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La prescrizione – Quando il creditore non può più pretendere il pagamento del debito

con 50 commenti

I creditori – cioè i soggetti che, nella fattispecie, sono legittimati a pretendere un qualsiasi pagamento – sono tenuti ad esercitare lo stesso entro un termine di tempo, fissato dalla legge caso per caso.  Trascorso tale termine, il nostro debito si estingue per prescrizione e nessuno potrà più pretenderne il pagamento.

Di seguito pubblichiamo un utile promemoria dei debiti e dei loro tempi di prescrizione..

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LA PRESCRIZIONE

La prescrizione e’ un mezzo con cui l’ordinamento giuridico opera l’estinzione dei diritti quando il titolare non li esercita entro il termine previsto dalla legge (codice civile, art.2934 e segg.).

La decadenza consiste nella perdita della possibilita’ di esercitare un diritto per il mancato esercizio in un termine perentorio (codice civile, art.2964 e segg.)

In termini pratici i due concetti sono molto simili, ma giuridicamente no. La prescrizione, infatti, e’ stabilita solo dalla legge mentre la decadenza puo’ anche essere frutto di accordi tra due parti. Gli esempi tipici sono il termine entro cui si devono contestare i vizi sui beni acquistati dai consumatori (due mesi dalla loro scoperta, la decadenza) ed il termine entro il quale tale diritto puo’ essere esercitato, promuovendo magari una causa (due anni dall’acquisto, la prescrizione)

E’ importante sapere che sia la prescrizione che la decadenza non possono essere rilevate d’ufficio da un giudice. Cio’ significa che e’ necessario contestare attivamente il decorso dei termini (personalmente o attraverso un avvocato), senza aspettare che sia il giudice a rilevare il fatto. La prescrizione e la decadenza sono elementi da considerare subito, sia quando si intende esercitare un diritto sia quando ci vengono chiesti adempimenti (pagamenti di multe, bollette, cartelle esattoriali, etc.). E’ bene tener presente, in quest’ottica, che il pagamento preclude la possibilita’ di opporre la prescrizione.

Non tutti i diritti sono soggetti a prescrizione (per esempio la proprieta’, le azioni inerenti la contestazione della paternita’ e quelle di riconoscimento filiale, il riconoscimento di eredita’ e le domande di divisione dei coeredi, etc.etc. ). E’ bene consultare, in merito, la norma regolatrice (art.2934 c.c.).

Sospensione e interruzione dei termini di prescrizione

Il termine di prescrizione puo’ essere soggetto a sospensione od ad interruzione:

La sospensione puo’ essere determinata dall’esistenza di particolari rapporti che legano le parti (tra coniugi, genitori e figli minori, tutore e interdetto, etc.), da vincoli a cui potrebbero essere sottoposti i beni delle persone coinvolte (amministrazione altrui), quando vi sia un occultamento doloso da parte del debitore e da particolari condizioni del titolare (minori non emancipati, interdetti per infermita’ di mente, militari in servizio in tempo di guerra,etc.). Per ogni dettaglio si veda l’art.2941 del codice civile.

L’ interruzione puo’ avvenire per diversi motivi. Tipicamente ha luogo quando il diritto viene esercitato dal titolare tramite notificazione (*) di un atto con il quale si inizia un giudizio o di una richiesta -od intimazione- scritta (la cosiddetta “costituzione in mora”, che puo’ contenere o meno un termine, si veda il codice civile, art.1219 e segg.). Si interrompe, in ogni caso, quando il diritto viene riconosciuto da colui contro il quale puo’ essere fatto valere.

Gli effetti sono sostanzialmente diversi, perche’ mentre la sospensione crea una parentesi (il periodo anteriore al verificarsi della causa di sospensione si somma con quello successivo), l’interruzione toglie ogni valore al tempo anteriormente trascorso.

Tutte le volte che il termine di interrompe, infatti, inizia un nuovo periodo prescrittivo analogo al precedente.

Attenzione, le regole relative alla sospensione e all’interruzione non si applicano quando e’ prevista una decadenza. Essa e’ impedita (ovvero, in parole povere, perde valore) solo dal compimento dell’atto previsto dalla legge o dal contratto oppure, in certi casi, in conseguenza del riconoscimento del diritto da parte della persona contro la quale esso puo’ essere fatto valere.

Tipi e durata della prescrizione

Per legge esiste una prescrizione ordinaria a cui sono riferibili tutti i crediti per i quali la legge non specifica qualcosa di diverso. Tale termine e’ di dieci anni. Per determinati crediti, invece, vengono specificate delle prescrizioni brevi (di solito di cinque anni).

Le prescrizioni presuntive sono quelle per le quali la legge presume che dopo il decorso del termine il debito sia stato pagato. Possono durare dai sei mesi ad un anno e, proprio perche’ si basano su una presunzione prevista dalla legge (art.2954 e 2955 c.c.), l’onere della prova – del mancato pagamento – e’ a carico del creditore richiedente. Al debitore, infatti, e’ sufficiente declamare il decorso del termine per far scattare la prescrizione.

Per praticita’ puo’ essere consultato lo specchietto riportato in calce alla scheda, dove sono stati riportate le prescrizioni e le decadenze riguardanti i diritti (nonche’ crediti e debiti) piu’ comuni e di maggiore utilita’ per gli utenti ed i consumatori.

Come si calcola la  prescrizione

La prescrizione decorre dal giorno in cui si puo’ far valere il diritto e termina quando si e’ compiuto l’ultimo giorno.

Il calcolo dev’essere fatto considerando il calendario comune (quindi comprendendo sabati e festivi) e non deve considerare il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine. Se il termine cade in un giorno festivo il diritto e’ prorogato al giorno successivo non festivo. Per i termini a mesi la scadenza cade nello stesso giorno del mese iniziale o, in mancanza, nell’ultimo giorno del mese.

(*) Il calcolo, ovviamente, deve prendere in considerazione tutte le possibili interruzioni. A tal fine e’ importante chiarire alcuni punti fondamentali riguardanti il concetto di notifica.

In termini generali, quindi indipendentemente dal tipo di atto o comunicazione, la notifica:

  • puo’ avvenire anche tramite consegna fatta a persona diversa dal destinatario (anche non parente), purche’ questa sia abilitata -per legge- a ricevere l’atto e siano state rispettate le regole della privacy;
  • puo’ avvenire anche per giacenza postale. In tal caso devono verificarsi due condizioni, ovvero deve risultare inviato un secondo avviso di giacenza (a parte il primo lasciato in occasione del primo tentativo di consegna) da parte delle poste per raccomandata a/r e devono risultare decorsi 10gg senza che sia stato effettuato il ritiro (che, comunque, puo’ avvenire entro sei mesi se si tratta di un atto amministrativo);
  • per il mittente, in caso di invii postali e se non vi sono vizi di procedura, la notifica si perfeziona alla data di consegna dell’atto alle poste o, se la notificazione e’ diretta, alla data della spedizione.

Tutto cio’ ha conseguenze determinanti sia ai fini del conteggio dei termini, sia nei casi in cui, per esempio, giunga una cartella esattoriale riguardante oneri del tutto sconosciuti per i quali non ricordiamo sia giunta alcuna precedente richiesta o per il quali abbiamo il dubbio che sia decorsa la prescrizione.

Non solo puo’ risultare una corretta notifica per giacenza postale, ma per chi ci ha inviato l’atto (un verbale di multa al codice della strada, per esempio), tale notifica risultera’ perfezionata alla data in cui esso e’ stato consegnato alle poste, a prescindere dal fatto che risulti ritirato o meno.

Contestazione della prescrizione

Appurato che vi sono i presupposti per contestare il decorso di un termine di prescrizione, sara’ bene provvedere a sollevare la questione per iscritto, rispondendo alle richieste ricevute tramite una raccomandata a/r.

In certi casi potra’ essere opportuna una diffida, in altri una messa in mora.

TERMINI DI PRESCRIZIONE DEI DEBITI

Prestazioni alberghiere (o per servizi di alloggio con o senza pensione)

Sei  mesi (art.2954 c.c.) è il termine di prescrizione presuntiva entro il quale l’albergatore puo’ richiedere il pagamento del vitto e dell’alloggio.

Assegni (azioni di regresso)

Sei  mesi (art.75 Regio Decreto 1736/1933) – Le azioni di regresso fatte contro i giranti, il traente e gli altri obbligati si prescrivono in sei mesi dallo scadere del termine di presentazione dell’assegno al pagamento. Quelle fatte tra i diversi obbligati al pagamento dell’assegno bancario gli uni contro gli altri si prescrivono in sei mesi calcolati dal giorno in cui l’obbligato ha pagato l’assegno bancario o dal giorno in cui l’azione di regresso e’ stata fatta contro di lui.

Accreditamento indebito su conto corrente

Per errori di questo tipo, a vantaggio del correntista,   il termine di prescrizione puo’ arrivare, purtroppo, anche a 10 anni (si vedano le sentenze di Cassazione civile 8989/97 e 10185/94).

Pagamento dei beni acquistati

Dipende, minimo 2 anni. Entro un anno i commercianti possono richiedere il pagamento delle merci vendute, (art.2955 c.c.).

Rate di premi di assicurazioni

1 anno (art.2952 c.c.) – Il termine di prescrizione decorre dalla scadenza delle rate ed e’ il termine entro il quale sono richiedibili i pagamenti. Se la ricevuta e’ servita come detrazione fiscale in una denuncia dei redditi, allora va conservata per 5 anni.

Diritto alla provvigione dei mediatori

Un anno (art.2950 c.c) dall’evento che fa scaturire il diritto, per gli immobili la firma del compromesso.

Rette scolastiche, lezioni (a ore, giorni o mesi) impartite da insegnanti

Un anno (art.2955 c.c.). Per le lezioni impartite per tempi piu’ lunghi di un mese il termine e’ di 3 anni. Il termine decorre dal compimento della prestazione.

Iscrizioni a scuole e palestre private

Un (1)  anno (art.2955 c.c.)

Compensi degli ufficiali giudiziari

Un (1)  anno (art.2955 c.c.).

Compensi riguardanti spedizioni e trasporto di cose o persone (anche riguardo i mezzi pubblici di linea)

Un anno (art.2951 c.c.) a decorrere dall’arrivo a destinazione della persona o dal giorno in cui e’ avvenuta (o doveva avvenire) la consegna della cosa. Il termine e’ di 18 mesi se il trasporto ha inizio o termine fuori Europa.

Parcelle di professionisti (notai, avvocati e commercialisti, etc.)

Tre  anni (art.2956 e 2957 c.c.). Il termine decorre, in generale, dalla prestazione. Per gli avvocati puo’ decorrere dalla sentenza passata in giudicato, dall’ accordo conciliativo o dalla revoca del mandato. Per tutti gli affari non terminati la prescrizione decorre dall’ultima prestazione.

Cambiali (tratte e paghero’)

Tre anni (art.94 Regio decreto n.1669/1933). A decorrere dalla scadenza. E’ il termine in cui si prescrive il diritto all’azione cambiaria diretta fatta nei confronti dell’accettante o dei suoi garanti. Nel caso di azioni cambiarie di regresso, ovvero verso il traente o i giranti, il termine e’ di un anno dal protesto o dalla scadenza (se la cambiale e’ “senza spese”).

Bollo auto, pagamenti e rimborsi

Tre anni dalla scadenza E’ in pratica di quattro anni, perche’ cade alla fine del terzo anno successivo a quello in cui doveva avvenire il versamento (d.l.2/86). Il termine vale anche se l’auto e’ stata venduta nel frattempo. Vanno attentamente considerati gli eventuali provvedimenti regionali di proroga o di condono. Essi potrebbero far slittare anche il termine di prescrizione, benche’ vi sia della giurisprudenza che contesta, non riconoscendolo, l’esercizio di un tale potere da parte delle Regioni (per es.sentenza corte costituzionale n.311/2003).
Attenzione! Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte.

Acquisti in genere

Almeno 5 anni Un’azienda ha cinque anni di tempo per richiedere il pagamento di merci o prestazioni.

Bollette relative ad utenze (gas, acqua, luce, telefono) nonche’ tutto cio’ che dev’essere pagato in riferimento all’anno o alla frazione di anno

Cinque anni (art.2948 c.c.) a partire dalla data di scadenza. Se le fatture sono oggetto di controversia il termine e’ di 10 anni.

Affitti  pigioni e ogni altro onere legato alla locazione

Cinque anni (art.2948 c.c.). Attenzione! ci sono delle sentenze (es. Cassazione n.5795/1993) che hanno fissato, come deroga, un termine inferiore -di due anni- per il rimborso del credito del locatore (relativo a spese condominiali) per i contratti ad equo-canone.

Spese condominiali

Cinque (5) anni (art.2948 c.c.)

Contravvenzioni stradali (multe per violazione al C.d.S)

Cinque  anni (art.209 del codice della strada). A decorrere dal giorno in cui e’ stata commessa la violazione. Gli atti notificati successivamente (verbale e cartella esattoriale) fanno ogni volta decorrere un ulteriore termine di cinque anni.

Contestazione del danno derivante da fatto illecito doloso o colposo

Cinque (5)  anni (art.2947 c.c.)

Rate di mutuo o finanziamento e (in generale) pagamenti rateali

Cinque anni (art.2948 c.c.). Il termine valido ai fini fiscali e’ di cinque anni dalla scadenza. Per quanto riguarda i rapporti con la Banca, pero’, e’ bene conservare tutta la documentazione del mutuo (contratto e ricevute di pagamento) per 10 anni dalla sua scadenza.

Dichiarazioni dei redditi (Unico, 730, 101 etc.) e pagamenti delle tasse (irpef, iva, etc.)

Cinque  anni dall’anno successivo a quello di dichiarazione. Il termine vale sia per i pagamenti delle tasse sia per la conservazione della documentazione (compresi gli oneri deducibili).

Contributi INPS

Cinque  anni. Termine fissato dalla legge 335/1995. Attenzione, pero’, perche’ vi sono delle sentenze (Cassazione n.2100/2003, 19334/2003, 46/2004 e 6706/2004) che hanno disposto, per i contributi maturati prima del 1996, che il termine si dovesse determinare in base al periodo di riferimento del credito.

TRIBUTI LOCALI (ICI, TARSU, TOSAP, Imposta comunale sulla pubblicita’ e diritto pubbliche affissioni)

Ddecadenza massima per gli avvisi: 5 anni. Termine di prescrizione: 10 anni. Cinque anni e’ l’attuale termine -massimo di decadenza- che riguarda la prima notifica degli avvisi di accertamento, con emissione delle cartelle esattoriali nei successivi tre. Esso parte dalla fine dell’anno di riferimento. Le nuove modalita’ di accertamento e riscossione modificate dalla Finanziaria 2007 sono riportate su questa scheda. Consigliamo, in questo caso, di tener conto della prescrizione ordinaria, ovvero dieci anni, visto che in merito la norma non e’ chiara e definita e che numerose interpretazioni giurisprudenziali fissano per questi tributi la prescrizione decennale (Cassazione 18432/2005 e 18110/2004).

Fatture o ricevute relative a prestazioni di artigiani o manutentori

Dieci anni dal compimento della prestazione Si tratta del termine di prescrizione ordinaria applicabile in mancanza di altre specifiche di legge. E’ il tempo consigliato di conservazione delle prove di pagamento dei conti dei vari artigiani (elettricisti, meccanici, etc.).

Canone RAI

Dieci anni dalla scadenza Il canone Rai, cosi’ come la quasi generalita’ dei tributi, si prescrive con il decorso di 10 anni. Il periodo decorre dalla fine di gennaio dell’anno in cui va corrisposto il canone.

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50 Risposte

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  1. mi chiedo se una telefonata intimante l’adempimento di un un obbligo(pagamento di un debito), possa interrompere la prescrizione del relativo diritto di credito.

    david

    13 Novembre 2009 alle 18:51

  2. salve, ha luglio 2009 ho ricevuto da una società di recuro credito una lettera per il pagamento di una bolletta scaduta nel 2003 di 460,00 euro riguardante la fornitura di acqua della città di crotone.Premesso che risiedo a roma dal 2002 . ho inviato un fax specificando che io avevo disdetto il contratto con la società nel 2001 e di avere pagato sempre tutte le bollette che erano arrivate a mio nome.io non ho in possesso più i bollettini pagati ma soltanto la chiusura della fornitura.ora ho ricevuto dalla società acquae potabili una lettera che mi chiede il pagamento di una bolletta del 2001 di 1119,00 euro che cosa devo fare? grazie mille

    francy

    6 Novembre 2009 alle 11:52

  3. complimenti veri! un sito molto chiaro e di grande utilità. Ho cercato peraltro senza trovarlo, un tipo di conversazione che si riferisce ad una tecnica scorretta dei riscossori, in pratica si tenta di inserire nella stessa cartella esattoriale crediti prescritti e crediti ancora esigibili.La mia domanda: è possibile chiedere l’annullamento di tutta a cartella esattoriale per la prescrizione di parte del credito? e a chi rivolgere la domanda, Commissione Tributaria o Giudice di Pace per questo caso? grazie anticipatamente.

    Bruno Polimeni

    15 Ottobre 2009 alle 10:55

    • Anche per far valere l’intervenuta prescrizione di un solo credito (fra i tanti eventualmente presenti in cartella) bisogna comunque presentare ricorso nei termini.

      Termini ed autorità a cui presentare ricorso variano in funzione del tributo/sanzione amministrativa da cui è originata la cartella esattoriale.

      Se vuole può riformulare il quesito con maggiori dettagli, evidentemente necessari. Se lo farà, la prego di utilizzare questo spazio.

      c0cc0bill

      15 Ottobre 2009 alle 15:30

  4. nel 2004 ho ricevuto una cartella esattoriale
    per un bollo non pagato nel 1996, che non ho pagato poiche’ in prescrizione e che per la quale non ho fatto nessun ricorso. il 13/10/2009 ho ricevuto una iscrizione di ipoteca per il mio immobile da parte della equitalia gerit s.p.a. premesso che la macchina nel 1996 non era piu’ in mio possesso. Domando se posso fare un atto di citazione presso il tribunale chidendone la prescrizione e se in stessa sede posso richiedere alla equitalia anche la cancellazione dell’ipoteca.

    marco

    13 Ottobre 2009 alle 10:26

    • Il ricorso, per far valere la prescrizione, va presentato nei termini, ovvero entro 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale.

      Qualsiasi ricorso adesso, sarebbe inammissibile.

      c0cc0bill

      13 Ottobre 2009 alle 10:30

      • se ho ben capito quindi mi tocchera’ pagare e basta, anche se all’atto della ricezione della prima cartella esattoriale erano passati ben otto anni.
        e non posso impugnare neanche l’atto che ho ricevuto ieri (iscrizione di ipoteca)?

        marco

        13 Ottobre 2009 alle 10:46

        • Sì, ha capito bene.

          Può impugnare qualsiasi cosa, anche l’iscrizione di ipoteca, ma solo se l’atto risulta non conforme alle norme di legge vigenti (ad esempio iscrizione di ipoteca effettuata per un debito inferiore ad 8 mila euro).

          Il debito iscritto a ruolo e notificatole con cartella esattoriale a lei notificata non è più opponibile, non è più in discussione.

          c0cc0bill

          13 Ottobre 2009 alle 11:06

  5. E’arrivata una diffida gerit per 2 bolli auto non pagati:
    anno 2000 con cartella notificata nel 2007
    e anno 2001 con cartella notificata nel 2008

    Devo pagare ? o per evitare la prescrizione potrebbero portare a documentazione eventuali avvisi bonari prima della cartella gerit ?

    Alessandro

    10 Ottobre 2009 alle 14:59

    • L’eventuale invio di avvisi bonari avrebbe interrotto la prescrizione.

      Se, dunque, non vi sono state precedenti comunicazioni – ma solo la notifica delle cartelle esattoriali, le richieste sarebbero state prescritte con un ricorso alla commissione tributaria provinciale.

      Purtroppo per lei, però, i ricorsi dovevano essere presentati entro 60 giorni dalla data di notifica (nel 2007 e nel 2008).

      Adesso non le resta che pagare.

      c0cc0bill

      10 Ottobre 2009 alle 17:22

  6. Vorrei sapere se è impugnable una vendita di immobili fatta dalla madre al figlio 21 anni fa.
    In pratica viene contestato il valore di acquisto dell’immobile da parte del figlio che, ripeto, è stato venduto 21 ani fa ed il contestatore era a conoscenza di questa compravendita da circa 18 anni.
    Successivamente (8 anni fa) la madre è morta e l’eredità non è stata contesta e solamente adesso viene fuori questa contestazione.
    Ringrazio anticipatamente

    viola73

    8 Ottobre 2009 alle 09:23

  7. salve .volevo sapere un informazione se mi potete aiutare.non ho pagato il bollo auto del periodo 2003 che aveva scadenza aprile 2004.il mese di settembre 2006 mi arriva modello di pagamento f23 agenzia delle entrate,e io non ho neanche pagato.poi il 25 agosto 2009 mi arriva da SERIT AGENTE DELLA RISCOSSIONE recupero crediti di pagare il bollo con le spese.Adesso volevo capire se devo pagare o no ?per favore mi potete aiutare ? grazie

    pippo

    7 Ottobre 2009 alle 19:43

    • Purtroppo deve pagare. Non ci sono richieste di pagamento prescritte.

      c0cc0bill

      7 Ottobre 2009 alle 21:46

      • scusate sicuro che devo pagare ?o scherziamo

        pippo

        22 Ottobre 2009 alle 13:55

        • dove vado a prendere questi soldi io sono povero nulla tenente non possono farmi niente

          pippo

          22 Ottobre 2009 alle 13:57

  8. Volevo solo fare precisare che la prescrizione del bollo auto (ho appena pagato bollo + sanzione) è di n. 5 anni.
    Ciao a tutti
    ps molto interessante questo sito

    FDZ

    25 Settembre 2009 alle 10:08

    • Prescrizione bollo auto: Tre anni dalla scadenza.

      Una recente sentenza di Cassazione ha prorogato di 3 (tre mesi) la prescrizione per il bollo auto, come peraltro è indicato nella tabella in figura.

      Quindi, per essere precisi, 3 (tre) anni e 3 (tre) mesi dalla scadenza.

      Ad esempio, entro il 31 gennaio 2006 non ho pagato il bollo auto. La scadenza del bollo auto è al 31 gennaio 2007.

      Passa tutto il 2007, tutto il 2008, tutto il 2009.

      Prima della sentenza di Cassazione, la cartella di pagamento mi doveva pervenire entro il 31 gennaio 2010.

      Applicando la sentenza di Cassazione a cui si fa riferimento, la cartella di pagamento mi può pervenire entro il 31 aprile 2010.

      A spanne posso anche dire che per il bollo 2006 mi è giunta notifica di pagamento ad aprile 2010 e dunque sono trascorsi (?) il 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, cioè 5 anni. Ma è una forzatura.

      c0cc0bill

      25 Settembre 2009 alle 10:41

  9. buonasera a lei che risponde. siquramente le staro facendo delle domande scontate. ma non riesco a comprendere bene le risposte, ho ricevuto da equitalia una raccomandata con debito per infr. cod. della strada del 94 e 95 con estremi della notifica 27/3/01, piu sanzione amministrativa ferr. dello stato del 96 notifica 29/8/01 piu ag. delle entrate irpef del 99 notifica 29/11/03, i primi due enti non sono in grado di darmi nessuna informazione perche’ passati troppi anni. Cosa posso fare,posso non pagare per gli anni passati o mi devo rivolgere a qualcuno ? Premetto ho chiesto a equitalia le copie delle cartelle per sapere a cosa si riferissero ma dice che le ho gia ricevute a suo tempo

    cristina

    24 Settembre 2009 alle 19:12

  10. salve e complimenti per il sito,vorrei porre in quesito molto semplice e spero di aver azzeccato la sezione giusta,mi è arrivata stamane per raccomandata da equitalia esatri di pagare entro 60 giorni il bollo auto dell anno 2003 di una macchina che ho rottamato l anno scorso,tutti gli altri bolli sono stati pagati manca solo quello mi chiedevo se non è entrato in prescrizione e cosa dovrei fare per avvalermi di cio,sono in lombardia grazie anticipato

    dax

    7 Settembre 2009 alle 21:08

    • La cartella esattoriale è prescritta perchè è prescritta la richiesta di pagamento di un bollo auto riferito al 2003 (la cartelle per essere valida doveva essere notificata entro il 31 dicembre 2008).

      Ma bisogna presentare ricorso alla Commissione Provinciale Tributaria entro 60 giorni dalla data di notifica.

      c0cc0bill

      7 Settembre 2009 alle 22:37

  11. Mi è pervenuta da Equitalia una raccomandata col la quale mi si chiede la somma di € 273,24 quale debito residuo (comprensiva degli interessi e diritti di mora ) relativo ad una cartella esattoriale notificata in data 13/11/2001 concernente la tassa comunale sui rifiuti solidi urbani Non avendo ricevuto altra richiesta in merito dalla predetta notifica, può essere considerata prescritto il diritto a riscuotere il residuo debito visto il tempo trascorso?

    Biagio

    4 Settembre 2009 alle 14:07

    • Certamente, ma vale sempre la pena verificare eventuali precedenti notifiche correttamente effettuate (anche per compiuta giacenza) recandosi nella sede territoriale di Equitalia e chiedendo un accesso agli atti.

      In ogni caso, per far valere la prescrizione va innanzitutto fatto notare l’errore all’Agente della Riscossione (Equitalia). Nel caso in cui questi non procedesse all’annullamento della cartella esattoriale prescritta, va presentato ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale non oltre i sessanta giorni dalla notifica della cartella esattoriale.

      c0cc0bill

      4 Settembre 2009 alle 15:10

  12. Mi scusi, cosa intende per lasciar perdere? Ho fatto delle ricerche sul suddetto avvocato ed effettivamente è iscritto all’albo, numero ed indirizzo sono validi. Siamo rimasti che sarà lui a contattarmi di nuovo, così da conoscere la mia decisione. Ho provato a comunicare con fastweb, ma loro dicono di rivolgermi all’avvocato, e viceversa.

    Omar

    31 Agosto 2009 alle 16:02

    • Intendo che un avvocato, iscritto all’albo, oppure oppure una società di recupero crediti iscritta all’UNIREC, non fornisce, di solito, le coordinate del proprio conto corrente per il versamento di quanto dovuto al creditore.

      Quando ciò accade, è maglio aspettare che si venga contattati da altri.

      Una ricevuta di versamento fatta esplicitamente al creditore (o a chi risulta titolare del credito per cessione) è il minimo che un debitore deve pretendere.

      Insomma Omar, stia in campana …

      c0cc0bill

      31 Agosto 2009 alle 16:25

  13. Buonasera,
    Sono un ex cliente di Fastweb, da circa un anno ho rinunciato alle sue prestazioni, risolvendo il contratto. Unico inconveniente è che pochi giorni fa sono stato contattato da un avvocato della suddetta società, incaricato di recuperare un credito nei miei confronti. L’avvocato mi propone di risolvere la controversia in via transattiva, abbonandomi il 20% del credito. Premesso che io non ero assolutamente a conoscenza dell’esistenza di tale debito, non era onere di fastweb quantomeno inviarmi un sollecito? Non potrebbe essere incorso in una decadenza? Inoltre l’avvocato mi ha comunicato il suo numero di conto corrente per il pagamento. Ma se l’unico contatto che abbiamo è telefonico, come faccio io a sapere che verrà poi recapitato il credito a fastweb?
    Grazie mille dell’attenzione

    Omar

    31 Agosto 2009 alle 15:25

    • Ci sono numerosi aspetti non chiari.

      Le suggerisco di lasciar perdere. Se proprio vuole aprire un bel contradditorio con questo “presunto” avvocato allora si documenti in questa sezione.

      In particolare le suggerisco una approfondita lettura di questo articolo e di quest’altro.

      Saluti

      c0cc0bill

      31 Agosto 2009 alle 15:31

  14. salve volevo sapere se il bollo auto scaduto il 31/12/2004 ad oggi è andato in prescrizione (04/07/2009. da allora non ho ricevuto nessun accertamento che interrompesse la prescrizione e da un recente estratto a ruolo alla equitalia polis non risulta nessun cartella esattoriale. mi trovo in regione campania.
    grazie

    prescrizione bollo auto

    4 Luglio 2009 alle 21:59

    • Sarebbe andato in prescrizione il 31 dicembre 2009.

      weblog admin

      4 Luglio 2009 alle 22:23

      • quindi la prescrizione è di 5 anni? io sapevo che era di 3 anni.

        Anonimo

        5 Luglio 2009 alle 00:21

      • inoltre nella tabella presentata su questo sito comunque porta 3 anni per BOLLO AUTO.

        Anonimo

        5 Luglio 2009 alle 00:23

  15. A maggio 2008 mi è stata notificata una cartella per tributi tarsu per gli anni dal 1999 al 2002. Ho fatto ricorso eccependo la mancata indicazione nella cartella dell’immobile cui era riferita tassa, la mancata notifica di provvedimenti di liquidazione / sollecito, la prescrizione (e non la decadenza), la inutilizzabilità dell’abitazione nel periodo per l’esecuzione di lavori di ristrutturazione e conversione d’uso autorizzati con specifica concessione e per i quali l’abitabilità è stata concessa nel 2002. La Commissione tributaria, con sentenza del 14.01.09 depositata il 06.04.09 e la supersintetica motivazione che segue, ha rigettato il ricorso ritenendo che “i ruoli erano stati regolarmente approvati e pubblicati in data 29.02.08 e che il ricorrente possedeva un immobile per cui il contribuente era tenuto a pagare la Tarsu”.
    Dalle contrideduzioni del Comune ho potuto rilevare che la notifica della diffida al pagamento era stata effettuata mediante invio del plico ad un indirizzo diverso sia da quello di residenza (in Sardegna) che da quello di ubicazione dell’immobile (in provincia di Salerno), da me indicati nel modulo di “richiesta iscrizione nei ruoli dei tributi comunali” compilato il 17.03.99 per il solo allaccio alla rete idrica necessario per l’esecuzione dei lavori edili. Inoltre, la notifica delle diffide è stata effettuata mediante consegna, il 30.12.2002 (anni 1999, 2000 e 2001) e il 07.04.03 (anni dal 1999 al 2002 compresi), a persona considerabile solo come un vicino di casa (distante però circa 200 mt) ma senza l’invio degli avvisi previsti per queste ipotesi.
    Il 30.06.09 Equitalia mi ha notificato un preavviso di fermo dell’autovettura. Io trovo la richiesta del Comune e la decisione della Commissione sommamente ingiuste e chiedo quindi se ci sono margini per ottenere in appello l’annullamento della cartella, se e come posso bloccare il fermo (mediante un pagamento con riserva ?), se posso dedurre in appello la decadenza anche se in primo grado ho eccepito la sola prescrizione, se alla tarsu – che costituisce il corrispettivo di una prestazione periodica – sia applicabile la prescrizione presuntiva quinquennale.
    Nell’attesa di un vostro riscontro cordialmente saluto.

    alfredo

    2 Luglio 2009 alle 19:51

    • Si tratta di un quesito estremamente complesso ed articolato.

      Le suggerisco di provare a sottoporlo all’attenzione del consulente legale del blog, dott. Alessandro Pedone, in questa area.

      weblog admin

      3 Luglio 2009 alle 05:57

  16. dopo quanto anni va in prescrizione una cartella esattoriale

    Anonimo

    18 Giugno 2009 alle 11:29

  17. LA MIA CASA MESSA ALL’ASTA ORMAI DA 20 ANNI E OGNI VOLTA è ANDATA SEMPRE DESERTA, VIVO CON QUESTO TERRORE CHE MI STA DISTRUGGENDO LA VITA, POSSO CHIEDERE DANNI?

    ISABELLA

    9 Giugno 2009 alle 19:37

    • Le suggerisco di inserire il suo commento in questa sezione dove il dott. Antonio Iuri Donati cercherà di aiutarla.

      weblog admin

      9 Giugno 2009 alle 19:50

    • Ciao…devi rivolgerti ad un avvocato, per verficare lo stato della pratica..probabilmente vi sarà stata qualche archiaviazione che ha sospeso il tutto…se ti serve qualcosa io mi occupo zona di Brindisi, Lecce,Taranto..ciao

      tatjana

      27 Giugno 2009 alle 18:59

  18. ho ricevuto la notifica di iscirzione ipotecaria sulla mia casa a causa del mancato pagamento del bollo auto dovuto nel 1994… ho ricevuto la cartella esattoriale nel 2000 (6 anni dopo) e successivamente nel (2006)… non ho ricevuto alcun preavviso di iscrizione ipotecaria… che io ricordi non ho fatto alcun ricorso alla prima cartella …

    Cosa debbo fare ora?

    vincenzo

    26 Maggio 2009 alle 21:56

  19. In conseguenza di un eredità viene concessa in prestito ad uno dei tre eredi la quota degli altri due. L’erede con uno scritto riconosce di aver usufruito dell’eredità dei fratelli e si impegna alla restituzione riconoscendo un interesse. Questo documento ha una prescrizione?
    Grazie
    Persano Rodolfo

    Persano

    15 Maggio 2009 alle 20:53

    • Si tratta di questioni notarili. Non so neanche se il documento di cui lei parla abbia un valore legale.

      weblog admin

      15 Maggio 2009 alle 21:30

  20. e per le sanzioni dell’Agenzia delle Entrate quali sono i tempi di prescrizione?

    Tami

    14 Aprile 2009 alle 17:13

    • Sono cinque anni, pe dichiarazione redditi, tributi, Iva, documentazione allegata ecc.

      weblog admin

      14 Aprile 2009 alle 17:53

  21. [...] continua a leggere Tag: prescrizione abbonamento rai, prescrizione affitto, prescrizione assicurazione, prescrizione assicurazione rc auto, prescrizione atti di compravendita, prescrizione bollette luce gas acqua rifiuti, prescrizione bollo, prescrizione cambiali, prescrizione conto corrente, prescrizione fatture, prescrizione ici, prescrizione multa, prescrizione mutuo, prescrizione parcelle, prescrizione rette scolastiche, prescrizione spese condominiali [...]

  22. Interessanti notizie, non credevo ci fosse davvero così tanto da sapere su argomenti simili…

    CINEMAeVIAGGI

    4 Aprile 2009 alle 14:10

    • Neanche io sai, immaginavo ci fosse tanto sapere su cinema e viaggi :-))

      Certo però che un viaggetto più lontano di Firenze dovresti farlo. E’ un pò come se io avessi solo qualche centinaio di euro di debiti. Invece, a Dio piacendo, sono decine di migliaia …

      weblog admin

      4 Aprile 2009 alle 14:20


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