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	<title>recuperare ... credito &#187; mutuo e normative</title>
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		<title>recuperare ... credito &#187; mutuo e normative</title>
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		<title>Sospensione mutui &#8211; Si discute di una moratoria per le famiglie in difficoltà &#8211; si tratterà dell&#8217;ennesima bufala?</title>
		<link>http://gestcredit.wordpress.com/2009/09/17/sospensione-mutui-si-discute-di-una-moratoria-per-le-famiglie-in-difficolta-si-trattera-dellennesima-bufala/</link>
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		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 05:58:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>il promotore mutui</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Buone notizie per le famiglie che in questo periodo sono in difficoltà nel pagamento dei mutui a causa della crisi economica.  Questo il senso dei titoli apparsi su numerosi quotidiani.
Ma l&#8221;esperienza ci ha insegnato ad usare estrema cautela  quando si affrontano proposte avanzate dai banchieri e/o annunciate dal ministro Tremonti.
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			<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><br /><p>Buone notizie per le famiglie che in questo periodo sono in difficoltà nel pagamento dei mutui a causa della crisi economica.  Questo il senso dei titoli apparsi su numerosi quotidiani.</p>
<p>Ma l&#8221;esperienza ci ha insegnato ad usare estrema cautela  quando si affrontano proposte avanzate dai banchieri e/o annunciate dal ministro Tremonti.</p>
<p>Noi registriamo solo che il comitato esecutivo dell&#8217;Abi, nella sua riunione di martedì 15 settembre, ha discusso l&#8217;ipotesi di una moratoria per i mutui delle famiglie in situazioni di difficoltà a causa della crisi. Dunque, solo un&#8217;ipotesi per ora.</p>
<p style="text-align:center;"><span id="more-43945"></span></p>
<p>Le misure dovrebbero essere simili a quelle adottate nei riguardi delle imprese, che hanno condotto alla moratoria per i crediti nei confronti delle piccole e medie imprese.</p>
<p>Dunque, dopo le imprese, una boccata d&#8217;ossigeno potrebbe arrivare anche per le famiglie indebitate. Ma non è proprio il caso di nutrire eccessive speranze.</p>
<p>La proposta muove dall&#8217;Abi (il che è tutto dire)  e sarà presentata al titolare dell&#8217;Economia (che, probabilmente, si affretterà a confezionare l&#8217;ennesimo spot pubblicitario).</p>
<p>Le banche, in ordine sparso, hanno già millantato l&#8217;effettuazione di  interventi mirati a  favorire le famiglie che si sono trovate in difficoltà con i mutui casa a seguito della crisi finanziaria.</p>
<p>Con risultati, in verità, abbastanza deludenti e risibili, se non avessero giocato con  le speranze di chi versa in situazioni economiche davvero drammatiche.</p>
<p>In generale si chiedeva, come requisito di accesso al beneficio,  un reddito riferito  al 2007 non superiore a 25 mila euro complessivamente,  per tutti gli intestatari del mutuo. Cioè un mutuatario licenziato nel 2009 che avesse avuto un reddito nel 2007 di 26 mila euro non fruiva della sospensione del pagamento delle rate del mutuo.</p>
<p>Si parlava di assenza di costi aggiuntivi, oneri o interessi di mora, ma nulla si diceva circa gli interessi  derivanti dall’aumento della durata del finanziamento (conto di finanziamento accessorio).  E così abbiamo assistito all’applicazione di interessi stratosferici per dodici mesi di sospensione, da scontare a fine del piano di ammortamento.</p>
<p>E anche quando i requisiti per l&#8217;accesso al beneficio risultavano soddisfatti ed  il mutuatario era disponibile ad accollarsi (per ragioni di forza maggiore) gli interessi  del conto di finanziamento accessorio, la sospensione non scattava mai automaticamente. Essa era sempre subordinata ad una valutazione soggettiva della banca.</p>
<p>In ogni caso, vi terremo aggiornati.</p>
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	</item>
		<item>
		<title>Portabilità del mutuo &#8211; risarcimento al mutuatario per ritardi oltre i 30 giorni</title>
		<link>http://gestcredit.wordpress.com/2009/06/26/portabilita-del-mutuo-risarcimento-al-mutuatario-per-ritardi-oltre-i-30-giorni/</link>
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		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 16:17:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>il promotore mutui</dc:creator>
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		<category><![CDATA[se ne parla a Salvadanaio]]></category>
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		<description><![CDATA[Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge fiscale con il pacchetto di misure anticrisi, che contiene anche provvedimenti riguardanti la portabilità del mutuo o surrogazione del mutuo.
Un articolo del decreto legge prevede infatti che, nel caso la banca ritardi la portabilità di un mutuo (cioè il passaggio del cliente ad altro istituto di [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=gestcredit.wordpress.com&blog=2079046&post=42351&subd=gestcredit&ref=&feed=1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><br /><p style="text-align:justify;">Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge fiscale con il pacchetto di misure anticrisi, che contiene anche provvedimenti riguardanti la portabilità del mutuo o surrogazione del mutuo.</p>
<p style="text-align:justify;">Un articolo del decreto legge prevede infatti che, nel caso la banca ritardi la portabilità di un mutuo (cioè il passaggio del cliente ad altro istituto di credito con un altro mutuo) oltre i 30 giorni dovrà risarcire il proprio cliente in misura pari all’1% del valore del prestito per ogni mese o frazione di ritardo.</p>
<h4 style="text-align:justify;">Più in dettaglio, in caso di surrogazione, cioè di sostituzione del mutuo di una banca con quello di un’altra, il cliente ha diritto a un risarcimento in caso di ritardo. Se la surrogazione del mutuo non si perfeziona entro 30 giorni dalla data della richiesta da parte della banca cessionaria alla banca cedente, quest’ultima è tenuta a risarcire al cliente l’1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo (la banca cedente potrà poi eventualmente rivalersi sulla banca cessionaria nel caso il ritardo sia imputabile a quest’ultima).</h4>
<p style="text-align:center;"><span id="more-42351"></span></p>
<p style="text-align:justify;">All&#8217;articolo 10 comma 3 del Decreto fiscale varato venerdì 26 giugno 2009 dal Consiglio dei Ministri  è  stabilito che «nel caso in cui la surrogazione del mutuo non si perfezioni entro il termine di 30 giorni dalla data della richiesta da parte della banca cessionaria alla banca cedente dell&#8217;avvio delle procedure di collaborazione interbancarie ai fini dell&#8217;operazione di surrogazione, la banca cedente è comunque tenuta a risarcire il cliente in misura pari all&#8217;1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo».</p>
<p style="text-align:justify;">La &#8220;vecchia&#8221; banca viene quindi ritenuta responsabile nel caso di problemi nel trasloco del mutuo, anche se può «rivalersi sulla banca cessionaria nel caso il ritardo sia dovuto a quest&#8217;ultima».</p>
<p style="text-align:justify;">La pratica della surroga, introdotta ormai da più di 2 anni dal Decreto Bersani, ha conosciuto nel tempo fasi alterne: a un avvio decisamente difficoltoso (sono stati necessari ben 7 ulteriori interventi per chiarire norme e procedure) è seguita una fase di assestamento e dallo scorso giugno, da quando cioè è stata attivata la procedura automatica di colloquio tra le banche, sono oltre 30mila secondo i dati Abi i risparmiatori che hanno traslocato con successo il proprio mutuo.</p>
<p style="text-align:justify;">Nonostante gli indubbi progressi i mutuatari che vogliono servirsi della portabilità continuano a segnalare difficoltà nell&#8217;ingranaggio: procedure che si protraggono eccessivamente a lungo nel tempo con il rischio che le condizioni di mercato possano variare; problemi che  sopraggiungono nel momento delicato dell&#8217;effettivo passaggio dalla vecchia alla nuova banca; spese a vario titolo che spuntano a sorpresa nella fase finale dell&#8217;accordo in barba al tanto sbandierato &#8220;costo zero&#8221;.</p>
<p style="text-align:justify;">Ora arriva l&#8217;intervento del Governo che dovrebbe garantire una maggiore celerità nelle operazioni da parte delle banche, pena il versamento di una penale dell&#8217;1% (da chiarire se sia da calcolare sull&#8217;importo iniziale del mutuo o sul debito residuo al momento della richiesta di surroga) nel caso di ritardi oltre i 30 giorni.</p>
<p>Dunque, ci saranno possibili penali in arrivo per le banche che ostacoleranno la portabilità dei mutui. La manovra estiva varata venerdì scorso ha infatti stabilito che «nel caso in cui la surrogazione del mutuo non si perfezioni entro il termine di 30 giorni dalla data della richiesta da parte della banca cessionaria alla banca cedente dell&#8217;avvio delle procedure di collaborazione interbancarie ai fini dell&#8217;operazione di surrogazione, la banca cedente è comunque tenuta a risarcire il cliente in misura pari all&#8217;1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo». Debora Rosciani ne parla domani a Salvadanaio con Roberto Anedda, direttore marketing di Mutuionline.</p>
<p><a href="http://www.radio24.ilsole24ore.com/player/player.php?filename=090701-salvadanaio.mp3" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-7931" src="http://gestcredit.files.wordpress.com/2009/02/icona_ascolta.jpg?w=310&#038;h=57" border="0" alt="" hspace="8" vspace="8" width="310" height="57" /></a></p>
<p style="text-align:justify;">Riassumiamo, graficamente, infine,  la procedura di portabilità del mutuo</p>
<p style="text-align:justify;"><a href="http://gestcredit.files.wordpress.com/2009/06/mutui-portabilita-procedimento.gif"><img class="aligncenter size-full wp-image-42382" title="portabilità del mutuo - procedura" src="http://gestcredit.files.wordpress.com/2009/06/mutui-portabilita-procedimento.gif?w=520&#038;h=895" alt="portabilità del mutuo - procedura" width="520" height="895" /></a></p>
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	</item>
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		<title>Tetto sugli interessi dei mutui a tasso variabile, sospensione mutuo, restituzione dei conti dormienti ai legittimi proprietari e bonus vacanze &#8211; Le ultime quattro &#8220;bufale&#8221; del governo</title>
		<link>http://gestcredit.wordpress.com/2009/06/23/tetto-sugli-interessi-dei-mutui-a-tasso-variabile-sospensione-del-pagamento-delle-rate-del-mutuo-restituzione-dei-conti-dormienti-ai-legittimi-proprietari-e-bonus-vacanze-le-ultime-quattro-bufal/</link>
		<comments>http://gestcredit.wordpress.com/2009/06/23/tetto-sugli-interessi-dei-mutui-a-tasso-variabile-sospensione-del-pagamento-delle-rate-del-mutuo-restituzione-dei-conti-dormienti-ai-legittimi-proprietari-e-bonus-vacanze-le-ultime-quattro-bufal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 12:08:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>il qualunquista</dc:creator>
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Esaminiamo la situazione relativa a quattro provvedimenti varati dal governo e non compiutamente attuati:  l&#8217; effettiva applicazione del tetto (4%)  sugli interessi dei mutui a tasso variabile; la sospensione del pagamento delle rate del mutuo per cassaintegrati, licenziati e famiglie in difficoltà; l&#8217;esproprio dei conti &#8220;dormienti&#8221; per quanto riguarda la possibilità di restituzione ai legittimi [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=gestcredit.wordpress.com&blog=2079046&post=42195&subd=gestcredit&ref=&feed=1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><br /><p><img class="aligncenter" src="http://gestcredit.files.wordpress.com/2008/08/bufala.jpg?w=320&#038;h=242" alt="" width="320" height="242" /></p>
<p>Esaminiamo la situazione relativa a quattro provvedimenti varati dal governo e non compiutamente attuati:  l&#8217; effettiva applicazione del tetto (4%)  sugli interessi dei mutui a tasso variabile; la sospensione del pagamento delle rate del mutuo per cassaintegrati, licenziati e famiglie in difficoltà; l&#8217;esproprio dei conti &#8220;dormienti&#8221; per quanto riguarda la possibilità di restituzione ai legittimi proprietari che ne facessero richiesta; i &#8220;buoni vacanza&#8221;.</p>
<p style="text-align:center;"><span id="more-42195"></span></p>
<h2><strong>Tetto del 4% sugli  interessi dei mutui a tasso variabile</strong></h2>
<p>«Del &#8220;tetto al 4%&#8221; per gli interessi da versare nel 2009 sui finanziamenti per la prima casa accesi prima del 31 ottobre 2008, tanto sbandierato al momento di presentare le misure di sostegno alle famiglie italiane, non esiste pressoché traccia.</p>
<p>Cercare di capire dove si sia inceppata la macchina della burocrazia è come al solito un esercizio complicato e forse pure improduttivo. Di sicuro il ministero delle Finanze ci ha messo del suo al momento di stendere il testo di legge, così poco chiaro da rendere necessaria la pubblicazione di tre successive circolari esplicative.</p>
<p>Insomma, sono passati più di sei mesi dalla sua introduzione, ma nelle tasche della maggior parte dei potenziali beneficiari gli effetti del cosiddetto tetto del 4% per i mutui non si sono ancora visti. L&#8217;agevolazione era stata introdotta dal Decreto Anticrisi e voluta proprio per aiutare quelle famiglie che avevano visto aumentare a dismisura, a causa della crisi finanziaria la rata del proprio mutuo. Cos&#8217;è accaduto in questi mesi?</p>
<p>Le ragioni del ritardo sono differenti anche se sarebbero principalmente imputabili alla trasmissione dell&#8217;elenco dei mutuatari aventi diritto all&#8217;agevolazione da parte dell&#8217;agenzia delle entrate alle singole banche. Comunicazione che evidentemente ha richiesto più tempo di quanto previsto. Tuttavia a breve la situazione dovrebbe sbloccarsi grazie anche alla discesa in campo dell&#8217;Abi, l&#8217;associazione bancaria italiana che nei giorni scorsi ha inviato una circolare a tutte le banche invitandole ad accettare tutti i moduli di autocertificazione presentati dai clienti.</p>
<p style="text-align:left;">Debora Rosciani ne parla domani a Salvadanaio con Maximilian Cellino di Plus 24 e Pietro Locatelli, presidente di Systema Mutui.</p>
<p style="text-align:center;"><a href="http://www.radio24.ilsole24ore.com/player/player.php?filename=090625-salvadanaio.mp3" target="_blank"><img class="size-full wp-image-7931 aligncenter" src="http://gestcredit.files.wordpress.com/2009/02/icona_ascolta.jpg?w=310&#038;h=57" border="0" alt="" hspace="8" vspace="8" width="310" height="57" /></a></p>
<h2><strong>Sospensione del pagamento delle rate del mutuo</strong></h2>
<p>Dall&#8217;accordo ABI MEF sulla sospensione del  pagamento rate mutuo siglato a marzo 2009:</p>
<p><em>&#8220;Per favorire le famiglie, che rischiano di subire eccessivamente le incertezze della congiuntura economica e i riflessi della crisi finanziaria, le Banche si impegnano:</em></p>
<p><em>1. a prevedere – nei casi in cui il sottoscrittore del mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale, o un componente del nucleo familiare convivente abbia usufruito, dalla data di sottoscrizione del protocollo d’intenti previsto all’art. 12 del decreto legge e fino al 31 dicembre 2011, di interventi di sostegno al reddito per la sospensione dal lavoro ovvero abbia subito la perdita della propria occupazione da lavoro dipendente, ovvero abbia i requisiti per l’assegnazione della somma una tantum di cui all’articolo 19, comma 2, decreto legge n. 185108 – la sospensione, per almeno 12 mesi, del pagamento delle rate senza oneri finanziari per il cliente e con conseguente traslazione del periodo di rimborso. A tal fine verrà anche utilizzato – se capiente – il Fondo di cui all’art. 2, comma 475 e seguenti della legge 24 dicembre 2007, n. 244. La sospensione termina anticipatamente nel caso in cui il lavoratore venga reintegrate o trovi una nuova occupazione;</em></p>
<p><em>2. per i lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione, riorganizzazione o chiusura delle aziende per i quali e previsto l’utilizzo della Cassa Integrazione Straordinaria o in deroga, le Banche si impegnano a favorire accordi che permettano alla clientela di accedere all’anticipo delle quote di cassa integrazione straordinaria o in deroga attraverso i loro sportelli almeno fino al 31 dicembre 2011.</em></p>
<p><em>Le banche attiveranno un sistema di diffusione e pubblicizzazione delle diverse iniziative. Al fine di realizzare tali interventi, le Banche si impegnano entro è settimane dalla firma del protocollo d’intenti a predisporre operativamente gli strumenti e a darne adeguata pubblicità ai propri clienti.&#8221;</em></p>
<p><strong>Analizziamo, ad esempio,  l&#8217;iniziativa UNICREDIT</strong></p>
<p>Periodo previsto di sospensione del pagamento delle rate del mutuo : 12 mesi</p>
<p>Eventi al verificarsi dei quali è possibile presentare istanza di sospensione del pagamento delle rate del mutuo da parte di uno degli intestatari del mutuo:</p>
<ol>
<li> separazione/divorzio tra coniugi in presenza di figli a carico</li>
<li> perdita occupazione (lavoratori a tempo indeterminato)</li>
<li> perdita del posto di lavoro/mancato rinnovo del contratto per tutte le categorie di lavoratori atipici (stagionali, tempo determinato, co.co.pro., interinali, contratti di formazione lavoro e apprendistato, ecc.)</li>
<li> inserimento in Cassa Integrazione Guadagni (CIG) Ordinaria e Straordinaria</li>
<li> decesso</li>
</ol>
<p>Requisiti per accedere al beneficio:</p>
<ul>
<li> bisogna essere intestatari di un mutuo finalizzato all’acquisto della prima casa, sottoscritto presso il Gruppo UniCredit prima del verificarsi dell’evento, completamente erogato e con qualsiasi tipologia di tasso o ammortamento applicato al momento del verificarsi dell’evento;</li>
<li> gli intestatari  devono disporre di redditi lordi maturati nell’anno 2007 inferiori a 25.000 Euro (somma dei redditi degli intestatari del mutuo);</li>
<li> le rate devono essere state pagate regolarmente, almeno fino al momento del verificarsi di uno degli eventi previsti nel periodo che va dal 01.10.2008 al 31.12.2009.</li>
</ul>
<p>Documenti richiesti:</p>
<ul>
<li>CUD 2008 o Modello Unico 2008 o 730/2008 di tutti gli intestatari del mutuo;</li>
<li> stato di famiglia (in caso di separazione/divorzio);</li>
<li> sentenza di separazione giudiziale o omologa di separazione consensuale o sentenza di divorzio; in alternativa, dichiarazione dell’avvocato di parte che conferma l’emissione dei provvedimenti sopra indicati e riassume le condizioni in essi contenute;</li>
<li> lettera di licenziamento con data compresa tra il 01/10/2008 e 31/12/2009 (in caso di perdita occupazione);</li>
<li> ultima busta paga e dichiarazione del datore di lavoro (in caso di perdita del posto di</li>
<li>lavoro/mancato rinnovo del contratto per tutte le categorie di lavoratori atipici);</li>
<li> lettera di inserimento in Cassa Integrazione Guadagni, esibita in originale (in caso di inserimento in Cassa Integrazione Guadagni );</li>
<li> certificato di morte in originale.</li>
</ul>
<p>Meccanismo di recupero delle rate non pagate nel periodo di sospensione: le rate saranno posticipate e accodate al piano di ammortamento originale del mutuo senza costi aggiuntivi, oneri o interessi di mora.</p>
<p>E, dunque, è immediato considerare gli aspetti che seguono:</p>
<p style="padding-left:30px;">1) Si chiede come requisito di accesso al beneficio  un reddito riferito  al 2007 non superiore a 25 mila euro complessivamente,  per tutti gli intestatari del mutuo. Cioè un mutuatario licenziato nel 2009 che avesse avuto un reddito nel 2007 di 26 mila euro non fruisce della sospensione del pagamento delle rate del mutuo.</p>
<p style="padding-left:30px;">2) &#8220;<em>Le rate saranno posticipate e accodate al piano di ammortamento originale del mutuo senza costi aggiuntivi, oneri o interessi di mora</em>.&#8221;  Bene. Anzi male, perchè si parla di costi aggiuntivi, oneri o interessi di mora, ma nulla si dice circa gli interessi  derivanti dall&#8217;aumento della durata del finanziamento (conto di finanziamento accessorio).  E così assistiamo all&#8217;applicazione di interessi stratosferici per dodici mesi di sospensione, da scontare a fine del piano di ammortamento.</p>
<p style="padding-left:30px;">3) Ammesso che i requisiti siano soddisfatti, che il mutuatario intenda (per ragioni di forza maggiore) accollarsi gli interessi  del conto di finanziamento accessorio la sospensione non scatta automaticamente. La sospensione è subordinata ad una valutazione soggettiva della banca.</p>
<p>E non mancano le situazioni paradossali, come quella che ha vissuto un nostro lettore che ci scrive:</p>
<p>A sentir dell’accordo ABI-MEF per la sospensione del pagamento delle rate del mutuo ero molto felice. Sono, infatti, un padre di famiglia in cassaintegrazione.</p>
<blockquote><p>Mi sono allora presentato alla filiale  UNICREDIT dove ho stipulato il mutuo  per fare la richiesta di sospensione del pagamento delle rate. Tutto andava benissimo, mi hanno detto che mi avrebbero richiamato.</p>
<p>Ed effettivamente sono stato contattato dal consulente della banca, il quale però  mi ha comunicato che la richiesta non era stata accolta per un semplice  motivo: sono in cassaintegrazione, purtroppo, da piu di due mesi.</p>
<p>In pratica per poter fruire dell’accordo avrei dovuto essere licenziato dopo la firma dell’accordo …</p></blockquote>
<p>Comunque riportiamo lo <a href="http://gestcredit.files.wordpress.com/2009/09/reagire-alla-crisi.pdf" target="_blank">spot pubblicitario</a> confezionato dagli  ineffabili Tremonti boys:</p>
<h6><span style="color:#ffffff;">.</span></h6>
<h4>Ho perso il lavoro/sono in cassa integrazione &#8211; Posso far sospendere il pagamento della rata del mutuo?</h4>
<h4>Sì. Puoi ottenere il rinvio delle rate del mutuo presso le banche che hanno utilizzato gli strumenti finanziari messi a disposizione dal Governo.</h4>
<h4>Vale per te così come per un tuo familiare convivente: se hai perso il lavoro o sei in cassa integrazione puoi far sospendere per 12 mesi il pagamento delle rate del mutuo. Questo senza nessuna spesa aggiuntiva. Se nel frattempo verrai reintegrato o troverai una nuova occupazione, la sospensione delle rate terminerà anticipatamente.</h4>
<h4>Il vantaggio è poter affrontare meglio un momento difficile per la tua famiglia.</h4>
<h4>Rivolgiti alla tua banca e verifica se ha aderito all&#8217;iniziativa o se offre altre soluzioni analoghe.</h4>
<h4>Diverse banche infatti hanno stipulato specifici accordi con regioni, enti locali e associazioni di categoria finalizzati a consentire a chi si trova in questa condizione la sospensione delle rate del mutuo.</h4>
<h4>Trovi la lista delle banche che hanno aderito all&#8217;iniziativa sul sito<strong> <a href="http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/dossier-stampa/reagire-alla-crisi/faq9/" target="_blank">www.tesoro.it.</a></strong></h4>
<h6><strong><span style="color:#ffffff;">.</span><br />
</strong></h6>
<h2><strong>Rimborso conti dormienti espropriati</strong></h2>
<p>Sul <strong><a href="http://depositidormienti.mef.gov.it/" target="_blank">sito del Ministero Economia e Finanze</a></strong> (MEF) si legge:</p>
<p><em>&#8220;Il D.P.R. n. 116/07 ha specificato i criteri per individuare, nell’ambito del sistema finanziario, i conti definibili come dormienti. Rientrano in tale categoria i rapporti contrattuali (depositi di somme di denaro; depositi di strumenti finanziari) in relazione ai quali non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di loro libera disponibilità.</em></p>
<p><em>Le Banche e gli altri Intermediari hanno provveduto ad identificare i suddetti rapporti e a comunicare i relativi dati a questo Ministero. Va precisato che la qualificazione come “dormiente” di un determinato conto non pregiudica il diritto alla restituzione  al  titolare: quest’ultimo potrà richiedere la restituzione delle relative somme o alla Banca o all’Intermediario presso cui risulta tale rapporto o direttamente a questo Ministero, entro il normale termine prescrizionale, nel caso i relativi importi siano già stati trasferiti dalla Banca o dall’Intermediario al relativo Fondo.</em></p>
<p><em>Per consentirne la più ampia conoscibilità, secondo quanto prescritto dalla normativa di riferimento, è resa possibile la consultazione su questo sito dell’elenco dei conti considerati dormienti, come comunicati da Banche e Intermediari.&#8221;</em></p>
<p>C&#8217;è dunque una buona notizia: i titolari (o anche i loro delegati,  compresi gli eredi) di un rapporto non “risvegliato” nei termini, quindi classificato come “conto dormiente estinto”,  e come tale devoluto al Fondo potranno, entro 10 anni dal trasferimento, rivendicare  il diritto di credito sulle somme trasferite e rimpossessarsi così dei propri averi.</p>
<p>La cattiva notizia è invece che ad oggi, il Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha ancora definito il provvedimento attuativo che stabilisce le regole attraverso le quali gli aventi diritto potranno rivendicare le somme devolute al fondo entro i dieci anni dall’avvenuto trasferimento.</p>
<p>Si dice infatti che &#8220;<em>la qualificazione come “dormiente” di un determinato conto non pregiudica il diritto alla restituzione al titolare: quest’ultimo potrà richiedere la restituzione delle relative somme o alla Banca o all’Intermediario presso cui risulta tale rapporto o direttamente a questo Ministero, entro il normale termine prescrizionale, nel caso i relativi importi siano già stati trasferiti dalla Banca o dall’Intermediario al relativo Fondo.</em>&#8220;</p>
<p>Ma in che modo è possibile richiedere la restituzione delle relative somme? Quale la procedura da seguire?<em> </em>Provate ad inviare una e-mail di richiesta informazioni all&#8217;indirizzo indicato (dt.direzione4.ufficio1@tesoro.it) ed aspettate &#8230;</p>
<h4>Il 26 novembre 2009 è &#8220;Striscia la notizia&#8221; ad occuparsi di conti dormienti</h4>
<p><span style="color:#ffffff;">.</span></p>
<p><span style="text-align:center; display: block;"><a href="http://gestcredit.wordpress.com/2009/06/23/tetto-sugli-interessi-dei-mutui-a-tasso-variabile-sospensione-del-pagamento-delle-rate-del-mutuo-restituzione-dei-conti-dormienti-ai-legittimi-proprietari-e-bonus-vacanze-le-ultime-quattro-bufal/"><img src="http://img.youtube.com/vi/M6I_X6l0OKI/2.jpg" alt="" /></a></span><br />
<span style="color:#ffffff;">.</span><br />
Un altro video interessante è il seguente</p>
<p><span style="color:#ffffff;">.</span><br />
<span style="text-align:center; display: block;"><a href="http://gestcredit.wordpress.com/2009/06/23/tetto-sugli-interessi-dei-mutui-a-tasso-variabile-sospensione-del-pagamento-delle-rate-del-mutuo-restituzione-dei-conti-dormienti-ai-legittimi-proprietari-e-bonus-vacanze-le-ultime-quattro-bufal/"><img src="http://img.youtube.com/vi/LjTg6-2oO3g/2.jpg" alt="" /></a></span></p>
<h2><strong>Buoni vacanze</strong></h2>
<p>Andiamo a spulciare sul  <strong><a href="http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/bonus_vacanza/" target="_blank">sito del governo.</a></strong></p>
<p>Leggiamo: <em>&#8220;E&#8217; stato pubblicato il 15 aprile 2009 sulla Gazzetta Ufficiale n. 44 &#8211; 5ª Serie Speciale &#8211; Contratti Pubblici &#8211; l&#8217;Avviso di manifestazione d&#8217;interesse per la gestione dei Buoni Vacanza. Destinatari dell&#8217;avviso, emanato dal Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le associazioni no-profit che hanno 20 giorni di tempo per presentare la propria offerta.</em></p>
<p><em>Spetta al gestore, individuato tramite convenzione, la verifica  e la  sussistenza dei requisiti per chi ha fatto richiesta del buono-vacanza.  Il  gestore predispone l&#8217;elenco dei soggetti che hanno  diritto all&#8217;agevolazione,  e assicura il raccordo con la rete di strutture turistiche convenzionate.&#8221;</em></p>
<p>Li ricordate vero i &#8220;Bonus Vacanza&#8221; per il turismo balneare, montano e termale destinati ai nuclei familiari che si trovano in particolari condizioni socio-economiche? La pubblicità governativa ed i comunicati stampa asserivano che &#8220;<em>i Buoni possono essere utilizzati dal 6 gennaio fino alla prima settimana di luglio e dalla prima settimana di settembre fino al 20 dicembre.&#8221;</em></p>
<p>Dell&#8217;esito della manifestazione di interesse nulla è dato sapere e siamo ormai al 23 giugno 2009. Valutando a spanne i tempi necessari per mettere in moto<em> </em>la macchina organizzativa, una volta individuato il &#8220;gestore dei Buoni Vacanza<em>&#8220;, </em>sarà grasso che cola se chi ne ha diritto potrà fruire del beneficio entro il 20 dicembre p.v.<em> </em></p>
<p>Anche perchè, inutile ricordarlo, attualmente il governo è parecchio impegnato nella gestione delle vacanze del premier Silvio Berlusconi a Villa Certosa &#8230;</p>
<p>La <strong><a href="http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/bonus_vacanza/" target="_blank">pagina del sito</a></strong> è rimasta aggiornata al 16 aprile.</p>
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		<title>Sospensione mutuo &#8211; il punto della situazione</title>
		<link>http://gestcredit.wordpress.com/2009/05/11/sospensione-del-pagamento-delle-rate-del-mutuo-il-punto-della-situazione/</link>
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		<pubDate>Mon, 11 May 2009 09:08:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cocco bill</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Il  decreto attuativo della cosiddetta legge sui Tremonti Bond, che consentirà di accedere al beneficio della sospensione del pagamento delle rate del mutuo ai lavoratori in cassa integrazione o percettori del sussidio di disoccupazione, potrebbe risultare sicuramente utile per alleviare le sofferenze di molte famiglie italiane.
Ma, siamo ormai all&#8217;11 maggio, ed il regolamento attuativo, che [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=gestcredit.wordpress.com&blog=2079046&post=39961&subd=gestcredit&ref=&feed=1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><br /><p>Il  decreto attuativo della cosiddetta legge sui Tremonti Bond, che consentirà di accedere al<strong> <a href="http://gestcredit.wordpress.com/2009/04/07/sospensione-pagamento-rate-mutuo-e-tremonti-bond/" target="_blank">beneficio della sospensione del pagamento delle rate del mutuo</a></strong> ai <strong><a href="http://gestcredit.wordpress.com/2009/02/26/obbligo-di-sospendere-il-pagamento-della-rata-del-mutuo-a-lavoratori-in-cig-e-per-quanti-percepiscono-il-sussidio-di-disoccupazione/" target="_blank">lavoratori in cassa integrazione o percettori del sussidio di disoccupazione</a></strong>, potrebbe risultare sicuramente utile per alleviare le sofferenze di molte famiglie italiane.</p>
<h4>Ma, siamo ormai all&#8217;11 maggio, ed il regolamento attuativo, che avrebbe dovuto essere messo a punto dai tecnici del Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze (MEF), ancora non vede la luce; mentre aumentano sempre più i mutuatari in difficoltà che ci scrivono  chiedendo informazioni utili e/o la documentazione necessaria a poter accedere al beneficio di sospensione del pagamento delle rate del mutuo.</h4>
<p>Essì, perchè tutti,  grazie ai poteri della comunicazione mediatica in cui eccellono i ministri del governo in carica ed in particolare Giulio Tremonti,  <a href="http://gestcredit.wordpress.com/2009/04/06/accordo-abi-mef-per-la-sospensione-del-pagamento-delle-rate-del-mutuo-un-deja-vu-come-per-la-portabilita-del-decreto-bersani-ricomincia-il-gioco-delle-tre-carte/" target="_blank"><strong>danno per scontata la possibilità di poter sospendere il pagamento delle rate del mutuo</strong></a> almeno in seguito al verificarsi di un evento traumatico e destabilizzante quale è sicuramente  la perdita del posto di lavoro per l&#8217;unico percettore di reddito familiare.</p>
<p>Vediamo allora di riassumere la situazione.</p>
<p style="text-align:center;"><span id="more-39961"></span></p>
<p>Tecnicamente il decreto c.d. &#8220;Tremonti Bond&#8221; si limita a parlare di «interventi congiunturali per favorire le famiglie in difficoltà sui mutui contratti per l&#8217;acquisto dell&#8217;abitazione principale» <strong><a href="http://gestcredit.wordpress.com/2009/03/25/dodici-mesi-di-sospensione-pagamento-rate-mutuo-per-licenziati-e-cassaintegrati/" target="_blank">come contropartita richiesta alle banche per la sottoscrizione dei bond</a></strong>.</p>
<p>Nel comunicato stampa con cui il ministero delle Finanze ha accompagnato la firma del decreto si  invitano le banche a mettere a disposizione «per i lavoratori in cassa integrazione o percettori di sussidio di disoccupazione, la sospensione del pagamento della rata di mutuo per almeno 12 mesi».</p>
<p>Il decreto anticrisi ha fissato, inoltre,  entro fine marzo (60 giorni dalla data di conversione, avvenuta il 28 gennaio) il termine massimo per l&#8217; emanazione del regolamento del Fondo da parte del ministero delle Finanze.</p>
<p>Gli istituti di credito interessati all&#8217;emissione dei bond dovranno prima sottoscrivere con il Ministero un protocollo di intenti nel quale indicare, fra l&#8217;altro, gli impegni a sostegno delle famiglie in tema di mutui, un documento che presumibilmente conterrà anche le modalità di accesso alle agevolazioni e che richiederà inevitabili tempi tecnici prima di essere messo a punto.</p>
<p>Non solo, c&#8217;è anche da considerare che gli interventi previsti dal Dl riguarderanno non tutta la platea dei mutuatari, ma soltanto coloro che hanno sottoscritto prodotti dei gruppi che di fatto accederanno al Tremonti bond (si parla di Intesa Sanpaolo, UniCredit, Monte Paschi e Banco Popolare).</p>
<h4>La soluzione in grado di risolvere molte situazioni indipendentemente dalla banca con cui si è stipulato il finanziamento esisterebbe, ed è quel «Fondo di solidarietà» a vantaggio dei mutui per l&#8217;acquisto della prima casa che prevede la sospensione delle rate fino a 18 mesi per chi può dimostrare di non essere in grado di onorare i pagamenti. Uno strumento per il quale la Finanziaria 2008 (l&#8217;ultima del Governo Prodi) aveva stanziato 20 milioni di euro e che da allora è però rimasto lettera morta per la mancanza del regolamento attuativo.</h4>
<p>Per le famiglie italiane che continuano a soffrire, nonostante il ribasso dei tassi di interesse,  non mancano tuttavia soluzioni alternative: alcune Regioni (<strong><a href="http://gestcredit.wordpress.com/2009/02/28/regione-lazio-fondo-di-solidarieta-per-i-mutui-18-mesi-di-sospensione-del-pagamento-delle-rate/" target="_blank">Lazio</a></strong> e <strong><a href="http://gestcredit.wordpress.com/2009/02/09/regione-toscana-bonus-di-1650-euro-per-chi-e-in-difficolta-nel-pagamento-delle-rate-del-mutuo/" target="_blank">Toscana</a></strong>) si sono già avvantaggiate mettendo a punto strumenti analoghi, la speranza è che lo Stato si adegui al più presto.</p>
<p>Ci sono poi i soliti gruppi bancari che hanno definito, negli ultimi mesi, programmi di intervento espressamente &#8220;dedicati all&#8217;aiuto&#8221; dei clienti in difficoltà con il pagamento delle rate del mutuo. Tra questi  UniCredit (con il programma «Insieme 2009») e Mps.</p>
<p>A nostro parere si tratta, più che altro, di spot pubblicitari con requisiti  molto soggettivi e discrezionali.</p>
<p>Fa quasi ridere (se non ci fosse da piangere)  la condizioneimposta  per l&#8217;accesso al beneficio prevista da UNICREDIT, con un reddito degli intestatari del mutuo che non deve superare i 25 mila euro.</p>
<p>Ancora più fumosa l&#8217;offerta di MPS che prevede il beneficio della sospensione del pagamento  delle rate del mutuo per chi &#8220;abbia maturato un rapporto rata/reddito critico di oltre il 60% &#8220;. Ma nel sito MPS nessuna definizione su cosa sia il reddito critico viene data.</p>
<p>Vi proponiamo comunque i &#8220;programmi&#8221; di UNICREDIT ed MPS affinchè possiate giudicare.</p>
<h4>UNICREDIT</h4>
<p>Periodo previsto di sospensione del pagamento delle rate del mutuo : 12 mesi</p>
<p>Eventi al verificarsi dei quali è possibile presentare istanza di sospensione del pagamento delle rate del mutuo da parte di uno degli intestatari del mutuo:</p>
<ol>
<li> separazione/divorzio tra coniugi in presenza di figli a carico</li>
<li> perdita occupazione (lavoratori a tempo indeterminato)</li>
<li> perdita del posto di lavoro/mancato rinnovo del contratto per tutte le categorie di lavoratori atipici (stagionali, tempo determinato, co.co.pro., interinali, contratti di formazione lavoro e apprendistato, ecc.)</li>
<li> inserimento in Cassa Integrazione Guadagni (CIG) Ordinaria e Straordinaria</li>
<li> decesso</li>
</ol>
<p>Requisiti per accedere al beneficio:</p>
<ul>
<li> bisogna essere intestatari di un mutuo finalizzato all&#8217;acquisto della prima casa, sottoscritto presso il Gruppo UniCredit prima del verificarsi dell&#8217;evento, completamente erogato e con qualsiasi tipologia di tasso o ammortamento applicato al momento del verificarsi dell&#8217;evento;</li>
<li> gli intestatari  devono disporre di redditi lordi maturati nell&#8217;anno 2007 inferiori a 25.000 Euro (somma dei redditi degli intestatari del mutuo);</li>
<li> le rate devono essere state pagate regolarmente, almeno fino al momento del verificarsi di uno degli eventi previsti nel periodo che va dal 01.10.2008 al 31.12.2009.</li>
</ul>
<p>Documenti richiesti:</p>
<p>CUD 2008 o Modello Unico 2008 o 730/2008 di tutti gli intestatari del mutuo;</p>
<ul>
<li> stato di famiglia (in caso di separazione/divorzio);</li>
<li> sentenza di separazione giudiziale o omologa di separazione consensuale o sentenza di divorzio; in alternativa, dichiarazione dell’avvocato di parte che conferma l’emissione dei provvedimenti sopra indicati e riassume le condizioni in essi contenute;</li>
<li> lettera di licenziamento con data compresa tra il 01/10/2008 e 31/12/2009 (in caso di perdita occupazione);</li>
<li> ultima busta paga e dichiarazione del datore di lavoro (in caso di perdita del posto di</li>
<li>lavoro/mancato rinnovo del contratto per tutte le categorie di lavoratori atipici);</li>
<li> lettera di inserimento in Cassa Integrazione Guadagni, esibita in originale (in caso di inserimento in Cassa Integrazione Guadagni );</li>
<li> certificato di morte in originale.</li>
</ul>
<p>Meccanismo di recupero delle rate non pagate nel periodo di sospensione</p>
<p>Le rate saranno posticipate e accodate al piano di ammortamento originale del mutuo senza costi aggiuntivi, oneri o interessi di mora.</p>
<h4>Monte dei Paschi di Siena</h4>
<p>L’offerta  prevede, in favore dei contraenti di mutuo per acquisto prima casa (o abitazione principale in genere), che abbiano maturato un rapporto rata/reddito critico (oltre il 60%), la possibilità di sospendere le rate del finanziamento per un periodo da 6 e fino a 12 mesi, senza spese amministrative o notarili, né specifico aggravio del tasso di interesse contrattualmente previsto.</p>
<p>Da febbraio dell’anno in corso, i clienti interessati all’iniziativa potranno presentare specifica domanda nella loro filiale di Banca Monte dei Paschi di Siena, Banca Toscana, Banca Antonveneta e Mps Banca Personale. Verranno in particolar modo privilegiati per l’accesso alla sospensione, i Clienti senza più impiego, in cassa integrazione, o con minori e/o anziani a carico, oppure soggetti a significative spese mediche periodiche o di assistenza per anziani o disabili.</p>
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		<title>Mutui senza segreti</title>
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		<pubDate>Mon, 04 May 2009 06:07:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>il promotore mutui</dc:creator>
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		<description><![CDATA[La sostenibilità del piano di rateazione
Quando abbiamo bisogno di un mutuo e ci informiamo sulla soluzione migliore per le nostre esigenze, il più delle volte ci viene proposta un prodotto e di esso ci vengono decantati i pregi e le caratteristiche che ne dovrebbero fare il finanziamento più conveniente e meno oneroso rispetto alla concorrenza.
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			<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><br /><h4>La sostenibilità del piano di rateazione</h4>
<p>Quando abbiamo bisogno di un mutuo e ci informiamo sulla soluzione migliore per le nostre esigenze, il più delle volte ci viene proposta un prodotto e di esso ci vengono decantati i pregi e le caratteristiche che ne dovrebbero fare il finanziamento più conveniente e meno oneroso rispetto alla concorrenza.</p>
<p>Ma come possiamo sapere se  il mutuo che ci viene proposto è veramente quello  più adatto alle nostre esigenze?</p>
<p>Cercheremo, con questo documento, di fornire al lettore una  guida efficace per poter effettuare una valutazione ponderata e consapevole finalizzata alla scelta giusta del muto casa.</p>
<p>Analizzeremo i tipi di tassi offerti al mercato, le tipologie di mutuo ed i piani di rimborso che meglio si adattano alle proprie esigenze e alle proprie possibilità economiche.</p>
<p>Cureremo, cioè, un aspetto fondamentale che deve guidare chiunque nella scelta del mutuo casa: la sostenibilità del piano di ratezione adottato.</p>
<p>Prima di scegliere il mutuo è importante valutare bene il tasso di interesse applicato al finanziamento, questo determinerà infatti l’entità dell’esborso aggiuntivo rispetto alla somma prestata dall’Istituto erogante.</p>
<p style="text-align:center;"><span id="more-39216"></span></p>
<h4>Tasso fisso o variabile? l&#8217;eterno dilemma</h4>
<p>Con il tasso fisso la percentuale degli interessi resta quella concordata al momento della sottoscrizione del mutuo per tutta la durata del prestito, a prescindere dalle oscillazioni del mercato (eventuali rialzi o ribassi).</p>
<p>Può convenire a chi ha uno stipendio da dipendente perché si mette al riparo da brutte sorprese. In questo tipo di mutuo il tasso applicato è sempre di almeno 1 o 2 punti più alto rispetto ai prodotti a tasso variabile.</p>
<p>Diversamente dal precedente, il tasso variabile è legato alle oscillazioni di determinati indici finanziari, nazionali o internazionali: i cosiddetti “parametri di indicizzazione”.</p>
<p>I più diffusi sono: l’Euribor, il Rendiob, la Lira Interbancaria e il Libor. La banca applicherà all’indice di riferimento lo “spread”, vale a dire una sorta di margine di guadagno che può variare dall’1 al 2%.</p>
<p>Tassi variabili è bene sapere che:</p>
<p>Nel caso di mutui a tasso variabile è bene controllare se nel contratto la banca:</p>
<ul>
<li> concede un tasso d&#8217;ingresso, ovvero un tasso d&#8217;interesse basso per le prime rate, destinato in corso di rapporto a diventare molto più alto (il tasso a regime);</li>
<li> indica con estrema chiarezza il parametro di indicizzazione del tasso d&#8217;interesse (Euribor, Libor ecc.) e il margine percentuale di guadagno della banca, lo &#8220;spread&#8221;, da sommare al primo per la definizione del tasso rateale finale;</li>
<li> prevede un tasso minimo garantito che stabilisce una soglia sopre la quale la percentuale del tasso di interesse non potrà mai salire;</li>
</ul>
<p>Il tasso d’interesse inizialmente parte da un valore minore rispetto a quello dei mutui fissi, ma al momento della sottoscrizione – si badi bene &#8211; non sarà possibile conoscere l&#8217;esatto importo delle rate successive alla prima, né valutare esattamente l’importo complessivo del prestito.</p>
<p>Chi sceglie questa soluzione sa di andare incontro a un rischio, ma ha anche un potenziale vantaggio.</p>
<p>Il rischio è quello di dover pagare di più se i tassi aumentano, viceversa le rate si alleggeriranno se i tassi scendono.  Si tenga presente che in questo caso viene annullato il vero vantaggio dei mutui variabili.</p>
<h4>Il tasso misto &#8211; forse la soluzione</h4>
<p>E’ un nuovo tipo di tasso che si va molto diffondendo, soprattutto di recente. Nella fase iniziale del mutuo è previsto un tasso fisso; dopo un certo numero di anni si trasformerà in variabile.</p>
<p>Può accadere anche l’ipotesi inversa, vale a dire una partenza “variabile” trasformata poi in “fissa”.</p>
<p>In alcuni casi la decisione del passaggio da un tasso all’altro è comunicata dall’intestatario del finanziamento, in altri il tasso si trasforma automaticamente. In questo modo si può continuare a mantenere il tipo di tasso scelto all’inizio anche per molti anni.</p>
<h4 style="text-align:left;">Mutui edilizi e fondiari, mutui agevolati, mutui in valuta</h4>
<p>I mutui possono distinguersi in edilizi e fondiari.</p>
<p>I primi sono concessi per la costruzione della casa, i secondi per l’acquisto di abitazioni già completate o in corso di completamento.</p>
<p>Ulteriore distinzione è tra mutui ordinari e mutui agevolati.</p>
<p>I mutui ordinari sono quelli in cui l’intero pagamento del mutuo (capitale e interessi) è a carico del mutuatario.</p>
<p>I mutui agevolati sono quelli in cui il mutuatario (in alcuni casi direttamente la banca mutuante), sulla base di criteri di legge, riceve dallo Stato o da un ente locale un contributo.</p>
<p>In questo caso una parte del rimborso non deve essere effettuato dal mutuatario. Attualmente i contributi pubblici sono nella larga maggioranza dei casi erogati dalle Regioni.</p>
<p>I mutui possono essere concessi in qualsiasi valuta &#8211; euro o altre (dollari, yen, ecc.) &#8211; ma il mutuo in una divisa diversa dall’euro è ormai in disuso sia per l’adozione della moneta unica sia per l’abbassamento dei tassi di interesse.</p>
<h4>Le nuove tipologie di mutuo &#8211; formule a tasso misto</h4>
<p>Detto delle tipologie di mutuo tradizionali, a tasso fisso e a tasso variabile, è utile soffermarsi adesso sulle nuove formule miste, dove il tasso fisso convive con quello variabile, o con particolari formule di rimborso, ad esempio mutuo con:</p>
<ul>
<li>Periodo iniziale di preammortamento in cui sono corrisposti solo gli interessi. Questa tipologia può essere utile per chi ha la sicurezza o, comunque, una forte probabilità di vedere aumentare il proprio reddito negli anni successivi all&#8217;accensione del mutuo.</li>
<li>Periodo iniziale dell’ammortamento a tasso fisso, poi agganciato a quelli di mercato.</li>
<li>Periodo iniziale con un tasso di interesse più basso (d&#8217;ingresso), successivamente legato ad alcuni parametri fissati contrattualmente (tasso a regime).</li>
<li>Possibilità di modificare il tipo di tasso (fisso o variabile) a ogni scadenza o a scadenze fissate contrattualmente.</li>
<li>Tasso variabile e rata di rimborso uguale per tutta la durata del finanziamento. In questo caso, secondo l’andamento dei tassi di riferimento, la durata del prestito è variabile.</li>
<li>Rate crescenti, indicato per le giovani coppie che &#8211; si presume &#8211; hanno una ridotta capacità di rimborso all&#8217;inizio della vita coniugale.</li>
<li>Rate iniziali più basse e finali più alte, legate ad alcuni fattori, ad esempio la liquidazione.</li>
<li>Gestione autonoma del rimborso del capitale: in questo caso le rate sono composte dalla sola quota interessi e il capitale può essere restituito, a scelta del cliente, per quote minime fissate contrattualmente, nell&#8217;ultimo periodo di vita del finanziamento. Per tale tipologia di mutuo possono essere previste delle quote minime a livello intermedio.</li>
<li>Capitale residuo prefissato: in questo caso nel piano di ammortamento è previsto il rimborso solo di una parte del capitale mutuato (di solito tra il 25 e il 50 per cento), e la differenza sarà corrisposta in unica soluzione alla scadenza. La soluzione è ottimale per i mutuatari che hanno un reddito non troppo elevato, considerato che alla scadenza possono chiedere un nuovo finanziamento concordandone le condizioni contrattuali.</li>
<li>Due componenti di tasso, una fissa e una variabile, per ridurre i rischi di forti modifiche nell’ammontare delle rate d’ammortamento.</li>
<li>Ammortamento della sola quota interessi e pagamento di un premio assicurativo. Quest&#8217;ultimo garantisce la costituzione del capitale da investire attraverso una rivalutazione minima garantita. Inoltre, in caso di decesso del mutuatario, il capitale residuo è a carico della compagnia assicurativa, liberando dal debito gli eredi. Questa formula è utile per chi vuole garantire i propri familiari da ogni evenienza negativa e per chi non utilizza, per altre polizze vita, la deducibilità fiscale.</li>
</ul>
<h4>I requisiti per ottenere un mutuo</h4>
<p>La maggiore età e, in alcuni casi, la cittadinanza italiana, sono tra i requisiti principali richiesti dalla banca al momento dell’erogazione del mutuo.</p>
<p>La banca inoltre presta molta attenzione all’adeguatezza del reddito rispetto all’entità del prestito richiesto e chiederà di documentarlo in modo estremamente dettagliato, ad esempio esibendo buste paga, dichiarazione dei redditi, ecc.</p>
<p>È questa la ragione per cui molte banche chiedono che l’importo complessivo delle rate versate in un anno non superi il 30% del reddito dimostrato, al netto di altri finanziamenti già in essere.</p>
<h4>Il piano di rimborso</h4>
<p>Come già ricordato, il finanziamento massimo offerto dalle banche in genere non supera l’80% del prezzo di vendita dell’immobile, o del valore stimato da un’apposita perizia effettuata da un tecnico dell’istituto di credito.</p>
<p>Con la concessione di garanzie accessorie sarebbe possibile avere un mutuo anche per l’intero valore, ma sono ancora pochi gli istituti che concedono tale tipo di mutuo. La percentuale, comunque, non potrà mai superare un importo massimo, una sorta di “tetto” oltre il quale le banche non sono disposte a concedere mutui.</p>
<p>La somma finanziata si può restituire in un arco di tempo che va dai 5 ai 30 anni. La scelta della durata temporale del prestito è importante:  chi conta su un reddito da lavoro dipendente potrà orientarsi su un mutuo di lunga durata il libero professionista nel pieno di un’attività in crescita farà bene a prendere in considerazione tempi di rimborso più brevi o prodotti a Gestione Autonoma.</p>
<h4>Le rate ed il piano di ammortamento del mutuo</h4>
<p>La rata è composta da due elementi:</p>
<ul>
<li> una quota capitale: l’importo anticipato</li>
<li> una quota interessi: la parte degli interessi dovuti alla banca per il prestito.</li>
</ul>
<p>Nei mutui di tipo tradizionale le due quote non sono mai suddivise in parti uguali, ma variano in corso di rapporto: nelle rate iniziali la quota interessi sarà sempre maggiore (e quindi decrescente nel tempo) rispetto alla quota capitale (crescente a ogni rata).</p>
<p>Le percentuali esatte delle due “quote”, il cosiddetto piano di ammortamento, sono determinate attraverso complessi calcoli effettuati sulla base dell’ammontare del prestito, della durata, del tasso di interesse scelto e del numero di rate totale.</p>
<p>Nel piano di ammortamento si stabilisce anche quale sarà la cadenza dei pagamenti: mensile, trimestrale, semestrale o annuale.</p>
<h4>L&#8217;ipoteca</h4>
<p>È una delle principali garanzie con cui la banca si tutela in caso di inadempimento. Per recuperare la somma prestata, infatti, l’istituto si “rivale” sull’immobile, cioè lo rivende all’asta.</p>
<p>Una volta venduto l’immobile, la banca non entrerà però in possesso dell’intero ricavato della vendita, ma solo del valore stabilito con l’ipoteca.</p>
<p>Un importo che comunque è in genere molto più alto del capitale realmente finanziato (fino a 2-3 volte l’importo del mutuo): la banca infatti si cautela per recuperare, oltre al finanziamento erogato, anche gli eventuali interessi persi, le penali per morosità e le spese per la vendita all’asta della casa.</p>
<h4>Le garanzie supplementari</h4>
<ul>
<li>Fideiussione &#8211;  Come ulteriore garanzia sulla capacità del titolare del mutuo di pagare regolarmente le rate, la banca richiede a volte la fideiussione da parte di una terza persona (ad esempio, un padre per un figlio) chiamata a far fronte al pagamento delle eventuali insolvenze del richiedente. Si tratta di una prassi formalmente corretta, purché siano determinati i limiti di importo della “garanzia” e la durata della fideiussione.</li>
<li>Altro immobile &#8211; Come abbiamo già ricordato, la banca si accerta che il titolare del mutuo abbia un reddito e un’attività professionale tale da garantire il rimborso della somma anticipata. Oltre alla fideiussione, chi chiede il mutuo può indicare, come garanzia di assolvimento dell’impegno preso, altri beni immobiliari di proprietà o beni patrimoniali di qualsiasi tipo.</li>
</ul>
<h4>L&#8217;accollo</h4>
<p>Nel caso in cui si acquista una casa su cui grava ancora il mutuo sottoscritto dal venditore, l’acquirente può decidere di subentrare al precedente proprietario o al costruttore che all’inizio aveva assunto l’impegno economico.</p>
<p>Può essere conveniente perché si evita di accendere un ulteriore mutuo, purché, naturalmente, si abbia il contante sufficiente per restituire al venditore quanto già rimborsato. Se il precedente proprietario ha già versato una buona parte del capitale, le rate saranno più basse di un mutuo acceso ex novo.</p>
<p>Dal prezzo concordato al momento dell’acquisto verrà scalato il costo che avete scelto di “accollarvi”. In tal caso il nuovo intestatario è responsabile verso il creditore (la banca mutuante) anche di tutti gli eventuali debiti lasciati dal vecchio mutuatario.</p>
<p>Pertanto è bene informarsi prima con la banca circa la regolarità dei pagamenti del vecchio mutuatario.</p>
<p>Per subentrare al venditore, l’acquirente deve ottenere una sorta di liberatoria da parte della banca. L’accollo del mutuo avviene alla presenza del notaio contestualmente al passaggio di proprietà e ha validità fin dal momento dell’atto notarile in cui viene reso ufficiale il nuovo mutuatario.</p>
<p>Le banche a volte inseriscono un’esplicita clausola con cui si esclude la possibilità di accollo.</p>
<h4>La ricerca del mutuo</h4>
<p>All’atto della richiesta del mutuo, il cliente deve sempre aver presente che il mutuo è un’operazione a lungo termine, perciò:</p>
<ul>
<li> non deve farsi influenzare dall’andamento giornaliero dei tassi d’interesse;</li>
<li> non deve confidare su potenziali aumenti del proprio reddito, se non assolutamente certi;</li>
<li> non deve accettare la prima proposta presentata, ma confrontarne molte, tra cui scegliere la migliore per le proprie esigenze;</li>
<li> non deve accettare supinamente le proposte della banca, ma contrattare le condizioni del finanziamento.</li>
</ul>
<p>A livello generale, è utile conoscere le metodologie adottate nella concessione del finanziamento; indicativamente, le banche si basano su tre parametri:</p>
<ol>
<li>valore dell’immobile</li>
<li> reddito del richiedente</li>
<li> capacità di rimborso ovvero quanto il debitore potrà effettivamente rimborsare alla banca.</li>
</ol>
<h4>Le regole d&#8217;oro per il mutuatario</h4>
<p>Per evitare che sopravvengano problemi durante la fase di finanziamento, erogazione e poi a contratto in essere, è necessario che il mutuatario:</p>
<ol>
<li> Richieda il testo del contratto di mutuo per poterne prendere attentamente visione e decidere con ponderazione. E&#8217; un suo diritto sulla base del codice europeo di trasparenza dei mutui fondiari e delle nuove norme sulla trasparenza bancaria.</li>
<li> S’informi su tutte le condizioni del finanziamento: durata, tasso d’interesse, rata di ammortamento, parametri di riferimento, spese da sostenere, compresa la perizia, i costi accessori collegati al pagamento delle singole rate (le banche applicano una commissione su ogni pagamento rateale, compresa tra 2 e 5 euro), le spese di segreteria da corrispondere a ogni richiesta di documentazione, ecc.</li>
<li> Conosca le clausole penali in caso di inadempimento anche parziale. All’atto della sottoscrizione del contratto di mutuo si è certi di poterlo onorare, ma è opportuno essere consapevoli delle possibili conseguenze nel caso di difficoltà nei pagamenti. In particolare occorre prestare attenzione alle condizioni applicate sugli interessi di mora che decorrono anche per un solo giorno di ritardo nel pagamento e possono essere molto &#8220;salati&#8221;. Se il titolare del mutuo non riesce a pagare una o più rate del mutuo, la banca può scegliere di agire per vie legali o venire incontro al cliente. In quest’ultimo caso concederà un nuovo termine per versare l&#8217;importo. L&#8217;obbligo del pagamento degli interessi di mora scatterà in caso di mancato pagamento della rata del mutuo o di semplice ritardo sulla scadenza concordata (mensile, semestrale o annuale). Gli interessi di mora non entrano nel capitale, e quindi non possono produrre altri interessi (il cosiddetto anatocismo).</li>
<li> Prenda visione delle clausole vessatorie. Come è già stato ricordato precedentemente, è bene controllare, al momento della stipula del contratto di mutuo, che le clausole contrattuali proposte dalla banca siano sempre comprensibili ed eventuali modifiche siano comunicate con sufficiente anticipo. È così che ci si mette al riparo da eventuali clausole &#8220;vessatorie-abusive&#8221;, che creano uno squilibrio di diritti e obblighi a carico del cliente: penali molto onerose, limiti alla facoltà di vendere fuori da termini ragionevoli, interessi di mora oltre limiti di mercato, ecc. Le associazioni a difesa dei consumatori sono molto impegnate &#8211; in collaborazione con l&#8217;Abi, l&#8217;Associazione Bancaria Italiana &#8211; sul fronte delle clausole vessatorie: fino a prendere in considerazione la citazione in giudizio degli istituti di credito che utilizzino condizioni generali di contratto abusive e chiedere al giudice che ne vieti l&#8217;uso. A tal fine hanno predisposto un nuovo schema di contratto che ha eliminato tutte le clausole vessatorie, al momento adottato solo da poche banche.</li>
<li> Esamini le assicurazioni. Gli enti eroganti chiedono, a garanzia del credito concesso, la stipula di una o più polizze assicurative: &#8220;rischio vita&#8221; sul debitore, &#8220;rischio incendio&#8221; sull’intero valore del bene. In proposito è utile sapere se ad accendere le polizze provvede direttamente la banca mutuante, computando il premio nei costi complessivi del mutuo (una tantum o ratealmente), oppure se possono essere stipulate direttamente dal mutuatario presso una compagnia di sua scelta. Non esiste alcuna norma che obbliga il cliente a sottoscrivere la polizza con la compagnia indicata dalla banca: la scelta deve essere fatta solo in funzione del costo da sostenere e della copertura offerta.</li>
<li> Controlli il tasso d’interesse e l’eventuale tasso d’ingresso, verificando il costo delle rispettive rate. La differenza tra tasso d’ingresso e quello a regime (per tutto il restante periodo di vita del mutuo) è notevole.</li>
<li>Chieda notizie della documentazione da presentare.</li>
</ol>
<h4>La richiesta di mutuo</h4>
<p>Per la richiesta di mutuo, la banca rilascerà un apposito modulo nel quale viene richiesto di indicare:</p>
<ul>
<li>la somma richiesta</li>
<li> il tipo di finanziamento (se in euro o in altra valuta)</li>
<li> il tipo di tasso di interesse (se fisso, variabile o misto)</li>
<li>la durata in anni del prestito (il cosiddetto piano di ammortamento)</li>
<li> la cadenza delle rate (mensili, semestrali, annuali o altro).</li>
</ul>
<p>Oltre al modulo bisognerà consegnare alla banca l’eventuale compromesso d’acquisto già stipulato; i principali documenti catastali relativi all’immobile; e tutta la documentazione necessaria per risalire alla vostra situazione patrimoniale e così valutare la capacità di far fronte con regolarità al pagamento delle rate.</p>
<h4>Il parere preliminare sulla concessione del mutuo</h4>
<p>Una volta ricevuta la domanda di mutuo, la banca avvia ufficialmente la pratica: valuterà se la somma richiesta è compatibile, oltre che con il vostro reddito, con il valore dell’immobile. Sarà un sopralluogo tecnico “sul posto” ad accertare quest’ultimo aspetto, a opera di periti di fiducia della banca.</p>
<p>Spetterà all’istituto di credito accertare anche la presenza di eventuali elementi che potrebbero impedire la concessione del mutuo: abusivismo, acquisizione per donazioni, mancanza di abitabilità, ecc..</p>
<p>Le spese da affrontare nel corso di questa fase sono quelle per:</p>
<ul>
<li> l’istruttoria, vale a dire per l’apertura della pratica; possono variare da un minimo dello 0,10% a un massimo dello 0,75% sull’importo del prestito richiesto. In ogni caso non scendono mai al di sotto dei 50-100 euro e in alcuni casi, per mutui di importo rilevante, superano i 500 euro;</li>
<li> l’imposta sostitutiva, pari allo 0,25% sull’importo del mutuo;</li>
<li> possono esservi addebitate anche spese forfetarie (cioè “una tantum”) per anticipata rinuncia alla pratica di finanziamento, ossia nel caso in cui si cambiasse idea rinunciando al mutuo, pari a circa lo 0,20% del prestito richiesto.</li>
</ul>
<h4>L&#8217;inammissibilità del mutuo</h4>
<p>La banca non vi concederà il mutuo se dovesse verificarsi una di queste condizioni:</p>
<ul>
<li> l’immobile da acquistare ha subito negli ultimi vent’anni passaggi di proprietà per “donazione” sia all’attuale proprietario che ai precedenti;</li>
<li>per l’immobile è stato chiesto un condono edilizio non ancora concesso dal Comune.</li>
<li>l’immobile è soggetto a vincoli da parte del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali (questo divieto non vale però per tutte le banche).</li>
</ul>
<h4>La documentazione necessaria per ottenere il mutuo</h4>
<p>Per il buon esito del finanziamento, sarà bene definire con estrema esattezza l’elenco dei documenti necessari.</p>
<p>Spesso la pratica per l’erogazione del mutuo è rallentata proprio per via delle continue richieste di certificati da parte della banca.</p>
<p>E’ bene tener presente che per “margine di tempo per la concessione del mutuo” la banca intende i giorni che passeranno dalla presentazione dell’ultimo documento richiesto, non dalla data in cui si è presentata la domanda.Questo margine potrà essere di due settimane, un mese, e così via.</p>
<p>Ecco la documentazione richiesta dall’istituto di credito:</p>
<ul>
<li> copia del documento di identità e del Codice Fiscale</li>
<li> compromesso d’acquisto e copia del precedente atto di acquisto da parte dell’attuale proprietario (”atto di provenienza”)</li>
<li> copia dell’ultima dichiarazione dei redditi (740/Unico/730 con le ricevute dei versamenti Ilor/Irpef) ed eventuale busta paga o Mod. 101</li>
<li> certificati di residenza, stato di famiglia, matrimonio o stato civile libero (eventualmente autocertificati se la banca li accetta)</li>
<li> certificati catastali (consultazione per partita catastale, planimetria, ecc.)  &#8211; certificato di abitabilità dell’immobile</li>
<li> certificato ’storico ventennale’ per verificare la presenza di passaggi di proprietà per ‘donazione’</li>
<li> eventuale domanda di condono con ricevute dei pagamenti.Il finanziamento</li>
</ul>
<p>Come già più volte ricordato, la somma massima mutuata non supera in genere l’80% del prezzo di vendita della casa che si intende acquistare o del suo valore stimato da perizia.</p>
<p>Il mutuo potrà essere concesso anche per percentuali inferiori, nel caso di abitazioni non nuove, o superiori nel caso di concessione di garanzie accessorie da parte del mutuatario.</p>
<h4>Il contratto di mutuo</h4>
<p>Una volta dato il via libera alla concessione del finanziamento tramite il parere preliminare di fattibilità, la banca è pronta a mettere un’ipoteca sulla vostra futura casa.</p>
<p>Può capitare che tra l’attivazione dell’ipoteca e l’erogazione del mutuo (e quindi il versamento della somma al venditore) trascorra un certo periodo di tempo, in genere tra i 10 e 15 giorni.</p>
<p>Un’eventualità, questa, che solitamente suscita forte perplessità nel venditore dell’immobile, ma potete stare tranquilli: vuol dire solo che la domanda di finanziamento è stata accolta.</p>
<h4>L’erogazione del mutuo</h4>
<p>Per l’effettiva erogazione del mutuo le banche possono indicare da un minimo di 20 giorni fino a un massimo di 60.</p>
<p>Di fatto, una volta presentata la domanda ufficiale di finanziamento e consegnata tutta la documentazione richiesta passeranno circa 20 giorni prima di sapere se la vostra domanda è stata accolta dall’istituto di credito, e poi ancora altri 20/30 giorni fino alla stipula del contratto davanti ad un notaio e alla consegna materiale della somma richiesta.</p>
<h4>Eurilia e i mutui</h4>
<p style="text-align:center;"><a href="http://www.altroconsumo.it/asp/servizifinanziari/mutui/intro.htm" target="_blank"><img class="size-full wp-image-2757 aligncenter" src="http://gestcredit.files.wordpress.com/2008/07/eurilia-adiconsum.png?w=460&#038;h=287" border="0" alt="" hspace="8" vspace="8" width="460" height="287" /></a></p>
<p style="text-align:left;">Per chiudere in bellezza vi proponiamo Eurilia,  la  guida esperta e competente  ad una valutazione ponderata e consapevole per la scelta giusta del mutuo casa,  dei tassi di interesse applicati, delle  tipologie di mutuo e dei  piani di rimborso sostenibili per le proprie tasche. Cliccate sull&#8217;immagine e buona lezione &#8230;</p>
<p style="text-align:center;"><!--more continua a leggere--></p>
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		<title>Sospensione mutuo e Tremonti bond</title>
		<link>http://gestcredit.wordpress.com/2009/04/07/sospensione-pagamento-rate-mutuo-e-tremonti-bond/</link>
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		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 14:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>il promotore mutui</dc:creator>
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		<description><![CDATA[
Tremonti bond sì, ma in cambio le banche dovranno garantire il credito a famiglie e imprese e venire incontro a chi è in difficoltà con le rate del mutuo. Sono queste le condizioni che il Governo ha posto per l’emissione delle nuove obbligazioni, che comunque dovranno essere rimborsate appena la crisi sarà rientrata. Inizialmente le [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=gestcredit.wordpress.com&blog=2079046&post=34915&subd=gestcredit&ref=&feed=1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><br /><p><img class="size-medium wp-image-2739 alignnone" style="float:right;" src="http://gestcredit.files.wordpress.com/2008/07/salvadanaio.png?w=300&#038;h=139" border="0" alt="" hspace="8" vspace="8" width="300" height="139" /></p>
<p>Tremonti bond sì, ma in cambio le banche dovranno garantire il credito a famiglie e imprese e venire incontro a chi è in difficoltà con le rate del mutuo. Sono queste le condizioni che il Governo ha posto per l’emissione delle nuove obbligazioni, che comunque dovranno essere rimborsate appena la crisi sarà rientrata. Inizialmente le banche pagheranno una cedola annuale compresa tra il 7,5% e l&#8217;8,5%, che aumenterà col tempo. Ad aver già presentato istanza per l’emissione sono state alcune delle maggiori banche italiane: per primo il Banco Popolare, poi Unicredit e Intesa San Paolo. Ma altre potrebbero aggiungersi alla lista. Debora Rosciani ne parla con l’avvocato Luca Zitiello dello Studio Zitiello e Associati e con Matteo Trotta di Consultique.</p>
<p style="text-align:center;">
<p><a href="http://www.radio24.ilsole24ore.com/player/player.php?filename=090324-salvadanaio.mp3" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-7931" src="http://gestcredit.files.wordpress.com/2009/02/icona_ascolta.jpg?w=310&#038;h=57" border="0" alt="" hspace="8" vspace="8" width="310" height="57" /></a></p>
Posted in multimedia, mutuo e normative, se ne parla a Salvadanaio Tagged: sospensione mutuo famiglie in difficoltà, sospensione mutuo mutuatari in cig, sospensione mutuo mutuatari licenziati, sospensione mutuo tremonti bond <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/gestcredit.wordpress.com/34915/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/gestcredit.wordpress.com/34915/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/gestcredit.wordpress.com/34915/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/gestcredit.wordpress.com/34915/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/gestcredit.wordpress.com/34915/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/gestcredit.wordpress.com/34915/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/gestcredit.wordpress.com/34915/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/gestcredit.wordpress.com/34915/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/gestcredit.wordpress.com/34915/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/gestcredit.wordpress.com/34915/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=gestcredit.wordpress.com&blog=2079046&post=34915&subd=gestcredit&ref=&feed=1" /></div>]]></content:encoded>
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			<media:title type="html">ilpromotoremutui</media:title>
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		<item>
		<title>Accordo ABI MEF per la sospensione del mutuo. Un &#8220;déjà vu&#8221; come per la portabilità del decreto Bersani? Ricomincia il gioco delle tre carte &#8230;</title>
		<link>http://gestcredit.wordpress.com/2009/04/06/accordo-abi-mef-per-la-sospensione-del-pagamento-delle-rate-del-mutuo-un-deja-vu-come-per-la-portabilita-del-decreto-bersani-ricomincia-il-gioco-delle-tre-carte/</link>
		<comments>http://gestcredit.wordpress.com/2009/04/06/accordo-abi-mef-per-la-sospensione-del-pagamento-delle-rate-del-mutuo-un-deja-vu-come-per-la-portabilita-del-decreto-bersani-ricomincia-il-gioco-delle-tre-carte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 05:36:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>il promotore mutui</dc:creator>
				<category><![CDATA[mutuo e normative]]></category>
		<category><![CDATA[sospensione mutuo - accordo ABI MEF]]></category>
		<category><![CDATA[sospensione mutuo - legge bersani sulla portabilità]]></category>
		<category><![CDATA[sospensione mutuo - tremonti bonds]]></category>
		<category><![CDATA[sospensione mutuo - unicredit]]></category>

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		<description><![CDATA[A sentir dell&#8217;accordo ABI-MEF per la sospensione del pagamento delle rate del mutuo ero molto felice. Sono, infatti, un padre di famiglia in cassaintegrazione.
Mi sono allora presentato alla filiale  UNICREDIT dove ho stipulato il mutuo  per fare la richiesta di sospensione del pagamento delle rate. Tutto andava benissimo, mi hanno detto che mi avrebbero richiamato.
Ed [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=gestcredit.wordpress.com&blog=2079046&post=34856&subd=gestcredit&ref=&feed=1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><br /><blockquote><p>A sentir dell&#8217;accordo ABI-MEF per la sospensione del pagamento delle rate del mutuo ero molto felice. Sono, infatti, un padre di famiglia in cassaintegrazione.</p>
<p>Mi sono allora presentato alla filiale  UNICREDIT dove ho stipulato il mutuo  per fare la richiesta di sospensione del pagamento delle rate. Tutto andava benissimo, mi hanno detto che mi avrebbero richiamato.</p>
<p>Ed effettivamente sono stato contattato dal consulente della banca, il quale però  mi ha comunicato che la richiesta non era stata accolta per un semplice  motivo: sono in cassaintegrazione, purtroppo, da piu di due mesi.</p>
<p>In pratica per poter fruire dell&#8217;accordo avrei dovuto essere licenziato dopo la firma dell&#8217;accordo &#8230;</p>
<p>Ahmed</p>
<p style="text-align:center;">
</blockquote>
<p style="text-align:center;"><span id="more-34856"></span></p>
<p>Abbiamo affidato alle banche i nostri risparmi, per giunta pagando carissimi i loro servizi. Li hanno manipolati senza controllo. La cupidigia si è poi trasformata in sindrome da dipendenza come capita ai giocatori viziosi e hanno  sperperato anche il capitale sociale, depauperando l’intero sistema.</p>
<p>Qualcuno ci ha lasciato le piume, ma in Italia non ci sembra e se è successo non ce l’hanno detto, anzi risulta che gli amministratori al vertice continuino a dirigere il tutto, proseguendo a godere come fantastiliardari paperoni.</p>
<p>Adesso le banche fruiscono dei Tremonti Bond, in pratica prendono i soldi che noi cittadini, attraverso le tasse,  versiamo allo stato  per ricevere in cambio dei servizi.</p>
<p>Le banche hanno bisogno degli aiuti di Stato che il governo, ed in particolare il ministro Tremonti, ha messo a loro disposizione.</p>
<p>In questi anni infatti, invece di svolgere il ruolo sociale a cui sono chiamate (concedere credito per favorire lo sviluppo) hanno speculato in borsa con i mutui subprime oppure, come nel caso UNICREDIT, si sono date allo shopping compulsivo nell&#8217;est europeo.</p>
<p>UNICREDIT ha richiesto i Tremonti Bond:  e, quindi,  adesso dovebbe rispettare quanto previsto dalla legge che li istituisce.</p>
<p>L’obbligo per le banche è contenuto nero su bianco nel decreto firmato dal ministro Tremonti. Per poter emettere i titoli, dunque, gli istituti bancari dovranno rispettare le regole imposte dal Tesoro.</p>
<p>Tra queste innanzitutto la sospensione del pagamento della rata di mutuo “per almeno 12 mesi” &#8211; dice il decreto &#8211; per i lavoratori in cassa integrazione e per coloro che percepiscono il sussidio di disoccupazione.</p>
<p>Leggendo il commento di Ahmed il nostro pensiero corre a come fu (dis)applicata la legge Bersani che regolava la portabilità del mutuo a costi zero:  gli sportellisti, ovviamente addestrati (e premiati anche in proporzione diretta al loro dispregio per le leggi di Stato)   infrangevano quella disposizione alla luce del sole. Con arroganza e prepotenza, rinnegandola o lucrando commissioni ed interessi illegittimi.</p>
<p>Adesso, invece, cominceremo a leggere  che per fruire della sospensione delle rate del mutuo bisognerà essere stati licenziati i giorni dispari, dopo mezzogiorno e solo se al momento del licenziamento qualche gallo avrà fatto l&#8217;uovo!</p>
<p>Qualcuno lo aveva già scritto:  concedere soldi ai banchieri in cambio di servizi sociali  è un pò come mandare   i mutuatari in difficoltà a giocarsi la sospensione del pagamento delle rate con un biscazziere  al tavolo delle tre carte &#8230;</p>
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		<title>La portabilità del mutuo</title>
		<link>http://gestcredit.wordpress.com/2009/04/05/la-portabilita-del-mutuo/</link>
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		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 11:19:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>il promotore mutui</dc:creator>
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		<category><![CDATA[LA PORTABILITÀ  DEL MUTUO - IN COSA CONSISTE]]></category>
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		<category><![CDATA[la portabilità del mutuo - benefici fiscali e ipoteca]]></category>
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		<description><![CDATA[
La portabilità del mutuo &#8211; in cosa consiste 
Una possibile soluzione per modificare le condizioni contrattuali di un mutuo è il trasferimento del mutuo da una banca ad un&#8217;altra tramite la cosiddetta operazione di portabilità del mutuo.
La portabilità del mutuo consiste nella stipula di un nuovo mutuo di importo pari a quello del debito residuo [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=gestcredit.wordpress.com&blog=2079046&post=34762&subd=gestcredit&ref=&feed=1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><br /><p style="text-align:justify;">
<h4 style="text-align:justify;">La portabilità del mutuo &#8211; in cosa consiste<strong><strong> </strong></strong></h4>
<p style="text-align:justify;">Una possibile soluzione per modificare le condizioni contrattuali di un mutuo è il trasferimento del mutuo da una banca ad un&#8217;altra tramite la cosiddetta operazione di <strong>portabilità del mutuo</strong>.</p>
<p style="text-align:justify;">La <strong>portabilità del mutuo</strong> consiste nella stipula di un nuovo mutuo di importo pari a quello del debito residuo in essere, alle condizioni concordate tra il cliente e la nuova banca, ma consentendo alla nuova banca di subentrare nella garanzia ipotecaria rilasciata per il mutuo stipulato con la banca precedente.</p>
<p style="text-align:justify;">La <strong>portabilità del mutuo</strong> avviene senza la richiesta di consenso della banca di provenienza e con il mantenimento dell&#8217;ipoteca iscritta a garanzia del mutuo originario.</p>
<p style="text-align:center;"><span id="more-34762"></span></p>
<h4 style="text-align:justify;">La portabilità del mutuo &#8211; benefici fiscali e ipoteca</h4>
<p style="text-align:justify;">Con la <strong>portabilità del mutuo</strong> il mutuatario conserva i benefici fiscali acquisiti in precedenza: ad esempio quelli relativi all&#8217;acquisto, costruzione, ristrutturazione della abitazione principale.</p>
<p style="text-align:justify;">Per la <strong>portabilità del mutuo</strong> è necessaria l&#8217;annotazione della surroga (ossia l&#8217;annotazione della sostituzione) del nuovo creditore al precedente a margine dell&#8217;ipoteca iscritta a suo tempo</p>
<p style="text-align:justify;">Per l&#8217;annotazione della surroga sono  previsti, quali requisiti minimi di forma dell&#8217;atto, la scrittura privata autenticata da un notaio &#8211; o da altro pubblico ufficiale abilitato &#8211; o accertata giudizialmente, oppure l&#8217;atto pubblico. Per la <strong>portabilità del mutuo</strong> il mutuatario non sostiene, comunque,  costi notarili ove esistenti.</p>
<p style="text-align:justify;">Per favorire al massimo la <strong>portabilità del mutuo</strong> il relativo processo è totalmente gratuito. Sono quindi gratuiti:</p>
<ol>
<li>la chiusura del vecchio contratto di mutuo, comprese le penali di estinzione anticipata;</li>
<li> l&#8217;annotazione della surroga e la concessione del nuovo mutuo, inclusi l&#8217;istruttoria, gli accertamenti catastali e gli eventuali costi notarili.</li>
</ol>
<p style="text-align:justify;">L&#8217;operazione è finalizzata ad offrire al mutuatario servizi più economici ed efficienti, nell&#8217;ottica di favorire sempre più la concorrenza nel mercato dei mutui.</p>
<h4 style="text-align:justify;">La portabilità del mutuo &#8211; come fare<strong><br />
</strong></h4>
<p style="text-align:justify;">Dopo aver verificato sul mercato le migliori condizioni offerte, e individuato quindi la banca con cui effettuare l&#8217;operazione, il cliente può richiedere direttamente alla nuova banca di effettuare la <strong>portabilità del mutuo</strong> senza necessità di rivolgersi alla banca originaria.</p>
<h4 style="text-align:justify;">La portabilità del mutuo &#8211; procedura &#8220;cambiomutuo&#8221;<strong><br />
</strong></h4>
<p style="text-align:justify;">Questo è possibile anche grazie ad una procedura di colloquio elettronico (&#8220;cambiomutuo&#8221;) che consente, in maniera rapida ed efficiente, lo scambio di informazioni tra la banca originaria e la nuova banca sull&#8217;importo del debito residuo del mutuo in essere e sulla data di possibile formalizzazione dell&#8217;operazione.</p>
<h4 style="text-align:justify;">La portabilità del mutuo &#8211; formalizzazione del trasferimento del mutuo<strong><br />
</strong></h4>
<p style="text-align:justify;">Così, di norma entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta da parte della banca originaria, anche il mutuatario potrà conoscere queste informazioni e fissare la data di formalizzazione dell&#8217;operazione di trasferimento del mutuo alla nuova banca.</p>
<h4 style="text-align:justify;">La portabilità del mutuo &#8211; un esempio di operazione da una banca ad un’altra con riduzione dello spread</h4>
<p><strong> </strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong>Mutuo originario</strong></p>
<p style="text-align:justify;">Debito residuo di 80.000 euro a tasso fisso pari al 6% con durata residua pari a 15 anni<br />
RATA MENSILE = 675 EURO<br />
<strong></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong>Nuove condizioni del mutuo trasferito attraverso la riduzione dello</strong></p>
<p style="text-align:justify;">spread dello 0,5%, mantenendo inalterata la durata residua.<br />
<strong></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong>Nuovo mutuo</strong></p>
<p style="text-align:justify;">Debito residuo di 80.000 euro a tasso fisso pari al 5,5% con durata residua pari a 15 anni<br />
nuova rata mensile = 653 euro</p>
<p style="text-align:center;"><span style="color:#ffffff;">.</span></p>
<h4 style="text-align:center;">ARTICOLI CORRELATI</h4>
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<p><span style="color:#ffffff;">.</span></p>
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		<item>
		<title>Regione Lazio &#8211; Approvata la delibera che introduce la sospensione del mutuo</title>
		<link>http://gestcredit.wordpress.com/2009/03/26/regione-lazio-approvata-la-delibera-che-introduce-la-sospensione-per-diciotto-mesi-del-pagamento-delle-rate-del-mutuo/</link>
		<comments>http://gestcredit.wordpress.com/2009/03/26/regione-lazio-approvata-la-delibera-che-introduce-la-sospensione-per-diciotto-mesi-del-pagamento-delle-rate-del-mutuo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 17:28:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>il promotore mutui</dc:creator>
				<category><![CDATA[bonus casa]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo e normative]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti incentivi e bonus]]></category>
		<category><![CDATA[reddito minimo garantito]]></category>
		<category><![CDATA[Diciotto mesi di sospensione mutuo per licenziati e cassaintegrati]]></category>
		<category><![CDATA[fideiussione]]></category>
		<category><![CDATA[fondo solidarietà mutui]]></category>
		<category><![CDATA[sospensione mutui]]></category>
		<category><![CDATA[sospensione mutuo]]></category>

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		<description><![CDATA[Diciotto mesi di sospensione del pagamento delle rate del mutuo.  Garantisce la Regione. E’ questo il meccanismo di sostegno a favore di chi ha un basso reddito e la rata da pagare contenuto in una deliberazione di Giunta che ha ricevuto,  questa mattina, il preventivo via libera a maggioranza dalla commissione &#8220;Politiche della casa&#8221; del [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=gestcredit.wordpress.com&blog=2079046&post=33519&subd=gestcredit&ref=&feed=1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><br /><p>Diciotto mesi di sospensione del pagamento delle rate del mutuo.  Garantisce la Regione. E’ questo il meccanismo di sostegno a favore di chi ha un basso reddito e la rata da pagare contenuto in una deliberazione di Giunta che ha ricevuto,  questa mattina, il preventivo via libera a maggioranza dalla commissione &#8220;Politiche della casa&#8221; del Consiglio regionale del Lazio.</p>
<p>&#8220;E’ una boccata d’ossigeno &#8211; ha detto l’assessore alla Casa, Mario Di Carlo &#8211; che vale 18 mesi, per coloro che dal 2002 al 31 dicembre hanno contratto un mutuo per l’acquisto della prima casa&#8221;.</p>
<p>Passato il periodo per cui varrà la fidejussione, non superiore a 18 mila euro ed erogata attraverso la Sviluppo Lazio, chi ha contratto il mutuo per l’acquisto, la costruzione, il recupero o autorecupero dell’abitazione principale, tornerà a pagare le rate.</p>
<p style="text-align:center;"><span id="more-33519"></span></p>
<p>Il provvedimento,  nato su proposta congiunta di Di Carlo e dell’assessore al Bilancio Nieri, utilizzerà il &#8220;Fondo di solidarietà  per i mutui&#8221;, previsto nell’ultima Finanziaria regionale, che ammonta &#8211; per ciascun anno dal 2009 al 2011 &#8211; a dieci milioni di euro.</p>
<p>Potranno accedervi, dopo che il bando sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio, coloro che hanno stipulato mutui fondiari e ipotecari con un reddito Isee fino a 25 mila euro. Nel caso di interventi di autorecupero di immobili pubblici, con mutuo intestato alla coop degli assegnatari degli appartamenti, le agevolazioni spetteranno invece nel caso in cui almeno il 70 per cento dei soci abbiano un reddito Isee fino a 25 mila euro.</p>
<p>Previsti inoltre, come criterio per poter usufruire della garanzia fidejussoria regionale, alcuni requisiti. Il richiedente dovrà trovarsi in una di queste situazioni:</p>
<ol>
<li>perdita del lavoro di un appartenente al nucleo familiare (che incida sul reddito complessivo minimo per il 30 per cento);</li>
<li>difficoltà economiche per morte, malattia o grave infortunio di un familiare;</li>
<li> condizione di lavoratore atipico,  separazione, aumento del numero dei componenti il nucleo familiare dopo l’accensione del mutuo;</li>
<li> per le coop &#8211; interventi di autorecupero per i quali si registra una difficoltà economica da parte di alcuni soci.</li>
</ol>
<p>‘Con questa deliberazione &#8211; ha commentato a margine il presidente della commissione, Giovanni Carapella (Pd) &#8211; si attua quanto il Consiglio aveva previsto in Finanziaria.</p>
<p>E’ un provvedimento anticrisi, che permetterà di aiutare numerosi nuclei familiari in difficoltà. Il consigliere Fabio Desideri (Fcp), astenutosi in sede di votazione, pur condividendo gli obiettivi del bando si e’ preoccupato per la sua applicabilità.</p>
<p>Il provvedimento, secondo l’esponente dell’opposizione, nel porre come limite massimo di valore dell’alloggio 300 mila euro &#8211; valore, per prassi, negli atti dichiarato in misura inferiore &#8211; ed il requisito del reddito Isee a 25 mila euro potrebbe lasciar fuori le fasce che si intendeva tutelare.</p>
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<span style="font-family:Arial;color:#ff9900;">► </span><a href="http://gestcredit.wordpress.com/2009/03/06/regione-lazio-reddito-minimo-garantito-di-350-euro-per-disoccupati-e-precari/">Regione Lazio &#8211; reddito minimo garantito di 530 euro per disoccupati e precari</a><br />
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Posted in bonus casa, mutuo e normative, prestiti incentivi e bonus, reddito minimo garantito Tagged: Diciotto mesi di sospensione mutuo per licenziati e cassaintegrati, fideiussione, fondo solidarietà mutui, sospensione mutui, sospensione mutuo <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/gestcredit.wordpress.com/33519/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/gestcredit.wordpress.com/33519/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/gestcredit.wordpress.com/33519/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/gestcredit.wordpress.com/33519/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/gestcredit.wordpress.com/33519/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/gestcredit.wordpress.com/33519/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/gestcredit.wordpress.com/33519/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/gestcredit.wordpress.com/33519/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/gestcredit.wordpress.com/33519/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/gestcredit.wordpress.com/33519/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=gestcredit.wordpress.com&blog=2079046&post=33519&subd=gestcredit&ref=&feed=1" /></div>]]></content:encoded>
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		<title>Dimostranti occupano la sede dell&#8217;ABI chiedendo iniziative per facilitare l&#8217;erogazione di mutui a famiglie monoreddito, precari, studenti e immigrati</title>
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		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 14:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>il promotore mutui</dc:creator>
				<category><![CDATA[mutuo e normative]]></category>
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		<category><![CDATA[cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
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		<description><![CDATA[Un gruppo di manifestanti ha occupato questa mattina la sede centrale dell&#8217;Abi (Associazione banche italiane) a Roma, in piazza del Gesù. Una cinquantina di dimostranti è entrata negli uffici della struttura, al primo piano, calando uno striscione dalle finestre.
Altre centocinquanta persone, rimaste davanti all&#8217;ingresso della sede, hanno bloccato il traffico su via del Plebiscito. Dopo [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=gestcredit.wordpress.com&blog=2079046&post=33506&subd=gestcredit&ref=&feed=1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><br /><p>Un gruppo di manifestanti ha occupato questa mattina la sede centrale dell&#8217;Abi (Associazione banche italiane) a Roma, in piazza del Gesù. Una cinquantina di dimostranti è entrata negli uffici della struttura, al primo piano, calando uno striscione dalle finestre.</p>
<p>Altre centocinquanta persone, rimaste davanti all&#8217;ingresso della sede, hanno bloccato il traffico su via del Plebiscito. Dopo un&#8217;ora di trattative, spiega Cristiana, una delle manifestanti, l&#8217;Abi ha accettato un incontro con una delegazione.</p>
<p>Il blitz pacifico è scattato sotto gli occhi increduli dei funzionari Digos che pensavano a un semplice volantinaggio davanti alla libreria Feltrinelli di largo Argentina. Alcuni volti noti della questura avevano provato a strappare informazioni utili agli attivisti del Comitato romano contro il G14 che si erano dati appuntamento nel cuore del centro storico di Roma.</p>
<p style="text-align:center;"><span id="more-33506"></span></p>
<p>Alle 12 puntuali, tra turisti accaldati e un traffico già impazzito, un gruppo di circa duecento persone si è mosso velocemente verso piazza del Gesù bloccando il traffico ed esponendo due grandi striscioni: «Mutui distrutti diritti per tutti» e «No al protocollo, libertà di movimento». «Mentre si colpiscono i diritti del lavoro e si tagliano le risorse per la formazione pubblica – si leggeva sul volantino distribuito ai passanti – la rendita continua a saccheggiare le città, negando il diritto alla casa a milioni di persone attraverso affitti impossibili e mutui che valgono uno stipendio». Nel frattempo, un altro gruppo di circa 50 persone, fra studenti, famiglie sfrattate e inquilini di enti in dismissione, è salito negli uffici della sede nazionale dell’Abi, Associazione bancaria italiana.</p>
<p>Obiettivo dell’azione, un incontro con la direzione per discutere di «moratoria dei mutui e reddito sociale». Dopo un lungo tira e molla, con alcuni momenti di tensione provocati dall’arrivo improvviso di decine di agenti di polizia e carabinieri, la direzione dell’Abi e il responsabile alle relazioni esterne hanno deciso di ricevere una delegazione dei manifestanti. Nell’incontro, andato avanti durato quasi un’ora, sono stati affrontati i nodi della crisi economica e le responsabilità delle banche, a partire da alcune storie esemplari. Bruna, 78 anni, ha illustrato la vicenda della sua casa, «cartolarizzata» e messa in vendita dalla banca. Una famiglia sfrattata ha raccontato la difficoltà di accedere a un mutuo per chi ha un lavoro precario, «mentre in tutta la città restano vuoti migliaia di appartamenti che nessuno riesce più ad acquistare». Ma oltre alla questione dei mutui, si è parlato di pignoramenti e dei cosiddetti «fondi dormienti», quei conto corrente [diversi miliardi di euro] abbandonati e inutilizzati, che una legge dello stato intendeva destinare a progetti di utilità sociale o per la stabilizzazione di alcuni settori di lavoro precario. Ancora oggi, però, questa montagna di soldi resta in mano alle banche.</p>
<p>La direzione dell’Abi si è detta disponibile ad avviare un tavolo di confronto cittadino insieme alla prefettura, al Comune e alla Regione Lazio. Il primo incontro è fissato per lunedì 30 marzo alle 17,30, alla sede di piazza del Gesù e sarà coordinato dal responsabile regionale dei «mutui reatil» [i mutui familiari], Antonio Messina. Il confronto partirà dalle proposte presentate dai movimenti: moratoria dei mutui per la casa, blocco dei pignoramenti, utilizzo dei «fondi dormienti», istituzione di un «fondo sociale», in convenzione con la Regione Lazio, come contributo alla legge sul reddito minimo garantito. La legge, infatti, prevede una parte «indiretta», un pacchetto di servizi gratuiti su mobilità, formazione, cultura e casa.</p>
<p>«Il tavolo dovrà trovare soluzioni concrete – ha commentato una esponente del Comitato romano contro il G14 – Non sarebbe male un intervento delle banche per il sostegno dell’affitto o al mutuo per chi ha un reddito precario. Qualcuno questa crisi dovrà pur pagarla». In vista della manifestazione di sabato prossimo, i movimenti hanno lanciato quattro concentramenti che raggiungeranno il corteo promosso dal Patto di base. Alle 13,30, piazzale Aldo Moro, stazione Tiburtina, Porta Pia, via Cesare de Lollis.</p>
<p>Il Comitato annuncia una manifestazione per il prossimo sabato, che partirà alle 15 da piazza della Repubblica.</p>
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	</item>
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		<title>Nuovo Piano Famiglie &#8211; Requisiti per ottenere la sospensione del pagamento delle rate del mutuo</title>
		<link>http://gestcredit.wordpress.com/2009/03/25/sospensione-del-pagamento-delle-rate-del-mutuo-per-lavoratori-in-cig-o-licenziati/</link>
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		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 18:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>il promotore mutui</dc:creator>
				<category><![CDATA[in evidenza]]></category>
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		<description><![CDATA[Premesse e Obiettivi
La crisi economica, che in modo crescente sta colpendo la produzione e l&#8217;occupazione, ha un impatto diretto sulle famiglie italiane riducendo la capacità di accesso al credito e la sostenibilità del debito. Le conseguenze di questo fenomeno sono più gravi quando il credito sorregge un bene fondamentale come l&#8217;abitazione principale: nella recente audizione [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=gestcredit.wordpress.com&blog=2079046&post=33409&subd=gestcredit&ref=&feed=1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><br /><h4><strong>Premesse e Obiettivi</strong></h4>
<p>La crisi economica, che in modo crescente sta colpendo la produzione e l&#8217;occupazione, ha un impatto diretto sulle famiglie italiane riducendo la capacità di accesso al credito e la sostenibilità del debito. Le conseguenze di questo fenomeno sono più gravi quando il credito sorregge un bene fondamentale come l&#8217;abitazione principale: nella recente audizione sul credito al consumo davanti alla Commissione Finanze della Camera, la Banca d&#8217;Italia ha evidenziato come circa il 3% delle famiglie italiane siano in difficoltà nel pagamento della rata del muto.</p>
<p>Un corretto, efficiente e stabile sviluppo del mercato dei crediti alle famiglie &#8211; e segnatamente dei mutui ipotecari residenziali &#8211; rappresenta un volano essenziale per il benessere delle famiglie e la crescita economica del Paese.</p>
<p>L&#8217;industria bancaria italiana, autonomamente ed in partnership con il Governo, le Regioni, i Comuni, la Conferenza Episcopale Italiana e le parti sociali, ha già messo in atto nel corso degli ultimi mesi alcune misure di sostegno allo scopo di garantire: (i) la sostenibilità della rata di mutuo per le famiglie che abbiano perso il reddito a causa della crisi; (ii) l&#8217;accesso a nuovo credito per garantire alcuni consumi primari; (iii) il sostegno per l&#8217;avvio di micro attività imprenditoriali o per la ricerca di nuova occupazione.</p>
<p>In un contesto caratterizzato dal prolungamento della crisi economica internazionale, l&#8217;ABI ha quindi elaborato un progetto a sostegno del mercato del credito retail, denominato &#8220;Piano Famiglie&#8221; che si prefigge gli obiettivi di (i) innalzare la sostenibilità finanziaria delle operazioni di credito ipotecario alle famiglie, adottando una misura di sospensione del pagamento delle rate di mutuo al verificarsi di determinati eventi che possono ridurre la capacità di rimborso dei mutuatari; (ii) coordinare gli strumenti già esistenti, generalmente basati sulla istituzione di fondi di garanzia o fondi a copertura di determinati oneri, assicurandone l&#8217;efficace implementazione sul territorio, l&#8217;adeguata informazione dei soggetti potenzialmente beneficiari e la piena solidità dal punto di vista della loro conformità alla regolamentazione prudenziale.</p>
<p>Il presente documento tecnico costituisce la piattaforma base nella quale sono riportate le modalità della sospensione delle rate dei mutui nell&#8217;ambito del Piano Famiglie di settore deciso al livello dell&#8217;intera industria bancaria e condiviso con le Associazioni dei Consumatori, piattaforma che potrà essere migliorata a beneficio del mutuatario da ciascuna banca all&#8217;atto di adesione.</p>
<p>Il Tavolo di Lavoro per l&#8217;attuazione del Piano Famiglie monitorerà l&#8217;andamento della<br />
misura con cadenza periodica almeno semestrale, a partire da settembre 2010.</p>
<p style="padding-left:30px;"><span id="more-33409"></span></p>
<h6 style="padding-left:30px;"><span style="color:#ffffff;">.</span></h6>
<p style="padding-left:30px;">
<p style="padding-left:30px;">
<p style="padding-left:30px;">
<h4><strong>1. Ambito di applicazione dell&#8217;intervento</strong></h4>
<p>Mutui, anche in fase di preammortamento, garantiti da ipoteca su immobili residenziali destinati all&#8217;acquisto, costruzione, o ristrutturazione di abitazione principale a prescindere dalla tipologia di tasso di interesse contrattuale (fisso, variabile o misto), erogati a persone fisiche aventi reddito imponibile non superiore a 40 mila euro annui (l’imponibile di 40 mila euro annui è inteso per singolo mutuatario),  per un importo non superiore a 150 mila euro.</p>
<p>Sono inclusi i mutui:</p>
<ul>
<li>cartolarizzati ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130;</li>
<li>ceduti a garanzia dell&#8217;emissione delle obbligazioni bancarie garantite ai sensi dell&#8217;art. 7 bis della legge 30 aprile 1999, n. 130;</li>
<li>rinegoziati, anche nell&#8217;ambito dell&#8217;Accordo tra ABI ed il Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze del 19 giugno 2008 ai sensi del DL n. 93/2008;</li>
<li>ovvero oggetto di operazioni di portabilità ai sensi del DL 7/2007 (in tale caso vale la destinazione originaria del mutuo); accollati anche a seguito di frazionamento.</li>
</ul>
<p>Sono esclusi i mutui:</p>
<p style="padding-left:30px;">(i) con ritardo nei pagamenti superiore a 180 giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario (a titolo di esempio, rientrano nell’ambito di applicazione dell’iniziativa di sospensione anche quei mutui con più di sei rate impagate (se mensili) purché il ritardo di pagamento non sia superiore a 180 giorni consecutivi) ovvero per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell&#8217;atto di precetto o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull&#8217;immobile ipotecato;</p>
<p style="padding-left:30px;">(ii) con ritardo nei pagamenti inferiore a 180 giorni qualora tale ritardo si sia verificato antecedentemente al verificarsi degli eventi che consentono di far scattare la sospensione dell&#8217;ammortamento ai sensi della presente iniziativa (vedi infra);</p>
<p style="padding-left:30px;">(iii) di durata contrattuale originaria inferiore a 5 anni;</p>
<p style="padding-left:30px;">(iv) che fruiscono di agevolazioni pubbliche (contributi in conto interessi/capitale e provvista agevolata);</p>
<p style="padding-left:30px;">(v) a tasso variabile, rata fissa, durata variabile;</p>
<p style="padding-left:30px;">(vi) per i quali sia stata stipulata un&#8217;assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi di cui al paragrafo 4 purché tale assicurazione copra almeno gli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso.</p>
<h6><span style="color:#ffffff;">.</span></h6>
<h4><strong>2. Caratteristiche dell&#8217;intervento</strong></h4>
<p>Sospensione previa richiesta del cliente, per almeno 12 mesi e per una sola volta, del pagamento delle rate dei mutui, al verificarsi di specifici eventi (vedi infra), salvo il caso in cui la banca aderisca offrendo la sola sospensione della quota capitale. Nel periodo di sospensione sono ricomprese anche le eventuali rate scadute e non pagate.</p>
<p>La sospensione è operativa entro 45 giorni lavorativi dall&#8217;accoglimento della richiesta del cliente; in presenza di rate scadute e non pagate, la sospensione opera a partire dalla prima di queste (resta fermo il periodo di sospensione pari a 12 mesi).</p>
<p>Non sono ricomprese nella sospensione eventuali rate scadute e pagate dal momento del verificarsi dell&#8217;evento al momento dell&#8217;attivazione della sospensione.</p>
<p>Nel periodo di sospensione maturano gli interessi contrattuali pattuiti che possono essere rimborsati dal cliente secondo le seguenti modalità:</p>
<p style="padding-left:30px;">(i) sospensione della sola quota capitale. La quota interessi viene rimborsata alle scadenze originarie;</p>
<p style="padding-left:30px;">(ii) sospensione dell&#8217;ammortamento per quota interessi e quota capitale e applicazione del tasso contrattuale al debito residuo. In tal caso gli interessi maturati nel periodo di sospensione vengono rimborsati (senza applicazione di ulteriori interessi), a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell&#8217;ammortamento, con pagamenti periodici (aggiuntivi rispetto alle rate in scadenza e con pari periodicità) per una durata che sarà definita dalla banca sulla base degli elementi forniti dal mutuatario.</p>
<p>Ripresa del processo di ammortamento al termine del periodo di sospensione e corrispondente allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione.</p>
<p>﻿﻿﻿<br />
Il cliente può in qualsiasi momento richiedere il riavvio dell&#8217;ammortamento. In tal caso non può più richiedere la sospensione dell&#8217;ammortamento.</p>
<p>La sospensione non determina l&#8217;applicazione di interessi di mora per il periodo di sospensione; è fatto salvo il caso si scelga la sospensione della sola quota capitale e non adempia al pagamento della quota interessi.</p>
<p>La sospensione non comporta l&#8217;applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria e avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.</p>
<p>Durante il periodo di sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste nel contratto di mutuo.</p>
<h6><span style="color:#ffffff;">.</span></h6>
<p style="padding-left:30px;">
<h4><strong>3. Presentazione della richiesta di sospensione</strong></h4>
<p>La richiesta va sottoscritta da tutti i cointestatari del mutuo di cui al paragrafo 1 ovvero dagli eredi, esclusi eredi minori, interdetti o inabilitati per i quali interviene il tutore.</p>
<h6><span style="color:#ffffff;">.</span></h6>
<h4><strong>4. Eventi che determinano l&#8217;avvio della sospensione e che si verificano con riferimento almeno ad uno dei cointestatari</strong></h4>
<ul>
<li> Cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia/anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa.</li>
</ul>
<ul>
<li>Cessazione dei rapporti di lavoro di cui all&#8217;art. 409, n. 3, c.p.c., (rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato) ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa.</li>
</ul>
<ul>
<li>Morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza.</li>
</ul>
<ul>
<li>Sospensione dal lavoro o riduzione dell&#8217;orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni, anche in attesa dell&#8217;emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito (CIG; CIGS; altre misure di sostegno del reddito, c.d. ammortizzatori sociali in deroga; contratti di solidarietà).</li>
</ul>
<h6><span style="color:#ffffff;">.</span></h6>
<p style="padding-left:30px;">
<h4><strong>5. Arco temporale entro il quale si devono verificare gli eventi che determinano l&#8217;avvio della sospensione</strong></h4>
<p>Dal 1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2010.</p>
<h6><span style="color:#ffffff;">.</span></h6>
<p style="padding-left:30px;">
<h4><strong>6. Arco temporale entro il quale il cliente può richiedere l&#8217;avvio della sospensione</strong></h4>
<p>Dal 1 febbraio 2010 al 31 gennaio 2011.</p>
<h6><span style="color:#ffffff;">.</span></h6>
<p style="padding-left:30px;">
<h4><strong>7. Soggetti aderenti</strong></h4>
<p>Le banche, le Società Veicolo (SPV) delle operazioni di cartolarizzazione di cui alla legge numero  130/1999 ovvero le banche per conto di quest&#8217;ultime.</p>
<p><a href="http://www.abi.it/manager?action=show_document&amp;portalId=1&amp;documentId=11118" target="_blank"><strong>Qui </strong></a>le banche che, alla data, hanno comunicato all&#8217;ABI la propria adesione al Nuovo Piano Famiglie per la sospensione del pagamento delle rate del mutuo.</p>
<h6><span style="color:#ffffff;">.</span></h6>
<p style="padding-left:30px;">
<h4><strong>8. Modalità di adesione delle banche all&#8217;iniziativa</strong></h4>
<p>Le banche e le SPV che intendono aderire all&#8217;iniziativa inviano all&#8217;ABI (Segreteria Generale e contestualmente all&#8217;indirizzo email cr@abi.it) l&#8217;apposito modulo di adesione.</p>
<p>Nel modulo di adesione le banche indicano: (i) le modalità per il rimborso degli interessi maturati nel periodo di sospensione di cui al paragrafo 2; (ii) eventuali proposte migliorative rispetto a quanto previsto nel presente documento; (iii) se aderiscono anche per conto delle SPV di cui al paragrafo 7.</p>
<p><a href="http://www.abi.it/manager?action=show_document&amp;portalId=1&amp;documentId=11118" target="_blank"><strong>Qui </strong></a>le banche che, alla data, hanno comunicato all&#8217;ABI la propria adesione al Nuovo Piano Famiglie per la sospensione del pagamento delle rate del mutuo.</p>
<h6><strong><span style="color:#ffffff;">.</span><br />
</strong></h6>
<h4><strong>9. Modalità di richiesta di sospensione da parte del cliente</strong></h4>
<p>Compilazione dell&#8217;apposito modulo (il cui fac simile è riportato in allegato B) da parte del cliente.</p>
<p>Presentazione del modulo alla banca (presso la filiale ovvero ufficio/sede di rappresentanza della banca). Il modulo viene presentato alla banca originator/servicer in caso di mutui cartolarizzati.</p>
<p>Documenti allegati alla richiesta:</p>
<p style="padding-left:30px;">(i) per gli eventi di cui al paragrafo 4 primo e secondo bullet (perdita del lavoro subordinato e cessazione dei rapporti di lavoro di cui all&#8217;art. 409, n. 3, c.p.c), documentazione comprovante la cessazione del rapporto di lavoro e le cause della stessa (ad es.: lettera di licenziamento; lettera di dimissioni; contratto di lavoro dal quale si evinca l&#8217;intervenuta scadenza del termine), nonché copia della dichiarazione attestante l&#8217;attuale stato di disoccupazione, resa dall&#8217;interessato al Centro per l&#8217;impiego ai sensi dell&#8217;art. 2 D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181;</p>
<p style="padding-left:30px;">(ii) per l&#8217;evento morte il certificato di morte;</p>
<p style="padding-left:30px;">(iii) per l&#8217;evento di non autosufficienza il certificato rilasciato dall&#8217;apposita commissione istituita presso la ASL competente per territorio che qualifica il mutuatario quale portatore di handicap grave (art. 3 comma 3 legge 5 febbraio 1992, n. 104) ovvero invalido civile (dall&#8217;80% al 100%);</p>
<p style="padding-left:30px;">(iv) per gli eventi di cui al paragrafo 4 ultimo bullet idonea documentazione dalla quale risulti la sospensione dal lavoro o la riduzione dell&#8217;orario di lavoro dell&#8217;interessato (ad es.: certificazione del datore di lavoro; richiesta del datore di lavoro di ammissione al trattamento di sostegno del reddito; provvedimento amministrativo di autorizzazione al trattamento di sostegno del reddito);</p>
<p style="padding-left:30px;">(iv) sottoscrizione dell&#8217;eventuale terzo garante a titolo personale di una dichiarazione di mantenimento della garanzia pure in presenza della sospensione; ovvero la<br />
sottoscrizione da parte di eventuali terzi soggetti datori di ipoteca o pegno di una<br />
dichiarazione relativa al consenso a mantenere la garanzia oltre il periodo originariamente pattuito;</p>
<p style="padding-left:30px;">(v) documentazione comprovante l&#8217;ultimo reddito imponibile delle persone intestatarie<br />
del mutuo.</p>
<h6><span style="color:#ffffff;">.</span></h6>
<p style="padding-left:30px;">
<p style="padding-left:30px;">
<p style="padding-left:30px;">
<h4><strong>10. Ulteriori impegni delle banche aderenti</strong></h4>
<p>Messa a disposizione presso le proprie filiali/sedi operative e sul sito internet del modulo di richiesta di sospensione.</p>
<p>Informazione alla clientela tramite</p>
<p style="padding-left:30px;">(i) comunicazione periodica della possibilità di sospensione;</p>
<p style="padding-left:30px;">(ii) avviso al pubblico presso filiale;</p>
<p style="padding-left:30px;">(iii) pubblicazione nel proprio sito internet.</p>
<p>Informativa al cliente al momento della richiesta di sospensione sulle caratteristiche dell&#8217;intervento.</p>
<p>Comunicazione al cliente, in caso di diniego ad accedere al beneficio della sospensione causa non sussistenza dei requisiti previsti dal presente documento, delle relative motivazioni entro il termine di 15 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda corredata dalla documentazione completa a norma del precedente punto 9, restando inteso che in assenza di comunicazione nei termini anzidetti la domanda si intenderà accolta. Nel caso di mutui cartolarizzati, laddove il diniego sia dovuto al fatto che la banca non ha aderito al &#8220;Piano&#8221; per conto della SPV, la banca medesima provvederà ad indicare al cliente se la SPV di riferimento abbia aderito o meno all&#8217;iniziativa di &#8220;Sospensione delle rate di mutuo&#8221;.</p>
<p>Individuazione di un referente della banca che provvederà a comunicare ad ABI (cr@abi.it) a partire dal 31 marzo 2010 con frequenza trimestrale il monitoraggio dell&#8217;andamento delle sospensioni: numero e consistenze (in termini di debito residuo) delle sospensioni effettuate; al momento della richiesta di sospensione, la classificazione dei mutui in bonis o meno.</p>
<h6><span style="color:#ffffff;">.</span></h6>
<p style="padding-left:30px;">
<h4><strong>11. Sovrapposizione con altre misure (pubbliche o dell&#8217;industria)</strong></h4>
<p>Chi già abbia usufruito per lo stesso mutuo di meccanismi di sospensione offerti dalla propria banca o per una delle misure pubbliche esistenti (nazionali/locali) non potrà farne richiesta.</p>
<h6 style="text-align:center;"><span style="color:#ffffff;">.</span></h6>
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<p><span style="color:#ffffff;">.</span></p>
<h3><strong><span style="color:#ff0000;"><span style="font-size:11pt;">Per porre una domanda sulla sospensione del pagamento delle rate del mutuo per lavoratori in CIG, licenziati e famiglie in difficoltà, sul contratto di mutuo in generale, sulle tipologie di mutuo, sulle normative vigenti in tema di mutuo ipotecario, clicca <a href="http://gestcredit.wordpress.com/2008/09/10/hai-domande-per-il-consulente-mutui/#comment" target="_blank">qui.</a></span></span></strong></h3>
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		<title>Dodici mesi di sospensione mutuo per licenziati, cassaintegrati e quanti abbiano i requisiti per il bonus famiglie</title>
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		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 17:14:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>il promotore mutui</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Per &#8221;almeno 12 mesi&#8221; e&#8217; sospeso il pagamento della rata del mutuo a chi, in seguito alla crisi economica, va in cassa integrazione o perde il lavoro. E&#8217; quanto dispone l&#8217;accordo quadro tra il Ministero dell&#8217;Economia e l&#8217;Abi per l&#8217;attivazione dei cosiddetti &#8216;Tremonti bond&#8217;.
Il protocollo, sottoscritto oggi dal ministro dell&#8217;economia, Giulio Tremonti, e dal presidente [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=gestcredit.wordpress.com&blog=2079046&post=33406&subd=gestcredit&ref=&feed=1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><br /><p>Per &#8221;almeno 12 mesi&#8221; e&#8217; sospeso il pagamento della rata del mutuo a chi, in seguito alla crisi economica, va in cassa integrazione o perde il lavoro. E&#8217; quanto dispone l&#8217;accordo quadro tra il Ministero dell&#8217;Economia e l&#8217;Abi per l&#8217;attivazione dei cosiddetti &#8216;Tremonti bond&#8217;.</p>
<p>Il protocollo, sottoscritto oggi dal ministro dell&#8217;economia, Giulio Tremonti, e dal presidente dell&#8217;Abi, Corrado Faissola, stabilisce precisi impegni per le banche che decidono di utilizzare le obbligazioni sottoscritte dal Tesoro per migliorare la patrimonializzazione e non restringere il credito alle famiglie e alle imprese e  rappresenta l&#8217;ultima pietra dell&#8217;edificio dei Tremonti- bond.</p>
<p>Un&#8217;azione «dopo la quale &#8211; come ha detto il presidente dell&#8217;Abi, Corrado Faissola &#8211; le banche per la loro struttura non potranno esimersi dal dare credito usando la scusante del patrimonio non sufficiente». Naturalmente, ha aggiunto il presidente dell&#8217;Associazione dei banchieri, resta valido il criterio-base dell&#8217;attività creditizia e cioè che «i finanziamenti saranno comunque concessi alle imprese sulla base della domanda e secondo la normale analisi relativa al merito di credito».</p>
<p style="text-align:center;"><span id="more-33406"></span></p>
<p>Concretamente, la convenzione siglata definisce in primis la cornice degli impegni obbligatori per le banche che emetteranno i nuovi strumenti ibridi, sottoscritti dal Tesoro, allo scopo di rafforzare la loro struttura patrimoniale. Ma funziona anche da schema di riferimento per l&#8217;intero sistema e stabilisce un orientamento in materia di concessione dei crediti alle piccole e medie imprese.</p>
<p>Le banche si impegnano infatti «a mettere a disposizione delle pmi per il prossimo triennio risorse finanziarie non in decremento, anche ai fini della ristrutturazione del debito, rispetto a quanto mediamente registrato nell&#8217;ultimo biennio».</p>
<p>Ma c&#8217;è anche l&#8217;impegno delle aziende di credito a fornire un contributo, pari all&#8217;1,5% degli strumenti finanziari emessi dalla banca, per la dotazione del nuovo Fondo di garanzia per i finanziamenti erogati alle pmi.</p>
<p>Verso le famiglie, le banche emittenti Tremonti- bond dovranno prevedere la sospensione per almeno 12 mesi del pagamento delle rate senza oneri finanziari e con traslazione del periodo di rimborso, nei casi in cui il sottoscrittore del mutuo per l&#8217;acquisto dell&#8217;abitazione principale o un componente del nucleo familiare convivente abbia usufruito, dalla data di sottoscrizione del protocollo d&#8217;intenti e fino al 31 dicembre 2011, di interventi di cassa integrazione oppure abbia perso l&#8217;occupazione.</p>
<p>Infine, nel capitolo degli impegni etici della banca, il protocollo richiama le recenti istruzioni di Vigilanza della Banca d&#8217;Italia sulle remunerazioni e le <strong>stock option </strong>di vertici e operatori di mercato delle banche; si prevede poi che gli istituti che faranno ricorso ai nuovi bond si dotino di un Comitato per le remunerazioni (ove non sia già presente) «composto in maggioranza da soggetti indipendenti» a condizione che questo sia richiesto dalle dimensioni e dalla complessità della banca.</p>
<p>Concludendo e per quel che riguarda noi poveri mortali, ovvero  lavoratori  e famiglie in difficoltà quotidiana  che rischiano di subire eccessivamente le incertezze della congiuntura economica e i riflessi della crisi finanziaria, le banche si impegnano a prevedere nei casi in cui:</p>
<ol>
<li>il sottoscrittore del mutuo per l&#8217;acquisto  dell&#8217;abitazione principale, o un componente del nucleo familiare convivente,  abbia usufruito di interventi di sostegno al reddito per la sospensione dal lavoro,</li>
<li>ovvero abbia subito la perdita  della propria occupazione da lavoro dipendente;</li>
<li> ovvero abbia i requisiti per  l&#8217;assegnazione della somma una tantum di cui all&#8217;articolo 19, comma 2, decreto  legge n. 185/08 (bonus famiglie);</li>
</ol>
<p>la sospensione, per almeno 12 mesi, del pagamento delle rate  senza oneri finanziari per il cliente e con conseguente traslazione del periodo  di rimborso. La sospensione termina anticipatamente nel caso in cui il lavoratore venga  reintegrate o trovi una nuova occupazione&#8221;.</p>
<p>Per i lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione, riorganizzazione o  chiusura delle aziende per i quali e previsto l&#8217;utilizzo della Cassa Integrazione  Straordinaria o in deroga, infine, le banche si impegnano a favorire accordi che  permettano alla clientela di accedere all&#8217;anticipo delle quote di cassa  integrazione straordinaria o in deroga attraverso i loro sportelli almeno fino al  31 dicembre 2011.</p>
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		<title>A Belluno saltato l’accordo con le banche per la sospensione dei mutui della prima casa per chi ha perso il lavoro o si trova in situazione di disagio</title>
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		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 15:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>il promotore mutui</dc:creator>
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		<category><![CDATA[mutuo]]></category>
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		<description><![CDATA[Saltato l’accordo con le banche per la sospensione dei mutui della prima casa per chi ha perso il lavoro o si trova in situazione di disagio per la crisi economica in corso. Nell’incontro di ieri gli istituti di credito non hanno accettato le proposte avanzate nelle settimane scorse dal Tavolo provinciale contro la crisi. Insorgono [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=gestcredit.wordpress.com&blog=2079046&post=33272&subd=gestcredit&ref=&feed=1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><br /><p>Saltato l’accordo con le banche per la sospensione dei mutui della prima casa per chi ha perso il lavoro o si trova in situazione di disagio per la crisi economica in corso. Nell’incontro di ieri gli istituti di credito non hanno accettato le proposte avanzate nelle settimane scorse dal Tavolo provinciale contro la crisi. Insorgono sindacati, presidente della Provincia e associazioni. «Comportamento irresponsabile che va contro i fini sociali della banca».</p>
<p>Le proposte giunte dalle banche introducevano delle clausole che non avrebbero avuto alcuna efficacia solidaristica. Qualche istituto di credito voleva considerare le agevolazioni partendo dal reddito del 2007, qualche altro invece poneva gli interessi sul blocco delle rate. Insomma clausole che dal Tavolo sono state giudicate «inaccettabili perchè applicabili nel concreto ad un numero molto limitato di casi, scelti con criteri del tutto opinabili, a fronte, invece, della necessità di un intervento rivolto a centinaia di lavoratori per cui è già iniziata o si sta profilando la dura condizione della Cig o della disoccupazione».</p>
<p style="text-align:center;"><span id="more-33272"></span></p>
<p>Preoccupanti anche le segnalazioni giunte dalle associazioni di categoria su una costante e non giustificata riduzione delle possibilità di credito per le imprese con tutto quello che ne deriva sulle disponibilità finanziarie per le aziende.</p>
<p>«Anche le banche devono fare la loro parte in un momento di crisi come questo», sbotta Primo Torresin segretario della Cisl, «visto che hanno preso aiuti dallo Stato, aiuti che vengono dai contribuenti, avrebbero dovuto perlomeno dimostrare maggiore sensibilità».</p>
<p>Torresin giudica «una presa in giro il fatto che per concedere ai lavoratori le agevolazioni si basino sul reddito 2007 quando si sa che è ora che si vive la crisi. Firmare accordi di questo tipo sarebbe stato fare pubblicità gratuita alle banche, senza alcun ritorno. E’ ora che il governo pretenda che le banche facciano provvedimenti adeguati senza voler guadagnare in questa situazione».</p>
<p>Parla di atteggiamento irresponsabile il segretario della Cgil, Renato Bressan: «Le banche non possono essere al servizio di se stesse poichè sono state create per erogare finanziamenti per la coesione sociale, lo sviluppo, l’aiuto alle famiglie. Un atteggiamento di questo genere esula completamente dalla missione originaria degli istituti di credito».</p>
<p>«Firmare un accordo a queste condizioni avrebbe significato dare un riconoscimento di buona condotta alle banche», replica il presidente Sergio Reolon che si dice molto deluso dell’atteggiamento degli istituti creditizi. «Pensavamo che sarebbe stato un buon segnale per il nostro territorio se ci venivano incontro, quello stesso territorio da cui hanno tratto dei vantaggi».</p>
<p>Dal Tavolo giunge quindi un appello agli istituti di credito perchè riconsiderino la loro posizione.  A fronte di questo dietrofront, emergono però dei segnali positivi dall’incontro di ieri relativamente alla costituzione del fondo di rotazione per l’anticipo della cassaintegrazione alle aziende, a cui parteciperà la Provincia e il Consorzio Bim.</p>
<p>Quale sarà la somma è ancora tutto da discutere. Inoltre «sarà creato un fondo di solidarietà per chi ha perso il lavoro», dicono i sindacati, anche se «resta tiepida da parte dei comuni la volontà di parteciparvi», sottolineano Torresin e Bressan, che invitano invece a fare fronte comune per ottenere maggiori risultati. Inoltre saranno fissati incentivi per i chi seguirà dei corsi di formazione.</p>
<p>di Paola Dall’Anese</p>
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	</item>
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		<title>Occhio all&#8217;inganno, evita il danno! &#8211; Piccolo manuale per difenderci dai signori delle truffe</title>
		<link>http://gestcredit.wordpress.com/2009/03/22/occhio-allinganno-evita-il-danno-piccolo-manuale-per-difenderci-dai-signori-delle-truffe/</link>
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		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 09:34:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>il garante dei consumatori</dc:creator>
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		<category><![CDATA[difendersi dalle truffe - vendite con contratto per strada o a domicilio]]></category>

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		<description><![CDATA[Borseggi
 .
I borseggi avvengono di solito in luoghi affollati (auto­bus, metropolitana, mer­cato, feste patronali, sa­gre, ecc.).
I borseggiatori spesso operano in gruppo, spin­tonando, urtando, per poi allontanarsi rapidamente.
CONSIGLI
Dopo un prelievo di danaro presso la banca o l&#8217;ufficio postale non dilun­garti sulla strada del rien­tro e non fermarti a par­lare con sconosciuti.
Non tenere grosse somme di denaro [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=gestcredit.wordpress.com&blog=2079046&post=33112&subd=gestcredit&ref=&feed=1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><br /><h2>Borseggi</h2>
<p><span style="color:#ffffff;"> .</span><br />
<img class="alignleft size-full wp-image-33113" title="occhio all'inganno evita il danno" src="http://gestcredit.files.wordpress.com/2009/03/occhio-allinganno-evita-il-danno.jpg?w=255&#038;h=376" alt="occhio all'inganno evita il danno" width="255" height="376" />I borseggi avvengono di solito in luoghi affollati (auto­bus, metropolitana, mer­cato, feste patronali, sa­gre, ecc.).</p>
<p>I borseggiatori spesso operano in gruppo, spin­tonando, urtando, per poi allontanarsi rapidamente.</p>
<p>CONSIGLI<br />
Dopo un prelievo di danaro presso la banca o l&#8217;ufficio postale non dilun­garti sulla strada del rien­tro e non fermarti a par­lare con sconosciuti.</p>
<p>Non tenere grosse somme di denaro all&#8217;interno della borsetta oppure del porta­foglio.</p>
<p>Quando esci tieni nella borsa i documenti e le chiavi di casa separati dai soldi.</p>
<p>Conserva in casa una fo­tocopia dei documenti che possono essere smar­riti e/o sottratti (la carta d&#8217;identità, il passaporto, la patente di guida, il libretto della pensione, le tessere del bancomat, le carte di credito) per rendere più facile l&#8217;emissione del du­plicato o del nuovo docu­mento da parte degli uffici competenti.</p>
<p style="text-align:center;"><span id="more-33112"></span></p>
<h2>Truffe successive ai prelievi</h2>
<p>Dopo un prelievo consistente di danaro può accadere di essere contattati da persone che si spacciano per dipendenti dell’istituto bancario oppure dell’ufficio postale.</p>
<p>Con false affermazioni (controllo delle banconote che sono state consegnate, presunti errori a tuo svantaggio) si fanno consegnare  il contante.</p>
<p>In genere i truffatori operano in coppia e una delle due persone distrae la vittima prescelta, con richieste varie o con una piacevole conversazione.</p>
<p>ATTENZIONE &#8211; Nessuna banca manda i dipendenti a casa dei clienti per “servizi” di questo tipo.</p>
<h2>Maghi e cartomanti</h2>
<p>Sebbene l&#8217;attività di astrologo, chiromante, o veggente non sia vietata dalla legge, suggeriamo alcuni comportamenti da tenere per non essere vittima di truffe o imbrogli ben più gravi del &#8220;gioco&#8221; offerto da queste pratiche.</p>
<p>E allora, non parlare mai della tua vita privata e non fornire recapiti personali: queste infor­mazioni saranno utilizzate per convincerti che stai par­lando con una persona do­tata di particolari poteri. Fatti mettere per iscrit­to ciò che ti viene ga­rantito: non sei tu che dubiti delle sue capacità, ma lui/lei che deve assumersi la responsabilità di quanto afferma.</p>
<h2>Giochi d’azzardo e facili vincite</h2>
<p>Ricorda che nel gioco, anche quello legale (lotto, enalotto, ecc.) l&#8217;unica certezza è la vincita per chi gestisce il sistema. A maggior ragione quan­do si tratta di gioco di azzardo, ovvero di giochi vietati dalla legge.</p>
<p>Dunque, dubita sempre dei giochi molto semplici e facili, di cui è ovvia la soluzione. Alcune emittenti propon­gono falsi telequiz, cru­civerba, calcoli matematici molto facili: le numerose telefonate che vengono trasmesse sono di persone che forniscono risposte sbagliate, creando la convinzione di potere agevol­mente vincere la somma in palio.</p>
<p>Chi prova a chiamare dovrà comporre un nume­ro che inizia con 899 op­pure 892. Dall&#8217;altro capo del telefono si verrà invi­tati a richiamare poiché le linee sono sovraccariche: il costo per ogni chiamata sarà di 15 euro. In pochi minuti potreste compiere molti &#8220;tentativi&#8221; e solo al ricevimento della fattura del servizio telefonico sco­prirete il prezzo di questa vincita &#8220;facile&#8221;.<br />
L&#8217;informazione del costo del servizio è normal­mente scritta, in basso, in bianco, piccola, mentre la promessa di vincita di qualche migliaia di euro è scritta a caratteri cubitali.</p>
<h2>Sconosciuti alla porta</h2>
<p>ATTENZIONE! Le società fornitrici di luce, acqua, gas non inviano personale a ritirare denaro a domicilio. Nessuna amministrazione comunale obbliga all&#8217;acquisto di rilevatori di fughe di gas.</p>
<p>A volte si possono presentare falsi pub­blici ufficiali (persone che affermano di essere della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza).  Non aprite le porta: fatevi dire il loro nome e telefonate per verificare ciò che viene detto.</p>
<p>Chiamate i numeri che conoscete, non fi­datevi di quelli che vi ven­gono forniti dai vostri in­terlocutori.  Se non capite ciò che vi viene detto, invi­tate a ritornare quando sarete in compagnia di altre persone.</p>
<p>Diventate solidali con i vostri vicini di casa: se vi siete accorti che una persona che ha suonato alla vostra porta è un truf­fatore e non vi siete fatti imbrogliare, avvisate anche le persone che abitano nel vostro condominio oppure nella vostra stessa strada.</p>
<p>Telefonate inoltre alle forze dell&#8217;ordine af­finché compiano un controllo nella zona.</p>
<h2>Acquisto di prodotti falsi</h2>
<p>ATTENZIONE! E&#8217; necessario distinguere tra:</p>
<ol>
<li>acquirente in buona fede di un prodotto contraffatto;</li>
<li>acquirente conscio della falsità del bene acquistato.</li>
</ol>
<p>Nel primo caso il compratore acquista nella convinzione che il bene sia autentico. In questo caso, il compratore è vit­tima di una truffa: bisogna prestare attenzione al luogo di acquisto (spiaggia anziché negozio convenzionato) e al prez­zo (molto basso in relazione al tipo di prodotto che dicono di offrire).</p>
<p>Nel secondo caso, il con­sumatore che acquista in modo consapevole un bene contraffatto, deve sapere che può incorrere in sanzioni civili, penali o amministrative.</p>
<p>L&#8217;acquisto di prodotti contraffatti può com­portare rischi anche per la salute o la sicurezza.</p>
<p>I beni contraffatti, infatti, sono privi dei sistemi di sicu­rezza previsti dalla legge. Ancora maggiore è il rischio nel caso di ac­quisto di prodotti alimen­tari, farmaci, cosmetici o profumi.</p>
<h2>Vendite con contratto per strada o a domicilio</h2>
<p>Come per gli acquisti a distanza (internet, tele­fono, televisione) è sempre possibile esercitare il diritto di recesso nei modi pre­visti dalla legge:</p>
<ul>
<li> è necessario l&#8217;invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno entro 10 giorni lavorativi dalla firma del contratto;</li>
<li> bisogna sempre con­servare una copia della lettera inviata.</li>
</ul>
<p>ATTENZIONE -  diffida dal porre firme in moduli in cui sono state fatte cancellature, cor­rezioni, o aggiunte non chiare:  rischi di sottoscrivere un contratto truffaldino; il corretto venditore, è<br />
quello che se sbaglia, prende un nuovo modulo e lo ricompila.</p>
<p>Non mettere mai la firma su moduli di cui non hai letto tutto il contenuto: il venditore, anche se simpatico e gen­tile, ti rappresenta solo quanto a lui interessa per farti concludere il contratto.<br />
Spesso la truffa consiste nel far credere che non si sta vendendo nulla, ma si sta offrendo una opportunità a favore del consumatore.</p>
<p>Un esempio è quello di persone che fanno sotto­scrivere un modulo affer­mando che serve per en­trare in un nuovo magazzino il cui ingresso è riservato ai possessori della card che verrà rilasciata.</p>
<p>Il modulo indica un im­porto, ma venite informati che quella è l&#8217;indicazione del massimo che voi potrete spen­dere nel nuovo magazzino.</p>
<p>Passati più di 10 giorni &#8211; il termine massimo per il diritto di recesso &#8211; ar­riva un&#8217;altra persona che vi consegna la tessera (la Card) e un cofanetto con­tenente merce di scarsa qualità e valore.</p>
<p>Solo a quel punto si scopre che quanto raccontato dal primo &#8220;incaricato&#8221; era un insieme di menzogne: la realtà è che si è sottoscritto un contratto per l&#8217;acquisto di merce, la cifra indicata è il prezzo della merce.</p>
<p>Attenzione in questo caso il contratto non può ritenersi nullo o annulla­bile per il divario tra il valore della merce e il prezzo ver­sato, ma eventualmente per avere indotto in errore con artifizi e raggiri: la prova di questi ultimi è a volte molto difficile.</p>
<p>Quando scoprite di essere vittima di una truffa non firmate ulte­riori moduli (richieste di<br />
finanziamento) o titoli di credito (cambiali, assegni post-datati) peggiorando la situazione.</p>
<p>Non fatevi intimidire da minacce o allusioni di intervento della Guardia di Finanza, siate voi i primi a chiamare le forze dell&#8217;ordine.</p>
<h2>Investimenti economici</h2>
<p>Non sentitevi in obbligo di partecipare ad un investimento che già non avete deciso: i soldi in gioco sono i vostri!</p>
<p>Ai consulenti disonesti i vostri obiettivi non interes­sano affatto, vogliono semplicemente con­vincervi a partecipare ad un loro &#8220;progetto&#8221; e non esitano a sostenerlo con argomenti emotivi.</p>
<p>Nessuno regala nulla: le promesse di rendi­menti elevati conten­gono grandi rischi.</p>
<p>ATTENZIONE &#8211; I &#8220;miracoli finanziari&#8221; non esistono: più alto è il guadagno che vi viene prospettato, più alto è il rischio.</p>
<p>Un investimento ha sempre un costo: richiedete, sem­pre e per iscritto, tutti i pos­sibili costi dell&#8217;investimento.</p>
<p>Fatevi dare nome, cognome ed indirizzo del consulente (persona ed Istituto); infor­matevi presso amici e cono­scenti o rivolgetevi ad esperti riconosciuti.</p>
<p>Decidete solo se avete esattamente capito come funziona l&#8217;investimento: i con­sulenti disonesti usano spesso un linguaggio in­comprensibile per camuffare la vera natura dei loro pro­dotti, contando sul fatto che la gente si vergogna di apparire impreparata.</p>
<p>Non abbiate timore: non siete un esperto e avete tutto il diritto di fare qual­siasi tipo di domanda per comprendere tutti i rischi dell&#8217;investimento.</p>
<p>Richiedete ed esami­nate documentazioni e contratti: i consulenti disonesti spes­so non hanno neppure la documentazione sui prodotti che propongo­no.</p>
<p>Se vi viene consegnata documentazione, fatela esa­minare da un esperto. Con­servate tutto con cura.</p>
<h2>Guadagni facili, dov’è il trucco?</h2>
<p>&#8220;Facile lavoro a domicilio: guadagno minimo 500/600 euro mensili&#8221;.  Può essere la proposta di realizzare piccola  bigiotteria, penne a sfera, etichette, etc.   I giornali sono pieni di questo tipo di allettanti  offerte, in alcuni casi  truffaldine.</p>
<p>Lo scopo di chi propone l&#8217;annuncio può es­sere diverso dall&#8217;offerta di un lavoro, per esempio la vendita di beni.</p>
<p>Per realizzare i braccialetti, le penne a sfera, ecc. vi viene chiesto di versare un impor­to di poco superiore ai 20 euro: inviata la somma, il presunto datore di lavo­ro scompare e oltre alla spesa per l&#8217;acquisto del materiale avete sostenuto anche i costi per l&#8217;invio del prodotto finito, senza con­tare il tempo perso non retribuito.</p>
<p>Il truffatore ha scelto di chiedere solo poco più di 20 euro perché:</p>
<ul>
<li> in primo luogo molte persone non denunciano l&#8217;accaduto trattandosi di una somma non rilevante;</li>
<li> in secondo luogo si ag­gira la normativa sul dirit­to di recesso che nel caso è applicabile solo per im­porti superiori ai 26,00 euro.</li>
</ul>
<p>Non aderite alle catene di S. Antonio, alle vendite piramidali o &#8220;multilevel&#8221;.</p>
<p>Il nome cambia, ma il sistema di frode è sem­pre lo stesso: si promet­tono facili guadagni, coinvolgendo amici e fa­miliari. Ricordate che ci guadagna solo l&#8217;ideatore del sistema, tutti gli altri saranno vittime.</p>
<p>La catena di S. Antonio, la vendita piramidale o il mul­tilevel sono reato se si ob­bliga<br />
il nuovo aderente a:</p>
<ul>
<li> acquistare quantità rile­vanti di prodotti della so­cietà, senza prevedere il diritto alla restituzione dei beni non venduti, ma an­cora rivendibili;</li>
<li> versare una rilevante quan­tità di denaro o altri benefici per entrare nella società, senza che la società dia in cambio un bene o servizio;</li>
<li> acquistare beni o servi­zi che nulla hanno a che vedere con la società a cui si chiede di aderire e all&#8217;attività che si andrà ad esercitare.</li>
</ul>
<h2>Telemarketing, televendite</h2>
<p>Chi acquista tramite una promozione televisiva, comunque sia denominata, può eser­citare il diritto di recesso o di ripensa­mento, inviando, entro 10 giorni lavorativi dalla consegna della merce, una raccomandata con ricevuta di ritorno.</p>
<p>Ricordate che la merce va restituita a cura dell&#8217;acquirente entro lo stesso termine, ma la ri­tardata restituzione non in­cide sul diritto di recesso.</p>
<p>Le clausole che preve­dono che la merce debba essere resti­tuita nel suo imbal­laggio integro non valgono.</p>
<p>Non possono essere pre­viste penali o costi per re­cedere dal contratto.</p>
<p>Nessuno regala nulla: se l&#8217;offerta trasmessa in televisione prevede la consegna di uno o più beni in regalo, il prezzo di vendita comprenderà an­che quella merce e non vi sarà grossa differenza con il prezzo di mercato.</p>
<h2>Vendite telefoniche</h2>
<p>Nel caso di con­tratti a distanza (quin­di anche di quelli fatti per telefono) la società vendi­trice deve inviare presso l&#8217;abitazione del consuma­tore copia scritta del con­tratto.</p>
<p>Dal momento in cui la documentazione arriva all&#8217;indirizzo del consuma­tore, questi ha 10 giorni lavorativi per esercitare il diritto di recesso, inviando una raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede della società.</p>
<p>ATTENZIONE &#8211; anche se il contratto è con­cluso per telefono, per esercitare il diritto di recesso bisogna inviare una raccomandata con ricevuta di ritorno: conservate sempre tutta la documentazione com­presa una copia della lettera inviata.</p>
<p>La documentazione rela­tiva al contratto stipulato verbalmente può sembrare pubblicità; prima di gettarla verificate con i familiari se qualcuno, ricevendo una telefonata, abbia acconsen­tito &#8211; magari per cortesia &#8211; alle proposte; oppure le abbia accettate pensando che quanto detto per tele­fono non abbia particolare valore.</p>
<p>Se così è, il problema non  si risolve dichiarando che  chi ha accettato il contratto non è titolare dell’utenza telefonica. Il titolare non è vincolato a rispettarlo, ma il suo familiare sì.</p>
<p>Meglio inviare una raccomandata in più per esercitare il diritto di recesso, che trovarsi  con un contratto non voluto.</p>
<p>Per i contratti che riguardano i servizi di telefonia oppure i servizi televisivi, la legge<br />
Bersani (L. 40/2007) consente la risoluzione in qualsiasi momento e senza costi, anche se il contratto prevede diversamente.</p>
<p>Comunicate la risoluzione del contratto con rac­comandata con ricevuta di ritorno: la legge non la prevede, ma la tutela sarà migliore.</p>
<h2>Molestie telefoniche</h2>
<p>L’Autorità Garante per il trattamento dei dati personali ha stabilito che, se non si presta il proprio consenso, nessuno può prendere i nostri dati dall’elenco telefonico per fare offerte<br />
commerciali per telefono o tramite posta.</p>
<p>Chi è a casa, Tuttavia, sa che questo provvedi­mento non viene rispet­tato: infatti le telefonate commerciali sono ripetute e a volte anche assillanti.</p>
<p>Prendi nota della società per conto della quale si è stati contattati dicendo che è per segnalare le telefonate all&#8217;Autorità garante della privacy.</p>
<h2>Offerte aggressive</h2>
<p>Una recente normativa vieta comportamenti aggressivi dei venditori.</p>
<p>E&#8217; VIETATO</p>
<ul>
<li> effettuare visite non gra­dite a casa del consuma­tore;</li>
<li> effettuare ripetute sol­lecitazioni commerciali per telefono, posta elettronica o altro mezzo;</li>
<li> esortare i bambini a convincere i genitori ad acquistare i prodotti reclamizzati.</li>
</ul>
<p>E&#8217; ILLECITO</p>
<ul>
<li> lasciare intendere che il consumatore abbia già  vinto un premio in caso di acquisto di un prodotto;</li>
<li> presentare come gratu­ita l&#8217;offerta di un prodotto quando, in realtà, saranno caricati sul consumatore i costi di spedizione;</li>
<li> esibire al consumatore un marchio di qualità non autorizzato;</li>
<li> presentare un prodotto con certificazioni non veri­tiere;</li>
<li> sollecitare all&#8217;acquisto dichiarando che il consu­matore non troverà quel prodotto ad un prezzo così basso presso nessun altro venditore;</li>
<li> dare informazioni non veritiere sulla qualità del prodotto, sui prezzi di mercato e sulle proprietà curative del prodotto.</li>
</ul>
<p>NON E&#8217; AMMESSO</p>
<ul>
<li> far credere al consuma­tore che in caso di man­cato acquisto del prodotto sia in pericolo l&#8217;attività la­vorativa del venditore;</li>
<li> fare pressing psicologico sul consumatore, facen­dogli credere che non possa lasciare i locali sen­za acquistare un qualche prodotto o concludere un contratto.</li>
</ul>
<h2>Prestiti ipotecari agli anziani</h2>
<p>Ipotecare la casa per migliorare le proprie condizioni di vita può es­sere necessario. E&#8217; però importante fare attenzione a truffe e raggiri ed essere consapevoli dei costi, assai forti anche nelle operazioni gestite da banche.</p>
<p>L&#8217;operazione comporta infatti meccanismi finan­ziari il cui costo reale sarà definito solo al decesso dell&#8217;anziano.</p>
<p>Gli eredi dovranno far fronte agli interessi cal­colati con il sistema della capitalizzazione annuale (molto onerosa), alle spese di intermediazione, di perizia, notarili e di assi­curazione del vitalizio.</p>
<p>La richiesta del sindacato dei pensionati affinché il Parlamento modifichi l&#8217;attuale normativa non ha ancora dato alcun esito.</p>
<p>CONSIGLI</p>
<ul>
<li> Se non puoi attendere una normativa più vantag­giosa segui con attenzione quanto suggerito a pro­posito degli &#8220;Investimenti economici&#8221;;</li>
<li> Chiedi alla banca di attivare non un &#8220;prestito ipotecario&#8221; ma una &#8220;ren­dita ipotecaria&#8221;, in questo modo pagherai gli interessi solo sulla somma effettiva­mente riscossa.</li>
</ul>
<h2>Prestiti al consumo</h2>
<p>Il Pagamento rateale di oggi è diverso da quello che si poteva effettuare negli anni 60/70, quando il rapporto era diretto tra acquirente e venditore, con quest&#8217;ultimo che incassava l&#8217;importo stabilito mensil­mente.</p>
<p>Oggi il rapporto coinvolge tre soggetti: chi compra, chi vende e una società finanziaria.</p>
<p>Il venditore riceve imme­diatamente quanto gli spetta, il consumatore versa la rata mensile alla finanziaria.</p>
<p>Sembra semplice, ma i problemi non mancano.</p>
<p>Esempi: la merce è difettosa, oppure non viene consegnata: è impos­sibile sospendere il paga­mento. Sono stati sottoscritti due contratti e la società fi­nanziaria non ha responsa­bilità per gli inadempimenti del venditore.</p>
<p>Consiglio: rivolgiti a ven­ditori già conosciuti o pre­senti sul mercato da tempo: non potendo scegliere noi la società finanziaria, l&#8217;unica nostra tutela è nella scelta della società venditrice.</p>
<p>Il contratto di finanzia­mento non è chiaro:</p>
<ul>
<li> esigi chiarezza sull&#8217;importo da finanziare, comprensivodi interessi, numero di rate, importo delle rate, TAN (Tasso An­nuo Nominale) e TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale);</li>
<li> non farti convincere solo dall&#8217;importo del­la rata (10 euro al mese, ma per quanti mesi?);<br />
• non fidarti del &#8220;tas­so 0&#8243;: molto spesso cor­risponde a &#8220;0&#8243; il T.A.N., ma il T.A.E.G. (che com­prende tutte le spese per avere il finanziamento, per chiudere il conto, per l&#8217;assicurazione, ecc.) può essere assai oneroso;</li>
<li> con il finanziamen­to vengono forniti servizi non richiesti: è il caso delle carte di credito, gentilmente offerte per al­tri acquisti. Ma non sono gratuite: a volte hanno<br />
un costo mensile &#8211; non annuale come le carte di credito delle banche &#8211; e il T.A.N. e il T.A.E.G. colle­gato al loro uso può es­sere diverso da quello del contratto di finanziamento concluso.  Questi servizi possono essere rifiutati; se sono &#8220;obbligatori&#8221; state con­cludendo un contratto con persone poco serieo poco preparate:cambiate venditore.</li>
</ul>
<h2>Infortuni domestici</h2>
<p>Ogni anno, in Italia, si verificano 30.000 inci­denti domestici con ol­tre 7.000 vittime. Spesso sono denunciati solo se comportano la morte o una lesione grave. Per ogni infortunio grave si stimano 30 incidenti lievi e 300 senza lesioni, non rilevati dalle statistiche.</p>
<p>Dopo i bambini, i più esposti sono le donne e gli anziani. La lentezza di riflessi e la fragilità ossea creano infatti par­ticolari vulnerabilità.<br />
CONSIGLI</p>
<ul>
<li> usate gli apparecchi di protezione che aumen­tano la sicurezza (i &#8220;sal­vavita&#8221;, le prese di cor­rente con gli schermi sugli alveoli, prese a spina con calze isolanti, apparecchi con doppio isolamento per i locali da bagno, ap­parecchi alimentati con bassissima tensione per i giocattoli);</li>
<li> rispettate le regole nella installazione degli impianti;</li>
<li> acquistate apparecchi elettrici con il marchio &#8220;Isti­tuto marchio di qualità&#8221;;</li>
<li> usate con attenzione gli elettrodomestici e verificatene lo stato e l&#8217;efficienza;</li>
<li> evitate la cera sui pavi­menti</li>
<li>pavi­menti o usate solo quella antisdrucciolevole;</li>
<li> usate tappetini zigrinati o adesivi antisdrucciolo sul fondo della vasca;</li>
<li> mettete delle maniglie sulle vasche da bagno per afferrarvi durante i movi­menti;</li>
<li> fate attenzione alle ter­mocoperte, ai termofori, agli scaldini: non devono essere tenuti accesi troppo a lungo quando la perso­na dorme;</li>
<li> non fumate a letto.</li>
</ul>
<p>Per le persone che curano la propria casa tra i 18 ed i 65 anni è obbligato­ria una copertura as­sicurativa INAIL.</p>
<p>In caso di infortunio domestico con invalidità pari o superiore al 33% si disporrà così del diritto alla liquidazione di una rendita. Rivolgiti all&#8217;Inca-Cgil. Ne vale la pena.</p>
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		<title>Sospensione mutuo e blocco della maturazione degli interessi &#8211; Non solo per le banche che sottoscrivono i Tremonti Bond</title>
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		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 04:47:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>il promotore mutui</dc:creator>
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E&#8217; quanto sostiene Federcontribuenti che nello stesso tempo chiede [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=gestcredit.wordpress.com&blog=2079046&post=27023&subd=gestcredit&ref=&feed=1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><br /><p>L&#8217;annunciato congelamento per dodici mesi del pagamento delle rate di mutuo prima casa per chi ha perso il posto di lavoro va salutata positivamente, ma se a ciò non seguirà il blocco della maturazione degli interessi significherà aggravare ulteriormente la situazione di milioni di famiglie in difficoltà.</p>
<p>E&#8217; quanto sostiene Federcontribuenti che nello stesso tempo chiede che questa norma valga per tutte le banche e non solo per quelle che sottoscriveranno i cosiddetti Tremonti-Bond.</p>
<p style="text-align:center;"><span id="more-27023"></span></p>
<p>&#8220;Chiediamo &#8211; afferma l&#8217;Associazione &#8211; che la moratoria sia allargata ad una fascia piu&#8217; ampia di soggetti, quali i precari e i lavoratori dipendenti e autonomi con redditi bassi e un forte carico familiare. Inoltre va affrontata tutta la questione che riguarda il rapporto utenti e istituti bancari e finanziari con un congelamento anche delle rate  sui prestiti chirografari prevedendo facilitazioni al fine di ottenere linee di credito per il consolidamento dei debiti a tassi sostenibili. Un&#8217;altra priorità riguarda i prestiti personali e il credito al consumo dove diviene urgente determinare una soglia di tasso usuraio che non ecceda di tre punti quello relativo ai mutui. Oggi il credito al consumo puo&#8217; arrivare anche a tassi del 25%&#8221;.</p>
<p>Nel frattempo il Banco Popolare ha già chiesto l&#8217;accesso ai Tremonti bond. La banca ha comunicato di aver già presentato al Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze e alla Banca d&#8217;Italia la formale istanza per l&#8217;emissione degli strumenti finanziari di patrimonializzazione, per un ammontare di 1,45 miliardi.</p>
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		<title>Mutui &#8211; Anche a quelli a tasso misto è applicabile il tetto del 4% sugli interessi</title>
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		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 05:07:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>il promotore mutui</dc:creator>
				<category><![CDATA[mutuo e normative]]></category>
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		<category><![CDATA[tetto 4% sugli interessi]]></category>

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		<description><![CDATA[Il «tetto» al 4% per gli interessi sulle rate da pagare nel corso del 2009 si applicherà anche ai mutui a tasso misto, quelli che prevedono la scelta fra fisso e variabile a scadenze determinate. Il chiarimento, all&#8217;indomani della pubblicazione del provvedimento dell&#8217;agenzia delle Entrate che di fatto sblocca le agevolazioni stabilite dal Dl anticrisi [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=gestcredit.wordpress.com&blog=2079046&post=23876&subd=gestcredit&ref=&feed=1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><br /><p>Il «tetto» al 4% per gli interessi sulle rate da pagare nel corso del 2009 si applicherà anche ai mutui a tasso misto, quelli che prevedono la scelta fra fisso e variabile a scadenze determinate. Il chiarimento, all&#8217;indomani della pubblicazione del provvedimento dell&#8217;agenzia delle Entrate che di fatto sblocca le agevolazioni stabilite dal Dl anticrisi (185/2008, convertito con la legge 2/2009), arriva direttamente dall&#8217;Associazione bancaria italiana (Abi).</p>
<p>Finora la possibilità di estendere le norme anche a questa categoria di finanziamenti era rimasta avvolta in un dubbio che neppure le due circolari esplicative del ministero delle Finanze erano riuscite a sciogliere: «in mancanza di indicazioni precise e visto che il testo del decreto si riferisce a mutui a tasso non fisso – spiega l&#8217;Abi – daremo alle banche disposizione di applicare il tetto al 4% ai prestiti con opzione, anche a quelli che nel 2009 hanno in vigore il tasso fisso». Per i mutuatari che si trovano in quest&#8217;ultima situazione, e che magari per contratto devono pagare tassi prossimi al 6% per tutto l&#8217;anno in corso, si tratta decisamente di un&#8217;ottima notizia.</p>
<p style="text-align:center;"><span id="more-23876"></span></p>
<p><strong>Il tasso contrattuale</strong><br />
L&#8217;Abi chiarisce inoltre una volta per tutte che le agevolazioni si applicheranno anche a quei mutui con tasso contrattuale (cioè quello versato in corrispondenza della prima rata dopo l&#8217;eventuale periodo di ammortamento o la rinegoziazione) superiore al 4%: «Su questo punto – sostengono dall&#8217;Associazione – le norme sono chiare nell&#8217;indicare che lo Stato dovrà integrare la quota interessi a partire dal tasso iniziale e non dal 4%».</p>
<p><strong>In regola entro maggio</strong><br />
Per usufruire dello sconto, che è automatico e retroattivo per tutte le rate già versate nel 2009, sarà necessario attendere probabilmente ancora qualche settimana. Nei prossimi giorni la stessa Abi invierà alle banche una circolare informativa con indicazioni tecniche e operative affinché le filiali possano correttamente applicare le disposizioni del Dl. Norme queste che potenzialmente interessano una platea di 3 milioni di mutuatari, cioè tutti quelli che hanno sottoscritto un mutuo a tasso variabile o misto per l&#8217;acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dell&#8217;abitazine principali entro il 31 ottobre 2008.</p>
<p>«Il lavoro da svolgere è complesso– aggiunge l&#8217;Abi – e richiederà tempo: ormai le rate in scadenza a marzo sono già presumibilmente state contabilizzate senza tener conto degli effetti del decreto, ma già da aprile saranno applicate le nuove norme e contiamo di regolarizzare la situazione entro maggio». Vale comunque la pena di ricordare che, secondo quanto in precedenza stabilito dal ministero delle Finanze, l&#8217;integrazione di Stato verrà accreditata sul conto corrente con valuta pari a quella della rata a cui si riferisce, in modo da tenere indenne il mutuatario dai ritardi dell&#8217;applicazione.</p>
<p><strong>L&#8217;autocertificazione</strong><br />
Qualche incombenza in più l&#8217;avranno quei contribuenti che non sono stati inseriti negli elenchi trasmessi ieri dall&#8217;agenzia delle Entrate alle singole banche: chi ha contratto un finanziamento nel 2008 (i dati sono aggiornati a fine 2007) o chi non ha mai compilato la certificazione per la detrazione degli interessi passivi sui mutui. «Questi ultimi – spiega l&#8217;Abi – dovranno autocertificare il possesso dei requisiti per l&#8217;applicazione del decreto mediante un modulo che stiamo predisponendo di concerto con l&#8217;agenzia delle Entrate e che sarà a breve scaricabile anche dal sito dell&#8217;Abi».</p>
<p>di Maxmilian Cellino</p>
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	</item>
		<item>
		<title>Il fondo di solidarietà per il sostegno dei giovani omosessuali cacciati di casa &#8211; Una commissione definirà i criteri ed i requisiti oggettivi per l&#8217;accesso ai benefici</title>
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		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 12:04:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>il prestatore</dc:creator>
				<category><![CDATA[bonus casa]]></category>
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		<description><![CDATA[Arcigay e BHW Bausparkasse AG – Succursale Italiana hanno firmato la convenzione &#8211; la prima in Italia &#8211; che introdurrà in Italia la possibilità di mutui agevolati per le persone e le coppie omosessuali.
BHW è la prima banca ad offrire uno sconto sul tasso del mutuo (0,15% sul tasso) ai soci e alle socie Arcigay, [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=gestcredit.wordpress.com&blog=2079046&post=23780&subd=gestcredit&ref=&feed=1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><br /><p><img class="alignleft size-full wp-image-23789" title="coppia-omosex1" src="http://gestcredit.files.wordpress.com/2009/03/coppia-omosex2.jpg?w=376&#038;h=250" alt="coppia-omosex1" width="376" height="250" />Arcigay e BHW Bausparkasse AG – Succursale Italiana hanno firmato la convenzione &#8211; la prima in Italia &#8211; che introdurrà in Italia la possibilità di mutui agevolati per le persone e le coppie omosessuali.</p>
<p>BHW è la prima banca ad offrire uno sconto sul tasso del mutuo (0,15% sul tasso) ai soci e alle socie Arcigay, dando così un riconoscimento di dignità sia ai singoli gay e lesbiche, sia alle coppie dello stesso sesso. La banca dedicherà inoltre un suo agente che curerà direttamente tutte le stipule rivolte agli associati Arcigay.</p>
<p style="text-align:center;"><span id="more-23780"></span></p>
<p>La banca BHW riconoscerà per ogni mutuo stipulato una provvigione che Arcigay destinerà ad un fondo dedicato al sostegno dei giovani omosessuali cacciati di casa dai genitori a causa del loro orientamento sessuale. In questo modo, chi sta accingendosi ad acquistare una casa, potrà aiutare altri gay ed altre lesbiche che sono rimasti senza, a causa del pregiudizio e della discriminazione omofobica inflitta da famiglie di origine che non accettano di avere un figlio o una figlia omosessuale.</p>
<p>Arcigay istituirà una commissione di esperti giuristi e psicologi che definirà i criteri di valutazione con cui assegnare gli assegni dedicati ai giovani che contatteranno l’associazione e amministrerà in modo trasparente il fondo, pubblicando periodicamente gli importi ricevuti e gli investimenti fatti.</p>
<p>“Con questo progetto Arcigay intende aiutare le persone omosessuali a mettere su casa, come luogo fisico ma anche come luogo degli affetti.” – dichiara il presidente nazionale Aurelio Mancuso – “Sia attraverso l’agevolazione economica offerta da BHW, sia grazie al fondo per i giovani che hanno avuto un conflitto con i genitori, vogliamo costruire servizi per supportare la costruzione delle nostre famiglie, che sono solo quelle in cui possiamo sviluppare affermativamente, i nostri amori e le nostre relazioni.”</p>
<p>“Invitiamo tutte le persone LGBT (Lesbiche, Gay, Bisessuali e Transgender o Transessuali n.d.r.) a a scegliere BHW come propria banca per il mutuo. A partire da oggi sarà avviato un serio monitoraggio, al fine di pubblicare i nomi di tutti gli enti e le aziende gay friendly che seguono l’esempio di BHW e offrano così servizi agevolati alle persone LGBT. Invitiamo dunque tutte le aziende che vogliono proporre nuove convenzioni a contattarci.”</p>
<p>“BHW è la banca leader in Germania per i mutui casa, dato che copriamo circa l’80% del mercato.” – dichiara Giovanna Nalin, Responsabile Marketing di BHW – “Abbiamo una lunga tradizione che ci ha permesso, a partire dal 1997 in Italia, di stipulare convenzioni con le maggiori istituzioni, da ministeri a grandi aziende, da sindacati ad enti pubblici. Oggi siamo orgogliosi di poter inaugurare questa collaborazione con la maggiore associazione gay e lesbica italiana.”</p>
<p>Ma quali saranno i requisiti per l&#8217;accesso al fondo, finalizzati ad evitare che dei benefici possano &#8220;godere&#8221;  i soliti furbi e non le coppie omosessuali doc?  Qui la cosa diventa abbastanza complessa perchè non c&#8217;è ISEE che possa aiutare alla formazione di una graduatoria trasparente, almeno nella forma. E allora, proviamo ad immaginare:</p>
<ul>
<li>dichiarazione sostitutiva redatta da entrambi i genitori della coppia omosex, attestante la &#8220;cacciata di casa&#8221; per motivi omofobici;</li>
<li>iscrizione all&#8217;Arcigay di entrambi i componenti la coppia omosex, da almeno cinque anni decorrenti (a ritroso) dalla data della richiesta di accesso al fondo;</li>
<li>costituirà eventuale titolo preferenziale per l&#8217;accesso al fondo  il numero dichiarato di animali domestici conviventi.</li>
</ul>
<p>E se poi si lasciano, cosa succede? Sia chiaro, la separazione non è un&#8217;esclusiva degli  omosessuali, anzi. Tuttavia il problema è che le relazioni omosex risentono ancora degli strascichi  del loro passato &#8220;clandestino&#8221;, perciò non sono di certo rapporti &#8220;allenati&#8221;  alla longevità. Beh, qualcosa si dovrà pur prevedere per regolare l&#8217;eventuale contenzioso, a meno che non si vogliano intasare le già poco ricettive aule di giustizia.</p>
<p>A chi non piace perdersi in elucuubrazioni mentali, non resta che contattare l&#8217;Arcigay all&#8217;indirizzo e-mail <a href="mailto:mutui@arcigay.it">mutui@arcigay.it</a> per ottenere maggiori informazioni.</p>
Posted in bonus casa, mutuo e normative, prestiti incentivi e bonus Tagged: Bisessuali, fondo di solidarietà per omosex, fondo solidarietà LGBT, Gay, indicatore situazione economica equivalente, isee, Lesbiche, mutui, mutuo, omosessuali, omosex, trans, transessuali, transgender <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/gestcredit.wordpress.com/23780/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/gestcredit.wordpress.com/23780/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/gestcredit.wordpress.com/23780/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/gestcredit.wordpress.com/23780/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/gestcredit.wordpress.com/23780/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/gestcredit.wordpress.com/23780/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/gestcredit.wordpress.com/23780/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/gestcredit.wordpress.com/23780/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/gestcredit.wordpress.com/23780/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/gestcredit.wordpress.com/23780/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=gestcredit.wordpress.com&blog=2079046&post=23780&subd=gestcredit&ref=&feed=1" /></div>]]></content:encoded>
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			<media:title type="html">coppia-omosex1</media:title>
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	</item>
		<item>
		<title>Le nuove disposizioni di BANKITALIA sui mutui &#8211; Informazioni più chiare e complete su tutta l&#8217;offerta</title>
		<link>http://gestcredit.wordpress.com/2009/03/06/le-nuove-disposizioni-di-bankitalia-sui-mutui-informazioni-piu-chiare-e-complete-su-tutta-lofferta/</link>
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		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 13:12:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>il promotore mutui</dc:creator>
				<category><![CDATA[mutuo e normative]]></category>
		<category><![CDATA[mutui]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo]]></category>

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		<description><![CDATA[Offerte dei mutui scritte in italiano e non in &#8220;banchese&#8221;. Proposte comprensibili da tutti anche da chi finora non ha mai messo piede in banca. E tutti i prodotti presentati insieme in modo da poter scegliere sulla carta e non solo fidandosi di quello che propongono allo sportello.
Con il 1° di marzo sono entrate in vigore le nuove disposizioni [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=gestcredit.wordpress.com&blog=2079046&post=23724&subd=gestcredit&ref=&feed=1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><br /><p>Offerte dei mutui scritte in italiano e non in &#8220;banchese&#8221;. Proposte comprensibili da tutti anche da chi finora non ha mai messo piede in banca. E tutti i prodotti presentati insieme in modo da poter scegliere sulla carta e non solo fidandosi di quello che propongono allo sportello.</p>
<p>Con il 1° di marzo sono entrate in vigore le nuove disposizioni della Banca d&#8217;Italia che impongono agli istituti di credito di predisporre testi chiari e l&#8217;elenco di tutte le offerte in modo da poter fare un confronto reale, e non solo sulla base di qualche chiacchierata con chi ha interesse a &#8221;piazzare&#8221; un prodotto piuttosto che un altro perchè più conveniente per la banca.</p>
<p>E le novità non riguardano solo i nuovi clienti: per chi ha già un mutuo, infatti, la documentazione arriverà direttamente a casa non più tardi del prossimo 15 aprile.</p>
<p style="text-align:center;"><span id="more-23724"></span></p>
<p>Il nuovo sistema, che prevede dunque una documentazione a prova di inesperti, è previsto dalle disposizioni di vigilanza emanate dalla Banca d&#8217;Italia, entrate in vigore dal 1° marzo.  Su questa base tutte le banche che offrono mutui &#8211; quindi sia le banche italiane che le filiali di istituti esteri &#8211; debbono mettere a disposizione allo sportello una sorta di dossier con le informazioni sulle diverse tipologie di finanziamento che il cliente può scegliere. Il documento deve contenere obbligatoriamente:</p>
<p style="padding-left:30px;">a) l&#8217;elenco completo dei tipi di mutuo sottoscrivibili;<br />
b) le caratteristiche e i rischi di questo tipo di prodotto, presentati &#8211; dice la Banca d&#8217;Italia - in maniera &#8220;comprensibile&#8221; ossia con un linguaggio che consenta a tutti di capire le principali differenze tra le offerte e i rischi che si corrono, ad esempio, scegliendo un mutuo variabile indicizzato all&#8217;Euribor rispetto ad uno ancorato al tasso Bce. Oppure un mutuo a tasso variabile ma con rata fissa rispetto ad un mutuo &#8220;classico&#8221; con rata variabile.</p>
<p>Per ciascun prodotto, poi, dovrà essere riportato:</p>
<ol>
<li>il tasso di interesse, e quando si tratta di tasso variabile, lo spread, il parametro di riferimento e l&#8217;ammontare del tasso stesso al momento della pubblicazione del dossier, con l&#8217;avvertenza in questo caso il tasso è solo a titolo di esempio;</li>
<li> la durata minima e massima;</li>
<li> le modalità di calcolo del piano ammortamento;</li>
<li>la periodicità delle rate.</li>
</ol>
<p>Informazioni più chiare e quindi meno rischi di prodotti inadatti.  La presenza di questo documento, al di là del valore proprio legato alla trasparenza, limiterà concretamente la possibilità di offerte di prodotti poco chiari o con troppe opzioni, non adatti, insomma al profilo di chi si presenta allo sportello.  Se la chiarezza a voce manca, infatti, basterà allungare una mano e prendere il documento per capirci di più.</p>
<p>Per chi ha già il mutuo le informazioni a casa, e per chi avesse dubbi o volesse valutare la possibilità di cambiare prodotto, avendo già un mutuo in corso, la lettura sarà ancora più facilitata. Con le nuove disposizioni il dossier arriverà direttamente a casa, in occasione della prima comunicazione periodica utile, ossia al massimo entro il prossimo 15 aprile.<br />
<strong></strong></p>
<p><strong>di Antonella Donati</strong></p>
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		<title>Da oggi operativo il tetto del 4% sui mutui prima casa a tasso variabile</title>
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		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 17:45:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>il promotore mutui</dc:creator>
				<category><![CDATA[mutuo e normative]]></category>
		<category><![CDATA[mutui]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo]]></category>

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		<description><![CDATA[Debuttano gli sconti sulle rate dei  mutui prima casa a tasso variabile, con tetto al 4% e accollo  dello Stato dell&#8217;eventuale scarto, previsti dal Decreto legge anticrisi.
E&#8217; stato pubblicato oggi, infatti, il Provvedimento del  direttore dell&#8217;Agenzia delle Entrate che, in attuazione del  decreto legge n. 185/2008, stabilisce le modalita&#8217; per la [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=gestcredit.wordpress.com&blog=2079046&post=23685&subd=gestcredit&ref=&feed=1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><br /><p>Debuttano gli sconti sulle rate dei  mutui prima casa a tasso variabile, con tetto al 4% e accollo  dello Stato dell&#8217;eventuale scarto, previsti dal Decreto legge anticrisi.</p>
<p>E&#8217; stato pubblicato oggi, infatti, il Provvedimento del  direttore dell&#8217;Agenzia delle Entrate che, in attuazione del  decreto legge n. 185/2008, stabilisce le modalita&#8217; per la  comunicazione alle banche e agli intermediari finanziari  degli intestatari dei mutui che, sulla base delle  informazioni disponibili presso l&#8217;Anagrafe tributaria,  posseggono i requisiti per godere dell&#8217;agevolazione.</p>
<h4>L&#8217;agevolazione spetta agli intestatari di un mutuo a tasso  variabile contratto per l&#8217;acquisto, la costruzione e  ristrutturazione dell&#8217;abitazione principale &#8211; eccetto quelle  di categoria A1 (abitazioni signorili), A8 (abitazioni in  ville) e A9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e  storici) &#8211; sottoscritto entro il 31 ottobre scorso, sulle  rate da corrispondere nel 2009.</h4>
<p>Sono agevolati anche i mutui rinegoziati in applicazione del  decreto legge n. 93/2008 con effetto sul conto di  finanziamento accessorio, oppure, a partire dal momento in  cui lo stesso conto ha un saldo pari a zero. Al riguardo, si  ricorda che i soggetti aventi diritto, ma non individuati  dall&#8217;Agenzia delle Entrate, possono comunque richiedere alla  banca o all&#8217;intermediario finanziario mutuante di poter  beneficiare dell&#8217;agevolazione, mediante presentazione di una  autocertificazione che attesti il possesso dei requisiti.</p>
<p>Le quote delle rate a carico dello Stato, come previsto  dal Dl anticrisi, sono anticipate dalle banche e dagli  istituti finanziari, a cui e&#8217; attribuito un credito d&#8217;imposta  utilizzabile esclusivamente in compensazione. I beneficiari  del credito d&#8217;imposta, pari alla parte di rata a carico dello  Stato, dovranno indicarne l&#8217;ammontare maturato e il relativo  utilizzo in una sezione ad hoc del modello 770/2010 relativo  all&#8217;anno 2009.</p>
<p style="text-align:center;"><span id="more-23685"></span></p>
<h4>Ecco di seguito i passi che bisogna compiere per usufruire del beneficio</h4>
<h6><span style="color:#ffffff;">.</span></h6>
<h4>1) Controllare tipologia e data di stipula</h4>
<p>Se il mutuo non è a tasso fisso per tutta la durata del periodo di ammortamento ed è stato contratto prima del 31 ottobre 2008 per l&#8217;acquisto, la ristrutturazione o la costruzione dell&#8217;abitazione principale (con esclusione di case signorili, ville e castelli) è possibile accedere ai benefici del decreto anticrisi.</p>
<h4>2) Confrontare il tasso pagato nelle rate del 2009 e quello contrattuale</h4>
<p>Il tasso contrattuale è quello pagato in corrispondenza della prima rata del mutuo dopo l&#8217;eventuale periodo di preammortamento, tasso agevolato, oppure dopo l&#8217;avvenuta rinegoziazione o surroga. Se quest&#8217;ultimo è inferiore al 4% (compreso spread), il mutuatario ha diritto a un contributo da parte dello Stato pari agli interessi versati oltre il 4% su tutte le rate pagate nel corso del 2009. Se invece il tasso contrattuale è superiore al 4%, l&#8217;integrazione avviene a partire da questo livello. Per esempio, se il tasso contrattuale è pari al 4,5% e nella prima rata del 2009 si è pagato il 5%, lo Stato si accollerà lo 0,5% residuo.</p>
<h4>3) Verificare l&#8217;inclusione nelle liste dell&#8217;Agenzia delle Entrate</h4>
<p>Chiedere alla banca se il proprio nominativo figura nelle liste inviate dall&#8217;Agenzia delle Entrate. Nel caso non fosse incluso (cosa certa per tutti i mutui contratti dopo il 1° gennaio 2008) e si fosse invece in possesso dei requisiti evidenziati al punto 1, è possibile inviare un&#8217;autocertificazione compilando <a href="http://www.abi.it/manager?action=show_document&amp;portalId=1&amp;documentId=9580" target="_blank">questo modulo.</a></p>
<p>In pratica solo i soggetti non inclusi nell&#8217;elenco trasmesso dalle Entrate a ciascuna filiale (coloro che hanno acceso il mutuo dopo il 1° gennaio 2008, per esempio) dovranno presentare alla propria banca, entro il 31 gennaio 2010, un&#8217;autocertificazione che attesta il possesso dei requisiti necessari per accedere alle agevolazioni: mutuo prima casa, a tasso &#8220;non fisso&#8221;, stipulato prima del 31 ottobre 2008.</p>
<h4>Aggiornamento del 5 maggio 2009</h4>
<p>Come ci segnala il lettore Giuseppe, a cinque mesi dal varo del Dl anticrisi (decreto legge 185/08, convertito dalla legge 2/09) sono pochissime le famiglie che hanno ottenuto le agevolazioni stabilite a vantaggio dei mutui a tasso variabile per l&#8217;abitazione principale.</p>
<p>A frenare gli aiuti sono le difficoltà che le banche ancora incontrano nell&#8217;interpretare e applicare le norme. Per sciogliere alcuni di questi nodi, il ministero dell&#8217;Economia è intervenuto con nuove istruzioni applicative.</p>
<h4>La circolare 32256, datata 30 aprile 2009 (la terza sul tema, dopo quelle del 28 dicembre e del 13 febbraio) ribadisce che l&#8217;accesso alle agevolazioni è automatico: «Le banche e gli intermediari finanziari – si legge nel testo – concedono i benefici senza necessità di apposita domanda da parte degli interessati».</h4>
<p>Solo i soggetti non inclusi nell&#8217;elenco trasmesso dalle Entrate a ciascuna filiale (coloro che hanno acceso il mutuo dopo il 1° gennaio 2008, per esempio) dovranno presentare alla propria banca, entro il 31 gennaio 2010, un&#8217;autocertificazione che attesta il possesso dei requisiti necessari per accedere alle agevolazioni: mutuo prima casa, a tasso &#8220;non fisso&#8221;, stipulato prima del 31 ottobre 2008.</p>
<h4>Una richiesta simile, aggiunge il ministero, «potrà essere presentata da coloro che intendano chiedere l&#8217;agevolazione per un immobile diverso da quello incluso nell&#8217;elenco dell&#8217;agenzia delle Entrate». In tal caso l&#8217;istanza dovrà essere preceduta da una variazione all&#8217;elenco da parte dell&#8217;Agenzia, su richiesta dell&#8217;interessato.</h4>
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		<title>Arriva il mutuo per coppie di fatto, comprese quelle omosex</title>
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		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 22:22:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>il promotore mutui</dc:creator>
				<category><![CDATA[mutuo e normative]]></category>
		<category><![CDATA[coppie di fatto]]></category>
		<category><![CDATA[coppie omosex]]></category>

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		<description><![CDATA[Coppie di fatto, comprese quelle omosessuali, considerate come coppie coniugate. Succede nella banca tedesca specializzata Bhw Bausparkasse che proporrà anche in Italia il mutuo agevolato per gay, lesbiche e coppie omosessuali.
La Bhw taglierà lo &#8220;spread&#8221; dello 0,15% e permetterà di calcolare i redditi cumulati. Il mutuo agevolato per gay e lesbiche «è sulla falsariga di [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=gestcredit.wordpress.com&blog=2079046&post=23472&subd=gestcredit&ref=&feed=1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='snap_preview'><br /><p>Coppie di fatto, comprese quelle omosessuali, considerate come coppie coniugate. Succede nella banca tedesca specializzata Bhw Bausparkasse che proporrà anche in Italia il mutuo agevolato per gay, lesbiche e coppie omosessuali.</p>
<p>La Bhw taglierà lo &#8220;spread&#8221; dello 0,15% e permetterà di calcolare i redditi cumulati. Il mutuo agevolato per gay e lesbiche «è sulla falsariga di quanto la banca tedesca già propone &#8211; spiega Riccardo Gottardi, segretario nazionale dell&#8217;Arcigay &#8211; per forze dell&#8217;ordine, dipendenti di ministeri e giornalisti».</p>
<p>Oltre al taglio dello spread (il differenziale rispetto al tasso di riferimento scelto) tutto sommato limitato, «si tratta soprattutto di un riconoscimento civile &#8211; aggiunge Gottardi &#8211; e non dispiace sapere che c&#8217;è una banca dove gay e lesbiche non solo sono bene accetti, ma anzi possono ricevere delle agevolazioni».</p>
<p>Il mutuo agevolato per gay e lesbiche verrà presentato giovedì prossimo in una conferenza stampa a Milano.</p>
<p>&#8220;Consideriamo &#8211; spiega Giulio Peruzzi, area manager di Bhw &#8211; le coppie di fatto come coniugate, anche quelle dello stesso sesso. La questione maggiore credo sia quella della possibilità di cumulare i redditi per calcolare l&#8217;importo del mutuo: l&#8217;unica cosa che chiediamo è che la coppia si cointesti la casa e viva sotto lo stesso tetto&#8221;, conclude Peruzzi.</p>
<div id="rectangle right" class="right"><!-- OAS AD '180x150'begin --></p>
<p><!-- OAS AD '180x150' end --></div>
<p><strong> </strong></p>
Posted in mutuo e normative Tagged: coppie di fatto, coppie omosex <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/gestcredit.wordpress.com/23472/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/gestcredit.wordpress.com/23472/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/gestcredit.wordpress.com/23472/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/gestcredit.wordpress.com/23472/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/gestcredit.wordpress.com/23472/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/gestcredit.wordpress.com/23472/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/gestcredit.wordpress.com/23472/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/gestcredit.wordpress.com/23472/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/gestcredit.wordpress.com/23472/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/gestcredit.wordpress.com/23472/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=gestcredit.wordpress.com&blog=2079046&post=23472&subd=gestcredit&ref=&feed=1" /></div>]]></content:encoded>
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