Archive for the ‘prestiti incentivi e bonus’ Category
Social lending – Si ferma anche BOOBER
Questo l’avviso comparso oggi 4 agosto sul sito di social lending BOOBER:
“Al fine di consentire a Centax di approfondire alcuni aspetti relativi ad un provvedimento di Banca d’Italia che non ha nulla a che vedere con l’attività di peer-to-peer lending di Boober.it, Vi informiamo che fino al 7 Agosto 2009 sono sospese le nuove registrazioni alla piattaforma sia per utenti Richiedenti che Finanziatori.
Tutti gli utenti le cui iscrizioni sono state perfezionate entro il 27/07/2009 possono tuttavia continuare a operare pienamente, richiedendo ed erogando prestiti.
Riteniamo tale decisione doverosa e rispettosa verso l’Istituzione e l’Organo di Vigilanza a cui ci riferiamo.
Ci scusiamo per il disagio e confidiamo di potere riattivare la piena operatività entro la data di cui sopra. Boober.it”
Dunque, il caso Boober sembra differire da quello che ha visto coinvolto Zopa: più grave nei motivi, forse, ma basato su di un brand estraneo alle attività di social lending portate avanti dal gruppo.
Boober, insomma, non potrà accettare nuove iscrizioni, ma al tempo stesso potrà portare avanti le attività in essere tra gli utenti già addentro al sistema.
Lo stop di Bankitalia al social lending – La versione di Zopa
In data 10 luglio ci è stato notificato il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che su indicazione di Banca d’Italia, ha bloccato le attività di Zopa cancellandola dall’albo degli intermediari finanziari. Vi raccontiamo come è andata e cosa sta succedendo.
Cosa è successo?”
A seguito di una ispezione di Banca d’Italia a Zopa nell’autunno 2008, ci è stato comunicato a febbraio 2009 l’avvio di una procedura di cancellazione per aver fatto raccolta del risparmio (e non semplice intermediazione di pagamenti), a causa della giacenza temporanea sul Conto Prestatori Zopa del denaro in attesa di uscire in prestito. La sua natura di conto terzi era esplicitata nel Mandato a Servizi di Pagamento sottoscritto dai Prestatori ed è stata ulteriormente ribadita nella Informativa 16.02.2009.
Nelle sue controdeduzioni a marzo 2009 Zopa ha difeso con decisione la legalità del suo operato, ma si è detta disposta a diverse tipologie di contromisure operative per risolvere il problema sollevato da Banca d’Italia. Tra di esse l’apertura di conti di moneta elettronica, intestati ai singoli Prestatori, soluzione che abbiamo dichiarato realizzabile con la massima sollecitudine e per la quale avevamo trovato l’accordo tecnico-commerciale con due possibili partner. Dal decreto di cancellazione traspare che questa soluzione fosse soddisfacente ma non si ritenesse Zopa in grado di realizzarla (sic!).
Puoi consultare per approfondimenti il blog nei due post Lettera aperta agli Zopiani e Il decreto di cancellazione (e relativi commenti) e il comunicato stampa (.pdf).
Abbiamo immediatamente sospeso le attività di erogazione di nuovi prestiti, l’ingresso di nuovi Prestatori e il trasferimento di nuovi fondi dai Prestatori attivi, mantenendo invece l’attività corrente di gestione dei flussi di pagamento da Richiedenti a Prestatori e il recupero credito (più dettagli in Cosa succede ora?). I Prestatori attivi (3.590) sono stati invitati a ritirare il denaro dal Conto Prestatori Zopa, al 24/7 sono stati restituiti in seguito alle richieste pervenute 803.118€ su 1.120.000€ che erano a disposizione per prestiti.
I media hanno dato ampio risalto all’evento (consulta Dicono di noi) e, pur con il rispetto dovuto a Banca d’Italia, emerge l’importanza e il valore sociale apportato da Zopa e il pericolo di affossare per sempre il social lending in Italia.
L’orologio di Zopa si è fermato a 7.156.340€ erogati, 1.289 prestiti (1.137 ancora in corso), 42.290 iscritti alla community. È nostro compito comune farlo ripartire al più presto.
La Parola agli zopiani”
È stato già depositato il ricorso al TAR del Lazio. Nel contempo continuiamo a manifestare la nostra disponibilità a realizzare in tempi rapidi la soluzione operativa soddisfacente per Banca d’Italia: riteniamo che sia un interesse comune salvaguardare, oltre che i nostri Prestatori e Richiedenti, il futuro del social lending in Italia. Ti terremo aggiornato sugli sviluppi.
Da parte tua, è cruciale il sostegno che darai alle idee e alle pratiche di Zopa. Il caldo sostegno della community a Zopa ha dato sui media e sul web una chiave di lettura diversa a questo evento. Insieme dobbiamo continuare a difendere il nostro diritto naturale al credito tra persone.
Come ottenere la detrazione IRPEF per acquisto mobili, elettrodomestici ad alta efficienza energetica, apparecchi televisivi e computer – Circolare Agenzia delle Entrate numero 35 del 17 luglio 2009
L’art. 2 del Decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla Legge 9 aprile 2009, n. 33, nel quadro delle misure antirecessione, riconosce a coloro che fruiscono dell’agevolazione prevista in materia di ristrutturazioni edilizie ” limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati su singole unità immobiliari residenziali iniziati a partire dal 1 luglio 2008, a fronte di spese sostenute dalla predetta data, è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 20 per cento delle ulteriori spese documentate, effettuate con le stesse modalità, sostenute dal 7 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, per l’acquisto di mobili, elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+, esclusi quelli indicati al secondo periodo, nonché apparecchi televisivi e computer, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
La detrazione di cui al primo periodo e’ cumulabile con la detrazione per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazione prevista dal comma 353 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come prorogata dal comma 20 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.” La detrazione “da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, è calcolata su di un importo massimo complessivo non superiore a 10.000 euro”.
INDICE
.
1. I soggetti che possono beneficiare della detrazione
2. Gli interventi che costituiscono il presupposto per la detrazione
3. I beni agevolabili
4. Ammontare della spesa detraibile
5. Adempimenti
6. Monitoraggio dell’agevolazione
7. Come richiedere la detrazione del 36%
8. i principali tipi di interventi ammessi alla detrazione irpef del 36%
.
1. I SOGGETTI CHE POSSONO BENEFICIARE DELLA DETRAZIONE
La nuova detrazione, come si evince dalla formulazione della norma, è ancorata alla fruizione dell’altro beneficio fiscale previsto dall’art. 1 Legge 27 dicembre 1997 n. 449 relativamente, però, ai soli “…interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati su singole unità immobiliari residenziali iniziati a partire dal 1 luglio 2008, a fronte di spese sostenute dalla predetta data.”
Ciò comporta che il contribuente che voglia fruire del nuovo beneficio fiscale, in ossequio a quanto disposto dal decreto del Ministero delle finanze di concerto con il Ministro dei Lavori pubblici del 18 febbraio 1998, n. 41 e successive modificazioni, recante il Regolamento attuativo per poter beneficiare delle detrazioni per le ristrutturazioni edilizie, deve aver eseguito tutti gli adempimenti preliminari necessari alla fruizione di quest’ultima agevolazione.
In particolare, deve aver inviato, anche in data anteriore all’1° luglio 2008, al Centro Operativo di Pescara l’apposita comunicazione, indicando, nel riquadro riservato ai “Dati Relativi ai Lavori di Ristrutturazione”, come data di inizio lavori l’1.07.2008 ovvero una data ad essa posteriore.
Come ulteriore requisito per la fruizione della detrazione in commento, il legislatore richiede tuttavia che il contribuente, dopo l’invio della dovuta comunicazione di inizio lavori, abbia effettivamente sostenuto spese di ristrutturazioni per le quali possa beneficiare della detrazione del 36 per cento.
2. GLI INTERVENTI EDILIZI CHE COSTITUISCONO IL PRESUPPOSTO PER LA DETRAZIONE
Nel limitare la fruizione del nuovo beneficio “….agli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati su unità immobiliari residenziali…” per i quali si gode della detrazione prevista dal richiamato art. 1, il legislatore ha implicitamente escluso il beneficio de quo nei casi in cui gli interventi di ristrutturazione abbiano ad oggetto parti comuni degli edifici o siano relativi alla manutenzione ordinaria di singole unità immobiliari o, infine, riguardino la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali.
Inoltre, in considerazione del riferimento puntuale del legislatore alla Legge 449 del 1997, l’agevolazione prevista per l’acquisto dei mobili non potrà essere fruita nell’ipotesi di acquisto dell’unità abitativa residenziale dall’impresa costruttrice che abbia provveduto alla ristrutturazione dell’immobile.
Pertanto essa è collegata ai soli interventi, effettuati esclusivamente su unità immobiliari residenziali, relativi a:
- manutenzione straordinaria, di cui alla lett. b) dell’art. 31 della Legge 5 agosto 1978, n. 457;
- restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lett. c) dell’art. 31 della Legge 5 agosto 1978, n. 457;
- ristrutturazione edilizia, di cui alla lett. d) dell’art. 31 della Legge 5 agosto 1978, n. 457.
La scrivente ha precisato la diversa portata di ciascuna categoria di intervento con circolare 24 febbraio 1998, n. 57.
Per completezza, si osserva che il regime agevolativo previsto per gli interventi di cui all’art. 1 della Legge 449/1997 è stato, da ultimo disciplinato dall’articolo 1, comma 17, della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244/2007), come modificato dall’articolo 2, comma 15, della legge finanziaria per il 2009 (legge n. 203/2008), che ha disposto la proroga della detrazione IRPEF nella misura del 36% delle spese di ristrutturazione sostenute fino al 31 dicembre 2011 e comunque per un importo non superiore a 48.000 euro per ciascuna unità immobiliare.
La detrazione è ripartita in 10 rate annuali di pari importo (è prevista la possibilità di ripartizione in 5 o 3 rate nel caso di contribuenti di età non inferiore, rispettivamente, a 75 e 80 anni).
3. I BENI AGEVOLABILI
La detrazione in argomento è relativa alle spese sostenute per l’acquisto di :
- Mobili;
- Elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+;
- Apparecchi televisivi;
- Computer.
Ai fini della fruizione del beneficio, la norma richiede che detti beni siano tutti finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione e che l’acquisto sia effettuato dal 7 febbraio al 31 dicembre 2009.
Per espressa previsione normativa, l’agevolazione in commento non spetta in caso di acquisto di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni, atteso che per tali elettrodomestici resta confermata la detrazione prevista dall’art. 1, comma 353, della legge n. 296 del 2006, come prorogata dal comma 20 dell’art. 1 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244.
Quest’ultima detrazione, pari al 20 per cento delle spese, documentate e sostenute entro il 31 dicembre 2010 per la sostituzione di frigoriferi, di congelatori e delle loro combinazioni con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+, fino ad un valore massimo della detrazione di 200 euro per ciascun apparecchio, è, però, cumulabile con il beneficio introdotto dall’art. 2 del Decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5.
4. AMMONTARE DELLA SPESA DETRAIBILE
Il secondo comma dell’art. 2 del D.L. 5/2009 precisa che “La detrazione di cui al comma 1, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, e’ calcolata su di un importo massimo complessivo non superiore a 10.000 euro”.
Ne consegue che il predetto importo massimo detraibile dovrà essere riferito alla singola unità immobiliare oggetto di ristrutturazione, prescindendo, pertanto, dal numero dei contribuenti che partecipano alla spesa.
Al contribuente, invece, che esegue lavori di ristrutturazione su più unità abitative, e sempreché per ognuna di esse abbia espletato gli adempimenti richiesti per fruire del beneficio previsto dall’art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il diritto al beneficio di cui all’art. 2 del Decreto in commento, dovrà essere riconosciuto più volte così che l’importo massimo complessivo non superiore a 10.000 euro dovrà essere riferito a ciascuna unità abitativa oggetto di ristrutturazione.
5. ADEMPIMENTI
Il legislatore, poi, nel legare le due agevolazioni, più volte menzionate, richiede che anche per l’acquisto dei beni finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione il pagamento avvenga tramite bonifico bancario o postale da cui risultino la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
6. MONITORAGGIO DELL’AGEVOLAZIONE
L’ultimo comma dell’art. 2, prevede che il Ministro per lo Sviluppo economico effettui il monitoraggio degli effetti economici derivanti dall’applicazione dell’agevolazione in questione sul il settore interessato.
A tal fine, il richiamato Ministero dovrà promuovere un protocollo di intenti con i soggetti delle filiere produttive e distributive dei beni per i quali sono previsti gli incentivi, con l’obiettivo di verificare il mantenimento dei livelli occupazionali, il rispetto dei termini di pagamento previsti nei rapporti interni alle filiere stesse, nonché il mantenimento delle iniziative promozionali già assunte per stimolare la domanda e migliorare l’offerta anche dei servizi di assistenza e manutenzione.
La norma dispone, inoltre, l’emanazione da parte dello stesso Ministero di un decreto che stabilisca le modalità da attuare per realizzare la vigilanza sul rispetto degli impegni previsti, anche tramite periodica audizione delle organizzazioni datoriali e sindacali.
La disposizione di cui al comma 3, finalizzata a garantire il mantenimento dei livelli occupazionali nelle filiere produttive e distributive, non subordina all’adozione dei provvedimenti indicati l’applicazione del beneficio fiscale, il quale è comunque applicabile agli acquisti effettuati a partire dal 7 febbraio 2009 .
7. COME RICHIEDERE LA DETRAZIONE DEL 36%
Chi può chiedere l’agevolazione
- proprietario o nudo proprietario;
- titolare di diritti reali di godimento (uso, usufrutto, abitazione o superficie);
- inquilino;
- comodatario;
- soci di cooperative a proprietà divisa (possessori) o indivisa (detentori);
- assegnatari di alloggi;
- soci di società semplice;
- familiare (coniuge, parente entro il terzo grado e affine entro il secondo grado) convivente del possessore o detentore, anche senza alcun titolo;
- promissario acquirente già immesso nel possesso dell’immobile (con compromesso regolarmente registrato presso Ufficio Registro).
Invio del modulo di Comunicazione al Centro Operativo di Pescara
La prima cosa da fare è inviare il modulo di comunicazione per la detrazione del 36 per cento ai fini IRPEF per raccomandata senza ricevuta di ritorno al Centro Servizi di Pescara, Via Rio Sparto 21 65100 Pescara. Per ogni unità immobiliare andranno trasmesse altrettante comunicazioni. Il modello va compilato in stampatello e con chiarezza in modo che sia letto dal sistema ottico predisposto dall’Agenzia delle Entrate.
facsimile modulo per la detrazione 36%
istruzioni per la compilazione del modello
Nel modulo andranno indicati:
a) Dati del dichiarante per agevolazione fiscale
- Inserire il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto che trasmette la comunicazione.
- Barrare la relativa casella se siamo possessori (proprietari o titolare di altro diritto reale) o detentore (locatario, comodatario) dell’immobile.
- Se i lavori di ristrutturazione riguardano parti comuni di edifici residenziali si dovrà barrare la casella AMMINISTRATORE se il soggetto che trasmette la comunicazione è l’amministratore del condominio, o CONDOMINO se il soggetto è uno dei condomini.
- Naturalmente si dovranno indicare i dati anagrafici di colui che trasmette il modulo e nell’apposito spazio il codice fiscale del condominio.
b) Dati dell’immobile per esenzione IRPEF
- In questa sezione si dovranno indicare i dati (rilevabili dal certificato catastale) relativi all’immobile sui quali sono stati effettuati i lavori.
- In mancanza di dati catastali si potrà indicare se è stata presentata domanda di accatastamento, barrando la relativa casella.
- Se i lavori sono stati effettuati dal locatario o dal comodatario si dovranno indicare gli estremi di registrazione del contratto di locazione o di comodato.
c) Documentazione allegata per agevolazioni IRPEF (Barrare le caselle dei documenti allegati alla domanda)
- Copia della DIA o permesso per costruire.
- Dati Catastali.
- Copie delle ricevute del pagamento ICI dal 1997.
- Delibera assembleare e tabella millesimale per lavori condominiali.
- Estremi di registrazione del contratto di locazione o comodato ed eventuale consenso del proprietario all’esecuzione dei lavori.
Se abbiamo difficoltà a reperire la documentazione suddetta, potremo inviare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (senza bollo), in cui dovremo dichiarare di essere in possesso della documentazione necessaria.
facsimile modulo per la dichiarazione sostitutiva
d) E’ importante ricordare che:
- la spedizione ad ufficio incompetente non preclude il godimento della detrazione; provvederanno gli uffici dell’amministrazione ad inoltrare la comunicazione al destinatario competente;
- è indispensabile individuare con precisione gli immobili oggetto dell’agevolazione all’interno della domanda, perché per ogni immobile si gode di un plafond di 48 mila € e, specialmente dal 2002, eseguire lavori su un immobile separatamente accatastato (anche si di fatto unito o confinante) comporta la possibilità di non ricadere nella limitazione del conteggio del plafond anche sulle opere pagate nei precedenti anni;
- la spedizione del modello deve essere fatta prima dell’inizio dei lavori.
Comunicazione all’ASL di inizio opera
Sempre prima dei lavori di ristrutturazione si dovrà trasmettere una seconda raccomandata (con ricevuta di ritorno) contenente una comunicazione all’ ASL di competenza nel territorio dove è ubicato l’immobile.
facsimile comunicazione all’ASL
Nella comunicazione andranno specificati:
- l’ubicazione dei lavori;
- i dati del committente;
- la natura delle opere;
- la data di inizio dei lavori;
- l’impresa esecutrice;
- l’assunzione, da parte dell’impresa, della responsabilità al rispetto delle regole sulla sicurezza e di contribuzione (deve sempre essere rilasciata dall’impresa ma non sempre inviata, leggi il prossimo box).
Dichiarazione dell’impresa per usufruire delle agevolazioni fiscali
Se i lavori di ristrutturazione non superano i 200 operai/giorni o per cantieri che non comportano rischi particolari, non c’è l’obbligo di trasmettere all’ASL la dichiarazione dell’impresa che dovrà comunque essere rilasciata al committente e conservata dallo stesso.
Questo per dare la possibilità al richiedente, di non perdere i benefici qualora vengano accertate violazioni a tali adempimenti da parte dell’impresa.
facsimile dichiarazione impresa
La dichiarazione deve essere firmata in carta semplice dal rappresentante legale dell’impresa. Nel caso di più imprese, la dichiarazione dovrà essere rilasciata da ognuna di esse. Nel caso prima dei lavori non siano state ancora individuate le ditte appaltatrici, la dichiarazione potrà essere inviata successivamente.
Pagamento dei lavori di ristrutturazione
Ricordiamo che è indispensabile effettuare il pagamento delle spese per i lavori di ristrutturazione solo tramite bonifico bancario da cui risulti:
- la causale del versamento;
- il codice fiscale del beneficiario dell’agevolazione;
- la partita IVA o il codice fiscale dell’impresa beneficiaria del bonifico.
Va inoltre ricordato che:
- se il pagamento è stato effettuato da più soggetti, il bonifico deve riportare il numero di codice fiscale di ognuno di essi;
- nel caso sia stato indicato solo il codice fiscale del soggetto che ha inviato la comunicazione al centro servizi, niente paura , la detrazione viene riconosciuta anche agli altri aventi diritto purché questi indichino nella loro dichiarazione dei redditi il codice fiscale riportato sul bonifico;
- in caso di lavori condominiali, nel bonifico dovrà essere trascritto il codice fiscale del condominio, quello dell’Amministratore, e dell’eventuale condomino che ha provveduto al pagamento materiale della spesa;
- in caso di comproprietà dell’immobile, il diritto alla detrazione va ripartito tra i proprietari sulla base delle spese effettivamente sostenute da ciascuno di essi. Anche in questo caso vanno riportati i codici fiscali di ognuno dei comproprietari, ricordandosi che le fatture devono essere intestate agli stessi nominativi. Tuttavia se nel bonifico è stato indicato solo il codice fiscale del soggetto che ha inviato la comunicazione al Centro Servizi, per gli altri partecipanti non decade la possibilità di ottenere il beneficio a meno che questi non si dimentichino di indicare nella loro dichiarazione dei redditi il codice fiscale riportato sul bonifico.
Nella causale del versamento si dovrà indicare la tipologia dei lavori con la successiva dicitura ” Articolo 1, comma 3, decreto del Ministro delle Finanze e dei Lavori Pubblici 18 febbraio 1998, n. 41 “.
8. I PRINCIPALI TIPI DI INTERVENTI AMMESSI ALLA DETRAZIONE IRPEF DEL 36%
Possono godere della detrazione i seguenti interventi:
- manutenzione ordinaria (riparazioni o sostituzioni senza innovazione), solo se effettuati sulle parti comuni;
- manutenzione straordinaria (comprendono al loro interno anche i connessi lavori ordinari necessari al completamento dell’opera, e non soggette necessariamente ad autorizzazioni comunali);
- restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia;
- realizzazione o acquisto dal costruttore di box o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune;
- eliminazione delle barriere architettoniche;
- opere finalizzate alla cablatura degli edifici;
- opere finalizzate al contenimento dell’inquinamento acustico;
- opere finalizzate al risparmio energetico, specialmente se rivolte all’utilizzo di fonti rinnovabili di energia;
- opere finalizzate alla sicurezza statica e antisismica, comprendenti anche quelle necessarie alla redazione della documentazione comprovante tale sicurezza;
- opere che, sfruttando mezzi tecnologici, siano atte a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione da parte di soggetti portatori di handicap;
- opere destinate alla prevenzione del rischio del compimento di atti illeciti di terzi;
- opere destinate alla prevenzione degli infortuni domestici.
In particolare, ecco un elenco esemplificativo di interventi ammissibili a fruire della detrazione Irpef. In ogni caso, deve essere verificata la conformità alle normative edilizie locali.
A. Sulle singole unità abitative
Accorpamenti di locali Spostamento di alcuni locali da una unità immobiliare ad altra o anche o di altre unità immobiliari – unione di due unità immobiliari con opere esterne
Allargamento porte Con demolizioni di modesta entità, realizzazione di chiusure o aperture interne che non modifichino lo schema distributivo delle unità immobiliari e dell’edificio
Allargamento porte e finestre esterne Con demolizioni di modeste proporzioni di muratura
Allarme finestre esterne Installazione, sostituzione dell’impianto o riparazione con innovazioni
Ampliamento con formazione Demolizione e/o costruzione (scale, vano ascensore, locale caldaia, ecc.) di volumi tecnici con opere interne ed esterne
Ampliamento locali Demolizione e/o costruzione ampliando volumetrie esistenti (Detraibile, purché non sia un nuovo appartamento)
Apertura interna Apertura vano porta per unire due unità immobiliari o altri locali con opere interne o apertura sul pianerottolo interno
Ascensore Nuova installazione o sostituzione di quello preesistente (esterno o interno) con altro avente caratteri essenziali diversi, oppure per adeguamento L. 13/89
Balconi Rifacimento con altro avente caratteri diversi (materiali, finiture e colori) da quelli preesistenti e nuova costruzione
Barriere architettoniche Eliminazione
Box auto Nuova costruzione (Detraibile, purché reso pertinenziale di una unità immobiliare)
Cablatura degli edifici Opere finalizzate alla cablatura degli edifici, a condizione che interconnettano tutte le unità immobiliari residenziali
Caldaia Sostituzione o riparazione con innovazioni
Caloriferi e condizionatori Sostituzione con altri anche di diverso tipo e riparazione o installazione di singoli elementi (Detraibile nelle singole unità immobiliari se si tratta di opere finalizzate al risparmio energetico)
Installazione di macchinari esterni Cancelli esterni Nuova realizzazione o sostituzione con altri aventi caratteristiche diverse (materiali, dimensioni e colori) da quelle preesistenti
Canna fumaria Nuova costruzione interna o esterna o rifacimento modificando i caratteri preesistenti
Cantine Effettuazione di suddivisioni interne con demolizioni e ricostruzioni tavolati opere esterne con modifiche delle caratteristiche delle pareti, porte e finestre
Centrale idrica Riparazioni varie con modifiche distributive interne o esterne – Nuova costruzione (volume tecnico) nell’ambito di un’operazione di manutenzione straordinaria, di un restauro o di una ristrutturazione
Centrale termica Riparazioni varie interne ed esterne, conservando le caratteristiche (materiali, sagoma e colori) uguali a quelle preesistenti (opere murarie) – Con modifiche distributive interne - Con modifiche esterne (sagoma, materiali e colori nuova costruzione (volume tecnico) nell’ambito di un’operazione di manutenzione straordinaria, di un restauro o di una ristrutturazione
Citofoni, videocitofoni e telecamere Sostituzione o nuova installazione con le opere murarie occorrenti
Contenimento dell’inquinamento acustico Opere finalizzate al contenimento realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette (Detraibile, purché sia certificato il raggiungimento degli standard di legge)
Cornicioni Nuova formazione o rifacimento con caratteristiche diverse da quelle preesistenti
Davanzali finestre e balconi Nuova realizzazione o sostituzione di quelli preesistenti con altri aventi caratteristiche diverse (materiali, finiture e colori)
Facciata Rifacimento, anche parziale, modificando materiali e/o colori (o anche solo i colori)
Finestra Nuova apertura o modifica di quelle preesistenti – Sostituzione con finestre di sagoma, materiale e colori diversi
Fognatura Nuova costruzione o rifacimento con dimensioni e/o percorso diversi da quello preesistente, con opere interne o esterne (dal limite della proprietà fino alla fognatura pubblica)
Garage Riparazioni varie e sostituzioni di parti con caratteristiche diverse da quelle preesistenti – Nuova costruzione (Detraibile, se reso pertinenziale ad una unità immobiliare)
Gradini scale Sostituzione gradini interni e esterni, modificando la forma, le dimensioni o i materiali preesistenti
Grondaie Nuova installazione o sostituzione con modifiche della situazione preesistente
Impianto di riscaldamento autonomo interno (purché conforme alla L. 46/90) Nuovo impianto, senza opere edilizie – Nuovo impianto con opere edilizie esterne (canna fumaria e/o altre opere interne o esterne) per riscaldamento o ventilazione – Riparazioni con ammodernamenti e/o innovazioni
Impianto idraulico Sostituzione o riparazione con innovazioni rispetto al preesistente
Inferriata fissa Sostituzione con innovazioni rispetto alla situazione preesistente – Nuova installazione con o senza opere esterne
Infissi esterni Nuova installazione o sostituzione con altri aventi sagoma, materiali o colori diversi (solo se riguarda l’intera facciata)
Intonaci esterni facciata Intonaci e tinteggiatura esterna con modifiche a materiali e/o colori
Lastrico solare Rifacimento con materiali diversi rispetto a quelli preesistenti
Locale caldaia Riparazioni murarie varie con modifiche rispetto alla situazione preesistente – Nuova formazione (volume tecnico) o esecuzione di interventi esterni che modificano materiali-finiture-colori
Lucernari Nuova formazione o sostituzione con altri aventi caratteri (sagoma e colori) diversi da quelli preesistenti
Mansarda Modifiche interne ed esterne con opere edilizie, senza modificarne la destinazione d’uso
Marciapiede Nuova realizzazione su suolo privato
Messa a norma degli edifici Interventi di messa a norma degli edifici (Detraibile, purché compresa nelle categorie di cui all’art. 1 L. 449/97 e siano presentate le certificazioni di legge)
Montacarichi Nuova installazione e sostituzione di quello preesistente con altro avente caratteristiche (materiali e colori) diverse da quelle preesistenti
Muri di cinta Realizzazione e sostituzione con modificazioni rispetto alla situazione preesistente
Muri esterni di contenimento Nuova costruzione, demolizione e ricostruzione in altra parte esterna o nello stesso luogo, ma modificando dimensioni, sagoma, materiali e colori
Muri interni Nuova costruzione o demolizione e ricostruzione in altra parte interna
Parapetti e balconi Rifacimento o sostituzione con altri aventi caratteri diversi da quelli preesistenti
Parete esterna Rifacimento anche parziale modificando materiali e colori (o anche solo i colori)
Parete interna Nuova costruzione, demolizione e ricostruzione in altra parte interna
Pavimentazione esterna Nuova pavimentazione o sostituzione della preesistente modificando la superficie e i materiali
Pensilina protezione autovetture Sostituzione di quella preesistente con altra avente caratteristiche (materiali e colori) diverse da quelle preesistenti
Persiana Nuova installazione o sostituzione con altra avente sagoma, materiale e colori diversi
Pianerottolo Riparazione struttura con dimensioni e materiali diversi da quelli preesistenti
Piscina Rifacimento modificando caratteri preesistenti
Porta blindata esterna
Nuova installazione o sostituzione con altre aventi sagoma o colori diversi
Porta blindata interna Nuova installazione
Porta-finestra Nuova installazione o sostituzione con altra avente sagoma e colori diversi – Trasformazione da finestra a porta finestra
Porte esterne Nuova installazione o sostituzione con altre aventi sagome o colori diversi e viceversa
Recinzioni Realizzazione di nuova recinzione o sostituzione di quella preesistente con altra avente caratteristiche diverse
Ricostruzione Demolizione e fedele ricostruzione di edifici
Risparmio energetico Opere finalizzate al risparmio energetico, realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette (Detraibile, purché sia certificato il raggiungimento degli standard di legge)
Salvavita Sostituzione o riparazione con innovazioni
Sanitari Sostituzione di impianti e apparecchiature – Realizzazione di servizio igienico interno
Saracinesca Nuova installazione di qualsiasi tipo o sostituzione di quella preesistente con innovazioni
Scala esterna Nuova installazione, rifacimento e sostituzione con altra di caratteri (pendenza, posizione, dimensioni materiali e colori) diversi dai preesistenti
Scala interna Nuova installazione, rifacimento e sostituzione con altra, modificando pendenza e posizione rispetto a quella preesistente
Serramenti esterni Nuova installazione o sostituzione con altri aventi finiture e colori diversi dai precedenti
Sicurezza statica Opere finalizzate alla sicurezza statica ed antisismica
Solaio Sostituzione dei solai di copertura con materiali diversi dai preesistenti – Sostituzione di solai interpiano senza modifica delle quote - Adeguamento dell’altezza dei solai, nel rispetto delle volumetrie esistenti
Soppalco Innovazioni rispetto alla struttura preesistente o nuova costruzione
Sottotetto Riparazione modificando la posizione preesistente; sostituzione apparecchi sanitari, innovazioni con caratteristiche diverse da quelle preesistenti – Modifiche interne ed esterne con varie opere edilizie senza modificarne la destinazione d’uso - Formazione di una unità immobiliare abitabile nel sottotetto mediante l’esecuzione di opere edilizie varie (Detraibile purché già compreso nel volume)
Strada asfaltata privata Per accesso alla proprietà
Tegole Sostituzione con altre di materiale e/o forma diverse da quelle preesistenti
Terrazzi Rifacimento completo con caratteristiche diverse da quelle preesistenti (dimensioni o piano)
Tetto Sostituzione dell’intera copertura - Modifica della pendenza delle falde con o senza aumento di volume
Tinteggiatura esterna Rifacimento modificando materiali e/o colori
Travi (tetto) Sostituzioni con modifiche – Sostituzione totale per formazione nuovo tetto
Veranda Innovazioni rispetto alla situazione precedente - Nuova costruzione con demolizione del muro che dà sul balcone creando aumento di superficie lorda di pavimento – Trasformazione di balcone in veranda
Vespaio Rifacimento
Zoccolo esterno facciata Sostituzione con altro avente caratteri essenziali diversi
B. Sulle parti condominiali
Aerosabbiatura Su facciata
Allargamento porte interne Con demolizioni di modesta entità
Allarme (impianto) Riparazione senza innovazioni – Riparazione con sostituzione di alcuni elementi
Androne Rifacimento conservando caratteristiche uguali a quelle preesistenti
Antenna Antenna comune in sostituzione delle antenne private
Balconi Riparazioni parti murarie (frontalini, cielo), sostituzione di parapetti e ringhiere conservando caratteristiche (materiali, sagome e colori) uguali
Box Riparazioni varie e sostituzione di parti anche strutturali conservando dimensioni uguali a quelle preesistenti
Caldaia Riparazione senza innovazioni – Riparazione con sostituzione di alcuni elementi
Caloriferi e condizionatori Sostituzione con altri anche di diverso tipo e riparazione o installazione di singoli elementi
Cancelli esterni Riparazione o sostituzione cancelli o portoni, conservando caratteristiche (sagoma e colori) uguali a quelle preesistenti
Canna fumaria Riparazione o rifacimento, interno ed esterno conservando caratteristiche (materiali, sagoma e colori) uguali a quelle preesistenti
Cantine Riparazione conservando caratteristiche (materiali e colori) uguali a quelle preesistenti
Centrale idrica Riparazioni varie interne ed esterne, conservando caratteristiche (materiali, sagoma e colori) uguali a quelle preesistenti
Centrale termica Riparazioni varie interne ed esterne, conservando caratteristiche (materiali, sagoma e colori) uguali a quelle preesistenti
Cornicioni Rifacimento o sostituzione conservando i caratteri essenziali preesistenti (materiali, dimensioni)
Davanzali finestre e balconi Riparazione o sostituzione conservando i caratteri essenziali preesistenti
Facciata Piccola apertura per sfiatatoio gas, rifacimento, anche completo, con materiali e colori uguali a quelli preesistenti
Finestra Sostituzione senza modifica della tipologia di infissi
Fognatura Riparazione o sostituzione della canalizzazione fognaria, fino al limite della proprietà del fabbricato
Garage Riparazioni varie e sostituzione di parti anche strutturali conservando dimensioni uguali a quelle preesistenti
Gradini scale Sostituzione con gradini uguali a quelli preesistenti, interni e esterni
Grondaie Riparazione o sostituzione senza modifiche della situazione preesistente
Impianto di riscaldamento Riparazione dell’impianto senza innovazioni, riparazione con ammodernamenti e/o innovazioni (purché conforme alla L. 46/90)
Impianto idraulico Riparazione senza innovazioni o sostituzioni
Inferriata fissa Sostituzione di quelle preesistenti senza modificare la sagoma e/o i colori
Infissi esterni Riparazione o sostituzione, conservando la sagoma, i materiali e i colori uguali a quelli preesistenti
Infissi interni Sostituzione con altri infissi conservando le caratteristiche preesistenti
Intonaci esterni facciata Intonaci e tinteggiatura esterna conservando materiali e colori uguali a quelli preesistenti
Intonaci interni Intonaci e tinteggiatura interna senza limitazioni di materiale e colori
Lastrico solare Rifacimento conservando materiali uguali a quelli preesistenti
Locale caldaia Riparazioni murarie varie conservando le suddivisioni interne preesistenti
Lucernari Sostituzione con altri aventi gli stessi caratteri (sagoma e colori) di quelli preesistenti
Marciapiede su suolo privato Rifacimento come preesistente
Montacarichi (interni ed esterni) Riparazione conservando caratteristiche uguali a quelle preesistenti
Muri di cinta Riparazione conservando caratteristiche uguali a quelle preesistenti
Muri esterni di contenimento Riparazione o rifacimento con materiali e sagoma uguali a quelli preesistenti
Muri interni Riparazione o rifacimento conservando la stessa posizione, anche con materiali diversi
Parapetti e balconi Riparazione o rinforzo della struttura conservando caratteri uguali a quelli preesistenti
Parcheggi Riparazioni varie e sostituzione di parti anche strutturali conservando dimensioni uguali a quelle preesistenti
Parete esterna Rifacimento, anche completo, con materiali e colori uguali a quelli preesistenti
Parete interna Riparazione o rifacimento conservando la stessa posizione, anche con materiali diversi
Pavimentazione esterna Rifacimento con dimensioni e materiali uguali a quelli preesistenti
Pavimentazione interna Riparazioni senza innovazioni
Pensilina protezione autovetture Rifacimento conservando sagoma e colori preesistenti
Persiana Sostituzione conservando le caratteristiche preesistenti (sagoma e colori)
Pianerottolo Riparazione struttura conservando dimensioni e materiali uguali a quelli preesistenti (interno ed esterno)
Piscina Riparazione e rinforzo di strutture, conservando le caratteristiche (materiali, sagoma e colori) preesistenti
Porta blindata esterna Sostituzione conservando sagome e colori preesistenti
Porta-finestra Sostituzione con altra avente gli stessi caratteri essenziali
Porte esterne Sostituzione conservando sagome e colori preesistenti
Porte interne Riparazione, conservando materiali, colori, dimensioni
Recinzioni Riparazione e sostituzione conservando caratteristiche (sagoma, materiali e colori) preesistenti
Salvavita Riparazione senza innovazioni o riparazione con sostituzione di alcuni elementi
Sanitari Riparazione apparecchi sanitari e opere edilizie varie (tubazioni, piastrelle, ecc.)
Saracinesca Sostituzione con altra purché vengano conservati dimensioni e colori uguali a quelli preesistenti
Scala esterna Riparazione conservando pendenza, posizione, sagoma, colori e materiali uguali ai preesistenti
Scala interna Riparazione e sostituzione conservando pendenza sagoma e posizioni preesistenti
Serramenti esterni Sostituzione con altri aventi le stesse caratteristiche
Serramenti interni Riparazioni, conservando materiali caratteristiche e colori preesistenti
Solaio Sostituzione dei solai di copertura con materiali uguali a quelli preesistenti
Tegole Sostituzione con altre uguali a quelle preesistenti
Terrazzi Riparazione delle pavimentazioni, rifacimento o sostituzione conservando le caratteristiche preesistenti (dimensioni e piano)
Tetto Riparazione con sostituzione di parte della struttura e dei materiali di copertura, conservando le caratteristiche preesistenti
Tinteggiatura esterna Rifacimento conservando materiali e colori preesistenti
Tinteggiatura interna Rifacimento senza limitazioni per materiali e colori
Tramezzi Sostituzione tramezzi interni, senza alterazione della tipologia dell’unità immobiliare
Travi (tetto) Sostituzione con altre aventi materiali, dimensioni e posizione uguali a quelle preesistenti
Veranda Rifacimento parziale conservando i caratteri essenziali
Zoccolo esterno facciata Rifacimento conservando i caratteri essenziali
.
Si veda anche
Guida alle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie e l’acquisto contestuale di arredamento, elettrodomestici, televisori e personal computer
Indennità di disoccupazione con requisiti ridotti
L’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti è un’indennità erogata dall’INPS in un’unica soluzione.
L’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti viene concessa a quei lavoratori che, avendo svolto lavori brevi e discontinui, non hanno 52 settimane di lavoro svolte con contributi versati negli ultimi due anni e quindi non possono ottenere l’indennità di disoccupazione ordinaria.
Il numero di giornate per cui viene erogata la indennità di disoccupazione con requisiti ridotti è, di regola, pari al numero di quelle effettivamente lavorate nell’anno precedente e per un massimo di 180 giornate.
L’importo è commisurato al 35% della retribuzione media giornaliera per i primi 120 giorni e al 40% per i giorni successivi, nei limiti di un importo max mensile lordo di 858,58 euro, elevato 1.031,93 euro per i lavoratori che hanno una retribuzione lorda mensile superiore a 1.857,48 euro. Gli importi massimi mensili dei trattamenti di disoccupazione sono aggiornati annualmente.
L’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti spetta al lavoratore che:
- risulta assicurato all’INPS da almeno due anni ed ha almeno una settimana di lavoro svolto (con contributo versato) prima del biennio precedente la domanda;
- nell’anno precedente ha lavorato almeno 78 giornate, comprese le festività e le giornate di assenza indennizzate (malattia, maternità ecc.).
Gli aventi diritto possono fare richiesta di questa indennità anche se alla data del 31 Marzo sono occupati, perché si riferisce al periodo di disoccupazione dell’anno precedente.
Per ottenere l’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti bisogna presentare istanza alla sede INPS di riferimento entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui è cessato il rapporto di lavoro.
La domanda di indennità di disoccupazione con requisiti ridotti va redatta sull’apposito modulo DS21 (Req.Rid. – COD.SR17) reperibile presso le sedi Inps.
Dovranno essere allegati:
- tanti modelli DL 86/88 bis (dichiarazioni dei datori di lavoro) quanti sono stati i rapporti di lavoro dipendente nell’anno solare di riferimento;
- la dichiarazione per le detrazioni di imposta richieste;
- in caso di dimissioni per giusta causa, il lavoratore dovrà corredare la domanda con una documentazione da cui risulti la volontà a difendersi in giudizio nei confronti del datore di lavoro (allegando ad esempio esposti, querele, citazioni in giudizio, sentenze, ecc);
- autocertifica periodi co.co.pro;
- autocertifica lavori all’estero.
I modelli DS21, DL 86/88 e il modello di richiesta di detrazione ai fini IRPEF, sono disponibili sul sito INPS nell’area moduli.
L’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti può essere riscossa:
- allo sportello dell’ufficio postale che verrà indicato dall’INPS
- con assegno circolare;
- con bonifico sul proprio conto corrente bancario o postale;
Nel caso di accredito in conto corrente bancario o postale devono essere indicati anche gli estremi dell’ufficio pagatore presso cui si intende riscuotere la prestazione, nonché le coordinate bancarie o postali (IBAN) e il numero di conto corrente.
.
Articoli correlati
Articoli correlati presentati per elenco
► indennità incentivi prestiti bonus e misure di sostegno al reddito
Articoli correlati presentati per categoria
► indennità incentivi prestiti bonus e misure di sostegno al reddito
Articoli correlati presentati sotto forma di domanda e risposta
► indennità incentivi prestiti bonus e misure di sostegno al reddito
.
La indennità di disoccupazione ordinaria

Che cosa è l’indennità di disoccupazione ordinaria
Si tratta di un’indennità, erogata dall’INPS, concessa a quei lavoratori che vengono a trovarsi senza lavoro a causa di:
- licenziamento;
- sospensione dal lavoro da parte di aziende colpite da eventi temporanei non causati né dai lavoratori né dal datore di lavoro (mancanza di lavoro, di commesse o di ordini, crisi di mercato ecc.);
- termine del contratto a tempo determinato;
- dimissioni per giusta causa (mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali, modifica delle mansioni, mobbing…).
A chi spetta l’indennità di disoccupazione ordinaria
Al lavoratore che:
- sia assicurato all’INPS da almeno due anni;
- nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro abbia svolto un’attività lavorativa versando i contributi all’INPS per almeno 52 settimane.
Dove andare per l’indennità di disoccupazione ordinaria
Alla sede INPS di riferimento entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Durata dell’indennità di disoccupazione
A partire dal 1° gennaio 2008 la durata dell’indennità di disoccupazione passa da 7 a 8 mesi, che diventano 12 per coloro che hanno superato i cinquanta anni di età. Ai lavoratori sospesi spetta nel limite massimo di 90 giorni (art. 19 L. 2/2009).
Quanto spetta come indennità di disoccupazione ordinaria
L’indennità di disoccupazione in pagamento dal 1° gennaio 2008, è pari al 60% della retribuzione lorda mensile per i primi 6 mesi, al 50% per il settimo e l’ottavo mese e al 40% per i mesi successivi. Ai lavoratori sospesi è pagata nella misura del 50% della retribuzione. L’importo max dell’indennità è di euro 886,31 elevato a euro 1.065,26 per i lavoratori che hanno una retribuzione mensile lorda superiore a euro 1.917,48. Gli importi massimi mensili dei trattamenti di disoccupazione sono aggiornati annualmente
Quando cessa l’indennità di disoccupazione ordinaria
Il trattamento si interrompe quando il lavoratore:
ha percepito tutte le giornate d’indennità spettanti viene avviato ad un nuovo lavoro diventa titolare di pensione diretta viene cancellato dalle liste di disoccupazione.
La domanda per l’indennità di disoccupazione ordinaria
Dopo essersi iscritti nelle liste dei disoccupati presso il Centro per l’impiego, si può presentare la domanda di indennità di disoccupazione ordinaria agli uffici Inps più vicini al luogo di abitazione entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro utilizzando il modulo DS21 (COD. SR05) allegando le seguenti dichiarazioni reperibili presso le sedi INPS e sul sito www.inps.it alla voce “moduli”:
- La dichiarazione per le detrazioni d’imposta richieste;
- La dichiarazione di responsabilità di essere disoccupato e di aver dichiarato la propria immediata disponibilità al lavoro al Centro per l’Impiego competente;
- Dichiarazione datore di lavoro (DS22 – COD. SR37) per la disoccupazione edile
- Dichiarazione datore di lavoro (DS22 LD) per la disoccupazione lavoratori domestici
- In caso di dimissioni per giusta causa, il lavoratore dovrà corredare la domanda con una documentazione da cui risulti la volontà a difendersi in giudizio nei confronti del datore di lavoro (allegando ad esempio esposti, querele, citazioni in giudizio, sentenze, ecc).
Importante
Oltre all’indennità i disoccupati possono richiedere il pagamento dell’assegno per il nucleo familiare. In questo caso dovrà essere presentata la domanda di assegno per il nucleo familiare (modulo ANF/prest – COD. SR32);
Il pagamento dell’indennità di disoccupazione ordinaria
L’indennità può essere riscossa:
- con bonifico sul proprio conto corrente bancario o postale;
- allo sportello dell’ufficio postale che verrà indicato dall’INPS.
Nel caso di accredito in conto corrente bancario o postale devono essere indicati anche gli estremi dell’ufficio pagatore presso cui si intende riscuotere la prestazione, nonché le coordinate bancarie o postali (IBAN) e il numero di conto corrente.
.
Articoli correlati
Articoli correlati presentati per elenco
► incentivi prestiti bonus e misure di sostegno al reddito
Articoli correlati presentati per categoria
► incentivi prestiti bonus e misure di sostegno al reddito
Articoli correlati presentati sotto forma di domanda e risposta
► incentivi prestiti bonus e misure di sostegno al reddito
.
Tetto sugli interessi dei mutui a tasso variabile, sospensione mutuo, restituzione dei conti dormienti ai legittimi proprietari e bonus vacanze – Le ultime quattro “bufale” del governo

Esaminiamo la situazione relativa a quattro provvedimenti varati dal governo e non compiutamente attuati: l’ effettiva applicazione del tetto (4%) sugli interessi dei mutui a tasso variabile; la sospensione del pagamento delle rate del mutuo per cassaintegrati, licenziati e famiglie in difficoltà; l’esproprio dei conti “dormienti” per quanto riguarda la possibilità di restituzione ai legittimi proprietari che ne facessero richiesta; i “buoni vacanza”.
Tetto del 4% sugli interessi dei mutui a tasso variabile
«Del “tetto al 4%” per gli interessi da versare nel 2009 sui finanziamenti per la prima casa accesi prima del 31 ottobre 2008, tanto sbandierato al momento di presentare le misure di sostegno alle famiglie italiane, non esiste pressoché traccia.
Cercare di capire dove si sia inceppata la macchina della burocrazia è come al solito un esercizio complicato e forse pure improduttivo. Di sicuro il ministero delle Finanze ci ha messo del suo al momento di stendere il testo di legge, così poco chiaro da rendere necessaria la pubblicazione di tre successive circolari esplicative.
Insomma, sono passati più di sei mesi dalla sua introduzione, ma nelle tasche della maggior parte dei potenziali beneficiari gli effetti del cosiddetto tetto del 4% per i mutui non si sono ancora visti. L’agevolazione era stata introdotta dal Decreto Anticrisi e voluta proprio per aiutare quelle famiglie che avevano visto aumentare a dismisura, a causa della crisi finanziaria la rata del proprio mutuo. Cos’è accaduto in questi mesi?
Le ragioni del ritardo sono differenti anche se sarebbero principalmente imputabili alla trasmissione dell’elenco dei mutuatari aventi diritto all’agevolazione da parte dell’agenzia delle entrate alle singole banche. Comunicazione che evidentemente ha richiesto più tempo di quanto previsto. Tuttavia a breve la situazione dovrebbe sbloccarsi grazie anche alla discesa in campo dell’Abi, l’associazione bancaria italiana che nei giorni scorsi ha inviato una circolare a tutte le banche invitandole ad accettare tutti i moduli di autocertificazione presentati dai clienti.
Debora Rosciani ne parla domani a Salvadanaio con Maximilian Cellino di Plus 24 e Pietro Locatelli, presidente di Systema Mutui.
Sospensione del pagamento delle rate del mutuo
Dall’accordo ABI MEF sulla sospensione del pagamento rate mutuo siglato a marzo 2009:
“Per favorire le famiglie, che rischiano di subire eccessivamente le incertezze della congiuntura economica e i riflessi della crisi finanziaria, le Banche si impegnano:
1. a prevedere – nei casi in cui il sottoscrittore del mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale, o un componente del nucleo familiare convivente abbia usufruito, dalla data di sottoscrizione del protocollo d’intenti previsto all’art. 12 del decreto legge e fino al 31 dicembre 2011, di interventi di sostegno al reddito per la sospensione dal lavoro ovvero abbia subito la perdita della propria occupazione da lavoro dipendente, ovvero abbia i requisiti per l’assegnazione della somma una tantum di cui all’articolo 19, comma 2, decreto legge n. 185108 – la sospensione, per almeno 12 mesi, del pagamento delle rate senza oneri finanziari per il cliente e con conseguente traslazione del periodo di rimborso. A tal fine verrà anche utilizzato – se capiente – il Fondo di cui all’art. 2, comma 475 e seguenti della legge 24 dicembre 2007, n. 244. La sospensione termina anticipatamente nel caso in cui il lavoratore venga reintegrate o trovi una nuova occupazione;
2. per i lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione, riorganizzazione o chiusura delle aziende per i quali e previsto l’utilizzo della Cassa Integrazione Straordinaria o in deroga, le Banche si impegnano a favorire accordi che permettano alla clientela di accedere all’anticipo delle quote di cassa integrazione straordinaria o in deroga attraverso i loro sportelli almeno fino al 31 dicembre 2011.
Le banche attiveranno un sistema di diffusione e pubblicizzazione delle diverse iniziative. Al fine di realizzare tali interventi, le Banche si impegnano entro è settimane dalla firma del protocollo d’intenti a predisporre operativamente gli strumenti e a darne adeguata pubblicità ai propri clienti.”
Analizziamo, ad esempio, l’iniziativa UNICREDIT
Periodo previsto di sospensione del pagamento delle rate del mutuo : 12 mesi
Eventi al verificarsi dei quali è possibile presentare istanza di sospensione del pagamento delle rate del mutuo da parte di uno degli intestatari del mutuo:
- separazione/divorzio tra coniugi in presenza di figli a carico
- perdita occupazione (lavoratori a tempo indeterminato)
- perdita del posto di lavoro/mancato rinnovo del contratto per tutte le categorie di lavoratori atipici (stagionali, tempo determinato, co.co.pro., interinali, contratti di formazione lavoro e apprendistato, ecc.)
- inserimento in Cassa Integrazione Guadagni (CIG) Ordinaria e Straordinaria
- decesso
Requisiti per accedere al beneficio:
- bisogna essere intestatari di un mutuo finalizzato all’acquisto della prima casa, sottoscritto presso il Gruppo UniCredit prima del verificarsi dell’evento, completamente erogato e con qualsiasi tipologia di tasso o ammortamento applicato al momento del verificarsi dell’evento;
- gli intestatari devono disporre di redditi lordi maturati nell’anno 2007 inferiori a 25.000 Euro (somma dei redditi degli intestatari del mutuo);
- le rate devono essere state pagate regolarmente, almeno fino al momento del verificarsi di uno degli eventi previsti nel periodo che va dal 01.10.2008 al 31.12.2009.
Documenti richiesti:
- CUD 2008 o Modello Unico 2008 o 730/2008 di tutti gli intestatari del mutuo;
- stato di famiglia (in caso di separazione/divorzio);
- sentenza di separazione giudiziale o omologa di separazione consensuale o sentenza di divorzio; in alternativa, dichiarazione dell’avvocato di parte che conferma l’emissione dei provvedimenti sopra indicati e riassume le condizioni in essi contenute;
- lettera di licenziamento con data compresa tra il 01/10/2008 e 31/12/2009 (in caso di perdita occupazione);
- ultima busta paga e dichiarazione del datore di lavoro (in caso di perdita del posto di
- lavoro/mancato rinnovo del contratto per tutte le categorie di lavoratori atipici);
- lettera di inserimento in Cassa Integrazione Guadagni, esibita in originale (in caso di inserimento in Cassa Integrazione Guadagni );
- certificato di morte in originale.
Meccanismo di recupero delle rate non pagate nel periodo di sospensione: le rate saranno posticipate e accodate al piano di ammortamento originale del mutuo senza costi aggiuntivi, oneri o interessi di mora.
E, dunque, è immediato considerare gli aspetti che seguono:
1) Si chiede come requisito di accesso al beneficio un reddito riferito al 2007 non superiore a 25 mila euro complessivamente, per tutti gli intestatari del mutuo. Cioè un mutuatario licenziato nel 2009 che avesse avuto un reddito nel 2007 di 26 mila euro non fruisce della sospensione del pagamento delle rate del mutuo.
2) “Le rate saranno posticipate e accodate al piano di ammortamento originale del mutuo senza costi aggiuntivi, oneri o interessi di mora.” Bene. Anzi male, perchè si parla di costi aggiuntivi, oneri o interessi di mora, ma nulla si dice circa gli interessi derivanti dall’aumento della durata del finanziamento (conto di finanziamento accessorio). E così assistiamo all’applicazione di interessi stratosferici per dodici mesi di sospensione, da scontare a fine del piano di ammortamento.
3) Ammesso che i requisiti siano soddisfatti, che il mutuatario intenda (per ragioni di forza maggiore) accollarsi gli interessi del conto di finanziamento accessorio la sospensione non scatta automaticamente. La sospensione è subordinata ad una valutazione soggettiva della banca.
E non mancano le situazioni paradossali, come quella che ha vissuto un nostro lettore che ci scrive:
A sentir dell’accordo ABI-MEF per la sospensione del pagamento delle rate del mutuo ero molto felice. Sono, infatti, un padre di famiglia in cassaintegrazione.
Mi sono allora presentato alla filiale UNICREDIT dove ho stipulato il mutuo per fare la richiesta di sospensione del pagamento delle rate. Tutto andava benissimo, mi hanno detto che mi avrebbero richiamato.
Ed effettivamente sono stato contattato dal consulente della banca, il quale però mi ha comunicato che la richiesta non era stata accolta per un semplice motivo: sono in cassaintegrazione, purtroppo, da piu di due mesi.
In pratica per poter fruire dell’accordo avrei dovuto essere licenziato dopo la firma dell’accordo …
Comunque riportiamo lo spot pubblicitario confezionato dagli ineffabili Tremonti boys:
.
Ho perso il lavoro/sono in cassa integrazione – Posso far sospendere il pagamento della rata del mutuo?
Sì. Puoi ottenere il rinvio delle rate del mutuo presso le banche che hanno utilizzato gli strumenti finanziari messi a disposizione dal Governo.
Vale per te così come per un tuo familiare convivente: se hai perso il lavoro o sei in cassa integrazione puoi far sospendere per 12 mesi il pagamento delle rate del mutuo. Questo senza nessuna spesa aggiuntiva. Se nel frattempo verrai reintegrato o troverai una nuova occupazione, la sospensione delle rate terminerà anticipatamente.
Il vantaggio è poter affrontare meglio un momento difficile per la tua famiglia.
Rivolgiti alla tua banca e verifica se ha aderito all’iniziativa o se offre altre soluzioni analoghe.
Diverse banche infatti hanno stipulato specifici accordi con regioni, enti locali e associazioni di categoria finalizzati a consentire a chi si trova in questa condizione la sospensione delle rate del mutuo.
Trovi la lista delle banche che hanno aderito all’iniziativa sul sito www.tesoro.it.
.
Rimborso conti dormienti espropriati
Sul sito del Ministero Economia e Finanze (MEF) si legge:
“Il D.P.R. n. 116/07 ha specificato i criteri per individuare, nell’ambito del sistema finanziario, i conti definibili come dormienti. Rientrano in tale categoria i rapporti contrattuali (depositi di somme di denaro; depositi di strumenti finanziari) in relazione ai quali non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di loro libera disponibilità.
Le Banche e gli altri Intermediari hanno provveduto ad identificare i suddetti rapporti e a comunicare i relativi dati a questo Ministero. Va precisato che la qualificazione come “dormiente” di un determinato conto non pregiudica il diritto alla restituzione al titolare: quest’ultimo potrà richiedere la restituzione delle relative somme o alla Banca o all’Intermediario presso cui risulta tale rapporto o direttamente a questo Ministero, entro il normale termine prescrizionale, nel caso i relativi importi siano già stati trasferiti dalla Banca o dall’Intermediario al relativo Fondo.
Per consentirne la più ampia conoscibilità, secondo quanto prescritto dalla normativa di riferimento, è resa possibile la consultazione su questo sito dell’elenco dei conti considerati dormienti, come comunicati da Banche e Intermediari.”
C’è dunque una buona notizia: i titolari (o anche i loro delegati, compresi gli eredi) di un rapporto non “risvegliato” nei termini, quindi classificato come “conto dormiente estinto”, e come tale devoluto al Fondo potranno, entro 10 anni dal trasferimento, rivendicare il diritto di credito sulle somme trasferite e rimpossessarsi così dei propri averi.
La cattiva notizia è invece che ad oggi, il Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha ancora definito il provvedimento attuativo che stabilisce le regole attraverso le quali gli aventi diritto potranno rivendicare le somme devolute al fondo entro i dieci anni dall’avvenuto trasferimento.
Si dice infatti che “la qualificazione come “dormiente” di un determinato conto non pregiudica il diritto alla restituzione al titolare: quest’ultimo potrà richiedere la restituzione delle relative somme o alla Banca o all’Intermediario presso cui risulta tale rapporto o direttamente a questo Ministero, entro il normale termine prescrizionale, nel caso i relativi importi siano già stati trasferiti dalla Banca o dall’Intermediario al relativo Fondo.“
Ma in che modo è possibile richiedere la restituzione delle relative somme? Quale la procedura da seguire? Provate ad inviare una e-mail di richiesta informazioni all’indirizzo indicato (dt.direzione4.ufficio1@tesoro.it) ed aspettate …
Buoni vacanze
Andiamo a spulciare sul sito del governo.
Leggiamo: “E’ stato pubblicato il 15 aprile 2009 sulla Gazzetta Ufficiale n. 44 – 5ª Serie Speciale – Contratti Pubblici – l’Avviso di manifestazione d’interesse per la gestione dei Buoni Vacanza. Destinatari dell’avviso, emanato dal Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le associazioni no-profit che hanno 20 giorni di tempo per presentare la propria offerta.
Spetta al gestore, individuato tramite convenzione, la verifica e la sussistenza dei requisiti per chi ha fatto richiesta del buono-vacanza. Il gestore predispone l’elenco dei soggetti che hanno diritto all’agevolazione, e assicura il raccordo con la rete di strutture turistiche convenzionate.”
Li ricordate vero i “Bonus Vacanza” per il turismo balneare, montano e termale destinati ai nuclei familiari che si trovano in particolari condizioni socio-economiche? La pubblicità governativa ed i comunicati stampa asserivano che “i Buoni possono essere utilizzati dal 6 gennaio fino alla prima settimana di luglio e dalla prima settimana di settembre fino al 20 dicembre.”
Dell’esito della manifestazione di interesse nulla è dato sapere e siamo ormai al 23 giugno 2009. Valutando a spanne i tempi necessari per mettere in moto la macchina organizzativa, una volta individuato il “gestore dei Buoni Vacanza“, sarà grasso che cola se chi ne ha diritto potrà fruire del beneficio entro il 20 dicembre p.v.
Anche perchè, inutile ricordarlo, attualmente il governo è parecchio impegnato nella gestione delle vacanze del premier Silvio Berlusconi a Villa Certosa …
La pagina del sito è rimasta aggiornata al 16 aprile.
Bonus Precari – Indennità statale di “fine rapporto” pari al 20% del reddito da lavoro percepito nel 2008
Per ottenere la prestazione prevista dalla legge n.2/2009 – articolo 19, commi 2 e 2 bis - i collaboratori coordinati e continuativi a progetto nel caso di fine lavoro devono compilare il modulo in tutte le sue parti e presentarlo presso gli uffici Inps della zona di residenza, o per posta (con raccomandata A/R) o tramite un ente di patronato che, per legge, offre assistenza gratuita.
Il “bonus precari” prevede che nel 2009 venga riconosciuta una somma una tantum pari al 20% del reddito percepito nell’anno precedente ai collaboratori coordinati a progetto che hanno perso il lavoro. Lo stesso bonus è riconosciuto nel 2010 e nel 2011, ma l’importo una tantum riconosciuto diminuirà fino al 10%.
A chi spetta
L’ indennità spetta nei soli casi di fine lavoro e nei limiti delle risorse prestabilite ai collaboratori coordinati e continuativi a progetto, di cui all’art. 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276 e successive modificazioni, iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l’INPS, con esclusione dei soggetti individuati dall’articolo 1, comma 212, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 ( quali ad esempio collaboratori occasionali, lavoratori autonomi occasionali ecc) i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni:
a) operino in regime di mono committenza;
b) abbiano conseguito l’anno precedente un reddito superiore a 5.000 euro e pari o inferiore al minimale di reddito di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233 (pari ad euro 13.819) e siano stati accreditati presso la predetta gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, un numero di mensilita’ non inferiore a tre;
c) con riferimento all’anno di riferimento siano accreditati presso la predetta gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un numero di mensilita’ non inferiore a tre;
e) non risultino accreditati nell’anno precedente almeno due mesi presso la predetta gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.”
Requisiti per poter accedere al bonus precari
Dunque, per aver diritto al bonus, il lavoratore deve essere iscritto alla gestione separata dell’Inps (sono quindi esclusi gli iscritti a qualsiasi altra forma previdenziale obbligatoria). Inoltre il collaboratore deve:
- lavorare per un solo datore di lavoro al momento in cui cessa tale rapporto, quindi se un collaboratore ha due committenti e cessa il rapporto con uno di questi, non ha diritto all’integrazione al reddito;
- aver guadagnato nel 2009 un reddito compreso tra 5.000 e a 13.819 euro;
- aver lavorato, nel 2008, versando regolarmente i contributi alla gestione separata per un periodo compreso tra un minimo di 3 e un massimo di 10 mesi;
- aver guadagnato nel 2008 un reddito compreso tra 5.000 euro e 11.516 euro;
- aver lavorato nell’anno in corso, versando regolarmente i contributi alla gestione separata, per almeno tre mesi.
Altra condizione indispensabile per ottenere il trattamento di sostegno al reddito è, come abbiamo visto, la dichiarazione da parte del lavoratore della sua immediata disponibilità a impiegarsi in un altro lavoro oppure a seguire un percorso di riqualificazione professionale.
Cosa spetta
Una indennità pari, per l’anno 2009, al 20% del reddito da lavoro percepito nell’anno 2008.
Il “bonus precari” prevede, infatti, che nel 2009 venga riconosciuta una somma una tantum pari al 20% del reddito percepito nell’anno precedente ai collaboratori coordinati a progetto che hanno perso il lavoro. Lo stesso bonus è riconosciuto nel 2010 e nel 2011, ma l’importo una tantum riconosciuto diminuirà fino al 10%.
Documentazione richiesta
Dati, informazioni e dichiarazioni indispensabili (articolo 1 comma 783 legge 296/2006) da inserire nel modulo INPS:
- dati anagrafici del richiedente;
- dichiarazione di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge ;
- dichiarazione di disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale
Scarica il modulo INPS
Termini entro i quali si può richiedere il bonus precari
Ci sono solamente 30 giorni a partire dalla cessazione del rapporto di lavoro per presentare la domanda di sostegno al reddito.
.
Articoli correlati
Articoli correlati presentati per elenco
► incentivi prestiti bonus e fondi di solidarietà
Articoli correlati presentati per categoria
► incentivi prestiti bonus e fondi di solidarietà
Articoli correlati presentati sotto forma di domanda e risposta
► incentivi prestiti bonus e fondi di solidarietà
.
Regione Lombardia – Contributo di 6000 euro per acquisto o ristrutturazione prima casa
Da mercoledì 3 giugno sarà possibile fruire di due importanti misure messe in campo dalla Regione Lombardia a sostegno delle famiglie che non riescono a pagare i canoni di affitto o che comprano (o ristrutturano) la prima casa.
FONDO SOSTEGNO AFFITTI – Requisiti per l’accesso al contributo
Saranno circa 70.000 le famiglie che anche per il 2009 potranno beneficiare di un contributo che copre, a seconda del reddito ISEE-FSA (Fondo Sostegno Affitti) del richiedente, dal 23 al 50% del canone mensile di locazione.
Vale e dire che, a seconda delle classi di appartenenza, i contributi annuali sono compresi fra un minimo di 250 e un massimo di 1.800 euro, determinati in funzione del canone di locazione, della situazione socio economica, dell’entità delle domande presentate e delle risorse finanziarie disponibili.
Per poter richiedere il contributo è necessario:
- essere titolari di un contratto di locazione registrato, stipulato per unità immobiliare situata in Lombardia utilizzata come residenza e abitazione principale;
- essere cittadino italiano o dell’Unione europea;
- se cittadino di uno Stato extra UE essere in possesso di carta di soggiorno o di permesso con validità almeno biennale ed esercitare una regolare attività. E’ richiesta, sempre per cittadini extracomunitari, la residenza da almeno dieci anni in Italia o da almeno cinque in Regione Lombardia;
- il reddito ISEE-FSA (appunto per il fondo sostegno affitti) non può essere superiore a 12.911 euro.
FONDO SOSTEGNO AFFITTI – modalità di presentazione delle domande
Le domande potranno essere presentate nel Comune dove è ubicata l’unità immobiliare e nei Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale (CAAF) convenzionati con il Comune o la Regione.
Gli appositi “sportelli” rimarranno aperti da mercoledì 3 giugno, a martedì 15 settembre 2009.
ACQUISTO O RISTRUTTURAZIONE PRIMA CASA – Destinatari e requisiti per l’accesso al contributo
Importanti novità riguardano il 9° bando che prevede l’assegnazione di un contributo di 6.000 euro, una tantum a fondo perduto, per l’acquisto o la ristrutturazione della prima casa.
I destinatari sono tutte le tipologie di famiglie previste dalla legge regionale sulla famiglia, vale a dire:
- le giovani coppie – quelle sposate dopo il 1 gennaio 2007 o che si sposeranno entro il 28 febbraio 2010, e i cui componenti non abbiano compiuto 40 anni alla data di presentazione della domanda;
- le gestanti sole – donne gravide del primo figlio che siano nubili o prive del coniuge per separazione legale senza convivenza, divorzio o decesso;
- i genitori soli con uno o più figli minori a carico;
- e i nuclei famigliari con almeno tre figli, che presentino un reddito Isee non superiore a 35.000 euro.
Per poter accedere al contributo sarà necessario:
- aver rogitato tra il 1 gennaio 2007 e il 28 febbraio 2010;
- il valore dell’alloggio acquistato dovra’ essere compreso tra 25.000 e 280.000 euro;
- il mutuo non potra’ avere durata inferiore a 5 anni.
ACQUISTO O RISTRUTTURAZIONE PRIMA CASA – Modalità di presentazione delle domande
Il bando restera’ aperto da domani 3 giugno al 31 luglio 2009 e le domande dovranno essere presentate ai Caaf.
I 47 milioni totali stanziati sono così ripartiti:
- 35 milioni sono destinati alle giovani coppie;
- 12 milioni alle altre tipologie di famiglie.
“Aiutare le famiglie con sussidi di questo tipo – spiega l’assessore alla Casa e Opere Pubbliche, Mario Scotti – diventa di anno in anno piu’ importante perche’ e’ sotto gli occhi di tutti che sono sempre di piu’ coloro per i quali la casa sta diventando un problema. In questo periodo di crisi economica quindi aiutiamo sia le famiglie piu’ deboli a pagare l’affitto che quelle famiglie che hanno comprato casa a pagare le rate del mutuo”.
“In Lombardia – conclude Formigoni – vogliamo invertire la rotta e lo facciamo adattando i bandi alle nuove esigenze. Ad esempio, per quanto riguarda il contributo per l’acquisto della prima casa, abbiamo modificato i requisiti in modo da offrire a piu’ famiglie di nuova formazione, o gia’ formate, la possibilita’ di accedere ad un finanziamento strategico per chi sceglie di fare un passo cosi’ importante per la vita di una famiglia”.
Reddito minimo garantito – approvati dalla Regione Lazio il regolamento attuativo ed i criteri per la formazione delle graduatorie

.
Reddito minimo garantito – informazioni sulla pubblicazione della graduatoria
Con la Legge Regionale n. 4 /2009 “Istituzione del reddito minimo garantito. Sostegno al reddito in favore dei disoccupati, inoccupati o precariamente occupati” è stato messo in campo uno strumento di concreto sostegno alle fasce sociali più svantaggiate.Il termine per presentare le domande è scaduto il 30 settembre 2009.
Notizie in merito alla pubblicazione della graduatoria verranno diffuse qui
Si ricorda, inoltre, che dal 1 settembre è attivo il numero telefonico 0645499898 dello “sportello welfare” promosso dall’Ufficio Politiche del lavoro della Provincia di Roma.
Dal lunedì al venerdì – dalle 9,30 alle 13,30 – e il martedì e il giovedì anche il pomeriggio, dalle 14,30 alle 17,30 i cittadini possono telefonare per accedere a qualunque notizia sulle politiche attive del lavoro, sul welfare locale e sul sostegno al reddito.
.
La Legge sul reddito minimo garantito potrà essere operativa entro l’estate 2009 a seguito dell’approvazione in tempi brevissimi, rispetto alla data di entrata in vigore della Legge stessa, del Regolamento regionale e della delibera di Giunta sui criteri per la formazione delle graduatorie”. E’ quanto ha dichiarato, Alessandra Tibaldi, Assessora al Lavoro, Pari opportunità e Politiche giovanili della regione Lazio dopo l’approvazione in Giunta del Regolamento attuativo ed integrativo della Legge regionale sull’Istituzione del Reddito Minimo Garantito.
“La legge, che per il primo anno avrà carattere sperimentale, è la prima in Italia e – ricorda Tibaldi – prevede l’erogazione di una somma di denaro non superiore a 7.000,00 euro l’anno come strumento di contrasto della diseguaglianza e di rafforzamento delle opportunità per l’inserimento sociale”
“Le beneficiarie ed i beneficiari – prosegue l’assessora Tibaldi – che possono presentare la domanda di accesso alle prestazioni sono, per quest’anno, le disoccupate ed i disoccupati in possesso dei seguenti requisiti:
- residenza nella regione da almeno 24 mesi al momento della presentazione della domanda;
- iscrizione ai Centri per l’impiego;
- reddito personale imponibile non superiore a 8.000 euro;
- età compresa fra i 30 ed i 44 anni.
“Sono attribuiti – continua Tibaldi – punteggi ulteriori per i carichi familiari, per i disabili, per i soggetti in emergenza abitativa e per i disoccupati di lungo periodo con oltre 24 mesi di iscrizione ai Centri per l’Impiego. Il Regolamento si prefigge di assicurare rapidità della risposta individuando tempi definiti per le diverse fasi dell’istruttoria e stabilendo la possibilità di avanzare le richieste in più momenti dell’anno. Si individua, inoltre, un meccanismo diretto a facilitare l’erogazione materiale del reddito, oggetto di una prossima specifica delibera di Giunta. Sempre in questa direzione va anche la scelta di dedicare quota parte del fondo a sostegno delle attività gestionali e di valutazione”.
“Per quanto riguarda, infine, le modalità di accesso alle prestazioni le domande dovranno essere inoltrate al Comune capofila del distretto sociosanitario a cui appartiene il Comune di residenza (i singoli municipi per il territorio di Roma) del soggetto interessato. Le domande pervenute – prosegue l’assessora Tibaldi – saranno trasmesse alla Provincia di riferimento che stilerà le graduatorie, verificando anche le dichiarazioni rese in ordine ai requisiti indicati. A fronte di dichiarazioni false si avrà la decadenza e la restituzione di quanto indebitamente percepito”.
“Questi provvedimenti dedicati alla fascia di età compresa tra i 30 ed i 44 anni – conclude Tibaldi – si inseriscono nel quadro più complessivo degli interventi per l’occupazione nel Lazio, che come assessorato abbiamo predisposto, e che riguardano anche i giovani e gli over 45″.
Allegati per la presentazione della domanda
► Fac-simile modulo richiesta accesso al reddito minimo garantito – anno 2009
► Istruzioni per la compilazione della richiesta di accesso al reddito minimo garantito – anno 2009
Altri allegati
► Legge regionale 20 marzo 2009, n. 4
► Relazione sul sostegno al reddito in favore dei disoccupati, inoccupati o precariamente occupati
► Disposizioni attuative e integrative della legge regionale 20 marzo 2009, n. 4
► Criteri e modalità di accesso alle prestazioni e per la formazione delle graduatorie
► Indicazioni per l’erogazione da parte delle Province delle prestazioni dirette
► Indicazioni operative per le attività di presentazione delle richieste del reddito minimo garantito
I centri per l’impiego nella regione Lazio
► Centri per l’impiego Roma e provincia
► Centri per l’impiego Frosinone e provincia
► Centri per l’impiego Rieti e provincia
► Centri per l’impiego Latina e provincia
► Centri per l’impiego Viterbo e provincia
Articoli correlati
► Modalità di presentazione domanda per reddito minimo garantito a disoccupati e precari
► Soggetti beneficiari, requisiti e modalità per l’accesso al reddito minimo garantito
.
Reddito minimo garantito - informazioni sulla pubblicazione della graduatoria
Con la Legge Regionale n. 4 /2009 “Istituzione del reddito minimo garantito. Sostegno al reddito in favore dei disoccupati, inoccupati o precariamente occupati” è stato messo in campo uno strumento di concreto sostegno alle fasce sociali più svantaggiate.Il termine per presentare le domande è scaduto il 30 settembre 2009.
Notizie in merito alla pubblicazione della graduatoria verranno diffuse qui
Si ricorda, inoltre, che dal 1 settembre è attivo il numero telefonico 0645499898 dello “sportello welfare” promosso dall’Ufficio Politiche del lavoro della Provincia di Roma.
Dal lunedì al venerdì – dalle 9,30 alle 13,30 – e il martedì e il giovedì anche il pomeriggio, dalle 14,30 alle 17,30 i cittadini possono telefonare per accedere a qualunque notizia sulle politiche attive del lavoro, sul welfare locale e sul sostegno al reddito.
.
ABI e Conferenza Episcopale Italiana per il microcredito alle famiglie in difficoltà
Accordo quadro per un programma nazionale di microcredito rivolto alle famiglie in difficolta’ a seguito della crisi economica tra la Conferenza Episcopale Italiana (di seguito CEI) rappresentata da S.Em. Cardinale Angelo Bagnasco e l’Associazione Bancaria Italiana (di seguito ABI) con sede legale in Roma, rappresentata dall’Avv. Corrado Faissola
PREMESSO CHE
- il Consiglio Permanente della CEI, riunitosi a Roma dal 23 al 26 marzo 2009, considerata la gravità e l’ampiezza della crisi finanziaria ed economica in atto, ha deliberato la costituzione di un fondo di garanzia a sostegno delle famiglie numerose o gravate da malattia o disabilità che abbiano perso ogni fonte di reddito così come individuate nell’Allegato A del presente Accordo quadro;
- attraverso tale iniziativa esso si propone di favorire le famiglie nella possibilità di ottenere dall’industria bancaria un prestito in tranche mensili per dodici o ventiquattro mesi, da restituire a condizioni di favore quando avranno ritrovato il lavoro;
- gli importi così finanziati sono finalizzati a consentire alle famiglie beneficiarie di far fronte alle spese per la casa ed alle necessità di vita più impellenti;
- l’ABI, nella sua funzione di rappresentanza dell’industria del credito e fatta salva la decisione di ciascuno degli intermediari di aderire in concreto all’iniziativa, condivide le condizioni generali di operatività di tale fondo di garanzia come deliberato nella riunione del Comitato Esecutivo del 22 aprile 2009;
si conviene quanto segue
Art. 1 (Oggetto)
- E’ istituito dalla CEI un Fondo di garanzia (da ora in poi denominato “Fondo”) finalizzato a favorire l’accesso al credito alle famiglie che si trovino in situazione di difficoltà economica e finanziaria.
- La dotazione patrimoniale iniziale del Fondo, apportata anche da soggetti diversi dalla CEI, è di almeno 30 milioni di euro, e potrà essere integrata con successivi contributi. La gestione del Fondo è affidata dalla CEI ad un soggetto terzo (di seguito: “Gestore”), appartenente a primario gruppo bancario.
- Il Fondo garantisce un importo totale di finanziamenti in funzione di un moltiplicatore della dotazione patrimoniale dello stesso Fondo regolato da apposita convenzione tra la CEI ed il Gestore. Tale moltiplicatore non potrà in ogni caso essere inferiore a 3 e superiore a 10. Nei primi tre anni dall’avvio dell’operatività del Fondo il moltiplicatore non potrà superare il valore di 3 e potrà aumentare annualmente per un massimo di 2 unità solo qualora le insolvenze annue registrate siano inferiori al 5%.
Art. 2 (Ammissibilità e tipologia di finanziamenti)
- Sono ammissibili alla garanzia del Fondo i finanziamenti, erogati dalle banche convenzionate, alle famiglie con i requisiti indicati nell’Allegato A, parte integrante del presente Accordo.
- I finanziamenti sono destinati a quei richiedenti – tra coloro aventi i requisiti di cui al comma precedente – che abbiano un progetto per:
- il reinserimento lavorativo;
- l’avvio di un’attività imprenditoriale.
- I finanziamenti ammissibili alla garanzia del Fondo hanno un importo non superiore a 6 mila euro e vengono erogati in tranche successive pari a 500 euro mensili, ovvero secondo altre modalità concordate tra banca e cliente.
Tale finanziamento potrà essere esteso, con nuova delibera, fino ad un massimo di ulteriori 6 mila euro qualora ve ne siano le condizioni e comunque non prima di una verifica di fattibilità da parte della banca, da realizzarsi dopo dodici mesi dalla concessione del primo finanziamento. - Il tasso annuo effettivo globale (TAEG) applicato ai finanziamenti di cui al comma 1 non potrà essere superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM) sui prestiti personali, pubblicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi della legge 108/1996, decurtato del 50%.
- Il piano di rimborso, per ciascun finanziamento deliberato, decorrerà trascorsi 12 mesi dalla delibera e con una durata massima di 5 anni
- Non si applicano al finanziamento penali di estinzione anticipata.
Art. 3 (Adesione da parte delle singole banche)
- Le banche interessate a richiedere la garanzia a valere sul Fondo di cui all’articolo 1 devono aderire al presente accordo inviando la propria decisione di adesione all’ABI e alla CEI.
- Con la adesione di cui al comma 1 sono indicate da ciascuna banca le caratteristiche e il costo massimo dell’operazione di finanziamento offerto tenuto conto di quanto stabilito all’articolo 2 comma 4 e l’accettazione delle regole di gestione del Fondo previste dal presente Accordo Quadro.
- L’elenco delle banche aderenti e le relative condizioni di finanziamento offerte ai sensi del comma 2 sono pubblicate nel sito internet dell’ABI (www.abi.it).
- Resta facoltà della banca aderente l’erogazione del finanziamento di cui al precedente art. 2.
Art. 4 (Caratteristiche della garanzia)
- La garanzia del Fondo è a prima richiesta, diretta, esplicita, incondizionata ed irrevocabile.
- La garanzia del Fondo è concessa, ai sensi dell’articolo 1 del presente Accordo, per i primi tre anni di attività, nella misura di un sesto della somma dei finanziamenti erogati per la quota capitale e interessi, tempo per tempo in essere, nei limiti del finanziamento concedibile.
- In caso di attivazione della garanzia ai sensi dell’art. 7 del presente Accordo, il Fondo risponde per il 50% del singolo finanziamento, comprensivo di quota capitale, degli oneri determinati secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 2, degli eventuali interessi contrattuali e di mora calcolati in misura non superiore al tasso legale, e comunque non oltre quanto accantonato ai sensi del precedente comma 2.
Art. 5 (Modalità di accesso al Fondo)
- I soggetti interessati ad ottenere i finanziamenti si rivolgono alla sede della Caritas relativa alla diocesi di appartenenza ovvero ad ogni altro Ufficio che il Vescovo locale abbia indicato (da ora in poi “Ufficio diocesano”).
- L’Ufficio diocesano valuta la presenza dei requisiti di cui all’art. 2, comma 1. In caso di presenza di tali requisiti l’Ufficio diocesano verifica la sussistenza di un’idea progettuale ai sensi dell’art. 2, comma 2, lettere a) e b), e procede ad una prima valutazione di fattibilità, anche con l’ausilio degli attori territoriali coinvolti ai sensi del successivo art. 6.
- La banca riceve la richiesta di finanziamento accompagnata dalla valutazione dell’Ufficio diocesano, a seguito del processo di cui al comma 2 del presente articolo. Svolta l’istruttoria sul merito creditizio del richiedente, qualora decida di erogare il finanziamento, la banca invia al Gestore, secondo le modalità che saranno da questo individuate e rese note a tutte le banche aderenti, la richiesta di attivazione della garanzia del Fondo.
- Il Gestore assegna alla richiesta un numero di posizione progressivo, secondo l’anno, il mese, il giorno, l’ora e il minuto di arrivo della richiesta, verifica la disponibilità del Fondo e comunica entro 5 giorni lavorativi alla banca e all’Ufficio diocesano l’avvenuta ammissione alla garanzia del Fondo. Il Gestore, nel caso in cui le disponibilità del Fondo risultino totalmente impegnate, nega entro tale termine l’ammissione alla garanzia, dandone comunicazione alla banca e all’Ufficio diocesano.
- La banca,una volta acquisita notizia dell’avvenuta ammissione alla garanzia del Fondo, a pena della sospensione della facoltà di operare con il Fondo stesso, comunica al Gestore l’avvenuto perfezionamento dell’operazione di finanziamento ovvero la eventuale mancata erogazione di tale finanziamento entro 10 giorni lavorativi da tale notizia.
- L’efficacia della garanzia del Fondo decorre, in via automatica e senza ulteriori formalità, dalla data di erogazione del finanziamento.
- Le banche comunicano al Gestore l’eventuale avvenuta estinzione anticipata del finanziamento, in base alle modalità che saranno individuate dal Gestore stesso.
Art. 6 (Partnership territoriali: accompagnamento, tutoraggio e monitoraggio dei beneficiari)
- Al fine di ottenere la più ampia sinergia tra attori locali e innalzare il livello e la qualità delle reti fiduciarie su ogni territorio, gli Uffici diocesani attivano le opportune partnership con enti pubblici e privati in grado di integrarne le competenze e le capacità di valutazione, accompagnamento, tutoraggio e monitoraggio delle famiglie richiedenti e beneficiarie.
- L’attività di accompagnamento dei richiedenti è finalizzata a sostenere l’ideazione di un progetto ai sensi dell’art. 2, comma 2, lettere a) e b). Tale progetto dovrà essere consegnato alla banca, secondo gli schemi appositamente predisposti e concordati tra ABI e CEI, insieme alla richiesta di finanziamento.
Nei casi di cui alla lettera a) (reinserimento lavorativo), sarà realizzato un piano di ricerca di nuovo impiego con possibili integrazioni di attività di formazione o riqualificazione professionale e di bilancio di competenze.
Nei casi di cui alla lettera b) (avvio di un’attività imprenditoriale), sarà realizzato e valutato un piano di fattibilità (business plan) della microimpresa da avviare - Le attività di tutoraggio sono finalizzate a fornire assistenza al richiedente nella fase di attuazione dei progetti di cui al comma precedente. Per ciascun soggetto finanziato verrà predisposto un piano di tutoraggio, che dovrà articolarsi in almeno 3 incontri nel corso dei primi 12 mesi dalla data di finanziamento. Al termine di ogni incontro l’Ufficio diocesano invierà una relazione dettagliata dell’esito dell’incontro alla banca.
- La banca indica un proprio referente (delegato di convenzione) sul territorio in grado di
garantire la massima fluidità della relazione con l’Ufficio diocesano e gli altri enti di cui al comma 1.
Art. 7 (Attivazione della garanzia)
- In caso di inadempimento del beneficiario del finanziamento, la banca, decorsi trenta giorni dalla data di scadenza della prima rata rimasta, anche parzialmente, insoluta, invia all’Ufficio diocesano del territorio un primo avviso, per favorirne l’intervento di sollecito nei confronti del beneficiario.
- Trascorsi ulteriori sessanta giorni senza che sia avvenuto il pagamento, la banca comunica al beneficiario l’intimazione al pagamento dell’ammontare dell’esposizione per rate insolute, capitale residuo, interessi contrattuali e di mora, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente la diffida al pagamento della somma dovuta. L’intimazione al pagamento è inviata, per conoscenza, al Gestore e all’Ufficio diocesano.
- Trascorsi infruttuosamente sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del beneficiario dell’intimazione, la banca può attivare la garanzia del Fondo, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata al Gestore entro i successivi novanta giorni, e può avviare, a proprie spese, la procedura per il recupero della quota del credito e degli accessori non garantita dal Fondo.
- Entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta, il Gestore, secondo l’ordine cronologico di ricevimento delle richieste, provvede alla liquidazione alla banca dell’importo determinato ai sensi dell’articolo 4, comma 3.
- Qualora, successivamente all’intervento del Fondo, il beneficiario del finanziamento provveda al pagamento totale o parziale del debito, la banca deve provvedere a riversare al Fondo le somme riscosse nella misura eccedente la quota indicata all’articolo 4, comma 3.
- La CEI e il Gestore non assumono impegno alcuno per le richieste di liquidazione delle garanzie che restino insoddisfatte per eventuale incapienza del Fondo.
Art. 8 (Surroga)
A seguito della liquidazione dell’importo garantito, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, il Gestore è surrogato nei diritti della banca e provvede al recupero, anche tramite incarico affidato alla stessa banca surrogata, della somma pagata, degli interessi al saggio legale, maturati a decorrere dal giorno del pagamento fino alla data del rimborso, e delle spese sostenute per il recupero. Le somme recuperate dal Gestore sono versate al Fondo di garanzia.
Art. 9 (Validità dell’accordo)
- 1. Il presente Accordo decorre dalla data di stipula e produce i suoi effetti per un periodo di 36 mesi, durante il quale non sono ammesse revisioni, se non migliorative per i beneficiari delle condizioni di finanziamento convenute.
- L’Accordo viene rinnovato per successivi periodi di uguale durata con l’accordo delle parti.
- Nel caso di mancato rinnovo dell’Accordo, tutti i finanziamenti erogati in virtù dello stesso rimangono comunque coperti dalla garanzia fino alla loro naturale conclusione
Banche aderenti e relative condizioni
.
ALLEGATO A – REQUISITI SOGGETTIVI e DOCUMENTAZIONE
1. REQUISITI SOGGETTIVI
Si riepilogano a seguire i requisiti soggettivi necessari per usufruire dei finanziamenti garantiti dal Fondo di Garanzia.
Sono ammessi alla garanzia del Fondo i finanziamenti concessi dalle Banche che abbiano formalmente aderito all’ACCORDO QUADRO tra CEI e ABI a favore delle famiglie (A) numerose (B.1) o gravate da malattia o disabilità (B.2) che abbiano perso ogni fonte di reddito (C) quale conseguenza diretta o indiretta dell’attuale crisi finanziaria ed economica.
Al tal fine si intendono per:
A) FAMIGLIE
Le famiglie naturali fondate sul matrimonio ai sensi dell’art. 29 della Costituzione. Il requisito del matrimonio è considerato sussistere nel caso di matrimonio canonico, matrimonio concordatario o matrimonio civile, anche se celebrato (sulla base di specifiche intese) da ministro di culto acattolico.
Ai fini dell’ammissione alla garanzia del Fondo è considerato altresì efficace il matrimonio celebrato all’estero in conformità dell’ordinamento giuridico ivi esistente purchè non in contrasto con l’art. 29 della Costituzione.
Sono, infine, ammessi alla garanzia del Fondo i finanziamenti concessi alle famiglie nelle quali i coniugi siano separati ovvero siano comparsi avanti il Presidente del Tribunale competente nelle procedure di separazione personale e siano stati assunti i provvedimenti provvisori a condizione che:
- il finanziamento sia richiesto da quello dei coniugi cui siano affidati i figli o con il quale questi convivano stabilmente i caso di affidamento congiunto;
- non si sia instaurata convivenza di fatto con persona cui il coniuge separato sia legato da vincolo affettivo.
B.1) FAMIGLIE NUMEROSE
Le famiglie con tre o più figli di età inferiore ai diciotto anni o, se di età superiore, che siano regolarmente iscritti ad un corso scolastico medio superiore o universitario e che non siano fuori corso.
B.2) FAMIGLIE GRAVATE DA MALATTIE O DISABILITA’
Le famiglie, anche se non numerose, nelle quali ad almeno uno dei suoi componenti:
- sia stata riconosciuta dai competenti uffici dell’INPS una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore ai due terzi;
- sia stata riconosciuta dalla commissione medica una invalidità civile non inferiore al 46% e risulti disoccupato;
- sia stata riconosciuta dalla commissione medica una invalidità civile non inferiore al 74%;
- sia titolare di indennità di accompagnamento.
C) FAMIGLIE CHE ABBIANO PERSO OGNI FONTE DI REDDITO
Le famiglie che, in conseguenza dell’attuale crisi finanziaria ed economica:
- abbiano perduto ogni reddito da lavoro dipendente (per licenziamento o messa in mobilità) o autonomo (per chiusura dell’attività) posseduto dai suoi componenti;
- non godano di rendite o redditi diversi al di fuori della proprietà della casa di abitazione o dell’indennità di CIG o CIGS.
2. DOCUMENTAZIONE
Le famiglie richiedenti devono dimostrare l’esistenza dei requisiti indicati all’articolo 1 che precede mediante l’allegazione dei seguenti documenti:
- certificato di matrimonio;
- per i separati: copia autentica del verbale di udienza Presidenziale della sentenza di omologa ovvero dichiarazione resa dal legale che ha assistito il richiedente nella relativa procedura attestante lo stato di separazione;
- certificato di stato di famiglia
- nel caso di matrimonio celebrato all’estero: certificazione rilasciata dall’autorità competente (consolato o ambasciata) attestante la validità giuridica del vincolo matrimoniale secondo il diritto dello stato di celebrazione
- nel caso di malattia o invalidità: copia della documentazione attestante la circostanza, rilasciata dall’INPS o da altro organo competente ( regione, comune ASL );
- copia di certificazione attestante il licenziamento, la messa in mobilità o la cessazione dell’attività;
- copia dell’ultima denuncia dei redditi presentata dai componenti la famiglia che ne siano tenuti.
ALLEGATO B – LE PARTNERSHIP TERRITORIALI
In merito a quanto previsto dall’art. 2, comma 2 (ideazione di un progetto) e all’art. 6, comma 1 (attivazione di partnership territoriali) si precisa che sono molti i soggetti la cui missione è coerente con tali attività e che potranno, dunque, essere coinvolti dalle Caritas diocesane.
Ricordando che ogni regione ha i propri strumenti di sostegno allo sviluppo locale e al mondo del lavoro e che, inoltre, sono molti i soggetti privati, profit o non profit, che svolgono tali funzioni, si citano a seguire, a mero titolo di esempio, alcuni tra gli attori pubblici più noti e diffusi.
Per il reinserimento lavorativo (lett. a)
Servizi per l’impiego - I servizi per l’impiego si rivolgono a lavoratori e imprese con l’obiettivo di favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Si occupano della prima accoglienza e dell’orientamento del lavoratore, al quale forniscono tutte le informazioni relative al mondo del lavoro, della normativa e delle opportunità di impiego, ai percorsi formativi finalizzati all’inserimento o al reinserimento lavorativo.
E’ disponibile una banca dati on-line, sul sito del Ministero del Lavoro, che consente di individuare per ogni comune, provincia, regione, il servizio per l’impiego più vicino.
Centri di formazione professionale – Sono circa 5 mila gli organismi accreditati in Italia per svolgere attività di formazione professionale attraverso il finanziamento del Fondo sociale europeo. In tutto, ai 5 mila organismi, fanno capo circa 9.500 sedi formative, distribuite in tutte le regione della penisola.
La banca dati degli organismi e delle sedi si trova nel sito dell’Istituto per lo sviluppo della formazione dei lavoratori.
Per l’avvio di attività imprenditoriali (lett. b):
Business innovation center (BIC)
Si tratta di enti la cui missione è lo sviluppo dell’ impresa con maggior attenzione alla piccola e media impresa, allo scopo di incrementare i posti di lavoro e mantenerli nel tempo. Sono stati costituiti circa 30 centri in Italia. Questi centri hanno ricevuto, da parte del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, il riconoscimento di Agenzia per la promozione del lavoro. Nel capitale di queste Agenzie sono entrati tutti gli Enti Territoriali (Regioni, Comuni, Province, Camere di Commercio, Banche, Associazioni di categoria, Industrie etc.). In altri termini tutti quegli enti interessati alla promozione e allo sviluppo di un particolare territorio.
Per informazioni sui BIC in Italia andare qui.


























































