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Archive for the ‘forfettone’ Category

Il forfettone in Fisconews

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In questo articolo proponiamo il video esplicativo, pubblicato da Fisconews per la agenzia delle entrate, sul regime fiscale noto come forfettone. Nel video viene presentato il forfettone come un regime fiscale agevolato introdotto dalla legge finanziaria 2008 per semplificare e snellire gli adempimenti e ridurre le imposte.

Il forfettone, si afferma nel video, è stato introdotto a partire dal 1° gennaio 2008, ed è il nuovo regime fiscale dedicato ai contribuenti cosiddetti contribuenti  minimi.

Il video della agenzia delle entrate pone l’accento sul fatto che il forfettone è un regime fiscale semplificato e come tale prevede una significativa riduzione delle procedure e degli adempimenti.

Nel video proposto in questo post, Il forfettone viene di fatto indicato come una valida occasione per instaurare un rapporto di lealtà con i contribuenti e fornire agli stessi contribuenti gli strumenti per poter agire in autonomia.

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Il forfettone un regime fiscale agevolato introdotto dalla legge finanziaria 2008 per semplificare e snellire gli adempimenti e ridurre le imposte

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Il forfettone è il regime fiscale agevolato introdotto dalla legge finanziaria 2008 per semplificare e snellire gli adempimenti e ridurre le imposte.

Il forfettone è stato dunque introdotto a partire dal 1° gennaio 2008, ed è un nuovo regime fiscale dedicato ai contribuenti cosiddetti minimi.

Il forfettone è un nuovo regime fiscale semplificato e come tale prevede una significativa riduzione delle procedure e degli adempimenti.

Il forfettone si è proposto, di fatto, come una valida occasione per instaurare un rapporto di lealtà con i contribuenti e fornire loro gli strumenti per poter agire in autonomia. Con l’obiettivo primario di favorire l’adeguamento spontaneo dei contribuenti agli obblighi fiscali, il forfettone introduce un semplice sistema di agevolazioni.

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Forfettino e forfettone – come avvalersi del regime fiscale semplificato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo

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FORFETTINO

Forfettino è il regime fiscale introdotto, per incoraggiare le nuove iniziative produttive, dalla Finanziaria per il 2001 (art. 13 della legge 388 del 23 dicembre 2000).

Forfettino è uno specifico regime fiscale agevolato previsto in favore di persone fisiche che iniziano una nuova attività imprenditoriale (anche in forma di imprese familiari) o di lavoro autonomo.

Forfettino è applicabile per il primo periodo d’imposta e i due successivi e prevede il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef del 10% e una serie di semplificazioni contabili.

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Forfettone – sommario

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Il forfettone è il regime fiscale agevolato introdotto dalla legge finanziaria 2008 per semplificare e snellire gli adempimenti e ridurre le imposte. Il forfettone è stato introdotto a partire dal 1° gennaio 2008, ed è un nuovo regime fiscale dedicato ai contribuenti cosiddetti minimi. Il forfettone è, dunque, un nuovo regime fiscale semplificato e come tale prevede una significativa riduzione delle procedure e degli adempimenti.

Il forfettone si è proposto, di fatto, come una valida occasione per instaurare un rapporto di lealtà con i contribuenti e fornire loro gli strumenti per poter agire in autonomia. Con l’obiettivo primario di favorire l’adeguamento spontaneo dei contribuenti agli obblighi fiscali, il forfettone introduce un semplice sistema di agevolazioni.

In sintesi, in base a quanto previsto, i contribuenti che aderiscono al forfettone non sono più tenuti a versare l’IRPEF e le relative addizionali regionali e comunali, l’IVA e l’IRAP.

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Il forfettone – Domande e risposte

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Come si riportano le perdite nel forfettone?

Con riferimento alle perdite, quelle prodotte nel corso dell’applicazione del regime forfettone sono computate in diminuzione dei redditi di lavoro autonomo prodotti nei successivi periodi d’imposta ma non oltre il quinto.
Se la perdita è stata realizzata nei primi tre periodi d’imposta in cui viene esercitata l’attività, resta fermo – anche a beneficio dei contribuenti minimi – il riporto illimitato della stessa.

Per quanto riguarda le perdite prodotte nei periodi d’imposta precedenti all’ingresso nel regime dei minimi le stesse possono essere computate in diminuzione dal reddito prodotto all’interno del regime secondo le ordinarie regole stabilite dal TUIR. Per le imprese minori e per gli esercenti arti e professioni sono computate in diminuzione solo le perdite realizzate nei periodi d’imposta 2006 e 2007.

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Quando non si applica il forfettone

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Il forfettone, ovvero il regime fiscale riservato ai contribuenti minimi, non si applica in base a due differenti modalità:

  • per opzione
  • per legge.

DISAPPLICAZIONE DEL FORFETTONE PER OPZIONE

Il contribuente può fuoriuscire dal forfettone, regime semplificato dei minimi, scegliendo di determinare le imposte sul reddito e dell’IVA nei modi ordinari.

L’opzione può avvenire tramite “comportamento concludente”, addebitando ad esempio l’imposta sul valore aggiunto ai propri cessionari o committenti, ovvero esercitando il diritto alla detrazione dell’imposta. I contribuenti che optano per il regime ordinario devono porre in essere tutti gli adempimenti contabili ed extracontabili dai quali erano precedentemente esonerati.

L’opzione per il regime ordinario deve poi essere comunicata all’Agenzia delle Entrate con la prima dichiarazione annuale IVA presentata successivamente alla scelta.

L’opzione resta valida per almeno un triennio e, trascorso tale periodo minimo, si rinnova di anno in anno fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

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Il forfettone – Imposta sostitutiva

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Il reddito, per i contribuenti che adottano il regime fiscale forfettone, va assoggettato a imposta sostitutiva del 20%. Tale imposta sostituisce l’IRPEF e le relative addizionali regionali e comunali e l’IRAP che, pertanto, non sono dovute.

I contribuenti minimi a cui è riservato il regime fiscale forfettone, ai fini dell’IRAP mantengono la soggettività passiva, poiché il legislatore si è limitato a stabilire un’esenzione dall’imposta per coloro che applicano il regime agevolato.

L’esenzione costituisce, dunque, una delle caratteristiche di questo regime, volto alla semplificazione degli adempimenti fiscali.

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Il forfettone – Le regole per determinare il reddito

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Per i contribuenti che rientrano nel regime agevolato forfettone, il reddito di impresa o di lavoro autonomo, su cui applicare l’imposta sostitutiva del 20%, è determinato applicando regole specifiche.

In particolare, è previsto che l’imputazione delle spese, dei ricavi e dei compensi al periodo d’imposta deve essere effettuata sulla base del “principio di cassa”, e cioè in considerazione del momento di effettiva percezione del ricavo o compenso, nonché di effettivo sostenimento del costo o della spesa.

Tale principio, che si applica generalmente per la determinazione dei redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni, eccezionalmente, per i contribuenti che adottano il forfettone, trova applicazione anche nella determinazione del loro reddito d’impresa.

Sulla base del principio di cassa, pertanto, sia i componenti negativi che quelli positivi partecipano alla formazione del reddito nel periodo d’imposta in cui si verifica la relativa manifestazione finanziaria, ancorché la competenza economica possa essere riferita ad altri periodi di imposta.

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Il forfettone – Studi di settore e parametri

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Il forfettone, regime fiscale riservato ai contribuenti minimi, non è soggetto agli studi di settore e ai parametri. Il forfettone prevede pertanto l’esonero dalla compilazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore e dei parametri.

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Il forfettone – Agevolazioni e semplificazioni

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Le agevolazioni previste per i contribuenti che applicano il forfettone, ovvero il regime fiscale riservato ai contribuenti minimi, sono:

  • esonero dalla maggior parte degli obblighi contabili e dichiarativi;
  • applicazione di un’imposta sostitutiva del 20% sul reddito determinato secondo apposite regole, che sostituisce sia l’IRPEF e le relative addizionali che l’IRAP;
  • esonero dagli adempimenti IVA: niente versamenti, dichiarazioni e comunicazioni.

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