recuperare … credito

non serve regalare pesce, bisogna insegnare a pescare …

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Io personalmente credo che uno di questi giorni aprirò il rubinetto del gas e buonanotte a tutti

con 14 commenti

disperazioneCiao a tutti, questa lettera rimane semplicemente un tentativo, l’ennesimo, di ricevere ascolto da qualcuno che possa sinceramente aiutare una persona in difficoltà. Partiamo dal problema.

La prima cosa che mi viene in mente è: problema soldi. Insomma anche questo mese non ho pagato l’affitto e chiaramente il proprietario vuole sbattermi fuori. Nulla di più normale direte voi, chissà quante persone hanno la stessa difficoltà. In questa casa non vivo da solo, ma con la mia compagna e un figlio di tre anni.

Ad oggi non ho un lavoro e da quando ho perso il posto due mesi fa non ho ricevuto alcuna offerta, ma proprio nessuna. Sono iscritto al collocamento, ho consegnato curricula ovunque, ma nulla.

Premetto che non pretendo di diventare direttore generale di Telecom o della Fiat, voglio solo lavorare. Ho trenta anni, una moglie e un figlio e non uno straccio di lavoro. Mia moglie lavora e guadagna circa 800 euro al mese… beh bastano solo per fare la spesa di un mese, pagare le bollette, mettere benzina.

Senza auto non lavorerebbe neanche lei. Da sei mesi vado in giro con un contrassegno assicurativo falsificato con photoshop, non posso permettermi di pagare l’assicurazione auto.

Ho dimenticato di dirvi che ovviamente sono laureato e specializzato, in marketing e comunicazione. Vista la mia età però non sono né un junior né un senior, solo un ibrido che non lavora.

Sentirsi dire che si è troppo preparati per lavorare in un supermercato o troppo grandi per cominciare un percorso professionale in una grande azienda aumenta il grado di frustrazione quotidiano.

Intanto i debiti sono triplicati nel giro di tre anni. Un prestito di mille euro per far nascere il bimbo, un altro di tremila qualche mese fa per pagare i primi mesi di affitto della nuova casa.

Adesso sono un cattivo pagatore inseguito dalle agenzie di recupero crediti. Mi sono rassegnato, tanto non posso pagare.

Adesso chiedo a voi tutti, che spero potrete leggere queste righe, se mi sapete dire di chi è la colpa o se dipende solo da circostanze negative. Io personalmente credo che uno di questi giorni aprirò il rubinetto del gas e buonanotte a tutti. Grazie

Francesco

“Siamo tutti debitori” – un libro di Gianpaolo Luzzi per proteggere la famiglia dai debiti e vivere economicamente sereni

con 3 commenti

siamo tutti debitori di Gianpaolo LuzziGli italiani sono sempre stati per tradizione grandi risparmiatori, ma negli ultimi dieci anni l’indebitamento delle famiglie ha registrato tassi di crescita preoccupanti.

In questo scenario, il crollo dei mercati nel 2008 ha aggravato ulteriormente la situazione economica dei nuclei familiari, ma sarebbe un grave errore attribuire la responsabilità dei nostri debiti solo alla crisi corrente che ha avuto, nonostante tutto, il merito di svelare un allarmante trend negativo: stiamo diventando un paese di sovraindebitati.

Secondo l’autore, uno dei massimi esperti italiani di gestione e recupero crediti, i motivi profondi sono da ricercarsi soprattutto all’interno della famiglia. Alla base del problema vi è spesso una scarsa o del tutto assente cultura finanziaria e creditizia, una totale mancanza di bilanci che hanno il pregio di monitorare costantemente lo stato di salute delle nostre finanze, mettendoci al riparo da investimenti incauti e fornendoci gli strumenti per reagire agli imprevisti.

In questo vero e proprio manuale di autodifesa per famiglie sull’orlo del fallimento, Gianpaolo Luzzi invita a ripensare seriamente le nostre convinzioni sul denaro e la nostra attitudine verso il consumo, ricordandoci che saper gestire i debiti, eliminarli e poter ricominciare da zero è come avere la possibilità di vivere una seconda vita.

Nelle migliori librerie oppure su www.liberidaidebiti.it

Quando e come effettuare gratuitamente la cancellazione C.R.I.F.

con 22 commenti

Salve, mi chiamo Federico Martinelli e mi rivolgo a voi per segnalare la pubblicità ospitata su alcuni siti che offrono servizi di cancellazione CRIF dietro compenso.

In pratica viene richiesto  denaro per rendere nota la posizione creditizia del cliente ed effettuare  la cancellazione CRIF.

Ma anche CRIF non è da meno quanto a correttezza. Leggendo sul sito dedicato a fornire al pubblico informazioni su chi diffidare e come procedere alla cancellazione, la società si dilunga in consigli che sono evidentemente molto interessati … e certamente non richiesti.

Vorrei sapere come e quando è possibile presentare istanza di cancellazione CRIF.

Chiunque può richiedere direttamente e gratuitamente la cancellazione CRIF  dei finanziamenti censiti

Chiunque può richiedere direttamente e gratuitamente la cancellazione CRIF  dei finanziamenti censiti. Pertanto bisogna diffidare di quei soggetti che  garantiscono, attraverso il proprio intervento, la cancellazione CRIF.

Questi mediatori a valore aggiunto pari a zero, infatti,  possono al massimo inoltrare una semplice istanza di  cancellazione, cosa che potrebbe fare chiunque da solo  e gratuitamente.

Le norme sul diritto del debitore a richiedere la cancellazione CRIF dei dati riferiti a contratti di finanziamento sono molto chiare

Le norme, previste dal Garante per la protezione dei dati personali, sul diritto del debitore di richiedere la cancellazione CRIF dei dati riferiti a contratti di finanziamento, sono molto chiare:

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  1. quando si chiede un finanziamento bisogna attendere il tempo necessario all’istruttoria. Passati 180 giorni dalla data di richiesta del finanziamento, puoi presentare presentata istanza di cancellazione CRIF;
  2. dopo aver richiesto un finanziamento, se questo ti viene rifiutato, puoi presentare istanza di cancellazione CRIF decorsi 30 (trenta)  giorni dalla data di notifica del rifiuto di finanziamento;
  3. dopo aver chiesto un finaziamento, se ci ripensi e decidi di rinunciare, puoi presentare istanza di cancellazione CRIF decorsi 30 (trenta) dalla data in cui comunichi la tua rinuncia;
  4. quando hai pagato in ritardo due rate o due mensilità di un rimborso di prestito, puoi presentare istanza di cancellazione CRIF decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di  regolarizzazione dei pagamenti;
  5. quando hai pagato in ritardo più di due rate o due mensilità di un rimborso prestito, puoi presentare istanza di cancellazione CRIF decorsi 24 (ventiquattro) mesi dalla regolarizzazione del pagamento;
  6. quando non hai rimborsato il prestito ma sei addivenuto successivanente ad un accordo transattivo (a saldo e stralcio)  con la finanziaria che ha erogato il prestito o con una società di recupero crediti a cui il credito è stato ceduto, puoi presentare istanza di cancellazione CRIF decorsi 36 (trentasei) mesi dalla data di formalizzazione dell’accordo transattivo. In questo caso ricorda sempre di farti rilasciare una “liberatoria” dal soggetto con cui è stato formalizzato l’accordo transattivo: dovrai allegarlo all’istanza di cancellazione CRIF;
  7. quando non hai rimborsato il prestito e non sei addivenuto ad alcun accordo transattivo (a saldo e stralcio)  con la finanziaria che ha erogato il prestito o con una società di recupero crediti a cui il credito è stato ceduto, puoi presentare istanza di cancellazione CRIF decorsi 36 (trentasei) mesi dalla data di scadenza del contratto di prestito;
  8. quando sei stato truffato,  ossia quando qualcun’altro ha ottenuto indebitamente un finanziamento a tuo nome, che è poi stato registrato al CRIF, puoi  inviare  l’istanza di cancellazione  CRIF allegando copia della denuncia presentata alle forze dell’ordine.

Dopo aver verificato di essere nel diritto di poter presentare istanza di cancellazione CRIF possiamo procedere alla compilazione del modello

Dopo aver verificato di essere nel diritto di poter presentare istanza di cancellazione CRIF, possiamo procedere alla compilazione del modello sotto riportato, da inviare tassativamente attraverso  raccomandata con ricevuta di ricevimento.

RACCOMANDATA A/R

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CRIF SpA – URP
Via Montebello 2/2
40121 BOLOGNA

Richiedente

nome e cognome
codice fiscale
data luogo e provincia di nascita
domicilio o residenza

Oggetto: istanza di cancellazione di tutti i dati (positivi e negativi) che riguardano il nominativo riportato in epigrafe, secondo quanto previsto dal Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, adottato in data 16 novembre 2004 ed entrato in vigore il 1° gennaio 2005.

Il sottoscritto richiede quanto in oggetto in relazione al seguente contratto di finanziamento:

(riportare gli estremi identificativi del rapporto, ovvero nome finanziaria, importo concesso e data di decorrenza del contratto)

Allo scopo allega la seguente documentazione:

  • copia del documento di identità
  • copia del tesserino di codice fiscale
  • copia del contratto di finanziamento in relazione al quale si richiede la cancellazione CRIF;
  • copia liberatoria (nel caso 6) oppure oppure copia della denuncia di truffa (caso 8)

Data e firma

Anche CRIF è scorretta?

Non è nostro compito avallare i giudizi del lettore. Tuttavia bisogna riconoscere che leggere:

È però opportuno che sappiate che la cancellazione vi danneggerà perché riguarderà solo i finanziamenti con dati positivi. Infatti la possibilità per banche e società finanziarie di accedere ai vostri dati positivi (cioè quelli relativi ai finanziamenti regolarmente rimborsati) aumenta le possibilità di ottenere un nuovo prestito. Cancellarli è solo controproducente!

Vi suggeriamo pertanto di valutare attentamente quello che vi viene proposto e di verificare di persona i dati censiti sul SIC di CRIF prima di decidere se procedere con una istanza di cancellazione”

in una pagina che ha per titolo “Di chi diffidare”, sorprende e mette  un pò di ansia.

Se in CRIF non ci sono dati positivi nessuno negherà mai, solo per questo, un prestito.  Altrimenti non avrebbero mai corso i  c.d. “primi finanziamenti”.

Certo che, in tal caso (assenza di dati positivi nella banca dati EURISC di CRIF)   la società che è chiamata ad  erogare il prestito dovrà effettuare una istruttoria più approfondita, evitabile se, invece, avesse trovato dati positivi in CRIF. Ma, ci chiediamo: il servizio di accesso alla banca dati  EURISC è offerto gratuitamente da CRIF?

Ci sembra questa una domanda legittima,  opportuna e affatto tendenziosa …

Inviare l’istanza di cancellazione CRIF via raccomandata con avviso di ricevimento

Altra cosa che lascia un pò perplessi è l’indicazione di inviare istanza di cancellazione CRIF via fax.  CRIF si preoccupa forse dei costi di inoltro dell’istanza di cancellazione? Una istanza di cancellazione CRIF faxata è più conveniente (costa meno) di una inoltrata via raccomandata A/R?

Se così fosse bisogna prendere atto che il riguardo mostrato da   CRIF  verso le tasche del cattivo pagatore è veramente meritorio e degno di plauso.

E bisogna anche osservare che con il fax l’istanza di cancellazione CRIF impiega meno tempo per arrivare a Bologna.

Io però, preferirei sempre inviare l’istanza di cancellazione CRIF con una raccomandata A/R. Anche se costasse cento volte più dell’invio tramite fax e anche se ci volessero cento giorni in più.

La motivazione è semplice. Mettiamo che, avendone diritto (leggi i punti da 1  a 8 della sezione “cancellazione CRIF – quando si ha diritto di chiederla”),  CRIF non proceda ad ottemperare nei termini.

Con la ricevuta “send ok” del mio fax non ci farei nulla. Con una ricevuta A/R, invece, potrei recarmi subito da un avvocato e procedere ad una richiesta di risarcimento danni. Ed allora quei tre quattro giorni in più rispetto al  fax,  che  la raccomandata impiega per raggiungere Bologna, sarebbero stati spesi più che bene…

Ma di questo, ovvero come verificare che CRIF abbia effettuato davvero la cancellazione richiesta  e quali eventuali azioni di tutela legale intraprendere in caso negativo,  parleremo in una prossima occasione.

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Per porre una domanda su quando e come effettuare gratuitamente la cancellazione C.R.I.F.,  sulla CRIF (Centrale Rischi di Intermediazione Finanziaria) in generale, sugli altri Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC), sui cattivi pagatori e su tutti gli altri argomenti correlati, clicca qui.

Ricorda, fare una domanda non costa nulla, non farla a volte può costare caro!!!

Cancellazione CRIF gratuita e senza intermediari – una guida per il cattivo pagatore

con 71 commenti

Chiunque può richiedere direttamente e gratuitamente la cancellazione CRIF dei finanziamenti censiti. Pertanto bisogna diffidare di quei soggetti che garantiscono, attraverso il proprio intervento, la cancellazione CRIF.

Questi mediatori a valore aggiunto pari a zero, infatti, possono al massimo inoltrare una semplice istanza di cancellazione, cosa che potrebbe fare chiunque da solo e gratuitamente.

La cancellazione CRIF – quando si ha il diritto di chiederla

Le norme, previste dal Garante per la protezione dei dati personali in relazione alla cancellazione dei dati riferiti a contratti di finanziamento, sono molto chiare.

  1. quando si chiede un finanziamento bisogna attendere il tempo necessario all’istruttoria. Passati 180 giorni dalla data di richiesta del finanziamento, puoi presentare istanza di cancellazione CRIF;
  2. dopo aver richiesto un finanziamento, se questo ti viene rifiutato, puoi presentare istanza di cancellazione CRIF decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del rifiuto di finanziamento;
  3. dopo aver chiesto un finanziamento, se ci ripensi e decidi di rinunciare, puoi presentare istanza di cancellazione CRIF decorsi 30 (trenta) dalla data in cui comunichi la tua rinuncia;
  4. quando hai pagato in ritardo una o due rate oppure una o  due mensilità di un rimborso di prestito, puoi presentare istanza di cancellazione CRIF decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di regolarizzazione dei pagamenti;
  5. quando hai pagato in ritardo più di due rate o due mensilità di un rimborso di prestito, puoi presentare istanza di cancellazione CRIF decorsi 24 (ventiquattro) mesi dalla regolarizzazione del pagamento;
  6. quando non hai rimborsato il prestito ma sei addivenuto successivamente ad un accordo transattivo (a saldo e stralcio) con la finanziaria che ha erogato il prestito o con una società di recupero crediti a cui il credito è stato ceduto, puoi presentare istanza di cancellazione CRIF decorsi 36 (trentasei) mesi dalla data di formalizzazione dell’accordo transattivo. In questo caso ricorda sempre di farti rilasciare una “liberatoria” dal soggetto con cui è stato formalizzato l’accordo transattivo: dovrai allegarlo all’istanza di cancellazione CRIF;
  7. quando non hai rimborsato il prestito e non sei addivenuto ad alcun accordo transattivo (a saldo e stralcio) con la finanziaria che ha erogato il prestito o con una società di recupero crediti a cui il credito è stato ceduto, puoi presentare istanza di cancellazione CRIF decorsi 36 (trentasei) mesi dalla data di scadenza del contratto di prestito;
  8. quando sei stato truffato, ossia quando qualcuno  ha ottenuto indebitamente un finanziamento a tuo nome, che è poi stato registrato al CRIF, puoi inviare l’istanza di cancellazione CRIF allegando copia della denuncia presentata alle forze dell’ordine.

Come chiedere la cancellazione CRIF

Dopo aver verificato di essere nel diritto di poter presentare istanza di cancellazione CRIF, possiamo procedere alla compilazione del modello sotto riportato, da inviare tassativamente attraverso raccomandata con ricevuta di ricevimento.

RACCOMANDATA A/R

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CRIF SpA – URP
Via Montebello 2/2
40121 BOLOGNA

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data luogo e provincia di nascita
domicilio o residenza

Oggetto: istanza di cancellazione di tutti i dati (positivi e negativi) che riguardano il nominativo riportato in epigrafe, secondo quanto previsto dal Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, adottato in data 16 novembre 2004 ed entrato in vigore il 1° gennaio 2005.

Il sottoscritto richiede quanto in oggetto in relazione al seguente contratto di finanziamento:

(riportare gli estremi identificativi del rapporto, ovvero nome finanziaria, importo concesso e data di decorrenza del contratto)

Allo scopo allega la seguente documentazione:

  • copia del documento di identità
  • copia del tesserino di codice fiscale
  • copia del contratto di finanziamento in relazione al quale si richiede la cancellazione CRIF;
  • copia liberatoria (nel caso 6) oppure oppure copia della denuncia di truffa (caso 8)

Data e firma

Un commento sulla CRIF

Leggere:

È però opportuno che sappiate che la cancellazione vi danneggerà perché riguarderà solo i finanziamenti con dati positivi. Infatti la possibilità per banche e società finanziarie di accedere ai vostri dati positivi (cioè quelli relativi ai finanziamenti regolarmente rimborsati) aumenta le possibilità di ottenere un nuovo prestito. Cancellarli è solo controproducente!

Vi suggeriamo pertanto di valutare attentamente quello che vi viene proposto e di verificare di persona i dati censiti sul SIC di CRIF prima di decidere se procedere con una istanza di cancellazione”

in una pagina che ha per titolo “Di chi diffidare”, sorprende e mette un pò di ansia.

Se in CRIF non ci sono dati positivi nessuno negherà mai, solo per questo, un prestito. Altrimenti non avrebbero mai corso i c.d. “primi finanziamenti”.

Certo che, in tal caso (assenza di dati positivi nella banca dati EURISC di CRIF) la società che è chiamata ad erogare il prestito dovrà effettuare una istruttoria più approfondita, evitabile se, invece, avesse trovato dati positivi in CRIF. Ma, ci chiediamo: il servizio di accesso alla banca dati EURISC è offerto gratuitamente da CRIF?

Ci sembra questa una domanda legittima, opportuna e affatto tendenziosa …

Utilizzare una raccomandata A/R per inoltrare l’istanza di cancellazione CRIF

Altro cosa che lascia un pò perplessi è l’indicazione di inviare istanza di cancellazione CRIF via fax. CRIF si preoccupa forse dei costi di inoltro dell’istanza di cancellazione? Una istanza di cancellazione CRIF faxata è più conveniente (costa meno) di una inoltrata via raccomandata A/R?

Se così fosse bisogna prendere atto che il riguardo mostrato da CRIF verso le tasche del cattivo pagatore è veramente meritorio e degno di plauso.

E bisogna anche osservare che con il fax l’istanza di cancellazione CRIF impiega meno tempo per arrivare a Bologna.

Io però, preferirei sempre inviare l’istanza di cancellazione CRIF con una raccomandata A/R. Anche se costasse cento volte più dell’invio tramite fax e anche se ci volessero cento giorni in più.

La motivazione è semplice. Mettiamo che, avendone diritto (leggi i punti da 1 a 8 della sezione “cancellazione CRIF – quando si ha diritto di chiederla”), CRIF non proceda ad ottemperare nei termini. Con la ricevuta “send ok” del mio fax non ci farei nulla. Con una ricevuta A/R, invece, potrei recarmi subito da un avvocato e procedere ad una richiesta di risarcimento danni. Ed allora quei tre quattro giorni in più rispetto al fax, che la raccomandata impiega per raggiungere Bologna, sarebbero stati spesi più che bene…

Ma di questo, ovvero come verificare che CRIF abbia effettuato davvero la cancellazione richiesta e quali eventuali azioni di tutela legale intraprendere in caso negativo, parleremo in futuro.

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Ricorda, fare una domanda non costa nulla, non farla a volte può costare caro!!!

Identikit dei cattivi pagatori

con 2 commenti

Chi è il cattivo pagatore

Con il termine cattivo pagatore si indica:

  1. il debitore moroso, vale a dire il debitore non puntuale nel corrispondere l’importo delle rate di un finanziamento (sia esso un prestito personale, un mutuo ipotecario, o un affidamento legato alla carta revolving, ecc…) secondo le scadenze previste;
  2. il debitore incagliato ossia il debitore che, trovandosi in difficoltà momentanee, è costretto a sospendere i pagamenti per un limitato periodo di tempo, manifestando la volontà, (ed essendo giudicato in grado) di soddisfare comunque il creditore;
  3. il debitore inadempiente, il cui comportamento si sostanzia in pratiche dilatorie finalizzate unicamente a differire nel tempo l’attivazione delle procedure giudiziali per il recupero coattivo del credito;
  4. il debitore insolvente cioè un debitore che si trova nell’incapacità conclamata di assolvere alla obbligazione assunta, anche attraverso azioni giudiziali di tipo coattivo (pignoramento mobiliare ed immobiliare);
  5. il debitore protestato ovvero che ha emesso assegni o cambiali che una volta presentati all’incasso si rivelano privi di copertura per la somma indicata nel titolo di credito;
  6. il debitore revocato, che ha subito, in altre parole, un provvedimento di revoca del libretto di assegni (assegni a vuoto), della carta di credito o del bancomat (utilizzo della carta senza disporre dei fondi necessari);
  7. il debitore fallito che è stato oggetto, cioè, di una sentenza di fallimento;
  8. il debitore pignorato, che è stato interessato da una azione esecutiva di pignoramento mobiliare o immobiliare.

Da quali eventi nasce il cattivo pagatore

Gli eventi pregiudizievoli associati risultano essere:

  1. il ritardato pagamento di una o più rate relative ad un finanziamento;
  2. la sospensione dei pagamenti di una o più rate del finanziamento che porta il credito nello stato di incaglio;
  3. il mancato pagamento di una o più rate di un finanziamento che porta il credito nello stato di sofferenza;
  4. l’accertamento, anche ai fini contabili e fiscali, inerente l’impossibilità di recuperare gli importi a credito, con il contestuale passaggio del credito stesso nello stato di inesigibilità;
  5. il protesto, ovvero l’atto pubblico che fa fede dell’avvenuta presentazione di un titolo (assegno o cambiale) e del suo mancato pagamento;
  6. il provvedimento di revoca del libretto di assegni o della carta di credito o del bancomat;
  7. la sentenza fallimento;
  8. il precetto e l’azione esecutiva di pignoramento mobiliare o immobiliare.

Dove vengono registrati i nominativi dei cattivi pagatori e i dati di dettaglio relativi agli eventi pregiudizievoli?

La Banca d’Italia gestisce, direttamente o indirettamente, tre Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC):

  • CRIC (Centrale Rischi Importi Contenuti) gestita dalla SIA e riguardanti le fattispecie di cui ai punti 3 e 4;
  • CR (Centrale Rischi) per importi superiori a 75 mila euro e sempre inerenti alle fattispecie 3 e 4;
  • CAI (Centrale Allarme Interbancaria) per le casistiche indicate al punto 6.

I Tribunali e gli Uffici di Pubblicità Immobiliare forniscono le informazioni relative ai casi indicati ai punti 7 e 8.

Nel Registro Informatico dei Protesti (RIP) gestito dalla Camere di Commercio, sono iscritti i dati relativi a protesti di assegni bancari, assegni postali, cambiali, tratte e vaglia cambiari (punto 5). Si tratta ancora di dati pubblici e pertanto accessibili a tutti.

Da quanto appena esposto emerge che le banche dati pubbliche (Bankitalia, i Tribunali, le ex conservatorie) non censiscono:

  • i soggetti morosi e gli eventi pregiudizievoli indicati al punto 1 (morosità intese come ritardati pagamenti);
  • i soggetti incagliati e gli eventi pregiudizievoli di cui al punto 2 (sospensione dei pagamenti e credito incagliato);
  • le richieste di finanziamento.

Ma alle finanziarie ed alle banche serve sapere quando il credito sta per essere concepito (richiesta di finanziamento) per bloccarne il parto (l’erogazione) – con un intervento contraccettivo (se possibile) o abortivo (se necessario) – qualora il genitore (il richiedente) risulti essere un cattivo pagatore.

Le finanziare e le banche vogliono poi evitare possibili devianze comportamentali del prestito concesso seguendolo con la dovuta apprensione, sia nella eventuale fase adolescenziale di morosità, sia quando comincia ad entrare in quella patologica dell’incaglio, prima di passare alla sofferenza vera e propria.

A fotografare le situazioni descritte ai punti 1 e 2, ci pensano allora le banche dati private dei cattivi pagatori:

A raccogliere, organizzare e rendere fruibili alla comunità di banche e finanziarie, le informazioni necessarie per la gestione del rischio sono:

Il Consorzio di Tutela del Credito (CTC) si occupa di censire le posizioni riguardanti ritardati pagamenti di 4 rate o comunque di quattro mesi..

CRIF, sostanzialmente, provvede a raccogliere i dati relativi agli eventi pregiudizievoli indicati al punto 2. Oltre a fare collezione delle richieste di finanziamento.

Ed Experian? Di questa banca dati dei cattivi pagatori si sente parlare così tanto poco (forse troppo poco …).

L’home page del sito ci informa che la società fornisce:

  • soluzioni per la gestione del rischio di credito;
  • soluzioni che permettono di tenere sotto controllo le posizioni affidate, verificando l’insorgenza di eventuali criticità;
  • informazioni complete su proprietà e movimenti immobiliari, vincoli, ipoteche volontarie e giudiziarie, riepilogate in report sintetici ed esaustivi;
  • servizi che consentono un monitoraggio accurato e costante dei patrimoni immobiliari posti a garanzia dei rischi creditizi;
  • soluzioni on-line per interagire col database Experian e verificare le consistenze e i movimenti immobiliari di persone fisiche o giuridiche.

I tempi massimi di permanenza dei dati relativi ai cattivi pagatori

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Ricorda, fare una domanda non costa nulla, non farla a volte può costare caro!!!

Le informazioni sui debitori e sui debiti gestite da CRIF

con 3 commenti

Le informazioni gestite da CRIF -  Centrale Rischi di Intermediazione Finanziaria

CRIF ovvero la Centrale Rischi di Intermediazione Finanziaria  gestisce informazioni di dettaglio circa i finanziamenti non perfezionati (in richiesta, rinunciati, rifiutati) e perfezionati (accordati ed estinti) contratti da un soggetto.

Le informazioni presenti si possono suddividere in informazioni anagrafiche e informazioni relative ai finanziamenti, e vengono aggiornate su base mensile da parte degli enti partecipanti al sistema di informazioni creditizie.

Le informazioni anagrafiche in caso di persona fisica consistono di Nome, Cognome, Codice Fiscale, Data e Luogo di Nascita, Indirizzo. In caso di società o ditta individuale consistono invece di Denominazione, Codice Fiscale, Partita Iva e Sede Legale.

Tipologie dei finanziamenti registrati in EURISC

I finanziamenti registrati in Eurisc sono suddivisi nelle seguenti categorie:

  • rateali (prestiti, mutui, leasing, cessione del quinto)
  • non rateali (fidi di conto, finanziamenti di anticipo su effetti o finanziamenti all’import/ export)
  • carte di credito (carte rateali e a saldo, affidamenti revolving).

Informazioni relative ai finanziamenti

Le informazioni relative ai finanziamenti si suddividono in:

  • informazioni che descrivono il finanziamento; in particolare la tipologia (ad esempio prestito personale, mutuo ipotecario), l’importo da rimborsare, la modalità di rimborso, lo stato della richiesta o di esecuzione del contratto, la data di richiesta/concessione del finanziamento, il termine di rimborso se previsto, il tipo di garanzia prestata, la banca o la società finanziaria che ha trasmesso l’informazione
  • informazioni sullo stato di avanzamento del rimborso del credito; queste comprendono l’esposizione debitoria residua, l’andamento regolare o meno dei pagamenti, eventuali dati relativi ad attività di recupero o contenziose (ad esempio: incaglio nei pagamenti, passaggio a sofferenza, passaggio a perdita, cessione a società di recupero crediti, rientro in bonis, eccetera)
  • data di aggiornamento delle informazioni; è a tale data che debbono riferirsi le informazioni registrate sul finanziamento e sullo stato di avanzamento del rimborso.

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Come garante puoi anche saldare il debito del debitore principale: resti comunque un cattivo pagatore

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Vuole il mutuo? Niente da fare, ripassi tra 3 anni. Quando il signor Nicola si è sentito rispondere così dalla sua banca ha pensato ad uno sbaglio di persona. «Io sulla lista dei cattivi pagatori? Stiamo scherzando?» Un’omonimia, un banalissimo errore, sarebbe bastato un accertamento per chiarire l’equivoco, cui sarebbero seguite le relative scuse. «Ci mancherebbe, verificare la credibilità dei clienti è il vostro lavoro», lui avrebbe risposto. E tutto sarebbe finito lì.

Invece no. A sua insaputa il signor Nicola G.,  è finito sulla lista nera. Non risulta tra i protestati. Non è affetto da shopping compulsivo. Non ha difetti della personalità tali da perdere il controllo delle proprie finanze.

Il mutuo per l’acquisto della prima casa non gli è stato concesso.

Tutto è cominciato quando suo figlio per approfondire «le conoscenze in ambito bancario» decise di iscriversi a un corso di specializzazione che la Captha di Milano teneva a Roma. All’epoca il figlio lavorava saltuariamente. Senza una busta paga chiese al padre di farsi «da garante per un prestito presso una finanziaria che la stessa scuola ci aveva indicato, la Agos Spa».

Qualche mese dopo il corso terminò e il figlio del signor Nicola conseguì il suo master. Tutto bene? No, perché nel frattempo il figlio aveva perso quel lavoro fittizio che aveva. «Tengo a precisare che mio figlio non vive con me – prosegue Nicola – ma lui riuscì comunque, senza dirmi mai niente, a pagare alcune rate del finanziamento». Le altre restarono scoperte.

Passarono altri mesi. E di quel prestito non si parlò più. Finché un giorno «per puro caso presi una telefonata di una non meglio identificata agenzia di recupero crediti. Cercavano mio figlio».

Dopo non poche insistenze il signor Nicola riuscì a sapere dall’interlocutrice, tenuta alla privacy, che da tempo suo figlio aveva smesso di pagare le rate. Cadde dalle nuvole. «Mi feci spiegare tutto quello che andava fatto per risolvere la questione, non solo avevo intenzione di saldare le rate insolute ma anche l’intero importo che rimaneva a nome di mio figlio». È quello che fece: un bonifico alla Agos per il saldo e lo stralcio di ogni pendenza.

Negli Usa il prestito per motivi di studio è abbastanza diffuso. Ci sono ex studenti, ormai professionisti affermati, che ancora pagano la loro rata da universitari. In Italia paga papà. E a volte non basta neanche questo. Il signor Nicola è finito tra gli insolventi, «pur non essendo il contraente principale e non informato minimamente di quello che stava succedendo». A nulla è valso «saldare senza battere ciglio». Da qui la domanda: «Il compito di un garante qual è? Non è forse assolvere alle manchevolezze di chi si è garantito? Io l’ho fatto, anzi ho fatto di più, ho saldato tutto».

Il prestito personale è un prodotto che prevede il finanziamento di una somma prefissata ad un tasso in genere fisso, e rimborsabile secondo un piano di ammortamento a rate costanti. In Italia il credito a consumo è meno diffuso che in altri Paesi europei. Lo scorso anno sono state registrate 7 milioni di operazioni.

«Chi ha avuto un rapporto scorretto è suo figlio e non la finanziaria – sostiene Giuseppe Piano Mortari, direttore operativo di Assofin  l’Associazione che e rappresenta i principali operatori finanziari tra cui Agos. -Ma la normativa prevede l’obbligo di preavvertire prima di iscrivere qualcuno nella cosiddetta lista dei cattivi».

Nel caso del signor Nicola non è successo? Perché? Com’è possibile che si finisca sulla “lista nera” senza saperlo?

Nulla da eccepire invece sul resto. Obbligato principale e coobbliglato, (beneficiario del prestito e garante), sono entrambi tenuti a saldare le rate. L’allarme dipende dall’entità delle cifre ma può scattare in teoria già dopo due rate “saltate”.

«Ma finire in quella lista – aggiunge Piano Mortari – non vuol dire però finire alla Caienna. Dopo un periodo che varia da caso a caso si viene cancellati». Ogni cittadino ha il suo scoring, il suo profilo di rischio certificato da un censimento in base al reddito e alle verifiche sociodemografiche.

Compreso Nicola che non lo sapeva.

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Precari e immigrati pugliesi – per ottenere un prestito dalla Regione faranno fede le bollette dell’acqua!

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Un progetto per consentire ai precari e agli immigrati di accedere al credito. La Regione Puglia ha commissionato uno studio di fattibilità per trovare un sistema che permetta anche ai cittadini più svantaggiati economicamente di ottenere un prestito bancario, certificando la propria affidabilità attraverso il puntuale pagamento delle bollette Aqp (AQuedotto Pugliese).

E´ questa la risposta che l´assessore alle Attività produttive Sandro Frisullo e l´assessore ai Servizi sociali Elena Gentile hanno allo studio per aiutare un esercito di almeno 770mila persone che faticano a ottenere denaro dalle banche.

A sostenere la Regione in questa campagna di aiuti ai giovani e agli immigrati è il Crif, il centro di rischi finanziari al quale gli istituti bancari si rivolgono per conoscere la storia creditizia dei clienti che chiedono un prestito.

Il progetto “Credito e inclusione sociale” prevede che il cittadino intenzionato a ottenere un prestito dalle banche chieda al Crif l´attestazione di affidabilità da consegnare in banca. L´istituto che certifica il rischio finanziario si rivolge all´Acquedotto pugliese per ottenere le informazioni utili al rilascio della documentazione: data di attivazione dell´utenza, storia e importi dei pagamenti degli ultimi tre anni, data in cui si sono verificati ritardi e quella in cui i pagamenti sono stati saldati. «Nelle nostre esperienze precedenti abbiamo più volte riscontrato che spesso sono proprio le persone che dispongono delle minori risorse economiche a pagare con più regolarità le bollette», ha spiegato Paolo Crivellaro, responsabile delle relazioni istituzionali del Crif. Grazie a questa certificazione, chi ha sempre pagato regolarmente la bolletta dell´acqua potrà ottenere prestiti bancari con più facilità.

«Il progetto permetterà di ridurre il ricorso all´usura da parte dei cittadini fragili che non riescono ad avere accesso al credito – ha spiegato l´assessore Frisullo – In Puglia il denaro concesso alle famiglie tra mutui e finanziamenti, nel 2007, ha superato i 19 miliardi di euro: ma questa cifra potrebbe crescere concedendo credito ai soggetti fino a oggi invisibili». Per l´assessore Gentile, «il protocollo si inserisce nel quadro di azioni che rappresentano la risposta pugliese alla congiuntura economica negativa che vive il Paese, in un momento in cui – ha precisato – le iniziative del governo centrale si limitano a monetizzare i bisogni e a mortificare le famiglie in difficoltà con la social card. Uno strumento che sinora ha prodotto soltanto un social flop». I risultati dello studio di fattibilità saranno resi noti nei prossimi mesi. L´iniziativa è a costo zero per la Regione.

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Cattivi pagatori – Istituto bancario condannato per illegittima segnalazione

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Importante sentenza in materia di illegittimo trattamento dei dati personali in conseguenza dell’illegittima segnalazione alla centrale dei cattivi pagatori. Condannato istituto bancario.

Il componente del Dipartimento Tematico “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori, Giovanni D’AGATA, chiede agli istituti finanziari di usare più cautele nelle segnalazioni.

Il componente del Dipartimento Tematico “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori, Giovanni D’AGATA, segnala un’importante sentenza in materia di trattamento illegittimo di dati personali. E’ stato, infatti, condannato, un primario istituto bancario per aver illegittimamente segnalato ad una Centrale Rischi, il nominativo di un cittadino per il mancato pagamento di alcune rate relative ad un finanziamento, nonostante la banca avesse riconosciuto la completa estraneità dell’attore alla vicenda.

Proviamo qui di seguito a sintetizzare i fatti di causa. L’istituto in questione una volta appurata l’estraneità del cittadino per il mancato pagamento non provvedeva alla cancellazione del nominativo dell’attore, causandogli diversi disagi, tanto che numerose richieste di finanziamento presso altri istituti bancari gli venivano negate, in quanto segnalato quale “cattivo pagatore”.

Il soggetto interessato, difeso dagli avv. Andrea Lisi e Manuela Selam (Studio Legale Lisi), citava in giudizio la banca per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e morale patito. Provato in giudizio che la segnalazione era avvenuta a causa di un errore di persona, la banca è stata condannata per violazione degli artt. 2043 e 2050 c.c., perché tale condotta costituisce un fatto illecito che obbliga colui che lo ha commesso al risarcimento del danno. Anche in relazione all’illecito trattamento dei dati personali sono emersi dei profili di illegittimità quali: il trattamento era avvenuto senza il consenso dell’interessato, i dati trattati non erano esatti e non erano stati prontamente aggiornati e, in generale, era stato violato il principio di correttezza.

Ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 196/2003 (che richiama espressamente l’art. 2050 c.c.), inoltre, l’onere probatorio circa l’illegittimità del trattamento è stato ritenuto assolto sia perché ai sensi della su indicata normativa esso viene posto a carico dell’istituto di credito, configurandosi una sorta di responsabilità oggettiva a suo carico, sia perché lo stesso istituto non ha dimostrato alcun fatto interruttivo del nesso di causalità tra la propria condotta e il danno arrecato all’attore. Oltre a ciò, era assente anche la dimostrazione di aver adottato tutte le “misure di sicurezza idonee” ad evitare il danno.

La banca è stata così condannata, per violazione del danno non patrimoniale, al pagamento di una somma pari ad euro 12.000,00 in favore dell’attore.

Il caso in questione, che è stato risolto positivamente per il cittadino, è uno dei tanti verificatisi in Italia. E’ evidente, quindi, secondo il componente del Dipartimento Tematico “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori, Giovanni D’AGATA, che la decisione in questione dovrà persuadere gli istituti finanziari ad usare più cautele nelle segnalazioni, perché in molti casi sono caduti nella rete delle Centrali dei Rischi, cittadini incolpevoli.

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Il PIL 2009? Abbattiamolo di un altro 0,5. Tra gli emendamenti al DL Anticrisi c’è anche questo …

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Tra i 1.400 emendamenti al decreto legge anti crisi che la Commissione Finanze della Camera sta esaminando uno produrrebbe l’immediata restrizione dell’accesso al credito alle famiglie e una richiesta di garanzie aggiuntive, penalizzando soprattutto i consumatori più virtuosi.

Milano, 2 Gennaio 2009 – Bizzarrie di fine anno. La Commissione Finanze della Camera sta completando la selezione degli emendamenti al c.d. Decreto Legge Anticrisi, da presentare al Governo a cavallo dell’Epifania.
In questa moltitudine il Ministro Tremonti dovrà dotarsi di cento occhi per spulciarli ad uno ad uno perché, incredibilmente, tra di essi ce ne sono alcuni che sono non anti ma pro-crisi.

Un esempio per tutti: l’emendamento 14.09 presentato da Fugatti, Bitonci, Simonetti, Forcolin, Comaroli e Poliedri che, per facilitare l’accesso al credito delle famiglie e delle imprese, propone una misura che produrrebbe, al contrario, profonde restrizioni.

Con un impatto stimabile in una riduzione di un altro 0,5 del già magro PIL atteso nel 2009. Nello specifico l’emendamento 14.09 propone la cancellazione delle segnalazioni negative pregresse (Comma 3), future (Comma 1) e quelle regolarizzate (Comma 2) dalle Centrali Rischi pubbliche e dai SIC (Sistemi di Informazioni Creditizie), utilizzati da banche e intermediari finanziari come fonte essenziale per la valutazione del merito di credito dei creditori.

L’intendimento dell’emendamento? Stando al resoconto pubblico della seduta di martedì 23 dicembre delle Commissioni Riunite V e VI della Camera: “non applicare gli ordinari criteri di attivazione delle procedure di tutela bancaria in periodi di crisi come l’attuale, onde evitare che finiscano iscritte nella centrale dei cattivi pagatori anche famiglie che non sono insolventi e che stanno solo attraversando un momento di difficoltà congiunturale.”.

Come dire: sta diffondendosi una epidemia virale? Invece di incidere alla radice del problema, liberiamoci del termometro.

Nel caso di entrata in vigore di questo emendamento, venendo a mancare una parte essenziale delle informazioni creditizie, in fase di valutazione del merito creditizio la banca o l’intermediario finanziario sarebbero costretti ad attuare politiche fortemente restrittive relativamente all’erogazione del credito in quanto non sarebbe più in grado di distinguere chiaramente i soggetti affidabili da quelli che non lo sono.

In particolare, la limitazione delle informazioni disponibili – creerebbe asimmetria informativa tra banche/intermediari finanziari da un lato e richiedenti credito dall’altro; – favorirebbe comportamenti non virtuosi da parte dei richiedenti credito non intenzionati ad onorare gli impegni assunti; – porterebbe la banca/l’intermediario finanziario, al fine di tutelarsi, a richiedere un maggiore livello di garanzie sia verso i consumatori sia verso le imprese; – in sintesi, produrrebbe una restrizione dell’accesso al credito, maggiori oneri in fase di accesso al credito stesso, la disponibilità di minori risorse a sostegno dell’acquisto di beni di consumo o strumentali e, di conseguenza, un impatto ulteriormente negativo su di un PIL già atteso in forte contrazione nel 2009.

Più in dettaglio, l’emendamento in questione produrrebbe i seguenti effetti sui Sistemi di Informazioni creditizie:

Le insolvenze precedenti hanno un’importanza fondamentale nel determinare i futuri
comportamenti di imprese e consumatori, poiché esiste una forte correlazione tra il comportamento di rimborso negli anni precedenti e i futuri comportamenti.

La mancata conoscenza delle insolvenze precedenti a carico di pochi consumatori e di poche imprese produce, invece, gravi svantaggi per la stragrande maggioranza di buoni pagatori.
È opportuno infatti ricordare che sui Sistemi di Informazioni creditizie:
1. consumatori e imprese che pagano regolarmente rappresentano circa il 95% del totale;
2. consumatori e imprese che NON rimborsano regolarmente i finanziamenti sono circa il5% del totale, di cui:
· circa il 2% con insolvenze lievi (fino a 2 rate insolute);
· circa lo 0,5% con insolvenze gravi (>=3 rate insolute);
· circa il 2,5% con sofferenze di almeno 6 rate e passaggi a perdita.

Ma è quantificabile il danno a consumatori e imprese virtuosi che verrebbe arrecato
dall’emendamento in questione?
La risposta è sì perché la questione fu già discussa pubblicamente nel 2003, in sede di regolamentazione dei Sistemi di Informazioni Creditizie. Una ricerca condotta da Nomisma (L’impatto economico del credito al consumo in Italia, Nomisma, novembre 2003) evidenziò, tral’altro, quanto segue:

La “restrizione media” prevedeva l’eliminazione dai Sistemi di Informazioni Creditizie di tutte le
informazioni all’atto della estinzione del contratto.

L’emendamento in questione prevede l’eliminazione delle informazioni negative, salvando cioè le informazioni positive relative ai rimborsi regolari.

Alla luce di questo, gli impatti dell’emendamento sono stimabili in circa i 2/3 dell’effetto complessivo calcolato dalla ricerca Nomisma, quindi:
- una ulteriore contrazione del PIL 2009 pari allo 0,5%, indotto dal “credit crunch” provocato dalla incapacità di banche e intermediari finanziari di selezionare chiaramente i soggetti affidabili da quelli che non lo sono;
- una ulteriore contrazione nel 2009 delle vendite di elettrodomestici/prodotti elettronici del 2%, auto e moto dell’8%, arredamenti del 2%, indotta dalla minore disponibilità di credito disponibile per finanziare gli acquisti.
Già nel 2003 fu chiarito che non ha senso sparare col cannone ad una zanzara.

Tanto che la regolamentazione dei Sistemi di Informazioni Creditizie, cioè il Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, promosso dal Garante Privacy e sottoscritto da AISReC, ABI, Assofin e dalle principali Associazioni dei Consumatori, in linea con tutte le buone prassi internazionali, prescrive in materia di gestione delle informazioni sui ritardi di pagamento quanto segue (art 6: Conservazione e aggiornamento dei dati, commi 2 e 3):

Le informazioni creditizie di tipo negativo relative a ritardi nei pagamenti, successivamente regolarizzati, possono essere conservate in un sistema di informazioni creditizie fino a:
a) dodici mesi dalla data di registrazione dei dati relativi alla regolarizzazione di ritardi non superiori a due rate o mesi;
b) ventiquattro mesi dalla data di registrazione dei dati relativi alla regolarizzazione di ritardi superiori a due rate o mesi.

Decorsi i periodi di cui al comma 2, i dati sono eliminati dal sistema di informazioni creditizie se nel corso dei medesimi intervalli di tempo non sono registrati dati relativi ad ulteriori ritardi o inadempimenti.

In altre parole, l’applicazione dell’emendamento produrrebbe:
· la mancata segnalazione ai Sistemi di Informazioni Creditizie delle insolvenze, anche lievi (dalle 2 rate scadute e non pagate in su), dopo il rientro in bonis;
· un razionamento dell’offerta di credito, che colpirebbe soprattutto il 95% di consumatori e imprese più affidabili, dal momento che gli enti finanziatori – non avendo più certezze sulla storia di credito e non potendo più distinguere un buon pagatore da chi non lo è – sarebbero indotti ad assumere un atteggiamento prudenziale diffuso.

Per tutelare le famiglie che non sono insolventi e che stanno solo attraversando un momento di difficoltà congiunturale non ha senso restringere l’accesso al credito alla stragrande maggioranza delle famiglie.
Sarebbero sufficienti interventi mirati come, ad esempio, una legge sul fallimento personale analoga a quella vigente da molti anni in Francia, anche nelle versioni adattate alla realtà italiana presentate in Parlamento nelle ultime due legislature.

- Centro Studi LDD -

(Fonte:AISReC )

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