Indennità di disoccupazione con requisiti ridotti
L’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti è un’indennità erogata dall’INPS in un’unica soluzione.
L’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti viene concessa a quei lavoratori che, avendo svolto lavori brevi e discontinui, non hanno 52 settimane di lavoro svolte con contributi versati negli ultimi due anni e quindi non possono ottenere l’indennità di disoccupazione ordinaria.
Il numero di giornate per cui viene erogata la indennità di disoccupazione con requisiti ridotti è, di regola, pari al numero di quelle effettivamente lavorate nell’anno precedente e per un massimo di 180 giornate.
L’importo è commisurato al 35% della retribuzione media giornaliera per i primi 120 giorni e al 40% per i giorni successivi, nei limiti di un importo max mensile lordo di 858,58 euro, elevato 1.031,93 euro per i lavoratori che hanno una retribuzione lorda mensile superiore a 1.857,48 euro. Gli importi massimi mensili dei trattamenti di disoccupazione sono aggiornati annualmente.
L’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti spetta al lavoratore che:
- risulta assicurato all’INPS da almeno due anni ed ha almeno una settimana di lavoro svolto (con contributo versato) prima del biennio precedente la domanda;
- nell’anno precedente ha lavorato almeno 78 giornate, comprese le festività e le giornate di assenza indennizzate (malattia, maternità ecc.).
Gli aventi diritto possono fare richiesta di questa indennità anche se alla data del 31 Marzo sono occupati, perché si riferisce al periodo di disoccupazione dell’anno precedente.
Per ottenere l’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti bisogna presentare istanza alla sede INPS di riferimento entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui è cessato il rapporto di lavoro.
La domanda di indennità di disoccupazione con requisiti ridotti va redatta sull’apposito modulo DS21 (Req.Rid. – COD.SR17) reperibile presso le sedi Inps.
Dovranno essere allegati:
- tanti modelli DL 86/88 bis (dichiarazioni dei datori di lavoro) quanti sono stati i rapporti di lavoro dipendente nell’anno solare di riferimento;
- la dichiarazione per le detrazioni di imposta richieste;
- in caso di dimissioni per giusta causa, il lavoratore dovrà corredare la domanda con una documentazione da cui risulti la volontà a difendersi in giudizio nei confronti del datore di lavoro (allegando ad esempio esposti, querele, citazioni in giudizio, sentenze, ecc);
- autocertifica periodi co.co.pro;
- autocertifica lavori all’estero.
I modelli DS21, DL 86/88 e il modello di richiesta di detrazione ai fini IRPEF, sono disponibili sul sito INPS nell’area moduli.
L’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti può essere riscossa:
- allo sportello dell’ufficio postale che verrà indicato dall’INPS
- con assegno circolare;
- con bonifico sul proprio conto corrente bancario o postale;
Nel caso di accredito in conto corrente bancario o postale devono essere indicati anche gli estremi dell’ufficio pagatore presso cui si intende riscuotere la prestazione, nonché le coordinate bancarie o postali (IBAN) e il numero di conto corrente.