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Ho ricevuto un atto di precetto che mi impone il pagamento di euro 35 mila. Se non pago, che cosa mi può succedere?
Salve e buon lavoro. Sono stata citata in Tribunale da una società di recupero crediti. In seguito all’esito della causa, ho ricevuto un atto di precetto che mi impone il pagamento di euro 35 mila. Se non pago, che cosa mi può succedere? Non ho altri rediti diversi dal mio stipendio di impiegata. E’ vero che la controparte può pignorare il mio stipendio? E in che misura? La ringrazio per la sua risposta. Distinti saluti.
Pasqualina Riccobono, Caserta
Procedure giudiziali per il recupero crediti
Per il recupero crediti la legge rende praticabili diverse opzioni:
- Nel caso in cui il credito sia rappresentato da in un titolo (cambiale, assegno bancario o altri documenti ai quali la legge attribuisce la medesima efficacia), alla scadenza, questi divengono automaticamente esecutivi, ed è possibile procedere subito ad un’azione di recupero mediante precetto di pagamento.
- Un’altra procedura assai utilizzata è quella del ricorso per decreto ingiuntivo. Si tratta di un ordine di pagamento (o consegna) dato al debitore dal giudice mediante decreto. Tale provvedimento può anche essere emesso (o divenire) esecutivo, garantendo al creditore di poter agire immediatamente e coattivamente senza intraprendere un’azione giudiziaria ordinaria. Il decreto ingiuntivo può però essere richiesto solo ove sussistano determinate condizioni.
- Resta infine, qualora non siano utilizzabili le procedure sopra indicate, il ricorso ad un procedimento ordinario (con all’esito una sentenza), volto ad accertare l’esistenza e la consistenza del credito e a condannare il debitore all’adempimento.
Normalmente ogni azione di tipo giudiziario, è preceduta dalla cosiddetta costituzione in mora del debitore, che si sostanzia in un invito al pagamento fatto dal creditore al debitore per iscritto, dalla quale la legge fa scaturire determinati effetti.
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