Guida alle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie
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Attenzione – il decreto incentivi, varato dal governo il 19 marzo 2010, ha eliminato l’obbligo di DIA (dichiarazione inizio attività dei lavori) per i lavori di ristrutturazione casa e lavori di manutenzione straordinaria.
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Come è noto la legge finanziaria 2008 ha prorogato fino al 31 dicembre 2010 il termine per fruire della detrazione del 36 per cento delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione edilizia.
Inoltre, l’articolo 2 del decreto legge n.5/2009 stabilisce che, nel caso di ristrutturazione edilizia, si può beneficiare della detrazione IRPEF del 20% sull’acquisto di mobili (sofà, librerie, etc.), elettrodomestici (lavatrici, forni, condizionatori, etc.) ad alta efficienza energetica, televisori e personal computer.
Nella presente guida sono esposte in dettaglio le istruzioni per poter utilizzare al meglio le principali agevolazioni fiscali previste per gli interventi di recupero edilizio e per l’acquisto di mobili elettrodomestici, televisori e personal computer quando è in atto un intervento di ristrutturazione.
Come vedremo in seguito, anche i piccoli lavori di manutenzione, come la sostituzione del tubo del gas per ragioni di sicurezza o l’installazione di un piccolo sistema di antifurto, rispondono ai requisiti degli interventi di restauro e risanamento conservativo al fine di beneficiare della detrazione del 36%.
Si può allora sfruttare l’occasione per acquistare anche il mobilio, gli elettrodomestici ad alta efficienza energetica, i televisori ed i personal computer beneficiando dell’ulteriore detrazione IRPEF del 20% sulla spesa sostenuta.
Attenzione però: un nostro lettore fornisce qui (dopo aver consultato il call center dell’ADE) un’interpretazione più restrittiva della legge, che invito tutti gli interessati a leggere.
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INDICE DELLA GUIDA
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1. La detrazione irpef per le spese di ristrutturazione
2. Detrazioni irpef per l’acquisto di mobili, elettrodomestici, tv, pc (solo per il 2009)
3. I principali tipi di interventi ammessi alla detrazione irpef del 36%
4. L’iva sulle ristrutturazioni edilizie
5. La detrazione irpef per gli acquirenti e gli assegnatari di immobili ristrutturati
6. La detrazione irpef del 19% degli interessi passivi sui mutui
7. La procedura per acquisto mobili, elettrodomestici, pc e tv (solo per il 2009)
8. Ristrutturazione senza DIA
9. Altri articoli correlati e consigliati sull’argomento “incentivi alla rottamazione”
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LA GUIDA
I contribuenti hanno la possibilità di detrarre dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) le spese sostenute fino al 31 dicembre 2010 per la ristrutturazione di case di abitazione e delle parti comuni di edifici residenziali situati nel territorio dello Stato.
Il beneficio sul quale calcolare la detrazione spetta fino al limite massimo di spesa di 48.000 euro da suddividere in dieci anni.
Dal 1° ottobre 2006, l’importo massimo di spesa (48.000 euro), per cui è possibile fruire dell’agevolazione Irpef, va riferito alla singola unità immobiliare e non più ad ogni persona fisica che abbia sostenuto le spese. Di conseguenza, tale ammontare va suddiviso fra tutti i soggetti aventi diritto alla detrazione (ad esempio marito e moglie cointestatari di un’abitazione possono calcolare la detrazione spettante sull’ammontare complessivo di spesa di 48.000 euro).
Nel caso in cui gli interventi consistano nella prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti, sulla singola unità immobiliare, ai fini della determinazione del limite massimo delle spese detraibili occorre tenere conto delle spese sostenute negli anni pregressi. Per esempio, per le spese sostenute nel corso del 2007 per lavori iniziati in anni precedenti, si avrà diritto all’agevolazione solo se la spesa per la quale si è già fruito della relativa detrazione non ha superato il limite complessivo di 48.000 euro.
I contribuenti di età non inferiore a 75 e 80 anni possono ripartire la detrazione rispettivamente in cinque o tre rate annuali di pari importo. Possono optare per questa diversa ripartizione della detrazione anche per le spese sostenute in anni precedenti.
ESEMPI
- il contribuente che alla data del 31 dicembre 2008 abbia compiuto 80 anni di età ed abbia effettuato nello stesso anno lavori di ristrutturazione, invece che in dieci anni, potrà ripartire la detrazione spettante in tre quote di pari importo da far valere nei periodi d’imposta 2008, 2009 e 2010, o anche in cinque quote di pari importo da far valere nei periodi d’imposta 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012.
- il contribuente che alla data del 31 dicembre 2008 abbia compiuto 75 anni di età ed abbia effettuato lavori di ristrutturazione nello stesso anno, invece che in dieci anni, potrà ripartire la detrazione spettante in cinque quote di pari importo da far valere nei periodi d’imposta 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012.
La citata ripartizione della detrazione in tre o cinque anni si applica solo ai contribuenti che siano proprietari o titolari di altro diritto reale sull’unità abitativa oggetto di intervento. Non possono beneficiare di tale disposizione per esempio l’inquilino o il comodatario.
ESEMPIO DI CALCOLO DELLA DETRAZIONE: La casa ha bisogno di alcuni interventi di manutenzione straordinaria, come il rifacimento dell’impianto elettrico, idraulico e del bagno. La spesa sostenuta nel 2008 è di 30.000 euro, Iva compresa. A fronte di questa cifra si possono detrarre 10.800 euro (36% di 30.000) in dieci anni, con un risparmio d’imposta di 1.080 euro per ogni anno. Per le persone anziane di settantacinque e ottanta anni invece il risparmio di imposta conseguibile sarà rispettivamente di 2.160 euro (10.800: 5) e 3.600 euro (10.800: 3) per ogni anno.
Va precisato, inoltre, che si tratta effettivamente di una detrazione dall’imposta e non di un rimborso.
Ciascun contribuente ha perciò diritto a detrarre annualmente la quota spettante nei limiti dell’imposta dovuta per l’anno in questione.
ESEMPIO: se la quota annua detraibile è di 1.080 euro in dieci anni, come nell’esempio sopra formulato, e l’Irpef (trattenuta o comunque da pagare) nell’anno in questione ammonta a 1.000 euro, la parte residua della quota annua detraibile, pari a 80 euro, non può essere recuperata in alcun modo. L’importo eccedente, infatti, non può essere richiesto a rimborso, né può essere conteggiato in diminuzione dell’imposta dovuta per l’anno successivo. Lo stesso ragionamento deve essere applicato ai contribuenti che, per raggiunti limiti di età, portano in detrazione in cinque e tre anni la quota annuale relativa agli interventi di ristrutturazione effettuati.
ATTENZIONE: la detrazione compete per le spese sostenute nell’anno e rispetta rigorosamente, pertanto, il criterio di cassa.
Per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio la detrazione compete con riferimento all’anno di effettuazione del bonifico da parte dell’amministrazione del condominio. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, sempre a condizione che quest’ultima sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
CHI PUÒ FRUIRE DELLA DETRAZIONE
Trattandosi di una detrazione dall’Irpef sono ammessi a fruire della detrazione sulle spese di ristrutturazione tutti coloro che sono assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche, residenti o meno nel territorio dello Stato.
Più in particolare possono beneficiare dell’agevolazione non solo i proprietari degli immobili ma anche tutti coloro che sono titolari di diritti reali sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese; in sostanza i soggetti di seguito indicati:
- il proprietario o il nudo proprietario;
- il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
- chi occupa l’immobile a titolo di locazione o comodato;
- i soci di cooperative divise e indivise;
- i soci delle società semplici;
- gli imprenditori individuali, limitatamente agli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce.
Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché sostenga le spese, le fatture e i bonifici siano a lui intestati e purché la condizione di convivente o comodatario sussista al momento dell’invio della comunicazione di inizio lavori (vedi più avanti).
Sono definiti familiari, ai sensi dell’art. 5 del Testo Unico delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo grado.
In questo caso (e ferme restando le altre condizioni) la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare che usufruisce della detrazione.
Se è stato stipulato un contratto preliminare di vendita (compromesso), l’acquirente dell’immobile ha diritto alla detrazione qualora sia stato immesso nel possesso ed esegua gli interventi a proprio carico.
In questo caso è però necessario che:
- il compromesso sia stato registrato presso l’Ufficio competente;
- l’acquirente indichi gli estremi della registrazione nell’apposito spazio del modulo di inizio lavori.
Ha diritto alla detrazione anche chi esegue in proprio i lavori sull’immobile, per le sole spese di acquisto dei materiali utilizzati.
PER QUALI LAVORI SPETTANO LE AGEVOLAZIONI
I lavori per i quali spettano le agevolazioni fiscali sono quelli elencati nell’articolo 3 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (precedentemente individuati dall’art. 31, lettere a), b), c) e d) della legge 5 agosto 1978, n. 457).
In particolare, la detrazione Irpef riguarda le spese sostenute per eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria, le opere di restauro e risanamento conservativo e i lavori di ristrutturazione edilizia per i singoli appartamenti e per gli immobili condominiali.
Gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi all’agevolazione Irpef solo se riguardano determinate parti comuni di edifici residenziali.
Tra le spese per le quali compete la detrazione, oltre a quelle per l’esecuzione dei lavori, sono comprese:
- le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse;
- le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento;
- le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi della legge 46/90 (impianti elettrici) e delle norme UNICIG per gli impianti a metano (legge 1083/71);
- le spese per l’acquisto dei materiali;
- il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti;
- le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi;
- l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori;
- gli oneri di urbanizzazione;
- gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati (decreton. 41 del 18 febbraio 1998).
Non possono invece ritenersi comprese tra quelle oggetto della detrazione le spese di trasloco e custodia dei mobili per il periodo necessario all’effettuazione degli interventi di recupero edilizio.
La manutenzione ordinaria
Gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi all’agevolazione, come già chiarito, solo quando riguardano le parti comuni.
Come precisato nella risoluzione 84/E del 7 maggio 2007, le parti comuni interessate sono quelle indicate dall’articolo 1117, n. 1 del Codice civile (il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d’ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili, tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune).
Gli stessi interventi, eseguiti sulle proprietà private o sulle loro pertinenze (garage, cantine, soffitte), non danno diritto ad alcuna agevolazione.
Sono esempi di interventi di manutenzione ordinaria: le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, la sostituzione di pavimenti, infissi e serramenti, la tinteggiatura di pareti, soffitti, infissi interni ed esterni, il rifacimento di intonaci interni, l’impermeabilizzazione di tetti e terrazze, la verniciatura delle porte dei garage.
Se questi interventi fanno parte di un intervento più vasto come la demolizione di tramezzature, la realizzazione di nuove mura divisorie e lo spostamento dei servizi, l’insieme delle opere è comunque ammesso al beneficio delle detrazioni fiscali.
Poiché gli interventi di manutenzione ordinaria danno diritto alla detrazione d’imposta soltanto se effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali, la detrazione spetterà ad ogni condomino in base alla quota millesimale.
La manutenzione straordinaria
Sono considerati interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici e per realizzare ed integrare i servizi igienico/sanitari e tecnologici, sempre che non vadano a modificare i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino mutamenti delle destinazioni d’uso.
ESEMPIO: l’installazione di ascensori e scale di sicurezza, la realizzazione e il miglioramento di servizi igienici, la sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso, il rifacimento di scale e rampe, gli interventi finalizzati al risparmio energetico, la recinzione dell’area privata, il ripristino e la sostituzione del tetto, la costruzione di scale interne.
Restauro e risanamento conservativo
Sono compresi in questa tipologia gli interventi rivolti a conservare l’immobile e ad assicurarne la funzionalità per mezzo di un insieme di opere che, rispettandone gli elementi tipologici, formali e strutturali, ne consentono destinazioni d’uso con esso compatibili.
ESEMPIO: gli interventi mirati all’eliminazione e alla prevenzione di situazioni di degrado, l’adeguamento delle altezze dei solai nel rispetto delle volumetrie esistenti, l’apertura di finestre per esigenze di aerazione dei locali.
Ristrutturazione edilizia
Tra gli interventi di ristrutturazione edilizia sono compresi quelli rivolti a trasformare un fabbricato mediante un insieme di opere che possono portare ad un fabbricato del tutto o in parte diverso dal precedente.
ESEMPIO: la demolizione e la fedele ricostruzione dell’immobile, la modifica della facciata, la realizzazione di una mansarda o di un balcone, la trasformazione della soffitta in mansarda o del balcone in veranda, l’apertura di nuove porte e finestre, la costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti.
Altre categorie di interventi ammessi alla detrazione
Sono pure ammessi al beneficio della detrazione gli interventi finalizzati:
- alla realizzazione di autorimesse o posti auto; possono avvalersi della detrazione anche gli acquirenti di box o posti auto pertinenziali già realizzati. In tal caso, però, la detrazione spetta limitatamente alle spese sostenute per la realizzazione, sempre che le stesse risultino comprovate da apposita attestazione rilasciata dal venditore;
- all’eliminazione delle barriere architettoniche, sia sulle parti comuni degli immobili che nei singoli appartamenti;
- al conseguimento di risparmi energetici;
- alla cablatura degli edifici;
- al contenimento dell’inquinamento acustico;
- all’adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici;
- all’esecuzione di opere interne. Questi interventi sono comunque ammessi al beneficio della detrazione, indipendentemente dalla corrispondenza alle categorie di cui all’articolo 3 del Testo Unico prima citato.
Sono inoltre detraibili i seguenti interventi:
- eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi (ad esempio la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione). È utile precisare che gli interventi, che non presentano le caratteristiche tecniche previste dalla legge di settore, non possono essere qualificati come interventi di abbattimento delle barriere architettoniche e, pertanto, non sono agevolabili come tali. Resta fermo, tuttavia, il diritto alla detrazione, secondo le regole vigenti, qualora gli stessi interventi possano configurarsi quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria;
- realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap gravi, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La detrazione compete unicamente per le spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili, mentre non compete per le spese sostenute in relazione al semplice acquisto di strumenti, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità interna ed esterna. Pertanto, a titolo di esempio, non rientrano nell’agevolazione di cui trattasi i telefoni a viva voce, gli schermi a tocco, i computer, le tastiere espanse.Tali beni, peraltro, sono inquadrabili nella categoria dei sussidi tecnici e informatici per i quali a certe condizioni è prevista la detrazione Irpef del 19 per cento in sede di dichiarazione dei redditi.
- adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi. Con il termine “atti illeciti” il legislatore ha inteso fare riferimento agli atti penalmente illeciti (ad esempio furto, aggressione, sequestro di persona e ogni altro reato la cui realizzazione comporti la lesione di diritti giuridicamente protetti). La detrazione in questi casi è applicabile unicamente alle spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili; ad esempio non rientra nell’agevolazione il contratto stipulato con un istituto di vigilanza. Rientrano, invece, tutte le misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di tali atti illeciti, qui elencate a titolo esemplificativo:
- rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici;
- apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione;
- porte blindate o rinforzate;
- apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini;
- installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti;
- apposizione di saracinesche;
- tapparelle metalliche con bloccaggi;
- vetri antisfondamento;
- casseforti a muro;
- fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati;
- apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline;
- esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.
In tal modo il legislatore ha inteso ricomprendere nell’agevolazione non solo le opere per l’adeguamento degli impianti alla normativa vigente in materia di sicurezza ma anche quelle opere volte all’installazione di dispositivi non prescritti dalla predetta normativa, ma tuttavia finalizzati ad incrementare la sicurezza domestica.
Non dà diritto alla detrazione il semplice acquisto, anche a fini sostitutivi, di apparecchiature o elettrodomestici dotati di meccanismi di sicurezza in quanto tale fattispecie non integra un intervento sugli immobili (ad esempio non spetta alcuna detrazione per l’acquisto di una cucina a spegnimento automatico che sostituisca una tradizionale cucina a gas).
L’agevolazione, invece, compete anche per la semplice riparazione di impianti insicuri realizzati su immobili, come, ad esempio la sostituzione del tubo del gas o la riparazione di una presa malfunzionante.
Tra le opere agevolabili rientrano, ad esempio:
- l’installazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas inerti;
- il montaggio di vetri anti-infortunio;
- l’installazione del corrimano;
- interventi di bonifica dell’amianto, limitatamente alle unità immobiliari a carattere residenziale.
COSA DEVE FARE CHI RISTRUTTURA PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE
Per fruire della detrazione Irpef sulle spese di ristrutturazione i contribuenti sono tenuti ad osservare una serie di adempimenti.
Comunicazione di inizio lavori
Prima dell’inizio dei lavori è necessario inviare, con raccomandata, la comunicazione di inizio lavori redatta su apposito modello che si può reperire presso gli uffici locali dell’Agenzia o nel sito internet http://www.agenziaentrate.gov.it.
La comunicazione (per tutte le regioni italiane e le province autonome) deve essere inviata al seguente indirizzo:
Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – Via Rio Sparto, 21 – 65129 Pescara
A tale modello devono essere allegati:
- la copia della concessione, dell’autorizzazione o della comunicazione di inizio lavori, se previste dalla legislazione edilizia;
- i dati catastali (o, in mancanza, la fotocopia della domanda di accatastamento);
- la fotocopia delle ricevute di pagamento dell’ICI a decorrere dal 1997, se dovuta. Se, però, il contribuente che chiede di fruire della detrazione è un soggetto diverso da quello tenuto al pagamento dell’Ici (ad esempio, l’inquilino), non è necessario trasmettere le copie delle ricevute. Anche per i lavori eseguiti sulle parti comuni condominiali non va allegata la ricevuta di pagamento dell’Ici;
- la fotocopia della delibera assembleare (per i soli interventi che richiedono tale preventiva delibera) e della tabella millesimale di ripartizione delle spese nel caso in cui i lavori sono eseguiti sulle parti comuni di edifici residenziali. Se in seguito l’importo dei lavori eseguiti supera quello inizialmente preventivato, è necessario trasmettere la nuova e ulteriore tabella di ripartizione delle spese allo stesso ufficio che ha ricevuto la comunicazione originaria;
- la dichiarazione del proprietario di consenso all’esecuzione dei lavori, nell’ipotesi in cui questi siano eseguiti dal detentore dell’immobile (locatario, comodatario).
ATTENZIONE In luogo di tutta la documentazione prevista, i contribuenti possono produrre un’autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, attestante il possesso della stessa e la disponibilità ad esibirla se richiesta dagli uffici finanziari.
La dichiarazione è esente da imposta di bollo. Anche se ricorrono alla dichiarazione sostitutiva, i contribuenti sono tenuti a barrare le caselle del modulo relative alla documentazione richiesta.
Per gli acquirenti di box o posti auto pertinenziali già realizzati, il modello di comunicazione può essere inviato anche successivamente alla data di inizio lavori purché entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta nel quale s’intende fruire della detrazione.
Comunicazione alla Azienda Sanitaria Locale
Contestualmente alla comunicazione al Centro Operativo di Pescara, a cura dei soggetti interessati alla detrazione, deve essere inviata all’Azienda sanitaria locale competente per territorio una comunicazione con raccomandata A.R. con le seguenti informazioni:
- generalità del committente dei lavori e ubicazione degli stessi;
- natura dell’intervento da realizzare;
- dati identificativi dell’impresa esecutrice dei lavori con esplicita assunzione di responsabilità, da parte della medesima, in ordine al rispetto degli obblighi posti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro e contribuzione;
- data di inizio dell’intervento di recupero.
La comunicazione non deve essere effettuata in tutti i casi in cui i decreti legislativi relativi alle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono l’obbligo della notifica preliminare alla ASL.
Pagamento mediante bonifico
Per fruire della detrazione è necessario che le spese detraibili siano pagate tramite bonifico bancario o postale da cui risultino la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento. Sono escluse da tale modalità di pagamento quelle spese che non è possibile pagare con bonifico (ad esempio, oneri di urbanizzazione, ritenute fiscali sugli onorari dei professionisti, imposte di bollo).
Se vi sono più soggetti che sostengono la spesa e intendono fruire della detrazione, il bonifico deve riportare il numero di codice fiscale di tutti coloro che sono interessati al beneficio fiscale.
Se il bonifico contiene l’indicazione del codice fiscale del solo soggetto che ha presentato il modulo di comunicazione al Centro Operativo di Pescara, gli altri aventi diritto, per ottenere la detrazione, devono indicare nell’apposito spazio della dichiarazione dei redditi il codice fiscale riportato sul bonifico.
Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali, oltre al codice fiscale del condominio è necessario indicare quello dell’amministratore o di altro condomino che provvede al pagamento.
ATTENZIONE alla norma che prevede che le spese vengano inderogabilmente sostenute tramite bonifico fanno eccezione quelle relative agli oneri di urbanizzazione, alle ritenute di acconto operate sui compensi corrisposti ai professionisti, all’imposta di bollo e ai diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori.
Altri adempimenti
Al termine dei lavori di ammontare complessivo superiore a 51.645,68 euro, i contribuenti debbono trasmettere la dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un professionista iscritto negli albi degli ingegneri, architetti e geometri oppure da altro tecnico abilitato all’esecuzione dei lavori.
La dichiarazione deve essere trasmessa al Centro Operativo di Pescara entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta in cui sono eseguiti i lavori in questione. I contribuenti interessati debbono conservare le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione e la ricevuta del bonifico.
ATTENZIONE nella fattura emessa dall’impresa che esegue i lavori, dal 4 luglio 2006 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 223 del 2006), il costo della manodopera deve essere indicato in maniera distinta.
Tale documentazione, che deve risultare intestata alle persone che fruiscono della detrazione, infatti, deve essere esibita a richiesta degli uffici finanziari. Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali il contribuente, in luogo di tutta la documentazione prevista, può utilizzare una certificazione rilasciata dall’amministratore del condominio, in cui lo stesso attesti di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti e indichi la somma di cui il contribuente può tenere conto ai fini della detrazione.
COME SI PUÒ PERDERE LA DETRAZIONE
Nei casi che seguono non viene riconosciuta la detrazione e l’importo eventualmente fruito viene recuperato dagli uffici finanziari:
- la comunicazione non è stata trasmessa preventivamente al Centro Operativo di Pescara;
- la comunicazione non contiene i dati catastali relativi all’immobile oggetto dei lavori (o quelli relativi alla domanda di accatastamento);
- non sono allegate le abilitazioni amministrative richieste dalla legislazione edilizia vigente;
- in assenza dei dati catastali, non è allegata la fotocopia della domanda di accatastamento;
- non sono allegate le fotocopie dei versamenti dell’Ici relativa agli anni a decorrere dal 1997, se dovuta;
- non è allegata la copia della delibera assembleare, quando necessaria, e della tabella millesimale per gli interventi eseguiti su parti comuni di edifici residenziali;
- non è allegata, quando richiesta, la dichiarazione di consenso del proprietario all’esecuzione dei lavori;
- non è stata effettuata la comunicazione preventiva all’ASL competente, quando obbligatoria;
- non vengono esibite le fatture o ricevute relative alle spese, non è esibita la ricevuta del bonifico bancario o postale oppure questa è intestata a persona diversa da quella che richiede la detrazione;
- il pagamento non è stato eseguito tramite bonifico bancario o postale;
- le opere edilizie eseguite sono difformi da quelle comunicate al Centro operativo di Pescara e non rispettano le norme urbanistiche ed edilizie comunali;
- vengono violate le norme relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro nonché quelle relative agli obblighi contributivi.
ATTENZIONE dal 4 luglio 2006 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 223 del 2006), è stata prevista una nuova causa di decadenza dalle agevolazioni fiscali. E’ stato infatti introdotto l’obbligo di indicare in maniera distinta, nella fattura emessa dall’impresa che esegue i lavori, il costo della manodopera.
Non allegare i documenti o non compilare in modo corretto il modello di comunicazione comporta la decadenza dal diritto alla detrazione soltanto se il contribuente, invitato a regolarizzare la comunicazione, non vi provvede entro il termine indicato dall’Ufficio.
In caso di violazioni delle norme relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro e agli obblighi contributivi il contribuente non decade dal diritto alla detrazione se è in possesso della dichiarazione di osservanza delle suddette disposizioni resa dalla ditta esecutrice dei lavori ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
SE CAMBIA IL POSSESSO
La variazione della titolarità dell’immobile sul quale sono effettuati gli interventi di ristrutturazione e manutenzione prima che sia trascorso l’intero periodo per fruire della detrazione, nei casi più frequenti comporta il trasferimento della detrazione.
Compravendita, donazione e successione
Nel caso in cui viene venduto l’immobile sul quale è stato eseguito l’intervento di recupero edilizio prima che sia trascorso l’intero periodo di godimento della detrazione, il diritto alla detrazione delle quote non utilizzate viene trasferito all’acquirente dell’immobile (solo se si tratta, però, di persona fisica).
Se il contribuente che ha eseguito l’intervento (donante) effettua la donazione dell’immobile ad altro soggetto (donatario), il diritto a godere della detrazione per le quote residue spetta a quest’ultimo.
Se muore il contribuente titolare di diritti sull’immobile oggetto dell’intervento di recupero, il diritto a godere delle quote residue della detrazione si trasmette agli eredi. In questo caso, le detrazioni competono solo qualora l’erede conservi la detenzione materiale e diretta dell’immobile.
Nei casi sopra indicati, se le spese di ristrutturazione sono state sostenute da persone diverse dal possessore (inquilino, comodatario), il diritto a detrarre le rate residue non si trasferisce e continua a spettare al detentore o al familiare convivente che ha sostenuto i costi.
Trasferimento dell’inquilino o del comodatario
La cessazione dello stato di locazione o comodato non fa venire meno il diritto alla detrazione in capo all’inquilino o al comodatario che hanno eseguito gli interventi oggetto della detrazione, i quali continueranno quindi a fruirne fino alla conclusione del periodo di godimento.
CUMULABILITÀ CON LA DETRAZIONE IRPEF PER IL RISPARMIO ENERGETICO
La legge finanziaria 2008 ha prorogato anche la detrazione Irpef del 55% a favore dei contribuenti che effettuano interventi di riqualificazione energetica negli edifici entro il 31 dicembre 2010.
La detrazione d’imposta del 36 per cento per gli interventi di recupero edilizio non è cumulabile con le agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi dalle disposizioni finalizzate al risparmio energetico.
Pertanto, nel caso in cui gli interventi realizzati rientrino sia nelle agevolazioni previste per il risparmio energetico che in quelle previste per le ristrutturazioni edilizie, il contribuente potrà fruire, per le medesime spese, soltanto dell’uno o dell’altro beneficio fiscale, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna di esse.
In sintesi, si ricorda che i limiti d’importo sui quali calcolare la detrazione Irpef del 55% (da ripartire, dal 2008, da un minimo di tre a un massimo di dieci quote annuali di pari importo) variano in funzione del tipo di intervento, come indicato nella seguente tabella:
Condizioni per poter fruire della detrazione Irpef:
- redazione da parte di un tecnico abilitato del certificato di asseverazione che attesti la rispondenza dell’intervento ai requisiti richiesti. Tale certificato deve essere conservato;
- redazione e trasmissione all’Enea entro 90 giorni dalla fine lavori, attraverso il sito internet http://www.acs.enea.it, dell’attestato di certificazione energetica se le procedure sono state approvate dalle Regioni, Province Autonome di Trento e Bolzano o dai Comuni, oppure dell’attestato di qualificazione energetica. Dal 2008, per la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e per installare i pannelli solari non è più necessario questo adempimento;
- redazione e trasmissione all’Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori, attraverso il sito internet http://www.acs.enea.it dell’apposita scheda informativa;
- nelle fatture deve essere indicato separatamente il costo della manodopera impiegata;
- il pagamento delle spese deve essere effettuato mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, numero e data della fattura, codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA o codice fiscale del soggetto beneficiario del bonifico.
ATTENZIONE per ulteriori informazioni circa i requisiti e le modalità per poter accedere ai benefici fiscali previsti per gli interventi di risparmio energetico si rinvia a quanto disposto dal Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, del 7 aprile 2008.
Qui troverete la procedura da seguire per ottenere la detrazione del 36% per lavori di ristrutturazione che richiedono la DIA.
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Il limite di spesa è stabilito in euro 10.000 , per cui il vantaggio massimo ipotizzabile è di euro 2.000 spalmabile in cinque rate annuali.
La detrazione sugli acquisti di mobili ed elettrodomestici è legata al solo intervento di recupero del patrimonio edilizio effettuato su singole unità immobiliari residenziali; restano esclusi gli interventi di ristrutturazione sulle parti comuni condominiali e anche gli acquisti di nuovi box auto e di immobili interamente ristrutturati da imprese. Gli interventi di recupero devono essere iniziati dopo il 1° luglio 2008, e non prima. Inoltre gli acquisti agevolati sono quelli effettuati dopo il 7 febbraio 2009 ed entro il 31 dicembre di quest’anno.
Il pagamento delle spese deve avvenire anche in questo caso a mezzo bonifico bancario o postale, ed è necessaria ottenere dal rivenditore una fattura perché lo scontrino fiscale non è sufficiente a giustificare l’acquisto e conseguentemente il beneficio. I beni acquistati devono inoltre finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, e non finire ad arredare altri immobili.
Ma attenzione. Per quanto concerne gli acquisti dei beni agevolati ( mobilio ed elettrodomestici ) non vi sono restrizioni di sorta: tutti gli elettrodomestici ad alta efficienza, tutti i mobili di arredamento danno diritto al beneficio. Gli elettrodomestici devono essere ad alta efficienza, cioè vantare una classe energetica di consumo ai vertici. Le classi energetiche indicano il consumo tipico di un elettrodomestico nel ciclo del suo normale funzionamento, le lettere vanno dalla lettera G alla lettera A, dove la lettera A rappresenta quelli a minor consumo, ma negli ultimi anni la tecnologia ha dato origine alle classi A+ e A++. Quindi individuare gli elettrodomestici ad alta efficienza è facile grazie all’etichetta energetica apposta sul prodotto in posizione ben visibile. Anche i computer e i televisori danno diritto alla detrazione del 20% purchè destinati all’abitazione ristrutturata.
Computer e televisori sono gli unici elettrodomestici ammessi al “bonus” privi di etichetta e quindi non legati strettamente all’efficienza energetica. Restano fuori da questo beneficio i frigoriferi, i congelatori e le loro combinazioni, in quanto continuano a beneficiare dello sconto previsto dalla Finanziaria 2007 anch’esso pari al 20% e poi esteso sino al 2010 nel caso di sostituzione dei vecchi apparecchi con i nuovi modelli di classe non inferiore ad A + .
Infine, la cosa a cui bisogna fare veramente attenzione è il bonifico per pagare gli acquisti: esso deve contenere il riferimento normativo (art.2 decreto legge n.5/2009 ), il codice fiscale di chi paga, il numero di partita I.V.A. o il codice fiscale del rivenditore. Naturalmente se mobili, elettrodomestici, televisori e personal computer vengono acquistati tramite finanziamento di credito al consumo, la cosa va bene lo stesso. Purchè emergano le giuste causali.
Altra cosa importante riguarda la possibilità di non allegare la DIA – Denuncia Inizio Attività fatta al comune, nella documentazione relativa ai lavori di ristrutturazione da inviare al Centro Operativo di Pescara.
L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 325/E del 12 novembre 2006 risponde ad una direzione regionale in riferimento ad un quesito posto dalla stessa in merito gli adempimenti da porre in essere al fine di fruire della detrazione del 36% delle spese sostenute per l’esecuzione di interventi di ristrutturazione edilizia, di cui all’art. 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
In particolare, la Direzione regionale aveva chiesto di conoscere se, ai fini del riconoscimento dell’agevolazione fiscale in argomento, era possibile sostituire la DIA (Denuncio inizio attività) con una autocertificazione del contribuente, in tutti quei casi in cui la normativa edilizia locale consideri determinati interventi non rientranti tra le opere sottoposte a DIA.
La Direzione centrale, nel precisare che in linea generale, per poter fruire della detrazione del 36%, è necessario inviare prima dell’avvio dei lavori, con raccomandata, l’apposita comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara, allegato alla stessa, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera a), del Decreto Interministeriale n. 41 del 18 febbraio 1998, la copia della concessione, autorizzazione ovvero della dichiarazione di inizio lavori, se previste dalla legislazione edilizia.
Sembrerebbe, quindi, che la dichiarazione di inizio dei lavori non sia necessaria nei casi in cui le norme locali non prevedano alcun tutolo abilitativi per la realizzazione degli interveti per i quali viene chiesta la detrazione del 36%. E sembra, dunque, che, nel caso in esame, alla comunicazione da inviare, per raccomandata, al Centro operativo di Pescara, non sia necessario aggiungere allegati.
Ovviamente, però, la risoluzione precisa che l’Amministrazione può effettuare controlli finalizzati a verificare la spettanza dell’agevolazione richiesta ed, in particolare, può verificare la consistenza degli interventi realizzati per accertare che i medesimi rientrino tra quelli agevolabili (per quanto concerne i lavori eseguiti su singole unità immobiliari, deve trattarsi di interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia).
In relazione, poi, all’eventualità di dover fornire, in sede di controllo, prove sulla natura degli interventi realizzati, nel caso in cui non sia necessario alcun titolo abilitativo, il contribuente può redigere una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore.
Nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà il contribuente potrà evidenziare la data di inizio dei lavori ed attestare la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolati dalla normativa fiscale, pur se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa edilizia vigente.
Dunque, morale della favola, se i lavori sono di modesta entità basta redigere una dichiarazione sostitutiva in caso di eventuali controlli e non allegare alcunché alla documentazione da inviare, per fruire degli sconti fiscali, al Centro Operativo di Pescara.
Questo può costituire un escamotage “correttivo” quando l’acquisto di mobili, elettrodomestici, computer e televisori sia avvenuto un pò prima l’inizio dei lavori. Non casca il mondo (non tutti abbiamo buona memoria) se, nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la data di inizio lavori verrà posticipata di qualche giorno … e sfido chiunque (che abbia tempo e voglia di farlo, naturalmente) a provare ex-post che i lavori di ristrutturazione sono iniziati, in realtà, dopo l’ acquisto degli arredamenti …
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Ecco un elenco esemplificativo di interventi ammissibili a fruire della detrazione Irpef. In ogni caso, deve essere verificata la conformità alle normative edilizie locali.
A. Sulle singole unità abitative
Accorpamenti di locali Spostamento di alcuni locali da una unità immobiliare ad altra o anche o di altre unità immobiliari – unione di due unità immobiliari con opere esterne
Allargamento porte Con demolizioni di modesta entità, realizzazione di chiusure o aperture interne che non modifichino lo schema distributivo delle unità immobiliari e dell’edificio
Allargamento porte e finestre esterne Con demolizioni di modeste proporzioni di muratura
Allarme finestre esterne Installazione, sostituzione dell’impianto o riparazione con innovazioni
Ampliamento con formazione Demolizione e/o costruzione (scale, vano ascensore, locale caldaia, ecc.) di volumi tecnici con opere interne ed esterne
Ampliamento locali Demolizione e/o costruzione ampliando volumetrie esistenti (Detraibile, purché non sia un nuovo appartamento)
Apertura interna Apertura vano porta per unire due unità immobiliari o altri locali con opere interne o apertura sul pianerottolo interno
Ascensore Nuova installazione o sostituzione di quello preesistente (esterno o interno) con altro avente caratteri essenziali diversi, oppure per adeguamento L. 13/89
Balconi Rifacimento con altro avente caratteri diversi (materiali, finiture e colori) da quelli preesistenti e nuova costruzione
Barriere architettoniche Eliminazione
Box auto Nuova costruzione (Detraibile, purché reso pertinenziale di una unità immobiliare)
Cablatura degli edifici Opere finalizzate alla cablatura degli edifici, a condizione che interconnettano tutte le unità immobiliari residenziali
Caldaia Sostituzione o riparazione con innovazioni
Caloriferi e condizionatori Sostituzione con altri anche di diverso tipo e riparazione o installazione di singoli elementi (Detraibile nelle singole unità immobiliari se si tratta di opere finalizzate al risparmio energetico)
Installazione di macchinari esterni Cancelli esterni Nuova realizzazione o sostituzione con altri aventi caratteristiche diverse (materiali, dimensioni e colori) da quelle preesistenti
Canna fumaria Nuova costruzione interna o esterna o rifacimento modificando i caratteri preesistenti
Cantine Effettuazione di suddivisioni interne con demolizioni e ricostruzioni tavolati opere esterne con modifiche delle caratteristiche delle pareti, porte e finestre
Centrale idrica Riparazioni varie con modifiche distributive interne o esterne – Nuova costruzione (volume tecnico) nell’ambito di un’operazione di manutenzione straordinaria, di un restauro o di una ristrutturazione
Centrale termica Riparazioni varie interne ed esterne, conservando le caratteristiche (materiali, sagoma e colori) uguali a quelle preesistenti (opere murarie) – Con modifiche distributive interne – Con modifiche esterne (sagoma, materiali e colori nuova costruzione (volume tecnico) nell’ambito di un’operazione di manutenzione straordinaria, di un restauro o di una ristrutturazione
Citofoni, videocitofoni e telecamere Sostituzione o nuova installazione con le opere murarie occorrenti
Contenimento dell’inquinamento acustico Opere finalizzate al contenimento realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette (Detraibile, purché sia certificato il raggiungimento degli standard di legge)
Cornicioni Nuova formazione o rifacimento con caratteristiche diverse da quelle preesistenti
Davanzali finestre e balconi Nuova realizzazione o sostituzione di quelli preesistenti con altri aventi caratteristiche diverse (materiali, finiture e colori)
Facciata Rifacimento, anche parziale, modificando materiali e/o colori (o anche solo i colori)
Finestra Nuova apertura o modifica di quelle preesistenti – Sostituzione con finestre di sagoma, materiale e colori diversi
Fognatura Nuova costruzione o rifacimento con dimensioni e/o percorso diversi da quello preesistente, con opere interne o esterne (dal limite della proprietà fino alla fognatura pubblica)
Garage Riparazioni varie e sostituzioni di parti con caratteristiche diverse da quelle preesistenti – Nuova costruzione (Detraibile, se reso pertinenziale ad una unità immobiliare)
Gradini scale Sostituzione gradini interni e esterni, modificando la forma, le dimensioni o i materiali preesistenti
Grondaie Nuova installazione o sostituzione con modifiche della situazione preesistente
Impianto di riscaldamento autonomo interno (purché conforme alla L. 46/90) Nuovo impianto, senza opere edilizie – Nuovo impianto con opere edilizie esterne (canna fumaria e/o altre opere interne o esterne) per riscaldamento o ventilazione – Riparazioni con ammodernamenti e/o innovazioni
Impianto idraulico Sostituzione o riparazione con innovazioni rispetto al preesistente
Inferriata fissa Sostituzione con innovazioni rispetto alla situazione preesistente – Nuova installazione con o senza opere esterne
Infissi esterni Nuova installazione o sostituzione con altri aventi sagoma, materiali o colori diversi (solo se riguarda l’intera facciata)
Intonaci esterni facciata Intonaci e tinteggiatura esterna con modifiche a materiali e/o colori
Lastrico solare Rifacimento con materiali diversi rispetto a quelli preesistenti
Locale caldaia Riparazioni murarie varie con modifiche rispetto alla situazione preesistente – Nuova formazione (volume tecnico) o esecuzione di interventi esterni che modificano materiali-finiture-colori
Lucernari Nuova formazione o sostituzione con altri aventi caratteri (sagoma e colori) diversi da quelli preesistenti
Mansarda Modifiche interne ed esterne con opere edilizie, senza modificarne la destinazione d’uso
Marciapiede Nuova realizzazione su suolo privato
Messa a norma degli edifici Interventi di messa a norma degli edifici (Detraibile, purché compresa nelle categorie di cui all’art. 1 L. 449/97 e siano presentate le certificazioni di legge)
Montacarichi Nuova installazione e sostituzione di quello preesistente con altro avente caratteristiche (materiali e colori) diverse da quelle preesistenti
Muri di cinta Realizzazione e sostituzione con modificazioni rispetto alla situazione preesistente
Muri esterni di contenimento Nuova costruzione, demolizione e ricostruzione in altra parte esterna o nello stesso luogo, ma modificando dimensioni, sagoma, materiali e colori
Muri interni Nuova costruzione o demolizione e ricostruzione in altra parte interna
Parapetti e balconi Rifacimento o sostituzione con altri aventi caratteri diversi da quelli preesistenti
Parete esterna Rifacimento anche parziale modificando materiali e colori (o anche solo i colori)
Parete interna Nuova costruzione, demolizione e ricostruzione in altra parte interna
Pavimentazione esterna Nuova pavimentazione o sostituzione della preesistente modificando la superficie e i materiali
Pensilina protezione autovetture Sostituzione di quella preesistente con altra avente caratteristiche (materiali e colori) diverse da quelle preesistenti
Persiana Nuova installazione o sostituzione con altra avente sagoma, materiale e colori diversi
Pianerottolo Riparazione struttura con dimensioni e materiali diversi da quelli preesistenti
Piscina Rifacimento modificando caratteri preesistenti
Porta blindata esterna Nuova installazione o sostituzione con altre aventi sagoma o colori diversi
Porta blindata interna Nuova installazione
Porta-finestra Nuova installazione o sostituzione con altra avente sagoma e colori diversi – Trasformazione da finestra a porta finestra
Porte esterne Nuova installazione o sostituzione con altre aventi sagome o colori diversi e viceversa
Recinzioni Realizzazione di nuova recinzione o sostituzione di quella preesistente con altra avente caratteristiche diverse
Ricostruzione Demolizione e fedele ricostruzione di edifici
Risparmio energetico Opere finalizzate al risparmio energetico, realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette (Detraibile, purché sia certificato il raggiungimento degli standard di legge)
Salvavita Sostituzione o riparazione con innovazioni
Sanitari Sostituzione di impianti e apparecchiature – Realizzazione di servizio igienico interno
Saracinesca Nuova installazione di qualsiasi tipo o sostituzione di quella preesistente con innovazioni
Scala esterna Nuova installazione, rifacimento e sostituzione con altra di caratteri (pendenza, posizione, dimensioni materiali e colori) diversi dai preesistenti
Scala interna Nuova installazione, rifacimento e sostituzione con altra, modificando pendenza e posizione rispetto a quella preesistente
Serramenti esterni Nuova installazione o sostituzione con altri aventi finiture e colori diversi dai precedenti
Sicurezza statica Opere finalizzate alla sicurezza statica ed antisismica
Solaio Sostituzione dei solai di copertura con materiali diversi dai preesistenti – Sostituzione di solai interpiano senza modifica delle quote – Adeguamento dell’altezza dei solai, nel rispetto delle volumetrie esistenti
Soppalco Innovazioni rispetto alla struttura preesistente o nuova costruzione
Sottotetto Riparazione modificando la posizione preesistente; sostituzione apparecchi sanitari, innovazioni con caratteristiche diverse da quelle preesistenti – Modifiche interne ed esterne con varie opere edilizie senza modificarne la destinazione d’uso – Formazione di una unità immobiliare abitabile nel sottotetto mediante l’esecuzione di opere edilizie varie (Detraibile purché già compreso nel volume)
Strada asfaltata privata Per accesso alla proprietà
Tegole Sostituzione con altre di materiale e/o forma diverse da quelle preesistenti
Terrazzi Rifacimento completo con caratteristiche diverse da quelle preesistenti (dimensioni o piano)
Tetto Sostituzione dell’intera copertura – Modifica della pendenza delle falde con o senza aumento di volume
Tinteggiatura esterna Rifacimento modificando materiali e/o colori
Travi (tetto) Sostituzioni con modifiche – Sostituzione totale per formazione nuovo tetto
Veranda Innovazioni rispetto alla situazione precedente – Nuova costruzione con demolizione del muro che dà sul balcone creando aumento di superficie lorda di pavimento – Trasformazione di balcone in veranda
Vespaio Rifacimento
Zoccolo esterno facciata Sostituzione con altro avente caratteri essenziali diversi
B. Sulle parti condominiali
Aerosabbiatura Su facciata
Allargamento porte interne Con demolizioni di modesta entità
Allarme (impianto) Riparazione senza innovazioni – Riparazione con sostituzione di alcuni elementi
Androne Rifacimento conservando caratteristiche uguali a quelle preesistenti
Antenna Antenna comune in sostituzione delle antenne private
Balconi Riparazioni parti murarie (frontalini, cielo), sostituzione di parapetti e ringhiere conservando caratteristiche (materiali, sagome e colori) uguali
Box Riparazioni varie e sostituzione di parti anche strutturali conservando dimensioni uguali a quelle preesistenti
Caldaia Riparazione senza innovazioni – Riparazione con sostituzione di alcuni elementi
Caloriferi e condizionatori Sostituzione con altri anche di diverso tipo e riparazione o installazione di singoli elementi
Cancelli esterni Riparazione o sostituzione cancelli o portoni, conservando caratteristiche (sagoma e colori) uguali a quelle preesistenti
Canna fumaria Riparazione o rifacimento, interno ed esterno conservando caratteristiche (materiali, sagoma e colori) uguali a quelle preesistenti
Cantine Riparazione conservando caratteristiche (materiali e colori) uguali a quelle preesistenti
Centrale idrica Riparazioni varie interne ed esterne, conservando caratteristiche (materiali, sagoma e colori) uguali a quelle preesistenti
Centrale termica Riparazioni varie interne ed esterne, conservando caratteristiche (materiali, sagoma e colori) uguali a quelle preesistenti
Cornicioni Rifacimento o sostituzione conservando i caratteri essenziali preesistenti (materiali, dimensioni)
Davanzali finestre e balconi Riparazione o sostituzione conservando i caratteri essenziali preesistenti
Facciata Piccola apertura per sfiatatoio gas, rifacimento, anche completo, con materiali e colori uguali a quelli preesistenti
Finestra Sostituzione senza modifica della tipologia di infissi
Fognatura Riparazione o sostituzione della canalizzazione fognaria, fino al limite della proprietà del fabbricato
Garage Riparazioni varie e sostituzione di parti anche strutturali conservando dimensioni uguali a quelle preesistenti
Gradini scale Sostituzione con gradini uguali a quelli preesistenti, interni e esterni
Grondaie Riparazione o sostituzione senza modifiche della situazione preesistente
Impianto di riscaldamento Riparazione dell’impianto senza innovazioni, riparazione con ammodernamenti e/o innovazioni (purché conforme alla L. 46/90)
Impianto idraulico Riparazione senza innovazioni o sostituzioni
Inferriata fissa Sostituzione di quelle preesistenti senza modificare la sagoma e/o i colori
Infissi esterni Riparazione o sostituzione, conservando la sagoma, i materiali e i colori uguali a quelli preesistenti
Infissi interni Sostituzione con altri infissi conservando le caratteristiche preesistenti
Intonaci esterni facciata Intonaci e tinteggiatura esterna conservando materiali e colori uguali a quelli preesistenti
Intonaci interni Intonaci e tinteggiatura interna senza limitazioni di materiale e colori
Lastrico solare Rifacimento conservando materiali uguali a quelli preesistenti
Locale caldaia Riparazioni murarie varie conservando le suddivisioni interne preesistenti
Lucernari Sostituzione con altri aventi gli stessi caratteri (sagoma e colori) di quelli preesistenti
Marciapiede su suolo privato Rifacimento come preesistente
Montacarichi (interni ed esterni) Riparazione conservando caratteristiche uguali a quelle preesistenti
Muri di cinta Riparazione conservando caratteristiche uguali a quelle preesistenti
Muri esterni di contenimento Riparazione o rifacimento con materiali e sagoma uguali a quelli preesistenti
Muri interni Riparazione o rifacimento conservando la stessa posizione, anche con materiali diversi
Parapetti e balconi Riparazione o rinforzo della struttura conservando caratteri uguali a quelli preesistenti
Parcheggi Riparazioni varie e sostituzione di parti anche strutturali conservando dimensioni uguali a quelle preesistenti
Parete esterna Rifacimento, anche completo, con materiali e colori uguali a quelli preesistenti
Parete interna Riparazione o rifacimento conservando la stessa posizione, anche con materiali diversi
Pavimentazione esterna Rifacimento con dimensioni e materiali uguali a quelli preesistenti
Pavimentazione interna Riparazioni senza innovazioni
Pensilina protezione autovetture Rifacimento conservando sagoma e colori preesistenti
Persiana Sostituzione conservando le caratteristiche preesistenti (sagoma e colori)
Pianerottolo Riparazione struttura conservando dimensioni e materiali uguali a quelli preesistenti (interno ed esterno)
Piscina Riparazione e rinforzo di strutture, conservando le caratteristiche (materiali, sagoma e colori) preesistenti
Porta blindata esterna Sostituzione conservando sagome e colori preesistenti
Porta-finestra Sostituzione con altra avente gli stessi caratteri essenziali
Porte esterne Sostituzione conservando sagome e colori preesistenti
Porte interne Riparazione, conservando materiali, colori, dimensioni
Recinzioni Riparazione e sostituzione conservando caratteristiche (sagoma, materiali e colori) preesistenti
Salvavita Riparazione senza innovazioni o riparazione con sostituzione di alcuni elementi
Sanitari Riparazione apparecchi sanitari e opere edilizie varie (tubazioni, piastrelle, ecc.)
Saracinesca Sostituzione con altra purché vengano conservati dimensioni e colori uguali a quelli preesistenti
Scala esterna Riparazione conservando pendenza, posizione, sagoma, colori e materiali uguali ai preesistenti
Scala interna Riparazione e sostituzione conservando pendenza sagoma e posizioni preesistenti
Serramenti esterni Sostituzione con altri aventi le stesse caratteristiche
Serramenti interni Riparazioni, conservando materiali caratteristiche e colori preesistenti
Solaio Sostituzione dei solai di copertura con materiali uguali a quelli preesistenti
Tegole Sostituzione con altre uguali a quelle preesistenti
Terrazzi Riparazione delle pavimentazioni, rifacimento o sostituzione conservando le caratteristiche preesistenti (dimensioni e piano)
Tetto Riparazione con sostituzione di parte della struttura e dei materiali di copertura, conservando le caratteristiche preesistenti
Tinteggiatura esterna Rifacimento conservando materiali e colori preesistenti
Tinteggiatura interna Rifacimento senza limitazioni per materiali e colori
Tramezzi Sostituzione tramezzi interni, senza alterazione della tipologia dell’unità immobiliare
Travi (tetto) Sostituzione con altre aventi materiali, dimensioni e posizione uguali a quelle preesistenti
Veranda Rifacimento parziale conservando i caratteri essenziali
Zoccolo esterno facciata Rifacimento conservando i caratteri essenziali
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L’AGEVOLAZIONE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
Per effetto della proroga disposta dalla legge Finanziaria per il 2008, sugli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per il recupero del patrimonio edilizio a prevalente destinazione abitativa, effettuati fino al 31 dicembre 2010, si applica l’aliquota Iva agevolata del 10 per cento.
L’aliquota agevolata è applicabile sia alle prestazioni di lavoro che alla fornitura di materiali e di beni, purché, questi ultimi, non costituiscano una parte significativa del valore complessivo della prestazione. I beni significativi sono stati espressamente individuati dal decreto 29 dicembre 1999.
Si tratta di:
- ascensori e montacarichi;
- infissi esterni e interni;
- caldaie;
- video citofoni;
- apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
- sanitari e rubinetteria da bagni;
- impianti di sicurezza.
Su tali beni l’aliquota agevolata del 10% si applica solo fino alla concorrenza della differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni significativi.
ESEMPIO: costo totale dell’intervento 10.000 euro, di cui:
a) per prestazione lavorativa 4.000 euro;
b) costo dei beni significativi (ad esempio rubinetteria e sanitari) 6.000 euro.
Su questi 6.000 euro di beni significativi, l’Iva al 10% si applica solo su 4.000 euro, cioè sulla differenza tra l’importo complessivo dell’intervento e quello dei beni significativi (10.000 – 6.000 = 4.000). Sul valore residuo (2.000 euro) l’Iva si applica nella misura ordinaria del 20%.
Per destinazione abitativa privata si intende riferirsi alle abitazioni adibite a dimora di privati.
Non si può applicare l’Iva agevolata al 10 per cento:
- ai materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori;
- ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente;
- alle prestazioni professionali, anche se effettuate nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero edilizio;
- alle prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori.
In tal caso la ditta subappaltatrice deve fatturare con Iva al 20 per cento alla ditta principale che, successivamente, fatturerà la prestazione al committente con l’Iva al 10 per cento, se ricorrono i presupposti per farlo.
Per l’applicazione dell’agevolazione dell’Iva al 10 per cento non è necessario alcun adempimento particolare come, invece, previsto per la fruizione della detrazione Irpef del 36 per cento. Ad esempio, non si deve inviare alcuna comunicazione al Centro Operativo di Pescara, né è richiesto il pagamento mediante bonifico.
L’IVA AGEVOLATA PER I LAVORI DI RESTAURO, RISANAMENTO CONSERVATIVO E RISTRUTTURAZIONE
Per tutti gli altri interventi di recupero edilizio è sempre prevista, senza alcuna data di scadenza, l’applicazione dell’aliquota Iva del 10 per cento.
Si tratta, in particolare:
A. delle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o d’opera relativi alla realizzazione degli interventi di
restauro
risanamento conservativo
ristrutturazione
B. dell’acquisto di beni, con esclusione di materie prime e semilavorati, forniti per la realizzazione degli stessi interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, individuate dall’articolo 3, lettere c) e d) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
L’aliquota Iva del 10 per cento si applica, inoltre, alle forniture dei cosiddetti beni finiti, vale a dire quei beni che, benché incorporati nella costruzione, conservano la propria individualità (ad esempio, porte, infissi esterni, sanitari, caldaie, eccetera).
L’agevolazione spetta sia quando l’acquisto è fatto direttamente dal committente dei lavori, sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore d’opera che li esegue.
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È stata reintrodotta dal periodo d’imposta 2008 la detrazione Irpef del 36 per cento relativa agli interventi di ristrutturazione, riguardanti interi fabbricati, eseguiti dal 1° gennaio 2008 al 31 gennaio 2010 da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile entro il 30 giugno 2011.
In questo caso, l’acquirente o l’assegnatario ha diritto alla detrazione Irpef del 36 per cento calcolata, indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti, sull’ammontare forfetario pari al 25 per cento del prezzo di vendita o di assegnazione dell’abitazione, risultante dall’atto di acquisto o di assegnazione.
ESEMPIO: Prezzo di acquisto dell’abitazione: = 180.000 euro
Costo forfetario di ristrutturazione (pari al 25% di 180.000 euro) = 45.000 euro
Detrazione (pari al 36% di 45.000 euro) = 16.200 euro
La spesa su cui calcolare la detrazione non può comunque eccedere l’importo massimo di 48.000 euro e deve essere ripartita in 10, 5 o 3 rate annuali di pari importo (vedi capitolo 1).
Resta fermo che anche nel caso di stipula del compromesso il rogito deve avvenire entro i termini previsti.
Per effetto delle varie disposizioni che si sono succedute nel tempo, la misura dell’agevolazione spettante varia a seconda del momento di sostenimento della spesa e del periodo in cui sono stati eseguiti gli interventi di ristrutturazione (vedi tabella).
LE CONDIZIONI RICHIESTE PER FRUIRE DELL’AGEVOLAZIONE
La detrazione Irpef si applica alle seguenti condizioni:
- l’acquisto o l’assegnazione dell’unità abitativa deve avvenire entro il 30 giugno 2011. Il termine “immobile” deve essere inteso come singola unità immobiliare e l’agevolazione non è legata alla cessione o assegnazione delle altre unità immobiliari, costituenti l’intero fabbricato, così che ciascun acquirente può beneficiare della detrazione con il proprio acquisto o assegnazione;
- l’unità immobiliare acquistata o assegnata deve far parte di un edificio sul quale sono stati eseguiti interventi di restauro e di risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia riguardanti l’intero edificio. La norma agevolativa trova applicazione, pertanto, a condizione che gli interventi edilizi riguardino l’intero fabbricato (e non solo una parte di esso, anche se rilevante);
- i lavori devono essere eseguiti dall’impresa dal 1º gennaio 2008 al 31 dicembre 2010.
COSA FARE PER OTTENERE LA DETRAZIONE
Per fruire di questa particolare agevolazione non sono necessarie né la trasmissione del modulo di comunicazione al Centro Operativo di Pescara né l’effettuazione dei pagamenti mediante bonifico.
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IN COSA CONSISTE
I contribuenti, che intraprendono la ristrutturazione e/o la costruzione della loro casa di abitazione principale, possono detrarre dall’Irpef, nella misura del 19 per cento, gli interessi passivi e i relativi oneri accessori pagati sui mutui ipotecari, per costruzione e ristrutturazione dell’unità immobiliare, stipulati con soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro dell’Unione europea, ovvero con stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.
L’importo massimo sul quale va calcolata la detrazione del 19 per cento è pari a 2.582,28 euro complessivi per ciascun anno d’imposta.
Per costruzione e ristrutturazione si intendono tutti gli interventi realizzati in conformità al provvedimento comunale che autorizzi una nuova costruzione, compresi gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 31, comma 1, lett. d), della legge 5 agosto 1978, n.
457 (ora trasfuso nell’articolo 3 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380).
Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente e/o i suoi familiari dimorano abitualmente.
A tal fine rilevano le risultanze dei registri anagrafici o l’autocertificazione, con la quale il contribuente può attestare anche che dimora abitualmente in luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici.
LE CONDIZIONI RICHIESTE
Per usufruire della detrazione in questione è necessario che siano rispettate le seguenti condizioni:
- il mutuo deve essere stipulato nei sei mesi antecedenti la data di inizio dei lavori di costruzione o nei diciotto mesi successivi; tale ultimo termine di diciotto mesi è stato elevato a partire dal 1° dicembre 2007 (fino al 30 novembre era di sei mesi);
- l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro sei mesi dal termine dei lavori di costruzione;
- il contratto di mutuo deve essere stipulato dal soggetto che avrà il possesso dell’unità immobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto reale.
La detrazione è limitata all’ammontare degli interessi passivi riguardanti l’importo del mutuo effettivamente utilizzato in ciascun anno per la costruzione dell’immobile.
La detrazione è cumulabile con quella prevista per gli interessi passivi relativi ai mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’abitazione principale soltanto per tutto il periodo di durata dei lavori di costruzione dell’unità immobiliare, nonché per il periodo di sei mesi successivi al termine dei lavori stessi.
Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui l’immobile non è più utilizzato come abitazione principale.
Non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro.
La mancata destinazione ad abitazione principale dell’unità immobiliare entro sei mesi dalla conclusione dei lavori di costruzione della stessa comporta la perdita del diritto alla detrazione.
In tal caso il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi da parte dell’Amministrazione finanziaria decorre dalla data di conclusione dei lavori di costruzione.
La detrazione non spetta se i lavori di costruzione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale non sono ultimati entro il termine stabilito dal provvedimento amministrativo che ha consentito la costruzione dell’immobile stesso (salva la possibilità di proroga); in tal caso è da questa data che inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Il diritto alla detrazione non viene meno se per ritardi imputabili esclusivamente all’Amministrazione comunale, nel rilascio delle abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia, i lavori di costruzione non sono iniziati nei sei mesi antecedenti o nei diciotto mesi successivi alla data di stipula del contratto di mutuo o i termini previsti nel precedente periodo non sono rispettati.
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La prima cosa da fare è inviare il modulo di comunicazione per la detrazione del 36 per cento ai fini IRPEF per raccomandata senza ricevuta di ritorno al Centro Servizi di Pescara, Via Rio Sparto 21 65100 Pescara. Per ogni unità immobiliare andranno trasmesse altrettante comunicazioni. Il modello va compilato in stampatello e con chiarezza in modo che sia letto dal sistema ottico predisposto dall’Agenzia delle Entrate.
facsimile modulo per la detrazione 36%
istruzioni per la compilazione del modello
Nel modulo andranno indicati:
a) Dati del dichiarante per agevolazione fiscale
- Inserire il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto che trasmette la comunicazione.
- Barrare la relativa casella se siamo possessori (proprietari o titolare di altro diritto reale) o detentore (locatario, comodatario) dell’immobile.
- Se i lavori di ristrutturazione riguardano parti comuni di edifici residenziali si dovrà barrare la casella AMMINISTRATORE se il soggetto che trasmette la comunicazione è l’amministratore del condominio, o CONDOMINO se il soggetto è uno dei condomini.
- Naturalmente si dovranno indicare i dati anagrafici di colui che trasmette il modulo e nell’apposito spazio il codice fiscale del condominio.
b) Dati dell’immobile per esenzione IRPEF
- In questa sezione si dovranno indicare i dati (rilevabili dal certificato catastale) relativi all’immobile sui quali sono stati effettuati i lavori.
- In mancanza di dati catastali si potrà indicare se è stata presentata domanda di accatastamento, barrando la relativa casella.
- Se i lavori sono stati effettuati dal locatario o dal comodatario si dovranno indicare gli estremi di registrazione del contratto di locazione o di comodato.
c) Documentazione allegata per agevolazioni IRPEF (Barrare le caselle dei documenti allegati alla domanda)
- Copia della DIA o permesso per costruire.
- Dati Catastali.
- Copie delle ricevute del pagamento ICI dal 1997.
- Delibera assembleare e tabella millesimale per lavori condominiali.
- Estremi di registrazione del contratto di locazione o comodato ed eventuale consenso del proprietario all’esecuzione dei lavori.
Se abbiamo difficoltà a reperire la documentazione suddetta, potremo inviare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (senza bollo), in cui dovremo dichiarare di essere in possesso della documentazione necessaria.
facsimile modulo per la dichiarazione sostitutiva
d) E’ importante ricordare che:
- la spedizione ad ufficio incompetente non preclude il godimento della detrazione; provvederanno gli uffici dell’amministrazione ad inoltrare la comunicazione al destinatario competente;
- è indispensabile individuare con precisione gli immobili oggetto dell’agevolazione all’interno della domanda, perché per ogni immobile si gode di un plafond di 48 mila € e, specialmente dal 2002, eseguire lavori su un immobile separatamente accatastato (anche si di fatto unito o confinante) comporta la possibilità di non ricadere nella limitazione del conteggio del plafond anche sulle opere pagate nei precedenti anni;
- la spedizione del modello deve essere fatta prima dell’inizio dei lavori.
Comunicazione all’ASL di inizio opera
Sempre prima dei lavori di ristrutturazione si dovrà trasmettere una seconda raccomandata (con ricevuta di ritorno) contenente una comunicazione all’ ASL di competenza nel territorio dove è ubicato l’immobile.
facsimile comunicazione all’ASL
Nella comunicazione andranno specificati:
- l’ubicazione dei lavori;
- i dati del committente;
- la natura delle opere;
- la data di inizio dei lavori;
- l’impresa esecutrice;
- l’assunzione, da parte dell’impresa, della responsabilità al rispetto delle regole sulla sicurezza e di contribuzione (deve sempre essere rilasciata dall’impresa ma non sempre inviata, leggi il prossimo box).
Dichiarazione dell’impresa per usufruire delle agevolazioni fiscali
Se i lavori di ristrutturazione non superano i 200 operai/giorni o per cantieri che non comportano rischi particolari, non c’è l’obbligo di trasmettere all’ASL la dichiarazione dell’impresa che dovrà comunque essere rilasciata al committente e conservata dallo stesso.
Questo per dare la possibilità al richiedente, di non perdere i benefici qualora vengano accertate violazioni a tali adempimenti da parte dell’impresa.
facsimile dichiarazione impresa
La dichiarazione deve essere firmata in carta semplice dal rappresentante legale dell’impresa. Nel caso di più imprese, la dichiarazione dovrà essere rilasciata da ognuna di esse. Nel caso prima dei lavori non siano state ancora individuate le ditte appaltatrici, la dichiarazione potrà essere inviata successivamente.
Pagamento dei lavori di ristrutturazione
Ricordiamo che è indispensabile effettuare il pagamento delle spese per i lavori di ristrutturazione solo tramite bonifico bancario da cui risulti:
- la causale del versamento;
- il codice fiscale del beneficiario dell’agevolazione;
- la partita IVA o il codice fiscale dell’impresa beneficiaria del bonifico.
Va inoltre ricordato che:
- se il pagamento è stato effettuato da più soggetti, il bonifico deve riportare il numero di codice fiscale di ognuno di essi;
- nel caso sia stato indicato solo il codice fiscale del soggetto che ha inviato la comunicazione al centro servizi, niente paura , la detrazione viene riconosciuta anche agli altri aventi diritto purché questi indichino nella loro dichiarazione dei redditi il codice fiscale riportato sul bonifico;
- in caso di lavori condominiali, nel bonifico dovrà essere trascritto il codice fiscale del condominio, quello dell’Amministratore, e dell’eventuale condomino che ha provveduto al pagamento materiale della spesa;
- in caso di comproprietà dell’immobile, il diritto alla detrazione va ripartito tra i proprietari sulla base delle spese effettivamente sostenute da ciascuno di essi. Anche in questo caso vanno riportati i codici fiscali di ognuno dei comproprietari, ricordandosi che le fatture devono essere intestate agli stessi nominativi. Tuttavia se nel bonifico è stato indicato solo il codice fiscale del soggetto che ha inviato la comunicazione al Centro Servizi, per gli altri partecipanti non decade la possibilità di ottenere il beneficio a meno che questi non si dimentichino di indicare nella loro dichiarazione dei redditi il codice fiscale riportato sul bonifico.
Nella causale del versamento si dovrà indicare la tipologia dei lavori con la successiva dicitura ” Articolo 1, comma 3, decreto del Ministro delle Finanze e dei Lavori Pubblici 18 febbraio 1998, n. 41 “.
Inoltre:
- se il contribuente che chiede di fruire della detrazione è un soggetto diverso da quello tenuto al pagamento dell’Ici, per esempio, l’inquilino, non vanno inviate le copie delle ricevute Ici. Tale adempimento non è previsto neppure per i lavori eseguiti sulle parti comuni condominiali;
- occorre allegare la fotocopia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese, se i lavori sono eseguiti sulle parti comuni di edifici residenziali; in questo caso, se l’importo dei lavori eseguiti supera quello preventivato, è necessario trasmettere la nuova e ulteriore tabella di ripartizione delle spese allo stesso ufficio che ha ricevuto la comunicazione originaria;
- occorre allegare la dichiarazione del proprietario di consenso all’esecuzione dei lavori, se questi sono eseguiti dal detentore dell’immobile (locatario, comodatario).
La risoluzione n. 325/E del 12 novembre 2007 della Agenzia delle Entrate stabilisce che lo sconto Irpef del 36% spetta anche se, in luogo della dichiarazione di inizio attività (Dia), si presenta una autocertificazione nella quale si attesta che, per i lavori ammessi al beneficio, non è richiesto alcun titolo abilitativo per realizzare l’intervento di ristrutturazione edilizia.
Ai fini della detrazione del 36% delle spese sostenute per lavori di ristrutturazione, non è obbligatorio allegare la dichiarazione di inizio attività quando l’intervento rientra tra quelli per i quali la normativa edilizia locale non prevede alcun titolo abilitativo.
Il beneficio della detrazione del 36%, (prorogato dalla finanziaria 2008 per il triennio 2008-2010) è concesso anche se, alla comunicazione di inizio lavori da inviare con raccomandata al Centro operativo di Pescara, in luogo della dichiarazione di inizio attività (Dia), si allega una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, a norma dell’articolo 7 del Dpr n. 445/2000.
Questo è il parere dell’Agenzia espresso, con la Risoluzione n. 325/E del 12 novembre 2007, a seguito di una richiesta di interpello volta a conoscere se era consentito sostituire la Dia con una autocertificazione nel caso di lavori, nella fattispecie, di manutenzione straordinaria, consistenti nella realizzazione di servizi igienico-sanitari e tecnologici, che la legge regionale non considera sottoposti all’obbligo di dichiarazione di inizio attività.
La risposta si basa sul tenore della disposizione contenuta nel decreto interministeriale n. 41/1998, secondo cui alla comunicazione di inizio lavori da trasmettere preventivamente al Centro operativo di Pescara va allegata, tra l’altro, “copia della concessione, autorizzazione ovvero della comunicazione di inizio dei lavori, se previste dalla vigente legislazione in materia edilizia”.
Nel caso specifico, poiché la normativa locale non richiede titoli abilitativi per la realizzazione degli interventi, non sarà necessario produrre alcuna certificazione.
Da ricordare:
- La sottoscrizione della dichiarazione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore.
- L’Amministrazione può sempre effettuare controlli per verificare la spettanza del beneficio del 36 per cento. In particolare, il Fisco può verificare la consistenza degli interventi realizzati per accertare che rientrino tra quelli agevolabili.
- Nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà il contribuente potrà specificare la data di inizio dei lavori e attestare la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia rientrano tra quelli agevolati dalle norme fiscali, anche se non necessitano di titoli abilitativi.
Come ottenere la detrazione IRPEF per acquisto mobili, elettrodomestici ad alta efficienza energetica, apparecchi televisivi e computer – Circolare Agenzia delle Entrate numero 35 del 17 luglio 2009
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Dovrei canbiare una caldaia vecchia di 20 anni ho diritto con l’acquisto della nuova poter sfruttare le agevolazioni fiscali previste per risparmio energetico(caldaia a metano)Grazie per eventuale risposta, Gigi!!!
gigi
28 marzo 2010 at 19:45
ho deciso di ristrutturare il servizio igienico dell’appartamento di mia proprietà al 50% e pari proprietà di mia moglie. gradirei avere alcune delucida zioni in merito alla agevolazione irpef del 36% e in modo specifico sui seguenti punti:
-devo dichiarare inizio attività lavori?
-devo trasmettere comunicazione all’ASL?
-l’IVA è per tutto l’importo al 10% oppure al 20%?
-se i lavori vengono eseguiti da più imprese regolarmente fatturati e pagati con relativo bonifico bancario, è possibile avere la detrazione su tutte le fatture(esempio: lavori idraulici piu acquisto sanitari, lavori opere murarie, acquisto piastrelle e relativa posa,)?
-a quale legge mi devo riferire per la dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio?
-le imprese che eseguono i lavori devono rilasciare certificazione della manutenzione straordinaria in essere?.
ringrazio per l’ospitalità e in attesa di una vostra cortese risposta, saluto cordialmente.
giampiero
28 marzo 2010 at 14:34
1) Il decreto incentivi, varato dal governo il 19 marzo 2010, ha eliminato l’obbligo di DIA (dichiarazione inizio attività dei lavori) per i lavori di ristrutturazione casa e lavori di manutenzione straordinaria.Purtroppo però nella pratica comune l’abolizione della DIA non sarà di facile applicazione a causa della normativa vigente a livello regionale e comunale. Dunque la risposta alla domanda “dopo il decreto incentivi 2010 serve ancora la DIA per i lavori di manutenzione straordinaria?” è sì, serve ancora almeno sino a quando le normative locali lo richiederanno.
Sì perchè il problema della DIA non riguarda solo la tipologia di lavori interessati ma anche la sua localizzazione geografica.
Infatti il decreto incentivi lascia ai comuni e alle regioni la facoltà di far valere i regolamenti urbanistici ed edilizi attualmente in vigore sul territorio. Dunque tutto si potrebbe risolvere con un nulla di fatto se non si scioglierà il nodo delle sovrapposizioni normative fra comune, regione e stato centrale in materia edilizia e urbanistica.
Alla luce di tutto ciò consigliamo di non iniziare i lavori senza DIA, ma di pazientare e attendere che questo nodo sia sciolto. E se si ha proprio urgenza di mettere a posto casa, conviene fare la richiesta per la DIA e attendere la sua abrogazione de facto e non solo de iure.
2) La comunicazione non deve essere effettuata in tutti i casi in cui i decreti legislativi relativi alle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono l’obbligo della notifica preliminare alla ASL.
3) Per tutti gli interventi di recupero edilizio è sempre prevista, senza alcuna data di scadenza, l’applicazione dell’aliquota Iva del 10 per cento. Si tratta, in particolare:
A. delle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o d’opera relativi alla realizzazione degli interventi di
– restauro
– risanamento conservativo
– ristrutturazione
B. dell’acquisto di beni, con esclusione di materie prime e semilavorati, forniti per la realizzazione degli stessi interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, individuate dall’articolo 3, lettere c) e d) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
L’aliquota Iva del 10 per cento si applica, inoltre, alle forniture dei cosiddetti beni finiti, vale a dire quei beni che, benché incorporati nella costruzione, conservano la propria individualità (ad esempio, porte, infissi esterni, sanitari, caldaie, eccetera).
L’agevolazione spetta sia quando l’acquisto è fatto direttamente dal committente dei lavori, sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore d’opera che li esegue.
4) In luogo di tutta la documentazione prevista, i contribuenti possono produrre un’autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, attestante il possesso della stessa e la disponibilità ad esibirla se richiesta dagli uffici finanziari. La dichiarazione è esente da imposta di bollo. Anche se ricorrono alla dichiarazione sostitutiva, i contribuenti sono tenuti a barrare le caselle del modulo relative alla documentazione richiesta.
5) No.
cocco bill
28 marzo 2010 at 16:17
vi ringrazio delle risposte, ma ho ancora dei dubbi sull’aliquota IVA ,se al 10% o al 20%,e piu specificatamente:
mano d’opera impresa?
materiale impresa?
mano d’opera idraulico?
materiale sanitario?
arredo bagno(trattasi di un lavabo semincasso in ceramica bianca+colonna 4 ante+base portalavabo per semincasso con due ante scarichi e 2 cassetti legno+specchiera contenitore trittiche con capello superiore lineare a 3 ante e 3 faretti alogeni)?
boiler?
lavatoio?
lavatrice?
ringrazio nuovamente e invio cordiali saluti.
giampiero
29 marzo 2010 at 19:10
L’aliquota agevolata è applicabile sia alle prestazioni di lavoro che alla fornitura di materiali e di beni, purché, questi ultimi, non costituiscano una parte significativa del valore complessivo della prestazione. I beni significativi sono stati espressamente individuati dal decreto 29 dicembre 1999.
Si tratta di:
– ascensori e montacarichi;
– infissi esterni e interni;
– caldaie;
– video citofoni;
– apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
– sanitari e rubinetteria da bagni;
– impianti di sicurezza.
Su tali beni l’aliquota agevolata del 10% si applica solo fino alla concorrenza della differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni significativi.
cocco bill
29 marzo 2010 at 19:31
L’installazione di una tettoia a copertura di un terrazzo rientra nei lavori di manutenzione con diritto all’agevolazione del 36% e conseguentemente al 20% sul successivo acquisto di mobili ecc.? Devo fare la DIA? Grazie
Rosanna
26 marzo 2010 at 00:11
A me non sembra che questa tipologia di lavori sia ricompresa in quelle ammesse a detrazione del 36% IRPEF.
cocco bill
26 marzo 2010 at 07:05
Salve, avrei da chiedervi se basta l’autocertificazione per la sostituzione del tubo del gas, la riparazione della caldaia o l’installazione di un scorrimano (in economia)? e se bisogna pagare sempre con bonifico e presentare il modulo di richiesta all’ufficio delle entrate? Grazie e distinti saluti.
giuseppe di giorgi
22 marzo 2010 at 17:59
La comunicazione al Centro Operativo di Pescara ed il pagamento, tramite bonifico bancario, dei materiali acquistati, sono obbligatori.
cocco bill
26 marzo 2010 at 07:07
Salve, premetto che devo iniziare una ristrutturazione edilizia, ho il progetto pronto gia presentato in commune ed approvato.
Per usufruire della detrazione irpef del 36%, anche sugli oneri di urbanizzazione, devo inoltrare l’apposito mudulo a Pescara allegando anche la concessione edilizia.
La domanda è cosa devo fare per prima cosa:
– Ritirare la concessione edilizia, quindi pagare gli oneri urbanizzazione
– Presentare prima il modulo a pescara
Grazie per la cortese attenzione
Giorgio
12 marzo 2010 at 09:58
Al Centro Operativo di Pescara deve inoltrare una comunicazione. A consuntivo opererà le detrazioni sulle spese sostenute, conservando gli attestati da esibire in caso di futuri controlli.
cocco bill
26 marzo 2010 at 07:11
Buonasera,
dovrei iniziare dei lavori di ristrutturazione della casa acquistata lo scorso mese (prima casa).
I lavori rientrano sia nel recupero edilizio che nel risparmio energetico.
Per quei lavori in cui non è necessaria la certificazione di un tecnico, come sostituzione infissi, sostituzione pavimenti, etc. che realizzerei quindi in proprio, è possibile usufruire della detrazione, ovviamente limitatamente ai soli materiali? Anche in questo caso è indispensabile pagare i singoli fornitori (tipo ipermercato) con bonifico bancario?
Grazie
Patrizio
11 marzo 2010 at 23:58
I materiali vanno sempre pagati con bonifico bancario. La tipologia dei lavori da lei indicati è ammessa a detrazione del 36% IRPEF.
cocco bill
26 marzo 2010 at 07:13
volevo sapere se le agevolazioni per l’acquisto di mobili, elettrodomestici, computer a fronte di una ristrutturazione edilizia valgono anche per il 2010. altra domanda: non sapevo di dover inoltrare prima di iniziare lavori dichiarazione alla Agenzia delle Entrate. la inoltro ora, devo considerare perse tutte le spese sostenute per acquisto materiali effettuate precedentemente a questa? grazie per le risposte ho trovato molto attendibile ed esauriente questo vostro sito
Anonimo
5 marzo 2010 at 19:28
Per ora nessun provvedimento di proroga è stato preso.
I lavori vanno pagati con bonifico bancario in cui è obbligatorio il riferimento alla legge.
cocco bill
5 marzo 2010 at 20:47
buongiorno, devo ristrutturare la facciata di un palazzo che ha 2 propietari;il tetto massimo di 48000 va diviso tra i due propietari o ogni propietario può detrarre fino a 48000 euro?
Ringraziando per l’interessamento porgo
Distinti saluti
Edoardo
26 febbraio 2010 at 10:10
Domande su fisco e tasse in questa sezione. Grazie
cocco bill
26 febbraio 2010 at 13:08
Vorrei porvi una domanda…abito in una villetta bi-familiare. Attualmente si è chiesta l’agevolazione (36%) per la ristrutturazione dell’appartamento posto al piano primo nel 2002, per la caldaia dell’appartamento al piano terra (55%) nel 2008. La casa è interamente intestata a mio papà, ci troviamo nella condizione di dover rifare la copertura. E’ possibile chiedere ulteriormente l’agevolazione (36%) per questa opera se pur è stata già richiesta negli altri ambiti???? E può fare questa richiesta mio papà…o è meglio che la faccio io, come usufruttuaria dell’appartamento al piano primo? Grazie
Sabry
11 febbraio 2010 at 12:12
Sabry, le chiederei di inserire il suo quesito in questa sezione. Grazie.
cocco bill
12 febbraio 2010 at 09:41
salve,volevo esporre il mio caso. devo completare un appartamento con tutti i lavori edili,questo appartamento è intestato a me come prima abitazione,a luglio mi devo sposare e quindi devo acquistare i mobili.la mia domanda è la seguente:posso usufruire oltre al recupero irpef sui lavori della prima casa,anchesul recupero irpef sull’acquisto di mobili anche se non andro ad abitare nel mio appartamento.? grazie
antonio onorato
4 febbraio 2010 at 20:12
Antonio, la sezione giusta in cui inserire i quesiti è quella su fisco e tasse. Ovvero questa.
cocco bill
12 febbraio 2010 at 09:40
Difficile che qui possa rispondervi qualcuno. La sezione giusta è quella su fisco e tasse. Ovvero questa.
cocco bill
3 febbraio 2010 at 17:11
Buongiorno. Ho una ditta di giardinaggio. Un’ amministratore mi ha richiesto una fattura con iva al 10% per la manutenzione ordinaria del giardino di un condominio ad uso prevalentemente abitativo e per le potature di piante ad alto fusto, dicendomi che rientrano tutti nel regime fiscale agevolato, ma il mio commercialista non è d’accordo. faccio presente che lavoro su circa 140 condomini, e nessun amministratore mi ha mai richiesto l’iva al 10%. Che devo fare? Grazie
Laura
26 gennaio 2010 at 10:33
Salve, sono proprietario di due appartamenti ubicati in due diversi comuni nei quali, per una non desiderata coincidenza, si dovranno effettuare lavori di straordinaria manutenzione. Ho già ottenuto la DIA per entrambi gli interventi e vorrei sapere se posso fare richiesta delle agevolazioni fiscali per tutti e due i casi (ovviamente fino al limite massimo complessivo di € 48.000,00). Grazie
Vincenzo
29 gennaio 2010 at 23:33
buongiorno, a settembre ho cominciato a ristrutturare il mio alloggio, essendo il mio primo ho comprato tutti i mobili nuovi e il mio mobiliere mi ha detto che potevo detrarre il 20% da essi.
ora il problema è questo: ho dato acconto x cucina (con bonifico appropriato) il 20 ottobre ma la cucina è arrivata solo il 21 di gennaio 2010 adesso il mobiliere dice di non potermi fare fattura con data antecedente al 31 dicembre e che quindi non posso usufruire della detrazione irpef perchè scadeva il 31/12/09.
cosa posso fare per usufruire di questa detrazione visto che la nigligenza è del mobiliere e non mia?
tessa
25 gennaio 2010 at 17:30
domanda :
ma il beneficio fiscale viene prorogato fino al 2012?
giuliano
25 gennaio 2010 at 15:10
Per ora è prorogato per i lavori effettuati fino al 31 dicembre 2010.
cocco bill
25 gennaio 2010 at 15:37
i lavori di ristrutturazione che faro nel 2010 sono detraibili ?
posso fare la comunicazione a Pescara anche se l’inizio lavori e del 25/11/2009 ?
giuliano
25 gennaio 2010 at 11:41
POSSO fare la comunicazione di inizio lavori a pescara anche se ho presentato inizio lavori il 25/11/2009 , ma ho cominciato i lavori 15/01/2010.
giuliano
25 gennaio 2010 at 13:16
1) Sì, i le spese sostenute nel 2010 per la ristrutturazione dell’immobile sono detraibili;
2) per poter usufruire della detrazione è necessario aver trasmesso la comunicazione preventiva al Centro Operativo di Pescara e che i pagamenti relativi alle spese siano stati effettuati tramite bonifico bancario o postale.
cocco bill
25 gennaio 2010 at 15:36
Buongiorno,
volevo cortesemente un chiarimento, ho presentato una D.I.A. il 11/08/2009
l’inizio lavori il 25/11/2009 perche non si conosceva la ditta fino a tal data.
I lavori consistono nella nuova costruzione di autorimessa, e ristrutturazione interna dell’immobile. la costruzione dell’autorimessa e completata, e i lavori si sono fermati per organizzare la fase di ristrutturazione; sono ancora in tempo per usufruire della detrazione 36% ?
giuliano
25 gennaio 2010 at 11:31
Nella dichiarazione 2010 – redditi 2009, potrà portare in detrazione 1/10 del 36% delle spese sostenute (quindi attestate da un bonifico bancario effettuato entro il 31 dicembre 2009) nel 2009.
cocco bill
25 gennaio 2010 at 15:40
buonasera! sto ristrutturando casa e pertanto ho effettuato i pagamenti a mezzo bonifico postale per la detrazone del 36%.fin qui tutto ok
nella ristrutturazione ho effettuato lavori di coibentazione del lastrico solare, che rientrerebbero nella detrazione al 55%.Nell’effettuare il bonifico,nonostante avessi ripetuto all’impuiegato che si trattava di un bonifico per risparmio energetico, questi ha eseguito il bonifico,ma anzichè cliccare 55% ha cliccato 36% e quindi il bonifico di lavori di coibentazione, che rientrerebbero nel 55%, me lo ritrovo con la dicituta 36%, siccome si tratta solo di un mero errore dell’impiegato, dato che nella causale è riportato “pagamento fattura per lavori di coibentazione” è possibile considerare il bonifico come 55% se sì è necessari fare qualche comunicazione all’ADE… grazie
antonio
22 gennaio 2010 at 23:23
Ovviamente io non posso dirle nulla a riguardo.
Se la spesa è consistente e dunque consistente è il differenziale del 19%, per essere sicuri è necessario proporre interpello all’ADE.
Ha ancora tempo, considerando che al costo di pochi euro potrà presentare la dichiarazione con 90 giorni di ritardo.
cocco bill
25 gennaio 2010 at 15:46
Ho usufruito delle agevolazioni per la ristrutturazione della mia casa ( individuale) nel 1998, con ultimna tranche di agevolazione Irpef nel 2002 ( allora era in lire e si poteva spalmare su 5 anni). La sspesa su cui fu calcolato il beneficio irpef, allora 41%, fu di £ 71.969.000 pari ad euro 37169.00. A quel tempo non avevo rifatto la facciata lasciando quella vecchia. Vorrei ora, dopo dodici anni rifare la facciata. IL costo di ora si somma a quello di allora ai fini del limite max consentito dalla normativa attuale che è di 48000.00 euro ? Se così potrei solo beneficiare della differenza e cioè 48000.00 meno 37169.00 e cioè 10831.00 e quindi 3899.00 che diviso per 10 anni significa 389.00 euro all’anno ?
dr Franco Perdichizzi
Franco Perdichizzi
22 gennaio 2010 at 07:37
La spesa su cui applicare la percentuale non può superare il limite di:
euro 77.468,53 per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2002;
euro 48.000,00 per le spese sostenute negli anni dal 2003 al 2009.
Il limite di spesa su cui applicare la percentuale va riferito alla persona fisica e a ogni singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati gli interventi di recupero e vale separatamente per ciascun periodo d’imposta.
Per rimuovere l’ambiguità del testo appena riportato, l’ADE chiarisce esplicitamente che nel caso in cui gli interventi consistano nella prosecuzione di interventi relativi alla stessa unità immobiliare iniziati successivamente al 1° gennaio 1998, ai fini del computo del limite massimo delle spese detraibili (48.000 euro) occorre tener conto delle spese già sostenute.
cocco bill
25 gennaio 2010 at 15:52
ho completato in data 16/12/09 i lavori relativi alla manutenzione straordinaria di un immobile prima casa da me acquistato il 27/01/09.
il 27/4/09 aveva presentato modulo x detrazione fiscale per ristrutturazione.
Purtroppo non é stato possibile completare l’impianto di allarme entro il 31/12/09.
Cosa devo fare per non perdere la detrazione fiscale del 36% su questo intervento????
Grazie per la risposta
Polly
polly
15 gennaio 2010 at 21:41
Fruirà della detrazione l’anno prossimo, a completamento lavori e pagamento con bonifico.
cocco bill
17 gennaio 2010 at 15:24
Domanda: ho visto che la detrazione irpef 36% per la ristrutturazione va ripartita obbligatoriamente su 10 anni. Questo vale anche per la provincia di trento, o noi che siamo autonomi abbiamo dei criteri diversi?!
Autonomo
15 gennaio 2010 at 19:03
Per ora dovrebbe valere anche per la provincia di Trento. Almeno per la prossima dichiarazione dei redditi …
cocco bill
15 gennaio 2010 at 19:20
In merito alle detrazioni IRPEF per acquisto mobili a seguito ristruturazioni con DIA leggo che Le spese per l’acquisto degli apparecchi incentivati devono essere sostenute, tramite bonifico, tra il 7 febbraio 2009 e il 31 dicembre dello stesso anno alla condizione che detti apparecchi siano destinati all’arredo dell’unità immobiliare ristrutturata.
Vorrei sapere se tale facilitazione e’ stata prorogata anche per il corrente anno 2010.
Grazie.
Saluti.
Ettore
ETTORE
13 gennaio 2010 at 13:14
Per ora no. Nulla vieta che fra qualche mese possa esserlo, con valenza retroattiva.
cocco bill
15 gennaio 2010 at 19:22
Chiedo scusa ma, se per qualche ritardo da parte dell’installatore non é stato possibile completare l’installazione di impianto di allarme in immobile soggetto a manutenzione straordinaria i cui lavori sono stati chiusi il 16/09/09, posso presentare una nuova domanda a Pescara sempre facendo riferimento alla DIA originaria e portando poi in detrazione a partire dal 2010???
Grazie per l’aiuto
Polly
polly
15 gennaio 2010 at 21:54
Le spese sostenute nell’attesa della riattivazione (speriamo!) devono comunque riportare l’articolo attuale nella causale del bonifico?
Grazie mille in anticipo,
Saluti,
Alessio
AlessioM
16 gennaio 2010 at 23:07
L’articolo di legge va sempre riportato nel bonifico.
cocco bill
17 gennaio 2010 at 07:34
Grazie mille,
Alessio
AlessioM
17 gennaio 2010 at 11:27
nella casa dove abito, mia madre è usufruttuaria, ma non ci abita, però il mod, 730 lo fà lei. Siccome devo sostituire la caldaia a GPL per la produzione di acqua sanitaria + riscaldamento. Più avanti, settembre, devo anche sostituire la vecchia termocucina con una stufa a pellet,vorrei sapere se la detrazione del 36% è per tutte e due le caldaie, a nome di chi devo fare il bonifico a nome mio ,o di mia madre, per ogni acquisto devo mandare una comunicazione, insieme alla comunicazione anche una copia del bonifico.
leonardo
12 gennaio 2010 at 19:52
Può godere lei, Leonardo, della detrazione essendo convivente dell’usufruttuaria.
Però deve lei, Leonardo, istruire personalmente la pratiche DIA, inviare la comunicazione al Centro Operativo di Pescara e pagare i bonifici.
Nella comunicazione può indicare che deve effettuare due installazioni.
La comunicazione a Pescara va fatta prima di iniziare i lavori. Non deve inviare copia del bonifico che invece dovrà conservare per esibirlo in occasione di eventuali controlli.
cocco bill
15 gennaio 2010 at 19:27
Buongiorno,
sto acquistando un appartamento in una costruzione completamente ristrutturata da costruttore.
La denuncia di inizio attività lavori presso il comune è del 1 Giugno 2007. L’appartamento è ancora in fase di ultimazione (mancano i sanitari, pavimenti e le porte).
La consegna della casa è prevista per il primo trimestre 2010.
Vorrei sapere se posso beneficiare della detrazione del 36% e se è possibile detrarre anche l’acquisto dei mobili e degli elettrodomestici.
Grazie
maria
10 gennaio 2010 at 17:58
La ristrutturazione è stata eseguita dal costruttore e per lei il problema non si pone per i benefici IRPEF di cui tratta l’articolo che ha commentato .
Può invece accedere ad altre agevolazioni previste per l’acquisto di immobili ristrutturati.
cocco bill
10 gennaio 2010 at 18:56
Se ho capito bene il prossimo anno (visto che il rogito è a marzo 2010)potrò portare in detrazione il 25% del prezzo di vendita dell’immobile con un massimo di 48 mila euro?
Anche se la DIA è del 1 giugno 2007?
E senza la necessità di provvedere al pagamento dell’immobile tramite bonifico? (ved punto 5 della guida sopra riportata).
Vale la stessa cosa per il posto auto di pertinenza o devo fare il bonifico per la detrazione?
Invece per l’acquisto dei mobili e degli elettrodomestici non ho capito bene come fare.
Grazie ancora.
maria
10 gennaio 2010 at 20:25
A quali altre agevolazioni ci si riferisce??!
Io devo rogitare a marzo 2010 l’acquisto di un appartamento da impresa che ad oggi è proprietaria dell’immobile ed anche impresa che ristruttura. Posso beneficiare della detrazione del 36% oppure no?!!
Inoltre l’appartamento che sto per acquistare sito a Bologna è vincolato dalle Belle Arti e dalla Sovrintendenza. Se non posso usufruire della detrazione IRPEF del 36% posso usufruire di eventuali altri detrazioni ed agevolazioni e quali?
paola
10 febbraio 2010 at 15:26
Paola, le chiederei di inserire il suo quesito in questa sezione. Grazie.
cocco bill
12 febbraio 2010 at 09:44
Ho letto la discussione con Ivan.
Facendo istanza di interpello all’ade in questi giorni non so se avrò la risposta in tempo per la compilazione del 730 (hanno 120 gg di tempo per rispondere!).
Cosa potrei fare se ad aprile non ho ancora una risposta alla mia istanza?
Inserisco o no le detrazioni nella mia dichiarazione dei redditi?
A cosa potrei andare incontro se sbaglio?
rosi
8 gennaio 2010 at 19:25
Può presentare il 730 nei termini senza fruire delle detrazioni.
Poi entro il 25 ottobre presentare un 730 a rettifica, reclamando un maggior credito o un minor debito.
cocco bill
8 gennaio 2010 at 19:32
Scusi ma la mia domanda era:
ho diritto alla detrazione irpef per acquisto mobili ed elettrodomestici anche se non ho eseguito lavori di manutenzione straordinaria o ristrutturazione edilizia
ma ho soltanto acquistato una stufa a pellet per la quale ho diritto alla detrazione del 36%???
Di nuovo grazie
rosi
8 gennaio 2010 at 18:48
Per quanto riguarda questo aspetto conviene leggere la discussione, qui riportata, sviluppata da un nostro lettore (IVAN).
Ritengo sia molto istruttiva.
cocco bill
8 gennaio 2010 at 18:54
argomento trattato 100000000000 volte, ma ogni tanto tornano i dubbi:
Stufa a pellet acquistata e montata, comunicazione a Pescara, fatture pagate con bonifici, quindi detrazione 36%.
In seguito acquisto cucina (purtroppo con elettrodomestici classe A non A+!), mobili soggiorno, televisore, armadio ecc…
So che c’è una circolare AdE di luglio 09 (n.35?) che parla di detrazione x mobili solo in seguito a ristrutturazione e non parla di interventi per conseguimento risparmio energetico (v stufa), ma non mi è chiara per niente…
Insomma, ho diritto o no alla detrazione irpef 20% per tutto il mio mobilio? e se sì posso scorporare dalla fattura gli elettrodomestici non in classe A+ e chiederla solo per il resto della cucina?
Penso con terrore al momento in cui dovrò compilare il 730!!! Grazie
rosi
8 gennaio 2010 at 17:42
Immagino che l’acquisto ed il pagamento con bonifico per mobili elettrodomestici ecc… sia stato effettuato prima del 31 dicembre 2009.
Io non sono l’ADE, signora, ma se mi trovassi nelle sue condizioni farei la stessa cosa che ha intenzione di fare lei.
Mi sembra un atteggiamento da contribuente più che corretto sul quale non ci sarebbe, a mio parere, nulla da ridire.
Capisco la noia di dover procedere allo scorporo, ma con un pò di pazienza ci si riesce.
cocco bill
8 gennaio 2010 at 17:56
Buonasera,
vorrei se possibile sottoporvi un quesito.
Il mio caso è relativo all’abbattimento di una parete per creare un unico vano, oltre al rifacimento dell’impianto elettrico e dell’antenna dei due vani uniti.
Mi sono avvalso ti un geometra per farmi supportare nell’operatività ed ahimè non abbiamo inviato la dichiarazione di inizio lavori a Pescara.
HO effettuato tutti i pagamenti con le attenzioni necessarie per beneficiare della detrazione del 36%; ho inoltre acquisato mobili ed elettrodomestici al fine di utilizzare la detrazione del 20%.
DIA inviata al comune il 15/10/2009, lavori iniziati a novembre 2009 e tutti i pagamenti fatti mediante bonifici entro il 31/12/2009.
Ora vi chiedo posso inviare anche ora in ritardo la comunicaizone di inizio lavori a Pescara ? Come posso fare?
Grazie.
Christian
8 gennaio 2010 at 16:31
La procedura per fruire delle detrazioni 36%+20% si basa proprio sull’invio della comunicazione a Pescara.
cocco bill
8 gennaio 2010 at 17:31
Volevo un chiarimento. Nell’ambito dei lavori di ristrutturazione della mia casa (con relativa comunicazione inviata a Pescara), vorrei acquistare direttamente un climatizzatore ed incaricare successivamente un installatore. E’ quindi possibile chiedere l’agevolazione fiscale emettendo due bonifici (uno per la mera fornitura che necessariamente non riporterà i costi di installazione ed uno per la semplice installazione)? grazie mille
Picca
6 gennaio 2010 at 22:49
Le suggerirei un’unica fattura comprensiva della fornitura del climatizzatore.
Se la spaventa il ricarico da parte dell’installatore, forse si convincerà sapendo che se l’acquisto viene effettuato dall’installatore si può fruire anche dell’IVA al 10%.
cocco bill
8 gennaio 2010 at 17:34
Salve a tutti,
scrivo questa volta non per porre una domanda ma per raccontare della mia esperienza (o almeno del suo inizio), anche perché è assolutamente un caso limite.
– Il giorno 30 Dicembre ho presentato e protocollato in comune una DIA per lavori di sostituzione impianto idrico del bagno, sanitari, piastelle etc.
Lo stesso giorno ho inviato la comunicazione all’AdE ed all’ASL. I lavori dovrebbero cominciare, dopo il silenzio-assenso del comune, in data 1/2/10, e finire entro 10 giorni.
– Il giorno 31 Dicembre (ebbene sì, proprio l’ultimo giorno utile) ho acquistato quasi tutto il mobilio, ho effettuatod i bonifici con tutti i dati richiesti, assicurandomi inoltre di poter ricevere dai venditori fattura alla stessa data. Ho acquistato dei materiali per la ristrutturazione (piastelle) sempre il 31/12/2010.
Nella prossima dichiarazione dei redditi (**A LAVORI CONCLUSI**) procederò con la detrazione del 36% del materiale e del 20% del mobilio acquistati nel 2009. Ho studiato con attenzione la circolare 35/2009 dell’AdE, e sono abbastanza convinto che non sia richiesta l’anteriorità della conclusione dei lavori alla data dell’acquisto del mobilio. L’unica condzione richiesta è che i lavori “vengano effettivamente svolti”. A riguardo, è importante sottolineare che nel momento in cui chiederò la prima detrazione nella prossima dichiarazione dei redditi (aprile 2010) i lavori saranno **già conclusi**. Peraltro, parte delle detrazioni dei lavori (relative ai materiali) saranno relative al 2009, così come il mobilio, parte invece sarà relativa al 2010 (pagamento dei lavori ed altro materiale).
In ogni caso, vista la delicatezza della situazione, ho intenzione di procedere a breve con un interpello all’AdE, anche per tutelarmi da eventuali sanzioni. Vi terrò informati a riguardo.
Grazie mille e buon anno a tutti!
ale
Ale
3 gennaio 2010 at 19:20
acquistando una caldaia + una caldaia o stufa a pellett nello stesso anno (per lo stesso immobile) si possono portare in detrazione del 36% tutti e due?
leonardo
30 dicembre 2009 at 20:52
dovendo sostituire la caldaia , (con una caldaia a non condezazione) posso detrarre il 36%
leonardo
30 dicembre 2009 at 19:27
Negli interventi ammissibili a detrazione del 36% IRPEF c’è anche la sostituzione della caldaia.
Forse la cosa le era sfuggita, leggendo l’elenco.
cocco bill
30 dicembre 2009 at 19:53
Il venditore da cui acquisto il materiale edilizio per ristrutturare il mio appartamento sostiene di non potermi applicare l’iva al 10%. Il mio architetto invece mi assicura che essendo la DIA con autorizzazione ai lavori “in economia” ho diritto, in quanto proprietario-esecutore, all’iva agevolata e alla detrazione del 36%, di cui ho già effettuato la procedura. Il manuale dell’Agenzia delle Entrate mi risulta poco chiaro su questo argomento. Ho diritto o meno all’iva agevolata?
Vi ringrazio per la risposta e complimenti per l’ottimo sito. Auguri di buon anno.
Flavio Bellinazzi
30 dicembre 2009 at 15:04
Nelle affermazioni del suo architetto c’è sicuramente tanto buon senso. Ma, purtroppo per lei, il buonsenso non è una qualità che distingue legislatori e burocrati.
Non si può applicare l’Iva agevolata al 10 per cento:
* ai materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori;
* ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente;
* alle prestazioni professionali, anche se effettuate nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero edilizio;
* alle prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori.
L’aliquota Iva del 10 per cento si applica, inoltre, alle forniture dei cosiddetti beni finiti, vale a dire quei beni che, benché incorporati nella costruzione, conservano la propria individualità (ad esempio, porte, infissi esterni, sanitari, caldaie, eccetera).
Solo in questo caso l’agevolazione spetta sia quando l’acquisto è fatto direttamente dal committente dei lavori, sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore d’opera che li esegue.
Veda se per questi beni finiti riesce a risparmiare il 10% di IVA.
cocco bill
30 dicembre 2009 at 19:47
io e mia moglie abbiamo deciso di ampliare la nostra abitazione principale,dato che siamo in regime di separazione dei beni ed essendo l’immobile intestato a mia moglie; posso io avendo l’irpef piu’ alta chiedere come coniuge la detrazione del 36%?
roberto
29 dicembre 2009 at 16:31
Trattandosi di una detrazione dall’Irpef sono ammessi a fruire della detrazione sulle spese di ristrutturazione tutti coloro che sono assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche, residenti o meno nel territorio dello Stato.
Più in particolare possono beneficiare dell’agevolazione non solo i proprietari degli immobili ma anche tutti coloro che sono titolari di diritti reali sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese.
In sostanza i soggetti di seguito indicati:
* il proprietario o il nudo proprietario;
* il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
* chi occupa l’immobile a titolo di locazione o comodato;
* i soci di cooperative divise e indivise;
* i soci delle società semplici;
* gli imprenditori individuali, limitatamente agli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce.
Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché sostenga le spese, le fatture e i bonifici siano a lui intestati e purché la condizione di convivente o comodatario sussista al momento dell’invio della comunicazione di inizio lavori.
Sono definiti familiari, ai sensi dell’art. 5 del Testo Unico delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo grado.
In questo caso (e ferme restando le altre condizioni) la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare che usufruisce della detrazione.
cocco bill
29 dicembre 2009 at 17:47
Buongiorno,
ho installato dei climatizzatori con pompa di calore usufruendo della detrazione 36% nel 2009, è condizione valida per il bonus arredi?
I mobili che ho ordinato arriveranno nel 2010, se faccio un bonifico di acconto con la maggior parte della somma (e relativa fattura di acconto) è considerato entro i termini o anche la fattura di saldo deve essere entro l’anno?
Grazie per l’attenzione
Stefano
28 dicembre 2009 at 16:12
Dico a lei Stefano quello che ho già riferito ad altri lettori.
A queste tipo di domande può rispondere solo l’ADE attraverso lo strumento noto come INTERPELLO.
Il suggerimento che posso dare per evitare l’insorgere di problemi nella detrazione del 36% dell’IRPEF è di procedere nel modo più lineare possibile.
Recependo queste indicazioni:
1. le detrazioni del 36% degli importi sostenuti nei lavori di ristrutturazione seguono il principio di cassa. L’importo detraibile – nella quota spettante per l’anno 2010 – è solo quello riferibile a quanto pagato con bonifico bancario entro il 31 dicembre 2009;
2. i lotti di lavori vanno pertanto completati entro il 31 dicembre 2009. O, al massimo, va anticipato a tale data il pagamento dei lavori residuali da eseguire nei primi mesi del 2010.
3. per altri lavori di ristrutturazione da eseguire nel corso 2010 va ripetuta la procedura con DIA, comunicazione all’ASL (quando previste) e comunicazione al Centro Operativo di Pescara;
4. il bonifico per l’acquisto dei mobili (IRPEF al 20%) va effettuato entro il 31 dicembre 2010. Così anche la fattura (che presuppone la consegna della merce) deve avere data non successiva al 31 dicembre 2009. Questa misura anticrisi, infatti, è limitata al 2009 e nessuno sa se sarà prorogata per il 2010.
Per sapere come procedere tramite interpello, qui ci sono tutte le indicazioni necessarie.
cocco bill
28 dicembre 2009 at 18:11
Buongiorno,
grazie di nuovo per la chiarezza delle informazioni.
Faccio un’ultima domanda.
Ho terminato i lavori di ristrutturazione per agevolazione 36%. Ho già adempiuto a tutta la parte burocratica e adesso devo pagare.
Devo utilizzare un modello particolare per il bonifico che si trova in banca, oppure posso fare un semplice bonifico on-line indicamndo lavori eseguiti, CF mio e dell’Impresa che li ha eseguiti e la dicitura “Art. 1, comma 3 decreto Min.Fin. 18 feb 1998 n.41”?
Grazie mille!
Gianluca
28 dicembre 2009 at 11:42
Non esistono modelli particolari per il bonifico.
Per fruire della detrazione è necessario che le spese detraibili siano pagate tramite bonifico bancario o postale da cui risultino la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
Nella causale del versamento si dovrà inoltre indicare la tipologia dei lavori con la successiva dicitura ” Articolo 1, comma 3, decreto del Ministro delle Finanze e dei Lavori Pubblici 18 febbraio 1998, n. 41 “.
cocco bill
28 dicembre 2009 at 12:04
buona sera, grazie per le consulenze che ci date.
volevo un momentino prospettare il mio caso:
ho acquistato casa, in comunione dei beni con mia moglie, nel 2009, ed ho iniziato i lavori di ristrutturazione preventivamente comunicati all’apposito ufficio di Pescara, indicando tutti e 2 i C.F.. I lavori prevedono anche interventi di riqualificazione energetica (detrazione d’imposta del 55%), che termineranno entro l’anno, mentre altri lavori termineranno nel 2010; devo inviare qualche comunicazione per comunicare che i lavori non sono ancora ternminati (per il 36%)? potrò usufruire della detrazione del 36% solo a termine lavori? per il risparmio energetico, posso già usufruire a partire dalla prossima dichiarazione dei redditi? le ft per ristrutturazione pagate nel 2009, potrò portarle in detrazione solo a partire dalla dich dei redditi del 2010? grazie ancora e buon lavoro.
giuseppe
18 dicembre 2009 at 22:54
A queste tipo di domande può rispondere solo l’ADE attraverso lo strumento noto come INTERPELLO.
Il suggerimento che posso dare per evitare l’insorgere di problemi nella detrazione del 36% dell’IRPEF è di procedere nel modo più lineare possibile.
Recependo queste indicazioni:
1. le detrazioni del 36% degli importi sostenuti nei lavori di ristrutturazione seguono il principio di cassa. L’importo detraibile – nella quota spettante per l’anno 2010 – è solo quello riferibile a quanto pagato con bonifico bancario entro il 31 dicembre 2009;
2. i lotti di lavori vanno pertanto completati entro il 31 dicembre 2009. O, al massimo, va anticipato a tale data il pagamento dei lavori residuali da eseguire nei primi mesi del 2010.
3. per altri lavori di ristrutturazione da eseguire nel corso 2010 va ripetuta la procedura con DIA, comunicazione all’ASL (quando previste) e comunicazione al Centro Operativo di Pescara.
cocco bill
28 dicembre 2009 at 11:58
Salve,
complimenti per il vostro lavoro e le utilissime informazioni che fornite.
Avrei alcune domande
1) come viene applicata l’aliquota al 10% sul materiale relativo a ristrutturazioni agevolate al 36%? Se compro il materiale direttamente io, devo chiedere l’applicazione del 10% al fornitore? La ditta che esegue i lavori mi ha detto che, se comprano loro, pagano cmq al 20%, possibile??
2) Importante: Avendo appena comprato casa (ottobre) NON devo inviare le copie delle ricevute ICI pagate dal proprietario precedente, giusto?
3) E’ possibile fare la comunicazione all’ADE con la DIA presentata, ma *PRIMA* dei 30 giorni, e nel frattempo acquistare mobili (per l’agevolazione al 20%) ed eventualmente materiale per i lavori, indicando nella comunicazione all’ADE una data inizio lavori successiva (ad es. 20 gennaio) utile per l’assenso alla DIA ?
Grazie mille!!
ale
Ale
18 dicembre 2009 at 12:08
giusto per chiarire il punto 3), che ho scritto in maniera un po’ contorta, faccio un esempio:
21/12/09: presento la DIA al comune ed invio la comunicazione all’ADE
23/12/09: acquisto materiale da costruzione con bonifico (senza cmq cominciare i lavori)
27/12/09: pago mobili tramite bonifico
22/01/10: scattato il silenzio-asseinso, cominciano i lavori
27/01/10: bonifico all’azienda per l’esecuzione dei lavori
Ale_
18 dicembre 2009 at 15:01
ho acquistato un appartamento nuovo , rogitando nel mese di ottobe 2009. I mobili, nonchè gli elettrodomestici presumibilmente mi arriveranno verso la metà del mese di gennaio 2010. Ho iniziato a pagare dando dei piccoli acconti. non ho fatto nessuna comunicazione all’Ufficio delle Entrate a Pescara. Sono ancora in tempo per usufruire dell’agevolazione fiscale del 36%. E se si, come devo fare. Grazie infinite
rombodituono
18 dicembre 2009 at 07:11
Grazie per l’ottima guida, ho già mandato tutta la documentazione, finito i lavori, adesso mi sto occupando degli elettrodomestici. Il mio dubbio è il seguente: per frigo e lavatrice la classe A+ si trova senza problemi nei negozi, ma sulla cucina a gas il massimo che riesco a trovare è classe A. Rientra ugualmente nei benefici?
Giorgio
11 dicembre 2009 at 14:53
Mi spiace Giorgio, ma la normativa è chiarissima, almeno in tal senso.
Gli elettrodomestici devono essere di classe A+ per fruire della detrazione IRPEF del 20% sulla spesa sostenuta..
Non va affatto bene la sola classe A.
E, comunque, tenga ben presente che gli acquisti in parola vanno effettuati (e pagati con bonifico bancario) entro il 31 dicembre.
Nessuno sa se i benefici verranno prorogati al 2010.
c0cc0bill
11 dicembre 2009 at 16:32
Ho letto che la detrazione del 19% sui mutui spetta anche in caso di ristrutturazione della “prima casa” e che si cumula con quella spettante sul mutuo ottenuto per l’acquisto della stessa.
Nel dsescrivere “le condizioni richieste” (al punto 6) si parla però solo dell’ipotesi di costruzione della prima casa.
Quid iuris in caso di ristrutturazione?
giuseppe
9 dicembre 2009 at 07:51
ho intenzione di comprare un appartamento di circa 140 mq all’interno del quale dovro’ fare delle modifiche, senza mettere mano agli impianti elettrici e idrici, solo sostituire porte interne, pavimenti e caldaia esterna e posare un garage in legno di circa 30 mq nella zona cortile.Posso uufruire delle detrazioni fiscali previste per tali lavori? Se si i lavori devono comunque essere eseguiti da una ditta?
lazzaro
7 dicembre 2009 at 15:02
Deve far riferimento alla lista di lavori ammessi a detrazione. La ristrutturazione può anche essere eseguita in economia. In tal caso però non potrà fruire dell’acquisto dei materiali e degli impianti con IVA agevolata al 10%.
Faccia pure riferimento a quest’altro articolo.
c0cc0bill
7 dicembre 2009 at 18:43
Salve stiamo terminando dei lavori di ristrutturazione del garage-veranda della ns abitazione mi chiedevo tutte le fture con relativi bonifici devo conservarli e presentarli con la prossima denuncia dei redditi? Avendo presentato a Pescara la domanda con l’autocertificazione dei documenti chi mi potrebbe chiedere la presentazione dei documenti e potrebbero anche non chiederlo? Ultimo punto dovremmo acquistare il cancello per l’ingresso al garage ma ormai essendo a fine anno credo che slitterà all’anno prossimo questo rientrerà nella denuncia dei redditi del prossimo anno o del 2011? Grazie mille e complimenti per l’utilissimo sito
Cinzia
7 dicembre 2009 at 09:48
Deve conservare le fatture almeno fino al 31 dicembre 2023.
Infatti lei suddividerà l’importo – della spesa sostenuta nel 2009 per i lavori di ristrutturazione – in dieci annualità.
A partire dalla dichiarazione 2010 – redditi 2009 porterà una rata in detrazione del 36%.
L’ultima rata da portare in detrazione del 36% sarà inserita nella dichiarazione 2019 – redditi 2018.
Ma la dichiarazione 2019 – redditi 2018 potrà essere esaminata dall’ADE fino al 31 dicembre del 2023 (cinque anni a partire dal 31 dicembre dell’anno di fiscalità che è il 2018). E quindi, a richiesta, lei dovrà presentare le fatture relative ai lavori di ristrutturazione ultimati nel 2009.
Altrimenti rischia di dover restituire, nel 2023, tutte le detrazioni indebitamente percepite negli anni addietro fino al 2009. Più sanzioni ed interessi.
Ergo, le fatture dovranno essere conservate in cassaforte ignifuga, anti asporto ed anti terremoto. Perchè altrimenti, senza quelle e dopo una verifica fiscale, lei andrà in rovina.
Ultimo punto. La prima rata (delle 10) afferente la spesa sostenuta per il cancello, acquistato nel 2010, andrà detratta (nella misura del 36%) nella dichiarazione 2011 – redditi 2010.
c0cc0bill
7 dicembre 2009 at 10:43
Buongiorno,
sottopongo un caso pratico per vedere se ho capito bene.
Stò per cambiare la centralina del mio antifurto di casa e installare dei rilevatori per l’apertura dei serramenti. La spesa si aggira intorno ai 2.500 euro.
Da quello che ho letto posso godere delle Agevolazioni fiscali come Ristrutturazione edilizia (36%) facendo richiesta al Centro Operativo di Pescara.
Successivamente (ento il 31/12/2009) acquisterò i mobili di casa spendendo almeno 10.000 euro.
Posso godere dell’ulteriore detrazione del 20% sui 10.000 euro oppure l’importo da detrarre si ferma alla concorrenza della spesa effettuata per la ristrutturazione (20% di 2.500)?
Grazie mille.
Gianluca
2 dicembre 2009 at 13:48
Se ritiene di aver diritto alla detrazione del 36% IRPEF per la ristrutturazione, può anche fruire della detrazione IRPEF del 20% sull’importo relativo all’acquisto di mobili.
La data di quest’ultimo beneficio scade il 31 dicembre 2009.
Per i mobili può godere della detrazione fino a 2000 euro, ripartiti in un piano quinquennale (max 400 euro/anno).
c0cc0bill
2 dicembre 2009 at 14:09
Perchè mi scrive “se ritiene di aver diritto alla detrazione del 36%”?
I cambio della centralina dell’antifurto di casa e l’installazione dei rilevatori per l’apertura dei serramenti non rientrano tra i lavori che godono di tale detraibilità?
Gianluca
2 dicembre 2009 at 14:31
Inoltre per i mobili la detrazione non è su 5 anni?
Cioè max 400 euro/anno?
Gianluca
2 dicembre 2009 at 14:34
Ha ragione, sono cinque rate annuali per i mobili. Provvedo a correggere sennò si crea confusione.
c0cc0bill
2 dicembre 2009 at 14:40
Grazie.
E’ facile perdersi in mezzo a questa legislazione…
E per quanto riguarda l’altra domanda:
“Il cambio della centralina dell’antifurto di casa e l’installazione dei rilevatori per l’apertura dei serramenti non rientrano tra i lavori che godono di tale detraibilità”?
Gianluca
2 dicembre 2009 at 14:45
Scrivo così perchè, se legge i commenti appena dopo il suo, ho rilevato il sussistere di qualche equivoco.
Non posso io certificare se uno specifico intervento sia suscettibile o meno di detrazione del 36%.
Questo può farlo solo l’ADE ed il cittadino, può allo scopo, utilizzare uno strumento che prende il nome di interpello.
Nell’articolo c’è la lista dei lavori indicati dall’ADE. A ciascuno il compito e l’onere di interpretare e capire se i lavori che si intendono eseguire, qualora si discostino da quelli indicati, possano essere suscettibili di detrazione.
c0cc0bill
2 dicembre 2009 at 14:44
Chiarissimo!
Grazie di nuovo.
Gianluca
2 dicembre 2009 at 14:47
Complimenti per la competenza e per la cortesia nel rispondere così ripetutamente.
Vi sottopongo il mio caso:
ho il rogito per una casa nuova il 10 dicembre e provvederò successivamente a piccole ristrutturazioni edilizie che necessitano di DIA. Vorrei però usufruire della detrazione del 20% anche per mobili, elettrodometici e pc, allora mi chiedo, visto che i 30 giorni del silenzio-assenso del comune sulla DIA scadranno a gennaio, posso comunque chiedere la detrazione del 20%?
I passi sarebbero:
rogito 10 dicembre – DIA – comunicazione a pescara – acquisto mobili con bonifico entro l’anno – in caso di silenzio/assenso inizio dei lavori verso metà gennaio
…o prima del silenzio-assenso non posso fare alcunchè (perdendo quindi il diritto alla detrazione del 20%)?
Grazie
Vito
2 dicembre 2009 at 13:44
Lei ha centrato il suo problema, complimenti.
A rigore lei potrebbe solo sperare in una proroga al 2010 del provvedimento riguardante la detrazione IRPEF 20% sulle spese sostenute per l’acquisto del mobilio.
Affermare in seguito ad un potenziale controllo “ho comprato i mobili e li ho pagati entro il 31 dicembre con bonifico bancario confidando in un assenso a gennaio …” la espone a qualche rischio che solo lei può valutare se vale la pena correre.
Si potrebbe però anche “stralciare” qualche intervento che non necessita di DIA e procedere subito … associando l’acquisto di mobili a quell’intervento.
Di lavoretti che normalmente non richiedono DIA ce ne sono tanti nel menù fornito dall’ADE …
c0cc0bill
2 dicembre 2009 at 15:03
Attenzione!!!! Oggi il tipo dell’ADE mi ha detto che per accedere alla detrazone del 20% bisogna fare opere di manutenzione straordinaria specificando che per manutenzione straordinaria sono le opere che prevedono l’obbligo della DIA. Ha quindi escluso il mio esempio che ho riportato: La messa a norma dell’impianto elettrico con sostituzione del salvavita.
Detto questo comincio a perdere ogni speranza maturata fino ad ora… Credo che tuttle opere elencate nella guida dell’ade non fanno parte della categoria di manutenzione straordinaria ma vengono lì elencate per distinguerle da opere che fanno espressamente parte della categoria “della manutenzione ordinaria”che non agevolate. Si vuole dire che: pur essndo queste piccole opere di manutenzione ordinaria vengono espressamente distinte per il valore di sicurezza e tecnologia che contengono e per questo agevolate, ma questo principio non basta a far scattare l’accesso alla detrazione del 20% sui mobili.
Non voglio far polemica ma voglio solo confrontarmi con voi e capire come la pensate dopo questa mia osservazione.
Ivan
4 dicembre 2009 at 17:02
La sua non è polemica Ivan. Anzi, meglio un contraddittorio per evitare errori.
In questa ottica, riporto allora l’articolo di legge in questione, perchè si possa dibattere su dati di fatto certi.
Articolo 2 Decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 – “Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 dell’11 febbraio 2009
Detrazione per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici
1. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui all’articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati su singole unità immobiliari residenziali iniziati a partire dal 1° luglio 2008, a fronte di spese sostenute dalla predetta data, e’ riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 20 per cento delle ulteriori spese documentate, effettuate con le stesse modalità, sostenute dal 7 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, per l’acquisto di mobili, elettrodomestici ad alta efficienza energetica, esclusi quelli indicati al secondo periodo, nonche’ apparecchi televisivi e computer, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al primo periodo e’ cumulabile con la detrazione per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazione prevista dal comma 353 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come prorogata dal comma 20 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
2. La detrazione di cui al comma 1, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, e’ calcolata su di un importo massimo complessivo non superiore a 10.000 euro.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto la Presidenza del Consiglio dei Ministri promuove la stipula di un apposito protocollo di intenti con i produttori dei beni per i quali sono previsti gli incentivi di cui al presente decreto; nel protocollo sono definiti gli impegni assunti in ordine alle garanzie di mantenimento dei livelli occupazionali, alle modalità con le quali assicurare il rispetto dei termini di pagamento previsti nei rapporti con fornitori e con gli altri soggetti della filiera produttiva e distributiva, nonche’ allo sviluppo e al mantenimento di iniziative promozionali finalizzate a stimolare la domanda e a migliorare l’offerta anche dei servizi di assistenza e manutenzione.
c0cc0bill
4 dicembre 2009 at 17:19
Al decreto diventato legge segue la circolare attuativa che meglio specifica le modalità di accesso al beneficio predetto.
Parlo della circolare 35/E che fà chiaramente riferimento alla manutenzione straoridinaria definita da apposita legge che devo ammettere né esclude ma neanche include opere tipo cambio tubo gas o messa in sicurezza dell’impianto elettrico.
“manutenzione straordinaria, di cui alla lett. b) dell’art. 31 della
Legge 5 agosto 1978, n. 457;
· restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lett. c) dell’art. 31
della Legge 5 agosto 1978, n. 457;
· ristrutturazione edilizia, di cui alla lett. d) dell’art. 31 della Legge 5
agosto 1978, n. 457”.
Considerando che tali opere da nessuna parte vengono incluse tra le opere di manutenzione straordinaria e da ritenere che sono opere di mnutenzione ordinaria ma che si preferisce agevolare per fare in modo che più persone pongano attenzione ad impianti altrimenti trascurati. Questa volontà però non la fà includere nelle opere di man. straordinarie e quindi non fa accedere all’agevolazione del 20% dei mobili.
Credo che questa logica, peraltro esposta dal call cetntre dell’ADE, risulti inattaccabile rivelando quindi quanta disinformazione si è messa in giro a partire dal sole 24 che da subito a stappato bottiglie di spumante per chi doveva acquistare mobili. E’ stato il primo a dire che con il semplice cambio del tubo del gas si aveva accesso alla detrazione in oggetto. L’articolo successivo uscito in agosto dopo la circolare infatti si rimangia quanto detto, questo significa che la nostra rimarrà solo un illusione salvo diverse strategie che potremmo pensare di trovare al limite del lecito.
Oppure si potrebbe fare comunque la Dia che comunque necessita di 30gg per il silenzio assenso e che porterebbe fuori tempo max tutta l’operazione dato che siamo al 4/12.
Cosa suggerite? Vi convince la mia tesi?
Ivan
4 dicembre 2009 at 22:20
Dalla guida ADE
PER QUALI LAVORI SPETTANO LE AGEVOLAZIONI
I lavori per i quali spettano le agevolazioni fiscali sono quelli elencati nell’articolo 3 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (precedentemente individuati dall’art. 31, lettere a), b), c) e d) della legge 5 agosto 1978, n. 457).
In particolare, la detrazione Irpef riguarda le spese sostenute per eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria, le opere di restauro e risanamento conservativo e i lavori di ristrutturazione edilizia per i singoli appartamenti e per gli immobili condominiali.
Gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi all’agevolazione Irpef solo se riguardano determinate parti comuni di edifici residenziali.
Tra le spese per le quali compete la detrazione, oltre a quelle per l’esecuzione dei lavori, sono comprese:
* le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse;
* le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento;
* le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi della legge 46/90 (impianti elettrici) e delle norme UNICIG per gli impianti a metano (legge 1083/71);
* le spese per l’acquisto dei materiali;
* il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti;
* le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi;
* l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori;
* gli oneri di urbanizzazione;
* gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati (decreton. 41 del 18 febbraio 1998).
Altre categorie di interventi ammessi alla detrazione
Sono pure ammessi al beneficio della detrazione gli interventi finalizzati:
* alla realizzazione di autorimesse o posti auto; possono avvalersi della detrazione anche gli acquirenti di box o posti auto pertinenziali già realizzati. In tal caso, però, la detrazione spetta limitatamente alle spese sostenute per la realizzazione, sempre che le stesse risultino comprovate da apposita attestazione rilasciata dal venditore;
* all’eliminazione delle barriere architettoniche, sia sulle parti comuni degli immobili che nei singoli appartamenti;
* al conseguimento di risparmi energetici;
* alla cablatura degli edifici;
* al contenimento dell’inquinamento acustico;
* all’adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici;
* all’esecuzione di opere interne. Questi interventi sono comunque ammessi al beneficio della detrazione, indipendentemente dalla corrispondenza alle categorie di cui all’articolo 3 del Testo Unico prima citato.
Sono inoltre detraibili i seguenti interventi:
* eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi (ad esempio la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione). È utile precisare che gli interventi, che non presentano le caratteristiche tecniche previste dalla legge di settore, non possono essere qualificati come interventi di abbattimento delle barriere architettoniche e, pertanto, non sono agevolabili come tali. Resta fermo, tuttavia, il diritto alla detrazione, secondo le regole vigenti, qualora gli stessi interventi possano configurarsi quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria;
* realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap gravi, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La detrazione compete unicamente per le spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili, mentre non compete per le spese sostenute in relazione al semplice acquisto di strumenti, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità interna ed esterna. Pertanto, a titolo di esempio, non rientrano nell’agevolazione di cui trattasi i telefoni a viva voce, gli schermi a tocco, i computer, le tastiere espanse.Tali beni, peraltro, sono inquadrabili nella categoria dei sussidi tecnici e informatici per i quali a certe condizioni è prevista la detrazione Irpef del 19 per cento in sede di dichiarazione dei redditi.
* adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi. Con il termine “atti illeciti” il legislatore ha inteso fare riferimento agli atti penalmente illeciti (ad esempio furto, aggressione, sequestro di persona e ogni altro reato la cui realizzazione comporti la lesione di diritti giuridicamente protetti). La detrazione in questi casi è applicabile unicamente alle spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili; ad esempio non rientra nell’agevolazione il contratto stipulato con un istituto di vigilanza. Rientrano, invece, tutte le misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di tali atti illeciti, qui elencate a titolo esemplificativo:
o rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici;
o apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione;
o porte blindate o rinforzate;
o apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini;
o installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti;
o apposizione di saracinesche;
o tapparelle metalliche con bloccaggi;
o vetri antisfondamento;
o casseforti a muro;
o fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati;
o apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline;
o esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.
In tal modo il legislatore ha inteso ricomprendere nell’agevolazione non solo le opere per l’adeguamento degli impianti alla normativa vigente in materia di sicurezza ma anche quelle opere volte all’installazione di dispositivi non prescritti dalla predetta normativa, ma tuttavia finalizzati ad incrementare la sicurezza domestica.
c0cc0bill
4 dicembre 2009 at 23:17
ok. hai opportunamente riportato la guida ma la mia riflessione non viene smentita. Io, per quello che mi hanno detto all’ADE, ho capito che tutte queste opere che sono agevolate per il 36% non danno accesso alla detrazione del 20% e che per avere questo beneficio sull’acquisto dei mobili bisogna aver iniziato dei lavori per i quali necessita la DIA.
Pongo una domanda all’esperto e a chiunque legge questo interessante blog: hai chiamato o interpellato l’ADE per approfondire l’argomento o questa chiamata l’ho fata solo io? 848.800.444
Io li ho chiamati tre volte e tutte e tre le volte ha categoricamente escluso che con opere come quelle elenchi tu, possano dare acceso ai benefici sull’acquisto dei mobili. Vorrei capire se tu rimani ancora di questa convinzione. Vorrei che invece di riportare, pedissequamente, la guida o altri ritagli, commentassi le mie osservazioni che poi sono quelle fatte dall’ADE in risposta alle mie chiamate.
Ivan
6 dicembre 2009 at 09:54
Ivan, prendo atto con il dovuto rispetto delle tue perplessità.
Io non ho convinzioni. Ho preso solo visione di una legge che concede il beneficio della detrazione del 20% IRPEF sulle spese sostenute per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici.
Quella legge non fa alcun riferimento alla DIA e prevede un accesso al beneficio condizionato dall’unico vincolo di aver eseguito interventi di ristrutturazione per cui è prevista la detrazione del 36% IRPEF.
In ogni caso non può far testo una telefonata al primo, al secondo o terzo operatore di call center dell’ADE (ho esperienza di come funzionino i call canter).
In queste circostanze l’unico parere autorevole può venire da un’interpello all’ADE, ovvero da una risposta ufficiale scritta dell’ADE ad una istanza di interpretazione (anch’essa scritta e circostanziata) promossa dal contribuente.
Peraltro, se le informazioni fornite dal call center fossero corrette, saremmo di fronte non ad una interpretazione della legge, ma ad una sua riscrittura. Cosa molto diversa, anche se in Italia non c’è da meravigliarsi più di nulla, neanche del fatto che una lobby di burocrati (fra cui spicca un certo Attilio Befera) possa arrogarsi tale diritto.
Io non sono un tifoso di questa o quella interpretazione. Ho semplicemente riportato quanto disposto da una legge. Se potrai fornire il contributo ufficiale dell’Agenzia delle Entrate ad una corretta interpretazione ed applicazione della legge, te ne sarò grato (insieme ai lettori) e ne inserirò il testo in apertura all’articolo.
Ma capirai che non posso citare fonti che siano solo operatori anonimi di call center … Per questo tipo di problematiche l’unico strumento valido, riconosciuto ed ufficiale è l’interpello all’ADE (cosa diversa dalla telefonata all’848.800.444).
P.S. Anzi, proprio per dimostrarti la mia apertura mentale e chiudere questo scambio di pareri non qualificati (il mio ed il tuo, beninteso) ho riportato nell’introduzione all’articolo (come potrai verificare) il rimando alle perplessità da te espresse sulla questione.
In modo da fornire a quanti volessero accedere ai benefici previsti l’informazione più ampia, completa e corretta. Che è poi lo scopo di questo blog. Ciao
c0cc0bill
6 dicembre 2009 at 10:11
Potreste darmi un suggerimento su quale lavoretto di piccola entità (sto comprando la cucina e mi rimangono pochi soldi) posso esegure in casa per accedere alla detrazione del 20% sull’acquisto dei mobili?
Serratura porta blindata?
cassaforte?
tubo del gas? (ma dovrei capire cosa si intende visto che abitando al 4 piano se devo cambiare il tubo che va dal contatore alla abitazione mi costa un occhio della testa)
Riparazione sistema di allarme ? (Già presente ma non funzionante)
Cambio piatto doccia?
Installazione di un piccolo impianto di rilevamento del gas?
Attendo vostri suggerimenti
Grazie
Ivan
1 dicembre 2009 at 21:53
Escluso il piatto doccia, va bene tutto.
Le sembrerà paradossale per quel che riguarda il tubo del gas. L’intervento consiste nella sostituzione del tubo di giunzione fra manicotto di erogazione del gas e il distributore fuochi sul piano cottura, installandone uno in metallo, a norma.
c0cc0bill
1 dicembre 2009 at 22:03
Nel comunicare a Pescara il tipo di lavoro da eseguire (mettiamo il caso solo cambio del tubo del gas, cambio serratura porta blindata e sistemazione impiano di allarme) devo indicare i tipi di lavori e che rientrano in una delle tre categorie tra :
manutenzione straordinaria, di cui alla lett. b) dell’art. 31 della
Legge 5 agosto 1978, n. 457;
· restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lett. c) dell’art. 31
della Legge 5 agosto 1978, n. 457;
· ristrutturazione edilizia, di cui alla lett. d) dell’art. 31 della Legge 5
agosto 1978, n. 457.
Cosa indico? Cosa devo dichiarare?
Ivan
1 dicembre 2009 at 22:11
Lei ha scaricato il modulo? Lo faccia, dopo, magari, approfondiamo la discussione.
c0cc0bill
1 dicembre 2009 at 22:20
Salve vorrei sapere cosa si intende per cambio del tubo del gas (quello che dalla caldaia arriva alla cucina?) E poi se facendo questa semplice opera e la sostituzione della serratura della porta di ingresso posso accedere alla detrazione del 20% dell’acquisto dei mobili.
potrebbe essere sufficiente solo una di queste opere come ad esempio l’installazione di una cassaforte per accedere alle agecolazioni del 36% utili a farmi accedere alle agevolazioni previste per i mobili?
Oggi al telefono il tipo dell’ADE che mi ha risposto si è messo a ridere dicendo che non rientrano nelle opere previste dalla circolare 35/E che prevede che per questa agevolazionedel 20% è necessario che si realizzino opere rientranti in alcune categorie
recita così la circolare:
Pertanto essa è collegata ai soli interventi, effettuati esclusivamente su unità
immobiliari residenziali, relativi a:
· manutenzione straordinaria, di cui alla lett. b) dell’art. 31 della
Legge 5 agosto 1978, n. 457;
· restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lett. c) dell’art. 31
della Legge 5 agosto 1978, n. 457;
· ristrutturazione edilizia, di cui alla lett. d) dell’art. 31 della Legge 5
agosto 1978, n. 457.
Cosa devo capire l’Ade ha dato una versione di interpretazione dell’articolo. Voi come interpretate le “restrizioni” riportate nella circolare del 16/07/2009 35/E?
Ivan
1 dicembre 2009 at 21:44
L’elenco dei lavori a cui si riferisce l’ADE è quello riportato nell’articolo, relativo alla manutenzione straordinaria.
Essendo quella ordinaria esclusiva delle parti comuni condominiali.
Questa è la guida ufficiale fiscale dell’ADE per la detrazione IRPEF 36%.
Chi esegue lavori che danno diritto alla detrazione IRPEF del 36% accede automaticamente anche al diritto di detrazione del 20% delle spese per arredi ed elettrodomestici.
c0cc0bill
1 dicembre 2009 at 22:18
caspita ma l’articolo a cui si riferisce recita:
b) “interventi di manutenzione straordinaria”, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
In questo modo lascia spazio ad interpretazioni molto soggettive e all’occorrenza anche restrittive. Diventa molto probabile anche in’interpretazione secondo la quale vengono comprese nelle opere di manutenzione straordinaria anche quelle di integrazione o realizzazione di impianti tecnologici sempre che queste comportino “opere e modifiche necessarie” relative alla struttura. Facendo un esempio potrebbero dire all’ade che l’impianto di allarme non rientra perchè non viene intaccata la struttura come anche per il tubo del gas. Lei afferma queste cose perchè ha già interpellato l’ADE?
Ivan
1 dicembre 2009 at 22:29
Io non ho interpellato l’ADE.
Io faccio riferimento alla guida ufficiale dell’ADE sulle detrazioni per ristrutturazione (con la lista dei lavori per ristrutturazione straordinaria), sul modulo dell’ADE (anch’esso ufficiale) da inviare a Pescara, sulla circolare Agenzia delle Entrate numero 35 del 17 luglio 2009.
Ha anche lei modo di esaminare i documenti resi disponibili. Se, dopo l’esame di questi, riterrà non opportuno procedere, non c’è alcun problema.
Il mondo è bello proprio perchè è interpretabile da ciascuno, secondo la propria chiave di lettura.
Su questo sono pienamente d’accordo con lei.
Ad esempio in riferimento a
potrebbero dire che i materiali sono gli stessi di quelli precedenti alla ristrutturazione, oppure che la sagoma è la stessa e non è cambiata.
Ed infatti, io consiglio sempre di fotografare la sagoma e farla asseverare da un CTU in Tribunale prima di intraprendere i lavori …
c0cc0bill
1 dicembre 2009 at 22:41
Be effettivamente se le opere elencate nel sub.A del paragrafo cinque della guida dell’ade sono intese opere di manutenzione straordinaria devo darle ragione con gran piacere. Guardando con attenzione non si fa riferimento a quelle opere che l’ade in altri documenti definisce di manutenzione ordinaria quali la tinteggiatura o il cambio piastrelle e quindi si conferma che quelle elencate sono opere di manutenzion straordinaria.
Quindi è facile poter ritenere che per esempio basta cambiare un termosifone con uno nuovo da diritto all’agelazione del 36% e di conseguneza a quella del 20%
Però nella lista che riporta la guida non trovo riferimenti a tubo del gas cassaforte o serratura della porta blindata….Forse bisogna prendere un altro documento o leggo male io?
Mi può cinfermare se cambiare un termosifone con uno nuovo perchè deteriorato da accesso ai benefici?
Ivan
1 dicembre 2009 at 22:57
Non posso confermarle nulla. Io, purtroppo, non sono l’ADE.
Lei scrive
Io le rispondo, per quel che riguarda il tubo di raccordo del gas, che nella documentazione ADE c’è scritto testualmente:
Per il resto lettura, applicazione ed un pizzico … di fantasia creativa (quella alla Tremonti, per intenderci).
c0cc0bill
1 dicembre 2009 at 23:15
abitazione accatastata il 21-12-2001 non trovo il pagamento dell’ici per quei 10 giorni.Forse non ho pagato.Vorrei sapere se andavano pagati.grazie
Giuseppe
1 dicembre 2009 at 21:04
Salve stiamo terminando dei lavori di ristrutturazione del garage-veranda della ns abitazione mi chiedevo tutte le fture con relativi bonifici devo conservarli e presentarli con la prossima denuncia dei redditi? Avendo presentato a Pescara la domanda con l’autocertificazione dei documenti chi mi potrebbe chiedere la presentazione dei documenti e potrebbero anche non chiederlo? Ultimo punto dovremmo acquistare il cancello per l’ingresso al garage ma ormai essendo a fine anno credo che slitterà all’anno prossimo questo rientrerà nella denuncia dei redditi del prossimo anno o del 2011? Grazie mille e complimenti per l’utilissimo sito
Cinzia
1 dicembre 2009 at 16:39
buongiorno, vorrei sapere se il seguente lavoro può rientrare nelle opere che godono della detrazione del 36% : oltre alla normale tinteggiatura dei muri interni devo effettuare dei lavori di consolidamento dei muri stessi (molto degradati) intervenendo con calce e intonaco e prodotti adeguati.
grazie
Monica
1 dicembre 2009 at 14:18
La tinteggiatura dei muri interni non è prevista.
Se butta giù il muro e lo ricostruisce, va bene.
c0cc0bill
1 dicembre 2009 at 14:32
Ho acquistato un’appartamento su cui ho presentato la DIA per ristrutturazione “in economia” che sto realizzando con mio figlio. Avrei necessità di alcuni chiarimenti sui recuperi fiscali:
1- Qui a genova esiste la comunicazione inizio lavori la cui data compare sulla DIA; è questa la data che devo indicare come inizio lavori sul modulo per la detrazione?
2- L’impianto elettrico sarà invece eseguito da un professionista che rilascerà fattura e certificazione. Posso applicare la detrazione su questo, anche se la DIA recita “in economia”?
3- Su tutto il resto (acquisti materiali, ecc..) posso comunque,seguendo le varie procedure,richiedere il recupero del 36%?
Grazie per la consulenza e il tempo dedicato e complimenti per l’ottimo sito.
Flavio Bellinazzi
1 dicembre 2009 at 09:35
1) la data di inizio lavori presente sulla DIA è quella da indicare;
2) un lavoro in economia non esclude, che in caso di necessità, si possa far ricorso ad un professionista. Non c’è una ditta che appalta i lavori in toto e che si serve di operai o tecnici specializzati. Questi vengono, alla bisogna, fatti intervenire da chi esegue in economia;
3) conservando le fatture e pagando con bonifico bancario. Mai in modo diverso.
c0cc0bill
1 dicembre 2009 at 14:15
Ciao,
innanzitutto vi faccio i complimenti per la chiarezza su un tema così difficile e complesso.
Io stò per installare 4 inferriate in ferro zincato alle finestre e alle porte finestre della mia nuova abitazione.
Trattandosi di un edificio costruito da appena 1 anno posso comunque considerare i lavori come una ristrutturazione e usufruire della detrazione del 36%?
In questo caso non devo presentare la DIA?
Nella raccomandata da presentare al Comune di Pescara non devo barrare nessuna casella (nè Comunicazione ASL, nè altra documentazione)?
Come descrivo i lavori nella Comunicazione Inizio Lavori che invio a Pescara.
Grazie mille, escusate la raffica di domande.
Gianluca
Gianluca
30 novembre 2009 at 23:45
Che l’edificio sia appena costruito non preclude la realizzazione di opere di ristrutturazione.
Per i lavori da realizzare le suggerisco di scegliere fra quelli ufficialmente ammessi (elencati nell’articolo) e chiedere in comune se è prevista o meno la DIA.
c0cc0bill
30 novembre 2009 at 23:56
chiedo scusa in anticipo se l’argomento è già stato trattato….ho acquistato un condizionatore con pompa di calore per il quale ho espletato tutte le pratiche per ottenere la detrazione del 36%…chiedo tale acquisto mi consente di ottenere la detrazione del 20% sull’aquisto dei mobili?
grazie
simoe
29 novembre 2009 at 09:15
La possibilità di detrarre il 20% delle spese sostenute per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici è vincolata all’esitenza di precedenti interventi di ristrutturazione effettuati nell’appartamento, nel corso del 2009, con contestuale comunicazione al Centro Operativo di Pescara dell’Agenzie delle Entrate.
Dunque lei potrà detrarre negli anni a seguire il 20% di quanto speso per mobili, elettrodomestici, tv, computer ecc…
Unica attenzione dovrà essere posta sulla circostanza che questo beneficio è fruibile sicuramente fino al 31 dicembre p.v. e nulla si sa circa una sua eventuale proroga al 2010. Ne discende che per ottenere con certezza il beneficio, gli acquisti andranno saldati – con bonifico bancario – entro il 31 dicembre 2009.
c0cc0bill
29 novembre 2009 at 10:58
Sto aquistando una porzione di cascina attualmente costituita da stalla e fienile. Per la ristrutturazione con conseguente trasformazione in abitazione posso accedere alla detrazione del 36%?
Grazie!
Simone
28 novembre 2009 at 12:29
Simone, qui parliamo di lavori di ristrutturazione per una abitazione, non di lavori finalizzati al cambio di destinazione d’uso di un immobile.
c0cc0bill
28 novembre 2009 at 13:50
La risoluzione del 08/02/2005 n. 14 dell’Agenzia delle Entrate tratta l’argomento e riconosce le detrazioni su immobili che saranno trasformati in unità abitative.
Alcune sedi locali dell’Agenzia delle Entrate però tendono a disconoscere tali spese.
Stefan
21 gennaio 2010 at 00:48
Devo far montare un sistema antifurto in casa: devo comunque fare le comunicazioni di inizio lavori e all’ufficio delle entrate?
Marina
27 novembre 2009 at 09:32
No Marina, la DIA non è necessaria in questo caso.
c0cc0bill
28 novembre 2009 at 13:51
Devo iniziare dei lavori di ristruturazione per il mio appartamento locali Bagno e cucina a Roma, per sapere se serve la dia o basta l’autocertificazione a quale ente devo chiederlo? ultima domanda posso usufruire entro il 31 dicembre il 20% di detrazione per acquisto di un pc portatile?
grazie cordiali saluti
Sergio
27 novembre 2009 at 09:23
Prima domanda) Temo che avrà bisogno della DIA e deve presentarla in Circoscrizione
Seconda domanda) Può farlo se riesce:
1. a presentare la DIA in tempo (deve aspettare, dopo la presentazione, i 30 giorni previsti per il silenzio assenso);
2. pagare il PC (dopo l’automatico silenzio assenso della DIA) con bonifico bancario prima del 31 dicembre (il beneficio del 20% scade il 31/12 e non si sa se verrà prorogato).
c0cc0bill
28 novembre 2009 at 13:55
Grazie per la risposta…..
se non dovesse servire la dia, la prima cosa è inviare la domanda all’agenzia delle entrate con allegato la domanda alla asl, primo bonifico alla ditta per inizio lavori ……. poi acquisto i mobili della cucina e i mobili del bagno con il pc …….. le chiedo sono giuste le tappe.
La ringrazio per la sua futura risposta.
Sergio
29 novembre 2009 at 22:50
Giustissime.
c0cc0bill
1 dicembre 2009 at 14:09
Grazie ancora per le risposte,
ho scaricato il modulo dell’agenzia delle entrate, ma dove devo mettere la descrizione dei lavori? sul modulo “dati relativi ai lavori di ristrutturazione” ci sono solo due dati la data di inizio lavori e la comunicazione all asl …. , dove va messa la descrizione?
seconda domanda inzio i lavori nel 2009 e li finisco nel 2010 devo ripetere la domanda o no?
grzie e scusi se magari ha già risposto a queste domande.
distinti saluti.
P.s. per la ristruturazione del bagno e della cucina a Roma non serve la dia. leggendo la legge per la comunicazione alla asl non dovrebbe servire, ma l’ho fatta comunque.
Sergio
3 dicembre 2009 at 23:38
Mi scusi ma a forza di leggere sul sito mi stanno venendo dei dubbi ma la mia ristrutturazione è ordinaria rifacimento pavimenti sanitari e impianto elettrico della cucina e bagno e relativi sanitari, Rientra nelle detrazioni del 36%?
grazie e di nuovo saluti
Sergio
3 dicembre 2009 at 23:55
Mi spiace molto che la lettura del sito invece di chiarire i dubbi gliene sollevi di nuovi.
Evidentemente l’esposizione dell’articolo deve essere rivista.
Al punto 3. I PRINCIPALI TIPI DI INTERVENTI AMMESSI ALLA DETRAZIONE IRPEF DEL 36% c’è una lista riguardante gli interventi sulle singole unità abitative. La consulti.
Dubito che il rifacimento dei pavimenti, l’installazione di sanitari ecc. costituisca una manutenzione ordinaria.
Ma, ovviamente, potrei anche sbagliarmi. Si tratta solo di una opinione.
c0cc0bill
4 dicembre 2009 at 07:47
Grazie si ora ho ltto meglio, quindi sono opere straordinarie…. ma alla sulla dichiarazione al comune oscritto ordinarie elencano tutto quello che serve rifacimento pavimenti idraulico elettrico ecc ecc !
ma sul modulo da inviare all’agenzia delle entrate allego la dichiarazione sostitutiva con allegato fotocopia del documento con scritto i lavori da effettuare “scrivedo straordiari”?
grazie ma sono autodidatta.
Sergio
4 dicembre 2009 at 14:28
E’ meglio se elenca i lavori senza aggiungere caratterizzazioni e attenendosi a indicarli come sono riportati nella lista, se proprio vuole.
Meno si scrive, meglio è.
c0cc0bill
4 dicembre 2009 at 14:56
Per ogni anno e per ogni importo di lavori che si vuole poi portare in detrazione, va inviata la comunicazione.
Se si invia la comunicazione relativa ad un lotto di lavori e poi questi si protraggono nell’anno successivo, non è necessaria una ulteriore comunicazione.
Ma, è evidente, che la detrazione andrà sempre indicata nella dichiarazione dei redditi che si presenta l’anno successivo a quello in cui è stato effettuato il pagamento dei lavori.
c0cc0bill
4 dicembre 2009 at 07:58
ok grazie
Sergio
4 dicembre 2009 at 14:28
Ho acquistato una cucina a giugno. La fattura d’acquisto è stata fatta e pagata a mezzo bonifico subito a giugno (la consegna è avvenuta in seguito).
Ho provveduto ad agosto a fare la comunicazione a Pescara e i lavori di ristrutturazione sono stati eseguiti tra agosto e settembre.
Ora, a novembre ho ricevuto la fattura dei lavori di ristrutturazione che pagherò entro fine mese con bonifico.
Ho ugualmente diritto alle detrazioni se i lavori sono stati fatturati dopo l’acquisto dei mobili?
Cordiali Saluti.
Claudia
25 novembre 2009 at 14:21
Entrambi i bonifici (saldo lavori di ristrutturazione ed acquisto arredamenti ecc.) dovrebbero avere data successiva a quella di comunicazione della richiesta di detrazione del 36% inviata al Centro Operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate. E, comunque, data successiva alla richiesta di Denuncia di Inizio Attività, laddove prevista.
c0cc0bill
25 novembre 2009 at 14:28
posso chiedere la detrazione del 36% anche se ho iniziato il lavori da 1 mese ma non ho ancora effettuato alcun pagamento?
Grazie
Antonio
Antonio
24 novembre 2009 at 15:10
Il beneficio vale anche per la spese sostenute nel 2010 (almeno per quanto riguarda l’IRPEF 36%).
Dunque potrà detrarle nel 2011 se non riesce a fare i pagamenti nel 2009.
c0cc0bill
24 novembre 2009 at 15:48
Ho inviato oggi tutta la documentazione per detraz. fiscali, i lavori di ristrutturazione inizieranno il 26 novembre, posso iniziare a chiedere fatture per acconti da versare alle varie imprese così da iniziare la detrazione con prossima dichiarazione dei redditi? con quale formula?
Grazie della risposta Luigina
luigina
24 novembre 2009 at 12:23
Può iniziare. Deve utilizzare esclusivamente bonifici bancari.
Se poi vuole fruire anche della detrazione IRPEF del 20% in relazione alle spese sostenute per arredamenti, elettrodomestici, pc ecc. deve completare i pagamenti entro il 31 dicembre.
Infatti non è ancora dato sapere se questo beneficio (IRPEF 20%) sarà prorogato al prossimo anno.
c0cc0bill
24 novembre 2009 at 13:24
ciao…
sto effettuando nella mia abitazione la sostituzione degli infissi, ovviamente con quelli che hanno tutte le caratteristiche riguardanti il risparmio energetico. la mia domanda è questa, stabilito che in fattura la manodopera deve comparire separatamente dall’importo dei materiali, l’iva in che percentuale va pagata per le due voci??
alessandro martucci
20 novembre 2009 at 00:24
informazioni utili grazie al vostro sito o trovato moltissime informazioni vi ringrazio.
italyinfissi
17 novembre 2009 at 10:49
Grazie a lei Italynfissi.
c0cc0bill
17 novembre 2009 at 11:09
Una società stà eseguendo una ristrutturazione di un edificio dal quale vengono ricavate cinque unità immobiliari. Coloro che acquisteranno potranno usufruire dell’agevolazione fiscale del 36% se l’inizio lavori risale ad una data antecedente il 2008 ma se gran parte delle fatture e dei lavori sono realmente stati realizzati successivamente al 2008? Attualmente i lavori non sono ancora completati e verranno eseguiti solo dopo le vendite delle unità.
Cordiali saluti.
Giovanni
29 ottobre 2009 at 19:07
Credo che questa società si affiderà per la vendita necessariamente ad una agenzia immobiliare.
Loro sapranno certamente consigliare per il meglio.
c0cc0bill
30 ottobre 2009 at 08:14