Schema di ricorso contro le multe elevate dagli ausiliari del traffico – E, sul tema, un interessante video articolo dell’avv. Salvatore Iozzo
Chi sono gli ausiliari
Esistono due tipi di ausiliario:
- dipendenti comunali, di società municipalizzate o miste pubblico-private, di società private;
- dipendenti delle società che esercitano il trasporto pubblico.
Ci sono volute successive leggi, circolari e sentenze della Cassazione per arrivare a stabilire che si tratta di pubblici ufficiali, indipendentemente se siano legati alla Pubblica amministrazione da un rapporto di lavoro pubblico oppure privato: i loro atti hanno la stessa validità di quelli della Polizia.
Come se non bastasse, sovente i sindacalisti avanzano l’ipotesi che gli ausiliari guadagnano anche in base al numero di multe date: sarebbero quindi incentivati a sanzionare.
E ancora: specie al Sud Italia (ma sempre di più anche a Roma), l’automobilista è costretto a pagare la sosta due volte: una prima all’ausiliario che svolge regolarmente la propria mansione; una seconda ai parcheggiatori abusivi, anche nelle zone con le strisce blu.
Un altro guaio è dato dal numero sempre più basso di parcheggi liberi. Gli automobilisti sono costretti a sostare nelle aree blu, a pagamento. Ed eventuali infrazioni vengono rilevate proprio dagli ausiliari: raramente ci pensano i Vigili stessi. Così l’ausiliario, pur non avendo responsabilità, viene spesso visto come l’”esattore” delle strisce blu.
Però quelle zone di sosta a pagamento dovrebbero nascere soltanto se ci sono anche aree per il parcheggio gratuito. Tutti conoscono la realtà: ormai è un’invasione di strisce blu. Il Codice della strada fa sì un’eccezione: le strisce blu possono comunque esserci purché sorgano in un’area di rilevanza urbanistica. Ma qui nasce un’altra e più delicata questione: chi stabilisce se l’area sia di rilevanza urbanistica? Il Comune stesso. Che così ha la possibilità, grazie a continue eccezioni, di creare strisce blu in grande quantità. All’inizio, si vedevano soltanto nei centri storici, ma ora stanno invadendo anche le periferie delle città.
Senza dimenticare che ci sono diverse strisce blu pericolose, perché disegnate agli angoli della strada oppure in modo da restringere la carreggiata: in entrambi i casi, il Codice della strada lo proibisce.
SUGGERIMENTI SUI RICORSI POSSIBILI CONTRO LA MULTA ELEVATA DA UN AUSILIARIO
Ci sono altri casi in cui potete fare ricorso contro una multa elevata da un ausiliario.
Primo. Nel preavviso di accertamento lasciato sul parabrezza, devono esserci i requisiti che evidenziano la sua qualifica e il suo potere. Come verificarlo? Semplice: nel verbale (che non è mai dell’ausiliario, ma del responsabile dell’ufficio accertatore) devono emergere il rapporto di lavoro con la società di gestione e l’abilitazione necessaria a redigerlo. Se manca anche uno di questi elementi, avete ottime probabilità che il ricorso venga accolto.
Secondo. L’ausiliario può consegnarvi una specie di preavviso d’infrazione, non il verbale stesso: questo vi verrà inviato a casa dall’ufficio accertatore. Invece, se l’ausiliario vi consegna il verbale, fate ricorso.
Di seguito un facsimile di ricorso, nel caso un ausiliario vi multasse per sosta irregolare su un marciapiede, non funzionale al posteggio dato in concessione.
Ufficio Del Giudice di Pace di Città
Ricorso in opposizione a sanzione amministrativa
ex art. 204 bis c.d.s.
Ill.mo sig. Giudice,
ricorre: Rossi Mario nato a XXXXX il XXXX e ivi residente in Via XXXXX n.XX, luogo dove elegge anche domicilio ai fini della presente opposizione,
il quale premette ed espone
di avere ricevuto in data 24.12.08, in qualità di proprietario della moto targata XXXXXXX, notifica di accertamento di una infrazione ex art. 158/1-5 del c.d.s. relativa al verbale n.XXXXXXXXX/2008 (all. n.1) compiuta, secondo quanto sostenuto da un ausiliario del traffico (a ciò autorizzato in base all’art.17 della legge n.127/97) dipendente della ditta XXXXX, il giorno 12.9.08 alle ore 20.42 sulla Via Bonanno in corrispondenza del n. 26 in quanto il motociclo sarebbe rimasto in sosta sull’attraversamento pedonale.
Dal tenore letterale del verbale medesimo, mediante il quale la Polizia municipale di Città richiede adesso il pagamento, in misura ridotta, della complessiva somma di EURO 85,00, si evince che detta violazione non sarebbe stata immediatamente contestata per irreperibilità del trasgressore.
Con il presente ricorso si chiede l’annullamento di detto provvedimento, palesemente infondato ed ingiusto.
Ciò per i sotto elencati motivi:
MOTIVI DI ANNULLAMENTO
Violazione e falsa applicazione di legge con contestuale eccesso di potere stante la carenza di legittimazione riservata all’ausiliario del traffico a rilevare simili infrazioni. Violazioni in particolare degli articoli 201 c.d.s. e di converso dei dettami di cui alla legge n.127/97.
Un fatto pacifico è che il soggetto ausiliario del traffico in questione è un soggetto dipendente di una Società che esercita il trasporto pubblico e come stabilito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 551/09 non avrebbe mai potuto rilevare una simile infrazione in quanto non funzionale rispetto al posteggio dato in concessione. Un simile rilevamento risulta possibile infatti solo in “materia di sosta strettamente connessa all’attività svolta dall’impresa di gestione dei posteggi pubblici o di trasporto pubblico”.
Quanto appena indicato rappresenta ovviamente un manifesto duplice vizio di legittimità per altrettanto evidente violazione e falsa applicazione di legge con contestuale eccesso di potere stante infatti la carenza di legittimazione riservata all’ausiliario del traffico a rilevare simili infrazioni.
Appare ovvio in sostanza come sempre un simile comportamento risulti lesivo degli articoli 201 c.d.s. oltre che dei dettami di cui alla legge n.127/97 e di converso determini la nullità del provvedimento amministrativo posto in essere, sanzione compresa.
Per i sopra citati motivi, oltre che per ogni altro che gli esponenti si riservano di enunciare, col presente atto
RICORRE
alla S.V. Ill.ma affinché, previo assolvimento della procedura di rito e reietta ogni contraria istanza ed eccezione, si compiaccia dichiarare:
1) in tesi, il provvedimento impugnato, inesistente, ovvero nullo o, comunque, inefficace e pertanto privo di qualsiasi effetto nei confronti del ricorrente, revocando tutte le ingiunzioni e le sanzioni in esso previste con vittoria di spese, come per legge;
2) in ipotesi, viene chiesta conferma della applicazione della sanzione nel suo minimo edittale, spese legali compensate.
Con l’ulteriore ed ovvia richiesta in ogni caso, nel frattempo, della provvisoria sospensione del provvedimento impugnato ai sensi dell’art. 22 ultimo comma legge n.689/81, oltre che di ogni riserva in via istruttoria.
Con ossequio.
( Città e data)
——————————–
( Nome e Cognome)
Si produce il seguente allegato:
verbale in originale.
Sul tema, l’avv. Salvatore Iozzo ha pubblicato proprio oggi, sul sito Multe-ingiuste.com un video-articolo molto interessante, che vi consiglio di non perdere ed a cui rimando.
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In data 04/05/09 mi e’ stato notificato un verbale di contestazione di violazione del codice della strada. In data 21/03/09 alle ore 10:38 nel Comune di Casoria, il conducente del veicolo autovettura renault clio targa — in localita’ Via Arpino 113 ha commesso infrazione violando gli artt. sotto riportati:
D.L.vo 285/92 art.7 comma 1 A) E 14 lasciava in sosta il veicolo in area vietata nonostante la segnaletica stradale lo vietasse (sanzione minima euro 38,00).
La violazione non e’ stata immediatamente contestata per assenza del trasgressore. I verbalizzanti AUS.TR. — AUS.TR. —.
E’ ammesso il pagamento ridotto di euro 53,00 comprensivo delle spese postali e amministrative di euro 15,00 entro 60gg dalla data di notifica.
Premesso che lo scrivente non ha avuto nessun preavviso di accertamento lasciato sul parabrezza, forse perchè gli accertatori, ausiliari del traffico, non avevano i previsti requisiti di legge. Il verbale, dove per altro non emerge il rapporto di lavoro degli ausiliari del traffico e l’abilitazione necessaria a redigerlo, è stato elevato su di un
modello mancante delle caratteristiche di conformità al modello VI dell’allegato C.d.S.. Inoltre anche se sul marciapiedi è installato un divieto di sosta, sullo stesso non è riportata l’Ordinanza sindacale. Infine, 15 euro per le spese di spedizione e notifica sembrano spropositate in confronto alla sanzione minima prevista di euro 38 per la contravvenzione. Vi chiedo se vale la pena di fare il ricorso al giudice di Pace. Un ringraziamento in anticipo Gennaro.
gennaro
21 Maggio 2009 alle 19:12
Gennaro, se vuoi risposta devi, per cortesia, inserire qui il tuo quesito. Il consulente del blog, avv. Roberto Ruo, non può “girare” in lungo ed in larego nel sito e quindi le domande vengono raccolte ed a lui sottoposte in questa sezione.
weblog admin
21 Maggio 2009 alle 20:43
[...] continua Tags: ausiliario del traffico può consegnarvi una specie di preavviso d’infrazione ma non il verbale, Ci sono casi in cui potete fare ricorso contro una multa data da un ausiliario del traffico, Nel preavviso di accertamento della multa lasciato sul parabrezza devono esserci i requisiti che evidenziano la qualifica e il potere di ausiliario del traffico, nel verbale devono emergere il rapporto di lavoro di ausiliare del traffico con la società di gestione e l’abilitazione necessaria a redigere il verbale [...]
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19 Marzo 2009 alle 07:02