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Domande e risposte fino al 5 gennaio 2010

In fondo alla pagina trovate i link di navigazione: commenti precedenti e commenti seguenti. Utilizzateli per ricercare le domande inserite nei giorni scorsi.

Written by cocco bill

6 gennaio 2010 a 09:46

664 Risposte

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  1. URGENTE!!!!!
    Salve, Chiedevo gentilmente se si può sospendere il mutuo per 12 mesi per i lavoratori autonomi (ARTIGIANO DITTA INDIVIDUALE) non lavoro da mesi,sono cancellato dalla camera di commercio e sono iscritto alle liste di collocamento. Ho fatto già una richiesta di sospensione mutuo, ma lamia banca non l’ha accettato, dice che non entro nel piano concordato dell’ABI.
    Come mi devo comportare? Cosa devo fare? C’è una legge che aiuti anche noi poveri lavoratori, che non percepiamo nessun reddito da nessuno in quanto ditta individuale? Perchè chi in cassa integrazione può usufruirne nonostante abbiano una parte di stipendio?? Credo che siamo tutti essere umani e dovremmo vivere tutti,o in Italia vive solo chi ha i soldi??? Noi dobbiamo morire di fame?

    Anonimo

    30 marzo 2010 at 17:10

  2. Buongiorno ,dopo circa un mese nel quale era gia’ uscito il perito della banca e pagato la perizia , la banca mi ha detto che se volevo il mutuo dovevo avere dei garanti , all’inizio rating e crif a posto poi dopo un mese se ne escono che ci sono delle segnalazioni e allora perche’ farmi pagare un perito? inoltre se la ditta per cui lavoro a tempo indeterminato ha un’ipoteca equitalia sull’immobile con relativa rateizzazione puo’ aver influito nelle notizie ricercate dalla mia banca e cioe’ che la mia azienda non e’ affidabile? possono fare informazione anche sull’azienda senza che il mio titolare lo sappia? Grazie mille

    Sandra

    30 marzo 2010 at 09:52

    • Tutto è possibile, ma non è possibile che le facciano prima pagare il perito e poi le dicano che ha bisogno di garanti. E’ assurdo!

      Deve procedere con un reclamo, richiedendo il ristoro del danno conseguente all’inutile parcella corrisposta al perito.

      E’ necessario che sulla copia del reclamo siano apposti il timbro della filiale, la data di presentazione e la firma del funzionario a cui si consegna il reclamo. Se la banca si rifiuta di rilasciare copia timbrata, datata e firmata del reclamo, inviare alla stessa raccomandata A.R.

      Nel reclamo, oltre ad una dettagliata ricostruzione dei fatti, bisognerà preannunciare il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario.

      Trascorsi 30 giorni e stante il silenzio della banca rispetto al reclamo da lei inoltrato o rilevata risposta negativa alla sua istanza di ottenere il rimborso degli onorari corrisposti al perito, potrà poi rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) con un vero e proprio ricorso.

      Qui trova informazioni sull’ABF e qui invece i moduli da utilizzare e gli indirizzi per inoltrare ricorso.

      Oppure consulti questa guida.

      arbitro bancario finanziario - guida pratica alla risoluzione stragiudiziale delle controversie bancarie

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      cocco bill

      30 marzo 2010 at 17:50

  3. ho “acceso un mutuo con unicredit 4anni fà. rate pagate ,a fatica ma sempre in tempo corretto. il mutuo è per la ristrutturazione prima casa e come mi era stato consigliato dalla banca a tasso variabile rata fissa durata variabile.ora nell’arco di sei mesi sia io che mia moglie abbiamo perso il lavoro,io lavoravo da 20 anni presso una multinazionale americana sono incassa integrazione, mia moglie precaria in un supermercato è a casa!!fatta richiesta per la sospensione del pagamento delle rate . la banca ha risposto che il mutuo non ha le caratteristiche per accedere a questa possibilità. potete darmi un consiglio su cosa devo fare!? grazie per l’attenzione .

    lorenzo bianchi

    29 marzo 2010 at 22:39

    • L’unica soluzione è effettuare la portabilità del mutuo presso altra banca, cambiando la tipologia dello stesso. Ovviamente deve essere una banca che aderisce all’accordo ABI associazioni consumatori per la sospensione delle rate del mutuo.

      cocco bill

      30 marzo 2010 at 17:55

  4. buon giorno vorrei sapere se anche gli ex autonomi possono sospendere il mutuo 1casaho cesato l’attivita 2009 ho chiesto in banca ma e stato negato perche ero un autonomo dicono che la sospensione lo dano solo ai dipendenti che hanno perso il lavoro, io attuamente lavoro come dipendente cosa posso fare per la sospensione del mutuo la ringrazzio marino

    marino

    28 marzo 2010 at 10:49

    • In banca le dicono il vero. Se ci riesce, può risolvere con una lettera di licenziamento.

      cocco bill

      28 marzo 2010 at 12:12

  5. buona sera vorrei sapere se esiste la possibilità di sospensione del pagamento del mutuo per cifre superioti a 150 mila euro. grazie

    cattura

    27 marzo 2010 at 20:12

    • Alcune banche hanno rimosso il vincolo dei 150 mila euro, e consentono l’accesso al beneficio della sospensione del pagamento delle rate del mutuo anche per importi superiori.

      cocco bill

      27 marzo 2010 at 20:43

  6. buona sera vorrei farla una domanda, io ho il mutuo della casa talmente arretrato, che banca non ha voluto sentire ragione x darmi una possibilita’di rientro,volevano che saldassi tutto e subito ,io purtroppo non potevo e mi sono trovata con il perito mandato dal tribunale in casa ,premetto che il mutuo era di 43000,00 ora cosa posso fare io per trovare un accordo con queste persone? ce un altro problema ,non mi concedono prestiti da nessuna parte perche ci hanno segnalato come cattivo pagatore. cosa mi puo succedere? quanto tempo ci passera prima che mi sbattono fuori di casa visto che non so dove sbattere la testa ? puo darmi dei consigli ? grazie buona serata

    vincenza

    26 marzo 2010 at 17:15

    • E’ evidente che hanno messo gli occhi sulla casa.

      Le riporto un prospetto in cui potrà rendersi conto delle varie fasi relative alle procedure di esproprio e dei tempi necessari.

      regolazione debiti 1
      regolazione debiti 2

      cocco bill

      26 marzo 2010 at 17:44

  7. Buongiorno,
    sono sicuro di essere nella lista, inviata dall’agenzia delle entrate, per usufruire del rimborso sugli interessi (decreto anticrisi)…sono sicuro perchè mi è stato detto proprio dalla mia banca(mps). Nel frattempo (luglio 2009), ho rinegoziato il mutuo, ottenendo un abbassamento dello spred e un tasso d’interesse molto più conveniente (variabile con cap ma senza floor). Ora, dopo aver chiesto informazioni, mi viene detto testualmente “PURTROPPO CREDO CHE NON TI ARRIVERA’ NIENTE POICHE’ AI CLIENTI CHE E’ STATO CONCESSO UNA VARIAZIONE NEL MUTUO O UNA RIDUZIONE DELLO SPREAD NON SARA’ CONCESSO IL CONTRIBUTO.”
    La banca può fare questo?

    Grazie in anticipo

    Andrea

    26 marzo 2010 at 10:16

    • Gentile Andrea, il decreto legge del 28 novembre 2008 era una misura anticrisi limitata alle rate del mutuo pagate nel corso del 2009.

      Ed inoltre a fare da regia a tutta l’operazione è stata l’Agenzia delle Entrate, che ha messo a punto le modalità tecniche per il pagamento della parte di rata a carico dei fondi pubblici.

      In pratica, per tutto il 2009, le banche hanno calcolato l’importo delle rate dei mutui a tasso variabile con riferimento al tasso più alto tra il 4% netto, ossia senza spread, spese varie o altro tipo di maggiorazione, e il tasso in vigore alla data di sottoscrizione del contratto.

      Quando il tasso della rata è risultato più alto di quello di partenza (4% o tasso di sottoscrizione), lo Stato è intervenuto per farsi carico del pagamento della parte di rata che aveva superato la soglia.

      Ora, nel suo caso o tale superamento non si è verificato oppure lei, quando ha sottoscritto il mutuo, pagava già un tasso di interesse variabile superiore al 4% (che nel corso del 2009 non è stato superato).

      In pratica, il tetto del 4% è stato applicato solo ai mutuatari che, nel corso del 2009, hanno visto superare il tasso di interesse ad un livello superiore del 4% rispetto al minor tasso ottenuto al tempo dell’erogazione del prestito. La differenza (tra l’eventuale maggior tasso ed il 4%, nel corso del 2009) se l’è presa in carico lo Stato.

      Invece, per coloro che avevano inizialmente un tasso maggiore del 4%, il tetto era rappresentato dal tasso contrattualmente fissato alla data di sottoscrizione del mutuo.

      E’ chiaro allora che l’eventuale abbassamento dello spread, a tasso di interesse variabile immutato, non avrebbe minimamente influenzato il suo diritto acquisito di accesso al beneficio.

      Può darsi invece che a partire dal luglio 2009 il tasso di interesse variabile accordatole con la rinegoziazione del mutuo fosse già superiore al 4%.

      Ma, lei ha sempre diritto agli eventuali rimborsi per superamento della soglia del 4% per le rate pagate da gennaio a luglio 2009.

      cocco bill

      26 marzo 2010 at 17:52

      • Intanto grazie infinite per la risposta.
        In altre parole mi sta dicendo che per qualche motivo la mia banca “ci ha provato”. Strano no !?!? Non succede mai !!!
        Sono sicuro di averne diritto, a suo tempo avevamo fatto (addirittura) i conteggi di quanto, più o meno, sarebbe dovuto essere (il rimborso)…con il direttore.
        Su quale tasto mi consiglia di premere ? Se è un diritto, devono rimborsare no ?

        Saluti

        Andrea

        26 marzo 2010 at 18:31

        • Non credo ci abbia provato. I rimborsi vengono effettuati dallo stato a nome del mutuatario.

          Solo che, per burocrazia o noncuranza, o per il caso atipico (rinegoziazione durante il 2009 – anno di godimento del beneficio) suppongo che la sua pratica si sia arenata.

          Deve procedere con un reclamo, costringendoli a rispondere che non ha diritto, ma non a voce, nero su bianco.

          Nel reclamo, oltre ad una dettagliata ricostruzione dei fatti, bisognerà preannunciare il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario.

          Trascorsi 30 giorni e stante il silenzio della banca rispetto al reclamo da lei inoltrato o rilevata risposta negativa alla sua istanza di ottenere il rimborso previsto dal decreto legge sul tetto del 4% del tasso di interesse (almeno per il periodo gennaio luglio 2009), potrà poi rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) con un vero e proprio ricorso.

          Qui trova informazioni sull’ABF e qui invece i moduli da utilizzare e gli indirizzi per inoltrare ricorso.

          Oppure consulti questa guida.

          arbitro bancario finanziario - guida pratica alla risoluzione stragiudiziale delle controversie bancarie

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          cocco bill

          26 marzo 2010 at 18:37

  8. Salve mi chiamo liliana e come altre famiglie anch’io ho un grosso problema nn riesco a bloccare il mutuo la banca intesa ossia l’impiegata mi ha fatto lei stessa col pc la domanda io nn ho firmato nullae corretta quaesta strada o devo fare la domanda e mandarla direttamente alla sede centrale. la mia posizione e la seguente mio marito e stato licenziato x malattia nel 2008 attualmente disoccupato e con una invalidita del 75 % ,mio figlio cassaintegrato dal novembre 2009 quindi unico reddito e il mio. io invalida al 60% con una malattia
    rara e in attesa di un intervento molto delicato…………… nn so piu come o cosa fare x ottenere questa sospensione ……….maledetto il girono che ho comprato casa grazie liliana

    LILIANA

    25 marzo 2010 at 19:56

    • Il licenziamento, signora Liliana, deve essere avvenuto a partire dal 1° gennaio 2009 ed il licenziato deve essere l’intestatario (o cointestatario) del mutuo.

      cocco bill

      25 marzo 2010 at 23:02

  9. Salve ,siccome sono disoccupata da 1 anno perche ho dovuto
    fare la cessazione della p.iva perche non potevo seguire piu l’attivita dopo la nascita della mia bambina e non ho potuto neanche vendere l’attivita ,posso approfitare della sospensione del mutuo anche se
    non sono intestataria ma lo è mio marito , il quale nel ultimo
    periodo ha lavorato poco e siccome citroviamo con altri debiti da estinguere ci troviamo in difficolta .Mio marito fa l’artigiano ma
    di questi tempi si trova in difficolta e ha a suo carico me la nostra bambina e anche i suoi genitori .

    erica

    25 marzo 2010 at 17:21

    • Anche se fosse stata lei l’intestaria, non avrebbe potuto fruire del beneficio di sospensione del pagamento delle rate del mutuo previsto dall’accordo ABI associazioni di consumatori.

      Ciò in quanto la chiusura della partita IVA non è un evento che consente la sospensione.

      cocco bill

      25 marzo 2010 at 17:31

  10. Buon giorno, vorrei sapere se la banca si può rifiutare di pagare la rata di un mutuo entro la scadenza fissata (es. perchè il conto sconfina) anche se viene versato contante allo sportello per il solo importo della rata e con causale specifica o, si manda un bonifico con la causale di saldo della rata stessa.
    Vi chiedo anche a che normativa o articolo di legge si riferisce la risposta.
    Grazie.

    sugar

    25 marzo 2010 at 09:21

    • La banca può rifiutarsi di pagare la rata di un mutuo entro la scadenza fissata anche se viene versato contante allo sportello per il solo importo della rata e con causale specifica, se lei ha il conto in rosso ed ha già utilizzato il massimo scoperto.

      Non c’è bisogno di normative ed articoli di legge a cui fare riferimento per questa facoltà. Basta leggere un qualsiasi contratto standard di conto corrente. Quelli che di solito si firmano senza neppure guardarli.

      cocco bill

      25 marzo 2010 at 13:39

  11. che scelta di mutuo mi proponete meglio fisso o variabile

    Anonimo

    24 marzo 2010 at 20:28

    • Non le proponiamo nessuna scelta, e non sappiamo cosa sia meglio. Mi spiace.

      cocco bill

      25 marzo 2010 at 01:47

  12. Salve,
    è possibile procedere alla surroga di un mutuo con altra banca nel caso specifico in cui uno dei partecipanti al mutuo originario sia nel frattempo deceduto?
    Grazie

    GIANLUCA

    24 marzo 2010 at 16:42

    • Il mutuo surrogato deve avere gli stessi mutuatari e lo stesso importo di quello originario.

      Le suggerisco di regolarizzare la situazione con la banca attuale, prima di procedere alla surroga.

      cocco bill

      24 marzo 2010 at 17:31

      • La ringrazio per la risposta ma a ulteriore chiarimento le chiedo che intende per regolarizzare la situazione con la banca attuale?
        Cordialmente

        GIANLUCA

        29 marzo 2010 at 11:15

        • Intendevo suggerire di procedere, anche formalmente, ad eliminare dal contratto qualsiasi riferimento al cointestatario deceduto.

          cocco bill

          29 marzo 2010 at 11:34

  13. salve, io ho in corso un mutuo a tasso fisso ,tramite la banca intesa sanpaolo, di 100.000,00 euro, durata 20 anni, il prestito è stato preso per la costruzione di prima casa ma la valuta dell’immobile è molto superiore alla ciffra chiesta per la costruzione. Vorrei semplicemente chiedere se devo richiedere la rivalutazione del mutuo, e la durata delle rate !!Ringrazio tanto !!!!

    Simone

    24 marzo 2010 at 14:22

    • Può senz’altro chiedere un mutuo di liquidità, se il valore dell’ipoteca iscritta è inferiore al valore commerciale dell’immobile.

      Tenga però presente che le banche iscrivono ipoteche di valore doppio a quello del mutuo erogato.

      cocco bill

      24 marzo 2010 at 17:33

  14. posso fare ipoteca du nuda proprieta’? se si mi puo’ dare nomi di banche o finanziarie. grazie

    maria

    24 marzo 2010 at 14:05

    • Lei può senz’altro chiedere un finanziamento offrendo in garanzia la nuda proprietà.

      cocco bill

      24 marzo 2010 at 17:35

  15. salve,
    devo acquistare un appartamento di proprietà al 50% di mia madre e dell’altro 50% di mio zio ( fratello di mia madre). L’appartamento è pervenuto loro per donazione da parte dei miei nonni (ancora in vita) con riserva di usufrutto PER L’INTERA DURATA DELLA LORO VITA PIENO ED INCONDIZIONATO.

    1984 : ATTO DI COMPRAVENDITA DELL’APPARTAMENTO DA PARTE DEI MIEI NONNI

    1996 : Donazione da parte dei miei nonni a favore dei loro legittimi figli: mio zio sposato in separazione dei beni e mia madre in comunione dei beni ( bene personale) , che accettano in parti uguali la nuda proprietà precisando che in caso di vendita da parte di un donatario venga preferito/a l’altro donatario parità di condizioni e di prezzo di comune commercio.

    2010 : PRELIMINARE DI ACQUISTO : Gennaio decido di acquistare l’appartamento di proprietà al 50% di mia madre e dell’altro 50% di mio zio ( fratello di mia madre)

    PRELIMINARE DI ACQUISTO :
    mio zio e mia madre vendono a me l’appartamento al prezzo € 220,000,00 di cui 30,000,00 versati alla Firma del preliminare a mio zio con assegno bancario n………e € 30.000,00 in contanti a mia madre . La differenza sarà corrisposta da me (acquirente) tramite mutuo o denaro proprio .

    Da concludere la vendita entro il 30/07/2010.

    Ora sto avendo problemi con il mutuo
    Potete consigliarmi come sarebbe opportuno procedere ( migliore), per non avere ostacoli? ad oggi mi hanno chiesto la firma dei miei nonni, ma comunque mi creano problemi sull’acquisto da mia madre e da mio zio ( parenti).

    Aiutatemi

    grazie

    Antonio

    24 marzo 2010 at 10:46

    • Nello spazio di poche ore lei ha scritto tre commenti fornendo tre nomi diversi. Volevo dirle che rispondiamo anche se non inserisce nulla nella casellina …

      Il suo problema è la donazione del nonno.

      La donazione, infatti, è considerata una sorta di anticipazione della futura successione a causa di morte.

      Va precisato che ciascuno di noi ha degli eredi necessari, che non può escludere dalla sua successione.

      Si tratta del coniuge, dei figli o, in assenza dei figli, dei genitori.

      In vita ciascuno è libero di donare anche tutto il suo patrimonio solo ad uno dei suoi figli o ad estranei.

      Alla morte del donante e solo in quel momento, si dovrà verificare se i beni donati in vita dal defunto, valutati al momento della sua morte, abbiano o meno leso la cosiddetta quota di legittima, ovvero la quota che di diritto spetta al coniuge ed ai figli o, in assenza di questi ultimi, ai genitori.

      Ne consegue che, prima della morte del donante o comunque prima del decorso del termine di venti anni dalla donazione, il donatario ed i suoi aventi causa siano esposti al rischio di impugnazione da parte degli altri eredi necessari.

      Dunque, spesso diviene difficile vendere un immobile ricevuto in donazione o darlo in garanzia ad una banca per ottenere un mutuo, in quanto le pretese degli altri legittimari potrebbero travolgere l’eventuale vendita sottoscritta dal donatario o l’eventuale ipoteca concessa dal donatario ad una banca.

      Bisogna allora rivolgersi necessariamente ad un notaio. Le soluzioni praticabili sono essenzialmente due (nel suo caso, Antonio? una sola):

      – ottenere da tutti gli eredi del nonno la sottoscrizione di un atto notarile di adesione alla donazione, rinunciando ad ogni azione legale volta ad impugnare la donazione stessa;

      – risolvere la donazione, retrocedendo la proprietà in capo al donante, che sarà poi l’effettivo venditore del bene. Soluzione praticabile, ovviamente, solo se il donante è ancora in vita.

      cocco bill

      24 marzo 2010 at 17:59

  16. salve,
    sto acquistando insieme ala mia ragazza un appartamento per il quale dovrò stipulare un mutuo acquisto prima casa. Ci intesteremo l’appartamento metà ciascuno.
    Io lavoro da molti anni a tempo indeterminato e la mia ragazza da soli 3 anni a tempo determinato. la banca ci ha chiesto la garanzia dei miei genitori.
    Da premettere che problemi non ce ne sono per loro e per me, ma ai fini della detrazione degli interessi passivi essendo l’appartamento intestato solo a me ed alla, potremmo ottenre la massima detrazione degli interessi oppure spetterà ai miei genitori portare in detrazione in parte gli interessi passivi del mutuo?

    Mario

    23 marzo 2010 at 19:39

    • I garanti non beneficiano della detrazione degli interessi passivi del mutuo.

      Solo i cointestatari del mutuo, ciascuno nella quota di spettanza, potranno beneficiare della detrazione degli interessi passivi.

      cocco bill

      24 marzo 2010 at 18:05

  17. come posso fare domanda per la sospensione del mutuo visto che dal 18 2 2010 sono disoccupato e non posso pagare il mutuo

    cosimo

    22 marzo 2010 at 21:44

    • Prima si deve informare se la banca che ha erogato il mutuo aderisce all’accordo ABI associazione consumatori.

      In caso affermativo, si reca in banca e chiede e compila il modulo, allegando la lettera di licenziamento (che non deve essere per giusta causa).

      cocco bill

      22 marzo 2010 at 21:58

  18. salve mi chiamo andrea, io avevo un fido in qui sono andato in debordo per un lungo periodo, dal 25 agosto scorso sono rientrato e ora lo ho estinto e ho chiuso anche il conto.
    sono andato a chiedere un mutuo prima casa che mi è stato respinto per segnalazione in cr.
    specifico che il problema è solo quello il resto dei doc , redditi etc è ok.
    la domanda sono
    1 per quanto temo rimarrò segnalato e quindi tra quanto potrò richiedere il mutuo essendo sicuro di non ricevere un altro rifiuto?
    2 per quanto tempo la segnalazione di richiesta rimarrà visibile alle altre banche?
    grazie andrea

    andrea

    22 marzo 2010 at 20:52

    • Resterà segnalato in CR fin quando non estinguerà il debito.

      Il rifiuto di finanziamento resterà visibile per 30 giorni dalla data in cui le è stato notificato. Dopo tale periodo le conviene comunque procedere alla cancellazione presso la CRIF.

      cocco bill

      22 marzo 2010 at 21:55

      • il fido è stato estinto da 6 mesi ma è ancora visibile in cr ! , per quanto riguarda la segnalazione di richiesta ho letto 90 gg è possibile?

        le banche quato vanno in dietro a guardare sulla cr?
        grazie andrea

        andrea

        22 marzo 2010 at 22:30

        • Perl le segnalazioni in CRIF (richiesta, rifiuto, rinuncia mutuo) vale il seguente schema.

          crif tempi

          Per quanto riguarda la visura in Centrale Rischi di Bankitalia (segnalazione di fido insoluto) nella fase di istruttoria per la concessione del mutuo, tutto dipende dall’istituto finanziario o dalla banca erogante. E dipende anche dallo zelo del funzionario. Una questione di fortuna, insomma, e lei mi sembra che l’abbia capito.

          I dati presenti in CR Bankitalia non vengono cancellati. Le suggerisco di attivarsi presso la banca che ha effettuato la segnalazione per verificare che abbia almeno provveduto alla rettifica.

          cocco bill

          23 marzo 2010 at 08:22

          • se la banca rettifica i dati quindi regolarizzando la posizione il mutuo viene erogato e che tempo ha la banca x regolarizzare la posizione?ultima domanda se non avviene la regolarizzazione della mia posizione come mi devo muovere?GRAZIE ANTICIPATAMENTE

            davide

            24 marzo 2010 at 18:23

  19. si può estinguere il mutuo affitto in qualsiasi momento p0agando il debito tutto in contanti

    Anonimo

    22 marzo 2010 at 15:46

  20. esistono banche che fanno un mutuo tramite cessione del quinto naturalmente con una rata piu alta della cessione

    francesco

    21 marzo 2010 at 19:50

    • La cessione del quinto è garantita dallo stipendio, dal TFR e da una polizza assicurativa che interviene in caso di licenziamento (non volontario o per giusta causa, ovviamente) o premorienza.

      Il mutuo è garantito da ipoteca sull’immobile.

      Due garanzie per uno stesso finanziamento mi sembrano eccessive.

      cocco bill

      22 marzo 2010 at 04:37

  21. buongiorno, volevo chiedere un informazione riguardo il blocco delle rate di mutuo per 12 mesi. Io ho perso il posto di lavoro a marzo del 2009 e a tutt’oggi non lavoro. so che e andata in vigore dal 1 di febbraio 2010 ma la banca dove ho il mutuo…bcc di corinaldo continua a dirmi che ancora non ha la documentazione da farmi firmare…. Le rate devo continuare a pagarle ugualmente? e cosa posso fare per affrettare i tempi per la sospensione? cordiali saluti

    fabrizio

    20 marzo 2010 at 12:51

    • Se lei ha consegnato la documentazione comprovante la cessazione del rapporto di lavoro e le cause della stessa – ad es.: lettera di licenziamento; lettera di dimissioni; contratto di lavoro dal quale si evinca l’intervenuta scadenza del termine, nonché copia della dichiarazione attestante l’attuale stato di disoccupazione, resa dall’interessato al Centro per l’impiego ai sensi dell’art. 2 D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181 – non vedo cose ci sia da aspettare.

      Il modulo da farle firmare è semplicemente quello che trova fra gli allegati di questo documento.

      A pagina 9, allegato B. Al limite lo stampa e lo consegna al direttore della filiale BCC di Corinaldo. Così risolve.

      cocco bill

      22 marzo 2010 at 04:47

  22. Buongiorno, ho un mutuo ventennale fatto nel 2003 per l’acquisto della casa. Ora a distanza di anni, molti referenti cambiati e incorporazioni varie della banca (ora non so più neanche come si chiama!!)sono stata contattata da una persona a me sconosciuta, oltretutto di un’altra regione, la quale dichiara che ora il mio mutuo viene gestito non più dalla banca, ma da questa società. Ora a causa del poco lavoro (sono un’imprenditrice)le mie entrate non sono regolari e di conseguenza anche il pagamento della rata non avviene puntualmente. So di non essere nel giusto, ma quello che vorrei sapere è se questa persona ha il diritto di chiamare personalmente a casa del garante comunicando cose false sul mio conto. Mi spiego: questa persona ha contattato il garante telefonicamente dichiarando che la mattina di quella stessa giornata mi ha telefonato presentandosi e io gli ho chiuso la comunicazione “in faccia” intenzionalmente, e dichiarando che io in precedenti telefonate gli abbia comunicato il nome dei 2 referenti che ho alla banca con i quali ero daccordo che avrei fatto subito il versamento per coprire le rate,e che lui invece dopo averli chiamati ha appurato che questi non ne sapevano niente.
    Ora tutto questo è falso, difatti ci sono mail che confermano la mia comunicazione con i referenti, e cosa assolutamente falsa che lui mi abbia fatto una telafonata presentandosi e io gli abbia chiuso la telefonata “in faccia”. Questa telefonata non c’è mai stata.
    Ora, dopo la brutta figura fatta con il garante che subito mi ha ciamata per riferirmi tutto, e sapendo che pagando le rate in ritardo non sono proprio nel giusto, quali diritti ho nei confronti di questa persona? le comunicazioni non dovrebbero avvenire tramite raccomandata e dopo i vari solleciti? e il garante non dovrebbe essere informato per ultimo?
    mi dica per favore quali sono i miei diritti….grazie anticipatamente.
    Lara

    Lara

    20 marzo 2010 at 00:24

    • Gentile Lara, in queste situazioni i garanti sono i primi a lamentarsi di non essere stati avvertiti dal creditore per eventuali insolvenze del debitore principale.

      In caso di ritardato pagamento delle rate del mutuo, il debitore viene iscritto negli elenchi dei cattivi pagatori, insieme al garante.

      Ora possiamo discutere del modo con cui il garante è stato messo al corrente della situazione di incombente insolvenza da parte sua. Probabilmente sono stati enfatizzati i toni ed esagerati i fatti. Ciò nondimeno il garante andava avvisato, e sicuramente non da ultimo.

      Il garante deve corrispondere le rate del mutuo se lei non paga e deve almeno essere preparato per tempo a questa evenienza.

      cocco bill

      22 marzo 2010 at 05:05

      • La ringrazio molto per la sua risposta. Sono consapevole del fatto che il garante vada avvisato in quanto responsabile del debito, quello che volevo mettere in discussione è lo scorretto e inveritiero modo di averlo messo al corrente. Come dicevo nella mail precedente sò di essere nel torto in quanto debitrice (solo in ritardo..e questo non mi sembra leda la banca visto i tassi e le more applicate per i ritardati pagamenti!!!), ma questo non credo che giustifichi il fatto di ledere la persona con false dichiarazioni sul suo conto. Non voglio discutere se la persona che ha chiamato il garante lo abbia fatto in maniera più o meno delicata, solo sapere se posso avvalermi di qualche diritto nei confronti di questa persona (o chi per essa) per aver fatto false dichiarazioni sul mio conto. La ringrazio molto per la sua risposta….e vedo che come me è molto mattiniero!!!! Buona giornata.

        Lara

        22 marzo 2010 at 09:06

  23. salve ,
    l’anno scorso ho usufruito del fermo mutuo causa scarso lavoro , ora addirittura siamo in cassa straordinaria e dovrebbe ripartirmi il mutuo , cosi’ ho chiesto di continuar un altro anno con il fermo nella speranza il lavoro aumenti ma il mio direttore di banca dice che non si puo’ far un continuo del fermo ……..e’ vero ?
    io per tele avevo sentito il contrario……..
    grazie mille per la risposta e complimenti per il sito……..
    stefano.

    stefano

    19 marzo 2010 at 21:39

    • Faccia contento il Direttore. Attenda la fine della precedente sospensione, paghi una rata e presenti domanda di sospensione in base all’accordo ABI associazioni consumatori.

      In effetti chi già abbia usufruito per lo stesso mutuo di meccanismi di sospensione offerti dalla propria banca o per una delle misure pubbliche esistenti (nazionali/locali) non potrà fare richiesta della sospensione nell’ambito del nuovo Piano Famiglie. Ma alcune banche hanno rimosso il vincolo.

      Se il Direttore le pone questo problema, non può fare altro che servirsi della portabilità e migrare il mutuo in un’altra banca.

      cocco bill

      22 marzo 2010 at 04:58

  24. Volevo avere una informazione riguardante la sospensione della rata muto: per poter avere la sospensione della rata e’ indispensabile avere la residenza nella casa dove e’ un essere il mutuo???

    Io ho spostato la redidenza presso il mio compagno che vive il un’altro comune…

    Anonimo

    19 marzo 2010 at 16:32

    • Deve trattarsi di abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il mutuatario, o i suoi familiari, dimorano abitualmente.

      cocco bill

      19 marzo 2010 at 16:41

  25. Grazie per avermi risposto lei non mi sa dire se c’è qualche banca che ha tolto il tetto max di 150.000 euro cosi da poter rinegoziare il mutuo?grazie

    ornella

    19 marzo 2010 at 16:12

    • Le riporto il link dove potrà trovare la banca che potrebbe risolvere il suo problema.

      Deve esaminare la colonna “Valore del mutuo erogato”. A sinistra trova la banca.

      Ad esempio la prima è la Banca del Centroveneto Credito Cooperativo – Longare, che applica la sospensione a valori del mutuo fino a 200 mila euro.

      Si ricordi che non deve rinegoziare il mutuo, ma deve surrogare il mutuo. Oppure, il che è lo stesso, deve effettuare la portabilità del mutuo.

      Le auguro una proficua ricerca.

      cocco bill

      19 marzo 2010 at 16:30

      • mi è stato di grande aiuto grazie mille buona sera

        ornella

        19 marzo 2010 at 20:53

  26. Buona sera io ho perso il lavoro e ho un mutuo con mio marito di 155.000 euro
    la mia banca unicredit banca di roma non mi puo bloccare il mutuo perche il tetto max del decreto anti crisi è di 150.000 euro sono disperata cosa posso fare?non c’è un’altra soluzione grazie

    ornella

    18 marzo 2010 at 22:23

    • L’unica soluzione è portare il mutuo ad una banca che ha rimosso il vincolo dei 150 mila euro come condizione per accedere ai benefici previsti nell’accordo fra ABI ed associazioni consumatori.

      Questa operazione avviene senza costi aggiuntivi (legge Bersani sulla portabilità o surroga) se non quello derivante dalla ricerca di una banca che abbia i requisiti giusti e che sia disposta a surrogare.

      Dopo il trasferimento del mutuo può presentare istanza di sospensione del pagamento delle rate del mutuo.

      cocco bill

      19 marzo 2010 at 07:10

  27. Ho rinegoziato il mio mutuo prima casa con consolidamento debiti quindi avendo preso una quota aggiuntiva nel Maggio 2008 ho pagato come spese notaio, assicurazione, spese istruttoria e perizia.Con la legge Bersani sui mutui è previsto un rimborso di tutte le spese anche su questo tipo di mutuo?
    Inoltre poichè codesto mutuo è stato ceduto a un’altra banca poco affidabile posso effettuare una surroga senza spese?

    pomillo eduardo

    18 marzo 2010 at 19:29

    • Non può detrarre le spese notarili per il mutuo di liquidità. E comunque quelle spese, in ogni caso, andavano detratte nella dichiarazione 2009 – redditi 2008.

      Non dovrebbe aver problemi ad effettuare surroga se comunque il mutuo è coperto da garanzia ipotecaria.

      cocco bill

      19 marzo 2010 at 07:08

  28. io ho 70 anni vorrei chiedere un mutuo per l”acquisto per la prima casa della durata di 10 anni lo posso avere? e se si quali sono le banche con il tasso più favorevole in questo momento. grazie per la risposta.

    pantaleo

    18 marzo 2010 at 17:53

    • I requisiti per la concessione di un mutuo ipotecario prevedono necessariamente che bisogna avere un’età che consenta di completare il rimborso entro il 75° compleanno.

      cocco bill

      18 marzo 2010 at 18:01

  29. la mia situazione è molto complicata, ma la domanda che mi assilla è semplicissima… la mia banca per passare da un fido ipotecario a un mutuo normale continua a chiedermi a singhiozo documenti,e dopo avergli dato la casa in ipoteca, la mia busta paga anche se a lavoro a tempo determinato, la pensione dei miei genitori,ora mi richiede anche la busta di mia moglie in garanzia. sono otto mesi che continuo a pagare interessi e loro non riesco ad emettere una rata,non chiedo che fissare una rata per pagare i miei debiti… sono esasperato e mi sento anche preso un pò in giro… datemi un consiglio…grazie giovanni.

    giovanni

    18 marzo 2010 at 15:06

    • Senza pensare ad azioni legali (so bene quanto bisogna pagare gli avvocati per non risolvere nulla) le suggerisco di proporre un ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario.

      Spedisca con raccomandata AR un reclamo alla filiale di competenza.

      Nel reclamo, oltre ad una dettagliata ricostruzione dei fatti, bisognerà preannunciare il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario.

      Trascorsi 30 giorni e stante il silenzio della banca rispetto al reclamo da lei inoltrato o rilevata risposta negativa alla sua istanza di ottenere un mutuo, potrà poi rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) con un vero e proprio ricorso.

      Qui trova informazioni sull’ABF e qui invece i moduli da utilizzare e gli indirizzi per inoltrare ricorso.

      Oppure consulti questa guida.

      arbitro bancario finanziario - guida pratica alla risoluzione stragiudiziale delle controversie bancarie

      .

      Può anche provare a coinvolgere la Prefettura. E’ un tentativo che va fatto, prima di desistere. Il Prefetto può raccogliere istanze come la sua, siano esse relative a mutui, prestiti al consumo, linee di credito, ecc..

      Il Prefetto invierà in maniera riservata l’istanza direttamente alla sua banca che sarà tenuta a fornirle una risposta e a informarne il Prefetto.

      L’istanza va presentata utilizzando un apposito modulo.

      Il vantaggio è quello di poter ottenere un riesame della pratica. E, comunque, serve ad esercitare pressioni su quel direttore forte con i deboli e debole, sicuramente, con i forti.

      Comincerà a capire che la questione lei è determinato a portarla fino in fondo. Dovrebbe condurre ad un ripensamento sul suo arbitrio.

      Intanto può procedere a segnalare subito il caso all’ANTITRUST, chiamando il numero verde 800.166.661 – dedicato alla tutela del consumatore – per denunciare la pratica scorretta messa in atto dal direttore della banca ai suoi danni e gli interessi che è così costretto a corrispondere per la commissione di massimo scoperto. Riceverà poi dai funzionari dell’Autorità le indicazioni necessarie a formalizzare, in forma scritta, la denuncia.

      Insomma, si tratta di tentativi da fare prima di arrendersi all’arroganza ed alla prepotenza.

      cocco bill

      18 marzo 2010 at 17:59

  30. devo decidere per la stioula di un mutuo variabile a 20 anni per un importo di 80000. la differenza economica mensile ad oggi rispetto alla rata e di 32 euro tra il tasso euribor (rata di 404,00 €) e bce (437,00). quale scelgo tra i due.
    grazie

    mauro

    18 marzo 2010 at 11:08

    • L’ancoraggio al tasso Bce ha l’indubbio vantaggio di garantire una maggiore stabilità nella rata, ma può anche diventare svantaggioso rispetto all’Euribor.

      Quest’ultimo, infatti, permette di stare sul mercato giorno per giorno. Per chi lo sceglie per il lungo periodo sicuramente c’è lo stress di dover fare continuamente i conti con la volatilità della rata, in cambio, però della possibilità di approfittare dei ribassi.

      Con il tasso Bce, invece, la rata può restare bloccata anche per lunghissimi periodi, e anche quando i tassi di mercato scendono al di sotto tetto del tetto Bce, cosa peraltro già accaduta in passato.

      Insomma l’ancoraggio al tasso Bce è un po’ una via di mezzo tra tasso fisso e variabile, e la differenza la farà sicuramente lo spread: più è alto per il tasso Bce più è a rischio la convenienza.

      Neanche il tasso fisso del resto è esente da rischi, come sa bene chi ha sottoscritto mutui al 6% e paga quindi ora rate fuori mercato.

      Grazie alla surroga, però, non si è più obbligati a restare con lo stesso tipo di mutuo per sempre e quindi anche in questo caso si può approfittare di eventuali ribassi di mercato.

      cocco bill

      18 marzo 2010 at 11:13

  31. BUON Giorno.Scusate vorrei avere un chiarimento in merito al mutuo.Ho fatto domanda per il blocco del mutuo sia alla mia banca dove ho radicato il conto corrente e sia a Milano alla banck familily di UNICREDIT,con raccomandata ed è stata ritirata il 1/03/2010…sono passati i 15gg ma per una risposta negativa o positiva a chi posso rivolgere?????Mi hanno dato un numero verde e dicono che non è di loro competenza lo stesso mi ha risposto il direttore di filiale dove ho aperto il conto…..e ALLORA???grazie.

    cupiraggi

    18 marzo 2010 at 09:55

  32. Vorrei sapere se il “piano famiglie abi” puo essere applicato anche al mio caso.L’unico requisito che non ho e’ la data del licenziamento 31/12/2008.
    Fino ad oggi ho sempre pagato le rate del mutuo erogato dall’Unicredit,ma non avendo ancora trovato un occupazione vorrei sospenderlo.
    Oggi sono andato in una filiale Unicredit e secondo il funzionario con cui ho parlato, l’ABI non avrebbe accettato la mia domanda perche’uno dei requisiti e’la data del licenziamento che deve essere tra 01/01/2009 e 31/12/2009. La banca aveva un piano personalizzato che non è più in vigore da quando è entrato il piano famiglia abi.
    Cordiali saluti
    Corrado

    corrado

    17 marzo 2010 at 19:20

    • Purtroppo il licenziamento che consente di fruire della sospensione del pagamento della rata del mutuo è considerato requisito valido, nell’accordo ABI consumatori, solo se verificatosi a partire dal 1° gennaio 2009.

      Mi rendo conto della stupidità della cosa, ma questo è quanto previsto.

      cocco bill

      18 marzo 2010 at 10:09

  33. HO chiesto il mutuo ma mi e stato negato x una sofferenza nella centrale rischi banca d italia sofferenza da me sanata nello stesso tempo la bnl ha ceduto il credito ed una societa di recupero credito.Chi deve adesso regolarizzare la mia posizione alla centrale la bnl ho la societa di recupero credito?

    francesca

    17 marzo 2010 at 15:55

    • La richiesta può essere presentata presso:

      – le Filiali della Banca d’Italia che offrono il servizio, inviando per posta o via fax il modulo (scaricabile da questo sito e allegando fotocopia di un documento di identità e del codice fiscale), o anche recandovisi di persona;

      – la banca o l’intermediario finanziario che ha richiesto l’iscrizione in CR; questi sono tenuti a comunicare, oltre alle segnalazioni che essi stessi hanno effettuato, la posizione globale di rischio del richiedente.

      Le richieste presentate dalle società devono essere anche accompagnate da una visura camerale rilasciata dalla Camera di Commercio da cui risulti il nominativo del legale rappresentante e dalla fotocopia del documento di identità di quest’ultimo o, in alternativa, da una dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà.

      Le risposte della Banca d’Italia vengono di norma inviate per posta all’indirizzo indicato nella richiesta, senza spese; in alternativa è possibile chiedere di ritirare i dati personalmente allo sportello della Filiale; in tal caso il ritiro può essere effettuato anche da un delegato.

      Per quel che concerne la rettifica dei dati, la responsabilità della loro esattezza è degli intermediari segnalanti, i quali devono cancellare o correggere gli eventuali errori. Pertanto le richieste di rettifica dei dati possono essere inviate a questi intermediari.

      cocco bill

      17 marzo 2010 at 16:07

  34. Salve dottore: sono antonino,vorrei sapere.dato che appartengo alle forze dell’ordine, e a brevi giorni verrò messo in pensione per stato di salute, riformato dall’ospedale militare.Ho due cessioni di prestiti in busta paga, conscadenze.2017///2021. quando andrò in pensione,posso continuale a pagare ogni mese con la mia pensione? Ho me li tolgono dalla liquidazione? rimanendo senza soldi?Mi dica!!!!

    ANTONINO

    16 marzo 2010 at 22:29

    • E’ opinione comune che in caso di Cessione del Quinto il TFR accantonato venga messo a disposizione della Banca erogante a garanzia del prestito contratto.

      In realtà ciò è vero solamente per i Dipendenti di Aziende Private.

      Questi infatti alla stipula del contratto firmano una dichiarazione di vincolo sul TFR presente e futuro a favore della Banca erogante.

      In caso di perdita del posto di lavoro per qualsivoglia motivo, quest’ultima è quindi autorizzata a prelevare il TFR maturato fino alla copertura del debito residuo che risulterà così estinto.

      Tale vincolo non esiste invece per i dipendenti Pubblici e Statali per cui il loro TFR non rappresenta una garanzia per la Banca in quanto gestito dall’INPDAP.

      cocco bill

      17 marzo 2010 at 16:09

  35. Ho chiesto un mutuo alla mia banca, inizialmente la pratica si e bloccata perche c’era una sofferenza nella centrale rischi della banca d’italia,sofferenza da me sanata e con la liberatoria e ripartita la pratica di mutuo con esito positivo.Oggi hai me una azienda di cui io mi fornisco mi ha mandato un sollecito di pagamento, la mia domanda e questa:puo questa azienda segnalarmi alla centrale rishi, e se lo puo fare quali sono i tempi calcolando che oggi mi ha mandato una raccomandato dicendo che se non saldo in quindici giorni si avviera una pratica legale nei miei confronti

    davide

    15 marzo 2010 at 16:50

    • Esistono centrali di rischio che trattano informazioni pubbliche, ossia messe a disposizione di tutti i soggetti interessati dalle fonti stesse da cui provengono (Tribunali e Uffici di Pubblicità Immobiliare – le ex Conservatorie), che riguardano il valore patrimoniale degli immobili posseduti da persone fisiche e giuridiche e permettono di valutare eventuali situazioni di insolvenza.

      Le Informazioni da Tribunali e Uffici di Pubblicità Immobiliare sono, a differenza di quelle contenute nel SIC dei cattivi pagatori, informazioni di fonte pubblica, e pertanto accessibili a chiunque. Le banche dati dei cattivi pagatori, invece, formano un sistema di informazioni creditizie basato sulla contribuzione volontaria, da parte degli Enti partecipanti, delle informazioni relative ai finanziamenti richiesti, ottenuti o rifiutati, ed è accessibile esclusivamente ai partecipanti stessi, con obbligo di non diffondere a terzi le informazioni così reperite.

      Ora è anche possibile che un eventuale decreto ingiuntivo richiesto dall’azienda fornitrice possa portare ad un pignoramento e, quindi ad una segnalazione nelle centrali di rischio pubbliche.

      Ma i tempi sono lunghi e, a mio parere, comunque non compatibili con i tempi di istruttoria della pratica di mutuo erogando.

      cocco bill

      15 marzo 2010 at 17:09

  36. vorrei non ricevere più tutte le mail riferite ai mutui ho già avuto le risposte che volevo.
    Come posso fare?
    Grazie
    Deanna

    Deanna

    15 marzo 2010 at 13:08

    • Gentile Deanna, quando lei ha attivato il servizio – spuntando la casella accanto al form di commento – le è arrivata, da Word Press, una e-mail di conferma.

      In quella stessa e-mail c’è il link e ci sono tutte le indicazioni per la disattivazione.

      Il suo problema non dipende da noi, che purtroppo, non siamo in grado di interferire in una interazione esclusiva fra lei e la piattaforma di blogging word press.

      La casellina “Avvisami via e-mail della presenza di nuovi commenti a questo articolo” non andava spuntata (cosa che lei, inconsapevolmente avrà certamente fatto).

      Quello che posso suggerirle – se non riesce a rintracciare la e-mail di attivazione/disattivazione – è di rinnovare al richiesta di servizio servendosi del medesimo indirizzo di posta elettronica utilizzato in precedenza.

      Le verrà inviata una nuova e mail di conferma che potrà utilizzare, invece, per la disattivazione.

      cocco bill

      15 marzo 2010 at 13:21

  37. Salve, ho un quesito: la casa dove vivono mia suocera e mia cognata appartiene per un terzo a mia cognata, per un terzo ad un fratello, e per un terzo a me, che l’ho acquistata 4 anni fa da mio marito, fratello a sua volta. Ora: volendo io venderla a mia cognata per motivi di necessità, chiedo:

    1) può mia cognata ottenere un mutuo per acquistarla, pur essendo anche garante del mutuo con cui io e mio marito abbiamo acquistato un’altra casa?

    2) puo’ l’altro fratello proprietario rifiutarsi di firmare l’atto di mutuo?

    3) posso a quel punto vendere al vicino confinante il mio terzo, pur non
    essendo individuato esattamente? posso cioè vendere la parte che si trova sotto la casa del confinante, o devo cedere un generico terzo? e in questo caso, come si individua la proprietà?

    eugenia

    15 marzo 2010 at 10:13

  38. buongiorno,
    io e il mio ragazzo vorremmo comprare un bilocale. I consulenti dei mutui delle agenzie immobiliari cui ci siamo rivolti ci hanno detto che con i nostri redditi non ci dovrebbero esser problemi nella pratica di mutuo; il mio ragazzo è a tempo indeterminato e io sono in prova fino a fine maggio dopodichè anch io sarei a tempo indeterminato…contratto CCNL chimico farmaceutico livello b2..ma mi chiedo: quanto è determinante il fatto che sono in prova?la banca potrebbe appellarsi a questa cosa per non concederci il mutuo?
    sono passati 4 mesi su 6 del mio periodo di prova…dovrei per forza chiedere al mio capo se verrò riconfermata prima di presentare le carte in banca?
    sono preoccupata perchè avendoci rassicurato quei consulenti finanziari delle agenzie immobiliari, siamo andati avanti nella trattativa del bilocale e non vorrei che ora poi il mutuo non ce lo concedono!!confido in pronta risposta ….grazie!

    daniela

    15 marzo 2010 at 09:22

    • Di solito le banche di fronte a situazioni come la sua applicano condizioni lievemente peggiorative, in ragione dell’aumentato potenziale rischio di insolvenza. Tuttavia è anche vero che l’altro mutuatario ha un contratto di lavoro stabile.

      Non credo, in sintesi, che il suo contratto in prova possa determinare un diniego nell’erogazione del mutuo. Semmai le condizioni applicate saranno un tantino meno convenienti.

      cocco bill

      15 marzo 2010 at 11:44

  39. Sono stato licenziato dalla GSK indata 30/09/09,anche se,come dirigente,ovviamente,per evitare una causa è stata utilizzata la formula della risoluzione consensuale,sperando di avere a breve nuove opportunità di impiego.Ho due figli e mia moglie non lavora.Sono passati 5 mesi ,manessuna occasione nuova si è verificata.Mi sono iscritto al Centro per l’impiego di Roma -dragoncello per fare richiesta all’INPS di assegno di sostegno al reddito;cosa che mi è stata concessa.Ho fatto richiesta alla banca (BHW)dove ho aperto un mutuo,ma mi è stata bocciata la richiesta,motivando che la rioluzione consensuale non rientra tra le classi previste.Posso tentare un ricorso?

    Grazie

    BIANCHI CIRO

    14 marzo 2010 at 19:42

    • No sig. Ciro. Non si può ricorrrere a nessuno contro le clusole di un libero accordo concluso fra due associazioni, quella dei banchieri e quelle dei consumatori.

      Si potrebbe fare qualcosa solo nel caso in cui le regole fissate liberamente fossero disattese od applicate discriminatamente da chi dichiara di aderire all’accordo.

      Mi lasci infine aggiungere che il suo caso rende chiaro, se mai ce ne fosse bisogno, perchè la destra padronale, aiutata in questo da giuslavoristi prezzolati come D’antona, Biagi e Iachino, vogliono modificare l’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori.

      cocco bill

      15 marzo 2010 at 04:51

      • PERTINI non avrebbe firmato”, c’era scritto su una decina di magliette fuori ordinanza, esibite sabato scorso, alla manifestazione viola sulle regole. Di fronte a questi sia pure isolati episodi di “fuoco amico”, si può immaginare lo stato d’animo di Giorgio Napolitano. Non solo irritazione, ma anche indignazione. Proprio nelle stesse ore, infatti, il presidente della Repubblica sta meditando seriamente di rinviare alle Camere una delle ultime leggi volute dal governo. Si tratta del famigerato ddl 1167-B, quello che introduce la possibilità preventiva di ricorrere all’arbitro, invece che al giudice, in caso di controversie di lavoro.

        In quel testo, approvato definitivamente dal Senato la scorsa settimana, c’è una norma che rischia di cambiare radicalmente il profilo del nostro diritto del lavoro, e il suo sistema di garanzie. Dall’articolo 31 in poi c’è scritto che le controversie tra il datore di lavoro e il suo dipendente potranno essere risolte anche da un arbitro, in alternativa al giudice. In sostanza, modificando l’articolo 412 del codice di procedura civile, si prevedono due possibilità alternative per la risoluzione dei conflitti: o la via giudiziale oppure quella arbitrale. L’innovazione principale è che già al momento della firma del contratto di assunzione, anche in deroga ai contratti collettivi, al lavoratore potrebbe essere proposto (con la cosiddetta clausola compromissoria) che in caso di contrasto futuro con l’azienda le parti si affideranno a un arbitro, e non a un giudice.

        Ebbene questa legge, che il Capo dello Stato ha già visionato sommariamente, suscita in lui forti perplessità. La sta esaminando insieme al “nucleo di valutazione” del Colle, formato da Salvatore Sechi, Donato Marra e Loris D’Ambrosio. Non ha ancora preso una decisione definitiva. Ma, allo stato attuale, sembra intenzionato a non firmare la legge. E a rinviarla al Parlamento con messaggio motivato, per una nuova deliberazione. Secondo i poteri che gli assegna l’articolo 74 della Costituzione e che può attivare anche per provvedimenti non necessariamente inficiati da “vizi palesi” di legittimità costituzionale.

        La norma è stata già contestata dalla Cgil. Guglielmo Epifani la considera uno strumento che aggira le tutele previste dall’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. “Quel testo – osserva – viola chiaramente la Costituzione, e noi siamo pronti a fare ricorso alla Consulta”. Non a caso la Cgil ha posto anche questa “aggressione ai diritti dei lavoratori” al centro del suo sciopero di venerdì scorso. Il ragionamento di Epifani è semplice: l’arbitrato è un istituto assai meno garantista per il lavoratore, rispetto alla tutela giurisdizionale assicurata da un magistrato della Repubblica. Oltretutto, se l’opzione per la via arbitrale gli viene prospettata all’atto dell’assunzione, tanto più in una fase di drammatica crisi occupazionale, il lavoratore rischia di essere esposto ad un “ricatto” implicito, che lo coglie nel momento della sua massima debolezza negoziale.

        Per questo la Cgil va avanti con il suo appello già firmato da giuslavoristi come Luciano Gallino, Umberto Romagnoli, Massimo Paci, Tiziano Treu e giuristi come Massimo Luciani e Andrea Proto Pisani. E per questo, proprio lunedì della scorsa settimana una delegazione della sinistra guidata da Paolo Ferrero è salita al Quirinale, per chiedere al presidente della Repubblica di respingere l’ennesimo “schiaffo” ai diritti costituzionali. Napolitano ha preso immediatamente a cuore la questione. Forse anche per queste ragioni il ministro del Welfare Sacconi si è affrettato a gettare acqua sul fuoco: “Il diritto sostanziale del lavoro, incluso l’articolo 18 dello Statuto, non è stato minimamente toccato”. Per prevenire possibili censure di costituzionalità al provvedimento, e per “disarmare” l’offensiva di Epifani, il governo giovedì scorso ha anche raggiunto un “avviso comune” con gli altri sindacati, Cisl e Uil, e con la Confindustria: “Le parti – si legge nella dichiarazione congiunta – riconoscono l’utilità dell’arbitrato, scelto liberamente e in modo consapevole, in quanto strumento idoneo a garantire una soluzione tempestiva delle controversie in materia di lavoro a favore delle effettività, delle tutele e della certezza del diritto… e si impegnano a definire con tempestività un accordo interconfederale, escludendo che il ricorso delle parti alle clausole compromissorie poste al momento dell’assunzione possa riguardare le controversie relative alla risoluzione del rapporto di lavoro”.

        Il governo, insomma, ha cercato di giocare d’anticipo. Ma quanto vale un accordo “restrittivo” tra le categorie produttive (e neanche tutte), rispetto a una norma di legge che in linea teorica non pregiudica comunque il ricorso all’arbitrato, in aggiramento dell’articolo 18 e all’atto dell’assunzione? Questo è il dubbio, sul quale si sta esercitando il Colle nell’esame del testo della legge. Un dubbio che è largamente suffragato dai pareri di giuristi e dai costituzionalisti. Come Mario Dogliani, professore emerito di diritto costituzionale all’Università di Torino: “La legge presenta rischi evidentissimi. Se il lavoratore, al momento dell’assunzione, sceglie le modalità con cui il trattamento di fine rapporto verrà effettuato, è chiaro che la tutela legislativa viene svuotata. Il rapporto di lavoro è tutelato, in Italia, dalla legge in primis, quindi dalla legge di fronte a un giudice. Con le nuove norme si può escludere questo tipo di tutela. Mentre il giudice è un soggetto garantito dalla legge, l’arbitro applica principi di giustizia indipendentemente da ciò che stabilisce la legge”.

        O come Luigi Ferrajoli, docente di teoria generale del diritto all’Università Roma Tre: “Ci sono almeno due profili di incostituzionalità. Il primo è la violazione dell’articolo 24, che stabilisce “tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi”. Si tratta di un diritto fondamentale, inalienabile e indisponibile, che la nuova legge viola palesemente, portando un colpo non solo all’articolo 18 ma all’intero diritto del lavoro.

        Il secondo profilo di incostituzionalità è contenuto nell’articolo 32 della legge, che vincola il giudice a un mero controllo formale sul “presupposto di legittimità” delle clausole generali e dei provvedimenti dei datori di lavoro, escludendone “il sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive che competono al datore di lavoro”. Anche qui c’è una forte riduzione degli spazi della giurisdizione e quindi del diritto dei lavoratori alla tutela giudiziaria. È una chiara violazione, oltre che dell’articolo 24 della Costituzione, anche dell’articolo 101, secondo cui i giudici sono soggetti soltanto alla legge”. O ancora come Piergiovanni Alleva, docente di diritto del lavoro all’Università Politecnico delle Marche: “Certamente questa legge non è costituzionale”. O infine come Tiziano Treu: “Nel settore privato un arbitrato senza regole affidate al singolo è contrario ai principi costituzionali di tutela del lavoro, connessi agli articoli 1, 4 e 35 della Costituzione. Nel settore pubblico l’arbitrato libero viola l’articolo 97 della Costituzione, perché l’arbitro potrebbe decidere addirittura su assunzioni e promozioni, al di fuori delle regole del concorso pubblico”.

        Insomma, nel dossier allo studio del Quirinale le opinioni critiche dei giuristi sono tante, e tutte ben argomentate. E non manca, ovviamente, anche un’antologia della giurisprudenza costituzionale. Per esempio una sentenza della Consulta, la 232 del 6-10 giugno 1994: “Come in più occasioni stabilito da questa Corte (da ultimo sentenze n.206 e n. 49 del 1994) l’istituto dell’arbitrato non è costituzionalmente illegittimo, nel nostro ordinamento, esclusivamente nell’ipotesi in cui ad esso si ricorra per concorde volontà delle parti… In tutti gli altri casi… ci si pone in contrasto con l’articolo 102 primo comma della Costituzione, con connesso pregiudizio del diritto di difesa di cui all’articolo 24 della stessa Costituzione”. Appunto: nel caso della legge appena approvata il problema è il seguente: se è vero che al momento dell’assunzione il consenso congiunto delle parti sulla via arbitrale ci sarebbe (ancorché condizionato dalla posizione di oggettiva debolezza del lavoratore) è legittimo trasformarlo in un’ipoteca sulle scelte future, precludendo per sempre al lavoratore la via giurisdizionale?

        Questi sono i quesiti che potrebbero spingere Napolitano a decidere un rinvio della legge. Sul tema del lavoro, e della difesa dei lavoratori, il Capo dello Stato ha fatto sentire più volte la sua voce: “C’è ragione di essere seriamente preoccupati per l’occupazione, per le condizioni di chi lavora e di chi cerca lavoro… Mi sento perciò vicino ai lavoratori che temono per la loro sorte… così come ai giovani precari che vedono con allarme avvicinarsi la scadenza dei loro contratti, temendo di restare senza tutela. Parti sociali, governo e Parlamento dovranno farsi carico di questa drammatica urgenza, con misure efficaci ispirate a equità e solidarietà… Dalla crisi deve, e può uscire un’Italia più giusta… “. Il presidente l’aveva detto nel messaggio di auguri agli italiani, alla fine dello scorso anno. Il rovello giuridico e politico che lo tormenta, oggi, è proprio questo: la nuova legge sull’arbitrato rientra nelle “misure efficaci ispirate a equità e solidarietà” che lui stesso aveva auspicato? Ed è da norme come quella che può venir fuori “un’Italia più giusta”?. Questione di ore, e lo capiremo. Ma allo stato attuale il presidente una risposta sembra se la sia già data. E quella risposta è no.

        Di Massimo Giannini da Repubblica.it

        giorgio miarelli

        15 marzo 2010 at 13:30

  40. buon giorno
    io il 31.12.2008 sono stato licenziato perchè la mia ditta ha chiuso, mia moglie che guadagnava circa 450,00 € mensili si è licenziata a settembre 2009 perchè era diventato antieconomico fare 120 km per recarsi al lavoro.
    Ora ho chiesto la sospensione delle rate del mutuo così come previsto dall’accordo ABI ass.consumatori (premetto che la mia banca ha aderito fin dal 3 settembre 2009 a tale convenzione prevedendo la sospensione totale del mutuo) il 2 febbraio 2010, quando non ero riuscito più a pagare la sola rata di gennaio 2010. Quindi all’atto della domanda ero in ritardo del pagamento di 1 sola rata, ho tutti i requisiti previsti dalla legge (mutuo prima casa di 145.000,00, perdita posto di lavoro, famiglia priva di sostegno economico), ho inviato il modulo previsto dall’accordo scaricato dal sito dell’ABI con racc. a.r., bè la banca mi ha risposto che non potteva accettare la mia richiesta di sospensione dal pagamento delle rate del mutuo previsto dall’accordo della banca stessa con la provincia di Treviso ( cosa centri non lo so) perchè ero in ritardo di nr. 2 rate nel pagamento del mutuo, tenedo presente che la seconda rata era maturata il 13 febbrario, cioè 11 gg dopo la mia istanza. Io mi sono informato con altri istituti e tutti oltre ad essere perplessi sulla risposta datami dicono che è illegittima. Con la mia banca in passato ho già avuto problemi perchè mi ha mandata in protesto pur avendo i miei soldi in suoi titoli che si rifiutava di svincolare. Come mi devo comportare? cosa devo fare? Sono abbastanza disperato ho diritto per legge al gratuito patrocinio, ma non sono ancora in possesso dell?ISEE perchè l’INPS non mi ha inviato il cud relativo agli 8 mesi di disoccupazione percepiti.
    Spero in un vostro aiuto.
    Franco

    Franco

    14 marzo 2010 at 08:37

    • Sig. Franco, deve cercare di parlare direttamente (non tramite raccomandata AR) con qualche altro funzionario della banca. Posso presumere che la sua istanza sia stata affidata au un impiegato ottuso, al quale piace far vedere quanto sia bravo a respingere le richieste di chi ha bisogno. Sa, è una tipica patologia quella che colpisce insignificanti bancari portandoli a credere di essere banchieri.

      In più posso immaginare che il vecchio accordo fra ABI e provincia di Treviso prevedesse limitazioni all’accesso al beneficio in caso di pregressa morosità. Ma, come lei accenna, quell’accordo, con la sua istanza, c’entra come il cavolo a merenda.

      Per quanto riguarda l’accordo ABI – consumatori, nell’ambito del nuovo piano famiglia, risultano esclusi i mutui:

      (i) con ritardo nei pagamenti superiore a 180 giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario (a titolo di esempio, rientrano nell’ambito di applicazione dell’iniziativa di sospensione anche quei mutui con più di sei rate impagate (se mensili) purché il ritardo di pagamento non sia superiore a 180 giorni consecutivi) ovvero per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell’atto di precetto o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull’immobile ipotecato;

      (ii) con ritardo nei pagamenti inferiore a 180 giorni qualora tale ritardo si sia verificato antecedentemente al verificarsi degli eventi che consentono di far scattare la sospensione dell’ammortamento ai sensi della presente iniziativa (vedi infra);

      Il suo mutuo, avendo lei saltato una sola rata al momento della presentazione della domanda, è suscettibile di sospensione.

      Mi faccia sapere. Se non risolve contattando un funzionario ragionevole, possiamo procedere con una segnalazione al Prefetto ed un ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario.

      Un’alternativa è quella di farsi assistere da un’associazione di consumatori presente sul territorio e firmataria dell’accordo. Ma deve trattarsi di una struttura efficiente. Oggi le associazioni consumatori nascono come i funghi, giusto per accedere ai contributi statali. E non difendono nessuno se non loro stessi: sui cittadini incombe un’altra casta.

      cocco bill

      15 marzo 2010 at 05:04

      • Grazie della risposta, mi scuso per la grammatica alcune volte non appropriata..
        Io ho cercato di avere un altro interlocutore chiedendo di spostare i conti correnti presso una sede più vicina a casa, visto che il mutuo era stato perfezionato presso la filiale adiacente alla ditta ove lavoravo. La richiesta l’abbiamo fatta per ben due volte ma non ci hanno risposto limitandosi a dire che potevano fare tutte le operazioni di sportello lì ma che per il resto dovevamo recarci presso la filiale che ha iniziato il rapporto che tra l’altro dista 20 km dalla nostra abitazione, è scomoda da raggiungere e bisogna andarci di proposito, non avendo più il lavoro lì.
        Non è l’impiegato che ci ha risposto ma il direttore della filiale, quello che il giorno dopo il rogito notarile con sottirfugio ha fatto firmare un atto autonomo e distinto di pegno dei suoi soldi a mia moglie quando noi l’avevamo escluso categoricamente tanto che nell’atto di mutuo non compare.
        La banca in questione non ha esitanto a mandare insolute le rate del mutuo per ben tre mesi e quando l’abbiamo diffidata a svincolare i nostri soldi l’ha fatto e con quelli abbiamo pagato gli insoluti.Pensate che ha avuto il coraggio di bloccare tutto conti correnti e rid, bancomat e carte tanto che ci hanno staccato il telefono ed abbiamo rischiato analogamente con la corrente elettrica. Non solo ma finendo nella centrale rischi indebitamente non abbiamo più potuto chiedere la surroga del mutuo presso un’altra banca. Non solo ma tra la rivalutazione del mutuo sottoscritto ed i titoli vincolati noi potevamo avere sugli 80.000,00 euro circa (se non di più) ed affrontare tranquillamente il 2009.
        Invece no abbiamo fatto al fame per ben 4 mesi fino allo svincolo dei nostri soldi ci siamo indebitati con una finanziaria e non riusciamo più a tirarci su.
        Abbiamo già iniziato un’azione giudiziaria nei confronti dell’istituto chiedendo un provvedimento d’urgenza ex art. 700 per la centrale rischi ma la banca come ha visto ciò ci ha subito tolto lascindoci però per 3 mesi come segnalazione, ed il direttore in questione gongolava dicendo che ci era andato male in considerazione che il giudice aveva decretato che era venuto meno il motivo del contendere compensando però le spese.
        Questo è l’ennesimo soppruso ed il bello che la sede centrate, trattandosi di una BCC ne è al corrente.
        Come dobbiamo regolarci? Questa situazione ci stà gettando nello sconforto più completo. Ho moglie e 2 figli minori.
        Noi abbiamo tutte le carte di quanto sopra riportato ma non siamo nelle condizioni di poter iniziare un’azione giudiziaria. E pensare che a gennaio potevamo cercare di rilevare un bar ed iniziare una nuova attività in una zona interessante.
        Grazie di tutto ma soprattutto della vostra risposta che non ci fa sentire soli.

        Franco

        15 marzo 2010 at 08:56

        • Senza pensare ad azioni legali (so bene quanto bisogna pagare gli avvocati per non risolvere nulla) le suggerisco di proporre un ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario.

          Spedisca con raccomandata AR un reclamo alla filiale di competenza.

          Nel reclamo, oltre ad una dettagliata ricostruzione dei fatti, bisognerà preannunciare il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario.

          Trascorsi 30 giorni e stante il silenzio della banca rispetto al reclamo da lei inoltrato o rilevata risposta negativa alla sua istanza di rimborso, potrà poi rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) con un vero e proprio ricorso.

          Qui trova informazioni sull’ABF e qui invece i moduli da utilizzare e gli indirizzi per inoltrare ricorso.

          Oppure consulti questa guida.

          arbitro bancario finanziario - guida pratica alla risoluzione stragiudiziale delle controversie bancarie

          .

          Può anche provare a coinvolgere la Prefettura. E’ un tentativo che va fatto, prima di desistere. Il Prefetto può raccogliere istanze come la sua, siano esse relative a mutui, prestiti al consumo, linee di credito, ecc..

          Il Prefetto invierà in maniera riservata l’istanza direttamente alla sua banca che sarà tenuta a fornirle una risposta e a informarne il Prefetto.

          L’istanza va presentata utilizzando un apposito modulo.

          Il vantaggio è quello di poter ottenere un riesame della pratica. E, comunque, serve ad esercitare pressioni su quel direttore forte con i deboli e debole, sicuramente, con i forti.

          Comincerà a capire che la questione lei è determinato a portarla fino in fondo. Dovrebbe condurre ad un ripensamento sul suo arbitrio.

          Intanto può procedere a segnalare subito il caso all’ANTITRUST, chiamando il numero verde 800.166.661 – dedicato alla tutela del consumatore – per denunciare la pratica scorretta messa in atto dal direttore della banca ai suoi danni. Riceverà poi dai funzionari dell’Autorità le indicazioni necessarie a formalizzare, in forma scritta, la denuncia.

          Insomma, si tratta di tentativi da fare prima di arrendersi.

          cocco bill

          15 marzo 2010 at 12:29

  41. salve volevo chiederle una cosa;lunedì scade la rata di un finanziamento con addebbito sul c/c postale,ma per problemi non sono potuta andare in posta oggi.cosa succede se vado lunedì mattina?cosa mi comporta?la ringrazio dell’attenzione

    tony

    13 marzo 2010 at 14:09

    • Dopo due ritardi potrebbe (scrivo potrebbe) avere qualche problema con l’iscrizione nella lista dei cattivi pagatori.

      cocco bill

      13 marzo 2010 at 14:23

  42. Salve, a breve farò un accollo mutuo dall’impresa che mi vende casa. Ho scelto l’accollo perchè risparmio parecchi soldini, ma il tasso della banca che mi farà l’accollo non è molto allettante, per questo motivo penso di fare quanto prima la surroga. La domanda è se devo aspettare un determinato periodo per poterlo fare o posso fare la surroga anche subito. Ci sono istituti che chiedono 6 o addirittura 12 mesi di anzianità del vecchio mutuo. Possono mettere queste condizioni le banche? Grazie

    Alessia

    12 marzo 2010 at 22:18

    • Non è prevista una anzianità di legge del mutuo prima di potre effettuare la surroga. Ma le banche fanno sempre come gli pare.

      cocco bill

      13 marzo 2010 at 09:01

  43. Salve, ho un mutuo misto rivedibile ogni 5 anni con Unicredit, stipulato nell’anno 2005. Sto facendo la sostituzione con liquidita c/o un’altro istituto di credito. Pagherò una penale ad Unicredit per l’estinzione, trattandosi di un mutuo stipulato prima dell’entrata in vigore della legge Bersani? Grazie

    alex

    12 marzo 2010 at 22:07

    • Per i contratti di mutuo a tasso misto (quelli con una tipologia di tasso che varia dal fisso al variabile o viceversa) sono state trovate delle soluzioni specifiche che fanno corrispondere le misure della commissione rispettivamente ai mutui a tasso fisso o variabile.

      Tali costi prevedono in dettaglio la misura massima per l’estinzione, che sarà:

      – per i contratti di mutuo a tasso variabile
      • 0,50 punti percentuali
      • 0,20 punti percentuali nel terzultimo anno di ammortamento del mutuo
      • 0,00 punti percentuali negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo

      – per i contratti di mutuo a tasso fisso
      • 1,90 punti percentuali nella prima metà del periodo di ammortamento del mutuo
      • 1,50 punti percentuali nella seconda metà del periodo di ammortamento del mutuo
      • 0,20 punti percentuali nel terzultimo anno del periodo di ammortamento del mutuo

      cocco bill

      13 marzo 2010 at 08:53

      • Grazie, ma quindi pagherò questa percentuale max di penale anche passando ad un’altra banca? Non è la nuova banca ad accollarsi questa spesa?
        Grazie ancora…

        Alessia

        13 marzo 2010 at 19:50

        • Con la portabilità non pagherebbe nulla. Ma dovendo estinguere il mutuo per ottenerne un altro con liquidità, ebbene sì, dovrà pagare.

          cocco bill

          15 marzo 2010 at 05:38

  44. Salve vorrei sapere se esiste una legge che mi permetta di spostare l’addebito della rata del mio mutuo, in essere presso Banco di Sardegna, presso un’altra qualsiasi banca.
    L’operatore del Banco di Sardegna mi ha detto che sono obbligato a mantenere il conto presso di loro!
    E’ proprio vero? Cosa posso fare?

    Grazie mille e buon lavoro.

    Marco F.

    12 marzo 2010 at 17:51

    • Non può esistere una simile clausola contrattuale. Se esiste è vessatoria. Minacci un ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario.

      cocco bill

      13 marzo 2010 at 08:47

  45. Buongiorno…avrei molto da chiedere trovandomi nella situazione di garante di un mutuo ipotecario…però quello che mi urge sapere è se si può fare una diffida alla persona al quale si è prestata la garanzia (essendo estranea ormai da anni) e che non vuole liberarmi da questo peso.Inoltre volevo chiedervi questo :Se io avessi un mutuo per conto mio e fossi garante di una situazione simile,qualora la persona di cui sono garante decidesse di non pagare più ( quindi io verrei segnalatanel Crif) è possibile che la banca che mi segnala si rifaccia sulle mie proprietà?? intendo dire,sò che è possibile,ma è una prassi che le banche adottano o sono rari i casi in cui si rifanno sulle proprietà dei garanti??
    grazie mille

    lorella

    12 marzo 2010 at 16:11

    • Se il debitore principale non paga, lei, come garante, verrà iscritta, nell’elenco dei cattivi pagatori.

      La fideiussione prevede la possibilità di escussione a prima richiesta. Quasi mai il garante si preoccupa di richiedere il beneficio di escussione.

      Questo vuol dire che la banca creditrice può rivalersi sui beni del garante, senza procedere prima alla riscossione coattiva nei confronti del debitore principale.

      Lei non può diffidare il debitore principale a liberarla della garanzia prestata in suo favore, nei limiti temporali di validità del contratto. A mano che non riesca a dimostrare che la firma fideiussoria le è stata estorta.

      cocco bill

      12 marzo 2010 at 20:15

  46. volevo avere informazioni riguardanti la possibilità di ottenere un mutuo per la ristrutturazione della mia casa che purtroppo è gravata da un’ipoteca giudiziale da parte dell’equitalia per un importo di 18000.00 che io ho dilazionato e sto pagando regolarmente.La mia domanda era questa: c’è la possibiltà di richiedere un mutuo estinguendo il debito con l’esattore? Grazie

    enzo

    12 marzo 2010 at 13:10

    • Sarà molto difficile che le venga concesso un mutuo per estinguere ipoteca giudiziale.

      cocco bill

      12 marzo 2010 at 20:09

  47. salve vorrei sapere se posso usufruire del decreto salva mutui nonostante abbia gia’ aderito nel 2009 al precedente decreto tremonti;essendo ora in gigs. Grazie cordiali saluti

    antonio

    12 marzo 2010 at 10:34

    • Non è preclusa la sospensione del pagamento delle rate de mutuo nell’ambito del nuovo piano famiglie se si è già beneficiato del decreto Tremonti.

      cocco bill

      12 marzo 2010 at 12:03

  48. Sono passati circa 90 giorni da quando ho estinto il mutuo prima della scadenza, nella stessa data ho fatto richiesta di rimborso per la polizza scoppio/incendio pagata per tutta la durata del mutuo. Fino ad oggi non ho ancora ricevuto nulla, nonostante solleciti in filiale e da circa una settimana ho anche inviato un reclamo per email alla sede centrale della filiale. La banca a cui faccio riferimento è INTESASANPAOLO.

    Paolo

    11 marzo 2010 at 22:50

    • I reclami per e-mail non servono. La sua e-mail non l’ha letta, nè la leggerà nessuno.

      Se proprio vuole reclamare deve rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario.

      E’ necessario che sulla copia del reclamo siano apposti il timbro della filiale di Intesa San Paolo, la data di presentazione e la firma del funzionario a cui si consegna il reclamo. Se la banca si rifiuta di rilasciare copia timbrata, datata e firmata del reclamo, inviare alla stessa raccomandata A.R.

      Nel reclamo, oltre ad una dettagliata ricostruzione dei fatti, bisognerà preannunciare il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario;

      Trascorsi 30 giorni e stante il silenzio di Intesa rispetto al reclamo da lei inoltrato o rilevata risposta negativa alla sua istanza di rimborso, potrà poi rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) con un vero e proprio ricorso.

      Qui trova informazioni sull’ABF e qui invece i moduli da utilizzare e gli indirizzi per inoltrare ricorso.

      Oppure consulti questa guida.

      arbitro bancario finanziario - guida pratica alla risoluzione stragiudiziale delle controversie bancarie

      .

      cocco bill

      12 marzo 2010 at 12:06

  49. o una situazionr molto complicata,in pratica mi stanno togliendo la casa e o anche altri debiti.mi potete gentilmente aiutarmi non so a chi rivolgermi aiutatemi abito nei pressi di bologna attendo vostre notizie.distinti saluti grazie.

    angele

    11 marzo 2010 at 22:19

  50. per stipulare un mutuo che requisiti servono?

    fernando

    11 marzo 2010 at 22:05

    • Fondamentalmente bisogna non essere iscritti nelle liste dei cattivi pagatori (CRIF) o in quelle dei protestati (RIP).

      Ed essere percettore di un reddito il cui importo sia compatibile con il pagamento della rata.

      cocco bill

      12 marzo 2010 at 12:10

  51. Salve,
    è possibile chiedere LA SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DELLE RATE DEL
    MUTUO previsto ai sensi del Decreto legge n. 185 del 2008 convertito nella
    legge n. 2 del 2009 e dal “Piano Famiglie ABI” su un mutuo sostituzione di un mutuo acquisto prima casa?
    La banca ha accettato la richiesta inviandomi una lettera nella quale devo dichiarare, almeno in una parte, che il mutuo è stato erogato per l’acquisto, ristrutturazione o costruzione dell’abitazione principale.
    PRECISO CHE SONO IN CASSA INTEGRAZIONE

    POSSO COMUNQUE AVVALERMI DELLA SOSPENSIONE DELLE RATE DEL MUTUO?

    GARZIE

    massimo

    11 marzo 2010 at 18:38

    • Io le avrei risposto che non è possibile, in tutta onestà.

      Ma, visto che la banca le ha accettato la richiesta credo che lei non avrà alcun problema a sottoscrivere la dichiarazione, anche perchè deve affermare che il mutuo, almeno in parte, è stato erogato per l’acquisto, ristrutturazione o costruzione dell’abitazione principale. Il che corrisponde al vero.

      Mi compiaccio. Finalmente una banca intelligente!

      cocco bill

      12 marzo 2010 at 12:00

  52. buona sera,circa 2 settimane fa ho chiesto tramite la mia banca la sospensione del mutuo per 1 anno come da piano famiglia abi,premetto che sono in cassa integrazione straordinaria dal mese di gennaio 2010,il mio capitale residuo è 60 mila euro a fronte di un mutuo di 90 mila,il mio reddito 2009 lordo è pari ad euro 12 mila eseguo una turnazione di cassa integrazione,in un mese lavoro 1 settimana e ne sto 3 in cassa..nonostante questo la banca unicredit mi ha risposto,testuali parole:siamo spiacenti ma la sua richiesta di sospensione mutuo secondo l’iniziativa piano famiglia abi non può essere da noi accolta causa evento non presente o non contemplato dall’iniziativa…..domanda,ma il mutuo a chi lo sospendono?

    ilario

    10 marzo 2010 at 22:23

    • Testuali parole dell’accordo:

      Eventi che determinano l’avvio della sospensione e che si verificano con riferimento almeno ad uno dei cointestatari

      Cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia/anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa.

      Cessazione dei rapporti di lavoro di cui all’art. 409, n. 3, c.p.c., (rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato) ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa.
      Morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza.

      Sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito (CIG; CIGS; altre misure di sostegno del reddito, c.d. ammortizzatori sociali in deroga; contratti di solidarietà).

      A mio parere lei ha pienamente diritto alla sospensione. Provi a parlare con un altro funzionario.

      cocco bill

      11 marzo 2010 at 06:42

  53. Salve, la mia domanda è molto semplice, posso bloccare le rate del mutuo per il periodo che la legge permette per essere in aspettativa familiare, in quanto mio padre ha avuto un ictus e quindi sono costretto a portarlo di volta in volta in ospedale per le cure di riabilitazione?

    Se si quale paragrafo lo spiega?

    brown1

    10 marzo 2010 at 20:59

  54. avrei una domanda da fare a proposito della possibilita’ di sospensione mutuo per 12 mesi.
    premesso che ho lavorato per molti anni in una ditta con data antecedente al 2009,e sono stato licenziato soggettivamente per riduzione di personale a dicembre 2008 avente contratto indeterminato.
    poi ho lavorato per un mese a tempo determinato in altra sede;
    scaduto il contratto ho ricominciato in un’altra ditta
    tra novembre e gennaio 2009 a tempo determinato con contratto di tre mesi, ma al secondo mese esatto ho chiesto dimissioni per motivi personali cosi’ sottoscritti da me;
    ho comunque la possibilita’ di usufruire di tale aiuto? adesso che non ho reddito familiare?
    grazie anticipatamente per la risposta.

    RAIMONDO

    10 marzo 2010 at 16:24

    • Per accedere al beneficio della sospensione del pagamento delle rate del mutuo, il licenziamento deve essere avvenuto a partire dal 1° gennaio 2009.

      Non è possibile fruire della sospensione nel caso in cui le dimissioni siano volontarie.

      Sempre se cade dopo il 1° gennaio 2009, si acquisisce il diritto alla sospensione in caso di fine del rapporto di lavoro per scadenza naturale di un contratto a tempo determinato.

      cocco bill

      10 marzo 2010 at 18:28

  55. Salve,volevo sapere,tra le varie tipologie di tasso d’interesse,quale è quella che ha un minor costo?

    CATERINA

    10 marzo 2010 at 15:00

  56. salve, io ho sottoscritto un mutuo a tasso variabile e rata fissa nel 2007 che prevedeva 300 rata da 610,16 €, oggi le rate sono scese a 214, come posso sfruttare al meglio questa condizione, se è possibile, vista la probabilità che i tassi aumentino dinuovo?

    Anonimo

    10 marzo 2010 at 14:19

    • Lei dovrebbe aver già sfruttato questa situazione di tassi in discesa. La durata del mutuo dovrebbe “essersi accorciata”.

      Se è convinto di un prossimo aumento dei tassi, potrebbe cercare di surrogare il suo mutuo con uno a tasso variabile con CAP (con una soglia oltre alla quale il tasso variabile non può salire).

      cocco bill

      10 marzo 2010 at 18:21

  57. Salve,
    ho tentato di surrogare il mio attuale mutuo, ma nonostante la pratica dalla banca in questione mps,sai stata deliberata in prima istanza,il perito che è venuto a valutare la casa ha effettuato una perizia al di sotto della somma utile per poter surrogare (la differenza era 8.000 euro,assurdo!!!)
    Il mio quesito ora è il seguente:
    posso tentare di surrogare il mio mutuo con un’altra banca?
    Mi hanno registrato in crif negativamente? per quanto tempo rimarro’ iscritto in crif?
    Grazie a tutti
    Alberto

    Alberto

    10 marzo 2010 at 13:44

    • Può surrogare con chi le pare.

      L’iscrizione alla CRIF viene effettuata in caso di richiesta del mutuo, per evitare che si possano richiedere più mutui per uno stesso immobile.

      Di surroghe ne può fare una sola (una alla volta), anche se può chiedere liberamente a più banche le condizioni offerte.

      cocco bill

      10 marzo 2010 at 18:23

  58. BUON GIORNO avrei bisogno delle info . ho un mutuo ipotecario acceso nel 2008 es essendo un commerciante ho dei fidi e un breve termine .trovandomi in una situazione di crisi lavorativa mi sono rivolto ala mia banca che ad ora ho buoni rapporti per rinegoziare i fidi e il breve termine ristrutturando il mutuo gia’in essere con l’aggiunta di liquidita’ in quanto ho un piccolo appartamento ereditato da poco . il direttore (nuovo da qualke mese) nn ha escluso l’operazione a patto che dal crif risulti tutto ok . domanda nello specifico il crif cosa ha in mano dei miei dati ? sn sempre stato regolare nei pagamenti fin ora se posso cerco di rientrare dai fidi per nn essere segnalato dalla centrale rischi .premetto ho anche mio fratello come garante . io 2 anni fa con il mutuo da fare e un debito ditta +grosso nn ho riscontrato queste barriere . posso spuntarla al massimo con il rifianziamento del debito gia’ in essere complessivo mutuo+fido+breve t .? grazie

    fly71

    10 marzo 2010 at 12:41

    • Per verificare “cosa abbia in mano” il CRIF può andare qui e seguendo le istruzioni riportate sul sito può accedere agli atti che la riguardano.

      cocco bill

      10 marzo 2010 at 14:01

  59. Vorrie cortesemete chiedere se, in caso di mutuo ipotecario a stato avanzamento lavori per la costruzione di prima casa, è possibile detrarre fiscalmente gli interessi passivi? Se si, quali sono i requisiti da osservare?

    maria

    10 marzo 2010 at 11:16

    • nel suo caso la detrazione spetta dalla data in cui l’immobile è adibito ad abitazione principale.

      cocco bill

      10 marzo 2010 at 12:38

  60. io e mia moglie attualmente siamo in comunione dei beni, dovremmo fare la separazione dei beni e io dovrei acquistare da mia moglie con atto di vendita quindi con passaggio di soldi altrimenti sarebbe una donazione il suo 50% (l’altra meta’ e’ gia mia )dell’appartamento in cui abbiamo la residenza…il mio quesito e’: possso fare un mutuo con le agevolazioni prima casa ed eventualmente detrarre gli interessi passivi per la compravendita dell’immobile?..

    angelo greco

    9 marzo 2010 at 21:28

    • Certamente. La detrazione sugli interessi passivi spetta anche se il mutuo è stato stipulato per acquistare una ulteriore quota di proprietà dell’unità immobiliare.

      cocco bill

      10 marzo 2010 at 12:41

  61. Salve, volevo chiedere un consiglio.
    Ho un ammontare di debiti con varie finanziarie di circa 40.000 €. Il mio reddito è circa 3000.00 €.
    E’ possibile ottenere un mutuo per acquisto casa di 150.000 € oppure finchè non saranno estinti i debiti la banca mi negherà il mutuo?

    Marco

    9 marzo 2010 at 21:08

    • Difficile che le concedano il mutuo. Lei, infatti, dovrebbe già essere iscritto al CRIF.

      Può eventualmente verificare, se vuole, che il suo nominativo è inserito nell’elenco dei cattivi pagatori.

      cocco bill

      10 marzo 2010 at 12:43

  62. salve,
    volevo kiedere, il decreto salva crisi riferito ai mutui, ha valenza anke x le rate di mutuop pagate x l’anno 2010, o si ferma al 2009 ???
    grazie

    blasius

    9 marzo 2010 at 18:41

    • Se allude al tetto del 4% sui mutui a tasso variabile, si ferma al 2009.

      cocco bill

      9 marzo 2010 at 18:52

  63. E’ possibile surrogare un mutuo sostituzione di un mutuo ristrutturazione prima casa?

    Mutuo sostituzione per € 100.000,00 contratto aprile 2009, mutuo che ha sostituito il primo mutuo ipotecario finalizzato alla ristrutturazione prima casa di € 100.000,00 e debito residuo di € 99.075,74 al momento della sostituzione.
    E’ possibile chiedere la surroga????? o i 900,00 euro di differenza sono considerati liquidità?

    massimo

    9 marzo 2010 at 17:04

    • Massimo, le avevo già risposto qui.

      cocco bill

      9 marzo 2010 at 17:35

    • lo so che già mi ha risposto, ma mi chiedevo se i soli 900,00 euro di differenza sono intesi come liquidità?
      grazie.

      massimo

      9 marzo 2010 at 19:19

  64. scusa non ho capito la risposta!!

    momo

    9 marzo 2010 at 16:38

    • La richiesta deve essere presentata dai cointestatari del mutuo. Non è richiesto intervento del garante.

      cocco bill

      9 marzo 2010 at 17:19

  65. buonasera,
    per la sospensione delle rate del mutuo ci vuole anche il benestare del garante?
    e se si… nel caso garante si rifiutasse per dispetto nei miei confronti che cosa posso fare? grazie

    momo

    9 marzo 2010 at 16:19

    • La sospensione può essere richiesta dal mutuatario e, in caso di mutuo cointestato, da tutti i cointestatari, ovvero gli eredi – esclusi gli eredi minori – interdetti o inabilitati per i quali interviene il tutore.

      cocco bill

      9 marzo 2010 at 16:26

  66. vorrei sapere se per la surroga del mutuo ci sono delle penali da pagare alla banca uscente

    ivana

    9 marzo 2010 at 15:42

  67. salve volevo io e mia sorella lavoriamo, lei a contratto a tempo indeterminato e a me scade 1/04/201′ volevo sapere se si puo sospendere il mutuo? grazie

    matteo

    9 marzo 2010 at 13:31

    • L’accordo ABI consumatori cita testualmente

      Documenti allegati alla richiesta:

      (i) per gli eventi di cui al paragrafo 4 primo e secondo bullet (perdita del lavoro subordinato e cessazione dei rapporti di lavoro di cui all’art. 409, n. 3, c.p.c), documentazione comprovante la cessazione del rapporto di lavoro e le cause della stessa (ad es.: lettera di licenziamento; lettera di dimissioni; contratto di lavoro dal quale si evinca l’intervenuta scadenza del termine), nonché copia della dichiarazione attestante l’attuale stato di disoccupazione, resa dall’interessato al Centro per l’impiego ai sensi dell’art. 2 D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181;

      Dunque si indica (come esempio) anche il “contratto di lavoro dal quale si evinca l’intervenuta scadenza del termine”

      cocco bill

      9 marzo 2010 at 15:54

  68. Buongiorno,
    mi mancano 2 anni ad estinguere un mutuo sulla casa in cui risiedo. Questo mutuo è stato stipulato 8 anni fa con tasso fisso del 5,8%. Vorrei sapere se, mi conviene estinguere il capitale residuo o mi conviene attendere la scadenza scaricandolo dalle tasse?

    Cordiali saluti.

    Antonio

    9 marzo 2010 at 13:00

    • Da un lato c’è il risparmio fiscale, dall’altro il fatto che paga, apparentemente, un tasso di interesse altissimo per il mutuo.

      Ma, tenendo conto che il piano di ammortamento è quello alla francese (alla fine si paga pressoché solo il capitale mentre gli interessi sono già stati pagati quasi tutti all’inizio) le conviene tenersi il mutuo.

      Un finanziamento alle condizioni come quelle che ha lei adesso, non glielo farebbe nessuno.

      cocco bill

      9 marzo 2010 at 16:01

  69. Salve, sono titolare di azienda da circa 30 anni e da 10 ho costituito una sas che lavora a in una sede in fitto. Da due anni ho acquistato un terreno ed edificato un capannone al 60% con mezzi propri, ho chiesto l’importo di 600.000 alle banche della mia zona, per completare la struttura, ma nessuna mi ha concesso l’importo perchè io chiedo il tasso fitto ed a loro non conviene. Stamani un direttore di banca mi ha detto CON MOLTA CHIAREZZA CHE LE BANCHE NON HANNO NESSUN INTERESSE A STIPULARE MUTUI CON QUESTI TASSI AD IMPRENDITORI, ANCHE SE IL VALORE DEL BANE SUPERA 1500.000 DI EURO. Adesso sono in un vicolo cieco, ho investito tutte le mie risorse e non riesco acompletare chi mi potrebbe aiutare ?

    milena

    8 marzo 2010 at 18:12

    • Ci si potrebbe appellare al prefetto, in caso di negazione della concessione del mutuo senza convincenti giustificazioni.

      Il problema è che a lei il mutuo non lo negano, ma lo offrono con modalità diverse da quelle che lei desidererebbe.

      Non è possibile incidere sulle scelte di mercato di un istituto finanziario.

      cocco bill

      9 marzo 2010 at 08:01

  70. sono un artigiano con reddito molto basso, volevo gentilmente sapere se potevo usufruire della moratoria per la sospensione del mutuo
    grazie – cordiali saluti

    sivi

    8 marzo 2010 at 16:19

    • Temo che non sia possibile per lei accedere al beneficio di sospensione previsto dall’accordo ABI consumatori.

      cocco bill

      9 marzo 2010 at 07:58

  71. Ho fatto domanda per la sospensione della rata del mutuo x 1 anno alla banca di credito sardo ex banca intesa(abbiamo perso il lavoro io e mia moglie con 2 figli a carico)e dopo 1 settimana mi hanno risposto ke possono ottenere la sospensione solo i possessori di partita iva. e vero ?grazie x eventuale chiarimento

    paolo

    8 marzo 2010 at 15:04

    • Non credo che il funzionario le abbia potuto fornire una risposta come quella che lei riporta. O lei ha capito male o il funzionario si riferiva a qualcos’altro, avendo equivocato sulla vostra richiesta.

      cocco bill

      9 marzo 2010 at 07:57

  72. e’ possibile surrogare un mutuo sostituzione di un mutuo ristrutturazione prima casa?
    mi hanno detto che non e’ possibile surrogare un mutuo sostituzione.
    e’ vero?
    grazie

    massimo

    8 marzo 2010 at 10:43

    • Se per mutuo di sostituzione intende un mutuo che ha sostituito il primo ipotecario finalizzato alla ristrutturazione con aggiunta di liquidità, allora il mutuo non è surrogabile.

      cocco bill

      9 marzo 2010 at 07:55

  73. Buongiorno sono Pino, le racconto in breve il mio problema.IL 09 dicembre 2009 ho estinto un mutuo con BNP Paribas tramite surroga trilaterale a favore di Cariparma,la mia attuale banca. Il 18 dicembre dello stesso anno BNP mi ha addebitato un’altra rata da me non dovuta perchè il mutuo era stato appunto estinto.Ho contattato il giorno stesso suddetta banca, e successivamente con telefonate, mail e fax con la richiesta del rimborso.Ogni qualvolta riesco a parlare con il servizio cliente mi viene risposto qualcosa di diverso ma il rimborso a distanza di quasi 3 mesi ancora non mi è pervenuto.Volevo sapere come mi devo comportare o a chi mi posso rivolgere.

    giuseppe

    6 marzo 2010 at 14:28

    • Può presentare reclamo scritto alla banca cedente (BNP PARIBAS) in cui si contesta il prelievo della rata non dovuta ed il mancato rimborso della stessa.

      E’ necessario che sulla copia del reclamo siano apposti il timbro della filiale, la data di presentazione e la firma del funzionario a cui si consegna il reclamo. Se la banca si rifiuta di rilasciare copia timbrata, datata e firmata del reclamo, inviare alla stessa raccomandata A.R.

      Nel reclamo, oltre ad una dettagliata ricostruzione dei fatti, bisognerà preannunciare:

      a) ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario;

      b) denucia all’ANTITRUST per ostacolo alla portabilità del mutuo (surroga) consistente nel prelievo di una rata non dovuta e successiva alla conclusione dell’operazione di surroga e nel mancato rimborso della stessa.

      Intanto procederà a segnalare subito il caso all’ANTITRUST, chiamando il numero verde 800.166.661 – dedicato alla tutela del consumatore – per denunciare la pratica scorretta messa in atto da BNP Paribas ai suoi danni. Riceverà poi dai funzionari dell’Autorità le indicazioni necessarie a formalizzare, in forma scritta, la denuncia.

      Trascorsi 30 giorni e stante il silenzio di BNP Paribas rispetto al reclamo da lei inoltrato o rilevata risposta negativa alla sua istanza di rimborso, potrà poi rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) con un vero e proprio ricorso.

      Qui trova informazioni sull’ABF e qui invece i moduli da utilizzare e gli indirizzi per inoltrare ricorso.

      Oppure consulti questa guida.

      arbitro bancario finanziario - guida pratica alla risoluzione stragiudiziale delle controversie bancarie

      .

      cocco bill

      6 marzo 2010 at 15:24

      • La ringrazio è sempre gentilissimo.

        giuseppe

        6 marzo 2010 at 15:40

  74. ho chiesto la surroga del mio mutuo ad una nuova banca. la nuova banca si può rifiutare di accettare la mia richiesta? e se si quali possono essere le motivazioni visto e considerato che si tratta solo di portabilità?

    antonio

    6 marzo 2010 at 11:02

    • La surroga è un contratto a tre, che prevede l’accordo del mutuatario e dell’istituto cessionario del contratto. Per legge il cedente non può opporsi.

      Il cessionario non può essere, però, obbligato.

      Le regioni per cui una banca può rifiutarsi di procedere nella surroga di un contratto di mutuo ipotecario sono molteplici.

      Non c’è obbligo di ufficializzarle al mutuatario, ma possono comprendere l’eventuale iscrizione del mutuatario nell’elenco dei cattivi pagatori, iscrizione intervenuta successivamente alla sottoscrizione del contratto di mutuo originario.

      Ancora, sull’immobile può essere stata iscritta ipoteca legale. Oppure la banca può semplicemente valutare che il mutuatario possa presentare potenziali rischi di insolvenza.

      cocco bill

      6 marzo 2010 at 15:16

  75. buonasera voglio chiedere un consiglio,ho acceso un mutuo di 30 anni(2006-2036) a tasso variabile,con uno spread all 1,80%.
    ora sono solo 4 anni che pago e finalmente è sceso dopo un lungo periodo alle stelle.
    Io vorrei ogni 4 anni a partire dal 2013,versare una somma di 30000 euro nel mutuo ,la melior banca mi ha spiegato che si puo’ fare ma non diminuirebbero gli anni ma solo la rata.quello che voglio capire mi conviene farlo??il totale di mutuo richiesto 120000,00 euro.E poi quanto sarebbe la penale da pagare su 30000 euro??considerando che nel 2013 avro’ pagato 7 anni di mutuo e ne mancheranno 23 anni.grazie

    angela

    5 marzo 2010 at 22:39

    • Per rispondere alla sua domanda bisognerebbe avere la palla di vetro. Cosa che non ho.

      cocco bill

      6 marzo 2010 at 15:10

  76. abbiamo una ipoteca equitalia per delle multe da verificare in quanto ci sono di mezzo anche comuni che hanno aderito al condono nel frattempo ci stavamo informando con delle banche per cambiare il mutuo con la surroga ma ora c’e’ l’ipoteca dell’equitalia in II grado le banche possono procedere alla valutazione di un mutuo in surroga?

    grazie

    Nikita71

    5 marzo 2010 at 14:44

    • Molto difficile, se non impossibile, che una banche surroghi un mutuo su immobile con ipoteca legale.

      cocco bill

      6 marzo 2010 at 15:09

  77. Vorrei sapere se posso chiedere la temporanea sospensione di un mutuo chirografario causa disoccupazione.

    Distinti saluti

    EVA TOSCHI

    5 marzo 2010 at 14:35

    • L’accordo ABI consumatori prevede la sospensione del pagamento delle rate di mutuo ipotecario.

      cocco bill

      5 marzo 2010 at 14:45

  78. non ho piu la possibilita di pagare il mutuo è vero che fra 5 anni finisce tutto o la banca mi puo perseguitare x tutta la vita

    Anonimo

    5 marzo 2010 at 14:07

  79. Buongiorno, volevo sapere se è possibile rimuovere il garante di un mutuo per la casa e a quali condizioni. Grazie in anticipo.

    piombino

    5 marzo 2010 at 11:58

  80. salve, nel 2007 ho contratto un mutuo casa a tasso fisso x il valore,di 165000 euro .nel gennaio 2009 ho avuto le prime difficolta con il lavoro,cosi mi sono rivolto alla suddetta banca,x benificiare del congelamento delle rate del mutuo x un anno,il mutuo e stato fermato,da aprile 2009 fino ad aprile 2010.secondo voi e possibile avere la proroga,del congelamento delle rate x un altro anno. cordiali saluti,e grazie x la risposta.

    Anonimo

    4 marzo 2010 at 21:00

    • Nell’accordo fra ABI ed associazioni di consumatori per la sospensione del pagamento delle rate …

      Sono inclusi i mutui:

      cartolarizzati ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130;
      ceduti a garanzia dell’emissione delle obbligazioni bancarie garantite ai sensi dell’art. 7 bis della legge 30 aprile 1999, n. 130;
      rinegoziati, anche nell’ambito dell’Accordo tra ABI ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 19 giugno 2008 ai sensi del DL n. 93/2008;
      ovvero oggetto di operazioni di portabilità ai sensi del DL 7/2007 (in tale caso vale la destinazione originaria del mutuo); accollati anche a seguito di frazionamento.

      Sono esclusi i mutui:

      (i) con ritardo nei pagamenti superiore a 180 giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario (a titolo di esempio, rientrano nell’ambito di applicazione dell’iniziativa di sospensione anche quei mutui con più di sei rate impagate (se mensili) purché il ritardo di pagamento non sia superiore a 180 giorni consecutivi) ovvero per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell’atto di precetto o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull’immobile ipotecato;

      (ii) con ritardo nei pagamenti inferiore a 180 giorni qualora tale ritardo si sia verificato antecedentemente al verificarsi degli eventi che consentono di far scattare la sospensione dell’ammortamento ai sensi della presente iniziativa (vedi infra);

      (iii) di durata contrattuale originaria inferiore a 5 anni;

      (iv) che fruiscono di agevolazioni pubbliche (contributi in conto interessi/capitale e provvista agevolata);

      (v) a tasso variabile, rata fissa, durata variabile;

      (vi) per i quali sia stata stipulata un’assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi previsti dall’accordo purché tale assicurazione copra almeno gli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso.

      cocco bill

      9 marzo 2010 at 16:04

  81. In aprile 2009 ho fatto richiesta di surroga alla mia banca che promozionava un nuovo prodotto di mutuo a tasso variabile con cap. A giugno ho sollecitato l’esito della richiesta, ma solo a novembre hanno effettuato la perizia tecnica mediante loro tecnici di fiducia.
    Solo ieri, dopo mia visita alla stessa, mi hanno comunicato la fattibilità, ma con le peggiorate condizioni della loro offerta (+0,5% di spread).
    E’ appplicabile il decreto bersani per ottenere il risarcimento? Con quali modalità operative? Che prova utilizzare per la determinazione della data di richiesta effettiva in assenza di “ricevuta” della banca?

    dakangel

    4 marzo 2010 at 14:53

    • Può segnalare il suo caso all’ANTITRUST, chiamando il numero verde 800.166.661 – dedicato alla tutela del consumatore – per denunciare il comportamento di ostacolo alla portabilità del mutuo messo in atto dalla Banca e la pubblicità ingannevole sul prodotto offerto.

      Riceverà poi dai funzionari dell’Autorità le indicazioni necessarie a formalizzare, in forma scritta, la denuncia.

      cocco bill

      9 marzo 2010 at 16:08

  82. questa è la mia domanda : mi sono rivolto al banco di sardegna per avere la sospensione del mutuo ; mi è stato risposto ke i mutui regionali (REGIONE SARDEGNA)nn sono soggetti alla sospensione . E’ vero ciò ke hanno detto?? VI ringrazio per la vostra risposta ….distinti saluti…… giampaolo

    giampaolo

    4 marzo 2010 at 13:23

    • L’accordo per la sospensione del pagamento delle rate riguarda in effetti mutui ordinari erogati da banche ed istituti finanziari.

      Nel suo caso, ipotizzo, c’è stata l’erogazione di un mutuo ipotecario agevolato concesso con garanzia della Regione Sardegna che non rientra nell’accordo.

      cocco bill

      4 marzo 2010 at 14:59

  83. Mia sorella vive a Como e lavora in Svizzera come fontaliera (lavoro dipendente a tempo indet.). Ora ha trovato una casa da aquistare e, ovviamente, sta combattendo con la scelta del mutuo. Chiederà il 100% del valore, quindi può scegliere tra poche banche che lo concedono (anche xche lei è sola). Le hanno presentanto un promotore finanziario, domande (forse stupide):
    – la figure del promotore finanziario x i mutui, che è in contatto diretto con tutte le banche esiste?
    – le ha proposto un mutuo variabile a rata fissa apparentemente molto vantaggioso, (forse troppo) come è possibile? (spread 0.90 pare molto piu basso degli altri)
    – il mutuo proposto, prevede anche un aumento del 8% ogni 5 anni, ma non abbiamo capito bene di cosa si tratta.
    – ovviamente questa persona ha chiesto un pagamento.

    – esiste il modo per lei, che non ha reddito in italia, ma avrà un immobile, di recuperare le spese del mutuo, come noi facciamo con il 730?

    Grazie mille in anticipo

    Michela

    3 marzo 2010 at 19:33

    • Visto che parliamo di Lombardia può contattare il nostro Federico Presezzi, su Facebook. Sarà lieto di fornirle tutte le informazioni che desidera.

      cocco bill

      4 marzo 2010 at 14:55

  84. Mia madre è artigiana titolare di una snc. ha un mutuo ipotecario personale ma a luglio 2009 ha avuto un ictus e ora ha il 100% di inabilità. Può richiedere la sospensione del MUTUO per 12 mesi?

    Massi

    3 marzo 2010 at 19:27

    • La sospensione è prevista per mutui, anche in fase di preammortamento, garantiti da ipoteca su immobili residenziali destinati all’acquisto, costruzione, o ristrutturazione di abitazione principale.

      cocco bill

      4 marzo 2010 at 14:50

  85. Salve, oggi mi ha chiamato la banca per dirmi che sono segnalato dalla centrale rischi come cattivo pagatore per un vecchio finanziamento di una finanziaria. Io però da qualche anno sono confirmatario di un mutuo ipotecario con mio padre. Non sono io il propietario dell’immobile però,ma mia madre. Ha detto l’addetto della banca che potrebbero, quelli della finanziaria, attaccarsi alla casa, pertanto adesso dice che l’ufficio legale della banca vorrebbe che portiamo le denunce dei redditi sia mia che dei miei e che rifacciamo il mutuo. E’ giusta questa procedura? Non ne sono così sicuro io! Grazie!

    allcome

    3 marzo 2010 at 19:00

    • Neanche io sono sicuro. Lei non ha nulla a che vedere con l’immobile per cui è stato erogato il mutuo. Certo, se lei non paga il mutuo la banca “si attacca” alla casa, in virtù della garanzia ipotecaria.

      Ma credo che la finanziaria (con cui lei ha delle insolvenze) non possa attaccarsi a niente.

      cocco bill

      4 marzo 2010 at 14:42

  86. Salve.
    Vi Spiego la mia situazione. A giugno 2007 ho ottenuto un prestito personale di 40000 €, mia madre risulta garante. Se decido di non pagare possono prendere anche un quinto della pensione di mia madre? O pignorare la casa?

    La ringrazio e la saluto

    Massimo

    3 marzo 2010 at 18:06

    • Sua madre, come garante, è esposta a tutte le misure di riscossione coattiva nel caso non corrispondesse al creditore, su semplice richiesta, quanto dal debitore (lei) dovuto.

      cocco bill

      4 marzo 2010 at 14:36

  87. mio marito é mancato il 5 febbraio 2010 vorrei chiedere la sospensione delle rate del mutuo c’è un termine entro quale inoltrare la domanda ?

    grazie per la Vs. cortesia.

    olga

    3 marzo 2010 at 17:56

  88. devo sospendere il mutuo perchè sono stata licemziata il 30 ottobre del 2008
    la mia banca (agricola popolare di ragusa)
    dice che non rientro nella categoria perchè il licenziamento deve essere il 1 gennaio d2l 2009.
    inoltre la sospensione riguarda solo la quota capitale ,invece la quota interesse la devo pagare.
    mi sembra una follia se il mia rata mensile è di 1114,00 w la quota interesse è 740,00 circa non risolvo niente.

    questo mi è stato detto stamattina perchè la loro circolare interna è arrivata oggi e quindi da oggi si può fare la richiestae siamo al 3 marzo .E’ vero quello che dicono ??
    COSA POSSO FARE??
    SONO DISPERATA PERCHE’ AVENDO FINITO ANCHE L’ASSEGNO DI DISOCCUPAZIONE NON RIUSCIAMO PIU’ AD ANDRE AVANTI .

    MI POTETE RISPONDRE VIA E MAIL??
    GRAZIE

    concetta

    3 marzo 2010 at 17:46

    • E’ vero ciò che affermano. L’accordo ABI consumatori prevede la sospensione solo per chi è stato licenziato a partire dal 1° gennaio 2009.

      cocco bill

      3 marzo 2010 at 17:57

  89. Salve.Compro casa e mi trovo davanti all’inevitabile dubbio:tasso fisso o variabile?Leggendo quà e là,tutti dicono che,evidentemente,i tassi sono inesorabilmente destinati ad aumentare.
    Alcuni consigliano di approfittare della convenienza del variabile(che durerà ancora quanto??)per poi eventualmente rinegoziare o trasferire il mutuo quando i tassi saranno aumentati.
    Domanda:in termini pratici queste operazioni sono così semplici e fattibilli,e soprattutto gratuite?
    Devo chiedere a mutuo e.60,000 periodo 20 anni.Scegliendo un variabile risparmierei-ad oggi-un migliaio di euro/anno.
    Che fare??!!
    Grazie per i consigli che mi vorrete dare!
    Elisa

    Elisa

    3 marzo 2010 at 13:14

    • Elisa, la scelta che il mutuatario compie è sempre legata alla propria propensione al rischio, alle proprie aspettative sulle dinamiche dei tassi di interesse, alla propria capacità di sostenere eventuali oscillazioni al rialzo della rata di mutuo.

      E, aggiungerei, la decisione è anche legata al tempo ed all’impegno di cui si dispone per convertire successivamente il mutuo da una tipologia ad un’altra – sfruttando la portabilità – nel caso in cui la scelta adottata non si sia rivelata ex post propriamente felice (come quasi sempre accade).

      Con la portabilità, che consente di cambiare la tipologia di tasso (da fisso a variabile e viceversa) si può quasi sempre rimediare ad eventuali scelte iniziali che, nel tempo, si rivelano poi sbagliate.

      cocco bill

      3 marzo 2010 at 18:04

  90. Salve a tutti, io ho comprato casa a Roma, però sono residente a Padova, l’agenzia immobiliare mi ha fatto tutto come prima casa, sia la richiesta di mutuo che l’acquisto, questo è stato fatto perchè dovevo essere trasferito a Roma nella stessa ditta, il trasferimento, per motivi di organizzazione della ditta non è più avvenuto.
    Io chiedo questo : non potendo trasferire la residenza a Roma, e tenendo lo stesso la casa acquistata, a cosa vado incontro, se ci sono penali e se posso trasferire lo stesso la residenza a Roma e lavorare a Padova abitanco con i miei genitori.
    Grazie del Vostro aiuto.

    Antonino

    3 marzo 2010 at 09:26

    • Può trasferire la sua residenza a Roma nell’appartamento acquistato. E continuare ad abitare e lavorare a Padova.

      Per il recapito potrà sempre utilizzare il domicilio di Padova. Ad esclusione di comunicazioni fiscali, contributive o giudiziarie che le saranno notificate a ROMA. E’ questo l’unico serio problema che deve risolvere, magari confidando in un vicino o nel portiere se ne esiste uno.

      La decadenza dall’agevolazione “prima casa” comporta il recupero della differenza d’imposta non versata e degli interessi nonché l’applicazione di una sanzione pari al 30 per cento dell’imposta stessa.

      L’acquirente decade dai benefici fiscali usufruiti in sede di acquisto dell’immobile se:

      • le dichiarazioni previste dalla legge nell’atto di acquisto sono false;

      • non trasferisce la residenza nel Comune ove è situato l’immobile entro 18 mesi dall’acquisto;

      • vende o dona l’abitazione prima che sia decorso il termine di 5 anni dalla data di acquisto, a meno che entro un anno non proceda al riacquisto di un altro immobile da adibire in tempi “ragionevoli” a propria abitazione principale.

      cocco bill

      3 marzo 2010 at 18:21

  91. Salve, volevo sapere se, in caso di mutuo con fideiussore, la detrazione fiscale spetta solo al titolare o se invece va ripartita proporzionalmente come se il mutuo fosse cointestato?

    wuele

    3 marzo 2010 at 09:22

  92. Buonasera,
    se cambio banca e faccio fare con largo anticipo 20u.s. bonifico d’estinzione mutuo, può la vecchia banca accollarmi sulla carta di credito chiusa, la rata del mese in corso e mantenere attivo il vecchio conto, regolarmente “estinto”?
    Cosa si può fare in questo caso?
    Grazie per la risposta.

    pierluigi

    2 marzo 2010 at 18:23

  93. Salve, ho surrogato in data 24.2.2010 (fissato per il 19.10.2009) con Cariparma il mio mutuo stipulato con Meliorbanca . Cariparma ha inviato la racc.ar per la surroga in data 6.4.2009 alla Meliorbanca Spa (da loro ricevuta il 15.4.2009) e ad oggi non ho ancora capito bene come mai ho dovuto attendere ben quasi 10 mesi.
    Ho saputo solo alla fine che il mio mutuo era stato cartolarizzato alla Bnp Paribas ma io non ho mai ricevuto nessuna comunicazione.
    All’inizio mi è stato detto che Meliorbanca aveva ritirato tutte le procure e che l’atto si doveva fare a Milano (io e mio marito eravamo disponibili) poi che la surroga doveva essere trilaterale poi un giorno prima della stipula prevista per il 19.2.2010 paribas ha comunicato alla cariparma che la surroga doveva essere solo bilaterale e quindi Cariparma ha differito al 24.2.2010.
    Ci siamo dovuti avvalere di un NOtaio di EuroNOtai (non ho capito bene perchè)
    Ho fatto la racc.ar. per richiedere la penale dovuta per il ritardo nella surroga prevista dal decreto leggio 78/2009. Telefonicamente mi hanno riferito che dovevo inviarla alla Paribas ma non è sempre la banca originaria che deve occuparsi della gestione tecnica del mutuo cartolarizzato come l’incasso delle rate?
    Ho sbagliato ad inviare la racc.ar alla Meliorbanca (nell’aprile 2009 non era ancora cartolarizzato)
    Come mi devo comportare
    Grazie

    carla

    2 marzo 2010 at 17:09

    • “All’articolo 10 comma 3 del Decreto fiscale varato il 26 giugno 2009 dal Consiglio dei Ministri è stabilito che «nel caso in cui la surrogazione del mutuo non si perfezioni entro il termine di 30 giorni dalla data della richiesta da parte della banca cessionaria alla banca cedente dell’avvio delle procedure di collaborazione interbancarie ai fini dell’operazione di surrogazione, la banca cedente è comunque tenuta a risarcire il cliente in misura pari all’1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo».

      La “vecchia” banca viene quindi ritenuta responsabile nel caso di problemi nel trasloco del mutuo, anche se può «rivalersi sulla banca cessionaria nel caso il ritardo sia dovuto a quest’ultima”.

      Bisognerà presentare reclamo scritto alla banca cessionaria (Cariparma) in cui si contesta il ritardo superiore ai 30 giorni per le operazioni legate alla surroga.

      E’ necessario che sulla copia del reclamo siano apposti il timbro della filiale, la data di presentazione e la firma del funzionario a cui si consegna il reclamo.

      Se la banca si rifiuta di rilasciare copia timbrata, datata e firmata del reclamo, inviare alla stessa raccomandata A.R.

      Nel reclamo, oltre ad una dettagliata ricostruzione dei fatti, bisognerà preannunciare:

      a) ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario;

      b) denucia all’ANTITRUST per ostacolo alla portabilità del mutuo (surroga) attraverso ritardi ingiustificati nell’espletamento della pratica.

      Dopodichè si procederà a:

      1. inoltrare ricorso ricorso all’ ABF (Arbitro Bancario Finanziario).

      Qui trova informazioni sull’ABF e qui invece i moduli da utilizzare e gli indirizzi per inoltrare ricorso.

      2. segnalare il caso all’ANTITRUST, chiamando il numero verde 800.166.661 – dedicato alla tutela del consumatore – per denunciare il comportamento di ostacolo alla portabilità del mutuo messo in atto dalla Banca. Riceverà poi dai funzionari dell’Autorità le indicazioni necessarie a formalizzare, in forma scritta, la denuncia.

      cocco bill

      2 marzo 2010 at 17:26

  94. Con la presente vi formulo una richiesta di chiarimento su una cancellazione di un ipoteca su un mutuo stipulato nel 1996 ed estinto nel 2001, la banca non ha inviato alcuna cancellazione la banca ci aveveva consigliato di attendere fossero trascorsi i 20 anni che sarebbe stata cancellata automaticamente. Ad oggi ci chiamano chiedendo di fare la cancellazione dell’ipoteca tramite notaio, cosa che non ci risulta e oltretutto tutte le banche con il Decreto Bersani la banca provvedono a farla. Cosa dobbiamo fare??Grazie infinite Erica

    Anonimo

    2 marzo 2010 at 15:50

    • Il mutuo si estingue con il pagamento dell’ultima rata. La ipoteca che lo garantisce, invece, rimane in vita sino a quando siano trascorsi vent’anni dalla sua costituzione, in pratica da quando il mutuo è stato concesso (salvo rinnovo, in caso di mutuo di durata ultraventennale).

      Non vi resta che attendere il 2016. Evidentemente il direttore della banca ha un notaio per amico …

      cocco bill

      2 marzo 2010 at 16:09

  95. ho un fido ipotecario di 20.000 euro vorrei avere una rata mensile fissa mi sono rivolta al microcredito x estinguere debito e poi pagare loro una rata di 200 euro al mese…. consigliatemi grazie se nò perdo casa…..

    marcella

    2 marzo 2010 at 15:31

    • Difficile ottenere un prestito di ventimila euro dal microcredito.

      Può provare ad ottenere un mutuo di liquidità di ventimila euro sul suo immobile, con un piano di ammortamento di lungo periodo compatibile con la rata da 200 euro che per lei risulta essere sostenibile.

      Se il valore dell’immobile va ben oltre l’importo garantito da ipoteca (immagino 40 mila euro) può riuscire nell’intento. Ma bisogna girare per banche …

      cocco bill

      2 marzo 2010 at 16:15

      • ma c’è già un’ipoteca stipulata con la banca ,può la stessa banca convertirlo in mutuo di liquidità?grazie x risposte … comunque il micro credito mi ha proposto 20.000 e il 12% di interessi fermo la valutazione dei miei progetti etc…chiede solo una firma di un coobbligato e garanzie della coldiretti x mia credibilità , ho un’appuntamento e sprò meglio ovviamente è stato solo un contatto telefonico….

        Anonimo

        2 marzo 2010 at 17:28

      • Innanzitutto grazie x risposta così veloce, poi vorrei chiederle se è possibile me lo conceda la banca stessa che mi ha concesso il fido ipotecario…al 10% su base trimestrale e quindi il debito resta sempre , invece se ho ben capito un mutuo di liquidità pagando la rata poi si estingue..e si cancella ipoteca?nel caso volessi vendere… sì la valutazione era di 45 mila euro…..poi quale garanzia sarebbe sufficiente un garante coobbligato come mi ha chiesto il micro credito con il 12% di interesse previa valutazione miei progetti imprenditoriali …..

        Anonimo

        2 marzo 2010 at 17:58

      • ho mandato una replica ma non la vedo come mai?

        Anonimo

        2 marzo 2010 at 18:05

  96. buongiorno, ho un mutuo trentennale con unicrediti banca per la casa, purtroppo nel mese di luglio 2009 non mi è stato rinnovato il contratto, attualmente sono disoccupato, ho fatto richiesta per la sospensione del mutuo, ho presentato tutta la documentazione con l’ultimo contratto di lavoro interinale ma la richiesta mi è stata respinta perchè incompleta della lettera di licenziamento. mi sono recato in Manpower per chiarimenti ma mi è stato comunicato che non esiste una lettera di licenziamento per un contratto non rinnovato perchè sul contratto stesso c’è già una data di fine rapporto di lavoro. Cosa posso fare?

    mario

    2 marzo 2010 at 13:09

    • Dovrà armarsi di pazienza, Mario, e cercare di vincere le resistenze (a mio giudizio non motivate) dei funzionari di banca con i quali è costretto a dialogare.

      L’accordo ABI consumatori cita testualmente

      Documenti allegati alla richiesta:

      (i) per gli eventi di cui al paragrafo 4 primo e secondo bullet (perdita del lavoro subordinato e cessazione dei rapporti di lavoro di cui all’art. 409, n. 3, c.p.c), documentazione comprovante la cessazione del rapporto di lavoro e le cause della stessa (ad es.: lettera di licenziamento; lettera di dimissioni; contratto di lavoro dal quale si evinca l’intervenuta scadenza del termine), nonché copia della dichiarazione attestante l’attuale stato di disoccupazione, resa dall’interessato al Centro per l’impiego ai sensi dell’art. 2 D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181;

      Dunque si indica (come esempio) anche il “contratto di lavoro dal quale si evinca l’intervenuta scadenza del termine”

      cocco bill

      2 marzo 2010 at 13:47

  97. salve desidero avere delle info:dato che un anno fa io e mio marito avemmo l’accettazione mutuo x acquistare un immobile,ma questo immobile aveva dei problemi catastali;nn abbiamo piu’ acquistato.fino adesso nn abbiamo trovato ancora un altro appartamento e quindi volevo sapere che fine fara’ quel mutuo e se avremo dei problemi ad averne un altro.grazie e buona giornata.

    MARIA

    2 marzo 2010 at 08:59

    • Si colleghi qui e verifichi se è iscritta alla CRIF, seguento le istruzioni riportate sul sito.

      In caso positivo, le conviene formalizzare il rifiuto alla concessione del precedente mutuo.

      cocco bill

      2 marzo 2010 at 09:16

  98. Comlimenti per il sito.
    Vorrei richiedere un mutuo di consolidamento debiti, le banche mi dicono no!!
    la motivazione è quella di essere iscritto in crif per due ritardi nel pagamento di due rate del mutuo esistente,tra l’altro regolarizzati il mese successivo alla scadenza. Possile che una difficoltà momentanea possa fare di me un cattivo pagatore????
    In attesa di una vostra risposta cordialmente vi saluto
    Luciano Floris

    luciano

    28 febbraio 2010 at 20:47

  99. vorrei la surroga del mio mutuo di € 185000 con un’altro di 220000. la documentazione CUD Modello Unico buste paga ecc…vengono trasferite da banca a banca o devo ripresentare nuovamente tutta la documentazione?
    dalla prima stipula del mutuo all surroga non sono passati più di tre mesi.
    grazie
    francavilla

    francavilla

    28 febbraio 2010 at 15:22

  100. buongiorno, devo accendere un mutuo prima casa di 100000 euro, per il quale prevedo una estinzione anticipata nel giro di due anni: mi conviene chiedere un mutuo di durata breve (10-15 anni) o di durata più lunga ( 30 anni) in modo da avere una rata più bassa? (secondo alcuni amici converrebbe infatti il mutuo a 30 anni pur con interesse lievemente maggiore data l’estinzione in così breve tempo, è corretto?).grazie

    iuia

    28 febbraio 2010 at 10:10

    • La differenza fra un periodo di ammortamento medio-breve ed uno medio-lungo è quella che lei ha scritto.

      La scelta dipende dalle sue esigenze, dalle sue aspettative e dalle sue possibilità di rimborso.

      cocco bill

      28 febbraio 2010 at 10:32


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