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Guida al ricorso tributario
Appartengono alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie tutte le controversie aventi a oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte, le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da Uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio.
Sono inoltre devolute alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti:
- l’intestazione, la delimitazione, la figura, l’estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell’estimo tra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella;
- le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l’attribuzione della rendita catastale;
- le controversie relative al canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue e per lo smaltimento dei rifiuti urbani;
- le controversie riguardanti l’imposta o il canone comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.
Giurisdizione
Le Commissioni Tributarie sono organi giurisdizionali speciali che, in posizione di terzietà rispetto alle parti, esercitano funzioni giudicanti nelle controversie in materia tributaria. Qualsiasi contribuente può rivolgersi alla Commissione Tributaria per chiedere l’annullamento o la modifica di un atto tributario, se ritiene illegittima la pretesa dell’ente impositore.
La giurisdizione tributaria è esercitata dalle Commissioni Tributarie Provinciali, con sede nei capoluoghi di ogni provincia, che pronunciano in primo grado, e dalle Commissioni Tributarie Regionali, con sede nel capoluogo di ogni Regione, che pronunciano in grado di appello sulle impugnazioni proposte contro le sentenze emesse dalle Commissioni Tributarie Provinciali.
Presso le province di Trento e Bolzano la giurisdizione è esercitata dalle Commissioni Tributarie di primo e secondo grado con competenza sul territorio della provincia corrispondente (art. 1 comma 2, D.Lgs. n. 545/92).
L’art. 35 della legge n. 28/99 ha stabilito sezioni staccate delle Commissioni Tributarie Regionali.
Fino all’esaurimento della trattazione delle cause pendenti, opera ancora la Commissione Tributaria Centrale.Contro le sentenze delle Commissioni Tributarie Regionali può essere proposto ricorso per Cassazione.
Nell’esercizio dell’attività giurisdizionale i giudici tributari sono supportati dagli uffici di segreteria delle Commissioni Tributarie, inquadrati organicamente nel Ministero dell’Economia e delle Finanze e svolgono sia attività di preparazione dell’udienza e assistenza ai collegi giudicanti sia attività amministrative proprie.
Parti
Sono parti del processo tributario: il ricorrente, l’ufficio finanziario o l’ente locale o il concessionario del servizio della riscossione che ha emanato l’atto impugnato o non ha emanato l’atto richiesto (art. 10, D.Lgs. n. 546/92).
Il ricorrente è l’autore del ricorso, inteso come colui che rappresenta al giudice tributario l’esistenza di un diritto soggettivo leso da un provvedimento emesso nei suoi confronti in materia tributaria o dal comportamento (ad esempio, il silenzio) adottato rispetto a una sua richiesta.
La parte resistente deve essere indicata dal ricorrente con precisione: tale indicazione è requisito di ammissibilità del ricorso (art. 18, comma 2, lett. c, D.Lgs. n. 546/92).
Per la valida instaurazione del processo è necessario che la parte abbia la capacità di stare in giudizio, come stabilisce l’art. 75 del codice di procedura civile. Le parti diverse dall’ufficio finanziario o dall’ente locale possono stare in giudizio anche mediante procuratore generale o speciale.
La procura deve risultare da atto pubblico o scrittura privata autenticata. Nei casi in cui il procuratore sia il coniuge o un parente o affine entro il quarto grado della parte, la procura può risultare anche da scrittura privata non autenticata, purché sia conferita ai soli fini della partecipazione all’udienza pubblica.
L’ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio mediante l’organo di rappresentanza, il dirigente dell’ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio.
Competenza
Le Commissioni Tributarie Provinciali sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli uffici finanziari, degli enti locali o dei concessionari del servizio della riscossione, che hanno sede nella loro circoscrizione.
Le Commissioni Tributarie Regionali sono competenti per le impugnazioni contro le decisioni delle Commissioni Tributarie Provinciali, che hanno sede nel loro ambito territoriale.
Gratuito patrocinio
Le disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato (Testo unico approvato con D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115), assicurano ai non abbienti il diritto, garantito dall’art. 24 della Costituzione, di agire e difendersi avanti alle Commissioni Tributarie.
Hanno diritto al gratuito patrocinio i titolari di reddito imponibile non superiore a 10.628,16 euro (Decreto del Ministero della Giustizia del 20 gennaio 2009). Ai fini del raggiungimento di questo limite si devono considerare anche i redditi dei familiari, aggiungendo a quello del richiedente i redditi posseduti dai conviventi.
L’istanza va presentata presso le Segreterie delle Commissioni Tributarie dove opera una Commissione per il patrocinio a spese dello Stato e deve contenere gli elementi indicati dagli artt. 78, 79 e 122 del D.P.R. n. 115/2002.
Nei dieci giorni successivi alla presentazione dell’istanza, la Commissione decide, sulla base degli elementi forniti dal richiedente, la concessione del beneficio.
Il richiedente ammesso al patrocinio può scegliere il difensore (artt. 80 e 140, D.P.R. n. 115/2002) tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato o nell’ambito degli altri albi ed elenchi indicati all’art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 546/92.
Atto introduttivo – ricorso
Il processo inizia con la presentazione del ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale. Il ricorso deve contenere le seguenti indicazioni (art. 18, D.Lgs. n. 546/92):
- la Commissione Tributaria cui è diretto;
- il ricorrente e il suo legale rappresentante, la residenza o sede legale, il domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato e il codice fiscale;
- l’ufficio finanziario o l’ente locale o il concessionario del servizio di riscossione nei cui confronti è proposto il ricorso;
- l’atto impugnato e l’oggetto della domanda;
- i motivi.
Il ricorso deve essere sottoscritto, sia sull’originale che sulla copia, dal ricorrente o dal difensore abilitato (in caso di assistenza tecnica obbligatoria), con l’annotazione degli estremi dell’incarico conferito.
Ad esclusione del codice fiscale, tutti gli elementi elencati non possono essere omessi o risultare assolutamente incerti, a pena di inammissibilità.
Il ricorso è proposto mediante notifica all’ente impositore che ha emesso l’atto.
La notifica deve avvenire secondo una delle seguenti modalità (art. 16, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 546/92):
- notifica a mezzo ufficiale giudiziario, con le modalità previste dall’art. 137, c.p.c.;
- consegna diretta da parte del ricorrente all’ufficio impositore, che ne rilascia ricevuta;
- spedizione postale, in plico senza busta raccomandata con avviso di ricevimento, all’ente impositore che ha emanato l’atto. In questo caso, il ricorso si considera proposto alla data della spedizione.
Il ricorso deve essere depositato o spedito per posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, a pena di inammissibilità, nei successivi 30 giorni dalla data di notifica, presso la segreteria della Commissione Tributaria adita (art. 22, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546).
Proposizione del ricorso
Il ricorso deve essere proposto entro 60 giorni dalla notifica dell’atto impugnato mediante notificazione, spedizione o consegna all’ufficio finanziario o all’ente locale o al concessionario della riscossione.
Nel caso di rifiuto (espresso o tacito) alla restituzione del tributo e relativi accessori, il ricorso può essere proposto dopo 90 giorni dalla domanda di restituzione presentata entro i termini previsti da ciascuna legge e fino a quando il diritto non è prescritto.
Costituzione in giudizio
La parte ricorrente deve depositare presso la segreteria della Commissione Tributaria adita o spedire per posta l’originale notificato o copia del ricorso spedito per posta o consegnato entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, a pena di inammissibilità.
Costituzione in giudizio della parte resistente
L’ufficio finanziario, l’ente locale o il concessionario della riscossione si costituiscono in giudizio entro 60 giorni dalla notifica, spedizione a mezzo del servizio postale o consegna del ricorso.
Integrazione dei motivi di ricorso
E’ ammessa entro il termine perentorio di 60 giorni dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della Commissione.
Deposito di documenti
E’ ammesso fino a 20 giorni liberi prima della data di trattazione della vertenza.
Deposito di memorie illustrative
E’ ammesso fino a 10 giorni liberi prima della data di trattazione della vertenza.
Brevi repliche
Sono consentite, nel caso di trattazione della controversia in camera di consiglio, fino a 5 giorni liberi prima della data della camera di consiglio.
Reclamo contro provvedimenti presidenziali
Il Presidente della sezione, in sede di esame preliminare del ricorso (art. 27, D.Lgs. n. 546/92), qualora ne ricorrano i presupposti, può dichiarare l’inammissibilità, la sospensione, l’interruzione e l’estinzione del processo.
Contro questi provvedimenti si può opporre un reclamo, da notificare alle altre parti costituite, nel termine perentorio di 30 giorni dalla loro comunicazione da parte della segreteria. Il reclamante deve effettuare il deposito nel termine perentorio di 15 giorni dall’ultima notificazione.
Le altre parti possono presentare memorie nei successivi 15 giorni dalla notifica del reclamo.
Avviso di trattazione della vertenza
La segreteria comunica alle parti costituite la data di trattazione almeno 30 giorni liberi prima.
Pubblicazione e comunicazione della sentenza
La pubblicazione avviene mediante deposito della sentenza in segreteria entro 30 giorni dalla data della deliberazione. Entro 10 giorni dal deposito del dispositivo, la sentenza è comunicata alle parti costituite.
Ripresa del processo sospeso o interrotto
Il processo sospeso o interrotto (artt. 39 e 40, D.Lgs. n. 546/92) con decreto del Presidente della sezione o ordinanza del collegio può continuare se le parti interessate presentano istanza di trattazione entro 6 mesi dalla data in cui è cessata la causa che ha determinato la sospensione o dalla data del provvedimento di interruzione.
Termini di impugnazione
Il termine per l’impugnazione della sentenza emessa dalla Commissione Tributaria è di 60 giorni dalla sua notificazione, effettuata su istanza di parte. Indipendentemente dalla notificazione, il termine è di un anno dalla data del deposito della sentenza in segreteria (art. 327, c.p.c.).
Nel caso di revocazione per dolo di una delle parti, prove false, rinvenimento di documenti decisivi e dolo del giudice (art. 395, c.p.c., punti 1, 2, 3 e 6), il termine di 60 giorni decorre dalla data in cui è stato scoperto il dolo o sono state dichiarate false le prove o è stato recuperato il documento o è passata in giudicato la sentenza che accerta il dolo.
Termine per l’impugnazione in Corte di Cassazione
Il ricorso in Cassazione è previsto per i motivi indicati nei numeri da 1) a 5) dell’art. 360, c.p.c. entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale. Indipendentemente dalla notificazione, il termine è di un anno dalla data del deposito della sentenza in segreteria (art. 327, c.p.c.).
Quando la Corte di Cassazione rinvia la causa alla Commissione Tributaria Provinciale o Regionale, la riassunzione deve essere fatta nei confronti di tutte le parti personalmente entro un anno dalla pubblicazione della sentenza.
Le decisioni della Commissione Tributaria Centrale possono essere impugnate in Cassazione ai sensi dell’articolo 111 della Costituzione, entro 60 giorni dalla notificazione o, indipendentemente dalla notificazione, entro un anno (art. 327, c.p.c.).
Sospensione feriale
La decorrenza dei termini processuali è sospesa di diritto ogni anno dal 1° agosto al 15 settembre e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Quando la decorrenza ha inizio durante il periodo di sospensione l’inizio della stessa è differito alla fine del periodo di sospensione.
Giudizio di ottemperanza
Il ricorso è proponibile solo dopo la scadenza del termine di prescrizione dell’adempimento degli obblighi a carico dell’ufficio finanziario o dell’ente locale, derivanti dalla sentenza passata in giudicato o, in mancanza, dopo 30 giorni dalla loro messa in mora a mezzo ufficiale giudiziario e fino a quando l’obbligo non sia estinto.
Costituzione in giudizio della parte ricorrente
Il ricorrente, entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso (art. 22, D.Lgs. n. 546/92), deve depositare o spedire per posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale il ricorso notificato, o copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione postale per raccomandata.
Il mancato rispetto del termine costituisce causa di inammissibilità, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo.
In caso di consegna o spedizione postale il ricorrente deve attestare, a pena di inammissibilità, la conformità dell’atto depositato a quello consegnato o spedito.
Insieme al ricorso e ai documenti previsti (art. 22, comma 1, D.Lgs. n. 546/92), il ricorrente deve depositare presso la segreteria della Commissione Tributaria il proprio fascicolo, contenente l’originale o la fotocopia dell’atto impugnato, se notificato, e i documenti che intende produrre in originale o in fotocopia. In caso di eventuali contestazioni sugli atti o documenti prodotti in fotocopia, il giudice ordina l’esibizione degli originali.
Le disposizioni relative alla costituzione in giudizio del ricorrente si applicano anche alla costituzione in giudizio dell’appellante.
Costituzione in giudizio della parte resistente
L’ufficio finanziario, l’ente locale o il concessionario del servizio di riscossione nei cui confronti è stato proposto il ricorso si costituiscono in giudizio entro 60 giorni dalla data in cui il ricorso è stato notificato, consegnato o ricevuto a mezzo del servizio postale (art.23, D.Lgs. n. 546/92).
La costituzione in giudizio dà la possibilità alla parte resistente di fornire ulteriori argomentazioni, esponendo le proprie difese, indicando le prove delle quali intende avvalersi, proponendo le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio.
La costituzione in giudizio avviene mediante il deposito, presso la segreteria della Commissione Tributaria, del proprio fascicolo contenente le controdeduzioni in tante copie quante sono le parti in giudizio.
Anche nel giudizio di appello, le parti resistenti (ufficio o parte privata) devono costituirsi in giudizio nei modi e nei termini previsti nel procedimento di primo grado, depositando apposito atto di controdeduzioni. In entrambi i casi il termine di 60 giorni per la costituzione non è perentorio.
Misure cautelari
Il ricorrente, se dall’atto impugnato può derivargli un danno grave e irreparabile, può chiedere alla Commissione Tributaria Provinciale competente la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato (art. 47, D.Lgs. n. 546/92).
La richiesta di sospensione può essere proposta per gli avvisi di accertamento, di liquidazione del tributo, di riscossione, di esecuzione, sia per le imposte dirette che indirette. Essa deve essere formulata alternativamente nell’atto del ricorso, oppure con un’apposita istanza notificata alle parti e depositata nella segreteria della Commissione Tributaria Provinciale.
L’indicazione della motivazione nell’istanza presentata dal ricorrente è fondamentale, al fine di consentire al collegio di verificare l’esistenza di un danno grave e irreparabile e il fondamento delle ragioni per cui è stata richiesta la sospensione.
Il collegio emetterà un’ordinanza motivata e non impugnabile che può:
- respingere la richiesta;
- sospendere interamente l’esecuzione;
- sospendere parzialmente l’esecuzione;
- accordare la sospensione, subordinandola alla prestazione di adeguata garanzia.
Inoltre, in base all’art. 47-bis del D.Lgs. n. 546/92 qualora sia chiesta in via cautelare la sospensione dell’esecuzione di un atto volto al recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili in esecuzione di una decisione adottata dalla Commissione Europea ai sensi dell’art.14 del Regolamento CE n. 659/1999 del Consiglio del 22-3-1999, la Commissione Tributaria Provinciale può concedere la sospensione dell’efficacia del titolo di pagamento conseguente alla decisione di recupero se ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni:
a) gravi motivi di illegittimità della decisione di recupero, ovvero evidente errore nella individuazione del soggetto tenuto alla restituzione dell’aiuto di Stato, o evidente errore nel calcolo della somma da recuperare e nei limiti di tale errore.
b) pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile
Tale istanza di sospensione non può essere accolta se l’istante, avendone facoltà, non abbia impugnato dinanzi alla Corte di Giustizia CE la decisione di recupero ai sensi dell’art. 230 del Trattato istitutivo della Comunità Europea, ovvero, avendo impugnato la decisione, non abbia richiesto la sospensione prevista dall’art. 242 del suddetto Trattato, oppure l’abbia chiesta ma non sia stata concessa.
Le Commissioni Tributarie Regionali possono sospendere l’esecuzione delle sanzioni anche in presenza di una sentenza dei giudici di prima istanza favorevole all’Amministrazione finanziaria (art. 19, D.Lgs. n. 472/97).
La sospensione è concessa a condizione che gli interessati producano idonea garanzia, anche a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa.
Svolgimento del processo
Il Presidente della Commissione nomina il relatore e fissa la trattazione della controversia. La segreteria ha l’obbligo di comunicare alle parti costituite la data di trattazione. La comunicazione deve essere effettuata alle parti almeno 30 giorni prima della data fissata.
Al fine di garantire la miglior difesa possibile, le parti possono depositare documenti e memorie illustrative con le copie per le altre parti rispettivamente 20 e 10 giorni liberi prima della data di trattazione, sia che essa si svolga in udienza sia che abbia luogo in camera di consiglio (art. 32, D.Lgs. n. 546/92).
La controversia è trattata in camera di consiglio, salvo che una delle parti abbia chiesto la discussione in pubblica udienza con apposita istanza da depositare nella segreteria e da notificare alle altre parti costituite entro 10 giorni liberi prima della data di trattazione.
Nel caso di pubblica udienza, il relatore espone i fatti al collegio e il Presidente ammette le parti presenti alla discussione.
Il collegio giudicante, subito dopo la discussione in pubblica udienza o, se questa non si è svolta, subito dopo l’esposizione di un relatore, delibera la decisione nel segreto della camera di consiglio.
La decisione è presa a maggioranza dei voti. La sentenza è sottoscritta dall’estensore e dal Presidente ed è pubblicata mediante il deposito in segreteria entro il termine di 30 giorni dalla data di deliberazione.
Conciliazione
Che cosa è
La conciliazione giudiziale è uno strumento predisposto per consentire una definizione concordataria delle liti fiscali (art. 48, D.Lgs. n. 546/92).
Con la conciliazione le parti fissano l’importo del tributo e delle altre somme dovute, estinguendo il contenzioso.
Possono formare oggetto dell’accordo conciliativo tutte le controversie tributarie, purché si trovino nelle fase processuale di primo grado del giudizio, cioè siano pendenti, al momento dell’accordo, in Commissione Tributaria Provinciale.
Il tentativo di conciliazione non è vincolante: il contribuente può tentare l’accordo e se non lo raggiunge può proseguire il contenzioso.
Il contribuente, in caso di conciliazione, consegue i seguenti benefici:
- le sanzioni amministrative si applicano nella misura di un terzo delle somme irrogabili in rapporto all’ammontare del tributo risultante dalla conciliazione. In ogni caso, la misura delle sanzioni non può essere inferiore ad un terzo dei minimi previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo;
- nel caso di cumulo delle sanzioni, derivante dall’applicazione delle regole sulla continuazione delle violazioni, si applica una sanzione unica solo per le violazioni espressamente indicate nell’atto di contestazione o nel provvedimento di irrogazione;
- le pene previste per i reati tributari sono diminuite fino alla metà e non si applicano le pene accessorie;
- le spese di giudizio restano compensate.
Ciascuna delle parti interessate può formulare una proposta di conciliazione che può essere avanzata direttamente in udienza o in un momento precedente.
La proposta di conciliazione non può intervenire oltre la prima udienza. Può essere totale o parziale, a seconda che riguardi, rispettivamente, l?intera controversia o soltanto una parte di essa.
Se la conciliazione è totale si chiude definitivamente il contenzioso con l’Amministrazione finanziaria, mentre in caso di conciliazione parziale la controversia prosegue nei modi ordinari per le questioni non conciliate.
Come si svolge
La conciliazione giudiziale è svolta in udienza nelle seguenti ipotesi:
- una delle parti manifesta all’altra, con l’istanza di trattazione in pubblica udienza, la volontà di conciliare in tutto o in parte la controversia tributaria;
- il giudice tributario, ravvisando l’opportunità di una composizione tra le parti, le invita alla conciliazione;
- l’ufficio, dopo la data di fissazione dell’udienza di trattazione, e prima che questa abbia luogo in camera di consiglio o in pubblica udienza, deposita una proposta di conciliazione alla quale l’altra parte ha già aderito.
Quando è raggiunto l’accordo conciliativo si redige un processo verbale, che costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute in base all’accordo.
Quando una delle parti ha proposto un accordo di conciliazione, che si realizza nel corso della prima udienza, la Commissione può assegnare un termine non superiore a 60 giorni affinché l’ufficio depositi in segreteria una proposta di conciliazione, cui il ricorrente abbia preventivamente aderito.
Il procedimento conciliativo fuori udienza si instaura con il deposito di una proposta concordata con il contribuente, effettuato dall’ufficio prima della fissazione della data di trattazione. In questo caso il Presidente della Commissione, accertata la legittimità della proposta, dichiara con decreto l’estinzione del giudizio.
Questo decreto, insieme alla proposta di conciliazione concordata con il contribuente, ha lo stesso valore del processo verbale di conciliazione avvenuto in udienza, e costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute in base alla definizione conciliativa.
Il giudice tributario è competente per la valutazione dei requisiti di ammissibilità dell’accordo, ma non può compiere alcuna valutazione nel merito, poiché l’accordo è totalmente rimesso alla volontà delle parti.
Nell’ipotesi in cui la conciliazione non sia ritenuta ammissibile, il Presidente della Commissione fissa la trattazione della controversia con proprio provvedimento, che deposita in segreteria entro 10 giorni dalla data di deposito della proposta stessa di conciliazione.
Come si perfeziona
Condizione indispensabile per il perfezionamento dell’accordo conciliativo è il pagamento delle somme dovute secondo le seguenti modalità:
- in unica soluzione, entro 20 giorni dalla data del verbale (conciliazione in udienza) o della comunicazione del decreto del Presidente della Commissione (conciliazione fuori udienza);
- in 8 rate trimestrali di pari importo (o in un massimo di 12 rate trimestrali, se le somme dovute superano 51.645,69 euro). La prima rata deve essere versata entro 20 giorni dalla data del processo verbale o del decreto presidenziale. Gli interessi sulle rate sono calcolati dal giorno successivo a quello del processo verbale di conciliazione o a quello di comunicazione del decreto di estinzione del giudizio, fino alla scadenza di ciascuna rata. Il contribuente deve consegnare all’ufficio copia dell’attestazione del versamento, accompagnata, in caso di pagamento rateizzato, dalla documentazione inerente la garanzia prestata.
Nei casi di mancato o insufficiente pagamento della prima o unica rata, e di mancata prestazione della garanzia nell’ipotesi di rateizzazione, l’ufficio informerà di tali inadempimenti il giudice tributario, al fine della prosecuzione del giudizio.
In caso di mancato versamento delle rate successive nei termini stabiliti, l’Amministrazione finanziaria recupera le somme dovute presso chi ha garantito la cauzione o prestato la fideiussione.
Il versamento delle somme dovute per la conciliazione delle controversie tributarie può essere effettuato presso qualsiasi concessionario, banca o ufficio postale, utilizzando il modello F24 per le imposte dirette e per l’IVA, il modello F23 per le altre imposte indirette.
Per le imposte dirette e per l’IVA (comprese le sanzioni) si può effettuare la compensazione delle somme dovute per la conciliazione giudiziale con i crediti d’imposta del contribuente.
Sentenza
La sentenza è l’atto conclusivo del processo tributario.
E’ pronunciata in nome del popolo italiano ed è intestata alla Repubblica italiana e deve contenere:
- l’indicazione della composizione del collegio, delle parti e dei loro difensori;
- la breve esposizione dello svolgimento del processo;
- le richieste delle parti;
- la sintetica esposizione dei motivi di fatto e di diritto;
- il dispositivo.
La Commissione Tributaria dovrà giudicare nei limiti e nell’ambito delle domande e delle eccezioni di parte. La sentenza deve contenere la data della deliberazione e deve essere sottoscritta dal Presidente e dal giudice estensore.
La mancanza di questi elementi comporta la nullità insanabile, rilevabile d’ufficio. La sentenza emessa dalla Commissione Tributaria è pubblicata nel testo integrale originale, mediante deposito in segreteria, entro 30 giorni dalla deliberazione.
L’avvenuto deposito è certificato dal segretario, che appone la propria firma e la data sulla sentenza.
Il dispositivo della sentenza è comunicato alle parti a cura della segreteria entro 10 giorni dall’avvenuto deposito.
E’ disponibile una banca dati delle massime delle sentenze delle Commissioni Tributarie.
Impugnazioni
Appello
Contro le sentenze delle Commissioni Tributarie Provinciali si può ricorrere proponendo appello alla Commissione Tributaria Regionale competente. L’atto di appello deve contenere le seguenti indicazioni:
- la Commissione Tributaria Regionale cui è diretto;
- l’appellante e le altre parti nei cui confronti è proposto l’appello;
- gli estremi della sentenza impugnata;
- l’esposizione sommaria dei fatti;
- l’oggetto della domanda;
- i motivi specifici dell’impugnazione.
L’appello deve essere sottoscritto dall’appellante o dal difensore dell’appellante (art. 18, comma 3, D.Lgs. n. 546/92). La mancanza anche di uno solo di questi elementi o la loro assoluta incertezza determina l’inammissibilità dell’appello.
Se il ricorso non è notificato tramite ufficiale giudiziario, l’appellante deve depositare copia dell’appello presso la segreteria della Commissione che ha pronunciato la sentenza impugnata, a pena d’inammissibilità.
Per la proposizione dell’appello, l’appellante deve effettuare sia la notifica alle altre parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado (art. 20, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 546/92) sia la costituzione in giudizio (art. 22, commi 1, 2 e 3).
Per gli uffici delle Entrate e del Territorio che intendono proporre appello principale è richiesta (art. 52, comma 2) un’ulteriore condizione di legittimità, che consiste nell’autorizzazione preventiva, rispetto alla proposizione dell’impugnazione, da parte del funzionario responsabile del servizio del contenzioso della competente Direzione Regionale delle Entrate o della competente Direzione Compartimentale del Territorio.
Nel giudizio di appello non si possono proporre nuove domande e, se proposte, si dichiarano inammissibili d’ufficio.
Non possono inoltre proporsi nuove eccezioni che non siano rilevabili d’ufficio (art. 57, D.Lgs. n. 546/92).
Non si possono introdurre nuove prove, a meno che esse non siano ritenute necessarie ai fini della decisione o che la parte dimostri di non averle potuto fornire nel precedente grado di giudizio per cause ad essa non imputabili (art. 58, D.Lgs. n. 546/92). E’ prevista, invece, l’ammissibilità di nuovi documenti.
In caso di impugnazione delle sentenze pronunciate sui ricorsi avverso gli atti volti al recupero degli aiuti di Stato è prevista la riduzione alla metà di tutti i termini del giudizio di appello ad eccezione di quello stabilito per la proposizione del ricorso (art. 47-bis del d.Lgs n. 546/92).
L’appello incidentale
Contestualmente alle controdeduzioni può essere presentato l’appello incidentale (art. 54, comma 2, D.Lgs. n. 546/92). La distinzione tra appello principale e appello incidentale trae origine esclusivamente dalla successione cronologica delle impugnazioni: è principale il gravame proposto per primo, mentre è definito incidentale quello presentato successivamente.
Se legittimata, la parte che ha ricevuto la notifica dell’appello principale può impugnare la sentenza entro 60 giorni dalla notifica stessa, depositando il relativo atto presso la segreteria della Commissione Tributaria Regionale.
L’atto di appello incidentale deve avere gli stessi requisiti di forma e contenuto dettati per l’appello principale (art. 53, D.Lgs. n. 546/92).
Quindi si considera inammissibile se manca o è assolutamente incerto qualche elemento prescritto oppure se l’atto non è firmato dal difensore e dalla parte.
Ricorso per Cassazione
- errori in cui è incorso il giudice nella individuazione e applicazione delle norme al rapporto controverso;
- vizi procedurali costituiti da inosservanza delle norme sull’attività processuale durante lo svolgimento del processo.
I termini per proporre impugnazione sono di 60 giorni dalla notifica della sentenza o, in mancanza, di un anno e 46 giorni dal suo deposito (periodo comprensivo della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale).
Il ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato iscritto all’albo dei cassazionisti e munito di procura speciale e va depositato, a pena di improcedibilità, presso la cancelleria della Corte entro 20 giorni dall’ultima notifica alle parti contro le quali è proposto.
La parte resistente può proporre controdeduzioni da notificare al ricorrente entro 20 giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso, depositandone copia entro i successivi 20 giorni dalla notifica effettuata alla controparte.
Anche la parte resistente può a sua volta ricorrere contro la sentenza proponendo ricorso incidentale, da notificare alle altre parti interessate entro 20 giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso, qualora intenda chiederne la Cassazione per motivi diversi da quelli sollevati dal ricorrente.
Il procedimento in Cassazione può concludersi con le seguenti tipologie di sentenza:
- di rettificazione, con la quale il giudice di legittimità corregge la motivazione errata oggetto del ricorso;
- di rigetto, qualora siano ritenuti infondati i motivi addotti dal ricorrente;
- di accoglimento del ricorso, laddove sia riconosciuta la fondatezza dell’opposizione dichiarando la Cassazione della decisione impugnata e disponendo o meno il rinvio ad altro giudice.
Nel caso di rinvio, la Corte ritiene necessario un nuovo esame della controversia e contestualmente individua il principio di diritto a cui deve attenersi il giudice di rinvio.
In caso di rinvio alla Commissione Tributaria Provinciale o Regionale, disposto dalla decisione della Cassazione per consentire un nuovo esame della controversia, la parte interessata dovrà riassumere il processo entro un anno, periodo al quale vanno aggiunti i 46 giorni di sospensione feriale dei termini di legge.
L’atto di riassunzione dovrà essere notificato a tutte le parti presenti nel giudizio di Cassazione, altrimenti sarà considerato inammissibile. Successivamente, la parte che ha provveduto alla riassunzione dovrà costituirsi in giudizio (art. 22, D.Lgs. n. 546/92).
Il giudizio di rinvio dovrà osservare le norme previste per il procedimento innanzi alla Commissione Tributaria a cui il processo è stato rinviato.
La Corte può anche emanare una decisione di accoglimento senza rinvio, che ha carattere autonomo e definitivo.
Revocazione
Contro le sentenze delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali che riguardano accertamenti di fatto o che non sono più impugnabili o che non sono state impugnate, è possibile avvalersi della revocazione, purché si verifichino le seguenti tassative ipotesi:
- dolo di una parte a danno dell’altra;
- formazione del giudizio in base a prove riconosciute o dichiarate false, oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza;
- rinvenimento, dopo la sentenza, di uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario;
- errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa;
- contrarietà tra la sentenza e altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, purchè il giudice non abbia pronunciato sulla relativa eccezione;
- dolo del giudice accertato con sentenza passata in giudicato.
Il ricorso deve essere proposto in caso di revocazione ordinaria (motivi di impugnazione indicati ai numeri 1, 2, 3 e 6): il termine di 60 giorni decorre dal momento in cui si è scoperto il fatto o la circostanza su cui si fonda il motivo di revocazione, e pertanto il rimedio è esercitabile anche dopo la formazione del giudicato e può investire anche le sentenze di primo grado.
Motivi di impugnazione indicati ai numeri 4 e 5: entro 60 giorni decorrenti dalla notificazione della sentenza o, in mancanza, entro il termine di un anno e 46 giorni, decorsi i quali non è più esercitabile se si è verificato il giudicato. La revocazione ordinaria è proponibile unicamente contro le decisioni di secondo grado.
Nel caso, invece, di revocazione straordinaria (motivi di impugnazione indicati ai numeri 1, 2, 3 e 6): il termine di 60 giorni decorre dal momento in cui si è scoperto il fatto o la circostanza su cui si fonda il motivo di revocazione, e pertanto il rimedio è esercitatile anche dopo la formazione del giudicato, e può investire anche le sentenze di primo grado.
Il ricorso deve contenere tutti gli elementi del ricorso in appello, a pena di inammissibilità, e va proposto nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio. Successivamente, va depositato entro 30 giorni dalla proposizione nella segreteria della Commissione Tributaria competente, a pena di inammissibilità.
Competente a decidere sulla revocazione è la stessa Commissione che ha emesso la sentenza impugnata, ma non necessariamente la stessa sezione (la questione può essere affidata anche a una diversa sezione).
Spese del giudizio
La parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio, che sono liquidate con la sentenza. Tuttavia, la Commissione Tributaria può dichiarare compensate in tutto o in parte le spese di giudizio quando vi è soccombenza reciproca o quando ricorrano altri giusti motivi.
Nel caso di estinzione del processo per rinuncia al ricorso, le spese sono a carico del rinunciante, salvo diverso accordo tra le parti.
Nell’ipotesi di estinzione del processo per inattività delle parti, le spese sono a carico della parte che le ha anticipate.
Se è dichiarata l’estinzione del giudizio per definizione delle pendenze tributarie, le spese sono a carico della parte che le ha anticipate, salvo diversa disposizione di legge.
Ricorso per ottemperanza
Nell’ipotesi di mancata esecuzione della sentenza, la parte che vi ha interesse può richiedere l’ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza della Commissione Tributaria passata in giudicato.
Il ricorso è proponibile solo dopo la scadenza del termine entro il quale è prescritto dalla legge l’adempimento dell’obbligo previsto dalla sentenza a carico dell’ufficio finanziario o ente locale o, in mancanza di tale termine, dopo 30 giorni dalla loro messa in mora a mezzo ufficiale giudiziario.
Il ricorso per ottemperanza deve essere depositato in doppio originale alla segreteria della Commissione Tributaria Provinciale, se questa ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, e, in ogni altro caso, alla segreteria della Commissione Tributaria Regionale.
L’atto (art. 70, D.Lgs. n. 546/92) deve essere indirizzato al Presidente della Commissione e deve contenere la sommaria esposizione dei fatti che ne giustificano la proposizione con la precisa indicazione, a pena di inammissibilità, della sentenza passata in giudicato di cui si chiede l’ottemperanza, da allegare in copia insieme all’originale o copia autentica dell’atto di messa in mora.
Entro 20 giorni dalla comunicazione, l’ufficio impositore può trasmettere le proprie osservazioni alla Commissione Tributaria, allegando la documentazione attestante l’eventuale adempimento.
La trattazione in camera di consiglio deve essere fissata non oltre 90 giorni dal deposito del ricorso. La segreteria provvede a comunicare alle parti la data della trattazione in camera di consiglio almeno 10 giorni liberi prima.
Nell’udienza camerale di trattazione il Collegio, sentite le parti e acquisiti i documenti necessari, adotta con sentenza immediatamente esecutiva i provvedimenti indispensabili per l’ottemperanza in luogo dell’ufficio dell’ente impositore che li ha omessi.
Il Collegio, infine, eseguiti i provvedimenti di attuazione della sentenza non ottemperata, e preso atto di quelli emanati dal componente delegato o dal Commissario ad acta, dichiara con ordinanza la chiusura del procedimento di ottemperanza.
Apposizione formula esecutiva
La sentenza di condanna dell’ufficio finanziario o del concessionario del servizio di riscossione al pagamento di somme dovute, sia essa emessa dalla Commissione Provinciale o in grado di appello dalla Commissione Regionale, non è immediatamente esecutiva, ma può essere eseguita solo dopo il passaggio in giudicato, cioè quando si sono esauriti tutti i gradi del giudizio o quando, per scadenza dei termini, non è più impugnabile.
In questo caso la segreteria della Commissione che l’ha emessa, a richiesta della parte o del difensore, ne rilascia copia ’spedita in forma esecutiva’.
La sentenza della Commissione Tributaria Provinciale e Regionale spedita in forma esecutiva costituisce titolo per eseguire le azioni esecutive previste dal codice di procedura civile (Libro III, Titolo I e II), in caso di inerzia degli enti impositori.
Indirizzi utili Mappa delle Commissioni Tributarie Provinciali
Fonti normative
Articolo 30, legge 30 dicembre 1991, n. 413 (delega per la revisione della disciplina e l’organizzazione del contenzioso tributario).
Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 (ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell’articolo 30 delle legge 30 dicembre 1991, n. 413).
Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413).
Articolo 14, comma 1, decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 (disposizioni in materia di accertamento con adesione e conciliazione giudiziale) che introduce all’articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 l’istituto della ‘conciliazione giudiziale’ in luogo dell”esame e definizione preventiva della controversia’ previsto dallo stesso articolo 48 nella formulazione originaria.
Articolo 12, comma 2, legge 28 dicembre 2001, n. 448 che sostituisce l’articolo 2, decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (oggetto della giurisdizione tributaria).
Articolo 3-bis, decreto legge 30 settembre 2005, n.203 (misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.
Articolo 1, comma 419, legge 30 dicembre 2004, n. 311 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2005)
Articolo 3-bis, decreto legge 31 marzo 2005, n. 44, convertito con la legge 31 maggio 2005, n.88 (disposizioni urgenti in materia di enti locali)
Articolo 3-bis, decreto legge 30 settembre 2005, n.203 (misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria).
Decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 (modifiche al processo di cassazione e nuova disciplina dell’arbitrato)
Articolo 37, comma 28, decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale)
Articolo 1, commi 127 e 351, legge 24 dicembre 2007, n. 244 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008)
Decreto legge n. 59 dell’8 aprile 2008, convertito con modificazioni dalla Legge 101 del 6 giugno 2008.
Articolo 55 del Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria) convertito, con modificazioni nella legge 6 agosto, n. 133.
Come accedere al servizio estratto conto online di Equitalia per controllare la propria esposizione debitoria
Conoscere la propria posizione debitoria sempre aggiornata senza dover andare allo sportello diventa realtà grazie all’estratto conto online, il nuovo servizio che punta a rispondere alle esigenze dei contribuenti.
Per accedere al servizio “Estratto conto” e consultare la propria situazione debitoria, a partire dall’anno 2000, è necessario disporre delle seguenti credenziali:
- codice utente
- password
- codice PIN
Con queste credenziali, il cittadino può collegarsi qui. Verranno inizialmente richiesti Codice Utente e password. Successivamente bisognerà inserire il codice PIN
Come ottenere il codice utente
Il codice utente è semplicemente la partita IVA per le imprese o il codice fiscale per le persone fisiche.
Come ottenere il codice PIN e la password
Per ottenere il codice PIN e la password è necessario richiedere l’attribuzione del codice PIN da associare al codice fiscale (persone fisiche) o numero di partita IVA (imprese).
Il codice PIN è il codice identificativo personale, formato da dieci cifre, che consente di usufruire anche di altri servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate erogati mediante il canale Fisconline.
La richiesta del codice PIN e della password può essere effettuata in tre modi:
- 1. via Internet: il richiedente si deve connettere al sito web dei servizi telematici, e cliccare sulla voce “Se non sei ancora registrato….”., per poi seguire le istruzioni ivi indicate. Il sistema propone una semplice scheda elettronica da riempire con i dati necessari e, dopo aver eseguito alcuni controlli, fornisce subito le prime 4 cifre delle dieci che compongono il codice PIN. Entro pochi giorni dalla richiesta, l’interessato riceve al proprio domicilio, tramite il servizio postale, le restanti sei cifre e la password per poter accedere al servizio “estratto conto online” di Equitalia. In caso di mancato recapito (ma anche di altri disguidi, come ad esempio, nell’ipotesi in cui la domanda di abilitazione non sia stata accolta dal sistema perché i dati anagrafici non corrispondono a quelli presenti nell’Anagrafe Tributaria, o di problemi nella stampa della prima parte del codice Pin), l’interessato è tenuto a recarsi personalmente presso l’ufficio dell’Agenzia territorialmente competente, che provvede, previa identificazione, ad effettuare le operazioni necessarie per l’attribuzione di un nuovo codice PIN. Si ricorda che, qualora l’autorizzazione sia richiesta da soggetti diversi dalle persone fisiche, l’istanza va inoltrata via web dal rappresentante legale, il quale deve essere già registrato ai servizi telematici;
- per telefono: il codice PIN e la password possono essere richiesti al numero 848.800.444, seguendo le istruzioni fornite dal sistema;
- in ufficio: è possibile recarsi presso gli uffici locali dell’Agenzia delle Entrate per ricevere il codice PIN e la password per l’accesso al servizio “estratto conto on line” erogato da Equitalia per conoscere la nostra situazione debitoria nei confronti dell’agente della riscossione.
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Cartella esattoriale – adesso è possibile la compensazione con i crediti di imposta
Con la direttiva di Equitalia del 15 giugno 2009 il contribuente può scegliere di pagare i debiti indicati nella cartella di pagamento utilizzando i crediti d’imposta di cui è beneficiario.
Prende avvio, dunque, la procedura di compensazione tra i debiti indicati nelle cartelle di pagamento ed i crediti di imposta. Equitalia, infatti, per permettere ai contribuenti il pagamento di debiti iscritti a ruolo utilizzando crediti d’imposta di cui gli stessi contribuenti risultano beneficiari, ha definito le procedure ed i modelli di comunicazione delle proposte di compensazione.
In particolare, ricevuta da parte dell’Agenzia delle entrate l’informazione dell’esistenza di un credito di imposta spettante a un soggetto che è anche contemporaneamente debitore di somme iscritte a ruolo, l’agente della riscossione, per gli importi corrispondenti, sospende le azioni di recupero e invia una proposta di compensazione.
Questa proposta riporta:
- il dettaglio delle somme iscritte a ruolo con le principali informazioni sulle cartelle di pagamento;
- la tipologia d’imposta oggetto di rimborso;
- i recapiti degli sportelli dell’agente a cui inviare il modulo di adesione compilato;
- la specifica dei documenti da allegare.
Se la proposta viene accettata gli importi a debito e a credito si compensano e l’agente invia al debitore la relativa quietanza. Nel caso in cui, invece, non vi sia adesione alla proposta di compensazione, decorsi 80 giorni dalla notifica della stessa, l’agente della riscossione riprende le azioni di recupero nel frattempo sospese.
Restano escluse dalla procedura di compensazione le partite:
- oggetto di sgravio, rateazione o sospensione,
- oggetto di versamenti ex articolo 12, legge 289/2002 ed ex articolo 25, comma 3-quater, decreto legislativo 472/1997,
- relative a soggetti deceduti.
Di seguito la direttiva Equitalia n° 6/2009 del 15 giugno 2009
Pagamento mediante compensazione volontaria con crediti di imposta ex art. 28-ter DPR n. 602/73. Modello di comunicazione del rimborso e proposta di compensazione
L’art. 2 comma 13 del decreto legge del 3 ottobre 2006, n. 262 ha introdotto, nel DPR 602173, l’art. 28-ter al fine di permettere ai contribuenti il pagamento dei debiti iscritti a ruolo con i crediti d’imposta di cui risultino beneficiari.
L’Agenzia delle Entrate,con Prot. 11321/2008, ha emesso un provvedimento di approvazione delle tecniche di trasmissione dei flussi informativi e delle relative modalità di movimentazione e rendicontazione delle somme che transitano sulle contabilità speciali nonchè delle modalità di richiesta e di erogazione dei rimborsi spese.
L’art. 28-ter prevede che, in sede di erogazione di rimborsi d’imposta, L’Agenzia delie Entrate verifichi se i beneficiari risultino iscritti a ruolo; all’uopo trasmette in via telematica ad Equitalia Servizi un elenco con i nominativi dei beneficiari di tali rimborsi .
Equitalia Servizi, entro 12 giorni dal ricevimento di tale elenco, provvde a restituirlo alI1Agenzia delle Entrate dopo aver effettuato fa distinzione tra coloro che non risultino titolari di iscrizioni a ruolo e coloro che invece risultino iscritti a ruolo.
Relativamente ai soggetti che risultino iscritti a ruolo, tale elenco deve altresì indicare:
a) Il totale delle somme iscritte a ruolo a carico di ciascun beneficiario non riscosse alla data del riscontro;
b) La distinzione tra partite notificate e ancora da riscuotere e partite non notificate;
c) L’ammontare delle spese e interessi di mora su tali somme calcolati al 90° giorno successivo alla data del riscontro;
d) La data di notifica delle cartelle di pagamento;
e) Gli Agenti della Riscossione che hanno in carico il ruolo e i dati necessari per accreditare le somme sulle contabilità speciali.
Sono escluse da tale procedura di compensazione le partite oggetto di sgravio, rateazione o sospensione, quelle per le quali sono stati effettuati versamenti ex art. 12 L. n. 28912002 e quelle dove siano stati effettuati versamenti ex art. 25 comma 3-quater del DL n. 47211997, nonch6 quelle relative a soggetti deceduti.
L’Agenzia delle Entrate, entro 30 giorni dal ricevimento di tale elenco, mette a disposizione di ciascun Agente della Riscossione, relativamente ai soggetti che risultano iscritti a ruolo, un importo corrispondente alla somma iscritta a ruolo non riscossa alla data del riscontro comprensiva degli interessi e delle spese calcolate al 90″ giorno successivo a tale data; il tutto nei limiti dell’importo dei rimborsi spettanti ai beneficiari degli stessi.
Contestualmente all’invio del riscontro, l’Agente della Riscossione è tenuto a sospendere le azioni di recupero e deve provvedere a notificare una proposta di compensazione agli aventi diritto al rimborso.
Ciò premesso abbiamo ritenuto opportuno, in applicazione di quanto sancito dall’art. 28-ter del DPR 602173 e di quanto indicato dall’Agenzia delle Entrate con provvedimento n. 11321/2008, predisporre un modello di comunicazione del rimborso e di contestuale proposta di compensazione da inviare agii aventi diritto al ricorrere dei presupposti sopra indicati.
Tale comunicazione, il cui modello alleghiamo alla presente, dovr& essere notificata ai sensi deH1 art. 26 del DPR 602/73 ai beneficiari dei rimborsi d’imposta che abbiano somme iscritte a ruolo ancora da riscuotere.
In particolare la notifica, che awerrà con raccomandata NR, sarà effettuata mediante un nuovo prodotto di Poste Italiane Spa denominato “Rimborsi ex art.28 ter”. Questa nuova tipologia di documento postale agevolerà gli Agenti della Riscossione nella ricezione del cartaceo, che avverrà in cassette postali dedicate.
E’ arrivata una cartella esattoriale – e adesso cosa faccio?
Quando lo Stato o un qualsiasi ente pubblico deve recuperare un credito derivante da una sanzione amministrativa oppure da imposte, tasse, contributi, canoni non pagati, multe, ecc. vi provvede attraverso la cartella esattoriale.
Accertato il debito, l’ente creditore (detto anche “ente impositore”) lo iscrive in un elenco denominato “ruolo” che contiene i nominativi dei debitori e che viene periodicamente inviato all’agente della riscossione (o ‘concessionario”) territorialmente competente, in relazione al domicilio fiscale dei contribuenti, affinché provveda alla riscossione.
Dal 1 ottobre 2006 la riscossione è attribuita alla Agenzia delle Entrate e all’lnps che, per tale attività, si avvalgono della società Equitalia Spa.
La quale a sua volta agisce direttamente o tramite partecipate che di solito sono le stesse società operanti precedentemente come “concessionarie” (ad es. la Gerit è ora diventata Equitalia Gerit, Esatri è ora Equitalia Esatri).
L’agente della riscossione, ricevuto il ruolo, emette e notifica le cartelle esattoriali contenenti le richieste di pagamento.
Ricevere una cartella esattoriale, dunque, non è una questione da prendere sottogamba. Si tratta infatti di un documento che dà la possibilità all’agente della riscossione di agire e rifarsi sui beni del debitore in caso di mancato pagamento. Come? Attraverso l’ipoteca su beni immobili, ganasce fiscali, pignoramento presso terzi e blocco dei pagamenti pubblici.
Debora Rosciani ne parla con Maurizio Caprino, giornalista de Il Sole 24Ore e Luigi Lovecchio, esperto di questioni fiscali per il Sole.
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Accertamento, riscossione coattiva e prescrizione dei tributi locali
La finanziaria 2007 (legge 296/06, art.1 commi dal 161 al 167) ha modificato tutte le norme relative alla riscossione dei tributi locali (l’Ici, la Tarsu, la Tosap, etc.), piu’ precisamente le regole relative all’accertamento, alla riscossione coattiva e alla decadenza dei relativi termini, termini che sono stati allungati ed uniformati.
NOTIFICA E CONTENUTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO
- rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti;
- accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti;
gli enti locali devono notificare al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato- a pena di decadenza- entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie previste dalla legge (si veda il d.lgs.472/97).

L’avviso deve contenere:
- la motivazione, ovvero i presupposti su cui si basa. Se tale motivazione fa riferimento ad un atto precedente non conosciuto ne’ ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’avviso o riprodotto nel suo contenuto essenziale sullo stesso;
- l’indicazione dell’ufficio presso il quale e’ possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato;
- indicazione del responsabile del procedimento;
- indicazione dell’organo o dell’autorita’ amministrativa presso il quale e’ possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela;
- delle modalita’, del termine e dell’organo giurisdizionale cui e’ possibile ricorrere (tipicamente la commissione provinciale tributaria), nonche’ il termine -di 60 giorni- entro cui effettuare il relativo pagamento.
RISCOSSIONE COATTIVA, NOTIFICA DELLA CARTELLA ESATTORIALE
Dal momento in cui l’accertamento e’ diventato “definitivo”, ossia decorsi 60 giorni dalla notifica dell’avviso senza che venga effettuato il pagamento -od eventualmente un ricorso- il debito viene iscritto a ruolo e diventa titolo esecutivo da notificarsi al contribuente entro il 31/12 del terzo anno successivo.
Un eventuale ricorso “sospende” il termine fino al momento in cui la sentenza passa in giudicato, ovviamente.
La notifica dell’iscrizione a ruolo avviene tramite una cartella esattoriale emessa dal concessionario locale, alla quale -in caso di mancato pagamento o ricorso nei termini- possono seguire tutte le procedure esecutive previste dalla legge (ipoteca, fermo dei beni mobili, pignoramento, etc.)
Nota importante:
Le nuove regole introdotte dalla finanziaria colmano, per quanto riguarda la riscossione coattiva, un vuoto normativo.
Le precedenti leggi, infatti, NON prevedevano una scadenza specifica per la notifica della cartella esattoriale ma solo quella per la formazione del ruolo (momento precedente all’emissione della cartella) rendendo di fatto impossibile verificare -per il semplice contribuente- il rispetto dei termini.
La finanziaria 2007 ha di fatto eliminato i termini per l’iscrizione a ruolo stabilendo scadenze perentorie per la notifica del titolo esecutivo, ovvero in questo caso della cartella esattoriale.
Diventa piu’ facile, quindi, districarsi nei conteggi e verificare la corretta applicazione dei termini.
RIMBORSI
Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L’ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell’istanza.
SANZIONI ED INTERESSI APPLICABILI
La misura annua degli interessi e’ determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell’eseguito versamento.
Le sanzioni, invece, sono rimaste invariate (si veda qui).
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Ricorsi al Giudice di Pace contro le cartelle esattoriali originate da multe non pagate A Roma uffici in tilt: per superare l’emergenza il pagamento dei servizi di giustizia o un condono
È chiaro che non si può continuare così. La situazione del Giudice di Pace rischia di diventare intollerabile». Il presidente del Tribunale di Roma, Paolo De Fiore, questa volta ha voluto «rendersi conto di persona». Martedì mattina zitto zitto è andato in via Teulada, ha visto, ha chiesto e ha verificato sul campo che le lamentele e la rabbia di migliaia di romani sono tutto tranne che campate per aria. «Bisogna fare qualcosa – insiste l’alto magistrato -Interverrò con il Ministero della Giustizia. Serve un impulso. È necessario che si sappia ai più alti livelli lo stato in cui versa la sezione civile di Roma. Mi auguro che ci sia un’ispezione ministeriale. Non per punire qualcuno. Ma perché si comprenda fino in fondo quello che sta accadendo e quello che potrebbe accadere». Lo sfacelo della sezione civile del Giudice di Pace è sotto gli occhi di chi vuole vedere da almeno due anni. Ma nonostante le denunce e gli esposti, da via Arenula, sede del Ministero di Grazia e Giustizia, guidato da Angelino Alfano, nulla si muove.
Ricorsi giacenti da mesi e non iscritti a ruolo
Eppure gli allarmi, ormai, non provengono più esclusivamente da “semplici” cittadini: De Fiore, l’uomo al vertice di tutto il Tribunale di Roma, civile e penale, uno dei più alti magistrati in servizio nella Capitale, non è certo una persona che si fa impressionare da qualche fila. «Ma sono entrato in una stanza – racconta – e non nascondo di essere rimasto stupefatto anche io. Ho visto sacchi in cui giacciono decine di migliaia di ricorsi mandati dalla gente per posta che non è stato neppure possibile iscrivere a ruolo. Bisogna trovare una soluzione, perché, con il personale che c’è ora, è praticamente impossibile trovarne una».
Le istanze al GDP cresciute del 400% rispetto al 1996
La stanza in cui è entrato De Fiore esiste e si riempie senza sosta da mesi. È non soltanto lo specchio dell’agonia del Giudice di Pace sezione civile ma la premessa di ciò che potrebbe accadere. Gli uffici di via Teulada, nel 1996, quando nacque la cosiddetta “giustizia minore”, trattavano 50 mila cause l’anno. Gli impiegati allora erano 100. Il personale, oggi, è a quota 120. Ma l’anno scorso i ricorsi, quelli iscritti e quelli rimasti nei sacchi della posta, sono arrivati a 216.000. Per chi ama le statistiche, si può metterla così: il numero degli amministrativi è cresciuto del venti per cento, quello delle pratiche del quattrocento per cento. Non serve un Pico della Mirandola per capire che la macchina organizzativa di via Teulada, con le forze che ha, non ha alcuna possibilità di sfuggire alla paralisi.
Ogni giorno più di 300 ricorsi
Ogni giorno, soltanto per posta, arrivano 300 ricorsi. Gli impiegati, dopo aver assorbito il lavoro agli sportelli, non riescono a smaltirne più di cento. Attualmente si sta cercando di iscrivere a ruolo i ricorsi arrivati nell’estate del 2008. A fine anno si potrebbe arrivare a un arretrato di oltre centomila pratiche. Gli avvocati, De Fiore ne è cosciente, sono sul piede di guerra. «Migliaia di cittadini – dice uno di loro – hanno fatto ricorso contro multe e cartelle esattoriali pensando di bloccare così i procedimenti esecutivi dell’esattoria, cioè la Gerit. Ma se questo non sarà possibile per lo stato in cui versa il Giudice di Pace, è chiaro che si studierà l’ipotesi di una valanga di denunce per omissione di atti di uffici contro i vertici di via Teulada e tutti coloro che sono chiamati a vigilare».
La situazione di stallo determinata dalla scelta della PA di elevare “multe a pioggia”
«Giorni fa – dice De Fiore – ho ricevuto una dettagliata relazione sullo stato degli uffici di via Teulada dal coordinatore dei giudici (Guido Mailler, ndr) e dalla dirigente amministrativa (Anna Maria Di Bartolomeo, ndr). Il Ministero sostiene che al personale mancano solo cinque unità. Ma è evidente che la pianta organica è sottostimata e non tiene conto del fatto che le esigenze della cosiddetta ”giustizia minore” sono enormemente aumentate nel corso degli anni. Il fenomeno, è chiaro, nasce da una degenerazione dell’attività della pubblica amministrazione. La scelta di fare multe a pioggia viene di fatto scaricata sulla Giustizia.
Per superare l’emergenza pagamento dei servizi di giustizia o condono
Soluzioni? O si rafforza, e di molto, il personale, oppure si impone ai cittadini un contributo sulle opposizioni in modo da scoraggiare quelle minime o palesemente infondate. La terza strada è fare una sorta di “amnistia” sulle sanzioni pendenti. Il costo per l’Erario, in fondo, sarebbe di poco conto, visto che circa il novanta per cento dei ricorsi viene accolto. Non sta a me decidere: ma bisogna che qualcuno, prima della paralisi, si muova».
di Luca Lippera
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Come pagare a rate la cartella esattoriale
Introduzione e requisiti per la rateazione
È attribuita alle società del Gruppo Equitalia la competenza a rateizzare il pagamento delle somme iscritte a ruolo dagli organi statali, dalle agenzie istituite dallo Stato, dagli enti pubblici previdenziali e dagli altri enti creditori che affidano a Equitalia la riscossione a mezzo ruolo.
Equitalia, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, cioè quando ci si trovi nella impossibilità di pagare il debito iscritto a ruolo in un’unica soluzione, può rateizzare il pagamento del debito fino a un massimo di 72 rate mensili (6 anni). La rateazione deve riguardare tutte le somme iscritte a ruolo e l’importo della rata non può essere inferiore a € 100.
Per le somme iscritte a ruolo dall’Inps i contribuenti godono di una sorta di “doppio binario” perché il debito può essere rateizzato sia dagli agenti della riscossione sia dagli uffici dell’Istituto.
Alcuni Enti locali hanno mantenuto in proprio la facoltà di concedere la rateazione del debito.
Dove e quando presentare la richiesta di rateazione
La richiesta può essere presentata direttamente agli sportelli o a mezzo posta all’agente della riscossione competente per territorio, che ha emesso la cartella di pagamento.
I moduli per richiedere la rateazione sono diversificati in base alla tipologia di soggetto richiedente e in relazione all’importo dovuto.
I moduli si possono scaricare dal sito di Equitalia.
In questa sezione è possibile trovare, inoltre, ulteriori informazioni sulla restante documentazione da allegare alla domanda.
Numero delle rate e importi
Per le persone fisiche e giuridiche che hanno un debito complessivo d’importo fino a € 5.000 è sufficiente presentare una semplice richiesta motivata. Il pagamento del debito può essere così rateizzato:
- fino a € 2.000 18 rate,
- da € 2.000 a 3.500 24 rate,
- da € 3.500 a 5.000 36 rate.
Per somme superiori a € 5.000 si applicano modalità differenti a seconda che i debitori siano persone fisiche o ditte individuali con regimi fiscali semplificati, ovvero società di capitali, società di persone, associazioni e altre tipologie di soggetti con differente forma giuridica.
Per le persone fisiche e per le ditte individuali in regimi fiscali semplificati, a completamento della richiesta dovrà essere presentata la certificazione ISEE.
Per tutte le altre categorie di soggetti la domanda dovrà essere accompagnata, se pure in forme differenziate e/o semplificate, dalla documentazione relativa alla situazione economico finanziaria e da un prospetto relativo al valore di due parametri (Indice di Liquidità e c.d. Indice Alfa), finalizzati a valutare la sussistenza del requisito della temporanea situazione di obiettiva difficoltà.
La rata
Il piano di ammortamento del debito comprende l’importo della cartella di pagamento, gli interessi di mora e gli aggi di riscossione ed è frazionato in rate di uguale importo. Con il pagamento della prima rata devono essere corrisposti i diritti di notifica della cartella e le eventuali spese per le procedure di riscossione coattiva.
Avviso importante al contribuente
In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il contribuente decade dal beneficio della rateazione.
Aggiornamento del 4 settembre 2009 – Nuove opportunità per i contribuenti che intendono rateizzare le cartelle di pagamento
Definite le regole per i debitori che già beneficiano di un provvedimento di rateazione e chiedono di rateizzare una nuova cartella esattoriale.
La direttiva emanata da Equitalia, stabilisce che ai fini dell’accesso al beneficio e per il calcolo del numero delle rate deve essere considerato sia il nuovo debito, sia quello complessivo non ancora scaduto e relativo alla rateizzazione già in essere.
Condizione indispensabile per fruire della nuova rateazione è, naturalmente, essere in regola con il pagamento della precedente dilazione.
L’indicatore Isee, laddove necessario, andrà ripresentato solo se sono trascorsi dodici mesi dalla precedente certificazione, mentre la documentazione economico patrimoniale necessaria per il calcolo dell’indice di liquidità e dell’indice Alfa dovrà essere riprodotta solo se più vecchia di sei mesi rispetto alla precedente.
La direttiva precisa, anche che la soglia di debito al di sopra della quale, per i citati indici di liquidità ed Alfa, occorre la comunicazione dei professionisti indicati nella direttiva del 6 ottobre 2008, passa dagli attuali 15.000 euro a 25.000 euro.
Calcolatore on line
Per ottenere la rateazione non è più necessario presentare garanzie.
Qui è presente il calcolatore on line, un simulatore che permette di conoscere il numero massimo di rate che l’Agente della riscossione potrà concedere e il loro importo.
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Equitalia Polis notifica la cartella esattoriale ad una defunta – E noi ci giochiamo i numeri sulla ruota di Napoli …
Non è la prima volta in Campania e probabilmente non sarà l’ultima. Solo che questa volta la presunta vittima è voluta andare sino in fondo chiamando in causa l’Equitalia Polis a livello civile e penale.
La Procura della Repubblica di Napoli, nella persona del pm Francesco Curcio, ha avviato un’inchiesta, disponendo l’audizione del messo notificatore, per scoprire se si tratta di un caso isolato o se invece è collegato in maniera strutturale ad altri episodi del genere.
A spiegare la storia è l’avvocato civilista Mariano Conte, «L’assurda e paradossale vicenda di O.P.. ha inizio nel novembre 2007, quando gli viene comunicato, presso la sua residenza di Napoli, un avviso di avvenuta notifica di una cartella esattoriale a nome della madre M.P., qualificata come persona addetta alla casa. Purtroppo, però, la signora, come facilmente dimostrabile dal certificato di morte, risultava deceduta oltre tre anni prima dell’avvenuta relata di notifica».
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Il giovane imprenditore napoletano si rivolge all’avvocato Conte per citare in giudizio la Società di riscossione crediti Equitalia Polis., dimostrando che «a meno di non voler credere che il messo notificatore abbia la rara ed improbabile facoltà di interloquire con ‘l’Aldilà, è evidente il difetto di notifica che, in effetti, non è mai avvenuta».
Inoltre, il legale del ricorrente ha dimostrato anche che, come evidenziato dal certificato di stato di famiglia, non avendo il suo assistito alcun convivente, nessuno si può essere qualificato come la mamma, chiedendo l’annullamento della cartella esattoriale e della sanzione comminata.
Annullamento poi disposto nel febbraio, dl Giudice di Pace di Napoli della 7^ sezione, condannando l’Equitalia Polis all’annullamento della cartella e al conseguente pagamento delle spese legali.
E la vicenda, che sembrerebbe ben più grave e spinosa di un banale errore di notifica, come ha dato il via anche all’apertura di un procedimento penale presso la Procura della Repubblica che, in accoglimento della richiesta di sequestro probatorio formulata nell’atto di denuncia, attraverso il pm ha disposto e operato il sequestro della relata di notifica dell’atto e ha formulato richiesta di audizione anche del messo notificatore.
«Il procedimento penale – conclude Conte – le cui indagini sono ancora in corso, dovrà perciò appurare le cause di quello che potrebbe non essere semplicemente un “equivoco”».
Ma veniamo ai numeri della Smorfiosa, da giocare rigorosamente sulla ruota di Napoli (terno e quaterna)
30 – l’avvocato
48 – il morto che paga
52 – la cartella pazza (se se ne parla Attilio Befera si incazza….)
75 – la notifica
79 – o’ mariuolo (il ladro ma in senso lato banche, finanziarie e società di recupero crediti)
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Cartelle esattoriali – Nessuna ipoteca sulla casa se il debito è inferiore ad 8 mila euro
Equitalia non può ipotecare le case se il debito dei contribuenti non supera gli 8.000 euro. Il monito arriva dai giudici tributari di Napoli, una delle città dove si registra il maggior numero di ipoteche immobiliari basate su cartelle esattoriali.
I giudici della commissione tributaria del capoluogo campano, con la sentenza 50 della sezione 23, hanno così accolto il ricorso di un contribuente che si era visto ipotecare la propria abitazione da Equitalia Polis, la società di riscossione partecipata dall’Agenzia delle Entrate.
Alfonso M., difeso dall’avvocato Angelo Pisani dell’associazione Noiconsumatori, aveva scoperto, il 3 maggio 2007, che sulla sua casa era stata iscritta un’ipoteca per alcune cartelle esattoriali riferite a contravvenzioni risalenti ad anni compresi tra il 1987 e il 1995 e a mancati versamenti per la tassa sui rifiuti. Il totale richiesto ammontava a poco più di 2.000 euro.
Alfonso M. è ricorso alla giustizia tributaria sottolineando da lato che sia i verbali delle contravvenzioni, sia i tributi per la Tarsu non erano mai stati notificati, e d’altro canto l’avvocato Pisani ha evidenziato che ”l’articolo 76 del Dpr 602 del 1973, che regola la riscossione, prevede espressamente che l’iscrizione di ipoteca è vietata quando il valore del credito da riscuotere è inferiore a 8.000 euro”.
A questa eccezione l’ufficio legale di Equitalia ha replicato affermando che l’ipoteca andrebbe considerata semplicemente come ”una forma autonoma di garanzia del credito”. Una tesi che è stata respinta dalla commissione tributaria: ”la garanzia ipotecaria – scrivono i giudici – è atto preordinato all’espropriazione con la conseguenza che qualora la vendita forzata non possa essere iniziata”, come nel caso in cui il credito non superi il tetto minimo stabilito, ‘’si deve escludere anche la possibilità dell’iscrizione stessa”.
Inoltre, per quanto riguarda la mancata notifica dei verbali e delle cartelle esattoriali, la commissione ha precisato che ”la semplice dichiarazione della concessionaria per la riscossione, secondo la quale le notifiche sono regolari, non può essere una prova” in mancanza di documenti che lo dimostrino. Infine, come non bastasse, Equitalia avrebbe avuto l’obbligo, prima di iscrivere ipoteca, di inviare un nuovo avviso invitando a pagare entro cinque giorni.
E in mancanza di risposta avrebbe dovuto procedere con l’ipoteca entro i successivi 180 giorni. Insomma, una sentenza che costituisce un decalogo per i diritti del contribuente.
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Le cartelle esattoriali – Come difendersi dalle cartelle pazze, i termini per presentare istanza di autotutela, dove e quando fare ricorso
Quando lo Stato o un qualsiasi ente pubblico deve recuperare un credito derivante da sanzione amministrativa o da imposte, tasse, contributi, canoni non pagati, multe, ecc. vi provvede attraverso la cartella esattoriale.
Accertato il debito, l’ente creditore (detto anche “ente impositore”) lo iscrive in un elenco denominato “ruolo” che contiene i nominativi dei debitori e che viene periodicamente inviato all’agente della riscossione (o ‘concessionario”) territorialmente competente, in relazione al domicilio fiscale dei contribuenti, affinché provveda alla riscossione.
Dal 1 ottobre 2006 la riscossione è attribuita alla Agenzia delle Entrate e all’lnps che, per tale attività, si avvalgono della società Equitalia Spa.
La quale a sua volta agisce direttamente o tramite partecipate che di solito sono le stesse società operanti precedentemente come “concessionarie” (ad es. la Gerit è ora diventata Equitalia Gerit, Esatri è ora Equitalia Esatri).
L’agente della riscossione, ricevuto il ruolo, emette e notifica le cartelle esattoriali contenenti le richieste di pagamento.
Come difendersi dalle cartelle pazze
Perché cartelle “pazze”? Perché si tratta di cartelle esattoriali che non avrebbero dovuto essere emesse e notificate. Accade ad esempio in caso di:.
- errore di persona;
- evidente errore logico o di calcolo;
- errore sul presupposto dell’imposta;
- doppia imposizione;
- mancata considerazione di pagamenti regolarmente avvenuti;
- mancanza di documentazione successivamente sanata (non oltre i termini di decadenza);
- sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
- errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dall’amministrazione;
- mancata notifica del cosiddetto atto presupposto (cioè preventiva richiesta di pagamento);
- prescrizione del termine per la notifica della cartella.
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Cosa fare quando arriva una cartella pazza
Quando arriva una cartella esattoriale per un debito infondato, è opportuno rivolgersi prima di tutto all’ente creditore. Di regola l’ente creditore e la sua sede sono indicati nella cartella nella sezione “dettaglio degli addebiti”. Se l’Ente creditore riscontra che effettivamente l’atto e illegittimo è tenuto ad annullare la cartella in base alle norme sull’autotutela e a concedere lo “sgravio”. In tal modo vengono interrotte le procedure di riscossione.
Recandosi presso la sede dell’Ente creditore è necessario portare la documentazione che attesti l’infondatezza dell’addebito (ricevute di pagamento e/o documenti attestanti le date dei vari adempimenti).
E’ anche possibile richiedere l’annullamento inviando un’istanza all’ente creditore (l’indirizzo e riportato nella cartella esattoriale nella sezione dettaglio degli addebiti”). E’ sempre opportuno inviare l’istanza tramite una raccomandata con ricevuta di ritorno. L’istanza di annullamento dovrà contenere una semplice memoria in carta libera contenenre un’esposizione sintetica dei fatti corredata da documentazione idonea a comprovare le tesi sostenute.
Occhio ai termini!
Si deve fare attenzione ai termini entro i quali si presenta istanza di autotutela, poiché la stessa non sospende i termini utili per ricorrere all’Autorità Competente (a seconda dei casi Commissione Tributaria, Giudice di Pace, Tribunale). Pertanto:
- se l’ente creditore, dopo la verifica della documentazione esibita riconosce subito l’errore ed annulla la cartella esattoriale, il contribuente deve solo accertarsi che l’ufficio comunichi lo sgravio all’agente della riscossione.
- se l’ente creditore non riconosce l’errore, o non lo fa subito, il debitore può ricorrere all’autorità giudiziaria competente attraverso un formale ricorso, che deve essere rigorosamente presentato entro i termini previsti dalla legge.
L’annullamento può essere effettuato anche in pendenza di giudizio e anche se sono scaduti i termini per il ricorso del contribuente e questo è stato respinto per motivi formali (inammissibilità, improcedibilità, ecc.).
Quando e dove fare ricorso contro la cartella esattoriale
I termini per il ricorso e l’autorità competente devono essere indicati nella cartella esattoriale.
È bene sapere che, a seconda dell’oggetto della cartella esattoriale e dell’Ente creditore (Stato o altro ente pubblico), cambia il termine e il Giudice competente a cui presentare ricorso.
Il termine per il ricorso decorre dalla notifica della cartella esattoriale.
- è competente la Commissione Tributaria Provinciale (Giudice Tributario) in caso di imposte sui redditi, imposta di registro, ipotecaria e catastale, imposta sulle successioni o donazioni, tasse automobilistiche, canone RAI, tributi locali, etc.. Il termine di prescrizione è di 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale;
- è competente il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro in caso di contributi previdenziali. il termine per la presentazione del ricorso e di 40 giorni.
- in caso di sanzioni amministrative (tipicamente multe stradali) il termine è di 30 giorni e l’autorità cui ricorrere è il Giudice di Pace territorialmente competente per il luogo ove e avvenuta l’infrazione;
- se la sanzione è relativa a materie particolari (tutela del lavoro, igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione sugli infortuni sul lavoro, di previdenza e assistenza obbligatoria, urbanistica ed edilizia, di igiene degli alimenti e delle bevande, di società e di intermediari finanziari. etc.) oppure supera i 15593,71 euro, ci si deve rivolgere al Tribunale Ordinario (artt. 22 e 22-bis 1. 689/81).
CREDITS
Un grazie ad ADICONSUM che come associazione di consumatori, e quindi sovvenzionata anche da contributi statali, rende fruibile a tutti, in modo semplice ed immediato, la condivisione dei contenuti pubblicati sul proprio sito. Se anche le associazioni di consumatori cominciano a preoccuparsi, peraltro inutilmente e senza alcuna speranza, di rivendicare diritti di copyright, vuol dire che siamo arrivati veramente alla frutta …
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