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Archive for the ‘domande e risposte su fisco e tasse’ Category

Qual è la differenza fra spese detraibili e spese deducibili?

con 5 commenti

Salve, fra poco dovrò presentare la dichiarazione dei redditi. Volevo capire che differenza esiste fra spese “detraibili”  e spese  “deducibili”.  In pratica qual è la differenza tra deduzioni e detrazioni.

Per il contribuente è meglio una deduzione o una detrazione?

Grazie

La deduzione

La deduzione fiscale è un’agevolazione che opera sul reddito imponibile anziché (come per le detrazioni) sull’imposta.

Ciò significa che, al momento di calcolare il reddito “imponibile” (quello su cui vengono applicate le aliquote percentuali delle imposte sui redditi) vengono “dedotte” le somme che costituiscono una deduzione. Queste somme possono essere previste dal fisco (deduzioni per carichi familiari, per categorie di lavoro) o possono essere applicate dal contribuente, qualora si tratti di spese sostenute per cui il fisco conceda questo tipo di agevolazione (spese “deducibili”).

Concretamente: se il mio reddito lordo prima di applicare le deduzioni è di 20.000 euro, sottraendo deduzioni per un ammontare di 3.000 euro si ha un reddito imponibile (su cui viene calcolata l’imposta) di 17.000 euro.

Il vantaggio per il contribuente consiste nel fatto che sulle somme che costituiscono deduzione non si paga un’imposta pari all’aliquota marginale dell’imposta sul reddito cui è soggetto il contribuente.  Se tale aliquota è del 27%, nell’esempio fatto non si paga il 27% di 3.000 euro (cioè 810 euro).

La detrazione

La detrazione fiscale, invece,  è un’agevolazione che opera sull’imposta anziché (come per le deduzioni) sul reddito imponibile.

In pratica, dopo che sul reddito imponibile (quello su cui vengono applicate le aliquote percentuali delle imposte sui redditi) è stata calcolata l’imposta, da questa somma vengono “detratte” le somme che costituiscono una detrazione. Queste somme possono essere previste dal fisco (detrazioni per carichi familiari, per categorie di lavoro) o possono essere applicate dal contribuente, qualora si tratti di spese sostenute per cui il fisco conceda questo tipo di agevolazione (spese “detraibili”).

In altre parole,  dopo che ai singoli scaglioni del mio reddito imponibile ho applicato le diverse aliquote, dall’imposta che risulta da pagare dovrò sottrarre l’importo delle detrazioni, importo che costituisce il vantaggio finale effettivo per il contribuente.

L’importo delle detrazioni è fisso per quelle previste dal fisco; nel caso delle spese agevolate, invece, la detrazione di solito è concessa per una percentuale sulle spese stesse: per una spesa (ad esempio medica) sostenuta pari a 1.000 euro, se la percentuale prevista è del 19%, la detrazione effettiva risulterà pari a 190 euro.

Meglio le detrazioni o le deduzioni?

La risposta – come sempre in questi casi – è… dipende!

Dipende innanzitutto dagli importi delle deduzioni o detrazioni determinate dal fisco.

Dipende anche dall’aliquota applicata sulle spese detraibili: se questa – come nell’esempio fatto, e come accade nel sistema fiscale italiano degli ultimi anni – è del 19%, allora converrebbe la deduzione, visto che consente di non pagare l’imposta su quell’importo tenendo conto di un’aliquota marginale che è quasi sempre più alta del 19%.

Dal punto di vista dell’equità, la deduzione – per certi versi – risulta più conveniente per i redditi alti (che hanno le aliquote marginali più alte).

Per altri versi, però, bisogna considerare che la deduzione favorisce redditi bassi e famiglie in relazione alle “addizionali” applicate dagli enti locali (imposte che aumentano l’aliquota dell’IRPEF di alcuni punti – o frazioni di punto – percentuali, e quindi vengono calcolate proprio sull’imponibile).

La deduzione, infatti, riduce il reddito imponibile, e quindi l’importo delle addizionali.

Tale riduzione delle addizionali avvantaggia in primo luogo i redditi bassi, poiché le addizionali non sono quasi mai progressive, e quindi penalizzano i redditi inferiori.

In secondo luogo, se l’addizionale si applica ad un reddito imponibile ridotto delle deduzioni commisurate ai carichi familiari, anche l’addizionale risulta meno pesante in funzione dei carichi familiari stessi. Se invece ci sono le detrazioni al posto delle deduzioni, l’addizionale si applica ad un imponibile maggiore e “fisso” (indipendente dai carichi familiari), penalizzando le famiglie; con una penalizzazione che aumenta al crescere del numero di familiari a carico.

Deduzioni e detrazioni IRPEF

Ciò detto, vediamo quali sono per la dichiarazione IRPEF di quest’anno, relativa ai redditi 2008, le deduzioni e le detrazioni più importanti.

Spese sanitarie

la detrazione del 19% spetta per gli acquisti di medicinali da banco effettuati nel 2008. Ma è necessario che la spesa sia certificata da fattura o scontrino fiscale riportanti natura, qualità e quantità dei prodotti acquistati, nonché il codice fiscale del destinatario. Non sono più ammesse integrazioni ‘a mano’.

Interessi per mutui ipotecari

Interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale: la Finanziaria 2008 ha innalzato l’importo massimo su cui calcolare la detrazione del 19% degli interessi passivi sui mutui ipotecari stipulati per l’acquisto dell’abitazione principale da 3.615,20 a 4.000 euro.

Spese per canoni di locazione

Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede: confermando la detrazione del 19% per la spesa dei fuori sede per i canoni di locazione, nel limite massimo di 2.633 euro introdotta lo scorso anno, la Finanziaria ha ampliato le tipologie di canoni di locazione ammesse ai benefici.

Altre spese detraibili

La detrazione è ora riconosciuta, oltre che per le spese sostenute per canoni di locazione derivanti da contratti ex Legge 431/98, anche per quelli relativi a contratti di ospitalità e atti di assegnazione in godimento o locazione stipulati con Enti per il diritto allo studio, Università, Enti senza scopo di lucro o cooperative. E, inoltre, per:

  • spese di autoaggiornamento e formazione dei docenti (massimo 500 euro);
  • spese per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto (massimo 250 euro);
  • spese per il versamento dei contributi per il riscatto del corso di laurea dei familiari fiscalmente a carico;
  • spese per le rette dell’asilo nido, pubblico o privato, da parte dei figli (massimo 632 euro per figlio).

Oneri deducibili

Oneri deducibili dal reddito complessivo – ricordiamo l’innalzamento da 2.065,83 a 3.615,20 euro dell’importo massimo deducibile dei contributi versati ai fondi integrativi del servizio sanitario.

Oneri per i quali è riconosciuta la detrazione del 20%

Per il 2008, e fino al 2010, è stata riconosciuta la proroga delle agevolazioni per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni, l’acquisto di motori ad elevata efficienza e variatori di velocità. Non è più prevista l’ agevolazione per l’acquisto di tv con sintonizzatore digitale.

Oneri per i quali è prevista la detrazione del 55%

La possibilità di beneficiare della detrazione del 55% per le spese relative agli interventi di risparmio energetico (riqualificazione energetica, interventi sull’involucro di edifici esistenti, installazione di pannelli solari etc.) è stata prorogata per gli anni 2008, 2009 e 2010. Per le spese sostenute nel 2008 l’agevolazione può essere ripartita in un numero di rate di pari importo non inferiore a tre e non superiore a dieci.

Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio

La Finanziaria 2008, oltre che prorogare la detrazione del 36% per le spese sostenute dall’1/1/2008 al 31/12/2010, fermo restando il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente, ha riproposto la possibilità di usufruire della detrazione anche da parte dei soggetti acquirenti o assegnatari di un’unità immobiliare facente parte di un edificio complessivamente restaurato, risanato o ristrutturato da parte di un’impresa di costruzione o ristrutturazione e da cooperative edilizie, a condizione che gli interventi eseguiti dai predetti soggetti siamo effettuati fra l’1/1/2008 e il 31/12/2010 e che l’immobile sia ceduto o assegnato entro il 30/06/2011.

La Finanziaria ha inoltre prorogato di un anno la detrazione, includendovi anche le spese sostenute fino al 31/12/2011 nonché gli interventi effettuati dalle imprese di costruzione o ristrutturazione e da cooperative edilizie fino al 31/12/2011 su immobili ceduti o assegnati entro il 30/06/2012.

Detrazioni per canoni di locazione

Questa detrazione spetta a chi paga canoni di locazione per l’ abitazione principale. Oltre a indicare il numero dei giorni in cui l’immobile è stato adibito ad abitazione principale dall’inquilino e la percentuale di detrazione spettante, quest’anno occorrerà anche indicare la tipologia del contratto di locazione: contratti ex Legge 431/98 (a canone libero); contratti convenzionali, contratti stipulati da giovani tra i 20 e i 30 anni. Esiste poi una detrazione per i canoni pagati dai lavoratori dipendenti che hanno trasferito la residenza per lavoro.

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Come mi rinnovo l’arredamento e gli elettrodomestici beneficiando delle detrazioni fiscali previste dalla legge

con 22 commenti

Egregi signori,

ho letto alcuni articoli sugli  incentivi fiscali messi in campo dal Governo per far fronte alla crisi dei consumi delle famiglie. Le norme sugli incentivi,  contenute nel decreto legge n.5/2009 conosciuto soprattutto per le misure sulla rottamazione delle auto e motocicli,  riguardano, mi dicono,  anche gli acquisti di elettrodomestici e mobilio.  Ora io vorrei approfittare degli incentivi  statali per rinnovare l’arredamento e tutti gli elettrodomestici di casa, compreso i televisori. Ma, mi sembra sia necessario procedere, contestualmente,  alla ristrutturazione dell’appartamento per poterne fruire. Vorrei una conferma e qualche consiglio su come eventualmente muoversi per godere comunque dei benefici previsti dalla legge.

Tante grazie da Roberto Rojo

Chi deve ristrutturare l’abitazione usufruendo della detrazione del 36% IRPEF sulle spese per gli interventi edili, può sfruttare l’occasione di acquistare anche il mobilio e gli elettrodomestici nuovi beneficiando dell’ulteriore detrazione IRPEF del 20% sulla spesa sostenuta per tali oggetti.

Infatti, l’articolo 2 del decreto legge n.5/2009 stabilisce che, nel caso di ristrutturazione edilizia agevolata, si può beneficiare della detrazione IRPEF del 20% sull’acquisto di mobili ( sofà, librerie, etc. ) ed elettrodomestici ( lavatrici, forni, condizionatori, etc. ) ad alta efficienza energetica.

Il limite di spesa è stabilito in euro 10.000 , per cui il vantaggio massimo ipotizzabile è di euro 2.000 spalmabile in cinque rate annuali.

La detrazione sugli acquisti di mobili ed elettrodomestici è legata al solo intervento di recupero del patrimonio edilizio effettuato su singole unità immobiliari residenziali; restano esclusi gli interventi di ristrutturazione sulle parti comuni condominiali e anche gli acquisti di nuovi box auto e di immobili interamente ristrutturati da imprese. Gli interventi di recupero devono essere iniziati dopo il 1° luglio 2008, e non prima. Inoltre gli acquisti agevolati sono quelli effettuati dopo il 7 febbraio 2009 ed entro il 31 dicembre di quest’anno.

Il pagamento delle spese deve avvenire anche in questo caso a mezzo bonifico bancario o postale, ed è necessaria ottenere dal rivenditore una fattura perché lo scontrino fiscale non è sufficiente a giustificare l’acquisto e conseguentemente il beneficio. I beni acquistati devono inoltre finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, e non finire ad arredare altri immobili.

Fatta questa breve premessa, veniamo alla risposta da fornire al lettore. Effettivamente Roberto  è difficile immaginare controlli diretti nelle case dei contribuenti, quando le fatture risultano in regola documentalmente.  Se poi si pensa che, per dormire tranquilli,  anche i piccoli lavori di manutenzione, come la sostituzione del tubo del gas per ragioni di sicurezza o l’installazione di un piccolo sistema di antifurto, rispondono ai requisiti degli interventi di restauro e risanamento conservativo al fine di beneficiare della detrazione del 36%, il passo perchè tu possa  fare acquisti agevolati di mobilio ed elettrodomestici è breve. A buon intenditore, poche parole ….

Ma attenzione Roberto. Per quanto concerne gli acquisti dei beni agevolati ( mobilio ed elettrodomestici ) non vi sono restrizioni di sorta: tutti gli elettrodomestici ad alta efficienza, tutti i mobili di arredamento danno diritto al beneficio. Gli elettrodomestici devono essere ad alta efficienza, cioè vantare una classe energetica di consumo ai vertici. Le classi energetiche indicano il consumo tipico di un elettrodomestico nel ciclo del suo normale funzionamento, le lettere vanno dalla lettera G alla lettera A, dove la lettera A rappresenta quelli a minor consumo, ma negli ultimi anni la tecnologia ha dato origine alle classi A+ e A++. Quindi individuare gli elettrodomestici ad alta efficienza è facile grazie all’etichetta energetica apposta sul prodotto in posizione ben visibile. Anche i computer e i televisori danno diritto alla detrazione del 20% purchè destinati all’abitazione ristrutturata.

Computer e televisori sono gli unici elettrodomestici ammessi al “bonus” privi di etichetta e quindi non legati strettamente all’efficienza energetica. Restano fuori da questo beneficio i frigoriferi, i congelatori e le loro combinazioni, in quanto continuano a beneficiare dello sconto previsto dalla Finanziaria 2007 anch’esso pari al 20% e poi esteso sino al 2010 nel caso di sostituzione dei vecchi apparecchi con i nuovi modelli di classe non inferiore ad A + .

Infine, la cosa a cui bisogna fare veramente attenzione è il bonifico per pagare gli acquisti: esso deve contenere il riferimento normativo ( art.2 decreto legge n.5/2009 ), il codice fiscale di chi paga, il numero di partita I.V.A. o il codice fiscale del rivenditore.

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Detrazione interessi passivi mutuo casa adibita ad abitazione principale oltre i tempi stabiliti dalla normativa

con 5 commenti

Buongiorno a tutti voi,

Sono proprietario di una casa e vorrei sapere se posso beneficiare della detrazione degli interessi passivi pagati sul mutuo contratto per l’acquisto, pur avendola adibita ad abitazione principale oltre i termini dettati dalla norma.

Per analogia la mia situazione può essere paragonata a quella in cui versa l’acquirente di un immobile locato. Al momento dell’acquisto all’asta giudiziaria, infatti, lo stabile era occupato dall’ex proprietario che si rifiutava di lasciarlo, per cui soltanto dalla data di rilascio dell’immobile l’istante ha potuto adibirlo ad abitazione principale.

La mia convinzione, peraltro evidentemente soggettiva, è che per me possano valere le stesse disposizioni che disciplinano l’ipotesi dell’acquisto di immobili locati. Per questi ultimi, infatti, il termine entro il quale il proprietario di un immobile deve adibirlo ad abitazione principale è spostato nel tempo. Orbene, in tale circostanza il trasferimento di residenza deve avvenire entro un anno dal rilascio dell’unità immobiliare, non più dal momento dell’acquisto. Inoltre, la detrazione Irpef del 19% spetta soltanto se, entro tre mesi dall’acquisto, si notifica al locatario l’atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione.

Queste le premesse in base alle quali chiedo un vostro qualificato parere.

Sicuro della vostra attenzione, vi ringrazio in anticipo.

Federico Sanguinetti, Roma

Gentile sig. Sanguinetti,

ritengo che lei possa usufruire delle detrazioni relative agli interessi pagati sul prestito per acquistare la prima casa, comprata all’asta e occupata illegittimamente dall’ex proprietario, anche se adibita ad abitazione principale oltre il termine di un anno dall’acquisto. Purché l’azione esecutiva per il rilascio sia attivata entro tre mesi dal decreto di trasferimento e l’utilizzo come abitazione principale avvenga entro il successivo anno.

A supporto di quanto da me sopra espresso, il parere fornito dall’agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 385/E del 14 ottobre, proprio in risposta ad una situazione equivalente a quella da Lei prospettata.

Nel caso specifico trattasi dell’interpello proposto dal proprietario di una casa che vuole sapere se può beneficiare della detrazione degli interessi passivi pagati sul mutuo contratto per l’acquisto, pur avendola adibita ad abitazione principale oltre i termini dettati dalla norma.

L’Agenzia si è allineata alla soluzione prospettata dal proprietario e gli accorda l’agevolazione.  La circostanza che pesa e indirizza verso una soluzione favorevole al contribuente, è il fatto che egli deve attivare un procedimento giudiziario per ottenere la disponibilità dell’immobile. Anche nel caso in esame, quindi, vale per analogia quanto disposto dal Tuir per l’acquisto di immobili locati, a condizione che l’azione esecutiva per il rilascio della casa sia stata attivata entro tre mesi dal decreto di trasferimento e che l’immobile sia stato adibito ad abitazione principale entro un anno dal suo rilascio.

Written by il promotore mutui

15 Ottobre 2008 alle 00:01

Buongiorno, mi sono appena accorta di avere dimenticato di presentare la dichiarazione dei redditi Unico 2008

con 2 commenti

Buongiorno, mi sono appena accorta di avere dimenticato di presentare la dichiarazione dei redditi Unico 2008? Nell’ F24 l’anno di riferimento è il 2008? La sanzione è 32 o 38 Euro? Grazie, Simona

Ciao Simona,la sanzione è di € 32,00 x ogni dichiarazione;mi spiego:se il mod.unico contiene la dichiarazione irpef,iva e irap allora la sanzione sarà di € 96,00 (€ 32,00 x 3).Hai 90 gg. di tempo (dal 30.09) x spedirla,come già saprai.Il cod.tributo è l’8911 e, come anno, mi è stato detto dall’amministrazione in precedenti occasioni che, sarebbe meglio metterlo su un altro f24 separato e che lo non è che sia poi così determinante (cioè potresti mettere anche 2008) xchè è una sanzione a parte,non legata a tributi specifici.

Commento di consulente fiscale | Venerdì, 10 Ottobre 2008

Written by il consulente fiscale

8 Ottobre 2008 alle 08:09

Con diverso atto (notificato anch’esso nell’agosto 2008) è sata irrogata la sanzione prevista dall’art. 3 comma 3 del D.L. 12 / 2002 convertito dalla legge 73 / 2002

nessun commento

Con diverso atto (notificato anch’esso nell’agosto 2008) è sata irrogata la sanzione prevista dall’art. 3 comma 3 del D.L. 12 / 2002 convertito dalla legge 73 / 2002 per aver impiegato lavoratori dipendenti non risultanti da scritture o da altra documentazione obbligatoria. ciò tenuto conto dei rilievi presenti nel Processo Verbale di constatazione redatto il 18.04.03 da Inps.
art. 3 comma 3 D.L. 12 / 2002 (sanz.amministr. dal 200 al 400 % dell’importo x ciascun lavoratore irregolare…):
sanzione prevista € 736,00 art. 36bis D.L. 223/2006 convertito con modificazioni dalla L. 248/2006
(sanz.ammin. da € 1500 a € 12000 x ciascun lavoratore iregolare con maggiorazione di € 150 x ogni giornata…):
sanzione prevista € 1650 sanzione applicata € 736.
— perchè non mi viene proposto la decurtazione di un quarto per ottemperare al pagamento ma invece viene riportata la cifra intera?
- non si è prescritta anch’essa, comunque?
Grazie

Non esiste l’accertamento con adesione (riduzione di 1/4 delle sanzioni) x l’inps (vd.art.1 dlgs 218/97).Invece credo sia prescritta xchè la l.335/95 ha stabilito la prescrizione in 5 anni dei contributi ed accessori a meno che l’inps non abbia “interrotto” la prescrizione con qlc atto (es.messa in mora).

Commento di consulente fiscale | Giovedì, 9 Ottobre 2008

Written by un agente esattoriale

8 Ottobre 2008 alle 08:06

Violazione accertata (notificata nell’agosto 2008): anno di competenza 2003 tenuta della contabilità non conforme alle prescrizioni di legge

con 2 commenti

violazione accertata (notificata nell’agosto 2008): anno di competenza 2003 tenuta della contabilità non conforme alle prescrizioni di legge
- art. 9 comma 1 d. lgs. 471 / 1997 sanz. pecun. da 1032 a 7746
preso atto dei rilievi contenuti nel verbale di constatazione redatto in data 18.aprile.2003 da Inps l’ufficio dell’agenzia delle entrate procede ad irrogare la sanzione prevista per irregolare tenuta del libro paga e matricola in violazione degli artt. 21 e 22 del DPR 600/1973.
— cosa posso eccepire? la prescrizione? grazie

Assolutamente no la prescrizione,siamo nei termini.Infatti l’art.43 dpr 600/73 dice che “gli avvisi di accertamento devono essere notificati,a pena di decadenza,entro il 31.12 del 4°anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione”;nel tuo caso,la scadenza,sarebbe stata il 31.12.2008.

Commento di consulente fiscale | Giovedì, 9 Ottobre 2008

Written by un agente esattoriale

8 Ottobre 2008 alle 08:05

Io convivo con una donna da piu’ di 8 anni,la quale e’ disoccupata da 3 anni,nel breve dovra’ effettuare dei lavori dentistici onerosi

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ciao. volevo alcuni chiarimenti.
allora, io convivo con una donna da piu’ di 8 anni,la quale e’ disoccupata da 3 anni,nel breve dovra’ effettuare dei lavori dentistici onerosi, volevo chiederti la fattura del dentista intestata a nome della compagna la posso scaricare io con il 730 visto che sono io a pagare le spese? oppure posso farla intestare a me senza nessun problema per noi e per il dentista in caso di controlli o di controversie?,altrimenti puo’ ottenere il rimborso la compagna in qualche modo? oppure il figlio della compagna e’ maggiorenne,lavora ed non e’ residente con noi, puo’ scaricarla lui? e se si, la fattura deve essere intestata a lui oppure no?
grazie ed aspetto una risposta in merito.

Ciao Emilio,la fattura del dentista falla intestare a te (che sostieni le spese, è legittimo) xchè purtroppo la tua compagna, pur essendo potenzialmente a tuo carico (non ha redditi), non può essere considerata come “familiare a carico”.Il figlio non può scaricarla xchè non convive con la madre.

Commento di consulente fiscale | Lunedì, 6 Ottobre 2008

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Written by il consulente fiscale

8 Ottobre 2008 alle 08:04

Salve vorrei sapere cosa devo fare io avevo una ditta di pulizie ero solo nn ero mai congruo ora con gli studi di settore devo dare quasi 50.000 euro allo stato

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Salve vorrei sapere cosa devo fare io avevo una ditta di pulizie ero solo nn ero mai congruo ora con gli studi di settore devo dare quasi 50.000 euro allo stato io nn li ho mai guadagnati in dieci anni di lavoro sono in regola con tutte le fatture inps inail tutto pagato nn ho niente in nero ora ho chiuso se no mi devo ammazzare cosa devo fare devo pagare ho chiedere ad’ un avvocato grazie sono alla disperazione e alla separazione con il marito

Commento di FRANCESCO | Sabato, 4 Ottobre 2008

A parte la genericità del quesito, posso comunque dire per certo che il contenzioso tributario va affrontato prima che gli importi accertati dall’erario siano iscritti a ruolo.

Quello che si può ottenere dopo è solo una rateazione dei pagamenti.

In alternativa c’è il pignoramento dei beni immobili o mobili nella disponibilità del debitore.

Commento di karalis | Sabato, 4 Ottobre 2008

Ho debiti relativi al versamento iva (rateizzata con equitalia), sconosciuti a mio marito nel loro esatto ingente ammontare

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ho debiti relativi al versamento iva (rateizzata con equitalia), sconosciuti a mio marito nel loro esatto ingente ammontare, per la mia attività commerciale.
siamo in comunione di beni, se mi succedesse qualcosa, cosa succede? diventerebbe lui debitore anche in caso di rifiuto dell’eredità?

Commento di marika | Domenica, 28 Settembre 2008

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Written by un sovraindebitato

28 Settembre 2008 alle 11:54

Nel giugno 2001, quando ha iniziato, ha lavorato per una ditta italiana

con 2 commenti

nel giugno 2001, quando ha iniziato, ha lavorato per una ditta italiana, per 4 mesi, poi non essendo pagato,con la scusa che anche la ditta non ha ricevuto i soldi,anche se a continuato la sua attivita(non per molto cmq),poi e arrivato l”invernoe non c”era piu lavoro;la commercialista gli aveva detto che se non puo pagare le tasse, lo stato gli lascia 5 anni di tregua.per due anni ha sempre lavorato per gente che lo pagava con un ritardo anche di sei mesi,cosi si e ritrovato a non pagare la maggior parte delle tasse,anche con la speranza che in 5 anni la situazione sarebbe cambiata.tutte le 4 cartelle si riferiscono alle tasse non pagate e le conseguenti sanzioni pecuniarie per il mancato o tardivo pagamento.adesso sarebbero 4 rate per 4 cartelle+2 rate per 2 autocarri+affitto+1 figlio in prima elementare+1 moglie che dall’anno scorso non lavora più perchè sono stata in romania a finire l”università e quindi sono rimasta senza lavoro.ve lo dico con il mano sul cuore:ultimamente non ho fatto che sentire di quanto sono stufi gli italiani di vedere romeni in giro;ma io me ne andrei domani se questo non mi seguira nel mio paese e mangerei pane secco, piuttosto che vedere un “altra cartella arrivarre a casa.per il 2005 abbiamo pagato il tutto,e non ci aspetta niente e qualcosa e rimasto per il2006 perche e allora che e iniziato l”incubo,ma poco.sono venuta con visto in italia e adesso anche se siamo in ue,abbiamo bisogno dell”visto per tornarci

Commento di crina | Domenica, 28 Settembre 2008

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Written by un agente esattoriale

28 Settembre 2008 alle 11:51