recuperare … credito

non serve regalare pesce, bisogna insegnare a pescare …

Dichiarazione dei redditi – Occhio alle detrazioni ed alle deduzioni per non pagare più del dovuto

con 22 commenti

Siamo ormai vicini alle scadenze previste per la dichiarazione dei redditi. Occhio alle detrazioni per evitare di pagare più di quanto dovuto

Le detrazioni

Figli a carico

.

Asili nido


Sembrava dovesse sparire, invece la detrazione del 19% sulle spese sostenute per l’asilo nido dei figli è stata mantenuta per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui a bambino.

Erogazioni liberali

È riconosciuta la detrazione di imposta del 19% per erogazioni liberali a favore di istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro. Sono in pratica i contributi per i laboratori, le biblioteche, l’ampliamento dell’offerta formativa, effettuati con versamento postale o bancario, con carta di debito, di credito, prepagata o assegni bancari e circolari.

Formazione

Ai docenti, anche non di ruolo, con incarico annuale delle scuole di ogni ordine e grado spetta la detrazione d’imposta del 19% fino al massimo di 500 euro per le spese di aggiornamento e formazione, documentate con fatture, ricevute, quietanze con codice fiscale o numero di partita Iva. È sparita l’agevolazione sui computer.

Frigoriferi

Vale anche per il 2008 la detrazione del 20% per la sostituzione di vecchi frigo e congelatori con nuovi di classe energetica non inferiore ad A+ e l’acquisto di motori a elevata efficienza e variatori di velocità. Detrazione massima: 200 euro ad apparecchio, spese di rottamazione incluse.

ATTENZIONE: l’acquisto deve essere documentato con fattura o scontrino “parlante” con la data dell’acquisto e dati identificativi e codice fiscale del contribuente. Un’autodichiarazione attesta tipologia dell’apparecchio sostituito (frigorifero, congelatore ecc.), modalità di dismissione, soggetto che ha provveduto al ritiro e allo smaltimento dell’elettrodomestico.

Mutui costruzione o ristrutturazione della “prima casa”

Si detraggono fino a 2.582,28 euro di interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione da indicizzazione effettivamente pagati nel 2008. Il contratto di mutuo, intestato a chi ha la proprietà o altro diritto reale sull’abitazione, va stipulato entro i 6 mesi antecedenti l’inizio dei lavori o nei 18 successivi; e l’unità immobiliare va adibita ad abitazione principale entro 6 mesi dalla fine dei lavori.

Mutui acquisto prima casa


Per interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da indicizzazione si detrae fino a 4.000 euro (anche nel caso di contitolarità). Se gli interessi relativi al 2008 sono pagati nel 2009 la detrazione si farà valere nel 2010. Chi ha estinto il vecchio mutuo e ne ha acceso uno nuovo di importo non superiore alla quota capitale residua, maggiorata di spese e oneri correlati, continua a beneficiare della detrazione, anche se la banca è diversa dall’originaria o l’intestazione passa da entrambi a uno solo dei coniugi.

ATTENZIONE: “prima casa” è l’abitazione principale, quella in cui dimorano abitualmente il contribuente o i suoi familiari. La detrazione spetta al contribuente che l’ha acquistata ed è titolare del mutuo anche se adibita ad abitazione principale del coniuge, di parenti entro il 3° grado o affini entro il 2°.

Non spetta all’usufruttuario. Il contribuente che paga due mutui, per la sua abitazione e per quella di un familiare, può detrarre solo gli interessi del primo. I coniugi comproprietari e cointestatari del mutuo, se non fiscalmente a carico l’uno dell’altro, indicano ciascuno un importo massimo di 2.000 euro.

Riqualificazione energetica

È prorogata la detrazione del 55% per le spese di riqualificazione energetica. E il contribuente può scegliere il numero di rate, da 3 a 10, su cui ripartirla: così anche con poca capienza nell’imposta non rischia di perderla.

Riscatto della laurea

Per i versamenti dal 2008 in poi è riconosciuta la detrazione del 19% sui contributi versati per il riscatto del corso di laurea dei familiari fiscalmente a carico. I contributi versati dall’interessato con reddito inferiore ai 2.841 euro devono essere dedotti dal reddito fino a capienza.

Straordinari

I dipendenti del settore privato possono scegliere una differente modalità di tassazione dei compensi percepiti per lavoro straordinario.

Ristrutturazione edilizia

È prorogata la detrazione del 36% anche per il 2008. Per le spese sostenute negli anni dal 2003-2008 la spesa cui si applica non può superare il limite di 48.000 euro.

Studenti fuori sede

Più possibilità per la detrazione del 19% sull’affitto. Oltre che ai contratti di privati, per il 2008 la detrazione su una spesa massima di 2.633 euro è riconosciuta su contratti di ospitalità e atti di assegnazione stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative.

L’università deve distare almeno 100 km dal comune di residenza dello studente, comunque in altra provincia. La detrazione compete anche se le spese sono sostenute per familiari fiscalmente a carico. Il tetto massimo vale anche per più figli.

Trasporti pubblici

È nuova la detrazione d’imposta del 19% sugli abbonamenti di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. La detrazione spetta sull’importo massimo di 250 euro e, sempre nel limite massimo indicato, anche per familiari fiscalmente a carico. Si considerano le spese sostenute nel 2008 anche se per abbonamenti che scadono nel 2009.

Dal titolo devono risultare i dati identificativi della persona fisica o dell’impresa e la partita Iva; caratteristiche del trasporto; corrispettivo; numero progressivo; data di emissione o d’uso; durata dell’abbonamento. Se è nominativo, bastano durata e costo. Se non lo è, il contribuente autocertifica che l’abbonamento è per sé o un familiare a carico.

ATTENZIONE: per abbonamento si intende il titolo di trasporto che consente un numero illimitato di viaggi, per più giorni, su un determinato percorso o sull’intera rete, in un periodo di tempo specificato.

Sport dei ragazzi

È riconfermata la detrazione, fino a 210 euro a figlio, sulle spese per l’iscrizione annuale e l’abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine e impianti sportivi per i ragazzi dai 5 ai 18 anni.

Bonus fiscale


Se percepiti senza diritto, con la dichiarazione si possono restituire il bonus fiscale, ottenuto con riferimento ai redditi del 2006, e/o il bonus straordinario, riferito al reddito complessivo del nucleo familiare per il 2007 o 2008.  I nuclei familiari a basso reddito hanno la possibilità di chiedere il “bonus straordinario”.

Acquisto immobile ristrutturato

L’agevolazione è applicabile solo alle unità immobiliari di tipo residenziale. Non è richiesto che si tratti di prima casa o di abitazione principale. Le pertinenze rientrano nel beneficio solo se vengono acquistate contestualmente all’abitazione e vengono qualificate come tali nell’atto di acquisto. In tal caso il limite di spesa ammesso alla detrazione è di 48mila euro complessivo (cfr. circolare 24/E/2004, punto 1.3).

Le condizioni per poter usufruire della detrazione:

  1. L’abitazione deve far parte di un edificio interamente ristrutturato nel periodo 1° gennaio 2008 – 31 dicembre 2010;
  2. gli interventi di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione devono essere eseguiti, direttamente o tramite appalti a imprese terze (cfr. circolare 182/E/1996), da imprese o cooperative edilizie che provvedano successivamente alla vendita o all’assegnazione dell’immobile. Il beneficio è riconosciuto anche nel caso di acquisto dell’abitazione da una società di gestione immobiliare, purché nel suo statuto sia prevista anche l’attività di costruzione e vendita di immobili;
  3. anche in presenza di un preliminare, il contratto di acquisto deve essere, comunque, stipulato entro il 30 giugno 201;
  4. nella fattura deve essere evidenziato il costo della manodopera.

.

Assicurazioni vita ante 2000, assicurazioni rischio morte, infortuni

Nella sezione I del Quadro E, precisamente nel rigo E12, vanno indicati i versamenti per premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni riferiti ai contratti stipulati o rinnovati sino al 31 dicembre 2000, anche se versati all’estero o a compagnie estere.

La condizione è che il contratto abbia durata non inferiore a cinque anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima. Vanno poi inseriti anche, per i contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2001, i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente superiore al 5% (da qualunque causa derivante), di non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani. Solo in quest’ultimo caso la detrazione spetta a condizione che l’impresa di assicurazione non abbia facoltà di recedere dal contratto.

L’importo da indicare nel rigo E12 non deve, complessivamente, superare euro 1.291,14.

Le deduzioni

Contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori e volontari

Nel rigo E22 vanno indicati i contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori e volontari versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria d’appartenenza.

In questa voce devono ricomprendersi anche i contributi sanitari obbligatori per l’assistenza erogata nell’ambito del Ssn versati nel 2008 con il premio della Rc auto e l’assicurazione obbligatoria Inail riservata alle persone del nucleo familiare per la tutela contro gli infortuni domestici (assicurazione casalinghe), i contributi versati al cosiddetto “fondo casalinghe” presso l’Inps, i contributi versati per il riscatto degli anni di laurea (sia ai fini pensionistici che ai fini della buonuscita).

Contributi per previdenza complementare

Nei righi da E28 a E32 vanno inseriti i contributi per previdenza complementare da far valere in dichiarazione, situazione che si verifica se, in assenza di ulteriori versamenti per contributi o premi relativi ad altre forme di previdenza integrativa, il contribuente sia in possesso di un Cud 2009 o di un Cud 2008 in cui non sia certificato alcun importo al punto 39 del Cud 2009 o al punto 39 del Cud 2008.

I contributi versati a forme pensionistiche complementari, comprese quelle istituite negli stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, sono deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57.

Contributi e premi per i quali si chiede la deduzione

Il rigo E28 è riservato all’indicazione dei contributi e premi per i quali si chiede la deduzione ed il limite di deducibilità è quello ordinario di euro 5.164,57. In particolare, devono essere riportate le somme versate alle forme pensionistiche complementari sia se relative a fondi negoziali (riportati nei punti 45 e 46 del Cud) sia se relative a strumenti individuali come fondi pensione aperti e piani individuali di previdenza (forme assicurative previdenziali). Nel caso dei dipendenti pubblici il rigo va compilato solo per esporre quei contributi versati ai fondi pensione per i quali non rileva la qualifica di dipendente pubblico, sottoscritti cioè in forma individuale(per esporre invece i contributi versati ai fondi negoziali ad essi riservati, al momento il solo Espero per il comparti scuola, deve essere compilato il rigo E32 seguendo le relative istruzioni).

Lavoratori di prima occupazione

Il rigo E29 è invece riservato ai lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007, ovvero ai quei soggetti cha a tale data non risultano titolari di una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria. Anche tali soggetti possono dedurre i contributi versati entro il limite di 5.164,57 euro, ma se nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari hanno effettuato versamenti di importo inferiore al limite predetto, possono godere di un maggior limite di deducibilità.

In cosa consiste ? A partire dal sesto anno di partecipazione alle forme pensionistiche e per i venti anni successivi, nella misura annuale di 5.164,57 euro incrementata di un importo pari alla differenza positiva tra euro 25.822,85 ed i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni e, comunque, incrementata di un importo non superiore ad euro 2.582,29. Come si legge sulla Guida fiscale disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate, l’importo massimo annuale complessivamente deducibile (a partire dal 6° anno successivo a quello di iscrizione) sale per questi lavoratori a 7.746,86 euro.

Altro

Il rigo E30 è riservato all’indicazione dei contributi versati a Fondi in squilibrio finanziario per i quali non è previsto alcun limite di deducibilità.

Nel rigo E31 vanno invece indicate le somme versate per i familiari fiscalmente a carico per la parte da questi non dedotta.

Il rigo E32 è riservato ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni che si iscrivono a forme pensionistiche di natura negoziale di cui siano destinatari (al momento il solo Fondo Scuola Espero destinato ai lavoratori della scuola). Per tali soggetti continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti fino al 31 dicembre 2006.

Pertanto l’importo deducibile non può essere superiore al 12 per cento del reddito complessivo e, comunque, a 5.164,57 euro. Con riferimento ai soli redditi di lavoro dipendente, la deduzione non può superare il doppio della quota di Tfr destinata ai fondi pensione e sempre nel rispetto dei limiti vigenti precedentemente alla riforma entrata in vigore nel 2007.

Invece, se i dipendenti pubblici si iscrivono a forme pensionistiche per le quali non rileva la qualifica di dipendente pubblico (ad esempio adesione ad un fondo aperto) devono compilare come visto il rigo E28 .

Le scadenze

.
30 aprile. Termine per la consegna del 730 compilato al sostituto d’imposta.

31 maggio. Termine per la consegna del 730 a un Caf o a un professionista abilitato. In questo caso si può consegnare il modello già compilato o chiedere assistenza per la compilazione. In ogni caso va esibita la documentazione necessaria per la verifica della conformità dei dati dichiarati e del diritto alle detrazioni e deduzioni.

31 maggio. Data entro cui il sostituto d’imposta consegna al contribuente copia della dichiarazione elaborata e il prospetto di liquidazione mod. 730-3, con l’indicazione delle trattenute o dei rimborsi che saranno effettuati.

15 giugno. Data entro cui il Caf o il professionista abilitato consegna al contribuente la copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione mod. 730-3 (elaborati sulla base dei dati e dei documenti presentati dal contribuente) che trasmetterà in via telematica all’Amministrazione finanziaria. Il prospetto di liquidazione evidenzia eventuali variazioni e indica i rimborsi o le trattenute che saranno effettuati dal sostituto d’imposta.

31 luglio. Termine per presentare un modello Unico 2009 Persone fisiche (correttivo nei termini) in caso di minor debito o maggior credito utilizzando l’eventuale differenza a credito richiedendone il rimborso.

31 dicembre 2013. Data entro cui l’amministrazione finanziaria può chiedere di esaminare la documentazione utilizzata dal contribuente per la dichiarazione dei redditi del 2008. Fino ad allora i documenti devono essere conservati.
.

Chi è esonerato o non obbligato alla dichiarazione dei redditi

.
È esonerato chi nel 2008 ha solo redditi di lavoro dipendente o di pensione corrisposti da un unico sostituto d’imposta che ha effettuato le ritenute di acconto – o redditi di lavoro dipendente corrisposti da più soggetti ma certificati dall’ultimo sostituto d’imposta che ha effettuato il conguaglio – e dell’abitazione principale e sue pertinenze (il box o la cantina). E chi ha solo redditi derivanti esclusivamente da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e contratti a progetto, intrattenuti anche con più sostituti d’imposta, se interamente conguagliati. Fanno eccezione le collaborazioni amministrativo-gestionali, non professionali, con società e associazioni sportive dilettantistiche.

Non è obbligato a dichiarare chi ha un reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze, fino a: 8.000 euro, con un reddito di lavoro dipendente o assimilato per un periodo di lavoro non inferiore all’anno e senza ritenute; 7.500 euro, compreso l’assegno periodico corrisposto dal coniuge, quello per il mantenimento dei figli; 7.500 euro, tra cui una pensione per almeno un anno e senza ritenute; 7.750 euro, cui concorre un reddito di pensione per almeno un anno, se il contribuente ha almeno 75 anni e il sostituto d’imposta non ha operato ritenute; 4.800 euro, cui concorre uno dei redditi assimilati a lavoro dipendente per i quali la detrazione non è rapportata al periodo di lavoro (per esempio, i compensi per l’attività libero-professionale intramoenia dei dipendenti del Servizio sanitario nazionale e i redditi di attività commerciali non esercitate professionalmente o di lavoro autonomo non abituali).

La dichiarazione non è obbligatoria per chi ha solo redditi esenti: pensioni di guerra e pensioni privilegiate ordinarie per i militari di leva; pensioni, indennità (anche l’accompagno) e assegni erogati dal ministero dell’Interno a ciechi civili, sordomuti e invalidi civili; sussidi a favore degli hanseniani; pensioni sociali; borse di studio universitarie; rendite Inail per invalidità permanente o morte; compensi per attività sportive dilettantistiche fino a 7.500 euro.

È esonerato, infine, chi ha solo redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (ad esempio, per attività sportive dilettantistiche fino a 28.158,28 euro o interessi su c/c bancari o postali) o soggetti a imposta sostitutiva (su Bot e altri titoli pubblici). Per chi ha solo redditi da pensione, di terreni fino a 185,92 euro e dell’abitazione principale, l’obbligo a dichiarare scatta oltre i 7.500 euro. Per i soli redditi fondiari scatta oltre i 500 euro. Non ci sono limiti per chi ha solo redditi dei fabbricati derivanti esclusivamente dall’abitazione principale ed eventuali pertinenze.
.

Chi può dichiarare con il 730

.
Ecco chi può dichiarare i redditi 2008 con il 730. Negli altri casi, chi ha l’obbligo della dichiarazione utilizzerà Unico 2009 Persone fisiche.
CHI - Presentano il 730 i contribuenti che nel 2009 sono:

  • lavoratori dipendenti e pensionati;
  • soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente, come il trattamento di integrazione salariale o l’indennità di mobilità;
  • soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
  • sacerdoti della Chiesa cattolica;
  • giudici costituzionali, i parlamentari nazionali, i titolari di altre cariche pubbliche elettive, quali i consiglieri regionali, provinciali, comunali;
  • impegnati in lavori socialmente utili;
  • produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta, Irap e Iva;
  • lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato inferiore all’anno che presentano il 730 al sostituto d’imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno da aprile a luglio 2009; a un Caf o a un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno da giugno a luglio 2009 e se si conoscono i dati del sostituto che effettua il conguaglio;
  • personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato, se il contratto dura almeno da settembre ’08 a giugno ’09;
  • lavoratori con solo redditi da collaborazione coordinata e continuativa almeno nel periodo giugno-luglio 2009, che conoscono i dati del sostituto che effettuerà il conguaglio;
  • rappresentanti o tutori di persone incapaci, compresi i minori, per i redditi di questi, se per questi contribuenti ricorrono le condizioni per il 730.

COSA - Col 730 si possono dichiarare i redditi: di lavoro dipendente e assimilati; dei terreni e dei fabbricati;di capitale; di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita Iva; alcuni dei redditi diversi; alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata.

COME – Al sostituto d’imposta il 730 si presentata compilato e sottoscritto, insieme alla busta chiusa con il modello 730-1 per la destinazione dell’8 e del 5 per mille dell’Irpef (il modello va presentato anche se non compilato). La documentazione tributaria non deve essere presentata. Al Caf o al professionista abilitato si può essere presentare il modello già compilato (prestazione gratuita) o chiedere assistenza (si paga). La documentazione deve essere prodotta: nel primo caso per consentire la verifica di conformità dei dati esposti nella dichiarazione e del rispetto delle disposizioni per detrazioni, deduzioni, crediti d’imposta e scomputo delle ritenute d’acconto; nel secondo per la compilazione.

PERCHÈ. Quattro pagine in tutto, la compilazione più facile e i conti ridotti all’osso spiegano il “successo” del 730. A questo si aggiunge il rimborso delle imposte eventualmente versate in più accreditato direttamente in busta paga da luglio o sulla rata di pensione da agosto o settembre. L’eventuale conguaglio a favore del fisco è trattenuto direttamente dalla busta paga o dal rateo di pensione. Riempiendo l’apposita casella il contribuente che ha versato meno del dovuto può chiedere la rateizzazione del pagamento dell’imposta in più e degli interessi (lo 0,5% mensile).
.

Dichiarazione congiunta

.
Anche col 730 i coniugi possono presentare la dichiarazione dei redditi in forma congiunta, purché almeno uno abbia i requisiti per utilizzare il modello. Non possono farlo invece se uno dei due nel 2008 ha redditi non dichiarabili con il 730 ovvero se è tenuto a presentare il modello Unico 2009 Persone fisiche.

Se entrambi i coniugi possono avvalersi dell’assistenza fiscale, scelgono a quale dei rispettivi sostituti presentare la dichiarazione: il dichiarante è il coniuge che presenta la dichiarazione al proprio sostituto (e come tale deve essere indicato barrando la casella nel frontespizio del 730). Se la dichiarazione congiunta è presentata a un Caf o a un professionista abilitato, il dichiarante è il coniuge che ha scelto il proprio sostituto per le operazioni di conguaglio.

I coniugi devono indicare, ciascuno nel rigo F1 del proprio 730, l’importo degli acconti versati riferiti alla propria Irpef.

Attenzione: la dichiarazione congiunta non è ammessa se i coniugi sono legalmente o effettivamente separati; se uno muore prima della presentazione della dichiarazione; se la dichiarazione è presentata per conto di minori e di persone incapaci.

Se il deceduto aveva presentato la dichiarazione in forma congiunta come dichiarante, il coniuge superstite deve separare la propria posizione tributaria, utilizzando i dati che il sostituto d’imposta deve comunicare secondo le indicazioni analitiche del modello 730-3.

L’eventuale debito del coniuge superstite deve essere tempestivamente versato e su tali somme non vengono applicate le sanzioni per tardivo versamento. L’eventuale credito può essere fatto valere nella successiva dichiarazione.

Come sempre è importante prestare attenzione alla tempistica: la presentazione del modello al datore di lavoro o ente pensionistico c’è tempo fino al 30 aprile, mentre per la consegna ai centri di assistenza fiscale o a professionisti abilitati la scadenza è il 1° giugno 2009.

Di tutto questo ed altro ancora, Debora Rosciani discute a Salvadanaio con Luca Valdameri dello Studio Pirola Pennuto Zei & Associati.

.

.

ARTICOLI CORRELATI

Articoli correlati presentati per elenco

730 e dichiarazione dei redditi

Articoli correlati presentati per categoria

730 e dichiarazione dei redditi

Articoli correlati presentati sotto forma di domanda e risposta

730 e dichiarazione dei redditi

.

Per fare una domanda sul 730, sulla  dichiarazione dei redditi in genere, sulle modalità di compilazione dei modelli, sulle detrazioni e deduzioni ammesse, nonchè su tutti gli argomenti correlati clicca qui.

Ricorda, fare una domanda non costa nulla, non farla a volte può costare caro!!!

22 Risposte

Subscribe to comments with RSS.

  1. salve mio marito è impiegato.posso scaricare una operazione chirurgica effetuata al estero ? mio marito ha preso il diploma in una scuola a pagamento posso scarecare anche questi soldi? grazie

    harssane khadija

    26 Novembre 2009 alle 12:56

    • Le spese mediche sostenute all’estero sono soggette allo stesso regime di quelle analoghe sostenute in Italia; anche per queste deve essere conservata a cura del dichiarante la documentazione debitamente quietanzata.

      Si ricorda che le spese relative al trasferimento e al soggiorno all’estero sia pure per motivi di salute non possono essere computate tra quelle che danno diritto alla detrazione in quanto non sono spese sanitarie.

      Se la documentazione sanitaria è in lingua originale, va corredata da una traduzione in italiano; in particolare, se la documentazione è redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo, la traduzione può essere eseguita a cura del contribuente e da lui sottoscritta; se è redatta in una lingua diversa da quelle indicate va corredata da una traduzione giurata.

      Queste spese vanno indicate nella dichiarazione dei redditi.

      Il contribuente può scegliere di ripartire queste detrazioni in quattro quote annuali costanti e di pari importo. La scelta è consentita se l’ammontare complessivo delle spese sostenute supera euro 15.493,71.

      Anche le spese di istruzione possono essere detratte con la dichiarazione dei redditi.

      Dà diritto alla detrazione la frequenza a corsi di istruzione secondaria, universitaria, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso istituti o università italiane o straniere, pubbliche o private, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali italiani.

      c0cc0bill

      26 Novembre 2009 alle 14:32

  2. Finalmente scopro la detrazione per gli affittuari tra i 20 e i 30 anni..bene,vivo sola da quando ne ho 21 ora ne ho 28 quasi 29! volevo capire se sono ancora in tempo per la detrazione quella da 991.60 entro i 3 anni..3 anni dalla stipulazione del contratto o si può richiedere per un massimo di 3 anni???non si capisce nulla dalle tabelle…
    ma sopratutto da quanto tempo esiste questa agevolazione?????

    valentina

    21 Maggio 2009 alle 17:10

    • Vale per i primi tre anni dalla stipula del contratto ed esiste almeno dal 2007. Quindi non ci saresti mai rientrata.

      Puoi, comunque, fruire della detrazione anche se in misura più bassa.

      weblog admin

      21 Maggio 2009 alle 18:04

  3. Salve, possiedo una parrucchieria, qualche settimana fa mi è arrivata una cartella esattoriale, di circa 7.000 euri, perche’ nella’anno 2005, non avrei dichiarato sulla dichiarazione dei redditi due assegni da 5000 euro l’uno , versati dalla camera di commercio a mio favore per contributi di dipendenti apprendisti.
    Ma non sono esenti da dichiarazione i contributi per dipendenti apprendisti?

    carmela

    17 Maggio 2009 alle 02:17

    • Liliana, il consulente fiscale del blog, dott. Daniele Miarelli, è momentaneamente assente. Al suo ritorno le risponderà certamente.

      weblog admin

      17 Maggio 2009 alle 06:57

  4. ossiedo 2 appartamenti al 50% con mio figlio . In uno abito io e nell’altro mio figlio con la famiglia si puà avere il possesso al 100% per evitare di aggiungerlo all’imponibile e considerate tutte e due come prima ca?
    Grazie in attesa di una vostra risposta Vi saluto cordialmente

    francesco

    15 Maggio 2009 alle 09:26

  5. OGGETTO: detrazione irpef 55%
    Con riferimento alla normativa in oggetto ho letto della possibilità di fruire dell’agevolazione di tale detrazione in caso di “sostituzione” di impianti di climatizzazione invernale esistenti, con climatizzatori a pompa di calore a tecnologia inverter e con determinate caratteristiche.
    Ciò premesso, la mia domanda è la seguernte:
    Attualmente dispongo di un impianto autonomo di riscaldamento a termosifoni con caldaia a gas, allora mi chiedo, per sostituzione si intende che il vecchio impianto (termosifoni) deve essere rimosso? oppure possono coesistere entrambi (termosifoni e climatizzatori) qualora le certificazioni rilasciate dai tecnici abilitati attestino i requisiti previsti datta legge?
    in quale caso spetta la detrazione?

    Vi sono grato se la risposta la inviare al seguente indirizzo e-mail: maverick2386@alice.it

    Grazie dell’attenzione cordiali saluti Volpe Damiano

    Volpe Damiano

    9 Maggio 2009 alle 14:14

  6. Ho una figlia di 1 anno che frequenta l’asilo nido.
    Nel 2008 ho pagato unicamente la retta di ottobre, mentre le rette dei mesi di novembre e dicembre sono state pagate nel 2009.
    Posso detrarre anche le rette di novembre e dicembre?
    Grazie

    ROBERTA

    6 Maggio 2009 alle 08:23

    • Roberta, se desideri una risposta dal consulente fiscale dovresti replicare il tuo quesito in questa sezione.

      weblog admin

      6 Maggio 2009 alle 08:33

    • quelle di novembre e dicembre le scarichi l’anno prossimo; è importante il critesrio di cassa, quindi pagate nel 2009 ed incluse nella dichiarazione del 2009.

      Anonimo

      28 Maggio 2009 alle 16:59

  7. Salve vorrei sapere se l’importo (imponibile previdenziale) indicato nella parte c dati previdenziali ed assistenziali inps del mod cud 2009 va indicado nel mod.730/2009 se si, dove grazie.

    gianni

    20 Aprile 2009 alle 18:04

  8. Ho rinegoziato un mutuo prima casa qualche anno fa portandomi dietro il fardello degli interessi non scaricati, nel primo mutuo e su quello attuale.

    Abitiamo in una casa di proprietà di mio suocero e mia moglie usufruisce della casa come se fosse sua.

    Nel mutuo risulta chiaramente anche mio suocero come garante dell’immobile per l’ipoteca. Possiamo portare in detrazione gli interessi del mutuo?

    manuela

    15 Aprile 2009 alle 21:44

    • Le istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione dei redditi (v. mod. Unico/PF 2009, pag 86; mod. 730/2009, pag. 62) riportano quanto segue: “In caso di rinegoziazione di un contratto di mutuo per l’acquisto di propria abitazione si modificano per mutuo consenso alcune condizioni del contratto di mutuo in essere, come ad esempio il tasso d’interesse.

      In tal caso le parti originarie (banca mutuante e soggetto mutuatario) e il cespite immobiliare concesso in garanzia restano invariati. Il diritto alla detrazione degli interessi compete nei limiti riferiti alla residua quota di capitale (incrementata delle eventuali rate scadute e non pagate, del rateo di interessi del semestre in corso rivalutati al cambio del giorno in cui avviene la conversione nonché degli oneri susseguenti all’estinzione anticipata della provvista in valuta estera).

      Le parti contraenti si considerano invariate anche nel caso in cui la rinegoziazione avviene, anziché con il contraente originario, tra la banca e colui che nel frattempo è subentrato nel rapporto di mutuo a seguito di accollo”. Nel ricordare che la detrazione degli interessi passivi da mutuo spetta al contribuente acquirente e intestatario del contratto di mutuo, il lettore potrà beneficiare della detrazione in argomento solo se sussistono le condizioni sopra esposte.

      giuseppe merlino

      30 Aprile 2009 alle 05:47

  9. ho una figlia di 21 anni che l’anno scorso ha lavorato e io non ho percepito le detrazioni in busta paga.
    adesso con il modello 730 vorrei recuperare le detrazioni ma vorrei sapere:ho diritto? ovvero quanto non deve aver superato di stipendio per aver diritto a recuperare con il modello 730?

    daniela

    14 Aprile 2009 alle 21:06

  10. Veramente chiaro, completo ed esaustivo. I contributi audiovisivi sono geniali. Grazie per le informazioni e complimenti sinceri per l’articolo ed il BLOG.

    oscar lucci

    14 Aprile 2009 alle 00:18

  11. [...] continua Tag: 730, 730 acquisto immobile ristrutturato, 730 asili nido, 730 bonus fiscale, 730 erogazioni liberali, 730 figli a carico, 730 formazione, 730 frigoriferi, 730 mutui, 730 riqualificazione energetica, 730 riscatto della laurea, 730 ristrutturazione edilizia, 730 scadenze, 730 sport dei ragazzi, 730 straordinari, 730 studenti fuori sede, 730 trasporti pubblici, dichiarazione dei redditi e detrazioni [...]

  12. Posso scaricare gli interessi pagati su un mutuo per una casa di cui detengo l’usufrutto?

    alfonso matta

    2 Aprile 2009 alle 05:50

    • No.

      L’usufrutto, come dice lo stesso termine, e’ un diritto di uso di un determinato bene, diritto che si puo’ acquistare anche quando la proprieta’ del bene e’ di un altro soggetto. In questo caso chi possiede il bene ma ne ha ceduto l’uso ad altri e’ il titolare della sola “nuda proprieta’”.

      E poiche’ la detrazione del mutuo e’ riconosciuta solo a chi e’ contemporaneamente titolare del contratto e proprietario del bene, e’ evidente che chi possiede solo l’uso del bene ma non la sua proprieta’ non puo’ avere la detrazione.

      ludovica astazi

      4 Aprile 2009 alle 05:54


Lascia un commento