle info acquisite dal CAAF. Sino a prova contraria non possono che essere attendibili.
c0cc0bill
17 Ottobre 2009 alle 18:07
Sempre sul nucleo familiare: mio figlio gode di una pensione di reversibilità (padre deceduto)con reddito superiore a 2840,5€ l’anno e frequenta l’Università. Convive con me ed il mio compagno. Può mio figlio considerarsi da solo nucleo famigliare o nella sua certificazione ISE devono comparire anche i nosti redditi? Grazie
Sonia
15 Ottobre 2009 alle 23:26
Il nucleo familiare ai fini ISEE è costituito da lei, dal suo compagno e da suo figlio.
c0cc0bill
16 Ottobre 2009 alle 07:31
Domanda probabilmente gia’ fatta diverse volte…
Due conviventi non sposati con due figli. Stessa residenza .
Ai fini “fiscali” (reddito isee, ecc. ecc.) il nucleo famigliare e’ composto da tutti e quattro,vero ? E per il calcolo del reddito isee servono i redditi di entrambi i conviventi ?
Grazie.
CESARE
15 Ottobre 2009 alle 16:57
Giusto.
c0cc0bill
15 Ottobre 2009 alle 17:52
salve…volevo un’informazione…nel caso di separazione legale e affidamento congiunto della figlia nella compilazione isee che serve alla figlia deve essere considerato solo il reddito della persona con cui essa risulta essere nello stato di famiglia o si deve considerare anche il reddito dell’altro genitore che è in uno stato di famiglia diverso e ha una resdenza diversa?
stellina
15 Ottobre 2009 alle 10:04
La minore risulta praticamente a carico IRPEF di più persone. Se un soggetto risulta a carico ai fini IRPEF di più persone, si considera componente del nucleo familiare della persona della cui famiglia anagrafica fa parte.
Quindi l’ISEE di sua figlia è determinato dal reddito di sua moglie.
c0cc0bill
15 Ottobre 2009 alle 15:26
vivo con i miei genitori in casa di mia proprietà , mia madre non ha reddito e mio padre si. Anche mia sorella ha la residenza con noi ma convive in un’altra abitazione; lei ha un reddito di circa 7.000 euro, più un figlio. Io ho un reddito da lavoro autonomo di circa 20.000 euro.
Facciamo tutti parte del solito nucleo familiare? oppure mia sorella o io possiamo formare un nucleo familiare autonomo?
Grazie Samantha
samantha
14 Ottobre 2009 alle 15:38
Manca il dettaglio su sua sorella.
Se sua sorella con figlio è coniugata, allora non fa parte del nucleo familiare ai fini ISEE.
Altrimenti il nucleo risulta composta dai due genitori, da lei, da sua sorella e dal figlio di quest’ultima.
c0cc0bill
14 Ottobre 2009 alle 15:57
salve,sono coniugata ma io e mio marito abbiamo residenze in comuni diversi. Io vivo con i miei genitori e sono nel loro stato di famiglia. Volevo chiederle ai fini isee, per il pagamento delle tasse universitarie,da chi è composto il nucleo familiare.grazie.saluti
manu
13 Ottobre 2009 alle 21:28
Da lei e da suo marito.
c0cc0bill
13 Ottobre 2009 alle 22:11
La certificazione ISEE per l’accesso alla social card
Con la scadenza della validità della certificazione ISEE, la Social Card, destinata a tutti gli italiani che versano in condizioni di particolare indigenza, viene bloccata.
Il modello ISEE, altrimenti detto “riccometro”, è valido per un anno e, di conseguenza è necessario ripresentarlo al fine di evitare l’esclusione dal beneficio.
Esclusione che, in ogni caso, si determina se l’interessato non rientra più nei parametri previsti per la concessione del beneficio e che elencheremo più avanti al termine del post.
Alla scadenza del modello ISEE, la prassi vuole che l’Inps debba inviare al beneficiario una lettera attraverso la quale comunicare la possibilità di rinnovare la carta acquisti, producendo una nuova dichiarazione, entro 60 giorni dal ricevimento della stessa.
In questo periodo la carta viene sospesa per poi essere definitivamente revocata in caso di inosservanza del termine concesso.
Per ottenere la carta acquisti (Social Card) è necessario:
- avere un’età non inferiore a 65 anni o inferiore a 3 anni;
- essere cittadino italiano residente in Italia;
- avere un’imposta netta ai fini IRPEF pari a zero;
- avere trattamenti pensionistici o assistenziali che, cumulati ai relativi redditi propri, sono di importo inferiore a 6000 euro l’anno o di importo inferiore a 8000 euro l’anno se di età pari o superiore a 70 anni;
- avere un ISEE inferiore a 6000 euro;
- non fruire di vitto assicurato dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni in quanto ricoverato presso un istituto di cura di lungo degenza o detenuto presso un istituto di pena;
- non essere, da solo o insieme al coniuge (o all’esercente la patria potestà se minore di 3 anni):
a) intestatario di più di una utenza elettrica domestica;
b) intestatario di utenze elettriche non domestiche (ne è ammessa una per il minore di 3 anni);
c) intestatario di più di un’utenza del gas (due per il minore di 3 anni);
d) proprietario di più di un autoveicolo (due per il minore di tre anni);
e) proprietario, con una quota pari o superiore al 25%, di più di un immobile ad uso abitativo;
f) proprietario, con una quota pari o superiore al 10%, di immobili non ad uso abitativo o di categoria catastale C7;
g) titolare di un patrimonio mobiliare ISEE superiore a 15000 euro;
antonio imperatore
12 Ottobre 2009 alle 07:36
salve.ho 19 anni e vivo con i miei.mio fratello lavora a torino come vigile del fuoco e non può fare il cambio di residenza perchè sennò non potrebbe essere trasferito qui.si può eliminare dal modello ISEE senza cambiare la residenza??
matteo
9 Ottobre 2009 alle 19:01
Se si sposa sì. Ma non gli chiederai troppo?
c0cc0bill
9 Ottobre 2009 alle 19:44
Siamo due genitori con impiego a tempo indeterminato con una figlia di 18 anni e una figlia di 16 anni. Possiamo barrare la casella del quadro B dichiarando che entrambi i genitori di figli minori hanno lavorato almeno sei mesi nell’anno in cui sono stati prodotti i redditi.?
Se no, per quale motivo?
Grazie.
mario
8 Ottobre 2009 alle 00:09
L’interpretazione estensiva, più volte ribadita nei tavoli tecnici ISEE, consente che il secondo e il terzo quadrato del punto B possano essere barrati anche in presenza di figli maggiori oltre che di figli minori”.
c0cc0bill
8 Ottobre 2009 alle 06:10
Ho appena presentato l’isee per le tasse universitarie di mio figlio in un CAF Acli. Avendo una figlia minore e avendo lavorato come lavoratori dipendenti sia io che mia moglie tutto l’anno, ho crociato la casella in questione, ma l’impiegata si è rifiutata di crociare la casella dicendo che vale solo in caso di tutti i figli minori.
Come posso fare ora?
Grazie.
Daniele
15 Ottobre 2009 alle 20:46
L’impiegata ha ragione.
Non vedo tuttaia dove sta il problema. Il reddito ISEE non viene influenzato da quella casella.
c0cc0bill
16 Ottobre 2009 alle 07:37
Chiedo scusa, forse sbaglio qualcosa, ma simulando il valore isee sul sito dell’inps, se crocio la casella in questione la scala equivalenza risulta 2,66 e il valore isee è più basso di quando non crocio la casella (in questo ultimo caso il valore isee è calcolato con scala equivalenza 2,46).
Grazie.
Daniele
16 Ottobre 2009 alle 10:50
Salve. Ho un figlio nato a luglio 2009 e sia io che mio marito abbiamo lavorato come lavoratori dipendenti per tutto l’anno 2008. Posso barrare la relativa casella usufruendo così del correttivo di +0.2 nella scala di equivalenza? oppure si fa riferimento allo stato di famiglia del 2008?
Raffaella
29 Ottobre 2009 alle 02:46
La situazione reddituale deve essere necessariamente rapportata all’anno solare precedente.
La situazione familiare, invece, rispecchia la situazione corrente, riportando le variazioni intervenute (nascita, morte, cambi di residenza).
c0cc0bill
29 Ottobre 2009 alle 06:54
Ancora scusa, ma poi questa risposta non contraddice quella precedente data a Mario?
Grazie.
Daniele
16 Ottobre 2009 alle 11:54
Giustissimo Daniele. Ma si tratta di una interpretazione scaturita del tavolo ISEE organizzato dalla Provincia di Modena. Non di una sentenza di Cassazione.
Se lei riesce a farlo comprendere alla impiegata del CAF ed ad ottenere di poter comunque barrare la casella in questione, per me va bene.
La documentazione di riferimento è questa (prima pagina sezione “Quadro B della DSU”).
La scarichi, la stampi e la porti alla impiegata del CAF, con tutti i miei auguri.
c0cc0bill
16 Ottobre 2009 alle 12:27
Sono sposato e ho il domicilio a roma. La mia residenza è al paese con i miei genitori. Facendo parte del nucleo familiare i miei genitori non possono avere agevolazioni in quanto il mio reddito va a superrare quella soglia prevista. ho la possibilità, pur rimanendo con i miei , fare nucleo familiare assestante.
tiziano
7 Ottobre 2009 alle 16:38
OOPS (edit). Lei forma un nucleo a sé stante con sua moglie, ai fini ISEE.
I suoi genitori non influenzeranno l’ISEE, che sarà determinato unicamente dai redditi e proprietà dei coniugi.
c0cc0bill
7 Ottobre 2009 alle 16:48
Salve, la mia situazioe è la seguente: sono coniugata con due figli minori ed ho trasferito la residenza anagrafica presso i miei genitori. Ai fini ISEE, posso continuare a far parte del nucleo familiare insieme a mio marito (che ha la residenza anagrafica nella casa di cui cono comproprietaria al 50%) ed i due figli e quindi non essere caricata sul nucleo familiare dei miei genitori e sul relativo ISEE? Grazie
Clara
7 Ottobre 2009 alle 16:34
Certamente. Uno dei pochi casi in cui con la convivenza si riesce ad avere la possibilità di formare un nucleo familiare a sé stante è proprio il suo.
L’indicatore della situazione economica equivalente terrà conto dei redditi suoi e di suo marito. Saranno esclusi i redditi dei suoi genitori.
c0cc0bill
7 Ottobre 2009 alle 16:51
Buongiorno,
A me serve l’ISEE per fare la richiesta di riduzione tasse per il politecnico. Mio fratello quasi sempre (8-9 mesi all’anno)lavora all’estero, ma ha ancora la residenza dei miei genitori. Mio padre è andato stamattina a fare l’ISEE e hanno contato anche mio fratello e quindi la cifra è salita moltissimo e rischio di non poter più fare la richiesta di riduzione delle tasse. Siccome mio fratello vive per conto suo, è giusto che venga contato per l’isee?… ricordo che ha la residenza dei miei genitori.
Grazie..
mi scuso per gli errori.. non sono italiano
Andrew B.
5 Ottobre 2009 alle 17:33
Tutto giusto, purtroppo per lei. Suo fratello deve cambiare residenza, altrimenti l’ISEE recepirà sempre i suoi redditi.
c0cc0bill
6 Ottobre 2009 alle 17:38
…Sono di nuovo io….volevo sapere anche se nel reddito isee possono essere calcolate le spese del mutuo che pero’ sono a nome dei miei genitori….il mutuo praticamente è stato preso per la casa di mia propietà a nome loro, solo perchè al momento dell’acquisto dell’immmobile ero minorenne!!! grazie di nuovo
pinky
1 Ottobre 2009 alle 16:57
un mio amico ha la residenza a casa mia come convivente…in questo caso, credo, nel mio reddito isee incida anche il suo. Puo’ cambiare la scelta “convivente” con qualsiasi altra voce che non mi comporti un aumento sul mio reddito? se si quale? o deve necesseriamente spostare la residenza?..ringrazio anticipatamente!!
pinky
1 Ottobre 2009 alle 14:53
A meno che all’atto del trasferimento di residenza il suo amico non abbia dichiarato di venire a vivere da lei per motivi:
1. religiosi
2. di cura
3. di assistenza
4. militari
5. di pena e simili
e l’ufficiale di anagrafe non abbia scambiato casa sua per convento, casa di cura, caserma o carcere,il suo amico contribuirà con i suoi redditi ad accrescere l’indicatore di situazione economica equivalente del nucleo familiare a cui lei appartiene.
Una scappatoia è dichiarare che il suo amico fa il baby sitter o svolge funzioni di colf (collaboratore familiare). Però attenzione: in questo caso bisognerà versargli i contributi INPS.
Resta una terza opzione per poter escludere i redditi del suo amico dal reddito familiare ISEE: aprire un’altra porta sul pianerottolo e fargli assumere residenza ad un interno diverso (stesso CAP, stessa città, stessa via o piazza, stesso civico, ma interno diverso).
L’ultima (e giuro non ce ne sono altre): bisognerà metterlo alla porta …. purtroppo!
c0cc0bill
1 Ottobre 2009 alle 16:54
Buongiorno,
Sono un separato che ha ancora la residenza presso
la mia ex moglie e temporaneamente vivo con i miei genitori in attesa di acquistare una casa. L’ immobile dove ho la residenza e’ proprieta’ esclusiva della mia ex che vive con mio figlio, cosa viene conteggiato per il calcolo della isee,
solo il reddito della mia exconiuge o anche la proprieta’ immobiliare ? Grazie
Maurizio
1 Ottobre 2009 alle 12:57
Anche il reddito convenzionale che deriva dalla proprietà.
c0cc0bill
1 Ottobre 2009 alle 14:38
una persona : maggiorenne , studente , senza reddito , residente con la nonna , può essere a carico INPS e fare nucleo con la nonna o è comunque a carico del padre che risiede in altra città ?
pietro
30 Settembre 2009 alle 23:31
Delle due la seconda.
c0cc0bill
1 Ottobre 2009 alle 04:42
se non ho reddito , sono maggiorenne , ho residenza con mia nonna pensionata , posso far parte del suo nucleo familiare ? o devo far parte del cucleo familiare di mio padre ?
pietro
30 Settembre 2009 alle 21:34
Lei fa parte del nucleo familiare di suo padre.
c0cc0bill
1 Ottobre 2009 alle 04:48
Buongiorno
nel mio stato di famiglia in comune risultiamo in cinque: il mio convivente, io, i nostri due figli e il fratello del mio convivente che, in realtà non vive con noi e non contribuisce in alcun modo con il suo reddito alle spese familiari (è domiciliato altrove).
Domanda: ai fini del calcolo ISEE devono essere inseriti anche i redditi di questa persona?
Quale potrebbe essere la soluzione per non inserirli?
Grazie
Chiara
29 Settembre 2009 alle 16:00
A meno che all’atto del trasferimento di residenza presso il vostro nucleo familiare questa persona non abbia dichiarato di venire a vivere da voi per motivi:
1. religiosi
2. di cura
3. di assistenza
4. militari
5. di pena e simili
e l’ufficiale di anagrafe non abbia scambiato casa vostra per convento, casa di cura, caserma o carcere, questa persona contribuirà con i suoi redditi ad accrescere il vostro indicatore di situazione economica equivalente.
Una scappatoia è dichiarare che questa persona fa il baby sitter o svolge funzioni di colf (collaboratore familiare). Però attenzione: in questo caso bisognerà versargli i contributi INPS.
Resta una terza opzione per poter escludere i redditi di questa persona dal reddito familiare ISEE: aprire un’altra porta sul pianerottolo e fargli assumere residenza ad un interno diverso (stesso CAP, stessa città, stessa via o piazza, stesso civico, ma interno diverso).
L’ultima (e giuro non ce ne sono altre): bisognerà metterlo alla porta ….
c0cc0bill
29 Settembre 2009 alle 16:15
buonasera, vorrei sapere come è costituito il mio nucleo familiare in base alle informazioni che seguono.
Sono sposato e sia io che mia moglie abbiamo la stessa residenza.Ho una figlia sposata ( quindi non rientra nel nucleo familiare) e 3 altri figli:
un figlio ha la mia stessa residenza ed è a carico, l altro figlio non ha la mia stessa residenza ma è anch’ egli a carico, mentre l’ ultima figlia lavora quindi non è carico anche se ha la stessa mia residenza.
Grazie in anticipo x la risposta.
Anonimo
28 Settembre 2009 alle 18:52
Il suo nucleo familiare ai fini ISEE è costituito da lei, sua moglie, il figlio con lei residente, il figlio non residente con lei ma fiscalmente a suo carico , la figlia residente con lei non fiscalmente a suo carico.
In totale 5 persone.
Partiamo dal presupposto che la figlia sposata ha un marito che guadagna più di 2840,51 euro.
c0cc0bill
29 Settembre 2009 alle 03:44
Buonasera. Vorrei sapere se trasferendo la mia residenza (temporanea)in altro Comune presso l’abitazione di una zia paterna, percependo un mio proprio reddito se quest’ultimo contribuisce ad aumentare il reddito familiare di mia zia. Inoltre vorrei conoscere per quanto tempo posso avere tale residenza (temporanea) Grazie.
DANIELA
27 Settembre 2009 alle 20:16
Le residenze sono tutte temporanee, tranne una …
Trasferendosi presso sua zia e percependo un reddito proprio, il reddito ISEE sarà quello del nucleo familiare costituito da lei a da sua zia.
c0cc0bill
27 Settembre 2009 alle 22:00
Salve, volevo un’informazione. Quando due sposi vanno a vivere a casa dei genitori, il reddito dei genitori aumenta??? Ovvero costituiscono due nuclei familiari sotto lo stesso tetto e quindi due redditi, oppure viene considerato unica famiglia???
Grazie.
Katia
16 Settembre 2009 alle 09:41
Nel caso specifico, ai fini ISEE (indicatore situazione economica equivalente) concorrono alla formazione del reddito tutti i componenti del nucleo familiare: i due genitori ed i due coniugi.
c0cc0bill
16 Settembre 2009 alle 11:56
Salve, dopo essermi sposato siamo andati a vivere con mia moglie in una casa vicina (non nella stessa abitazione) a quella dei miei suoceri. Al momento della comunicazione al locale Comune, io e mia moglie e successivamente i miei due figli, siamo stati inseriti nello stato di famiglia dei miei suoceri. Le chiedo ai fini ISEE io e la mia famiglia formiamo un nucleo separato da quello dei miei suoceri anche se siamo nello stesso certificato di stato di famiglia o i redditi da individuare sono anche quelli dei miei suoceri? Ripeto non viviamo nella stessa abitazione ma in due separate vicine circa 10 metri.
luigi59
17 Dicembre 2009 alle 23:37
Buonasera sono luigi59 ho chiesto una delucidazione a riguardo dell’ISEE ma ancora non vedo la risposta. ho sbagliato qualcosa? Grazie
luigi59
18 Dicembre 2009 alle 17:10
Gentile Luigi, ci scusiamo per il ritardo ma stiamo facendo un pò di manutenzione a questo blog.
Tornando al suo problema, lei dovrebbe far attribuire un numero civico diverso (un bis, per intenderci) alla abitazione in cui è andato a vivere. In modo da non risultare convivente con i genitori di sua moglie.
Infatti, come stanno le cose adesso, ai fini ISEE, il reddito complessivo del suo nucleo familiare ingloba quello percepito dai suoi suoceri.
c0cc0bill
18 Dicembre 2009 alle 17:45
Gentilissimo Grazie.
luigi59
18 Dicembre 2009 alle 23:35
L’Ise (indicatore della situazione economica) e l’Isee (indicatore della situazione economica equivalente) sono parametri che attestano la situazione economica del richiedente, utilizzati da Enti o da Istituzioni (ospedali pubblici, Asl, scuole, università ecc.) che concedono prestazioni assistenziali o servizi di pubblica utilità.
La gestione della banca dati relativa al calcolo di tali indicatori è affidata all’Inps che acquisisce le notizie di base per il rilascio della certificazione che ha una validità annuale.
CHE COS’È
L’Ise è un parametro che determina la situazione economica del nucleo familiare. Questo parametro scaturisce dalla somma dei redditi e del 20% del patrimonio mobiliare e immobiliare di tutto il nucleo familiare.
L’Isee scaturisce invece dal rapporto tra l’Ise e il numero dei componenti del nucleo familiare in base ad una scala di equivalenza stabilita dalla legge.
DA CHI E PER COSA VIENE RICHIESTA L’ATTESTAZIONE ISE/ISEE
- dai Comuni, per agevolazioni rispetto a tributi locali (come la TARSU), alle rette delle mense scolastiche, alla riduzione di quote per soggiorni turistici rivolti agli anziani, per la concessione dell’assegno di maternità e dell’assegno a nuclei familiari nei quali sono presenti almeno tre figli minori.
- dalla TELECOM per la riduzione del canone di abbonamento telefonico.
- dalle Università per la riduzione delle tasse universitarie.
- dagli Enti locali (Comuni, Province e Regioni) per buoni di acquisto dei libri scolastici.
- dalle Agenzie Territoriali per la casa in merito alla determinazione dei canoni di locazione.
- per l’accesso a prestazioni socio economiche da parte della Pubblica Amministrazione e del Servizio Sanitario Nazionale.
DA RICORDARE
Fanno parte del nucleo familiare, in linea generale, il dichiarante, il coniuge, i figli nonché altre persone conviventi e altri soggetti a carico ai fini dell’Irpef, anche se non presenti nello stato di famiglia del dichiarante.
La situazione reddituale è rappresentata dal reddito complessivo assoggettabile all’Irpef conseguito da tutti i componenti il nucleo nell’ultimo anno fiscale.
La situazione patrimoniale immobiliare è costituita dal valore dei fabbricati e dei terreni edificabili o agricoli intestati a persone fisiche, definito ai fini dell’ICI (imposta comunale sugli immobili) entro il 31 dicembre dell’anno precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva. Viene applicata una detrazione per l’importo dell’eventuale mutuo residuo da pagare o, in alternativa, se più favorevole, il valore della casa di proprietà in cui risiede il nucleo, nel limite di 51.645,69 euro.
La situazione patrimoniale mobiliare è rappresentata dal valore dei titoli, conti correnti, buoni postali, azioni ecc., posseduti al 31 dicembre dell’anno precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva.
Il patrimonio mobiliare e immobiliare è considerato nella valutazione complessiva solo per il 20%.
La scala di equivalenza è composta da coefficienti che indicano, in base al numero dei componenti il nucleo familiare, il valore con il quale va rapportato l’Ise per ottenere l’Isee. Questo coefficiente viene aumentato se, ad esempio, il nucleo familiare è composto da un solo genitore con figli minori, se nel nucleo sono presenti persone disabili oppure se entrambi i genitori di figli minori hanno lavorato almeno sei mesi nell’anno in cui sono stati prodotti i redditi.
COSA BISOGNA FARE PER OTTENERE L’ATTESTAZIONE ISE/ISEE DAL CAF
L’attestazione ISE/ISEE viene rilasciata GRATUITAMENTE dal Caf Acli dopo aver provveduto a redigere, sulla base della documentazione esibita e di quanto dichiarato dal cittadino, la Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) che viene sottoscritta dall’interessato.
Elaborati i dati esposti nella dichiarazione, il Caf Acli rilascia l’attestazione, valida per tutti i componenti del nucleo familiare e che dovrà essere consegnata all’ente o amministrazione che concede il beneficio o la prestazione richiesta dal cittadino.
Tutti i dati sono conservati nell’Archivio Nazionale ISE gestito dall’INPS e resi disponibili agli Enti ed Amministrazioni per eventuali controlli ed accertamenti che possono essere eseguiti tramite la Guardia di Finanza.
DATI E DOCUMENTI NECESSARI PER L’ISE/ISEE
Il Cittadino deve esibire al Caf un documento di identità non scaduto o la carta di soggiorno.
Gli altri dati devono essere o documentati o autocertificati dal cittadino.
Il cittadino si assume comunque ogni responsabilità civile e penale di quanto dichiarato o autocertificato al Caf.
* Composizione del nucleo familiare, dati anagrafici e codici fiscali dei componenti;
* Sigla ASL di appartenenza;
* Ultima dichiarazione dei redditi presentata (Mod. 730, UNICO) oppure, se non tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi, l’ultimo Mod. CUD dei componenti del nucleo familiare;
* Redditi dei terreni posseduti;
* Rendita catastale dei fabbricati posseduti;
* Ammontare del capitale residuo dei mutui in essere;
* Importo dell’affitto pagato per la casa di abitazione principale ed estremi di registrazione del contratto di locazione;
* Redditi mobiliari posseduti o saldo bancario/postale – conto corrente o libretto di risparmio – con codice CAB e ABI della Banca o della Posta o ammontare capitale investito in BOT, azioni o altri titoli o fondi di investimento o ammontare premi assicurativi.
melina di laurenzio
5 Settembre 2009 alle 08:20
Buongiorno, sono una ragazza madre ed ho un mio reddito autonomo. Vivo in casa dei miei genitori, anch’essi lavoratori con autonomi redditi da lavoro dipendente.
Per quanto sopra, nello stato di famiglia compaio con mia figlia, come una componente del nucleo familiare dei miei genitori dai quali non dipendo economicamente.
Questa circostanza mi impedisce, tuttavia, di ottenere agevolazioni fiscali legate al mio basso reddito in quanto, appunto, risulta che sono parte di una famiglia.
E’ davvero così oppure posso, in qualche maniera, “staccarmi” anagraficamente ed ottenere uno stato di famiglia tutto mio?
Possibile che la convivenza, seppure con redditi separati, determini tutto ciò?
Teresa
4 Settembre 2009 alle 13:57
Per poter costituire un nucleo familiare autonomo (famiglia anagrafica a sè stante) ai fini ISEE è necessario che sussistano le seguenti condizioni:
- non risultare fiscalmente a carico di alcun soggetto, potendo dimostrare un reddito superiore a 2.840,5 euro nell’anno fiscale precedente a quello in cui è richiesta la costituzione del nucleo familiare anagrafico autonomo (nucleo familiare a sé stante);
- non essere anagraficamente convivente con altri soggetti che producano reddito.
Per staccarsi ai fini ISEE e poter costituire un nucleo familiare anagrafico a sè stante dunque, lei deve trovare una sistemazione logistica alternativa, anche in convivenza anagrafica purchè i conviventi non producano reddito.
c0cc0bill
4 Settembre 2009 alle 14:49
Vorrei sapere se nella dichiarazione isee sono considerata nucleo solo io , dato che vivo da sola in una cosa di mia proprietà, con residenza e senza reddito. In tal caso che bonus e agevolazioni mi spettano? le tasse universitarie mi potrebbero costare meno o guardano allo stipendio di mia madre, anche se non viviamo insieme, causa due diverse residenze? grazie
sara
21 Agosto 2009 alle 21:48
Errata corrige
Poichè lei non percepisce un reddito superiore a 2840,5 euro è considerata fiscalmente a carico dei suoi genitori.
Ai fini ISEE i suoi genitori (e dunque i loro redditi) sono inclusi nell’ISEE.
c0cc0bill
21 Agosto 2009 alle 23:01
[...] continua Tags: Autocertificazione per la richiesta del “Bonus famiglia” Modello “AGENZIA”, Autocertificazione per la richiesta del Bonus famiglia Modello “DATORE DI LAVORO”, Bonus Famiglia – interpretazioni e chiarimenti nella circolare 2/E Agenzia delle Entrate, Bonus famiglia social card e fondo di credito per i nuovi nati, condizioni per fruire del bonus famiglia, definizione di nucleo familiare nella dichiarazione ISEE e per accesso al bonus famiglia, Guida alla individuazione dei componenti il nucleo familiare nella dichiarazione sostitutiva ISEE e per accesso ai bonus, ho diritto al bonus famiglia?, il bonus famiglie cosa è come si ottiene, l’agenzia delle entrate ci dice se abbiamo diritto a chiedere il Bonus Famiglia, le prossime scadenze del bonus famiglie, modello agenzia delle entrate e modello datore di lavoro per ottenere il bonus famiglie, reddito ed importo del bonus famiglie, scadenze per la presentazione delle domande per ottenere il bonus famiglie, soggetti a carico e soggetti conviventi nella definizione di nucleo familiare per accesso al bonus famiglia [...]
Stato di famiglia, convivenze di fatto, coabitazioni e soggetti a carico fiscale - Individuare i componenti del nucleo familiare « Prestiti incentivi e bonus
17 Marzo 2009 alle 16:19