Importanti precisazioni sulla prescrizione delle multe per violazioni del C.d.S.
La notizia sull’accorciamento del termine di prescrizione delle multe stradali, da cinque a due anni, che ha fatto felici molti automobilisti e ha avuto un grande (eccessivo) risalto in giornali e Tv, purtroppo non è vera; anzi è vero che la Finanziaria 2008 ha stabilito qualcosa in proposito, ma è stata fraintesa la portata della nuova disposizione di legge.
Va premesso che l’art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Codice delle depenalizzazioni), tuttora pienamente vigente, stabilisce che: “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
Interruzione della prescrizione
L’interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del Codice civile”. A sua volta l’art. 1 comma 153 delle legge 24-12-2007, n. 244 (Finanziaria 2008) stabilisce, introducendo il comma 35-bis alla legge 2-12-2005 n. 248, che: “A decorrere dal 1° gennaio 2008 gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relative a sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per i quali, alla data dell’acquisizione di cui al comma 7, la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo”.
Interpretazione esatta sella nuova disposizione di legge
L’interpretazione esatta al contesto delle norme di cui sopra è dunque la seguente:
- per le violazioni al Codice della strada che non sono state accertate dai Comuni, ossia dalla Polizia Stradale, dai Carabinieri, dalla Polizia Provinciale e da altre autorità abilitate nulla è cambiato;
- per le violazioni accertate dalla Polizia Municipale, occorre individuare la data dell’iscrizione a ruolo della multa, cioè il momento in cui il Comune ordina all’Agente per la riscossione di avviare l’azione esecutiva per l’esazione della sanzione. Prima di tale data non decorrono i termini della prescrizione fissati dalla Finanziaria: in teoria (perché non avviene mai) il Comune potrebbe impiegare 5 anni, in pratica, almeno per i grossi Comuni, ne passano due: per primo la contravvenzione deve essere esecutiva e lo è solo trascorsi 150 giorni dalla rilevazione, oppure 60 giorni dalla notifica del relativo verbale; poi, salvo decorso dell’eventuale causa di opposizione alla sanzione, deve essere formato il ruolo, operazione che esegue la Tesoreria comunale con impiego di lungo tempo per motivi burocratici. Una volta consegnato il ruolo all’esattore scatta il nuovo termine biennale della prescrizione;
- tutti i termini di prescrizione stabiliti per legge sono soggetti ad interruzione che, una volta intervenuta, fa ricominciare il decorso del termine dall’atto interruttivo. Tra questi ci sono gli atti “esecutivi”: l’Agente per la riscossione, all’avvicinarsi della scadenza del biennio, per evitare la perdita del credito può “bloccare” la prescrizione notificando al cittadino intimato l’avviso di mora, che precede il pignoramento.
Chiudiamo qui le precisazioni, ma ci sarebbero da esaminare i casi di sospensione del termine di prescrizione e cosa avviene qualora la sanzione dovesse essere oggetto di impugnazione o infine qualora ci sia una connessione tra sanzione amministrativa e reato. E’ sufficiente tuttavia aver riportato alla verità un’informazione travisata dai mass media per fini trionfalistici di parte.
di Marco Masini
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Mi è arrivata una multa dal comune di Milano, perchè dice che sono entrato in centro senza pagare ECOpass.
La multa è del 22 Giugno è arrivata 16 Dicembre, ammesso che abbia commesso l’infrazione non è in prescrizione sono passati più di 150 gg per la notifica.
grazie
Luigi
17 Dicembre 2009 alle 09:52
Le domande sulle multe vanno inserite in questa sezione.
Non si tratta di un capriccio, ma il consulente, avv. Roberto Ruo legge solo in quella sezione i quesiti a cui rispondere.
c0cc0bill
17 Dicembre 2009 alle 12:16
volevo sapere anch’io qual’è il termine di prescrizione tra l’infrazione e la notifica del verbale a casa grazie
fabrizio menicocci
28 Dicembre 2009 alle 11:24
Nel caso classico in cui vi sia contestazione immediata la notifica avviene tramite consegna nelle mani del trasgressore del verbale originale, solitamente redatto a mano su moduli prestampati.
Tuttavia vi sono numerosi e frequenti casi in cui la contestazione immediata puo’ legittimamente non avvenire, con la conseguenza che il verbale dev’essere notificato in un momento successivo.
Come regola generale, in questi casi il verbale dev’essere notificato all’effettivo trasgressore – se conosciuto – oppure ad uno dei soggetti solidalmente obbligati (il proprietario del veicolo, in genere) che risultino registrati al PRA alla data dell’accertamento.
Tale notifica (ovvero l’invio del verbale) dev’essere fatta entro 150 giorni dall’identificazione di tali soggetti, ovvero – citando l’art.201 comma 1 – da quando l’amministrazione e’ “posta in grado di provvedere alla loro identificazione” considerando cio’ che risulta al PRA o all’archivio nazionale dei veicoli.
E’ quindi chiaro che il giorno da cui partire col conteggio dei 150 giorni non e’ facile da stabilire perche’ puo’ variare da caso a caso, e non e’ pertanto possibile standardizzare ne’ le regole ne’ i possibili ricorsi riguardanti questo delicato punto.
cocco bill
28 Dicembre 2009 alle 12:16
è vero che le multe fatte o notificate nel 2004 non si pagano per via dell’indulto. Qualcuno ha sentito parlare di questa cosa? grazie!
francesca
14 Ottobre 2009 alle 20:03
Dipende dal comune dove è stata commesa l’infrazione al codice della strada, se aderisce o meno al mini condono. Ulteriori informazioni in questo articolo.
c0cc0bill
14 Ottobre 2009 alle 20:05
mi è arrivata da equitalia gerit un sollecito di pagamenti di tributi iscritti a ruolo per multe prese negli anni 1995 e 1996. Potrei sapere se sono andate in prescrizione? grazie
paola
9 Luglio 2009 alle 11:35
Gent.le Redazione,
mi è stata notificata una cartella esattoriale relativa ad una infrazione commessa nel settembre 1998 a Genova. In tale contestazione veniva riportato il mancato rispetto per le normative del codice della strada ( A193 comma 1 e2 ) con data infrazione 7 maggio 1999.
Mi veniva contestata all’epoca ( mi trovavo a Genova per la Fiera nautica, ) la mancata esposizione del tagliando della assicurazione. Questo l’ho saputo successivamente da documenti pervenuti con la richiesta di notifica a ruolo dell’infrazione. Quando ho saputo il motivo della contestazione ho provveduto ad inviare copia della documentazione relativa al pagamento della assicurazione all’agenzia e che sicuramente si era trattato di una svista/refuso da parte dell’agente di Polizia Municipale nel constatare le date nel tagliando esposto.
L’auto all’epoca dei fatti non è più di mia proprietà, avendola ceduta in conto vendita ad altri e ora mi ritrovo una cartella esattoriale da pagare di 4105,39 euro e fermo auto allegato.
La mia richiesta é: come posso dimostrare la mia estraneità su quanto sopra, non potendo avere altra documentazione se non documenti archivio assicurativo dell’epoca che dimostrano la mia regolare quietanza avvenuta verso la società assicuratrice?!
L’auto che mi viene sottoposta a fermo amministrativo è fornita di ausili per uso persona disabile ( mia moglie è in carrozzina ed è disabile al 100%) e viene usata per il trasporto/uso anche da parte di mia moglie. Tale fermo comporta un impedimento e disagio oltre che all’impossibilità di potermi muovere con la stessa per uso legato alle necessità di mia moglie.
Rimango in attesa di un Vostro suggerimento in merito alla situazione che Vi ho sopra esposto.
Cordiali saluti e grazie fin da ora per l’aiuto.
daniele scarpa
daniele scarpa
26 Aprile 2009 alle 19:17
Daniele, devi inserire la tua domanda in questa sezione.
weblog admin
26 Aprile 2009 alle 19:32