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Samantha, agente precario di recupero crediti contro Pippo debitore per forza – Una guerra fra poveri
Le domande
Ho perso il lavoro a causa del trasferimento dell’impresa presso cui lavoravo, successivamente ho perso anche la famiglia, incluso mio figlio a causa di una tempestosa separazione giudiziale.
Mi sono quindi ritrovato in un mare di debiti, maturati da finanziamenti e rapporti bancari esclusivamente intrapresi non per divertimento ma per necessità, oltre ad altri debiti a mio nome contratti dalla mia ex moglie.
Adesso sono assalito dalle società di recupero crediti. Talune persone del settore, perseguitandomi, sono arrivate al punto di dirmi che anche i malati di tumore continuano a pagare per cui anche io dovrei farlo per loro rispetto. Altre invece si presentano con il titolo di avvocato, il cui nome però non risulta in nessun ordine professionale d’Italia.
C’è chi invece si è presentato a persone a me solo conoscenti come funzionario della Procura delle Repubblica, al solo fine di chiedere informazione sul mio conto. (Posso garantirvi che non ho mai avuto a che fare con nessun ordine di polizia).
Proprio ieri vengo a sapere che qualcuno ha telefonato presso una famiglia che abita presso lo stesso condominio in cui abitavo da sposato, esclusivamente per chiedere informazioni sulla mia reperibilità e inoltre lasciando loro il numero di telefono per poterli richiamare non appena rintracciatomi.
Il numero di telefono corrisponde all’ennesima agenzia di recupero crediti.
Considerando adesso soltanto quest’ultimo episodio, desidererei sapere:
- è legale da parte di un agenzia di recupero crediti, per altro associata alla UNIREC, chiedere informazioni personali sul conto di una persona utilizzando nello specifico tali mezzi?
- esiste un ordine di controllo al fine di valutare se realmente codeste agenzie operino nella legalità?
- dimostrando in maniera chiara di non possedere più nessun genere di bene e quindi di non poter far più fronte, almeno in tal momento, ai miei impegni economici a suo tempo assunti, com’è possibile potersi liberare da tali persecuzioni ?
Cosa vorrebbero che io facessi per pagarli …… uccidere, spacciare, rubare oppure cosa ?
Fiducioso di una Vostra risposta, porgo i miei più cordiali saluti.
La (lunga) risposta
Innanzitutto la mia simpatia e solidarietà. So per esperienza personale cosa vuol dire una separazione giudiziale e come ti cambia la vita, affettiva ed economica, da così a così.
E sono cavoli amari, non quattro salti in padella.
Proseguo con l’ammettere un mio evidente errore: in alcuni articoli ho enfatizzato troppo la distinzione fra società di recupero crediti affiliate e non in UNIREC. Sono pervenute numerose proteste da parte di chi asseriva che esistono società di recupero crediti serie ed affidabili anche non iscritte ad UNIREC. Vero, come è ormai vero che l’appartenenza ad UNIREC non è più sinonimo di professionalità e correttezza, come accadeva solo alcuni anni fa.
Multe – Ritiro della patente, confisca del veicolo e sanzioni fino a 20 mila euro per chi guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti
Fino a 20mila euro di multa ai quali si può aggiungere in qualche caso la confisca dell’auto. La mannaia del nuovo decreto sicurezza entrato in vigore lo scorso 8 agosto e che modifica il Codice della strada si è già abbattuta su una manciata di automobilisti.
Le Procure hanno emesso i primi decreti penali di condanna ai danni di chi è stato fermato al volante, da carabinieri e polizia, con un tasso alcolico superiore al consentito o sotto l’effetto di stupefacenti.
Il condono delle multe per violazione del codice della strada
Roma, Consiglio comunale approva delibera sul condono delle multe
Il Consiglio comunale di Roma ha approvato, oggi, 27 ottobre 2009, la delibera di giunta per il mini condono delle sanzioni per infrazione al Codice della strada elevate fino al 31 dicembre 2004.
Il voto dell’Aula Giulio Cesare segue l’approvazione da parte della giunta capitolina lo scorso 30 settembre della delibera presentata dall’assessore al Bilancio del Campidoglio, Maurizio Leo.
Insomma, uno “scudetto fiscale” anche per i cittadini romani.
I quali ora avranno tempo fino al 15 maggio 2010 per mettersi in regola con le vecchie multe, attraverso il solo pagamento:
a) del minimo della sanzione amministrativa prevista per la violazione a suo tempo commessa;
b) delle spese di procedimento e notificazione del verbale;
c) di un aggio ridotto al 4 per cento per l’agente della riscossione, nonché delle somme per il rimborso delle spese sostenute.
Non saranno più dovute, quindi:
1. il raddoppio della sanzione originaria; le maggiorazioni semestrali;
2. la misura intera dell’aggio di riscossione.
Come ottenere la detrazione IRPEF per acquisto mobili, elettrodomestici ad alta efficienza energetica, apparecchi televisivi e computer – Circolare Agenzia delle Entrate numero 35 del 17 luglio 2009
L’art. 2 del Decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla Legge 9 aprile 2009, n. 33, nel quadro delle misure antirecessione, riconosce a coloro che fruiscono dell’agevolazione prevista in materia di ristrutturazioni edilizie ” limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati su singole unità immobiliari residenziali iniziati a partire dal 1 luglio 2008, a fronte di spese sostenute dalla predetta data, è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 20 per cento delle ulteriori spese documentate, effettuate con le stesse modalità, sostenute dal 7 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, per l’acquisto di mobili, elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+, esclusi quelli indicati al secondo periodo, nonché apparecchi televisivi e computer, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
La detrazione di cui al primo periodo e’ cumulabile con la detrazione per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazione prevista dal comma 353 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come prorogata dal comma 20 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.” La detrazione “da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, è calcolata su di un importo massimo complessivo non superiore a 10.000 euro”.
Multe – Se il Prefetto non convoca il ricorrente che chiede di essere audito, il verbale è nullo e la sanzione inefficace
Signori, buongiorno.
volevo sottoporvi quanto mi è capitato, chiedendo un vostro parere nel merito.
Ho proposto ricorso al Prefetto contro una multa, chiedendo di essere ascoltato insieme ad alcuni testimoni. Due settimane fa mi sono recato negli Uffici Prefettizi per acquisire informazioni sull’iter della pratica . Con mio grande stupore mi è stato riferito che il Prefetto mi aveva già convocato e, non essendomi io presentato all’audizione, il ricorso era da considerarsi respinto.
Secondo gli impiegati della Prefettura la convocazione risultava notificata per compiuta giacenza. Ho chiesto allora la relata di notifica e qui è venuto fuori l’inghippo: la comunicazione era stata inviata ad un indirizzo diverso dal mio ed il destinatario dichiarato “sconosciuto” dal postino.
Quei delinquenti (così devo chiamarli) mi hanno allora promesso la cancellazione d’ufficio del decreto ingiuntivo. Invece due giorni dopo, il decreto ingiuntivo – con il raddoppio della sanzione pecuniaria- mi è stato comunque notificato (e, per giunta, all’indirizzo corretto, questa volta).
Come ciliegina sulla torta, nel decreto ingiuntivo non c’era alcun riferimento all’errore commesso nella notifica di convocazione per l’audizione (ho pagato cara l’ingenuità di spiegare che la notifica era stata inviata ad altro indirizzo).
Semplicemente il rigetto veniva motivato dalla circostanza che il ricorso non risultava “sorretto da utili elementi probatori atti a rendere verificabili le ragioni addotte”. Insomma una vera porcata!
Vi ringrazio per l’attenzione e vi sarei infinitamente grato se poteste suggerirmi una strategia efficace per il ricorso al Giudice di Pace.
Marco
Portabilità del mutuo – risarcimento al mutuatario per ritardi oltre i 30 giorni
Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge fiscale con il pacchetto di misure anticrisi, che contiene anche provvedimenti riguardanti la portabilità del mutuo o surrogazione del mutuo.
Un articolo del decreto legge prevede infatti che, nel caso la banca ritardi la portabilità di un mutuo (cioè il passaggio del cliente ad altro istituto di credito con un altro mutuo) oltre i 30 giorni dovrà risarcire il proprio cliente in misura pari all’1% del valore del prestito per ogni mese o frazione di ritardo.
Più in dettaglio, in caso di surrogazione, cioè di sostituzione del mutuo di una banca con quello di un’altra, il cliente ha diritto a un risarcimento in caso di ritardo. Se la surrogazione del mutuo non si perfeziona entro 30 giorni dalla data della richiesta da parte della banca cessionaria alla banca cedente, quest’ultima è tenuta a risarcire al cliente l’1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo (la banca cedente potrà poi eventualmente rivalersi sulla banca cessionaria nel caso il ritardo sia imputabile a quest’ultima).
Assegni bancari circolari e bonifici – la data di valuta e di disponibilità per il beneficiario non può superare i tre giorni lavorativi successivi alla data di versamento
Via libera del Consiglio dei ministri al decreto legge anti-crisi: la cosiddetta «manovrina» che prevede misure per circa 2 miliardi di euro tra tagli e nuovi prelievi.
Il decreto introduce una nuova normativa relativamente al contenimento delle commissioni bancarie.
In particolare c’è una norma secondo la quale per tutti gli assegni bancari versati in conto corrente la data di valuta e di disponibilità per il beneficiario non può superare i tre giorni lavorativi successivi alla data di versamento.
Inoltre, per tutti gli assegni circolari e i bonifici la data di valuta e di disponibilità non può superare un giorno. È nulla ogni pattuizione contraria».
Il decreto prevede, quindi, restrizioni per la data valuta, cioè il tempo che la banca richiede per l’effettiva disponibilità di un assegno versato o di un bonifico effettuato. Da ora in poi non potrà essere superiore ai tre giorni successivi alla data del versamento, mentre per quelli circolari e i bonifici non potrà superare le ventiquattrore.
Commissione di massimo scoperto – nulle tutte le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se essa supera lo 0,5 per cento trimestrale dell’importo in affidamento
Il 26 giugno 2009 c’è stato il via libera del Consiglio dei ministri alla manovra d’estate, un decreto legge che contiene anche misure finalizzate a contrastare la reintroduzione, sotto mentite spoglie, di clausole contrattuali per la remunerazione della controversa commissione di massimo scoperto.
L’ammontare della commissione chiesta dalla banca per la messa a disposizione degli affidamenti su conto corrente non può superare lo 0,5% trimestrale dell’importo dell’affidamento. Pena la nullità della clausola.
L’elemento di novità è senza dubbio dato dalle misure in materia bancaria. L’art. 2 del decreto dispone, infatti, che sono nulle tutte le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto ed ogni altra clausola avente il medesimo scopo o finalità se l’importo della commissione supera lo 0,5% trimestrale della somma concessa in affidamento.
Tetto sugli interessi dei mutui a tasso variabile, sospensione mutuo, restituzione dei conti dormienti ai legittimi proprietari e bonus vacanze – Le ultime quattro “bufale” del governo

Esaminiamo la situazione relativa a quattro provvedimenti varati dal governo e non compiutamente attuati: l’ effettiva applicazione del tetto (4%) sugli interessi dei mutui a tasso variabile; la sospensione del pagamento delle rate del mutuo per cassaintegrati, licenziati e famiglie in difficoltà; l’esproprio dei conti “dormienti” per quanto riguarda la possibilità di restituzione ai legittimi proprietari che ne facessero richiesta; i “buoni vacanza”.
Bonus Precari – Indennità statale di “fine rapporto” pari al 20% del reddito da lavoro percepito nel 2008
Per ottenere la prestazione prevista dalla legge n.2/2009 – articolo 19, commi 2 e 2 bis - i collaboratori coordinati e continuativi a progetto nel caso di fine lavoro devono compilare il modulo in tutte le sue parti e presentarlo presso gli uffici Inps della zona di residenza, o per posta (con raccomandata A/R) o tramite un ente di patronato che, per legge, offre assistenza gratuita.
Il “bonus precari” prevede che nel 2009 venga riconosciuta una somma una tantum pari al 20% del reddito percepito nell’anno precedente ai collaboratori coordinati a progetto che hanno perso il lavoro. Lo stesso bonus è riconosciuto nel 2010 e nel 2011, ma l’importo una tantum riconosciuto diminuirà fino al 10%.




