Le cartelle esattoriali – Come difendersi dalle cartelle pazze, i termini per presentare istanza di autotutela, dove e quando fare ricorso
Quando lo Stato o un qualsiasi ente pubblico deve recuperare un credito derivante da sanzione amministrativa o da imposte, tasse, contributi, canoni non pagati, multe, ecc. vi provvede attraverso la cartella esattoriale.
Accertato il debito, l’ente creditore (detto anche “ente impositore”) lo iscrive in un elenco denominato “ruolo” che contiene i nominativi dei debitori e che viene periodicamente inviato all’agente della riscossione (o ‘concessionario”) territorialmente competente, in relazione al domicilio fiscale dei contribuenti, affinché provveda alla riscossione.
Dal 1 ottobre 2006 la riscossione è attribuita alla Agenzia delle Entrate e all’lnps che, per tale attività, si avvalgono della società Equitalia Spa.
La quale a sua volta agisce direttamente o tramite partecipate che di solito sono le stesse società operanti precedentemente come “concessionarie” (ad es. la Gerit è ora diventata Equitalia Gerit, Esatri è ora Equitalia Esatri).
L’agente della riscossione, ricevuto il ruolo, emette e notifica le cartelle esattoriali contenenti le richieste di pagamento.
Come difendersi dalle cartelle pazze
Perché cartelle “pazze”? Perché si tratta di cartelle esattoriali che non avrebbero dovuto essere emesse e notificate. Accade ad esempio in caso di:.
- errore di persona;
- evidente errore logico o di calcolo;
- errore sul presupposto dell’imposta;
- doppia imposizione;
- mancata considerazione di pagamenti regolarmente avvenuti;
- mancanza di documentazione successivamente sanata (non oltre i termini di decadenza);
- sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
- errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dall’amministrazione;
- mancata notifica del cosiddetto atto presupposto (cioè preventiva richiesta di pagamento);
- prescrizione del termine per la notifica della cartella.
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Cosa fare quando arriva una cartella pazza
Quando arriva una cartella esattoriale per un debito infondato, è opportuno rivolgersi prima di tutto all’ente creditore. Di regola l’ente creditore e la sua sede sono indicati nella cartella nella sezione “dettaglio degli addebiti”. Se l’Ente creditore riscontra che effettivamente l’atto e illegittimo è tenuto ad annullare la cartella in base alle norme sull’autotutela e a concedere lo “sgravio”. In tal modo vengono interrotte le procedure di riscossione.
Recandosi presso la sede dell’Ente creditore è necessario portare la documentazione che attesti l’infondatezza dell’addebito (ricevute di pagamento e/o documenti attestanti le date dei vari adempimenti).
E’ anche possibile richiedere l’annullamento inviando un’istanza all’ente creditore (l’indirizzo e riportato nella cartella esattoriale nella sezione dettaglio degli addebiti”). E’ sempre opportuno inviare l’istanza tramite una raccomandata con ricevuta di ritorno. L’istanza di annullamento dovrà contenere una semplice memoria in carta libera contenenre un’esposizione sintetica dei fatti corredata da documentazione idonea a comprovare le tesi sostenute.
Occhio ai termini!
Si deve fare attenzione ai termini entro i quali si presenta istanza di autotutela, poiché la stessa non sospende i termini utili per ricorrere all’Autorità Competente (a seconda dei casi Commissione Tributaria, Giudice di Pace, Tribunale). Pertanto:
- se l’ente creditore, dopo la verifica della documentazione esibita riconosce subito l’errore ed annulla la cartella esattoriale, il contribuente deve solo accertarsi che l’ufficio comunichi lo sgravio all’agente della riscossione.
- se l’ente creditore non riconosce l’errore, o non lo fa subito, il debitore può ricorrere all’autorità giudiziaria competente attraverso un formale ricorso, che deve essere rigorosamente presentato entro i termini previsti dalla legge.
L’annullamento può essere effettuato anche in pendenza di giudizio e anche se sono scaduti i termini per il ricorso del contribuente e questo è stato respinto per motivi formali (inammissibilità, improcedibilità, ecc.).
Quando e dove fare ricorso contro la cartella esattoriale
I termini per il ricorso e l’autorità competente devono essere indicati nella cartella esattoriale.
È bene sapere che, a seconda dell’oggetto della cartella esattoriale e dell’Ente creditore (Stato o altro ente pubblico), cambia il termine e il Giudice competente a cui presentare ricorso.
Il termine per il ricorso decorre dalla notifica della cartella esattoriale.
- è competente la Commissione Tributaria Provinciale (Giudice Tributario) in caso di imposte sui redditi, imposta di registro, ipotecaria e catastale, imposta sulle successioni o donazioni, tasse automobilistiche, canone RAI, tributi locali, etc.. Il termine di prescrizione è di 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale;
- è competente il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro in caso di contributi previdenziali. il termine per la presentazione del ricorso e di 40 giorni.
- in caso di sanzioni amministrative (tipicamente multe stradali) il termine è di 30 giorni e l’autorità cui ricorrere è il Giudice di Pace territorialmente competente per il luogo ove e avvenuta l’infrazione;
- se la sanzione è relativa a materie particolari (tutela del lavoro, igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione sugli infortuni sul lavoro, di previdenza e assistenza obbligatoria, urbanistica ed edilizia, di igiene degli alimenti e delle bevande, di società e di intermediari finanziari. etc.) oppure supera i 15593,71 euro, ci si deve rivolgere al Tribunale Ordinario (artt. 22 e 22-bis 1. 689/81).
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Buongiorno,
ho ricevuto a novembre 2009 un sollecito di pagamento relativo ad una cartella esattoriale che non ho mai ricevuto ma che Equitalia dice che mi sia stata notificata a giugno 2008 (?) e relativa a due multe che avrei preso nel 2004 nel comune di Roma e nel 2003 nel comune di montelanico (anche queste multe non mi risulta che mi siano mai state notificate e cmq nel sollecito non trovo neanche i riferimenti delle suddette multe per poter verificare). Cosa posso fare? Grazie
Isabella
24 Novembre 2009 alle 11:07
Isabella, la domanda dovrebbe essere inserita in questa sezione.
c0cc0bill
24 Novembre 2009 alle 12:19
Grazie
Isabella
24 Novembre 2009 alle 16:01
Ormai quasi tutti conosciamo il significato di ‘cartelle pazze’. Con tale termine s’intende la richiesta infondata di pagamento da parte di Equitalia Gerit S.p.A. e degli altri enti esattori.
Negli ultimi tempi si sono verificati casi di ‘cartelle schizoidi’ direi io: Equitalia ha provveduto ad iscrivere fermi di veicoli e ipoteche giudiziali su immobili anche per crediti inferiori al minimo previsto dalla legge e/o in riferimento a tributi non dovuti, per non parlare dei malori che ha causato a molti cittadini italiani, a seguito delle lettere ricevute al domicilio, in cui l’Ente in questione chiedeva cifre di milioni di euro a ciascun contribuente, provocando ad alcuni il ricovero in ospedale! Per fortuna in quel caso si era trattato solo di ‘un errore distrazione’ da parte dei funzionari dell’Ente.
“In ogni caso – ha commentato l’avvocato Angelo Pisani, Presidente Nazionale dell’associazione Noi Consumatori.it – una ricerca statistica effettuata in queste settimane ha fatto emergere un dato sconcertante: le iscrizioni ipotecarie dell’Agenzia delle Entrate attraverso la Equitalia Gerit nei primi 5 mesi del 2009, solo nel Lazio, sono cresciute del 575% rispetto alla stima allo stesso periodo dello scorso anno passando da circa 3.000 a circa 20.500.
La nostra Associazione Noiconsumatori.it invita tutti coloro che si sentano ’soffocare’ da Equitalia, di rivolgersi a Noi, perché troppo spesso Equitalia commette errori madornali che possono essere arginati e posti a favore del contribuente.
Non a caso, Equitalia è stata condannata più e più volte proprio dalla nostra associazione Noiconsumatori.it, come il nostro archivio può documentare” ha concluso il Presidente dell’Associazione.
angelo pisani
22 Settembre 2009 alle 14:07
Salve
ho ricevuto una cartella esattoriale per una sanzione amministrative del 2007(autovelox),mi chiedevo se scaduti i 30 giorni dalla notifica era possibile comunque presentarsi al giudice di pace per contestare il tipo di comunicazione e non la multa
grazie
Davide
19 Settembre 2009 alle 18:24
Davide, purtroppo il termine di 30 giorni per il ricorso è perentorio.
Qualsiasi istanza presentata dopo tale termine è inammissibile.
c0cc0bill
19 Settembre 2009 alle 19:34
Buongiorno
ho ricevuto oggi una cartella esattoriale relativa agli anni 2004 e 2005. Secondo me si tratta di un’evidente “cartella pazza ” perchè si basa sul reddito effettivo che avrei dovuto avere nel 2004 e 2005 in considerazione dell’acquisto di una casa avvenuto nell’anno 2007!!!
Già di per se questo è un paradosso temporale, comunque mi viene contestato di aver dichiarato un reddito per questi due anni di € 251.00 ( reddito da fabbricati ) senza tenere in considerazione il reddito di impresa indicato nella colonna RG e in più c’è scritto nella cartella esattoriale che avendo acquistato una casa nel 2007 di un valore di circa 300.000 Euro, avrei dovuto avere un reddito nel 2004 e 2005 di circa 100.000 Euro all’anno.
A parte che la casa è stata acquistata accendendo un mutuo, la parte non coperta da mutuo mi è stata anticipata dai miei genitori quindi non riesco a capire che tipo di presunzione di reddito mi viene contestata.
Mi scuso se non sono stato molto chiaro ma ho ricevuto questa cartella oggi e sono molto agitato perchè, pur sapendo di essere nella ragione, ne ho sentite troppe per non preoccuparmi…
Vi ringrazio per un eventuale chiarimento
Saluti
Roberto
roberto
30 Giugno 2009 alle 16:33
A questo punto le consiglio di riproporre il quesito in questa sezione. Le risponderà l’avv. Alesssandro pedone.
Questa è più di una cartella pazza. Mi sembra materia legale ed inoltre si parla di presunzione di reddito, cosa che richiederebbe la consulenza di un tributarista.
weblog admin
30 Giugno 2009 alle 17:33
Nel 2004 mi anno notificato una sanzione per lavoro nero nonostante l’imps dichiara che nel mio locale non ce mai stato lavoro nero , ed e vero quando anno notificato quella sanzione io non ero ancora proprietario del ristorante ma stava in fase di voltura, la sanzione e stata fatta a febraio e io sono diventato proprietario ad aprile , la sanzione e di 21000 € adesso e diventata 28000, cosa devo fare , devo pagare ???
enrico
9 Maggio 2009 alle 11:25
Enrico, puoi consulatre il nostro consulente legale, avv. Federica Del Monte, riproponendo la dettagliata descrizione del problema in questa sezione.
weblog admin
9 Maggio 2009 alle 12:32
Ho ricevuto il 30/11/2003 dall’Etr di Cosenza un avviso di mora per il tributo 0434 (spazzatura)-riferimento anno 1998 – relativo ad una casa al mare venduta il 01 aprile 1998. Dopo 6 anni (e cioe’l'altro ieri) il 19 aprile 2009 ho scoperto fortuitamente che esiste un Ruolo presso Equitalia per una cartella di pagamento di cui nessuno mi aveva informato. Devo pagarlo oppure no… e’ prescritta?! Grazie
gioacchino scarlato
20 Aprile 2009 alle 17:23
Il quesito va proposto al consulente fiscale, dott. Daniele Miarelli, in questa sezione.
weblog admin
20 Aprile 2009 alle 18:01
Mi è stata notificata una cartella esattoriale. Mi hanno detto che posso rateizzarla. Qual è la procedura? a chi bisogna rivolgersi?
lucia altieri
14 Aprile 2009 alle 19:59
I contribuenti che si trovano in temporanea situazione di obiettiva difficoltà e, quindi, sono nell’impossibilità di pagare in un’unica soluzione il debito iscritto a ruolo, devono rivolgersi (da marzo 2008) agli sportelli dell’Agente della riscossione per ottenere la rateazione del debito.
Va presentata domanda in carta libera, corredata da idonea documentazione. La dilazione può essere concessa fino a un massimo di 72 rate mensili (6 anni). L’importo minimo della rata, salvo eccezioni, è di 100 euro.
Per quanto riguarda, invece, i debiti dell’Inps il contribuente può ancora presentare domanda di rateazione delle cartelle di pagamento presso lo stesso Istituto.
weblog admin
16 Aprile 2009 alle 07:18
Non ho pagato una cartella esattoriale che mi è stata notificata un paio di mesi fa. Cosa succede adesso?
ruby
13 Aprile 2009 alle 19:57
Se la pretesa contenuta nella cartella di pagamento è esatta, è giusto che il cittadino paghi. E’ una questione di onestà, anche verso chi le tasse le paga spontaneamente.
Nel caso in cui i termini, previsti dalla legge, scadano senza che l’Agente della riscossione abbia ricevuto dall’ente impositore un provvedimento di annullamento (sgravio) o di sospensione del debito, e anche nel caso di mancata concessione della rateazione del debito, Equitalia ha l’obbligo, per legge, di iniziare le procedure di riscossione sui beni, con l’aggravio delle ulteriori spese.
A seconda dei beni rilevati presso l’anagrafe tributaria, si può procedere con: fermo amministrativo di autoveicoli e motoveicoli, ipoteca, pignoramento immobiliare, pignoramento mobiliare, pignoramento dei crediti verso terzi. Le azioni di recupero sono attivate in funzione dell’entità del credito e della situazione patrimoniale e reddituale del debitore.
Tutte le azioni sono precedute da un sollecito di pagamento.
weblog admin
14 Aprile 2009 alle 07:15
Vorrei sapere cosa succede se non si paga una cartella esattoriale.
E’ vero che si rischia la vendita della propia casa?
gianna rubinacci
10 Aprile 2009 alle 19:55
La vendita di una casa o di un altro bene immobile non è mai immediata.
Per gli importi inferiori a 8 mila euro, costituisce la misura estrema da mettere in atto ed è, sempre, preceduta da solleciti e altre procedure di riscossione. L’Agente della riscossione (Adr), potendo scegliere, nell’ambito della legge, le strategie di riscossione che reputa più opportune, ricorre ad azioni di recupeto “aggressive” solo per importi che superino una certa entità, in modo da limitare l’impatto sui cittadini per debiti di importo estremamente ridotto.
Inoltre, le procedure di riscossione operano con gradualità. per cui si ricorre al pignoramento immobiliare solo se il debito non viene pagato, nonostante l’iscrizione di ipoteche.
weblog admin
12 Aprile 2009 alle 07:10