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Portabilità del mutuo – risarcimento al mutuatario per ritardi oltre i 30 giorni

con 14 commenti

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge fiscale con il pacchetto di misure anticrisi, che contiene anche provvedimenti riguardanti la portabilità del mutuo o surrogazione del mutuo.

Un articolo del decreto legge prevede infatti che, nel caso la banca ritardi la portabilità di un mutuo (cioè il passaggio del cliente ad altro istituto di credito con un altro mutuo) oltre i 30 giorni dovrà risarcire il proprio cliente in misura pari all’1% del valore del prestito per ogni mese o frazione di ritardo.

Più in dettaglio, in caso di surrogazione, cioè di sostituzione del mutuo di una banca con quello di un’altra, il cliente ha diritto a un risarcimento in caso di ritardo. Se la surrogazione del mutuo non si perfeziona entro 30 giorni dalla data della richiesta da parte della banca cessionaria alla banca cedente, quest’ultima è tenuta a risarcire al cliente l’1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo (la banca cedente potrà poi eventualmente rivalersi sulla banca cessionaria nel caso il ritardo sia imputabile a quest’ultima).

All’articolo 10 comma 3 del Decreto fiscale varato venerdì 26 giugno 2009 dal Consiglio dei Ministri  è  stabilito che «nel caso in cui la surrogazione del mutuo non si perfezioni entro il termine di 30 giorni dalla data della richiesta da parte della banca cessionaria alla banca cedente dell’avvio delle procedure di collaborazione interbancarie ai fini dell’operazione di surrogazione, la banca cedente è comunque tenuta a risarcire il cliente in misura pari all’1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo».

La “vecchia” banca viene quindi ritenuta responsabile nel caso di problemi nel trasloco del mutuo, anche se può «rivalersi sulla banca cessionaria nel caso il ritardo sia dovuto a quest’ultima».

La pratica della surroga, introdotta ormai da più di 2 anni dal Decreto Bersani, ha conosciuto nel tempo fasi alterne: a un avvio decisamente difficoltoso (sono stati necessari ben 7 ulteriori interventi per chiarire norme e procedure) è seguita una fase di assestamento e dallo scorso giugno, da quando cioè è stata attivata la procedura automatica di colloquio tra le banche, sono oltre 30mila secondo i dati Abi i risparmiatori che hanno traslocato con successo il proprio mutuo.

Nonostante gli indubbi progressi i mutuatari che vogliono servirsi della portabilità continuano a segnalare difficoltà nell’ingranaggio: procedure che si protraggono eccessivamente a lungo nel tempo con il rischio che le condizioni di mercato possano variare; problemi che  sopraggiungono nel momento delicato dell’effettivo passaggio dalla vecchia alla nuova banca; spese a vario titolo che spuntano a sorpresa nella fase finale dell’accordo in barba al tanto sbandierato “costo zero”.

Ora arriva l’intervento del Governo che dovrebbe garantire una maggiore celerità nelle operazioni da parte delle banche, pena il versamento di una penale dell’1% (da chiarire se sia da calcolare sull’importo iniziale del mutuo o sul debito residuo al momento della richiesta di surroga) nel caso di ritardi oltre i 30 giorni.

Dunque, ci saranno possibili penali in arrivo per le banche che ostacoleranno la portabilità dei mutui. La manovra estiva varata venerdì scorso ha infatti stabilito che «nel caso in cui la surrogazione del mutuo non si perfezioni entro il termine di 30 giorni dalla data della richiesta da parte della banca cessionaria alla banca cedente dell’avvio delle procedure di collaborazione interbancarie ai fini dell’operazione di surrogazione, la banca cedente è comunque tenuta a risarcire il cliente in misura pari all’1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo». Debora Rosciani ne parla domani a Salvadanaio con Roberto Anedda, direttore marketing di Mutuionline.

Riassumiamo, graficamente, infine,  la procedura di portabilità del mutuo

portabilità del mutuo - procedura

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Ricorda, fare una domanda non costa nulla, non farla a volte può costare caro!!!

14 Risposte

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  1. ALTROCONSUMO – Cambiare mutuo? Ancora una corsa a ostacoli per colpa delle banche

    Le banche scoraggiano in tutti i modi chi vuole trasferire il mutuo a un altro istituto di credito che offre condizioni migliori: stabiliscono limitazioni del tutto fuorilegge (un capitale residuo minimo…) o impongono il pagamento di spese illecite sotto forma di costi di perizia o istruttoria.
    Anche se la legge parla chiaro: la surroga del mutuo deve avvenire a costo zero.
    Cambiare mutuo? Ancora una corsa a ostacoli per colpa delle banche

    Inchiesta mutui in 13 città

    Questi i risultati della nostra inchiesta in 13 città dove abbiamo visitato 270 agenzie delle maggiori banche italiane mettendoci nei panni di chi chiede la surroga del mutuo per ottenere un tasso migliore. Da ben 41 agenzie siamo usciti senza alcuna offerta con mille scuse diverse, mentre in nove sportelli ci hanno proposto la sostituzione, soluzione ben più remunerativa per le loro casse.

    La banca ha ritardato la surroga? Calcola il risarcimento che ti spetta

    Dal 5 agosto scorso la legge 102/2009 stabilisce il diritto al risarcimento per tutti coloro che hanno subito ritardi superiori ai 30 giorni nella surrogazione del loro mutuo. Il risarcimento è pari all’1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo, potete individuare quanto vi spetta con il nostro calcolatore e usare la lettera tipo per chiedere il risarcimento.

    Scegliere il mutuo: alla larga dai mediatori creditizi
    Il mediatore creditizio è un consulente che fa da intermediario tra la banca e chi chiede un finanziamento: solitamente facendosi pagare da entrambi, a volte solo dall’istituto di credito. Spesso la proposta di affidarci a lui viene proprio dall’agenzia immobiliare che ci sta vendendo la casa. Queste agenzie di mediazione creditizia sono trasparenti? Consegnano il contratto di finanziamento? Comunicano il costo del servizio? Per rispondere a queste domande siamo andati a chiedere un mutuo in 24 agenzie in tre grandi città italiane (Milano, Roma e Napoli). Grazie alla nostra inchiesta, abbiamo scoperto che non solo la mediazione ha un costo salato (anche il 4% sull’importo erogato del mutuo), ma il cliente non ne è consapevole in quanto il compenso del mediatore è mascherato sotto forma di “spese di istruttoria” o di “gestione pratica” e il contratto di mediazione non è consegnato prima della sottoscrizione. Non solo. Dall’analisi delle condizioni del mutuo, almeno nelle agenzie che lo hanno comunicato, abbiamo verificato che non sono più vantaggiose di quelle che si otterrebbero in banca.

    liborio scacciatelli

    2 Novembre 2009 alle 13:30

  2. Vero!

    Qualora la pratica inerente la surroga del mutuo, ad opera della banca cedente, non viene perfezionata entro 30 giorni, a far data dalla richiesta del cliente, quest’ultimo avrà diritto ad un risarcimento pari all’1% del valore del mutuo, per ogni mese o frazione di mese di ritardo.

    Ad esempio, se il valore del mutuo è pari a 100.000 euro e la richiesta di surroga è avvenuta, da parte del cliente, l’1 luglio 2009 ma la banca cedente ha perfezionato la procedura il 5 agosto 2009, il cliente avrà diritto ad un risarcimento pari a 1.000 euro.

    L’unico problema è capire come farsi dare il giusto risarcimento dalla banca.

    Una rapina???

    pasquale astorre

    19 Settembre 2009 alle 12:54

  3. Surroga o portabilità del mutuo – Introdotte nuove misure sanzionatorie per gli istituti recalcitranti

    Non sembra ingranare la surroga che nonostante le liberalizzazioni Bersani stenta a decollare.

    Stando alle rilevazioni Abi, infatti, nel periodo tra il 1° giugno 2008 e il 31 luglio 2009 sono stati stipulati 36mila operazioni di trasferimento del mutuo, in media poco più di uno per ciascuno dei 34mila sportelli esistenti.

    Le rinegoziazioni invece hanno tenuto un buon passo, superando di poco quota 200mila, oltre 470 al giorno. Complessivamente le operazioni hanno riguardato mutui per un controvalore di 23,6 miliardi, di cui solo 3,6 attribuibili alle surroghe.

    La Banca d’Italia ha quantificato il fenomeno delineando un’incidenza dell’8% per complessivi 4,5 miliardi. Mentre le sostituzioni sono risultate particolarmente numerose, pari al 7,5% dello stock complessivo dei mutui che, a fine anno, era di 240 miliardi, una differenza che ha indotto il Governo a “oliare” il meccanismo.

    L’articolo 2 della manovra d’estate, ha infatti introdotto una penale per le banche che ostacolano la trasferibilità dei mutui pari all’1% del valore del mutuo stesso per ciascun mese o frazione di mese di ritardo. In altre parole, se la “rottamazione” del vecchio mutuo non si perfeziona in 30 giorni, la banca cedente sarà ritenuta responsabile del mancato completamento delle procedure, fatto salvo il diritto di «rivalersi sulla banca cessionaria nel caso il ritardo sia dovuto a quest’ultima».

    La portabilità a costo zero introdotta dall’allora ministro Bersani non è infatti mai decollata, basti pensare alle multe inflitti dall’Antitrust durante il 2008: 10 milioni di euro a 23 istituti bancari colpevoli di aver messo in atto «pratiche commerciali scorrette» nell’ambito della portabilità dei finanziamenti per la casa.

    La surroga in tappe

    Processo che consente al debitore di sostituire il creditore iniziale, senza necessità di consenso di quest’ultimo, previo il pagamento del debito, la surrogazione del mutuo dovrebbe realizzare la portabilità senza costi aggiuntivi già a partire dal 2007, anno di entrata in vigore della legge Bersani.

    Ipoteca

    La surrogazione non cancella l’ipoteca. Nel caso di trasferimento del mutuo non è necessaria la cancellazione della vecchia garanzia e l’attivazione di una nuova. La banca che subentra paga il debito residuo e il debitore rimborsa il mutuo alle nuove condizioni

    Gli effetti

    La surroga consente di cambiare il tipo di tasso – fisso, variabile o misto – scelto all’atto della stipula del mutuo, oppure di alleggerire il peso degli interessi, riducendo così il costo del debito. Oppure ancora di allungare la durata per consentire di ridurre l’importo delle rate

    Multe

    Il Dl 78/09, così come modificato dalla legge 102/09, ha di fatto aggiornato le disposizioni sanzionatorie. A partire dal 5 agosto scorso, data di entrata in vigore della disposizione, è previsto l’obbligo per la banca surrogata di risarcire il cliente in caso di ritardato perfezionamento della surrogazione richiesta

    Risarcimenti

    In particolare, la banca cedente è obbligata a risarcire il cliente in misura pari all’1% del valore del mutuo per ciascun mese nel perfezionamento della surrogazione del mutuo, qualora questa non sia avvenuto entro 30 giorni dalla data della richiesta.

    melissa de rosa

    19 Settembre 2009 alle 09:15

  4. La portabilità del mutuo obbligo di legge e risarcimento del cliente per ritardi nel trasferimento alla nuova banca

    Il decreto anticrisi recentemente approvato comprende un emendamento in favore di tutti coloro che abbiano intenzione di accendere in mutuo.

    Il nuovo decreto prevede infatti il pagamento di una penale per tutti gli istituti bancari rei di non agevolare la riconversione del mutuo presso un’altra banca.

    La manovra di riconversione è già attiva da diversi mesi.

    In pratica è una portabilità di mutuo e consiste nella possibilità per il cliente di poter trasferire il mutuo dalla banca dove è stato acceso a una banca che proponga condizioni più favorevoli.

    Se la portabilità del mutuo è diventata praticamente obbligo di legge, è pur vero che molte banche non hanno la minima intenzione di facilitare la procedura inventandosi inutili difficoltà e cavilli burocratici.

    La penale che la banca dovrà eventualmente pagare equivale all’1% dell’importo.

    La penale dovrà essere pagata direttamente al cliente entro 30 giorni dalla firma di surroga e portabilità del mutuo. In realtà i tempi potrebbero allungarsi, ma la banca cercherà da adesso in poi di essere maggiormente competitiva sul mercato.

    Attenzione: ricordate che in caso di portabilità le spese di istruttoria risultano sempre a carico della vecchia banca e non del cliente.

    fabiana cenci

    14 Settembre 2009 alle 11:17

  5. Nel mio caso ho già fruito di una surroga lo scorso anno nel mese di maggio portando il mio mutuo da tasso variabile a fisso.
    Qust’estate approfittando dell’iniziativa di banca S.Paolo ho presentato a questa banca richiesta di nuova surroga, ma mi è stato detto che una risurroga non è possibile ottenerla.
    Ne sono rimasto perplesso, perchè il Decreto Bersani non lo prevede.
    Desidero ricevere una risposta
    Distinti saluti

    giuseppe

    10 Settembre 2009 alle 23:47

    • Il decreto Bersani non lo prevede assolutamente.

      Ma certamente sarà a conoscenza degli ostacoli frapposti dalla lobby delle banche alla effettiva applicabilità di questo decreto.

      Ci sono voluti più di due anni per ottenere la gratuità dell’operazione di portabilità o surroga per i mutuatari.

      Ma, come si evince dal suo caso, non hanno ancora smesso di violare la legge, sicuri della una impunità di cui godono.

      Ci sarà sicuramente un accordo sottobanco (cartello) fra gli istituti di credito per limitare una la concorrenza ed evitare che il mutuatario possa ricorrere più del dovuto a questo strumento.

      Se proprio intende fare qualcosa, può segnalare al numero verde 800.166.661 dell’ANTITRUST l’episodio di ostacolo alla surroga che la riguarda.

      Si toglierà almeno la soddisfazione di vedere comminata una sostanziosa multa a Banca Intesa San Paolo del nostro “caro” dott. Passera.

      c0cc0bill

      11 Settembre 2009 alle 07:57

  6. Buon giorno, ho fatto richiesta di surroga in data 23/06/2009 ad oggi 09/08/2009 non ho ancora avuto risposta dalla banca per la fattibilità. E’ possibile questo ritardo? E’ legale? Come posso comportarmi, se posso rivalermi, per la penale?

    gianni trezza

    8 Settembre 2009 alle 12:40

    • Nonostante siano ormai passati 2 anni dalla legge Bersani che introduceva la portabilità del mutuo al fine di facilitare il mutuatario verso la scelta di mutui migliori, con a seguito ben sette interventi di modifica, si è reso necessario un ulteriore intervento legislativo per facilitare il trasferimento del mutuo.

      Se fino a poco tempo fa era ritenuto moralmente inaccettabile il comportamento di alcuni istituti di credito che ritardavano o ostacolavano le procedure di surrogazione, oggi con il decreto legge del 1 luglio 2009 n. 78 (decreto anticrisi) convertito con legge n. 102 del 3 agosto 2009, le banche dovranno necessariamente velocizzare i tempi e le procedure o gli verrà applicata una penale.

      Difatti all’art.2 comma 3 di tale decreto viene previsto che qualora l’operazione di surrogazione dei contratti di mutuo non si dovesse perfezionare entro trenta giorni dalla data in cui la banca cessionaria (la potenziale nuova banca) effettua la richiesta alla banca cedente (la vecchia banca) di avvio delle procedure di collaborazione interbancarie relative all’operazione di surrogazione, il cliente dovrà essere risarcito dalla banca cedente (banca uscente) in misura pari al”1% del valore del mutuo per ogni mese o frazione di mese di ritardo. Qualora il ritardo di perfezionamento dell’operazione di surroga sia imputabile alla banca cessionaria, la banca cedente potrà rivalersi su di essa, (ne abbiamo parlato ampiamente qui).

      Complice la discesa dei tassi e la presenza di differenziate offerte, molti mutuatari volevano approfittare della situazione accaparrandosi condizioni di mutuo migliori a costo zero grazie alla portabilità del mutuo, secondo l’ABI siano più di 30 mila le operazioni di surroga andate a buon fine.

      Purtroppo però i tempi biblici di alcuni Istituti hanno portato nel frattempo alla variazione delle condizioni rendendo l’operazione non più appetibile per molti mutuatari.

      Con l’introduzione di tale penale si vuole evitare che tale situazione continui a verificarsi, per lo meno si cerca di spaventare gli istituti che non operano correttamente.

      La normativa però nulla dice sulla procedura da seguire nel caso in cui la surroga non si dovesse perfezionare entro i 30 giorni previsti dall’avvio dell’istruttoria di trasferimento: tipo e modalità di presentazione domanda, a chi presentarla, eventuale organo preposto alla vigilanza ecc. è consigliabile dunque a chi si venga a trovare in tale situazione rivolgersi alle associazioni dei consumatori.

      C’è sicuramente da aspettarsi circolari chiarificatrici, nella speranza però che non avvenga come per i rimborsi del tetto del 4%.

      lorenzo merucci

      8 Settembre 2009 alle 18:11

  7. Mutui, via libera – da oggi 6 agosto 2009 – ai risarcimenti per surroga in ritardo

    La surroga (o surrogazione) del mutuo, è una soluzione a disposizione del cliente nei confronti della banca, la quale si contrappone alle altre due esistenti, la sostituzione e la rinegoziazione.

    Regolata nell’ambito dell’Art. 1202 del Codice Civile, la surroga rappresenta probabilmente l’opzione più economica per cambiare un mutuo. Essa consiste, infatti, nel trasferimento di quest’ultimo ad un’altra banca, trasportando l’ipoteca senza alcun costo aggiuntivo, e conservando i benefici contrattuali di cui si godeva; a variare possono essere, nel passaggio da un istituto all’altro, durata e tasso del mutuo.

    Tale procedura avviene con la richiesta scritta da parte del cliente alla nuova banca, dove viene appunto espressa la volontà di acquisire il mutuo dalla banca originaria, per l’esatto importo residuo e concordando inoltre nuove modalità, legate come detto a tasso e tempo.

    Entro dieci giorni la banca originaria dovrebbe comunicare l’avvenuto passaggio, permettendo al nuovo istituto di stipulare un nuovo contratto con il cliente.

    Descritta sotto il punto di vista teorico, il procedimento appare piuttosto trasparente. Al contrario, la surroga del mutuo presenta spesso e volentieri dei ritardi fastidiosi, che ieri Il Sole24Ore ha definito addirittura come “Tempi Biblici”. Insomma, una vera eternità, che toglie mette in seria difficoltà il cliente.

    E proprio in tal senso, la legge italiana ha deciso di intervenire. E’ di ieri, infatti, la pubblicazione del nuovo Decreto Anti – Crisi sulla Gazzetta Ufficiale (78/2009), all’interno del quale viene introdotta una misura sicuramente importante, a tutela dell’utenza: a favore di quest’ultima sarà previsto un risarcimento, relazionato al ritardo da parte delle banche nel trasferimento dell’importo corrispondente al mutuo.

    Il risarcimento previsto scatta nel caso in cui, entro un limite di trenta giorni, la banca originaria non comunica alla richiedente l’avvenuto passaggio, con l’esatta data corrispondente. Qualora, appunto, questo dovesse avvenire, la penale sarebbe pari all’1% sull’ammontare del mutuo.

    A pagare, com’è facile immaginare, sarà la banca uscente; tuttavia quest’ultima, con il ritardo palesemente imputabile alla nuova banca – ritardi nella richiesta di trasferimento, ad esempio – l’istituto originario potrà rivalersi appunto su quello entrante.

    Non è ancora chiara, tuttavia, la procedura a disposizione del mutuatario per avviare la richiesta di risarcimento, al termine dei trenta giorni.

    In ogni caso, con questa misura il Governo tenterà di non tornare ai dieci milioni di euro per “pratiche commerciali scorrette”, comminati nell’Agosto 2008, dall’Antitrust, a ben ventitré istituti creditizi del paese. Si attendono, ora, maggiori delucidazioni in merito alle procedure. Che le sanzioni siano la misura giusta?

    matteo aldamonte

    6 Agosto 2009 alle 18:11

  8. Tempi biblici per trasferire a costo zero il mutuo da una banca all’altra? Da oggi il cliente potrà ottenere un risarcimento.

    Con la pubblicazione ieri in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione dell’ultimo Dl Anticrisi (78/2009) diviene infatti effettiva la norma che prevede una penale dell’1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo nel caso in cui la surroga non si perfezioni entro 30 giorni dalla data della richiesta da parte della banca cessionaria (la nuova) alla banca cedente (la vecchia).

    In pratica, se l’operazione di trasloco tarda a essere effettuata, un mutuatario che ha chiesto di trasferire un prestito dal valore residuo di 100mila euro potrebbe ottenere un rimborso di mille euro per ogni mese (o frazione di mese) di ritardo. A pagare sarà la banca uscente, che avrà comunque la possibilità di rivalersi su quella entrante nel caso il ritardo fosse imputabile a quest’ultima.

    Con questa norma il Governo conta di eliminare o quantomeno ridurre al minimo i problemi sorti fin da subito nell’applicazione della cosiddetta “portabilità a costo zero” introdotta ormai più di due anni fa dal Decreto Bersani. Intoppi più volte testimoniati anche dai messaggi inviati dai lettori a Mutui 24 e che hanno addirittura portato l’Antitrust a comminare nell’agosto2008 a 23 istituti operanti sul territorio italiano multe per circa 10 milioni di euro per “pratiche commerciali scorrette” (sanzione poi annullata dal Tar fra le polemiche e presto oggetto di nuovo giudizio da parte del Consiglio di Stato).

    Adesso si prova con le sanzioni, anche se per il momento non è ancora chiaro quale sia l’iter da seguire da parte del mutuatario una volta scaduti i 30 giorni (rivolgersi alla banca cedente o alla cessionaria? Presentare una richiesta scritta?) e chi sia effettivamente destinato a vigilare sull’osservanza delle nuove norme.

    agostino biasutti

    5 Agosto 2009 alle 15:00

  9. [...] la lettura con la fonte di questo articolo: Portabilità del mutuo – risarcimento al mutuatario per ritardi oltre i 30 giorni Articoli correlati: La surroga del mutuo: i vantaggi della [...]

  10. speriamo! anche perchè la surroga può davvero essere molto conveniente e portare effettivamente all’ abbassamento della rata.

    Surroga mutuo

    6 Luglio 2009 alle 12:08

  11. Caro-mutui, multe fino all’1% alle banche che frenano le surroghe

    L’operazione di trasferimento del mutuo ora va compita dagli istituti di credito entro 30 giorni

    C’è anche il capitolo mutui all’in­terno del decreto anticrisi del governo. Dove, in particolare, si parla di surroghe, le operazio­ni che permettono di trasferire il prestito im­mobiliare da una banca a un’altra a condizioni più vantaggiose, e con un abbattimento dei co­sti di trasferimento come stabilito dalla legge Bersani di due anni fa. Il decreto Tremonti guarda invece ai tempi, multando le banche che accettano ma non mandano in porto in tempi relativamente brevi la surroga richiesta dal cliente.

    Il testo al momento disponi­bile lascia spazio a pochi dub­bi: se la surroga non si perfe­ziona entro 30 giorni dalla da­ta della richiesta di avviare le procedure da parte della ban­ca cessionaria (il nuovo finan­ziatore) all’istituto cedente (da cui si vuole «portare via» il mutuo), quest’ultimo deve risarcire il cliente con una pe­nale dell’1% del valore del mu­tuo per ogni mese di ritardo. Naturalmente resta la possibi­lità per la banca cedente di ri­farsi sulla cessionaria se il ri­tardo è dovuto alla seconda. Qualche numero? Ipotizzan­do, come è probabile, che la multa si applichi al debito resi­duo trasferito con la surroga, il calcolo è presto fatto. Un esempio fra tutti: a fine ago­sto un risparmiatore si presen­ta allo sportello di una «nuo­va » banca e chiede di spostare lì, con una surroga, il proprio mutuo con un saldo a debito di 100 mila euro, la domanda viene accettata dal cessionario e la richiesta dal nuovo istituto al «vecchio» parte il primo set­tembre; se entro il primo ottobre l’operazione non è conclusa, il cliente ha diritto a mille euro per ogni mese di ritardo, fino alla partenza defi­nitiva del nuovo mutuo. E valgono anche le co­siddette «frazioni di mese». Quindi, se la surro­ga si conclude con successo il 15 novembre, il cliente incasserà dalla banca una penale di 1.500 euro.

    Dietro la mossa del governo c’è una delle la­mentele più ricorrenti da parte dei consumato­ri negli ultimi anni: procedure per la concessio­ne delle surroghe troppo lente, con il rischio che, nel frattempo, le condizioni di mercato peggiorino a svantaggio del cliente. Un caso che che si è potuto verificare per chi, qualche mese fa, ha cercato di passare da un tasso varia­bile a uno fisso quando l’Eurirs a 20 anni, il rife­rimento per molti mutui «costanti», era sceso ampiamente sotto il 4%, a livelli mai toccati da diversi anni. Poi, però, l’Eurirs è tornato a sali­re, e chi è stato chiamato a fir­mare la surroga mesi dopo averla richiesta, si è trovato davanti un tasso ben più alto di quello atteso. Inoltre oggi, con l’Euribor a 3 mesi (il riferi­mento per i tassi variabili) ai minimi storici (1,1%), è torna­to a farsi sentire l’appeal dei mutui «ballerini» per chi ama rischiare. Con differenze di di­versi punti percentuali tra i tassi variabili, molto più bas­si, e i fissi. Almeno per ora. Al di là dei tempi e dei tassi, restano comunque da conside­rare gli spread (i differenziali tra il saggio di riferimento e quello applicato al cliente), sa­liti negli ultimi mesi. Per le surroghe, poi, a volte il tasso viene ritoccato ancora al rial­zo: un costo «latente» che compenserebbe gli oneri a ca­rico della banca per il trasferi­mento del mutuo. Sono tutti punti che, per molti consumatori, frenano il mercato delle surroghe. Troppi no dalle banche, troppe lungaggini, critica il presi­dente dell’Adusbef Elio Lannutti, che giudica «parzialmente positiva» l’ultima mossa del go­verno. Mentre secondo l’Abi la procedura di colloquio interbancario, realizzata dall’associa­zione a giugno 2008 per semplificare la trasferi­bilità dei mutui da un istituto all’altro, ha aiuta­to il mercato con 34 mila surroghe in 12 mesi, a cui si aggiungono 190 mila rinegoziazioni.

    giovanni stringa

    1 Luglio 2009 alle 10:58

  12. Sanzioni in vista per la mancata portabilità del mutuo!

    Varato venerdì scorso il nuovo decreto fiscale penalizzerà gli istituti di credito che ostacolino la surroga . Secondo quanto previsto dal testo di legge (art. 10, comma 3) “nel caso in cui la surrogazione del mutuo non si perfezioni entro il termine di 30 giorni dalla data della richiesta da parte della banca cessionaria alla banca cedente dell’avvio delle procedure di collaborazione interbancarie ai fini dell’operazione di surrogazione, la banca cedente è comunque tenuta a risarcire il cliente in misura pari all’1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo”.

    La “vecchia” banca viene quindi ritenuta responsabile nel caso di problemi nel trasloco del mutuo, anche se può “rivalersi sulla banca cessionaria nel caso il ritardo sia dovuto a quest’ultima”.

    Cos’è la surroga?

    Inugurata con il Decreto Bersani la pratica della surroga ha vissuto diverse stagioni. Ad un’iniziale difficoltà di implementazione è seguita una fase di assestamento e dallo scorso giugno, da quando cioè è stata attivata la procedura automatica di colloquio tra le banche, sono oltre 30mila, secondo i dati Abi i risparmiatori che hanno traslocato con successo il proprio mutuo.

    I problemi sono ancora numerosi: dalle lungaggini burocratiche che rischiano di pregioudicare le originali condizioni favorevoli di mercato, ai problemi che sopraggiungono nel momento delicato dell’effettivo passaggio dalla vecchia alla nuova banca, passando per le spese a vario titolo che spuntano a sorpresa nella fase finale dell’accordo in barba al tanto sbandierato “costo zero”.

    Con l’intervento governativo dovrebbe essere garantita una maggiore celerità nelle operazioni da parte delle banche, pena il versamento di una penale dell’1% (da chiarire se sia da calcolare sull’importo iniziale del mutuo o sul debito residuo al momento della richiesta di surroga) nel caso di ritardi oltre i 30 giorni.

    leone zampieri

    30 Giugno 2009 alle 14:53


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