Protesto – procedure comuni agli assegni ed alle cambiali
Sospensione del protesto
La pubblicazione dei protesti può essere sospesa solo in presenza di un ordine dell’autorità giudiziaria. La sospensione è un provvedimento a carattere temporaneo e non si traduce in modo automatico nella cancellazione.
Accesso alle notizie conservate nel Registro Informatico dei Protesti
Tutti possono accedere alle notizie conservate nel Registro Informatico dei Protesti negli ultimi 5 anni (L. 18.08.2000, n. 235). Per accedere alle notizie che non sono rilevabili in visura, è sufficiente che l’interessato inoltri all’ufficio Protesti della Camera di Commercio una richiesta di “accesso agli atti” (D.M. 9.8.2000, n. 316).
È importante precisare che con lo stesso procedimento si possono effettuare ricerche anche relativamente ai protesti levati e non ancora pubblicati, purché la richiesta venga presentata entro il primo giorno di ogni mese. Di seguito la modulistica prevista.
Modulo di domanda (facsimile) per l’accesso alle notizie conservate nel Registro Informatico dei Protesti
Modello di domanda (facsimile) per accesso da tabulato agli atti relativi al protesto, prima della pubblicazione
Rettifiche ed integrazioni dei dati contenuti nel Registro Informatico dei Protesti
Eventuali rettifiche ed integrazioni sui dati contenuti nel Registro Informatico dei Protesti sono ricevibili esclusivamente su domanda dei soggetti abilitati a levare i protesti (notai, segretari comunali, ufficiali giudiziari), in base a quanto stabilito dall’art. 1 della legge 18 agosto 2000, n. 235, nonché dagli artt. 2 e 5 del D.M. 9 agosto 2000, n. 316.
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