recuperare … credito

non serve regalare pesce, bisogna insegnare a pescare …

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Samantha, agente precario di recupero crediti contro Pippo debitore per forza – Una guerra fra poveri

con 2 commenti

Le domande

Ho perso il lavoro a causa del trasferimento dell’impresa presso cui lavoravo, successivamente ho perso anche la famiglia, incluso mio figlio a causa di una tempestosa separazione giudiziale.

Mi sono quindi ritrovato in un mare di debiti, maturati da finanziamenti e rapporti bancari esclusivamente intrapresi non per divertimento ma per necessità, oltre ad altri debiti a mio nome contratti dalla mia ex moglie.

Adesso sono assalito dalle società di recupero crediti. Talune persone del settore, perseguitandomi, sono arrivate al punto di dirmi che anche i malati di tumore continuano a pagare per cui anche io dovrei farlo per loro rispetto. Altre invece si presentano con il titolo di avvocato, il cui nome però non risulta in nessun ordine professionale d’Italia.

C’è chi invece si è presentato a persone a me solo conoscenti come funzionario della Procura delle Repubblica, al solo fine di chiedere informazione sul mio conto. (Posso garantirvi che non ho mai avuto a che fare con nessun ordine di polizia).

Proprio ieri vengo a sapere che qualcuno ha telefonato presso una famiglia che abita presso lo stesso condominio in cui abitavo da sposato, esclusivamente per chiedere informazioni sulla mia reperibilità e inoltre lasciando loro il numero di telefono per poterli richiamare non appena rintracciatomi.

Il numero di telefono corrisponde all’ennesima agenzia di recupero crediti.

Considerando adesso soltanto quest’ultimo episodio, desidererei sapere:

  1. è legale da parte di un agenzia di recupero crediti, per altro associata alla UNIREC, chiedere informazioni personali sul conto di una persona utilizzando nello specifico tali mezzi?
  2. esiste un ordine di controllo al fine di valutare se realmente codeste agenzie operino nella legalità?
  3. dimostrando in maniera chiara di non possedere più nessun genere di bene e quindi di non poter far più fronte, almeno in tal momento, ai miei impegni economici a suo tempo assunti, com’è possibile potersi liberare da tali persecuzioni ?

Cosa vorrebbero che io facessi per pagarli …… uccidere, spacciare, rubare oppure cosa ?

Fiducioso di una Vostra risposta, porgo i miei più cordiali saluti.

La (lunga) risposta

Innanzitutto la mia simpatia e solidarietà.  So per esperienza personale cosa vuol dire una separazione giudiziale e come ti cambia la vita, affettiva ed economica, da così a così.

E sono cavoli amari, non quattro salti in padella.

Proseguo  con l’ammettere un mio evidente errore: in alcuni articoli ho enfatizzato troppo la distinzione fra società di recupero crediti affiliate e non in UNIREC. Sono pervenute numerose proteste da parte di chi asseriva che esistono società di recupero crediti serie ed affidabili anche non iscritte ad UNIREC. Vero, come è ormai  vero che l’appartenenza ad UNIREC non è più sinonimo di professionalità e correttezza, come accadeva solo alcuni anni fa.

Legalità nel mondo del recupero crediti

Tralascerei il tema della legalità  affrontato dal lettore. Viviamo ormai in un paese dove l’unica cosa certa è che non esiste certezza nel diritto; dove la legalità  è diventata una sottile linea attraversata con disinvoltura, ogni giorno, da furbetti e canaglie; dove quella stessa fragile linea può essere spostata metri più in là, in nome del popolo italiano e senza pagare pegno, solo per difendere l’impunità di un appartenente a questa o quella casta. Lo vediamo ogni giorno.

Che senso pratico ha poi parlare di legalità quando per farla valere occorrono anni. Quando per affermare un nostro diritto dobbiamo anticipare quattrini che non abbiamo, rischiando, peraltro, di finire dalle grinfie di una società di recupero  crediti a quelle di un azzeccagarbugli esoso che si ricorda della tua pratica solo quando deve spillarti un anticipo. Come dire, dalla padella alla brace.

Tocca quindi arrangiarsi, e da soli!. Ma cosa vuol dire?

Ricordo, e parlo di un paio di anni fa, la mia collega Samantha. Lavoravamo alla stessa società di recupero crediti e nell’open space di quel lager di “aguzzini del debito”  lei occupava la postazione accanto alla mia. Sono stato nella vita sempre persona discreta. Ma in quel contesto era difficile, se non impossibile, non ascoltare le conversazioni degli altri operatori.

Samantha esordiva sempre così: “Buongiorno, sono l’avvocato Loi,  e la chiamo in riferimento a  quell’insoluto ecc.”. Inutile aggiungere che non aveva mai conseguito alcuna laurea.

Era intraprendente Samantha e piena di inventiva. Sapeva destreggiarsi abilmente  con pagine bianche e gialle, allora. Oggi, penso, non avrà alcun problema ad utilizzare Google Earth.

Samantha si sentiva una Miriam Ponzi. Individuava l’ultimo indirizzo conosciuto di Pippo – questo il nome convenzionale delle nostra  vittima designata – e poi faceva una ricerca delle utenze ubicate nella stessa strada del debitore. E cominciava a chiamare.

Le scuse erano le più fantasiose: “… siamo uno studio legale a cui il signor Pippo ha affidato una vertenza di lavoro. Abbiamo estrema urgenza di comunicargli alcuni sviluppi, ma al telefono non riusciamo a contattarlo. Sa per caso come possiamo fare a rintracciarlo? Se vuole può avvertirlo lei, le lascio i miei recapiti …

Ma non c’era alcun bisogno di fornire i recapiti. L’interlocutore era già psicologicamente predisposto a dare tutto l’aiuto possibile a Pippo. E che diamine, se non ci diamo una mano tra noi.

Eppoi il signor Pippo era così gentile ed affabile, ci mancherebbe pure che non lo aiutassimo. “Sì avvocato Loi, la persona che cerca si è trasferita qui”.  Oppure “Avvocato Loi, a me ha lasciato questo numero, per ogni evenienza. Nel caso arrivasse, che ne so, una raccomandata urgente. Provi a chiamarlo.” Ed ancora “No avvocato Loi, non so dove possa trovarsi adesso il signor  Pippo, però conosco la sorella, una bravissima persona.  Se vuole le do il numero di telefono …

Ed era fatta.

Esilarante poi come Samantha, subdolamente perversa, giocasse al gatto e al topo non appena riusciva a venire in contatto con un parente del debitore.

Ad esempio la mamma.

“Signora buongiorno sono l’avvocato Loi, dello studio legale Loi & Associati ed avrei bisogno di parlare con il signor Pippo, è una questione di estrema urgenza”.

Dica pure a me, di cosa si tratta? Io sono la madre

Vede signora,  è una faccenda delicata …

“Per favore avvocato, non mi faccia stare in ansia, cosa ha di nuovo combinato quel discolo di mio figlio?”

Cara signora stia tranquilla, non è accaduto nulla di grave, ma sa, sono vincolata al segreto professionale e poi adesso, con questa benedetta  privacy, potrei anche avere dei guai con l’Ordine. Ho bisogno di conferire personalmente con suo figlio!

No avvocato, non abbia alcun timore. Manterrò la bocca cucita, ma per carità, mi dica cosa è successo

Ebbene, se proprio insiste. Vede, abbiamo un mandato del creditore per procedere giudizialmente nei confronti di suo figlio in relazione al debito di  tot euro contratto alcuni anni fa. Io mi rendo conto della crisi del momento, queste sono cose che possono capitare a tutti e volevo capire, prima di inoltrare al Tribunale la richiesta  di un decreto ingiuntivo, se suo figlio avesse, per caso, intenzione di giungere ad un concordato, con una composizione bonaria del contenzioso attraverso la sottoscrizione di un piano di rientro a saldo e stralcio

Oddio, Tribunale, decreto ingiuntivo, lo sapevo che finiva male. Una vita sregolata quella di mio figlio, caro avvocato. Ma noi siamo brava gente, l’abbiamo educato con amore e non gli abbiamo mai fatto mancare nulla. Suo padre, buonanima, mai un debito in tutta la sua vita. Se fosse ancora vivo gli si spezzerebbe il cuore a saperlo in galera per debiti”

Adesso non esageri signora, per debiti suo figlio non andrà in galera. Certo la reputazione, il merito creditizio ne risentiranno. Se un domani dovesse servirgli un mutuo per comprare casa e mettere su famiglia, non troverà nessuno disposto a concederglielo

Avvocato io ho una modesta pensione, ma ho messo qualche risparmio da parte. Soldi che avevo intenzione di donare a Pippo, sa per vederlo finalmente sistemato. Magari, se ci fa uno sconto, potrei aiutare mio figlio a saldare il debito. Se mi dà un po’ di tempo parlo io con lui e le prometto che troveremo un accordo. Ma abbia compassione di una povera madre, lasci stare decreti ingiuntivi, giudici e tribunali. Glielo chiedo come può chiederlo una madre alla propria figlia …

Bingo. Dopo aver terminato la conversazione era raggiante Samantha. Per qualche tempo poteva stare tranquilla. Il suo magro stipendio mensile sarebbe stato rimpinguato dalle commissioni derivanti dal piano di rientro a saldo e stralcio appena concluso.

Già, perché il destino di Pippo era ormai segnato. Le pressioni psicologiche della madre, le sue lacrime, il ricordo di papà buonanima, l’onore familiare macchiato dall’infamia di quel debito avrebbero costretto Pippo a sottoscrivere un  piano di rientro a saldo e stralcio, anche se non ne avesse avuto alcuna intenzione. Magari solo per non assumersi la responsabilità di vedere quella vecchietta morire di crepacuore.

Origine e  cause di taluni comportamenti “border line”

Domandiamoci. Era davvero un individuo così spregevole Samantha?

Alcuni anni fa Samantha aveva lasciato la propria città e si era trasferita nella capitale in cerca di lavoro. Il primo lo aveva trovato sfogliando le pagine di Porta Portese. Il solito call center da 600 euro al mese. Ma le dissero che doveva aprire partita IVA, se voleva quel posto.

E Samantha aveva aperto partita IVA. Si accorse solo dopo che per gestire tutti gli adempimenti previsti dalla legge aveva bisogno di un fiscalista. Anche se aveva adottato il così detto “Regime semplificato ed agevolato per i contribuenti minimi”.  Il più economico fra i professionisti che aveva contattato, un ragazzino appena laureato, gli aveva chiesto 100 euro a trimestre per la tenuta della contabilità. E lei aveva accettato.

Alla fine del mese le chiesero di emettere fattura. Le dissero anche che se voleva, poteva richiedere il 4% di INPS come contributo obbligatorio (la rivalsa) dovuto dalla società. Ma forse era meglio, le suggerirono,  lasciar perdere. Tanto la pensione non l’avrebbe mai vista ed a fronte di quel 4% a carico della società, lei avrebbe dovuto sborsare il 27% dell’importo lordo, sempre da destinare all’INPS. “Son mica scema” pensò Samantha e senza saperlo cominciò ad essere una debitrice.

L’avrebbero pizzicata  da lì  a qualche anno, dopo un banale incrocio di dati risultanti dalle dichiarazioni  770 (quelle della società) e 730 (le sue). Doveva ben 18 mila euro di contributi pensionistici evasi (escluse sanzioni ed interessi). E, cosa stranissima, alla sua società nessuno aveva richiesto nulla, neanche quel 4% sulla fatturazione lorda che pure il datore di lavoro aveva risparmiato (o evaso?).

Boh, stranezze e conseguenze di leggi da ascrivere ai grandi (e profumatamente pagati) consulenti del Ministero del Lavoro, come Massimo D’Antona e Marco Biagi, padri indiscussi del precariato legalizzato. Sintesi mirabile, i due, dell’approccio bipartisan ai delicati temi dell’occupazione e della previdenza sociale.

A Roma aveva anche trovato casa Samantha. Un tugurio ammobiliato (si fa per dire) di 20 metri quadri nell’estrema periferia Nord della capitale, in un edificio abusivo mai condonato, fra extra comunitari clandestini e cittadini emarginati. Ma la “casa” aveva i suoi pregi e comfort extra lusso: c’era una presa di corrente a cui attaccare la stufa o altri elettrodomestici ad elevato assorbimento di energia. I consumi erano assolutamente gratuiti, dal momento che quella presa era alimentata da un attacco abusivo al traliccio Enel più vicino.

Quattrocento euro al mese per quel buco senza contratto di affitto. Dunque, senza alcuna possibilità di scaricare le spese. Forse solo per quello era valsa la pena di aderire al “forfettone”.

Il controllo di talune derive comportamentali è una questione  culturale: serve anche il coinvolgimento  del debitore

Ma non era tutte rose e fiori la “phone collection” di Samantha.

Quante telefonate “inbound” pervenivano da sedicenti studi legali che minacciavano ricorsi al Garante della Privacy per la troppo disinvolta attività investigativa esplicata attraverso contatti telefonici del terzo tipo, con mamme, padri, sorelle, fratelli, nonni, conoscenti ed amici, nonché datori di lavoro del debitore di turno.  Comportamenti ritenuti, giustamente, gravemente lesivi della dignità del debitore.

Erano veramente degli avvocati gli interlocutori? Chissà, forse, come dice il proverbio, chi di spada ferisce, di spada perisce …

Talvolta sortivano effetto anche le segnalazioni all’UNIREC del debitore vessato per violazione del codice deontologico obbligatoriamente sottoscritto dagli agenti esattoriali delle società affiliate. In quelle occasioni Samantha veniva pesantemente redarguita dal responsabile del team manager e minacciata di licenziamento alla successiva infrazione.

In una circostanza Samantha era giunta molto vicina alla denuncia penale. C’era stato un debitore esasperato che aveva presentato un esposto querela  alla Procura della Repubblica per minacce ed estorsione. Il PM aveva aperto un fascicolo a carico della società di recupero crediti ed avevamo ricevuto anche la visita, in sede, di alcuni agenti delle forze di polizia giudiziaria che conducevano le indagini. Il tutto si concluse con una remissione della querela da parte del debitore. Ma è anche vero che da quel giorno non vidi mai più la pratica di quel debitore sulla scrivania di Samantha. In effetti il suo nome scomparve, per incanto, anche dagli archivi elettronici del nostro sistema informativo.

Ma, nulla era più dirompente delle contestazioni puntuali inviate, per raccomandata, dal debitore. Vedevo Samantha sbiancare in viso mentre fissava quella missiva. Non c’era alcun bisogno di leggere per capire. Ne conoscevo già il contenuto.

Spettabile società,

scrivo in riferimento  alla vostra comunicazione del dicembre ultimo scorso, inerente il recupero di un presunto credito da voi vantato nei miei confronti.

Dichiaro fin d’ora la mia piena disponibilità ad onorare tutte le eventuali obbligazioni assunte.

Pertanto, allo scopo di consentire allo scrivente di rientrare, al più presto possibile, dalla esposizione debitoria che voi asserite essere stata maturata, vi invito ad inviare all’indirizzo in epigrafe ed a mie spese,  la seguente documentazione:

  1. lettera di cessione del credito;
  2. estratto conto cronologico;

Distinti saluti

Non c’era nessuna lettera di cessione del credito  riguardante quel debitore. Forse poteva trovarsi in archivio, ma sarebbero occorsi anni per rintracciarla. Inoltre, quella pratica era già stata lavorata da due società di recupero crediti prima di finire a Samantha. Un bel puzzle ricostruire la filiera dei passaggi dal creditore originario a noi. “Mission impossible” o quasi.

Eppoi, l’estratto conto cronologico. Come dimostrare al debitore con quale tasso di interesse legale e moratorio e con quali spese di esazione era stato gravato il capitale iniziale? Di solito gli interessi li applicavamo “a peso” e le spese “a corpo”, spesso oltrepassando allegramente i limiti oltre i quali ci avrebbero sicuramente denunciati per usura. E non sapevamo nemmeno cosa avessero fatto gli esattori precedenti.

Niente da fare, per questa volta nessuna commissione. E vedevi Samantha, affranta e sconsolata, passare un elastico intorno alla pratica e riporla fra quelle su cui campeggiava una classificazione che un agente di recupero crediti si augura, inutilmente, di non voler mai vedere: “Crediti inesigibili”.

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Written by c0cc0bill

15 Ottobre 2009 alle 14:38

Multe – Ritiro della patente, confisca del veicolo e sanzioni fino a 20 mila euro per chi guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti

con 3 commenti

Fino a 20mila euro di multa ai quali si può aggiungere in qualche caso la confisca dell’auto. La mannaia del nuovo decreto sicurezza entrato in vigore lo scorso 8 agosto e che modifica il Codice della strada si è già abbattuta  su una manciata di automobilisti.

Le Procure  hanno emesso i primi decreti penali di condanna ai danni di chi è stato fermato al volante, da carabinieri e polizia,  con un tasso alcolico superiore al consentito o sotto l’effetto di stupefacenti.

Decreti che fino ad agosto non superavano i 1.000 euro, ma che ora, con l’inasprimento delle pene decise dal governo, possono arrivare a 15 o 20mila euro.

La nuova legge prevede un importo di 250 euro per ogni giorno di detenzione stabilito dalla condanna. Le ammende vengono inoltre aumentate da un terzo alla metà se il reato è stato commesso durante la notte, dalle 22 alle 7. In questo caso l’applicazione della sanzione maggiorata avverrà in sede di sentenza davanti al Tribunale. Una quota pari al 20% di queste ammende comminate con la sentenza di condanna andrà ad incentivare il Fondo contro l’incidentalità notturna.

Ma per chi trasgredisce non è finita qui. Alla contravvenzione si aggiunge quasi sempre il ritiro della patente e, nel caso in cui a guidare sia il proprietario dei veicolo, la confisca dell’auto. Se il tasso alcolico nel sangue del guidatore è superiore a 1,5 grammi per litro (tre volte il consentito) la durata della patente viene raddoppiata.  Anche la confisca del veicolo avviene se il tasso alcolico è tre volte il consentito e se di proprietà del conducente ubriaco.

Nel peggiore dei casi ci si può quindi ritrovare senza auto, senza patente e con decine di migliaia di euro da pagare per essere stati sorpresi in stato di ebbrezza o drogati al volante.

I primi decreti penali a cinque cifre sono già stati emessi, come detto.  Si tratta di “multe” da 15mila e 20mila euro.
Cifre da brividi e da capogiro, che stanno mettendo in crisi i trasgressori. Che, ora, come primo strumento, possono fare opposizione al decreto penale per bloccare il pagamento. Ma questo vale solo fino a quando andranno in aula per il processo. In caso di condanna definitiva il versamento diventa obbligatorio. Al limite si possono chiedere delle dilazioni, un pagamento rateale. Altrimenti rimane una sola strada da percorrere per evitare il carcere, ossia l’affidamento ai servizi sociali. Una soluzione estrema per chi non ha proprio i soldi per pagare una così pesante contravvenzione.

L’inasprimento delle pene del nuovo Codice della strada non riguarda soltanto ubriachi o drogati al volante. Viene colpito con sanzioni più severe anche chi viene sorpreso a correre sull’auto, a non dare la precedenza, violare la segnaletica. E ancora chi non rispetta le distanze di sicurezza, chi effettua cambi di direzione o corsia e altre manovre, chi viaggia con la patente scaduta.

In caso di guida di veicolo senza assicurazione obbligatoria, o con i documenti assicurativi falsi o contraffatti, l’auto, se è intestata al conducente, viene confiscata. In tale situazione la patente di chi guida è sospesa per un anno.

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Written by il vigile pentito

2 Settembre 2009 alle 16:11

Pubblicato in in evidenza, multe

Il condono delle multe per violazione del codice della strada

con 51 commenti

Roma, Consiglio comunale approva delibera sul condono delle multe

Il Consiglio comunale di Roma ha approvato, oggi, 27 ottobre 2009,  la delibera di giunta per il mini condono delle sanzioni per infrazione al Codice della strada elevate fino al 31 dicembre 2004.

Il voto dell’Aula Giulio Cesare segue l’approvazione da parte della giunta capitolina lo scorso 30 settembre della delibera presentata dall’assessore al Bilancio del Campidoglio, Maurizio Leo.

Insomma, uno “scudetto fiscale” anche per i cittadini romani.

I quali ora avranno tempo fino al 15 maggio 2010 per mettersi in regola con le vecchie multe, attraverso il solo pagamento:

a) del minimo della sanzione amministrativa prevista per la violazione a suo tempo commessa;

b) delle spese di procedimento e notificazione del verbale;

c) di un aggio ridotto al 4 per cento per l’agente della riscossione, nonché delle somme per il rimborso delle spese sostenute.

Non saranno più dovute, quindi:

1. il raddoppio della sanzione originaria; le maggiorazioni semestrali;

2. la misura intera dell’aggio di riscossione.

I cittadini interessati al mini condono, cioè coloro che hanno ricevuto cartelle di pagamento ancora esigibili (non prescritte) per infrazioni commesse fino al 2004, riceveranno una comunicazione da Equitalia-Gerit, con tutte le indicazioni sull’entità del pagamento agevolato e sulle modalità per eseguirlo.

Da domani la Gerit potrà inviare a quei romani che hanno pendenze per violazione del codice della strada un avviso bonario per mettersi in regola.

Ai cittadini sono state notificate fino all’estate scorsa cartelle di pagamento per infrazioni al Codice della strada commesse molti anni fa, cioè prima dei due-tre anni nei quali, ragionevolmente, deve concludersi il procedimento sanzionatorio.

Il lungo tempo trascorso, dal mancato pagamento della multa originaria al momento in cui gli uffici pubblici hanno notificato la cartella di pagamento, ha fatto moltiplicare per tre o anche per quattro volte il debito iniziale.

Spesso le multe sono state notificate “a blocchi” e il cittadino si è trovato, improvvisamente, a dovere fronteggiare un debito di centinaia o di migliaia di euro.

Il tempo trascorso, poi, ha reso difficoltosa la verifica del debito da parte del cittadino. La definizione agevolata consente, quindi, di mettersi in regola e azzerare il passato. Senza più pagare le elevate sanzioni e le ulteriori maggiorazioni che scattano con il passare del tempo.

Al mini condono potranno accedere anche coloro che già hanno in corso il pagamento rateizzato delle vecchie multe.

Chi invece ha pagato, resta fregato, come in tutte le logiche di condono caratteristiche delle amministrazioni di centro destra.

Dopo avere ricevuto la comunicazione di Equitalia-Gerit, i romani, con pagamento rateizzato, potranno chiedere all’agente della riscossione di calcolare se quanto già versato è sufficiente a saldare il debito risultante dalla definizione agevolata o, eventualmente, di ricalcolare le rate ancora dovute.

Gli uffici comunali e la società della riscossione hanno eseguito un’attenta opera di pulizia negli archivi delle vecchie multe, con l’eliminazione dei crediti ormai prescritti e di quelli non più esigibili (decessi, duplicazioni, errori ecc.).

Ne sono risultati oltre 1,1 milioni di multe, elevate fino al 31 dicembre 2004 e relative a cittadini romani, che potranno costituire oggetto di definizione agevolata.

Ai cittadini che risultano debitori di queste multe sarà inviata una comunicazione, con il calcolo di quanto dovuto per la definizione agevolata e con tutte le informazioni accessorie per il pagamento.

Naturalmente, non è possibile valutare la percentuale di adesioni alla definizione agevolata. Per quanto riguarda le multe a carico dei cittadini romani, si possono stimare incassi compresi da un minimo di 23 milioni di euro fino a un massimo di 77, secondo il grado di adesione che incontrerà l’iniziativa.

Che bel casino

Nel caso in cui le multe in cui l’ente creditore è la Prefettura ed il Comune in cui l’infrazione è stata rilevata non aderisce al mini condono, avremmo che una stessa violazione, ad esempio il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza previsto dal codice della strada, potrebbe essere condonato se la multa e’ della polizia stradale ma non se a rilevare l’ infrazione e’ stato un vigile urbano.

E, viceversa, se non fosse ammesso il mini condono dalle prefetture avremmo che una stessa violazione rilevata a Roma – utilizziamo come esempio sempre il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza previsto dal codice della strada – potrebbe non essere soggetta a “definizione agevolata” (così chiama il condono l’ineffabile assessore capitolino De Leo) se la multa e’ della polizia stradale ma ammessa a condono se a rilevare l’ infrazione e’ stato un vigile urbano.

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Written by il vigile pentito

4 Agosto 2009 alle 06:51

Pubblicato in in evidenza, multe

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Come ottenere la detrazione IRPEF per acquisto mobili, elettrodomestici ad alta efficienza energetica, apparecchi televisivi e computer – Circolare Agenzia delle Entrate numero 35 del 17 luglio 2009

con 29 commenti

L’art. 2 del Decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla Legge 9 aprile 2009, n. 33, nel quadro delle misure antirecessione, riconosce a coloro che fruiscono dell’agevolazione prevista in materia di ristrutturazioni edilizie ” limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati su singole unità immobiliari residenziali iniziati a partire dal 1 luglio 2008, a fronte di spese sostenute dalla predetta data, è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 20 per cento delle ulteriori spese documentate, effettuate con le stesse modalità, sostenute dal 7 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, per l’acquisto di mobili, elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+, esclusi quelli indicati al secondo periodo, nonché apparecchi televisivi e computer, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

La detrazione di cui al primo periodo e’ cumulabile con la detrazione per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazione prevista dal comma 353 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come prorogata dal comma 20 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.” La detrazione “da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, è calcolata su di un importo massimo complessivo non superiore a 10.000 euro”.

INDICE

.

1.  I soggetti che possono beneficiare della detrazione
2. Gli interventi che costituiscono il presupposto per la detrazione
3. I beni agevolabili
4. Ammontare della spesa detraibile
5. Adempimenti
6. Monitoraggio dell’agevolazione
7. Come richiedere la detrazione del 36%
8. i principali tipi di interventi ammessi alla detrazione irpef del 36%

.

1. I SOGGETTI CHE POSSONO BENEFICIARE DELLA DETRAZIONE

La nuova detrazione, come si evince dalla formulazione della norma, è ancorata alla fruizione dell’altro beneficio fiscale previsto dall’art. 1 Legge 27 dicembre 1997 n. 449 relativamente, però, ai soli “…interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati su singole unità immobiliari residenziali iniziati a partire dal 1 luglio 2008, a fronte di spese sostenute dalla predetta data.”

Ciò comporta che il contribuente che voglia fruire del nuovo beneficio fiscale, in ossequio a quanto disposto dal decreto del Ministero delle finanze di concerto con il Ministro dei Lavori pubblici del 18 febbraio 1998, n. 41 e successive modificazioni, recante il Regolamento attuativo per poter beneficiare delle detrazioni per le ristrutturazioni edilizie, deve aver eseguito tutti gli adempimenti preliminari necessari alla fruizione di quest’ultima agevolazione.

In particolare, deve aver inviato, anche in data anteriore all’1° luglio 2008, al Centro Operativo di Pescara l’apposita comunicazione, indicando, nel riquadro riservato ai “Dati Relativi ai Lavori di Ristrutturazione”, come data di inizio lavori l’1.07.2008 ovvero una data ad essa posteriore.

Come ulteriore requisito per la fruizione della detrazione in commento, il legislatore richiede tuttavia che il contribuente, dopo l’invio della dovuta comunicazione di inizio lavori, abbia effettivamente sostenuto spese di ristrutturazioni per le quali possa beneficiare della detrazione del 36 per cento.

2. GLI INTERVENTI EDILIZI CHE COSTITUISCONO IL PRESUPPOSTO PER LA DETRAZIONE

Nel limitare la fruizione del nuovo beneficio “….agli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati su unità immobiliari residenziali…” per i quali si gode della detrazione prevista dal richiamato art. 1, il legislatore ha implicitamente escluso il beneficio de quo nei casi in cui gli interventi di ristrutturazione abbiano ad oggetto parti comuni degli edifici o siano relativi alla manutenzione ordinaria di singole unità immobiliari o, infine, riguardino la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali.

Inoltre, in considerazione del riferimento puntuale del legislatore alla Legge 449 del 1997, l’agevolazione prevista per l’acquisto dei mobili non potrà essere fruita nell’ipotesi di acquisto dell’unità abitativa residenziale dall’impresa costruttrice che abbia provveduto alla ristrutturazione dell’immobile.

Pertanto essa è collegata ai soli interventi, effettuati esclusivamente su unità immobiliari residenziali, relativi a:

  • manutenzione straordinaria, di cui alla lett. b) dell’art. 31 della Legge 5 agosto 1978, n. 457;
  • restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lett. c) dell’art. 31 della Legge 5 agosto 1978, n. 457;
  • ristrutturazione edilizia, di cui alla lett. d) dell’art. 31 della Legge 5 agosto 1978, n. 457.

La scrivente ha precisato la diversa portata di ciascuna categoria di intervento con circolare 24 febbraio 1998, n. 57.

Per completezza, si osserva che il regime agevolativo previsto per gli interventi di cui all’art. 1 della Legge 449/1997 è stato, da ultimo disciplinato dall’articolo 1, comma 17, della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244/2007), come modificato dall’articolo 2, comma 15, della legge finanziaria per il 2009 (legge n. 203/2008), che ha disposto la proroga della detrazione IRPEF nella misura del 36% delle spese di ristrutturazione sostenute fino al 31 dicembre 2011 e comunque per un importo non superiore a 48.000 euro per ciascuna unità immobiliare.

La detrazione è ripartita in 10 rate annuali di pari importo (è prevista la possibilità di ripartizione in 5 o 3 rate nel caso di contribuenti di età non inferiore, rispettivamente, a 75 e 80 anni).

3. I BENI AGEVOLABILI

La detrazione in argomento è relativa alle spese sostenute per l’acquisto di :

  1. Mobili;
  2. Elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+;
  3. Apparecchi televisivi;
  4. Computer.

Ai fini della fruizione del beneficio, la norma richiede che detti beni siano tutti finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione e che l’acquisto sia effettuato dal 7 febbraio al 31 dicembre 2009.

Per espressa previsione normativa, l’agevolazione in commento non spetta in caso di acquisto di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni, atteso che per tali elettrodomestici resta confermata la detrazione prevista dall’art. 1, comma 353, della legge n. 296 del 2006, come prorogata dal comma 20 dell’art. 1 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244.

Quest’ultima detrazione, pari al 20 per cento delle spese, documentate e sostenute entro il 31 dicembre 2010 per la sostituzione di frigoriferi, di congelatori e delle loro combinazioni con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+, fino ad un valore massimo della detrazione di 200 euro per ciascun apparecchio, è, però, cumulabile con il beneficio introdotto dall’art. 2 del Decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5.

4. AMMONTARE DELLA SPESA DETRAIBILE

Il secondo comma dell’art. 2 del D.L. 5/2009 precisa che “La detrazione di cui al comma 1, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, e’ calcolata su di un importo massimo complessivo non superiore a 10.000 euro”.

Ne consegue che il predetto importo massimo detraibile dovrà essere riferito alla singola unità immobiliare oggetto di ristrutturazione, prescindendo, pertanto, dal numero dei contribuenti che partecipano alla spesa.

Al contribuente, invece, che esegue lavori di ristrutturazione su più unità abitative, e sempreché per ognuna di esse abbia espletato gli adempimenti richiesti per fruire del beneficio previsto dall’art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il diritto al beneficio di cui all’art. 2 del Decreto in commento, dovrà essere riconosciuto più volte così che l’importo massimo complessivo non superiore a 10.000 euro dovrà essere riferito a ciascuna unità abitativa oggetto di ristrutturazione.

5. ADEMPIMENTI

Il legislatore, poi, nel legare le due agevolazioni, più volte menzionate, richiede che anche per l’acquisto dei beni finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione il pagamento avvenga tramite bonifico bancario o postale da cui risultino la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.

6. MONITORAGGIO DELL’AGEVOLAZIONE

L’ultimo comma dell’art. 2, prevede che il Ministro per lo Sviluppo economico effettui il monitoraggio degli effetti economici derivanti dall’applicazione dell’agevolazione in questione sul il settore interessato.

A tal fine, il richiamato Ministero dovrà promuovere un protocollo di intenti con i soggetti delle filiere produttive e distributive dei beni per i quali sono previsti gli incentivi, con l’obiettivo di verificare il mantenimento dei livelli occupazionali, il rispetto dei termini di pagamento previsti nei rapporti interni alle filiere stesse, nonché il mantenimento delle iniziative promozionali già assunte per stimolare la domanda e migliorare l’offerta anche dei servizi di assistenza e manutenzione.

La norma dispone, inoltre, l’emanazione da parte dello stesso Ministero di un decreto che stabilisca le modalità da attuare per realizzare la vigilanza sul rispetto degli impegni previsti, anche tramite periodica audizione delle organizzazioni datoriali e sindacali.

La disposizione di cui al comma 3, finalizzata a garantire il mantenimento dei livelli occupazionali nelle filiere produttive e distributive, non subordina all’adozione dei provvedimenti indicati l’applicazione del beneficio fiscale, il quale è comunque applicabile agli acquisti effettuati a partire dal 7 febbraio 2009 .

7. COME RICHIEDERE LA DETRAZIONE DEL 36%

Chi può chiedere l’agevolazione

  • proprietario o nudo proprietario;
  • titolare di diritti reali di godimento (uso, usufrutto, abitazione o superficie);
  • inquilino;
  • comodatario;
  • soci di cooperative a proprietà divisa (possessori) o indivisa (detentori);
  • assegnatari di alloggi;
  • soci di società semplice;
  • familiare (coniuge, parente entro il terzo grado e affine entro il secondo grado) convivente del possessore o detentore, anche senza alcun titolo;
  • promissario acquirente già immesso nel possesso dell’immobile (con compromesso regolarmente registrato presso Ufficio Registro).

Invio del modulo di Comunicazione al Centro Operativo di Pescara

La prima cosa da fare è inviare il modulo di comunicazione per la detrazione del 36 per cento ai fini IRPEF per raccomandata senza ricevuta di ritorno al Centro Servizi di Pescara, Via Rio Sparto 21 65100 Pescara. Per ogni unità immobiliare andranno trasmesse altrettante comunicazioni. Il modello va compilato in stampatello e con chiarezza in modo che sia letto dal sistema ottico predisposto dall’Agenzia delle Entrate.

acrobatfacsimile modulo per la detrazione 36%

acrobatistruzioni per la compilazione del modello

Nel modulo andranno indicati:

a) Dati del dichiarante per agevolazione fiscale

  1. Inserire il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto che trasmette la comunicazione.
  2. Barrare la relativa casella se siamo possessori (proprietari o titolare di altro diritto reale) o detentore (locatario, comodatario) dell’immobile.
  3. Se i lavori di ristrutturazione riguardano parti comuni di edifici residenziali si dovrà barrare la casella AMMINISTRATORE se il soggetto che trasmette la comunicazione è l’amministratore del condominio, o CONDOMINO se il soggetto è uno dei condomini.
  4. Naturalmente si dovranno indicare i dati anagrafici di colui che trasmette il modulo e nell’apposito spazio il codice fiscale del condominio.

b) Dati dell’immobile per esenzione IRPEF

  1. In questa sezione si dovranno indicare i dati (rilevabili dal certificato catastale) relativi all’immobile sui quali sono stati effettuati i lavori.
  2. In mancanza di dati catastali si potrà indicare se è stata presentata domanda di accatastamento, barrando la relativa casella.
  3. Se i lavori sono stati effettuati dal locatario o dal comodatario si dovranno indicare gli estremi di registrazione del contratto di locazione o di comodato.

c) Documentazione allegata per agevolazioni IRPEF (Barrare le caselle dei documenti allegati alla domanda)

  1. Copia della DIA o permesso per costruire.
  2. Dati Catastali.
  3. Copie delle ricevute del pagamento ICI dal 1997.
  4. Delibera assembleare e tabella millesimale per lavori condominiali.
  5. Estremi di registrazione del contratto di locazione o comodato ed eventuale consenso del proprietario all’esecuzione dei lavori.

Se abbiamo difficoltà a reperire la documentazione suddetta, potremo inviare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (senza bollo), in cui dovremo dichiarare di essere in possesso della documentazione necessaria.

acrobatfacsimile modulo per la dichiarazione sostitutiva

d) E’ importante ricordare che:

  • la spedizione ad ufficio incompetente non preclude il godimento della detrazione; provvederanno gli uffici dell’amministrazione ad inoltrare la comunicazione al destinatario competente;
  • è indispensabile individuare con precisione gli immobili oggetto dell’agevolazione all’interno della domanda, perché per ogni immobile si gode di un plafond di 48 mila € e, specialmente dal 2002, eseguire lavori su un immobile separatamente accatastato (anche si di fatto unito o confinante) comporta la possibilità di non ricadere nella limitazione del conteggio del plafond anche sulle opere pagate nei precedenti anni;
  • la spedizione del modello deve essere fatta prima dell’inizio dei lavori.

Comunicazione all’ASL di inizio opera

Sempre prima dei lavori di ristrutturazione si dovrà trasmettere una seconda raccomandata (con ricevuta di ritorno) contenente una comunicazione all’ ASL di competenza nel territorio dove è ubicato l’immobile.

acrobatfacsimile comunicazione all’ASL

Nella comunicazione andranno specificati:

  1. l’ubicazione dei lavori;
  2. i dati del committente;
  3. la natura delle opere;
  4. la data di inizio dei lavori;
  5. l’impresa esecutrice;
  6. l’assunzione, da parte dell’impresa, della responsabilità al rispetto delle regole sulla sicurezza e di contribuzione (deve sempre essere rilasciata dall’impresa ma non sempre inviata, leggi il prossimo box).

Dichiarazione dell’impresa per usufruire delle agevolazioni fiscali

Se i lavori di ristrutturazione non superano i 200 operai/giorni o per cantieri che non comportano rischi particolari, non c’è l’obbligo di trasmettere all’ASL la dichiarazione dell’impresa che dovrà comunque essere rilasciata al committente e conservata dallo stesso.

Questo per dare la possibilità al richiedente, di non perdere i benefici qualora vengano accertate violazioni a tali adempimenti da parte dell’impresa.

acrobatfacsimile dichiarazione impresa

La dichiarazione deve essere firmata in carta semplice dal rappresentante legale dell’impresa. Nel caso di più imprese, la dichiarazione dovrà essere rilasciata da ognuna di esse. Nel caso prima dei lavori non siano state ancora individuate le ditte appaltatrici, la dichiarazione potrà essere inviata successivamente.

Pagamento dei lavori di ristrutturazione

Ricordiamo che è indispensabile effettuare il pagamento delle spese per i lavori di ristrutturazione solo tramite bonifico bancario da cui risulti:

  1. la causale del versamento;
  2. il codice fiscale del beneficiario dell’agevolazione;
  3. la partita IVA o il codice fiscale dell’impresa beneficiaria del bonifico.

Va inoltre ricordato che:

  • se il pagamento è stato effettuato da più soggetti, il bonifico deve riportare il numero di codice fiscale di ognuno di essi;
  • nel caso sia stato indicato solo il codice fiscale del soggetto che ha inviato la comunicazione al centro servizi, niente paura , la detrazione viene riconosciuta anche agli altri aventi diritto purché questi indichino nella loro dichiarazione dei redditi il codice fiscale riportato sul bonifico;
  • in caso di lavori condominiali, nel bonifico dovrà essere trascritto il codice fiscale del condominio, quello dell’Amministratore, e dell’eventuale condomino che ha provveduto al pagamento materiale della spesa;
  • in caso di comproprietà dell’immobile, il diritto alla detrazione va ripartito tra i proprietari sulla base delle spese effettivamente sostenute da ciascuno di essi. Anche in questo caso vanno riportati i codici fiscali di ognuno dei comproprietari, ricordandosi che le fatture devono essere intestate agli stessi nominativi. Tuttavia se nel bonifico è stato indicato solo il codice fiscale del soggetto che ha inviato la comunicazione al Centro Servizi, per gli altri partecipanti non decade la possibilità di ottenere il beneficio a meno che questi non si dimentichino di indicare nella loro dichiarazione dei redditi il codice fiscale riportato sul bonifico.

acrobatfacsimile bonifico bancario

Nella causale del versamento si dovrà indicare la tipologia dei lavori con la successiva dicitura ” Articolo 1, comma 3, decreto del Ministro delle Finanze e dei Lavori Pubblici 18 febbraio 1998, n. 41 “.

8. I PRINCIPALI TIPI DI INTERVENTI AMMESSI ALLA DETRAZIONE IRPEF DEL 36%

Possono godere della detrazione i seguenti interventi:

  • manutenzione ordinaria (riparazioni o sostituzioni senza innovazione), solo se effettuati sulle parti comuni;
  • manutenzione straordinaria (comprendono al loro interno anche i connessi lavori ordinari necessari al completamento dell’opera, e non soggette necessariamente ad autorizzazioni comunali);
  • restauro e risanamento conservativo;
  • ristrutturazione edilizia;
  • realizzazione o acquisto dal costruttore di box o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune;
  • eliminazione delle barriere architettoniche;
  • opere finalizzate alla cablatura degli edifici;
  • opere finalizzate al contenimento dell’inquinamento acustico;
  • opere finalizzate al risparmio energetico, specialmente se rivolte all’utilizzo di fonti rinnovabili di energia;
  • opere finalizzate alla sicurezza statica e antisismica, comprendenti anche quelle necessarie alla redazione della documentazione comprovante tale sicurezza;
  • opere che, sfruttando mezzi tecnologici, siano atte a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione da parte di soggetti portatori di handicap;
  • opere destinate alla prevenzione del rischio del compimento di atti illeciti di terzi;
  • opere destinate alla prevenzione degli infortuni domestici.

In particolare, ecco un elenco esemplificativo di interventi ammissibili a fruire della detrazione Irpef. In ogni caso, deve essere verificata la conformità alle normative edilizie locali.

A. Sulle singole unità abitative

Accorpamenti di locali Spostamento di alcuni locali da una unità immobiliare ad altra o anche o di altre unità immobiliari – unione di due unità immobiliari con opere esterne

Allargamento porte Con demolizioni di modesta entità, realizzazione di chiusure o aperture interne che non modifichino lo schema distributivo delle unità immobiliari e dell’edificio

Allargamento porte e finestre esterne Con demolizioni di modeste proporzioni di muratura

Allarme finestre esterne Installazione, sostituzione dell’impianto o riparazione con innovazioni

Ampliamento con formazione Demolizione e/o costruzione (scale, vano ascensore, locale caldaia, ecc.) di volumi tecnici con opere interne ed esterne

Ampliamento locali Demolizione e/o costruzione ampliando volumetrie esistenti (Detraibile, purché non sia un nuovo appartamento)

Apertura interna Apertura vano porta per unire due unità immobiliari o altri locali con opere interne o apertura sul pianerottolo interno

Ascensore Nuova installazione o sostituzione di quello preesistente (esterno o interno) con altro avente caratteri essenziali diversi, oppure per adeguamento L. 13/89

Balconi Rifacimento con altro avente caratteri diversi (materiali, finiture e colori) da quelli preesistenti e nuova costruzione

Barriere architettoniche Eliminazione

Box auto Nuova costruzione  (Detraibile, purché reso pertinenziale di una unità immobiliare)

Cablatura degli edifici Opere finalizzate alla cablatura degli edifici, a condizione che interconnettano tutte le unità immobiliari residenziali

Caldaia Sostituzione o riparazione con innovazioni

Caloriferi e condizionatori Sostituzione con altri anche di diverso tipo e riparazione o installazione di singoli elementi (Detraibile nelle singole unità immobiliari se si tratta di opere finalizzate al risparmio energetico)

Installazione di macchinari esterni Cancelli esterni Nuova realizzazione o sostituzione con altri aventi caratteristiche diverse (materiali, dimensioni e colori) da quelle preesistenti

Canna fumaria Nuova costruzione interna o esterna o rifacimento modificando i caratteri preesistenti

Cantine Effettuazione di suddivisioni interne con demolizioni e ricostruzioni tavolati opere esterne con modifiche delle caratteristiche delle pareti, porte e finestre

Centrale idrica Riparazioni varie con modifiche distributive interne o esterne – Nuova costruzione (volume tecnico) nell’ambito di un’operazione di manutenzione straordinaria, di un restauro o di una ristrutturazione

Centrale termica Riparazioni varie interne ed esterne, conservando le caratteristiche (materiali, sagoma e colori) uguali a quelle preesistenti (opere murarie) – Con modifiche distributive interne -  Con modifiche esterne (sagoma, materiali e colori nuova costruzione (volume tecnico) nell’ambito di un’operazione di manutenzione straordinaria, di un restauro o di una ristrutturazione

Citofoni, videocitofoni e telecamere Sostituzione o nuova installazione con le opere murarie occorrenti

Contenimento dell’inquinamento acustico Opere finalizzate al contenimento realizzate anche in assenza di opere  edilizie propriamente dette (Detraibile, purché sia certificato il raggiungimento degli standard di legge)

Cornicioni Nuova formazione o rifacimento con caratteristiche diverse da quelle preesistenti

Davanzali finestre e balconi Nuova realizzazione o sostituzione di quelli preesistenti con altri aventi caratteristiche diverse (materiali, finiture e colori)

Facciata Rifacimento, anche parziale, modificando materiali e/o colori (o anche solo i colori)

Finestra Nuova apertura o modifica di quelle preesistenti – Sostituzione con finestre di sagoma, materiale e colori diversi

Fognatura Nuova costruzione o rifacimento con dimensioni e/o percorso diversi da quello preesistente, con opere interne o esterne (dal limite della proprietà fino alla fognatura pubblica)

Garage Riparazioni varie e sostituzioni di parti con caratteristiche diverse da quelle preesistenti – Nuova costruzione (Detraibile, se reso pertinenziale ad una unità immobiliare)

Gradini scale Sostituzione gradini interni e esterni, modificando la forma, le dimensioni o i materiali preesistenti

Grondaie Nuova installazione o sostituzione con modifiche della situazione preesistente

Impianto di riscaldamento autonomo interno (purché conforme alla L. 46/90) Nuovo impianto, senza opere edilizie – Nuovo impianto con opere edilizie esterne (canna fumaria e/o altre opere interne o esterne) per riscaldamento o ventilazione – Riparazioni con ammodernamenti e/o innovazioni

Impianto idraulico Sostituzione o riparazione con innovazioni rispetto al preesistente

Inferriata fissa Sostituzione con innovazioni rispetto alla situazione preesistente – Nuova installazione con o senza opere esterne

Infissi esterni Nuova installazione o sostituzione con altri aventi sagoma, materiali o colori diversi (solo se riguarda l’intera facciata)

Intonaci esterni facciata Intonaci e tinteggiatura esterna con modifiche a materiali e/o colori

Lastrico solare Rifacimento con materiali diversi rispetto a quelli preesistenti

Locale caldaia Riparazioni murarie varie con modifiche rispetto alla situazione preesistente – Nuova formazione (volume tecnico) o esecuzione di interventi esterni che modificano materiali-finiture-colori

Lucernari Nuova formazione o sostituzione con altri aventi caratteri (sagoma e colori) diversi da quelli preesistenti

Mansarda Modifiche interne ed esterne con opere edilizie, senza modificarne la destinazione d’uso

Marciapiede Nuova realizzazione su suolo privato

Messa a norma degli edifici Interventi di messa a norma degli edifici (Detraibile, purché compresa nelle categorie di cui all’art. 1 L. 449/97 e siano presentate le certificazioni di legge)

Montacarichi Nuova installazione e sostituzione di quello preesistente con altro avente caratteristiche (materiali e colori) diverse da quelle preesistenti

Muri di cinta Realizzazione e sostituzione con modificazioni rispetto alla situazione preesistente

Muri esterni di contenimento Nuova costruzione, demolizione e ricostruzione in altra parte esterna o nello stesso luogo, ma modificando dimensioni, sagoma, materiali e colori

Muri interni Nuova costruzione o demolizione e ricostruzione in altra parte interna

Parapetti e balconi Rifacimento o sostituzione con altri aventi caratteri diversi da quelli preesistenti

Parete esterna Rifacimento anche parziale modificando materiali e colori (o anche solo i colori)

Parete interna Nuova costruzione, demolizione e ricostruzione in altra parte interna

Pavimentazione esterna Nuova pavimentazione o sostituzione della preesistente modificando la superficie e i materiali

Pensilina protezione autovetture Sostituzione di quella preesistente con altra avente caratteristiche (materiali e colori) diverse da quelle preesistenti

Persiana Nuova installazione o sostituzione con altra avente sagoma, materiale e colori diversi

Pianerottolo Riparazione struttura con dimensioni e materiali diversi da quelli preesistenti

Piscina Rifacimento modificando caratteri preesistenti
Porta blindata esterna

Nuova installazione o sostituzione con altre aventi sagoma o colori diversi

Porta blindata interna Nuova installazione

Porta-finestra Nuova installazione o sostituzione con altra avente sagoma e colori diversi – Trasformazione da finestra a porta finestra

Porte esterne Nuova installazione o sostituzione con altre aventi sagome o colori diversi e viceversa

Recinzioni Realizzazione di nuova recinzione o sostituzione di quella preesistente con altra avente caratteristiche diverse

Ricostruzione Demolizione e fedele ricostruzione di edifici

Risparmio energetico Opere finalizzate al risparmio energetico, realizzate anche in assenza di opere edilizie  propriamente dette (Detraibile, purché sia certificato il raggiungimento degli standard di legge)

Salvavita Sostituzione o riparazione con innovazioni

Sanitari Sostituzione di impianti e apparecchiature – Realizzazione di servizio igienico interno

Saracinesca Nuova installazione di qualsiasi tipo o sostituzione di quella preesistente con innovazioni

Scala esterna Nuova installazione, rifacimento e sostituzione con altra di caratteri (pendenza, posizione, dimensioni materiali e colori) diversi dai preesistenti

Scala interna Nuova installazione, rifacimento e sostituzione con altra, modificando pendenza e posizione rispetto a quella preesistente

Serramenti esterni Nuova installazione o sostituzione con altri aventi finiture e colori diversi dai precedenti

Sicurezza statica Opere finalizzate alla sicurezza statica ed antisismica

Solaio Sostituzione dei solai di copertura con materiali diversi dai preesistenti – Sostituzione di solai interpiano senza modifica delle quote -  Adeguamento dell’altezza dei solai, nel rispetto delle volumetrie esistenti

Soppalco Innovazioni rispetto alla struttura preesistente o nuova costruzione

Sottotetto Riparazione modificando la posizione preesistente; sostituzione apparecchi sanitari, innovazioni con caratteristiche diverse da quelle preesistenti – Modifiche interne ed esterne con varie opere edilizie senza modificarne la destinazione d’uso -  Formazione di una unità immobiliare abitabile nel sottotetto mediante l’esecuzione di opere edilizie varie (Detraibile purché già compreso nel volume)

Strada asfaltata privata Per accesso alla proprietà

Tegole Sostituzione con altre di materiale e/o forma diverse da quelle preesistenti

Terrazzi Rifacimento completo con caratteristiche diverse da quelle preesistenti (dimensioni o piano)

Tetto Sostituzione dell’intera copertura -  Modifica della pendenza delle falde con o senza aumento di volume

Tinteggiatura esterna Rifacimento modificando materiali e/o colori

Travi (tetto) Sostituzioni con modifiche – Sostituzione totale per formazione nuovo tetto

Veranda Innovazioni rispetto alla situazione precedente -  Nuova costruzione con demolizione del muro che dà sul balcone creando aumento di superficie lorda di pavimento – Trasformazione di balcone in veranda

Vespaio Rifacimento

Zoccolo esterno facciata Sostituzione con altro avente caratteri essenziali diversi

B. Sulle parti condominiali

Aerosabbiatura Su facciata

Allargamento porte interne Con demolizioni di modesta entità

Allarme (impianto) Riparazione senza innovazioni – Riparazione con sostituzione di alcuni elementi

Androne Rifacimento conservando caratteristiche uguali a quelle preesistenti

Antenna Antenna comune in sostituzione delle antenne private

Balconi Riparazioni parti murarie (frontalini, cielo), sostituzione di parapetti e ringhiere conservando caratteristiche (materiali, sagome e colori) uguali

Box Riparazioni varie e sostituzione di parti anche strutturali conservando dimensioni uguali a quelle preesistenti

Caldaia Riparazione senza innovazioni – Riparazione con sostituzione di alcuni elementi

Caloriferi e condizionatori Sostituzione con altri anche di diverso tipo e riparazione o installazione di singoli elementi

Cancelli esterni Riparazione o sostituzione cancelli o portoni, conservando caratteristiche (sagoma e colori) uguali a quelle preesistenti

Canna fumaria Riparazione o rifacimento, interno ed esterno conservando caratteristiche (materiali, sagoma e colori) uguali a quelle preesistenti

Cantine Riparazione conservando caratteristiche (materiali e colori) uguali a quelle preesistenti

Centrale idrica Riparazioni varie interne ed esterne, conservando caratteristiche (materiali, sagoma e colori) uguali a quelle preesistenti

Centrale termica Riparazioni varie interne ed esterne, conservando caratteristiche (materiali, sagoma e colori) uguali a quelle preesistenti

Cornicioni Rifacimento o sostituzione conservando i caratteri essenziali preesistenti (materiali, dimensioni)

Davanzali finestre e balconi Riparazione o sostituzione conservando i caratteri essenziali preesistenti

Facciata Piccola apertura per sfiatatoio gas, rifacimento, anche completo, con materiali e colori uguali a quelli preesistenti

Finestra Sostituzione senza modifica della tipologia di infissi

Fognatura Riparazione o sostituzione della canalizzazione fognaria, fino al limite della proprietà del fabbricato

Garage Riparazioni varie e sostituzione di parti anche strutturali conservando dimensioni uguali a quelle preesistenti

Gradini scale Sostituzione con gradini uguali a quelli preesistenti, interni e esterni

Grondaie Riparazione o sostituzione senza modifiche della situazione preesistente

Impianto di riscaldamento Riparazione dell’impianto senza innovazioni, riparazione con ammodernamenti e/o innovazioni  (purché conforme alla L. 46/90)

Impianto idraulico Riparazione senza innovazioni o sostituzioni

Inferriata fissa Sostituzione di quelle preesistenti senza modificare la sagoma e/o i colori

Infissi esterni Riparazione o sostituzione, conservando la sagoma, i materiali e i colori uguali a quelli preesistenti

Infissi interni Sostituzione con altri infissi conservando le caratteristiche preesistenti

Intonaci esterni facciata Intonaci e tinteggiatura esterna conservando materiali e colori uguali a quelli preesistenti

Intonaci interni Intonaci e tinteggiatura interna senza limitazioni di materiale e colori

Lastrico solare Rifacimento conservando materiali uguali a quelli preesistenti

Locale caldaia Riparazioni murarie varie conservando le suddivisioni interne preesistenti

Lucernari Sostituzione con altri aventi gli stessi caratteri (sagoma e colori) di quelli preesistenti

Marciapiede su suolo privato Rifacimento come preesistente

Montacarichi (interni ed esterni) Riparazione conservando caratteristiche uguali a quelle preesistenti

Muri di cinta Riparazione conservando caratteristiche uguali a quelle preesistenti

Muri esterni di contenimento Riparazione o rifacimento con materiali e sagoma uguali a quelli preesistenti

Muri interni Riparazione o rifacimento conservando la stessa posizione, anche con materiali diversi

Parapetti e balconi Riparazione o rinforzo della struttura conservando caratteri uguali a quelli preesistenti

Parcheggi Riparazioni varie e sostituzione di parti anche strutturali conservando dimensioni uguali a quelle preesistenti

Parete esterna Rifacimento, anche completo, con materiali e colori uguali a quelli preesistenti

Parete interna Riparazione o rifacimento conservando la stessa posizione, anche con materiali diversi

Pavimentazione esterna Rifacimento con dimensioni e materiali uguali a quelli preesistenti

Pavimentazione interna Riparazioni senza innovazioni

Pensilina protezione autovetture Rifacimento conservando sagoma e colori preesistenti

Persiana Sostituzione conservando le caratteristiche preesistenti (sagoma e colori)

Pianerottolo Riparazione struttura conservando dimensioni e materiali uguali a quelli preesistenti (interno ed esterno)

Piscina Riparazione e rinforzo di strutture, conservando le caratteristiche (materiali, sagoma e colori) preesistenti

Porta blindata esterna Sostituzione conservando sagome e colori preesistenti

Porta-finestra Sostituzione con altra avente gli stessi caratteri essenziali

Porte esterne Sostituzione conservando sagome e colori preesistenti

Porte interne Riparazione, conservando materiali, colori, dimensioni

Recinzioni Riparazione e sostituzione conservando caratteristiche (sagoma, materiali e colori) preesistenti

Salvavita Riparazione senza innovazioni o riparazione con sostituzione di alcuni elementi

Sanitari Riparazione apparecchi sanitari e opere edilizie varie (tubazioni, piastrelle, ecc.)

Saracinesca Sostituzione con altra purché vengano conservati dimensioni e colori uguali a quelli preesistenti

Scala esterna Riparazione conservando pendenza, posizione, sagoma, colori e materiali uguali ai preesistenti

Scala interna Riparazione e sostituzione conservando pendenza sagoma e posizioni preesistenti

Serramenti esterni Sostituzione con altri aventi le stesse caratteristiche

Serramenti interni Riparazioni, conservando materiali caratteristiche e colori preesistenti

Solaio Sostituzione dei solai di copertura con materiali uguali a quelli preesistenti

Tegole Sostituzione con altre uguali a quelle preesistenti

Terrazzi Riparazione delle pavimentazioni, rifacimento o sostituzione conservando le caratteristiche preesistenti (dimensioni e piano)

Tetto Riparazione con sostituzione di parte della struttura e dei materiali di copertura, conservando le caratteristiche preesistenti

Tinteggiatura esterna Rifacimento conservando materiali e colori preesistenti

Tinteggiatura interna Rifacimento senza limitazioni per materiali e colori

Tramezzi Sostituzione tramezzi interni, senza alterazione della tipologia dell’unità immobiliare

Travi (tetto) Sostituzione con altre aventi materiali, dimensioni e posizione uguali a quelle preesistenti

Veranda Rifacimento parziale conservando i caratteri essenziali

Zoccolo esterno facciata Rifacimento conservando i caratteri essenziali

.

Si veda anche

Guida alle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie e l’acquisto contestuale di arredamento, elettrodomestici, televisori e personal computer

Multe – Se il Prefetto non convoca il ricorrente che chiede di essere audito, il verbale è nullo e la sanzione inefficace

con 2 commenti

Signori, buongiorno.

volevo sottoporvi quanto mi è capitato, chiedendo un vostro parere nel merito.

Ho proposto ricorso al Prefetto contro una multa, chiedendo di essere ascoltato insieme ad alcuni testimoni. Due settimane fa mi sono recato negli Uffici Prefettizi per acquisire informazioni sull’iter della pratica . Con mio grande stupore mi è stato riferito che il Prefetto mi aveva già convocato e,  non essendomi io presentato all’audizione,  il ricorso era da considerarsi respinto.

Secondo gli impiegati della Prefettura la convocazione risultava notificata per compiuta giacenza. Ho chiesto allora la relata di notifica e qui è venuto fuori l’inghippo: la comunicazione  era stata inviata ad un indirizzo diverso dal mio ed il destinatario dichiarato “sconosciuto” dal postino.

Quei delinquenti (così devo chiamarli) mi hanno allora promesso la cancellazione d’ufficio del decreto ingiuntivo. Invece due giorni dopo, il decreto ingiuntivo – con il raddoppio della sanzione pecuniaria-  mi è stato comunque notificato (e, per giunta, all’indirizzo corretto, questa volta).

Come ciliegina sulla torta, nel decreto ingiuntivo non c’era alcun riferimento all’errore commesso nella notifica di convocazione per l’audizione (ho pagato cara l’ingenuità di spiegare che la notifica era stata inviata ad altro indirizzo).

Semplicemente il rigetto veniva  motivato dalla circostanza che il ricorso non risultava “sorretto da utili elementi probatori atti a rendere verificabili le ragioni addotte”. Insomma una vera porcata!

Vi ringrazio per l’attenzione e vi sarei infinitamente grato se poteste suggerirmi una strategia efficace per il ricorso al Giudice di Pace.

Marco

Caro Marco, sono ormai innumerevoli i casi di notifiche errate per giacenza. Quando gli uffici prefettizi non riescono a smaltire i ricorsi, e soprattutto quando in tali ricorsi il trasgressore chiede di essere audito, magari insieme ad altri testimoni, la strategia adottata è quella di inviare ad un indirizzo sbagliato l’invito a comparire .

Infatti, il personale della PA addetto a vagliare i ricorsi dei cittadini, sa bene che, in ogni civiltà giuridica che si rispetti, il sanzionato ha il diritto di essere ascoltato per poter esporre  la propria difesa.

Per fortuna i giudici di Cassazione hanno recentemente ribadito questo principio.

In caso di infrazioni al codice della strada, quando l’automobilista chiede di essere ascoltato l’amministrazione non può tirarsi indietro. Se lo fa, la multa comminata al trasgressore va annullata. Dunque, è nulla la multa per violazione del codice della strada se il trasgressore che ne ha fatto richiesta non viene ascoltato.

Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 13622/2009 secondo la quale in tema di sanzioni amministrative, la mancata audizione dell’interessato, che ne abbia fatto istanza, da parte dell’autorità competente costituisce violazione di una regola procedimentale la cui osservanza è prescritta, in generale, dalla legge n. 689 del 1981 e, in particolare, per le violazioni al codice della strada, a tutela del diritto di difesa del presunto trasgressore nella fase amministrativa, con la conseguente illegittimità, in caso di inosservanza, dell’ordinanza di ingiunzione emessa a conclusione di questa fase.

Con questa sentenza la Suprema Corte  ha dato ragione a un automobilista della provincia di Torino, reo di aver superato i limiti di velocità, e al quale dunque era stata comminata la relativa sanzione, successivamente confermata dal giudice di pace.

Per i Supremi giudici invece “in tema di sanzioni amministrative, la mancata audizione dell’interessato, che ne abbia fatto richiesta, da parte dell’autorità competente” integra una doppia violazione con “la conseguente illegittimità […] dell’ordinanza ingiunzione”.

In materia di ordinanze esiste, infatti, una regola procedimentale di carattere generale (articolo 18 della legge 689/1981) che prescrive il diritto degli interessati a essere sentiti dall’autorità entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione. E, più in particolare, vi è una norma specifica del Codice della strada, l’articolo 204 del Dlgs 285/1992, che prevede l’obbligo del prefetto che irroga la sanzione, “a tutela del diritto di difesa del trasgressore”, di sentire “gli interessati che ne abbiano fatta richiesta” e in caso contrario l’ordinanza ingiunzione diventa illegittima.

Nulla da fare dunque per l’amministrazione che ha dovuto capitolare di fronte alle legittime rivendicazioni del conducente. I giudici di Piazza Cavour hanno, così, cassato la sentenza di primo grado e stabilito un altro importante tassello a difesa dei diritti degli automobilisti.

Dunque, caro Marco, annoti la sentenza e proceda entro i canonici 30 giorni a proporre ricorso al Giudice di Pace.

Corte di cassazione – Sezione II civile – Sentenza 11 giugno 2009 n. 13622

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Written by c0cc0bill

30 Giugno 2009 alle 12:36

Portabilità del mutuo – risarcimento al mutuatario per ritardi oltre i 30 giorni

con 14 commenti

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge fiscale con il pacchetto di misure anticrisi, che contiene anche provvedimenti riguardanti la portabilità del mutuo o surrogazione del mutuo.

Un articolo del decreto legge prevede infatti che, nel caso la banca ritardi la portabilità di un mutuo (cioè il passaggio del cliente ad altro istituto di credito con un altro mutuo) oltre i 30 giorni dovrà risarcire il proprio cliente in misura pari all’1% del valore del prestito per ogni mese o frazione di ritardo.

Più in dettaglio, iIn caso di surrogazione, cioè di sostituzione del mutuo di una banca con quello di un’altra, il cliente ha diritto a un risarcimento in caso di ritardo. Se la surrogazione del mutuo non si perfeziona entro 30 giorni dalla data della richiesta da parte della banca cessionaria alla banca cedente, quest’ultima è tenuta a risarcire al cliente l’1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo (la banca cedente potrà poi eventualmente rivalersi sulla banca cessionaria nel caso il ritardo sia imputabile a quest’ultima).

All’articolo 10 comma 3 del Decreto fiscale varato venerdì 26 giugno 2009 dal Consiglio dei Ministri  è  stabilito che «nel caso in cui la surrogazione del mutuo non si perfezioni entro il termine di 30 giorni dalla data della richiesta da parte della banca cessionaria alla banca cedente dell’avvio delle procedure di collaborazione interbancarie ai fini dell’operazione di surrogazione, la banca cedente è comunque tenuta a risarcire il cliente in misura pari all’1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo».

La “vecchia” banca viene quindi ritenuta responsabile nel caso di problemi nel trasloco del mutuo, anche se può «rivalersi sulla banca cessionaria nel caso il ritardo sia dovuto a quest’ultima».

La pratica della surroga, introdotta ormai da più di 2 anni dal Decreto Bersani, ha conosciuto nel tempo fasi alterne: a un avvio decisamente difficoltoso (sono stati necessari ben 7 ulteriori interventi per chiarire norme e procedure) è seguita una fase di assestamento e dallo scorso giugno, da quando cioè è stata attivata la procedura automatica di colloquio tra le banche, sono oltre 30mila secondo i dati Abi i risparmiatori che hanno traslocato con successo il proprio mutuo.

Nonostante gli indubbi progressi i mutuatari che vogliono servirsi della portabilità continuano a segnalare difficoltà nell’ingranaggio: procedure che si protraggono eccessivamente a lungo nel tempo con il rischio che le condizioni di mercato possano variare; problemi che  sopraggiungono nel momento delicato dell’effettivo passaggio dalla vecchia alla nuova banca; spese a vario titolo che spuntano a sorpresa nella fase finale dell’accordo in barba al tanto sbandierato “costo zero”.

Ora arriva l’intervento del Governo che dovrebbe garantire una maggiore celerità nelle operazioni da parte delle banche, pena il versamento di una penale dell’1% (da chiarire se sia da calcolare sull’importo iniziale del mutuo o sul debito residuo al momento della richiesta di surroga) nel caso di ritardi oltre i 30 giorni.

Dunque, ci saranno possibili penali in arrivo per le banche che ostacoleranno la portabilità dei mutui. La manovra estiva varata venerdì scorso ha infatti stabilito che «nel caso in cui la surrogazione del mutuo non si perfezioni entro il termine di 30 giorni dalla data della richiesta da parte della banca cessionaria alla banca cedente dell’avvio delle procedure di collaborazione interbancarie ai fini dell’operazione di surrogazione, la banca cedente è comunque tenuta a risarcire il cliente in misura pari all’1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo». Debora Rosciani ne parla domani a Salvadanaio con Roberto Anedda, direttore marketing di Mutuionline.

Riassumiamo, graficamente, infine,  la procedura di portabilità del mutuo

portabilità del mutuo - procedura

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Assegni bancari circolari e bonifici – la data di valuta e di disponibilità per il beneficiario non può superare i tre giorni lavorativi successivi alla data di versamento

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Via libera del Consiglio dei ministri al decreto legge anti-crisi: la cosiddetta «manovrina» che prevede misure per circa 2 miliardi di euro tra tagli e nuovi prelievi.

Il decreto introduce una nuova normativa relativamente al contenimento delle commissioni bancarie.

In particolare c’è una norma secondo la quale per tutti gli assegni bancari versati in conto corrente la data di valuta e di disponibilità per il beneficiario non può superare i tre giorni lavorativi successivi alla data di versamento.

Inoltre, per tutti gli assegni circolari e i bonifici la data di valuta e di disponibilità non può superare un giorno. È nulla ogni pattuizione contraria».

Il decreto prevede, quindi, restrizioni per la data valuta, cioè il tempo che la banca richiede per l’effettiva disponibilità di un assegno versato o di un bonifico effettuato. Da ora in poi non potrà essere superiore ai tre giorni successivi alla data del versamento, mentre per quelli circolari e i bonifici non potrà superare le ventiquattrore.

Riassumendo

Dal prossimo 1° novembre la data di valuta per bonifici e assegni circolari non potrà mai superare un giorno lavorativo successivo alla data del versamento; per gli assegni bancari la data non potrà mai superare i tre giorni lavorativi.

La disponibilità economica al beneficiario delle somme versate non potrà mai superare i quattro giorni lavorativi successivi alla data del versamento per bonifici e assegni circolari; i giorni salgono a cinque per gli assegni bancari. Anche queste disposizioni entrano in vigore il 1° novembre ma si tratta di norme temporanee perché già dal 1° aprile 2010 si cambia: da quel giorno la data di disponibilità economica non potrà mai superare i quattro giorni anche per gli assegni bancari.

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Commissione di massimo scoperto – nulle tutte le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se essa supera lo 0,5 per cento trimestrale dell’importo in affidamento

con 26 commenti

Il 26 giugno 2009  c’è stato il via libera del Consiglio dei ministri alla manovra d’estate, un decreto legge che contiene  anche misure finalizzate a contrastare la reintroduzione, sotto mentite spoglie, di clausole contrattuali per la remunerazione della controversa  commissione di massimo scoperto.

L’ammontare della commissione chiesta dalla banca per la messa a disposizione degli affidamenti su conto corrente non può superare lo 0,5% trimestrale dell’importo dell’affidamento.  Pena la nullità della clausola.

L’elemento di novità è senza dubbio dato dalle misure in materia bancaria. L’art. 2 del decreto dispone, infatti, che sono nulle tutte le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto ed ogni altra clausola avente il medesimo scopo o finalità se l’importo della commissione supera lo 0,5% trimestrale della somma concessa in affidamento.

In seguito al dl anticrisi che sei mesi fa aveva messo al bando la commissione dichiarandola nulla sotto alcune condizioni, le banche si erano attrezzate di fatto reintroducendo il massimo scoperto con una veste nuova: recupero spese per ogni sospeso, commissione per istruttoria urgente e onere per passaggio a debito nel trimestre. Debora Rosciani ne parla a Salvadanaio con l’avv. Gloria Gatti, esperta di questioni legali per Il Sole 24 Ore e Fabio Picciolini, segretario nazionale di Adiconsum.

La clausola di massimo scoperto era stata messa sotto accusa dall’Antitrust come elemento discriminante e poco trasparente nel rapporto tra istituti di credito e clienti.

Già nelle “lenzuolate” di Bersani era prevista la sua abolizione, mai realizzata però dalle banche.

Cosa era la commissione di massimo scoperto (CMS)

Si intende per commissione di massimo scoperto il corrispettivo pagato dal cliente per compensare la banca dell’onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell’utilizzo dello scoperto di conto. Applicata sul massimo saldo negativo registrato durante il trimestre, la commissione di massimo scoperto era applicata per tutti e tre i mesi, anche se in tale periodo il cliente era finito in passivo solo per un giorno. A gennaio 2009 il Parlamento aveva sancito con il Decreto Anticrisi (articolo 2 bis) la nullità delle commissione di massimo scoperto se il saldo del conto corrente resta a debito per un periodo inferiore a 30 giorni consecutivi oppure se il cliente non ha un’apertura di credito.

Nella pratica bancaria è dato individuare due differenti metodi di calcolo del corrispettivo: un compenso dovuto allorché il saldo del cliente risulti debitore oltre un determinato numero di giorni e calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento; un compenso parametrato alla somma resa disponibile dall’intermediario ma non utilizzata dal cliente.

La ragione economica sottostante alla prima delle applicazioni evidenziate viene individuata nella circostanza che la banca non fa previsioni sul singolo rapporto ma sulla totalità dei rapporti con i propri clienti, non destinando allora risorse per l’ipotesi in cui tutti i clienti utilizzino contemporaneamente e per l’intero l’apertura di credito concessa, ma riservando la provvista a previsioni medie di utilizzo. In tal caso, ragionando sulla massa, utilizzi superiori alle previsioni statistiche determinano per la banca la necessità di rivolgersi a sua volta ad altri intermediari, il che costituisce un costo aggiuntivo poi addebitato al cliente.

Tale applicazione della clausola, peraltro, viene a sovrapporsi alla disciplina dei frutti civili, sottospecie interessi, poiché in entrambi i casi si assiste a una ipotesi di corrispettivo per il godimento da parte di soggetti terzi (i clienti) di beni propri (della banca), sebbene con metodi di calcolo differenti. Non confondibile, al contrario, la commissione di massimo scoperto con gli interessi nella seconda ipotesi, ove non si ha un corrispettivo per il godimento da parte di soggetti terzi di beni propri, bensì un corrispettivo per il mancato godimento da parte di terzi di beni propri.

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Tetto sugli interessi dei mutui a tasso variabile, sospensione mutuo, restituzione dei conti dormienti ai legittimi proprietari e bonus vacanze – Le ultime quattro “bufale” del governo

con 18 commenti

Esaminiamo la situazione relativa a quattro provvedimenti varati dal governo e non compiutamente attuati:  l’ effettiva applicazione del tetto (4%)  sugli interessi dei mutui a tasso variabile; la sospensione del pagamento delle rate del mutuo per cassaintegrati, licenziati e famiglie in difficoltà; l’esproprio dei conti “dormienti” per quanto riguarda la possibilità di restituzione ai legittimi proprietari che ne facessero richiesta; i “buoni vacanza”.

Tetto del 4% sugli  interessi dei mutui a tasso variabile

«Del “tetto al 4%” per gli interessi da versare nel 2009 sui finanziamenti per la prima casa accesi prima del 31 ottobre 2008, tanto sbandierato al momento di presentare le misure di sostegno alle famiglie italiane, non esiste pressoché traccia.

Cercare di capire dove si sia inceppata la macchina della burocrazia è come al solito un esercizio complicato e forse pure improduttivo. Di sicuro il ministero delle Finanze ci ha messo del suo al momento di stendere il testo di legge, così poco chiaro da rendere necessaria la pubblicazione di tre successive circolari esplicative.

Insomma, sono passati più di sei mesi dalla sua introduzione, ma nelle tasche della maggior parte dei potenziali beneficiari gli effetti del cosiddetto tetto del 4% per i mutui non si sono ancora visti. L’agevolazione era stata introdotta dal Decreto Anticrisi e voluta proprio per aiutare quelle famiglie che avevano visto aumentare a dismisura, a causa della crisi finanziaria la rata del proprio mutuo. Cos’è accaduto in questi mesi?

Le ragioni del ritardo sono differenti anche se sarebbero principalmente imputabili alla trasmissione dell’elenco dei mutuatari aventi diritto all’agevolazione da parte dell’agenzia delle entrate alle singole banche. Comunicazione che evidentemente ha richiesto più tempo di quanto previsto. Tuttavia a breve la situazione dovrebbe sbloccarsi grazie anche alla discesa in campo dell’Abi, l’associazione bancaria italiana che nei giorni scorsi ha inviato una circolare a tutte le banche invitandole ad accettare tutti i moduli di autocertificazione presentati dai clienti.

Debora Rosciani ne parla domani a Salvadanaio con Maximilian Cellino di Plus 24 e Pietro Locatelli, presidente di Systema Mutui.

Sospensione del pagamento delle rate del mutuo

Dall’accordo ABI MEF sulla sospensione del  pagamento rate mutuo siglato a marzo 2009:

“Per favorire le famiglie, che rischiano di subire eccessivamente le incertezze della congiuntura economica e i riflessi della crisi finanziaria, le Banche si impegnano:

1. a prevedere – nei casi in cui il sottoscrittore del mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale, o un componente del nucleo familiare convivente abbia usufruito, dalla data di sottoscrizione del protocollo d’intenti previsto all’art. 12 del decreto legge e fino al 31 dicembre 2011, di interventi di sostegno al reddito per la sospensione dal lavoro ovvero abbia subito la perdita della propria occupazione da lavoro dipendente, ovvero abbia i requisiti per l’assegnazione della somma una tantum di cui all’articolo 19, comma 2, decreto legge n. 185108 – la sospensione, per almeno 12 mesi, del pagamento delle rate senza oneri finanziari per il cliente e con conseguente traslazione del periodo di rimborso. A tal fine verrà anche utilizzato – se capiente – il Fondo di cui all’art. 2, comma 475 e seguenti della legge 24 dicembre 2007, n. 244. La sospensione termina anticipatamente nel caso in cui il lavoratore venga reintegrate o trovi una nuova occupazione;

2. per i lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione, riorganizzazione o chiusura delle aziende per i quali e previsto l’utilizzo della Cassa Integrazione Straordinaria o in deroga, le Banche si impegnano a favorire accordi che permettano alla clientela di accedere all’anticipo delle quote di cassa integrazione straordinaria o in deroga attraverso i loro sportelli almeno fino al 31 dicembre 2011.

Le banche attiveranno un sistema di diffusione e pubblicizzazione delle diverse iniziative. Al fine di realizzare tali interventi, le Banche si impegnano entro è settimane dalla firma del protocollo d’intenti a predisporre operativamente gli strumenti e a darne adeguata pubblicità ai propri clienti.”

Analizziamo, ad esempio,  l’iniziativa UNICREDIT

Periodo previsto di sospensione del pagamento delle rate del mutuo : 12 mesi

Eventi al verificarsi dei quali è possibile presentare istanza di sospensione del pagamento delle rate del mutuo da parte di uno degli intestatari del mutuo:

  1. separazione/divorzio tra coniugi in presenza di figli a carico
  2. perdita occupazione (lavoratori a tempo indeterminato)
  3. perdita del posto di lavoro/mancato rinnovo del contratto per tutte le categorie di lavoratori atipici (stagionali, tempo determinato, co.co.pro., interinali, contratti di formazione lavoro e apprendistato, ecc.)
  4. inserimento in Cassa Integrazione Guadagni (CIG) Ordinaria e Straordinaria
  5. decesso

Requisiti per accedere al beneficio:

  • bisogna essere intestatari di un mutuo finalizzato all’acquisto della prima casa, sottoscritto presso il Gruppo UniCredit prima del verificarsi dell’evento, completamente erogato e con qualsiasi tipologia di tasso o ammortamento applicato al momento del verificarsi dell’evento;
  • gli intestatari  devono disporre di redditi lordi maturati nell’anno 2007 inferiori a 25.000 Euro (somma dei redditi degli intestatari del mutuo);
  • le rate devono essere state pagate regolarmente, almeno fino al momento del verificarsi di uno degli eventi previsti nel periodo che va dal 01.10.2008 al 31.12.2009.

Documenti richiesti:

  • CUD 2008 o Modello Unico 2008 o 730/2008 di tutti gli intestatari del mutuo;
  • stato di famiglia (in caso di separazione/divorzio);
  • sentenza di separazione giudiziale o omologa di separazione consensuale o sentenza di divorzio; in alternativa, dichiarazione dell’avvocato di parte che conferma l’emissione dei provvedimenti sopra indicati e riassume le condizioni in essi contenute;
  • lettera di licenziamento con data compresa tra il 01/10/2008 e 31/12/2009 (in caso di perdita occupazione);
  • ultima busta paga e dichiarazione del datore di lavoro (in caso di perdita del posto di
  • lavoro/mancato rinnovo del contratto per tutte le categorie di lavoratori atipici);
  • lettera di inserimento in Cassa Integrazione Guadagni, esibita in originale (in caso di inserimento in Cassa Integrazione Guadagni );
  • certificato di morte in originale.

Meccanismo di recupero delle rate non pagate nel periodo di sospensione: le rate saranno posticipate e accodate al piano di ammortamento originale del mutuo senza costi aggiuntivi, oneri o interessi di mora.

E, dunque, è immediato considerare gli aspetti che seguono:

1) Si chiede come requisito di accesso al beneficio  un reddito riferito  al 2007 non superiore a 25 mila euro complessivamente,  per tutti gli intestatari del mutuo. Cioè un mutuatario licenziato nel 2009 che avesse avuto un reddito nel 2007 di 26 mila euro non fruisce della sospensione del pagamento delle rate del mutuo.

2) “Le rate saranno posticipate e accodate al piano di ammortamento originale del mutuo senza costi aggiuntivi, oneri o interessi di mora.”  Bene. Anzi male, perchè si parla di costi aggiuntivi, oneri o interessi di mora, ma nulla si dice circa gli interessi  derivanti dall’aumento della durata del finanziamento (conto di finanziamento accessorio).  E così assistiamo all’applicazione di interessi stratosferici per dodici mesi di sospensione, da scontare a fine del piano di ammortamento.

3) Ammesso che i requisiti siano soddisfatti, che il mutuatario intenda (per ragioni di forza maggiore) accollarsi gli interessi  del conto di finanziamento accessorio la sospensione non scatta automaticamente. La sospensione è subordinata ad una valutazione soggettiva della banca.

E non mancano le situazioni paradossali, come quella che ha vissuto un nostro lettore che ci scrive:

A sentir dell’accordo ABI-MEF per la sospensione del pagamento delle rate del mutuo ero molto felice. Sono, infatti, un padre di famiglia in cassaintegrazione.

Mi sono allora presentato alla filiale UNICREDIT dove ho stipulato il mutuo per fare la richiesta di sospensione del pagamento delle rate. Tutto andava benissimo, mi hanno detto che mi avrebbero richiamato.

Ed effettivamente sono stato contattato dal consulente della banca, il quale però mi ha comunicato che la richiesta non era stata accolta per un semplice motivo: sono in cassaintegrazione, purtroppo, da piu di due mesi.

In pratica per poter fruire dell’accordo avrei dovuto essere licenziato dopo la firma dell’accordo …

Comunque riportiamo lo spot pubblicitario confezionato dagli  ineffabili Tremonti boys:

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Ho perso il lavoro/sono in cassa integrazione – Posso far sospendere il pagamento della rata del mutuo?

Sì. Puoi ottenere il rinvio delle rate del mutuo presso le banche che hanno utilizzato gli strumenti finanziari messi a disposizione dal Governo.

Vale per te così come per un tuo familiare convivente: se hai perso il lavoro o sei in cassa integrazione puoi far sospendere per 12 mesi il pagamento delle rate del mutuo. Questo senza nessuna spesa aggiuntiva. Se nel frattempo verrai reintegrato o troverai una nuova occupazione, la sospensione delle rate terminerà anticipatamente.

Il vantaggio è poter affrontare meglio un momento difficile per la tua famiglia.

Rivolgiti alla tua banca e verifica se ha aderito all’iniziativa o se offre altre soluzioni analoghe.

Diverse banche infatti hanno stipulato specifici accordi con regioni, enti locali e associazioni di categoria finalizzati a consentire a chi si trova in questa condizione la sospensione delle rate del mutuo.

Trovi la lista delle banche che hanno aderito all’iniziativa sul sito www.tesoro.it.

.

Rimborso conti dormienti espropriati

Sul sito del Ministero Economia e Finanze (MEF) si legge:

“Il D.P.R. n. 116/07 ha specificato i criteri per individuare, nell’ambito del sistema finanziario, i conti definibili come dormienti. Rientrano in tale categoria i rapporti contrattuali (depositi di somme di denaro; depositi di strumenti finanziari) in relazione ai quali non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di loro libera disponibilità.

Le Banche e gli altri Intermediari hanno provveduto ad identificare i suddetti rapporti e a comunicare i relativi dati a questo Ministero. Va precisato che la qualificazione come “dormiente” di un determinato conto non pregiudica il diritto alla restituzione  al  titolare: quest’ultimo potrà richiedere la restituzione delle relative somme o alla Banca o all’Intermediario presso cui risulta tale rapporto o direttamente a questo Ministero, entro il normale termine prescrizionale, nel caso i relativi importi siano già stati trasferiti dalla Banca o dall’Intermediario al relativo Fondo.

Per consentirne la più ampia conoscibilità, secondo quanto prescritto dalla normativa di riferimento, è resa possibile la consultazione su questo sito dell’elenco dei conti considerati dormienti, come comunicati da Banche e Intermediari.”

C’è dunque una buona notizia: i titolari (o anche i loro delegati,  compresi gli eredi) di un rapporto non “risvegliato” nei termini, quindi classificato come “conto dormiente estinto”,  e come tale devoluto al Fondo potranno, entro 10 anni dal trasferimento, rivendicare  il diritto di credito sulle somme trasferite e rimpossessarsi così dei propri averi.

La cattiva notizia è invece che ad oggi, il Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha ancora definito il provvedimento attuativo che stabilisce le regole attraverso le quali gli aventi diritto potranno rivendicare le somme devolute al fondo entro i dieci anni dall’avvenuto trasferimento.

Si dice infatti che “la qualificazione come “dormiente” di un determinato conto non pregiudica il diritto alla restituzione al titolare: quest’ultimo potrà richiedere la restituzione delle relative somme o alla Banca o all’Intermediario presso cui risulta tale rapporto o direttamente a questo Ministero, entro il normale termine prescrizionale, nel caso i relativi importi siano già stati trasferiti dalla Banca o dall’Intermediario al relativo Fondo.

Ma in che modo è possibile richiedere la restituzione delle relative somme? Quale la procedura da seguire? Provate ad inviare una e-mail di richiesta informazioni all’indirizzo indicato (dt.direzione4.ufficio1@tesoro.it) ed aspettate …

Buoni vacanze

Andiamo a spulciare sul  sito del governo.

Leggiamo: “E’ stato pubblicato il 15 aprile 2009 sulla Gazzetta Ufficiale n. 44 – 5ª Serie Speciale – Contratti Pubblici – l’Avviso di manifestazione d’interesse per la gestione dei Buoni Vacanza. Destinatari dell’avviso, emanato dal Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le associazioni no-profit che hanno 20 giorni di tempo per presentare la propria offerta.

Spetta al gestore, individuato tramite convenzione, la verifica  e la  sussistenza dei requisiti per chi ha fatto richiesta del buono-vacanza.  Il  gestore predispone l’elenco dei soggetti che hanno  diritto all’agevolazione,  e assicura il raccordo con la rete di strutture turistiche convenzionate.”

Li ricordate vero i “Bonus Vacanza” per il turismo balneare, montano e termale destinati ai nuclei familiari che si trovano in particolari condizioni socio-economiche? La pubblicità governativa ed i comunicati stampa asserivano che “i Buoni possono essere utilizzati dal 6 gennaio fino alla prima settimana di luglio e dalla prima settimana di settembre fino al 20 dicembre.”

Dell’esito della manifestazione di interesse nulla è dato sapere e siamo ormai al 23 giugno 2009. Valutando a spanne i tempi necessari per mettere in moto la macchina organizzativa, una volta individuato il “gestore dei Buoni Vacanza“, sarà grasso che cola se chi ne ha diritto potrà fruire del beneficio entro il 20 dicembre p.v.

Anche perchè, inutile ricordarlo, attualmente il governo è parecchio impegnato nella gestione delle vacanze del premier Silvio Berlusconi a Villa Certosa …

La pagina del sito è rimasta aggiornata al 16 aprile.

Bonus Precari – Indennità statale di “fine rapporto” pari al 20% del reddito da lavoro percepito nel 2008

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bonus precari e cocopro legge  n.2/2009 articolo 19 commi 2 e 2 bisPer ottenere la prestazione prevista dalla legge  n.2/2009  – articolo 19, commi 2 e 2 bis -  i collaboratori coordinati e continuativi a progetto nel caso di fine lavoro devono compilare il modulo in tutte le sue parti e presentarlo presso gli uffici Inps della zona di residenza, o per posta (con raccomandata A/R) o tramite un ente di patronato che, per legge, offre assistenza gratuita.

Il “bonus precari” prevede che nel 2009 venga riconosciuta una somma una tantum pari al 20% del reddito percepito nell’anno precedente ai collaboratori coordinati a progetto che hanno perso il lavoro. Lo stesso bonus è riconosciuto nel 2010 e nel 2011, ma l’importo una tantum riconosciuto diminuirà fino al 10%.

A chi spetta

L’ indennità spetta nei soli casi di fine lavoro e nei limiti delle risorse prestabilite ai collaboratori coordinati e continuativi a progetto, di cui all’art. 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276 e successive modificazioni, iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l’INPS, con esclusione dei soggetti individuati dall’articolo 1, comma 212, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 ( quali ad esempio collaboratori occasionali, lavoratori autonomi occasionali ecc) i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni:

a) operino in regime di mono committenza;
b) abbiano conseguito l’anno precedente un reddito superiore a 5.000 euro e pari o inferiore al minimale di reddito di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233 (pari ad euro 13.819) e siano stati accreditati presso la predetta gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, un numero di mensilita’ non inferiore a tre;
c) con riferimento all’anno di riferimento siano accreditati presso la predetta gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un numero di mensilita’ non inferiore a tre;
e) non risultino accreditati nell’anno precedente almeno due mesi presso la predetta gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.”

Requisiti per poter accedere al bonus precari

Dunque, per aver diritto al bonus, il lavoratore deve essere iscritto alla gestione separata dell’Inps (sono quindi esclusi gli iscritti a qualsiasi altra forma previdenziale obbligatoria). Inoltre il collaboratore deve:

  • lavorare per un solo datore di lavoro al momento in cui cessa tale rapporto, quindi se un collaboratore ha due committenti e cessa il rapporto con uno di questi, non ha diritto all’integrazione al reddito;
  • aver guadagnato nel 2009 un reddito compreso tra 5.000 e a 13.819 euro;
  • aver lavorato, nel 2008, versando regolarmente i contributi alla gestione separata per un periodo compreso tra un minimo di 3 e un massimo di 10 mesi;
  • aver guadagnato nel 2008 un reddito compreso tra 5.000 euro e 11.516 euro;
  • aver lavorato nell’anno in corso, versando regolarmente i contributi alla gestione separata, per almeno tre mesi.

Altra condizione indispensabile per ottenere il trattamento di sostegno al reddito è, come abbiamo visto,  la dichiarazione da parte del lavoratore della sua immediata disponibilità a impiegarsi in un altro lavoro oppure a seguire un percorso di riqualificazione professionale.

Cosa spetta

Una indennità pari, per l’anno 2009, al 20% del reddito da lavoro percepito nell’anno 2008.

Il “bonus precari” prevede, infatti,  che nel 2009 venga riconosciuta una somma una tantum pari al 20% del reddito percepito nell’anno precedente ai collaboratori coordinati a progetto che hanno perso il lavoro. Lo stesso bonus è riconosciuto nel 2010 e nel 2011, ma l’importo una tantum riconosciuto diminuirà fino al 10%.

Documentazione richiesta

Dati, informazioni e dichiarazioni indispensabili (articolo 1 comma 783 legge 296/2006) da inserire nel modulo INPS:

  • dati anagrafici del richiedente;
  • dichiarazione di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge ;
  • dichiarazione di disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale

Scarica il modulo INPS

icona pdf

Termini entro i quali si può richiedere il bonus precari

Ci sono solamente 30 giorni a partire dalla cessazione del rapporto di lavoro per presentare la domanda di sostegno al reddito.

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