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Emissione di assegni bancari a vuoto e l’archivio CAI di BANKITALIA
Si definisce “assegno a vuoto” l’assegno bancario emesso senza che sul conto corrente bancario del soggetto che l’ha emesso vi sia la provvista, ovvero l’ammontare portato dal titolo. La Banca, di norma, non lo pagherà, ma il portatore dell’assegno bancario potrà agire contro il traente (colui che l’ha emesso), facendo valere l’assegno bancario quale titolo esecutivo.
Con il Decreto Legislativo 507/99 è entrata entra in vigore la depenalizzazione di alcuni reati. Tra questi è ricompresa anche l’emissione di assegni bancari a vuoto. Secondo la vecchia disciplina normativa, la legge 15/12/90 n.386, esistevano due fattispecie di reato:
- emissione di assegni bancari senza l’autorizzazione del trattario (cioè, la Banca): è il caso in cui si emetta un assegno bancario senza che esista la relativa convenzione di assegno con la Banca stessa. La sanzione prevista per questo reato era la reclusione da 3 mesi ad 1 anno;
- emissione si assegni bancari senza provvista: è il caso in cui non vi siano i relativi fondi presso la Banca che possano coprire l’ammontare dell’assegno. La sanzione prevista era una multa da 300 mila Lire a 5 milioni o la reclusione fine a 8 mesi.
La riforma operata dal D.Lgs. 507/99 ha modificato le precedenti previsioni normative della Legge 386/90. In particolare, come già detto, ha operato una forte depenalizzazione delle due ipotesi di reato appena esposte, modificandone il regime sanzionatorio: al posto della reclusione, ha inserito una sanzione amministrativa pecuniaria (variabile a seconda dell’illecito e dell’importo dell’assegno e, comunque, mai inferiore a 300 mila Lire e superiore a 24 milioni). Le innovazione della Legge 507/99 riguardano anche le sanzioni accessorie temporanee;
nei casi meno gravi:
divieto di emettere assegni per un periodo compreso tra i 2 e i 5 anni (escluso nel caso di emissione senza provvista per un importo inferiore ai 5 milioni);
nei casi più gravi:
- interdizione dall’esercizio di un’attività professionale o imprenditoriale;
- interdizione dall’esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione.
Per tali divieti, è mantenuta la sanzione penale della reclusione da 6 mesi a 3 anni, nonché la pubblicazione della sentenza ed il divieto di emettere assegni per non meno di 2 anni.
CAI – Archivio BANKITALIA
Con la normativa del Decreto Legislativo 507/99, è stato istituito presso la Banca d’Italia un apposito archivio informatizzato, la CAI, in cui vengono inseriti i nominativi di:
- coloro che hanno emesso assegni senza autorizzazione (dalla Banca) o senza provvista (senza fondi);
- coloro ai quali è stata revocata l’autorizzazione all’utilizzo di carte di pagamento (carte di credito);
- coloro che abbiano denunciato lo smarrimento o il furto di assegni o carte di credito.
Questo archivio informatizzato ha il preciso scopo di garantire l’organica raccolta delle informazioni e l’uniforme gestione delle stesse.
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Assegno bancario – clausole particolari
Assegno sbarrato
L’assegno bancario può recare sulla facciata anteriore due sbarre tracciate dal traente (colui che ha emesso l’assegno) o dal portatore: è lo sbarramento generale, nel qual caso l’assegno può essere pagato dalla Banca soltanto ad un suo cliente o ad un’altra Banca. L’assegno bancario può recare anche tra le due sbarre il nome di un banchiere: è lo sbarramento speciale, col quale l’assegno può esser pagato alla banca indicata (art.40 R.D. 1736/33).
Assegno non trasferibile
L’assegno bancario con la clausola “non trasferibile” può esser pagato soltanto al prenditore (colui al quale è stato emesso l’assegno) o essere accreditato sul suo conto corrente. Può essere girato solo ad una Banca per l’incasso. La clausola “non trasferibile” può essere apposta dal traente (chi ha emesso l’assegno bancario) o da un girante. La Banca che paga a persona diversa dal prenditore o dal Banchiere giratario per l’incasso risponde del pagamento. Al fine di rendere più difficile il riciclaggio di denaro proveniente dal compimento di reati, gli assegni bancari e circolari superiori a 12,5 mila euro devono essere emessi con clausola “non trasferibile”.
Assegno postdatato
Essendo un mezzo di pagamento, l’assegno bancario non può mai avere una scadenza futura: e sempre pagabile a vista. Nella pratica, però, è tutt’altro che raro l’uso dell’assegno bancario quale strumento di credito: a tal fine, si rilascia un assegno postdatato (si mette sul titolo una data futura che figura come data di emissione, ma di fatto funziona come data di scadenza) oppure si rilascia un assegno bancario con la data di emissione in bianco e con l’accordo che non verrà presentato alla Banca prima di un certo termine. La postdatazione è comunque inefficace, perché l’assegno bancario presentato prima del giorno indicato come data di emissione è pagabile nel giorno della presentazione (art.30 R.D. 1736/33). Il fatto è inoltre colpito con sanzioni fiscali, poiché è applicabile all’assegno postdatato l’imposta proporzionale di bollo disposta per la cambiale (si tratta di una violazione fiscale per evasione dell’imposta di bollo, come previsto dalla Legge 386/90).
Assegno con clausola “da accreditare”
L’assegno bancario con clausola “da accreditare” non può essere pagato in contanti, ma deve essere accreditato sul conto del portatore del titolo.
Assegno turistico o “Traveller’s cheque”
L’assegno bancario turistico o “Traveller’s cheque” è emesso da una Banca su una Banca estera a favore di un prenditore: la Banca traente (che l’ha emesso) subordina il pagamento al fatto che il prenditore, dopo aver firmato il titolo al momento dell’emissione, apponga una seconda firma al momento del pagamento (in modo da permettere alla Banca di controllare l’autenticità della firma, se risulti, cioè, uguale alla prima).
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Assegno bancario – girate e protesto
Se l’assegno bancario contiene delle girate, significa che ognuno dei giranti garantisce l’importo scritto sull’assegno, e potrà, dunque, essere chiamato a rifonderlo nel caso di mancato pagamento da parte della Banca.
Il mancato pagamento dell’assegno all’atto di presentazione per l’incasso deve risultare dal protesto, ovvero da un atto pubblico (redatto da un notaio o un pubblico ufficiale o ufficiale giudiziario), nel quale si accerta in forma solenne l’avvenuta presentazione del titolo in tempo utile ed il conseguente rifiuto della Banca di pagare.
Soltanto per l’assegno bancario, la legge ammette che il protesto sia sostituito (ai fini dell’attestazione del rifiuto de pagamento di un assegno presentato in tempo utile) da:
-
la dichiarazione del trattario (ovvero, la Banca) scritta sull’assegno con l’indicazione del luogo e del giorno della presentazione;
-
la dichiarazione di una stanza di compensazione datata e attestante che l’assegno è stato trasmesso in tempo utile e non è stato pagato.
L’assegno protestato costituisce titolo esecutivo per l’ammontare non pagato per mancanza di fondi. Se il mancato pagamento è parziale, l’azione esecutiva potrà essere esercitata per quella parte della somma portata dall’assegno e non pagata.
Il portatore del titolo potrà richiedere:
-
l’ammontare dell’importo non pagato risultante sull’assegno;
-
gli interessi al tasso legale dal giorno della presentazione;
-
le spese per il protesto (o equivalenti) o le altre spese. (art.50 R.D. 1736/33);
-
la somma relativa alla penale del 10% da corrispondere al prenditore dell’assegno per il mancato pagamento del medesimo, presentato in tempo utile alla Banca (legge 15/12/90 n.386).
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Requisiti formali dell’assegno bancario
Perché l’assegno bancario sia compilato validamente, occorre che contenga alcuni requisiti essenziali:
- l’indicazione della data e del luogo di emissione;
- la somma da pagare;
- la firma del traente;
- la denominazione di assegno bancario.
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Per riepilogare
Il traente è chi emette l’assegno bancario.
Il “trattario” è la banca presso la quale il traente ha il conto corrente.
Il “beneficiario” o “prenditore” è colui al quale deve essere pagato l’assegno bancario, una volta identificato dalla banca.
Attenzione, è consigliabile intestare sempre un assegno per evitare che, in caso di smarrimento o furto, possa essere incassato da persone diverse. La banca è comunque tenuta ad identificare il portatore dell’assegno.
Il beneficiario può anche essere lo stesso traente, scrivendo ad esempio le formule “a me stesso”, o “a me medesimo”, o “m.m.” l’assegno banacrio può essere girato unicamente per l’incasso a una banca.
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Assegno bancario – funzione economica
L’assegno bancario ha la funzione economica di mezzo di pagamento: può essere utilizzato in sostituzione del denaro da chi ha una disponibilità di fondi presso una Banca. In tal caso, il cliente della Banca, anziché prelevare i soldi per pagare un creditore, può dare l’ordine alla Banca di effettuare il pagamento al creditore, emettendo un assegno bancario a favore di quest’ultimo.
L’assegno bancario costituisce titolo esecutivo: ciò significa che, se presentato all’incasso nei termini previsti dalla legge e decorrenti dalla data indicata nell’assegno bancario, deve essere pagato. Il termine di presentazione è:
- 8 giorni, se l’assegno bancario è pagabile nello stesso comune in cui è emesso;
- 15 giorni, se l’assegno bancario è pagabile in un comune diverso da quello in cui fu emesso;
- 20 giorni, se l’assegno bancario è pagabile in uno Stato diverso da quello in cui fu emesso, ma europeo o appartenente al bacino del Mediterraneo;
- 60 giorni, se l’assegno bancario è pagabile in uno Stato diverso da quello in cui fu emesso ed appartenente ad un diverso continente (art.32 R.D. 21/12/33 n.1736).
Si noti che l’assegno bancario, anche se non presentato nei termini, costituisce sempre titolo esecutivo nei confronti del traente (di chi ha emesso l’assegno); si perde, tuttavia, l’azione c.d. di regresso nei confronti dei giranti (cioè, l’azione che viene esperita nei confronti dei giranti, anziché nei confronti di colui che ha emesso l’assegno bancario, per ottenere il pagamento della somma indicata nell’assegno).
Decorsi i termini di presentazione, il traente (colui che ha emesso l’assegno bancario) può dare l’ordine alla Banca di non pagare l’assegno e può disporre altrimenti dei fondi senza incorrere nel reato (ormai depenalizzato) di emissione di assegni a vuoto. In mancanza di tale ordine, la Banca può pagare ugualmente l’assegno, anche dopo la scadenza del termine (art.35 R.D. 1736/33).
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Cosa è un assegno bancario
Un assegno bancario è un titolo di credito contenente l’ordine incondizionato che il traente (cioè, colui che ha un conto corrente presso una Banca) rivolge al trattario (cioè, alla Banca) perché paghi ad un terzo (o sé stesso).
Essendo un mezzo di pagamento, l’assegno bancario non può mai avere una scadenza futura: è sempre pagabile a vista.
Nella pratica, però, è tutt’altro che raro l’uso dell’assegno bancario quale strumento di credito: a tal fine, si rilascia un assegno bancario postdatato (si mette sul titolo una data futura che figura come data di emissione, ma di fatto funziona come data di scadenza) oppure si rilascia un assegno bancario con la data di emissione in bianco e con l’accordo che non verrà presentato alla Banca prima di un certo termine.
La postdatazione è comunque inefficace, perché l’assegno bancario presentato prima del giorno indicato come data di emissione è pagabile nel giorno della presentazione (art.30 R.D. 1736/33).
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Bonifico bancario – data valuta e disponibilità economica
Dal 1° novembre 2009 la data di valuta per bonifici bancari non potrà mai superare un giorno lavorativo successivo alla data del versamento.
La disponibilità economica al beneficiario delle somme versate tramite bonifico bancario non potrà mai superare i quattro giorni lavorativi successivi alla data del versamento.

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Assegni bancari e circolari – data valuta e disponibilità economica
Dal 1° novembre 2009, la data di valuta assegni circolari non potrà mai superare un giorno lavorativo successivo alla data del versamento; per gli assegni bancari la data di valuta non potrà mai superare i tre giorni lavorativi.
La disponibilità economica al beneficiario delle somme versate non potrà mai superare i quattro giorni lavorativi successivi alla data del versamento per gli assegni circolari; i giorni salgono a cinque per gli assegni bancari.
Anche queste disposizioni entrano in vigore il 1° novembre ma si tratta di norme temporanee perché già dal 1° aprile 2010 si cambia: da quel giorno la data di disponibilità economica non potrà mai superare i quattro giorni per gli assegni bancari.

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R.A.V – Ruoli mediante avviso
Il RAV (Ruoli Mediante Avviso) è un tipo di bollettino utilizzato dai concessionari che trattano la riscossione di somme iscritte a ruolo, come ad esempio le sanzioni per violazioni del codice della strada, le tasse sulle concessioni governative, sulla nettezza urbana, l’iscrizione agli albi professionali.
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M.AV. – Pagamento mediante avviso
Il servizio M.AV. (pagamento Mediante AVviso) si basa sull’emissione, dietro presentazione di un flusso di dati da parte del creditore, di bollettini pagabili sia presso gli sportelli bancari sia presso gli uffici postali. Una volta acquisita l’informazione dell’avvenuto pagamento, sono previsti la comunicazione e l’accredito al cedente.
Ovviamente presso gli sportelli della Banca possono essere pagati bollettini emessi da altre banche alle quali le nostre procedure elaborative inoltrano l’informazione dell’avvenuto pagamento e l’accredito, mediante la Rete Nazionale Interbancaria.
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