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Dichiarazione dei redditi – Oneri deducibili

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Contributi previdenziali ed assistenziali versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria d’appartenenza

Sono deducibili  i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché i contributi volontari versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria d’appartenenza. Tali oneri sono deducibili anche se sostenuti per i familiari fiscalmente a carico.

Rientrano in questa voce anche:

  • i contributi sanitari obbligatori per l’assistenza erogata nell’ambito del Servizio sanitario nazionale effettivamente versati nel 2009 con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli;
  • i contributi agricoli unificati versati all’Inps – Gestione ex Scau – per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale (è indeducibile la parte dei contributi che si riferisce ai lavoratori dipendenti).
  • i contributi versati per l’assicurazione obbligatoria INAIL riservata alle persone del nucleo familiare per la tutela contro gli infortuni domestici (c.d. assicurazione casalinghe);
  • i contributi previdenziali ed assistenziali versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Rientrano in questa voce anche i contributi versati al cosiddetto “fondo casalinghe”. Sono, pertanto, deducibili i contributi versati per il riscatto degli anni di laurea (sia ai fini pensionistici che ai fini della buonuscita), per la prosecuzione volontaria, ecc.

Per quanto riguarda la dichiarazione dei redditi presentata con modello 730, gli importi vanno indicati nel rigo E22.

Assegno periodico corrisposto al coniuge

Sono deducibili gli assegni periodici corrisposti al coniuge, anche se residente all’estero, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva o di scioglimento o annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nella misura in cui risultino da provvedimento dell’autorità giudiziaria. Se tale provvedimento non distingue la quota per l’assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l’assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo ammontare. Non sono deducibili le somme corrisposte in un’unica soluzione al coniuge separato.

Per quanto riguarda la dichiarazione dei redditi presentata con modello 730, gli importi vanno indicati nel rigo E23 colonna 2.

Nel rigo E23 colonna 1 indicare il codice fiscale del coniuge al quale sono stati corrisposti gli assegni periodici. Si precisa che in assenza del codice fiscale del coniuge non sarà riconosciuta la deduzione dal reddito con riferimento all’importo indicato nella colonna 2.

    Contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari

    Sono deducibili i contributi previdenziali ed assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici ed all’assistenza personale o familiare (es. colf, baby-sitter e assistenti delle persone anziane), per la parte a carico del datore di lavoro, fino all’importo massimo di euro 1.549,37.

    Per quanto riguarda la dichiarazione dei redditi presentata con modello 730, gli importi vanno indicati nel rigo E24

    Spese mediche e di assistenza specifica dei portatori di handicap

    Sono deducibili lle spese mediche generiche e di quelle di assistenza specifica previste dalla lett. b) dell’art. 10 del Tuir sostenute dai portatori di handicap ai sensi dell’art. 3 della L. 5 febbraio 1992, n. 104 (cioè coloro che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione), indipendentemente dalla circostanza che fruiscano o meno dell’assegno di accompagnamento.

    Sono tali sia i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della legge n.
    104 del 1992, sia anche tutti coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra, purché presentino le condizioni di minorazione sopracitate.

    I grandi invalidi di guerra di cui all’art. 14 del T.U. n. 915 del 1978 e i soggetti ad essi equiparati sono considerati portatori di handicap e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della L. n. 104 del 1992. In tal caso, è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici.

    I soggetti riconosciuti portatori di handicap ai sensi dell’art. 3 della L. n. 104 del 1992 possono attestare la sussistenza delle condizioni personali richieste anche mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore).

    Le spese di assistenza specifica sostenute dai portatori di handicap sono quelle relative:

    • all’assistenza infermieristica e riabilitativa;
    • al personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;
    • al personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
    • al personale con la qualifica di educatore professionale;
    • al personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

    In caso di ricovero di un portatore di handicap in un istituto di assistenza e ricovero non è possibile portare in deduzione l’intera retta pagata ma solo la parte che riguarda le spese mediche e le spese paramediche di assistenza specifica. A tal fine è necessario che le spese risultino indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall’istituto di assistenza.

    Con riferimento alle spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali, si precisa che la deduzione spetta se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale (c.d. “scontrino parlante”) in cui devono essere specificati la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati nonché il codice fiscale del destinatario.

    In particolare si precisa che la “qualità” (denominazione) del farmaco potrà essere indicata con il numero di autorizzazione all’immissione in commercio (codice AIC) invece che con la denominazione specifica del medicinale.

    Le spese indicate in questo rigo E26 sono deducibili anche se sono state sostenute nell’interesse dei seguenti familiari pure se non fiscalmente a carico:

    • coniuge;
    • figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi;
    • discendenti dei figli;
    • genitori e ascendenti prossimi anche naturali;
    • genitori adottivi;
    • generi e nuore;
    • suocero e suocera;
    • fratelli e sorelle, anche unilaterali.

    Per quanto riguarda la dichiarazione dei redditi presentata con modello 730, l’importo va indicato nel rigo E26.

    Le spese chirurgiche per prestazioni specialistiche, per protesi dentarie e sanitarie, nonché per i mezzi di accompagnamento, di locomozione, di deambulazione, di sollevamento e per i sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione sostenute dai predetti soggetti rientrano tra quelle per le quali spetta la detrazione da indicare nella Sezione I nei righi E1, E2, E3 e E4.

    Contributi e premi per forme pensionistiche complementari e individuali

    Sono deducibili i contributi versati alle forme pensionistiche complementari, sia relativi a fondi negoziali sia relativi a fondi individuali.

    Per quanto riguarda la dichiarazione dei redditi presentata con modello 730, gli importi vanno indicati n Nei righi da E28 a E32.

    Il contribuente non è tenuto alla compilazione dei righi da E28 a E32 se non ha contributi per previdenza complementare da far valere in dichiarazione. Tale situazione si verifica se, in assenza di ulteriori versamenti per contributi o premi relativi ad altre forme di previdenza integrativa, il contribuente sia in possesso di un CUD 2010, in cui non sia certificato alcun importo al punto50, o di un CUD 2009 in cui non sia certificato alcun importo al punto46.

    I contributi versati a forme pensionistiche complementari, comprese quelle istituite negli stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, sono deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57.

    Il predetto limite di deducibilità non si applica ai soggetti iscritti alle forme pensionistiche, per le quali è stato accertato lo squilibrio finanziario e approvato il piano di riequilibrio da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Questi soggetti possono dedurre senza limiti i contributi versati nell’anno d’imposta.

    Si precisa, infine, che per consentire al soggetto che presta l’assistenza fiscale di determinare la deduzione effettivamente spettante sull’importo di cui si chiede la deduzione, il contribuente deve compilare il rigo corrispondente alla forma pensionistica a cui risulta iscritto.

    Nel caso in cui il contribuente abbia aderito a più di un fondo pensione versando contributi per i quali è applicabile un diverso limite di deducibilità, deve compilare più di un rigo; tale ipotesi, in presenza di CUD 2010 conguagliato, è evidenziata dall’indicazione della lettera “A” nel punto 8 della Sezione “Dati generali” del CUD 2010 e le informazioni relative ai singoli importi sono rilevabili dalle annotazioni al CUD 2010 .

    Il rigo E28 è riservato all’indicazione dei contributi e premi per i quali si chiede la deduzione ed il limite di deducibilità è quello ordinario di euro 5.164,57.

    In particolare, devono essere riportate le somme versate alle forme pensionistiche complementari sia se relative a fondi negoziali sia se relative a fondi individuali. Per i contributi versati a fondi negoziali i dati sono quelli riportati nei punti 49 e 50 del CUD 2010 e/o nei punti 45 e 46 del CUD 2009 se è indicato il codice 1 nella casella 8 “Previdenza complementare” presente nella Sezione “Dati generali” del CUD 2010 e/o del CUD 2009. Se, invece, nella suddetta casella 8 è riportato il codice A (presenza diverse tipologie di fondi) per la compilazione del rigo E28 si deve fare riferimento a quanto indicato nelle annotazioni CUD 2010 e/o del CUD 2009.

    Si fa presente che i dipendenti pubblici compilano tale rigo solo per esporre quei contributi versati ai fondi pensione per i quali non rileva la qualifica di dipendente pubblico (mentre per esporre i contributi versati ai fondi negoziali ad essi riservati deve essere compilato il rigo E32 seguendo le relative istruzioni).

    In particolare:

    • nella colonna 1 indicare l’importo dei contributi che il sostituto d’imposta ha escluso dall’imponibile di cui al punto 49 del CUD 2010 e/o al punto 45 del CUD 2009. Qualora risulti compilato il punto 53 del CUD 2010 e/o il punto 48 del CUD 2009 (previdenza per familiari a carico) l’ammontare da riportare nella colonna 1 è quello indicato nel punto 49 del CUD 2010 e/o nel punto 45 del CUD 2009 diminuito dell’importo escluso dal reddito e riferito alla previdenza complementare per familiari a carico, desumibile dalle annotazioni del CUD 2010 e/o del CUD 2009;
    • nella colonna 2 indicare l’ammontare degli oneri di previdenza complementare dei quali si chiede la deduzione in dichiarazione; pertanto riportare l’importo del punto 50 del CUD 2010 e/o del punto 46 del CUD 2009, nonché le somme versate alle forme pensionistiche individuali. Qualora risulti compilato il punto 53 del CUD 2010 e/o il punto 48 del CUD 2009 (previdenza per familiari a carico) l’ammontare da riportare nella colonna 2 è quello indicato nel punto 50 del CUD 2010 e/o nel punto 46 del CUD 2009 diminuito dell’importo non escluso dal reddito e riferito.

    3 Risposte

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    1. le assicurazini di qualunque genere sulla casa non si detraggono;)

      michela

      31 marzo 2010 at 12:38

    2. buonasera,ho una domanda da sottoporvi:posso detrarre sul 730 le spese di assicurazione protezione rata mutuo / protezione incendio/, per acquisto 1 casa; fiducioso attendo vostre comunicazioni,un cordiale saluto armando morgagni tel.3393069314 ,via padre perilli,54 roma 00125

      armando morgagni

      22 marzo 2010 at 19:16

      • Infatti, come ci ricorda Michela, le assicurazioni della tipologia da lei indicata non si detraggono.

        cocco bill

        31 marzo 2010 at 14:32


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