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Come pagare a rate la cartella esattoriale

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Introduzione e requisiti per la rateazione

È attribuita alle società del Gruppo Equitalia la competenza a rateizzare il pagamento delle somme iscritte a ruolo dagli organi statali, dalle agenzie istituite dallo Stato, dagli enti pubblici previdenziali e dagli altri enti creditori che affidano a Equitalia la riscossione a mezzo ruolo.

Equitalia, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, cioè quando ci si trovi nella impossibilità di pagare il debito iscritto a ruolo in un’unica soluzione, può rateizzare il pagamento del debito fino a un massimo di 72 rate mensili (6 anni). La rateazione deve riguardare tutte le somme iscritte a ruolo e l’importo della rata non può essere inferiore a €  100.

Per le somme iscritte a ruolo dall’Inps i contribuenti godono di una sorta di “doppio binario” perché il debito può essere rateizzato sia dagli agenti della riscossione sia dagli uffici dell’Istituto.

Alcuni Enti locali hanno mantenuto in proprio la facoltà di concedere la rateazione del debito.

Dove e quando  presentare la richiesta di rateazione

La richiesta può essere presentata direttamente agli sportelli o a mezzo posta all’agente della riscossione competente per territorio, che ha emesso la cartella di pagamento.

I moduli per richiedere la rateazione sono diversificati in base alla tipologia di soggetto richiedente e in  relazione all’importo dovuto.

I moduli si possono scaricare dal sito di Equitalia.

In questa sezione è possibile trovare, inoltre, ulteriori informazioni sulla restante  documentazione da  allegare alla domanda.

Numero delle rate e importi

Per le persone fisiche e giuridiche che hanno un debito complessivo d’importo fino a € 5.000 è sufficiente presentare una semplice richiesta motivata. Il pagamento del debito può essere così rateizzato:

  • fino a € 2.000 18 rate,
  • da € 2.000 a 3.500 24 rate,
  • da € 3.500 a 5.000 36 rate.

Per somme superiori a € 5.000 si applicano modalità differenti a seconda che i debitori siano persone fisiche o ditte individuali con regimi fiscali semplificati, ovvero società di capitali, società di persone,  associazioni e altre tipologie di soggetti con differente forma giuridica.

Per le persone fisiche e per le ditte individuali in  regimi fiscali semplificati, a completamento della  richiesta dovrà essere presentata la certificazione ISEE.

Per tutte le altre categorie di soggetti la  domanda dovrà essere accompagnata, se pure in forme differenziate e/o semplificate, dalla documentazione relativa alla situazione economico finanziaria e da un prospetto relativo al valore di due parametri (Indice di Liquidità e c.d. Indice Alfa),  finalizzati a valutare la sussistenza del requisito della temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

La rata

Il piano di ammortamento del debito comprende l’importo della cartella di pagamento, gli interessi di mora e gli aggi di riscossione ed è frazionato in rate di  uguale importo. Con il pagamento della prima rata devono essere corrisposti i diritti di notifica della cartella e le eventuali spese per le procedure di riscossione coattiva.

Avviso importante al contribuente

In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il contribuente decade dal beneficio della rateazione.

Aggiornamento del 4 settembre 2009 – Nuove opportunità per i contribuenti che intendono rateizzare le cartelle di pagamento

Definite le regole per i debitori che già beneficiano di un provvedimento di rateazione e chiedono di rateizzare una nuova cartella esattoriale.

La direttiva emanata da Equitalia, stabilisce che ai fini  dell’accesso al beneficio e per il calcolo del numero delle rate deve essere considerato sia il nuovo debito, sia quello complessivo non ancora scaduto e relativo alla rateizzazione già in essere.

Condizione indispensabile per fruire della nuova rateazione è, naturalmente, essere in regola con il pagamento della precedente dilazione.

L’indicatore Isee, laddove necessario, andrà ripresentato solo se sono trascorsi dodici mesi dalla precedente certificazione, mentre la documentazione economico patrimoniale necessaria per il calcolo dell’indice di liquidità e dell’indice Alfa dovrà essere riprodotta solo se più vecchia di sei mesi rispetto alla precedente.

La direttiva precisa, anche che la soglia di debito al di sopra della quale, per i citati indici di liquidità ed Alfa, occorre la comunicazione dei professionisti indicati nella direttiva del 6 ottobre 2008, passa dagli attuali 15.000 euro a 25.000 euro.

Calcolatore on line

Per ottenere la rateazione non è più necessario presentare garanzie.

Qui è presente il calcolatore on line, un simulatore che permette di conoscere il numero massimo di rate che l’Agente della riscossione potrà concedere e il loro importo.

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6 Risposte

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  1. FISCO: AG.ENTRATE, INTERESSI MORA PIU’ LEGGERI SU PAGAMENTI IN RITARDO

    Interessi di mora piu’ leggeri di oltre un punto e mezzo, a partire dal mese prossimo, per le somme versate in ritardo a seguito della notifica di una cartella di pagamento.

    Un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato oggi, ridetermina infatti dall’8,4% al 6,8358% il tasso da applicare su base annua a partire dal primo ottobre 2009. La rideterminazione degli interessi (prevista dall’art. 30 del dpr 602/73) e’ stata fissata sulla base della media dei tassi bancari attivi, calcolata con riferimento all’anno 2008, comunicata dalla Banca d’Italia.

    Il provvedimento firmato oggi – si legge in una nota dell’Agenzia delle Entrate – completa il quadro gia’ delineato dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 21 maggio 2009 in materia di razionalizzazione degli interessi per la riscossione e il rimborso dei tributi.

    In particolare, tra le novita’ piu’ significative del decreto, si segnala la riduzione dal 6 al 4% degli interessi per i contribuenti che pagano a rate o in ritardo le somme dovute in base alle dichiarazioni annuali dei redditi, Iva e Irap.

    La riduzione degli interessi di mora sul pagamento delle cartelle in ritardo non si applica agli interessi aggiuntivi di competenza degli enti pubblici previdenziali che sono disciplinati dall’art. 27 del dlgs 46/99 che prevede una norma derogatoria rispetto a quella dell’art. 30 del dpr 602/73.

    marcello altamura

    4 settembre 2009 at 19:34

  2. Cartelle di pagamento – nuove opportunità per chi sceglie la rateazione

    Equitalia, nella giornata di ieri, mercoledì 8 luglio 2009, ha emanato una direttiva con la quale vengono fornite ai contribuenti nuove opportunità quando richiedono la rateazione delle cartelle di pagamento.

    Nel dettaglio, sono state definite le regole nei confronti di quei contribuenti che sono in debito a livello fiscale e tributario e chiedono di rateizzare il pagamento dopo aver già in corso una rateazione su altre cartelle di pagamento; ebbene, su tale tipologia di contribuenti sarà concesso l’accesso al beneficio di una seconda rateazione del debito tenendo conto anche del debito complessivo residuo, e non ancora scaduto, relativo alla prima rateazione; chiaramente, la condizione necessaria per poter accedere ad un altro beneficio di rateazione di cartelle di pagamento è quello di essere in regola con la rateazione in corso.

    Inoltre, per la seconda rateazione, i contribuenti saranno esentati dalla presentazione della certificazione dell’indice della situazione economica equivalente (ISEE) se questa per la prima rateazione è stata presentata in una data tale che non siano già trascorsi dodici mesi.

    anna bianchi

    9 luglio 2009 at 12:39

  3. si può inviare la domanda per posta per ottenere la rateizzazione per 24 mensilità di 3200 euro, e se,si quale documenti inviare e in quante copie e se occorrono marche da bollo. Inoltre, bisogna utilizzare l’indirizzo dell’agente che l’ha inviata? Grazie Pierluigi

    pierluigi

    12 Maggio 2009 at 12:47


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