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Hai domande da fare su questioni che non sono ancora state trattate sul blog e che riguardano i mutui, la convenienza dei tassi fissi o variabili rispetto alle proprie esigenze,  il calcolo degli interessi, i piani di ammortamento, la rinegoziazione o ricontrattazione, la portabilità o surrogazione,  l’estinzione anticipata, le disposizioni di legge Tremonti e Bersani ?

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Written by cocco bill

10 settembre 2008 a 08:06

1.016 Risposte

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  1. Per problemi di carico eccessivo, la pagina delle domande è stata trasferita qui.

    cocco bill

    6 gennaio 2010 at 14:51

  2. Purtroppo lei non potrà fruire del beneficio della sospensione del pagamento delle rate del mutuo, previsto dall’accordo fra ABI ed Associazioni Consumatori – nell’ambito del Nuovo Piano Famiglie – a partire da febbraio 2010.

    Tale accordo è infatti finalizzato a offrire supporto a chi è stato licenziato e non, come nel suo caso, a chi ha lasciato il lavoro spontaneamente.

    Per quanti non riescono a pagare le rate del mutuo è previsto il pignoramento e la successiva vendita all’asta dell’immobile di proprietà.

    La cosa più razionale da fare, in queste condizioni, è vendere l’appartamento prima che si attivi la procedura di esproprio, in modo da evitare la svendita del bene, che quasi sempre si verifica in queste circostanze.

    Problema che non riguarda solo la banca, come potrebbe apparire ad una superficiale analisi, ma soprattutto il mutuatario, sulle cui spalle grava il debito residuo (il ricavato della vendita forzata non copre quasi mai il capitale ancora da ammortizzare, gli interessi maturati fino alla vendita e le spese di esecuzione forzata).

    In questo contesto vale la pena aggiungere che i tempi in cui si conclude la procedura di esproprio dipendono unicamente dal creditore. Ma non bisogna illudersi che tempi lunghi possano costituire un vantaggio per il debitore. Basta infatti tener conto degli interessi moratori che fanno lievitare il debito col passare del tempo. E spesso (sicuramente in questo caso, è il mio parere) il tempo è amico del creditore. Questa la motivazione per cui le suggerivo di procedere al più presto ad una vendita autonoma.

    Come cattiva pagatrice lei resterà iscritta negli elenchi dei cattivi pagatori (e come cattiva pagatrice non potrà accedere ad ulteriori finanziamenti) per 36 mesi a partire dalla data in cui regolarizzerà la sua posizione debitoria o dalla data dell’ultima comunicazione di messa in mora che le sarà inviata dalla banca creditrice, nel caso in cui la vendita dell’immobile non riuscisse a coprire, per intero, il debito accumulato.

    cocco bill

    5 gennaio 2010 at 15:06

  3. Salve, qualcuno sa dirmi chi si occupa dell’atto di accollo del mutuo? Devo rivolgermi direttamente alla banca erogatrice del mutuo originario?
    Grazie

    anna

    4 gennaio 2010 at 18:26

  4. salve mi chiamo siomona ho un muto che nn riesco più a pagare cosa vado incontro lo so che la casa viene messa all’aqsta e poi cosa mi succede per qusnto tempo rimango segnalata?? anche i garanti rimangono sengalati e per quanto tempo???grazie sono distrutta

    simona

    3 gennaio 2010 at 15:57

  5. salve ,vorrei sapere se la sospensione del mutuo e’ prevista anche per chi come me ha un contratto di agenzia scaduto il 31/12/2009 non rinnovato e se necessariamente bisogna presentare la cessazione della partita i.v.a.oppure basta preentare un reddito inferiore ai 40000,00 lordi? grazie

    edoardo

    1 gennaio 2010 at 19:02

    • Fra le motivazioni ammesse per l’avvio della sospensione del pagamento delle rete è compresa la cessazione dei rapporti di lavoro di cui all’art. 409, n. 3, c.p.c., (rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato) ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa.

      Contemporaneamente devono anche essere verificate le seguenti condizioni:

      a) l’importo del mutuo non deve essere superiore a 150 mila euro;

      b) il mutuatario (o ciascun mutuatario se il mutuo è cointestato) deve avere un reddito imponibile non superiore a 40 mila euro.

      cocco bill

      2 gennaio 2010 at 13:10

  6. Ho ricevuto dalla banca una lettera, dove mi avvisa della possibilità di recuperare gli interessi maggiori al 4% pagati nel 2009.Non mi scrivono però quali documenti devo presentare, il termine ultimo è il 31.01.2010. Mi può aiutare?

    sonja

    31 dicembre 2009 at 17:17

    • Il decreto legge del 28 novembre 2008 ha previsto il contributo dello Stato al pagamento delle rate 2009 per i mutui a tasso variabile o misti finalizzati all”acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dell’abitazione principale, sottoscritti fino al 31 ottobre.

      La soglia di attenzione per i tassi, ossia il livello al di sopra del quale è previsto l’intervento del governo, è stato fissato a quota 4%, senza considerare spread, spese varie o altro tipo di maggiorazioni previste dal contratto.

      Compito delle banche è stato quello di calcolare l’importo delle rate dei mutui a tasso variabile con riferimento al tasso più alto tra il 4% netto, ossia senza spread, spese varie o altro tipo di maggiorazione, e il tasso in vigore alla data si sottoscrizione del contratto, e dunque l’ammontare del contributo dovuto dallo Stato.

      Credo che la banca l’abbia convocata per la firma della richiesta da inoltrare all’Agenzia delle Entrate, richiesta che ha evidentemente un termine di presentazione entro il 31 gennaio 2009.

      Non mi risulta ci sia da presentare alcun documento.

      Tutta la procedura è a carico della banca che ha erogato il mutuo e che certifica l’entità del contributo che l’Agenzia delle Entrate è chiamata ad erogare.

      Il mutuatario è un soggetto passivo, a parte, ovviamente, la firma da apporre alla richiesta di contributo.

      cocco bill

      2 gennaio 2010 at 12:34

  7. Volevo sapere in merito alla surroga se
    sono sempre da pagare le spese notarili o dipende dalla banca subentrante e soprattutto avendo
    un mutuo a tasso fisso a 25 anni con penale di estinzione anticipata al 2% , devo pagare la penale
    alla banca che cede il mutuo.

    Grazie.

    Stefano

    30 dicembre 2009 at 22:42

    • Lei deve chiarire se vuole effettuare una sostituzione del mutuo o una surroga.

      Nel primo caso è prevista l’estinzione del mutuo, nel secondo caso no.

      Con la surroga non c’è alcuna spesa da sostenere per il mutuatario. Nè spese notarili nè quelle di estinzione del mutuo e/o della cancellazione di ipoteca. Dal momento che non sono necessarie nè l’una nè l’altra.

      cocco bill

      2 gennaio 2010 at 12:49

  8. Qui le banche che, alla data, hanno comunicato la propria adesione al Nuovo Piano Famiglie per la sospensione del pagamento delle rate del mutuo.

    cocco bill

    30 dicembre 2009 at 19:29

  9. Salve, avrei neccesstià di un’informazione, posso richiedere la sospensione delle rate del mutuo richiesto nel 09/2008 alla Banca per la casa Unicredit? Premetto che sono stato licenziato il 30/10/2008 e ho pagato sempre le rate con grossi sacrifici, ma ancora oggi sono disoccupato, ho qualche speranza di sospensione delle rate?
    vi ringrazio anticipatamente.
    saluti

    salvatore

    30 dicembre 2009 at 18:45

    • Se Unicredit aderirà al Nuovo Piano Famiglie credo che lei non avrà alcun problema a fruire della sospensione del pagamento delle rate del mutuo.

      A parte, ovviamente, le conseguenze del licenziamento.

      cocco bill

      2 gennaio 2010 at 12:45

  10. Buongiorno,
    e’ possbile avere la sospensione delle rate mutuo per 1 anno essendo in contratto di solidarieta’ a 6 ore anziche’ 8?
    Il mutuo inoltre e’ attualmente a tasso fisso del 6% e non ci consentono la rinegoziazione…

    Grazie
    Federica

    FEDERICA

    30 dicembre 2009 at 16:42

    • Fra gli eventi che determinano l’avvio della sospensione del pagamento delle rate del mutuo è prevista la sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito (CIG; CIGS; altre misure di sostegno del reddito, c.d. ammortizzatori sociali in deroga; contratti di solidarietà).

      cocco bill

      2 gennaio 2010 at 13:05

  11. In data 12-02-2009 ho contattato la Cassa di Risparmio di Orvieto per fare una surroga del mutuo stipulato con la CARIT(Cassa Di Risparmio Terni),in data 23-02-2009 la Cassa di Risparmio di Orvieto avevano tutti i documenti per procedere alla surroga,invece la CARIT ha rimandato con non so che scusa (non mi ha mai risposto alle mie email-raccomandate-telefonate),sicchè in data 13-14 ottobre 2009 ho mandato sia per email che per raccomandate le lettere di risarcimento per la legge introdotta ad agosto(1%)sia alla banca CARIT che al Ombudsmanbancario,Antitrust-Agcm,Altroconsumo,dopo 20 giorni ho ricevuto la risposta dall Ombudsmanbancario che avevano accettato la mia richiesta di controllo,la settimana prima di Natale la Cassa di Risparmio di Orvieto mi ha comunicato che avevano trovato un cavillo e che mi avevano prenotato un appuntamento dal notaio per effettuare la surroga,siamo andati dal notaio(è un mutuo cointestato)ed abbiamo firmato (sui fogli dei conteggi mi hanno addebitato anche 30 euro di spese per farli stampare),un’ora dopo che avevamo finito dal notaio la direttrice della Cassa di risparmio di Orvieto è andata in CARIT a versare quanto dovuto per definire la surroga (il totale del mutuo in assegno)ed non lo hanno accettato finchè non siamo dovuti andare di nuovo in banca (io ero al lavoro percui giornata persa)e firmare per versare l’assegno perchè secondo loro non si poteva fare (immagginatevi voi io quante ****** ho detto )finchè non ho minacciato di denunciarli tutti ai carabinieri (li stavo chiamando)alla fine lo hanno accettato.
    Ora aspetto che qualcuno dell ombudsmanbancario si faccia vivo oppure mettere tutto in mano all’avvocato?
    Visto che il direttore dell agenzia pricipale non si è nemmeno degnato di rispodere a nessuna delle mie lamentele,come mi dovrei comportare?
    Ma non c’è una legge che mi tuteli?
    Eppure la legge non è uguale per tutti?
    Ora cosa dovrei fare ? aspettare o chiudere il conto con la CARIT?non vorrei commettere cavolate al riguardo.
    Aspetto una vostra risposta in merito e vi auguro un buon fine anno…
    Del Gelsomino.

    Gionata

    30 dicembre 2009 at 15:23

    • La legge c’è ed è quella che prevede che le responsabilità derivanti da ritardi nell’operazione di surroga (30 giorni a partire dalla richiesta presentata dalla banca cessionaria) cadano in capo alla benca che cede il mutuo.

      Qualora il mutuatario ritenga di aver subito dei danni in conseguenza a tali ritardi può richiedere un arbitrato all’ABF per la loro quantificazione.

      Oppure può rivolgersi alla tribunale civile (o al giudice di pace – dipende dall’entità del danno richiesto).

      cocco bill

      2 gennaio 2010 at 13:02

  12. sono in cassa integrazione da giugno, ad agosto ho chiesto alla banca Popolare di Lodi la sospenzione del mutuo ma dicono che non trovano il mio nome nella lista del inps dei cassaintegrati, ho chiesto al inps, loro mi hanno risposto che sono in cassa integrazione ordinaria cioè apare solo il nome della dita dove lavoro, come la banca non trova il mio singolo nome non me lo fermano… cosa posso fare?
    credo che inps e banche non hanno ancora capito cosa devono fare….

    paolo

    30 dicembre 2009 at 12:27

    • Gli eventi che determinano l’avvio della sospensione del pagamento delle rate del mutuo, sono:

      1. Cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia/anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa.

      2. Cessazione dei rapporti di lavoro di cui all’art. 409, n. 3, c.p.c., (rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato) ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa.

      3. Morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza.

      4. Sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito (CIG; CIGS; altre misure di sostegno del reddito, c.d. ammortizzatori sociali in deroga; contratti di solidarietà).

      Tali eventi devono verificarsi con riferimento ad almeno uno dei cointestatari.

      Resta da capire se la Banca Popolare di Lodi aderirà all’accordo.

      cocco bill

      2 gennaio 2010 at 12:52

  13. è possibile richiedere la sopensione della rata mutuo per un anno anche a chi ha il mutuo su una attività ristorativa?..e se si quali banche danno questa opportunità?..e come bisogna muoversi in tal caso?-grazie-

    rossano

    30 dicembre 2009 at 10:29

    • Possono essere soggetti a sospensione del pagamento delle rate i mutui, anche in fase di preammortamento, garantiti da ipoteca su immobili residenziali destinati all’acquisto, costruzione, o ristrutturazione di abitazione principale a prescindere dalla tipologia di tasso di interesse contrattuale (fisso, variabile o misto), erogati a persone fisiche aventi reddito imponibile non superiore a 40 mila euro annui (l’imponibile di 40 mila euro annui è inteso per singolo mutuatario), per un importo non superiore a 150 mila euro.

      cocco bill

      2 gennaio 2010 at 12:40

  14. Sto ripetutamente chiamando la mia banca per avere il loro benestare sull’interruzione del mutuo,ma continuano a prendere tempo dicendo che la legge non e’ entrata in vigore e inoltre non hanno alcuna direttiva in proposito.
    Secondo Lei stanno prendendo tempo, e devo rivolgermi a qualcuno che mi aiuti a far chiarezza?
    Grazie

    VALENTINA

    29 dicembre 2009 at 11:54

    • Innanzitutto non si tratta di una legge, ma di un accordo fra ABI (Associazione Bancaria Italiana) ed associazioni di consumatori (peraltro non tutte – l’ADUSBEF, ad esempio, non ha firmato l’accordo ritenendo eccessivamente onerose, per i mutuatari, le condizioni ed i tassi di interesse applicati al conto collegato per il successivo recupero delle rate sospese).

      Essendo un accordo, non è vincolante per le banche aderenti all’ABI, le quali potranno scegliere, in maniera autonoma, se applicare o meno quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva.

      L’unica cosa certa al momento sono le condizioni necessarie per poter accedere al beneficio della sospensione del pagamento delle rate del mutuo, che di seguito riepilogo.

      Possono essere soggetti a sospensione del pagamento delle rate i mutui, anche in fase di preammortamento, garantiti da ipoteca su immobili residenziali destinati all’acquisto, costruzione, o ristrutturazione di abitazione principale a prescindere dalla tipologia di tasso di interesse contrattuale (fisso, variabile o misto), erogati a persone fisiche aventi reddito imponibile non superiore a 40 mila euro annui (l’imponibile di 40 mila euro annui è inteso per singolo mutuatario), per un importo non superiore a 150 mila euro.

      Gli eventi che determinano l’avvio della sospensione sono:

      1. Cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia/anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa.

      2. Cessazione dei rapporti di lavoro di cui all’art. 409, n. 3, c.p.c., (rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato) ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa.

      3. Morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza.

      4. Sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito (CIG; CIGS; altre misure di sostegno del reddito, c.d. ammortizzatori sociali in deroga; contratti di solidarietà).

      Tali eventi devono verificarsi con riferimento ad almeno uno dei cointestatari.

      L’arco temporale entro il quale si devono verificare gli eventi che determinano l’avvio della sospensione va dal 1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2010. Le rate potranno essere sospese a partire dal 1° febbraio 2010 e per la domanda c’è dunque tempo fino a fine gennaio 2009.

      Dunque ci siamo. Ma, va verificata l’adesione al Nuovo Piano Famiglie (NPF) della banca erogatrice del mutuo.

      L’ABI ha promesso di pubblicare l’elenco sul proprio sito, ma fino a ieri sera io, almeno, non sono riuscito a trovare nulla.

      cocco bill

      29 dicembre 2009 at 12:37

  15. la rata di mutuo ipotecario contratto con l’INPDAP in scadenza al 31/12/2009 c(o BNL -Paribas puo essere sospesa ?

    Umberto Marilungo

    28 dicembre 2009 at 19:48

    • Siamo in attesa di conoscere la lista delle banche che aderiscono al Nuovo Piano Famiglie.

      cocco bill

      29 dicembre 2009 at 08:02

  16. vorrei sapere se ho i requisiti per accedere alla sospensione di un anno per i pagamenti del mutuo.ho acceso il muto per ristrutturazione 1^ casa nel 2005, 100.000,00 euro tasso variabile per 15 anni, rata e durata variabile, cointestato con mio marito. nel novembre 28 lui è stato licenziato e ora, nonostante abbiamo continuato a pagare regolarmente, cominciamo ad avere delle difficoltà in quanto lui non riesce a trovare un lavoro fisso.vi sono grata della risposta.

    stefania

    28 dicembre 2009 at 16:32

    • Possono essere soggetti a sospensione del pagamento delle rate i mutui, anche in fase di preammortamento, garantiti da ipoteca su immobili residenziali destinati all’acquisto, costruzione, o ristrutturazione di abitazione principale a prescindere dalla tipologia di tasso di interesse contrattuale (fisso, variabile o misto), erogati a persone fisiche aventi reddito imponibile non superiore a 40 mila euro annui (l’imponibile di 40 mila euro annui è inteso per singolo mutuatario), per un importo non superiore a 150 mila euro.

      Gli eventi che determinano l’avvio della sospensione sono:

      Eventi che determinano l’avvio della sospensione e che si verificano con riferimento almeno ad uno dei cointestatari

      1. Cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia/anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa.

      2. Cessazione dei rapporti di lavoro di cui all’art. 409, n. 3, c.p.c., (rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato) ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa.

      3. Morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza.

      4. Sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito (CIG; CIGS; altre misure di sostegno del reddito, c.d. ammortizzatori sociali in deroga; contratti di solidarietà).

      Tali eventi devono verificarsi con riferimento ad almeno uno dei cointestatari.

      L’arco temporale entro il quale si devono verificare gli eventi che determinano l’avvio della sospensione va dal 1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2010.

      Dunque ci siamo. Ma, va verificata l’adesione al Nuovo Piano Famiglie (NPF) della banca erogatrice del mutuo.

      cocco bill

      28 dicembre 2009 at 17:35

  17. Buongiorno, vorrei sapere se è disponibile un modulo da compilare per persentare alla mia banca la richiesta di sospenzione per 12 mesi della quota capitale sulla rata del mutuo casa. Se il piano di legge è esteso anche ai privati (oltre che alla aziende) e se è già in vigore. Ho fatto richiesta alla banca stessa e al mio commercialista ma entrambi asseriscono che attualmente non è operativa alcuna normativa per i privati, ma soltanto per le aziende. Leggendo sul vostro sito però mi sembra che questo non sia vero.
    Grazie per la cortese disponibilità
    Andrea

    Andrea

    28 dicembre 2009 at 16:05

    • Questo è il modulo per richiedere la sospensione del pagamento della rata del mutuo.

      Deve tuttavia verificare qui se possiede i requisiti per fruire del beneficio e se la sua banca aderisce al Nuovo Piano Famiglie.

      cocco bill

      28 dicembre 2009 at 17:05

  18. buon giorno, vorrei sapere se posso richiedere la sospensione di un prestito personale ed in caso affermativo quale domanda presentare.
    Ho acceso ad un prestito personale di €, 50.000,00 nel luglio 2006. Ho pagato regolarmente le rate fino ad ottobre 2009.Sono un lavoratore autonomo, purtroppo gravi problemi di salute, con un invalidità già accertata dell’ 80% e 4 interventi subiti nell’ultimo anno, mi hanno impedito e mi impediscono di lavorare.
    Come posso procedere per la sospensione del finanziamento?
    Grazie

    marco

    28 dicembre 2009 at 14:02

    • Al momento è prevista solo la sospensione del pagamento delle rate del mutuo ipotecario dell’abitazione principale, quando il mutuatario rispetti determinati requisiti.

      cocco bill

      28 dicembre 2009 at 14:25

  19. Vi prego di rispondermi a questo quesito Nel 1988 ho subito il pignoramento dello stipendio presso l’Università dove lavoro nel 1997 con altra sentenza il Giudice stabilisce che le somme accantonate e fino a 9.250.000 vengono versati alla banca di cui era creditrice. l’università paga circa 7.000.000 e comunica alla direzione Provinciale del tesoro di pagare il resto in quanto questi ha gestito gli stipendi sino a Marzo 1990. La banca quando nel giugno 1998 ha ricevuto i 7.000.000 a dicembre 1998 ha ceduto il credito ad una Finanziaria della Rep. di San Marino che a sua volta a Dicembre 1999 cede il credito ad una finanziaria di Treviso.Il sottoscritto sino al 25-11-2009 ero convinto che il credito era stato completamente pagato, quando il 25.11.2009 un avvocato mi telefona per conto della finanziaria di treviso comunicandomi che mi stava spedendo una raccomandata per il recupero del credito. Io sono caduto dalle nuvole quando ho saputo tutte le notizie sopra scritte e ho scoperto dopo tanti anni che presso la direzione del tesoro sono bloccati da 19 anni 2.250.000 per problemi di capitolo di spesa, ecco spiegata la cessione del credito della Banca, ma la cosa buffa che io di tutto questo ero all’oscuro di tutto. La finanziaria di Treviso anzichè chiedermi la differenza non versata mi chiede l’intera somma dicendo che ha aquistato il credito dalla Banca per 9.250.000: Ora Vi chiedo la responsabilità dei pagamenti era l’Università come stabilito dal Giudice e le due Finanziarie che avevano aquistato il credito dovevano a suo tempo comunicarlo anche all’Università con le copie delle cessioni e l’estratto cronologico delle somme. In attesa di chiarimenti Distinti saluti.

    angelo

    27 dicembre 2009 at 20:00

    • Angelo, io le ho già risposto il 21 dicembre u.s. alle 22:45, qui.

      cocco bill

      27 dicembre 2009 at 21:01

  20. io o un mutuo con UBI banca popolare di Ancona o iniziato nel 2000/150 milioni in lire/,i primi 4 anni a tasso fisso,il restante a tasso variabile.Sono rimasti da pagare 45 mila euro ancora 5 anni le chiedo ,1 anno che faccio cassa integrazione le rate le o sempre pagate regolare mi sono separato ,le chiedo io rientro nella sospensione del mutuo per 12 mesi.la banca popolare di ancona fa parte delle banche che anno aderito .La ringrazio aspetto risposta.

    Gabriele

    27 dicembre 2009 at 16:32

    • Gabriele, tranne alcune eccezioni, l’elenco delle banche aderenti al Nuovo Piano Famiglie per la sospennsione del pagamento delle rate del mutuo, non è ancora noto.

      C’è tempo fino al 31 gennaio 2010 per presentare la domanda ed ottenere la sospensione a partire dal mese di febbraio.

      Provvederemo a pubblicare la lista non appena sarà aggiornata sul sito dell’Associazione bancaria italiana.

      cocco bill

      27 dicembre 2009 at 17:17

  21. Buongiorno,
    ho stipulato un mutuo a tasso misto che ha tutte le condizioni per poter accedere al tetto del 4%. Ho presentato l’autocertificazione alla mia Banca – Credito Bergamasco – lo scorso aprile 2009 ma la Banca continua ad asserire che non rientro nel novero di coloro (mutui a tasso variabile) che hanno diritto al rimborso. Per cortesia, a chi mi devo rivolgere per far valere il mio diritto? Esiste un garante anche a livello provinciale al quale posso esporre la mia situazione? Grazie, Stefania da Brescia

    Stefania

    26 dicembre 2009 at 19:33

    • Il «tetto» al 4% per gli interessi sulle rate da pagare nel corso del 2009 si applica anche ai mutui a tasso misto, ovvero quelli che prevedono la scelta fra fisso e variabile a scadenze determinate.

      Il concetto è stato, in più occasioni, ribadito direttamente dall’Associazione bancaria italiana (Abi).

      Tanto premesso, lei, Stefania, deve innanzitutto presentare reclamo scritto alla banca, in cui contesta dettagliatamente quanto accaduto.

      E’ necessario che sulla copia del reclamo siano apposti il timbro della filiale, la data di presentazione e la firma del funzionario a cui si consegna il reclamo.

      Se la banca si rifiuta di rilasciare copia timbrata, datata e firmata del reclamo, inviare alla stessa raccomandata A.R.

      Nel reclamo bisognerà preannunciare ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario ed inserire lo stesso fra i destinatari in copia per conoscenza.

      Trascorsi 30 giorni e stante il silenzio della banca rispetto al reclamo da lei inoltrato o rilevata risposta negativa alla sua istanza, potrà rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) con un vero e proprio ricorso.

      Qui trova informazioni sull’ABF e qui invece i moduli da utilizzare e gli indirizzi per inoltrare ricorso.

      Oppure utilizzi questa guida.

      arbitro bancario finanziario - guida pratica alla risoluzione stragiudiziale delle controversie bancarie

      .

      cocco bill

      27 dicembre 2009 at 08:23

  22. ho un mutuo che finisce nel 2012 la rata viene presa direttamente dal conto del mio compagno che intestatario anch’egli del mutuo fin qui tutto sembra ok pero ci sono delle rate arretrate che negli anni a causa del lavoro non molto stabile si sono accumulate per un valore di 12000 euro poiche versavamo ogni volta quello che avevamo poi un anno fa parlando con la banca ci ha consigliato di pagare la rata direttamenta sul conto del mio compagno cosi saremmo riusciti ad ottenere una rinegoziazione del mutuo per le rate arretrate poi non abbiamo ricevuto piu niente ci avevano detto che avremmo dovuto fare un prestito
    poi questa estate abbiamo ricevuto una lettera dall’ufficio prelegale della stessa banca cosi ci ha detto e poi a furia di parlare ci ha proposto di pagare 600 euro per 8 mesi e poi una rata di 2670 euro e una rata di 3560 euro e sulla copia del modulo ce scritto che nello stesso tempo dobbiamo pagare la rata che attualmente stiamo pagando ho risposto che non ce la possiamo fare e la signorina ci ha detto mche e l’unico modo e che ci sta aiutando perche non lo fanno ncon nessuno a me sembra una corda al collo non ce la faremo mai cosi.Inoltre ci ha detto che ci conviene firmare e quando loro rimanderanno la pratica alla sanpaolo di andare da loro e dirgli che noi non possiamo pagare perche abbiamo questo pagamento con loro che alla fine parlando ha detto di essere un ufficio di avvocati della janus e se cosi non facciamo si rivalgono sulla garanzia della casa che e l’ipoteca. aggiungo che quando e arrivata questa lettera da roma della sampaolo del prelegale siamo andati alla banca del mutuo e abbiamo detto al direttore che noi non potevamo pagare due cosa di rinegoziare il mutuo e lui ci ha detto di rispondere a quelli di roma che noi potevamo pagare solo 600 euro o 700 euro a seconda l’importo poiche il tasso e variabile in riferimento alla rinegoziazione non ci ha dato risposta ogni volta non rispondeva al telefono ci ha chiamato invece quella di roma e ci ha detto che lei stessa aveva parlato con il diretttore e che non c’era possibilita di rinegoziazione, e cosi siamo arrivati ad oggi cola proposta di firmare il documento che vi ho gia descritto sopra . come posso fare per risolvere il problema qualcuno puo suggerirmi la soluzione sono disperata? intanto la rata viene pagata lo stesso

    liliana

    26 dicembre 2009 at 19:27

    • Come al solito la banca gioca con il debitore al gatto (la banca) e al topo (il debitore).

      La banca affida il recupero crediti ad una società (o ad una divisione interna – la differenza non ha alcuna importanza) e poi prende in giro il debitore dimostrandosi piena di comprensione e di solidarietà, ma, ahimè, nulla può fare contro i signori cattivi che esigono il rientro dall’esposizione debitoria con rate evidentemente non sostenibili.

      Anzi, consiglia il cristianissimo direttore (magari uno di quelli che si confessano e comunicano tutte le domeniche) pagate, pagate mi raccomando altrimenti quelli si prendono la casa …

      Uno schema classico, semplicemente disgustoso!

      E’ chiaro che la prossima mossa sarà il pignormaneto e la messa all’asta della casa, atteso che i debitori non potranno far fronte al piano di rientro proposto.

      Io non riesco a capire: il mutuo finisce nel 2012. Quindi è ampiamente ammortizzato. In una situazione simile è normalissimo concedere un mutuo di liquidità. Perchè ciò non viene fatto?

      Essendo ormai il mutuo ipotecario originario al termine del pagamento, c’è capienza per altra ipoteca di secondo grado a garanzia di un ulteriore mutuo di liquidità il cui rientro può essere ammortizzato in 5/10 anni e dunque attraverso il pagamento di rate sostenibili, attesa la situazione dei debitori.

      Io vi suggerisco di recarvi dal direttore e chiedere un mutuo di liquidità (leggere qui per capire di cosa parliamo).

      Se risponde picche la prima cosa da fare è recarvi in prefettura e presentare un ricorso per il rifiuto di un credito che sarebbe ampiamente garantito e la cui mancata erogazione vi espone alla perdita di un bene primario quale la casa..

      Leggete qui come procedere.

      Poi presentate reclamo scritto alla banca, in cui contestate il rifiuto di un mutuo di liquidità pur in presenza di ampia garanzia rappresentata dalla casa di proprietà, con un debito ipotecario in scadenza nel 2012.

      E’ necessario che sulla copia del reclamo siano apposti il timbro della filiale, la data di presentazione e la firma del funzionario a cui si consegna il reclamo.

      Se la banca si rifiuta di rilasciare copia timbrata, datata e firmata del reclamo, inviare alla stessa raccomandata A.R.

      Nel reclamo bisognerà preannunciare ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario ed inserire lo stesso fra i destinatari in copia per conoscenza.

      Trascorsi 30 giorni e stante il silenzio della banca rispetto ala concessione del mutuo di liquidità, dovrete adire l’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) con un vero e proprio ricorso.

      Qui trova informazioni sull’ABF e qui invece i moduli da utilizzare e gli indirizzi per inoltrare ricorso.

      Oppure utilizzate questa guida.

      arbitro bancario finanziario - guida pratica alla risoluzione stragiudiziale delle controversie bancarie

      .

      Pubblicizzare la vostra situazione, rendendo noti al direttore della banca i passi formali che vi accingete a compiere, è l’unico modo per tentare di uscire dalla situazione in cui vi trovate.

      Io ho paura che il gatto (il direttore) e la volpe (la sezione di recupero crediti) abbiano messo gli occhi sulla vostra casa. Solo se fate capire al direttore della banca che rischia di “sputtanarsi” alla grande potrete evitare l’irreparabile (pignoramento e messa all’asta della casa).

      Per ora, vi suggerisco di non accettare la proposta della Janus. I debiti accumulati andranno saldati con il mutuo di liquidità che la banca deve (non c’è alcuna ragione ostativa) erogarvi.

      cocco bill

      27 dicembre 2009 at 08:55

      • il suo consiglio e attuabile anche se le rate arretrate che si sono create ha creato dell’insofferenza sul mutuo attualmente si continuano a pagare la rata

        liliana

        27 dicembre 2009 at 17:10

        • Mi scuso per non essermi spiegato bene.

          Certo che è attuabile. Voi continuate a pagare la rata corrente.

          Per il debito accumulato (12 mila euro o più) va chiesto un mutuo di liquidità alla banca, con il quale saranno pagati i debiti contratti nel tempo e conseguenti alle rate arretrate del mutuo che sono state necessariamente saltate.

          Ma una cosa è pagare un debito su 5-10 anni, un’altra è accettare il piano di rientro propostovi da Janus che non è sostenibile e che vi porterà entro breve a ridiventare insolventi con gravi conseguenze, quali l’esproprio della casa.

          cocco bill

          27 dicembre 2009 at 17:27

          • noi abbiamo deciso di non firmare niente e mettere in pratica il suo consiglio nel frattempo continuamo a pagare la rata e vorrei sapere nel frattempo di queste operazioni non mettono all’asta la casa e l’unica cosa buona che abbiamo

            liliana

            27 dicembre 2009 at 17:44

            • Se la situazione è quella che ha descritto, lei non riuscirà comunque a rispettare il piano di rientro proposto dalla banca o da chi per essa (Janus).

              Può, comunque, se crede, accettare e sottoscrivere il piano di rientro. Servirà almeno a guadagnare tempo.

              Ma, contestualmente, deve seguire le istruzioni finalizzate ad ottenere un mutuo di liquidità (Prefetto ed Arbitro Bancario Finanziario) con il quale pagare le rate previste dal concordato raggiunto.

              Altrimenti, fra qualche mese si ritroverà ad affrontare i medesimi problemi che lamenta oggi.

              Non pagare un mutuo può accadere a tutti. Ma sottoscrivere un piano di rientro che si è consapevoli – prima della firma – di non poter rispettare è più grave e nel medio/lungo periodo vi espone a problematiche ancora maggiori da superare per evitare l’esproprio della casa.

              cocco bill

              27 dicembre 2009 at 18:10

            • preciso la mia domamda noi non firmiamo perche sappiamo che non ce la faremo mai questa di roma mi diceva se lei non firma si avvaleranno della garanzia che e la casa ma la pratica in definitiva torna a legnano alla filiale dove e il mutuo e loro possono procedere come dice questa tipa che mi sembra piu un ricatto? E CHIARO CHE IO MI MUOVERO ANCORA PIU VELOCEMENTE come mi ha suggerito lei siccome la banca dista circa 80 km perche noi siamo in provincia di lecco e la banca e a legnano la lettera posso inviarla raccomandata con ricevuta di ritorno e intanto invio un fax nel contempo al direttore lui sono sicura che mi tirera alla lunga come le altre volte in questo caso come faccio ad inviare un reclamo se questo mi tira alla lunga a meno che nella lettera non gli rendo noto che presento un reclamo alla prefettura di lecco o di legnano essendo due province differenti, e non solo all’arbitro bancario finanziario.puo aiutarmi a scrivere una lettera per richiesta liquidita per pagamento rate arretrate o come definirla abbia pazienza in questo momento e come se fossi un ignorante totale la mia testa e un po confusa adesso parlando con lei sto vedendo un po di luce ma mi sento confusa non riesco a mettere a fuoco bene le parole

              liliana

              27 dicembre 2009 at 18:48

            • Ricorso alla Prefettura

              Legnano non è una provincia. Dovrete rivolgervi alla Prefettura di Lecco (la vostra)

              E-mail: specialiosservatori.pref_lecco@interno.it

              Indirizzo – Prefettura – U.T.G. di Lecco Corso Promessi Sposi, 36 23900 LECCO

              Tel. 0341 279111 (h24) Fax 0341 279666

              sito: http://www.prefettura.it/lecco/

              o a quella di Milano (provincia della filiale di Legnano)

              E-mail: specialiosservatori.pref_milano@interno.it

              Sede: Corso Monforte, 31 – 20122 MILANO

              Centralino: 0277581

              sito: http://www.prefettura.it/milano/

              Scrivendo a tutte e due sicuramente non si sbaglia.

              modulo famiglie

              Se non si dispone del pacchetto Office cliccate qui per scaricare il Viewer gratuito dal sito della Microsoft

              Richiesta mutuo di liquidità

              Spett.Banca

              Con la presente i sottoscritti …… richiedono un mutuo di liquidità a tasso fisso per un importo di euro ….. (20 mila?) della durata di anni … (10?).

              Il valore commerciale dell’immobile a garanzia del mutuo di liquidità richiesto è di euro xxxx .

              Su tale immobile grava un’ipoteca primaria iscritta dalla Vs banca a garanzia del mutuo ipotecario n° …. erogato in data ….. il cui piano di ammortamento scade nel 2012.

              Il debito residuo è, alla data, di euro ….. (valore totale delle rate ancora da pagare, escluse quelle saltate)

              Il mutuo di liquidità che vi richiediamo è finalizzato a coprire un debito di euro 12 mila, contratto con la Vs stessa banca, in relazione al mancato pagamento di numero … rate del piano di ammortamento relativo al finanziamento sopra citato.

              Per il pagamento del debito è in corso un concordato con la società ….. da Voi incaricata. Il piano di rientro proposto è tuttavia non sostenibile. Esso prevede, infatti, il pagamento di 8 rate mensili da euro 600 ciascuna e due maxi rate di 2670 euro e di 3560 euro rispettivamente.

              Preannunciamo fin d’ora, in caso di diniego della richiesta di mutuo di liquidità necessario ad evitare le procedure di escussione forzata del debito:

              a) ricorso all’osservatorio sul credito c/o la prefettura della provincia di Lecco;
              b) ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF);
              c) qualsiasi azione legale che riterremo necessaria a salvaguardare la nostra proprietà.

              Saluti

              i mutuatari

              N.B. Inutile inserire i dati catastali dell’immobile, quelli reddituali ed altro, in quanto si tratta di informazioni già in loro possesso.

              cocco bill

              27 dicembre 2009 at 20:34

  23. la richiesta di sospensione vale anche per i mutuo a tasso variabile?

    Anonimo

    24 dicembre 2009 at 14:29

    • Sì, i benefici previsti dal nuovo piano famiglie in merito alla possibile richiesta di sospensione del pagamento delle rate del muto, include anche quelli a tasso di interesse variabile, purchè non si tratti di mutui a rata fissa e durata variabile.

      cocco bill

      25 dicembre 2009 at 12:40

  24. Salve sono Maurizio disoccupato quindi vorrei sapere cosa comporta il fatto di sospendere il mutuo temporaneamente fino a che mi ricolloco al lavoro .
    Grazie arrivederci.

    Maurizio

    24 dicembre 2009 at 13:49

    • Lei dovrà verificare innanzitutto se la banca che le ha erogato il mutuo aderisce al nuovo piano famiglie per quel che concerne il beneficio della sospensione del pagamento delle rate del mutuo a partire da febbraio 2009.

      Per quel che attiene il meccanismo di recupero delle rate sospese, nel periodo di sospensione matureranno gli interessi contrattuali pattuiti che potranno essere rimborsati dal cliente secondo le seguenti modalità:

      (i) sospensione della sola quota capitale. La quota interessi viene rimborsata alle scadenze originarie;

      (ii) sospensione dell’ammortamento per quota interessi e quota capitale e applicazione del tasso contrattuale al debito residuo. In tal caso gli interessi maturati nel periodo di sospensione vengono rimborsati (senza applicazione di ulteriori interessi), a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell’ammortamento, con pagamenti periodici (aggiuntivi rispetto alle rate in scadenza e con pari periodicità) per una durata che sarà definita dalla banca sulla base degli elementi forniti dal mutuatario.

      Alla ripresa del processo di ammortamento – al termine del periodo di sospensione – si avrà dunque un corrispondente allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione.

      I requisiti di accesso al beneficio dovranno essere conseguenti ad eventi verificatisi dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2010 e riguardano:

      * Cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia/anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa.

      * Cessazione dei rapporti di lavoro di cui all’art. 409, n. 3, c.p.c., (rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato) ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa.

      * Morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza.

      * Sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito (CIG; CIGS; altre misure di sostegno del reddito, c.d. ammortizzatori sociali in deroga; contratti di solidarietà).

      cocco bill

      25 dicembre 2009 at 12:46

  25. Mi chiamo Luigina e sono tre mesi che chiedo alla banca di ritrattare il mutuo ipotecario prima casa di 79000 euro (ora 60000)che ho stipulato nel gennaio 2005. Per necessità ho chiesto di portarlo a 70000 piu’ le spese del notaio. Vorrei passare al tasso variabile per 20 anni in modo da pagare mensilmente una rata di euro 370,00 al posto di 629,00 che pago attualmente. Mi vien sempre risposto che non ho i requisiti perchè il mio reddito dell’anno scorso è di 3600 euro avendo cambiato lavoro e non percependo piu’ lo stipendio fisso. Ora sono propietaria di un BeB. Ho impiegato anni per ristrutturarlo con infinita passione. Ci vorrà del tempo per avere una clientela costante e un reddito adeguato, ne sono consapevole. E’per questo che ho chiesto alla banca di aiutarmi. Sono cliente di questa banca da 20 anni. Mi conoscono. Non ho mai saltato un pagamento. Non capisco. Sono però disposti a concedermi un prestito di 8000 euro con una rata mensile di 150,00 che sommata a quella che ho già da un totale di 779,00. Non capisco!?! Ho chiesto allora la sospensione della rata visto il reddito e visto che il 19 novembre sono stata operata al seno di cancro e per qualche mese non potro’ lavorare. Credo di averne diritto ma mi viene risposto che il mio mutuo è antecedente al decreto legge Tremonti e quindi NOOO. Posso accedere a piccoli prestiti al tasso del 9,25%. Non ho parole per descrivere quello che provo. Luigina

    luigina

    23 dicembre 2009 at 20:52

    • Le suggerisco di cambiare banca.

      Deve trovare una banca che le accetti la surroga con passaggio, per la tipologia del tasso di interesse del mutuo, da fisso a variabile.

      Con la surroga non è possibile ottenere liquidità aggiuntiva. Viene trasferita la sola quota capitale residua del mutuo.

      Potrà, tuttavia, almeno attraverso un accordo verbale, scegliere l’istituto che si dichiara disposto a concederle, successivamente al perfezionamento dell’operazione di surroga, un ulteriore mutuo di liquidità.

      Per quanto attiene, invece, la moratoria del Nuovo Piano Famiglie – che prevede il beneficio della sospensione del pagamento delle rate del mutuo – i lavoratori autonomi vi potranno accedere solo in caso di morte o in seguito a patologie che comportino la perdita di autosufficienza.

      cocco bill

      24 dicembre 2009 at 00:55

      • Grazie di cuore per avermi risposto. Le auguro un felice Natale. Luigina

        luigina

        24 dicembre 2009 at 21:28

  26. Salve
    Ho chiesto la portabilità del mutuo mediante surroga alla banca MPS dopo circa due mesi mi viene fissato un appuntamento presso un notaio il 22/12/09 con la presenza dei miei genitori che devono fare da garanti purtroppo dato che abitano a Milano ed io risiedo a La Spezia per le note difficoltà dovute alle intemperie i miei genitori non hanno potuto essere presenti,il notaio non Ha potuto fissare un altro appuntamento se non nel nuovo anno ,la MPS mi comunica che con il nuovo anno non mi garantisce più le stesse modalità che avevamo concordato per la portabilità.Vi chiedo cosa succede adesso se non accetto? devo pagare delle spese?posso ricontrattare il mutuo tenendo valido lo stesso atto notarile.
    grazie Roberto androsiglio

    roberto androsiglio

    23 dicembre 2009 at 17:27

    • La portabilità è senza spese. I costi del notaio sono di competenza esclusiva della banca.

      Qualche avvocato del diavolo dirà: “Vabbè, però è senza spese se si conclude. Ma, l’operazione di surroga non è stata portata a termine per esclusiva responsabilità del cliente, vista l’assenza dei genitori garanti al momento della stipula dell’atto”.

      Ed allora io ribatto:

      “All’articolo 10 comma 3 del Decreto fiscale varato il 26 giugno 2009 dal Consiglio dei Ministri è stabilito che «nel caso in cui la surrogazione del mutuo non si perfezioni entro il termine di 30 giorni dalla data della richiesta da parte della banca cessionaria alla banca cedente dell’avvio delle procedure di collaborazione interbancarie ai fini dell’operazione di surrogazione, la banca cedente è comunque tenuta a risarcire il cliente in misura pari all’1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo».

      La “vecchia” banca viene quindi ritenuta responsabile nel caso di problemi nel trasloco del mutuo, anche se può «rivalersi sulla banca cessionaria nel caso il ritardo sia dovuto a quest’ultima”.

      Ed allora cominciamo pure a vedere a chi è dovuto il ritardo di un mese rispetto ai tempi massimi previsti per legge.

      Procediamo con un reclamo scritto alla banca cessionaria (MPS) in cui si contesta la violazione dell’articolo 10 comma 3 del Decreto fiscale varato il 26 giugno 2009.

      E in cui si rileva il comportamento scorretto tenuto da MPS per problemi non imputabili al mutuatario – conseguenti ad eventi eccezionali che hanno avuto vasta risonanza in tutti i mass media – in ragione dei quali il successivo appuntamento per la stipula dell’atto di surroga è stato fissato nel 2010 con l’avvertimento (di stampo mafioso) di non poter garantire l’applicazione delle condizioni già concordate.

      E’ necessario che sulla copia del reclamo siano apposti il timbro della filiale, la data di presentazione e la firma del funzionario a cui si consegna il reclamo.

      Se la banca si rifiuta di rilasciare copia timbrata, datata e firmata del reclamo, inviare alla stessa raccomandata A.R.

      Nel reclamo, bisognerà preannunciare ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) ed all’ANTITRUST – sempre per violazione del decreto legge 26 giugno 2009, articolo 10 comma 3 – ed inserire gli stessi nella lista dei destinatari per conoscenza.

      Contestualmente va preparato il ricorso vero e proprio all’ABF.

      Qui trova informazioni sull’ABF e qui invece i moduli da utilizzare e gli indirizzi per inoltrare ricorso.

      Oppure utilizzi questa guida.

      arbitro bancario finanziario - guida pratica alla risoluzione stragiudiziale delle controversie bancarie

      .

      Per quanto riguarda l’ANTITRUST, segnali il caso, chiamando il numero verde 800.166.661 – dedicato alla tutela del consumatore – per denunciare la pratica scorretta messa in atto dalla banca (modifica delle condizioni già concordate per la surroga) e l’ostacolo alla portabilità (tempi di perfezionamento della pratica superiori ai massimi stabiliti per legge).

      Riceverà poi dai funzionari dell’Autorità le indicazioni necessarie a formalizzare, per iscritto, la denuncia.

      cocco bill

      24 dicembre 2009 at 00:20

  27. Nel 2006 ho stipulato un mutuo a tasso variabile per il completamento di una abitazione da adibire ad abitazione principale. A giugno del 2007 decido di sostituire questo mutuo con un mutuo sostituzione più liquidità della banca woolwich.
    Oggi ho deciso di estinguere questo mutuo con la woolwich, richiedo il conteggio estintivo e in questo mi viene calcolato una penale di estinzione del 3%. Ho telefonato al loro call-center per chiedere lumi su questa penale e loro mi hanno risposto che essendo il mutuo una sostituzione non ricade nella legge Bersani del 2007.
    Hanno ragione loro nell’applicare la penale di estinzione oppure questa non è dovuta.?
    Se non è dovuta potete indicarmi i termini di legge per dimostrare che è illecita?
    Se la penale non è dovuta come mi comporto? Estinguo il mutuo e poi richiedo la restituzione della penale?

    Luigi

    23 dicembre 2009 at 15:19

    • Il suo mutuo non sarebbe ricaduto nelle disposizioni previste dalla legge Bersani in quanto stipulato in epoca antecedente al 2 febbraio 2007, anche se non fosse intervenuta la sostituzione con aggiunta di liquidità.

      Per i mutui erogati prima del 2 febbraio 2007 sono stati stipulati accordi con le associazioni di consumatori, che prevedono un’aliquita massima dell’1,9%.

      Purtroppo, nel suo caso, tali accordi non sono applicabili, trattandosi di un mutuo con aggiunta di liquidità.

      cocco bill

      24 dicembre 2009 at 01:23

  28. ho fatto un mutuo da tre anni per aquisto prima casa pero’ vorrei vendere questa casa ed estinguere il debito come devo fare?

    ornella

    22 dicembre 2009 at 14:44

    • Vendendo l’immobile per il quale siano state fruite le agevolazioni di legge previste per la prima casa quando non sono ancora trascorsi cinque anni dall’acquisto, bisognerà restituire allo stato, con sopratasse ed interessi, la differenza tra aliquota normale (10% totale) dell’imposta di registro e quella versata con l’agevolazione.

      Valuti questo aspetto e si faccia quantificare la cifra da restituire prima di prendere qualsiasi decisione in merito.

      cocco bill

      24 dicembre 2009 at 01:13

  29. Violate le condizioni contrattuali di mutuo agevolato “prima casa”. La CARIPARO condannata.

    Tutto inizia nel marzo del 1989, quando la famiglia Belluco di Padova, alla presenza del Notaio Pietrantoni, sottoscrive un contratto di mutuo a tasso di interesse variabile “prima casa” con la Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. Una clausola prevedeva la: “facoltà della cassa di risparmio mutuante, di modificare, previo preavviso a mezzo lettera a/r almeno un mese prima, la misura del tasso di interesse in relazione ai tassi correnti di mercato applicati dalle Casse di Risparmio, dalle Aziende di Credito di Diritto Pubblico e di Interesse Nazionale , per le nuove operazioni ipotecarie della specie a medio e lungo termine.”

    Anziché applicare quanto espressamente citato in contratto, nel 1990 la CARIPARO comunicò con lettera raccomandata firmata dal direttore generale, rag, Pio Bussolotto, che “al fine di operare in tal senso,è stato adottato un metodo di revisione periodica del tasso sulle operazioni di mutuo della Cassa che ricalca gli stessi criteri adottati da tempo dal sistema bancario. Pertanto in sostanziale aderenza alle intese a suo tempo sottoscrittte, il tasso di riferimento sarà la media aritmetica del tasso della lira interbancaria a tre mesi lettera, maggiorata di 0,75 centesimi, e del prime rate ABI ” ovvero il tasso d’interesse. applicato dalle banche aderenti all’associazione bancaria, per finanziamenti non garantiti e a breve termine e non per mutui ipotecari. Con questa lettera la Banca ha di fatto modificato il contratto.

    In un primo momento la famiglia Belluco ha cercato di risolvere, senza successo, la grave situazione venutasi a creare, direttamente con l’Ufficio Reclami e la Direzione Generale della Banca. Nel 2003 si è rivolta al Tribunale di Padova che nel 2007 ha condannato la Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo alla restituzione del maltolto, oltre agli interessi, le spese del C. T. U. ( consulente tecnico nominato dal Giudice ).

    Nella perizia (CTU) si legge:” E’ emerso chiaramente per quanto esposto nella presente perizia e vista la documentazione prodotta agli atti, che le modalità di calcolo del tasso di interesse applicato al contratto di mutuo, non sono state indicate con trasparenza.. si tenga presente che la stessa Banca D’Italia non dispone di rilevazioni riferibili ai tassi praticati dalle Casse di Risparmio, dalle Aziende di Credito di Diritto Pubblico e di Interesse Nazionale…..” e poi ancora “Il massimo istituto in ambito bancario, non sarebbe stato in grado di dare risposta al quesito.”
    Sostanzialmente, in fase di esecuzione del contratto, la determinazione dell’interesse è uscito dallo schema negoziale, avendo la banca fatto riferimento ad altro criterio estrinseco.

    E’ innegabile che, se il Notaio avesse verificato la formula contrattuale,come era suo preciso dovere fare, nulla sarebbe successo.

    Il sig. Belluco che intervistiamo, ci racconta le vicissitudini che ha passato e afferma:” Di questo contratto le clausole standard sono state violate unilateralmente dalla Cassa di Risparmio, allo scopo di concedersi l’esclusivo, ingiusto, sproporzionato, artificioso e iniquo vantaggio. Non è necessario essere degli esperti per dedurre che migliaia di famiglie avranno subito lo stesso pessimo trattamento visto che si tratta di contratti standard.”

    libero reporter

    22 dicembre 2009 at 12:12

  30. Dove si prendono i moduli per accedere al fondo di solidarieta’ mutui del lazio e dove bisogna presentare la richiesta?

    donatella

    20 dicembre 2009 at 10:10

    • Gentile Donatella, sarà possibile presentare la domanda di accesso al beneficio della sospensione del mutuo per un periodo di 18 mesi, così come previsto dalla Legge Regionale 24 dicembre 2008, n. 31, art. 13 (per la quale sono stati stanziati 10 milioni di euro nel febbraio 2009) a partire dal 30° giorno successivo alla pubblicazione della delibera sul Bollettino Ufficiale della Regione.

      Ad oggi non ci risulta che tale pubblicazione sia avvenuta.

      Ad ogni modo, l’Agenzia regionale Sviluppo Lazio S.p.A. – a cui è demandata la gestione del fondo regionale di garanzia – promuoverà, su richiesta del beneficiario, ogni utile iniziativa intesa a favorire:

      – la sospensione dell’ammortamento per un periodo non superiore a diciotto mesi;
      – le procedure di rinegoziazione tra mutuatari e intermediari finanziari, anche attraverso il rilascio di garanzia di prima richiesta.

      Altre informazioni posso essere ottenute dai call center Informa Lazio che rispondono ai numeri 800 264 525 e 800 914 625 oppure all’URP Lazio 800 012 283.

      cocco bill

      20 dicembre 2009 at 10:31

  31. Salve, forse la domanda è già stata formulata da qualcun’altro. Ma ve la pongo ugualmente.

    Quali sono i requisiti che deve avere il mutuatario per poter accedere alla sospensione del pagamento delle rate del mutuo?

    E, inoltre, questi requisiti devono essere stati posseduti nel 2009 o devono valere all’atto della domanda di sospensione?

    gerry valensise

    20 dicembre 2009 at 09:36

    • L’intestatario (o gli intestatari) del mutuo potrà accedere al beneficio della sospensione del pagamento delle rate se nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2009 ed il 31 dicembre 2010 si è verificato (o si verificherà) uno dei seguenti eventi:

      1. perdita dell’occupazione;

      2. morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza;

      3. ingresso in cassa integrazione.

      cocco bill

      21 dicembre 2009 at 06:00

  32. In cosa consiste la misura per sospensione delle rate dei mutui varata ieri dall’ABI?

    giovanna gaudenzi

    20 dicembre 2009 at 09:20

    • Si tratta di una misura straordinaria di sospensione dei rimborsi delle rate dei mutui per le famiglie in difficoltà a seguito delle crisi. A partire dal 1 febbraio 2010 le famiglie potranno chiedere la sospensione del rimborso delle rate dei mutui, per un periodo fino a 12 mesi, al verificarsi di particolari eventi che comportano la perdita del reddito.

      cocco bill

      21 dicembre 2009 at 05:55

  33. Sempre in relazione al nuovo piano famiglie ed alla sospensione del pagamento delle rate del mutuo, volevo chiedere chi può presentare istanza e quali sono i mutui interessati.

    Grazie

    maurizio frati

    20 dicembre 2009 at 09:12

    • il mutuatario – ovviamente – potrà presentare istanza di sospensione del pagamento delle rate del mutuo e, in caso di mutuo cointestato, tutti i cointestatari, ovvero gli eredi – esclusi gli eredi minori e gli interdetti o inabilitati per i quali interviene il tutore.

      Sono interessati alla misura approvata dall’ABI e dalle principali associazioni di consumatori (fra le quali non è presente l’ADUSBEF) i mutui, anche in fase di preammortamento, garantiti da ipoteca, per l’acquisto, costruzione o ristrutturazione dell’abitazione principale, a prescindere dalla tipologia di tasso di interesse contrattuale (fisso, variabile o misto), erogati a persone fisiche con reddito imponibile non superiore a 40 mila euro annui (inteso per singolo mutuatario), di importo non superiore a 150 mila euro.

      cocco bill

      21 dicembre 2009 at 05:58

  34. Io sono in ritardo con alcune rate. Posso accedere al beneficio o mi è precluso?

    veronica bianchi

    20 dicembre 2009 at 09:05

    • Lei potrà accedere al beneficio della sospensione del pagamento delle rate del mutuo, purché il ritardo nei pagamenti non sia stato superiore a 180 giorni consecutivi.

      cocco bill

      21 dicembre 2009 at 06:02

  35. ADUSBEF non sottoscrive protocollo sospensione mutui

    Adusbef, pur avendo partecipato agli incontri con l’associazione bancaria italiana (ABI), non sottoscrive un protocollo che invece di aiutare le famiglie bisognose gettate in questa grave crisi per precise responsabilità delle banche, vuole continuare a speculare dal bisogno fior di interessi ricapitalizzati con pratiche anatocistiche (nel caso in cui si richiedano pagamenti di rate prima della scadenza contrattuale), rese illegittime proprie dalle nostre limpide battaglie vinte in Cassazione a Sezioni Unite ed in Corte Costituzionale.

    Impostare speculazioni sul bisogno di un numero sempre più alto di famiglie, che il perdurare della crisi e l’incalzare della disoccupazione (8,2 per cento ad ottobre) non consente loro di onorare i pagamenti delle rate, spacciando un protocollo a senso unico troppo favorevole agli interessi delle banche per vantaggi ai consumatori,è deplorevole, si legge nella nota.

    ABI infatti ha ritenuto utile – per le banche – mettere in piedi un meccanismo di sospensione sanato quindi da prestiti ulteriori, con il rinvio del pagamento di dodici rate, accodandole o a fine mutuo, o spalmandole sulle rate restanti,per mutui fino a 150.000 euro ed un reddito imponibile non superiore ad € 40.000, invece di traslare il piano di ammortamento senza alcun onere o interessi a carico dei mutuatari per i 12 mesi di sospensione.

    Poiché Adusbef ha ottenuto fior di sentenze che inibiscono alle banche di poter continuare ad effettuare la restituzione dei mutui con il cosiddetto “ammortamento alla francese“, ossia prima il rimborso degli interessi e poi la restituzione del capitale,per un evidente squilibrio che avvantaggia gli istituti di credito,la soluzione prospettatata dall’Abi nel protocollo, può acuire la restituzione di interessi anatocistici con un appesantimento delle rate che dovranno comunque essere pagate.

    La soluzione suggerita dall’Abi infatti,non è a costo zero per il mutuatario ma a titolo pesantemente oneroso, sia perché i banchieri non hanno ritenuto opportuno intervenire nella definizione di soluzioni con la moratoria sugli interessi, con rate che accodate alla fine matureranno interessi ed oneri maggiorati come se il mutuo fosse di un anno più lungo, analogamente ad interessi maturati se si decide di spalmare su tutte le rate i pagamenti.

    Infine poiché è previsto un imminente aumento dei tassi di interessi da parte delle banche centrali,che non potranno continuare per molto tempo a sostenere la cuccagna per le banche di ingenti masse monetarie quasi regalate a banchieri avidi,che invece di impiegarle per finalità produttive ed offrirle alle PMI bisognose di credito,le indirizzano verso la speculazione monetaria, valutaria ed i carry trade, ossia gli arbitraggi impiegati da una parte all’altra del globo, alla beffa si aggiungerà il danno di tassi di interessi sulle rate dei mutui indicizzati che potranno liberamente fluttuare e certamente superiori a quelli di oggi.

    Adusbef consiglia quindi di tirare la cinghia e pagare, dove possibile, le rate dei mutui cercando di non avvantaggiare ulteriormente con una “moratoria” onerosa invece di essre gratuita, i signori banchieri.

    cetty varriale

    19 dicembre 2009 at 21:32

  36. Salve, volevo porgere una semplice domanda e possibile bloccare il mutuo per un anno anche se in possesso di partita iva?

    calcolando che sono disoccupato da 4 mesi perche ho cessato l’attvità in agosto

    Leonardo

    15 dicembre 2009 at 20:24

    • Vale quanto scritto ad Angela nel commento sotto.

      cocco bill

      16 dicembre 2009 at 20:19

      • Purtroppo gentile Leonardo, lei non potrà fruire del beneficio della sospensione del pagamento delle rate del mutuo.

        Occorre, infatti, essere un lavoratore dipendente se è vero, come è vero, che per l’accesso all’agevolazione è necessario accludere lettera di licenziamento oppure il provvedimento di collocazione in cassa integrazione guadagni.

        Come cittadino, lavoratore autonomo o dipendente, l’accesso è previsto solo in caso di morte del mutuatario o in seguito all’insorgere di gravi malattie invalidanti. Per cui le auguro di cuore di non poter fruire di questa possibilità.

        cocco bill

        20 dicembre 2009 at 09:41

  37. Mi chiamo Angela ho un mutuo a tasso fisso con rata mensile di € 850,00, mio marito ha perso il lavoro a giugno 2009 e la mia azienda non mi paga da 1 mese e sta per andare , probabilmente, in liquidazione.
    Ad oggi sto pagamento regolarmente, ma da gennaio 2010 non potrò più pagare.
    Ho il mutuo con la banca BNL, la quale mi dice che non posso sospendere le rate del mutuo in quanto non ha fatto l’assicurazione serenity premio.
    Sono disperata. Che posso Fare.
    Abbiamo anche una bambina a carico.
    Aiutatemi!!!!!

    angela

    15 dicembre 2009 at 10:50

    • Domani, forse, leggeremo i requisiti previsti dal Nuovo Piano Famiglie per poter accedere alla sospensione del pagamento delle rate del mutuo.

      cocco bill

      16 dicembre 2009 at 20:18

      • Mutui, accordo con l’Abi: possono essere sospesi – Siglato l’accordo tra le banche e le associazioni dei consumatori per il 2010.

        Mutui sospesi, durante tutto il 2010, per le famiglie che versano in condizioni di difficoltà. Questo il risultato raggiunto oggi dall’accordo tra l’Abi e 13 Associazioni dei consumatori (Acu, Adiconsum, Adoc, Assoutenti, Casa del Consumatore, Cittadinanzattiva, Codici, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento consumatori, Movimento difesa del Cittadino, Unione Nazionale Consumatori).

        La misura, “unica nel mercato europeo dei mutui”, chiarisce l’Abi, rappresenta una soluzione analoga a quella attivata per le piccole e medie imprese con l’“Avviso comune per la sospensione dei debiti nei confronti del sistema creditizio”.

        E si concretizza all’interno del cosiddetto “Piano Famiglie”, prevedendo la sospensione delle rate di mutuo per almeno 12 mesi, anche nei confronti dei clienti con ritardi nei pagamenti fino a 180 giorni consecutivi.

        I due modi in cui può avvenire la sospensione

        “Sull’intera operazione”, spiegano le associazioni dei consumatori, “non sono previsti né interessi di mora, né spese di istruttoria, e neppure commissioni e garanzie accessorie”.

        La sospensione potrà avvenire in due modi: o con il rinvio della somma delle rate sospese a fine mutuo (ed in questo caso si pagheranno gli interessi solo sul capitale rinviato che saranno “spalmati” sulle rate alla ripresa del naturale pagamento del mutuo); oppure con il rinvio della parte di rata relativa al solo capitale, continuando quindi a pagare solo la parte della rata relativa agli interessi maturati.

        Chi può usufruire della misura

        Ma chi può accedervi? Una delle condizioni per poter usufruire della misura è prima di tutto un mutuo d’importo fino a 150.000 euro, richiesti per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dell’abitazione principale.

        Niente sospensione, quindi, per i mutui della casa al mare, o in campagna.

        I clienti devono poi avere un reddito imponibile fino a 40.000 euro annui; ma anche aver subito nel biennio 2009 e 2010 eventi particolarmente negativi (morte, perdita dell’occupazione, insorgenza di condizioni di non autosufficienza, ingresso in cassa integrazione).

        Le singole banche possono anche offrire condizioni migliori

        L’iniziativa costituisce la misura minima alla quale le banche associate sono invitate ad aderire, il che significa lasciare piena libertà a ciascun istituto di offrire al cliente, in sede di adesione al Piano, condizioni migliori rispetto a quanto previsto dall’Accordo.

        Le Associazioni: per 200 mila famiglie una boccata d’ossigeno

        Tra le Associazioni dei consumatori che hanno aderito, l’Adoc sottolinea l’importanza dell’accordo raggiunto, stimando che a tale beneficio potranno aderire circa 200 mila famiglie, un numero che potrebbe anche aumentare dato il perdurare della crisi nel 2010.

        “Auspichiamo l’adesione della totalità delle banche – dichiara Carlo Pileri, Presidente dell’Adoc – anche al fine di evitare una eventuale situazione di disparità. Ricordiamo ai consumatori che qualora la propria banca non aderisca a tale accordo, è possibile usufruire della portabilità del mutuo, passando ad una banca aderente all’accordo”.

        Anche Adiconsum, sulla stessa linea, saluta l’accordo con favore, sottolineandone l’importanza per due ragioni.

        La prima: perché consente anche alle famiglie in difficoltà di prendere una boccata d’ossigeno, come già previsto per le Piccole e medie imprese.

        E la seconda: perché alle associazioni consumatori è stato riconosciuto un ruolo negoziale, come già avvenuto quando in passato sono riuscite ad ottenere l’eliminazione delle commissioni in caso di estinzione anticipata del mutuo e del conto corrente semplice.

        Domande al via da febbraio

        I clienti potranno fare la richiesta per attivare la sospensione del rimborso a partire dal 1° febbraio 2010, con riferimento ad eventi accaduti dal gennaio 2009 in poi.

        La lista delle banche aderenti verrà pubblicata nel sito internet dell’Abi, dove sarà anche possibile “scaricare” il facsimile del modulo di richiesta di sospensione da parte del cliente.

        Tale modello sarà inoltre distribuito presso le filiali delle banche aderenti.

        c0cc0bill

        20 dicembre 2009 at 09:35

  38. Salve. Abito in Torino e sono un EX dipendente INPS a cui, qualche anno fa, ho chiesto il mutuo per acquisto prima casa. Ora devo vendere l’appartamento ed ho già contattato l’ufficio per procedere al saldo dell’importo restante. Mi daranno una liberatoria con la quale il notaio provvederà alla cancellazione dell’ipoteca. Il nuovo acquirente mi ha riferito che è possibile provvedere di persona . E’ vero? E se volessi procedere alla cancellazione autonomamente, dove dovrei recarmi? Grazie

    Lando

    14 dicembre 2009 at 19:13

    • Al momento dell’estinzione del mutuo, il debitore riceve la quietanza di avvenuto pagamento da parte del creditore (banca, istituto finanziario, ente previdenziale).

      Sulla base della Legge 40/2007 (legge Bersani) l’ipoteca che garantisce il mutuo si estingue automaticamente attraverso un’apposita comunicazione di avvenuta estinzione del debito da parte dell’istituto mutuante alla Conservatoria dei Registri Immobiliari, senza l’intervento del notaio e senza alcun onere per il debitore, salvo i casi in cui, ricorrendo un giustificato motivo, l’istituto mutuante stesso comunichi alla Conservatoria che l’ipoteca permane.

      Nel suo caso, dunque, per accelerare la procedura può recarsi – munito di liberatoria – presso gli uffici della Conservatoria di Torino.

      c0cc0bill

      15 dicembre 2009 at 02:28

  39. Buongiorno!
    Solo un chiarimento… Se al momento della stipula del mutuo, avevamo un tasso di ammortamento superiore al 4%, si ha diritto ugualmente al rimborso in riferimento al decreto anticrisi?
    Grazie

    Silvia Pastorelli

    14 dicembre 2009 at 15:21

    • I mutui interessati dal decreto anticrisi sono quelli erogati fino al 31 ottobre 2008.

      E’ stato fissato un tetto del 4% al tasso di interesse sulle rate da corrispondere nel 2009.

      La differenza (tra l’eventuale maggior tasso ed il 4%) se la prende in carico lo Stato.

      Il tetto del 4% si applica solo per i mutuatari che hanno visto crescere il tasso di interesse dall’erogazione del prestito.

      Invece, per coloro che avevano inizialmente un tasso maggiore del 4%, il tetto è rappresentato dal tasso contrattualmente previsto alla data di sottoscrizione del mutuo.

      c0cc0bill

      15 dicembre 2009 at 02:10

  40. Ho bisogno di una urgente informazione. Sono un impiegato assunto a tempo indeterminato e mi accingo a chiedere un mutuo per l’acquisto della prima casa. Sono molto preoccupato in quanto sulla mia busta paga di seguito alla denominazione dell’azienda è scritta la dicitura “in liquidazione”. Senza che vi annoi raccontando tutta la vicenda, segnalo solo che in realtà la liquidazione è propedeutica alla trasformazione della stessa azienda in un nuovo soggetto giuridico e che quindi il mio posto di lavoro avrà comunque una sua continuità nel tempo. Questa cosa, nonostante un alto reddito testimoniato dal CUD, impedirà alla banca di concedermi il mutuo? Grazie

    Max

    14 dicembre 2009 at 15:04

    • Credo che la questione la danneggerà soprattutto nel senso che le verrà concesso un mutuo a condizioni economiche più sfavorevoli (uno spread più alto di quello che avrebbe potuto spuntare).

      Le conviene, pertanto, richiedere più offerte e confrontarle, cercando, per quanto possiile, di spiegare la situazione reale della sua società.

      c0cc0bill

      15 dicembre 2009 at 02:05

  41. buongiorno sono giuseppe,ho spostato il mutuo in un’altra banca,co la vecchia banca avevo stipulato un assicurazione pagata all’atto del rogito,ho diritto ad avere un rimborso?grazie buona giornata

    giuseppe

    14 dicembre 2009 at 13:09

    • L’Associazione bancaria italiana (ABI) e l’Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA) hanno predisposto una bozza di linee guida per le polizze assicurative connesse a mutui e ad altri contratti di finanziamento.

      L’ABI e l’ANIA, al fine di facilitare la portabilità dei mutui e degli altri contratti di finanziamento e l’estinzione anticipata degli stessi hanno elaborato le “Linee guida” relative alle polizze assicurative connesse a mutui e ad altri contratti di finanziamento che le predette associazioni suggeriscono di adottare alle banche, agli intermediari finanziari e alle imprese di assicurazione ad esse associati.

      Per quanto riguarda la portabilità del mutuo sono previste due soluzioni.

      Soluzione 1 – La copertura assicurativa continua per la durata ed alle condizioni originariamente pattuite con variazione del beneficiario o del vincolo di beneficio (dal soggetto mutuante originario a quello subentrante).

      Soluzione 2 – La polizza si estingue ed il soggetto mutuante restituisce al cliente – sia nel caso in cui il pagamento del premio sia stato anticipato dal mutuante sia nel caso in cui sia stato effettuato direttamente dal cliente nei confronti dell’assicuratore – la parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato.

      c0cc0bill

      15 dicembre 2009 at 02:01

  42. sono mamma d una bambina di 5 anni, non sposata.
    ho comprato casa 1 anno e mezzo fa,fatto il mutuo con MPS ho un attività in proprio nel settore di mediazione creditizia ma a fine anno chiudo l’attività, avendo fatto molto poco l’anno scorso ho incassato meno di 16000€, e quest’anno anche meno… ho 10 rate di mutuo scadute e volevo sapere se ci fosse qualche speranza per salvare la casa dove vivo…
    grazie

    mamma disperata

    14 dicembre 2009 at 12:47

    • L’unico obiettivo è venderla prima che finisca all’asta, acquistata per quattro soldi dagli avvoltoi di professione (che poi sarebbero le stesse banche che pignorano).

      c0cc0bill

      15 dicembre 2009 at 01:56

  43. Salve,
    ho 2 domande da fare.
    1°..ho stipulato un mutuo cointestato con mia sorella, più un prestito personale, entrambi con MPS; oggi dopo un anno sia io che lei abbiamo perso il nostro impiego ufficiale e non siamo più nelle condizioni di pagare. ad oggi sono state pagate tutte le rate del mutuo, del prestito invece abbiamo avuto qualche problema e versato solo qualche acconto, ma ci trasciniamo dietro 1-2 rate pendenti.
    ci sono condizioni per chiedere il blocco delle rate sia del mutuo che del prestito? o cmq in alternativa come si può ridimensionare il debito la rata del mutuo è di 1200€, del prestito di 980€…
    Grazie anticipatamente..

    Giuseppe '72

    14 dicembre 2009 at 12:39

    • Siamo tutti in attesa di capire se ci sarà la moratoria a gennaio e quali i requisiti per accedere al beneficio della sospensione del pagamento delle rate del mutuo.

      I banchieri sono riuniti in gran consiglio per studiare bene come truffare i mutuatari in difficoltà. Su questo non ci piove.

      I pochi sfortunati che – costretti dagli eventi – avranno accesso al beneficio, pagheranno per 12 anni la sospensione accordata per dodici mesi.

      Che figli e nipoti si preparino … a rinunciare all’eredità.

      c0cc0bill

      15 dicembre 2009 at 01:53

  44. sono un residente nel cratere del territorio aquilano vorrei sapere se la banca per rinegoziare il mutuo puo richiedere l’estinzione delle rate sospese in un unica soluzione entro il 21 dicembre oppure la rateizzazione delle stesse nei tre anni successivi in concomitanza della rata mensile. Secondo me è un abuso perchè in questo caso avrei preferito continuare a pagare anche facendo enormi sacrifici. Grazie!

    Massimo Luucantonio

    13 dicembre 2009 at 11:31

    • Se ne accorge adesso dell’abuso? Ringrazi pure quel gran buffone ricoverato al San Raffaele di Milano.

      Le riporto un articolo pubblicato a settembre …

      Sotto l’albero di Natale quest’anno molti terremotati abruzzesi troveranno una bella sorpresa: il regalino arriva dalla banca e, mai come in questo caso, è un vero e proprio “pacco”.

      Grazie al decreto Abruzzo dell’aprile scorso, convertito in legge il 24 giugno, tutte le rate dei mutui e dei finanziamenti destinati agli aquilani sono state sospese fino a dicembre 2009. La rateizzazione è stata così congelata e di fatto è slittata di nove mesi. Una bella boccata di ossigeno per i terremotati.

      Una boccata però breve e velenosa: la Cassa di risparmio della Provincia dell’Aquila, il principale istituto della città, ora esige gli interessi sui mesi sospesi. In poche parole si tratta di una specie di “tassa sulla sospensione”. “Gli interessi andranno pagati – ha confermato all’Ansa il direttore della filiale di Ovindoli, Agostino Alonzi – in quanto il decreto non prevede il titolo gratuito”.

      Molti terremotati di ritorno all’Aquila in questi giorni di riapertura delle scuole, hanno già avuto l’amara sorpresa: il loro debito nei confronti delle banche, invece di diminuire, è magicamente cresciuto.

      E oltre a pagare una casa che almeno in questo momento non hanno più, e a fare i conti con la perdita del lavoro, ora devono anche sborsare gli interessi che in alcuni casi possono arrivare a migliaia di euro: un ristoratore di Ovindoli, Davide Pompili, con un capitale residuo di 85 mila euro, a gennaio dovrà versare circa 2.400 euro di interessi.
      Con l’aggiunta di un piccolo particolare: che nessuno glielo aveva detto prima.

      Molti aquilani, se solo l’avessero saputo in tempo, probabilmente avrebbero preferito annullare la sospensione. Senza considerare che, con il calcolo aggiuntivo degli interessi, di fatto il finanziamento è come se fosse stato rinegoziato, ma senza il consenso di una delle due parti.

      La banca ha in questi giorni pubblicato il documento sulle “modalità di pagamento delle rate sospese”, in cui elenca le tre soluzioni possibili:

      1. Il mantenimento della sospensione, ma pagando gli interessi: “Durante l’intero periodo di sospensione matureranno interessi semplici nella misura contrattualmente prevista, che saranno comunicati al termine del periodo medesimo”.

      2. “Rinuncia alla sospensione mantenendo inalterato l’originario piano di ammortamento del prestito” (peccato che gli aquilani, appunto, lo sappiano solo oggi)

      3. “Pagamento in un’unica soluzione delle rate sospese senza alcun onere aggiuntivo per interessi e/o mora entro il 15 gennaio 2010” . In poche parole gli aquilani per non pagare gli interessi dovrebbero versare 9 rate tutte insieme. Piuttosto improbabile, per migliaia di persone senza lavoro e casa. Ma la Banca ha quello che fa per loro, ossia la quarta soluzione:

      4. “Il ricorso ad un particolare finanziamento agevolato (tasso fisso 3% – durata max 72mesi) dedicato all’ “emergenza terremoto” per il pagamento entro il 15 gennaio 2010 delle rate sospese”. Un finanziamento sul finanziamento.

      Per il capo del servizio credito della Carispaq, Enrico Coppa “La legge non dà indicazioni in merito e L’Abi ci ha lasciato liberi di agire”. E non dimentica di aggiungere aggiunge un: “Siamo terremotati anche noi”.

      Il senatore Elio Lannutti il 21 luglio ha presentato un’interpellanza parlamentare affinché il governo sospenda immediatamente gli interessi passivi. “Sul terremoto le banche ci hanno guadagnato pignorando pure le macerie.

      Hanno fatto di tutto: aumentato le commissioni, revocato i fidi e qualcuno perfino le carte di credito”. Per non parlare delle competenze, un altro bell’affare per le banche: i conti di molti aquilani dopo il terremoto sono andati in rosso. E gli interessi sullo scoperto hanno gonfiato le tasche dei banchieri.

      c0cc0bill

      15 dicembre 2009 at 01:46

  45. potrei avere la sospensione dellerate del mutuo anche se ho rinegoziato il mutuo mio marito e’ stato licenziato

    anna

    10 dicembre 2009 at 16:14

    • Gentile signora Anna, dovremo aspettare la fine di ndicembre, o l’inizio del gennaio 2010, per capire se la sospensione del pagamento delle rate del mutuo proposta dall’ABI a partire da gennaio 2010 (con rate sospese da febbraio) sarà estesa a tutte le banche o se le banche vi aderiranno solo su base volontaria (come sempre sta capitando per le pubblicità gratuite di ABI e governo).

      E soprattutto bisognerà capire quali saranno i requisiti che il mutuatario dovrà avere per fruire del beneficio e con quali tassi di interesse ed in quali modalità dovranno essere restituite le rate sospese.

      Resti sintonizzata e daremo risposta, appena sarà possibile farlo, alla sua domanda.

      c0cc0bill

      11 dicembre 2009 at 00:22

  46. buongiorno sono giuseppe la ringrazio anticipatamente della sua gentilezza,,vado alla domanda.ho un mutuo variabile euribor 6 mesi spred 1,90,ho deciso di trasferire il mutuo in un’altra banca la quale mi da un mutuo sempre variabile euribor un mese spred 1,10.le premetto che sono ignorante in materia.lei cosa mi consiglia buona giornata

    giuseppe

    4 dicembre 2009 at 14:13

    • Direi che lei ha conseguito un risparmio significativo, considerando anche il fatto che, oggi come oggi, pagare la rata ogni sei mesi o mensilmente non porta nessun vantaggio per quel che attiene gli interessi attivi di conto corrente.

      c0cc0bill

      5 dicembre 2009 at 09:03

  47. Cosa succede alla scadenza dei 12 mesi di sospensione del pagamento delle rate del mutuo? Gli interessi da rimborsare alla banca subiranno incrementi? Il periodo di rimborso del mutuo viene semplicemente prolungato di 12 mesi? Il mio contratto di lavoro a tempo determinato é scaduto il 30 settembre e i progetti per i quali ero stata assunta non sono stati rifinanziati. Sono quindi attualmente disoccupata. Posso chiedere la sospensione delle rate del mutuo?
    Grazie.

    Luciana Servidio

    4 dicembre 2009 at 14:12

    • Ancora non hanno deciso le modalità operative di restituzione degli importi sospesi.

      I requisiti per accedere alla prossima moratoria (richiesta di accesso al beneficio a gennaio e sospensione del pagamento delle rate del mutuo da febbraio)lei dovrebbe averli.

      Ma quando si parla di ABI meglio non sbilanciarsi.

      c0cc0bill

      5 dicembre 2009 at 08:15

  48. Buongiorno io ho il mutuo con la Deusche Bank,loro non sanno ancora se aderiranno alla sospensione ma se non aderiscono posso cambiare banca passare alla intesa sanpaolo???

    morosini veronica

    4 dicembre 2009 at 11:25

    • E’ quello che suggeriamo a tutti.

      Prima di diventare morosi perchè impossibilitati a pagare le rate, è necessario sfruttare l’opzione di portabilità del mutuo prevista dalla legge.

      Bisogna trovare una banca che aderisce alla sospensione del pagamento delle rate del mutuo, verificare di avere i requisiti per fruire della sospensione e portare lì il mutuo.

      Dopo, possiamo fare istanza di sospensione.

      Ma se prima diventiamo morosi, nessuno accetterà più il nostro mutuo ed in ogni caso non potremo godere del beneficio della sospensione del pagamento delle rate.

      Inutile stare a guardare troppo il tasso di interesse praticato dalla banca cessionaria (quella a cui portiamo il nostro mutuo). Meglio condizioni peggiorative che ci consentono di non pagare le rate per un anno, che condizioni migliori che ci faranno, comunque, mettere all’asta la casa.

      c0cc0bill

      5 dicembre 2009 at 08:05

  49. mi chiedevo…. se è previsto un rimborso per i tassi pagati nel corso del 2008, perchè il decreto anticrisi parla solo di ciò che è dovuto per l’anno 2009???

    sabrina

    3 dicembre 2009 at 19:50

    • Gentile Sabrina, partiamo da un presupposto sbagliato. Cioè che è previsto un rimborso per i tassi pagati nel 2008 …

      Il decreto legge del 28 novembre 2008 prevede il contributo dello Stato al pagamento delle rate esclusivamente per i mutui a tasso variabile o misti finalizzati all”acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dell’abitazione principale (ad eccezione di quelle di categoria A1, A8 e A9), sottoscritti fino al 31 ottobre 2008.

      La soglia di attenzione per i tassi, ossia il livello al di sopra del quale scatterà l’intervento del governo, è a quota 4%, senza considerare spread, spese varie o altro tipo di maggiorazioni previste dal contratto.

      In pratica per tutto il 2009 le banche dovranno calcolare l’importo delle rate dei mutui a tasso variabile con riferimento al tasso più alto tra il 4% netto, ossia senza spread, spese varie o altro tipo di maggiorazione, e il tasso in vigore alla data si sottoscrizione del contratto. Quando il tasso della rata dovesse risultare più alto di quello di partenza superando il 4%, lo Stato interverrebbe per farsi carico del pagamento della parte di rata che supera la soglia.

      c0cc0bill

      5 dicembre 2009 at 08:10

  50. Sono l’intestataria con mio marito di un mutuo con la Bnl, il mutuo è trentennale, a taso fisso, di € 898,00 mensili. Siccome al momento non stiamo lavorando, io sono una precaria della scuola, lui ha perso il lavoro, abbiamo chiesto al nostro direttore di banca se era possibile congelare per un anno il mutuo, alla lui dei provvdimenti statali anticrisi. Lui ha risposto che purtroppo i provvedimenti in questione riguardano solo le piccole e medie imprese e non le persone fisiche. Volevo sapere se la realtà oppure come al solito sono i loro interessi quelli che contano e non quelli delle gente in difficoltà?
    Grazie

    Zannino elena

    3 dicembre 2009 at 15:19

    • L’ultimo provvedimento a favore dei mutuatari in difficoltà era quello previsto nella finanziaria 2008, con lo stanziamento di un fondo di solidarietà di 20 milioni di euro. (legga pure, a tal proposito, l’articolo “Sospensione del pagamento delle rate del mutuo – il punto della situazione”)

      Fondo che Tremonti ed il suo boss hanno ritenuto di destinare ad altri utilizzi (forse il ponte di Messina o qualche altra stupidità megalomane).

      Dunque, ribadiamo, con parole di verità, che non esiste, al momento, alcuna possibilità effettiva di sospendere il pagamento delle rate del mutuo.

      C’è stato, in realtà, un provvedimento – il c.d. Tremonti bond – in cui il governo ha proposto alle banche: “Noi vi diamo i soldi per affrontare la crisi che avete creato per troppa avidità. Voi in cambio sospendete le rate del mutuo alle famiglie in difficoltà, tipo quelle in cui il portatore del reddito è affetto da grave malattia, muore, oppure viene licenziato”

      Il governo non ha fissato paletti rigidi ed obiettivi per la definizione di “famiglia in difficoltà”. Si è affidato (in buona fede o meno, questo possiamo solo intuirlo) alla generosità delle banche.

      Alcune non vi hanno proprio aderito, come la BNL.

      Altre hanno cominciato a fare a gara nel fissare i requisiti più improbabili e strambi per l’accesso al beneficio di sospensione delle rate del mutuo.

      Spesso si sono inventate la scusa di non poter procedere alla sospensione se il mutuatario non è in regola con il pagamento della rate precedenti. Ma come, concedi la sospensione solo per una rata? Ma se ho saltato una rata vuol dire che sono in difficoltà e non potrò pagare neanche le successive …

      Ad altri, hanno risposto: “Ok, se in una famiglia colui che produce il reddito per pagare le rate muore, noi sospendiamo le rate del mutuo per un anno. Ma, solo se la morte avviene nei giorni dispari nell’intervallo che va dalle 16 alle 18,30”

      Oppure: “Colui che lavorava e pagava le rate del mutuo è stato licenziato? Bene, noi gli sospendiamo le rate del mutuo. Ma se, e solo se, nell’anno precedente ha avuto un reddito non superiore a 20 mila euro. Altrimenti niente, perchè se l’anno prima ha guadagnato più di 20 mila euro, avrà certamente messo da parte un bel gruzzolo per poter pagare le rate del mutuo anche adesso che non lavora.”

      O ancora hanno concesso l’elemosina della sospensione di una sola rata, per giunta accompagnando questa “generosità d’animo” anche ad una segnalazione alla CRIF.

      E quando il povero mutuatario pur avendo passato tutti i guai possibili ed immaginabili (grave malattia incurabile, invalidità al 75%, alimentazione artificiale, licenziamento in tronco, reddito riferito all’anno precedente pressoché nullo) era riuscito a sopravvivere e si recava in banca (accompagnato in carrozzella) per chiedere una sospensione che non poteva proprio essere negata, ecco che ci lasciava le “penne” subito dopo aver conferito con il funzionario.

      Essì, perchè in banca veniva a sapere che in cambio della generosa sospensione delle rate per 12 mesi, avrebbe poi dovuto prolungare la durata del mutuo per 12 anni.

      Per rendersene conto, dia uno sguardo a questo articolo e quest’altro per capire che la sospensione dei mutui era solo uno spot pubblicitario.

      Ora si parla di una prossima moratoria per i mutui delle famiglie in difficoltà.

      Ma è ancora presto per sapere se sarà l’ennesima bufala di Berlusconi & Tremonti (in combutta con l’ABI).

      Dovremo aspettare a fine dicembre, per capire se la sospensione del pagamento delle rate del mutuo proposta dall’ABI a partire da gennaio 2010 (con rate sospese da febbraio) sarà estesa a tutte le banche o se le banche vi aderiranno solo su base volontaria (come sempre sta capitando per le pubblicità gratuite di ABI e governo).

      E soprattutto bisognerà capire con quali tassi di interesse ed in quali modalità dovranno essere restituite le rate sospese.

      c0cc0bill

      3 dicembre 2009 at 17:39

  51. Buongiorno

    volevo chiedere alcune informazioni in merito alla cancellazione dell’ipoteca di un mutuo contratto da una cooperativa edilizia nell’anno 2000 e successivamente , circa 2 anni dopo intestato a me.

    A febbraio 2008 ho estinto anticipatamente tale mutuo , ed ho chiesto alla banca , secondo il decreto bersani , di provvedere alla cancellazione dell’ipoteca cosa che fino ad oggi non e’ stata fatta , ho avuto modo di appurare cio’ presso gli uffici delle conservatorie .
    La banca da me sollecitata diverse volte mi ha risposto che tale cancellazione e’ a mia cura e spese essendo un mutuo antecedente all’entrata in vigore della legge bersani …..e vero tutto cio ?????

    si ringrazia anticipatamente

    salvatore

    2 dicembre 2009 at 08:35

    • In base all’articolo 13 della legge 40/2007 (comma 8 sexies e seguenti) se si estingue un mutuo, la banca/finanziaria deve rilasciare al debitore una quietanza da cui risulta la data di estinzione e trasmettere al conservatore la comunicazione di estinzione entro 30 giorni. Il conservatore procede, entro il giorno successivo alla comunicazione, alla cancellazione d’ufficio dell’ipoteca: per fare tutto ciò non è necessaria l’autentica notarile.

      Per i mutui estinti prima dell’entrata in vigore del Provvedimento (prima del 3 aprile 2007) – ma non è il suo caso – la banca deve comunicare alla Conservatoria l’estinzione del mutuo entro 30 giorni dalla richiesta del cliente da farsi con lettera raccomandata a/r.

      Presenti reclamo scritto alla banca, in cui contesta la violazione all’articolo 13 della legge 40/2007 (comma 8 sexies e seguenti) .

      E’ necessario che sulla copia del reclamo siano apposti il timbro della filiale, la data di presentazione e la firma del funzionario a cui si consegna il reclamo.

      Se la banca si rifiuta di rilasciare copia timbrata, datata e firmata del reclamo, inviare alla stessa raccomandata A.R.

      Nel reclamo, oltre ad una dettagliata ricostruzione dei fatti, bisognerà preannunciare ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario.

      Arbitro Bancario Finanziario

      Qui trova informazioni sull’ABF e qui invece i moduli da utilizzare e gli indirizzi per inoltrare ricorso.

      Oppure utilizzi questa guida.

      arbitro bancario finanziario - guida pratica alla risoluzione stragiudiziale delle controversie bancarie

      c0cc0bill

      3 dicembre 2009 at 08:11

      • molte grazie in quanto avevo il sentore di avere ragione ….

        salvatore

        3 dicembre 2009 at 11:00

  52. Ho stipulato in data 2005 in mutuo a tasso variabile con ammortamento alla francese.
    La banca mi ricalcola il piano di ammortamento ogni 3 mesi con il ricalcolo dell’interesse, e’ legale? nel contratto di mutuo non e’ menzionato.
    A questo punto mi chiedo come fa la banca ammettendo che il ricalcolo sia lecito, a essere sicura di avere tutta la quota capitale indietro? (la quota capitale viene ricalcolata come dal giorno zero della stipula comportando amuento o cali a seconda del tasso) ho fatto un piccolo conto in cinque hanni ho versato 15 k€ di capitale e 17k€ di intersesse) e comunque il capitale non cala mai ma gli interessi aunemtano sempre ( almeno uguale al capitale ma nel 2007-2008 gli interessi erano il doppio della quota capitale) se continua con quiesti tassi alla fienper 115.000 € di presito ne andro’ a pagare il doppio questa e’ usura ci sono dei massimali stabiliti per legge?
    Grazie Francesca

    francesca

    1 dicembre 2009 at 21:55

    • Utilizzi la portabilità e passi ad un mutuo a tasso fisso, che è più “controllabile” e meno soggetto alle fantasie contabili dei banchieri.

      c0cc0bill

      1 dicembre 2009 at 23:45

  53. la banca mi rinegozia il mutuo,pero’mi lascia la sofferenza aperta ,per la rata che non ho potuto pagare,sono un agente di commercio e questo mi penalizza nella mia attivita’.
    e’ possibile mettere tutto dentro?
    cordiali saluti
    Giovanni.

    Anonimo

    1 dicembre 2009 at 09:40

  54. sono un piccolo artigiano a fine anno chiudo l’attività perchè i clienti non pagano posso chiedere la sospensione del mutuo sulla casa per anni uno
    Grazie

    MArio Mulazzani

    1 dicembre 2009 at 03:51

    • La prima cosa da fare è recarsi nella filiale della banca che le ha erogato il mutuo e farsi dire quali sono i requisiti per poter accedere al beneficio.

      Per sgombrare il campo da facili entusiasmi, diciamo subito che non esiste, al momento, alcuna possibilità reale di sospendere il pagamento delle rate del mutuo.

      Infatti, non è stata mai varata nessuna legge sulla sospensione del pagamento delle rate del mutuo.

      L’ultimo provvedimento a favore dei mutuatari in difficoltà era quello previsto nella finanziaria 2008, con lo stanziamento di un fondo di solidarietà di 20 milioni di euro. (legga pure, a tal proposito, l’articolo “Sospensione del pagamento delle rate del mutuo – il punto della situazione”)

      Fondo che Tremonti ed il suo boss hanno ritenuto di destinare ad altri utilizzi (forse il ponte di Messina o qualche altra stupidità megalomane).

      Dunque, ribadiamo, con parole di verità, che non esiste, al momento, alcuna possibilità effettiva di sospendere il pagamento delle rate del mutuo.

      C’è stato, in realtà, un provvedimento – il c.d. Tremonti bond – in cui il governo ha proposto alle banche: “Noi vi diamo i soldi per affrontare la crisi che avete creato per troppa avidità. Voi in cambio sospendete le rate del mutuo alle famiglie in difficoltà, tipo quelle in cui il portatore del reddito è affetto da grave malattia, muore, oppure viene licenziato”

      Il governo non ha fissato paletti rigidi ed obiettivi per la definizione di “famiglia in difficoltà”. Si è affidato (in buona fede o meno, questo possiamo solo intuirlo) alla generosità delle banche.

      Queste ultime che sono generose assai e sempre attente alle esigenze dei clienti, hanno cominciato a fare a gara nel fissare i requisiti più improbabili e strambi per l’accesso al beneficio di sospensione delle rate del mutuo.

      Spesso si sono inventate la scusa di non poter procedere alla sospensione se il mutuatario non è in regola con il pagamento della rate precedenti. Ma come, concedi la sospensione solo per una rata? Ma se ho saltato una rata vuol dire che sono in difficoltà e non potrò pagare neanche le successive …

      Ad altri, hanno risposto: “Ok, se in una famiglia colui che produce il reddito per pagare le rate muore, noi sospendiamo le rate del mutuo per un anno. Ma, solo se la morte avviene nei giorni dispari nell’intervallo che va dalle 16 alle 18,30”

      Oppure: “Colui che lavorava e pagava le rate del mutuo è stato licenziato? Bene, noi gli sospendiamo le rate del mutuo. Ma se, e solo se, nell’anno precedente ha avuto un reddito non superiore a 20 mila euro. Altrimenti niente, perchè se l’anno prima ha guadagnato più di 20 mila euro, avrà certamente messo da parte un bel gruzzolo per poter pagare le rate del mutuo anche adesso che non lavora.”

      O ancora hanno concesso l’elemosina della sospensione di una sola rata, per giunta accompagnando questa “generosità d’animo” anche ad una segnalazione alla CRIF.

      E quando il povero mutuatario pur avendo passato tutti i guai possibili ed immaginabili (grave malattia incurabile, invalidità al 75%, alimentazione artificiale, licenziamento in tronco, reddito riferito all’anno precedente pressoché nullo) era riuscito a sopravvivere e si recava in banca (accompagnato in carrozzella) per chiedere una sospensione che non poteva proprio essere negata, ecco che ci lasciava le “penne” subito dopo aver conferito con il funzionario.

      Essì, perchè in banca veniva a sapere che in cambio della generosa sospensione delle rate per 12 mesi, avrebbe poi dovuto prolungare la durata del mutuo per 12 anni.

      Per rendersene conto, dia uno sguardo a questo articolo e quest’altro per capire che la sospensione dei mutui era solo uno spot pubblicitario.

      Ora si parla di una prossima moratoria per i mutui delle famiglie in difficoltà.

      Ma è ancora presto per sapere se sarà l’ennesima bufala di Berlusconi & Tremonti (in combutta con l’ABI).

      Dovremo aspettare la fine di novembre, o l’inizio di dicembre, per capire se la sospensione del pagamento delle rate del mutuo proposta dall’ABI a partire da gennaio 2010 (con rate sospese da febbraio) sarà estesa a tutte le banche o se le banche vi aderiranno solo su base volontaria (come sempre sta capitando per le pubblicità gratuite di ABI e governo).

      E soprattutto bisognerà capire con quali tassi di interesse ed in quali modalità dovranno essere restituite le rate sospese.

      c0cc0bill

      1 dicembre 2009 at 23:49

  55. vorrei sapere come posso fare per avere il rimborso.avendo stipulato un mutuo a tasso variabile cointestato con mia moglie nel 2005,fino al 2008.dopo convertito in fisso nel2008 ad oggi attualmente attivo.

    NICOLA

    30 novembre 2009 at 16:44

    • Il rimborso delle fluttuazioni del tasso di interesse oltre il 4% è riferito all’anno 2009.

      Avendo lei avuto nel 2009 un mutuo a tasso fisso, non le spetta alcun rimborso, se si sta riferendo al decreto legge anti-crisi del 29 novembre 2008, n. 185.

      c0cc0bill

      30 novembre 2009 at 17:06

  56. In merito a quanto previsto dalla legge 2/2009 posso richiedere la sospensione del pagamento delle rate del mutuo per 6 mesi in quanto col divorzio dal coniuge mi è venuto a mancare il sostegno economico familiare per far fronte a tale impegno finanziario. Il mutuo è intestato solo a me. Grazie. Saluti.
    Penna

    Anonimo

    30 novembre 2009 at 10:12

    • Vale quanto scritto al lettore anonimo, due commenti più sotto.

      Bisogna chiedere alla banca, che ha erogato il mutuo, se concede la sospensione del pagamento delle rate e se il divorzio dal coniuge percettore di reddito è un requisito sufficiente ad accedere al beneficio.

      c0cc0bill

      30 novembre 2009 at 11:42

  57. mio figlio l’anno scorso ha chiesto alla sua Banca l’Unicredit che gli venisse accordata la sospensiva di un anno. Ora a distanza di un anno la banca gli pignorala casa dichiarandilo mal pagatore…..e dicendo che non possiede le carte dellasospensiva se l’è perse……
    non rinnova il mutuo …ma mio figlio ha tutta la documentazione…vorre sapere se possono farlo

    pina

    29 novembre 2009 at 20:10

    • Credo che lei non possa rinunciare al supporto di un legale che esamini dettagliatamente – e con l’attenzione necessaria – la valenza contrattuale dei documenti in possesso di suo figlio.

      Una problematica così articolata e complessa non può esaurirsi in un “possono/non possono farlo” enunciato fra i commenti di un blog.

      Mi spiace di non poterle essere d’aiuto.

      c0cc0bill

      30 novembre 2009 at 11:02

  58. per la richiesta della sospensione delle rate di mutuo
    che documenti bisogna presentare?

    Anonimo

    29 novembre 2009 at 09:34

    • Gentile lettore anonimo devo purtroppo risponderle che ciascuna banca ha fissato i requisiti ritenuti congrui affinché il mutuatario possa accedere al beneficio della sospensione delle rate del mutuo e quindi la documentazione da presentare a sostegno della domanda di sospensione.

      La prima cosa da fare è dunque recarsi nella filiale della banca che le ha erogato il mutuo e farsi dire quali sono i requisiti per poter accedere al beneficio.

      Per sgombrare il campo da facili entusiasmi, diciamo subito che non esiste, al momento, alcuna possibilità reale di sospendere il pagamento delle rate del mutuo.

      Infatti, non è stata mai varata nessuna legge sulla sospensione del pagamento delle rate del mutuo.

      L’ultimo provvedimento a favore dei mutuatari in difficoltà era quello previsto nella finanziaria 2008, con lo stanziamento di un fondo di solidarietà di 20 milioni di euro. (legga pure, a tal proposito, l’articolo “Sospensione del pagamento delle rate del mutuo – il punto della situazione”)

      Fondo che Tremonti ed il suo boss hanno ritenuto di destinare ad altri utilizzi (forse il ponte di Messina o qualche altra stupidità megalomane).

      Dunque, ribadiamo, con parole di verità, che non esiste, al momento, alcuna possibilità effettiva di sospendere il pagamento delle rate del mutuo.

      C’è stato, in realtà, un provvedimento – il c.d. Tremonti bond – in cui il governo ha proposto alle banche: “Noi vi diamo i soldi per affrontare la crisi che avete creato per troppa avidità. Voi in cambio sospendete le rate del mutuo alle famiglie in difficoltà, tipo quelle in cui il portatore del reddito è affetto da grave malattia, muore, oppure viene licenziato”

      Il governo non ha fissato paletti rigidi ed obiettivi per la definizione di “famiglia in difficoltà”. Si è affidato (in buona fede o meno, questo possiamo solo intuirlo) alla generosità delle banche.

      Queste ultime che sono generose assai e sempre attente alle esigenze dei clienti, hanno cominciato a fare a gara nel fissare i requisiti più improbabili e strambi per l’accesso al beneficio di sospensione delle rate del mutuo.

      Spesso si sono inventate la scusa di non poter procedere alla sospensione se il mutuatario non è in regola con il pagamento della rate precedenti. Ma come, concedi la sospensione solo per una rata? Ma se ho saltato una rata vuol dire che sono in difficoltà e non potrò pagare neanche le successive …

      Ad altri, hanno risposto: “Ok, se in una famiglia colui che produce il reddito per pagare le rate muore, noi sospendiamo le rate del mutuo per un anno. Ma, solo se la morte avviene nei giorni dispari nell’intervallo che va dalle 16 alle 18,30”

      Oppure: “Colui che lavorava e pagava le rate del mutuo è stato licenziato? Bene, noi gli sospendiamo le rate del mutuo. Ma se, e solo se, nell’anno precedente ha avuto un reddito non superiore a 20 mila euro. Altrimenti niente, perchè se l’anno prima ha guadagnato più di 20 mila euro, avrà certamente messo da parte un bel gruzzolo per poter pagare le rate del mutuo anche adesso che non lavora.”

      O ancora hanno concesso l’elemosina della sospensione di una sola rata, per giunta accompagnando questa “generosità d’animo” anche ad una segnalazione alla CRIF.

      E quando il povero mutuatario pur avendo passato tutti i guai possibili ed immaginabili (grave malattia incurabile, invalidità al 75%, alimentazione artificiale, licenziamento in tronco, reddito riferito all’anno precedente pressoché nullo) era riuscito a sopravvivere e si recava in banca (accompagnato in carrozzella) per chiedere una sospensione che non poteva proprio essere negata, ecco che ci lasciava le “penne” subito dopo aver conferito con il funzionario.

      Essì, perchè in banca veniva a sapere che in cambio della generosa sospensione delle rate per 12 mesi, avrebbe poi dovuto prolungare la durata del mutuo per 12 anni.

      Per rendersene conto, dia uno sguardo a questo articolo e quest’altro per capire che la sospensione dei mutui era solo uno spot pubblicitario.

      Ora si parla di una prossima moratoria per i mutui delle famiglie in difficoltà.

      Ma è ancora presto per sapere se sarà l’ennesima bufala di Berlusconi & Tremonti (in combutta con l’ABI).

      Dovremo aspettare la fine di novembre, o l’inizio di dicembre, per capire se la sospensione del pagamento delle rate del mutuo proposta dall’ABI a partire da gennaio 2010 (con rate sospese da febbraio) sarà estesa a tutte le banche o se le banche vi aderiranno solo su base volontaria (come sempre sta capitando per le pubblicità gratuite di ABI e governo).

      E soprattutto bisognerà capire con quali tassi di interesse ed in quali modalità dovranno essere restituite le rate sospese.

      c0cc0bill

      30 novembre 2009 at 11:09

  59. per considerare come superato il tetto del 4% per le rate pagate nel corso del 2009, il tasso da prendere a riferimento è quello effettivamente pagato nella rata mensile( e quindi euribor+spread+spese)oppure il tasso da prendere in considerazione è solamente una parte di quello pagato e quindi l’euribor?

    saverio

    28 novembre 2009 at 17:56

    • Vecchi mutui stipulati fino al 31 ottobre 2008

      La soglia di attenzione per i tassi, ossia il livello al di sopra del quale scatterà l’intervento del governo, è a quota 4%, senza considerare spread, spese varie o altro tipo di maggiorazioni previste dal contratto. In pratica per tutto il 2009 le banche dovranno calcolare l’importo delle rate dei mutui a tasso variabile con riferimento al tasso più alto tra il 4% netto, ossia senza spread, spese varie o altro tipo di maggiorazione, e il tasso in vigore alla data si sottoscrizione del contratto. Quando il tasso della rata dovesse risultare più alto di quello di partenza superando il 4%, lo Stato interverrebbe per farsi carico del pagamento della parte di rata che supera la soglia.

      Un esempio per tutti. Nel caso di Euribor di riferimento alla data di sottoscrizione del contratto pari al 3,55%, e spread allo 0,80%, a fronte di un tasso di mercato attestato al 3,75% il mutuatario pagherebbe la sua rata come sempre, anche se il tasso complessivo (Euribor più spread) risulta al 4,55%. Solo nel caso in cui l’Euribor dovesse schizzare al 4,25% e quindi la rata al 5,05%, il ministero dell’economia sarebbe chiamato ad intervenire e a versare alle banche lo 0,25% di differenza tra la rata calcolata sul 4% più spread (quindi al 4,80%) e rata di mercato senza spread.

      Se però l’Euribor alla data di sottoscrizione del contratto fosse stato già di suo al 4,25% non ci sarebbe nessun intervento del governo, poiché chi ha sottoscritto un mutuo in queste condizioni già aveva accettato una rata più elevata. In questo caso si potrà però ovviamente contare sui ribassi di mercato, e già da ora, peraltro, la rata dovrebbe essere più bassa di quella iniziale, spread escluso, ovviamente.

      Nuovi mutui stipulati dal 1° novembre 2008

      Per quanto riguarda invece i nuovi mutui a tasso variabile, il decreto impone agli istituti di credito di assicurare ai clienti la possibilità di stipulare contratti indicizzato al tasso Bce. Le banche, inoltre, sono tenute ad assicurare la massima pubblicità e trasparenza dell’offerta e delle relative condizioni, lo spread in primo luogo, e a trasmettere alla Banca d’Italia segnalazioni statistiche periodiche sulle condizioni offerte e su numero e ammontare dei mutui stipulati. Ovviamente le banche saranno libere nel calcolare lo spread da applicare al tasso Bce, come pure di continuare ad offrire altri tassi di riferimento. Starà poi al cliente scegliere se e quanto vuol rischiare perché l’ancoraggio al tasso Bce ha l’indubbio vantaggio di garantire una maggiore stabilità nella rata, ma può anche diventare svantaggioso rispetto all’Euribor.

      Quest’ultimo, infatti, permette di stare sul mercato giorno per giorno. Per chi lo sceglie per il lungo periodo sicuramente c’è lo stress di dover fare continuamente i conti con la volatilità della rata, in cambio, però della possibilità di approfittare dei ribassi. Con il tasso Bce, invece, la rata può restare bloccata anche per lunghissimi periodi, e anche quando i tassi di mercato scendono al di sotto tetto del tetto Bce, cosa peraltro già accaduta in passato. Insomma l’ancoraggio al tasso Bce è un po’ una via di mezzo tra tasso fisso e variabile, e la differenza la farà sicuramente lo spread: più è alto per il tasso Bce più è a rischio la convenienza. Neanche il tasso fisso del resto èesente da rischi, come sa bene chi ha sottoscritto mutui al 6% e paga quindi ora rate fuori mercato. Grazie alla surroga, però, non si è più obbligati a restare col tasso fisso per sempre e quindi anche in questo caso si può approfittare dei ribassi primissimi venturi.

      c0cc0bill

      29 novembre 2009 at 00:13

  60. buongiorno..ho gia un mutuo variabile in corso,ho deciso di cambiare banca,è possibile che la nuova banca mi chieda una assicurazione di 40 euro al mese x 25 anni?onestamente mi sembra troppo oneroso visto che andrò ha spendere uqasi 12000 euro…grazie anticipatamente

    giuseppe

    28 novembre 2009 at 12:40

    • IPOTESI A) Lei aveva già un’assicurazione sul vecchio mutuo? se sì potrà optare per la soluzione 1 fra le due di seguito elencate.

      L’Associazione bancaria italiana (ABI) e l’Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA) hanno predisposto una bozza di linee guida per le polizze assicurative connesse a mutui e ad altri contratti di finanziamento.

      L’ABI e l’ANIA, al fine di facilitare la portabilità dei mutui e degli altri contratti di finanziamento e l’estinzione anticipata degli stessi hanno elaborato le “Linee guida” relative alle polizze assicurative connesse a mutui e ad altri contratti di finanziamento che le predette associazioni suggeriscono di adottare alle banche, agli intermediari finanziari e alle imprese di assicurazione ad esse associati.

      Per quanto riguarda la portabilità del mutuo sono previste due soluzioni.

      Soluzione 1 – La copertura assicurativa continua per la durata ed alle condizioni originariamente pattuite con variazione del beneficiario o del vincolo di beneficio (dal soggetto mutuante originario a quello subentrante).

      Soluzione 2 – La polizza si estingue ed il soggetto mutuante restituisce al cliente – sia nel caso in cui il pagamento del premio sia stato anticipato dal mutuante sia nel caso in cui sia stato effettuato direttamente dal cliente nei confronti dell’assicuratore – la parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato.

      IPOTESI B) Se invece non ha già un’assicurazione la cifra che le chiedono è spropositata. Il suggerimento è quello di cambiare banca. Il costo dell’assicurazione dev essere compreso nel TAEG che è il tasso a cui lei deve fare riferimento.

      I banchieri furbetti propongono un tasso (TAN) bassissimo come specchietto per le allodole, e poi caricano il mutuo con altri costi assolutamente ingiustificati, come capitato a lei.

      Se proprio non vuole cambiare, presenti reclamo scritto alla banca, in cui contesta la non corretta indicazione dei costi di assicurazione nel TAEG (pratica commerciale scorretta e pubblicità ingannevole).

      E’ necessario che sulla copia del reclamo siano apposti il timbro della filiale, la data di presentazione e la firma del funzionario a cui si consegna il reclamo.

      Se la banca si rifiuta di rilasciare copia timbrata, datata e firmata del reclamo, inviare alla stessa raccomandata A.R.

      Nel reclamo, oltre ad una dettagliata ricostruzione dei fatti, bisognerà preannunciare ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario e all’Antirust (in questo modo c’è qualche possibilità che l’assicurazione prima impostale diventi non obbligatoria …).

      Arbitro Bancario Finanziario

      Qui trova informazioni sull’ABF e qui invece i moduli da utilizzare e gli indirizzi per inoltrare ricorso.

      Antitrust

      Segnali il caso all’ANTITRUST, chiamando il numero verde 800.166.661 – dedicato alla tutela del consumatore – per denunciare la pratica scorretta messa in atto dalla banca. Riceverà poi dai funzionari dell’Autorità le indicazioni necessarie a formalizzare, in forma scritta, la denuncia.

      c0cc0bill

      28 novembre 2009 at 13:27


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