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Emissione di assegni bancari a vuoto e l’archivio CAI di BANKITALIA
Si definisce “assegno a vuoto” l’assegno bancario emesso senza che sul conto corrente bancario del soggetto che l’ha emesso vi sia la provvista, ovvero l’ammontare portato dal titolo. La Banca, di norma, non lo pagherà, ma il portatore dell’assegno bancario potrà agire contro il traente (colui che l’ha emesso), facendo valere l’assegno bancario quale titolo esecutivo.
Con il Decreto Legislativo 507/99 è entrata entra in vigore la depenalizzazione di alcuni reati. Tra questi è ricompresa anche l’emissione di assegni bancari a vuoto. Secondo la vecchia disciplina normativa, la legge 15/12/90 n.386, esistevano due fattispecie di reato:
- emissione di assegni bancari senza l’autorizzazione del trattario (cioè, la Banca): è il caso in cui si emetta un assegno bancario senza che esista la relativa convenzione di assegno con la Banca stessa. La sanzione prevista per questo reato era la reclusione da 3 mesi ad 1 anno;
- emissione si assegni bancari senza provvista: è il caso in cui non vi siano i relativi fondi presso la Banca che possano coprire l’ammontare dell’assegno. La sanzione prevista era una multa da 300 mila Lire a 5 milioni o la reclusione fine a 8 mesi.
Assegno bancario – clausole particolari
Assegno sbarrato
L’assegno bancario può recare sulla facciata anteriore due sbarre tracciate dal traente (colui che ha emesso l’assegno) o dal portatore: è lo sbarramento generale, nel qual caso l’assegno può essere pagato dalla Banca soltanto ad un suo cliente o ad un’altra Banca. L’assegno bancario può recare anche tra le due sbarre il nome di un banchiere: è lo sbarramento speciale, col quale l’assegno può esser pagato alla banca indicata (art.40 R.D. 1736/33).
Assegno non trasferibile
L’assegno bancario con la clausola “non trasferibile” può esser pagato soltanto al prenditore (colui al quale è stato emesso l’assegno) o essere accreditato sul suo conto corrente. Può essere girato solo ad una Banca per l’incasso. La clausola “non trasferibile” può essere apposta dal traente (chi ha emesso l’assegno bancario) o da un girante. La Banca che paga a persona diversa dal prenditore o dal Banchiere giratario per l’incasso risponde del pagamento. Al fine di rendere più difficile il riciclaggio di denaro proveniente dal compimento di reati, gli assegni bancari e circolari superiori a 12,5 mila euro devono essere emessi con clausola “non trasferibile”.
Assegno bancario – girate e protesto
Se l’assegno bancario contiene delle girate, significa che ognuno dei giranti garantisce l’importo scritto sull’assegno, e potrà, dunque, essere chiamato a rifonderlo nel caso di mancato pagamento da parte della Banca.
Il mancato pagamento dell’assegno all’atto di presentazione per l’incasso deve risultare dal protesto, ovvero da un atto pubblico (redatto da un notaio o un pubblico ufficiale o ufficiale giudiziario), nel quale si accerta in forma solenne l’avvenuta presentazione del titolo in tempo utile ed il conseguente rifiuto della Banca di pagare.
Requisiti formali dell’assegno bancario
Perché l’assegno bancario sia compilato validamente, occorre che contenga alcuni requisiti essenziali:
- l’indicazione della data e del luogo di emissione;
- la somma da pagare;
- la firma del traente;
- la denominazione di assegno bancario.
Assegno bancario – funzione economica
L’assegno bancario ha la funzione economica di mezzo di pagamento: può essere utilizzato in sostituzione del denaro da chi ha una disponibilità di fondi presso una Banca. In tal caso, il cliente della Banca, anziché prelevare i soldi per pagare un creditore, può dare l’ordine alla Banca di effettuare il pagamento al creditore, emettendo un assegno bancario a favore di quest’ultimo.
L’assegno bancario costituisce titolo esecutivo: ciò significa che, se presentato all’incasso nei termini previsti dalla legge e decorrenti dalla data indicata nell’assegno bancario, deve essere pagato. Il termine di presentazione è:
- 8 giorni, se l’assegno bancario è pagabile nello stesso comune in cui è emesso;
- 15 giorni, se l’assegno bancario è pagabile in un comune diverso da quello in cui fu emesso;
- 20 giorni, se l’assegno bancario è pagabile in uno Stato diverso da quello in cui fu emesso, ma europeo o appartenente al bacino del Mediterraneo;
- 60 giorni, se l’assegno bancario è pagabile in uno Stato diverso da quello in cui fu emesso ed appartenente ad un diverso continente (art.32 R.D. 21/12/33 n.1736).
Cosa è un assegno bancario
Un assegno bancario è un titolo di credito contenente l’ordine incondizionato che il traente (cioè, colui che ha un conto corrente presso una Banca) rivolge al trattario (cioè, alla Banca) perché paghi ad un terzo (o sé stesso).
Essendo un mezzo di pagamento, l’assegno bancario non può mai avere una scadenza futura: è sempre pagabile a vista.
Nella pratica, però, è tutt’altro che raro l’uso dell’assegno bancario quale strumento di credito: a tal fine, si rilascia un assegno bancario postdatato (si mette sul titolo una data futura che figura come data di emissione, ma di fatto funziona come data di scadenza) oppure si rilascia un assegno bancario con la data di emissione in bianco e con l’accordo che non verrà presentato alla Banca prima di un certo termine.
Bonifico bancario – data valuta e disponibilità economica
Dal 1° novembre 2009 la data di valuta per bonifici bancari non potrà mai superare un giorno lavorativo successivo alla data del versamento.
La disponibilità economica al beneficiario delle somme versate tramite bonifico bancario non potrà mai superare i quattro giorni lavorativi successivi alla data del versamento.
Assegni bancari e circolari – data valuta e disponibilità economica
Dal 1° novembre 2009, la data di valuta assegni circolari non potrà mai superare un giorno lavorativo successivo alla data del versamento; per gli assegni bancari la data di valuta non potrà mai superare i tre giorni lavorativi.
La disponibilità economica al beneficiario delle somme versate non potrà mai superare i quattro giorni lavorativi successivi alla data del versamento per gli assegni circolari; i giorni salgono a cinque per gli assegni bancari.
Anche queste disposizioni entrano in vigore il 1° novembre ma si tratta di norme temporanee perché già dal 1° aprile 2010 si cambia: da quel giorno la data di disponibilità economica non potrà mai superare i quattro giorni per gli assegni bancari.
R.A.V – Ruoli mediante avviso
Il RAV (Ruoli Mediante Avviso) è un tipo di bollettino utilizzato dai concessionari che trattano la riscossione di somme iscritte a ruolo, come ad esempio le sanzioni per violazioni del codice della strada, le tasse sulle concessioni governative, sulla nettezza urbana, l’iscrizione agli albi professionali.
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M.AV. – Pagamento mediante avviso
Il servizio M.AV. (pagamento Mediante AVviso) si basa sull’emissione, dietro presentazione di un flusso di dati da parte del creditore, di bollettini pagabili sia presso gli sportelli bancari sia presso gli uffici postali. Una volta acquisita l’informazione dell’avvenuto pagamento, sono previsti la comunicazione e l’accredito al cedente.
Ovviamente presso gli sportelli della Banca possono essere pagati bollettini emessi da altre banche alle quali le nostre procedure elaborative inoltrano l’informazione dell’avvenuto pagamento e l’accredito, mediante la Rete Nazionale Interbancaria.






